32.2018.140
Domanda di rendita respinta. Rinvio all'Ufficio AI per accertamenti medici. Conferma della reiezione dell'assistenza giudiziaria in ambito amministrativo.
14 novembre 2018Italiano15 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.140
BS/sc
Lugano
14 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 agosto 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 giugno 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1956, il 10 dicembre 2015 ha compilato la domanda di prestazioni AI
per adulti a seguito dei postumi di un incidente con il motoscafo avvenuto nel
giugno 2006 (doc. 3 inc. AI).
1.2. Raccolta
la documentazione medica del caso, tenuto conto delle valutazioni sia del
Servizio medico regionale (SMR; doc. 60 inc. AI) che del consulente in
integrazione professionale (doc. 38, 39 e 64 inc. AI), con decisione del 18
giugno 2018, preavvisata il 21 febbraio 2018 (il precedente progetto di decisione
del 10 novembre 2017 è stato annullato), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di
prestazioni non presentando l’assi-curata, considerata quale persona con
attività lucrativa a tempo parziale, un grado d’invalidità pensionabile. Contestualmente
l’amministrazione ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio inoltrata il 9 aprile 2018.
1.3. Contro
la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dagli avv. __________ e RA 1
ha interposto il presente ricorso. Contestando la valutazione medico-teorica,
chiede in via principale il riconoscimento di una rendita intera e, in via subordinata,
il rinvio degli atti all’amministrazione per l’esecuzione di una perizia medica
e di un’inchiesta sull’attivi-tà casalinga. L’assicurata chiede inoltre di
essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
sia per la procedura amministrativa sia per quella giudiziaria.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, valutata nuovamente la documentazione
medica, tenuto conto delle annotazioni 23 agosto 2018 del giurista AI e di
quelle datate 28 agosto 2018 del SMR, ha chiesto di ritornare gli atti per un
accertamento peritale psichiatrico, reumatologico e per procedere ad un’inchiesta
domiciliare per le persone con attività domestica.
1.5. Prendendo
posizione sulla risposta di causa, con scritto 24 settembre 2018 l’avv. __________
ha dichiarato che la sua cliente “non si oppone al rinvio dell’Autorità
inferiore, per procedere ad un riesame”, postulando che la procedura debba
essere stralciata dai ruoli, con assegnazione di adeguate ripetibili a suo
favore. Al succitato scritto il legale ha allegato la nota d’onorario per complessivi
fr. 7'708.--, chiedendo al TCA di pronunciarsi sull’istanza di assistenza
giudiziaria di prima e di seconda istanza (VI).
Su richiesta del
Tribunale, l’avv. __________ ha suddiviso la nota tra procedura amministrativa
e giudiziaria (VIII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha negato il diritto ad
una rendita.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante
da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro
ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.
In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica
e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’inca-pacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno
del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine
di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.4. Nel
caso in oggetto, dopo attento esame degli atti, questo TCA concorda nel
ritenere necessaria l’esecuzione di una perizia dal punto di vista reumatologico
e psichiatrico.
In
tal senso rettamente nella nota 23 agosto 2018 il giurista AI ha rilevato:
"
… a mio modo di vedere la
fattispecie – dal profilo medico – non risulta sufficientemente chiarita.
Difatti, a fronte dei rapporti 02.03.2016/04.01.2017
del Dr. med. __________ nei quali l’assicurata è stata ritenuta abile al lavoro
(dalla primavera 2016) nella misura del 30% nella sua abituale attività di
ricezionista (di per sè già leggera; cfr. in tal senso il rapporto finale
31.10.2017 del consulente in integrazione professionale agli atti), l’amministrazione
– secondo me – ha omesso di compiere qualsivoglia visita medica volta a
chiarire le ragioni di tali affermazioni.
In effetti, su quali basi il SMR abbia fondato il
proprio giudizio, stimando una capacità lavorativa del 100% in attività
adeguate, non è dato sapere. Non risultano infatti agli atti documenti che
possano comprovare tali allegazioni. In particolare a fronte del più recente
certificato 0204.2018 del Dr. med. __________ che attesta nuovamente un’abilità
lavorativa che non supera il 30-40% (precisando altresì che per i lavori in
casa l’assicurata deve limitarsi ai lavori leggeri indispensabili protraendoli su
un arco di tempo molto più lungo), l’amministrazio-ne, prima di emanare la
decisine qui contestata, avrebbe dovuto effettuare nuovi accertamenti al fine
di valutare se effettivamente l’assicurata presenta un’inabilità lavorativa a
causa dei problemi che la affliggono da lungo tempo, in quale percentuale e in
quali attività (compresa quella di casalinga).
Alla luce di quanto summenzionato e viste le diagnosi
di cui soffre l’assicurata (sindrome post-traumatica dopo incidente con
motoscafo (2007) con/su pregresso colpo di frusta e trauma cranico commotivo,
dolori lombari e cervicalgie), a mio modo di vedere sarebbe (ora) opportuno
procedere mediante delle perizie specialistiche (il Dr. med. __________ – al
punto 1.11. del suo rapporto datato 02.03.2016 – consigliava già a suo tempo di
effettuare pure una perizia psichiatrica) al fine di stabilire con la
necessaria precisione l’evoluzione dell’incapacità lavorativa dell’assicurata
(nell’abituale professionale, in attività adeguate e come casalinga) nel corso
del tempo.
Oltre a ciò, per quanto attiene all’attività di
casalinga, non sarebbe altrettanto opportuno procedere mediante un’inchiesta a
domicilio al fine di determinare con la necessaria chiarezza il grado
d’invalidità in tale ambito?
[Del resto, i limiti funzionali contenuti all’interno
del rapporto finale SMR 02.08.2017 sono i seguenti: mobilizzazione di carichi
vicino al tronco massimo 10 kg, mobilizzazione di carichi lontano dal tronco
massimo 5 kg, attività svolta prevalentemente in posizione seduta con
possibilità di variare la postura, limitare l’utilizzo delle braccia sopra il
livello delle spalle in maniera occasionale, evitare di deambulare su terreni
scoscesi od accidentati, evitare l’utilizzo di scale a pioli o ponteggi].”
(doc. IV/2)
Per
questi motivi è necessario, come confermato dallo stesso SMR nelle annotazioni
del 28 agosto 2018 (IV/1), che l’Ufficio AI proceda ad una perizia
reumatologica e psichiatrica, nonché ad un’inchiesta domiciliare per le persone
attive nell’eco-nomia domestica. Terminata l’istruttoria, valutata la fattispecie
alla luce delle nuove risultanze, l’amministrazione emanerà una nuova decisione
formale, preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI, sul diritto alla
rendita dell’assicurata.
2.5. Litigioso,
infine, è il rifiuto dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in
ambito amministrativo richiesta dal legale dell’assicurata con le osservazioni 9
aprile 2018 al (secondo) progetto di decisione del 21 febbraio 2018 (doc. 53
inc. AI).
L'art.
37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire
personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica; DTF 132 V
443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo
escluda. Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il
richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).
Secondo
la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4
LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",
anziché quella "se le circostanze lo giustificano",
significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la
quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura
amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera
rigorosa (Kieser, ATSG Kommentar, 2009, ad art. 37, n. 22, p. 504).
Per
il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono (cumulativamente) l'indigenza
del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito
favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia
con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61
LPGA (Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 23, p. 504).
La
necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive
e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme
procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla
fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio,
non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la
minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico
dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti
soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si
aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte
dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die
Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich
geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere
tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der
Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist. , cfr. DTF 125
V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se
l’assisten-za di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o
altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung
drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen
wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig
erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger
oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht
fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti). La necessità
o meno dell’assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione
dipende dunque esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate
nella decisione impugnata (cfr. anche STF I 911/06 del 2 febbraio 2007;
cfr. anche STF 8C-669/2016 del 7 aprile 2017).
Nella
presente fattispecie, secondo questa Corte la necessità di un legale non è data
trattandosi di una procedura che verte su questioni mediche ed economiche
ordinarie nelle vertenze AI, che non richiedono pertanto l’intervento di un
patrocinatore al di fuori della cerchia di persone attive nel settore delle
assicurazioni sociali. Certo che, come rilevato dal patrocinatore, l’assicurata
è di lingua madre tedesca (essa, comunque, parla e capisce correntemente
l’italiano; cfr. curriculum vitae, pag. 19 inc. AI), ma tuttavia ciò non costituisce
un motivo per rivolgersi ad un legale.
Pertanto,
l’amministrazione ha a ragione negato il diritto all’assistenza giudiziaria in
ambito amministrativo. Su questo punto la decisione contestata va confermata.
2.6. In
simili circostanze, il ricorso va accolto conformemente a quanto sopra indicato
e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, effettuati i necessari
accertamenti, si pronunci nuovamente sulla domanda di rendita dell’assicurata.
2.7. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
2.8. La
ricorrente, patrocinata da un avvocato e vittoriosa in causa, ha diritto ad
un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).
L’importo
delle ripetibili è determinato in base all’importanza della lite e alla
complessità del procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61
lett. g LPGA e art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa
per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (RL 178.310; di seguito Regolamento) stabilisce per
le pratiche senza valore determinato o determinabile una tariffa oraria di
riferimento di fr. 280.--, rimandando per il resto all’applicazione analogica
dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso
riferimento al criterio della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla
commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr.
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 numeri
71-75, pagg. 609-610). Per quanto concerne le spese (spese di cancelleria, come
quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione
dell’incarto), l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il principio secondo il
quale al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in per
cento dell’onorario.
Con
scritto del 24 settembre 2018 l’avv. __________ ha prodotto la nota d’onorario
(tariffa oraria di fr. 250.--) e spese per un importo complessivo di fr.
7'708,35 (VI). Su richiesta di questo Tribunale, il 29 ottobre 2018 il legale
ha suddiviso le prestazioni (spese e IVA incluse) svolte durante la procedura
amministrativa pari a fr. 5'314,90 da quelle in ambito giudiziario di fr.
2'308,40 (VIII).
Il
patrocinatore dell’assicurata ha steso un atto ricorsuale di 8 pagine, nonché
le osservazioni alla riposta di causa (VI).
La
nota professionale relativa all’attività svolta in ambito giudiziario, conforme
ai succitati parametri, va confermata.
L’assegnazione
di ripetibili rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (DTF
124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014
consid. 5;9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5 e 9C_206/2011 del 16 agosto
2011 consid. 5).
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione del 18 giugno 2018 è annullata per quel che riguarda il diritto a
prestazioni e gli atti sono rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda agli accertamenti
conformemente ai considerandi e renda successivamente una nuova decisione. La
decisione è confermata per quanto riguarda il rifiuto dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito amministrativo.
Fatti
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà alla ricorrente fr. 2'308,40 a titolo di ripetibili (IVA inclusa)
ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
Considerandi
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti