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Decisione

32.2018.14

Nuova domanda. Viste le risultanze mediche e economiche a ragione l'Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera limitata nel tempo

24 gennaio 2019Italiano66 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

La rendita

può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile

dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla

capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato,

abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275

consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA

I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa

St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al

momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già

un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012

del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).

Giusta l’art. 29 bis OAI

(Risorgere dell’invalidità dopo la soppressione della rendita), se la rendita è

stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e

l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado

di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per

incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima

erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI.

2.6. Nella fattispecie in esame

l’Ufficio AI – vista la richiesta di perizia 10 giugno 2016 del medico

SMR dr. __________ (doc. AI 221/705-706) – ha ordinato una perizia

pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico (SAM) (doc. AI

222/707-710, 225/715 e 227/718-719).

Dalla perizia

pluridisciplinare del SAM del 5 maggio 2017 (doc. AI 234/731-835), risulta che

i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura

reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica

(dr. __________).

Elencati gli atti,

descritte l’anamnesi (famigliare, personale -sociale, professionale,

patologica e sistemica con le affezioni attuali e la descrizione della giornata)

e le constatazioni obiettive, sulla base delle risultanze dei singoli consulti

e del soggiorno dell’insorgente (nei giorni 28 e 30 novembre, nonché 5, 14 e 22

dicembre 2016) presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le

seguenti diagnosi:

" (…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Tenosinovialiti dei muscoli flessori delle dita delle mani

bilaterali, in:

- esiti da

intervento chirurgico al tendine estensore del secondo dito della mano. ds. nel

1999,

- esiti da

trauma con ferita, perdita di sostanza al dito medio della mano ds., il

21.1.2002,

- esiti da

decompressione del nervo mediano al carpo ds., sinovialectomia del flessore del

terzo dito a ds. al palmo ed alla base del medio, il 24.11.2009,

- esiti da

sinoviectomia AMCF-1 e rifissazione intraossea del legamento collaterale ulnare

l dito mano ds., il 19.2.2013,

- esiti da

tenosinoviectomia e apertura della puleggia Al l dito mano ds., il 2.10.2014,

- esiti da

tenosinoviectomia dei flessori ed apertura della puleggia A1 IV dito mano sin.

per tenovaginite stenosante, il 15.3.2016.

Gonartrosi a sin. con/su:

- tumefazione

articolare,

- grave

deficit funzionale flessorio ed estensorio,

- esiti da

artroscopia del ginocchio sin. con microfratture a livello del condilo femorale

mediale, sinovialectomia anteriore, shrinkage del legamento crociato anteriore

per condropatia di III/IV grado del condilo femorale mediale associata a lesione

da stiramento del legamento crociato anteriore, il 16.3.2015,

- esiti da

artroscopia del ginocchio sin. con microfratture e piccoli shrinkage per condropatia

di IV grado del condilo femorale mediale, il 7.1.2016,

- esiti da

impianto di protesi monocompartimentale mediale al ginocchio sin., riduzione ed

osteosintesi con placca per gonartrosi mediale e frattura intraoperatoria

nell'emipiatto tibiale mediale al ginocchio sin., il 29.8.2016.

Sindrome lombospondilogena cronica prevalentemente a ds., in:

- nota

discopatia L4-L5 con lieve bulging discale L4-L5 a sin.,

- disturbi

statici del rachide (protrazione del capo, appiattimento della dorsale, scoliosi

destro-convessa toracolombare),

- decondizionamento

e sbilancio muscolare.

Distimia

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Tendenza alla somatizzazione in personalità con tratti conversivi.

Cefalee presumibilmente muscolotensive.

Nota diatesi atopica con iper-reattività bronchiale di tipo intrinseco

e diverse intolleranze alimentari. (…)" (doc. AI 234/753-754)

Visti tutti gli atti

medici raccolti – evidenziato che: “(…) Le conclusioni peritali si

fondano su un'esauriente discussione tra i medici periti del SAM, tra il Dr.

med. __________ e il Dr. med __________ in data 2.5.2017 alle ore 11:45,

tramite teleconferenza. (…)” (doc. AI 134/754), dopo un’attenta

discussione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale

capacità lavorativa: “(…) L'attuale grado di capacità lavorativa

medico-teorica globale dell'A. nell'attività da ultimo esercitata di ausiliaria

di pulizie è considerata nella misura dello 0%. (…)” (doc. AI 134/760) –

i periti hanno espresso la seguente valutazione circa le conseguenze sulla

capacità lavorativa e d’integrazione:

" (…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale

8.1.1 A

quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità

lavorativa?

Conseguenze sull'attuale capacità lavorativa derivano dalle

patologie descritte in ambito reumatologico e psichiatrico, mentre invece, come

descritto nei capitoli precedenti, dal punto di vista neurologico vi è una

capacità lavorativa piena in qualunque attività.

Dal punto di vista reumatologico sulla base degli atti,

dell'anamnesi richiesta e dell'esame clinico il nostro consulente pone le

diagnosi di tenosinovialiti dei muscoli flessori delle dita delle mani

bilaterali, in esiti da intervento chirurgico al tendine estensore del secondo

dito della mano ds. nel 1999, esiti da trauma con ferita, perdita di sostanza

al dito medio della mano ds., il 21.1.2002, esiti da decompressione del nervo

mediano al carpo ds., sinovialectomia del flessore del terzo dito a ds. al palmo

ed alla base del medio, il 24.11.2009, esiti da sinoviectomia AMCF-1 e

rifissazione intraossea del legamento collaterale ulnare l dito mano ds., il

19.2.2013, esiti da tenosinoviectomia e apertura della puleggia A1 I dito mano

ds., il 2.10.2014, esiti da tenosinoviectomia dei flessori ed apertura della

puleggia Al IV dito mano sin. per tenovaginite stenosante, il 15.3.2016,

gonartrosi a sin. con/su tumefazione articolare, grave deficit funzionale

flessorio ed estensorio, esiti da artroscopia del ginocchio sin. con microfratture

a livello del condilo femorale mediale, sinovialectomia anteriore, shrinkage

del legamento crociato anteriore per condropatia di Ill/IV grado del condilo

femorale mediale associata a lesione da stiramento del legamento crociato

anteriore, il 16.3.2015, esiti da artroscopia del ginocchio sin. con

microfratture e piccoli shrinkage per condropatia di IV grado del condilo femorale

mediale, il 7.1.2016, esiti da impianto di protesi monocompartimentale mediale

al ginocchio sin., riduzione ed osteosintesi con placca per gonartrosi mediale

e frattura intraoperatoria nell'emipiatto tibiale mediale al ginocchio sin., il

29.8.2016, sindrome lombospondilogena cronica prevalentemente a ds., in nota discopatia

L4-L5 con lieve bulging discale L4-L5 a sin., disturbi statici del rachide (protrazione

del capo, appiattimento della dorsale, scoliosi destro-convessa toracolombare),

decondizionamento e sbilancio muscolare.

Sulla base di queste patologie vi sono delle limitazioni per

quanto riguarda il sollevamento e trasporto di pesi sino ai fianchi, il

sollevamento di pesi sopra l'altezza del petto, il maneggiare attrezzi,

l'effettuare lavori al disopra della testa, l'assunzione di determinate

posizioni e la deambulazione.

In qualità di ausiliaria di pulizie, il nostro consulente giudica

I'A. abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale,

rispettivamente durante le ore previste per questa attività, ma con una diminuzione

del rendimento del 40%, dal 7.8.2010 fino al 18.2.2013, di nuovo nella stessa

percentuale, a partire dal 19.5.2013 fino all'1.10.2014, successivamente,

sempre nella stessa percentuale a decorrere dal 2.1.2015 fino al 15.3.2015;

sempre in qualità di ausiliaria di pulizie, a seguito dei limiti funzionali più

restrittivi, validi a partire dal 16.3.2015, la giudica, inabile nella misura

del 90%, da intendersi come diminuzione del rendimento sull'arco di una

giornata lavorativa normale di 8-9 ore, rispettivamente durante le ore

lavorative previste per questa attività, a partire dal 16.6.2015 fino al

6.1.2016, di nuovo, sempre nella stessa percentuale, dal 16.6.2016 al 28.8.2016

e sempre nella stessa percentuale a decorrere dal 29.11.2016.

Va riconosciuta un'inabilità lavorativa totale, per qualsiasi tipo

di lavoro, sempre a seguito degli interventi chirurgici subiti, dal 19.2.2013

al 18.5.2013, dal 2.10.2014 all'1.1.2015, dal 16.3.2015 al 15.6.2015, dal

7.1.2016 al 14.6.2016, dal 29.8.2016 al 28.11.2016.

Vi è stato dunque un peggioramento rispetto alla precedente

perizia SAM di ottobre 2012, ciò si ripercuote anche sui limiti funzionali e di

carico più restrittivi a partire dal 16.3.2015 quando è stato effettuato il primo

intervento chirurgico ortopedico al ginocchio sin.

Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente pone le

diagnosi di una distimia e di una tendenza alla somatizzazione in personalità

con tratti conversivi: avendo riscontrato elementi clinici del tutto sovrapponibili

con quelli rilevati nella valutazione specialistica effettuata nell'ambito

della precedente perizia SAM del 21.2.2010, il nostro consulente riconferma

un'incapacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico nella misura del 20%.

Gli impedimenti dell'A. riguardano i deficit cognitivi

riscontrati, la diminuzione della resistenza e della tenuta e la ridotta

caricabilità psichica dell'A. la quale si percepisce come nettamente inadeguata

e incapace di fare fronte alla situazione in cui si trova ormai da diversi

anni.

Secondo il nostro consulente il quadro clinico osservato (e di

conseguenza anche la valutazione della capacità lavorativa) attualmente è

risultato sostanzialmente invariato rispetto alla precedente perizia SAM del 21.2.2010.

Si ritiene che le incapacità lavorative descritte dai consulenti

non debbano essere sommate ma integrate, in quanto le patologie che causano una

diminuzione della capacità lavorativa comportano delle limitazioni funzionali

di carico e di rendimento che parzialmente si sovrappongono.

8.1.2 Indicare

la capacità lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al

giorno.

In considerazione di quanto descritto al punto 8.1.1, l'attuale

capacità lavorativa globale nell'attività da ultimo esercitata di ausiliaria di

pulizie è considerata nella misura dello 0%.

8.1.2.1 Se

la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale

percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente

ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.

0%.

8.1.2.2 Se

la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se

vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è pieno.

Vedi sopra.

8.1.2.3 Se

si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state

conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

-.-

8.1.3 Facendo

riferimento all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa

indicata dal perito nell’attività abituale può essere considerata valida?

Sulla base di quanto descritto dai consulenti le valutazioni della

capacità lavorativa espresse nella precedente perizia SAM dell'11.10.2012

valgono sino all'intervento chirurgico del 19.2.2013, di nuovo dal 19.5.2013

all'1.10.2014 e dal 2.1.2015 al 15.3.2015. A partire dal primo intervento

chirurgico ortopedico al ginocchio sin. del 16.3.2015 vale una capacità

lavorativa nella misura dello 0% nell'attività da ultimo esercitata ed una

capacità lavorativa nella misura dell'80% a partire dal 16.6.2015 in un'attività

adatta allo stato di salute tenendo in considerazione dei limiti funzionali e

di carico più restrittivi (come descritti nell'attuale consulto reumatologico).

Va riconosciuta un'inabilità lavorativa totale, per qualsiasi tipo

di lavoro, sempre a seguito degli interventi chirurgici subiti, dal 19.2.2013

al 18.5.2013, dal 2.10.2014 all'1.1.2015, dal 16.3.2015 al 15.6.2015, dal

7.1.2016 al 14.6.2016, dal 29.8.2016 al 28.11.2016.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE

9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata

9.1.1 Quali

caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso

di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza

limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)

Il nostro consulente in reumatologia

giudica come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un'attività che tiene

pienamente conto dei limiti funzionali e di carico seguenti: I'A. può molto

spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, di

rado tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltrepassanti i 10 kg fino

all'altezza dei fianchi; l'A. può talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra

l'altezza del petto, mai pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto.

L'A. può spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare

attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi

molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'A. può talvolta effettuare

lavori al di sopra della testa, spesso effettuare la rotazione del tronco,

molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, spesso la

posizione in piedi ed inclinata in avanti, mai assumere la posizione inginocchiata,

talvolta effettuare la flessione delle ginocchia, mai assumere la posizione

accovacciata. L'A. può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, di

rado la posizione in piedi di lunga. durata. L'A. può talvolta camminare fino a

50 metri, di rado oltre 50 metri, mai camminare per lunghi tragitti, di rado

camminare su terreno accidentato, può di rado salire le scale, mai salire su

scale a pioli.

l limiti funzionali e di carico

descritti dal Dr. med. __________ il 30.8.2012 sono da considerarsi validi fino

al primo intervento chirurgico ortopedico al ginocchio sin. del 16.3.2015,

successivamente sono applicabili quelli formulati dopo l'attuale rivalutazione

peritale reumatologica del 5.12.2016, che risultano più restrittivi.

In un lavoro adatto allo stato di

salute, il nostro consulente giudica l'A., abile al lavoro sull'arco di una giornata

lavorativa normale di 8-9 ore, con rendimento massimo del 100%, come stabilito

il 30.8.2012, a decorrere dal 7.8.2010 fino al 18.2.2013, di nuovo a partire

dal 19.5.2013 fino all’1.10.2014, di nuovo dal 2.1.2015 fino al 15.3.2015, di

nuovo dal 16.6.2015 fino al 6.1.2016, di nuovo dal 15.6.2016 al 28.8.2016 e

infine di nuovo dal 29.11.2016, tenendo conto degli interventi chirurgici

effettuati alle mani ed al ginocchio sin. e dei rispettivi periodi di

guarigione e riabilitazione necessari.

Va riconosciuta un'inabilità

lavorativa totale, per qualsiasi tipo di lavoro, sempre a seguito degli

interventi chirurgici subiti, dal 19.2.2013 al 18.5.2013, dal 2.10.2014

all'1.1.2015, dal 16.3.2015 al 15.6.2016, dal 7.1.2016 al 14.6.2016, dal

29.8.2016 al 28.11.2016.

Come già descritto nei capitoli

precedenti, dal punto di vista neurologico vi è una capacità lavorativa piena

in qualunque attività e dal punto di vista psichiatrico vi è una capacità lavorativa

nella misura dell'80% in qualunque attività lucrativa.

9.1.2 Indicare

la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al

giorno.

Nella misura dell’80%.

9.1.2.1 Se

la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale

percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente

ridotto nell’arco dell'intera giornata lavorativa.

Va inteso come riduzione del

rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa.

9.1.2.2 Se

la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se

vi è un’ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.

Vedi sopra.

9.1.2.3 Se

si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state

conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

Eventuali pause supplementari sono già

state conteggiate nella valutazione complessiva della capacità lavorativa.

9.1.3 Facendo

riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa

indicata dal perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?

Sulla base di quanto descritto dai consulenti le valutazioni della

capacità lavorativa espresse nella precedente perizia SAM dell'11.10.2012

valgono sino all'intervento chirurgico del 19.2.2013, di nuovo dal 19.5.2013

all'1.10.2014 e dal 2.1.2015 al 15.3.2015. A partire dal primo intervento

chirurgico ortopedico al ginocchio sin. del 16.3.2015 vale una capacità

lavorativa nella misura dello 0% nell'attività da ultimo esercitata ed una

capacità lavorativa nella misura dell'80% a partire dal 16.6.2015 in

un'attività adatta allo stato di salute tenendo in considerazione dei limiti

funzionali e di carico più restrittivi (come descritti nell'attuale consulto

reumatologico).

Va riconosciuta un'inabilità lavorativa totale, per qualsiasi tipo

di lavoro, sempre a seguito degli interventi chirurgici subiti, dal 19.2.2013

al 18.5.2013, dal 2.10.2014 all'1.1.2015, dal 16.3.2015 al 15.6.2015, dal

7.1.2016 al 14.6.2016, dal 29.8.2016 al 28.11.2016.

9.1.4 Esprimersi

anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle

diverse funzioni.

Nella misura del 50% dal 16.6.2015

(in precedenza nella misura del 60% come già descritto nell'ambito della precedente

perizia SAM), valutazione medico-teorica che andrà convalidata tramite

un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica.

9.2 Reintegrazione professionale

9.2.1 Sono

medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione?

Secondo il nostro consulente in

psichiatria un percorso di riqualifica professionale non entra in linea di

conto in questo caso, un eventuale reinserimento lavorativo in ambito adatto

potrebbe essere per contro utile.

9.2.2 In

caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?

Da subito.

9.2.3 Di

quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista medico?

Bisogna tenere in considerazione le

limitazioni descritte nei capitoli precedenti, in particolare ai punti 8.1.1 e

9.1.1.

9.2.3.1 I

problemi che ostacolano il reinserimento sono dovuti al quadro clinico stesso?

Se sì, in che misura?

Sì.

9.2.4 Se

in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato, definire se è

presente un potenziale di integrazione professionale che può essere valorizzato

attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.

Come già descritto nei capitoli

precedenti, dal punto di vista reumatologico vi è stato un peggioramento

rispetto alla precedente perizia SAM dell'11.10.2012, ciò si ripercuote anche

sui limiti funzionali e di carico che risultano più restrittivi dal 16.3.2015

quando è stato effettuato il primo intervento chirurgico ortopedico al ginocchio

sin. Secondo il nostro consulente in psichiatria il quadro clinico osservato

nell'attuale valutazione specialistica risulta sostanzialmente invariato rispetto

al quadro clinico osservato nella precedente perizia SAM del 21.2.2010.

Dal lato neurologico non vi era una

diagnosi neurologica nelle perizie del 2012, attualmente dal punto di vista neurologico

risulta come diagnosi una cefalea presumibilmente muscolotensiva dalla quale

comunque, secondo il nostro consulente, non risulta un'incapacità lavorativa

per qualsiasi attività professionale. Secondo il nostro consulente in

psichiatria un eventuale reinserimento lavorativo in un ambito adatto potrebbe

essere utile.

9.3 Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.

9.3.1 Come

giudica l'aderenza terapeutica dimostrata dall'A. nel corso degli anni?

Dagli elementi raccolti non sembrano

emergere indizi per un insufficiente aderenza terapeutica dell'A.

9.3.2 Adeguatezza

della terapia attuale secondo le linee guida? Eventuali proposte terapeutiche?

Secondo il nostro consulente in

reumatologia l'A., per le patologie di stretta competenza reumatologica, ha seguito

i consigli terapeutici dei medici curanti. Egli non ha proposte terapeutiche da

formulare in grado di modificare la capacità funzionale e di carico residua.

La capacità funzionale e di carico

residua, viene attualmente prevalentemente compromessa dalla patologia riscontrata

al ginocchio sin. che, difficilmente, potrà essere sanata mediante un procedere

terapeutico conservativo. Lo stato di salute dell'A. andrà comunque rivalutato

a distanza di 1-2 anni, per conoscerne l'evoluzione ai provvedimenti riabilitativi,

eventualmente chirurgici ortopedici che potranno essere ancora pianificati.

Il consulente in neurologia ritiene

il trattamento delle cefalee con Ponstan adeguato: dal lato prognostico le

cefalee si sono instaurate 3-4 anni fa ca., ed è difficile prevedere come sarà

l'evoluzione futura, le cefalee appaiono comunque ben gestibili e teoricamente

dovrebbero anche restare tali.

Secondo il nostro in psichiatria una

presa a carico specialistica volta a migliorare il grado di conoscenza di sé

come premessa per innescare un processo di modifica dello stile di vita

potrebbe giovare pur tenendo conto del grado esiguo di capacità introspettive

di cui l'A. dispone.

Vista la tendenza alla cronicizzazione

dei disturbi accusati dall'A. un miglioramento significativo dello stato di

salute e della capacità lavorativa previo trattamento specialistico adeguato

sembra poco probabile.

9.3.3 Quale

miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare

con una terapia adeguata e in quanto tempo, indipendentemente dal grado di

motivazione dell’A.?

Vedasi risposta al quesito precedente

9.3.2.

9.3.4 Altri

suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento del posto di

lavoro, mezzi ausiliari ecc.)

-.-

10 COERENZA

10.1 Descrivere

in modo critico eventuali discrepanze evidenziate tra i sintomi descritti

dall'A., l'anamnesi e la valutazione clinica durante la visita.

Da parte dei consulenti non sono state

osservate discrepanze o segni di aggravazione dei sintomi.

11 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

11.1 Altri

quesiti del medico SMR.

Non ce ne sono.

11.2 Si chiede

al perito di rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo

rappresentante legale.

Non ce ne sono.

Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio

Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante,

affinché sia informato sulle conclusioni peritali. (…)" (doc. AI

234/761-768)

Il medico SMR dr. __________,

nel rapporto finale 9 maggio 2017 (doc. AI 236/837-840 si è allineato alle

Considerandi

conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM e ha confermato i seguenti

periodi e gradi d’incapacità lavorativa (riduzione rendimento):

Attività abituale:

100% dal

19.2.2013

al 18.05.2013

40% dal

19.05.2013

al 1.10.2014

100% dal

2.10.2014

al 1.1.2015

40% dal

2.1.2015

al 15.3.2015

100% dal

16.3.2015

continua

Attività adeguata:

100% dal

19.2.2013

al 18.05.2013

20% dal

19.05.2013

al 1.10.2014

100% dal

2.10.2014

al 1.1.2015

20% dal

2.1.2015

al 15.3.2015

100% dal

16.3.2015

al 15.6.2015

20% dal

16.6.2015

al 6.1.2016

100% dal

7.1.2016

al 14.6.2016

20% dal

15.6.2016

al 28.8.2016

100% dal

29.8.2016

al 28.11.2016

20% dal

29.11.2016

continua

Sempre il dr. __________ –

presa visione della valutazione neurologica 11 agosto 2017 della dr.ssa __________

(doc. AI 244/862-863), del certificato 10 novembre 2017 del dr. __________

(doc. AI 252/876), del rapporto dettagliato del 13 novembre 2017 del dr. __________

(doc. AI 252/877) e dei rapporti 14 novembre e 23 dicembre 2017 del dr. __________

(doc. AI 252/875 e 253/880-882) –, nell’annotazione 4 gennaio 2018 ha

concluso: “(…) Perizia SAM con visite 12.2016, datata 5.6.2017: -

Valutazione reuma: IL 90% in attività abituale, IL 50% in attività di casalinga

e IL 0% in attività adatta - Assenza di impedimento neurologico - Quadro

psichico clinico invariato rispetto al 2010: viene riconosciuto un impedimento

del 20% (malgrado la diagnosi di distimia non è invalidante ai sensi della LAI,

impedimento però riconosciuto in occasioni delle precedenti decisioni con

attuale quadro invariato rispetto ad allora). Si calcola grado Al 22%. Nuova

documentazione medica: valutazione neurologica dr.ssa __________ del 11.8.2017

- Dal rapporto non risulta una patologia neurologica - Presenza di problematica

dorsale (nota sindrome lombospondilogena) per la quale la dr.ssa __________

consiglia rinforzo muscolare - Presenza attuale di epicondilite acuta al

gomito: si tratta di problematica non presente in occasione della valutazione

SAM, problematica di regola con buona prognosi e IL di poche settimane.

L'assicurata verrà vista dal reumatologo per le cure del caso. Attuale nuova

documentazione medica: rapporto dr. __________ del 14.11.2017: - Ritiene che la

lesione condrale riscontrata era di probabile origine posttraumatica. Certificato

dr. __________ del 10.11.2017: - Ritiene presenza di infortunio al ginocchio.

Certificato dr. __________ del 13.11.2017 attestante avvenuta visita il

31.8

: - Il 28.8.2017 è avvenuto asportazione materiale osteosintesi - In

presenza di persistenti dolori indicata intervento protesi ginocchio sinistro. Rapporto

dr. __________ del 23.12.2017: - Caduta accidentale il 22.12.2017 con frattura

da strappo legamento intertibioperoneale anteriore caviglia sinistra. Valutazione:

l'assicurata presenta attualmente una IL 100% per frattura legamentare alla

caviglia sinistra dal 22.12.2017 per la durata di circa 3 mesi. Richiedere un

rapporto Al di decorso al dr. __________. (…)” (doc. AI 254/884-885).

L’Ufficio AI, viste le

risultanze mediche suenunciate e ritenuta la valutazione economica – le

tabelle allestite il 10 maggio 2017 con la motivazione della riduzione al

reddito ipotetico da invalido (doc. AI 237/841-844 e 238/845) e la valutazione

29.

maggio 2017 del consulente in integrazione professionale (doc. AI

239/846-847) –, con la decisione impugnata ha riconosciuto il diritto ad

una rendita dal 1. gennaio 2016 al 1. ottobre 2016 (cfr. consid. 1.7).

2.7

Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag.

261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156

consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e

122.

V 160 consid. 1c).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132.

V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio

delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In

una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,

pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici

regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un

rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF

9C_524/2010 del 27 ottobre 2010).

Tuttavia,

nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla

concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile

fondarsi su tali rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF

8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008

del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché

alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;

8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del

23.

aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, consid. 5.3).

2.8

Il TCA ricorda innanzitutto

che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è

importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in

argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che

non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su

divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il

diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni

mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF

134.

V 231 consid. 5.3 pag. 234).

Non è dunque possibile

trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle

diagnosi poste.

Nel caso concreto, questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente

vagliato, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.4 e 2.7),

non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni formulate dai periti del SAM

fondate sulla perizia del 5 maggio 2017 e confermate dal medico SMR dr. __________

(cfr. consid. 2.6). Perizia, quella del SAM, che va considerata dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al

considerando precedente.

In effetti, nella

succitata perizia, i periti hanno considerato tutta la documentazione medica

(specialistica e non) agli atti e l’insorgente non ha prodotto alcuna

documentazione specialistica atta a mettere in dubbio le conclusioni a cui è

giunto il SAM.

2.8.1

Avuto riguardo all’aspetto

extra somatico va rilevato che la valutazione dei periti del SAM si è basata

sul consulto del 14 dicembre 2016 del dr. __________ (cfr. doc. AI 234/802-812)

e che l’insorgente non ha sollevato alcuna valida contestazione.

Tale non può essere

ritenuta lo stringato certificato medico del 13 gennaio 2018 nel quale il dr. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia – senza confrontarsi con le

conclusioni a cui sono giunti i periti e senza nemmeno porre una diagnosi

secondo un sistema di classificazione riconosciuto –, si è limitato ad

attestare che “(…) la paziente è in cura da me dal 05.02.2018 per uno

scompenso depressivo nell’ambito della nota distimia. Dal 05.02.2018 è inabile

al lavoro in una professione qualsiasi in misura totale. (…)” (doc. B/1).

In questo senso questo

Tribunale deve fare proprio quanto rilevato dal dr. __________ che, al

riguardo, nell’annotazione del 19 aprile 2018, si è così espresso: “(…) il

certificato medico del dr. __________ risulta essere privo di chiara diagnosi

psichiatrica e non contiene elementi clinici. Tale certificato risulta quindi

insufficiente per comprovare una modifica dello stato di salute dell’assicurata

rispetto alla valutazione SAM. (…)” (XII/1).

2.8.2

Per quanto riguarda la

patologia reumatologica, l’assicurata è stata sottoposta ad una valutazione

specialistica da parte del dr. __________, FMH in reumatologia, il quale, nel

consulto del 9 aprile con complemento del 2 maggio 2017 (doc. AI 234/772-789 e

234/790-791), circa la capacità lavorativa residua in un’attività lavorativa

adatta, ha evidenziato che “(…) in un lavoro adatto allo stato di salute,

giudico l'assicurata, abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale

di 8 - 9 ore, con rendimento massimo del 100%, come stabilito il 30.8.2012, a

decorrere dal 7.8.2010 fino al 18.2.2013, di nuovo a partire dal 19.5.2013 fino

all' 1.10.2014, di nuovo dal 2.1.2015 fino al 15.3.2015, di nuovo dal 16.6.2015

fino al 6.1.2016, di nuovo dal 15.6.2016 al 28.8.2066 e infine di nuovo dal

29.11

, tenendo conto degli interventi chirurgici effettuati alle mani e al

ginocchio sinistro e dei rispettivi periodi di guarigione e riabilitazione

necessari. (…)” (doc. AI 234/787-788) e, considerata l’ulteriore

documentazione medica sottopostagli, che “(…) gli ulteriori atti medici

sopramenzionati non portano a modifiche della valutazione funzionale e di

carico residua di questa assicurata e quindi la valutazione della capacità

lavorativa espressa nel rapporto peritale rimane invariata. Qualora

l'assicurata venisse effettivamente sottoposta all'intervento di rimozione

della placca dal ginocchio, in assenza di complicazioni perioperatorie, mi

attendo un'inabilità lavorativa totale per qualsiasi tipo di lavoro della

durata massima di 3 mesi. (…)” (doc. AI 234/790-791).

Dal canto suo il dr. __________,

nell’annotazione del 21 febbraio 2018, ha rilevato che “(…) per quanto

concerne l’asportazione di una placca a L [ndr.: avvenuta il 28 agosto

2017; cfr. il rapporto dettagliato 13 novembre 2017 del dr. __________ sub doc.

AI 252/877] a livello del ginocchio il periodo di IL non supera di regola le

6.

settimane in assenza di complicazioni (nel presente caso non vi sono state

complicazioni. (…)” (IV/1).

Quanto al rapporto 23

dicembre 2017 del dr. __________ circa la frattura da strappo del legamento

inter-tibioperoneale anteriore della caviglia sinistra, in esiti di una caduta

accidentale avvenuta il 22 dicembre 2017 (cfr. doc. AI 253/880-881), sempre il

dr. __________, nell’annotazione del 4 gennaio 2018 (doc. AI 254/884-885), ha

rilevato che “(…) l’assicurata presenta attualmente una IL 100% per frattura

legamentare alla caviglia sinistra dal 22.12.2017 per la durata di circa 3

mesi. (…)” (doc. AI 254/885).

Al riguardo nella risposta

di causa l’Ufficio AI ha a ragione evidenziato che “(…) con scritto del 20

dicembre 2017 (inc. Al, doc. 252) l'assicurata ha trasmesso nuova documentazione

medica, sottoposta al vaglio del SMR, il quale ha segnalato quale nuovo evento

la frattura alla caviglia dovuta a caduta del 22 dicembre 2017, evento avvenuto

posteriormente alla decisione resa (cfr. annotazione del SMR del 4 gennaio

2018, inc. Al, doc. 254). Tale valutazione non ha influito sulla validità della

decisione resa come indicato dall'Ufficio Al con scritto del 18 gennaio 2018

(inc. Al, doc. 256). (…)” (IV, punto 1, pag. 3). Va qui ricordato che per

costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la

legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento

in cui la decisione impugnata è stata resa, in casu il 15 novembre 2017. I

fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono

di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (fra le tante cfr.

DTF 130 V 138).

Avuto riguardo all’esame 7

marzo 2018 della “densitometria ossea dexa” del dr. __________ con

allegati (cfr. doc. B/2-7), questo Tribunale può, infine, fare propria la

conclusione del dr. __________ che, nell’annotazione 19 aprile 2018, ha

rilevato come “(…) l'esame densitometrico non è un esame che indica dei

limiti funzionali o degli impedimenti funzionali ma è unicamente una

misurazione approssimativa della densità ossea, esame che serve per valutare

l'indicazione ad un trattamento di una eventuale osteoporosi. (…)” (XII/1).

Le conclusioni a cui sono

giunti il dr. __________ e il dr. __________ non sono state contestate

dall’insorgente e il TCA non ha ragioni per scostarsi da queste valutazioni.

2.8.3

Per quanto riguarda la

patologia neurologica, l’assicurata è stata sottoposta ad una valutazione

specialistica da parte del dr. __________, FMH in neurologia, il quale, nel

consulto del 23 dicembre 2016 con complemento del 3 maggio 2017 (doc. AI

234/792-800 e 234/801), ha concluso che “(…) l'attuale stato neurologico è

risultato del tutto nella norma, ora la paziente non descrive neanche più

un'ipoestesia diffusa descritta ancora nel 2012 dell'arto superiore destro in

sede distale, nessun deficit di forza, riflessi ben evocabili e simmetrici in

tutte le sedi, segni piramidali assenti, vi è unicamente effettivamente una

lieve ipotrofia globale all'arto inferiore sinistro. E' risultato nella norma

anche l'esame ENG del nervo mediano sinistro, quindi senza segni di una

recidiva al tunnel carpale destro alla base dei dolori accusati dalla paziente

alla mano destra. Altrettanto nella norma l'esame EMG dei muscoli vasto

laterale e tibiale anteriore sinistro, quindi senza segni di una sofferenza

neurogena acuta o cronica o di una miopatia, in tal senso l'ipotrofia locale è

piuttosto da inquadrare come ipotrofia da disuso. Infine altrettanto nella

norma l'esame EMG del muscolo gemello laterale destro. Come già nel 2012 la

paziente descrive occasionalmente dei dolori a mo' di scosse nella regione

gluteale a destra, irradiati lungo la parte laterale della coscia,

anteroposteriore della gamba fino alla pianta del piede destro. Questo dolore

comparirebbe con la frequenza di circa di una volta a settimana per un minuto

circa, già nel 2012 la paziente ha descritto una sintomatologia analoga. Questo

dolore potrebbe essere anche compatibile con una distribuzione S1 destra, però

come già nel 2012 mancano dei segni tipici per un'irritazione S1, segni che

risultano negativi. Tuttora esame EMG del muscolo gemello laterale destro nella

norma, muscolo innervato da S1 , riflesso achilleo sempre bene evocabile e

simmetrico e alla MR lombare non vi è mai stata l'evidenza di un contatto radicolare

S1. In base a queste osservazioni penso, come già nel 2012, che si possa

escludere ragionevolmente una radicolopatia lombare non solo conclamata ma

anche una irritazione radicolare all'origine di questi dolori accusati. Infine

la paziente descrive anche delle cefalee in sede frontale da qualche anno, non

vi sono caratteristiche di un'emicrania, pare più un dolore muscolotensivo,

comunque ben rispondente al Ponstan. Nel 2012 la paziente non descriveva delle

cefalee. (…)” (doc. AI 234/797-798).

Quanto alla valutazione

neurologica del 10 febbraio 2017 della dr.ssa __________ (cfr. doc. AI

232/728-729) il dr. __________, nel complemento del 3 maggio 201 ha osservato

che la specialista “(…) descrive un esame ENG dei nervi mediano ed ulnare

sinistro nella norma, l'esame ENG da me eseguito del nervo mediano destro in

dicembre 2016 era altrettanto nella norma. La Dr.ssa sospetta un eventuale

irritazione dei tronchi nervosi, secondaria ad una tendinopatia dei flessori,

interpretazione piuttosto dubbia, comunque anche se ci fosse non avrebbe

un'influenza sulla capacità lavorativa della paziente, non vedo necessità di

modificare il mio rapporto del 23.12.2016. (…)” (doc. AI 234/801).

Dal canto suo il dr. __________,

avuto riguardo alla valutazione neurologica dell’11 agosto 2017 della dr.ssa __________

(cfr. doc. AI 244/862-863; rapporto, questo, nel quale la specialista non si

esprime sulla capacità lavorativa e neppure si confronta con la valutazione dei

periti del SAM), nell’annotazione del 20 settembre 2017 (ripresa in quella del

4.

gennaio 2018 sub doc. AI 254/884-885), ha concluso che “(…) - Dal rapporto

non risulta una patologia neurologica - Presenza di problematica dorsale (nota

sindrome lombospondilogena) per la quale la dr.ssa __________ consiglia

rinforzo muscolare - Presenza attuale di epicondilite acuta al gomito: si

tratta di problematica non presente in occasione della valutazione SAM,

problematica di regola con buona prognosi e IL di poche settimane. L'assicurata

verrà vista dal reumatologo per le cure del caso. In conclusione: assenza di

modifica dello stato di salute con influsso prolungato sulla CL. (…)” (doc.

AI 246/865).

Le conclusioni a cui sono

giunti il dr. __________ e il dr. __________ non sono state contestate

dall’insorgente e il TCA non ha ragioni per scostarsi da queste valutazioni.

2.8.4

Visto tutto quanto sopra

esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di

rapporti medici (cfr. consid. 2.7;

va qui inoltre evidenziato che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio

2017, ha rilevato che “(…) il fatto che il medico curante la segua da più

tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore

probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag.

352.

con riferimenti). Al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve

essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a

causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351

consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante

tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio

paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)”

(STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2)), questo Tribunale ritiene che – senza che sia

necessario esperire ulteriori accertamenti (nella STF 9C_267/2013 del 27

maggio 2013 il TF ha rilevato che “(…) A tal riguardo occorre ricordare che

anche tenendo conto della più recente giurisprudenza della Corte europea dei

diritti dell'uomo, nelle procedure concernenti l'assegnazione o il rifiuto di

prestazioni di assicurazioni sociali non sussiste un diritto formale di essere

sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'ente assicuratore - e tanto

meno a una perizia giudiziaria -, una tale perizia dovendo unicamente (ma pur

sempre) essere ordinata qualora sussistano dubbi - anche solo minimi - riguardo

all'attendibilità e alla concludenza delle attestazioni mediche interne

dell'assicurazione (DTF 135 V 465). (…)”) – le valutazioni

del SAM e del medico SMR dr. Erba (cfr. consid. 2.6) vanno confermate.

In questo senso la domanda

di annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti

all’amministrazione per nuova istruttoria (cfr. consid. 1.8 e 2.2) va

disattesa.

2.9

In merito alla valutazione

economica va rilevato quanto segue.

L’insorgente non ha

contestato l’applicazione del metodo ordinario del confronto dei redditi per

calcolare il grado d’invalidità e neppure gli importi (validi per il 2015) ritenuti

dall’Ufficio AI di fr. 47'323.-- quale reddito da valido e di fr. 36'850.--

quale reddito ipotetico da invalido (cfr. la motivazione della decisione

impugnata sub doc. AI 242/855-859 e le tabelle allestite il 10 maggio 2017 con

la motivazione della riduzione al reddito ipotetico da invalido sub doc. AI

237/841-844 e 238/845).

Confrontando il reddito da

valido di fr. 47'323.-- con quello da invalido di fr. 36'850.--

l’amministrazione ha quindi ottenuto un grado d’invalidità del 22% ([47'323

- 36'850] : 47'323 x 100 = 22.13% arrotondato al 22% secondo la giurisprudenza

di cui alla DTF 130 V 121).

Ribadito che l’applicazione

del metodo ordinario del confronto dei redditi e la riduzione al reddito

ipotetico da invalido non sono stati contestati – che pertanto su detti

aspetti non vi è motivo di verificare oltre il calcolo effettuato

dall’amministrazione (in questo senso cfr. le STCA 32.2017.81 del 18 dicembre

2017.

consid. 2.11.1; 32.2017.40 del 20 settembre 2017 consid. 2.6; 32.2016.137

del 23 maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.122 del 10 maggio 2017 consid. 2.8;

32.2016.109

dell’8 maggio 2017 consid. 2.10; 32.2016.108 del 2 maggio 2017

consid. 2.9 e 32.2016.107 del 10 aprile 2017 consid. 2.6) –, circa la valutazione economica questo Tribunale

rileva quanto segue.

Vista la domanda di

prestazioni dell’ottobre 2015 (cfr. consid. 1.7), il diritto al versamento

della rendita nasce, ex art. 29 cpv. 1 LAI, al più presto il 1. aprile 2016.

Determinanti sono quindi i

dati validi per quell’anno.

Reddito da valido

Nel 2016, secondo la tabella “TA1 2016_tirage_skill_level Rami economici (NOGA08)” (denominata

“Salario mensile lordo (valore centrale) secondo il ramo economico, il

livello di competenze e il sesso Settore privato”; in argomento vedi la DTF

142.

V 178), il salario lordo mediamente percepito in

quell'anno dalle donne, nel ramo economico 96 (“Altre

attività di servizi personali” e ramo economico considerato dall’amministrazione;

cfr. la tabella sub doc. AI 238/845), per un'attività

semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF

9C_632/2015) e per 40 ore settimanali

corrisponde a un importo di fr. 48’516 (4'043 x 12).

Riportando detto importo su

un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende in quel settore di 42 ore

nel 2016 (cfr., per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21

luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche la sentenza U 8/07 del 20 febbraio

2008.

e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la

divisione economica, in ore per settimana T 03.02.03.01.04.01 pubblicata

dall'Ufficio federale di statistica), si ottiene un reddito da valido pari a fr. 50'941.80 (48’516 : 40 x 42), ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,

consid. 3a).

Reddito da invalido

Nel 2016, secondo la

succitata tabella TA1 2016, il salario lordo mediamente percepito

in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o

manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015)

per 40 ore settimanali corrisponde a un importo di fr. 52'356.-- (4'363 x 12

mesi).

Riportando detto importo

su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41.7 ore nel 2016 (cfr. la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende

secondo la divisione economica, in ore per settimana T 03.02.03.01.04.01

pubblicata dall'Ufficio federale di statistica), si ottiene un salario lordo mediamente percepito in quell'anno pari a fr. 54'581.13

(52'356 : 40 x 41.7), ritenuto che la quota di tredicesima

è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Considerata un’incapacità

lavorativa in un’attività adeguata del 20% (flessione del rendimento) e applicata

la riduzione del 15% (ritenuta dall’Ufficio AI così come risulta dalla

tabella allestita il 10 maggio 2017 con la motivazione della riduzione al

reddito ipotetico da invalido; cfr. doc. AI 237/841-844) si ottiene un

reddito da invalido di fr. 37'115.16 (54'581.13 x 80% ridotti del

15%).

Confrontando il reddito da

valido di fr. 50'941.80 con quello da invalido di fr.

37'115.16 si ottiene un grado d’invalidità del 27% ([50'941.80

- 37'115.16] : 50'941.80 x 100 = 27.14% arrotondato al 27%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).

Quanto alla

reintegrabilità e ai provvedimenti professionali il TCA non ravvede alcun

motivo per scostarsi dalla valutazione del 29 maggio 2017 (peraltro rimasta

incontestata) nella quale il consulente in integrazione professionale ha

concluso che “(…) nonostante il danno alla salute dell'A. sono possibili numerose

attività semplici e non qualificate che fanno riferimento alla categoria delle

statistiche 4.2, nelle quali dopo un breve periodo di introduzione l'attività

potrà essere svolta in autonomia: […] A questo assicurato, secondo il

mio parere, non è proponibile una riqualifica professionale che comporta

l'apprendimento di nozioni teoriche perché è inibito oltre che dal danno alla

salute anche da fattori quali l'età, l'esperienza professionale specifica, la

scolarità. Si può restare a disposizione per finanziare un periodo di

introduzione al lavoro "mini riqualifica pratica ad hoc" della durata

di 3-6 mesi (da stabilire dettagliatamente in presenza di un concreto posto di

lavoro), qualora vi fosse un posto vacante ed un tale provvedimento potesse

consentire un sensibile aumento della capacità di guadagno. Dopo comprovate

ricerche di lavoro e su richiesta scritta, si resta a disposizione per valutare

un aiuto al collocamento. (…)” (doc. AI 239/846-847).

La giurisprudenza federale

ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel

mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi

è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui

possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano

aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto

2012.

consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18

giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e

9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Nella

STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata

invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto) aveva chiesto

di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura

professionale, ha affermato che:

"

(…) Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio

impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel

momento determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un

ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco

qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze

9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009

consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo

motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento. (…)"

(STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6)

2.10

Ritenuto che, conformemente

alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), alla perizia pluridisciplinare

del SAM del 5 maggio 2017 e alle valutazioni del dr. __________ riportati al

consid. 2.6 va attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.8), anche i periodi

e gradi d’incapacità lavorativa, così come indicati nel “Rapporto finale

SMR” del 9 maggio 2017 (doc. AI 236/837-840 e riprodotti al consid. 2.6) vanno

confermati.

Visto il peggioramento

duraturo dello stato di salute dal gennaio 2016 (incapacità lavorativa totale

in qualsiasi attività) seguito dal miglioramento dal giugno 2016 (capacità

lavorativa dell’80% in attività adeguata) e considerate le risultanze della

suesposta valutazione economica (reintegrabilità e grado d’invalidità del 27%

applicando i dati statistici validi per il 2016; cfr. consid. 2.9), è dunque a

ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto alla rendita intera dal

gennaio 2016 (con versamento della prestazione dal 1. aprile 2016 trattandosi

di una domanda tardiva ex art. 29 cpv. 1 LAI) fino 30 settembre 2016 (tre mesi

dopo il miglioramento ex art. 88a OAI).

Come accennato (cfr. consid.

2.8

), quanto alla frattura da strappo del legamento inter-tibioperoneale

anteriore della caviglia sinistra, in esiti di una caduta accidentale avvenuta

il 22 dicembre 2017 (cfr. doc. AI 253/880-881) e per la quale il dr. __________,

nell’annotazione del 4 gennaio 2018 (doc. AI 254/884-885), ha riconosciuto

un’incapacità lavorativa del 100% per una durata di circa tre mesi, si

ribadisce che la stessa è posteriore alla decisione impugnata del 15 novembre

2012.

e che il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle

decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la

decisione impugnata è stata resa.

L’eventuale peggioramento

duraturo dello stato di salute potrà essere preso in considerazione nell’ambito

di una nuova domanda che l’assicurata potrà se del caso nuovamente inoltrare

con allegata la pertinente documentazione medica.

2.11

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, è dunque a giusta ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto

all’insorgente il diritto al versamento di una rendita intera limitatamente al

periodo dal 1. aprile al 30 settembre 2016.

2.12

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese, per fr. 500.--,

sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Nuova domanda. Viste le risultanze mediche e economiche a ragione l'Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera limitata nel tempo | Lexipedia