32.2018.129
Interessi di mora. Obbligo di collaborazione. Ricorso accolto
27 agosto 2018Italiano7 min
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n.
32.2018.129
rg/sc
Lugano
27 agosto 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 luglio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 6 luglio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 6 luglio 2018
l’Ufficio AI ha chiesto a RI 1 il rimborso degli interessi di mora versati in
eccesso – per un totale di fr. 973 – in relazione all’assegnazione retroattiva di
una rendita intera per il periodo maggio 2012 - dicembre 2013, riconosciuta con
provvedimento del 4 aprile 2017;
- con il ricorso in oggetto,
patrocinata dall’avv. RA 1 insorge l’assicurata postulando l’annullamento della
suddetta decisione di rimborso. Rimprovera all’amministrazione una non corretta
motivazione del provvedimento e sostiene di non essere incorsa in una
violazione – posta alla base della richiesta di rimborso – del proprio obbligo
di collaborare;
- con la risposta di causa
l’amministrazione, sulla scorta del-l’annotazione 30 luglio 2018 del giurista
AI (cfr. IV-1), ha osservato:
"
RI 1, nata nel 1959, ha presentato
una richiesta di prestazioni Al per adulti in data 17.11.2011.
L'Ufficio Al del Cantone Ticino – per decisione 4 aprile
2017 – ha riconosciuto alla Signora RI 1 il diritto ad una rendita intera
d'invalidità dal 01.05.2012 al 31.08.2012 ed il diritto ad un quarto di rendita
d'invalidità dal 01.09.2012 al 31.12.2013.
Detta decisione è cresciuta incontestata in
giudicato (cfr. a tal proposito la sentenza 22 gennaio 2018 emanata dal
TCA).
L'ufficio Al del Canton Ticino — per il tramite della
Cassa di compensazione __________ — ha poi emesso, in data 6 luglio 2018, una
decisione di rimborso, chiedendo all'assicurata di restituire gli interessi di
mora ricevuti in eccesso per un totale di CHF 973.-.
Contro detta decisione, l'assicurata – per il tramite
dell'avv. RA 1 – ha presentato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo
l'annullamento della decisione di rimborso summenzionata. A ragione.
In effetti, conformemente a quanto descritto
nell'annotazione 30 luglio 2018 qui allegata, l'assicurata non ha violato il
proprio obbligo di collaborare (cfr. in tal senso l'art. 26 cpv. 2 LPGA).
Di conseguenza, si chiede pertanto a codesto lodevole
TCA di voler accogliere il gravame con il susseguente annullamento della
decisione impugnata.” (doc. IV);
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010
dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo
l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto
all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora
sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto
12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto. L’art. 7 OPGA disciplina il
tasso e le modalità di calcolo degli interessi;
- nel caso
concreto, pendente lite, nell’accennata annotazione 30 luglio 2018 il giurista
AI ha in particolare pertinentemente evidenziato:
"
(…) L'ufficio Al del Canton Ticino
– per il tramite della Cassa di compensazione __________ – ha poi emesso, in
data 6 luglio 2018, una decisione di rimborso, chiedendo all'assicurata di
restituire gli interessi di mora ricevuti in eccesso per un totale di CHF
973.-. Detti interessi di mora non sono dovuti in quanto la Signora RI 1 ha
violato il proprio obbligo di collaborare (cfr. in tal senso la delibera del
23.03.2016 agli atti).
Contro detta decisione, l'assicurata – per il tramite
dell'avv. Paolo Marchi – ha presentato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo
l'annullamento della decisione di rimborso summenzionata. A ragione.
In effetti, da quanto figura all'incarto,
all'assicurata non può essere imputata alcuna violazione dell'obbligo di
collaborare (contrariamente a quanto indicato nella delibera del 23.03.2016)
per i motivi che verranno esposti qui di seguito.
All'interno dello scritto 14 maggio 2018 (inviato
dall'Ufficio Al alla Cassa di compensazione __________) si legge che:
" (...) II 24.11.2011 è stato richiesto
all'assicurata copia del certificato di famiglia. Tale documento ci sarebbe
dovuto essere inoltrato entro il 09.12.2011 mentre invece è giunto ai nostri
atti il 14.12.2011, dopo un primo richiamo.
Il medesimo ritardo è stato riscontrato con la
richiesta di compilazione del nostro Curriculum Vitae (invio il 24.11.2011,
ritorno il 14.12.2011, con richiamo il 09.12.2011). (...)".
Ora, per quanto concerne il libretto di famiglia, dallo
scritto 24.11.2011 sub. doc. 12 incarto Al risulta che l'amministrazione non ha
fissato all'assicurata alcun termine per l'inoltro dello stesso.
Oltre a ciò, dall'intera documentazione presente
all'inserto non emerge affatto che l'amministrazione abbia fissato un termine
scadente il 09.12.2011 per l'inoltro del libretto di famiglia rispettivamente
del curriculum vitae. Non vi è neppure alcun richiamo datato 09.12.2011 agli
atti (né per il libretto di famiglia nè tantomeno per il curriculum vitae).
Di conseguenza, alla luce di quanto suesposto, la
decisione qui impugnata va annullata (poiché l'assicurata non ha violato il
proprio obbligo di collaborare) con il conseguente accoglimento del ricorso presentato
il 25 luglio 2018 dalla Signora RI 1.
Va infine rimarcato che – mediante decisione 4 aprile
2017 agli atti – l'Ufficio Al aveva (già) riconosciuto all'assicurata il
diritto all'importo di CHF 973.- (interessi di mora) e che detta decisione è
cresciuta incontestata in giudicato (dopo il giudizio 22 gennaio 2018 emanato
da / codesto lodevole TCA).” (doc. IV/1);
- in simili
circostanze, essendo da ritenere che l’assicurata non ha violato il proprio
obbligo di collaborazione e come sia di conseguenza dato il diritto al
versamento di interessi di mora giusta l’art. 26 cpv. 2 LPGA – per altro già
riconosciuto nel-l’ambito della già menzionata decisione di attribuzione retro-attiva
di prestazione del 4 aprile 2017 – si giustifica senz’al-tro l’accoglimento del
gravame e l’annullamento del querelato provvedimento;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della
vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- stante l’esito del gravame, la
ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha diritto ad
un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che
appare equo quantificare in fr. 1'800.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 6 luglio 2018 è annullata.
2.- Le spese di procedura di fr.
500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800
(IVA inclusa se dovuta) per ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti