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Decisione

32.2018.125

Accordata mezza rendita di invalidità, assicurato vuole rendita maggiore. TCA conferma decisione. AG non accordata in assenza di probabilità di esito favorevole

16 maggio 2019Italiano58 min

Source ti.ch

Fatti

i periodi di inabilità lavorativa, non ho motivo di discostarmi dalla

valutazione della Dottoressa __________. In sintesi, rimane una IL del 60% in

tutte le attività, sia come presenza che rendimento, dalla precedente perizia

fino a quella attuale.

Nelle mansioni di casalingo l'IL era del 10%. A partire

dall'attuale valutazione, sussiste una IL del 70% in ogni attività intesa come

presenza e rendimento. IL come casalingo del 10%. Si ritiene utile una rivalutazione

fra 18/24 mesi ".

La Dottoressa __________ nelle sue conclusioni era

molto chiara definendo un'inabilità lavorativa del 70% in ogni attività intesa

come presenza e rendimento sia per quanto riguarda la sua attività lavorativa

sia per quanto riguarda un'attività confacente.

Esprimeva utile una rivalutazione fra 18/24 mesi, ma

non parlava di una possibilità di miglioramento nei prossimi mesi verso CL del

50% nelle sue conclusioni.

Unicamente nel capitolo "8. Discussione"

la dr.ssa __________ scriveva "la prognosi quoad valetudinem risulta

ancora aperta: è verosimile che proseguendo le cure in atto l'assicurato possa

recuperare una CL pari al 50% nell'arco di 18-24 mesi."

È singolare leggere questa riflessione quando nello

stesso capitolo sulla discussione scriveva:

" Aggiungo che la situazione si è cronicizzata e

che questo fatto contribuisce al vissuto negativo dell’assicurato, il quale non

si è visto migliorato e non riesce più a proiettarsi in un futuro

professionale."

Le due frasi mi fanno pensare quasi ad un ossimoro!!!

È difficile, ordunque, essere d'accordo con la

Dottoressa __________ in questa sua riflessione, considerato anche che la

Dottoressa __________ aveva definito un'inabilità lavorativa del 60%

nell'ottobre del 2016, quando il signor RI 1 aveva appena iniziato le cure

presso il mio studio,

La Dottoressa __________ esprime un’inabilità lavorativa

del 70% dopo che il signor RI 1 ha effettuato due anni di terapia psichiatrica

integrata, senza che questa, pur avendo un'ottima aderenza, abbia potuto creare

un miglioramento del suo stato psicopatologico.

Pertanto il signor RI 1 rimane inabile al lavoro nella

misura di almeno il 70/80% in tutte le attività lavorative, ragion per cui è

fondamentale che gli venga riconosciuta una rendita AI corrispondente alla sua

inabilità lavorativa effettiva.” (doc. A/32)

Ha inoltre prodotto uno scritto

del dr. __________ del 3 settembre 2018 del seguente tenore:

"

Con la presente si certifica d'aver

in cura il paziente sopra menzionato da molti anni e che Io stesso, nel 2008,

si presenta con una pielonefrite ed ascesso importante al rene, tanto da dover

subire la nefrectomia destra (Dr. med. __________).

In seguito, si sono presentate coliche dovute sia ad

aderenze e poi anche a colecistolitiasi.

La colecistectomia è stata eseguita nel 2017 ma, già nei

primi anni che seguivo il paziente, sono subentrati stati ansiosi in parte

legati anche ai problemi di salute, oltre alle aderenze muscolari e tendinee

sulla cicatrice della nefrectomia destra con dolori cronici invalidanti. II

paziente ha sviluppato un aggravamento dello stato ansioso che a tutt'oggi,

rimane importante e questo, è il seguito dal Dr. med. __________ con visite

periodiche e farmaci. Sono presenti ancora, dolori cronici importanti

addominali, in particolare al fianco destro, che irradiano verso l'emiaddome sinistro.

ll quadro clinico, sebbene non presenta preoccupanti

patologie, porta il paziente ad una somatizzazione d'ansia ancora maggiore.

Infine, vi sono dolori articolari ubiquitari, in

particolare alle mani e si tratta di reumatismi con minimi riscontri però nelle

negli esami ematologici. Vista la sola presenza di un rene, i farmaci antidolorifici

sono una controindicazione relativa.

Pertanto, si sottopone il paziente a sedute di

fisioterapia e ad applicazioni topiche, piuttosto che ad assumere una terapia

per via orale. Per tutte le problematiche sopra esposte, ritengo il paziente

inabile al 100%.” (doc. A/33)

In

merito il medico SMR, nell’annotazione del 7 settembre 2018, ha osservato:

"

(…)

Diagnosi:

Episodio depressivo di media gravità F 32.2

Agorafobia con sindrome da attacchi di panico F 40.0

Sindrome ansiosa generalizzata F 41 .1

Ricorso:

Rapporto dr. __________ del 29.8.2018

Egli si sofferma sulle IL 70% / rispettivamente 50%

confermando una attuale IL del 70% come da perizia (da non confondere con il

grado Al del 50% frutto del raffronto redditi).

Dal rapporto non risulta una modifica dello stato di

salute dell'assicurato.

Certificato medico dr. __________ del 3.9.2018:

Egli attesta una IL del 100% a causa di sintomatologia

algica diffusa. Non viene fornita chiara diagnosi somatica

Valutazione:

dall'attuale documentazione non risulta una modifica

dello stato di salute rispetto all'ultima valutazione peritale con persistente

IL del 70%.” (doc. XI/1)

Osservato

anche che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento

anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla

posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio

2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353),

questo Tribunale deve concludere che tali certificazioni dei curanti non

permettono di scostarsi dalle pertinenti e motivate conclusioni cui sono giunte

le perizie fatte eseguire dall’ammini-strazione e in particolare in quella del

novembre 2017.

Per

quanto concerne la valutazione del dr. __________, la stessa si limita in

effetti a illustrare nuovamente la situazione del paziente e le conclusioni

delle perizie, confermando le sue conclusioni. Quanto alla sua critica

risiedente in sostanza nel fatto che le previsioni di miglioramento formulate

dalla dr.ssa __________ non si siano realizzate, ma anzi si sia giunti ad un

peggioramento delle condizioni con aumento dell’inabilità lavorativa al 70%, e

questo malgrado l’assicurato abbia seguito due anni di terapia psichiatrica

integrata, la stessa non permette in ogni modo di trarre conclusioni diverse in

merito alla capacità lavorativa. In effetti, nonostante tale osservazione, lo

stesso dr. __________ giunge nondimeno alla conclusione che l’assicurato “rimane

inabile al lavoro nella misura di almeno il 70/80% in tutte le attività

lavorative”, confermando quindi in sostanza le conclusioni peritali.

Sia

peraltro osservato che, contrariamente a quanto sembra allegare l’insorgente,

la perizia del __________ non ha omesso di approfondire la severità e la

persistenza dei disturbi psichiatrici, non tralasciando di precisare anche i

motivi per i quali occorreva tuttavia scostarsi dalla valutazione del curante.

Allo scopo di dissipare ogni dubbio, del resto, la dr.ssa __________ aveva pure

contattato il dr. __________ in sede di elaborazione della perizia (doc. AI 60

punto 6).

In

sostanza quindi la certificazione del curante - la cui descrizione delle constatazioni

obiettive e delle diagnosi collimano in sostanza con quanto descritto nella

perizia del __________, così come in buona sostanza anche la conclusione di

inabilità lavorativa del 70% - non permette di distanziarsi dalle conclusioni

peritali, non apportando nuovi elementi oggettivi ignorati dai periti psichiatri

e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione della medesima situazione

del ricorrente.

Quanto

alla certificazione del dr. __________, il quale si limita ad attestare una

inabilità completa rimandando alle problematiche psichiatriche di competenza

del dr. __________ e a riferire di una non ben specificata sintomatologia

algica diffusa, a ragione il medico SMR ha osservato come la stessa sia priva

di una chiara diagnosi somatica e, quindi, non suscettibile di documentare una modifica

dello stato di salute rispetto all'ultima valutazione peritale con persistente

inabilità del 70% (cfr. doc. XI/1). Quanto agli accennati problemi algici al

fianco, irradianti sulla gamba destra, rispettivamente ai “dolori articolari

ubiquitari” alle mani e ai reumatismi (doc. IX), l’assicurato non ha fatto

pervenire alcuna documentazione rilevante in proposito, e in particolare il

preavvisato certificato dei dr. __________ e __________ (cfr. doc. V, IX) non è

mai stato versato agli atti. In sostanza quindi il ricorrente non ha comprovato

l’esistenza di problematiche somatiche idonee ad influire sulla capacità

lavorativa in maniera superiore a quanto accertato dall’amministrazione.

Val

qui pure la pena ancora di osservare, con riferimento a quanto esposto al

consid. 2.4 e alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF

143 V 409), che i periti del __________ non hanno applicato la presunzione

secondo cui i disturbi psichiatrici possono generalmente essere

sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile e non si sono

limitati a rilevare che le problematiche psichiatriche di cui soffre l'assicurato

non sono resistenti alla terapia, ma hanno verificato l’incapacità

lavorativa del ricorrente sulla base di una valutazione puntuale ed oggettiva.

Occorre

quindi concludere che l’assicurato ha contestato le conclusioni peritali senza

tuttavia produrre documentazione rilevante o fornire elementi che consentano in

qualche modo a questo Giudice di considerare inattendibili le conclusioni del __________

e del SMR e, quindi, dell’Ufficio AI, dalle cui conclusioni in merito alla

capacità lavorativa della decisione contestata non è quindi possibile

dipartirsi. Né del resto l’assicurato ha prodotto documentazione attestante un

danno alla salute d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti

o un peggioramento successivo alla perizia del __________ e entro la data della

decisione contestata (ribadito che per costante giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino

al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie,

avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che

altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove

(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Questo

Giudice ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assi-curato sia stato

approfonditamente vagliato dall'amministrazione, segnatamente dagli specialisti

del __________, prima dell'emanazione della decisione qui impugnata (in

concreto: il 17 novembre 2017) data che, come detto, segna il limite temporale

del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 e riferimenti).

Del

resto val la pena di nuovamente ribadire che le conclusioni del __________ sono

stata avallate integralmente anche dal SMR. A proposito del medico SMR non va

dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare

un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura

ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni

in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art.

49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri

medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita.

Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono

quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In

questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici

curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio

AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e

cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14

luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In

conclusione, rispecchiando la valutazione del __________ e del SMR, unitamente

alla documentazione agli atti, tutti i criteri di affidabilità e completezza

richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), richiamato pure l'obbligo

che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V

278 consid. 2b, 400 e riferimenti), è da ritenere dimostrato con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti, 115 V 142 consid.

8b) che dal gennaio 2016 l’insorgente va ritenuto inabile nell’attività lavorativa

da ultimo esercitata e in attività adeguate nella misura del 60% e dal

settembre 2017 del 70%.

La

refertazione medica agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per

valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione della

contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

Al riguardo, va fatto presente che

se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d).

2.9. Per

quel che concerne l’aspetto economico (rimasto peraltro totalmente incontestato),

l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi per determinare il grado di

invalidità, come segue:

"

(…) Alla scadenza dell’anno di attesa avrebbe potuto svolgere attività

rispecchianti le indicazioni mediche, reperibili sul mercato del lavoro e che

non richiedono qualifiche professionali specifiche.

In conformità alla sentenza del TCA datata 12 giugno

2006 ed alle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni è stata stabilita inapplicabilità dei valori regionali (tabella

TA13). La giurisprudenza impone che il reddito da invalido vada determinato in

applicazione dei valori nazionali (tabella TAI). Utilizzando i dati forniti

dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica nel 2016

avrebbe potuto realizzare un salario

mensile di Fr. 5'368.- (attività semplici e ripetitive,

valore mediano). Riportando questo dato su 41.7 ore esso ammonta a Fr. 5'596.-

mensili oppure a Fr. 67'148.- per l'intero anno.

Effettuando la riduzione del 60%, data dalla

valutazione medico-teorica e ancora del 20% per svantaggi salariali derivanti

da contingenze particolari, si ottiene un reddito da invalido di Fr. 21'487.

Per definire il reddito senza danno alla salute viene

fatta una media dei redditi conseguiti nei 3 anni lavorativi precedenti

l'insorgenza del danno alla salute: 2010 Fr. 37'490.-, 2011 Fr. 30'000.-, 2012

Fr. 30'000.- (Fr. 25'000.- riportati a 12 mensilità).

Di seguito si riporta il calcolo effettuato per

determinare il grado d'invalidità:

Confronto dei redditi:

Reddito senza limitazioni dovute al danno alla salute

CHF 32'497

Reddito con limitazioni dovute al danno alla salute

CHF 21487

Perdita di guadagno

CHF 11’010

Grado d'invalidità

34%

Tale grado d'invalidità è insufficiente per poter

accordare una rendita, per la quale viene richiesto un grado d'invalidità

minimo del 40%.

In seguito al peggioramento intervenuto nel mese di

settembre 2017, la situazione economica è la seguente:

Confronto dei redditi:

Reddito senza limitazioni dovute al danno alla salute

CHF 32'497

Reddito con limitazioni dovute al danno alla salute

CHF 16’116

Perdita di guadagno

CHF 16’381

Grado d'invalidità

50.4%

CHF

L'esame del caso esclude la possibilità di applicare

allo stato attuale provvedimenti professionali veri e propri, tuttavia, previa

espressa richiesta scritta si resta a disposizione per accordare un aiuto al

collocamento.”

Tale

calcolo merita di essere avallato.

Considerandi

come l’assicurato, prima dell’insorgenza del danno, fosse stato attivo come

gerente di un pub a titolo indipendente, corretta è in effetti la presa in

considerazione per quanto riguarda il reddito da valido della media dei

redditi conseguiti nei 3 anni lavorativi precedenti l'insorgenza del danno alla

salute (nel 2010 fr. 37'490.-, nel 2011 fr. 30'000.- e nel 2012 Fr. 25'000.- ),

ottenendo un reddito di fr. 32'497.

Per

quanto riguarda d’altra parte il salario da invalido, la determinazione

dello stesso si è correttamente fondata sui dati statistici, utilizzando i dati

salariali evinti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di

statistica riferita al settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp.

347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), stabilendo per il 2016 un salario mensile

di fr. 5'368.- (attività semplici e ripetitive, valore mediano) che, riportato su

41.7

ore, ammonta a fr. 5'596.- mensili oppure a fr. 67'148.- per anno.

Stante

quindi, per il periodo alla scadenza dell’anno d’attesa decorrente da gennaio

2016, una incapacità lavorativa del 60% in un’attività adeguata, e considerata

una riduzione aggiuntiva del 20% per “svantaggi salariali derivanti da

contingenze particolari”, il reddito da invalido è stato fissato a fr.

21'487.-. Ritenuto quindi, per tale periodo, un reddito da valido, di fr.

32’497.- e da invalido di fr. 21'487.-,

si ottiene un grado d’invalidità del 34% ([32’497 – 21’487] x 100 :

32’497 = 34%) che non conferisce il diritto ad una rendita d’invalidità (cfr.

consid. 2.3).

Per

quanto riguarda invece il periodo successivo al peggioramento subentrato nel

settembre 2017, stante una inabilità lavorativa del 70%, il reddito da valido

di fr. 32'497 va raffrontato con un reddito da invalido di fr. 16'116 (fr.

67'148 ridotti del 70% per l’inabilità lavorativa medico teorica e del 20% per

contingenze particolari), ottenendo così un grado di invalidità del 50.4%

([32’497 – 16’116] x 100 : 32’497 = 50.4%) che permette di riconoscere una

mezza rendita di invalidità.

A

ragione infine l’amministrazione ha negato l’attribuzione di provvedimenti professionali,

e meglio sulla base della valutazione del consulente per l’integrazione

professionale, il quale, nel rapporto 5 marzo 2018, ha escluso la possibilità

di applicare provvedimenti professionali, non essendo al momento la capacità

lavorativa aumentabile, restando tuttavia a disposizione, previa richiesta

scritta, per un aiuto al collocamento (doc. AI 68).

In

proposito va rilevato che la giurisprudenza federale ha in maniera costante già

avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a

personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni

di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono

il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra

le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha confermato la

STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008

consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3; cfr. in

tal senso il rapporto del consulente professionale del 26 maggio 2017, doc. AI

103).

2.10

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, l’Ufficio AI ha correttamente

attribuito una mezza rendita d’invalidità. Sia accennato infine che nella sua

decisione l’amministrazione ha richiamato l’assicurato all’obbligo di

sottoporsi alle cure necessarie, disponendo:

"

Obbligo di sottoporsi alle cure

del caso:

In occasione delle visite specialistiche effettuate

presso il _____________ nel settembre 2017, è emerso che grazie al

proseguimento delle cure in atto, possa recuperare in parte la capacità

lavorativa.

L'assicurato è quindi invitato a seguire con impegno le

cure terapeutiche in atto in modo tale da migliorare il suo stato di salute e di

riflesso la capacità lavorativa. Le spese sanitarie che saranno originate da

tali cure dovranno essere poste a carico della Cassa malati nell'ambito della

Lamal.

Nel corso della prossima revisione d'ufficio, che avverrà

fra circa 24 mesi, l’amministrazione verificherà se sarà stato dato un seguito

a quanto imposto, pena le specifiche sanzioni.

Qui di seguito vengono esposte le disposizioni federali

che regolano tale procedura.

La cifra marginale 1048 della Circolare sull’invalidità

e la grande invalidità (CIGI), disciplina che, in virtù dell’obbligo di ridurre

il danno (obbligo di autointegrazione), la persona assicurata deve adoperarsi

spontaneamente, per quanto possibile, a migliorare la capacità al guadagno o la

capacità di svolgere le mansioni consuete: In particolare, è tenuta a:

- trovare, accettare o conservare ogni attività

lucrativa esigibile adeguata alla sua invalidità;

- procedere a tutti i cambiamenti possibili ed esigibili

nella sua attività lucrativa o nel suo ambito di competenze per sfruttare al

meglio la capacità lavorativa residua (per esempio chi prima svolgeva lavori

prevalentemente manuali può assumere sempre più compiti amministrativi);

-sottoporsi ad un trattamento terapeutico esigibile se

indicato a migliorare la capacità al guadagno in modo da ridurre o sopprimere

la rendita (per esempio eliminare i danni alla salute dovuti all'abuso di

alcool e nicotina oppure all’obesità; RCC 1984 pag. 359); che i costi del

trattamento medico siano assunti o meno dall'Al è irrilevante;

-cambiare, se necessario, domicilio se vi sono adeguate

possibilità di guadagno (RCC 1983 pag. 246, 1970 pag. 331).

A questo punto riportiamo le conseguenze sancite

dall'art. 21 cpv. 4 LPGA in caso di una sua mancata collaborazione

nell'attuazione della cura medica:

"Le prestazioni possono essere temporaneamente o

definitivamente ridotte o rifiutate se l'assicurato, nonostante una

sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato

termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto

gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento

d'integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole

miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non

si possono esigere cure e provvedimenti d'integrazione che rappresentano un

pericolo per la vita o per la salute.”

Reintegrazione

Attualmente non sono previsti provvedimenti di

reintegrazione.

Una nuova verifica della situazione medica, personale e

lavorativa non escluderà, se sarà indicata, l'adozione di provvedimenti

reintegrativi con lo scopo di migliorare la capacità al guadagno.”

Richiamato

nuovamente l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto

sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile

discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), tale richiamo

formulato all’attenzione dell’assicurato, che non l’ha del resto contestato,

risulta legittimo.

Per

tutto quanto precede, la decisione contestata va quindi confermata,

mentre che il ricorso va respinto.

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

2.12

L’assicurato

nel suo gravame ha formulato istanza di “gratuito patrocinio”.

Occorre

anzitutto premettere che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura

ricorsuale che amministrativa, di principio, può essere riconosciuto solo ad un

avvocato patentato (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 9.2; STFA I

447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2, citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e 132

V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso

un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo

cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; in DTF 132 V

200.

il TF ha stabilito che a meno che non siano impiegati presso

un'organizzazione riconosciuta di utilità pubblica, sono autorizzati a

assistere gratuitamente ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LPGA unicamente gli

avvocati che soddisfano per analogia le condizioni personali di iscrizione al

registro ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 della legge federale sulla libera

circolazione degli avvocati).

L’istanza

del ricorrente - non patrocinato in causa da un avvocato patentato - può

pertanto essere intesa unicamente quale domanda di esonero dalle spese di

procedura.

Ora,

i presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assi-stenza giudiziaria sono

in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento

dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è

palesemente privo

di

esito positivo (cfr. art. 61 lett. f LPGA, art. 28 cpv. 2 Lptca; DTF 125 V 202

consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20

settembre 2004).

Nella

presente fattispecie appare innanzitutto dubbio il soddisfacimento del

requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275

consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, nel caso in

esame, sulla base degli atti all’inserto le prospettive di esito favorevole apparivano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, dal tenore

della decisione apparivano chiari i motivi per i quali l’amministrazione ha

concesso una mezza rendita e la documentazione medica prodotta non era idonea a

mettere in dubbio la valutazione medico-teorica posta a fondamento del

provvedimento contestato.

In

ogni modo, nemmeno risulta minimamente comprovato l’adempimento del requisito

dello stato di bisogno. In effetti, il ricorrente non ha corredato la domanda

di “gratuito patrocinio”, formulata con il suo gravame, dalla necessaria

documentazione. Inoltre, alla formale richiesta inviatagli dal TCA il 12 luglio

2018.

di presentare il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria, debitamente compilato, così come la necessaria documentazione

necessaria e dimostrare la sua situazione economica e d’indigenza, l’insorgente

non ha in alcun modo dato seguito.

In

simili condizioni, l'istanza tendente all’esonero delle spese di procedura non

può che essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d’assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Le spese di fr. 500.-- sono

poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti