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Decisione

32.2018.134

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 giugno 2019Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti indicati).

In

conclusione, il dr. __________ ha evidenziato che “la presente valutazione

tiene in considerazione aspetti differenti rispetto a quelli valutati dal

collega dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia durante la

sua valutazione indipendente del maggio 2016, per cui le due incapacità

lavorative dovranno essere cumulate perlomeno in modo parziale, verosimilmente

fino all’ottenimento di una incapacità lavorativa valutabile intorno al 60%” (pag.

358 inc. AI).

Con referto del 6 maggio

2016 avente ad oggetto “conclusioni peritali riguardanti la capacità

lavorativa. Colloquio telefonico del 6 maggio 2016 della durata di 10 minuti”,

il dr. __________ e il dr. __________ del CPAS hanno rilevato che, dopo

discussione collegiale, si giunge alla conclusione che l’assicurata globalmente

raggiunge sul mercato equilibrato del lavoro una capacità lavorativa del 40%

(diminuzione del rendimento) per motivi neurologici e psichiatrici (cfr. doc.

65, pag. 305 inc. AI).

Dopo

che in sede di osservazioni contro il progetto di assegnazione di una mezza

rendita di invalidità l’assicurata, per il tramite del rappresentante RA 1, ha

prodotto ulteriore refertazione medica, il medico SMR, dr. __________, ha

ritenuto indicato procedere con una perizia pluridisciplinare a cura del __________.

Dal

referto datato 31 agosto 2017 risulta che il __________ ha fatto capo a tre consultazioni

specialistiche di natura neurologica (dr. __________), reumatologica (dr. __________)

e psichiatrica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei consulti, eseguiti presso il __________ sull’arco di cinque

giorni, gli specialisti interessati hanno posto quali diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “Polineuropatia delle piccole

fibre associata a malattia autoimmune (Sindrome di Sjögren, artrite

reumatoide); Depressione atipica (ICD10-F32.8)”, mentre quali diagnosi senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “1. sindrome

cervico-lombospondilogena cronica bilaterale in: alterazioni degenerative

plurisegmentali del rachide cervicale (discopatie plurisegmentali da C4 a C7);

alterazioni degenerative del rachide lombare (osteocondrosi L4/L5 e L5/S1 con spondilartrosi);

disturbi statici del rachide (iperlordosi lombare con scoliosi

sinistro-convessa al passaggio toraco-lombare); decondizionamento e sbilancio

muscolare; obesità; 2. Artrite reumatoide: fattore reumatoide e anticorpi

anti-CCP positivi, ANA negativa, attualmente in remissione sotto terapia di

base; 3. Sindrome di Sjögren; 4. Nota steatosi epatica; 5. Noto ipertiroidismo

latente nell’ambito di una tiroidite di Hashimoto in terapia sostitutiva” (pag.

495 inc. AI).

Le risultanze dei tre

consulti specialistici citati hanno confermato le precedenti valutazioni in

merito alla capacità lavorativa residua già poste dal dr. __________, dal dr. __________

e dal dr. __________ del CPAS.

Per tali ragioni, la

dr.ssa __________ e il dr. __________ del __________, dopo avere riassunto le

singole valutazioni specialistiche, hanno concluso che l’assicurata vada considerata

complessivamente abile al lavoro nella misura del 40% sia nell’ultima attività

di impiegata d’ufficio, sia in attività rispettose dei suoi limiti funzionali,

precisando che “sulla base del fatto che i nostri consulenti confermano le

valutazioni precedenti del 2016, si ritiene che, come già descritto nelle

conclusioni peritali dopo discussione peritale tra il dr. __________ e il dr. __________

del 6 maggio 2016, le incapacità lavorative descritte dai consulenti sono

parzialmente cumulabili in quanto le patologie che causano una diminuzione

della capacità lavorativa comportano delle limitazioni funzionali, di carico e

di rendimento, che parzialmente si sovrappongono” (cfr. pag. 501 inc. AI).

A fronte di nuova

documentazione medica prodotta dall’assicurata, il dr. __________ del SMR ha

chiesto in data 30 marzo 2018 agli specialisti del __________ di valutare se i

referti medici in questione fossero o meno in grado di modificare le

conclusioni peritali (cfr. pag. 597 inc. AI).

Con complemento peritale

del 7 maggio 2018, la dr.ssa __________ e il dr. __________ del __________,

dopo avere interpellato direttamente il dr. __________ e il dr. __________,

hanno confermato la correttezza delle risultanze peritali, le quali non

venivano rimesse in discussione dalla documentazione medica prodotta

dall’assicurato (cfr. pagg. 600-602 inc. AI).

Un ulteriore complemento

peritale è stato chiesto ai medici del __________ da parte del dr. __________

del SMR (pag. 623) dopo avere ricevuto un ulteriore referto da parte del dr. __________

(pag. 618-620 inc. AI)

In data 25 giugno 2018, la

segretaria SMR (cfr. pag. 626 inc. AI) ha chiesto al __________, in aggiunta

alla richiesta del 12 giugno 2018, di prendere posizione anche riguardo al

referto del 21 giugno 2018 del dr. __________ (pag. 627-629 inc. AI,

corsivo della redattrice).

Con complemento peritale

del 9 luglio 2018, la dr.ssa __________ e il dr. __________ del __________,

dopo avere interpellato nuovamente sia il dr. __________ che il dr. __________ a

proposito del referto del dr. __________, hanno ribadito la correttezza

delle risultanze peritali (cfr. pagg. 630-632 inc. AI, corsivo della redattrice).

Il dr. __________ del SMR,

preso atto di tale complemento peritale del __________ concernente unicamente

il referto del dr. __________ e senza attendere il complemento peritale __________

relativo al referto del dr. __________ richiesto dallo stesso SMR (pag.

626 inc. AI, corsivo della redattrice), con annotazioni del 12 luglio 2018 ha

confermato il rapporto medico finale SMR del 5 settembre 2017, aggiungendo che

“in considerazione che il certificato del dr. __________ si riferisce a visite

future e sulle quali non si sa ancora nulla sull’esito, si ritiene opportuno

aggiornare la situazione clinica tra sei mesi” (cfr. doc. 192, pag. 645

inc. AI, corsivo della redattrice).

Il 16 luglio 2018

l’Ufficio AI ha quindi emesso la decisione qui impugnata, con la quale

all’interessata è stata attribuita una mezza rendita di invalidità, segnalando

infine che “in considerazione del fatto che il certificato medico del dr. __________

del 21 giugno 2018 si riferisce a visite future e sulla quale non si sa ancora

nulla sull’esito, si ritiene opportuno aggiornare la situazione clinica a 6

mesi” (doc. A, corsivo della redattrice).

In seguito, con nuovo

complemento peritale del 26 luglio 2018 in risposta ad un’esplicita richiesta

dell’amministrazione (cfr. pagg. 600-602 inc. AI), la dr.ssa __________ e il

dr. __________ del __________ - dopo avere interpellato nuovamente il dr. __________

a proposito del referto del dr. __________ del 21 giugno 2018, il quale ha

ribadito la correttezza della propria valutazione peritale – hanno rilevato che

“per quanto concerne la malattia autoimmune ritentiamo che in considerazione

del fatto che sono state eseguite delle valutazioni da parte del dr. __________,

dr. __________ e dr. __________, in presenza di un malessere generale di

disturbi non chiari che potrebbero essere compatibili con una riesacerbazione

della malattia autoimmune, riteniamo utile attendere il risultato degli

accertamenti in atto e rivalutare il caso qualora vi fossero indizi per un

peggioramento dello stato di salute” (cfr. pag. 602 inc. AI, corsivo della

redattrice).

A tale riguardo, nelle

annotazioni del 31 luglio 2018 il dr. __________ del SMR ha rilevato di

confermare, sulla base del nuovo complemento peritale __________ del 26 luglio

2018, il rapporto medico SMR del 5 settembre 2017, aggiungendo che “in virtù

delle indicazioni __________, rispettivamente “…riteniamo utile attendere il

risultato degli accertamenti e rivalutare il caso qualora vi fossero indizi per

un peggioramento dello stato di salute” si ribadisce di aggiornare la

situazione clinica a sei mesi” (doc. 195, pag. 652 inc. AI).

2.4.

In sede ricorsuale l’assicurata ha contestato la decisione di attribuzione di

una mezza rendita di invalidità, sottolineando come le proprie precarie e gravi

condizioni di salute, con una moltitudine di patologie in continuo

peggioramento, non le consentano di svolgere alcun tipo di attività.

A

comprova di quanto sostenuto, l’interessata ha trasmesso al TCA, sia in sede

ricorsuale, sia in corso di causa, una grande quantità di certificati medici (cfr.

documentazione allegata ai doc. I, VI, XIV, XVI, XVII, XXII).

A tale riguardo

l’amministrazione, in sede di risposta di causa, ha confermato la correttezza

delle valutazioni peritali, poi avallate dal SMR, poste a fondamento della

decisione impugnata, sottolineando come “lo stato di salute della signora RI 1

sia stato sufficientemente indagato per quanto attiene al lasso di tempo

intercorrente dall’inoltro della richiesta di prestazioni all’emanazione del provvedimento

impugnato”, aggiungendo che “qualsiasi modifica duratura dello stato

valetudinario può sempre essere considerata nell’ambito di una revisione del

caso”, peraltro già ritenuta necessaria in ambito istruttorio “vista la

complessità della pratica e considerato che lo stato di salute dell’assicurata

è suscettibile di variazioni a breve termine” (cfr. doc. IV, corsivo della

redattrice).

Anche nelle successive

osservazioni del 15 novembre 2018 l’Ufficio AI ha ribadito la correttezza della

valutazione medica posta alla base della decisione impugnata, rilevando che

l’ulteriore documentazione medica prodotta dall’interessata “non è atta a

modificare la valutazione operata, in quanto si riferisce ad epoca

posteriore al provvedimento impugnato” e precisando che “lo stato di fatto

attuale è senz’altro esaminabile nell’ambito di una procedura di revisione che

potrà tuttavia essere avviata solo a conclusione della vertenza giudiziaria”

(cfr. doc. XX, corsivo della redattrice).

Analoghe considerazioni

sono poi state nuovamente espresse dall’amministrazione nelle osservazioni del

28 novembre 2018, evidenziando che “l’evoluzione dello stato valetudinario a

far tempo dall’emanazione della decisione impugnata, lo si ribadisce

ulteriormente, potrà ad ogni modo essere esaminata nell’ambito di una

revisione” (doc. XXIV, corsivo della redattrice).

2.5. Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.

3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF

137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

Considerandi

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va poi rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p.

628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima

sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In

particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6

Nel

caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale,

chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, non può confermare la valutazione __________ e il

successivo rapporto finale SMR del 5 settembre 2017, proprio alla luce di

quanto indicato dagli stessi medici del __________ nel complemento peritale del

26.

luglio 2018.

In

tale referto – emesso, su richiesta del 25 giugno 2018 dello stesso SMR precedente

all’emanazione della decisione impugnata, al fine di vagliare se quanto

attestato dal dr. __________ in data 21 giugno 2018 fosse in grado o

meno di influire sulle risultanze peritali - i medici del __________ hanno

espressamente ritenuto indicato “attendere il risultato degli

accertamenti in atto e rivalutare il caso qualora vi fossero indizi per

un peggioramento dello stato di salute”, visto che “sono state eseguite delle

valutazioni da parte del dr. __________, dr. __________ e dr. __________” ed

essendo in presenza di “un malessere generale di disturbi non chiari che

potrebbero essere compatibili con una riesacerbazione della malattia autoimmune”

(doc. 194, pag. 649 inc. AI, corsivo della redattrice).

Ora,

a tale riguardo, il TCA deve evidenziare che il complemento __________ qui in

discussione risulta successivo alla decisione impugnata solo perché il dr. __________

del SMR in prima battuta - e l’Ufficio AI di conseguenza - ha, in maniera

frettolosa, proceduto all’emanazione della stessa, senza attendere la presa di

posizione dei periti del __________ ritenuta necessaria dallo stesso SMR. Tale modo

di operare non può essere approvato dal TCA.

Avendo, infatti, reputato

opportuno chiedere al __________ di esprimersi anche riguardo al referto

del dr. __________ del 21 giugno 2018, il dr. __________ del SMR avrebbe dovuto

attendere di ricevere la presa di posizione del __________ a tale proposito

prima di fornire la propria opinione, e non certo, come invece avvenuto nelle

annotazioni del 12 luglio 2018 – redatte, è bene sottolinearlo ancora una

volta, senza aspettare di conoscere la valutazione dei periti del __________

richiesta dallo stesso SMR - confermare il rapporto finale SMR del 5 settembre

2017, aggiungendo che a proposito delle “visite future” cui ha fatto accenno il

dr. __________ “si ritiene opportuno aggiornare la situazione clinica a 6 mesi”

(doc. 192, pag. 645 inc. AI).

Tale valutazione del dr. __________

del SMR, poi fatta propria e ripresa letteralmente dall’Ufficio AI nella

decisione del 16 luglio 2018 impugnata (cfr. doc. A1, in cui si legge

che “si ritiene utile aggiornare la situazione clinica a 6 mesi”), non può

essere condivisa dal TCA, visto il tenore del complemento peritale del 26

luglio 2018, con il quale gli specialisti del __________, preso atto di quanto

attestato dal dr. __________ il 21 giugno 2018, non hanno escluso il

sopraggiungere di un peggioramento dello stato di salute in epoca precedente

al provvedimento impugnato.

Gli stessi specialisti del

__________, infatti, nel complemento in questione hanno mostrato estrema

prudenza, ritenendo i disturbi dell’interessata non chiari, con un malessere

generale inspiegabile compatibile con una riesacerbazione delle

patologie autoimmuni che la affliggono, chiedendo quindi di attendere il

risultato degli accertamenti in corso prima di decidere (cfr. doc. 194, corsivo

della redattrice).

Alla luce del parere

qualificato espresso dai periti del __________, il TCA reputa che

l’amministrazione avrebbe dovuto acclarare gli aspetti relativi all’eventuale

esacerbazione della patologia autoimmune dell’assicurata prima

dell’emanazione della decisione impugnata, ben potendo infatti un peggioramento

delle condizioni di salute dell’interessata essere subentrato nel frattempo

(e quindi nel periodo precedente alla decisione impugnata, la quale delimita temporalmente il potere cognitivo

del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132

V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) – dato che per costante

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della

decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento

in cui essa venne emanata (qui, oltretutto in maniera prematura, il 16

luglio 2018), quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente

possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa

(SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b)).

Non può, dunque, per i

motivi appena esposti, essere condivisa la scelta dell’amministrazione, ancora

difesa in sede di risposta di causa (cfr. doc. IV), di considerare che fino al

momento della decisione impugnata lo stato di salute dell’interessata sia stato

sufficientemente acclarato e approfondito in tutti i suoi aspetti, limitandosi per

il resto a prevedere un aggiornamento della situazione medica a breve termine

(dopo 6 mesi).

Tale opinione, poi

ribadita in corso di causa - osservando di avere sufficientemente indagato lo

stato di salute dell’assicurata “per quanto attiene al lasso di tempo

intercorrente dall’inoltro della richiesta di prestazioni all’emanazione del

provvedimento impugnato”, aggiungendo che ogni referto medico successivo a tale

data vada valutato, semmai, nell’ambito della revisione prevista a breve

termine – non può essere fatta propria dal TCA.

All’Ufficio AI incombeva, dunque,

prima di emettere la decisione in questione, accertare anche se, come paventato

dal __________, la malattia autoimmune dell’assicurata fosse nel frattempo

peggiorata oppure no, sulla base di quanto attestato dal dr. __________ in data

21.

giugno 2018 (ben prima della data della decisione impugnata).

Non avendolo fatto, gli

atti devono essere rinviati all’amministrazione affinché ponga rimedio alle

proprie mancanze attraverso la messa in atto degli approfondimenti del caso,

prima di emettere una nuova decisione.

Tale soluzione appare

tanto più imprescindibile, alla luce delle molteplici refertazioni mediche

prodotte in corso di causa per dimostrare la precarietà delle condizioni di

salute della ricorrente, le quali la renderebbero totalmente inabile al lavoro,

e viste le dichiarazioni rese sia dall’assicurata, sia dal suo compagno (nonché

tutore), al fine di far comprendere le grandi difficoltà riscontrate

dall’interessata in ogni aspetto della vita.

L’amministrazione stessa,

del resto, in sede di risposta di causa, ha riconosciuto “la complessità

della pratica” e il carattere mutevole dello stato di salute

dell’assicurata, “suscettibile di variazioni a breve termine” (cfr. doc.

IV, corsivo della redattrice), ciò che appunto va approfondito in conformità

con quanto indicato dagli specialisti del __________ in data 26 luglio 2018,

non potendo escludere che un peggioramento sia intervenuto prima

dell’emanazione della decisione impugnata.

Una tale conclusione, del

resto, confermerebbe quanto sostenuto dall’assicurata, la quale ha più volte

affermato che la valutazione peritale del __________ era avvenuta in un momento

di relativo benessere consecutivo a delle cure, che era tuttavia rapidamente

venuto meno.

Tale aspetto, di

fondamentale importanza al fine della valutazione del diritto alle prestazioni,

dovrà dunque essere oggetto di approfondimento da parte dell’Ufficio AI.

2.7

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve

allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare

gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente

Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto

all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von

gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o

perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

Rilevato

come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.6., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si

giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto gli

accertamenti peritali specialistici necessari al fine di chiarire se sia

effettivamente intervenuta, oppure no, la riesacerbazione della patologia

autoimmune cui hanno fatto riferimento gli specialisti del __________ nel

complemento periatale del 26 luglio 2018.

Quindi in esito a tali

complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto

alla rendita di invalidità dell’assicurata.

2.8

. Secondo gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a

carico dell’Ufficio AI.

2.9

Nel

caso di specie, inoltre, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto

equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018

del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1

pag. 271 con riferimento), la ricorrente, rappresentata in causa da RA 1

(al riguardo va ricordato che l’indennità per ripetibili è concessa non

soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il

patrocinio è assunto - come nel caso di specie - da una persona particolarmente

qualificata per la questione giuridica considerata, indipendentemente dal fatto

che lo stesso sia oneroso, purché non si tratti di una rappresentanza di un

ente pubblico nell’espletamento del proprio compito: Locher/Gächter, Grundriss

des Sozialversicherungsrechts, 2014, p. 608; G. Wilhelm, in: Zünd/Pfiffner

Rauber [ed.], op. cit., n. 4 ad § 34; cfr. altresì STCA 35.2016.33 del 2 agosto

2016, consid. 2.6), ha diritto all’importo di fr. 1'800.- a titolo di

ripetibili da mettere a carico dell’ufficio AI (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22

LPTCA; cfr. STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019, consid. 2.15.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è

accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione del 16 luglio 2018 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato a

considerandi 2.6. e 2.7..

2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a

carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’800.-- a titolo

di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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