32.2018.138
Ricorso tradivo. Nessun motivo di restituzione del termine
21 dicembre 2018Italiano33 min
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2018.138
rg/gm
Lugano
21 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 agosto 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 20 febbraio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
e considerato in diritto
1.1. Per decisione 20 febbraio 2018 – preavvisata l’11 luglio 2017
(doc. AI 129) – l'Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una mezza
rendita (grado d’invalidità 50%) dal 1. dicembre 2014 (doc. AI 162, 163).
Con ricorso datato 17 agosto
2018 e consegnato alla posta il giorno seguente (cfr. busta d'impostazione agli
atti), l'assicurata, allegando diversa documentazione di cui verrà detto – per
quanto occorra – in seguito, ha personalmente impugnato la predetta decisione
dinanzi allo scrivente Tribunale, postulando nel merito il riconoscimento di un
grado d’invalidità del 100%. Quo alla tempestività del gravame, osserva che la
decisione impugnata sia stata intimata “per la prima volta correttamente in
data 20.06.2018 all’avvocato __________, che per amicizia ha messo a
disposizione il suo indirizzo, e ritirato da me in data 22.06.2018”, che “in
data 11.07.2017 l’Assicurazione Invalidità aveva notificato correttamente a __________
il «Progetto di decisione». In seguito il sig. Z__________
della __________ mi ha contattata ed io ho presentato in data 11.09.2017 le mie
osservazioni”, che “in maniera scorretta il 20.02.2018 l’Assicurazione
Invalidità ha deciso di non mantenere la procedura corretta per l’invio della
decisione definitiva a __________, nonostante sia l’AI, che la Cassa
Compensazione abbiano ancora contattato la __________ dopo l’invio da parte mia
del Progetto di Decisione, e nonostante ci fosse ancora una procura valida. Al
contrario, la decisione è stata inviata al mio indirizzo, nonostante (o forse
proprio perché) erano a conoscenza della mia debolezza fisica, e la frequente
impossibilità di uscire di casa e di ritirare le raccomandate” ed infine
che “ritengo che l'intimazione della Decisione definitiva per l'assegnazione
ed il calcolo delle rendite, nonché le deduzioni ingiustificate, avrebbero
dovuto essere notificate al mio valido rappresentante. Inoltre, all'ufficio AI,
e all'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali di Berna, avevo trasmesso
delle altre procure (v. allegati), che però non sono state prese in
considerazione, visto che non è possibile farsi rappresentare da più persone o
enti, contemporaneamente. Solo dopo il 13.06.2018, avendo __________ revocato
il mandato, le comunicazioni potevano essere inoltrate a me, o come da me
indicato successivamente all'AI, all'avvocato __________, cosa che è successa
per l'inoltro della decisione e del dossier su CD-Rom, in data 20.06.2018.
Allego copia della lettera di accompagnamento alla Decisione definitiva, datata
15.06.2018, così come la copia della busta, ed il monitoraggio dell'invio della
Posta (m.1), così come le diverse procure (nr.2). Oltre alla __________, vi
erano svariate possibilità di recapito, senza dover ricorrere all'intervento
della Polizia, che ha già commesso diversi abusi e danneggiamenti a casa mia, e
che concernono la mia persona e la mia sfera privata. Inoltre, risulta che sono
stata messa sotto curatela «a distanza», senza avermi incontrata di persona, e
che la curatela è stata revocata il 01.06.2018. Non è chiaro quando esattamente
sia iniziata questa illegalità, che addirittura comprendeva la misura
supercautelare del blocco dei conti in data 30 ottobre 2017 (esattamente 7
giorni dopo che il legale di __________ mi informa per e-mail della vincita al
Tribunale di __________...!), ed il (tentato) ricovero forzato in Clinica
psichiatrica a __________ il 18.01.2018. Quindi risultavo sotto curatela al mo-mento
della spedizione della decisione definitiva dell'AI. La curatrice __________
sostiene di non aver ricevuto la decisio-ne, e l'AI sostiene di non essere
stata informata riguardo alla curatela”.
1.2. Con la risposta di causa l’amministrazione, invitata dal Tribunale
a voler anche prendere posizione sulla tempestività del ricorso, ha osservato:
"
L'amministrazione, acquisiti gli
atti istruttori necessari ed esperiti gli accertamenti medici ed economici del
caso, tra cui una perizia pluridisciplinare ad opera del Servizio accertamento
medico (SAM) di Bellinzona, il cui rapporto è datato 24.02.2017 (doc. 109
incarto Al), il rapporto finale del Servizio medico regionale dell'Al (SMR) del
09.03.2017 (doc. 110 incarto Al) ed il rapporto finale della consulente in
integrazione professionale __________ del 06.07.2017 (doc. 128 incarto Al), ha
emanato un progetto di decisione in data 11.07.2017 (doc. 129 incarto Al)
tendente al riconoscimento di mezza rendita Al dal 01.12.2014, il quale è stato
trasmesso alla __________, patrocinatrice dell'assicurata in virtù della procura
firmata il 04.02.2015 (doc. 36 incarto Al).
In data 11.09.2017 l'assicurata ha inoltrato
personalmente all'UAI le proprie osservazioni al progetto (doc. 138 incarto
Al), le quali sono state trasmesse al SAM per debita valutazione e con
complemento del 24.10.2017 (doc. 144 incarto Al) i periti hanno compiutamente
preso posizione in merito alle censure sollevate dalla ricorrente.
Con decisione del 20.02.2018 (doc. 162 incarto Al),
l'UAI ha confermato il progetto dell'11.07.2017 e l'attribuzione della mezza
rendita dal 01.12.2014.
Contro questa decisione, in data 17 agosto 2018
l'assicurata ha inoltrato un ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(TCA) con il quale contesta la valutazione medica ed economica operata
dall'amministrazione e chiede il riconoscimento di una rendita intera.
Per quanto concerne la tempestività del ricorso, si
osserva quanto segue.
La decisione impugnata è stata notificata direttamente
all'assicurata poiché la Cassa cantonale di compensazione, in seguito allo
scritto inviato alla __________ in data 15.02.2018 con il quale richiedeva un
numero di conto sul quale versare la rendita, ha preso conoscenza
telefonicamente direttamente dal Signor __________ della __________ in data
20.02.2018 che l'assicurata non era più da loro rappresentata.
Inoltre, nelle osservazioni al progetto dell'11.09.2017
l'assicurata ha specificato che "Fino a conferma della revoca scritta da
parte di __________ della procura esistente, vogliate continuare a mettere in
copia questi ultimi eventuali comunicazioni. Al momento della revoca della
procura vi verrà anche comunicato la nuova persona di riferimento/patrocinatore
che seguirà la pratica". Ciò significa che, avendo l'assicurata intenzione
di revocare la procura sottoscritta in favore della __________, l'originale
delle successive comunicazioni doveva essere trasmesso a lei stessa con copia
alla __________.
La decisione del 20.02.2018, inviata per raccomandata,
non è stata ritirata dall'assicurata entro il termine di giacenza di 7 giorni
comunicato dalla Posta e la decisione è stata nuovamente intimata alla signora __________
per raccomandata in data 14.03.2018. Anche in tale occasione l'assicurata non
ha ritirato l'invio entro il termine di giacenza presso la Posta. Un terzo
tentativo di notifica della decisione, mediante l'intervento della polizia,
avvenuto in data 03.04.2018, si è anch'esso rivelato infruttuoso poiché, come
indicato dalla polizia stessa, la signora RI 1 "rifiuta il ritiro di
qualsiasi documento rendendosi irreperibile e non dando seguito alle nostre
chiamate verbali”. Infine, la decisione è stata inviata all'assicurata per
posta semplice prioritaria in data 12.04.2018.
Si veda in proposito l'esaustiva documentazione
trasmessa all'UAI dalla Cassa __________ di cui al doc. 166 incarto Al.
Con e-mail del 01.06.2018 il signor __________ della __________
ha poi confermato all'amministrazione che dal 01.08.2017 non erano più i
patrocinatori dell'assicurata, la quale aveva comunicato loro di esser
rappresentata da un non meglio precisato legale (doc. 176 incarto Al).
Riguardo alla curatela, istituita con decisione
supercautelare del 30.10.2017 e revocata con effetto 31.05.2018, di cui
l'Ufficio Al non era stato informato fino al maggio 2018 (v. doc. 167 a 171
incarto Al), l'assicurata afferma da una parte che questa non è stata istituita
legittimamente, tuttavia d'altro canto se ne avvale per giustificare che la
decisione non doveva esserle notificata personalmente.
Si ritiene che l'assicurata fosse perfettamente in
misura di ritirare la decisione. Così come l'ha potuta ritirare per il tramite
del suo amico avvocato __________ - che non la rappresenta legalmente ma ha
unicamente messo disposizione il suo indirizzo per l'invio della decisione -
poteva ritirarla anche alla Posta (se non a domicilio, visto che afferma di non
lasciare quasi mai la propria abitazione) quando le è stata intimata per ben
due volte (il 20.02.2018 e 14.03.2018) o in occasione del tentativo di notifica
tramite polizia (il 03.04.2018).
Di conseguenza, il termine di 30 giorni per presentare
il ricorso è venuto a scadenza il settimo giorno di giacenza presso la Posta,
ossia il 28.02.2018, e ne deriva la palese intempestività del gravame, il
quale, posto che non vi è alcun motivo atto a giustificare la restituzione dei
termini, dev'essere pertanto considerato irricevibile.
A titolo abbondanziale, lo scrivente Ufficio ribadisce
la correttezza della valutazione medica ed economica eseguita
dall'amministrazione e postula la conferma della decisione impugnata. Le
contestazioni dell'assicurata si limitano infatti ad un dissenso puramente
soggettivo e non sono suffragate da alcuna documentazione medica che non sia
già stata debitamente valutata dal SAM e dal SMR. (…)” (IV)
1.3. Con scritto 6 ottobre 2018, riguardo alla tempestività del gravame
l’insorgente, allegando diversa documentazione di cui si dirà nel prosieguo, ha
in particolare evidenziato come “mi devono spiegare perché l'AI si rifiutava
di emanare una decisione senza un mio numero di conto su cui versare le rendite,
e perché a febbraio 2018 sia l'AI, che la cassa compensazione si sono rivolti
alla __________ (che a loro detta a quel momento aveva già revocato la
procura), per richiedere un mio numero di conto su cui versare le rendite, per
poi inviare la decisione” e come “(…) Per quel che riguarda la
procura da parte della __________ e l'Autorità Regionale di Protezione (ARP),
Le allego diversi messaggi di conferma per quanto se-gue. 1) Procura __________:
stranamente, da settembre 2017 (un paio di giorni prima della scadenza per
ricorrere contro il progetto di decisione dell'AI) la __________ (o meglio la __________,
avvocato __________), non ha più voluto sostenermi per i reclami contro le
decisioni dell'AI (dopo che per anni mi è stato detto di non rivolgermi ad un
legale, visto che loro erano gli specialisti, che mi avrebbero aiutata in ogni
caso, che sarebbe stato gratis, ecc.), ma fino alla revoca della procura datata
13 giugno 2018, vi era la procura per ricevere e dare informazioni all'AI. Infatti,
il Signor __________ della __________ conferma che il Sig. __________ dell'AI e
la cassa compensazione si sono rivolti a lui, nel 2017 ed a febbraio 2018. Sia
per trasmettere una lettera del SAM Servizio Accertamento Medico, ma soprattutto
per ricevere un mio numero di conto corrente su cui versare le rendite. Prima
che l'AI inviasse la decisione definitiva. Anche l'ARP ha voluto dalla __________
la copia del mio dossier, di tutti i messaggi. e-mail, ecc. !!! Insomma, non
capisco questo «teatrino»: l'AI ha ricevuto dalla __________ una procura
firmata in data 04.02.2015, ed una revoca datata 13.06.2018. In quel lasso di
tempo, tutta la corrispondenza andava inoltrata alla __________, senza discussioni.
In alternativa, all'avvocato Marco Primavesi. E se si è arrivati a questa decisione,
è anche perché molto spesso a __________ non rispondevano alle mie telefonate,
ai miei scritti ed ai miei e-mail. Inoltre, come avevo già detto, in data
01.06.2018 ho chiamato l'AI di Bellinzona ed ho parlato con il Sig. __________,
in presenza di un testimone. Come al solito, la persona responsabile (in questo
caso il Sig. __________, non è MAI presente: bisogna sempre richiamare alcuni
giorni dopo, e parlare con altre persone, che dicono di non poter dare informazioni.).
Durante quella telefonata, in cui sollecitavo per l'ennesima volta l'invio
della decisione definitiva, mi venne chiesto dal Sig. __________ di confermare
che la __________ a-vesse ancora la procura per il mio caso: cosa che ho fatto.
Perché allora, subito dopo, l'AI ha chiamato nuovamente la __________? Per
quale motivo? In diversi ci chiediamo se forse «qualcuno» avesse vietato già
nel 2017 alla __________ di aiutarmi e di intrattenere ulteriori contatti con
me, visto che non mi è nemmeno più possibile parlare con il consulente Signor __________
al telefono o di persona. Anche l'affermazione del Sig. __________, in cui dice
che si sente «tra 2 fuochi» (tra me e l'ARP), è molto strana. Ricordo che la __________
riceve anche soldi pubblici, dall'AI, oltre che le offerte dei privati (…)” (cfr. VIII).
1.4. Con osservazioni 22 ottobre 2018 l’amministrazione, ribaden-do
quanto già indicato nella risposta di causa quo alla corretta notifica della
decisione e la conseguente non tempestività del ricorso, ha precisato: “(…)
con riferimento a quanto in oggetto, lo scrivente Ufficio ribadisce quanto
indicato nella rispo-sta di causa del 12.09.2018 circa la corretta notifica
della decisione Al e la conseguente intempestività del ricorso. Dalla
documentazione inviata dalla ricorrente (in particolare i doc. B3, C3 e C4) si
evince che ella era a conoscenza del fatto che la __________ aveva comunicato
all'Al (già in ottobre 2017, poi confermato nel febbraio 2018) che non la rappresentava
più e pertanto doveva attendersi che l’UAI le trasmettesse direttamente la
decisione e di conseguenza avrebbe dovuto adoperarsi per ritirare la
raccomandata. A tale proposito si prende atto che in data 26.02.2018, ossia
mentre la decisione inviata il 20.02.2018 era giacente presso la Posta,
l'assicurata si è recata nello studio dell'avv. __________ e pertanto si
ritiene che sarebbe stata in grado di recarsi anche presso l'Ufficio postale
(…)” (cfr. X).
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio
e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria
o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792 /2007 del 7 novembre
2008).
Ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 Lptca al giudice delegato
compete l’esame della ricevibilità e quindi della tempestività del ricorso.
2.2.
2.2.1. In deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett.
a LAI le decisioni degli Uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente
dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’Ufficio AI. A norma
dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni
dalla notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere
prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA).
Un invio raccomandato è
reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso
in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato
depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato
è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non
avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio
si considera notificato allo scadere di questo periodo (STFA del 13 settembre
2000 nella causa S., K 125/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti;
Condizioni generali della Posta "Servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione
dell’aprile 2008).
Il termine di ricorso
decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del
termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha
domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il pri-mo
giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dal-l'autorità in
giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al
settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto
incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione
con art. 38 LPGA; DTF 119 V p. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a).
Gli atti scritti devono
essere consegnati all'autorità oppure al-l'indirizzo di questa, a un ufficio
postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più
tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Una decisione è
considerata notificata non al momento in cui l’interessato – rispettivamente il
suo rappresentante – ne prende conoscenza, ma il giorno in cui essa entra nella
sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1, 115 Ia 12, 113 Ib 297 consid. 2a;
RAMI 1997 UV p. 444).
Se il termine di ricorso è
spirato, il giudice non entra nel merito di un gravame tardivo, per cui la
decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2; Locher,
Grundriss des Sozialverischerungsrechts, § 73 nr. 9, p. 479).
2.2.2. Nel caso in esame dal fascicolo
emerge in particolare – e per quanto qui interessa – che:
§
il progetto di decisione 11 luglio 2017 – con cui l’Ufficio AI
aveva prospettato il riconoscimento del diritto ad una mez-za rendita dal 1.
dicembre 2014 (doc. AI 129) – è stato notificato a __________ a cui
l’assicurata aveva conferito pro-cura in data 4 febbraio 2015 (doc. AI 36);
§
l’assicurata personalmente ha presentato le proprie osservazioni
datate 11 settembre 2017 al suddetto progetto sostenendo di essere incapace al
lavoro al 100% dal 1. dicembre 2013 e precisando che “fino a conferma
della revoca scritta da parte di __________ della procura esistente, vogliate
continuare a mettere in copia questi ultimi e-ventuali comunicazioni. Al
momento della revoca della procura vi verrà anche comunicato la nuova persona
di rifermento/patrocinatore che seguirà la pratica” (doc. AI 138; sottolineatura
del redattore);
§
il 27 ottobre 2017 l’assicurata ha trasmesso all’Ufficio AI anche
una procura di rappresentanza a favore della no” (doc.
AI 149-150);
§
per decisione 5 dicembre 2017 è stata confermata la precedente
decisione supercautelare con cui la ARP __________ di __________ aveva
istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione di beni e di
cooperazione con designazio-ne della signora __________ quale curatrice (doc.
B-1); per successivo provvedimento 22 dicembre 2017 sempre la ARP __________ ha
deciso il ricovero di RI 1 a scopo peritale presso la Clinica psichiatrica __________
di Mendrisio (doc. B-1). Con decisione 18 maggio 2018 la curatela è stata
revocata con effetto al 31 maggio 2018 (sub doc. A-2, doc. AI 173);
§
con e-mail 15 febbraio 208 __________ dell’UFAS – a cui si era in
precedenza rivolta personalmente l’assicurata per sollecitare l’evasione della
sua pratica da parte del-l’Ufficio AI e chiedendo l’emanazione di un progetto
di decisione (cfr. scambio di corrispondenza sub doc. A-8) – ha comunicato
all’assicurata che “la Cassa di compensazione mi ha riferito che per poter
concludere la pratica e notificare la decisione necessita di un numero di conto
bancario o postale su cui versare gli importi a lei dovuti. A questo fine la
cassa ha preso contatto con lei e con il suo rappresentante, sig. __________,
più volte nel corso del 2017. Riceverà a breve ancora una lettera in questo senso.
Alfine di bloccare la procedura la prego dunque di volere immediatame) le
informazioni richieste” (sub doc. A-8);
§
con e-mail 16 febbraio 2018 (ore 9.34) __________ di __________
ha comunicato a RI 1 che “il contatto con l’ARP risale al mese di settembre,
ossia momento in cui avevano deciso di istituire la curatela, sen-za però mai
riuscire ad intimarti la decisione come sino ad oggi. La cassa di compensazione
mi aveva in effetti chiamato poco dopo (era gli inizi di ottobre) dove però gli
ho detto che non avevo più procura (cosa in teoria non vera dato che
formalmente non abbiamo mai ritirato nulla pur se è vero che il reclamo l’avevi
spedito di tuo pugno), che probabilmente eri patrocinata da qualcun altro e
gli ho anche detto che era possibile che incombesse una decisione da parte
dell’ARP (cosa che ho dovuto dire, pur senza andare nello specifico), e gli ho
anche detto semmai di mettersi in contatto direttamente con te oppure con il
patrocinatore stesso se già c’è. Gli avevo pure comunicato che se avessi avuto
indicazioni particolari dall’ARP li avrei richiamati, ma mi sono rimangiato la
parola perché non li ho mai più richiamati, anche perché semmai l’ARP avrebbe
comunque fatto da se. Ripensandoci ho trovato strano che la cassa
chiamasse me, non tanto per il fatto che avessi o no procura, ma più per il
fatto che non ho mai ricevuto l’ombra di una decisione di nessun tipo, tant’è
che fatti alla mano per me è ancora pendente il reclamo che avevi invi-ato a
fine agosto (per sicurezza ho addirittura ricontrollato la nostra registrazione
della posta da agosto ad oggi). Ma sei sicura che il tuo nuovo patrocinatore
non possa richiedere la decisione (ammesso che ci sia) all’AI? E capire dalla
cassa di compensazione di che soldi si tratta? E quindi riscuoterli? Sono le
domande che mi pongo… se sei patrocinata come hai detto nella tua mail prima di
Natale, dovrebbe essere subito fatto per l’avvocato, no? (doc. B-3,
sottolineatura del redattore);
§
con e-mail 16 febbraio 2018 (ore 12.10) sempre __________ di __________
ha scritto a RI 1 asserendo che “proprio ora mi richiama la cassa di compensazione
esattamente per lo stesso motivo di qualche mese fa, dicono che hanno chiamato
me perché avevano solo il mio numero di telefono. Mi hanno confermato che
sarebbero pronti con una decisione ed a loro non risulta che alcun avvocato
abbia sottoposto procura o abbia mai preso contatto. Ora, se c’è questo
patrocinatore di cui parli, e co-me ha indicato sotto la sig.ra __________,
sarà bene che di volata prendiate contatto con la cassa di compensazione.
Io con l’ARP non posso tergiversare, quindi appena avrò clic-cato invia a
questo messaggio, ne riceverà copia l’ARP. Anche nel caso in cui dovesse
giungermi una decisione AI, dovrò fare lo stesso. Devi capire che non posso
agire diversamente. Oltre che con la cassa di compensazione, ti invito
nuovamente di prendere contatto (anche tramite il tuo patrocinatore) con l’ARP
come già suggerito la settimana scorsa” (cfr. sub doc A-8;
sottolineature del redattore);
§
dai doc. AI 166 e 176 (retro) risulta che il 20 febbraio 2018,
contattato dall’Ufficio, AI __________ di __________ l’Ufficio AI ha comunicato
che __________ non rappresentava più RI 1. Ciò è stato successivamente
confermato da __________ con comunicazione 1. giugno 2018, nella quale egli ha
in particolare precisato che “confermo che __________ a seguito della
valutazione del progetto di decisione AI del 11.07.2017, ha cessato di
rappresentare la signora RI 1 nella causa al-l’Ufficio AI dal 01.08.2017”
(doc. AI 176; sottolineatura del redattore);
§
il 20 febbraio 2018 l’Ufficio AI ha emesso la decisione con cui,
confermando il preavviso dell’11 luglio 2017, ha formalmente riconosciuto a RI
1 il diritto ad una mezza rendita d’invalidità dal 1. dicembre 2014;
§
detta decisione è stata inviata per posta raccomandata a RI 1. Il
plico raccomandato non è stato ritirato dall’assicurata nel termine di giacenza
di 7 giorni (cfr. sub doc. AI 166); anche un secondo invio, in data 14 marzo
2018, (di copia) della decisione per posta raccomandata (con l’indicazione che
“la stessa è da ritenersi validamente notificata il 28 febbraio 2018”)
non è stato ritirato dall’inte-ressata entro il termine di giacenza (sub doc.
AI 166); il tentativo di notifica della decisione mediante l’intervento della
polizia non ha avuto esito positivo, a detta dell’agen-te di polizia RI 1 “pur
vivendo all’indirizzo suin-dicato, rifiuta il ritiro di qualsiasi documento
rendendosi irreperibile e non dando seguito alle nostre chiamate verbali”
(sub doc. AI 166);
§
con messaggio e-mail del 12 giugno 2018 inviato (anche) all’Uff
(ossia da “__________” cui l’assicurata, co-me visto, aveva già
conferito procura) è stato significato che “visto che la __________ non
desidera più seguire il caso (sicuramente
fortemente invitata da terzi), vi preghiamo di inviare immediatamente, e senza ulteriori
indugi ritardi il dossier completo con la decisione definitiva della signora RI
1 (…) al suo legale di fiducia AVVOCATO __________ (…)” (doc. AI 178);
§
su richiesta dell’Ufficio AI (doc. AI 178) è stata in seguito
trasmessa la procura a favore dell’avv. __________ sottoscritta dall’assicurata
e datata 13 giugno 2018 (doc. 178, 179);
§
con scritto raccomandato datato 15 giugno 2018 e recapitato il 20
giugno successivo, l’amministrazione ha trasmesso all’avv. __________ “copia
della pratica” (doc. AI 181 e sub doc. A-1);
§
con scritto 13 giugno 2018 __________
– e per essa __________ – ha comunicato all’Ufficio AI che “la procura a
nostro favore sottoscritta lo scorso 04.02.2015 viene revocata con effetto
immediato” (doc. AI 180);
§
il ricorso in oggetto, datato 17 agosto 2018 e presentato personalmente
da RI 1 contro la decisione del 20 febbraio 2018, come accennato è stato
spedito per posta raccomandata il 18 agosto 2018 (cfr. busta d’imposta-zione
agli atti).
2.2.3. Come già ricordato, un invio raccomandato si considera notificato
al più tardi l'ultimo giorno del termine di ritiro dal suo arrivo all'ufficio
postale del destinatario (DTF 134 V 49, 123 III 492). Secondo la LPGA, una
comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra
persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo
giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito (art. 38 cpv. 2bis
LPGA). Il principio della notificazione fittizia di cui al-l’art. 38 cpv. 2bis
LPGA (ossia la presunzione di avvenuta notifica scaduti i 7 giorni di giacenza)
presuppone che il destinatario debba ragionevolmente attendersi l’intimazione
di un atto (DTF 134 V 52; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, ad art. 38 n. 12).
Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione
non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (STFA K
125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).
Eccezione va fatta nel caso in cui l'autorità notifica di nuovo, senza
riserve, una decisione contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima
che sia scaduto il termine originario. In questa evenienza, il termine di
ricorso è calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano
adempiute le condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale
della protezione della buona fede (STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia
18 consid. 4).
Nel caso in esame, sulla
base della suesposte risultanze degli atti (cfr. supra consid. 2.2.2), si deve
ritenere che, inviando per posta raccomandata la decisione del 20 febbraio 2018
al-l’assicurata personalmente, l’Ufficio AI ha agito correttamente e ciò per i
motivi che seguono.
Sulla base di quanto
comunicato all’Ufficio AI da RI 1 nelle sue osservazioni al progetto di
decisione dell’11 luglio 2017 (doc. AI 138) e cioè che “fino a conferma
della revo-ca scritta da parte di __________ della procura esistente, vogliate
continuare a mettere in copia questi ultimi eventuali co-municazioni” – affermazione da intendersi nel
senso che copia delle comunicazioni (e quindi anche delle decisioni) da parte
dell’Ufficio AI era da trasmettere solo in copia a __________ mentre che
l’originale delle stesse era, in assenza di un patrocinatore indicato
dall’assicurata, da inviare a quest’ulti-ma –
e stante quanto comunicato all’Ufficio AI, prima di procedere
all’intimazione della decisione formale del 20 febbraio 2018, da parte di __________
(nella persona di __________) che, come riportato nella e-mail 17 maggio 2018
della funzionaria AI a __________, ha confermato di non più rappresentare RI 1
invitando l’amministrazione a voler inviare la decisione direttamente
all’assicurata (cfr. doc. AI 176 [retro]), l’amministrazione poteva in buona
fede ritenere che la decisione andasse notificata unicamente all’assicu-rata
personalmente. Sino a tale momento non risulta infatti essere stato indicato da
parte di RI 1 un rappresentante cui validamente notificare l’originale della
decisione for-male (tale non poteva all’evidenza essere la non meglio
definita entità titolare unicamente di un indirizzo di posta elettronica [doc. AI 149-150] e l’insorgente d’altra parte mai
ha affermato che la decisione dovesse essere intimata a tale non meglio
precisato destinatario) e la decisione non poteva nemmeno essere
trasmessa in copia a __________ in mancanza del potere di rappresentanza comunicato
poco prima all’amministrazione. Dalla succitata e-mail del 17 maggio 2018 è peraltro
dato di desumere che l’Ufficio AI poteva ragionevolmente ritenere che fosse
stata __________ a rinunciare a rappresentare l’assicurata: __________ ha
infatti comunicato che __________ “non rappresenta più” l’as-sicurata,
ciò che ha reso superflua la verifica da parte del-l’amministrazione
dell’esistenza di un’eventuale revoca scritta della procura da parte di RI 1.
Del resto l’assicurata, a
cui __________ (nella persona di __________) con il sopra citato e-mail del 16
febbraio 2018 (ore 9.34) aveva fatto sapere di aver comunicato all’am-ministrazione
“che non avevo [__________, ndr] più procura” (cfr. B-3), poteva
e doveva ragionevolmente aspettarsi che nei giorni a seguire la decisione
amministrativa le venisse notificata personalmente. Come ricordato sopra, con
e-mail del 16 febbraio 2016, ore 12.10, sempre __________, dopo aver parlato
con l’amministrazione ha comunicato a RI 1 che
“sarebbero pronti con una decisione ed a loro non risulta che alcun avvocato
abbia sottoposto procura o abbia mai preso contatto” (sub doc. A-8), il che
conferma che l’interessata avrebbe dovuto attendersi l’intimazione (a lei
personalmente) da parte dell’amministrazione della decisione che la concerneva,
rispettivamente, se non avesse voluto ciò (come risulta essere il caso non
avendo ritirato i due invii raccomandati e essendosi anche opposta alla
notifica della decisione per mezzo della polizia, cfr. supra consid. 2.2.2), a-vrebbe
potuto e dovuto prendere le necessarie misure affinché la notifica avvenisse ad
altra persona da lei indicata quale rappresentante. Al riguardo è bene
osservare come RI 1 – ancorchè per un certo periodo sotto curatela e al di là
delle diagnosi (contestate in ogni caso dall’interessata medesima) relative
alla sfera psichica (dell’esistenza di una curatela, in seguito comunque
revocata, l’Ufficio AI, come emerge dal fascicolo, è venuto a conoscenza solo a
fine maggio 2018 [cfr. doc. AI 169-172]) – ha dimostrato di essere stata sempre
perfettamente in grado, se non di occuparsi per-sonalmente della ricezione di
invii a lei indirizzati, sicuramente di conferire procure di rappresentanza a
terze persone (cfr. sub. doc. A-2, sub doc. C; cfr. doc. AI 36, 149, 179), ciò
che avrebbe potuto e dovuto fare anche a seguito dell’appena citata
comunicazione di __________.
2.2.4. Per il resto, la trasmissione, per invio raccomandato
recapitato il 20 giugno 2018, di “copia della pratica” (contenente anche
la decisione 20 febbraio 2018) all’avv. __________ indicato dall’assicurata con
e-mail del 12 giugno 2018 all’Uffi-cio AI quale suo rappresentante (cfr. doc.
AI 179), non è suscettibile di essere considerata alla stregua di nuova notifica
con decorrenza di un nuovo termine per ricorrere, non trattan-dosi all’evidenza
di nuova notifica avvenuta (senza riserve) prima che fosse scaduto il termine
originario di ricorso (cfr. supra consid. 2.2.3; d’altronde neppure il già
menzionato secondo invio della decisione effettuato dall’amministrazione in
data 14 marzo 2018 [cfr. supra consid. 2.2.1, cfr. doc. AI 166] e munito della
riserva esplicita secondo cui “la decisione di rendita del 20 febbraio 2018
(…) è da ritenersi validamente notificata il 28 febbraio 2018”, qualora
fosse stato ritirato dal-l’interessata avrebbe fatto decorrere un nuovo termine
di ricorso).
2.2.5. Per l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui
all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato
impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è
restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro
dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa,
il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.
Per impedimento non colpevole si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da
circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono
comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve
potere essere rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; Kieser, op. cit., ad
art. 41 n. 4; idem, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999,
pp. 170s; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 1998, n. 151). La giurisprudenza federale ammette che il decesso,
una grave malattia contratta improvvisamente, in parti-colare una patologia
seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano
costituire un impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo
sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre
a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli
atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, 112 V
255; cfr. pure STFA K 34/03 del 2 luglio 2003). Non costituiscono, per contro,
motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente
l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (STFA C 366/99
del 18 gennaio 2000; DTF 110 V 339, 110 V 210).
Dal fascicolo non emergono
elementi o circostanze atte a giu-stificare la mancata tempestiva presentazione
del gravame e ad assurgere quindi a valido motivo di restituzione del termine
ai sensi dei combinati artt. 41 e 60 cpv. 2 LPGA e della relativa
giurisprudenza testé citata.
Il gravame – consegnato alla
posta il 18 agosto 2018 – risulta pertanto tardivo e va di conseguenza considerato
irricevibile.
2.3. Ma anche volendo – per ipotesi
di lavoro – considerare sicco-me tempestivo il ricorso, esso non sarebbe in
ogni caso desti-nato, nel merito, a miglior sorte.
L’amministrazione ha fondato
il proprio provvedimento – con cui ha riconosciuto il diritto di RI 1 ad una
mezza rendita dal 1. dicembre 2014 – sulle risultanze della perizia
pluridisciplinare eseguita dal SAM (doc. AI 109). A tale perizia (cfr. doc. AI
109), approfondita, motivata, priva di contraddizioni e rispecchiante i
parametri fissati dalla giurisprudenza per quanto riguarda il valore probatorio
di rapporti medici (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c; STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; in
particolare sulle perizie SAM cfr. DTF 137 V 210, 136 V 376, 132 V 376; per
quanto concerne la valutazione dell’invalidità causata da un danno alla salute
psichica cfr. STF I 384/06 del 4 luglio 2007, DTF 141 V 281 e DTF 143 V 409) e
tenente conto di tutti i disturbi lamentati dall’assicurata, non può che essere
attribuita valenza probante piena. Dal referto peritale risulta che
l’assicurata è stata esaminata dal punto di vista gastroenterologico, chirurgico
e psichiatrico. Poste le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “Dolori
addominali d’origine non chiara (…), Disturbo somatoforme da dolore persistente
(ICD10 F45.4), Modificazione duratura della personalità successiva a dolore
cronico (ICD10 F62.8), Sindrome mista ansiosodepressiva (ICD10 F41.2)”,
alla luce dei gradi d’incapacità lavorativa riscontrati in relazione alle
summenzionate singole patologie, dopo aver evidenziato – nell’ambito di una
ponderata discussione plenaria (sul punto cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre
2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15) – come le
incapacità per motivi gastroenterologici (40%) e chirurgici (30%) vengono
completamente integrate poiché prendono in considerazione i dolori addominali
cronici, mentre che l’incapacità psichiatrica (40%; inabilità determinata dopo
approfondito esame psichico eseguito tenendo anche conto, come espressamente
richiesto nei quesiti posti dall’amministrazione, degli indicatori standard
posti dalla più recente giurisprudenza federale; cfr. le già citate DTF 141 V
281 e 143 V 409; cfr. doc. AI 81) viene solo parzialmente sommata con quella
chirurgica e gastro-enterologica sovrapponendosi parzialmente (anche dal
profilo psichiatrico viene infatti considerato il dolore cronico oltre alla
diagnosticata mo-difica duratura della personalità), i periti hanno concluso (cfr.
perizia p. 30) per un’incapacità complessiva del 50% nell’atti-vità (delegato
medico) intrapresa da RI 1 (con conseguente perdita di guadagno di pari grado
l’assicurata sfruttando al meglio la propria capacità residua in tale sua attività
professionale; cfr. rapporto consulente IP del 6 luglio 2017, doc. AI 128). Al
riguardo è bene ricordare che la questione di sapere se i singoli gradi d’inabilità
si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica
squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione
(cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p.485).
Né l’assunto dell’insorgente
che sostiene di dover essere considerata incapace al lavoro al 100% per motivi
fisici e non psichiatrici, nè la certificazione medica da essa prodotta ed attestante
un grado d’incapacità al lavoro diverso da quello e-spresso dai periti, sono
all’evidenza idonei a confutare o mettere validamente in discussione i
contenuti e gli esiti della valutazione SAM (per altro confermata dal SMR; cfr.
doc. AI 110). Trattasi segnatamente delle certificazioni del medico curante dr.
__________, internista e diabetologo, che in maniera generica o solo
succintamente motivata ha a più riprese attestato una totale incapacità al
lavoro (cfr. doc. AI 67 e 113, doc. A-4 e E-1). Non sono per il resto
ravvisabili agli atti (cfr. inc. AI e inc. TCA in particolare sub doc. A-4)
elementi che consentano di giungere alla conclusione auspicata dall’insor-gente
e ciò neppure con riferimento all’ulteriore refertazione allegata al ricorso (segnatamente
il referto radiologico 29 ottobre 2012, il rapporto 23 settembre 2014 del dr. __________,
il certificato 4 febbraio 2016 del dr. __________ e i vari rapporti del dr. __________),
la quale oltre a non contenere alcun giudizio sulla capacità lavorativa è stata
debitamente presa in considerazione nell’ambito della perizia SAM (cfr. perizia
pp. 2-10). Va in ogni caso evidenziato
che in ragione della diversità del-l'incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare
sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15
gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla
luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante
attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del
23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p.
109 consid. 3a) e che il solo fatto che uno o più medici curanti
esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dal-l’amministrazione e a
imporre nuovi accertamenti (STF 9C_ 710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e
9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4 e ivi riferimenti giurisprudenziali).
2.4. Nella misura in cui l’insorgente
postula, nelle more della presente procedura ricorsuale, una non meglio precisata
domanda di risarcimento per asseriti danni subiti da parte dell’amministrazione
(cfr. osservazioni 6 ottobre 2018, sub VIII), la stessa s’appalesa all’evidenza
improponibile. Infatti, competente ad emanare una decisione di risarcimento ai
sensi dell’art. 78 LPGA (secondo cui gli enti di diritto pubblico, gli
organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in qualità garanti
dell'attività degli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali, per i
danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli organi
d'esecuzione o dei loro funzionari) non è lo scrivente Tribunale
bensì l’autorità dalla quale viene preteso l’indennizzo ed alla quale va quindi
rivolta l’eventuale relativa richiesta (art. 78 cpv. 2 LPGA).
2.5. Giusta l'art. 29 cpv. 2 Lptca e
69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è deter-minata fra
200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;8C_393/2008
del 24 settembre 2008).
Stante l’esito del gravame,
le spese di fr. 200 sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella misura in cui è
ricevibile il ricorso è respinto.
2.- Le spese di fr.
200 sono poste a carico della ricorrente.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti