32.2018.137
Corretta la decisione con la quale è stata ridotta ad un quarto la rendita spettante all'assicurata, nonché il suo ammontare, calcolato in maniera corretta come spiegato dalla Cassa competente
20 agosto 2019Italiano47 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.137
cr
Lugano
20 agosto 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 giugno 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1966, attiva
in qualità di ausiliaria di pulizia, in data 28 novembre 2012 ha presentato una
richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da “DD lesione della
cuffia; cervicalgie con irradiazione al braccio destro; epicondilite ulnare;
polialgia articolare; possibile fibromialgia” (doc. 2).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso - in particolare una perizia
pluridisciplinare affidata al Servizio di Accertamento Medico (SAM), seguita da
una formazione breve nella vendita a carico dell’amministrazione dal 1.9.2016
al 31.5.2017, ultimata con successo (doc. 115 e 122) - con progetto di
decisione del 10 luglio 2017 (doc. 145), poi confermato in data 13 giugno 2018,
l’Ufficio AI ha assegnato all’interessata una mezza rendita di invalidità dal
1° febbraio 2014, poi ridotta ad un quarto di rendita di invalidità (grado AI
del 41%) a decorrere dal 1° giugno 2017 (al termine della formazione breve).
Dalla
decisione emerge che la prestazione alla quale l’assicurata ha diritto, dal 1°
giugno 2017, è pari a fr. 318.-- al mese, calcolati sulla base di una scala
(parziale) di rendita 30 e di un totale di 18 anni e 6 mesi di contribuzione (doc.
A).
1.2. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto
tempestivo ricorso, chiedendo l’attribuzione di una rendita di invaldiità del
50%, calcolata sulla base di un periodo completo di contribuzione.
Il rappresentante legale
dell’assicurata ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Il legale ha, innanzitutto,
contestato l’importo della rendita, calcolato a suo avviso in maniera errata
tenendo conto di un periodo di contribuzione di 18 anni e 6 mesi.
Egli ha, infatti, spiegato
che sin dal suo arrivo in Svizzera, nel 1995, l’assicurata “ha sempre cercato
di darsi da fare ed è sempre stata impiegata in un’attività lavorativa”. Ella
infatti, a suo dire, aveva dapprima svolto le pulizie per l’assistenza presso
il centro asilanti, dove aveva ottenuto una stanza, mentre in seguito era stata
collocata con i suoi bambini presso un foyer gestito da __________.
L’avv. RA 1 ha rilevato
che “dal suo arrivo fino all’ottenimento del permesso B, la ricorrente era
affiliata presso il __________, dal suo stipendio dunque, fatta eccezione per il
minimo vitale, veniva decurata la restante parte e versata direttamente al __________,
il quale si occupava di pagarle l’affitto e la Cassa malati e, si suppone, i
contributi paritetici”.
L’avv. RA 1 ha tuttavia
precisato che “purtroppo tale servizio non si è rivelato sempre all’altezza del
compito affidatogli”, visto che l’assicurata “ricorda di avere lavorato anche
nel periodo dal 1° settembre 1995 al 31 dicembre 1997 e dal 1° gennaio 1999 al
31 dicembre 2006, che corrisponde al periodo per cui essa non pare avere
versato i contributi paritetici”.
Il legale, rilevato che
“le verifiche fatte presso __________ non hanno consentito di fare alcun
accertamento preciso nel senso che la documentazione dell’attività della
signora RI 1 non figura agli atti”, ha chiesto al TCA di richiamare tutta la documentazione
in possesso di __________ e, in mancanza di dati, di assegnare una rendita
sulla base di una scala completa, “ritenuto che gli anni persi sono
riconducibili a problemi amministrativi e non a negligenze della ricorrente”.
Il patrocinatore della
ricorrente ha pure contestato il grado di invalidità del 41% calcolato
dall’amministrazione, ritenendo che che il reddito reale percepito
dall’assicurata al 50% vada fissato in fr. 27'600.
Infine, il legale ha
chiesto che la situazione di salute dell’insorgente venga rivalutata, tenuto
conto del “netto peggioramento del quadro depressivo” a seguito del mancato
rinnovo del permesso di soggiorno in Svizzera attestato dal __________ (doc.
I).
1.3. Con
la risposta di causa, l’Ufficio AI - dopo avere richiesto una presa di
posizione al SMR per quanto concerne gli aspetti medici (cfr. doc. VIII/1) e alla
Cassa __________ a proposito del calcolo dell’importo della rendita spettante
all’interessata (cfr. doc. VIII/2) - ha chiesto la reiezione del ricorso e la
conferma della decisione contestata (doc. VIII).
1.4. In data 24 settembre 2018, il
patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso al TCA il certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. XIII
+ 1).
1.5. Con scritto del 28 settembre
2018, il legale dell’insorgente, per quanto riguarda le attività lavorative
svolte in passato, ha ribadito la richiesta di richiamo dei documenti postulati
con il ricorso, oltre all’audizione personale dell’assicurata.
Quanto allo stato di
salute dell’interessata, l’avv. RA 1 ha contestato la presa di posizione del
SMR, rilevando nuovamente un peggioramento degli aspetti psichici, come
attestato dalla dr.ssa __________ del __________ (doc. C).
Infine, il legale ha sottolineato
che la presa di posizione della Cassa “non muta la sostanza dell’impugnazione
che è incentrata su di uno sbaglio in merito agli anni di contributi” (doc.
XIII).
1.6. Con osservazioni dell’11
ottobre 2018, l’Ufficio AI, dopo avere nuovamente interpellato il SMR (doc.
XV/1), ha chiesto ancora una volta la conferma della decisione impugnata e la
reiezione del ricorso (doc. XV).
Tali considerazioni sono
state trasmesse all’assicurata, per conoscenza.
1.7. In corso di causa, il TCA ha
chiesto al patrocinatore dell’assicurata di produrre il referto del 23 aprile
2018 del Servizio __________ di __________, citato nel referto del 25 giugno
2018 dello stesso __________ prodotto insieme al ricorso (doc. XVII).
In data 5 luglio 2019
l’avv. RA 1 ha fatto pervenire al TCA quanto richiesto (doc. XVIII + 1).
Tale referto è stato
trasmesso all’Ufficio AI, per conoscenza.
2.1. Oggetto
del contendere è sia la riduzione da mezza a un quarto di rendita di invalidità
(grado di invalidità del 41%), sia l’ammontare della prestazione corrispondente
ad un quarto di rendita spettante all’insorgente dal 1° giugno 2017.
Secondo l'art. 4 cpv. 1
LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo
aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora
TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.2. Per costante
giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una
rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per
un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I
597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre
2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;
STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004
nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA
32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.3. L’art. 17 cpv. 1 LPGA
stabilisce che:
" Se il
grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente
o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a
proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Una
diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in
plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.4. Nella decisione impugnata
l’amministrazione ha attribuito all’assicurata una mezza rendita d’invalidità
dal 1° febbraio 2014, poi ridotta ad un quarto dal 1° giugno 2017, ritenendo
che dal profilo economico, dopo la conclusione della formazione breve, il grado
di invalidità è diminuito dal 50% al 41%.
Il TCA è, quindi, ora
chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.2. e 2.3.,
se l’Ufficio AI ha correttamente o meno ridotto da mezza ad un quarto la
rendita spettante a RI 1 a far tempo dal 1° giugno 2017.
2.5. Nella fattispecie in esame, al
fine di accertare le condizioni di salute dell’assicurata, l’Ufficio AI ha incaricato il __________ di eseguire una perizia
pluridisciplinare.
Dal
referto peritale del 12 novembre 2015 risulta che i periti hanno fatto capo a
consultazioni specialistiche esterne: reumatologica (dr. __________),
neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso
il citato centro d’accertamento, i periti del __________ hanno posto quali
diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “1. Periartropatia
omeroscapolare tendinopatica della spalla dx con stato dopo intervento
chirurgico artroscopico di tenotomia e sutura della cuffia dei rotatori il
2.4.2013; 2. Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità
(ICD10-F33.1); 3. Modificazione duratura della personalità dopo un’esperienza
catastrofica (ICD10-F62.0)”, mentre quali diagnosi senza influenza sulla
capacità lavorativa hanno indicato quelle di “emicrania senz’aura con
evoluzione perimestruale; sindrome cervicovertebrale con componente
cervicobrachiale su: iniziali alterazioni degenerative soprattutto a livello
C6-C7; sindrome lombovertebrale prevalentemente nell’ambito di una problematica
di reumatismo delle parti molli su minime alterazioni di tipo statico;
fibromialgia; sindrome di somatizzazione; obesità (BMI 33.5%); segnalata
ipotesi di acromegalia non attiva (vedasi atto del 23.6.2015)” (doc. 87 pag. 23).
Dopo un’esauriente
discussione tra tutti i medici coinvolti, gli specialisti del __________ hanno
considerato l’assicurata globalmente abile al lavoro al 50% sia nella
precedente attività di ausiliaria di pulizia, sia in altre attività adatte,
rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc. 87 pag. 31-33).
Tale valutazione è poi
stata avallata e fatta propria dal dr. __________ del SMR nel rapporto finale
del 16 novembre 2015 (doc. 88).
2.6. In sede ricorsuale l’avv. RA
1, basandosi su quanto attestato con referto del 25 giugno 2018 dalla dr.ssa __________
del Servizio __________, ha fatto valere un aggravamento, dal profilo psichico,
dello stato di salute dell’assicurata, causato dalla risposta negativa ricevuta
alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e conferma del rimpatrio in
__________ da parte del Consiglio di Stato (doc. I/C).
Al riguardo, nelle
annotazioni del 27 agosto 2018, il dr. __________ del SMR ha considerato che il
certificato della dr.ssa __________ del __________ non sia atto a mettere in
discussione gli esiti della perizia SAM del 2015, dato che la curante non ha
evidenziato variazioni della capacità lavorativa “che è conseguentemente da
ritenersi la stessa determinata in passato” (doc. VIII/1).
In corso di causa, il
patrocinatore dell’insorgente ha contestato tale parere del medico del SMR,
trasmettendo, a comprova dell’esacerbazione della patologia psichiatrica
dell’interessata, un ulteriore referto della dr.ssa __________, datato 17
settembre 2018. In quest’ultimo, la psichiatra curante ha ribadito che lo stato
psichico dell’assicurata risulta “aggravato dall’attuale prospettiva di
rimpatrio”, aggiungendo che “la condizione psichica attuale presenta scarse
risorse interne per affrontare un nuovo sradicamento; in particolare la ridotta
spinta vitale e la separazione degli affetti più significativi sarebbero
d’ostacolo all’adattamento ad una nuova situazione di vita” (doc. XIII/C)
Preso atto di tale
referto, il dr. __________, nelle annotazioni dell’8 ottobre 2018, ha ancora
una volta ritenuto che “le conclusioni della perizia del 2015 sono tuttora condivisibili
e giustificate. Non si evidenziano fatti nuovi o modifiche significative di
fatti noti che mi consentano di cambiare la precedente presa di posizione”
(doc. XV/1).
Il TCA, rilevando che in
entrambi i referti della dr.ssa __________ prodotti dal legale dell’assicurata
veniva richiamato quanto già osservato in un precedente referto del 23 aprile
2018 del __________, non presente agli atti, ha chiesto all’avv. RA 1 di
volerlo produrre (cfr. doc. XVII e XVIII + 1).
Da tale referto risulta
che la dr.ssa __________ ha rilevato quanto segue:
" Con il
presente certifichiamo che la summenzionata è seguita dal nostro Servizio da
luglio 2012. Nell'arco di questi anni lo stato psichico della paziente ha
necessitato di una presa a carico regolare sia dal punto di vista psichiatrico
che psicoterapico, il trattamento è tuttora in corso e richiede di essere
mantenuto.
La presa a carico, parallelamente alle misure di reinserimento
professionale, ha consentito alla paziente di ritrovare un certo equilibrio ed
una stabilizzazione dello stato psichico favorendo la parziale ripresa
lavorativa. Il lavoro terapeutico svolto e la stabilità raggiunta sarebbero
compromesse qualora la paziente dovesse lasciare per via di un rimpatrio
forzato quanto faticosamente riacquisito in questi anni. Si aggiunge a ciò che
un distacco e allontanarnento dai figli, punto di riferirnento per la paziente,
nonché dai nipoti fonte di spinta vitale, provocherebbe un importante stato di
sofferenza con il rischio di un aggravamento della patologia psichiatrica.
Il presente si rilascia su richiesta dell'interessata per gli usi
consentiti dalla legge.” (Doc. XVIII/1)
2.7. Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.
3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF
137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
__________ nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va poi rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629,
in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali
e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta
Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo
questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,
in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto
porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi
sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata
in DTF 130 V 352).
2.8. Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale
effettuata dagli specialisti del __________, poi avallata dal SMR, da
considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali sopra ricordati, e fatte proprie all'Ufficio AI.
I consulenti in reumatologia, neurologia e psichiatria del __________,
come visto, hanno infatti analizzato l’insieme delle patologie
dell’interessata, giungendo a conclusioni ben motivate riguardo ai limiti
funzionali e alla capacità lavorativa residua esigibile nonostante i disturbi
alla salute.
Il TCA non ha motivo per
dubitare delle ben motivate e condivisibili valutazioni mediche degli
specialisti del __________.
In tale ambito occorre rilevare che il
giudice si scosta dalle risultanze peritali solo in presenza di elementi
oggettivamente verificabili non presi in considerazione nell’ambito dell’esame
peritale e sufficientemente pertinenti per rimettere in causa le conclusioni
dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si avvera
nel caso di specie.
Dal profilo
somatico, infatti, l’assicurata non ha prodotto della dumentazione
medico-specialistica atta a sollevare il benché minimo dubbio riguardo
all’apprezzamento peritale del __________.
Quanto agli
aspetti psichici, se è pur vero che il patrocinatore della ricorrente ha
trasmesso due refertazioni del __________ attestanti un peggioramento dello
stato di salute dell’interessata, il TCA concorda con lo psichiatra del SMR nel
ritenere che le stesse non siano tali da modificare la valutazione del __________
posta a fondamento della decisione impugnata.
Va a tale proposito, innanzitutto,
rilevato che il peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata,
attestato in data 25 giugno 2018 dalla dr.ssa __________ – al di là di
ogni valutazione di merito a proposito della sua oggettività o meno - è, in
ogni caso, successivo alla decisione impugnata, del 13 giugno 2018, data
che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice
delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_32/2017 del 31 ottobre 2017 consid. 4.3.2.; STF 8C_661/2013
del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.) (cfr. doc. I/C, corsivo della redattrice).
Nel precedente referto __________ del 23 aprile 2018 citato dalla
dr.ssa __________ e richiamato da questo Tribunale, difatti, la psichiatra
curante ha espressamente indicato che “la presa a carico, parallelamente alle
misure di reinserimento professionale, ha consentito alla paziente di
ritrovare un certo equilibrio ed una stabilizzazione dello stato psichico
favorendo la parziale ripresa lavorativa”, aggiungendo che “il lavoro
terapeutico svolto e la stabilità raggiunta sarebbero compromesse
qualora la paziente dovesse lasciare per via di un rimpatrio forzato quanto
faticosamente riacquisito in questi anni” (doc. XVIII/1, corsivo della redattrice).
Fino a quella data (23
aprile 2018), quindi, lo stato di salute dell’interessata era, per stessa
valutazione della psichiatra curante, stabile e tale da consentirle una
parziale attività lavortiva (doc. XVIII/1).
Il TCA ritiene, dunque,
che il peggioramento cui ha fatto riferimento la dr.ssa __________
nell’attestazione del 25 giugno 2018 sia intervenuto dopo la decisione
dell’UAI del 13 giugno 2018.
Tale convincimento trova
il proprio fondamento nella decisione del 30 luglio 2018 con la quale l’Ufficio
della Migrazione ha respinto l’istanza di riesame del 16 luglio 2018 presentata
in merito alla decisione dell’8 aprile 2016 di rifiuto del rinnovo del permesso
di soggiorno stabilita dallo stesso Ufficio della Migrazione. Tale decisione è
poi stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato con risoluzione
governativa no. __________ del 14 marzo 2018, non impugnata dall’assicurata e
pertanto cresciuta in giudicato.
Pertanto, visto che il
rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno risale all’8 aprile 2016 e che
tale decisione è cresciuta in giudicato con la decisione, definitiva, del 14
marzo 2018 del Consiglio di Stato; ritenuto che nel referto del 23 aprile 2018
la dr.ssa __________ ha reputato che un rimpatrio forzato comprometterebbe la
stabilità dello stato di salute psichica conquistato dall’interessata e che in
data 16 luglio 2018 è stata presentata una istanza di revisione in merito al
rifiuto di rinnovo del permesso B, il TCA considera che la riesacerbazione
della sintomatologia dell’assicurata attestata dalla dr.ssa __________ nel
referto del 25 giugno 2018 (verosimilmente a supporto dell’istanza di revisione
presentata all’Ufficio della Migrazione) sia successivo alla decisione dell’Ufficio
AI qui impugnata.
Già solo per tale ragione,
quindi, un eventuale aggravamento dello stato di salute, essendo stato
attestato successivamente alla decisione impugnata, non può essere considerato
nella presente vertenza, ma deve essere oggetto di approfondimento, se del
caso, nell’ambito di una domanda di revisione.
Inoltre, trattandosi di un
peggioramento delle condizioni psichiche di tipo reattivo - la dr.ssa __________
ha infatti espressamente indicato che “tale aggravamento è da ricondurre al
mancato rinnovo del permesso di soggiorno” (doc. I/C), nonché alla “conferma
del rimpatrio in __________ da parte dell’Ufficio Stranieri” (doc. XIII/C) –
occorrerà valutare se ciò possa realmente avere una ripercussione sul diritto
alla rendita.
Va a tale riguardo,
infatti, rilevato che, in una STF 9C_640/2017 del 28 dicembre 2017, il
Tribunale federale ha confermato il giudizio con il quale i primi giudici,
basandosi sulla perizia psichiatrica, hanno ritenuto che l’assicurato non
presentasse alcun disturbo psichico invalidante, ma unicamente una sintomatologia
derivante dal mancato riconoscimento dell’invalidità somatica. Per tali
ragioni, i giudici cantonali hanno escluso di essere in presenza di una
modifica dello stato di salute in grado di incidere sul diritto alla rendita,
facendo riferimento alla giurisprudenza in materia di disturbi reattivi a una
decisione negativa da parte dell’amministrazione.
In un’altra STF
9C_799/2012 del 16 maggio 2013, l’Alta Corte è giunta alle medesime
conclusioni, rilevando in particolare che “ln solchen reaktiven Störungen,
welche adäquater ärztlicher Behandlung zugänglich sind, kann
rechtsprechungsgemäss (BGE 127 V 294) keine
invalidisierende psychische Beeinträchtigung erblickt werden, ansonsten der
gesetzliche Invaliditätsbegriff seine Konturen verlöre”.
Alla
luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti
risultanze dei periti interpellati dall’amministrazione, le quali hanno
permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessata e
richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato
con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati), che all’assicurata vada riconosciuta una incapacità
lavorativa del 50% sia nella precedente attività, sia in attività adeguate,
rispettose delle sue limitazioni funzionali.
2.9. Occorre ora esaminare le
conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Nel
caso di specie, l’Ufficio AI ha stabilito che il reddito da valida
dell’assicurata nella propria attività di ausiliaria di pulizie ammontava a fr.
48'000 (2014), che aggiornati al 2015 corrispondono a fr. 48'176.
Quanto
al reddito da invalida, l’Ufficio AI ha indicato che, alla scadenza dell’anno
di attesa (febbraio 2014), l’assicurata avrebbe potuto conseguire quale
ausiliaria di pulizie al 50% un reddito di fr. 24'000, mentre per il 2015 di
fr. 24'088.
L’Ufficio
AI ha aggiunto che il reddito da invalida conseguibile dopo la formazione breve
quale ausiliaria di vendita, conclusa con successo il 31 maggio 2017, ammonta a
fr. 56'643.20 per un’attività al 100%, pari a fr. 28'425.50 per un impiego al
50%.
Alla
luce di tali dati, l’amministrazione, eseguito il raffronto dei redditi, ha
stabilito che prima del maggio 2017 il grado di invalidità dell’interessata è
del 50%, poi ridotto, dopo la conclusione della formazione breve, al 41%.
Per
tali ragioni, nella decisione impugnata, l’Ufficio AI ha assegnato
all’assicurata una mezza rendita di invalidità dal 1° febbraio 2014 al 31
maggio 2017, poi ridotta ad un quarto di rendita a contare dal 1° giugno 2017
(doc. A).
Con
il ricorso il patrocinatore dell’assicurata ha contestato il grado AI del 41%
calcolato dall’amministrazione, ritenendo che “il reddito ipotetico attuale di
fr. 28'425.50” calcolato dall’UAI debba invece essere quantificato, per
un’attività al 50%, in fr. 27'600 corrispondenti al reddito reale percepito
dall’interessata (doc. I).
Nella
risposta di causa, ribadita la correttezza del calcolo riportato nella
decisione impugnata, l’Ufficio AI ha rilevato che “ad ogni buon conto, anche
volendo prendere in considerazione – per pura ipotesi di lavoro – il salario
annuo di fr. 27'600 indicato da controparte, il risultato finale non
cambierebbe nel senso che l’assicurata avrebbe sempre e comunque diritto ad un
quarto di rendita di invalidità”, per un grado AI del 42,7%, inferiore al 50%
necessario per potere usufruire di una mezza rendita come, invece, richiesto
con il ricorso (doc. VIII).
Considerandi
Il
TCA può fare proprio il calcolo del grado di invalidità dell’amministrazione,
sottolineando come sia il reddito da valido, sia quello da invalido, siano
stati determinati in maniera corretta.
Il
reddito da valido, non contestato, ammonta in effetti a fr. 48'000 (2014), come
indicato dal datore di lavoro (cfr. doc. 96).
Anche
il reddito da invalido per il 2014 è stato correttamente determinato, sia con
riferimento all’usuale attività di ausiliaria di pulizie per un importo, al
50%, di fr. 24’000, sia con riferimento ad altre attività, applicando in questa
seconda evenienza la tabella RSS 2014 TA1, con una riduzione del 50% per
ragioni mediche e del 15% quale deduzione sociale, per un ammontare complessivo
di fr. 23’031 (cfr. doc. 141).
Dal raffronto tra il
reddito da valido e quello da invalido (sia in attività abituale, sia in altre
adeguate), risulta un grado di invalidità (del 50%, rispettivamente del 52%)
giustificante il diritto ad una mezza rendita di invalidità.
Quanto invece al raffronto
dei redditi per il periodo successivo al conseguimento dell’attestato di
frequenza da parte della società degli impiegati di commercio al dettaglio per
il corso base nel settore della vendita, l’amministrazione ha pure
correttamente fatto riferimento ai dati statistici salariali di cui alla
tabella TA 2014 Noga 47, donna, livello di competenza semplice e ripetitivo,
aggiornato al 2015, per un ammontare di fr. 56'851 al 100%, pari a fr. 28’425.50
al 50% (cfr. doc. 131).
Raffrontando tale
ammontare con quello da valido di fr. 48'176, emerge un grado di invalidità del
41%, come correttamente indicato dall’Ufficio AI (doc. A).
Il TCA rileva che al
medesimo risultato si giungerebbe anche nel caso in cui, come richiesto dal
patrocinatore dell’assicurata nel ricorso, il reddito da invalido venisse
determinato tenendo conto del salario realmente conseguito dall’assicurata
nell’attività reperita presso B__________ a partire dal 1° giugno 2017, al 50%,
pari a fr. 2'300 mensili o fr. 27'600 annui.
Anche in tale evenienza,
infatti, dal raffronto dei redditi, risulterebbe, come giustamente indicato in
sede di risposta di causa dall’UAI, un grado di invalidità del 42.71%,
arrotondato al 43%, percentuale che darebbe comunque diritto ad un quarto di
rendita di invalidità.
Stante
quanto sopra esposto, l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente assegnato all’assicurata
una mezza rendita di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1°
febbraio 2014 e il 31 maggio 2017, poi ridotta ad un quarto di rendita di
invalidità a decorrere dal 1° giugno 2017.
Su questo punto la
decisione impugnata deve dunque essere confermata e il ricorso respinto.
2.10
Confermata,
quindi, la correttezza del grado di invalidità posto a fondamento della
decisione con la quale l’Ufficio AI ha ridotto da mezza ad un quarto la rendita
spettante all’interessata a contare dal 1° giugno 2017, occorre ora verificare
l’esattezza o meno dell’ammontare della prestazione stessa corrisposta
all’insorgente dal 1° giugno 2017.
Innanzitutto
occorre precisare che ai sensi dell’art. 30ter cpv. 1 LAVS per ogni assicurato
obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono
annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. Il
Consiglio federale precisa i particolari (cfr. art. 139 OAIss).
Questo non significa che per i redditi iscritti nel conto individuale, sono
stati versati integralmente i contributi.
L’art. 30ter
cpv.2 LAVS prevede infatti che i redditi di un’attività lucrativa,
ottenuti da un lavoratore e dai quali il datore di lavoro ha trattenuto i
contributi legali, sono annotati nel conto individuale, anche se il datore di
lavoro non ha versato i contributi alla cassa di compensazione.
Quanto
prodotto dal convenuto non è pertanto sufficiente per comprovare l’asserito
pagamento.
A norma dell'art. 30ter LAVS per ogni assicurato obbligato a
pagare i contributi è tenuto un conto individuale (CI), sul quale sono annotate
le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio
federale precisa i particolari. I redditi di un’attività lucrativa, ottenuti da
un lavoratore e dai quali il datore di lavoro ha trattenuto i contributi
legali, sono annotati nel conto individuale, anche se il datore di lavoro non
ha versato i contributi alla cassa di compensazione.
Secondo
l’art. 141 OAVS l’assicurato ha il diritto di esigere da ogni cassa di
compensazione che tiene per lui un conto individuale un estratto delle
registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro.
L’estratto di conto è rilasciato gratuitamente (cpv. 1). L’assicurato può
chiedere inoltre alla cassa di compensazione competente per la riscossione dei
contributi, o a un’altra cassa di compensazione, estratti di tutti i conti
individuali tenuti per lui da ogni singola cassa di compensazione. Gli
assicurati all’estero indirizzano la domanda alla Cassa svizzera di
compensazione (cpv. 1bis).
L’assicurato
può chiedere alla cassa di compensazione una rettificazione dell’estratto entro
30.
giorni dal ricevimento. La cassa di compensazione si pronuncia mediante
decisione (cpv. 2). Se non è
domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta
di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte
nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica
l’evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti
o debitamente provati (cpv. 3).
Questo vale anche se si
tratta di iscrizioni non complete, come la non registrazione di contributi
versati (DTF 110 V 97 consid. 4).
Il TFA (dal 1° gennaio
2007: TF) ha anche precisato che la regola in tema di prova indicata all'art.
141.
cpv. 3 OAVS, non esclude l'applicazione del principio inquisitorio. La
prova piena deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e
l'onere della prova prevalenti nell'assicurazione sociale, l'obbligo di
collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 261 = RCC
1992.
pag. 378).
Le
correzioni possono essere estese a tutto il periodo di contribuzione
dell'assicurato, quindi anche agli anni per i quali un pagamento dei contributi
arretrati non sarebbe più possibile, a causa del termine quinquennale di
perenzione ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS (DTF 117 V 263; RCC 1984 pag. 460
consid. 1).
Tuttavia, in tale ambito le casse di compensazione non sono autorizzate a
statuire in merito a questioni giuridiche, quando l'assicurato poteva
sollevarle in sede di ricorso (RCC 1984 pag. 184, 459).
Secondo la giurisprudenza
dell’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), i contributi versati a nome di uno
dei coniugi ed iscritti nel proprio CI non possono essere più trasferiti, dopo
il termine di cinque anni della perenzione ex art. 16 cpv. 1 LAVS, nel conto
dell'altro coniuge, a meno che si tratti di un errore di registrazione ai sensi
del citato art. 141 cpv. 3 OAVS (cfr. in tal senso anche sentenza H 272/01 del
19.
novembre 2001).
Trattasi, ad esempio, di
un errore di registrazione quando i contributi sono iscritti nel conto
individuale della moglie, ma versati dal marito, a seguito delle decisioni di
contribuzione intimate a quest'ultimo (RCC 1984 pag. 459).
Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito
per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno
esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per
determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS). L’accredito per compiti educativi
assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è
ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS). Generalmente
l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa
con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio. Nessun accredito è
attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è attribuito per l’anno
in cui il diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS). L’accredito
corrispondente all’anno di scioglimento del matrimonio o all’anno del decesso
di uno dei genitori è concesso al genitore al quale è stata attribuita
l’autorità parentale o al genitore superstite (art. 52f cpv. 2 OAVS).
L’ammontare dell’accredito
corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al
momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2
LAVS).
L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di
matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3
LAVS).
2.11
Giova
ancora qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni
sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale
accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il
giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice
delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o
di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
Alla fattispecie in discussione è applicabile la Lptca, che prevede la massima
dell'ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell'applicazione
d'ufficio del diritto (in questo senso: Marco
Borghi e Guido Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad
art. 18 pag. 89 e segg.; cfr. inoltre STFA U 94/01 del 5 settembre 2001;
STFA I 83/01 del 31 maggio 2001; STFA U 429/00 del 13 marzo 2001;
Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis
1994.
pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del
giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente
rilevanti.
Questo principio non è
tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti
di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI
1994.
pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag.
12; Spira, Le contentieux des
assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de
jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in
erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht,
Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare
quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di
apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le
prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di
ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove
(SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a;
DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto
civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).
Su questi aspetti, si veda
in particolare: DUC, Les
assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo
rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der
Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt
werden kann”.
L'obbligo di accertamento
d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non
rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della
prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del
conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti
che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da
una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
2.12
Nella
decisione impugnata l’Ufficio AI ha indicato che la prestazione (un quarto di
rendita) alla quale ha diritto l’assicurata dal 1° giugno 2017 corrisponde a di
fr. 318.-- al mese, calcolati sulla base di una scala 30 (rendita parziale) e
di un totale di 18 anni e 6 mesi di contribuzione (doc. A).
Il patrocinatore dell’insorgente ha contestato tali parametri,
ritenendo che gli anni di contribuzione non siano stati calcolati in maniera
corretta, avendo l’assicurata lavorato anche in altri periodi non computati,
pur riconoscendo di non essere in grado di dimostrare quanto sostenuto (doc.
I).
Unitamente alla risposta
di causa, l’amministrazione ha prodotto la presa di posizione del 5 settembre
2018, con la quale Cassa __________, su richiesta dell’UAI, ha spiegato nel
dettaglio le modalità di determinazione degli anni di contribuzione e della
scala di rendita, confermandone la correttezza.
In particolare, la Cassa competente ha rilevato quanto segue:
" (…)
Nella fattispecie, per il calcolo della rendita d'invalidità
dell'assicurata, nata il __________ 1966, fa stato il periodo di contribuzione
dal 1º gennaio 1987 (anno susseguente il 20º anno di età) fino al 31 dicembre
2013.
(anno precedente l’inizio del diritto alla rendita).
Durante questo l'insorgente presenta un periodo di contribuzione
effettivo (periodi di contribuzione + periodi di computo accrediti educativi)
di 18 anni e 4 mesi, essendo entrata in Svizzera il 25 settembre 1995.
Rispetto ai 27 anní di contribuzione degli assicurati della sua
classe di età, l'assicurata presenta dunque un periodo di contribuzione incompleto,
ciò che comporta l'assegnazione di una rendita parziale di scala 30.
Per quel che concerne il reddito annuo medio, la Cassa ha sommato
tutti i redditi da attività lucrativa iscritti nel conto individuale e relativi
al succitato periodo di contribuzione, che sono stati rivalutati secondo il
fattore 1.000 di cui all'articolo 51bis OAVS. La somma così ottenuta di fr.
236'526.- è poi stata divisa per i 18 anní e 4 mesi di contribuzione ciò che
corrisponde ad un reddito annuo medio di fr. 12'901.-.
Per ogni anno in cui un assicurato ha provveduto all'educazione
dei figli minori di 16 anni è assegnato un accredito che corrisponde al triplo
della rendita annua minima vigente al momento in cui sorge il diritto alla
rendita.
L'assicurata ha avuto dal suo matrimonio quattro figli: __________
(1985), __________ (1988), __________ (1989) e __________ (1994).
In concreto vanno attribuiti accrediti dal 1987 (anno susseguente
il 20º anno di età) al 2010 (compimento del 16º anno di età dell'ultimogeníto).
Nessun accredito è però assegnato quando l'assicurata si trovava all'estero e
non era assicurata in Svizzera.
Inoltre, se una persona è assicurata soltanto durante determinati
mesi, si addizionano questi mesi oltre l'anno civile. Un accredito per compiti
educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 5 OAVS).
La media dell'accredíto per compiti educativi (intero) è
determinata secondo la seguente formula:
(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x numero di
bonifici
durata di contribuzione computabile
(marg. 5487 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall'UFAS).
Ne consegue quindi che vanno computati 15 accrediti interi. Nel
2014.
gli accrediti assommano a fr. 34'462.- (1'170 x 12 x 3 x 15 : 18 anni e 4
mesi).
Il reddito annuo medio della rendita corrisponde pertanto, nel 2014,
a fr. 47'736.- (12'901+ 34'462 = 47'363, arrotondato al limite superiore
conformemente alle tabelle edite dall'UFAS). A seguito dell'adeguamento
all'evoluzione dei prezzi e dei salari, dal 1º gennaio 2015 il reddito annuo
medio è poi rivalutato a fr. 47'940.-.
Con un reddito annuo medio di fr. 47'940.- ed una scala di rendita
30, la prestazione assicurativa erogata all'assicurata, in applicazione delle
tabelle UFAS corrisponde a fr. 318.- mensili.
L'ímporto assegnato quale quarto di rendita risulta così essere
corretto.” (Doc. VIII/2)
2.13
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA non ha motivo per scostarsi dal calcolo operato dalla
Cassa, la quale, come spiegato in maniera precisa e puntuale nello scritto del
5.
settembre 2018 accluso alla risposta di causa dell’UAI, ha debitamente tenuto
conto sia dei periodi di contribuzione, sia dei periodi di computo
accrediti educativi (doc. VIII/2).
In
particolare, questo Tribunale rileva che l’assicurata non ha prodotto alcuna
prova che possa far dubitare della correttezza dell’operato
dell’amministrazione.
Al
contrario, va sottolineato che il patrocinatore dell’assicurata ha riconosciuto
che __________ non dispone di alcuna documentazione a comprova dei presunti
periodi di attività lavorativa che l’interessata ricorderebbe di avere svolto,
ma che non risultano comprovati.
Alla
luce di queste affermazioni del patrocinatore dell’assicurata, il TCA ritiene
che un ulteriore accertamento presso __________ così come richiesto dall’avv. RA
1.
si riveli superfluo.
Non avendo l’insorgente
comprovato o quantomeno reso verosimile di avere versato i contributi per un
periodo diverso rispetto a quello, risultante dal suo conto individuale, preso
in considerazione dall’amministrazione, né che vi sia stato un errore nella
registrazione dei suoi redditi, il TCA non può far altro che confermare il
calcolo operato dalla Cassa competente.
A
tale riguardo, va osservato che in una STF 9C_350/2019 del 18 giugno
2019, l’Alta Corte ha confermato quanto deciso dai primi giudici, i quali
avevano considerato che l’assicurato non avesse dimostrato che le indicazioni
riportate nel proprio conto individuale AVS fossero inesatte.
In
un’altra STF 9C_743/2017 del 16 marzo 2018, pubblicata in SVR 10/2018
AHV nr. 14, il TF ha indicato che nella misura in cui non è dimostrato che il
datore di lavoro abbia dedotto dal salario i contribuiti AVS per gli anni in questione,
non è consentito rettificare le registrazioni nel CI, siccome i presupposti di
cui all’art. 30ter cpv. 3 LAVS non sono adempiuti (consid. 5.1).
L’Alta Corte ha pure
sottolineato che l’art. 141 cpv. 3 OAVS consente soltanto la rettifica di eventuali
“errori di scrittura”. In questo contesto, non è pertanto possibile chiarire
questioni di principio e, in funzione a ciò, effettuare rettifiche di merito
(consid. 5.2).
Stante
quanto sopra esposto, ne segue che le lacune riscontrate dalla Cassa non
possono essere colmate.
Anche
su questo punto la decisione impugnata appare quindi corretta e merita di essre
confermata.
2.14
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.
- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell’assicurata.
Quest’ultima ha tuttavia
chiesto di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio essendo le sue modeste entrate insufficienti per fare
fronte ai costi della presente procedura (doc. I).
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia
sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore
sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva
garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza
giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del
diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta
al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag.
626).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria
e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,
l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle
cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito
patrocinio.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo
(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Nella presente
fattispecie, ci si potrebbe chiedere se la vertenza non fosse già palesemente
priva di esito favorevole, in quanto la situazione valetudinaria
dell’interessata, come visto sopra (cfr. consid. 2.8.), è stata
approfonditamente valutata tramite la perizia pluridisciplinare del __________
del 12 novembre 2015, mentre il patrocinatore
si è limitato a contestare le risultanze peritali producendo due referti, della
psichiatra curante, dr.ssa __________ del __________, datati 25 giugno 2018 e
del 17 settembre 2018, entrambi successivi alla decisione impugnata.
Il
patrocinatore dell’assicurata, non potendo ignorare che la data di emissione
della decisione impugnata delimita il potere cognitivo del giudice, doveva
sapere che un eventuale peggioramento dello stato di salute deve essere
esaminato nell’ambito di una domanda di revisione.
Quanto
agli aspetti economici, poi, il TCA rileva come il patrocinatore abbia contestato
l’attribuzione di un quarto di rendita di invalidità, chiedendo che il reddito
da invalido venga calcolato in base al salario effettivo concretamente
percepito dall’assicurata, richiesta che, come diffusamente esposto in
precedenza (cfr. consid. 2.9.), anche volendo, porterebbe al medesimo
risultato, ossia l’attribuzione di un quarto di rendita di invalidità.
Anche
l’ammontare del quarto di rendita corrisposto all’assicurata, come visto,
risulta corretto e rispettoso delle normative in vigore, senza che il patrocinatore
dell’interessata abbia dimostrato il contrario.
In
simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre
presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria andrebbe quindi
respinta.
Il
TCA rileva che, in ogni caso, neppure il presupposto dell’indigenza può essere
considerato adempiuto nel caso di specie.
Dalle
carte processuali risulta che l’assicurata, divorziata e madre di quattro figli,
di cui una sola ancora convivente (__________ nata il __________1994, di
professione __________), dispone, quali entrate, del
proprio stipendio al 50% (fr. 2'300 mensili), oltre al quarto di rendita AI
(fr. 318 mensili), per un totale di fr. 2’618.
L’assicurata
non ha dichiarato alcuna sostanza.
Per
quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’assicurata deve essere applicato
l’importo base mensile per persona sola di fr. 1’200.- stabilito per il calcolo
del minimo esistenziale LEF.
Tale
importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas
(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo del 1° settembre 2009).
Bisogna,
poi, computare il canone di locazione di fr. 1’700.-- al mese e il premio
afferente all'assicurazione obbligatoria contro le malattie (pari, una volta
dedotta la riduzione cantonale dei premi, a fr. 168.30 mensili).
Si
ottiene, quindi, un onere globale di fr. 3’068.30.--.
Inoltre va tenuto conto
del fatto che all’importo di base determinato in riferimento alla Tabella per
il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, va
aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia di fr. 180.--/300.-- conformemente a
quanto stabilito dal TFA nella sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004.
In
casu, aggiungendo tale supplemento all'importo di base risulterebbe un ammanco
mensile oscillante fra fr. 630.30 e fr. 750.30 mensili.
Va
tuttavia rilevato che la figlia maggiorenne __________, che abita ancora con la
madre, percepisce un salario mensile lordo di fr. 4'600 per la sua attività di
assistente dentale (cfr. allegati al doc. XIII/1) ed è quindi esigibile che contribuisca
all’economia domestica in misura tale da coprire interamente l’ammanco mensile.
Infatti,
secondo la dottrina in materia di diritto esecutivo, il figlio maggiorenne
esercitante un’attività lucrativa che vive nell’economia domestica, è chiamato
a contribuire alle spese di abitazione, quale l’affitto ed il riscaldamento (cfr.
Mühll, in Kommentar über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea 1998, ad art. 93
N.20, pag. 946; cfr. anche la tabella per il calcolo del minimo esistenziale
LEF edita dalla Camera di esecuzione e fallimento (CEF) del Tribunale
d’appello, valida dal 1° settembre 2009, ove al punto IV precisa che: “il
reddito da lavoro di figli maggiorenni, che vivono nell’economia domestica del
debitore, non viene considerato in linea di principio per il calcolo vitale
dell’escusso. Viene per contro calcolata una partecipazione appropriata del
figlio maggiorenne alle spese d’abitazione (canone locatizio e
riscaldamento)").
In
queste circostanze, siccome si può pretendere dalla figlia dell’assicurata che
dia un contributo all’economia domestica, l’interessata non può essere ritenuta
indigente ai sensi della succitata giurisprudenza. Ne consegue la reiezione
dell’istanza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla
concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese di procedura per
fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti