32.2018.134
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
6 giugno 2019Italiano37 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.134
cr
Lugano
6 giugno 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 agosto 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 luglio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1966, di
professione impiegata di ufficio, in data 14 novembre 2014 ha presentato una
richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da “tre malattie
autoimmuni” (doc. 3).
Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, tra i quali in particolare una perizia reumatologica
(doc. 47), seguita poi da una perizia neurologica (doc. 79) e una perizia
psichiatrica (doc. 67), con progetto di decisione del 23 novembre 2016,
l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata mezza rendita di invalidità (grado AI
del 58%) a far tempo dal 1° maggio 2015 (doc. 103).
A seguito delle
osservazioni inoltrate contro tale progetto di decisione da parte
dell’assicurata, rappresentata da RA 1 e corredata da documentazione
medico-specialistica, e dopo avere sottoposto l’interessata ad una perizia
pluridisciplinare affidata al __________, seguita da due complementi peritali
(cfr. doc. 178 e doc. 189), con decisione del 16 luglio 2018 l’Ufficio AI ha
ribadito il diritto per l’assicurata di beneficiare di una mezza rendita di
invalidità (grado AI del 58%) dal 1° maggio 2015 (doc. A).
1.2. Con tempestivo ricorso del 13
agosto 2018 l’assicurata, sempre rappresentata da RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita intera
di invalidità.
L’assicurata ha
sottolineato di essere affetta da una costellazione di patologie, talune pure
rare, talmente invalidanti da rendere estremamente difficoltoso l’adempimento
anche delle più semplici attività della vita quotidiana e che, a maggior
ragione, la rendono totalmente inabile al lavoro.
Ella ha sottolineato che
le visite peritali poste alla base della decisione impugnata sono state svolte
in un periodo di relativo benessere successivo a delle cure, poi velocemente
peggiorato.
Per tali ragioni, quindi,
la rappresentante della ricorrente ha considerato non corretta la decisione impugnata,
la quale si limita in maniera inaccettabile ad assegnarle “solo” una mezza
rendita di invalidità.
Infine, la rappresentante
della ricorrente ha chiesto che, in caso di dubbio, venga autorizzata da questo
Tribunale una perizia arbitrale (doc. I).
1.3. Con
risposta di causa del 3 settembre 2018, l’Ufficio AI, dopo avere richiesto una
presa di posizione al SMR (doc. IV/2), ha postulato l’integrale reiezione del
ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi
in diritto (doc. IV).
1.4. In data 5 settembre 2018, la
rappresentante della ricorrente ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione
medica (doc. VI + A64-66).
1.5. Con scritto del 12 settembre
2018, la rappresentante dell’assicurata ha contestato il tenore della risposta
di causa dell’amministrazione, rilevando come lo stato di salute
dell’interessata sia talmente grave e precario da risultare totalmente inabile
al lavoro, come concordemente ritenuto da tutti i medici curanti (doc. VIII).
1.6. Con osservazioni del 18
settembre 2018, l’Ufficio AI, dopo avere richiesto una presa di posizione al
SMR riguardo alla documentazione medica prodotta dall’assicurata, ha nuovamente
confermato il pieno valore probante della valutazione peritale posta a
fondamento della decisione impugnata (doc. X + 1).
1.7. In data 29 ottobre 2018 la
rappresentante della ricorrente ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione
medica, oltre a delle fotografie che mostrano l’assicurata prima e dopo
l’insorgenza dei suoi disturbi (doc. XIV + A67-A73).
1.8. Il 5 novembre 2018, la
rappresentante dell’assicurata ha trasmesso un certificato medico della dr.ssa
Isella (doc. XVI + A74).
1.9. Con osservazioni dell’8
novembre 2018, l’Ufficio AI, così come valutato dal SMR (cfr. doc. XIX/1), ha ritenuto
che l’ulteriore documentazione medica prodotta dalla ricorrente in corso di
causa non apporti nuovi elementi, tali da inficiare la decisione impugnata
(doc. XIX).
1.10. Con scritto del 6 novembre
2018, la rappresentante della ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione
(doc. XVII + A75-A76).
1.11. Con osservazioni del 15
novembre 2018, l’amministrazione ha rilevato che “la documentazione presentata
non è atta a modificare la valutazione operata, in quanto si riferisce ad epoca
posteriore alla decisione impugnata”, ma va esaminata nell’ambito di una
procedura di revisione “che potrà tuttavia essere avviata solo a conclusione
della vertenza giudiziaria” (doc. XX).
1.12. In data 15 novembre 2018, la
rappresentante della ricorrente ha prodotto un ulteriore referto medico, oltre
ad uno scritto di “valutazione personale” da parte del compagno dell’assicurata
(doc. XXII + 1-2).
1.13. Con osservazioni del 28
novembre 2018, l’Ufficio AI, dopo avere sottoposta la documentazione medica
prodotta dalla ricorrente al vaglio del SMR (doc. XXIV/1), ha ribadito che
“l’evoluzione dello stato valetudinario a far tempo dall’emanazione della
decisione impugnata potrà ad ogni modo essere esaminata nell’ambito di una
revisione” (doc. XXIV).
Tali considerazioni sono
state trasmesse all’assicurata (doc. XXV), per conoscenza.
1.14. In data 21 gennaio 2019,
l’Ufficio AI ha trasmesso per conoscenza a questo Tribunale i documenti
comprovanti la nomina del signor __________ quale curatore dell’assicurata
(doc. XXVI + 1-3).
1.15. In data 24 gennaio 2019, il
TCA ha chiesto a RA 1, di comunicare, d’intesa con il nuovo curatore, se continuano
o meno a rappresentare l’assicurata (doc. XXVII).
In data 25 gennaio 2019 RA
1 ha risposto affermativamente (doc. XXVIII).
Tale comunicazione è stata trasmessa all’Ufficio AI (doc. XXIX),
per conoscenza.
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurata una mezza
rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V
313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora
TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.2. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,
consid. 3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,
consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio
2007).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4)
provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le
perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con
una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49,
l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa
giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la
DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich
der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden
rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von
Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und
Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic
Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie
(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010
E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen
Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog
angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich
ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung
beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
In
una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il
Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi
(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di
lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare
e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui
questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di
volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine,
in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale
federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF
141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche
nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.
comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla
luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese
le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura
probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica
della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi
fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata
dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,
per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata
riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova
di un’inabilità lavorativa invalidante.
2.3. Dalla
documentazione prodotta agli atti è emerso che, al fine di accertare lo stato
di salute dell’assicurata, l’Ufficio AI ha dapprima sottoposto l’assicurata ad
una visita peritale reumatologica, affidata al dr. __________.
Quest’ultimo,
con referto peritale del 27 febbraio 2016, poste le diagnosi di “Artrite
reumatoide, fattore reumatoide e anticorpi anti-CCP positivi, ANA-negativa,
attualmente in remissione sotto terapia di base; Sindrome di Sjögren;
Alterazioni degenerative della colonna cervicale (discopatie plurisegmentali da
C4 a C7); Decondizionamento e sbilancio muscolare; Disturbi statici del rachide
(appiattimento della dorsale, accentuata lordosi lombare con scoliosi
sinistroconvessa)”, ha considerato l’assicurata, per i soli aspetti
reumatologici, abile al lavoro al 100% con rendimento massimo del 100% a
partire dal 10 novembre 2014 sia nella precedente attività di impiegata
d’ufficio, sia in altre attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni
funzionali (cfr. doc. 47, pag. 251-252 inc. AI).
Il dr. __________ ha
evidenziato che la sua valutazione “si riferisce esclusivamente alle patologie
di stretta competenza reumatologica, non tenendo dunque conto delle comorbidità
neurologiche-psichiatriche tuttora attive, che andranno giudicate dagli
specialisti dei rispettivi campi” (cfr. pag. 252 inc. AI).
Una
volta a conoscenza di tali esiti peritali, il medico SMR dr. __________ ha quindi
reputato necessario sottoporre l’assicurata anche ad una valutazione peritale
neurologica e ad una valutazione peritale psichiatrica (indipendenti) (doc.
48), affidate rispettivamente al dr. __________ e al Centro Peritale per le
Assicurazioni Sociali.
Con
referto peritale del 6 maggio 2016, il dr. __________, spec. FMH in psichiatria
e psicoterapia e Capo-clinica del CPAS, posta la diagnosi con ripercussioni
sulla capacità lavorativa di “depressione atipica (F32.8)”, ha considerato
l’assicurata inabile al lavoro nella misura del 40% a partire dal mese di
gennaio 2015 (diminuzione del rendimento), in maniera continuativa e durevole
(cfr. doc. 67, pag. 329-331 inc. AI).
Dal
canto suo, con referto peritale del 22 agosto 2016, il dr. __________, spec.
FMH in neurologia, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa di “1. Sintomatologia dolorosa cronica degli arti inferiori in
ambito di polineuropatia sensitiva delle piccole fibre bilaterale, distale in contesto
disimmunitario della malattia di Sjögren e overlap con artrite reumatoide; 2.
Artrite reumatoide; 3. Malattia di Sjögren e sindrome sicca; 4. Disturbi della
sfera psichiatrica in contesto di malattia depressiva con episodi ricorrenti”,
mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa ha indicato
quelle di “1. Tiroidite di Hashimoto; 2. Colon spastico; 3. Cervicalgia e
lombalgia cronica” (cfr. doc. 79).
Quanto
alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha reputato l’assicurata abile al
lavoro nella misura del 60% in attività adatte, rispettose delle sue
limitazioni funzionali, giudicando tale anche la precedente attività di
segretaria d’albergo o segretaria/impiegata alla logistica delle spedizioni di
piccoli pacchi svolta in precedenza dall’interessata (a condizione che rispetti
Fatti
i limiti indicati).
In
conclusione, il dr. __________ ha evidenziato che “la presente valutazione
tiene in considerazione aspetti differenti rispetto a quelli valutati dal
collega dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia durante la
sua valutazione indipendente del maggio 2016, per cui le due incapacità
lavorative dovranno essere cumulate perlomeno in modo parziale, verosimilmente
fino all’ottenimento di una incapacità lavorativa valutabile intorno al 60%” (pag.
358 inc. AI).
Con referto del 6 maggio
2016 avente ad oggetto “conclusioni peritali riguardanti la capacità
lavorativa. Colloquio telefonico del 6 maggio 2016 della durata di 10 minuti”,
il dr. __________ e il dr. __________ del CPAS hanno rilevato che, dopo
discussione collegiale, si giunge alla conclusione che l’assicurata globalmente
raggiunge sul mercato equilibrato del lavoro una capacità lavorativa del 40%
(diminuzione del rendimento) per motivi neurologici e psichiatrici (cfr. doc.
65, pag. 305 inc. AI).
Dopo
che in sede di osservazioni contro il progetto di assegnazione di una mezza
rendita di invalidità l’assicurata, per il tramite del rappresentante RA 1, ha
prodotto ulteriore refertazione medica, il medico SMR, dr. __________, ha
ritenuto indicato procedere con una perizia pluridisciplinare a cura del __________.
Dal
referto datato 31 agosto 2017 risulta che il __________ ha fatto capo a tre consultazioni
specialistiche di natura neurologica (dr. __________), reumatologica (dr. __________)
e psichiatrica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei consulti, eseguiti presso il __________ sull’arco di cinque
giorni, gli specialisti interessati hanno posto quali diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “Polineuropatia delle piccole
fibre associata a malattia autoimmune (Sindrome di Sjögren, artrite
reumatoide); Depressione atipica (ICD10-F32.8)”, mentre quali diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “1. sindrome
cervico-lombospondilogena cronica bilaterale in: alterazioni degenerative
plurisegmentali del rachide cervicale (discopatie plurisegmentali da C4 a C7);
alterazioni degenerative del rachide lombare (osteocondrosi L4/L5 e L5/S1 con spondilartrosi);
disturbi statici del rachide (iperlordosi lombare con scoliosi
sinistro-convessa al passaggio toraco-lombare); decondizionamento e sbilancio
muscolare; obesità; 2. Artrite reumatoide: fattore reumatoide e anticorpi
anti-CCP positivi, ANA negativa, attualmente in remissione sotto terapia di
base; 3. Sindrome di Sjögren; 4. Nota steatosi epatica; 5. Noto ipertiroidismo
latente nell’ambito di una tiroidite di Hashimoto in terapia sostitutiva” (pag.
495 inc. AI).
Le risultanze dei tre
consulti specialistici citati hanno confermato le precedenti valutazioni in
merito alla capacità lavorativa residua già poste dal dr. __________, dal dr. __________
e dal dr. __________ del CPAS.
Per tali ragioni, la
dr.ssa __________ e il dr. __________ del __________, dopo avere riassunto le
singole valutazioni specialistiche, hanno concluso che l’assicurata vada considerata
complessivamente abile al lavoro nella misura del 40% sia nell’ultima attività
di impiegata d’ufficio, sia in attività rispettose dei suoi limiti funzionali,
precisando che “sulla base del fatto che i nostri consulenti confermano le
valutazioni precedenti del 2016, si ritiene che, come già descritto nelle
conclusioni peritali dopo discussione peritale tra il dr. __________ e il dr. __________
del 6 maggio 2016, le incapacità lavorative descritte dai consulenti sono
parzialmente cumulabili in quanto le patologie che causano una diminuzione
della capacità lavorativa comportano delle limitazioni funzionali, di carico e
di rendimento, che parzialmente si sovrappongono” (cfr. pag. 501 inc. AI).
A fronte di nuova
documentazione medica prodotta dall’assicurata, il dr. __________ del SMR ha
chiesto in data 30 marzo 2018 agli specialisti del __________ di valutare se i
referti medici in questione fossero o meno in grado di modificare le
conclusioni peritali (cfr. pag. 597 inc. AI).
Con complemento peritale
del 7 maggio 2018, la dr.ssa __________ e il dr. __________ del __________,
dopo avere interpellato direttamente il dr. __________ e il dr. __________,
hanno confermato la correttezza delle risultanze peritali, le quali non
venivano rimesse in discussione dalla documentazione medica prodotta
dall’assicurato (cfr. pagg. 600-602 inc. AI).
Un ulteriore complemento
peritale è stato chiesto ai medici del __________ da parte del dr. __________
del SMR (pag. 623) dopo avere ricevuto un ulteriore referto da parte del dr. __________
(pag. 618-620 inc. AI)
In data 25 giugno 2018, la
segretaria SMR (cfr. pag. 626 inc. AI) ha chiesto al __________, in aggiunta
alla richiesta del 12 giugno 2018, di prendere posizione anche riguardo al
referto del 21 giugno 2018 del dr. __________ (pag. 627-629 inc. AI,
corsivo della redattrice).
Con complemento peritale
del 9 luglio 2018, la dr.ssa __________ e il dr. __________ del __________,
dopo avere interpellato nuovamente sia il dr. __________ che il dr. __________ a
proposito del referto del dr. __________, hanno ribadito la correttezza
delle risultanze peritali (cfr. pagg. 630-632 inc. AI, corsivo della redattrice).
Il dr. __________ del SMR,
preso atto di tale complemento peritale del __________ concernente unicamente
il referto del dr. __________ e senza attendere il complemento peritale __________
relativo al referto del dr. __________ richiesto dallo stesso SMR (pag.
626 inc. AI, corsivo della redattrice), con annotazioni del 12 luglio 2018 ha
confermato il rapporto medico finale SMR del 5 settembre 2017, aggiungendo che
“in considerazione che il certificato del dr. __________ si riferisce a visite
future e sulle quali non si sa ancora nulla sull’esito, si ritiene opportuno
aggiornare la situazione clinica tra sei mesi” (cfr. doc. 192, pag. 645
inc. AI, corsivo della redattrice).
Il 16 luglio 2018
l’Ufficio AI ha quindi emesso la decisione qui impugnata, con la quale
all’interessata è stata attribuita una mezza rendita di invalidità, segnalando
infine che “in considerazione del fatto che il certificato medico del dr. __________
del 21 giugno 2018 si riferisce a visite future e sulla quale non si sa ancora
nulla sull’esito, si ritiene opportuno aggiornare la situazione clinica a 6
mesi” (doc. A, corsivo della redattrice).
In seguito, con nuovo
complemento peritale del 26 luglio 2018 in risposta ad un’esplicita richiesta
dell’amministrazione (cfr. pagg. 600-602 inc. AI), la dr.ssa __________ e il
dr. __________ del __________ - dopo avere interpellato nuovamente il dr. __________
a proposito del referto del dr. __________ del 21 giugno 2018, il quale ha
ribadito la correttezza della propria valutazione peritale – hanno rilevato che
“per quanto concerne la malattia autoimmune ritentiamo che in considerazione
del fatto che sono state eseguite delle valutazioni da parte del dr. __________,
dr. __________ e dr. __________, in presenza di un malessere generale di
disturbi non chiari che potrebbero essere compatibili con una riesacerbazione
della malattia autoimmune, riteniamo utile attendere il risultato degli
accertamenti in atto e rivalutare il caso qualora vi fossero indizi per un
peggioramento dello stato di salute” (cfr. pag. 602 inc. AI, corsivo della
redattrice).
A tale riguardo, nelle
annotazioni del 31 luglio 2018 il dr. __________ del SMR ha rilevato di
confermare, sulla base del nuovo complemento peritale __________ del 26 luglio
2018, il rapporto medico SMR del 5 settembre 2017, aggiungendo che “in virtù
delle indicazioni __________, rispettivamente “…riteniamo utile attendere il
risultato degli accertamenti e rivalutare il caso qualora vi fossero indizi per
un peggioramento dello stato di salute” si ribadisce di aggiornare la
situazione clinica a sei mesi” (doc. 195, pag. 652 inc. AI).
2.4.
In sede ricorsuale l’assicurata ha contestato la decisione di attribuzione di
una mezza rendita di invalidità, sottolineando come le proprie precarie e gravi
condizioni di salute, con una moltitudine di patologie in continuo
peggioramento, non le consentano di svolgere alcun tipo di attività.
A
comprova di quanto sostenuto, l’interessata ha trasmesso al TCA, sia in sede
ricorsuale, sia in corso di causa, una grande quantità di certificati medici (cfr.
documentazione allegata ai doc. I, VI, XIV, XVI, XVII, XXII).
A tale riguardo
l’amministrazione, in sede di risposta di causa, ha confermato la correttezza
delle valutazioni peritali, poi avallate dal SMR, poste a fondamento della
decisione impugnata, sottolineando come “lo stato di salute della signora RI 1
sia stato sufficientemente indagato per quanto attiene al lasso di tempo
intercorrente dall’inoltro della richiesta di prestazioni all’emanazione del provvedimento
impugnato”, aggiungendo che “qualsiasi modifica duratura dello stato
valetudinario può sempre essere considerata nell’ambito di una revisione del
caso”, peraltro già ritenuta necessaria in ambito istruttorio “vista la
complessità della pratica e considerato che lo stato di salute dell’assicurata
è suscettibile di variazioni a breve termine” (cfr. doc. IV, corsivo della
redattrice).
Anche nelle successive
osservazioni del 15 novembre 2018 l’Ufficio AI ha ribadito la correttezza della
valutazione medica posta alla base della decisione impugnata, rilevando che
l’ulteriore documentazione medica prodotta dall’interessata “non è atta a
modificare la valutazione operata, in quanto si riferisce ad epoca
posteriore al provvedimento impugnato” e precisando che “lo stato di fatto
attuale è senz’altro esaminabile nell’ambito di una procedura di revisione che
potrà tuttavia essere avviata solo a conclusione della vertenza giudiziaria”
(cfr. doc. XX, corsivo della redattrice).
Analoghe considerazioni
sono poi state nuovamente espresse dall’amministrazione nelle osservazioni del
28 novembre 2018, evidenziando che “l’evoluzione dello stato valetudinario a
far tempo dall’emanazione della decisione impugnata, lo si ribadisce
ulteriormente, potrà ad ogni modo essere esaminata nell’ambito di una
revisione” (doc. XXIV, corsivo della redattrice).
2.5. Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.
3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF
137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
Considerandi
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va poi rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p.
628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima
sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In
particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6
Nel
caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale,
chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della
decisione impugnata, non può confermare la valutazione __________ e il
successivo rapporto finale SMR del 5 settembre 2017, proprio alla luce di
quanto indicato dagli stessi medici del __________ nel complemento peritale del
26.
luglio 2018.
In
tale referto – emesso, su richiesta del 25 giugno 2018 dello stesso SMR precedente
all’emanazione della decisione impugnata, al fine di vagliare se quanto
attestato dal dr. __________ in data 21 giugno 2018 fosse in grado o
meno di influire sulle risultanze peritali - i medici del __________ hanno
espressamente ritenuto indicato “attendere il risultato degli
accertamenti in atto e rivalutare il caso qualora vi fossero indizi per
un peggioramento dello stato di salute”, visto che “sono state eseguite delle
valutazioni da parte del dr. __________, dr. __________ e dr. __________” ed
essendo in presenza di “un malessere generale di disturbi non chiari che
potrebbero essere compatibili con una riesacerbazione della malattia autoimmune”
(doc. 194, pag. 649 inc. AI, corsivo della redattrice).
Ora,
a tale riguardo, il TCA deve evidenziare che il complemento __________ qui in
discussione risulta successivo alla decisione impugnata solo perché il dr. __________
del SMR in prima battuta - e l’Ufficio AI di conseguenza - ha, in maniera
frettolosa, proceduto all’emanazione della stessa, senza attendere la presa di
posizione dei periti del __________ ritenuta necessaria dallo stesso SMR. Tale modo
di operare non può essere approvato dal TCA.
Avendo, infatti, reputato
opportuno chiedere al __________ di esprimersi anche riguardo al referto
del dr. __________ del 21 giugno 2018, il dr. __________ del SMR avrebbe dovuto
attendere di ricevere la presa di posizione del __________ a tale proposito
prima di fornire la propria opinione, e non certo, come invece avvenuto nelle
annotazioni del 12 luglio 2018 – redatte, è bene sottolinearlo ancora una
volta, senza aspettare di conoscere la valutazione dei periti del __________
richiesta dallo stesso SMR - confermare il rapporto finale SMR del 5 settembre
2017, aggiungendo che a proposito delle “visite future” cui ha fatto accenno il
dr. __________ “si ritiene opportuno aggiornare la situazione clinica a 6 mesi”
(doc. 192, pag. 645 inc. AI).
Tale valutazione del dr. __________
del SMR, poi fatta propria e ripresa letteralmente dall’Ufficio AI nella
decisione del 16 luglio 2018 impugnata (cfr. doc. A1, in cui si legge
che “si ritiene utile aggiornare la situazione clinica a 6 mesi”), non può
essere condivisa dal TCA, visto il tenore del complemento peritale del 26
luglio 2018, con il quale gli specialisti del __________, preso atto di quanto
attestato dal dr. __________ il 21 giugno 2018, non hanno escluso il
sopraggiungere di un peggioramento dello stato di salute in epoca precedente
al provvedimento impugnato.
Gli stessi specialisti del
__________, infatti, nel complemento in questione hanno mostrato estrema
prudenza, ritenendo i disturbi dell’interessata non chiari, con un malessere
generale inspiegabile compatibile con una riesacerbazione delle
patologie autoimmuni che la affliggono, chiedendo quindi di attendere il
risultato degli accertamenti in corso prima di decidere (cfr. doc. 194, corsivo
della redattrice).
Alla luce del parere
qualificato espresso dai periti del __________, il TCA reputa che
l’amministrazione avrebbe dovuto acclarare gli aspetti relativi all’eventuale
esacerbazione della patologia autoimmune dell’assicurata prima
dell’emanazione della decisione impugnata, ben potendo infatti un peggioramento
delle condizioni di salute dell’interessata essere subentrato nel frattempo
(e quindi nel periodo precedente alla decisione impugnata, la quale delimita temporalmente il potere cognitivo
del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132
V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) – dato che per costante
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della
decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento
in cui essa venne emanata (qui, oltretutto in maniera prematura, il 16
luglio 2018), quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente
possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa
(SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b)).
Non può, dunque, per i
motivi appena esposti, essere condivisa la scelta dell’amministrazione, ancora
difesa in sede di risposta di causa (cfr. doc. IV), di considerare che fino al
momento della decisione impugnata lo stato di salute dell’interessata sia stato
sufficientemente acclarato e approfondito in tutti i suoi aspetti, limitandosi per
il resto a prevedere un aggiornamento della situazione medica a breve termine
(dopo 6 mesi).
Tale opinione, poi
ribadita in corso di causa - osservando di avere sufficientemente indagato lo
stato di salute dell’assicurata “per quanto attiene al lasso di tempo
intercorrente dall’inoltro della richiesta di prestazioni all’emanazione del
provvedimento impugnato”, aggiungendo che ogni referto medico successivo a tale
data vada valutato, semmai, nell’ambito della revisione prevista a breve
termine – non può essere fatta propria dal TCA.
All’Ufficio AI incombeva, dunque,
prima di emettere la decisione in questione, accertare anche se, come paventato
dal __________, la malattia autoimmune dell’assicurata fosse nel frattempo
peggiorata oppure no, sulla base di quanto attestato dal dr. __________ in data
21.
giugno 2018 (ben prima della data della decisione impugnata).
Non avendolo fatto, gli
atti devono essere rinviati all’amministrazione affinché ponga rimedio alle
proprie mancanze attraverso la messa in atto degli approfondimenti del caso,
prima di emettere una nuova decisione.
Tale soluzione appare
tanto più imprescindibile, alla luce delle molteplici refertazioni mediche
prodotte in corso di causa per dimostrare la precarietà delle condizioni di
salute della ricorrente, le quali la renderebbero totalmente inabile al lavoro,
e viste le dichiarazioni rese sia dall’assicurata, sia dal suo compagno (nonché
tutore), al fine di far comprendere le grandi difficoltà riscontrate
dall’interessata in ogni aspetto della vita.
L’amministrazione stessa,
del resto, in sede di risposta di causa, ha riconosciuto “la complessità
della pratica” e il carattere mutevole dello stato di salute
dell’assicurata, “suscettibile di variazioni a breve termine” (cfr. doc.
IV, corsivo della redattrice), ciò che appunto va approfondito in conformità
con quanto indicato dagli specialisti del __________ in data 26 luglio 2018,
non potendo escludere che un peggioramento sia intervenuto prima
dell’emanazione della decisione impugnata.
Una tale conclusione, del
resto, confermerebbe quanto sostenuto dall’assicurata, la quale ha più volte
affermato che la valutazione peritale del __________ era avvenuta in un momento
di relativo benessere consecutivo a delle cure, che era tuttavia rapidamente
venuto meno.
Tale aspetto, di
fondamentale importanza al fine della valutazione del diritto alle prestazioni,
dovrà dunque essere oggetto di approfondimento da parte dell’Ufficio AI.
2.7
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve
allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare
gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente
Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto
all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von
gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o
perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
Rilevato
come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.6., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si
giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto gli
accertamenti peritali specialistici necessari al fine di chiarire se sia
effettivamente intervenuta, oppure no, la riesacerbazione della patologia
autoimmune cui hanno fatto riferimento gli specialisti del __________ nel
complemento periatale del 26 luglio 2018.
Quindi in esito a tali
complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto
alla rendita di invalidità dell’assicurata.
2.8
. Secondo gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di
ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a
spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
In
concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a
carico dell’Ufficio AI.
2.9
Nel
caso di specie, inoltre, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto
equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018
del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1
pag. 271 con riferimento), la ricorrente, rappresentata in causa da RA 1
(al riguardo va ricordato che l’indennità per ripetibili è concessa non
soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il
patrocinio è assunto - come nel caso di specie - da una persona particolarmente
qualificata per la questione giuridica considerata, indipendentemente dal fatto
che lo stesso sia oneroso, purché non si tratti di una rappresentanza di un
ente pubblico nell’espletamento del proprio compito: Locher/Gächter, Grundriss
des Sozialversicherungsrechts, 2014, p. 608; G. Wilhelm, in: Zünd/Pfiffner
Rauber [ed.], op. cit., n. 4 ad § 34; cfr. altresì STCA 35.2016.33 del 2 agosto
2016, consid. 2.6), ha diritto all’importo di fr. 1'800.- a titolo di
ripetibili da mettere a carico dell’ufficio AI (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22
LPTCA; cfr. STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019, consid. 2.15.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è
accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione del 16 luglio 2018 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato a
considerandi 2.6. e 2.7..
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a
carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’800.-- a titolo
di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti