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Decisione

32.2018.120

Revisione di una rendita, metodo misto, miglioramento delle condizioni e quindi riduzione della rendita. TCA conferma

24 ottobre 2019Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va

ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione

si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata

dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195,

98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente

pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc,

op. cit., pag. 190-191).

Nella

presente fattispecie l’Ufficio AI ha applicato il metodo misto e in base ai

dati forniti dalla ricorrente ha considerato l’assicurata salariata al 79% e

casalinga al 21%.

Tale

suddivisione non è stata contestata e il TCA, alla luce dei dati agli atti ed

in particolare del percorso professionale dell’interessata, non ravvisa alcuna

ragione per scostarsi da tale riparto, non emergendo alcun elemento o indizio

indicante una diversa quota di ripartizione.

2.7. Occorre

innanzitutto premettere che l’amministrazione in concreto ha proceduto

correttamente alla revisione della prestazione erogata all’assicurata.

Come

anticipato, il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore una modifica degli art. 27

OAI e 27bis OAI (cfr. consid. 2.4).

Ai

sensi del nuovo art. 27 cpv. 1 OAI per mansioni consuete secondo l’articolo 7

capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell’economia domestica s’intendono gli

usuali lavori domestici nonché la cura e l’assistenza di familiari. Per l’art.

27 cpv. 2 OAI per mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI di

membri di comunità religiosi s’intende ogni attività svolta nella comunità.

Secondo

l’art. 27bis cpv. 2 OAI in vigore dal 1° gennaio 2018 per determinare il grado

d’invalidità di assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo

parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso

2 LAI, vengono sommati i seguenti gradi d’invalidità: il grado d’invalidità

nell’ambito dell’attività lucrativa (lett. a), il grado d’invalidità

nell’ambito delle mansioni consuete (lett. b).

L’art.

27bis cpv. 3 OAI prevede che il calcolo del grado d’invalidità lucrativa è

disciplinato dall’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito

che l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo

parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa

attività lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno

percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato

avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).

Per

l’art. 27bis cpv. 4 OAI per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle

mansioni consuete viene determinata la quota percentuale che le limitazioni

dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete

rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto invalido.

Questa

quota viene ponderata in funzione della differenza tra il grado d’occupazione

di cui al capoverso 3 lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo

pieno.

Nell’ottica

di un trattamento unitario e egalitario della persona assicurata, il nuovo

modello di calcolo dell’art. 27 bis cpv. 3 lett. a OAI si applica dall’entrata

in vigore della norma, rispettivamente 1. gennaio 2018 (STF 9C_553/2017 del 18 dicembre

2017 consid. 5 e 6.2;8C_462/2017 del 30 gennaio 2018 consid. 5).

Le

disposizioni transitorie del nuovo articolo dell’OAI prevedono:

" 1

I tre quarti di rendita, le mezze rendite e i quarti di rendita correnti al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017, concessi in

applicazione del metodo misto, sono sottoposti a revisione entro un anno

dall’entrata in vigore della presente modifica. L’eventuale aumento della

rendita è concesso a contare dal momento dell’entrata in vigore della presente

modifica.

2 Nei casi di assicurati

che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche

mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI a cui è stata rifiutata

una rendita prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017

perché il grado d’invalidità era insufficiente, viene esaminata una nuova

richiesta, se il calcolo del grado d’invalidità secondo l’articolo 27bis

capoversi 2–4 determinerebbe presumibilmente il diritto a una rendita.”

Secondo

i criteri generali del diritto intertemporale, in assenza di disposizioni

specifiche diverse, sono applicabili le norme valide al momento in cui si

realizza lo stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che

produce conseguenze giuridiche (DTF 143 V 446 consid. 3.3; 139 V 338 consid.6.2),

ad esempio l’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. citata STF

8C_793/2017 dell’8 maggio 2018 consid. 7.1).

Per

contro, per quanto attiene alle disposizioni formali, l’Alta Corte ha già avuto

modo di stabilire che, in assenza di una normativa specifica che regola la

questione intertemporale, va applicato il principio generale secondo il quale,

di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (sentenza del

22 luglio 2005, K 114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2).

Inoltre

con lettera circolare AI n. 372 l’UFAS ha rammentato che “per tutte le prime

richieste di prestazioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017, il

diritto alla rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al vecchio

modello di calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo con

effetto dal 1° gennaio 2018.”

In

concreto alla luce di tale disciplinamento, e in particolare alla luce di

quanto disposto dalla norma transitoria del nuovo articolo dell’OAI, a ragione

quindi l’amministrazione, considerato come al momento dell’entrata in vigore

della nuova normativa, il 1. gennaio 2018, l’assicurata fosse titolare di un

diritto a tre quarti di rendita di invalidità (cfr. decisione del 9 novembre

2017, doc. AI 87), ha avviato d’ufficio una revisione della prestazione.

2.8. Pacifico

ed incontestato è l’aspetto medico. In concreto oggetto del contendere è in

effetti unicamente il calcolo del grado d’invalidità per la parte lucrativa e

in particolare la definizione del reddito da valida.

Esperiti

i necessari accertamenti medici, con la decisione del 9 novembre 2017

(cresciuta incontestata in giudicato) l’amministrazione, aveva concluso che dal

9 settembre 2015 l’assicurata, per la diagnosi di “sindrome affettiva

bipolare ICD10 F31”, andava considerata completamente inabile nell’attività

di segretaria, nella misura dell’80% in un’attività adeguata, mentre che come

casalinga non vi erano limitazioni. Queste conclusioni si erano basate sulle

certificazioni dei medici curanti dell’assicurata dr.i __________, __________, __________

e __________, e sulle valutazioni del medico SMR dr. __________ (cfr. rapporto

finale del SMR 21 dicembre 2016, doc. AI 69). Dal punto di vista professionale,

l’amministrazione aveva accertato che l’assicurata dal settembre 2005 era stata

attiva nella misura del 50% come segretaria alle dipendenze dell’avv. RA 1, il

quale tuttavia con lettera del 25 giugno 2015 aveva disdetto il rapporto di

lavoro con effetto dal 30 settembre 2015 per motivi personali, ovvero la

diminuzione dell’attività lavorativa per motivi di salute (doc. AI 44).

Considerato

come l’assicurata avesse dichiarato che in assenza del danno alla salute

avrebbe continuato a svolgere la consueta attività quale segretaria in misura

del 79% (60% presso l’avv. __________ e tre ore per tre mezze giornate

dall’avv. RA 1), l’amministrazione aveva come segue determinato il grado di

invalidità:

" (…)

Reddito da valida

Visto e considerato che al momento

dell'insorgere del danno alla salute lei aveva già ricevuto la disdetta da parte

dell'Avv. RA 1 per l'impiego al 50% svolto dal settembre 2005, ritenuta la

dichiarazione dall'Avv. RA 1 che le avrebbe offerto un impiego per 9 ore

settimanali, e che con il nuovo datore di lavoro avrebbe stipulato un contratto

al 60% unicamente in forma verbale, riteniamo opportuno definire il reddito senza

invalidità su base statistica.

Per definire il reddito da valida,

facciamo riferimento ad un salario statistico tratto dalla tabella TA1 fornita

dall'Ufficio federale di statistica (divisione 82, attività amministrative,

conoscenze professionali e specializzate). Risulta un salario annuo 2015 di CHF

48'002.75 (per un'attività al 79 %).

Reddito da invalida

In attività adeguate:

La giurisprudenza imposta dal

Tribunale Federale indica che sono esclusivamente applicabili i dati salariali

nazionali della tabella TAI dell'inchiesta sulla struttura dei salari elaborata

dall'Ufficio federale di statistica (STFA 12 ottobre 2006 nella causa s., U

75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., l 222/04).

Inoltre tali redditi possono subire

una riduzione massima del 25%. Ciò al fine dì considerare quei fattori

suscettibili di influenzare il guadagno che l'assicurato potrebbe percepire. Ad

esempio: le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la

nazionalità, il grado di occupazione (cf. DTF 126 V 75).

Utilizzando i dati della citata

tabella, lei potrebbe conseguire uno stipendio annuo di CHF 54'191.10 (attività

semplici e ripetitive, valore mediano).

Partendo dal summenzionato reddito,

diminuiamo del 80 % riguardo all'incapacità lavorativa; risulta un reddito da

invalida di CHF 10'296.30.

Confronto dei redditi:

Reddito senza limitazioni dovute al danno alla salute

CHF 48'002.75

Reddito con limitazioni dovute al danno alla salute CHF10'296.30

Perdita di guadagno CHF 37'706.45

Limitazione per la quota parte salariata

78.55%

QUOTA PARTE CASALINGA 21%

Dal lato medico teorico non emergono

limitazioni nel svolgere le mansioni consuete quale casalinga.

Come indicato dalla marginale 3096.1

della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per

l'invalidità, si può rinunciare a un accertamento sul posto per l'attività svolta

nell'economia domestica se, stando ai rapporti medici, non vi è alcuna

limitazione in questo campo d'attività (9C 103/2010).

Considerando quindi il tempo dedicato

all'attività di salariata e di casalinga, con gli

impedimenti causati dal danno alla

salute, risulta pertanto il seguente grado d'invalidità:

Attività

Quota parte Limitazione

Grado d'invalidità parziale

Salariata 79.00

% 78.55 % 62.05%

Casalinga 21.00% 0.00% 0.00%

Grado d'invalidità 62%

I requisiti per il diritto a

provvedimenti professionali non sono assolti (art. 17 LAI).” (doc. AI 86)

In

occasione della revisione avviata nel gennaio 2018, l’amministrazione ha

interpellato l’assicurata, la quale ha dichiarato che il suo stato di salute

era invariato e che dal 7 settembre 2017 aveva ripreso a lavorare come segretaria

nella misura di 9 ore alla settimana presso l’avv. RI 1 (doc. AI 89). Tale circostanza

è pure stata confermata dall’avv. RI 1 nel questionario compilato il 13

febbraio 2018, con il quale ha indicato di corrisponderle un salario annuo di

fr.15'785 per 9 ore settimanali, su quaranta di orario nomale di lavoro

completo (doc. AI 90).

L’Ufficio

AI ha pure interpellato lo psichiatra curante dr. __________, il quale, nel

rapporto del 26 gennaio 2018, ha confermato la diagnosi di “sindrome

affettiva bipolare con persistenza depressiva (F31.8)”, con una conseguente

inabilità lavorativa completa (79%) nella sua attività lavorativa di segretaria

e uno stato sostanzialmente stazionario, come confermato dal medico SMR dr. __________

il 9 marzo 2018 (doc. AI 92, 93). Nel rapporto finale del 10 aprile 2018 il

SMR, confermata la citata diagnosi, ha quindi attestato un’inabilità lavorativa

nell’attività abituale del 100% dal 9 settembre 2015 e del 78% dal 1. settembre

2017, considerato come dagli accertamenti esperiti era emerso che l’assicurata

aveva ripreso la sua attività quale segretaria in studio legale dal settembre

2017 nella misura di 9 ore settimanali pari a circa il 22%. Interpellato il

consulente professionale, con la decisione contestata l’amministrazione ha ridotto

i tre quarti di rendita a mezza rendita con un grado di invalidità del 59%,

motivando:

" (…)

Esito degli accertamenti:

Dagli accertamenti effettuati risulta

che, in assenza del danno alla salute, lei svolgerebbe l’attività quale

segretaria in misura del 79%. Il rimanente 21% è dedicato alle mansioni

consuete quale casalinga.

QUOTA PARTA SALARIATA 79%

Abbiamo esaminato la documentazione

medico-assicurativa ricevuta all'incarto in fase di revisione avviata d'ufficio

il 10 gennaio 2018. Risulta una ripresa lavorativa e di conseguenza

un'incapacità lavorativa del 78% in qualsiasi attività dal 01.09.2017. Sulla

base della valutazione medica quantifichiamo il reddito con limitazioni dovute

al danno alla salute esigibile dal 01.01.2018.

Reddito senza limitazioni

Per definire il reddito in assenza del

danno alla salute, facciamo riferimento ad un salario statistico tratto dalla

tabella TAI fornita dall'Ufficio federale di statistica (divisione 77-82,

attività amministrative, conoscenze professionali e specializzate). Risulta un

salario annuo 2016 di CHF 61'399.00 con un grado d'occupazione del 100%.

Reddito con limitazioni

Attualmente lei percepisce un salario

annuo di CHF 15'785.00 (fonte: questionario del datore di lavoro studio legale

e notarile RA 1 del 13.02.2018).

Confronto dei redditi:

Reddito senza limitazioni dovute al danno alla salute CHF

61'399.00

Reddito con limitazioni dovute al danno alla salute CHF

15'785 00

Perdita di guadagno CHF

45'614.00

Limitazione 74.29

%

QUOTA PARTE CASALINGA 21 %

Dal profilo medico-teorico non

emergono limitazioni nel svolgere le mansioni di casalinga.

Considerando quindi il tempo dedicato

all'attività di salariata e di casalinga, con gli impedimenti causati dal danno

alla salute, risulta pertanto il seguente grado d'invalidità:

Attività

Quota parte Limitazione

Grado d'invalidità parziale

Salariata 79.00

% 74.29 % 58.70%

Casalinga 21.00% 0.00% 0.00%

Grado d'invalidità 59%

I requisiti per il diritto a provvedimenti

professionali non sono assolti (art. 17 LAI).

Osservazioni al progetto dell’11

Considerandi

aprile 2018

Abbiamo ricevuto le Sue osservazioni

al progetto summenzionato. Facciamo notare, che a seguito della modifica degli

articoli 27 e 27bis dell'Ordinanza sull'assicurazione invalidità (OAI) per gli

assicurati che svolgono un'attività lucrativa a tempo parziale, abbiamo avviato

una revisione d'ufficio della sua pratica.

Come già indicato nella decisione del

9.

novembre 2017, cresciuta in giudicato incontestata, per definire il reddito

senza limitazioni, abbiamo fatto riferimento ad un salario statistico. Infatti all'insorgere

del danno alla salute (settembre 2015), lei aveva già ricevuto la disdetta da

parte dell'Avv. RA 1. Pertanto, avendo ricevuto la disdetta per motivi estranei

all'invalidità, non possiamo utilizzare il salario percepito dall'Avv. RI 1

quale reddito senza limitazioni.

Per quanto riguarda il reddito con

limitazioni, lei percepisce attualmente un salario lordo di CHF 1'215.00 per 13

mensilità (cfr. anche contratto valido dal 01.09.2017), come confermato nella

dichiarazione del suo datore di lavoro in data 28 maggio 2018, per un salario

annuo di CHF 15'785.00.

Il confronto dei redditi summenzionato

è quindi confermato.

Per quanto attiene la quota parte

casalinga, il nostro Servizio Medico Regionale ha indicato che non vi sono

limitazioni nello svolgere le mansioni consuete.

Di conseguenza confermiamo il nostro

progetto dell’11 aprile 2018.” (doc. B)

Nel

suo ricorso l’assicurata contesta il reddito da valida stabilito

dall’amministrazione, sostenendo segnatamente che lo stesso andrebbe cifrato in

fr. 66'000.--, salario calcolato tenendo conto del lavoro al 70% concordato con

l’avv. __________ (28 ore alla settimana) per un salario di fr. 4'400.-- netti

(fr. 46'000 annui), al quale sommare fr. 10'000.-- per il lavoro svolto al 15%

presso l’avv. RA 1, per un totale di fr. 56'000.-- per l’85% di pensum e

quindi, per un impiego completo, fr. 66’000 (rinvio alle osservazioni 30 marzo

2017, e 14 maggio 2018, doc. AI 75 e 101). Per il calcolo del grado di

invalidità per la parte salariata sarebbe questo importo, e non i fr. 61'399.--

ritenuti dall’amministrazione, da computare.

Da

parte sua, l'amministrazione - alla luce del fatto che al momento

dell’insorgenza del danno alla salute (settembre 2015) il datore di lavoro,

presso il quale l’assicurata svolgeva dal 2005 l’attività di segretaria al 50%,

le aveva comunque, con lettera del 25 giugno 2015, disdetto il rapporto di

lavoro con effetto da fine settembre 2015 per motivi personali, ovvero la

diminuzione dell’attività lavorativa (doc. AI 44) - si è basata sulla

giurisprudenza secondo cui il reddito da valido non poteva essere calcolato

come suggerito dalla ricorrente, poiché ella, indipendentemente dal danno alla

salute, non avrebbe comunque più lavorato per il datore di lavoro presso cui

era stata attiva prima dell’insorgere del danno alla salute (STF 9C_501/2013

del 28 novembre 2013, consid. 4.3.2).

2.9

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre

stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso

adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V

222.

consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile

il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza

l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.

248.

consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -

in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la

persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,

continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U

400.

pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale

va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe

intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere

concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera

dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che

tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la

partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina

citata).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti

ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.

519.

consid. 3c).

D’altra

parte, per i casi in cui l'assicurato ha perso il proprio lavoro per motivi

estranei all'invalidità, la giurisprudenza ha stabilito che non ci si deve

basare sull'ultimo reddito conseguito, ma sul reddito statistico del settore di

attività in cui lavorava, perché anche se fosse stato sano non avrebbe più

potuto essere attivo in quel posto di lavoro (STFA I 792/2005, del 15 marzo

2006).

Nella

STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, l'assicurato aveva lavorato come

operaio-minatore e il 20 gennaio 2009 era rimasto vittima di un infortunio sul

posto di lavoro. Il 20 aprile 2009 il datore di lavoro gli ha disdetto il

rapporto di lavoro che è terminato il 31 luglio 2009. Dal 1° agosto 2009

l'assicurato si è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione e il 15

febbraio 2010 ha subito un secondo infortunio al medesimo ginocchio destro.

L'assicuratore infortuni ha stabilito un grado di incapacità lucrativa del 47%,

mentre l'assicurazione invalidità una rendita intera limitatamente al periodo

dal 1° marzo 2011 al 31 gennaio 2012, essendo il grado di invalidità del 19%.

Il

TCA ha accolto il ricorso concedendo un quarto di rendita fondandosi per il

reddito senza invalidità sul salario che l'assicurato avrebbe potuto conseguire

nel 2012 presso la società, anziché sui dati statistici come aveva invece fatto

l'Ufficio AI. L'amministrazione ha interposto ricorso al Tribunale federale,

che l'ha accolto con le seguenti considerazioni:

" 4.3.2. Sia come

sia, poiché la X. SA ha, per quanto peraltro accennato dalla stessa Corte

cantonale ed evidenziato a ragione dall'Ufficio ricorrente, licenziato

l'assicurato per mancanza di lavoro - a causa dell'imminente conclusione dei

lavori e in assenza di altre possibilità di impiego -, l'accertamento del

reddito senza invalidità non può effettuarsi, come invece ha fatto il Tribunale

cantonale delle assicurazioni, sulla base del salario ritenuto dalla Suva,

tanto più che esso appare eccessivo - come rileva (in via subordinata) l'UAI -

alla luce dei dati riportati nell'estratto del conto individuale, oltretutto

soggetti a forti variazioni. L'opponente ha perso il suo posto presso l'ex

datrice di lavoro per fine luglio 2009 per motivi estranei

all'invalidità e non l'avrebbe di conseguenza conservato nemmeno senza il

danno alla salute. Il richiamo ricorsuale alla sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni I 792/05 del 15 marzo 2006 è

pertinente. Indipendentemente dal danno alla

salute l'assicurato non avrebbe più potuto percepire lo stipendio

versatogli dalla X. SA. Contrariamente a quanto indicato dal giudice di

prime cure, il fatto che la disdetta fosse preceduta da un infortunio non è di

rilievo proprio perché l'assicurato anche senza il danno alla salute avrebbe

- per i motivi suesposti - comunque perso il posto di lavoro. Per le

stesse considerazioni, è ugualmente irrilevante la circostanza - addotta nella

pronuncia impugnata per giustificare la mancata applicazione della sentenza

citata I 792/05 - che in quella vertenza il lasso di tempo tra la fine del

rapporto di lavoro e l'infortunio fosse superiore a quello intercorso nella

fattispecie qui in esame. Potendo per il resto presumere che senza il danno

alla salute l'opponente avrebbe continuato a svolgere l'attività di operaio

minatore, ci si deve basare sui dati statistici salariali. Ammesse le

conoscenze professionali specializzate (livello di esigenze 3) e potendosi

riferire al settore del genio civile (ISS 2010, TA1, cifra 42, uomini), si ottiene

un reddito - aggiornato all'orario settimanale di lavoro di 41.5 ore nel 2012 e

all'evoluzione dei salari usuale nello specifico settore delle costruzioni (1%

per il 2011 e 0.8% per il 2012; cfr. La Vie économique, 10/2013, pag. 90 seg.,

B9.2 e B10.2) - di fr. 76'557.58." (le evidenziature sono della

redattrice).

Il Tribunale federale ha

tratto le medesime conclusioni anche nella STF 8C_934/2015 del 9 maggio 2016:

" 4.2. Die

Beschwerdeführerin hat ihre Stelle bei der Polizei bereits Ende Februar 2010

aus invaliditätsfremden Gründen aufgegeben. Sie wäre daher auch im

Gesundheitsfall nicht mehr am angestammten Arbeitsplatz tätig. Bereits aus

diesem Grund kann für die Bestimmung des Valideneinkommens nicht auf den dort

erzielten Lohn abgestellt werden. Soweit sich die Versicherte für die

Bestimmung des Valideneinkommens auf die im Arbeitgeberbericht enthaltenen

Lohnangaben beruft, kann ihr daher nicht gefolgt werden. Es muss auch nicht

geprüft werden, ob die bisher von der Versicherten ausgeübte Tätigkeit Einsätze

beinhaltet, die sie wegen der Schulterbeschwerden nicht mehr verrichten kann.

Aufgrund verschiedener aktenkundiger Vorkommnisse mit Bezug zur Polizei ist der

Beschwerdeführerin darin beizupflichten, dass ihr im bisherigen Beruf wohl kaum

mehr eine Stelle angeboten würde."

Anche

in un caso ticinese in ambito di indennità giornaliera in caso di malattia

l'Alta Corte ha stabilito il 4 luglio 2017 (STF 9C_81/2017 e 9C_92/2017) il

principio che, essendo rimasto senza lavoro per motivi estranei alle sue

condizioni di salute, per determinare il reddito da valido ci si deve basare

sui dati statistici del settore e non sull'ultimo salario percepito

dall'assicurato:

" 7.3. B. non può

pretendere il reddito da valido (su tale nozione cfr. DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimenti) che percepiva dalla ditta C., considerato che dagli

accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che egli era stato licenziato il

30.

novembre 2012 con effetto al 31 dicembre 2012. Questo significa che

indipendente dal danno alla salute B. non avrebbe più percepito un reddito

dalla ditta C. Vista la sua lunga esperienza quale gessatore la Corte

cantonale, come del resto la A. SA, potevano ragionevolmente presumere che egli

avrebbe continuato l'attività di gessatore. Per questo motivo l'importo di fr.

68'281.22 ritenuto dal Tribunale cantonale in applicazione dei dati statistici

relativi al ramo costruzione, peraltro non contestato dalla A. SA, merita

conferma."

Per

costante giurisprudenza federale dunque, se la persona assicurata

era disoccupata al momento in cui le è occorso l’infortunio o il danno alla

salute oppure se nel periodo sino all’inizio della rendita essa avrebbe perso

il posto di lavoro anche senza l’infortunio o il danno alla salute che ha

portato all’incapacità lavorativa, il reddito da valido può essere desunto dai

dati della rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr., tra le

tante, la STF 8C_314/2019 del 10 settembre 2019 consid. 6.1 e

riferimenti ivi citati; la STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016

consid. 3.1 in fine e riferimento ivi citato e la STF 9C_501/2013

del 28 novembre 2013, consid. 4.2 in fine e 4.3.2 e

riferimenti ivi citati; in questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole

per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; STCA 32.2018.98

del 22 maggio 2019, 35.2016.93 del 5 aprile 2017, consid. 2.8, 35.2018.123 del

27.

marzo 2019, consid. 2.5.1, 35.2019.25 del 5 settembre 2019, consid. 2.6).

Nel

caso concreto l’assicurata ha perso il suo posto presso l’ex datore di

lavoro per motivi estranei all’invalidità e non l’avrebbe di conseguenza

conservato neppure senza il danno alla salute. Pertanto, indipendentemente dal

danno alla salute l'assicurata non avrebbe più potuto percepire lo stipendio

versatogli dal datore di lavoro. Con pertinenza l’amministrazione ha inoltre

osservato che per quanto riguardava l’addotta attività svolta presso l’avvocato

__________, un eventuale reddito ipotetico non era quantificabile in modo

attendibile, considerato come l’avvocato in questione non fosse stato in grado

di fornire in merito le necessarie indicazioni (cfr. doc. AI 79).

Potendo

dunque presumere che senza il danno alla salute la ricorrente avrebbe continuato

a svolgere l’attività di segretaria, come a ragione concluso

dall’amministrazione, ci si deve basare sui dati statistici salariali in quel

settore risultanti dalla RSS (STF 8C_934/2015 del 9 maggio 2016 consid. 2.2 e

4.

; STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013 consid. 4.3.2; STFA I 792/05 del 15

marzo 2016 consid. 3.3; STCA 36.2016.106 del 21 dicembre 2016 confermata dalla

STF 9C_81/2017 e 9C_92/2017 del 4 luglio 2017).

Correttamente

dunque l'Ufficio AI ha determinato il reddito da valida della ricorrente

sulla base dei dati statistici risultanti dalla RSS e non, come ha preteso la

ricorrente, sulla base di quanto effettivamente conseguito dall’ultimo datore

di lavoro.

Ritenuto

inoltre che in caso di assicurati che hanno perso il lavoro per motivi estranei

all’invalidità va preso in considerazione il salario statistico conseguibile

nell'ultima professione esercitata, rispettivamente conseguibile in funzione

dei titoli di studio ed in base all'esperienza professionale concreta e non il

salario statistico conseguibile in un'attività semplice e ripetitiva (cfr. STCA

32.2013.61

del 22 novembre 2013; STCA 32.2013.216 del 22 settembre 2014, STCA

32.2017.175

del 30 maggio 2018, STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019; STCA 35.2019.25 del 5 settembre 2019, consid. 2.6), a ragione l'amministrazione

si è fondata sulla Tabella TA1 2014, settore “attività amministrative e di

servizi di supporto” (77-82), livello di competenze 2, per le donne. Ha

quindi riportato il reddito statistico mensile di fr. 4'811.- sulle 42.1 ore

settimanali lavorate nel settore nel 2014, ottenendo un salario annuo di fr.

60'762.95, che, aggiornato al 2016, porta ad un reddito statistico da valida di

fr. 61'399.-, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA

U 274/98 del 18 febbraio 199 consid. 3a). Conformemente al nuovo calcolo in

vigore dal 1. gennaio 2018 ai sensi dell’art. 27bis cpv. 3 lett. a OAI (cfr.

consid. 2.4 e 2.5), l’amministrazione ha riportato giustamente il succitato

dato al 100%. Questo dato può essere fatto proprio da questo giudice.

2.10

Per

quanto riguarda d’altra parte il reddito da invalida, lo stesso è determinato sulla base della

situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività

lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da

valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai

rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,

che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485

consid. 3b).

Nella

fattispecie, l’amministrazione ha – peraltro incontestatamente – computato il

salario effettivamente percepito dall’assicurata, la quale ha ripreso la sua

attività lavorativa di segretaria presso l’avv. RA 1 a far tempo dal 1

settembre 2017 per 9 ore settimanali (e quindi pari alla sua capacità

lavorativa), come risulta dal questionario per il datore di lavoro da lui

compilato il 13 febbraio 2018. A ragione quindi l’Ufficio AI ha ammesso un

reddito annuo da invalida di fr. 15'785.

Ne

segue che raffrontando il reddito da valida al 100% di fr. 61'399 con quello da

invalida di fr. 15'785, si ottiene un grado di invalidità del 74.29% ([fr. 61'399

- fr. 15'785] : fr. 61'399 x 100).

2.11

Per

quanto concerne l’attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità

delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia

domestica, è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al

richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nel

caso di specie, l’amministrazione ha stabilito, come del resto già in sede

della decisione del 9 novembre 2017, che l’assicurata non presenta limitazione

alcuna in ambito domestico, conformemente a quanto indicato nel rapporto finale

del SMR (doc. A1).

Il

TCA non ha motivo per scostarsi da tale valutazione, la quale, del resto, è

stata solo genericamente contestata unicamente in sede di osservazioni 14

maggio 2018 al progetto di decisione del 11 aprile 2018, senza tuttavia

produrre documentazione medica a sostegno delle proprie critiche.

Del

resto, quanto al fatto che nella fattispecie l'Ufficio AI non ha effettuato

un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica

al domicilio dell'assicurata, va osservato che la Circolare sull'invalidità e

la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nella sua

versione valida dal 1° gennaio 2015, stato al 1° marzo 2016 (disponibile

unicamente nella versione tedesca e francese), edita dall'UFAS (cfr. http://www.bsv.admin.ch/vollzug/

documents/view/3950/lang:ita/category:34), alla cifra marg. 3096.1 3/16 prevede che " Auf eine Abklärung vor Ort für den Haushaltsbereich kann in

Abweichung zu Rz 3083 verzichtet werden, wenn gemäss der ärztlichen

Einschätzung keine Einschränkung in diesem Aufgabengebiet besteht (9C_103/2010)". In effetti, secondo quanto stabilito dall'Alta Corte

nella sentenza 9C_103/2010 del 2 settembre 2010, l'esperimento di

un'inchiesta domestica in caso di statuto misto dell'assicurato non costituisce

un obbligo imposto dal diritto federale.

In

concreto, visto che i medici interpellati e il SMR hanno concluso che

l’assicurata era in grado di svolgere senza difficoltà o limitazione le

mansioni domestiche, considerato altresì come l’assicurata non ha concretamente

indicato in che misura e in che modo lei fosse impedita nella gestione delle

mansioni domestiche, a ragione l'Ufficio AI ha rinunciato ad esperire

un'inchiesta economica. Come detto, tale modo di procedere non è nemmeno stato

stigmatizzato dall'insorgente nel suo gravame.

2.12

Quanto

quindi alla definizione del grado di invalidità globale, visto quanto sopra, in

corretta applicazione del metodo misto (cfr. consid. 2.5), viste le quote parti

tra attività salariata (79%) e mansioni casalinghe (21%), il grado di

invalidità globale è del 59% (79 x 74.29 + 21 x 0).

In

queste condizioni, rettamente l’Ufficio AI ha ammesso la sussistenza di un

motivo di revisione (cfr. al consid. 2.3) e di conseguenza ridotto i tre quarti

di rendita a una mezza rendita a far tempo dal 1. luglio 2018, ossia dal primo

giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione contestata (art.

88bis cpv. 2 lett. a OAI).

2.13

Visto

quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico

della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti