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Decisione

32.2018.124

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 giugno 2019Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Con sentenza del 7 aprile 2008

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il

salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è

inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il

reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.

Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.

326-327) (…)”.

Questo tema è stato

definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009

del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:

"

3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio

2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,

precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito

effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario

statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere

considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V

322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un

parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si

procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali." (…).

In seguito, nella STF

9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l’Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i

dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei

redditi soltanto se è comprovato che l’assicurato non intendeva accontentarsi

di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione

in tal senso.

2.11 Il ricorrente ha contestato

che sia stato fatto capo al dato statistico medio totale, lamentando che

le attività ritenute idonee dalla consulente in integrazione professionale di

impiegato d'ufficio, impiegato nel settore alberghiero e nel settore della

vendita non fossero adeguate alle sue qualità.

A questo proposito, il TCA evidenzia che è corretto che l'Ufficio

AI abbia ritenuto il dato statistico medio totale della Tabella TA1, che

comprende la media dei salari conseguiti nelle numerose categorie indicate e

che quindi dà all'assicurato un maggior ventaglio di possibilità di

reinserimento nel mondo del lavoro senza limitare le categorie in cui potrebbe

esercitare un'attività adeguata alle sue capacità.

D'altronde, il medico SMR non ha limitato il campo di attività lavorativa

in attività adeguate dell'assicurato e non ha previsto alcuna limitazione

funzionale, perciò il ricorrente, pienamente reintegrato dal profilo medico,

era in grado di svolgere qualsiasi lavoro in attività adatta (doc. 75), tanto che

poi, nella realtà, dal mese di febbraio 2018 egli ha per l'appunto iniziato a

lavorare al 100% nel campo alberghiero.

2.12 Per quanto concerne il 2016

(cfr., a proposito del 2012,

la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in

particolare il consid. 2.5.7), anno di eventuale inizio del diritto alla

rendita (DTF 142 V 178, consid. 2.5.7), in

assenza di dati salariali concreti occorre basarsi sui dati statistici

nazionali e dall'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari 2014, edita dall'Ufficio federale di

statistica, più precisamente dalla

tabella TA1 2014_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata

Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello

di competenze e il sesso – Settore privato; cfr., per il 2012, la citata

DTF 142 V 178), si osserva che il

salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per

attività pratiche come la vendita, la cura delle persone, l'elaborazione di

dati e l'amministrazione, l'utilizzo di macchinari e di apparecchiature

elettroniche, i servizi di sicurezza, i trasporti (ossia il livello 2 di

competenze; cfr. la citata DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) per 40 ore settimanali corrisponde a un importo

di Fr. 67'920.- (Fr. 5'660 x 12 mesi).

A questo proposito occorre rilevare che le

attitudini personali, il grado di istruzione derivante anche dai vari studi

intrapresi dall'assicurato e l'esperienza professionale fanno sì che il livello

di competenze applicabile al ricorrente nello svolgimento di attività adatte al

suo stato di salute sia il secondo su quattro. Vanno infatti scartati il

livello 1, il più basso, che prevede attività semplici di tipo fisico o

manuale, il livello 3 per attività pratiche complesse che richiedono ampie conoscenze

in un ambito specifico e pure il livello 4, il più alto, che concerne attività che

prevedono la risoluzione di problemi compositi e l'assunzione di decisioni

Considerandi

complesse, che presuppongono un'ampia conoscenza fattuale e teorica in un

ambito specifico (cfr. spiegazioni della TA1

2014_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08)).

Va inoltre evidenziato che con l'aumentare

dell'importanza delle attività che gli assicurati, per le loro conoscenze

personali e professionali acquisite nel tempo, sono in grado di svolgere,

aumenta anche il salario lordo medio statistico.

Stante quanto precede, nell'evenienza concreta il

TCA ritiene corretto inserire il ricorrente, viste le sue peculiarità, nel

livello di competenze 2 e questo livello di competenza ingloba certamente i

tipi di lavoro che l'insorgente sostiene essere più adatti alla sua persona; un

livello superiore non è in specie giustificato.

Adattando all'evoluzione dei

salari nominali questo dato fino a porsi

al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere la rendita (DTF 126 V 81

consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12

dicembre 2008; STCA del 13 febbraio

2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito

dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per gli uomini che

partendo dal dato del 2014 (Tabella TA1 2014) il salario lordo statistico

svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2016 a Fr. 68'512,32 (Fr. 67'920 : 103,2 x 104,1) (cfr.

Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2017, pubblicata

dall'Ufficio federale di statistica; STF 8C_671/ 2013 del 20

febbraio 2014, consid. 4.2).

Riportando ora queste cifre,

che si riferiscono ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana, su un

orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nell'anno

2016.

(cfr. per questo

aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e

la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione

economica, in ore per settimana T 03.02.03.01.04.01, pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica, aggiornata al 2017: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/

travail-remuneration/ activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.

5287368.

html), il salario lordo medio ipotetico nazionale

da invalido per un uomo ammonta nel 2016 a Fr. 71'424.- (Fr. 68'512,32 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del

18.

febbraio 1999, consid. 3a).

2.13

Secondo

la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,

la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Nell'evenienza concreta, l'Ufficio

AI non ha ritenuto necessario effettuare delle riduzioni per motivi personali

(doc. 79), non essendovi particolari fattori di cui tenere conto.

Non essendo questo elemento peraltro

contestato, il TCA non ha motivo di mettere in dubbio la valutazione fatta

dalla consulente in integrazione professionale.

2.14

Ne segue che il reddito

statistico ipotetico da invalido rivalutato ammontante nel 2016 a Fr. 71'424.- va ritenuto

nella misura del 50% stante la

ridotta capacità lavorativa esigibile, ottenendo così l’importo di Fr. 35'712 (Fr. 71'424

: 2).

Confrontando questo dato con l'ammontare di Fr. 101'661 corrispondente al reddito (ipotetico) da

valido che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nell'anno 2016 per

l'attività di curatore-tutore esercitata al 100%

senza il danno alla salute, risulta dunque una perdita di guadagno del 64,87% ([Fr. 101'661 -

Fr. 35'712] : Fr. 101'661 x 100), che va arrotondata al 65%

(DTF 130 V 121).

Ne discende che, come rettamente stabilito dall'Ufficio AI, il

grado del 65% permette all’interessato di ricevere tre quarti di rendita di

invalidità (art. 28 LAI) fino a tre mesi dopo l'intervenuto miglioramento (art.

88a cpv. 1 OAI).

Quand'anche si aggiornassero il reddito da valido e il reddito da

invalido dal 2016 al 2018 come preteso dal ricorrente, il risultato non

muterebbe. Infatti, il reddito da valido rimarrebbe lo stesso siccome

l'assicurato aveva raggiunto il massimo dello stipendio (doc. 72), mentre il

reddito statistico da invalido aumenterebbe leggermente e ciò, come visto,

andrebbe a peggiorare la sua situazione, poiché la differenza fra i due importi

diminuirebbe.

2.15

Alla luce di tutto quanto

esposto, questo Tribunale conferma la decisione dell’Ufficio AI di attribuzione

temporanea di tre quarti di rendita limitatamente dal 1° maggio 2016 al 31

marzo 2018 (grado AI 65%), con diritto al versamento della rendita dal 1°

giugno 2016 stante la presentazione tardiva della domanda.

2.16

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.

-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti