32.2018.135
2a domanda di prestazioni respinta. Ricorrente contesta la valutazione medico-teorica del SMR confermata dal TCA. Confermato pure il calcolo del grado d'invalidità, il cui risultato non conferisce il
18 giugno 2019Italiano43 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.135
BS/sc
Lugano
18 giugno 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 agosto 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 21 giugno 2018 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1963, di
professione ausiliaria di cure, il 30 marzo 2014 ha inoltrato una nuova domanda
di prestazioni AI per adulti (doc. 77 inc. AI). Una precedente richiesta era
stata respinta con decisione 9 marzo 2007, cresciuta incontestata in giudicato,
presentando l’assicurata un grado d’invalidità del 20% (doc. 70 inc. AI).
1.2. Dopo avere raccolto la pertinente
documentazione medica, tra cui la perizia 25 settembre 2015 del dr. __________
eseguita per conto della __________ (sub doc. 119 inc. AI), vagliata dal SMR
(Servizio medico regionale dell’AI) il 25 novembre 2015 (doc. 125 inc. AI), l’assicurata
è stata visitata dal dr. __________ del citato servizio medico, il quale con rapporto
1° settembre 2017 ha concluso per un’inabilità lavorativa in tutte le attività del
50% dal 1° aprile 2014 e del 100% dal 16 settembre 2014 ed una piena abilità in
attività adeguate dal 21 settembre 2015 (doc. 172 inc. A).
Dopo aver proceduto al
raffronto dei redditi, con tre decisioni 21 giugno 2018, preavvisate il 29
dicembre 2016, l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di ¼ di rendita
dal 1° settembre 2014, aumentata a rendita intera dal 1° dicembre 2014 al 31
dicembre 2015 non risultando successivamente più un grado d’invalidità
pensionabile (doc. 190 - 192, per le motivazioni cfr. doc. 186 inc. AI).
1.3. Contro le succitate decisioni
l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta dinanzi a questo
Tribunale postulando in via principale il riconoscimento di una rendita intera
ininterrotta e subordinatamente il rinvio degli atti all’amministrazione per
l’espletamento di una perizia ortopedica-reumatologica. Contesta in sostanza la
valutazione medico-teorica operata dal SMR. Dei singoli motivi verrà detto, per
quanto necessario, nel prosieguo.
1.4. Con la risposta di causa, sulla
base di una dettagliata presa di posizione del SMR datata 21 agosto 2018, l’Ufficio
AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione
contestata.
1.5. Il 12 settembre 2018
l’assicurata ha inoltrato le proprie osservazioni in merito a quanto sostenuto
dal SMR (VI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha limitato all’assicurata
la rendita intera sino al 31 dicembre 2015.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Qualora
l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato
si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die
Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in
Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p.
15; DTF 117 V 198).
2.4. Per costante giurisprudenza
quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un
certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex
art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I
597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19
ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I
299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA
stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA
(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).
La rendita
può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile
dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla
capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato,
abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA
I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione
con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013
dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984
pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità
che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre
2012, consid. 5.3 con riferimenti).
Giusta l’art. 29 bis OAI
(Risorgere dell’invalidità dopo la soppressione della rendita), se la rendita è
stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e
l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado
di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità
al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà
dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA
(DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In
particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI
sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di
salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno
hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994
in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109
V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88
a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.
29bis è applicabile per analogia (art. 88
a cpv. 2 OAI).
2.5. Nella presente fattispecie, l’assicurata
è stata peritata per conto dell’assicuratore perdita di guadagno in caso di
malattia (__________) dal dr. __________, il quale con rapporto 25 settembre
2015 ha posto le seguenti diagnosi:
" (…)
Diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa
·
Sindrome lomboradicolare, particolarmente a destra (esordio 2010)
su
o
discopatie plurisegmentali con grave stenosi L4-L5
o
grossa ernia discale sottolegamentare a destra
o
lieve stenosi dei recessi L4-L4
o
stato dopo fenestrazione L4-L5 a destra, discectomia e vasta
decompressione del recesso e del forame L5 a destra e fenestrazione L5-L5 a
sinistra e vasta decompressione di recesso e forame, L4-L5 (23 settembre 2011)
o
degenerazione segmentale aggiuntiva L5-S1 ed L3-L4
o
rimozione dei mezzi da sintesi L4-L5 e nuova stabilizzazione con
decompressione e fusione da L3-S1 (9 ottobre 2014)
o
trombosi venosa postoperatoria al polpaccio sinistro
o
dolori lombari persistenti irradianti verso il gluteo destro
o
disfunzione delle articolazioni sacroiliache
·
Sindrome cervicale
Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa
·
Ernia inguinale a sinistra
·
Stato dopo isteroannessectomia (1998)
·
Tabagismo. (…)” (pag. 256-257 incarto AI)
Dopo aver proceduto
all’esame clinico egli ha evidenziato:
" (…) Si
tratta di una paziente 52enne, la quale presenta dolori lombari dal 2010,
irradianti verso gli arti inferiori, particolarmente a destra. Nel 2011 è stata
sottoposta a discectomia e fissazione L4-L5, il decorso era favorevole fino al
2013. Un’esacerbazione dei disturbi ha reso necessari ulteriori accertamenti, i
quali hanno evidenziato una degenerazione segmentale aggiuntiva L5-S1 ed L3-L4.
Si procede alla rimozione dei mezzi da sintesi L4-L5 ed una nuova
stabilizzazione con decompressione e fusione da L3 a S1 (9 ottobre 2014). Il
decorso postoperatorio era complicato da una trombosi venosa profonda. Dopo
l’intervento persistono dolori lombari irradianti verso il gluteo destro,
resistenti a tutte le misure (infiltrazioni nell’articolazione sacroiliaca,
agopuntura oltre alla farmacoterapia). Le alterazioni strutturali presenti e la
fissazione estesa non permettono più la ripresa dell'attività abituale di
ausiliaria di cucina risp. di cure. (…)” (pag. 257 incarto AI)
Il perito ha poi elencato
le limitazioni funzionali:
" (…)
Capacità funzionale:
- Sollevamento
e/o trasporto di carichi (nel rispetto dell’egonomia per il rachide):
o
molto leggeri (fino a 5 kg): sovente
o
leggeri (fino a 10 kg): raramente
o
medi (fino a 25 kg): mai
o
pesanti (oltre a 25 kg): mai
o
sopra il piano delle spalle
▪ < 5 kg: ridotta
▪ > 5 kg: nulla
- manipolazione
di oggetti ed attrezzi:
o
leggeri/di precisione sovente
o
medi: raramente
o
pesanti: mai
- posizioni
di lavoro o dinamiche particolari:
o
a braccia elevate: raramente
o
con rotazione del tronco: raramente
o
seduta e piegata in avanti: ridotta
o
eretta e piegata in avanti: nulla
o
inginocchiata: possibile
o
con ginocchia in flessione: possibile
- mantenere
posizioni statiche:
o
seduta: 1 ora
o
eretta: 1 ora
- spostarsi/camminare:
o
fino a 50 m: possibile
o
oltre a 50 m: possibile
o
per lunghi tragitti: ridotta
o
su terreno accidentato: ridotta
o
salire/scendere le scale: ridotta
o
spostamenti su ponteggi e scale a pioli: no
- diversi:
o
l’impiego delle due mani all’altezza di un tavolo è possibile in
forma normale
o
il paziente non presenta disturbi dell’equilibrio (…)”
(pag. 257-258 incarto AI)
In attività rispettose
delle succitate limitazioni il dr. __________ ha ritenuto l’assicurata abile al
100%.
Con rapporto 20 novembre
2015 il dr. __________ del SMR ha confermato la succitata perizia, facendola
propria. Riprendendo le limitazioni funzionali esposte dal perito, egli ha
pertanto confermato una piena abilità in attività adeguate dal 21 settembre
2015 (data della visita medica fiduciaria), preceduta, sulla base dei rapporti
medici raccolti, da un’inabilità lavorativa del 50% dal 1° aprile 2014 e del
100% dal 16 settembre 2014 in tutte le attività (doc. 125 inc. AI).
Il 13 luglio 2016 la
dr.ssa __________, Capo del Servizio di Neurochirurgia all’Ospedale __________
di __________, riportate le diagnosi di “sospetta sindrome
dell’articolazione sacro-iliaca destra. Stato dopo rimozione dei mezzi di
osteosintesi L4/L5 e nuova stabilizzazione posteriore con viti
transpeduncolari, decompressione e fusione postero-laterale da L3 a S1 il
09.10.2014 per instabilità aggiuntiva con stenosi recessuale L3/L4 ed L5/S1
dopo stabilizzazione L4/L5 nel 2015. Trombosi venosa profonda al polpaccio
sinistro post-operatoria.” (pag. 332 incarto AI), ha invece sostenuto che:
" (…) A mio
parere sembra ragionevole lavorare un massimo di 2 ore al giorno con lavori
leggeri, prendendo in considerazione che ci possono essere anche giornate in
cui non riuscirà a lavorare 2 ore interamente. Conosco la sig.ra RI 1 in
qualità di paziente ed è una persona molto affidabile, con una buona volontà e
che ha voglia di lavorare e mi fido quando dice che fa il possibile per
reintegrarsi. Dal punto di vista specialistico come già detto, non è
ragionevole aumentare la percentuale di abilità lavorativa oltre il 20%. (…)”
(pag. 332 incarto AI)
Con annotazioni 6 dicembre
2016 il dr. __________ del SMR ha concluso che quanto attestato dalla succitata
specialista “trattasi della diversa valutazione di un medesimo stato
clinico”, confermando il proprio rapporto finale 20 novembre 2015 (doc. 146
inc. AI).
Con osservazioni 25
febbraio 2017 al progetto di decisione l’assicurata ha prodotto il rapporto 20
febbraio 2017 della dr.ssa __________, specialista in medicina fisica e
riabilitazione, la quale ha elencato le seguenti limitazioni funzionali,
ritenendo che l’assicurata possa svolgere un’attività adeguata al 50%:
" (…) La
paziente è limitata nel cammino con possibilità di marcia per breve tempo su
terreni pianeggianti, riesce a mantenere una posizione fissa per circa
mezz’ora, non è in grado di svolgere attività pesanti tipo lavare i vetri,
pulire i pavimenti, è in grado di spolverare all’altezza dei fianchi, è in
grado di cucinare pietanze non troppo elaborate e veloci, non è in grado di
maneggiare pentole pesanti, non riesce a svolgere nessun lavoro sopra la testa
per problemi di vertigini e instabilità e livello cervico-cefalico, non è in
grado di svolgere delle attività in rotazione del tronco per importante blocco
nelle torsioni, non è in grado di svolgere attività lavorative che prevedano di
una posizione assisa o eretta prolungata più di mezz’ora, è in grado molto di
rado di camminare su terreni dissestati, può fare le scale ma in maniera non
ripetuta quindi di rado, occasionalmente può sollevare pesi fino a 5 kg, la
capacità di concentrazione e di caricabilità è circa del 50%. (…)” (pag. 384
incarto AI)
Essa segnala inoltre la
presenza di una gonalgia destra e una problematica vescicale importante.
Il 12 giugno 2017 il dr. __________
attesta che “non sussistono patologie urologiche che condizionano l’attività
lavorativa” (doc. 165 inc. AI).
Con rapporto (formulario
AI) 6 giugno 2017, controfirmato dalla dr.ssa __________, la dr.ssa __________
(medico assistente presso il citato Servizio di Neurologia), riferendosi al
controllo del 12 aprile 2017, ha certificato un’inabilità del 80% nella
professione ausiliaria di cure (cfr. punto n. 1.6) con possibile ripresa
lavorativa dell’80% (cfr. punto n. 1.9) dalla medesima data (pagg. 405 e 406
inc. AI).
Con lo scopo di chiarire la
situazione medica il dr. __________ del SMR ha convocato l’assicurata per una
visita.
Con rapporto 1° settembre
2017 il succitato medico, eseguito un breve istoriato della situazione medica,
ha posto le seguenti diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa:
" Decondizionamento
fisico generale su/con:
- Cervico-brachialgia
destra
- Lombosciatalgia
destra residua
- Esiti di
rimozione dei mezzi di osteosintesi L4-L5 e nuova stabilizzazione posteriore
con viti transpeduncolari decompressione e fusione postero-laterale da L3-S1 il
09.10.2014 per instabilità aggiuntiva con stenosi recessuale L3-L4 ed L5-S1
dopo stabilizzazione L4-L5 nel 2011
- Sindrome
lombovertebrale desta
Cefalea muscolo-tensiva. (…)” (pag. 414-415 incarto AI)
Quali diagnosi senza
influsso sulla capacità lavorativa egli ha indicato: pregressa trombosi venosa profonda
postoperatoria della gamba destra; disturbo dello svuotamento vescicale e
riduzione della percezione non chiara.
Il medico SMR ha definito
le seguenti limitazioni funzionali:
" (…)
10 Kg, raramente 25 Kg mai;
oltre 5 Kg sopra il piano delle spalle: capacità nulla;
manipolazione di oggetti medi e pesanti: mai;
posizione del tronco piegata ed in rotazione: raramente;
posizione eretta e piegata in avanti: nulla;
mantenimento stazione eretta a posizione seduta: max. 1 ora;
camminare per lunghi tragitti e su terreno accidentato capacità
ridotta. Mai su ponteggi e scale a pioli.” (pag. 416-417 incarto AI)
Si tratta in sostanza
delle medesime limitazioni esposte nel suo precedente rapporto del 20 novembre 2015
(eccetto l’aggiunta dell’impossibilità di manipolazione di oggetti medi e
pesanti), rapporto, va ricordato, stilato sulla base della perizia 25 settembre
2015 del dr. __________.
Il dr. __________ ha poi
proceduto ad un dettagliato esame delle varie parti del corpo, concludendo per
una piena abilità lavorativa in attività adeguate, ossia:
" (…) La
valutazione funzionale odierna ha permesso di definire la situazione clinica
generale dell’assicurata non più dominata da sintomatologia algica lombare ad
insorgenza spontanea irradiata all’arto inferiore destro, ma da un quadro di
cervicobrachialgia destra, associato a cefalea che, in considerazione
dell’elevata tensione muscolare rilevata, può beneficiare di un programma
fisioterapico dedicato.
Le rotazioni e le lateroflessioni del collo non presentano
limitazioni. Le limitazioni relative riguardano più l’aspetto della forza e
della resistenza muscolare che quello dell’articolarità. Quest’ultima appare
pressoché conservata.
Le limitazioni a carico del tronco riguardano la lateroflessione
destra, limitata a 2/3 e la lateroflessione sinistra limitata ad 1/3. La
rotazione del tronco è libera in ambedue i sensi.
Il dolore lombare è, invece, evocabile solo attraverso manovre
(accovacciamento) o palpazione profonda e compressione energica dei processi
spinosi del segmento L3-S1 e del gluteo medio di destra.
Ciò che più salta all’occhio è il decondizionamento fisico
generale che, a mio avviso, è in buona parte responsabile della diminuzione
della forza, della resistenza muscolare e del dolore. Occorre, però, rilevare
che l’assicurata non ha una terapia antalgica fissa ma assume Paracetamolo in
associazione a Codeina (Codafalgan) soltanto al bisogno, così come i
FANS (Tilur ret.; Voltarene rapide). In ogni caso, per una sintomatologia
algica importante quale quella che si vorrebbe sostenere, la terapia
farmacologica con assunzione di Codafalgan o FANS al bisogno è blanda.
La gonalgia lamentata non è suffragata da importanti elementi
clinici obiettivabili in particolare non vi è alcun segno di versamento
intracapsulare in atto.
Per finire, il disturbo dello svuotamento vescicale non meglio
specificato è trattato efficacemente con Tamsulosina (Pradif 400) e non ha
alcuna influenza sugli aspetti valetudinari dell’assicurata, così com’è stato
opportunamente certificato dal Dr. med. __________, FMH Urologia.
Alla luce delle succitate considerazioni non posso che confermare
quanto era stato già valutato in sede di perizia reumatologica e confermato nel
RAF SMR del 20.11.2015 con una IL completa nell’attività abituale di ausiliaria
di cure ed una CL completa in un’attività rispettosa dei limiti funzionali
descritti. (…)” (pag. 423 incarto AI)
Successivamente a tale
visita, la dr.ssa __________ ha chiesto all’Ufficio Al l’invio del consueto rapporto
medico prestampato che ha poi compilato il 6 ottobre 2017. Confermando “la
persistenza di importanti dolori dorso-lombari su squilibrio saggittale e scoliosi
degenerativa”, essa ha ribadito che in “attività molto leggera, in cui
la paziente può cambiare posizione e non deve portare/sollevare pesi, al
massimo 2 ore al giorno, p.e.s lavoro in ufficio, allo sportello” (pag. 443
inc. AI).
Con rapporto 29 aprile
2018 il medico curante, dr. __________, evidenziando una situazione stabile
rispetto a quella illustrata nel succitato referto della dr.ssa __________, ha
tuttavia aggiunto alle note diagnosi anche quella di depressione reattiva
incipiente e ha confermato l’esigibilità di 2, 3 ore in lavori senza importante
carico della colonna, allegando diversa documentazione medica (doc. 182 inc.
AI).
Nel rapporto 14 maggio
2018 il dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica, poste le note diagnosi
principali di sindrome lombo-radicolare sinistra con DD di coxalgia, dopo esame
clinico e valutazione di una RX all’anca sinistra del 26.10.2017 ha concluso:
" (…) I
dolori riferiti dalla paziente mostrano un parziale coinvolgimento dell’anca
sinistra, soprattutto alla flessione massimale e alla rotazione interna.
Ritengo che parte dei dolori possano anche essere a partenza lombare e, come
già accennato dal Dr.med. __________, ritengo corretto eseguire
un’infiltrazione diagnostica che eseguirà presso la Clinica __________ di __________.
Successivamente, a distanza di un mese, la paziente mi informerà
sul decorso e valuteremo come procedere. In caso di dovesse confermare la
problematica all’anca dovrò informare un collega specialista nel settore.”
(pag. 493 incarto AI)
Nell’ultimo rapporto 17
maggio 2018 la dr.ssa __________, certificando una “brachialgia cronica
invalidante che si esacerba al minimo tentativo di attività fisica anche
leggera”, ha ritenuto che l’assicurata non può svolgere “per nessuna ora
al giorno” attività adeguate, rispettose delle limitazioni fisiche (doc.
185 inc. AI).
Successivamente, confermando
una piena abilità lavorativa in attività adeguate dal 21 settembre 2015, con la
decisione impugnata l’Ufficio AI ha riconosciuto la rendita temporanea.
L’assicurata contesta la
valutazione medico-teorica operata dall’amministrazione. Fondandosi sui referti
dei dr. __________, __________ e __________ ritiene che possa svolgere attività
rispettose delle limitazioni nella misura massima del 20%.
2.6. Per costante giurisprudenza
(cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare
l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In una sentenza del 14
luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF,
richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e
l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del
SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto
senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Inoltre, circa il ruolo
del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i
servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le
condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità
funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -
di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo
fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.7. Nel caso concreto, richiamata
la giurisprudenza in materia di valore probatorio dei rapporti medici di cui al
considerando precedente, esaminata la documentazione presente nell’inserto, questo
Tribunale non può che confermare la valutazione medico- teorica del SMR che
ritiene l’assicurata abile al 100% in attività adeguate dal settembre 2015.
2.7.1. Questo con particolare
riferimento alle annotazioni 21 agosto 2018 il dr. __________ (prodotte con la
risposta di causa), il quale, prendendo posizione sui singoli punti ricorsuali,
in ben 12 pagine non solo ha dettagliatamente spiegato la sua valutazione del
1° settembre 2017, oltre a quella del 20 novembre 2015, ma ha anche preso
posizione, in modo altrettanto dettagliato, in merito alla documentazione
medica successiva alla visita medica presso il SMR, sugli aspetti diagnostici
ivi descritti, rilevando pertinentemente che la stessa documentazione “è del
tutto insufficiente a giustificare l'impedimento completo dell'assicurata nello
svolgere attività adeguate come definito in ambito SMR. Infatti, da un canto in
essa non risulta alcuna descrizione dettagliata di un esame obiettivo lege
artis in grado di dimostrare i suddetti limiti sul piano clinico-funzionale,
quindi di sconfessare i contenuti della valutazione SMR espressi nei rapporti
finali del 20.11.2015 e del 01.09.2017 (come vedremo più avanti), dall'altro la
stessa non ha mai riportato, quindi oggettivato nuove condizioni cliniche corrispondenti
ad altrettante entità nosografiche codificate secondo la classificazione
ICD-10, con riverberazioni valetudinarie certe, direttamente ed
inequivocabilmente correlate, rispetto a quelle conosciute e già valutate
nell'ambito di tutta la trattazione SMR.
Infine, nessuna
valutazione specialistica prodotta agli atti si dimostra dirimente rispetto
alla sintomatologia, algica e non, riferita dall'assicurata. (…)” (doc.
IV/1 pag. 1).
Segnatamente, con
riferimento ai rapporti 14 luglio 2017 e 6 ottobre 2017 della dr.ssa __________
il medico SMR, relativizzando la diagnosi posta di “scoliosi progressiva”, ha
pertinentemente illustrato i motivi per cui quanto valutato dalla specialista
non è che una diversa valutazione del medesimo stato clinico da lui rilevato (pagg.
Considerandi
2.
– 3 delle annotazioni).
Riguardo a quanto
attestato dal dr. __________, il medico SMR ha rilevato:
" (…) A
questo proposito, il consulto specialistico con il Dr. med. __________ del
13.12
, non stabilisce, come vedremo, alcuna diagnosi certa e codificata
secondo ICD-10 direttamente ed inequivocabilmente correlabile ai sintomi
riferiti dall'assicurata. Rimane curioso, comunque, quanto riportato dal
collega in anamnesi, ossia che l'assicurata da un canto riferisce dolori paralombari
a sinistra irradiati al fianco e all'inguine omolaterali con sintomatologia in costante
progressione, ma dall'altro assume farmaci analgesici soltanto al
bisogno.
L'esame radiografico standard del 16.10.2017, secondo il commento
del Dr. med. __________, mostrava una rima articolare mantenuta, non segni di
anomalia sia a livello del trocantere che a livello acetabolare, moderata
sclerosi dell'acetabolo, non segni per necrosi femorale, sospetto scollamento
della vite in S1 sinistra.
Il referto radiologico specialistico del 26.10.2017, con segni di
coxartrosi con minimo appiattimento del ciglio cotiloideo e sclerosi del tetto
acetabolare, testa femorale normoconformata, interlinea articolare di ampiezza
regolare, segni di stabilizzazione vertebrale a livello L5-S1 (nessuno
scollamento della vite di 51, quindi), sclerosi della sincondrosi sacro-iliaca
di sinistra con tenore calcico normale, si correla con l'età dell'assicurata.
Anzi, si fa notare come il tenore calcico sia ancora normale, mentre spesso,
nelle donne di questa età esso non è più ben rappresentato per diminuzione
della massa ossea.
In ogni caso, la coxartrosi descritta, senza osteofiti o cisti,
senza limitazioni anche minime dell'articolarità e con assunzione di analgesici
soltanto al bisogno, non è in grado di determinare limitazioni funzionali tali
da impedire lo svolgimento di attività lavorative adeguate secondo quanto
stabilito nella mia valutazione clinico-funzionale del 01.09.2017.
Come si diceva, il Dr. med. __________ non conclude per alcuna
situazione definita sul piano sia clinico che nosografico. Egli sostiene un
parziale coinvolgimento dell'anca sinistra, ma sulla base del referto
radiologico questo non trova piena giustificazione. Infatti, una moderata
sclerosi dell'acetabolo, ossia l'unica anomalia riscontrata alla radiografia, è
un segno radiologico di artrosi presente in buona parte della popolazione
femminile asintomatica oltre la quinta decade di vita. D'altro canto, il
collega invoca anche una responsabilità lombare ed invia l'assicurata, ancora
una volta, a procedura infiltrativa. Nessuna diagnosi dirimente, inequivocabile
e codificata secondo ICD-10, quindi. Non solo, ma nessuna condizione clinica
che, ragionevolmente, determini ulteriori limitazioni funzionali in attività adeguata
rispetto a quanto stabilito nelle valutazioni SMR. (…)” (doc. IV/1 pag. 7)
In merito agli ultimi due
rapporti delle dr.sse __________ e __________, il dr. __________ ha convincentemente
osservato:
" (…) II
rapporto medico (formulario Al) del 17.05.2018 (28.05.2018) allestito dalla
Dr.ssa med. __________, propone la diagnosi di "Sindrome spondilogena
in squilibrio posturale con scoliosi dorsolombare e postumi di interventi di
decompressione e stabilizzazione L3-S1”.
A questo punto, mi permetto di far notare che la Dr.ssa med. __________
non si esprime a proposito dell'entità della scoliosi (angolo di Cobb), non
restituendo alcuna idea di un severo impatto clinico della scoliosi (si ricorda
comunque che essa era già nota) e non offrendo quindi elementi comparativi
rispetto alla mia valutazione clinico-funzionale del 01.09.2017.
Si fa notare, inoltre, che l'entità nosografica non codificata
secondo ICD-10 proposta dalla Dr.ssa med. __________, non è lontana dalla
diagnosi proposta nella mia valutazione funzionale del 01.09.2017, risultandone
addirittura meno severa e completa poiché non contempla la cervico-brachialgia
destra e la cefalea muscolo-tensiva. Si fa notare come anche la Dr.ssa med. __________,
attesti che l'assicurata assume Codafalgan e Brufen solo "se
occorre", mentre parla di lombalgia e coxalgia sinistra cronica senza
descrivere i deficit funzionali associati ma, in ogni caso, senza aggiungere
elementi nuovi in grado di inficiare le conclusioni della mia valutazione,
fermo restando che la coxalgia, che di per sè non è una diagnosi ma un sintomo,
non è suffragata da alcuna severità radiologica.
Per tali ragioni non si giustifica il peggioramento dello stato
dell'assicurata al minimo tentativo di attività fisica anche leggera. (…)” (doc.
IV/1 pag. 9)
ed in seguito
" (…)
Nel formulario Al del 06.10.2017 (GED)
e relativo alla visita del 02.10.2017, la Dr.ssa
med. D. Kuhlen riporta la diagnosi non codificata
secondo la classificazione ICD-10 di
- "Squilibrio
sagittale e scoliosi (NON SCLEROSI,
come scrive il rappresentante legale dell'assicurata) progressiva con
consecutivi problemi di postura".
- "Sospetta sindrome dell'articolazione sacroiliaca
destra.
Osserviamo che la prima è la diagnosi nota, mentre la seconda non è
mai stata confermata ai test diagnostici
(vedi infiltrazioni Dr. med. __________).
Osserviamo ancora che la Dr.ssa med. __________
non prescrive alcuna terapia farmacologica a scopo antalgico, mentre si limita
a citare un "trattamento fisiatrico continuo".
Non vi sono nuove diagnosi, non vi à alcuna terapia farmacologica,
nulla che giustifichi l'impossibilità a sollevare pesi di 5 Kg, di per sé
irrisori. Anche in questo formulario non è presente un esame obiettivo.” (Doc.
IV/1 pagg. 9-10)
Quanto alle limitazioni, è
vero che le succitate sanitarie hanno ritenuto come l’assicurata non possa
alzare pesi, mentre per il SMR la stessa può portare pesi fino a 5 kg sino a
livello delle spalle. Altrettanto vero è che le medesime abbiano rilevato che
l’assicurata non è in grado di svolgere attività di rotazione del tronco.
Tuttavia, con riferimento
al rapporto 6 ottobre 2017 della dr.ssa __________, il medico SMR ha fatto
presente che “non vi sono nuove diagnosi, non vi è alcuna terapia farmacologica,
nulla che giustifichi l’impossibilità a sollevare pesi di 5 Kg, di per sé
irrisori” (pag. 10).
In merito alla roteazione
del tronco, il dr. __________ ha precisato: “il fatto che la roteazione del
tronco sia risultata libera alla visita SMR non vuol dire per nulla che
l’assicurata possa sostenere ripetutamente uno stress torsionale. Ecco il
motivo per cui ho definito che l’assicurata possa solo raramente assumere la
posizione del tronco piegata ed in rotazione (durante l’attività lavorativa
adeguata)” (pag. 12). Che poi nel formulario relativo all’esame della
funzionalità fisica il medico SMR abbia omesso di valutare la capacità
funzionale “con rotazione” non è, come sostenuto nel ricorso,
verosimilmente frutto di un ripensamento ma forse di una dimenticanza che
comunque non mette in discussione l’affidabilità della valutazione stessa.
Va poi fatto presente che
il medico SMR non ha potuto riscontrare un’affezione psichiatrica. A tal
riguardo correttamente il dr. __________, con rifermento al rapporto 29 aprile
2018.
del medico curante (dr. __________) che attesta una “sindrome
depressiva reattiva incipiente”, rileva che quanto diagnosticato non
corrisponde a nessuna affezione codificata ICD- 10 e che non vi è alcun
elemento che permetta di ritenere data una patologia psichiatrica, tenuto del
resto conto che al momento della valutazione del settembre 2017 “l’assicurata
non fece mai alcun riferimento ad una presa a carico psichiatrica né manifestò
alcuna tensione endopsichica o alcuna deflessione timica” (pag. 6). Nemmeno
gli altri medici curanti hanno fatto cenno a disturbi psichici e a terapie
psicolfarmacologiche. A tal riguardo il medico SMR rileva che la dr.ssa __________
nel menzionato rapporto dell’ottobre 2017 “segna una capacità di
concentrazione illimitata, una capacità di comprensione illimitata, una
capacità di adeguamento illimitata, un caricabilità illimitata, ossia una
performance cognitiva eccellente, assolutamente in contrasto con la "sindrome
depressiva reattiva incipiente" invocata dal Dr. med. __________” (pag.
10).
2.7.2
Nelle osservazioni 12
settembre 2018 la ricorrente evidenzia come la valutazione 21 agosto 2018 del
SMR sia stata allegata alla risposta di causa datata 6 settembre 2018, la
quale, nonostante le ferie giudiziarie estive, risulta essere tardiva avendo il
TCA assegnato all’amministrazione il 14 agosto 2018 un termine di 20 giorni per
inoltrare il succitato allegato responsivo. Tale rilievo non è rilevante.
Giusta l’art. 5 cpv. 1
Lptca, immediatamente dopo esaminato il ricorso o dopo che lo stesso sia
completato e ritornato al Tribunale, il giudice delegato ne trasmette copia
all’autorità amministrativa che ha emanato la querelata decisione fissandole un
termine di 20 giorni per la presentazione dell’atto di risposta, al quale va
allegato l’incarto completo.
L’art. 13 cpv. 2 Lptca
prevede che il suddetto termine può essere prorogato una sola volta a seguito
di istanza motivata dall’autorità amministrativa.
Secondo l'art. 13 cpv. 4
Lptca trascorso un termine fissato in applicazione della presente legge, il
giudice delegato assegna un termine perentorio; egli commina contemporaneamente
le conseguenze in caso di inosservanza.
Va rilevato che il termine
di 20 giorni di cui all'art. 5 cpv. 1 LPTCA è d'ordine, a differenza di quello
previsto all'art. 13 cpv. 4 LPTCA. In questo secondo caso, infatti, si tratta
di un termine perentorio (cfr fra le tante: STCA 38.2006.70 del 15 febbraio
2007.
consid. 2.2 [concernente la vecchia Lptca]; in ambito AI: STCA
32.2009
-76 del 4 maggio 2011 consid. 2.10, p. 23 […Trattandosi di un termine
ordinario, tenuto conto della massima d’ufficio, le risposte (…). ancorché
tardive sono da prendere in considerazione”]).
Nell’evenienza concreta, pertanto,
anche se la risposta di causa dovesse risultare tardiva, ciò non significa che
l’allegata presa di posizione del SMR non può essere presa in considerazione
dal Tribunale.
Inoltre, l’assicurata
rileva come con nota 16 novembre 2017 il funzionario incaricato, con
riferimento al rapporto 6 ottobre 2017 della dr.ssa __________, abbia ritenuto
“auspicabile che il medico SMR riveda il Rapporto finale nella parte IL% in
attività adeguata” (doc. 179 inc. AI). Che poi il dr. __________ non abbia
rivisto tale percentuale (anzi egli l’ha confermata) è una questione puramente
medica di sua competenza.
L’insorgente rileva pure
che manca “un sano e corretto contradditorio”, nel senso che la presa di
posizione 21 agosto 2018 del SMR andava sottoposta ai vari medici curanti che
l’hanno esaminata. Va qui ricordato che nell’intimazione della risposta di
causa questo TCA ha espressamente invitato l’assicurata a prendere posizione
alla succitata valutazione (V). Se l’assicurata non ha richiesto ai medici
curanti un simile parere, questo non può essere imputato al Tribunale.
2.7.3
In conclusione, sulla base
delle affidabili e concludenti valutazioni 20 novembre 2015, 1° settembre 2017
e 21 agosto 2018 del SMR (cfr. consid. 2.3), tenuto conto che sino al momento
dell’emissione della decisione contestata non vi è stato un rilevante cambiamento
delle condizioni di salute, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata
di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), il TCA ritiene
dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati), che da settembre 2015 la ricorrente è pienamente
abile in attività adeguate leggere rispettanti le limitazioni fisiche.
Infine, questo Tribunale
ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e
sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi
necessario l'esperimento della chiesta perizia ortopedica/reumatologica.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10
pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v.Cost., cfr. DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.8
Occorre ora procedere alla
graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2), il
cui calcolo, rimasto incontestato, è stato esposto nella decisione impugnata.
2.8.1
Secondo giurisprudenza,
riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito
ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire
quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di
verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue
capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere
determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se
del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di
circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai
dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1
pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo
sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti
l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui
percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in
grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per
esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace
al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà
professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o
ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra
ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della
persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più
al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322
consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Quale reddito da valido
l’amministrazione, fondandosi sul questionario del datore di lavoro del 5
maggio 2014 (doc. 86 inc. AI), ha rettamente preso in considerazione il salario
del 2013 di fr. 50’512.--, aggiornandolo al 2014 per un importo di fr.
50'905.-- (cfr. pag. 365 inc. AI).
2.8.2
Per quel che concerne il
reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare
perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,
il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo
la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale
massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5.
settembre 2006).
Se una persona assicurata,
per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente
inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si
procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In
pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure
facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da
invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda
fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido
ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto
presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver
tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere
presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per
circostanze personali e professionali (cfr. DTF 134 V 322; STF 9C_1038/2008 del
15.
gennaio 2010 consid. 5.5).
Ritornando
al caso in esame, nel rapporto 25 novembre 2016, al cui tenore va fatto
riferimento, il consulente IP ha elencato le diverse attività esigibili (doc. 144
inc. AI).
Conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha utilizzato
i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2014) elaborata dall'Ufficio
federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche
inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) per un salario mensile di fr. 4'174,62.
Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il
dato statistico corrisponde a fr. 52'224,54 per un impiego a tempo pieno.
Considerata
un’abilità del 100%, riconosciuta una riduzione del 20% per attività leggere, il
reddito da invalido è stato quantificato in fr. 47'779,62 (cfr. rapporto 29 dicembre 2016 del consulente IP
in pag. 361 incarto AI).
Dal raffronto dei redditi
da valido e invalido risulta grado d’invalidità del 18%. Visto il grosso scarto
per arrivare ad un grado d’invalidità pensionabile, la situazione rimarrebbe la
stessa anche volendo tenere in considerazione i dati salariali sino al 2018,
anno dell’emanazione della decisione impugnata.
Di
conseguenza l’amministrazione ha rettamente limitato il diritto alla rendita
sino al 31 dicembre 2015, ossia tre mesi dopo il miglioramento ex art. 88 a
cpv. 1 OAI come da decisione contestata.
In conclusione, visto
quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va
respinto.
2.9
Secondo l'art. 29 cpv. 2
LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità
delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese di fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500.- sono
poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti