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Decisione

32.2018.123

Nuova domnada AI. Peggioramento reumatologico. Calcolo economico 2016. Deduzione sociale 15%. Grado di invalidità 36%. No provvedimenti professionali. Decisione confermata

6 giugno 2019Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. Il 30 agosto 2018 l'avv. RA 1

si è riconfermato, soffer-mandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e

domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI). A suffragio

delle proprie argomentazioni ha prodotto il certificato medico del 29 agosto

2018 del reumatologo curante dell’assicurata (doc. E).

1.6. Il 19 settembre 2018 L’UAI ha confermato la propria posizione, insistendo nel chiedere

la reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (doc. X). A suffragio delle proprie

argomentazioni ha prodotto il complemento peritale del dr. med. __________ del

17 settembre 2018 (doc. X-1) e l’annotazione del medico SMR, dr. med. __________,

del 18 settembre 2018 (doc. X-2).

1.7. Il 27 agosto (recte:

settembre) 2018 l'avv. RA 1 ha ribadito la disponibilità della

sua cliente a sottoporsi ad una perizia giudiziaria di carattere medico

pluridisciplinare (doc. XII).

1.8. L’8 novembre 2018 (doc. XIV)

l'avv. RA 1 ha versato agli atti il certificato medico del 17 ottobre 2018 del

reumatologo curante dell’assicurata (doc. XIV+1), puntualizzando che la sua assistita

si era nel frattempo sottoposta a delle radiografie che erano a disposizione

del TCA rispettivamente dell’UAI.

1.9. Il 14 novembre 2018

(doc. XVI) l’UAI ha prodotto l’annotazione del medico SMR, dr. med. __________,

del 13 novembre 2018 (doc. XVI-1).

1.10. Il 29 novembre 2018 l'avv. RA

1 si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande,

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto (doc. XVIII).

1.11. Il 15 marzo 2019 (doc. XX)

l'avv. RA 1 ha versato agli atti il certificato medico del 4 marzo 2019 del

reumatologo curante dell’assicurata (doc. XX+1).

1.12. Il 21 marzo 2019

l’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del gravame, con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XXII).

Il doc. XXII è stato

trasmesso per conoscenza al rappresentante della ricorrente (doc. XXIII).

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a stabilire

se a ragione oppure no l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni di RI 1.

2.2

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer

(Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,

2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1

LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato

che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,

dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e

suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01

del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.

4.

).

2.3

Qualora una prima richiesta

di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o

perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di

invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, fino al 31 dicembre 2011 cpv. 3 e 4 OAI).

Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova

domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel

tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale

evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv.

2.

e 3 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione

debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la

prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione

cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con

riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra

nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è

resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto

alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della

richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V

108.

consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der

Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg

Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della

nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in

particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile

dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso

applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso

(art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique

VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von

Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von

Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15; DTF 117 V 198). La giurisprudenza sopra menzionata va applicata

anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003, il nuovo tenore

dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007,

consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il

1.

gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3 dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti cpv.

3.

e 4 dello stesso articolo.

2.4

Se il grado d'invalidità del

beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante

sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul

grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una

revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere

oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello

stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi

pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a

cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2

OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della

rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione

limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

Va

ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in

DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015 IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha

stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita

si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione

dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2;

9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova

valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla

spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una

rendita (consid. 5 e 6).

2.5

Preliminarmente il TCA rileva

che l'amministrazione ha ritenuto assolte le condizioni per entrare nel merito

della nuova richiesta di rendita di RI 1 e che pertanto, conformemente alla

giurisprudenza esposta ai considerandi 2.3 e 2.4, si deve situare al momento in

cui l’UAI con decisione dell’8 aprile 2010 (cfr. pag. 638-647 incarto AI) -

confermata con STCA 32.2010.130 del 16 dicembre 2010, cresciuta incontestata in

giudicato (cfr. pag. 702-741 incarto AI) - ha attribuito all’assicurata un

quarto di rendita dal 1° luglio 2005 al 30 settembre 2005 e una rendita intera

dal 1° ottobre 2005 al 28 febbraio 2006, negando in seguito il diritto alla

rendita essendo il grado d’invalidità del 20%.

In quell’occasione l’amministrazione si è fondata, dal profilo medico, sulla

perizia pluridisciplinare psichiatrica, neurologica e reumatologica allestita

il 26 agosto 2019 dal __________ (pag. 561-603 incarto AI).

In tale ambito i medici del __________, dopo aver elencato gli atti ed esposto

dettagliatamente l'anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale,

patologica e sistemica), le constatazioni soggettive ed obiettive, e i reperti

esami (radiologici e di laboratorio), hanno sottoposto l'assicurata ad un

consulto psichiatrico (dr. med. __________), ad un consulto neurologico (dr.

med. __________) e ad un consulto (dr. med. __________).

Per quanto riguarda la patologia neurologica, l’assicurata

è stata sottoposta ad un accurato esame nell’ambito della perizia __________,

grazie al consulto specialistico del dr. med. __________ che nel referto del 4

agosto 2009 ha diagnosticato una “Sindrome lombovertebrale cronica,

attualmente senza deficit neurologici con: ‑stato da intervento di

stabilizzazione lombare da L4 a S1. Emicrania senza aura” (pag. 591 incarto

AI). Secondo il perito dal punto di vista neurologico non vi era diminuzione

della capacità lavorativa (pag. 592 incarto AI).

Per quanto

riguarda la patologia psichiatrica, l’assicurata è stata sottoposta ad

un accurato esame nell’ambito della perizia __________, grazie al consulto

specialistico del dr. med. __________ che nel referto del 20 luglio 2009

ha indicato in RI 1 è “individuabile un profilo personologico con possibili

tratti istrionici e di instabilità emotiva, tipo borderline” (pag. 603

incarto AI). Tuttavia, dal profilo psichiatrico non sussisteva alcuna limita-zione

della capacità lavorativa nell’attività di parrucchiera (pag. 603 incarto AI).

Per quanto

riguarda la patologia reumatologica, l’assicurata è stata sottoposta ad

un accurato esame nell’ambito della perizia __________, grazie al consulto specialistico

del dr. med. __________ che nel rapporto del 4 agosto 2009

ha diagnosticato una “Sindrome dorso e lombospondilogena cronica; -

discopatia L4/L5 e L5/S1; - stato dopo spondilodesi L4‑Sl con Synframe e

ALIF senza complicazioni 01.06.05; - modica scoliosi dorso lombare; - disturbo

di percezione e elaborazione del dolore. Dolori cronici all'anca sinistra DD:

modico impingement, nota piccola rottura del labbro acetabolare (IRM 0612006); ‑

mobilità normale e simmetrica” (pag. 597 incarto AI).

Il perito reumatologo ha

indicato che dal punto di vista reumatologico RI 1 era abile nella misura del

60% quale parrucchiera e in attività analoghe, mentre in un’attività leggera che

permettesse l'alternanza delle posizioni, evitasse posizioni statiche prolungate,

permettesse il rispetto delle regole di ergonomia della schiena l’assicurata era

abile al lavoro in misura piena con un rendimento ridotto del 20% (pag. 598

incarto AI).

Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 26 agosto 2009 i medici del __________,

sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali

della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la

diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome dorso e

lombospondilogena cronica su: - discopatia L4‑L5 e L5‑S1, - stato

dopo spondilodesi L4‑S1 con synframe e ALIF senza complicazioni il

1.06

; -modica scoliosi dorso lombare; -disturbo di percezione ed

elaborazione del dolore. Dolori cronici all'anca sin. in DD: modico

impingement, nota piccola rottura del labbro

acetabolare (MRI giugno

2006) con: - mobilità normale e simmetrica”. Quale diagnosi senza

influenza sulla capacità lavorativa i periti hanno indicato: “Emicrania

senz'aura. Stato dopo appendicectomia aperta il 30.10.2008 con decorso privo di

complicazioni” (pag. 581 incarto AI).

Quanto alla capacità

lavorativa medico - teorica globale, i medici del __________ hanno ritenuto

l’assicurata abile al 60% a partire dal mese di maggio 2000 nell’attività

svolta di parrucchiera diplomata, mentre in un’attività leggera era da

considerare abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto del 20% dal

1° dicembre 2005 (pag. 586 e 587 incarto AI).

2.6

Il 9/13 febbraio 2017 RI 1 ha

inoltrato una seconda domanda di prestazioni dell’AI per "peggioramento

condizione di salute" (pag. 755-760 incarto AI). A tal proposito ha

prodotto svariata documentazione medica attestante una sindrome del tunnel

carpale a sinistra e uno stato dopo intervento chirurgico decompressivo alla

mano sinistra con disturbi residuali su formazioni cicatriziali dopo intervento

decompressivo eseguito il 16 aprile 2015 dal dr. med. __________, specialista

FMH in chirurgia generale e della mano, ed una persistente problematica lombare

(cfr. pag. 761-774; 806-809 incarto AI) ed un rapporto medico dell’11 aprile

2017.

del reumatologo curante, dr. med. __________, giusta il quale: “(…) La

paziente resta inabile al lavoro nell’attività professionale di parrucchiera

che non ha più ripreso da dopo l’operazione alla colonna. Possiamo riferire un

certo peggioramento del quadro globale se teniamo in considerazione non solo i

disturbi accusati alla colonna vertebrale, da considerare piuttosto stazionari

nel decorso, ma anche la problematica alla mano sinistra con dolori

riferibili ai processi cicatriziali dopo la decompressione del nervo mediano

sinistro. In questo senso potrebbe esserci un peggioramento della sua capacità

professionale nell’attività antecedentemente svolta ed eventualmente anche in

un’attività lavorativa adatta. (…)” (pag. 816-817 incarto AI; n.d.r. la

sottolineatura è della redattrice).

Su richiesta del 21 luglio 2017 del medico SMR, dr. med. __________ (pag.

827-829 incarto AI), l’assicurata è stata sottoposta il 3 ottobre 2017 ad un

accurato esame specialistico eseguito dal dr. med. __________, specialista FMH

in reumatologia e medicina interna, che nella perizia reumatologica del 14

novembre 2017 - dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente

l'anamnesi (familiare e remota, sistemica, socio-professionale,

osteo-articolare e disturbi attuali), lo status osteo-articolare e del sistema

neurologico e la documentazione medica a disposizione - ha posto la diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome lombovertebrale e

lombospondilogena cronica, senza neurologia, su/con: - spondilodesi L4‑S1

per discopatia degenerativa, rispettivamente instabilità bisegmentale (1.06.2005);

- iniziale discopatia L 1/2 e L 2/3; lievi disturbi della statica vertebrale

con lieve scoliosi lombare sx-convessa e lieve retropulsione del tronco. Coxalgia

sx su/con piccola rottura del labbro acetabolare e/o sind. Di impingement

femoro-acetabolare. Sindrome del tunnel carpale sx in stato dopo intervento

chirurgico decompressivo (16.04.2015) con disturbi residuali su formazioni

cicatriziali. Dolori volari al polso dx senza chiari indizi per una sind. Del

tunnel carpale. Piede piano traverso anteriore d.d.p., alluce valgo sx

incipiente dito II a martello a sx, con esisti (anamnestici) di correzione di

alluce valgo bilaterale nel 1979”. Quale diagnosi senza influenza

sulla capacità lavorativa il perito ha indicato: “Cervicalgie” (pag. 848

e 849 incarto AI). Quanto alla capacità lavorativa medico - teorica, il perito

reumatologo ha ritenuto l’assicurata abile al 50% a partire “da un mese dopo

l’intervento per la STC dell’aprile 2015” rispettivamente inabile al 100%

per un mese a partire dal 16 aprile 2015, così come dal 1° marzo al 30 giugno

2016.

per l’intervento di neurolisi del nervo mediano e per i disturbi insorti

in seguito, nell’attività da ultimo svolta di parrucchiera (pav. 853 incarto

AI). In un’attività adeguata (leggera, variata e rispettosa dei limiti

funzionali elencati nella perizia al punto B.1) il perito ha considerato

l’assicurata abile al 70% (fatta eccezione per i periodi sopra elencati: un

mese a partire dal 16 aprile 2015 così come dal 1° marzo al 30 giugno 2016) a

partire “da un mese dopo l’intervento per la STC dell’aprile 2015”.

Quale casalinga ha considerato l’assicurata in grado di svolgere la maggior

parte delle attività richieste dalla vita quotidiana, per cui ha ritenuto una

inabilità lavorativa non superiore al 10% (pag. 854 incarto AI).

Tali considerazioni sono state fatte proprie anche dal medico SMR, dr. med. __________,

nel rapporto finale del 15 novembre 2017, con incapacità lavorative da

intendersi quale riduzione del rendimento, carico massimo in 9 kg, alternanza

della postura al bisogno e difficoltà nei lavori di precisione incluse, e prognosi

stazionaria dell’evoluzione della capacità lavorativa (pag. 834-837 incarto

AI). Il 9 aprile 2018 il precitato medico SMR ha ribadito che l’alternanza

della postura e la difficoltà nei lavori di precisione erano incluse, puntualizzando

che non vi era necessità di pause supplementari (pag. 867 incarto AI).

Successivamente l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di esperire

un'inchiesta, eseguita il 29 marzo 2018 e dal relativo rapporto del 30 marzo

2018.

(pag. 857-862 incarto AI) si evince che l’assicurata, in assenza del danno

alla salute, avrebbe sicuramente continuato la sua attività indipendente di

parrucchiera fino al pensionamento, avendoci messo tutti i suoi risparmi e le

sue energie (pag. 858 incarto AI). Sulla base degli accertamenti esperiti

presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni

singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una

limitazione complessiva del 28,5% (pag. 862 incarto AI).

Interpellato al riguardo, il 4 aprile 2018 il precitato medico SMR ha osservato

quanto segue: “(…) l’attuale inchiesta è stata eseguita in conoscenza dei

limiti funzionali e tiene conto della situazione individuale dell’assicurata.

Dal lato medico l’attuale impedimento del 28.5% può essere condiviso” (pag.

863.

incarto AI).

In considerazione delle dichiarazioni rese in sede di inchiesta domiciliare, il

5.

aprile 2018 l’UAI ha ritenuto plausibile valutare l’assicurata quale persona

salariata a tempo pieno (pag. 864 incarto AI).

In questa sede l’avv. RA 1 ha prodotto il certificato medico del 29 agosto 2018

del dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia e riabilitazione,

nonché medico curante dell’assicurata, che ha attestato lo stato di salute

della paziente ed il relativo trattamento in corso (doc. E).

Interpellato in merito a questo certificato medico, su richiesta del 5

settembre 2018 del precitato medico SMR (doc. VIII-1), il 17 settembre 2018 il

perito reumatologo, dr. med. __________, ha osservato quanto segue:

" (…) Di per

sé le diagnosi e gli aspetti clinici in esse contenuti sono conosciuti e

considerati nella mia perizia, se si eccettuano due elementi.

Il primo è che Dr. __________ segnala delle coxalgie a sx più che a dx su una

problematica di impigement femoro-acetablare. Questa problematica coxofemorale

a sx è nota da più di 10 anni. A dx l’assicurata non aveva riferito

spontaneamente di soffrire di dolori all’anca dx. Non di meno, anche se fosse

presente, non comporterebbe un ulteriore limite funzionale rispetto a quanto

stabilito.

Il secondo è che Dr. __________ segnala la presenza di una epicondilopatia

ulnare e radiale (presumo al braccio sx) con tenomioghelosi della muscolatura

dell’avambraccio, per cui sono state iniziate delle misura fisicali

(termoterapia, ultrasuoni, streching leggero). Il fatto che si tratti di una sintomatologia

sia mediale che laterale rende improbabile una manifestazione acuta del tipo

epicondelite, che può in effetti comportare un’impotenza funzionale maggiore

dell’arto colpito. Anche le misure terapeutiche messe in atto non sembrerebbero

indirizzare verso una tale eventualità.

In conclusione non ritengo che gli elementi contenuti nel rapporto del Dr. __________

siano attualmente tali da modificare la valutazione finale della mia perizia”

(doc. X-1).

Tali considerazioni sono

state fatte proprie anche dal medico SMR, dr. med. __________, nell’annotazione

del 18 settembre 2018 (doc. X-2).

Davanti

al TCA l’avv. RA 1 ha prodotto anche il certificato medico del 17 ottobre 2018

del dr. med. __________, che ha attestato nuovamente lo stato di salute della

paziente ed il relativo trattamento in corso, concludendo che l’assicurata: “(…)

Di professione parrucchiera. Attualmente non svolge nessuna attività

professionale, è casalinga. Vi è un’incapacità lavorativa al 100% dal 2006 per

l’attività professionalmente svolta.” (doc. XIV-1).

Interpellato in merito, nell’annotazione del 13 novembre 2018 il medico SMR,

dr. med. __________, ha osservato che: “Dall’attuale rapporto del dr. __________

non risulta una sostanziale e prolungata modifica dello stato di salute

rispetto alla valutazione peritale dr. __________” (doc. XVI-1).

Il 29 novembre 2018 l'avv. RA 1 ha osservato che lo stato di salute della sua

cliente è molto peggiorato da quando è in corso la presente procedura e che la

sua assistita si presenta in uno stato molto turbato e soffre di diversi e

molteplici problemi sia sul piano fisico che psicologico, che non sarebbero

stati debitamente presi in considerazione dall’amministrazione (doc. XVIII).

L’avv. RA 1 ha prodotto anche il certificato medico del 4 marzo 2019 del dr.

med. __________, che ha attestato nuovamente lo stato di salute della paziente

ed il relativo trattamento in corso, attestando - tra l’altro - una “gonalgia

a destra su iniziali alterazioni di tipo degenerativo in particolar modo una

condropatia retrorotulea come pure una lesione del corno posteriore del menisco

mediale su una meniscosi degenerativa” e, dopo aver altresì rilevato che: “presenta

dei disturbi polidistrettuali all’apparato muscolo-scheletrico. In parte conosciuti

e presenti da tempo come quelli alla colonna vertebrale e di più recente

insorgenza al braccio sinistro. Ultimamente si sono manifestati dei dolori al

ginocchio destro con interessamento della parte interna.”, concludendo che:

“(…) Tenendo in considerazione le varie problematiche della paziente ritengo

che una ripresa dell’attività professionale, seppure teorica, quale

parrucchiera non sia più esigibile. (…). Senz’altro essa è limitata nelle varie

attività da svolgere utilizzando il braccio sinistro, nel mantenere posizioni

statiche sempre ferma in piedi o con la parte superiore del corpo leggermente

piegata in avanti e presenta anche delle limitazioni nel camminare, nel stare

in piedi per lungo tempo e nel salire e scendere le scale e nell’inginocchiarsi.

È quindi molto poco probabile che anche in futuro, la paziente, possa

riprendere almeno in modo parziale l’attività lavorativa svolta. Da valutare in

ambito assicurativo le possibilità di un’eventuale inserimento in un’attività

lavorativa adatta. Tenendo in considerazione anche l’età della paziente ben

difficilmente entrerà in considerazione una riqualifica professionale.”

(doc. XX-1).

Al riguardo il 21 marzo 2019 l’UAI ha osservato che: “il

rapporto del Dr. __________ del 04.03.2019 prodotto dalla ricorrente, riporti

la recente situazione rilevata dal medico con recente insorgenza di nuovi disturbi

al braccio sinistro ed al ginocchio destro. Esso non è quindi in alcun modo

atto ad inficiare la valutazione operata dal Dr. __________ e dal Dr. __________

del SMR - posta alla base della decisione del 05.06.2018 - e si ritiene dunque

che non sia necessario sottoporlo al vaglio di questi ultimi” (doc. XXII).

2.7

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U

259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356,

p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

Per

quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore

probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare

della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la

Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid.

3.

, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05

del 25 aprile 2007).

2.8

Nella concreta evenienza,

dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, il TCA non ha

motivo per mettere in dubbio il rapporto del 14 novembre 2017 ed il relativo

complemento del 17 settembre 2018 in ambito reumatologico del perito dell'amministrazione,

come pure il rapporto finale del 15 novembre 2017 e la successiva

puntualizzazione dell’8 aprile 2018 del medico SMR, dr. med. __________. Tali

rapporti sono dettagliati ed approfonditi va loro attribuita piena forza

probante.

In particolare, il TCA non

ha ragione per scostarsi dalle convincenti considerazioni espresse dal perito

reumatologo nel rapporto del 14 novembre 2017 e completate/confermate nel

successivo scritto del 17 settembre 2018. Parimenti dicasi per la valutazione

operata dal medico SMR nel rapporto del 15 novembre 2017 e nella successiva

puntualizzazione dell’8 aprile 2018, basate sostanzialmente sulle risultanze

della precitata perizia reumatologica.

Del resto la valutazione in ambito reumatologico dello specialista

dell'amministrazione (come pure le successive valutazioni del medico SMR) non è

stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale.

In effetti, il rapporto del 29 agosto 2018 del dr. med. __________ - che, occorre

sottolineare, non si è espresso in merito alla capacità lavorativa residua

della ricorrente in attività adatte - è stato debitamente preso in

considerazione e analizzato dal perito dell'amministrazione, in particolare

nella valutazione del 17 settembre 2018, come pure dal medico SMR

nell’annotazione del 18 settembre 2018.

In particolare, il perito dell’UAI, nella

motivata presa di posizione del 17 settembre 2018 di cui si è già ampiamente

detto al consid. 2.6, ha spiegato nel dettaglio i motivi per cui la sua

valutazione diverge da quella (in particolare, con espresso riferimento alle

coxalgie e all’epicondilopatia ulnare e radiale attestate dallo specialista

curante), confermata da ultimo anche nel rapporto medico del 4 marzo 2019, del

reumatologo curante.

Anche il certificato medico del 17 ottobre 2018 del dr. med. __________

è stato debitamente preso in considerazione e analizzato dal medico SMR.

Il certificato medico del 4 marzo 2019 del dr. med. __________ riprende

sostanzialmente i contenuti delle attestazioni precedentemente rese, fatta

eccezione per una problematica di nuova insorgenza al ginocchio destro. Se non

che, con espresso riferimento a quest’ultima, giova qui ricordare che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni

sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto

esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa, in casu

il 5 giugno 2018. I fatti accaduti posteriormente

e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un

nuovo atto amministrativo (fra le tante cfr. DTF 130 V 138). Tale documento

medico viene quindi trasmessa all’UAI affinché

lo tratti alla stregua di una nuova domanda di

prestazioni e renda nel merito, dopo aver proceduto ai necessari accertamenti,

una nuova decisione.

Neppure il parere del patrocinatore dell'assicurata - giusta il quale la

sua cliente non sarebbe in grado di svolgere un'attività leggera al 100% - permette

di modificare tale conclusione. Difatti, stante quanto precede, la sua

asserzione non è suffragata da alcun documento medico (tantomeno specialistico)

ed ha quindi il valore di una semplice dichiarazione di parte, che non può quindi

essere condivisa dal TCA.

In conclusione, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni

espresse dal perito reumatologico, che ha proceduto ad una visita personale

accurata dell'assicurato, è specialista della materia che qui ci occupa e vanta

pure un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa.

Le considerazioni del dr. med. __________sono peraltro pure state

confermate dal medico SMR (cfr. in particolare, valutazioni del 15 novembre

2017, del 9 aprile 2018, del 18 settembre e del 13 novembre 2018).

A proposito del medico SMR

non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi

medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato

- determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Giova poi ricordare un

principio ripetutamente ribadito dalla nostra Massima Istanza, quello secondo

il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA

U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova

ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI

2001.

U 422, p. 113ss. (=

AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.

Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de

Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF

ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06

del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Il 29 novembre 2018 l'avv.

RA 1 ha osservato che lo stato di salute della sua cliente sarebbe molto

peggiorato da quando è in corso la presente procedura e che la sua assistita si

presenta in uno stato molto turbato e soffre di diversi e molteplici

problemi sia sul piano fisico che psicologico, che non sarebbero stati

debitamente presi in considerazione dall’amministrazione (doc. XVIII).

A questo proposito occorre

evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al

Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato

nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una

mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli

elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie

argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017, consid. 2.7

e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22 febbraio 2018, consid. 2.6 e rinvii

ivi citati; STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019, consid. 2.8 e rinvii ivi

citati).

Questa Corte ritiene che

lo stato di salute, anche dal profilo psichico, dell’assicurata sia stato

dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dall'amministrazione,

segnatamente dalla specialista del __________, prima dell'emanazione della

decisione qui impugnata, data questa (in casu, il 5 giugno 2018) che,

come già ricordato, segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice

delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1;

130.

V 140 e 129 V 4; cfr. pure STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015

consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.3).

È del

resto importante sottolineare che, secondo la giurisprudenza federale in

materia di assicurazioni sociali, non è importante la diagnosi o l'insorgere

dell'evento (malattia o infortunio; cfr. DTF 142 III 671, consid. 3.7.3 e 3.8) ma

le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del

12.

luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione

delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma

unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo

le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del

20.

gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234;

STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2016, consid. 2.7.2). In tale contesto va pure

ricordato, che non è neppure importante la persistenza di eventuali dolori

residui, ma le loro conseguenze sulla capacità lavorativa (sul tema cfr. STF 8C_764/2013

del 1° dicembre 2014 consid. 3; STCA 35.2017.74 del 14 dicembre 2017, consid.

2.4

, cresciuta incontestata in giudicato).

Va qui pure

ricordato che, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

Il TCA rinuncia quindi all'assunzione

di ulteriori prove (in particolare, alla perizia medica di carattere

pluridisciplinare, chiesta più volte dal legale dell'assicurato: cfr., in

particolare, doc. I e doc. XVIII), ritenendo la situazione sufficientemente

chiarita.

L’insorgente,

tra i mezzi di prova richiesti, oltre ai documenti prodotti e l’allestimento di

una perizia giudiziaria, ha citato il teste dr. med. __________, suo

specialista curante.

Il TCA non intravvede

ragioni per assumere ulteriori prove e segnatamente sentire il dr. med. __________.

Infatti la documentazione agli atti (che include, in particolare, svariati

rapporti medici dello specialista in questione, anche recenti, di cui si è già

ampiamente detto) è completa ed esaustiva e non necessita di complementi (cfr.

sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2; STCA 36.2017.31 dell'8

giugno 2017, consid. 2.12 in fine; STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2010,

consid. 2.10).

In conclusione, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata

di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF

113.

V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da

ritenere dimostrato, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

RI 1 nell'attività abituale di parrucchiera, è abile al 50% a partire

dal 16 maggio 2015 (rispettivamente inabile al 100% dal 16 aprile al 15 maggio

2015.

e dal 1° marzo al 30 giugno 2016 per l’intervento di neurolisi del nervo

mediano e per i disturbi insorti in seguito), da intendersi quale riduzione di

rendimento mentre in un’attività adeguata (leggera, variata e rispettosa

dei limiti funzionali indicati dal perito reumatologo e confermati dal medico

SMR), è abile al 70% a partire dal 16 maggio 2015 (rispettivamente inabile al

100% dal 16 aprile al 15 maggio 2015 e dal 1° marzo al 30 giugno 2016 per

l’intervento di neurolisi del nervo mediano e per i disturbi insorti in

seguito), da intendersi quale riduzione di rendimento.

Per quanto concerne la gestione dell'economia domestica, il TCA rileva che è ininfluente

al fine del presente giudizio, già solo per il fatto che l'assicurata è stata

considerata 100% salariata.

In siffatte circostanze le censure ricorsuali volte a contestare l'esigibilità

in attività adeguate dell'assicurata vanno respinte.

2.9

Il 18 aprile 2018, la CIP, ha

indicato che l'assicurata, è in grado di svolgere al 70% l'attività di aiuto

amministrativo, vendita online e operaia generica in attività di etichettature,

imballaggio (cfr. pag. 869 incarto AI). Ha parimenti puntualizzato che non si

intravvedono provvedimenti professionali atti a migliorare la capacità di

guadagno dell’assicurata (cfr. pag. 870 incarto AI).

Questa Corte

non ha motivo di scostarsi da tali considerazioni.

Del resto la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già stabilito che

nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o

semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente

di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF

8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la

STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008

consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza,

se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va

rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi

fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del

23.

agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può,

quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta

di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e

non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991

pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che la ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali

idonee.

In merito alla scarsa scolarizzazione, il TCA sottolinea di avere già

più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza federale, che anche degli

assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro

originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno alla salute, possono

reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente

leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali (vedi, tra

le altre, la STCA 32.2014.44 del 20 gennaio 2015 consid. 2.8; 32.2013.157 del

29.

settembre 2014 consid. 2.10.2.1; 32.2013.133 del 1. aprile 2014 consid. 2.8;

32.2013.117

del 4 febbraio 2014 consid. 2.9 e riferimenti; 32.2018.106 del 13 dicembre

2018.

consid. 2.6 e riferimenti).

In concreto questo Tribunale ritiene che anche

nel caso di specie nel mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni,

essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che la ricorrente, nonostante i

disturbi che la interessano, sarebbe in grado di esercitare al 70% (100% con riduzione del rendimento del 30%), tenuto conto dei suoi

limiti funzionali.

Quanto alla circostanza secondo cui l’interessata, nata il __________

1962, non sarebbe più reintegrabile nel mondo del lavoro a causa della sua età,

va rilevato quanto segue.

Ai sensi della DTF 138 V 457 il momento in cui la questione della messa a

profitto della capacità lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata

viene esaminata corrisponde a quello in cui è stato accertato che l’esercizio

di un’attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di

vista medico.

Il marg. 3050.3 CIGI

rammenta segnatamente che per valutare la questione della valorizzazione della

capacità lavorativa residua per un assicurato di età avanzata, è decisivo il

momento in cui è stata stabilita l’esigibilità medica dello svolgimento di

un’attività lucrativa (a tempo parziale). Si tratta del momento in cui gli

incarti medici permettono di accertare i fatti in modo circostanziato (DTF 138

V 457). Nel caso di specie il momento determinante ai sensi della DTF 138 V 457

è il 16 maggio 2015, data partire dalla quale l'assicurata va considerata abile

al lavoro al 70% in un lavoro leggero e adatto, osservando le limitazioni

fisiche poste dal perito reumatologo. L’insorgente, nato il 24 maggio 1962,

aveva quasi 53 anni. Alla luce della situazione concreta

dell’assicurata (che presenta, giova ribadire, una capacità lavorativa residua

del 70% in attività adeguate) e anche della restrittiva prassi vigente

in materia di inesigibilità della capacità lavorativa residua

delle persone prossime al pensionamento (che, val qui la pena di precisare, non

è il caso della ricorrente, che, al momento detemriante, aveva quasi 53 anni;

cfr., in particolare, sul tema la STCA 32.2018.106 del 13 dicembre 2018,

consid. 2.6 ed i numerosi rinvii ivi citati), la

ricorrente deve essere considerata integrabile nel mondo del lavoro in attività

confacenti al suo stato di salute.

Il consulente in integrazione professionale, sulla

scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta difatti essenzialmente

al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di

emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in

linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15

novembre 2013 consid. 3.3,9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF

9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al

medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8

novembre 2011 consid. 3.5).

Stante quanto precede questo TCA condivide l'operato del CIP.

Va parimenti segnalato che, in quanto assente dal mercato del lavoro da

parecchi anni, la CIP aveva ritenuto opportuno aprire un mandato PAB per dare

all’assicurata la possibilità di effettuare dei corsi (CV, etc.; cfr. pag. 870

incarto AI). Il mandato è stato aperto e chiuso il 25 aprile 2018, in quanto

l’assicurata ha dichiarato di non essere intenzionata per il momento di

beneficiare di tale opportunità perché la fisioterapia e le cure che stava

effettuando per il mal di schiena non le avrebbero permesso di effettuare un

corso (cfr. pag. 875 incarto AI).

In esito alle considerazioni che precedono, rispetto alla valutazione peritale

precedente del 26 agosto 2019 del __________ (pag. 561-603 incarto AI), a

partire dal 16 aprile 2015 (ovvero dall’intervento chirurgico

decompressivo per una sindrome del tunnel carpale a sinistra) vi è stato un

peggioramento dello stato di salute somatico (segnatamente reumatologico) dell'assicurata.

2.10

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute dell'assicurata.

Va qui ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi

fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF

129.

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Vengono considerati i dati

del 2016, visto che l'incapacità lavorativa di lunga durata è iniziata nella

primavera del 2015 (cfr. consid. 2.8) e, pertanto, il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto dell'anno di attesa di cui

all'art. 28 cpv. 1 LAI, viene a cadere nella primavera 2016.

2.11

Preliminarmente va rilevato

che, in applicazione della media retrospettiva (cfr., fra le tante, sentenza

32.2014.189

del 2 marzo 2015), l'UAI ha ritenuto che l'assicurata

avrebbe avuto diritto ad una rendita AI temporanea dal 1° marzo 2016

limitatamente al 30 settembre 2016, ossia tre mesi dopo il miglioramento dello

stato di salute (art. 88a cpv.1 OAI; pag. 887 incarto AI).

Ora, giusta l'art. 29 cpv. 1 LAI il diritto

alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato

ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29

cpv. 1 LPGA, giusta il quale, colui che rivendica una prestazione

deve annunciarsi all'assicuratore competente nella forma prescritta per

l'assicurazione sociale interessata (cpv. 1), gli assicuratori sociali

consegnano gratuitamente i formulari per la domanda e per l'accertamento del

diritto a prestazioni; questi formulari devono essere trasmessi al competente

assicuratore dopo essere stati compilati interamente e in modo veritiero dal

richiedente o dal suo datore di lavoro ed eventualmente dal medico curante

(cpv. 2), se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è trasmessa a

un servizio incompetente, per quanto riguarda l'osservanza dei termini e gli

effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è

stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio (cpv. 3).

Visto

che la domanda della ricorrente risale al 9/13 febbraio 2017 (pag. 755-760

incarto AI) e che, pertanto, il versamento della rendita avrebbe potuto

avvenire unicamente a decorrere dal 1° agosto 2017 (ovvero 6 mesi dopo la

precitata richiesta), in un momento quindi in cui l'assicurata risultava - come

si vedrà in seguito al consid. 2.15 - portatrice di un grado d'invalidità

inferiore al 40%, a ragione, l'UAI ha rifiutato il pagamento di qualsiasi

prestazione dal 1° marzo 2016 al 30 settembre 2016.

2.12

Per determinare

il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla

salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa,

nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale

reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si

fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei

salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul

salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella

stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile

quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori

empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).

In concreto questa Corte non ha motivo di scostarsi dal reddito da valida di fr.

50'962.-, fissato mediante aggiornamento dell’importo di fr. 48'801.- nel

2010.

risultante dalla già citata STCA 32.2010.130, cresciuta incontestata in

giudicato, (cfr. consid. 1), aggiornato al 2016. Tanto più che neppure il

patrocinatore della ricorrente sostiene il contrario.

2.13

Per quel che concerne il

reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un

siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso

un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre

a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere

ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di

statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c,

1989.

pag. 485 consid. 3b).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

In concreto, in assenza di

dati salariali concreti occorre basarsi sui dati statistici nazionali e meglio

sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014, edita dall'Ufficio

federale di statistica, più precisamente la tabella TA1 2014_tirage_skill_level

Rami economici (NOGA08), denominata “Salario mensile lordo (valore centrale)

secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso” (DTF 142 V

178).

Ora, utilizzando i dati

forniti dalla tabella TA1 2014 elaborata dall'Ufficio federale di statistica,

il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per

un'attività semplice di tipo fisico o manuale di 40 ore settimanali nel settore

privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47

segg.), corrisponde ad un importo di fr. 51'600.-- (4’300 x 12 mesi), che,

aggiornato al 2016 e adattato al tempo lavorativo di 41,7 ore, dà un reddito di

fr. 54'519.93 (51'600 : 103,6 x 105 : 40 x 41.7; cfr. Tabella T1.2.10 Indice

dei salari nominali, Donne, 2011-2017, pubblicata dall'Ufficio federale di

statistica; STF 8C_671/ 2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2; STCA 32.2018.29

del 7 febbraio 2019, consid. 2.13), ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,

consid. 3a).

Di conseguenza, considerata un'esigibilità lavorativa del 70% (cfr.

consid. 2.8), il reddito da invalida corrisponde a fr.

38'163.95 (fr. 54'519.93:100x70).

2.14

Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati

che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato

il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve

avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di

tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata

anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19

aprile 2016 al consid. 4.6.

Con sentenza 8C_80/2013

del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario

procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione

come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la

categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre

piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di

apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto

conto dell’insieme delle circostanze concrete.

2.14.1

Nel caso di specie l’UAI ha

riconosciuto una deduzione sociale del

15% (di cui 5% per “attività leggere” e 10% per “svantaggi salariali

derivanti da contingenze particolari”: cfr. pag. 872 incarto AI).

Il legale dell'assicurato rileva che andrebbe applicata la riduzione

sociale massima giurisprudenzialmente ammessa del 25%, considerata in particolare

l’età e la formazione della sua cliente.

Questo Tribunale rileva innanzitutto che con la STF 8C_80/2013 del 17 gennaio

2014.

il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte

per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età,

gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o

ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione

globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi

fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze

concrete (cfr. consid. 4.2: “[…] Or, il sied de rappeler qu'il

n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs

entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les

années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou

encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation

globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs

sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas

concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt

9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). […]”). Non

è dunque possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i

singoli fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo

conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF

9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

Val qui la pena di ribadire

che la riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente

"… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito

del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). A questo proposito giova

inoltre ricordare che, a detta della nostra Massima Istanza, è soltanto il

pieno adempimento di tutte le condizioni del caso (limitazione addebitabile al

danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado d'occupazione), che giustifica una riduzione pari al 25% (cfr.

STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer Ulrich/Reichmuth Marco, in:

Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo 2014, ad art. 28a n.

100.

e segg.).

Ferme queste premesse, tenuto

conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali

nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF

137.

V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una

decurtazione del 15%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di

apprezzamento.

In particolare il TCA, ritiene

che, mediante la riduzione in questione, l'UAI abbia debitamente tenuto conto

degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetta l'assicurata.

Vale comunque la pena di puntualizzare che il Tribunale

federale ha più volte negato la rilevanza del fattore "età" in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem

massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG)

grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei

Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar

lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;

vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,

und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).” (STF 8C_319/2007 del 6 maggio

2008.

consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30

novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF

8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10

giugno 2009 consid. 5.2.1).

Va anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale

non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate

entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non

richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di

istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR

2002.

n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del

3.

aprile 2009 consid. 2.3.).

Nella STF 8C_482/2016 del

15.

settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che

in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 della RSS 2010 sono già

considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari

il fattore età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari

(cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).

Nella STF 9 C_359/2014 del

5.

settembre 2014 il TF ha ribadito che allorquando vi è una capacità lavorativa

a tempo pieno ma con una flessione del rendimento, quest’ultima viene presa in

considerazione nella fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo di

effettuare un ulteriore riduzione per la stessa ragione:

“(…) En ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire statistique,

la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à

plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en

considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu,

en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet

2013.

consid. 2.2;8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références).

(…)” (STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 consid. 5.4).

L’Alta Corte si è confermata in questa giurisprudenza anche nelle STF

9C_635/2016 del 14 dicembre 2016 consid. 4.3 e 9C_603/2015 del 25 aprile 2016

consid. 8.1.

Stante quanto precede questo TCA non condivide né le critiche mosse dal rappresentante del

ricorrente all'operato dell'Istituto assicuratore per aver operato una

riduzione sociale del 15% né la decurtazione massima del 25% rivendicata

dal patrocinatore dell'insorgente.

Applicando la riduzione

del 15%, il reddito da invalida nel 2016 si attesta a fr. 32'438.96 (fr.

38'163.95 ridotto del 15% ovvero d fr. 5'724.52).

2.15

Confrontando ora i redditi da

invalida di fr. 32'438.96 (riduzione del 15%) (cfr. consid. 2.14.1) con il

relativo reddito da valido di fr.

50'962.- (cfr. consid. 2.12), si ottiene un grado d’invalidità del 36%

([50'962 - 32'438.96] x 100 : 50'962 = 36.35% arrotondato al 36% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).

È dunque a ragione che

l’UAI non ha riconosciuto il diritto ad una rendita non raggiungendo, in ogni

caso, il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 40%. La decisione dell’UAI

che nega il diritto ad una rendita d’invalidità va di conseguenza tutelata.

2.16

Essendo il grado di invalidità

dell'insorgente superiore al 20%, RI 1 potrebbe teoricamente avere diritto ad

una riformazione professionale.

2.16.1

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli

assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai

provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a

ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro

capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto

ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).

Per stabilire tale diritto

deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale

rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).

Fra i provvedimenti

d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti

di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3

lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che

comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione

professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il

collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b LAI).

Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF 8C_689/2015 del

15.

gennaio 2016: “(…) von rund 20% voraussetzt, wobei es sich dabei lediglich

um einen Richtwert handelt.”; DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid.

2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV

Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della capacità

di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è

quindi del 20%.

Secondo l'art. 6 cpv. 1

OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione

necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della

prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza

previa formazione professionale a causa dell'invalidità.

Con riformazione

professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure

reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità

di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia

attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile,

la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110

consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

Infine, la circolare sui

provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP) prevede:

"

4010.

Le seguenti condizioni devono

essere adempiute cumulativa-mente:

- a causa di un’invalidità imminente o

esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente

professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;

- l’assicurato deve essere idoneo

all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di

sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;

- la formazione deve essere

compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità dell’assicurato.

Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno

pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate

le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa

economicamente valorizzabile.

(…)

4013.

Se un assicurato è sufficientemente integrato o

se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una

formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.”

Infine, con STF

9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata invalida

al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto) aveva chiesto di essere

messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha

affermato che:

" (…) Sennonché,

a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si

rinvia per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel momento

determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un

ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco

qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze

9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009

consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo

motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento. (…)"

(STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6).

2.16.2

Nel caso di specie, va

evidenziato che il ricorrente, pur avendo raggiunto il grado minimo

d’invalidità del 20% richiesto (cfr. considerando 2.15), senza dover

intraprendere una specifica riqualifica professionale, può, per i motivi già

espressi al considerando 2.8, svolgere attività semplici e

ripetitive dal profilo fisico leggero (cfr. anche sentenza 32.2011.143 del 21

novembre 2011; cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010

consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28

ottobre 2003 consid. 3.3). Come già indicato al considerando 2.8, va qui

ribadito che all’assicurata può essere richiesto di sfruttare la sua residua

capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non

qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una

preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una

semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Va

qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore

delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera

sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in

posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso, d’assemblaggio,

di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare

frequentemente la postura (cfr. STCA 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e

32.2011.143

del 21 novembre 2011). Secondo la giurisprudenza, se è vero che

vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente

al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto

corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto

di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF

8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del

25.

febbraio 2003 consid. 4.7).

Ne segue che alla ricorrente non può essere riconosciuto alcun diritto a

provvedimenti professionali (riqualifica/riformazione professionale), ritenuto

che gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non richiedono

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. anche le STCA

32.2015.83

del 4 maggio 2016, 32.2014.17 del 27 luglio 2015, 32.2014.95 del 21

maggio 2015, 32.2013.75 del 28 gennaio 2014).

2.17

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata

confermata.

2.18

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità

delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

§ Gli

atti sono trasmessi all’UAI affinché proceda agli accertamenti indicati al

consid. 2.8.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti