32.2018.119
Nuova domanda di prestazioni. Non entrata in materia da parte dell'AI. Ricorso accolto con rinvio atti
20 settembre 2018Italiano9 min
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Incarto
n.
32.2018.119
rg/sc
Lugano
20 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 luglio 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 13 giugno 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con decisione 26 maggio 2009
l’Ufficio AI, in relazione alla domanda di prestazioni presentata nell’aprile
2007, aveva ne-gato a RI 1 il diritto a provvedimenti professionali ritenendo
quest’ultima “integrata in modo confacente” visto che ”dopo il
periodo di accertamento dal 01.12.2007 al 31.05.2008 le sono state modificate
le mansioni con pieno recupero della capacità di guadagno”;
- nell’aprile 2018
l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni. Il 13 giugno 2018
l’amministrazione ha e-messo una decisione di non entrata in materia
(preavvisata il 2 maggio 2018) non avendo l’assicurata dimostrato una modifica
rilevante delle circostanze successivamente all’emana-zione del precedente
provvedimento di diniego;
- con il ricorso in oggetto
insorge l’assicurata dinanzi al TCA avverso la suddetta decisione contestando
la valutazione me-dica operata dall’amministrazione;
- con scritto 8 luglio 2018
l’insorgente ha prodotto un rapporto della psichiatra dr.ssa Carmela Sorgesa
datato 4 luglio 2018 (cfr. IV-1);
- con la risposta di causa
l’Ufficio AI, sulla base della presa di posizione del medico SMR del 13 agosto
2018 (“Ho preso visione del rapporto medico della dr.ssa Sorgesa (GED
06.07.2018) che descrive un peggioramento dello stato di salute
dell’assicurata, documentando anche un ricovero in ambito stazionario
psichiatrico presso la CPC di Mendrisio. Dal punto di vista medico psichiatrico
l’entrata in materia appare giustificata”, cfr. VI/1), ha osservato:
"
(…).
4.
Giusta l’art. 87 cpv. 3 OAI in caso di rifiuto della
rendita in quanto il grado d’invalidità era insufficiente, una nuova richiesta
è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso
2. Secondo il cpv. 2. Secondo il cpv. 2, se ê fatta domanda di revisione, nella
domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità è cambiato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni.
5.
Nello specifico, gli elementi proposti in ricorso
comportano l’entrata in materia sulla nuova richiesta, in accoglimento del
ricorso, come da indicazione del SMR annessa.
L’amministrazione procederà con l’istruttoria del caso
e con l’emanazione di una decisione precedentemente preavvisata dopo avere
istruito il caso della signora RI 1.” (doc. VI);
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010
dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011);
- qualora una prima richiesta
di rendita sia stata negata perché il grado d’invalidità era insufficiente, una
nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il
grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle
prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263,
chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo
l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la
propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda
deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (ora art. 87 cpv.
2 e 3 OAI). Scopo di questo requisito è quello di impedire che
l'amministrazione debba co-stantemente chinarsi su domande identiche e non
motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una
precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V
198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198
consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp.
84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8;
Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in
Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA
ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un
rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere
applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di
revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
130 V 69 consid. 5.2.5). Se l'assicurato interpone ricorso contro la
decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha
accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC
1991 p. 269 consid. 1a). La giurisprudenza summenzionata va applicata anche
dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore
dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007,
consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5);
- nell’ambito
dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI è sufficiente rendere ve-rosimile un rilevante
cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante
valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la
prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante
cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudi-cato. È tuttavia
sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se
permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo
cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015
consid. 4.2,8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la
giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con
riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26
novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze
sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu
berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kur-ze oder schon längere
Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder
weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE
109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato
nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3);
- nel caso
concreto, nelle more della presente procedura, dopo aver chiesto una presa di
posizione al medico SMR, l’ammi-nistrazione ha rettamente evidenziato come
paiano adempiute le premesse per entrare nel merito della nuova domanda
presentata nell’aprile 2018. In effetti, sulla scorta della referta-zione
medica prodotta in sede ricorsuale (attestante in parti-colare una modifica
dello stato di salute e documentando un ricovero in ambito stazionario presso
la CPC di Mendrisio) e con riferimento anche alla documentazione medica già presente
nel fascicolo AI (cfr. in particolare i doc. 21, 23 e 29 del-l’inc. Cassa
malati attestanti una totale incapacità lavorativa rispettivamente il ricovero
dell’assicurata presso la CPC di Mendrisio), è da ritenere essere
verosimilmente subentrato un rilevante cambiamento delle circostanze;
- in simili
condizioni si giustifica senz’altro, come espressamente chiesto in risposta di
causa, la retrocessione degli atti affinché l’amministrazione entri nel merito
della domanda ed esa-mini quindi, tramite i necessari accertamenti, la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verifichi se la modifica
delle circostanze sia effettivamente avvenuta ed in che misura essa influisce
sulla situazione invalidante dell’assicu-rata;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è deter-minata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della
vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.
L’amministrazione va infatti considerata soccombente, la refertazione prodotta
col gravame non avendo fatto altro che confermare le certificazioni mediche già
presenti negli atti AI (in caso contrario non vi sarebbe stata
possibilità di accoglimento del gravame, cfr. sul punto STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 consid.
3.2,8C_177/2010 del 15 aprile 2010, I 734/05 dell’8 marzo 2006).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 13
giugno 2018 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr.
500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti