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Decisione

32.2018.135

2a domanda di prestazioni respinta. Ricorrente contesta la valutazione medico-teorica del SMR confermata dal TCA. Confermato pure il calcolo del grado d'invalidità, il cui risultato non conferisce il

18 giugno 2019Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

La rendita

può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile

dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla

capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato,

abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275

consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA

I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione

con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013

dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984

pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità

che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre

2012, consid. 5.3 con riferimenti).

Giusta l’art. 29 bis OAI

(Risorgere dell’invalidità dopo la soppressione della rendita), se la rendita è

stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e

l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado

di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità

al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà

dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta."

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In

particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI

sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di

salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di

salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno

hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994

in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109

V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88

a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.

29bis è applicabile per analogia (art. 88

a cpv. 2 OAI).

2.5. Nella presente fattispecie, l’assicurata

è stata peritata per conto dell’assicuratore perdita di guadagno in caso di

malattia (__________) dal dr. __________, il quale con rapporto 25 settembre

2015 ha posto le seguenti diagnosi:

" (…)

Diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa

·

Sindrome lomboradicolare, particolarmente a destra (esordio 2010)

su

o

discopatie plurisegmentali con grave stenosi L4-L5

o

grossa ernia discale sottolegamentare a destra

o

lieve stenosi dei recessi L4-L4

o

stato dopo fenestrazione L4-L5 a destra, discectomia e vasta

decompressione del recesso e del forame L5 a destra e fenestrazione L5-L5 a

sinistra e vasta decompressione di recesso e forame, L4-L5 (23 settembre 2011)

o

degenerazione segmentale aggiuntiva L5-S1 ed L3-L4

o

rimozione dei mezzi da sintesi L4-L5 e nuova stabilizzazione con

decompressione e fusione da L3-S1 (9 ottobre 2014)

o

trombosi venosa postoperatoria al polpaccio sinistro

o

dolori lombari persistenti irradianti verso il gluteo destro

o

disfunzione delle articolazioni sacroiliache

·

Sindrome cervicale

Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa

·

Ernia inguinale a sinistra

·

Stato dopo isteroannessectomia (1998)

·

Tabagismo. (…)” (pag. 256-257 incarto AI)

Dopo aver proceduto

all’esame clinico egli ha evidenziato:

" (…) Si

tratta di una paziente 52enne, la quale presenta dolori lombari dal 2010,

irradianti verso gli arti inferiori, particolarmente a destra. Nel 2011 è stata

sottoposta a discectomia e fissazione L4-L5, il decorso era favorevole fino al

2013. Un’esacerbazione dei disturbi ha reso necessari ulteriori accertamenti, i

quali hanno evidenziato una degenerazione segmentale aggiuntiva L5-S1 ed L3-L4.

Si procede alla rimozione dei mezzi da sintesi L4-L5 ed una nuova

stabilizzazione con decompressione e fusione da L3 a S1 (9 ottobre 2014). Il

decorso postoperatorio era complicato da una trombosi venosa profonda. Dopo

l’intervento persistono dolori lombari irradianti verso il gluteo destro,

resistenti a tutte le misure (infiltrazioni nell’articolazione sacroiliaca,

agopuntura oltre alla farmacoterapia). Le alterazioni strutturali presenti e la

fissazione estesa non permettono più la ripresa dell'attività abituale di

ausiliaria di cucina risp. di cure. (…)” (pag. 257 incarto AI)

Il perito ha poi elencato

le limitazioni funzionali:

" (…)

Capacità funzionale:

- Sollevamento

e/o trasporto di carichi (nel rispetto dell’egonomia per il rachide):

o

molto leggeri (fino a 5 kg): sovente

o

leggeri (fino a 10 kg): raramente

o

medi (fino a 25 kg): mai

o

pesanti (oltre a 25 kg): mai

o

sopra il piano delle spalle

▪ < 5 kg: ridotta

▪ > 5 kg: nulla

- manipolazione

di oggetti ed attrezzi:

o

leggeri/di precisione sovente

o

medi: raramente

o

pesanti: mai

- posizioni

di lavoro o dinamiche particolari:

o

a braccia elevate: raramente

o

con rotazione del tronco: raramente

o

seduta e piegata in avanti: ridotta

o

eretta e piegata in avanti: nulla

o

inginocchiata: possibile

o

con ginocchia in flessione: possibile

- mantenere

posizioni statiche:

o

seduta: 1 ora

o

eretta: 1 ora

- spostarsi/camminare:

o

fino a 50 m: possibile

o

oltre a 50 m: possibile

o

per lunghi tragitti: ridotta

o

su terreno accidentato: ridotta

o

salire/scendere le scale: ridotta

o

spostamenti su ponteggi e scale a pioli: no

- diversi:

o

l’impiego delle due mani all’altezza di un tavolo è possibile in

forma normale

o

il paziente non presenta disturbi dell’equilibrio (…)”

(pag. 257-258 incarto AI)

In attività rispettose

delle succitate limitazioni il dr. __________ ha ritenuto l’assicurata abile al

100%.

Con rapporto 20 novembre

2015 il dr. __________ del SMR ha confermato la succitata perizia, facendola

propria. Riprendendo le limitazioni funzionali esposte dal perito, egli ha

pertanto confermato una piena abilità in attività adeguate dal 21 settembre

2015 (data della visita medica fiduciaria), preceduta, sulla base dei rapporti

medici raccolti, da un’inabilità lavorativa del 50% dal 1° aprile 2014 e del

100% dal 16 settembre 2014 in tutte le attività (doc. 125 inc. AI).

Il 13 luglio 2016 la

dr.ssa __________, Capo del Servizio di Neurochirurgia all’Ospedale __________

di __________, riportate le diagnosi di “sospetta sindrome

dell’articolazione sacro-iliaca destra. Stato dopo rimozione dei mezzi di

osteosintesi L4/L5 e nuova stabilizzazione posteriore con viti

transpeduncolari, decompressione e fusione postero-laterale da L3 a S1 il

09.10.2014 per instabilità aggiuntiva con stenosi recessuale L3/L4 ed L5/S1

dopo stabilizzazione L4/L5 nel 2015. Trombosi venosa profonda al polpaccio

sinistro post-operatoria.” (pag. 332 incarto AI), ha invece sostenuto che:

" (…) A mio

parere sembra ragionevole lavorare un massimo di 2 ore al giorno con lavori

leggeri, prendendo in considerazione che ci possono essere anche giornate in

cui non riuscirà a lavorare 2 ore interamente. Conosco la sig.ra RI 1 in

qualità di paziente ed è una persona molto affidabile, con una buona volontà e

che ha voglia di lavorare e mi fido quando dice che fa il possibile per

reintegrarsi. Dal punto di vista specialistico come già detto, non è

ragionevole aumentare la percentuale di abilità lavorativa oltre il 20%. (…)”

(pag. 332 incarto AI)

Con annotazioni 6 dicembre

2016 il dr. __________ del SMR ha concluso che quanto attestato dalla succitata

specialista “trattasi della diversa valutazione di un medesimo stato

clinico”, confermando il proprio rapporto finale 20 novembre 2015 (doc. 146

inc. AI).

Con osservazioni 25

febbraio 2017 al progetto di decisione l’assicurata ha prodotto il rapporto 20

febbraio 2017 della dr.ssa __________, specialista in medicina fisica e

riabilitazione, la quale ha elencato le seguenti limitazioni funzionali,

ritenendo che l’assicurata possa svolgere un’attività adeguata al 50%:

" (…) La

paziente è limitata nel cammino con possibilità di marcia per breve tempo su

terreni pianeggianti, riesce a mantenere una posizione fissa per circa

mezz’ora, non è in grado di svolgere attività pesanti tipo lavare i vetri,

pulire i pavimenti, è in grado di spolverare all’altezza dei fianchi, è in

grado di cucinare pietanze non troppo elaborate e veloci, non è in grado di

maneggiare pentole pesanti, non riesce a svolgere nessun lavoro sopra la testa

per problemi di vertigini e instabilità e livello cervico-cefalico, non è in

grado di svolgere delle attività in rotazione del tronco per importante blocco

nelle torsioni, non è in grado di svolgere attività lavorative che prevedano di

una posizione assisa o eretta prolungata più di mezz’ora, è in grado molto di

rado di camminare su terreni dissestati, può fare le scale ma in maniera non

ripetuta quindi di rado, occasionalmente può sollevare pesi fino a 5 kg, la

capacità di concentrazione e di caricabilità è circa del 50%. (…)” (pag. 384

incarto AI)

Essa segnala inoltre la

presenza di una gonalgia destra e una problematica vescicale importante.

Il 12 giugno 2017 il dr. __________

attesta che “non sussistono patologie urologiche che condizionano l’attività

lavorativa” (doc. 165 inc. AI).

Con rapporto (formulario

AI) 6 giugno 2017, controfirmato dalla dr.ssa __________, la dr.ssa __________

(medico assistente presso il citato Servizio di Neurologia), riferendosi al

controllo del 12 aprile 2017, ha certificato un’inabilità del 80% nella

professione ausiliaria di cure (cfr. punto n. 1.6) con possibile ripresa

lavorativa dell’80% (cfr. punto n. 1.9) dalla medesima data (pagg. 405 e 406

inc. AI).

Con lo scopo di chiarire la

situazione medica il dr. __________ del SMR ha convocato l’assicurata per una

visita.

Con rapporto 1° settembre

2017 il succitato medico, eseguito un breve istoriato della situazione medica,

ha posto le seguenti diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa:

" Decondizionamento

fisico generale su/con:

- Cervico-brachialgia

destra

- Lombosciatalgia

destra residua

- Esiti di

rimozione dei mezzi di osteosintesi L4-L5 e nuova stabilizzazione posteriore

con viti transpeduncolari decompressione e fusione postero-laterale da L3-S1 il

09.10.2014 per instabilità aggiuntiva con stenosi recessuale L3-L4 ed L5-S1

dopo stabilizzazione L4-L5 nel 2011

- Sindrome

lombovertebrale desta

Cefalea muscolo-tensiva. (…)” (pag. 414-415 incarto AI)

Quali diagnosi senza

influsso sulla capacità lavorativa egli ha indicato: pregressa trombosi venosa profonda

postoperatoria della gamba destra; disturbo dello svuotamento vescicale e

riduzione della percezione non chiara.

Il medico SMR ha definito

le seguenti limitazioni funzionali:

" (…)

10 Kg, raramente 25 Kg mai;

oltre 5 Kg sopra il piano delle spalle: capacità nulla;

manipolazione di oggetti medi e pesanti: mai;

posizione del tronco piegata ed in rotazione: raramente;

posizione eretta e piegata in avanti: nulla;

mantenimento stazione eretta a posizione seduta: max. 1 ora;

camminare per lunghi tragitti e su terreno accidentato capacità

ridotta. Mai su ponteggi e scale a pioli.” (pag. 416-417 incarto AI)

Si tratta in sostanza

delle medesime limitazioni esposte nel suo precedente rapporto del 20 novembre 2015

(eccetto l’aggiunta dell’impossibilità di manipolazione di oggetti medi e

pesanti), rapporto, va ricordato, stilato sulla base della perizia 25 settembre

2015 del dr. __________.

Il dr. __________ ha poi

proceduto ad un dettagliato esame delle varie parti del corpo, concludendo per

una piena abilità lavorativa in attività adeguate, ossia:

" (…) La

valutazione funzionale odierna ha permesso di definire la situazione clinica

generale dell’assicurata non più dominata da sintomatologia algica lombare ad

insorgenza spontanea irradiata all’arto inferiore destro, ma da un quadro di

cervicobrachialgia destra, associato a cefalea che, in considerazione

dell’elevata tensione muscolare rilevata, può beneficiare di un programma

fisioterapico dedicato.

Le rotazioni e le lateroflessioni del collo non presentano

limitazioni. Le limitazioni relative riguardano più l’aspetto della forza e

della resistenza muscolare che quello dell’articolarità. Quest’ultima appare

pressoché conservata.

Le limitazioni a carico del tronco riguardano la lateroflessione

destra, limitata a 2/3 e la lateroflessione sinistra limitata ad 1/3. La

rotazione del tronco è libera in ambedue i sensi.

Il dolore lombare è, invece, evocabile solo attraverso manovre

(accovacciamento) o palpazione profonda e compressione energica dei processi

spinosi del segmento L3-S1 e del gluteo medio di destra.

Ciò che più salta all’occhio è il decondizionamento fisico

generale che, a mio avviso, è in buona parte responsabile della diminuzione

della forza, della resistenza muscolare e del dolore. Occorre, però, rilevare

che l’assicurata non ha una terapia antalgica fissa ma assume Paracetamolo in

associazione a Codeina (Codafalgan) soltanto al bisogno, così come i

FANS (Tilur ret.; Voltarene rapide). In ogni caso, per una sintomatologia

algica importante quale quella che si vorrebbe sostenere, la terapia

farmacologica con assunzione di Codafalgan o FANS al bisogno è blanda.

La gonalgia lamentata non è suffragata da importanti elementi

clinici obiettivabili in particolare non vi è alcun segno di versamento

intracapsulare in atto.

Per finire, il disturbo dello svuotamento vescicale non meglio

specificato è trattato efficacemente con Tamsulosina (Pradif 400) e non ha

alcuna influenza sugli aspetti valetudinari dell’assicurata, così com’è stato

opportunamente certificato dal Dr. med. __________, FMH Urologia.

Alla luce delle succitate considerazioni non posso che confermare

quanto era stato già valutato in sede di perizia reumatologica e confermato nel

RAF SMR del 20.11.2015 con una IL completa nell’attività abituale di ausiliaria

di cure ed una CL completa in un’attività rispettosa dei limiti funzionali

descritti. (…)” (pag. 423 incarto AI)

Successivamente a tale

visita, la dr.ssa __________ ha chiesto all’Ufficio Al l’invio del consueto rapporto

medico prestampato che ha poi compilato il 6 ottobre 2017. Confermando “la

persistenza di importanti dolori dorso-lombari su squilibrio saggittale e scoliosi

degenerativa”, essa ha ribadito che in “attività molto leggera, in cui

la paziente può cambiare posizione e non deve portare/sollevare pesi, al

massimo 2 ore al giorno, p.e.s lavoro in ufficio, allo sportello” (pag. 443

inc. AI).

Con rapporto 29 aprile

2018 il medico curante, dr. __________, evidenziando una situazione stabile

rispetto a quella illustrata nel succitato referto della dr.ssa __________, ha

tuttavia aggiunto alle note diagnosi anche quella di depressione reattiva

incipiente e ha confermato l’esigibilità di 2, 3 ore in lavori senza importante

carico della colonna, allegando diversa documentazione medica (doc. 182 inc.

AI).

Nel rapporto 14 maggio

2018 il dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica, poste le note diagnosi

principali di sindrome lombo-radicolare sinistra con DD di coxalgia, dopo esame

clinico e valutazione di una RX all’anca sinistra del 26.10.2017 ha concluso:

" (…) I

dolori riferiti dalla paziente mostrano un parziale coinvolgimento dell’anca

sinistra, soprattutto alla flessione massimale e alla rotazione interna.

Ritengo che parte dei dolori possano anche essere a partenza lombare e, come

già accennato dal Dr.med. __________, ritengo corretto eseguire

un’infiltrazione diagnostica che eseguirà presso la Clinica __________ di __________.

Successivamente, a distanza di un mese, la paziente mi informerà

sul decorso e valuteremo come procedere. In caso di dovesse confermare la

problematica all’anca dovrò informare un collega specialista nel settore.”

(pag. 493 incarto AI)

Nell’ultimo rapporto 17

maggio 2018 la dr.ssa __________, certificando una “brachialgia cronica

invalidante che si esacerba al minimo tentativo di attività fisica anche

leggera”, ha ritenuto che l’assicurata non può svolgere “per nessuna ora

al giorno” attività adeguate, rispettose delle limitazioni fisiche (doc.

185 inc. AI).

Successivamente, confermando

una piena abilità lavorativa in attività adeguate dal 21 settembre 2015, con la

decisione impugnata l’Ufficio AI ha riconosciuto la rendita temporanea.

L’assicurata contesta la

valutazione medico-teorica operata dall’amministrazione. Fondandosi sui referti

dei dr. __________, __________ e __________ ritiene che possa svolgere attività

rispettose delle limitazioni nella misura massima del 20%.

2.6. Per costante giurisprudenza

(cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare

l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

In una sentenza del 14

luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF,

richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e

l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del

SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto

senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Inoltre, circa il ruolo

del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i

servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.7. Nel caso concreto, richiamata

la giurisprudenza in materia di valore probatorio dei rapporti medici di cui al

considerando precedente, esaminata la documentazione presente nell’inserto, questo

Tribunale non può che confermare la valutazione medico- teorica del SMR che

ritiene l’assicurata abile al 100% in attività adeguate dal settembre 2015.

2.7.1. Questo con particolare

riferimento alle annotazioni 21 agosto 2018 il dr. __________ (prodotte con la

risposta di causa), il quale, prendendo posizione sui singoli punti ricorsuali,

in ben 12 pagine non solo ha dettagliatamente spiegato la sua valutazione del

1° settembre 2017, oltre a quella del 20 novembre 2015, ma ha anche preso

posizione, in modo altrettanto dettagliato, in merito alla documentazione

medica successiva alla visita medica presso il SMR, sugli aspetti diagnostici

ivi descritti, rilevando pertinentemente che la stessa documentazione “è del

tutto insufficiente a giustificare l'impedimento completo dell'assicurata nello

svolgere attività adeguate come definito in ambito SMR. Infatti, da un canto in

essa non risulta alcuna descrizione dettagliata di un esame obiettivo lege

artis in grado di dimostrare i suddetti limiti sul piano clinico-funzionale,

quindi di sconfessare i contenuti della valutazione SMR espressi nei rapporti

finali del 20.11.2015 e del 01.09.2017 (come vedremo più avanti), dall'altro la

stessa non ha mai riportato, quindi oggettivato nuove condizioni cliniche corrispondenti

ad altrettante entità nosografiche codificate secondo la classificazione

ICD-10, con riverberazioni valetudinarie certe, direttamente ed

inequivocabilmente correlate, rispetto a quelle conosciute e già valutate

nell'ambito di tutta la trattazione SMR.

Infine, nessuna

valutazione specialistica prodotta agli atti si dimostra dirimente rispetto

alla sintomatologia, algica e non, riferita dall'assicurata. (…)” (doc.

IV/1 pag. 1).

Segnatamente, con

riferimento ai rapporti 14 luglio 2017 e 6 ottobre 2017 della dr.ssa __________

il medico SMR, relativizzando la diagnosi posta di “scoliosi progressiva”, ha

pertinentemente illustrato i motivi per cui quanto valutato dalla specialista

non è che una diversa valutazione del medesimo stato clinico da lui rilevato (pagg.

Considerandi

2.

– 3 delle annotazioni).

Riguardo a quanto

attestato dal dr. __________, il medico SMR ha rilevato:

" (…) A

questo proposito, il consulto specialistico con il Dr. med. __________ del

13.12

, non stabilisce, come vedremo, alcuna diagnosi certa e codificata

secondo ICD-10 direttamente ed inequivocabilmente correlabile ai sintomi

riferiti dall'assicurata. Rimane curioso, comunque, quanto riportato dal

collega in anamnesi, ossia che l'assicurata da un canto riferisce dolori paralombari

a sinistra irradiati al fianco e all'inguine omolaterali con sintomatologia in costante

progressione, ma dall'altro assume farmaci analgesici soltanto al

bisogno.

L'esame radiografico standard del 16.10.2017, secondo il commento

del Dr. med. __________, mostrava una rima articolare mantenuta, non segni di

anomalia sia a livello del trocantere che a livello acetabolare, moderata

sclerosi dell'acetabolo, non segni per necrosi femorale, sospetto scollamento

della vite in S1 sinistra.

Il referto radiologico specialistico del 26.10.2017, con segni di

coxartrosi con minimo appiattimento del ciglio cotiloideo e sclerosi del tetto

acetabolare, testa femorale normoconformata, interlinea articolare di ampiezza

regolare, segni di stabilizzazione vertebrale a livello L5-S1 (nessuno

scollamento della vite di 51, quindi), sclerosi della sincondrosi sacro-iliaca

di sinistra con tenore calcico normale, si correla con l'età dell'assicurata.

Anzi, si fa notare come il tenore calcico sia ancora normale, mentre spesso,

nelle donne di questa età esso non è più ben rappresentato per diminuzione

della massa ossea.

In ogni caso, la coxartrosi descritta, senza osteofiti o cisti,

senza limitazioni anche minime dell'articolarità e con assunzione di analgesici

soltanto al bisogno, non è in grado di determinare limitazioni funzionali tali

da impedire lo svolgimento di attività lavorative adeguate secondo quanto

stabilito nella mia valutazione clinico-funzionale del 01.09.2017.

Come si diceva, il Dr. med. __________ non conclude per alcuna

situazione definita sul piano sia clinico che nosografico. Egli sostiene un

parziale coinvolgimento dell'anca sinistra, ma sulla base del referto

radiologico questo non trova piena giustificazione. Infatti, una moderata

sclerosi dell'acetabolo, ossia l'unica anomalia riscontrata alla radiografia, è

un segno radiologico di artrosi presente in buona parte della popolazione

femminile asintomatica oltre la quinta decade di vita. D'altro canto, il

collega invoca anche una responsabilità lombare ed invia l'assicurata, ancora

una volta, a procedura infiltrativa. Nessuna diagnosi dirimente, inequivocabile

e codificata secondo ICD-10, quindi. Non solo, ma nessuna condizione clinica

che, ragionevolmente, determini ulteriori limitazioni funzionali in attività adeguata

rispetto a quanto stabilito nelle valutazioni SMR. (…)” (doc. IV/1 pag. 7)

In merito agli ultimi due

rapporti delle dr.sse __________ e __________, il dr. __________ ha convincentemente

osservato:

" (…) II

rapporto medico (formulario Al) del 17.05.2018 (28.05.2018) allestito dalla

Dr.ssa med. __________, propone la diagnosi di "Sindrome spondilogena

in squilibrio posturale con scoliosi dorsolombare e postumi di interventi di

decompressione e stabilizzazione L3-S1”.

A questo punto, mi permetto di far notare che la Dr.ssa med. __________

non si esprime a proposito dell'entità della scoliosi (angolo di Cobb), non

restituendo alcuna idea di un severo impatto clinico della scoliosi (si ricorda

comunque che essa era già nota) e non offrendo quindi elementi comparativi

rispetto alla mia valutazione clinico-funzionale del 01.09.2017.

Si fa notare, inoltre, che l'entità nosografica non codificata

secondo ICD-10 proposta dalla Dr.ssa med. __________, non è lontana dalla

diagnosi proposta nella mia valutazione funzionale del 01.09.2017, risultandone

addirittura meno severa e completa poiché non contempla la cervico-brachialgia

destra e la cefalea muscolo-tensiva. Si fa notare come anche la Dr.ssa med. __________,

attesti che l'assicurata assume Codafalgan e Brufen solo "se

occorre", mentre parla di lombalgia e coxalgia sinistra cronica senza

descrivere i deficit funzionali associati ma, in ogni caso, senza aggiungere

elementi nuovi in grado di inficiare le conclusioni della mia valutazione,

fermo restando che la coxalgia, che di per sè non è una diagnosi ma un sintomo,

non è suffragata da alcuna severità radiologica.

Per tali ragioni non si giustifica il peggioramento dello stato

dell'assicurata al minimo tentativo di attività fisica anche leggera. (…)” (doc.

IV/1 pag. 9)

ed in seguito

" (…)

Nel formulario Al del 06.10.2017 (GED)

e relativo alla visita del 02.10.2017, la Dr.ssa

med. D. Kuhlen riporta la diagnosi non codificata

secondo la classificazione ICD-10 di

- "Squilibrio

sagittale e scoliosi (NON SCLEROSI,

come scrive il rappresentante legale dell'assicurata) progressiva con

consecutivi problemi di postura".

- "Sospetta sindrome dell'articolazione sacroiliaca

destra.

Osserviamo che la prima è la diagnosi nota, mentre la seconda non è

mai stata confermata ai test diagnostici

(vedi infiltrazioni Dr. med. __________).

Osserviamo ancora che la Dr.ssa med. __________

non prescrive alcuna terapia farmacologica a scopo antalgico, mentre si limita

a citare un "trattamento fisiatrico continuo".

Non vi sono nuove diagnosi, non vi à alcuna terapia farmacologica,

nulla che giustifichi l'impossibilità a sollevare pesi di 5 Kg, di per sé

irrisori. Anche in questo formulario non è presente un esame obiettivo.” (Doc.

IV/1 pagg. 9-10)

Quanto alle limitazioni, è

vero che le succitate sanitarie hanno ritenuto come l’assicurata non possa

alzare pesi, mentre per il SMR la stessa può portare pesi fino a 5 kg sino a

livello delle spalle. Altrettanto vero è che le medesime abbiano rilevato che

l’assicurata non è in grado di svolgere attività di rotazione del tronco.

Tuttavia, con riferimento

al rapporto 6 ottobre 2017 della dr.ssa __________, il medico SMR ha fatto

presente che “non vi sono nuove diagnosi, non vi è alcuna terapia farmacologica,

nulla che giustifichi l’impossibilità a sollevare pesi di 5 Kg, di per sé

irrisori” (pag. 10).

In merito alla roteazione

del tronco, il dr. __________ ha precisato: “il fatto che la roteazione del

tronco sia risultata libera alla visita SMR non vuol dire per nulla che

l’assicurata possa sostenere ripetutamente uno stress torsionale. Ecco il

motivo per cui ho definito che l’assicurata possa solo raramente assumere la

posizione del tronco piegata ed in rotazione (durante l’attività lavorativa

adeguata)” (pag. 12). Che poi nel formulario relativo all’esame della

funzionalità fisica il medico SMR abbia omesso di valutare la capacità

funzionale “con rotazione” non è, come sostenuto nel ricorso,

verosimilmente frutto di un ripensamento ma forse di una dimenticanza che

comunque non mette in discussione l’affidabilità della valutazione stessa.

Va poi fatto presente che

il medico SMR non ha potuto riscontrare un’affezione psichiatrica. A tal

riguardo correttamente il dr. __________, con rifermento al rapporto 29 aprile

2018.

del medico curante (dr. __________) che attesta una “sindrome

depressiva reattiva incipiente”, rileva che quanto diagnosticato non

corrisponde a nessuna affezione codificata ICD- 10 e che non vi è alcun

elemento che permetta di ritenere data una patologia psichiatrica, tenuto del

resto conto che al momento della valutazione del settembre 2017 “l’assicurata

non fece mai alcun riferimento ad una presa a carico psichiatrica né manifestò

alcuna tensione endopsichica o alcuna deflessione timica” (pag. 6). Nemmeno

gli altri medici curanti hanno fatto cenno a disturbi psichici e a terapie

psicolfarmacologiche. A tal riguardo il medico SMR rileva che la dr.ssa __________

nel menzionato rapporto dell’ottobre 2017 “segna una capacità di

concentrazione illimitata, una capacità di comprensione illimitata, una

capacità di adeguamento illimitata, un caricabilità illimitata, ossia una

performance cognitiva eccellente, assolutamente in contrasto con la "sindrome

depressiva reattiva incipiente" invocata dal Dr. med. __________” (pag.

10).

2.7.2

Nelle osservazioni 12

settembre 2018 la ricorrente evidenzia come la valutazione 21 agosto 2018 del

SMR sia stata allegata alla risposta di causa datata 6 settembre 2018, la

quale, nonostante le ferie giudiziarie estive, risulta essere tardiva avendo il

TCA assegnato all’amministrazione il 14 agosto 2018 un termine di 20 giorni per

inoltrare il succitato allegato responsivo. Tale rilievo non è rilevante.

Giusta l’art. 5 cpv. 1

Lptca, immediatamente dopo esaminato il ricorso o dopo che lo stesso sia

completato e ritornato al Tribunale, il giudice delegato ne trasmette copia

all’autorità amministrativa che ha emanato la querelata decisione fissandole un

termine di 20 giorni per la presentazione dell’atto di risposta, al quale va

allegato l’incarto completo.

L’art. 13 cpv. 2 Lptca

prevede che il suddetto termine può essere prorogato una sola volta a seguito

di istanza motivata dall’autorità amministrativa.

Secondo l'art. 13 cpv. 4

Lptca trascorso un termine fissato in applicazione della presente legge, il

giudice delegato assegna un termine perentorio; egli commina contemporaneamente

le conseguenze in caso di inosservanza.

Va rilevato che il termine

di 20 giorni di cui all'art. 5 cpv. 1 LPTCA è d'ordine, a differenza di quello

previsto all'art. 13 cpv. 4 LPTCA. In questo secondo caso, infatti, si tratta

di un termine perentorio (cfr fra le tante: STCA 38.2006.70 del 15 febbraio

2007.

consid. 2.2 [concernente la vecchia Lptca]; in ambito AI: STCA

32.2009

-76 del 4 maggio 2011 consid. 2.10, p. 23 […Trattandosi di un termine

ordinario, tenuto conto della massima d’ufficio, le risposte (…). ancorché

tardive sono da prendere in considerazione”]).

Nell’evenienza concreta, pertanto,

anche se la risposta di causa dovesse risultare tardiva, ciò non significa che

l’allegata presa di posizione del SMR non può essere presa in considerazione

dal Tribunale.

Inoltre, l’assicurata

rileva come con nota 16 novembre 2017 il funzionario incaricato, con

riferimento al rapporto 6 ottobre 2017 della dr.ssa __________, abbia ritenuto

“auspicabile che il medico SMR riveda il Rapporto finale nella parte IL% in

attività adeguata” (doc. 179 inc. AI). Che poi il dr. __________ non abbia

rivisto tale percentuale (anzi egli l’ha confermata) è una questione puramente

medica di sua competenza.

L’insorgente rileva pure

che manca “un sano e corretto contradditorio”, nel senso che la presa di

posizione 21 agosto 2018 del SMR andava sottoposta ai vari medici curanti che

l’hanno esaminata. Va qui ricordato che nell’intimazione della risposta di

causa questo TCA ha espressamente invitato l’assicurata a prendere posizione

alla succitata valutazione (V). Se l’assicurata non ha richiesto ai medici

curanti un simile parere, questo non può essere imputato al Tribunale.

2.7.3

In conclusione, sulla base

delle affidabili e concludenti valutazioni 20 novembre 2015, 1° settembre 2017

e 21 agosto 2018 del SMR (cfr. consid. 2.3), tenuto conto che sino al momento

dell’emissione della decisione contestata non vi è stato un rilevante cambiamento

delle condizioni di salute, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata

di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), il TCA ritiene

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati), che da settembre 2015 la ricorrente è pienamente

abile in attività adeguate leggere rispettanti le limitazioni fisiche.

Infine, questo Tribunale

ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e

sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento della chiesta perizia ortopedica/reumatologica.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v.Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.8

Occorre ora procedere alla

graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2), il

cui calcolo, rimasto incontestato, è stato esposto nella decisione impugnata.

2.8.1

Secondo giurisprudenza,

riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito

ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di

verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue

capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di

circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai

dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1

pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo

sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti

l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui

percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in

grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per

esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace

al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà

professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o

ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra

ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della

persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più

al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322

consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Quale reddito da valido

l’amministrazione, fondandosi sul questionario del datore di lavoro del 5

maggio 2014 (doc. 86 inc. AI), ha rettamente preso in considerazione il salario

del 2013 di fr. 50’512.--, aggiornandolo al 2014 per un importo di fr.

50'905.-- (cfr. pag. 365 inc. AI).

2.8.2

Per quel che concerne il

reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo

la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

Se una persona assicurata,

per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente

inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si

procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In

pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure

facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da

invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda

fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido

ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto

presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver

tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere

presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per

circostanze personali e professionali (cfr. DTF 134 V 322; STF 9C_1038/2008 del

15.

gennaio 2010 consid. 5.5).

Ritornando

al caso in esame, nel rapporto 25 novembre 2016, al cui tenore va fatto

riferimento, il consulente IP ha elencato le diverse attività esigibili (doc. 144

inc. AI).

Conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha utilizzato

i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2014) elaborata dall'Ufficio

federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche

inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) per un salario mensile di fr. 4'174,62.

Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il

dato statistico corrisponde a fr. 52'224,54 per un impiego a tempo pieno.

Considerata

un’abilità del 100%, riconosciuta una riduzione del 20% per attività leggere, il

reddito da invalido è stato quantificato in fr. 47'779,62 (cfr. rapporto 29 dicembre 2016 del consulente IP

in pag. 361 incarto AI).

Dal raffronto dei redditi

da valido e invalido risulta grado d’invalidità del 18%. Visto il grosso scarto

per arrivare ad un grado d’invalidità pensionabile, la situazione rimarrebbe la

stessa anche volendo tenere in considerazione i dati salariali sino al 2018,

anno dell’emanazione della decisione impugnata.

Di

conseguenza l’amministrazione ha rettamente limitato il diritto alla rendita

sino al 31 dicembre 2015, ossia tre mesi dopo il miglioramento ex art. 88 a

cpv. 1 OAI come da decisione contestata.

In conclusione, visto

quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

2.9

Secondo l'art. 29 cpv. 2

LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità

delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese di fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500.- sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti