32.2018.14
Nuova domanda. Viste le risultanze mediche e economiche a ragione l'Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera limitata nel tempo
24 gennaio 2019Italiano66 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.14
FS
Lugano
24 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 novembre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1964, all’epoca
casalinga, nel mese di marzo 1995 ha presentato una richiesta di prestazioni AI
per adulti indicando, quale danno alla salute, una “(…) sindrome vertiginosa
e cefalea di etiologia circolatoria (…)” (doc. AI 2/2-7).
Con decisione dell’11
luglio 1996, cresciuta incontestata in giudicato – sulla base delle
perizie 29 dicembre 1995 del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia (doc.
AI 14/32-40), e 4 giugno 1996 del dr. __________, primario dell’Ospedale __________
(doc. AI 16/43-49) –, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni
non presentando l’assicurata un’invalidità superiore al 20% nell’ambito delle
attività svolte nell’economia domestica (doc. AI 19/54-55).
1.2. Nel mese di aprile 1999
l’assicurata – dal 1. aprile 1999 attiva presso il __________ di __________
quale governante con un impiego su chiamata (doc. AI 26/74-75) – ha
presentato una seconda domanda di prestazioni AI per adulti indicando, quale
danno alla salute, uno “(…) stato ansioso-depressivo grave con tratti
isterici e cefalee (…)” (doc. AI 22/60-66).
Con decisione del 25
aprile 2002, cresciuta incontestata in giudicato – sulla base della
perizia 1. marzo 2001 del Servizio Accertamento Medico (SAM) (doc. AI
43/103-132) confermata nella proposta del 31 gennaio 2002 dalla dr.ssa __________
(doc. AI 45/134) –, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni non
presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 51/141-143).
1.3. Nell’aprile 2004 l’assicurata
– indicando quale danno alla salute che il “(…) 18.12.2001 scivola e
cade in casa battendo la spalla e il braccio sin., da allora dolori cronici e
deficit funzionali (…)” (doc. AI 53/152, punto 7.2) – ha inoltrato
una nuova domanda (doc. AI 53/148-154).
Con decisione su
opposizione del 3 marzo 2008, cresciuta incontestata in giudicato –
sulla base della perizia reumatologica del 26 ottobre 2005 del dr. __________,
FMH in reumatologia e medicina interna (doc. AI 72/215-223), dei rapporti 25
luglio 2005 e 30 giugno 2006 del medico SMR dr.ssa __________ (doc. AI 74/225-227
e 85/252-255) e dell’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica del 21 febbraio 2006 (doc. AI 76/230-235) –,
l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni non raggiungendo il grado
d’invalidità la soglia minima pensionabile del 40% (doc. AI 87/258-263).
1.4. La quarta domanda di prestazioni
del mese di luglio 2010 (doc. AI 89/266-274) (dopo
che con STCA del 26 gennaio 2011 (doc. AI 105/325-327), richiamato l’art. 53
cpv. 3 LPGA, questo Tribunale aveva stralciato la causa dai ruoli “(…)
atteso che con la decisione 17 dicembre 2010 resa pendente lite e nel termine
per la presentazione della risposta di causa, come accennato l’amministrazione
ha deciso di entrare nel merito della domanda di prestazioni inoltrata nel
luglio 2010 (doc. AI 88/1-9) annullando la decisione oggetto della presente
impugnativa. (…)” (doc. AI 105/326))
è sfociata nella decisione, cresciuta incontestata in giudicato, dell’11
dicembre 2012 con la quale – sulla base delle perizie pluridisciplinari del
SAM del 21 febbraio e dell’11 ottobre 2012 (doc. AI 140/410-473 e 165/521-576)
confermate dal medico SMR dr. __________ nel rapporto finale del 15 ottobre
2012 (doc. AI 166/577-580) e delle tabelle allestite il 13 e il 14 marzo 2012
con la motivazione della riduzione al reddito ipotetico da invalido (doc. AI
142/479-483; dalle quali risulta come sia stata considerata salariata al 100%) –
l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera limitatamente al
periodo dal 1. marzo 2011 al 31 gennaio 2012 (doc. AI 172/590-591 e le
motivazioni sub doc. AI 167/581-584).
1.5. L’Ufficio AI – trattato lo scritto 5 agosto 2013, con il
quale la dr.ssa __________ chiedeva una rivalutazione del caso (doc. AI 185/606
con annessa la relativa documentazione medica sub doc. AI 185/607-618), alla
stregua di una nuova domanda e viste le annotazioni 27 agosto e 7 ottobre 2013
del medico SMR dr. __________ (doc. AI 187/620-621 e 191/628) –, con decisione del 6 novembre 2013, cresciuta
incontestata in giudicato, non è entrato nel merito sulla nuova richiesta (doc.
AI 196/636-637).
1.6. Con decisione del 17 febbraio
2015, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di
un contributo per l’assistenza ai sensi dell’art. 42quater LAI (doc.
AI 197/638-640 e 199/643-644).
1.7. L’Ufficio AI, trattato il
certificato medico 14 ottobre 2015 del dr. __________ quale nuova domanda (doc.
AI 203/648) – dopo aver annullato, viste le osservazioni 9 dicembre 2015
dello stesso specialista con allegata ulteriore documentazione medica (doc. AI
201/652-657) e ritenuta l’annotazione 12 gennaio 2016 del medico SMR dr. __________
(doc. AI 211/662), il progetto del 1. novembre 2015 di non entrata in materia
(doc. AI 204/649-650 e 213/679) – è
entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.
Con decisione del 15
novembre 2017, preavvisata il 31 maggio 2017 (doc. AI 240/848-852) e oggetto
della presente vertenza –indicata l’evoluzione dell’incapacità
lavorativa nel tempo tanto nell’attività abituale quanto in un’attività
adeguata, ritenuto il grado d’invalidità non pensionabile (22%) ottenuto dal
normale confronto dei redditi da valido e invalido aggiornati al 2015 e
considerato che l’anno di carenza era già assolto nel mese di febbraio 2014 –,
l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita dal 1. gennaio 2016 (con
versamento della prestazione dal 1. aprile 2016 ex art. 29 cpv. 1 LAI) al 30
settembre 2016 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute ex art.
88a OAI) (doc. AI 248/868-869 e le motivazioni sub doc. AI 142/855-859).
L’amministrazione ha emesso
la propria decisione visti la perizia pluridisciplinare del 5 maggio 2017 del
SAM (doc. AI 234/731-835), il rapporto finale 9 maggio 2017 del medico SMR dr. __________
(doc. AI 236/837-840), le tabelle allestite il 10 maggio 2017 con la
motivazione della riduzione al reddito ipotetico da invalido (doc. AI
237/841-844 e 238/845), la valutazione 29 maggio 2017 del consulente in
integrazione professionale (doc. AI 239/846-847) e l’annotazione 20 settembre
2017 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 246/865)
1.8. Contro la decisione del 15
novembre 2017 l’assicurata ha inoltrato il presente ricorso datato 26 gennaio
2018.
L’insorgente, sostenuta la
lacunosità con cui l’Ufficio AI avrebbe accertato il suo stato di salute, ha
postulato l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti
all’amministrazione per nuova istruttoria (I).
1.9. Con la risposta di causa –
formulate le proprie osservazioni, di cui si dirà in seguito, circa la
tempestività del ricorso e descritto l’iter delle diverse richieste di
prestazioni formulate nel tempo – l’Ufficio AI ha chiesto al TCA di
respingere il ricorso osservando che “(…) in considerazione dell'aspetto
medico lo scrivente Ufficio Al rileva che il caso della signora RI 1 è stato
attentamente vagliato con perizia pluridisciplinare attuata dai periti del SAM.
Osservato che l’assicurata è stata esaminata da periti specialisti, che sono
giunti a conclusioni logiche e coerenti dopo avere svolto accertamenti
approfonditi, alla perizia medica va riconosciuta forza probatoria. L'ulteriore
refertazione medica prodotta, sottoposta al vaglio del SMR, non ha rilevato
elementi clinici atti a modificare la valutazione resa. Se il nuovo evento
legato alla frattura della caviglia avvenuto nel dicembre 2017 è chiaramente
posteriore alla decisione resa e va vagliato in una nuova domanda di prestazioni
dell'Al, la restante documentazione citata al punto precedente non ha apportato
nuovi elementi clinici come indicato nell'annotazione del SMR del 4 gennaio 2018
(inc. Al, doc. 254). Va altresì indicato che il SMR aveva già indicato con
annotazione precedente del 20 settembre 2017 (inc. Al, doc. 246) l’assenza di
nuovi dati clinici influenti sulle conclusioni rese. Da ultimo il SMR precisa,
con riferimento all’intervento di asportazione di materiale di osteosintesi
avvenuto il 28 agosto 2017 e citato nel rapporto del 13 novembre 2017 dal dr.
med. __________, che tale intervento comporta un'inabilità lavorativa totale
massima per sei settimane dal 28 agosto 2017 in assenza di complicazioni come
nel caso in esame. Pertanto, su tale base, va ritenuto dal 28 agosto 2017
un'incapacità lavorativa totale per sei settimane, per la quale non va
riconosciuto alcun ulteriore diritto a prestazioni dell'Al, essendo tale
situazione durata meno di tre mesi (si rinvia all'art. 88a cpv. 2 OAI). Alla
luce di quanto espresso, ritenuti gli esiti dell'istruttoria medica ed
economica, lo scrivente Ufficio Al non può che confermare la decisione resa. (…)”
(IV, pag. 3, punto 3).
1.10. L’insorgente, tramite il lic. iur.
__________ della RA 1 e dopo le chieste proroghe del termine (VI, VII, VIII +
VIII/1 e IX), con scritto del 5 aprile 2018 (X) ha trasmesso al TCA copia del
certificato medico 13 gennaio 2018 del dr. __________ (doc. B/1) e dell’esame 7
marzo 2018 della “densitometria ossea dexa” del dr. __________ con
allegati (doc. B/2-7).
1.11. I doc. VI, VII, VIII+1, IX e X
con allegati B/1-7 sono stati notificati all’Ufficio AI (XI) che – vista
l’annotazione del 19 aprile 2018 nella quale il medico SMR dr. __________ ha
espresso la seguente valutazione: “(…) il certificato medico del dr. __________
risulta essere privo di chiara diagnosi psichiatrica e non contiene elementi
clinici. Tale certificato risulta quindi insufficiente per comprovare una
modifica dello stato di salute psichico dell'assicurata rispetto alla
valutazione SAM. L'esame densitometrico non è un esame che indica dei limiti
funzionali o degli impedimenti funzionali ma è unicamente una misurazione
approssimativa della densità ossea, esame che serve per valutare l'indicazione
ad un trattamento di una eventuale osteoporosi. L'esame non è in correlazione
con limitazioni osteoarticolari o sintomatologia algica. (…)” (XII/1) –,
con osservazioni del 20 aprile 2018 (XII trasmesso per conoscenza all’insorgente;
XIII), si è confermato nella domanda di reiezione del ricorso.
considerato in diritto
In ordine
2.1. Il 6 settembre 2017 il dr. __________
ha trasmesso per telefax all’Ufficio AI la valutazione neurologica 4 agosto
2017 della dr.ssa __________ (doc. AI 244/861-863) e l’insorgente, con scritti 20
e 29 dicembre 2017, ha fatto pervenire all’amministrazione ulteriore
documentazione medica (doc. AI 252/874-878 e 253/879-883).
L’assicurata –
premesso come gli ulteriori atti medici prodotti, con ogni probabilità, non
siano pervenuti al medico SMR –, nel succitato scritto del 20 dicembre
2017, oltre a chiedere “(…) di voler verificare il fatto di cui sopra [ndr.:
si riferisce agli atti medici non pervenuti al SMR] e di volermi dare
conferma scritta se questo mio dubbio è fondato alfine di valutare futuri passi
relativi alla problematica dell’accertamento del grado d’invalidità. (…)”, ha
puntualizzato che “(…) faccio presente che la vostra decisione del
15.11.2017 ha come termine di ricorso il 3 gennaio 2018 e pertanto ho bisogno
di essere messo a conoscenza in tempo utile per valutare il proseguo della
pratica a livello giuridico. Risultasse che la documentazione a disposizione
del SMR è incompleta chiedo l’annullamento della citata decisione. (…)”
(doc. AI 252/874, la sottolineatura è del redattore).
La succitata ulteriore
documentazione medica non era ancora stata sottoposta al SMR e, al riguardo, è
solo nell’annotazione del 4 gennaio 2018 (quindi posteriore alla decisione impugnata
del 15 novembre 2017) che il dr. __________ ha concluso che “(…)
l’assicurata presenta attualmente una IL 100% per frattura legamentare alla
caviglia sinistra dal 22.12.2017 per la durata di circa 3 mesi. Richiedere un
rapporto di decorso al dr. __________. (…)” (doc. AI 254/884-885).
Il 18 gennaio 2018
l’Ufficio AI ha scritto all’__________ (all’epoca rappresentante
dell’assicurata; cfr. doc. AI 207/658 e 208/659) una lettera del seguente
tenore: “(…) in data 22.12.2017 e 03.01.2018 abbiamo ricevuto le
osservazioni dell'assicurata alla nostra decisione del 15.11.2017. Per far
ricorso alla nostra decisione, come indicato nella stessa, è necessario
ricorrere entro 30 giorni al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di Lugano.
Quindi vi concediamo tempo entro e non oltre il 31.01.2018 per comunicarci se
volete far valere lo scritto del 20.12.2017 come ricorso al TCA o se intenderlo
come nuova richiesta di prestazioni Al a causa di un presunto peggioramento
dello stato di salute dell'assicurata. Facciamo presente che le osservazioni
del 20.12.2017 e del 29.12.2017 sono state sottoposte al nostro Servizio medico
regionale (SMR), il quale ha indicato che non vi sono nuovi elementi che
giustifichino un peggioramento duraturo dello stato di salute e che possano
quindi modificare la nostra decisione del 15.11.2017. Tuttavia, si giustifica a
causa della frattura legamentare alla caviglia sinistra, un'incapacità al
lavoro del 100% a partire dal 22.12.2017 per un periodo limitato
presumibilmente a 3 mesi. (…)” (doc. AI 256/887).
Con ricorso del 26 gennaio
2018 – quindi entro il succitato termine scadente il 31 gennaio 2018 –
l’insorgente si è rivolta direttamente a questo Tribunale (I).
Stanti le succitate
emergenze – fatta propria
l’osservazione dell’Ufficio AI secondo la quale “(…) in merito alla
tempestività del ricorso si rileva che l’Ufficio Al ha reso la decisione
formale del 15 novembre 2017 trasmessa per posta ordinaria, e l'__________ ha
chiesto in visione gli atti il 29 novembre 2017 (inc. Al, doc. 251). Con
scritto del 20 e 29 dicembre 2017 (inc. Al, doc. 252-253) la signora RI 1 ha trasmesso
nuova documentazione medica all'amministrazione invitandola a verificare se la
stessa fosse atta a modificare la decisione con invito ad informarla in tempo
utile sull'esito, disponendo di un termine scadente il 3 gennaio 2018 per
presentare ricorso. L'esame della refertazione prodotta non ha permesso una
diversa valutazione del caso, se non per una frattura alla caviglia avvenuta
posteriormente alla decisione resa, pertanto con scritto del 18 gennaio 2018
(inc. Al, doc. 256) l'Ufficio Al ha informato l’__________ dell'esito della
verifica chiedendo di precisare, entro il 31 gennaio 2018, se lo scritto
precedente fosse da reputare quale ricorso all’autorità giudiziaria competente
oppure quale nuova richiesta di prestazioni. In seguito la signora RI 1 ha
impugnato direttamente la decisione amministrativa al lodevole Tribunale
cantonale delle assicurazioni (TCA) con ricorso del 26 gennaio 2018. È evidente
che il ricorso è stato presentato ben oltre il periodo di scadenza di 30 giorni
dopo l’emissione della decisione, tuttavia in considerazione del procedere
summenzionato che ha incluso un ulteriore scambio di corrispondenza posteriore
alla decisione resa, lo scrivente Ufficio Al reputa di non poter ritenere
intempestivo il ricorso, il quale è stato inoltrato dall’assicurata non appena
l'Ufficio Al l’ha informata della conferma della decisione formale. (…)”
(IV, pagg. 1 e 2, punto I) – questo Tribunale conferma la tempestività
del ricorso e entra, pertanto, nel merito dello stesso.
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è
sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto al
versamento di una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. aprile al 30
settembre 2016 (cfr. consid. 1.7).
L’insorgente postula
l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti
all’amministrazione per nuova istruttoria (cfr. consid. 1.8).
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Per incapacità
al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro
ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.
In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e
consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione
d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a.
la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete
non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%. L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad
una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se
sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art.
16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il
reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la
giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29
cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei
mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
2.4. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I
148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo l’Alta Corte
ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi
citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03
del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
Secondo la giurisprudenza
del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le
alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del
18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.
182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06
del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno
alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta
Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag,
254-257).
Nella STF I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede
una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha
aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non
sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre
affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta
Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”.
Nella DTF 141 V 281 il TF
ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,
compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere
valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera
strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati
predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono
generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente
esigibile è stata abbandonata.
Nelle DTF 143 V 409 e 143
V 418, il TF è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria
illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo
cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata
siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo
in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF
143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche
(DTF 143 V 418).
Secondo la giurisprudenza
precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi
fino a medio-gravi (cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno
2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV
Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid.
3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo
se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la
concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal
Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora invece,
come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se la
persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione
oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La
possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi
fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente
nell’apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia
conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre
2017, in: www.bger.ch).
2.5. Per costante giurisprudenza
quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un
certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex
art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I
597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19
ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I
299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA
stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA
(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).
La rendita
può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile
dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla
capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato,
abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA
I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF
8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa
St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al
momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già
un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012
del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).
Giusta l’art. 29 bis OAI
(Risorgere dell’invalidità dopo la soppressione della rendita), se la rendita è
stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e
l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado
di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per
incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima
erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI.
2.6. Nella fattispecie in esame
l’Ufficio AI – vista la richiesta di perizia 10 giugno 2016 del medico
SMR dr. __________ (doc. AI 221/705-706) – ha ordinato una perizia
pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico (SAM) (doc. AI
222/707-710, 225/715 e 227/718-719).
Dalla perizia
pluridisciplinare del SAM del 5 maggio 2017 (doc. AI 234/731-835), risulta che
i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura
reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica
(dr. __________).
Elencati gli atti,
descritte l’anamnesi (famigliare, personale -sociale, professionale,
patologica e sistemica con le affezioni attuali e la descrizione della giornata)
e le constatazioni obiettive, sulla base delle risultanze dei singoli consulti
e del soggiorno dell’insorgente (nei giorni 28 e 30 novembre, nonché 5, 14 e 22
dicembre 2016) presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le
seguenti diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Tenosinovialiti dei muscoli flessori delle dita delle mani
bilaterali, in:
- esiti da
intervento chirurgico al tendine estensore del secondo dito della mano. ds. nel
1999,
- esiti da
trauma con ferita, perdita di sostanza al dito medio della mano ds., il
21.1.2002,
- esiti da
decompressione del nervo mediano al carpo ds., sinovialectomia del flessore del
terzo dito a ds. al palmo ed alla base del medio, il 24.11.2009,
- esiti da
sinoviectomia AMCF-1 e rifissazione intraossea del legamento collaterale ulnare
l dito mano ds., il 19.2.2013,
- esiti da
tenosinoviectomia e apertura della puleggia Al l dito mano ds., il 2.10.2014,
- esiti da
tenosinoviectomia dei flessori ed apertura della puleggia A1 IV dito mano sin.
per tenovaginite stenosante, il 15.3.2016.
Gonartrosi a sin. con/su:
- tumefazione
articolare,
- grave
deficit funzionale flessorio ed estensorio,
- esiti da
artroscopia del ginocchio sin. con microfratture a livello del condilo femorale
mediale, sinovialectomia anteriore, shrinkage del legamento crociato anteriore
per condropatia di III/IV grado del condilo femorale mediale associata a lesione
da stiramento del legamento crociato anteriore, il 16.3.2015,
- esiti da
artroscopia del ginocchio sin. con microfratture e piccoli shrinkage per condropatia
di IV grado del condilo femorale mediale, il 7.1.2016,
- esiti da
impianto di protesi monocompartimentale mediale al ginocchio sin., riduzione ed
osteosintesi con placca per gonartrosi mediale e frattura intraoperatoria
nell'emipiatto tibiale mediale al ginocchio sin., il 29.8.2016.
Sindrome lombospondilogena cronica prevalentemente a ds., in:
- nota
discopatia L4-L5 con lieve bulging discale L4-L5 a sin.,
- disturbi
statici del rachide (protrazione del capo, appiattimento della dorsale, scoliosi
destro-convessa toracolombare),
- decondizionamento
e sbilancio muscolare.
Distimia
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Tendenza alla somatizzazione in personalità con tratti conversivi.
Cefalee presumibilmente muscolotensive.
Nota diatesi atopica con iper-reattività bronchiale di tipo intrinseco
e diverse intolleranze alimentari. (…)" (doc. AI 234/753-754)
Visti tutti gli atti
medici raccolti – evidenziato che: “(…) Le conclusioni peritali si
fondano su un'esauriente discussione tra i medici periti del SAM, tra il Dr.
med. __________ e il Dr. med __________ in data 2.5.2017 alle ore 11:45,
tramite teleconferenza. (…)” (doc. AI 134/754), dopo un’attenta
discussione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale
capacità lavorativa: “(…) L'attuale grado di capacità lavorativa
medico-teorica globale dell'A. nell'attività da ultimo esercitata di ausiliaria
di pulizie è considerata nella misura dello 0%. (…)” (doc. AI 134/760) –
i periti hanno espresso la seguente valutazione circa le conseguenze sulla
capacità lavorativa e d’integrazione:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale
8.1.1 A
quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità
lavorativa?
Conseguenze sull'attuale capacità lavorativa derivano dalle
patologie descritte in ambito reumatologico e psichiatrico, mentre invece, come
descritto nei capitoli precedenti, dal punto di vista neurologico vi è una
capacità lavorativa piena in qualunque attività.
Dal punto di vista reumatologico sulla base degli atti,
dell'anamnesi richiesta e dell'esame clinico il nostro consulente pone le
diagnosi di tenosinovialiti dei muscoli flessori delle dita delle mani
bilaterali, in esiti da intervento chirurgico al tendine estensore del secondo
dito della mano ds. nel 1999, esiti da trauma con ferita, perdita di sostanza
al dito medio della mano ds., il 21.1.2002, esiti da decompressione del nervo
mediano al carpo ds., sinovialectomia del flessore del terzo dito a ds. al palmo
ed alla base del medio, il 24.11.2009, esiti da sinoviectomia AMCF-1 e
rifissazione intraossea del legamento collaterale ulnare l dito mano ds., il
19.2.2013, esiti da tenosinoviectomia e apertura della puleggia A1 I dito mano
ds., il 2.10.2014, esiti da tenosinoviectomia dei flessori ed apertura della
puleggia Al IV dito mano sin. per tenovaginite stenosante, il 15.3.2016,
gonartrosi a sin. con/su tumefazione articolare, grave deficit funzionale
flessorio ed estensorio, esiti da artroscopia del ginocchio sin. con microfratture
a livello del condilo femorale mediale, sinovialectomia anteriore, shrinkage
del legamento crociato anteriore per condropatia di Ill/IV grado del condilo
femorale mediale associata a lesione da stiramento del legamento crociato
anteriore, il 16.3.2015, esiti da artroscopia del ginocchio sin. con
microfratture e piccoli shrinkage per condropatia di IV grado del condilo femorale
mediale, il 7.1.2016, esiti da impianto di protesi monocompartimentale mediale
al ginocchio sin., riduzione ed osteosintesi con placca per gonartrosi mediale
e frattura intraoperatoria nell'emipiatto tibiale mediale al ginocchio sin., il
29.8.2016, sindrome lombospondilogena cronica prevalentemente a ds., in nota discopatia
L4-L5 con lieve bulging discale L4-L5 a sin., disturbi statici del rachide (protrazione
del capo, appiattimento della dorsale, scoliosi destro-convessa toracolombare),
decondizionamento e sbilancio muscolare.
Sulla base di queste patologie vi sono delle limitazioni per
quanto riguarda il sollevamento e trasporto di pesi sino ai fianchi, il
sollevamento di pesi sopra l'altezza del petto, il maneggiare attrezzi,
l'effettuare lavori al disopra della testa, l'assunzione di determinate
posizioni e la deambulazione.
In qualità di ausiliaria di pulizie, il nostro consulente giudica
I'A. abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale,
rispettivamente durante le ore previste per questa attività, ma con una diminuzione
del rendimento del 40%, dal 7.8.2010 fino al 18.2.2013, di nuovo nella stessa
percentuale, a partire dal 19.5.2013 fino all'1.10.2014, successivamente,
sempre nella stessa percentuale a decorrere dal 2.1.2015 fino al 15.3.2015;
sempre in qualità di ausiliaria di pulizie, a seguito dei limiti funzionali più
restrittivi, validi a partire dal 16.3.2015, la giudica, inabile nella misura
del 90%, da intendersi come diminuzione del rendimento sull'arco di una
giornata lavorativa normale di 8-9 ore, rispettivamente durante le ore
lavorative previste per questa attività, a partire dal 16.6.2015 fino al
6.1.2016, di nuovo, sempre nella stessa percentuale, dal 16.6.2016 al 28.8.2016
e sempre nella stessa percentuale a decorrere dal 29.11.2016.
Va riconosciuta un'inabilità lavorativa totale, per qualsiasi tipo
di lavoro, sempre a seguito degli interventi chirurgici subiti, dal 19.2.2013
al 18.5.2013, dal 2.10.2014 all'1.1.2015, dal 16.3.2015 al 15.6.2015, dal
7.1.2016 al 14.6.2016, dal 29.8.2016 al 28.11.2016.
Vi è stato dunque un peggioramento rispetto alla precedente
perizia SAM di ottobre 2012, ciò si ripercuote anche sui limiti funzionali e di
carico più restrittivi a partire dal 16.3.2015 quando è stato effettuato il primo
intervento chirurgico ortopedico al ginocchio sin.
Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente pone le
diagnosi di una distimia e di una tendenza alla somatizzazione in personalità
con tratti conversivi: avendo riscontrato elementi clinici del tutto sovrapponibili
con quelli rilevati nella valutazione specialistica effettuata nell'ambito
della precedente perizia SAM del 21.2.2010, il nostro consulente riconferma
un'incapacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico nella misura del 20%.
Gli impedimenti dell'A. riguardano i deficit cognitivi
riscontrati, la diminuzione della resistenza e della tenuta e la ridotta
caricabilità psichica dell'A. la quale si percepisce come nettamente inadeguata
e incapace di fare fronte alla situazione in cui si trova ormai da diversi
anni.
Secondo il nostro consulente il quadro clinico osservato (e di
conseguenza anche la valutazione della capacità lavorativa) attualmente è
risultato sostanzialmente invariato rispetto alla precedente perizia SAM del 21.2.2010.
Si ritiene che le incapacità lavorative descritte dai consulenti
non debbano essere sommate ma integrate, in quanto le patologie che causano una
diminuzione della capacità lavorativa comportano delle limitazioni funzionali
di carico e di rendimento che parzialmente si sovrappongono.
8.1.2 Indicare
la capacità lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al
giorno.
In considerazione di quanto descritto al punto 8.1.1, l'attuale
capacità lavorativa globale nell'attività da ultimo esercitata di ausiliaria di
pulizie è considerata nella misura dello 0%.
8.1.2.1 Se
la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale
percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente
ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.
0%.
8.1.2.2 Se
la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se
vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è pieno.
Vedi sopra.
8.1.2.3 Se
si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state
conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.
-.-
8.1.3 Facendo
riferimento all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa
indicata dal perito nell’attività abituale può essere considerata valida?
Sulla base di quanto descritto dai consulenti le valutazioni della
capacità lavorativa espresse nella precedente perizia SAM dell'11.10.2012
valgono sino all'intervento chirurgico del 19.2.2013, di nuovo dal 19.5.2013
all'1.10.2014 e dal 2.1.2015 al 15.3.2015. A partire dal primo intervento
chirurgico ortopedico al ginocchio sin. del 16.3.2015 vale una capacità
lavorativa nella misura dello 0% nell'attività da ultimo esercitata ed una
capacità lavorativa nella misura dell'80% a partire dal 16.6.2015 in un'attività
adatta allo stato di salute tenendo in considerazione dei limiti funzionali e
di carico più restrittivi (come descritti nell'attuale consulto reumatologico).
Va riconosciuta un'inabilità lavorativa totale, per qualsiasi tipo
di lavoro, sempre a seguito degli interventi chirurgici subiti, dal 19.2.2013
al 18.5.2013, dal 2.10.2014 all'1.1.2015, dal 16.3.2015 al 15.6.2015, dal
7.1.2016 al 14.6.2016, dal 29.8.2016 al 28.11.2016.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE
9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata
9.1.1 Quali
caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso
di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza
limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)
Il nostro consulente in reumatologia
giudica come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un'attività che tiene
pienamente conto dei limiti funzionali e di carico seguenti: I'A. può molto
spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, di
rado tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltrepassanti i 10 kg fino
all'altezza dei fianchi; l'A. può talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra
l'altezza del petto, mai pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto.
L'A. può spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare
attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi
molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'A. può talvolta effettuare
lavori al di sopra della testa, spesso effettuare la rotazione del tronco,
molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, spesso la
posizione in piedi ed inclinata in avanti, mai assumere la posizione inginocchiata,
talvolta effettuare la flessione delle ginocchia, mai assumere la posizione
accovacciata. L'A. può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, di
rado la posizione in piedi di lunga. durata. L'A. può talvolta camminare fino a
50 metri, di rado oltre 50 metri, mai camminare per lunghi tragitti, di rado
camminare su terreno accidentato, può di rado salire le scale, mai salire su
scale a pioli.
l limiti funzionali e di carico
descritti dal Dr. med. __________ il 30.8.2012 sono da considerarsi validi fino
al primo intervento chirurgico ortopedico al ginocchio sin. del 16.3.2015,
successivamente sono applicabili quelli formulati dopo l'attuale rivalutazione
peritale reumatologica del 5.12.2016, che risultano più restrittivi.
In un lavoro adatto allo stato di
salute, il nostro consulente giudica l'A., abile al lavoro sull'arco di una giornata
lavorativa normale di 8-9 ore, con rendimento massimo del 100%, come stabilito
il 30.8.2012, a decorrere dal 7.8.2010 fino al 18.2.2013, di nuovo a partire
dal 19.5.2013 fino all’1.10.2014, di nuovo dal 2.1.2015 fino al 15.3.2015, di
nuovo dal 16.6.2015 fino al 6.1.2016, di nuovo dal 15.6.2016 al 28.8.2016 e
infine di nuovo dal 29.11.2016, tenendo conto degli interventi chirurgici
effettuati alle mani ed al ginocchio sin. e dei rispettivi periodi di
guarigione e riabilitazione necessari.
Va riconosciuta un'inabilità
lavorativa totale, per qualsiasi tipo di lavoro, sempre a seguito degli
interventi chirurgici subiti, dal 19.2.2013 al 18.5.2013, dal 2.10.2014
all'1.1.2015, dal 16.3.2015 al 15.6.2016, dal 7.1.2016 al 14.6.2016, dal
29.8.2016 al 28.11.2016.
Come già descritto nei capitoli
precedenti, dal punto di vista neurologico vi è una capacità lavorativa piena
in qualunque attività e dal punto di vista psichiatrico vi è una capacità lavorativa
nella misura dell'80% in qualunque attività lucrativa.
9.1.2 Indicare
la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al
giorno.
Nella misura dell’80%.
9.1.2.1 Se
la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale
percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente
ridotto nell’arco dell'intera giornata lavorativa.
Va inteso come riduzione del
rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa.
9.1.2.2 Se
la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se
vi è un’ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.
Vedi sopra.
9.1.2.3 Se
si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state
conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.
Eventuali pause supplementari sono già
state conteggiate nella valutazione complessiva della capacità lavorativa.
9.1.3 Facendo
riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa
indicata dal perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?
Sulla base di quanto descritto dai consulenti le valutazioni della
capacità lavorativa espresse nella precedente perizia SAM dell'11.10.2012
valgono sino all'intervento chirurgico del 19.2.2013, di nuovo dal 19.5.2013
all'1.10.2014 e dal 2.1.2015 al 15.3.2015. A partire dal primo intervento
chirurgico ortopedico al ginocchio sin. del 16.3.2015 vale una capacità
lavorativa nella misura dello 0% nell'attività da ultimo esercitata ed una
capacità lavorativa nella misura dell'80% a partire dal 16.6.2015 in
un'attività adatta allo stato di salute tenendo in considerazione dei limiti
funzionali e di carico più restrittivi (come descritti nell'attuale consulto
reumatologico).
Va riconosciuta un'inabilità lavorativa totale, per qualsiasi tipo
di lavoro, sempre a seguito degli interventi chirurgici subiti, dal 19.2.2013
al 18.5.2013, dal 2.10.2014 all'1.1.2015, dal 16.3.2015 al 15.6.2015, dal
7.1.2016 al 14.6.2016, dal 29.8.2016 al 28.11.2016.
9.1.4 Esprimersi
anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle
diverse funzioni.
Nella misura del 50% dal 16.6.2015
(in precedenza nella misura del 60% come già descritto nell'ambito della precedente
perizia SAM), valutazione medico-teorica che andrà convalidata tramite
un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica.
9.2 Reintegrazione professionale
9.2.1 Sono
medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione?
Secondo il nostro consulente in
psichiatria un percorso di riqualifica professionale non entra in linea di
conto in questo caso, un eventuale reinserimento lavorativo in ambito adatto
potrebbe essere per contro utile.
9.2.2 In
caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?
Da subito.
9.2.3 Di
quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista medico?
Bisogna tenere in considerazione le
limitazioni descritte nei capitoli precedenti, in particolare ai punti 8.1.1 e
9.1.1.
9.2.3.1 I
problemi che ostacolano il reinserimento sono dovuti al quadro clinico stesso?
Se sì, in che misura?
Sì.
9.2.4 Se
in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato, definire se è
presente un potenziale di integrazione professionale che può essere valorizzato
attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.
Come già descritto nei capitoli
precedenti, dal punto di vista reumatologico vi è stato un peggioramento
rispetto alla precedente perizia SAM dell'11.10.2012, ciò si ripercuote anche
sui limiti funzionali e di carico che risultano più restrittivi dal 16.3.2015
quando è stato effettuato il primo intervento chirurgico ortopedico al ginocchio
sin. Secondo il nostro consulente in psichiatria il quadro clinico osservato
nell'attuale valutazione specialistica risulta sostanzialmente invariato rispetto
al quadro clinico osservato nella precedente perizia SAM del 21.2.2010.
Dal lato neurologico non vi era una
diagnosi neurologica nelle perizie del 2012, attualmente dal punto di vista neurologico
risulta come diagnosi una cefalea presumibilmente muscolotensiva dalla quale
comunque, secondo il nostro consulente, non risulta un'incapacità lavorativa
per qualsiasi attività professionale. Secondo il nostro consulente in
psichiatria un eventuale reinserimento lavorativo in un ambito adatto potrebbe
essere utile.
9.3 Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.
9.3.1 Come
giudica l'aderenza terapeutica dimostrata dall'A. nel corso degli anni?
Dagli elementi raccolti non sembrano
emergere indizi per un insufficiente aderenza terapeutica dell'A.
9.3.2 Adeguatezza
della terapia attuale secondo le linee guida? Eventuali proposte terapeutiche?
Secondo il nostro consulente in
reumatologia l'A., per le patologie di stretta competenza reumatologica, ha seguito
i consigli terapeutici dei medici curanti. Egli non ha proposte terapeutiche da
formulare in grado di modificare la capacità funzionale e di carico residua.
La capacità funzionale e di carico
residua, viene attualmente prevalentemente compromessa dalla patologia riscontrata
al ginocchio sin. che, difficilmente, potrà essere sanata mediante un procedere
terapeutico conservativo. Lo stato di salute dell'A. andrà comunque rivalutato
a distanza di 1-2 anni, per conoscerne l'evoluzione ai provvedimenti riabilitativi,
eventualmente chirurgici ortopedici che potranno essere ancora pianificati.
Il consulente in neurologia ritiene
il trattamento delle cefalee con Ponstan adeguato: dal lato prognostico le
cefalee si sono instaurate 3-4 anni fa ca., ed è difficile prevedere come sarà
l'evoluzione futura, le cefalee appaiono comunque ben gestibili e teoricamente
dovrebbero anche restare tali.
Secondo il nostro in psichiatria una
presa a carico specialistica volta a migliorare il grado di conoscenza di sé
come premessa per innescare un processo di modifica dello stile di vita
potrebbe giovare pur tenendo conto del grado esiguo di capacità introspettive
di cui l'A. dispone.
Vista la tendenza alla cronicizzazione
dei disturbi accusati dall'A. un miglioramento significativo dello stato di
salute e della capacità lavorativa previo trattamento specialistico adeguato
sembra poco probabile.
9.3.3 Quale
miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare
con una terapia adeguata e in quanto tempo, indipendentemente dal grado di
motivazione dell’A.?
Vedasi risposta al quesito precedente
9.3.2.
9.3.4 Altri
suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento del posto di
lavoro, mezzi ausiliari ecc.)
-.-
10 COERENZA
10.1 Descrivere
in modo critico eventuali discrepanze evidenziate tra i sintomi descritti
dall'A., l'anamnesi e la valutazione clinica durante la visita.
Da parte dei consulenti non sono state
osservate discrepanze o segni di aggravazione dei sintomi.
11 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
11.1 Altri
quesiti del medico SMR.
Non ce ne sono.
11.2 Si chiede
al perito di rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo
rappresentante legale.
Non ce ne sono.
Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio
Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante,
affinché sia informato sulle conclusioni peritali. (…)" (doc. AI
234/761-768)
Il medico SMR dr. __________,
nel rapporto finale 9 maggio 2017 (doc. AI 236/837-840 si è allineato alle
Considerandi
conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM e ha confermato i seguenti
periodi e gradi d’incapacità lavorativa (riduzione rendimento):
Attività abituale:
100% dal
19.2.2013
al 18.05.2013
40% dal
19.05.2013
al 1.10.2014
100% dal
2.10.2014
al 1.1.2015
40% dal
2.1.2015
al 15.3.2015
100% dal
16.3.2015
continua
Attività adeguata:
100% dal
19.2.2013
al 18.05.2013
20% dal
19.05.2013
al 1.10.2014
100% dal
2.10.2014
al 1.1.2015
20% dal
2.1.2015
al 15.3.2015
100% dal
16.3.2015
al 15.6.2015
20% dal
16.6.2015
al 6.1.2016
100% dal
7.1.2016
al 14.6.2016
20% dal
15.6.2016
al 28.8.2016
100% dal
29.8.2016
al 28.11.2016
20% dal
29.11.2016
continua
Sempre il dr. __________ –
presa visione della valutazione neurologica 11 agosto 2017 della dr.ssa __________
(doc. AI 244/862-863), del certificato 10 novembre 2017 del dr. __________
(doc. AI 252/876), del rapporto dettagliato del 13 novembre 2017 del dr. __________
(doc. AI 252/877) e dei rapporti 14 novembre e 23 dicembre 2017 del dr. __________
(doc. AI 252/875 e 253/880-882) –, nell’annotazione 4 gennaio 2018 ha
concluso: “(…) Perizia SAM con visite 12.2016, datata 5.6.2017: -
Valutazione reuma: IL 90% in attività abituale, IL 50% in attività di casalinga
e IL 0% in attività adatta - Assenza di impedimento neurologico - Quadro
psichico clinico invariato rispetto al 2010: viene riconosciuto un impedimento
del 20% (malgrado la diagnosi di distimia non è invalidante ai sensi della LAI,
impedimento però riconosciuto in occasioni delle precedenti decisioni con
attuale quadro invariato rispetto ad allora). Si calcola grado Al 22%. Nuova
documentazione medica: valutazione neurologica dr.ssa __________ del 11.8.2017
- Dal rapporto non risulta una patologia neurologica - Presenza di problematica
dorsale (nota sindrome lombospondilogena) per la quale la dr.ssa __________
consiglia rinforzo muscolare - Presenza attuale di epicondilite acuta al
gomito: si tratta di problematica non presente in occasione della valutazione
SAM, problematica di regola con buona prognosi e IL di poche settimane.
L'assicurata verrà vista dal reumatologo per le cure del caso. Attuale nuova
documentazione medica: rapporto dr. __________ del 14.11.2017: - Ritiene che la
lesione condrale riscontrata era di probabile origine posttraumatica. Certificato
dr. __________ del 10.11.2017: - Ritiene presenza di infortunio al ginocchio.
Certificato dr. __________ del 13.11.2017 attestante avvenuta visita il
31.8
: - Il 28.8.2017 è avvenuto asportazione materiale osteosintesi - In
presenza di persistenti dolori indicata intervento protesi ginocchio sinistro. Rapporto
dr. __________ del 23.12.2017: - Caduta accidentale il 22.12.2017 con frattura
da strappo legamento intertibioperoneale anteriore caviglia sinistra. Valutazione:
l'assicurata presenta attualmente una IL 100% per frattura legamentare alla
caviglia sinistra dal 22.12.2017 per la durata di circa 3 mesi. Richiedere un
rapporto Al di decorso al dr. __________. (…)” (doc. AI 254/884-885).
L’Ufficio AI, viste le
risultanze mediche suenunciate e ritenuta la valutazione economica – le
tabelle allestite il 10 maggio 2017 con la motivazione della riduzione al
reddito ipotetico da invalido (doc. AI 237/841-844 e 238/845) e la valutazione
29.
maggio 2017 del consulente in integrazione professionale (doc. AI
239/846-847) –, con la decisione impugnata ha riconosciuto il diritto ad
una rendita dal 1. gennaio 2016 al 1. ottobre 2016 (cfr. consid. 1.7).
2.7
Per poter graduare
l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre
di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag.
261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156
consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e
122.
V 160 consid. 1c).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132.
V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio
delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In
una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,
pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici
regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un
rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF
9C_524/2010 del 27 ottobre 2010).
Tuttavia,
nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla
concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile
fondarsi su tali rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF
8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in
particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008
del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché
alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante
attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;
8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del
23.
aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che
il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, consid. 5.3).
2.8
Il TCA ricorda innanzitutto
che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è
importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in
argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che
non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su
divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il
diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni
mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF
134.
V 231 consid. 5.3 pag. 234).
Non è dunque possibile
trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle
diagnosi poste.
Nel caso concreto, questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente
vagliato, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.4 e 2.7),
non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni formulate dai periti del SAM
fondate sulla perizia del 5 maggio 2017 e confermate dal medico SMR dr. __________
(cfr. consid. 2.6). Perizia, quella del SAM, che va considerata dettagliata,
approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al
considerando precedente.
In effetti, nella
succitata perizia, i periti hanno considerato tutta la documentazione medica
(specialistica e non) agli atti e l’insorgente non ha prodotto alcuna
documentazione specialistica atta a mettere in dubbio le conclusioni a cui è
giunto il SAM.
2.8.1
Avuto riguardo all’aspetto
extra somatico va rilevato che la valutazione dei periti del SAM si è basata
sul consulto del 14 dicembre 2016 del dr. __________ (cfr. doc. AI 234/802-812)
e che l’insorgente non ha sollevato alcuna valida contestazione.
Tale non può essere
ritenuta lo stringato certificato medico del 13 gennaio 2018 nel quale il dr. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia – senza confrontarsi con le
conclusioni a cui sono giunti i periti e senza nemmeno porre una diagnosi
secondo un sistema di classificazione riconosciuto –, si è limitato ad
attestare che “(…) la paziente è in cura da me dal 05.02.2018 per uno
scompenso depressivo nell’ambito della nota distimia. Dal 05.02.2018 è inabile
al lavoro in una professione qualsiasi in misura totale. (…)” (doc. B/1).
In questo senso questo
Tribunale deve fare proprio quanto rilevato dal dr. __________ che, al
riguardo, nell’annotazione del 19 aprile 2018, si è così espresso: “(…) il
certificato medico del dr. __________ risulta essere privo di chiara diagnosi
psichiatrica e non contiene elementi clinici. Tale certificato risulta quindi
insufficiente per comprovare una modifica dello stato di salute dell’assicurata
rispetto alla valutazione SAM. (…)” (XII/1).
2.8.2
Per quanto riguarda la
patologia reumatologica, l’assicurata è stata sottoposta ad una valutazione
specialistica da parte del dr. __________, FMH in reumatologia, il quale, nel
consulto del 9 aprile con complemento del 2 maggio 2017 (doc. AI 234/772-789 e
234/790-791), circa la capacità lavorativa residua in un’attività lavorativa
adatta, ha evidenziato che “(…) in un lavoro adatto allo stato di salute,
giudico l'assicurata, abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale
di 8 - 9 ore, con rendimento massimo del 100%, come stabilito il 30.8.2012, a
decorrere dal 7.8.2010 fino al 18.2.2013, di nuovo a partire dal 19.5.2013 fino
all' 1.10.2014, di nuovo dal 2.1.2015 fino al 15.3.2015, di nuovo dal 16.6.2015
fino al 6.1.2016, di nuovo dal 15.6.2016 al 28.8.2066 e infine di nuovo dal
29.11
, tenendo conto degli interventi chirurgici effettuati alle mani e al
ginocchio sinistro e dei rispettivi periodi di guarigione e riabilitazione
necessari. (…)” (doc. AI 234/787-788) e, considerata l’ulteriore
documentazione medica sottopostagli, che “(…) gli ulteriori atti medici
sopramenzionati non portano a modifiche della valutazione funzionale e di
carico residua di questa assicurata e quindi la valutazione della capacità
lavorativa espressa nel rapporto peritale rimane invariata. Qualora
l'assicurata venisse effettivamente sottoposta all'intervento di rimozione
della placca dal ginocchio, in assenza di complicazioni perioperatorie, mi
attendo un'inabilità lavorativa totale per qualsiasi tipo di lavoro della
durata massima di 3 mesi. (…)” (doc. AI 234/790-791).
Dal canto suo il dr. __________,
nell’annotazione del 21 febbraio 2018, ha rilevato che “(…) per quanto
concerne l’asportazione di una placca a L [ndr.: avvenuta il 28 agosto
2017; cfr. il rapporto dettagliato 13 novembre 2017 del dr. __________ sub doc.
AI 252/877] a livello del ginocchio il periodo di IL non supera di regola le
6.
settimane in assenza di complicazioni (nel presente caso non vi sono state
complicazioni. (…)” (IV/1).
Quanto al rapporto 23
dicembre 2017 del dr. __________ circa la frattura da strappo del legamento
inter-tibioperoneale anteriore della caviglia sinistra, in esiti di una caduta
accidentale avvenuta il 22 dicembre 2017 (cfr. doc. AI 253/880-881), sempre il
dr. __________, nell’annotazione del 4 gennaio 2018 (doc. AI 254/884-885), ha
rilevato che “(…) l’assicurata presenta attualmente una IL 100% per frattura
legamentare alla caviglia sinistra dal 22.12.2017 per la durata di circa 3
mesi. (…)” (doc. AI 254/885).
Al riguardo nella risposta
di causa l’Ufficio AI ha a ragione evidenziato che “(…) con scritto del 20
dicembre 2017 (inc. Al, doc. 252) l'assicurata ha trasmesso nuova documentazione
medica, sottoposta al vaglio del SMR, il quale ha segnalato quale nuovo evento
la frattura alla caviglia dovuta a caduta del 22 dicembre 2017, evento avvenuto
posteriormente alla decisione resa (cfr. annotazione del SMR del 4 gennaio
2018, inc. Al, doc. 254). Tale valutazione non ha influito sulla validità della
decisione resa come indicato dall'Ufficio Al con scritto del 18 gennaio 2018
(inc. Al, doc. 256). (…)” (IV, punto 1, pag. 3). Va qui ricordato che per
costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la
legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento
in cui la decisione impugnata è stata resa, in casu il 15 novembre 2017. I
fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono
di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (fra le tante cfr.
DTF 130 V 138).
Avuto riguardo all’esame 7
marzo 2018 della “densitometria ossea dexa” del dr. __________ con
allegati (cfr. doc. B/2-7), questo Tribunale può, infine, fare propria la
conclusione del dr. __________ che, nell’annotazione 19 aprile 2018, ha
rilevato come “(…) l'esame densitometrico non è un esame che indica dei
limiti funzionali o degli impedimenti funzionali ma è unicamente una
misurazione approssimativa della densità ossea, esame che serve per valutare
l'indicazione ad un trattamento di una eventuale osteoporosi. (…)” (XII/1).
Le conclusioni a cui sono
giunti il dr. __________ e il dr. __________ non sono state contestate
dall’insorgente e il TCA non ha ragioni per scostarsi da queste valutazioni.
2.8.3
Per quanto riguarda la
patologia neurologica, l’assicurata è stata sottoposta ad una valutazione
specialistica da parte del dr. __________, FMH in neurologia, il quale, nel
consulto del 23 dicembre 2016 con complemento del 3 maggio 2017 (doc. AI
234/792-800 e 234/801), ha concluso che “(…) l'attuale stato neurologico è
risultato del tutto nella norma, ora la paziente non descrive neanche più
un'ipoestesia diffusa descritta ancora nel 2012 dell'arto superiore destro in
sede distale, nessun deficit di forza, riflessi ben evocabili e simmetrici in
tutte le sedi, segni piramidali assenti, vi è unicamente effettivamente una
lieve ipotrofia globale all'arto inferiore sinistro. E' risultato nella norma
anche l'esame ENG del nervo mediano sinistro, quindi senza segni di una
recidiva al tunnel carpale destro alla base dei dolori accusati dalla paziente
alla mano destra. Altrettanto nella norma l'esame EMG dei muscoli vasto
laterale e tibiale anteriore sinistro, quindi senza segni di una sofferenza
neurogena acuta o cronica o di una miopatia, in tal senso l'ipotrofia locale è
piuttosto da inquadrare come ipotrofia da disuso. Infine altrettanto nella
norma l'esame EMG del muscolo gemello laterale destro. Come già nel 2012 la
paziente descrive occasionalmente dei dolori a mo' di scosse nella regione
gluteale a destra, irradiati lungo la parte laterale della coscia,
anteroposteriore della gamba fino alla pianta del piede destro. Questo dolore
comparirebbe con la frequenza di circa di una volta a settimana per un minuto
circa, già nel 2012 la paziente ha descritto una sintomatologia analoga. Questo
dolore potrebbe essere anche compatibile con una distribuzione S1 destra, però
come già nel 2012 mancano dei segni tipici per un'irritazione S1, segni che
risultano negativi. Tuttora esame EMG del muscolo gemello laterale destro nella
norma, muscolo innervato da S1 , riflesso achilleo sempre bene evocabile e
simmetrico e alla MR lombare non vi è mai stata l'evidenza di un contatto radicolare
S1. In base a queste osservazioni penso, come già nel 2012, che si possa
escludere ragionevolmente una radicolopatia lombare non solo conclamata ma
anche una irritazione radicolare all'origine di questi dolori accusati. Infine
la paziente descrive anche delle cefalee in sede frontale da qualche anno, non
vi sono caratteristiche di un'emicrania, pare più un dolore muscolotensivo,
comunque ben rispondente al Ponstan. Nel 2012 la paziente non descriveva delle
cefalee. (…)” (doc. AI 234/797-798).
Quanto alla valutazione
neurologica del 10 febbraio 2017 della dr.ssa __________ (cfr. doc. AI
232/728-729) il dr. __________, nel complemento del 3 maggio 201 ha osservato
che la specialista “(…) descrive un esame ENG dei nervi mediano ed ulnare
sinistro nella norma, l'esame ENG da me eseguito del nervo mediano destro in
dicembre 2016 era altrettanto nella norma. La Dr.ssa sospetta un eventuale
irritazione dei tronchi nervosi, secondaria ad una tendinopatia dei flessori,
interpretazione piuttosto dubbia, comunque anche se ci fosse non avrebbe
un'influenza sulla capacità lavorativa della paziente, non vedo necessità di
modificare il mio rapporto del 23.12.2016. (…)” (doc. AI 234/801).
Dal canto suo il dr. __________,
avuto riguardo alla valutazione neurologica dell’11 agosto 2017 della dr.ssa __________
(cfr. doc. AI 244/862-863; rapporto, questo, nel quale la specialista non si
esprime sulla capacità lavorativa e neppure si confronta con la valutazione dei
periti del SAM), nell’annotazione del 20 settembre 2017 (ripresa in quella del
4.
gennaio 2018 sub doc. AI 254/884-885), ha concluso che “(…) - Dal rapporto
non risulta una patologia neurologica - Presenza di problematica dorsale (nota
sindrome lombospondilogena) per la quale la dr.ssa __________ consiglia
rinforzo muscolare - Presenza attuale di epicondilite acuta al gomito: si
tratta di problematica non presente in occasione della valutazione SAM,
problematica di regola con buona prognosi e IL di poche settimane. L'assicurata
verrà vista dal reumatologo per le cure del caso. In conclusione: assenza di
modifica dello stato di salute con influsso prolungato sulla CL. (…)” (doc.
AI 246/865).
Le conclusioni a cui sono
giunti il dr. __________ e il dr. __________ non sono state contestate
dall’insorgente e il TCA non ha ragioni per scostarsi da queste valutazioni.
2.8.4
Visto tutto quanto sopra
esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di
rapporti medici (cfr. consid. 2.7;
va qui inoltre evidenziato che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio
2017, ha rilevato che “(…) il fatto che il medico curante la segua da più
tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore
probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag.
352.
con riferimenti). Al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve
essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a
causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351
consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante
tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio
paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)”
(STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2)), questo Tribunale ritiene che – senza che sia
necessario esperire ulteriori accertamenti (nella STF 9C_267/2013 del 27
maggio 2013 il TF ha rilevato che “(…) A tal riguardo occorre ricordare che
anche tenendo conto della più recente giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell'uomo, nelle procedure concernenti l'assegnazione o il rifiuto di
prestazioni di assicurazioni sociali non sussiste un diritto formale di essere
sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'ente assicuratore - e tanto
meno a una perizia giudiziaria -, una tale perizia dovendo unicamente (ma pur
sempre) essere ordinata qualora sussistano dubbi - anche solo minimi - riguardo
all'attendibilità e alla concludenza delle attestazioni mediche interne
dell'assicurazione (DTF 135 V 465). (…)”) – le valutazioni
del SAM e del medico SMR dr. Erba (cfr. consid. 2.6) vanno confermate.
In questo senso la domanda
di annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti
all’amministrazione per nuova istruttoria (cfr. consid. 1.8 e 2.2) va
disattesa.
2.9
In merito alla valutazione
economica va rilevato quanto segue.
L’insorgente non ha
contestato l’applicazione del metodo ordinario del confronto dei redditi per
calcolare il grado d’invalidità e neppure gli importi (validi per il 2015) ritenuti
dall’Ufficio AI di fr. 47'323.-- quale reddito da valido e di fr. 36'850.--
quale reddito ipotetico da invalido (cfr. la motivazione della decisione
impugnata sub doc. AI 242/855-859 e le tabelle allestite il 10 maggio 2017 con
la motivazione della riduzione al reddito ipotetico da invalido sub doc. AI
237/841-844 e 238/845).
Confrontando il reddito da
valido di fr. 47'323.-- con quello da invalido di fr. 36'850.--
l’amministrazione ha quindi ottenuto un grado d’invalidità del 22% ([47'323
- 36'850] : 47'323 x 100 = 22.13% arrotondato al 22% secondo la giurisprudenza
di cui alla DTF 130 V 121).
Ribadito che l’applicazione
del metodo ordinario del confronto dei redditi e la riduzione al reddito
ipotetico da invalido non sono stati contestati – che pertanto su detti
aspetti non vi è motivo di verificare oltre il calcolo effettuato
dall’amministrazione (in questo senso cfr. le STCA 32.2017.81 del 18 dicembre
2017.
consid. 2.11.1; 32.2017.40 del 20 settembre 2017 consid. 2.6; 32.2016.137
del 23 maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.122 del 10 maggio 2017 consid. 2.8;
32.2016.109
dell’8 maggio 2017 consid. 2.10; 32.2016.108 del 2 maggio 2017
consid. 2.9 e 32.2016.107 del 10 aprile 2017 consid. 2.6) –, circa la valutazione economica questo Tribunale
rileva quanto segue.
Vista la domanda di
prestazioni dell’ottobre 2015 (cfr. consid. 1.7), il diritto al versamento
della rendita nasce, ex art. 29 cpv. 1 LAI, al più presto il 1. aprile 2016.
Determinanti sono quindi i
dati validi per quell’anno.
Reddito da valido
Nel 2016, secondo la tabella “TA1 2016_tirage_skill_level Rami economici (NOGA08)” (denominata
“Salario mensile lordo (valore centrale) secondo il ramo economico, il
livello di competenze e il sesso Settore privato”; in argomento vedi la DTF
142.
V 178), il salario lordo mediamente percepito in
quell'anno dalle donne, nel ramo economico 96 (“Altre
attività di servizi personali” e ramo economico considerato dall’amministrazione;
cfr. la tabella sub doc. AI 238/845), per un'attività
semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF
9C_632/2015) e per 40 ore settimanali
corrisponde a un importo di fr. 48’516 (4'043 x 12).
Riportando detto importo su
un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende in quel settore di 42 ore
nel 2016 (cfr., per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21
luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche la sentenza U 8/07 del 20 febbraio
2008.
e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la
divisione economica, in ore per settimana T 03.02.03.01.04.01 pubblicata
dall'Ufficio federale di statistica), si ottiene un reddito da valido pari a fr. 50'941.80 (48’516 : 40 x 42), ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,
consid. 3a).
Reddito da invalido
Nel 2016, secondo la
succitata tabella TA1 2016, il salario lordo mediamente percepito
in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o
manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015)
per 40 ore settimanali corrisponde a un importo di fr. 52'356.-- (4'363 x 12
mesi).
Riportando detto importo
su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41.7 ore nel 2016 (cfr. la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende
secondo la divisione economica, in ore per settimana T 03.02.03.01.04.01
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica), si ottiene un salario lordo mediamente percepito in quell'anno pari a fr. 54'581.13
(52'356 : 40 x 41.7), ritenuto che la quota di tredicesima
è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Considerata un’incapacità
lavorativa in un’attività adeguata del 20% (flessione del rendimento) e applicata
la riduzione del 15% (ritenuta dall’Ufficio AI così come risulta dalla
tabella allestita il 10 maggio 2017 con la motivazione della riduzione al
reddito ipotetico da invalido; cfr. doc. AI 237/841-844) si ottiene un
reddito da invalido di fr. 37'115.16 (54'581.13 x 80% ridotti del
15%).
Confrontando il reddito da
valido di fr. 50'941.80 con quello da invalido di fr.
37'115.16 si ottiene un grado d’invalidità del 27% ([50'941.80
- 37'115.16] : 50'941.80 x 100 = 27.14% arrotondato al 27%
secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).
Quanto alla
reintegrabilità e ai provvedimenti professionali il TCA non ravvede alcun
motivo per scostarsi dalla valutazione del 29 maggio 2017 (peraltro rimasta
incontestata) nella quale il consulente in integrazione professionale ha
concluso che “(…) nonostante il danno alla salute dell'A. sono possibili numerose
attività semplici e non qualificate che fanno riferimento alla categoria delle
statistiche 4.2, nelle quali dopo un breve periodo di introduzione l'attività
potrà essere svolta in autonomia: […] A questo assicurato, secondo il
mio parere, non è proponibile una riqualifica professionale che comporta
l'apprendimento di nozioni teoriche perché è inibito oltre che dal danno alla
salute anche da fattori quali l'età, l'esperienza professionale specifica, la
scolarità. Si può restare a disposizione per finanziare un periodo di
introduzione al lavoro "mini riqualifica pratica ad hoc" della durata
di 3-6 mesi (da stabilire dettagliatamente in presenza di un concreto posto di
lavoro), qualora vi fosse un posto vacante ed un tale provvedimento potesse
consentire un sensibile aumento della capacità di guadagno. Dopo comprovate
ricerche di lavoro e su richiesta scritta, si resta a disposizione per valutare
un aiuto al collocamento. (…)” (doc. AI 239/846-847).
La giurisprudenza federale
ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel
mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi
è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui
possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano
aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto
2012.
consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18
giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e
9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Nella
STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata
invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto) aveva chiesto
di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura
professionale, ha affermato che:
"
(…) Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio
impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel
momento determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un
ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco
qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di
particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze
9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009
consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo
motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento. (…)"
(STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6)
2.10
Ritenuto che, conformemente
alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), alla perizia pluridisciplinare
del SAM del 5 maggio 2017 e alle valutazioni del dr. __________ riportati al
consid. 2.6 va attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.8), anche i periodi
e gradi d’incapacità lavorativa, così come indicati nel “Rapporto finale
SMR” del 9 maggio 2017 (doc. AI 236/837-840 e riprodotti al consid. 2.6) vanno
confermati.
Visto il peggioramento
duraturo dello stato di salute dal gennaio 2016 (incapacità lavorativa totale
in qualsiasi attività) seguito dal miglioramento dal giugno 2016 (capacità
lavorativa dell’80% in attività adeguata) e considerate le risultanze della
suesposta valutazione economica (reintegrabilità e grado d’invalidità del 27%
applicando i dati statistici validi per il 2016; cfr. consid. 2.9), è dunque a
ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto alla rendita intera dal
gennaio 2016 (con versamento della prestazione dal 1. aprile 2016 trattandosi
di una domanda tardiva ex art. 29 cpv. 1 LAI) fino 30 settembre 2016 (tre mesi
dopo il miglioramento ex art. 88a OAI).
Come accennato (cfr. consid.
2.8
), quanto alla frattura da strappo del legamento inter-tibioperoneale
anteriore della caviglia sinistra, in esiti di una caduta accidentale avvenuta
il 22 dicembre 2017 (cfr. doc. AI 253/880-881) e per la quale il dr. __________,
nell’annotazione del 4 gennaio 2018 (doc. AI 254/884-885), ha riconosciuto
un’incapacità lavorativa del 100% per una durata di circa tre mesi, si
ribadisce che la stessa è posteriore alla decisione impugnata del 15 novembre
2012.
e che il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle
decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la
decisione impugnata è stata resa.
L’eventuale peggioramento
duraturo dello stato di salute potrà essere preso in considerazione nell’ambito
di una nuova domanda che l’assicurata potrà se del caso nuovamente inoltrare
con allegata la pertinente documentazione medica.
2.11
In simili circostanze, visto
tutto quanto precede, è dunque a giusta ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’insorgente il diritto al versamento di una rendita intera limitatamente al
periodo dal 1. aprile al 30 settembre 2016.
2.12
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o
al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per fr. 500.--,
sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti