32.2018.132
Necessari ulteriori accertamenti medici pluridisciplinari. Rinvio degli atti all'amministrazione per completare l'istruttoria
16 novembre 2018Italiano8 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.132
FS
Lugano
16 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 agosto 2018 di
RI 1
contro
le decisioni del 15 giugno 2018 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - per
decisioni del 15 giugno 2018 (doc. A/1 e A/2) l’Ufficio AI, riconosciuti i seguenti
periodi d’incapacità lavorativa:
• nell’abituale
attività di ausiliaria CRS:
100% dal
20.10.2015
50% dal
25.01.2016
100% dal
01.11.2016
50% dal
01.01.2017
100% dal
15.05.2017
• in
attività adeguate allo stato di salute e rispettose delle limitazioni
funzionali:
100% dal
20.10.2015
50% dal
25.01.2016
100% dal
01.11.2016
50% dal
01.01.2017
100% dal
15.05.2017
0% dal
15.11.2017
• come
casalinga:
100% dal
20.10.2015
50% dal
25.01.2016
100% dal
01.11.2016
50% dal
01.01.2017
100% dal
15.05.2017
0% dal
15.11.2017
in
applicazione del metodo misto (avuto riguardo al nuovo tenore dell’art. 27bis
OAI in vigore dal 1. gennaio 2018 e alla lettera circolare AI 9 gennaio 2018 n.
372 dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS in argomento) e ritenuto
che “(…) in considerazione dell’età, dell’iter professionale e del fatto che
la Signora RI 1 è totalmente abile al lavoro in attività adeguate e rispettose
dei limiti funzionali, non entra in linea di conto una riformazione
professionale. (…)” (doc. A/1), ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad un
quarto di rendita dal 1. ottobre 2016 (con versamento della prestazione dal 1.
novembre 2016 ex art. 29 cpv. 1 LAI) al 31 luglio 2017 e ad una rendita intera
dal 1. agosto 2017 (tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute ex
art. 88a cpv. 2 OAI) fino al 28 febbraio 2018 (tre mesi dopo il miglioramento
dello stato di salute ex art. 88a cpv. 1 OAI);
- contro
le suddette decisioni s’aggrava al TCA l’assicurata che – contestata la
valutazione medica ed economica e prodotta ulteriore documentazione –
postula: “(…) 1. Che la decisione del 15.6.2018 sia tramutata da temporanea
in periodo indeterminato. 2. Che la richiesta dei medici curanti formulata nei
loro certificati in modo univoco venga accettata (doc. 10, 11, 12, 13). 3. Che
venga valutata la liceità del rimborso concesso ad __________ di 2'260.- CHF,
presente nel (doc. 2), e se del caso ordinarne la restituzione, in quanto quei
pagamenti sottostavano ad un accordo extra giudiziale privo di ogni vincolo
contrattuale e condizioni generali. (…)” (I);
- con
la risposta di causa l’amministrazione – osservato che il medico SMR dr.
__________, nell’annotazione 14 agosto 2018, ha concluso che “(…) vista la
documentazione medica e le osservazioni agli atti in sede di Ricorso al TCA si
ritiene giustificato procedere con una perizia pluridisciplinare che comprenda
le seguenti specialità: Psichiatrica, Urologica / ginecologica, Reumatologica,
Neurologica, Internistica. (…)” (IV/1) – postula la retrocessione
degli atti (IV);
- con
scritto 5 settembre 2018 – formulati alcuni chiarimenti riguardo alla
nuova documentazione medica prodotta e quella già agli atti e rilevato che “(…)
personalmente mi fa piacere che l’UAI ritenga giustificato procedere ad
un’ulteriore perizia pluridisciplinare, mostrando di prendere il mio caso
seriamente e non in modo contraddittorio e superficiale come fatto prima
dell’intervento del TCA (…)” (VI) – l’insorgente ha dichiarato che “(…)
per concludere chiedo alla lodevole autorità di acconsentire a quanto richiesto
dall’UAI, nella fattispecie di retrocedere gli atti all’UAI (…)” (VI);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto
2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011);
- nel caso concreto, pendente lite, come accennato, la nuova
documentazione medica prodotta con il ricorso è stata sottoposta al medico SMR
dr. __________ che, nell’annotazione 14 agosto 2018, ha concluso per la
necessità di un accertamento medico pluridisciplinare;
- sulla scorta di quanto precede – visti il rapporto d’uscita 19
giugno 2018 dello __________ di __________ (doc. A/9), lo scritto del 17 luglio
2018 nel quale il dr. __________ (condividendo i pareri espressi dagli
specialisti dr. __________ e dr. __________) chiede di rivalutare il progetto
d’assegnazione rendita del 12 febbraio 2018 (doc. A/11), il certificato medico
20 luglio 2018 con il quale il dr. __________ (rinviando al precedente referto
dell’8 marzo 2018 sub. doc. AI 91/272-273) chiede “(…) di rivalutare
l’invalidità della paziente. (…)” (doc. A/10) e il certificato medico 23
luglio 2018 nel quale (tenendo conto anche del precedente rapporto dell’8 marzo
2018 sub. doc. AI 91/274/275) il dr. __________ conclude che “(…) mi
sembrerebbe opportuno sottoporre la paziente all’attenzione del SAM. (…)”
(doc. A/12) – v’è effettivamente da ritenere che la situazione
valetudinaria e l’evoluzione nel tempo della stessa necessita di un
accertamento medico peritale pluridisciplinare;
- in
particolare per quanto riguarda l’eventuale cumulabilità delle singole
incapacità lavorative, occorrerà procedere ad una discussione plenaria da parte
dei periti. Secondo giurisprudenza, infatti, per determinare il grado di
inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si
devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a
un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra
tutti gli esperti interessati (STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012, STF
9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15; STCA 32.2011.236 del 17
giugno 2013; nella STF 9C_262/2013 del 5 giugno 2013 il TF ha precisato che la
valutazione globale delle patologie può anche essere effettuata per via di
circolazione; nella STCA 32.2014.112 del 24 novembre 2014, cresciuta
incontestata in giudicato, questa Corte ha avuto modo di considerare corretta
una discussione plenaria eseguita dai periti del SAM per il tramite di
teleconferenza; cfr. anche STCA 32.2012.55 del 29 gennaio 2015);
- per
quanto riguarda l’aspetto psichiatrico si dovrà tenere
debitamente conto dell’evoluzione giurisprudenziale in merito (si rinvia qui,
in particolare, alle DTF 141 V 281; 143 V 409 e 143 V 418);
- in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il
Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve
allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare
gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente
Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare
l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti
peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107
del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es
dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen,
eine Sache zurückzu-weisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- nel
caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione
necessitino di essere completati, si giustifica il rinvio degli
atti ad essa affinché, come rettamente indicato nella risposta, “(…)
dopo aver completato l’istruttoria, facendo esperire i necessari ulteriori
accertamenti medici (come menzionato in precedenza), e rivalutato il caso sulla
base delle relative risultanze, emanerà una nuova decisione formale (preceduta
dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza
all’assicurata tutti i suoi diritti di difesa. (…)” (IV);
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto
l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ Le
decisioni del 15 giugno 2018 sono annullate.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai
considerandi.
Fatti
2. Le
spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
Considerandi
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti