32.2018.124
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18 giugno 2019Italiano45 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.124
TB
Lugano
18 giugno 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 luglio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 6 giugno 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1 Nel dicembre 2015 (doc. 6) RI
1, 1962, da ultimo attivo come curatore-tutore, ha chiesto di beneficiare di
prestazioni dall'assicurazione invalidità per sindrome ansiosa generalizzata che
dal 20 maggio 2015 l'ha reso inabile al lavoro al 100%.
1.2 Richiamati gli atti medici ed
economici, il 23 marzo 2016 (doc. 16) il Servizio Medico Regionale ha disposto
una perizia psichiatrica che ha avuto luogo il 19 e il 25 maggio 2016.
Preso atto della perizia del 1° giugno 2016 (doc. 19) della dr.ssa
med. __________ del Centro peritale per le assicurazioni sociali, il dr. med. __________
dell'SMR ha ritenuto l'assicurato inabile al 100% in qualsiasi attività dal 20
maggio 2015, mentre al 50% in attività adeguate (amministrative o manuali senza
responsabilità nella gestione di altre persone) dal 19 maggio 2016.
1.3 L'assicurato ha avuto un
primo colloquio con la consulente in integrazione professionale il 5 settembre
2016 (doc. 25), la quale ha presenziato anche all'incontro del 3 ottobre 2016
(doc. 27/28) con l'allora datore di lavoro allo scopo di reintegrarlo in un
altro ambito lavorativo (docc. 27-37), tuttavia senza successo.
Su segnalazione del 10 marzo 2017 (doc. 40) dell'interessato di un
corso, il 21 aprile 2017 (doc. 49) è stato formalizzato un accordo fra
l'Ufficio assicurazione invalidità e l'assicurato volto ad attuare una
riqualifica professionale in campo alberghiero. A tale scopo, il 22 maggio 2017
(doc. 53), l'Ufficio AI ha rilasciato la garanzia per un job coaching
dal 18 aprile al 31 agosto 2017 e il 23 maggio 2017 (doc. 55) per l'assunzione
del costo del corso professionale di ricezionista a __________ dal 1° maggio al
17 giugno 2017. Durante questa formazione gli è stata riconosciuta un'indennità
giornaliera (decisione del 7 giugno 2017, doc. 57).
Un ulteriore accordo di formazione è stato siglato fra le parti il
4 agosto 2017 (doc. 62), con garanzia rinnovata il 15 settembre 2017 (doc. 64)
per una formazione su misura e con le indennità giornaliere riconosciute il 22
settembre 2017 (doc. 66) dal 1° settembre 2017 al 17 aprile 2018.
Il 2 febbraio 2018 (doc. 69) la consulente in integrazione
professionale ha steso un rapporto intermedio in cui ha riferito dell'incontro
avuto il giorno precedente, nel quale l'assicurato ha espresso malcontento sia
nei confronti della consulente sia del percorso formativo intrapreso e ha
indicato che aveva trovato un lavoro. Il provvedimento è stato interrotto con
effetto immediato.
Nel suo rapporto finale del 9 marzo 2018 (doc. 74) la consulente
ha ulteriormente precisato quanto accaduto durante il colloquio del mese
precedente e ha concluso che, stante l'interruzione della formazione per andare
a lavorare all'estero, l'assicurato è stato considerato abile al 100% in
attività adeguate.
1.4 Preso atto del rapporto
finale del 12 marzo 2018 (doc. 75) del dr. med. __________ dell'SMR che ha
definito i gradi di inabilità lavorativa dell'assicurato dal 20 maggio 2015
concludendo per una piena abilità in attività adatte dal 1° gennaio 2018, con
progetto di decisione del 16 marzo 2018 (doc. 77) l'Ufficio AI gli ha
attribuito tre quarti di rendita dal 1° maggio 2016 al 31 marzo 2018.
1.5 Alle osservazioni
dell'assicurato del 27 marzo 2018 (doc. 81) sui dati statistici utilizzati
dall'amministrazione per determinare il suo grado di invalidità e sulla
richiesta di stralciare un paragrafo inserito nel progetto, con decisione del 6
giugno 2018 (doc. A1) l'Ufficio AI ha confermato il diritto dell'interessato a
tre quarti di rendita limitatamente al periodo dal 1° maggio 2016 al 31 marzo
2018, ossia fino a tre mesi dopo l'intervenuto miglioramento, ma con versamento
dal 1° giugno 2016 stante la domanda tardiva.
L'amministrazione ha calcolato la perdita di guadagno dal 20
maggio 2016 al 31 agosto 2017 fissandola nel 65%, ritenuto un reddito da valido
di Fr. 101'661.- e da invalido di Fr. 35'773,60 considerando un'attività al 50%
(Fr. 71'547,25 al 100%).
In considerazione dei provvedimenti professionali che gli hanno
permesso di riacquistare la piena capacità lavorativa in attività adeguate alle
sue limitazioni funzionali, l'Ufficio AI ha confrontato gli stessi dati per il
2016 non essendo in possesso di quelli aggiornati al 2018, ottenendo una
perdita di guadagno del 30% ([Fr. 101'661.- - Fr. 71'547,25] : Fr. 101'661.- x
100).
L'Ufficio AI ha poi risposto alle tre domande dell'opponente
coinvolgendo precedentemente la consulente in integrazione (doc. 84) e
confermando quindi il progetto di decisione.
1.6 Con ricorso del 5 luglio 2018
(doc. I) RI 1, patrocinato dall'MLaw RA 1, ha chiesto al Tribunale di annullare
la decisione del 6 giugno 2018 e di rinviare gli atti all'Ufficio AI per
effettuare determinati accertamenti e per emettere una nuova decisione.
Il ricorrente ha riportato per esteso le sue osservazioni al
progetto di decisione del 16 marzo 2018 e le risposte fornite dall'Ufficio AI
contestualmente alla decisione del 6 giugno 2018, lamentando poi una
moltitudine di inesattezze riscontrate nella valutazione della consulente in
integrazione professionale del 5 settembre 2016, motivo per cui, in virtù
dell'art. 25 LPDP, ne ha richiesto la formale rettifica secondo sue precise
indicazioni.
Inoltre, anche il contenuto del rapporto intermedio del 2 febbraio
2018 sarebbe errato, giacché l'incontro del giorno precedente non si sarebbe
svolto come indicato dalla consulente ed è "comunque contestato nei contenuti in quanto falsa quanto realmente
discusso per contenuti e modalità. Il Signor RI 1 aveva già intuito una
dissonanza fra il suo curriculum e quanto azionato a livello di misure di
integrazione professionale. (…) Incomprensibile che la rettifica chiesta dal
Signor RI 1 non sia stata annotata nella decisione, anche perché riprendeva i
contenuti già comunicati alla Signora __________ con e-mail del 28.01.2018 (…)" (pag. 5).
In conclusione, l'insorgente ha chiesto "una verifica delle misure prese per la sua
reintegrazione professionale, come pure in relazione alle attività possibili
rilevate nella decisione del 06.06.2018. In questo senso anche il progetto
citato "Second Chance":
l'Assicurato è stato indirizzato verso un'attività nuova, dove non aveva la
minima formazione di base e con una tipologia di attività semplice e
ripetitiva, mentre le competenze residue già acquisite non sono state
valorizzate in attività come ad esempio: assistente di direzione, musicista,
contabile, responsabile di progetto, ecc." (pag. 6). Di
conseguenza, egli ha contestato il calcolo effettuato con i dati statistici, in
particolare il gap salariale determinato dall'Ufficio AI, visto che "il raffronto dei redditi nelle professioni
sbrigativamente ritenute confacenti per determinare un nuovo reddito ipotetico,
influenza il tasso d'invalidità." (pag. 6).
1.7 Nella sua risposta del 28
agosto 2018 (doc. IV) l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso,
non rilevando elementi determinanti per modificare le conclusioni rese dal
perito e dalla consulente in integrazione professionale a seguito
dell'istruttoria effettuata e che sono state riprese nella decisione impugnata.
L'Ufficio AI ha ricordato i passi avviati dal Servizio
integrazione professionale, che hanno portato l'assicurato a beneficiare di
misure formativo/professionali e a sottoscrivere un accordo di formazione in
tal senso, ciò che gli ha permesso di beneficiare di indennità giornaliere.
L'amministrazione ha ribadito le conclusioni emerse dall'istruttoria medica ed
economica/reintegrativa e ha evidenziato che la consulente in integrazione ha
reso i propri rapporti riprendendo le informazioni necessarie alla valutazione
del caso dalla perizia medica eseguita dal CPAS e dagli accertamenti eseguiti
personalmente. In merito alle presunte mancate indicazioni curricolari,
l'Ufficio AI ha affermato che l'iter scolastico dell'assicurato, così pure
quello lavorativo, erano ben documentati nel suo incarto, perciò tutte le
conoscenze di cui egli disponeva sono state considerate dalla consulente nella
valutazione del suo caso e nella definizione e attuazione delle proposte e
misure formativo/professionali. Non va dimenticato che la consulente si è
subito attivata per aiutare l'assicurato non solo a trovare una occupazione
diversa presso il precedente datore di lavoro, ma anche cercando altre
soluzioni lavorative e stabilendo, d'intesa con l'assicurato, un percorso
formativo con frequentazione di una scuola alberghiera fuori Cantone durante il
quale essa ha mantenuto un monitoraggio continuo sulla evoluzione della
formazione con il diretto interessato (docc. 52, 56, 59, 60). In considerazione
di ciò, l'Ufficio AI ha confermato l'attribuzione di una rendita di tre quarti
per un periodo limitato.
1.8 Nel termine per produrre
nuove prove (doc. V), il 5 settembre 2018 (doc. VI) il ricorrente ha invocato
davanti al TCA una denegata giustizia formale, giacché alla richiesta di
rettifica indirizzata al Direttore dell'Istituto delle assicurazioni sociali
non sarebbe stato dato debito seguito. A suo dire l'Ufficio AI, con il suo
scritto del 25 giugno 2018, si sarebbe rifiutato di emanare una decisione di
sua competenza e ciò in violazione della Legge sulla protezione dei dati
personali (art. 3), "malgrado
l'Assicurato abbia presentato delle censure circostanziate con possibile
influsso sul suo percorso di reintegrazione professionale, dopo aver scoperto i
contenuti del suo dossier personale il 16.06.2018.".
Il ricorrente ha altresì invocato la rettifica generale dei suoi
dati personali in virtù degli artt. 7 e 25 LPDP e la rettifica del contenuto
della decisione impugnata, laddove essa omette di menzionare la versione
dell'assicurato in merito alla risposta alla sua terza domanda nelle
osservazioni al progetto di decisione. A suo dire, l'Ufficio AI non ha fornito
la prova dell'esattezza di quanto affermato dalla consulente nella sua presa di
posizione e si è fondato su un'annotazione, tuttavia fornita a posteriori, e
non su un verbale (del 2 febbraio 2018) condiviso e firmato dai presenti. Vi
sarebbe dunque stata la violazione dell'art. 7 cpv. 2 e 5 LPDP, oltre che
dell'art. 25 LPDP.
L'insorgente ha da ultimo riproposto le rettifiche di alcuni
stralci del rapporto del 5 settembre 2016 della consulente IP e a tale
proposito si è rifatto al certificato della sua psichiatra, che ha prodotto al
TCA nei giorni seguenti (doc. B).
Egli ha infine riproposto la contestazione dei dati statistici.
1.9 Il 20 settembre 2018 (doc. X)
l'amministrazione ha osservato di avere preso atto del parere della dr.ssa __________,
la quale ha confermato che l'attuale stato di salute del ricorrente era stabile
e l'abilità lavorativa era totale. Di conseguenza, l'Ufficio AI ha ribadito la
correttezza della decisione resa.
Quanto alle osservazioni dell'insorgente, l'amministrazione ha
rinviato alle considerazioni già espresse nella risposta di causa, ribadendo
che non v'erano motivi per procedere a rettifiche della decisione, poiché nella
stessa erano stati ripresi correttamente gli esiti dell'istruttoria tanto dal
lato medico quanto economico.
Da ultimo, l'Ufficio AI ha precisato che il rapporto del SIP del 5
settembre 2016 è stato redatto dopo il colloquio avuto con l'interessato.
L'insorgente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XI).
considerato in diritto
in ordine
2.1 In merito alle critiche
rivolte alla consulente in integrazione professionale __________ che nella sua
valutazione del 5 settembre 2016 (doc. 25) non avrebbe riportato correttamente i
dati personali e i fatti salienti della vita del ricorrente sia di carattere
professionale sia formativo sia ancora professionale, va qui evidenziato che il
Tribunale cantonale delle assicurazioni non funge da autorità di vigilanza
sulle competenze personali e sull’operato dei funzionari dello Stato quale è la
consulente del Servizio integrazione professionale dell'Ufficio assicurazione
invalidità che si è occupata del caso.
Questa Corte non ha dunque competenza per fare rettificare, nel
senso voluto dal ricorrente, il contenuto della valutazione della consulente
del 5 settembre 2016.
Compito di questo Tribunale è unicamente di verificare la
correttezza della decisione del 6 giugno 2018 emessa dall'Ufficio AI sulla
domanda di prestazioni del 10 dicembre 2015 e quindi se sia giusta
l'attribuzione al ricorrente di una rendita di tre quarti limitata nel tempo,
dal 1° maggio 2016 al 31 marzo 2018, stante un grado di invalidità del 65%.
Pertanto, tutte le critiche e le molteplici censure esposte da RI
1 nel suo ricorso e nello scritto successivo, portanti su presunte violazioni,
da parte della summenzionata consulente in integrazione professionale, della
Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP), esulano dall’oggetto del
contendere e già per tale ragione non possono essere oggetto di esame e
giudizio da parte di questo TCA (STCA 43.2018.1 del 25 febbraio 2019).
Va infatti ricordato che, per
costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV
Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81).
Se non è stata emessa nessuna
decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata
una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid.
2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
2.2 Il TCA rileva, comunque, che
quand'anche le presunte errate informazioni evidenziate dall'insorgente fossero
corrette nel senso indicato da quest'ultimo, nulla muta al fatto che la scelta
di intraprendere il corso di perfezionamento in ambito alberghiero è stata
dell'assicurato stesso. Ciò emerge chiaramente da uno scambio di e-mail fra
l'assicurato e la sua consulente avvenuto il 10 marzo 2017 (doc. 40):
" Ti scrivo
al riguardo del mio futuro professionale; infatti ho preso in considerazione
con grande interesse la possibilità di svolgere l'attività di 'addetto alla
reception d'albergo'. A questo proposito in allegato ti trasmetto copia del
programma relativo a un corso organizzato da '__________' e che inizia il
prossimo 1. maggio a __________ (durata: 6 settimane circa). Lo stesso è aperto
anche a chi non ha ancora esperienza del settore. Previo superamento dell'esame
viene rilasciato un certificato che indubbiamente faciliterebbe in maniera
rilevante un mio inserimento in tale ambito lavorativo e ciò naturalmente anche
alla luce dell'esperienze e delle competenze di cui già dispongo (in
particolare di quelle linguistiche, visto il campo di applicazione in oggetto).
(…)
Di conseguenza ti chiedo cortesemente di informarmi se da parte
del vostro Ufficio ci possa essere il necessario sostegno finanziario e ciò
nell'ottica evidentemente del mio reinserimento professionale.
Ringraziandoti per voler valutare questa mia proposta, ti sono
grato già sin d'ora per una tua pronta risposta visto che dovrei procedere al
più presto all'iscrizione".
A seguito di questo scritto, quello stesso giorno (doc. 38) la
consulente in integrazione professionale ha allestito una nota interna del
seguente tenore:
" Si discute
della richiesta dell'A. con il capo servizio, sig.ra __________. Vista la
motivazione dell'A., le possibilità di reperire un lavoro anche in Svizzera
Francese (considerando che il corso non viene tenuto in Ticino) si reputa che
possa essere riconosciuto come formazione su misura.
In accordo con l'A., prima di riconoscere il corso, attendiamo la
conferma della scuola che viene accettato per tale percorso. A coté, per fare
pratica, si cercherà un DL (qui in Ticino) per una prova pratica.
L'A. è molto motivato. È un'attività che in passato ha svolto, sa
le lingue ed ha voglia di rimettersi in gioco.".
Alla luce di queste circostanze, il ricorrente è dunque ora malvenuto
ad affermare che la consulente in integrazione professionale l'ha indirizzato verso
un percorso formativo non adeguato, poiché non avrebbe tenuto conto delle sue
attitudini personali e professionali.
Non si può quindi affermare, contrariamente a quanto sostenuto
dall'insorgente, che se la consulente avesse avuto un quadro chiaro, reale e
completo della sua formazione, delle sue conoscenze e del suo vissuto, gli
avrebbe proposto una diversa formazione, più adeguata alle sue capacità e alle
sue doti.
D'altronde, va qui rilevato che il ricorrente era d'accordo di
intraprendere una formazione nel campo alberghiero, non l'ha mai messa in
dubbio fino a prima dell'incontro del 1° febbraio 2018 tanto che, addirittura
prima del termine della formazione riconosciuta e finanziariamente sostenuta
dall'assicurazione invalidità, egli si è dato da fare e ha trovato subito un
lavoro proprio in quel campo di attività a cui era interessato.
Infatti, gli scambi di corrispondenza elettronica agli atti fra
l'assicurato e la sua consulente in integrazione professionale sono sempre
stati di ringraziamento e di gratitudine da parte del ricorrente nei confronti
della funzionaria per averlo aiutato nel suo percorso formativo, a proposito
del quale egli ha sempre espresso grande soddisfazione e contentezza per la
scelta fatta.
Dopo avere trasmesso alla sua consulente in integrazione
professionale copia della conferma di iscrizione al corso sulla ricezione
alberghiera, della relativa fattura e dell'ordine di pagamento da egli dato
alla sua banca chiedendone il rimborso all'assicurazione invalidità, il 6
aprile 2017 (doc. 44) l'assicurato ha concluso la sua e-mail affermando:
" Ringraziandoti
per la tua preziosa disponibilità, attendo con piacere di essere convocato per
il colloquio con il coordinatore del Settore in Ticino, così come da te
accennato.".
Il 12 aprile 2017 (doc. 46) l'interessato ha inviato alla
consulente un'e-mail del seguente tenore:
" Innanzitutto
ti ringrazio per il sostegno che ancora oggi hai mostrato nei miei riguardi e
ti rinnovo la mia soddisfazione per il progetto lavorativo allestito a mio
favore.
In allegato ti trasmetto le informazioni relative al corso di
formazione come 'Chef de réception', così come discusso.
In attesa di tue nuove informazioni, ti auguro Buona Pasqua e ti
porgo i miei migliori saluti.".
La consulente __________ il 21 aprile 2017 (doc. 46) gli ha
scritto quanto segue:
" Come stai?
Come sta andando la prima settimana? Ricordati che per qualsiasi cosa mi puoi
trovare.
Per tramite della sig.ra __________ riceverai un documento da
firmare (dobbiamo mettere per iscritto i vari obiettivi di
"formazione"). Come potrai leggere la prima fase dura sino al 31.8 ma
ho scritto che verrà valutato un proseguimento sia a livello pratico che
formativo. Quindi la formazione qui sotto da te esposta verrà valutata e
discussa in seguito.
Appena ricevo il documento firmato, da parte tua e dal datore di
lavoro, riconoscerò il tutto (scuola, indennità, trasporto).".
In risposta, l'assicurato si è così pronunciato il 23 aprile 2017
(doc. 46):
" Io sto
bene grazie e spero anche tu. La prima settimana è trascorsa fluidamente e ho
iniziato toccando subito con mano alcuni aspetti della ristorazione. Infatti
oltre ai primi passi in ambito della 'réception', mi sto cimentando anche con
attività al bar e ai tavoli.
Il signor __________ mi ha parlato del documento in questione e
prossimamente me lo sottoporrà per la firma.
Ti ringrazio per il tuo aggiornamento e da parte mia non mancherò
di contattarti in caso di bisogno.
Buona continuazione e alla prossima."
La consulente di integrazione professionale ha interpellato il 31
maggio 2017 (doc. 56) l'assicurato sull'inizio del corso di formazione di
"Chef de réception", chiedendogli come stava andando con lo studio e
se la situazione era sempre buona.
Il giorno seguente (doc. 56) l'interessato si è così pronunciato:
" lo studio
procede in maniera intensa. Infatti la materia è corposa e interessante. Di
conseguenza è stata una buona scelta dedicare la prossima settimana
esclusivamente al lavoro scolastico. Per quanto concerne la situazione
professionale la situazione è soddisfacente e sono sicuro che, una volta
maturata la necessaria autonomia, potrò dedicarmi sempre più alle attività di
reception. L'ambiente di lavoro è sereno e cordiale.
Ti ringrazio per l'interessamento! Da parte mia non mancherò di
aggiornarti.".
Il 17 luglio 2017 (doc. 59) l'assicurato ha informato la sua
consulente sull'esito dell'esame orale che ha avuto luogo un mese prima (doc.
58) e due giorni dopo, il 19 luglio 2017 (doc. 60), quest'ultima l'ha sentito
telefonicamente annotando l'esito negativo degli esami scolastici sia per la
parte scritta sia per la parte orale come pure il suo malcontento sulla
valutazione orale. A livello pratico, invece, la situazione andava bene.
Alla luce di quanto esposto, le critiche rivolte dal ricorrente alla
consulente contraddicono il sentimento di positività più volte esternato
dall'interessato durante il suo percorso di formazione e non sono comunque atte
a rimettere in discussione le misure di reintegrazione professionale adottate dall'Ufficio
AI.
2.3 Quanto alla presunta denegata
giustizia commessa dall'Ufficio AI nei confronti dell'assicurato per non avere
dato seguito al suo scritto del 25 giugno 2018 (doc. VI/1) indirizzato al
Direttore dell'Istituto delle assicurazioni sociali, va rilevato quanto segue.
Con la ricezione del progetto di decisione del 27 marzo 2018 da
parte dell'Ufficio assicurazione invalidità con cui gli è stata riconosciuta
una rendita temporanea di tre quarti, l'assicurato ha trasmesso
all'amministrazione delle osservazioni formulando due quesiti e una richiesta di
stralcio di alcune righe di spiegazioni figuranti nel predetto progetto poiché,
a suo dire, quanto ivi scritto era un malinteso e quindi o quel passaggio
andava stralciato oppure rettificato in base alle sue indicazioni.
Nella decisione del 6 giugno 2018 sono riportate le risposte alle
due domande dell'assicurato e, per quanto riguarda il terzo punto contestato, è
indicato che l'Ufficio AI ha chiesto un parere direttamente alla consulente in
integrazione che si era occupata del caso, la quale non ha reputato opportuno
una rettifica della sua presa di posizione, essendo conforme a quanto emerso
durante l'incontro del 1° febbraio 2018 (doc. 84).
Non soddisfatto della soluzione adottata, il 25 giugno 2018
l'assicurato, come detto, ha interpellato l'Istituto delle assicurazioni
sociali lamentando numerose presunte errate rappresentazioni dei fatti inerenti
la sua vita presenti nel verbale del 5 settembre 2016 allestito dalla
consulente in integrazione e ne ha chiesto le rettifiche spiegando di volta in
volta cosa doveva essere modificato e/o aggiunto.
In risposta a questo scritto, il 6 luglio 2018 (doc. VI/2)
l'Ufficio AI si è così espresso:
" In
riferimento alla sua lettera del 25.06.2018 le comunichiamo che confermiamo i
contenuti della Decisione del 06.06.2018 e che quindi, se non è d'accordo con
la stessa, ha ancora la facoltà di interporre ricorso al Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni di Lugano (TCA).
Precisiamo inoltre, poiché non è espressamente indicata la volontà
di ricorrere, che il suo scritto del 25.06.2018 non verrà trasmesso al lodevole
TCA (ex art. 30 LPGA).".
Pendente causa, il ricorrente ha lamentato un diniego di giustizia
perché "L'Ufficio Assicurazione
Invalidità ha rifiutato espressamente di emettere una decisione di sua
competenza, in violazione della Legge sulla protezione dei dati personali
(LPDP), malgrado l'Assicurato abbia presentato delle censure circostanziate con
possibile influsso sul suo percorso di reintegrazione professionale, dopo aver
scoperto i contenuti del suo dossier personale il 16.06.2018. Visto il diniego
di giustizia causato dal non rispetto dell'art. 3 LPDP, l'art. 56 LPGA cpv. 2
stabilisce espressamente che il diniego di giustizia formale può fare l'oggetto
di un ricorso dinanzi al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni."
(doc. VI pag. 2).
In effetti, giusta l’art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso presso il
Tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato è domiciliato nel
momento in cui interpone ricorso (art. 56 cpv. 1 LPGA) può essere interposto anche
se l’assicuratore, nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione
o una decisione su opposizione.
Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora
un’autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la
cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi
menzionati; U. Kieser, ATSG –
Kommentar, 3a ed. 2015, pag. 740 n. 21).
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l'Ufficio AI ha
preso posizione sulle sue lamentele, confermando per intero il contenuto della
decisione del 6 giugno 2018 che l'assicurato aveva chiesto di rettificare
secondo sue specifiche indicazioni.
Inoltre, l'amministrazione ha chiaramente spiegato che, poiché
l'assicurato non aveva manifestato un reale disaccordo con il contenuto
materiale della decisione di attribuzione di tre quarti di rendita, il suo
scritto non era di conseguenza trasmesso al TCA a norma dell'art. 30 LPGA.
In effetti, l'interessato aveva chiesto "una verifica delle misure prese per la sua
reintegrazione professionale, come pure in relazione alle attività possibili
rilevate nella decisione del 06.06.2018. Le misure professionali non tengono in
giusta considerazione le sue formazioni e competenze in quanto omesse nel
progetto di reintegrazione professionale, come rilevato a ricezione del suo
incarto completo il 16.06.2018.".
D'altronde, l'assicurato era perfettamente a conoscenza del
termine di 30 giorni per impugnare la decisione formale davanti al Tribunale.
Al riguardo, egli ha infatti chiesto di rettificare nel senso preteso
la decisione del 6 giugno 2018, di procedere agli accertamenti richiesti e poi
di emettere una nuova decisione che tenesse conto delle rettifiche e degli
elementi segnalati.
D'avviso della scrivente Corte, è a giusta ragione che l'Ufficio
AI non ha dato seguito, nel senso voluto dal ricorrente, allo scritto di
quest'ultimo del 25 giugno 2018.
In effetti, quand'anche, per pura ipotesi di lavoro, tali
rettifiche fossero state effettuate, la decisione di attribuzione di una
rendita di invalidità temporanea non sarebbe comunque cambiata.
Determinante, per il diritto a una rendita, è infatti la presenza
di una perdita di guadagno che risulta da un calcolo economico effettuato dopo
una valutazione medica delle condizioni di salute dell'assicurato. La
circostanza che l'assicurato abbia intrapreso un percorso di reintegrazione
professionale invece di un altro non ha alcuna incidenza sulla determinazione
del suo diritto alla rendita, soprattutto nell'evenienza concreta in cui il
ricorrente ha riacquistato la capacità lavorativa del 100% in attività
adeguate.
Ad ogni modo, con l'emanazione della decisione del 6 giugno 2018 è
iniziato a decorrere il termine di ricorso di 30 giorni a questo stesso
Tribunale (art. 56 cpv. 1 LPGA), perciò qualsiasi atto da parte dell'assicurato
che metteva in dubbio, dal profilo sostanziale, questa decisione doveva essere
indirizzato al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Del resto, le lamentele di carattere formale sono state comunque
ripresentate con il ricorso del 5 luglio 2018.
nel merito
2.4 Oggetto del contendere è
dunque soltanto la verifica dell'attribuzione al ricorrente del diritto a tre
quarti di rendita dal 1° maggio 2016 al 31 marzo 2018, con versamento limitato
nel tempo dal 1° giugno 2016 a causa della domanda tardiva, stante un grado di
invalidità del 65%.
2.5 Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente
permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,
d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1°
gennaio 2007: TF] con sentenza U
156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.6 Nel caso di specie, dopo
avere, da ultimo, fatto esperire una perizia psichiatrica e sentito il parere
del Servizio Medico Regionale, con la decisione del 6 giugno 2018
l’Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto
all’assicurato il diritto a tre quarti di rendita di invalidità dal 1° maggio
2016 limitatamente al 31 marzo 2018, stante un’inabilità lavorativa nulla dal
1° gennaio 2018. Poiché la domanda AI era stata depositata nel dicembre 2015, e
quindi tardivamente rispetto all’inizio della sua incapacità lavorativa (20
maggio 2015), il versamento della rendita poteva avvenire solo dal 1° giugno
2016 (art. 29 cpv. 1 LAI: al più presto sei mesi dopo l’inoltro della domanda).
Il medico dell’SMR ha poi stabilito che il
ricorrente era inabile al lavoro in ragione del 100% in altre attività adeguate
dal 20 maggio 2015 al 18 maggio 2016, del 50% dal 19 maggio 2016 al 31 agosto
2017, del 40% dal 1° al 30 settembre 2017, del 30% dal 1° al 31 ottobre 2017,
del 20% dal 1° al 30 novembre 2017, del 10% dal 1° al 31 dicembre 2017 e dello
0% dal 1° gennaio 2018 in poi, in tutti i casi come riduzione del rendimento.
Sulla scorta delle dichiarazioni dell'ex datore di
lavoro del marzo 2018 (doc. 72), l'Ufficio AI ha stabilito in Fr. 101'661.- il reddito
da valido che l'assicurato avrebbe conseguito nel 2016 se avesse continuato
a lavorare.
Per il reddito ipotetico da invalido
l'amministrazione si è basata sui dati statistici della Tabella TA1 2014,
uomini, valore medio totale, livello di competenze 2, di Fr. 5'660.-, importo
mensile che ha adeguato all'anno 2016 e alle ore medie settimanali di lavoro
nel 2016 (41,7), per giungere all'importo di Fr. 71'547,25.
Raffrontando quindi il reddito da valido con il
reddito ottenibile in un'attività adeguata
esigibile dal 19 maggio 2016 al 31 agosto 2017 al 50% (Fr. 71'547,25 x 50% =
Fr. 35'773,60), a cui non è stata applicata alcuna riduzione per motivi
personali, l'Ufficio AI ha ottenuto un grado AI del 65% ([Fr. 101'661 - Fr.
35'773,60] : Fr. 101'661 x 100).
Per determinare il suo grado di invalidità dal 1°
gennaio 2018, l'amministrazione ha fatto capo al medesimo reddito statistico
da invalido stabilito per il periodo precedente, ma preso al 100% stante una
piena capacità lavorativa accertata dal profilo medico (Fr. 71'547,25) e l'ha
confrontato con il reddito da valido sempre di Fr. 101'661.-, ciò che
l'ha portata a stabilire un grado AI del 30% e quindi a negare un diritto alla
rendita dopo i tre mesi dall'intervenuto miglioramento giusta l'art. 88a cpv. 1
OAI.
Il ricorrente ha contestato questo calcolo
effettuato "mediante i
dati statistici, in particolare il gap salariale determinato dall'Ufficio
Assicurazione Invalidità: infatti il raffronto dei redditi nelle professioni
sbrigativamente ritenute confacenti per determinare un nuovo reddito ipotetico,
influenza il tasso d'invalidità."
(doc. I pag. 6).
2.7 L'obbligo
dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri
ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze
economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui
l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative
del danno alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua
residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V
22 consid. 4a pag. 28; Landolt,
Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi
Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una
rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da
escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere
pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa
residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione
professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro
equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità
è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica
ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda
di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si
dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue
residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il
diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà
essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una
forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale
o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità
occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF
8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009
consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e
1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Al riguardo, come è stato ricordato nella STF
8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già
ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di
attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi
(cfr. Tabella TA1 edita dall’Ufficio federale di statistica, livello di
esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero significativo di
queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la
posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in
posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui
realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del
mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC
1989 pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il
cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato
costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere
soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua
formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed
intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, pag. 130 e
giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,
Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.
205 segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel
muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten
angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den
Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans
l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances,
in SZS 1990, pag. 255 segg.).
In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di
lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività
manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di
manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin,
op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro
accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano
le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC
1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del
25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).
Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro
per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni
di servizio.
Va infine rilevato che, per giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/ 2007 del
23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01
del 25 febbraio 2003, consid 4.7).
Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il
risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione
professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta
infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta
quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare
un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli
elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4;
RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
2.8 Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),
occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente
all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il
grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid.
4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la
persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del
caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129
V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile.
Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in
maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI
1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio
secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa
valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza
generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI
2000 U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale
va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe
intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere
concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La
mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti
che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la
partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).
2.9 Il ricorrente non ha
contestato la determinazione del reddito da valido effettuata
dall’amministrazione, che d'altronde è stata fatta sulla base di una specifica
richiesta all'ex datore di lavoro (doc. 72) e che il TCA non può dunque che
confermare.
Per l'anno 2016 va ritenuto un reddito annuo di Fr.
101'661.-.
2.10 Per
quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V
75, che al considerando 3b/aa
ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido
è determinante la situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali ufficiali,
edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi
medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.
3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, in passato questo Tribunale
aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il
reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva
utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione
(TA13).
L'Alta Corte ha però successivamente
stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA
Fatti
I 222/04 del 5 settembre 2006).
Con sentenza del 7 aprile 2008
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il
salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è
inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il
reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.
Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.
326-327) (…)”.
Questo tema è stato
definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009
del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:
"
3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio
2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,
precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito
effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario
statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere
considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V
322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un
parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si
procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la
soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa
sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali." (…).
In seguito, nella STF
9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l’Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i
dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei
redditi soltanto se è comprovato che l’assicurato non intendeva accontentarsi
di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione
in tal senso.
2.11 Il ricorrente ha contestato
che sia stato fatto capo al dato statistico medio totale, lamentando che
le attività ritenute idonee dalla consulente in integrazione professionale di
impiegato d'ufficio, impiegato nel settore alberghiero e nel settore della
vendita non fossero adeguate alle sue qualità.
A questo proposito, il TCA evidenzia che è corretto che l'Ufficio
AI abbia ritenuto il dato statistico medio totale della Tabella TA1, che
comprende la media dei salari conseguiti nelle numerose categorie indicate e
che quindi dà all'assicurato un maggior ventaglio di possibilità di
reinserimento nel mondo del lavoro senza limitare le categorie in cui potrebbe
esercitare un'attività adeguata alle sue capacità.
D'altronde, il medico SMR non ha limitato il campo di attività lavorativa
in attività adeguate dell'assicurato e non ha previsto alcuna limitazione
funzionale, perciò il ricorrente, pienamente reintegrato dal profilo medico,
era in grado di svolgere qualsiasi lavoro in attività adatta (doc. 75), tanto che
poi, nella realtà, dal mese di febbraio 2018 egli ha per l'appunto iniziato a
lavorare al 100% nel campo alberghiero.
2.12 Per quanto concerne il 2016
(cfr., a proposito del 2012,
la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in
particolare il consid. 2.5.7), anno di eventuale inizio del diritto alla
rendita (DTF 142 V 178, consid. 2.5.7), in
assenza di dati salariali concreti occorre basarsi sui dati statistici
nazionali e dall'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari 2014, edita dall'Ufficio federale di
statistica, più precisamente dalla
tabella TA1 2014_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata
Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello
di competenze e il sesso – Settore privato; cfr., per il 2012, la citata
DTF 142 V 178), si osserva che il
salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per
attività pratiche come la vendita, la cura delle persone, l'elaborazione di
dati e l'amministrazione, l'utilizzo di macchinari e di apparecchiature
elettroniche, i servizi di sicurezza, i trasporti (ossia il livello 2 di
competenze; cfr. la citata DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) per 40 ore settimanali corrisponde a un importo
di Fr. 67'920.- (Fr. 5'660 x 12 mesi).
A questo proposito occorre rilevare che le
attitudini personali, il grado di istruzione derivante anche dai vari studi
intrapresi dall'assicurato e l'esperienza professionale fanno sì che il livello
di competenze applicabile al ricorrente nello svolgimento di attività adatte al
suo stato di salute sia il secondo su quattro. Vanno infatti scartati il
livello 1, il più basso, che prevede attività semplici di tipo fisico o
manuale, il livello 3 per attività pratiche complesse che richiedono ampie conoscenze
in un ambito specifico e pure il livello 4, il più alto, che concerne attività che
prevedono la risoluzione di problemi compositi e l'assunzione di decisioni
Considerandi
complesse, che presuppongono un'ampia conoscenza fattuale e teorica in un
ambito specifico (cfr. spiegazioni della TA1
2014_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08)).
Va inoltre evidenziato che con l'aumentare
dell'importanza delle attività che gli assicurati, per le loro conoscenze
personali e professionali acquisite nel tempo, sono in grado di svolgere,
aumenta anche il salario lordo medio statistico.
Stante quanto precede, nell'evenienza concreta il
TCA ritiene corretto inserire il ricorrente, viste le sue peculiarità, nel
livello di competenze 2 e questo livello di competenza ingloba certamente i
tipi di lavoro che l'insorgente sostiene essere più adatti alla sua persona; un
livello superiore non è in specie giustificato.
Adattando all'evoluzione dei
salari nominali questo dato fino a porsi
al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere la rendita (DTF 126 V 81
consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12
dicembre 2008; STCA del 13 febbraio
2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito
dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per gli uomini che
partendo dal dato del 2014 (Tabella TA1 2014) il salario lordo statistico
svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2016 a Fr. 68'512,32 (Fr. 67'920 : 103,2 x 104,1) (cfr.
Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2017, pubblicata
dall'Ufficio federale di statistica; STF 8C_671/ 2013 del 20
febbraio 2014, consid. 4.2).
Riportando ora queste cifre,
che si riferiscono ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana, su un
orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nell'anno
2016.
(cfr. per questo
aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche
sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e
la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione
economica, in ore per settimana T 03.02.03.01.04.01, pubblicata dall'Ufficio
federale di statistica, aggiornata al 2017: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/
travail-remuneration/ activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.
5287368.
html), il salario lordo medio ipotetico nazionale
da invalido per un uomo ammonta nel 2016 a Fr. 71'424.- (Fr. 68'512,32 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del
18.
febbraio 1999, consid. 3a).
2.13
Secondo
la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,
la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Nell'evenienza concreta, l'Ufficio
AI non ha ritenuto necessario effettuare delle riduzioni per motivi personali
(doc. 79), non essendovi particolari fattori di cui tenere conto.
Non essendo questo elemento peraltro
contestato, il TCA non ha motivo di mettere in dubbio la valutazione fatta
dalla consulente in integrazione professionale.
2.14
Ne segue che il reddito
statistico ipotetico da invalido rivalutato ammontante nel 2016 a Fr. 71'424.- va ritenuto
nella misura del 50% stante la
ridotta capacità lavorativa esigibile, ottenendo così l’importo di Fr. 35'712 (Fr. 71'424
: 2).
Confrontando questo dato con l'ammontare di Fr. 101'661 corrispondente al reddito (ipotetico) da
valido che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nell'anno 2016 per
l'attività di curatore-tutore esercitata al 100%
senza il danno alla salute, risulta dunque una perdita di guadagno del 64,87% ([Fr. 101'661 -
Fr. 35'712] : Fr. 101'661 x 100), che va arrotondata al 65%
(DTF 130 V 121).
Ne discende che, come rettamente stabilito dall'Ufficio AI, il
grado del 65% permette all’interessato di ricevere tre quarti di rendita di
invalidità (art. 28 LAI) fino a tre mesi dopo l'intervenuto miglioramento (art.
88a cpv. 1 OAI).
Quand'anche si aggiornassero il reddito da valido e il reddito da
invalido dal 2016 al 2018 come preteso dal ricorrente, il risultato non
muterebbe. Infatti, il reddito da valido rimarrebbe lo stesso siccome
l'assicurato aveva raggiunto il massimo dello stipendio (doc. 72), mentre il
reddito statistico da invalido aumenterebbe leggermente e ciò, come visto,
andrebbe a peggiorare la sua situazione, poiché la differenza fra i due importi
diminuirebbe.
2.15
Alla luce di tutto quanto
esposto, questo Tribunale conferma la decisione dell’Ufficio AI di attribuzione
temporanea di tre quarti di rendita limitatamente dal 1° maggio 2016 al 31
marzo 2018 (grado AI 65%), con diritto al versamento della rendita dal 1°
giugno 2016 stante la presentazione tardiva della domanda.
2.16
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.
500.
-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti