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Decisione

32.2018.137

Corretta la decisione con la quale è stata ridotta ad un quarto la rendita spettante all'assicurata, nonché il suo ammontare, calcolato in maniera corretta come spiegato dalla Cassa competente

20 agosto 2019Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in

plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

2.4. Nella decisione impugnata

l’amministrazione ha attribuito all’assicurata una mezza rendita d’invalidità

dal 1° febbraio 2014, poi ridotta ad un quarto dal 1° giugno 2017, ritenendo

che dal profilo economico, dopo la conclusione della formazione breve, il grado

di invalidità è diminuito dal 50% al 41%.

Il TCA è, quindi, ora

chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.2. e 2.3.,

se l’Ufficio AI ha correttamente o meno ridotto da mezza ad un quarto la

rendita spettante a RI 1 a far tempo dal 1° giugno 2017.

2.5. Nella fattispecie in esame, al

fine di accertare le condizioni di salute dell’assicurata, l’Ufficio AI ha incaricato il __________ di eseguire una perizia

pluridisciplinare.

Dal

referto peritale del 12 novembre 2015 risulta che i periti hanno fatto capo a

consultazioni specialistiche esterne: reumatologica (dr. __________),

neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso

il citato centro d’accertamento, i periti del __________ hanno posto quali

diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “1. Periartropatia

omeroscapolare tendinopatica della spalla dx con stato dopo intervento

chirurgico artroscopico di tenotomia e sutura della cuffia dei rotatori il

2.4.2013; 2. Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità

(ICD10-F33.1); 3. Modificazione duratura della personalità dopo un’esperienza

catastrofica (ICD10-F62.0)”, mentre quali diagnosi senza influenza sulla

capacità lavorativa hanno indicato quelle di “emicrania senz’aura con

evoluzione perimestruale; sindrome cervicovertebrale con componente

cervicobrachiale su: iniziali alterazioni degenerative soprattutto a livello

C6-C7; sindrome lombovertebrale prevalentemente nell’ambito di una problematica

di reumatismo delle parti molli su minime alterazioni di tipo statico;

fibromialgia; sindrome di somatizzazione; obesità (BMI 33.5%); segnalata

ipotesi di acromegalia non attiva (vedasi atto del 23.6.2015)” (doc. 87 pag. 23).

Dopo un’esauriente

discussione tra tutti i medici coinvolti, gli specialisti del __________ hanno

considerato l’assicurata globalmente abile al lavoro al 50% sia nella

precedente attività di ausiliaria di pulizia, sia in altre attività adatte,

rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc. 87 pag. 31-33).

Tale valutazione è poi

stata avallata e fatta propria dal dr. __________ del SMR nel rapporto finale

del 16 novembre 2015 (doc. 88).

2.6. In sede ricorsuale l’avv. RA

1, basandosi su quanto attestato con referto del 25 giugno 2018 dalla dr.ssa __________

del Servizio __________, ha fatto valere un aggravamento, dal profilo psichico,

dello stato di salute dell’assicurata, causato dalla risposta negativa ricevuta

alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e conferma del rimpatrio in

__________ da parte del Consiglio di Stato (doc. I/C).

Al riguardo, nelle

annotazioni del 27 agosto 2018, il dr. __________ del SMR ha considerato che il

certificato della dr.ssa __________ del __________ non sia atto a mettere in

discussione gli esiti della perizia SAM del 2015, dato che la curante non ha

evidenziato variazioni della capacità lavorativa “che è conseguentemente da

ritenersi la stessa determinata in passato” (doc. VIII/1).

In corso di causa, il

patrocinatore dell’insorgente ha contestato tale parere del medico del SMR,

trasmettendo, a comprova dell’esacerbazione della patologia psichiatrica

dell’interessata, un ulteriore referto della dr.ssa __________, datato 17

settembre 2018. In quest’ultimo, la psichiatra curante ha ribadito che lo stato

psichico dell’assicurata risulta “aggravato dall’attuale prospettiva di

rimpatrio”, aggiungendo che “la condizione psichica attuale presenta scarse

risorse interne per affrontare un nuovo sradicamento; in particolare la ridotta

spinta vitale e la separazione degli affetti più significativi sarebbero

d’ostacolo all’adattamento ad una nuova situazione di vita” (doc. XIII/C)

Preso atto di tale

referto, il dr. __________, nelle annotazioni dell’8 ottobre 2018, ha ancora

una volta ritenuto che “le conclusioni della perizia del 2015 sono tuttora condivisibili

e giustificate. Non si evidenziano fatti nuovi o modifiche significative di

fatti noti che mi consentano di cambiare la precedente presa di posizione”

(doc. XV/1).

Il TCA, rilevando che in

entrambi i referti della dr.ssa __________ prodotti dal legale dell’assicurata

veniva richiamato quanto già osservato in un precedente referto del 23 aprile

2018 del __________, non presente agli atti, ha chiesto all’avv. RA 1 di

volerlo produrre (cfr. doc. XVII e XVIII + 1).

Da tale referto risulta

che la dr.ssa __________ ha rilevato quanto segue:

" Con il

presente certifichiamo che la summenzionata è seguita dal nostro Servizio da

luglio 2012. Nell'arco di questi anni lo stato psichico della paziente ha

necessitato di una presa a carico regolare sia dal punto di vista psichiatrico

che psicoterapico, il trattamento è tuttora in corso e richiede di essere

mantenuto.

La presa a carico, parallelamente alle misure di reinserimento

professionale, ha consentito alla paziente di ritrovare un certo equilibrio ed

una stabilizzazione dello stato psichico favorendo la parziale ripresa

lavorativa. Il lavoro terapeutico svolto e la stabilità raggiunta sarebbero

compromesse qualora la paziente dovesse lasciare per via di un rimpatrio

forzato quanto faticosamente riacquisito in questi anni. Si aggiunge a ciò che

un distacco e allontanarnento dai figli, punto di riferirnento per la paziente,

nonché dai nipoti fonte di spinta vitale, provocherebbe un importante stato di

sofferenza con il rischio di un aggravamento della patologia psichiatrica.

Il presente si rilascia su richiesta dell'interessata per gli usi

consentiti dalla legge.” (Doc. XVIII/1)

2.7. Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.

3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF

137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

__________ nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va poi rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629,

in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali

e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta

Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo

questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto

porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata

in DTF 130 V 352).

2.8. Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale

effettuata dagli specialisti del __________, poi avallata dal SMR, da

considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali sopra ricordati, e fatte proprie all'Ufficio AI.

I consulenti in reumatologia, neurologia e psichiatria del __________,

come visto, hanno infatti analizzato l’insieme delle patologie

dell’interessata, giungendo a conclusioni ben motivate riguardo ai limiti

funzionali e alla capacità lavorativa residua esigibile nonostante i disturbi

alla salute.

Il TCA non ha motivo per

dubitare delle ben motivate e condivisibili valutazioni mediche degli

specialisti del __________.

In tale ambito occorre rilevare che il

giudice si scosta dalle risultanze peritali solo in presenza di elementi

oggettivamente verificabili non presi in considerazione nell’ambito dell’esame

peritale e sufficientemente pertinenti per rimettere in causa le conclusioni

dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si avvera

nel caso di specie.

Dal profilo

somatico, infatti, l’assicurata non ha prodotto della dumentazione

medico-specialistica atta a sollevare il benché minimo dubbio riguardo

all’apprezzamento peritale del __________.

Quanto agli

aspetti psichici, se è pur vero che il patrocinatore della ricorrente ha

trasmesso due refertazioni del __________ attestanti un peggioramento dello

stato di salute dell’interessata, il TCA concorda con lo psichiatra del SMR nel

ritenere che le stesse non siano tali da modificare la valutazione del __________

posta a fondamento della decisione impugnata.

Va a tale proposito, innanzitutto,

rilevato che il peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata,

attestato in data 25 giugno 2018 dalla dr.ssa __________ – al di là di

ogni valutazione di merito a proposito della sua oggettività o meno - è, in

ogni caso, successivo alla decisione impugnata, del 13 giugno 2018, data

che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice

delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_32/2017 del 31 ottobre 2017 consid. 4.3.2.; STF 8C_661/2013

del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.) (cfr. doc. I/C, corsivo della redattrice).

Nel precedente referto __________ del 23 aprile 2018 citato dalla

dr.ssa __________ e richiamato da questo Tribunale, difatti, la psichiatra

curante ha espressamente indicato che “la presa a carico, parallelamente alle

misure di reinserimento professionale, ha consentito alla paziente di

ritrovare un certo equilibrio ed una stabilizzazione dello stato psichico

favorendo la parziale ripresa lavorativa”, aggiungendo che “il lavoro

terapeutico svolto e la stabilità raggiunta sarebbero compromesse

qualora la paziente dovesse lasciare per via di un rimpatrio forzato quanto

faticosamente riacquisito in questi anni” (doc. XVIII/1, corsivo della redattrice).

Fino a quella data (23

aprile 2018), quindi, lo stato di salute dell’interessata era, per stessa

valutazione della psichiatra curante, stabile e tale da consentirle una

parziale attività lavortiva (doc. XVIII/1).

Il TCA ritiene, dunque,

che il peggioramento cui ha fatto riferimento la dr.ssa __________

nell’attestazione del 25 giugno 2018 sia intervenuto dopo la decisione

dell’UAI del 13 giugno 2018.

Tale convincimento trova

il proprio fondamento nella decisione del 30 luglio 2018 con la quale l’Ufficio

della Migrazione ha respinto l’istanza di riesame del 16 luglio 2018 presentata

in merito alla decisione dell’8 aprile 2016 di rifiuto del rinnovo del permesso

di soggiorno stabilita dallo stesso Ufficio della Migrazione. Tale decisione è

poi stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato con risoluzione

governativa no. __________ del 14 marzo 2018, non impugnata dall’assicurata e

pertanto cresciuta in giudicato.

Pertanto, visto che il

rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno risale all’8 aprile 2016 e che

tale decisione è cresciuta in giudicato con la decisione, definitiva, del 14

marzo 2018 del Consiglio di Stato; ritenuto che nel referto del 23 aprile 2018

la dr.ssa __________ ha reputato che un rimpatrio forzato comprometterebbe la

stabilità dello stato di salute psichica conquistato dall’interessata e che in

data 16 luglio 2018 è stata presentata una istanza di revisione in merito al

rifiuto di rinnovo del permesso B, il TCA considera che la riesacerbazione

della sintomatologia dell’assicurata attestata dalla dr.ssa __________ nel

referto del 25 giugno 2018 (verosimilmente a supporto dell’istanza di revisione

presentata all’Ufficio della Migrazione) sia successivo alla decisione dell’Ufficio

AI qui impugnata.

Già solo per tale ragione,

quindi, un eventuale aggravamento dello stato di salute, essendo stato

attestato successivamente alla decisione impugnata, non può essere considerato

nella presente vertenza, ma deve essere oggetto di approfondimento, se del

caso, nell’ambito di una domanda di revisione.

Inoltre, trattandosi di un

peggioramento delle condizioni psichiche di tipo reattivo - la dr.ssa __________

ha infatti espressamente indicato che “tale aggravamento è da ricondurre al

mancato rinnovo del permesso di soggiorno” (doc. I/C), nonché alla “conferma

del rimpatrio in __________ da parte dell’Ufficio Stranieri” (doc. XIII/C) –

occorrerà valutare se ciò possa realmente avere una ripercussione sul diritto

alla rendita.

Va a tale riguardo,

infatti, rilevato che, in una STF 9C_640/2017 del 28 dicembre 2017, il

Tribunale federale ha confermato il giudizio con il quale i primi giudici,

basandosi sulla perizia psichiatrica, hanno ritenuto che l’assicurato non

presentasse alcun disturbo psichico invalidante, ma unicamente una sintomatologia

derivante dal mancato riconoscimento dell’invalidità somatica. Per tali

ragioni, i giudici cantonali hanno escluso di essere in presenza di una

modifica dello stato di salute in grado di incidere sul diritto alla rendita,

facendo riferimento alla giurisprudenza in materia di disturbi reattivi a una

decisione negativa da parte dell’amministrazione.

In un’altra STF

9C_799/2012 del 16 maggio 2013, l’Alta Corte è giunta alle medesime

conclusioni, rilevando in particolare che “ln solchen reaktiven Störungen,

welche adäquater ärztlicher Behandlung zugänglich sind, kann

rechtsprechungsgemäss (BGE 127 V 294) keine

invalidisierende psychische Beeinträchtigung erblickt werden, ansonsten der

gesetzliche Invaliditätsbegriff seine Konturen verlöre”.

Alla

luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti

risultanze dei periti interpellati dall’amministrazione, le quali hanno

permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessata e

richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati), che all’assicurata vada riconosciuta una incapacità

lavorativa del 50% sia nella precedente attività, sia in attività adeguate,

rispettose delle sue limitazioni funzionali.

2.9. Occorre ora esaminare le

conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Nel

caso di specie, l’Ufficio AI ha stabilito che il reddito da valida

dell’assicurata nella propria attività di ausiliaria di pulizie ammontava a fr.

48'000 (2014), che aggiornati al 2015 corrispondono a fr. 48'176.

Quanto

al reddito da invalida, l’Ufficio AI ha indicato che, alla scadenza dell’anno

di attesa (febbraio 2014), l’assicurata avrebbe potuto conseguire quale

ausiliaria di pulizie al 50% un reddito di fr. 24'000, mentre per il 2015 di

fr. 24'088.

L’Ufficio

AI ha aggiunto che il reddito da invalida conseguibile dopo la formazione breve

quale ausiliaria di vendita, conclusa con successo il 31 maggio 2017, ammonta a

fr. 56'643.20 per un’attività al 100%, pari a fr. 28'425.50 per un impiego al

50%.

Alla

luce di tali dati, l’amministrazione, eseguito il raffronto dei redditi, ha

stabilito che prima del maggio 2017 il grado di invalidità dell’interessata è

del 50%, poi ridotto, dopo la conclusione della formazione breve, al 41%.

Per

tali ragioni, nella decisione impugnata, l’Ufficio AI ha assegnato

all’assicurata una mezza rendita di invalidità dal 1° febbraio 2014 al 31

maggio 2017, poi ridotta ad un quarto di rendita a contare dal 1° giugno 2017

(doc. A).

Con

il ricorso il patrocinatore dell’assicurata ha contestato il grado AI del 41%

calcolato dall’amministrazione, ritenendo che “il reddito ipotetico attuale di

fr. 28'425.50” calcolato dall’UAI debba invece essere quantificato, per

un’attività al 50%, in fr. 27'600 corrispondenti al reddito reale percepito

dall’interessata (doc. I).

Nella

risposta di causa, ribadita la correttezza del calcolo riportato nella

decisione impugnata, l’Ufficio AI ha rilevato che “ad ogni buon conto, anche

volendo prendere in considerazione – per pura ipotesi di lavoro – il salario

annuo di fr. 27'600 indicato da controparte, il risultato finale non

cambierebbe nel senso che l’assicurata avrebbe sempre e comunque diritto ad un

quarto di rendita di invalidità”, per un grado AI del 42,7%, inferiore al 50%

necessario per potere usufruire di una mezza rendita come, invece, richiesto

con il ricorso (doc. VIII).

Considerandi

Il

TCA può fare proprio il calcolo del grado di invalidità dell’amministrazione,

sottolineando come sia il reddito da valido, sia quello da invalido, siano

stati determinati in maniera corretta.

Il

reddito da valido, non contestato, ammonta in effetti a fr. 48'000 (2014), come

indicato dal datore di lavoro (cfr. doc. 96).

Anche

il reddito da invalido per il 2014 è stato correttamente determinato, sia con

riferimento all’usuale attività di ausiliaria di pulizie per un importo, al

50%, di fr. 24’000, sia con riferimento ad altre attività, applicando in questa

seconda evenienza la tabella RSS 2014 TA1, con una riduzione del 50% per

ragioni mediche e del 15% quale deduzione sociale, per un ammontare complessivo

di fr. 23’031 (cfr. doc. 141).

Dal raffronto tra il

reddito da valido e quello da invalido (sia in attività abituale, sia in altre

adeguate), risulta un grado di invalidità (del 50%, rispettivamente del 52%)

giustificante il diritto ad una mezza rendita di invalidità.

Quanto invece al raffronto

dei redditi per il periodo successivo al conseguimento dell’attestato di

frequenza da parte della società degli impiegati di commercio al dettaglio per

il corso base nel settore della vendita, l’amministrazione ha pure

correttamente fatto riferimento ai dati statistici salariali di cui alla

tabella TA 2014 Noga 47, donna, livello di competenza semplice e ripetitivo,

aggiornato al 2015, per un ammontare di fr. 56'851 al 100%, pari a fr. 28’425.50

al 50% (cfr. doc. 131).

Raffrontando tale

ammontare con quello da valido di fr. 48'176, emerge un grado di invalidità del

41%, come correttamente indicato dall’Ufficio AI (doc. A).

Il TCA rileva che al

medesimo risultato si giungerebbe anche nel caso in cui, come richiesto dal

patrocinatore dell’assicurata nel ricorso, il reddito da invalido venisse

determinato tenendo conto del salario realmente conseguito dall’assicurata

nell’attività reperita presso B__________ a partire dal 1° giugno 2017, al 50%,

pari a fr. 2'300 mensili o fr. 27'600 annui.

Anche in tale evenienza,

infatti, dal raffronto dei redditi, risulterebbe, come giustamente indicato in

sede di risposta di causa dall’UAI, un grado di invalidità del 42.71%,

arrotondato al 43%, percentuale che darebbe comunque diritto ad un quarto di

rendita di invalidità.

Stante

quanto sopra esposto, l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente assegnato all’assicurata

una mezza rendita di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1°

febbraio 2014 e il 31 maggio 2017, poi ridotta ad un quarto di rendita di

invalidità a decorrere dal 1° giugno 2017.

Su questo punto la

decisione impugnata deve dunque essere confermata e il ricorso respinto.

2.10

Confermata,

quindi, la correttezza del grado di invalidità posto a fondamento della

decisione con la quale l’Ufficio AI ha ridotto da mezza ad un quarto la rendita

spettante all’interessata a contare dal 1° giugno 2017, occorre ora verificare

l’esattezza o meno dell’ammontare della prestazione stessa corrisposta

all’insorgente dal 1° giugno 2017.

Innanzitutto

occorre precisare che ai sensi dell’art. 30ter cpv. 1 LAVS per ogni assicurato

obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono

annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. Il

Consiglio federale precisa i particolari (cfr. art. 139 OAIss).

Questo non significa che per i redditi iscritti nel conto individuale, sono

stati versati integralmente i contributi.

L’art. 30ter

cpv.2 LAVS prevede infatti che i redditi di un’attività lucrativa,

ottenuti da un lavoratore e dai quali il datore di lavoro ha trattenuto i

contributi legali, sono annotati nel conto individuale, anche se il datore di

lavoro non ha versato i contributi alla cassa di compensazione.

Quanto

prodotto dal convenuto non è pertanto sufficiente per comprovare l’asserito

pagamento.

A norma dell'art. 30ter LAVS per ogni assicurato obbligato a

pagare i contributi è tenuto un conto individuale (CI), sul quale sono annotate

le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio

federale precisa i particolari. I redditi di un’attività lucrativa, ottenuti da

un lavoratore e dai quali il datore di lavoro ha trattenuto i contributi

legali, sono annotati nel conto individuale, anche se il datore di lavoro non

ha versato i contributi alla cassa di compensazione.

Secondo

l’art. 141 OAVS l’assicurato ha il diritto di esigere da ogni cassa di

compensazione che tiene per lui un conto individuale un estratto delle

registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro.

L’estratto di conto è rilasciato gratuitamente (cpv. 1). L’assicurato può

chiedere inoltre alla cassa di compensazione competente per la riscossione dei

contributi, o a un’altra cassa di compensazione, estratti di tutti i conti

individuali tenuti per lui da ogni singola cassa di compensazione. Gli

assicurati all’estero indirizzano la domanda alla Cassa svizzera di

compensazione (cpv. 1bis).

L’assicurato

può chiedere alla cassa di compensazione una rettificazione dell’estratto entro

30.

giorni dal ricevimento. La cassa di compensazione si pronuncia mediante

decisione (cpv. 2). Se non è

domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta

di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte

nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica

l’evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti

o debitamente provati (cpv. 3).

Questo vale anche se si

tratta di iscrizioni non complete, come la non registrazione di contributi

versati (DTF 110 V 97 consid. 4).

Il TFA (dal 1° gennaio

2007: TF) ha anche precisato che la regola in tema di prova indicata all'art.

141.

cpv. 3 OAVS, non esclude l'applica­zione del principio inquisitorio. La

prova piena deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e

l'onere della prova prevalenti nell'assicurazione sociale, l'obbligo di

collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 261 = RCC

1992.

pag. 378).

Le

correzioni possono essere estese a tutto il periodo di contribuzione

dell'assicurato, quindi anche agli anni per i quali un pagamento dei contributi

arretrati non sarebbe più possibile, a causa del termine quinquennale di

perenzione ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS (DTF 117 V 263; RCC 1984 pag. 460

consid. 1).

Tuttavia, in tale ambito le casse di compensazione non sono autorizzate a

statuire in merito a questioni giuridiche, quando l'assicurato poteva

sollevarle in sede di ricorso (RCC 1984 pag. 184, 459).

Secondo la giurisprudenza

dell’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), i contributi versati a nome di uno

dei coniugi ed iscritti nel proprio CI non possono essere più trasferiti, dopo

il termine di cinque anni della perenzione ex art. 16 cpv. 1 LAVS, nel conto

dell'altro coniuge, a meno che si tratti di un errore di registrazione ai sensi

del citato art. 141 cpv. 3 OAVS (cfr. in tal senso anche sentenza H 272/01 del

19.

novembre 2001).

Trattasi, ad esempio, di

un errore di registrazione quando i contributi sono iscritti nel conto

individuale della moglie, ma versati dal marito, a seguito delle decisioni di

contribuzione intimate a quest'ultimo (RCC 1984 pag. 459).

Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito

per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno

esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per

determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS). L’accredito per compiti educativi

assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è

ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS). Generalmente

l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa

con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio. Nessun accredito è

attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è attribuito per l’anno

in cui il diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS). L’accredito

corrispondente all’anno di scioglimento del matrimonio o all’anno del decesso

di uno dei genitori è concesso al genitore al quale è stata attribuita

l’autorità parentale o al genitore superstite (art. 52f cpv. 2 OAVS).

L’ammontare dell’accredito

corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al

momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2

LAVS).

L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di

matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3

LAVS).

2.11

Giova

ancora qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni

sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale

accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice

delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o

di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

Alla fattispecie in discussione è applicabile la Lptca, che prevede la massima

dell'ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell'applicazione

d'ufficio del diritto (in questo senso: Marco

Borghi e Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad

art. 18 pag. 89 e segg.; cfr. inoltre STFA U 94/01 del 5 settembre 2001;

STFA I 83/01 del 31 maggio 2001; STFA U 429/00 del 13 marzo 2001;

Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis

1994.

pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del

giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente

rilevanti.

Questo principio non è

tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti

di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI

1994.

pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag.

12; Spira, Le contentieux des

assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de

jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in

erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht,

Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare

quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di

apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le

prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di

ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove

(SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a;

DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto

civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

Su questi aspetti, si veda

in particolare: DUC, Les

assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo

rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der

Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt

werden kann”.

L'obbligo di accertamento

d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non

rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della

prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del

conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti

che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da

una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

2.12

Nella

decisione impugnata l’Ufficio AI ha indicato che la prestazione (un quarto di

rendita) alla quale ha diritto l’assicurata dal 1° giugno 2017 corrisponde a di

fr. 318.-- al mese, calcolati sulla base di una scala 30 (rendita parziale) e

di un totale di 18 anni e 6 mesi di contribuzione (doc. A).

Il patrocinatore dell’insorgente ha contestato tali parametri,

ritenendo che gli anni di contribuzione non siano stati calcolati in maniera

corretta, avendo l’assicurata lavorato anche in altri periodi non computati,

pur riconoscendo di non essere in grado di dimostrare quanto sostenuto (doc.

I).

Unitamente alla risposta

di causa, l’amministrazione ha prodotto la presa di posizione del 5 settembre

2018, con la quale Cassa __________, su richiesta dell’UAI, ha spiegato nel

dettaglio le modalità di determinazione degli anni di contribuzione e della

scala di rendita, confermandone la correttezza.

In particolare, la Cassa competente ha rilevato quanto segue:

" (…)

Nella fattispecie, per il calcolo della rendita d'invalidità

dell'assicurata, nata il __________ 1966, fa stato il periodo di contribuzione

dal 1º gennaio 1987 (anno susseguente il 20º anno di età) fino al 31 dicembre

2013.

(anno precedente l’inizio del diritto alla rendita).

Durante questo l'insorgente presenta un periodo di contribuzione

effettivo (periodi di contribuzione + periodi di computo accrediti educativi)

di 18 anni e 4 mesi, essendo entrata in Svizzera il 25 settembre 1995.

Rispetto ai 27 anní di contribuzione degli assicurati della sua

classe di età, l'assicurata presenta dunque un periodo di contribuzione incompleto,

ciò che comporta l'assegnazione di una rendita parziale di scala 30.

Per quel che concerne il reddito annuo medio, la Cassa ha sommato

tutti i redditi da attività lucrativa iscritti nel conto individuale e relativi

al succitato periodo di contribuzione, che sono stati rivalutati secondo il

fattore 1.000 di cui all'articolo 51bis OAVS. La somma così ottenuta di fr.

236'526.- è poi stata divisa per i 18 anní e 4 mesi di contribuzione ciò che

corrisponde ad un reddito annuo medio di fr. 12'901.-.

Per ogni anno in cui un assicurato ha provveduto all'educazione

dei figli minori di 16 anni è assegnato un accredito che corrisponde al triplo

della rendita annua minima vigente al momento in cui sorge il diritto alla

rendita.

L'assicurata ha avuto dal suo matrimonio quattro figli: __________

(1985), __________ (1988), __________ (1989) e __________ (1994).

In concreto vanno attribuiti accrediti dal 1987 (anno susseguente

il 20º anno di età) al 2010 (compimento del 16º anno di età dell'ultimogeníto).

Nessun accredito è però assegnato quando l'assicurata si trovava all'estero e

non era assicurata in Svizzera.

Inoltre, se una persona è assicurata soltanto durante determinati

mesi, si addizionano questi mesi oltre l'anno civile. Un accredito per compiti

educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 5 OAVS).

La media dell'accredíto per compiti educativi (intero) è

determinata secondo la seguente formula:

(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x numero di

bonifici

durata di contribuzione computabile

(marg. 5487 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall'UFAS).

Ne consegue quindi che vanno computati 15 accrediti interi. Nel

2014.

gli accrediti assommano a fr. 34'462.- (1'170 x 12 x 3 x 15 : 18 anni e 4

mesi).

Il reddito annuo medio della rendita corrisponde pertanto, nel 2014,

a fr. 47'736.- (12'901+ 34'462 = 47'363, arrotondato al limite superiore

conformemente alle tabelle edite dall'UFAS). A seguito dell'adeguamento

all'evoluzione dei prezzi e dei salari, dal 1º gennaio 2015 il reddito annuo

medio è poi rivalutato a fr. 47'940.-.

Con un reddito annuo medio di fr. 47'940.- ed una scala di rendita

30, la prestazione assicurativa erogata all'assicurata, in applicazione delle

tabelle UFAS corrisponde a fr. 318.- mensili.

L'ímporto assegnato quale quarto di rendita risulta così essere

corretto.” (Doc. VIII/2)

2.13

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA non ha motivo per scostarsi dal calcolo operato dalla

Cassa, la quale, come spiegato in maniera precisa e puntuale nello scritto del

5.

settembre 2018 accluso alla risposta di causa dell’UAI, ha debitamente tenuto

conto sia dei periodi di contribuzione, sia dei periodi di computo

accrediti educativi (doc. VIII/2).

In

particolare, questo Tribunale rileva che l’assicurata non ha prodotto alcuna

prova che possa far dubitare della correttezza dell’operato

dell’amministrazione.

Al

contrario, va sottolineato che il patrocinatore dell’assicurata ha riconosciuto

che __________ non dispone di alcuna documentazione a comprova dei presunti

periodi di attività lavorativa che l’interessata ricorderebbe di avere svolto,

ma che non risultano comprovati.

Alla

luce di queste affermazioni del patrocinatore dell’assicurata, il TCA ritiene

che un ulteriore accertamento presso __________ così come richiesto dall’avv. RA

1.

si riveli superfluo.

Non avendo l’insorgente

comprovato o quantomeno reso verosimile di avere versato i contributi per un

periodo diverso rispetto a quello, risultante dal suo conto individuale, preso

in considerazione dall’amministrazione, né che vi sia stato un errore nella

registrazione dei suoi redditi, il TCA non può far altro che confermare il

calcolo operato dalla Cassa competente.

A

tale riguardo, va osservato che in una STF 9C_350/2019 del 18 giugno

2019, l’Alta Corte ha confermato quanto deciso dai primi giudici, i quali

avevano considerato che l’assicurato non avesse dimostrato che le indicazioni

riportate nel proprio conto individuale AVS fossero inesatte.

In

un’altra STF 9C_743/2017 del 16 marzo 2018, pubblicata in SVR 10/2018

AHV nr. 14, il TF ha indicato che nella misura in cui non è dimostrato che il

datore di lavoro abbia dedotto dal salario i contribuiti AVS per gli anni in questione,

non è consentito rettificare le registrazioni nel CI, siccome i presupposti di

cui all’art. 30ter cpv. 3 LAVS non sono adempiuti (consid. 5.1).

L’Alta Corte ha pure

sottolineato che l’art. 141 cpv. 3 OAVS consente soltanto la rettifica di eventuali

“errori di scrittura”. In questo contesto, non è pertanto possibile chiarire

questioni di principio e, in funzione a ciò, effettuare rettifiche di merito

(consid. 5.2).

Stante

quanto sopra esposto, ne segue che le lacune riscontrate dalla Cassa non

possono essere colmate.

Anche

su questo punto la decisione impugnata appare quindi corretta e merita di essre

confermata.

2.14

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell’assicurata.

Quest’ultima ha tuttavia

chiesto di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio essendo le sue modeste entrate insufficienti per fare

fronte ai costi della presente procedura (doc. I).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore

sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva

garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag.

626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria

e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,

l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle

cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito

patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Nella presente

fattispecie, ci si potrebbe chiedere se la vertenza non fosse già palesemente

priva di esito favorevole, in quanto la situazione valetudinaria

dell’interessata, come visto sopra (cfr. consid. 2.8.), è stata

approfonditamente valutata tramite la perizia pluridisciplinare del __________

del 12 novembre 2015, mentre il patrocinatore

si è limitato a contestare le risultanze peritali producendo due referti, della

psichiatra curante, dr.ssa __________ del __________, datati 25 giugno 2018 e

del 17 settembre 2018, entrambi successivi alla decisione impugnata.

Il

patrocinatore dell’assicurata, non potendo ignorare che la data di emissione

della decisione impugnata delimita il potere cognitivo del giudice, doveva

sapere che un eventuale peggioramento dello stato di salute deve essere

esaminato nell’ambito di una domanda di revisione.

Quanto

agli aspetti economici, poi, il TCA rileva come il patrocinatore abbia contestato

l’attribuzione di un quarto di rendita di invalidità, chiedendo che il reddito

da invalido venga calcolato in base al salario effettivo concretamente

percepito dall’assicurata, richiesta che, come diffusamente esposto in

precedenza (cfr. consid. 2.9.), anche volendo, porterebbe al medesimo

risultato, ossia l’attribuzione di un quarto di rendita di invalidità.

Anche

l’ammontare del quarto di rendita corrisposto all’assicurata, come visto,

risulta corretto e rispettoso delle normative in vigore, senza che il patrocinatore

dell’interessata abbia dimostrato il contrario.

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre

presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria andrebbe quindi

respinta.

Il

TCA rileva che, in ogni caso, neppure il presupposto dell’indigenza può essere

considerato adempiuto nel caso di specie.

Dalle

carte processuali risulta che l’assicurata, divorziata e madre di quattro figli,

di cui una sola ancora convivente (__________ nata il __________1994, di

professione __________), dispone, quali entrate, del

proprio stipendio al 50% (fr. 2'300 mensili), oltre al quarto di rendita AI

(fr. 318 mensili), per un totale di fr. 2’618.

L’assicurata

non ha dichiarato alcuna sostanza.

Per

quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’assicurata deve essere applicato

l’importo base mensile per persona sola di fr. 1’200.- stabilito per il calcolo

del minimo esistenziale LEF.

Tale

importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo del 1° settembre 2009).

Bisogna,

poi, computare il canone di locazione di fr. 1’700.-- al mese e il premio

afferente all'assicurazione obbligatoria contro le malattie (pari, una volta

dedotta la riduzione cantonale dei premi, a fr. 168.30 mensili).

Si

ottiene, quindi, un onere globale di fr. 3’068.30.--.

Inoltre va tenuto conto

del fatto che all’importo di base determinato in riferimento alla Tabella per

il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, va

aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia di fr. 180.--/300.-- conformemente a

quanto stabilito dal TFA nella sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004.

In

casu, aggiungendo tale supplemento all'importo di base risulterebbe un ammanco

mensile oscillante fra fr. 630.30 e fr. 750.30 mensili.

Va

tuttavia rilevato che la figlia maggiorenne __________, che abita ancora con la

madre, percepisce un salario mensile lordo di fr. 4'600 per la sua attività di

assistente dentale (cfr. allegati al doc. XIII/1) ed è quindi esigibile che contribuisca

all’economia domestica in misura tale da coprire interamente l’ammanco mensile.

Infatti,

secondo la dottrina in materia di diritto esecutivo, il figlio maggiorenne

esercitante un’attività lucrativa che vive nell’economia domestica, è chiamato

a contribuire alle spese di abitazione, quale l’affitto ed il riscaldamento (cfr.

Mühll, in Kommentar über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea 1998, ad art. 93

N.20, pag. 946; cfr. anche la tabella per il calcolo del minimo esistenziale

LEF edita dalla Camera di esecuzione e fallimento (CEF) del Tribunale

d’appello, valida dal 1° settembre 2009, ove al punto IV precisa che: “il

reddito da lavoro di figli maggiorenni, che vivono nell’economia domestica del

debitore, non viene considerato in linea di principio per il calcolo vitale

dell’escusso. Viene per contro calcolata una partecipazione appropriata del

figlio maggiorenne alle spese d’abitazione (canone locatizio e

riscaldamento)").

In

queste circostanze, siccome si può pretendere dalla figlia dell’assicurata che

dia un contributo all’economia domestica, l’interessata non può essere ritenuta

indigente ai sensi della succitata giurisprudenza. Ne consegue la reiezione

dell’istanza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese di procedura per

fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti