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Decisione

32.2018.121

Corretto il rifiuto delle prestazioni deciso da UAI,sulla base risultanze perizia CPAS e perizia reumatologica,pienamente probanti dal profilo medico.Dal lato economico corretto raffronto redditi seco

27 maggio 2019Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i 1'500 e i 2'000 fr. mensili). Ancora, il CIP ha rilevato come il reddito da

valido sia stato determinato tenendo conto dei due anni più favorevoli

all’assicurata, ciò che depone per la loro rappresentatività. Egli ha

motivatamente spiegato le ragioni per le quali non sono stati considerati i

dati afferenti al 2010 (anno di avvio dell’attività, con dati quindi inaffidabili),

né quelli relativi agli anni 2011-2012 (in quanto gli esigui importi avrebbero abbassato

la media, sfavorendo l’assicurata) e neppure quelli del 2015 (anno in cui è

insorto il danno alla salute) (cfr. pag. 340 inc. AI).

Infine, il consulente ha

tenuto a sottolineare che l’assicurata nel suo passato lavorativo non ha mai

conseguito “redditi tali da differenziarsi in modo preponderante dai dati

considerati nella definizione del reddito senza invalidità anche se le attività

erano varie. L’assicurata ha una licenza elementare e nel suo passato

lavorativo ha svolto attività come operaia agricola e addetta alle pulizie; in

seguito ha quindi deciso di avviare un’attività imprenditoriale nell’ambito

dell’agricoltura assumendosi tutti i rischi del caso” (cfr. doc. 64, poi

ripreso per intero nel doc. IV).

Questo Tribunale, per le

motivazioni correttamente indicate dall’Ufficio AI, condivide il modo di

procedere dell’amministrazione.

Il TCA non può, nemmeno,

concordare con il ragionamento seguito dal patrocinatore della ricorrente per

sconfessare la validità del reddito da valido calcolato dall’amministrazione, ritenendo

inutilizzabili i dati fiscali degli anni 2013-2014 nei quali l’assicurata era

già affetta da problemi di salute (cfr. doc. I).

Al riguardo, questo

Tribunale rileva che le perizie psichiatrica e reumatologica svolte

dall’amministrazione hanno appurato in maniera chiara che i disturbi

dell’interessata hanno influito sulla sua capacità lavorativa a partire dal

mese di dicembre 2015 (cfr. pag. 336 inc. AI e pag. 452 inc. AI).

Stante quanto sopra

esposto, il reddito da valido di fr. 29'150 va, quindi, confermato.

2.7. Il legale dell’assicurata ha

poi criticato anche il reddito da invalido calcolato dall’amministrazione sulla

base dei dati statistici concernenti attività semplici e ripetitive, in quanto

così facendo si arriva al risultato, illogico, che l’interessata, nonostante il

danno alla salute, potrebbe ora conseguire un reddito superiore a quanto mai realizzato

in precedenza.

Per tali ragioni, il

patrocinatore ha concluso che, stante gli esigui redditi conseguiti

dall’assicurata nella sua attività, l’amministrazione avrebbe dovuto applicare

il cosiddetto parallelismo dei redditi (doc. I).

Di avviso opposto l’Ufficio AI, il quale, in applicazione della

giurisprudenza che prevede che se vi sono indizi secondo cui l'assicurato si è

accontentato di un reddito più modesto non si adotta il principio del

parallelismo dei redditi (DTF 135 V 297; DTF 135 V 58; DTF 134 V 322; STF 9C_966/2010;

STF 9C_488/2008), ha ritenuto quale reddito da invalido quello medio statistico

nazionale, senza determinare quindi il gap salariale esistente fra il suo

reddito da valido ed il reddito statistico nel ramo specifico della sua

attività e quindi senza applicarlo poi al reddito statistico medio.

Questo Tribunale si allinea alla soluzione adottata dall'Ufficio

AI (STCA 32.2018.19 del 23 gennaio 2019; 36.2014.14 del 1° dicembre 2014), ritenuto

che il Tribunale federale ha stabilito che, di regola, il parallelismo dei

redditi per gli indipendenti non va attuato (DTF 135 V 58;

STF 8C_626/2011 del 29 marzo 2012 consid. 4.4). Si deve infatti porre

mente al fatto che se un assicurato, anche quando la sua capacità lavorativa

non era ancora ridotta, si è accontentato per diversi anni di un reddito

modesto proveniente da un'attività lucrativa indipendente, questo reddito è

determinante per la fissazione del reddito senza invalidità, anche se vi sarebbero

state possibilità di svolgere attività meglio retribuite (STF 8C_626/2011 del

29 marzo 2012 consid. 4.4; N. 3020.1 CIGI [Circolare sull'invalidità e la

grande invalidità]). Laddove un reddito da invalido di fascia

media è realisticamente conseguibile rispettivamente ragionevolmente esigibile,

un reddito da valido inferiore alla media per motivi economici non deve essere

adattato al livello medio di tale reddito effettuando il parallelismo dei redditi.

In ciò non è ravvisabile alcuna disparità di trattamento delle persone a basso

reddito (DTF 135 V 58 consid. 3.4.1-3.4.6 [segnatamente consid. 3.4.4]).

Di conseguenza, il reddito statistico da invalido per l'anno 2016

è stato correttamente stabilito dall’Ufficio AI in applicazione dei dati

statistici nazionali relativi ad attività semplici e ripetitive e

non va applicato il parallelismo dei redditi, né un gap salariale.

Il

TCA concorda pure con l’amministrazione nel ritenere esigibile che l’assicurata

sfrutti la sua residua capacità lavorativa del 60% (dal dicembre 2015) e del

50% con un’ulteriore riduzione del rendimento del 10% (dal 19 giugno 2017) in

attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

A tale riguardo, questo

Tribunale rileva che in una STF 9C_36/2018 del 17 maggio 2018, pubblicata in

SVR 10/2018 IV nr. 61, il Tribunale federale ha stabilito che da una persona

assicurata che fino a quel momento ha svolto un’attività agricola indipendente

può essere preteso un cambiamento professionale verso un’attività lucrativa

dipendente.

Analogamente a quanto deciso

dal TF nella sentenza citata, anche nel caso di specie il TCA ritiene che

all’assicurata, nata nel 1961 (quindi ancora lontana dall’età a partire dalla

quale la giurisprudenza considera irrealistiche le possibilità di mettere a

frutto la capacità lavorativa residua su un mercato equilibrato del lavoro,

cfr. DTF 143 V 431 consid. 4.5.2 e riferimenti) e che non presenta delle

limitazioni funzionali talmente stringenti da rendere vane le possibilità di

reperire delle attività adatte sul mercato equilibrato del lavoro (cfr. limiti

funzionali espressi dal dr. Pancaldi, pag. 451-452 inc. AI), possa essere

richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori

d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e

ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma

possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed

un breve periodo di rodaggio. Specialmente nell’ambito industriale, ma anche

nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività

di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia

in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità

anche di variare frequentemente la postura (cfr. sentenza 32.2013.75 del 28

gennaio 2014 e sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

Occorre

ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del

lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da

una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e,

dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma

di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in

Considerandi

caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità

di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una

rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere

negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma

talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o

siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali

appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_248/2014

del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332

consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Va

altresì sottolineato che il consulente in integrazione professionale sulla

scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta essenzialmente al

consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere

una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di

conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_439/2011 del 29 marzo

2012.

consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274

consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni

mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili

(STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5,9C_13/2007 del 31 marzo

2008.

consid. 3; vedi anche Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,

in: Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art.

28a, pag. 348).

Secondo

la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato

che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel

settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,

compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998

pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Occorre inoltre ricordare

che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo

all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato

deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di

guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag.

106.

consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente

all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura

del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del

lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono

tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid.

3b).

Pertanto, utilizzando

i dati salariali risultanti dall'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari 2016, edita dall'Ufficio federale di

statistica, più precisamente dalla

tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata

Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello

di competenze e il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178), il salario lordo mediamente percepito in

quell'anno dalle donne per un'attività semplice di

tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) per 40 ore settimanali corrisponde ad

un importo di fr. 52'356.- (fr. 4'363.- x 12 mesi).

Riportando

tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato

statistico corrisponde a fr. 54’581.10 per un impiego a tempo pieno.

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In concreto, l’Ufficio AI

ha proceduto ad una riduzione del 10% per svantaggi salariali derivanti da

contingenze particolari.

Il

legale dell’assicurata ha criticato l’entità di tale riduzione percentuale,

chiedendo che venga applicata quella del 15% per tenere conto del fatto che lo

stato di salute è in continuo peggioramento e la prognosi è infausta (cfr. doc.

I).

Questo

Tribunale, che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid.

5.

) non ha alcun motivo per modificare la riduzione applicata dall’UAI. In

particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l’amministrazione

abbia tenuto debitamente conto degli effetti legati al danno alla salute

di cui è affetta l'assicurata.

Ne segue che il reddito

statistico ipotetico da invalido di fr. 54'581.10, diminuito del 40% per

ragioni mediche (dicembre 2016) e di un ulteriore 10% per tenere conto delle circostanze personali, ammonta a fr. 29'473.80, che

raffrontato al reddito da valido di fr. 29'150 danno un grado di invalidità

nullo, come correttamente calcolato dall’amministrazione.

Quanto invece al periodo a

partire dal mese di giugno 2017, il reddito statistico ipotetico da invalido di

fr. 54'581.10, diminuito del 50% per ragioni mediche e di una riduzione del

rendimento aggiuntiva del 10%, cui va aggiunto un ulteriore 10% per tenere conto delle circostanze personali, ammonta a fr. 22’105.35.

Il

grado di invalidità della ricorrente - stabilito confrontando i fr. 22’105.35 al reddito da valido nel

medesimo anno di fr. 29’150.-- - risulta essere del 24.20%, insufficiente per

potere beneficiare di una rendita di invalidità.

L’Ufficio

AI ha di conseguenza rettamente negato all’assicurata l’attribuzione di una

rendita di invalidità.

Infine, il patrocinatore

della ricorrente ha chiesto che all’interessata venga attribuita una rendita

intera di invalidità per il periodo compreso fra il 19 marzo 2017 e il 19

giugno 2019 (cfr. doc. I, punto 8.2.).

L’Ufficio AI, in sede di

risposta di causa, ha evidenziato come tale richiesta non sia condivisibile,

ritenuto che l’interessata è stata inabile al lavoro al 100% per un periodo

inferiore a tre mesi, e meglio dal 19 marzo 2017 al 18 giugno 2017 come

indicato nel rapporto finale del SMR (doc. 55), o, ancora più precisamente, per

12.

settimane come indicato dal perito reumatologo (doc. 56), ciò che determina

un’incapacità lavorativa di 84 giorni.

Per tali ragioni,

l’Ufficio AI ha concluso che “visto che l’inabilità lavorativa (totale) di cui

sopra non è durata 3 mesi, è a giusta ragione che l’amministrazione non ha

concesso all’assicurata il diritto ad una rendita intera di invalidità” (doc.

IV).

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi da queste motivate considerazioni espresse dall’amministrazione.

La

decisione impugnata deve, dunque, essere confermata.

2.8

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico

dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura per

fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti