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32.2018.131

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8 luglio 2019Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I periti del __________

hanno risposto con scritto del 27 maggio 2019 (doc. XV + 1), che è stato

immediatamente sottoposto alle parti per una presa di posizione (doc. XVI).

1.14. Con scritto del 10 giugno 2019

la ricorrente ha trasmesso al TCA una ulteriore presa di posizione datata 5

giugno 2019 della dr.ssa __________ (doc. XVII + 1-3), la quale è stata

prontamente sottoposta agli specialisti del __________ per una presa di

posizione (doc. XX).

1.15. L’amministrazione, dal canto

suo, con osservazioni del 7 giugno 2019, ha confermato la completezza e

coerenza della valutazione peritale del __________, come del resto confermato

dal SMR nelle annotazioni del 5 giugno 2019 (doc. XVIII + 1).

Tali considerazioni sono state trasmesse all’assicurata (doc. XIX),

per conoscenza.

1.16. Con presa di posizione del 20

giugno 2019 gli specialisti del __________ si sono espressi a proposito delle

critiche sollevate dalla dr.ssa __________ nel referto del 5 giugno 2019 (doc.

XXI + 1).

Tali ulteriori precisazioni del __________ sono state trasmesse

alle parti (doc. XXII, XXIII), per conoscenza.

in

diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il

diritto a prestazioni.

Secondo l'art. 4 cpv. 1

LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno

1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente

esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in

media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo

anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita

un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale

definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non

tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC

1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura

dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la

Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta

a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente

formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non

riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora

TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.2. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

"

(…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,

consid. 3.2).

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,

consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I

621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio

2007).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4)

provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le

perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

Con

una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49,

l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa

giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la

DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich

der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden

rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von

Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und

Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic

Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie

(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010

E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen

Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog

angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich

ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt,

ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne

organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”

In

una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il

Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare

e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui

questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di

volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Infine,

in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale

federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF

141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche

nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla

luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese

le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura

probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica

della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi

fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata

dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,

per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata

riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova

di un’inabilità lavorativa invalidante.

2.3. Nel caso di specie, a seguito

della nuova domanda di prestazioni presentata dall’assicurata nell’agosto 2017

facendo valere, come da referti della dr.ssa __________, un peggioramento delle

proprie condizioni di salute dal profilo psichiatrico, l’Ufficio AI ha ritenuto

necessario sottoporre l’interessata ad una perizia psichiatrica affidata al __________.

Con referto peritale del 6

aprile 2018 il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia del __________,

poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “disturbo da

dolore somatoforme (ICD10-F45.4) e disturbo da disadattamento reazione ansioso-depressiva

ad andamento cronico (ICD10-F43.22)” e, quali diagnosi senza ripercussioni

sulla capacità lavorativa quella di “disturbo misto della personalità

(ICD10-F61)”, ha considerato l’assicurata inabile al lavoro nella misura del 25%

in ogni attività lucrativa a partire dall’esame peritale.

Il dr. __________ ha

evidenziato che l’assicurata “presenta, similmente alle precedenti perizie,

vaghezza nella descrizione sintomatologica, teatralità, stile impressionistico

e presenza di contraddizioni (ad esempio afferma di non cucinare e poi afferma

di litigare con il marito quando questi critica la sua cucina) che depongono

per una tendenza all’aggravamento e all’esibizione della sintomatologia di cui

si deve inevitabilmente tenere conto nella valutazione peritale”, aggiungendo

che “il fattore economico e le rivendicazioni rispetto al diritto alla rendita

non sono fattori assicurati”.

In conclusione, il perito

psichiatra ha rilevato che “benché l’assicurata lamenti la stessa

sintomatologia che nelle precedenti valutazioni, dall’esame clinico e di

decorso il quadro appare lievemente ma significativamente migliorato rispetto

all’ultima valutazione peritale del maggio 2015 e, pertanto, si stima che, a

partire dalla presente valutazione, si possa ritenere giustificata una IL del

25% (diminuzione del rendimento) in ogni attività, inclusa quella di casalinga”

(doc. 247).

Questa valutazione peritale è poi stata avallata e fatta propria

dal dr. __________ del SMR nel rapporto finale del 18 aprile 2018 (doc. 249).

2.4. In sede ricorsuale,

l’assicurata ha contestato le risultanze peritali, producendo, a comprova della

gravità della propria condizione psichica, un ulteriore referto del 27 luglio

2018 della dr.ssa __________, sua psichiatra curante.

Quest’ultima ha rilevato

che l’interessata presenta quali “diagnosi psichiatriche attuali” quelle di

“sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di tipo medio (ICD10-F33.1);

ansia parossistica episodica (ICD10-F41.0); disturbo di personalità di tipo

misto (tratti dipendenti ed emotivamente instabili) (ICD10-F61.0); condizione

pregressa post-traumatica (per morso di cane) in fase di minima

stabilizzazione, con sintomi di attivazione vegetativa e persistenza di fobia

per animali”.

Esprimendosi poi circa il “decorso dal dicembre ad oggi: ultima

visita effettuata in data 23 luglio 2018”, la psichiatra curante ha riscontrato

una “persistenza e peggioramento dello stato depressivo, del disturbo del

sonno, dello stato ansioso, con episodi di ansia parossistica e delle modalità

a tratti disforiche”, segnalando di avere aumentato alcuni dosaggi della

farmacoterapia.

La dr.ssa __________, alla luce dell’umore depresso costante e

della rapida affaticabilità, ha considerato “faticoso e ben precario lo

svolgimento delle minime attività quotidiane”, aggiungendo che “i disturbi

della concentrazione e dell’attenzione, le frequenti modalità dismnestiche,

intralcerebbero una ipotetica seppure minima attività lavorativa organizzata e

di responsabilità, soprattutto disturberebbero la continuità, la sicurezza

nello svolgimento dei compiti, anche semplici”.

Per tali ragioni, la psichiatra curante ha quindi confermato la

sussistenza di un’inabilità lavorativa dell’80%, dal solo lato psichiatrico,

ritenendo inoltre “necessaria una rivalutazione peritale multidisciplinare, non

solo psichiatrica, per comprendere meglio le tematiche multifattoriali della

sofferenza dell’assicurata” (doc. I B).

Su richiesta del SMR, tale referto della psichiatra curante è

stato oggetto di valutazione da parte del dr. __________ del __________, il

quale, con presa di posizione del 27 agosto 2018, ha confermato integralmente

il proprio apprezzamento peritale del 6 aprile 2018.

Il perito psichiatra ha rilevato che la dr.ssa __________ non si è

confrontata con la valutazione peritale, ma si è limitata a descrivere una

sintomatologia per lo più soggettiva.

Per tali ragioni, lo specialista del __________ ha concluso di non

trovare “nello scritto della curante alcun elemento che mi faccia pensare ad

una modificazione sostanziale del quadro clinico valetudinario e quindi non

ritengo necessaria una valutazione di decorso. Si tratta, invece, a mio avviso

di una differente valutazione e ricordo a questo proposito che già in passato

le posizioni della curante si sono discostate anche ampiamente dalle numerose

valutazioni peritali e SMR cui è stata sottoposta l’assicurata” (doc. VI/2).

In corso di causa, l’assicurata ha trasmesso al TCA una ulteriore

presa di posizione, datata 16 ottobre 2018, della dr.ssa __________, con la quale

la psichiatra curante ha espresso una serie di puntuali considerazioni a

proposito della perizia eseguita dal dr. __________.

In particolare, ella non si è dichiarata d’accordo con la scelta

del perito di considerare senza influsso sulla capacità lavorativa la diagnosi

di disturbo della personalità, la quale, al contrario, a suo modo di vedere,

incide pesantemente sulla qualità di vita e sulla capacità lavorativa

dell’interessata.

La dr.ssa __________ ha poi ribadito che l’assicurata soffre anche

di un disturbo d’ansia, così come pure di una sindrome depressiva ricorrente,

riesacerbata nei mesi di maggio-giugno 2018.

La psichiatra curante ha contestato i test eseguiti dal perito e

le relative conclusioni, ritenendo inoltre che egli avrebbe dovuto eseguire

anche delle altre valutazioni testistiche.

La dr.ssa __________ ha pure ripreso e commentato i diversi punti

del Mini-ICF compilati dal perito.

La psichiatra curante, per tutte le ragioni esposte, ha concluso

che “l’assicurata presenta una persistente condizione depressiva, di grado

attuale medio, di natura ricorrente, una condizione ansiosa con attacchi di

panico, uno stato di sofferenza di personalità, una condizione fibromialgica

invalidante e una condizione post-traumatica non completamente risolta”, ribadendo

che “tutti questi elementi influenzano gravemente la capacità lavorativa

dell’assicurata”, con un’inabilità lavorativa attuale superiore all’80% (doc. VIII/1).

Stante le puntuali e motivate contestazioni addotte dalla dr.ssa __________

nei riguardi della perizia psichiatrica del __________, questo Tribunale non ha

ritenuto soddisfacente la presa di posizione fornita al riguardo unicamente dal

dr. __________ del SMR riportata nelle annotazioni del 6 novembre 2018 – con la

quale ha escluso l’esistenza di nuovi elementi in grado di influire sulle

conclusioni peritali (doc. X/1) - ma ha reputato indispensabile interpellare

direttamente il dr. __________ del __________ (doc. XIV).

Quest’ultimo, con dettagliata risposta del 27 maggio 2019, ha

preso posizione riguardo alle singole contestazioni della dr.ssa __________,

esponendo in maniera motivata le ragioni per le quali le stesse non sono in

grado di rimettere in discussione le conclusioni peritali.

Il dr. __________ ha spiegato le ragioni per le quali i test

indicati dalla psichiatra curante non sono stati eseguiti, trattandosi di test

di stato (Test Hamilton), con valore relativamente al breve periodo precedente

la somministrazione, e di test proiettivi (Test di Rorschach), i quali non

danno indicazioni a proposito della capacità lavorativa. Il dr. __________ ha

sottolineato che, del resto, la stessa psichiatra curante ha evidenziato che il

disturbo di personalità da ella diagnosticato ha influito sulla qualità di vita

dell’interessata, ciò che “è cosa diversa dalla capacità lavorativa”.

Quanto ai test somministrati dal perito (Trail Making Test e

Montreal Cognitive Assessment), il dr. __________ ha precisato che non si

tratta di test della personalità, ma servono per valutare alcuni aspetti

cognitivi che possono essere alterati nei disturbi psichiatrici.

A proposito dell’invalidazione dei test somministrati in sede

peritale, il dr. __________ ha ribadito che la stessa “deriva da una modalità

di esecuzione del tutto anomala da parte dell’assicurata di test molto semplici

solitamente somministrati anche a persone che presentano un deterioramento

cognitivo, ma dipende soprattutto dai punteggi ottenuti dall’assicurata che

sono incompatibili con il quadro clinico perché sono quelli di un soggetto

affetto da grave deterioramento cognitivo globale e con deficit attentivi che

non avrebbero reso possibile nemmeno una ricostruzione anamnestica e peraltro

avrebbero reso necessario, se fossero stati realistici, che anche i curanti

ponessero una diagnosi di una qualche forma di deterioramento che invece non

hanno mai posto e continuano a non porre”.

Per tali ragioni il dr. __________ ha quindi ritenuto esservi

stata una “collaborazione alterata o un’amplificazione o tendenza

all’aggravamento dei sintomi, peraltro segnalata anche da tutti i precedenti

periti che l’avevano valutata”, aggiungendo di non avere mai “parlato di

simulazione”, motivo per il quale non è stato necessario somministrare i test

previsti per tale evenienza.

Il dr. __________ ha poi ritenuto “encomiabile” il fatto che la

presa a carico abbia permesso di non rendere necessari ulteriori ricoveri,

evidenziando tuttavia come ciò non significhi che il quadro psicologico

dell’assicurata sia peggiorato rispetto alla precedente valutazione peritale

della dr.ssa __________ “a cui io dovevo fare riferimento nella mia valutazione

peritale e che aveva condotto ad una decisione AI passata in giudicato”.

Quanto al disturbo post-traumatico da stress posto dalla dr.ssa __________,

il dr. __________ ha confermato quanto esposto in sede peritale, in sintonia

con quanto del resto era già stato valutato dalla dr.ssa __________, “che

seppure non condivisa dalla curante dr.ssa __________ era stata esclusa

dall’allora perito e anche in questo caso era passata in giudicato dopo la

Considerandi

sentenza del TCA”. Il dr. __________ ha poi preso posizione anche a proposito

del disturbo d’ansia diagnosticato dalla psichiatra curante, ritenendo, sulla

base delle investigazioni e della farmacoterapia, che nel caso dell’interessata

si tratti di crisi di ansia consecutive a litigi con il marito e non a crisi di

panico.

Infine, il dr. __________,

dopo avere rilevato che lo strumento del Mini-ICF rappresenta una descrizione

delle risorse e dei deficit che è standardizzata, sebbene pur sempre compilata

dall'operatore che deve tuttavia rispondere a quesiti specifici proprio per

limitare la variabilità interindividuale, ha sottolineato che le limitazioni

eventualmente riscontrate devono derivare da un danno alla salute e non da

fattori esterni non indennizzabili.

Il perito, viste le

considerazioni della dr.ssa __________, ha reputato necessario ricordare che il

rispetto delle regole attiene alla capacità di rispettare la routine

giornaliera, gli appuntamenti e impegni; l’organizzazione dei compiti alla

capacità di pianificare e organizzare tempo e compiti; la flessibilità alla

capacità di adeguarsi ai cambiamenti delle situazioni in modo flessibile; le

competenze alla capacità di applicare conoscenze ed esperienze acquisite; il

giudizio alla capacità di formulare giudizi, trarre conclusioni e prendere

decisioni; la persistenza alla capacità di mantenere l'attività ad un livello

continuo di performance nel tempo; l'assertività alla capacità di comunicare il

proprio punto di vista; il contatto con gli altri alla capacità di mantenere

contatti formali e informali con altri; l'integrazione nel gruppo alla capacità

di cooperare; le relazioni intime alla capacità di impegnarsi in relazioni con

persone speciali o in famiglia (e non solo nell'ambito sessuale); le attività

spontanee alla capacità di iniziare ed impegnarsi in attività intenzionali

della vita quotidiana e in attività diverse da compiti o obblighi; la cura di

sé alla capacità di badare a sé stessi e di avere cura di sé e, infine, la

mobilità alla capacità di muoversi e andare ovunque sia necessario o

desiderato.

In base a queste

specificazioni, il dr. __________ ha riconfermato il Mini-ICF stilato in sede

peritale, lasciando al giudizio del Tribunale stabilire se vi sia necessità di

ulteriori approfondimenti come richiesto dalla dr.ssa __________ (doc. XV/1).

Con ulteriore presa di posizione del 5 giugno 2019, la dr.ssa __________

ha commentato le considerazioni espresse dal dr. __________, attirando

l’attenzione sulle implicazioni del disturbo di personalità in una assicurata

vittima di una storia familiare di abusi e violenze, la cui gravità influisce

pesantemente sul suo funzionamento psichico.

La psichiatra curante ha considerato che l’assicurata, proprio a

seguito delle difficili condizioni nelle quali è vissuta presso la famiglia

d’origine, prima, e presso un’altra famiglia, poi, e della scolarità veramente

minimale, necessita di maggior tempo per comprendere le cose, ciò che

giustifica le difficoltà risentite nello svolgimento dei test proposti dal

perito.

Rispetto al disturbo post-traumatico, la psichiatra curante ha

ribadito che l’assicurata dopo l’attacco subito da un cane “tuttora appare

angosciata e non si avvicina a tali animali, mostrando una persistenza clinica

di fobia post-traumatica”.

La dr.ssa __________ ha poi rilevato che sono ben conosciute le

relazioni tra disturbi cosiddetti somatoformi e condizioni traumatiche come

fattori scatenanti sottesi all’esacerbarsi e al rendere evidente una chiara

sintomatologia psicopatologica: “questo è il caso dell’assicurata”. Ella ha

pertanto ipotizzato che la sospensione della rendita abbia reso evidente una

sottostante psicopatologia fino a quel momento precariamente compensata.

Infine, riguardo ai limiti funzionali di cui al Mini-ICF, la

dr.ssa __________ ha considerato che a suo parere l’utilizzo della scala

strutturata Mini-ICF (che spetta al perito) andrebbe integrata con le

informazioni relative a quanto constatato del medico curante.

La dr.ssa __________ ha dunque ribadito che l’interessata presenta

“una persistente condizione depressiva, di grado attuale medio e una condizione

ansiosa con attacchi di panico, uno stato di sofferenza di personalità

correlata a eventi avversi avvenuti in età infanto-adolescenziale, una

condizione fibromialgica invalidante e una condizione post-traumatica da morso

di cane, quest’ultima con gravi conseguenze per la salute fisica e psichica,

non completamente risolta”, affezioni tutte che “influenzano gravemente e in

modo invalidante la capacità lavorativa dell’assicurata” (doc. XVII/1).

Chiamato dal TCA ad esprimersi in merito a queste ulteriori

osservazioni, il dr. __________, con presa di posizione del 20 giugno 2019, ha

esaminato nel dettaglio le singole critiche della psichiatra curante

dell’interessata, concludendo che “non ritengo che vi siano affermazioni nello

scritto della dr.ssa __________ atte a modificare la posizione da me espressa

in perizia”.

In particolare, il dr. __________ ha ritenuto evidente che le

implicazioni del disturbo di personalità, esordito per stessa affermazione

della psichiatra curante, in giovane età, non ha avuto delle ripercussioni

sulla capacità lavorativa dell’assicurata una volta giunta in Svizzera.

Il perito ha ribadito di non negare l’esistenza di un disturbo

personologico, seppure senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, a suo

parere “responsabile anche dell’esperienza soggettiva dell’assicurata a fronte

di stimoli che evidentemente ha ritenuto soggettivamente stressanti (mi

riferisco ai test da me somministrati) anche se, come si evince dall’esame

clinico (pag. 20 dell’elaborato peritale) l’atteggiamento in tutto il corso

della perizia e non solo nei test è stato teatrale, vago, cangiante e non

sempre coerente e questo non sulla base di uno stato di tensione o di un quadro

psicopatologico grave o dissociato, visto che riusciva a modificare il proprio

atteggiamento a seconda degli argomenti”.

Quanto ai test, il perito ha ribadito quanto già illustrato nelle

precisazioni del 27 maggio 2019, aggiungendo di non avere mai avuto

l’impressione che l’assicurata fosse minimamente intimorita durante

l’esecuzione degli stessi.

Per quanto concerne la conflittualità di coppia – riguardo alla

quale la psichiatra curante ha indicato essere stato raggiunto un equilibrio

relazionale seppure ambivalente e conflittuale - il dr. __________ ha rilevato

di averne tenuto conto in sede peritale quale elemento che favorisce il

protrarsi della reazione da disadattamento mista ansioso depressiva.

Il dr. __________ ha poi nuovamente confermato quanto già

precedentemente esposto a proposito (dell’assenza) della diagnosi di condizione

post-traumatica.

Quanto poi alla circostanza, addotta dalla dr.ssa __________, che

i disturbi somatoformi e le condizioni traumatiche possano avere scatenato lo

scompenso patologico, il dr. __________ l’ha ritenuta possibile, anche se la

psichiatra curante nel certificato del 6 ottobre 2017 a supporto della nuova

domanda di prestazioni attestava un peggioramento della sintomatologia ansioso

depressiva senza fare riferimento ad alcun disturbo somatoforme.

Inoltre, a proposito delle considerazioni espresse dalla

psichiatra curante riguardo la fibromialgia, il dr. __________ ha puntualizzato

che quanto riportato nell’articolo citato dalla dr.ssa __________ concerneva un

funzionamento cognitivo ridotto soprattutto per quanto atteneva alla memoria e

alla fluenza verbale e di vocabolario, e non di processazione delle

informazioni, rispetto a persone sane più anziane di una ventina di anni,

rilevando come ciò è tuttavia “ben differente da quanto emerge dal MOCA in cui

l’assicurata ottiene un punteggio che è invece chiaramente indicativo di un

conclamato deterioramento cognitivo, tale che avrebbe dovuto essere rilevabile

oggettivamente anche all’esame clinico”.

Infine, rispetto al vissuto soggettivo durante i test svolti

dall’assicurata, il perito psichiatra ha ribadito che ciò può essere spiegato

dagli aspetti personologici (doc. XXI).

2.5

Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate.

Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132.

V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF

137.

V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va poi rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p.

628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima

sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In

particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, viste le risultanze mediche appena esposte e richiamata la

giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid.

2.5

), non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale psichiatrica

del dr. __________ del __________, da considerare dettagliata, approfondita e

quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

In particolare, il TCA

ritiene che il perito psichiatra del __________ abbia compiutamente analizzato

tutte le problematiche che affliggono l’interessata, motivando in maniera

convincente e condivisibile le ragioni per le quali l’assicurata, alla luce

delle sue patologie, vada considerata inabile al lavoro al massimo nella misura

del 25%.

Questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla valutazione

peritale del dr. __________, il quale ha compiuto una analisi dettagliata dello

stato di salute dell’interessata, confrontandosi anche con i precedenti

apprezzamenti peritali riguardanti l’assicurata, indicando, in sintonia con

questi ultimi, le ragioni per le quali, a suo parere, non possa essere

condivisa l’opinione (discordante) della psichiatra curante (cfr. doc. 247).

In maniera pertinente il

dr. __________ - prendendo posizione, come visto sopra (cfr. consid. 2.4.), per

ben tre volte (cfr. doc. VI/2; XV e XXI) riguardo alle diverse critiche

sollevate in corso di causa nei confronti dell’apprezzamento peritale da parte

della psichiatra curante – ha difeso, attraverso argomentazioni solide e

circostanziate, la correttezza della propria valutazione peritale, sottolineando

come il suo compito fosse quello di verificare se, rispetto alla precedente

decisione di rifiuto delle prestazioni del 28 gennaio 2016, cresciuta in

giudicato con sentenza 32.2016.28 del 13 febbraio 2017, rimasta incontestata,

lo stato di salute dell’assicurata avesse subito il peggioramento attestato

dalla dr.ssa __________, oppure no.

Il dr. __________ ha

escluso una tale evenienza, ritenendo che le considerazioni di senso contrario

espresse dalla psichiatra curante, dr.ssa __________, non siano atte a mettere

in discussione le conclusioni peritali.

Questo Tribunale, per le ragioni qui di seguito esposte, ritiene

di potere condividere l’apprezzamento peritale del dr. __________, anche e

soprattutto alla luce dei successivi complementi del 27 agosto 2018 (cfr. doc.

VI/2), del 27 maggio 2019 (cfr. doc. XV) e del 20 giugno 2019 (doc. XXI) con i

quali il perito del __________, attraverso una disamina rigorosa e accurata, ha

risposto punto per punto alle critiche della psichiatra curante, esponendo diffusamente

e in maniera fondata le ragioni che gli hanno impedito in sede peritale - e che

continuano a permanere valide – di concordare con la dr.ssa __________.

In particolare - come emerge dalle tre prese di posizione del dr. __________

del 27 agosto 2018 (cfr. doc. VI/2), del 27 maggio 2019 (cfr. doc. XV) e del 20

giugno 2019 (doc. XXI) riassunte al consid. 2.4. - il perito del __________ si

è confrontato con le singole contestazioni della dr.ssa __________, chiarendo

tutti i dubbi.

Il perito psichiatra ha, infatti, in maniera convincente indicato

le ragioni per le quali ha svolto determinati test e non altri, che non

avrebbero avuto alcun senso viste le patologie dell’interessata.

Egli ha spiegato perché le modalità di esecuzione dei test siano

state del tutto anomale nel caso di specie, avendo l’interessata ottenuto dei

punteggi tali da indicare un grave deterioramento cognitivo globale, incompatibili

con il suo quadro clinico e che avrebbero dovuto rendere impossibile anche una

ricostruzione anamnestica, ciò che non è si è verificato.

Il perito ha ribadito di non negare l’esistenza di un disturbo

personologico - seppure senza ripercussioni sulla capacità lavorativa – il

quale giustifica “l’esperienza soggettiva” vissuta dall’assicurata nello

svolgimento dei test, escludendo comunque che ella presenti un grave

deterioramento cognitivo globale.

In particolare, il dr. __________ ha ritenuto evidente che le

implicazioni del disturbo di personalità, esordito per stessa affermazione

della psichiatra curante, in giovane età, non ha avuto delle ripercussioni

sulla capacità lavorativa dell’assicurata una volta giunta in Svizzera.

Il dr. __________ ha escluso che l’interessata sia tuttora affetta

da un disturbo post-traumatico da stress, come del resto già stabilito nella

precedente perizia del __________ “passata in giudicato dopo la sentenza del

TCA”.

Il perito ha osservato di avere tenuto conto della conflittualità

di coppia quale elemento che favorisce il protrarsi della reazione da

disadattamento mista ansioso depressiva.

Inoltre, il perito psichiatra ha rilevato che disturbi somatoformi

e le condizioni traumatiche citate dalla curante possano avere contribuito a scatenare

lo scompenso patologico dell’interessata, sottolineando tuttavia come la

psichiatra curante non abbia ricondotto il peggioramento fatto valere con la

nuova domanda di prestazioni a tali evenienze, bensì ad un aggravamento della

sintomatologia ansioso depressiva senza fare riferimento ad alcun disturbo

somatoforme.

Infine, a proposito del Mini-ICF, il dr. __________ ha ricordato

che tale strumento rappresenta una descrizione di risorse e deficit

standardizzato, nel compilare il quale l’operatore deve tuttavia rispondere a

quesiti specifici proprio per limitare la variabilità interindividuale. Il

perito psichiatra ha sottolineato che “le limitazioni eventualmente riscontrate

devono derivare da un danno alla salute e non da fattori esterni non

indennizzabili”, confermando pienamente la propria valutazione peritale.

Il TCA ritiene che tutte queste considerazioni espresse dal perito

psichiatra del __________ nei complementi citati siano ben motivate e abbiano

permesso di chiarire gli aspetti controversi sollevati dalla psichiatra curante.

Questa Corte ritiene, pertanto, che lo stato di salute dal profilo

psichico dell’assicurata sia stato dettagliatamente ed approfonditamente

vagliato dal dr. __________ del __________, il cui elaborato peritale riveste

di conseguenza pieno valore probatorio.

A proposito delle

limitazioni valutate nel Mini-ICF, questo Tribunale ritiene che le indicazioni

mediche riportate in sede peritale siano coerenti con i requisiti normativi e

non richiedano quindi, contrariamente a quanto richiesto dalla psichiatra

curante, ulteriori chiarimenti (cfr. STF 9C_331/2018 del 18 settembre 2018).

Va, del resto, rilevato che anche in passato e, in particolare, in

occasione della precedente richiesta di prestazioni sfociata nella decisione di

rifiuto del 28 gennaio 2016, la serietà della compromissione dal profilo

psichiatrico della capacità lavorativa dell’interessata attestata dalla dr.ssa __________

non è, invece, stata riscontrata dagli specialisti in psichiatria chiamati ad

esprimersi in merito al caso dell’assicurata e, in special modo, da ultimo,

dalla perizia della dr.ssa __________ del __________, considerata esauriente e

pienamente probante da questa Corte con STCA 32.2016.28 del 13 febbraio 2017,

cresciuta incontestata in giudicato.

In conclusione, stante quanto sopra esposto, sulla base delle

affidabili e concludenti risultanze mediche agli atti, ricordato che il giudice

si scosta dalle risultanze peritali solo in presenza di elementi oggettivamente

verificabili non presi in considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente

pertinenti per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF

8C_55/2019 del 22 maggio 2019) - ciò che, come illustrato

dettagliatamente qui sopra, non si verifica nel caso di specie – e richiamato

inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.

221), è da ritenere dimostrato, secondo

il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore

delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218

consid. 6 con riferimenti), che

l'assicurata è inabile al lavoro al 25% sia nella sua precedente attività, sia

nello svolgimento di attività leggere adatte, rispettose dei suoi limiti

funzionali.

2.7

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute.

L’amministrazione

ha effettuato il confronto dei redditi con riferimento agli ultimi dati

disponibili, del 2016.

2.8

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo

l’amministrazione, senza il danno alla salute, l’assicurata avrebbe guadagnato

fr. 40'430 secondo quanto indicato dal precedente datore di lavoro (doc. A).

Il

TCA non ha motivo per scostarsi da tale ammontare, corrispondente

effettivamente a quanto indicato dal precedente datore di lavoro

dell’assicurata (cfr. doc. 250).

Del

resto, l’insorgente stessa ha utilizzato questo importo nel calcolo da ella

effettuato al fine di giustificare la propria richiesta di poter beneficiare di

una rendita intera di invalidità (cfr. doc. IV).

2.9

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale

federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare,

l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari

(RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le sentenze

UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle

assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid.

4.6.2

del Tribunale amministrativo del Canton Berna).

In

una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale

federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo

federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010

della rilevazione della struttura dei salari (RSS),

considerato che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4

gennaio 2013 e l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la

cui pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr.

lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,

UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la

quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento

della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e

9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).

Pertanto, utilizzando

i dati salariali risultanti dall'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari 2016, edita dall'Ufficio federale di

statistica, più precisamente dalla

tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata

Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello

di competenze e il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178), il salario lordo mediamente percepito in

quell'anno dalle donne per un'attività semplice di

tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) per 40 ore settimanali corrisponde ad

un importo di fr. 52'356.- (fr. 4'363.- x 12 mesi).

Riportando

tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato

statistico corrisponde a fr. 54’581.10 per un impiego a tempo pieno.

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato,

viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In concreto, nella

decisione impugnata l’Ufficio AI non ha applicato riduzione percentuale alcuna,

mentre poi, nella risposta di causa, ha indicato che al reddito da invalido

statistico “va ancora applicata una riduzione del 10% per attività leggere,

come tenuto conto nella precedente decisione del 28 gennaio 2016, confermata

dopo ricorso” (cfr. doc. VI).

Questo

Tribunale, che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2),

non ha alcun motivo per modificare la riduzione applicata dall’UAI e non

contestata dall’assicurata.

Ne segue che il reddito

statistico ipotetico da invalido di fr. 54'581.10, diminuito del 25% per

ragioni mediche e di un ulteriore 10% per tenere conto delle circostanze personali, ammonta a fr. 36’842, che raffrontato al

reddito da valido di fr. 40’430 danno, come correttamente indicato

dall’amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. VI), un grado di

invalidità dell’8.9%, arrotondato al 9% secondo la giurisprudenza di cui alla

DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41, insufficiente

per potere beneficiare di una rendita di invalidità.

L’Ufficio

AI ha di conseguenza rettamente negato all’assicurata l’attribuzione di una

rendita di invalidità.

La

decisione dell’Ufficio AI va, di conseguenza, tutelata e il ricorso respinto.

2.10

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti