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Decisione

32.2018.141

Decisione di assegnazione di una rendita intera limitata nel tempo poi soppressa non è corretta, dopo il miglioramento dello stato di salute l'assicurato ha diritto di continuare a beneficiare di 1/4

17 giugno 2019Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le

rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante

dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche

quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla

capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.

del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V

275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).

2.3. Nel

caso concreto, al fine di accertare le condizioni di salute dell’interessato,

l’Ufficio AI ha ordinato una perizia reumatologica, eseguita dal dr. __________.

Quest’ultimo,

con referto peritale del 13 luglio 2017, valutati gli atti, dopo aver proceduto

alla consueta anamnesi, alla descrizione dei disturbi dal punto di vista

soggettivo, esaminati i reperti e vagliate le costatazioni oggettive, ha posto

le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “1. Residua omalgia

a dx su stato dopo trauma contusivo/distorsivo della spalla il 9.12.2015; stato

dopo ricostruzione del sopraspinato e decompressione sottoacromiale il 3.2.2016

(fecit dr. G. Garavaglia); residua lesione parziale del sopraspinato (vedi

referto artro-RMI del 17.102016); 2. Gonartrosi bilat., a sx più accentuata che

a dx, in stato dopo meniscectomia parziale mediale bilat. nel 2007 e

re-meniscectomia mediale a sx nel 2010 (fecit dr. Del Notaro)”, mentre quali

diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa ha indicato quelle di

“1. Leggera sindrome lombovertebrale cronico-recidivante verosimilmente su

alterazioni degenerative, lievi turbe statiche ed insufficienza muscolare; 2.

Obesità (BMI 39.5); 3. Ipertensione arteriosa trattata, attualmente non ben controllata;

4. Glaucoma iniziale bilat.; 5. Ipoacusia” (cfr. pag. 186 inc. AI).

Quanto alla capacità

lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’interessato, tenuto conto delle

patologie alla spalla destra e alle ginocchia, inabile al lavoro all’80% nella

precedente attività, ma ancora abile al lavoro nella misura del 70% in attività

adatte, di tipo medio-leggero, che non richiedano particolari sforzi con le braccia,

da svolgere principalmente in posizione seduta e che non necessitino di

spostamenti su terreni sconnessi o salire o scendere scale (cfr. pag. 188 inc.

AI).

Tali conclusioni sono poi

state fatte proprie dal dr. __________ del SMR nel rapporto finale del 6 agosto

2017 (pag. 190 inc. AI).

In sede ricorsuale,

l’insorgente ha contestato le conclusioni mediche alle quali è giunta

l’amministrazione, ritenendo che non si sia debitamente tenuto conto

dell’insieme dei suoi disturbi alla salute (doc. I).

2.4. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.5. Nell’evenienza

concreta, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio dei

rapporti medici di cui al considerando precedente, questo Tribunale non ha

motivo per distanziarsi dalla valutazione specialistica del dr. __________, da

considerare approfondita, completa e motivata e quindi pienamente probante.

L’insorgente, del resto,

in sede ricorsuale, si è limitato a contestare in maniera generica gli aspetti

medici, ritenendo che l’amministrazione abbia tenuto conto unicamente dei

disturbi alla spalla destra, omettendo di considerare le altre problematiche,

in particolare per quanto riguarda le ginocchia.

Tale critica non può

essere condivisa da questo Tribunale, posto che tra le diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa il dr. ___________ ha indicato

proprio, tra le altre, l’esistenza di una gonartrosi bilaterale (cfr.

pag. 186 inc. AI, corsivo della redattrice).

Non occorre quindi

dilungarsi oltre sull’argomento, visto anche che tutta la documentazione medica

prodotta unitamente al ricorso (e che era già stata presentata in sede

amministrativa, salvo che per il doc. A7) ribadisce l’esistenza di una

gonartrosi bilaterale, ponendo tuttavia l’accento sulla questione a sapere

quale istituzione (AI, assicuratore malattia, assicuratore infortuni) debba

prendere a carico un eventuale trattamento chirurgico di protesizzazione (cfr.

doc. A3-A6).

Al riguardo, nelle annotazioni

del 26 aprile 2018, il dr. __________ del SMR ha già opportunamente rilevato

che “si constata un disagio verso le problematiche assicurative in genere,

senza tuttavia indicare chiare limitazioni funzionali o motivazioni cliniche

ortopediche che impongano una diversa valutazione a quanto già rilevato in sede

di perizia” (doc. 79).

Alla

luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti

risultanze dei periti interpellati dall’amministrazione, le quali hanno

permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e

richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati), che all’assicurato vada riconosciuta una piena incapacità

lavorativa nella precedente attività, ma, a partire da aprile 2017, una capacità

lavorativa medico-teorica del 70% in attività adeguate, rispettose delle sue

limitazioni funzionali.

2.6. Si tratta ora

di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

2.7. Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’amministrazione, senza il danno alla

salute, RI 1, lavorando quale operaio, avrebbe realizzato nel 2016 un

guadagno annuo lordo di fr. 69'279.-, fissato sulla base dei dati statistici

RSS, ramo 41-43 "costruzioni", livello di qualifica 1:

attività semplici e ripetitive (doc. A1).

Considerandi

Il rappresentante del ricorrente ha contestato l'utilizzo dei dati

statistici cui ha fatto capo l’amministrazione per fissare il "reddito da

valido".

A suo avviso, tale modo di

procedere risulta estremamente penalizzante per l’assicurato, il quale, nella

sua attività nel cantiere __________, percepiva un salario ben superiore, il

quale andrebbe quindi applicato da parte dell’Ufficio AI nel calcolo della

rendita di invalidità spettante all’interessato

Del resto, ciò è quanto

fatto dall’assicuratore LAINF, il quale ha tenuto conto quale reddito da valido

di quanto percepito concretamente dall’assicurato presso il proprio datore di

lavoro.

A giustificazione della

necessità di tenere conto quale reddito da valido di un importo superiore a

quello figurante nella decisione impugnata, il rappresentante dell’insorgente

ha rilevato come i “cantieri in sotterranea (costruzione di tunnel stradali)

sono, in generale, contrattualmente codificati dal Contratto generale mantello

dell’edilizia principale” nel quale “per tutte le attività in sotterranea sono

stati previsti dei supplementi particolari (indennità notturna, supplementi

lavoro continuo, indennità lavoro a sciolte, indennità galleria, …) proprio

perché presuppongono un impiego a ciclo continuo (cantiere attivo 7 giorni su

7, 24 ore al giorno)”, di modo che risulta “notorio e conseguente il fatto che

il salario conseguito in tali attività sia remunerato nell’ordine di più di fr.

2'000.-- al mese” (doc. I).

Chiamato ora a pronunciarsi,

questo Tribunale ritiene che l'applicazione dei dati statistici decisa

dall’amministrazione debba essere confermata, per le ragioni qui di seguito

esposte.

Il TCA ricorda

innanzitutto che, secondo la giurisprudenza federale, se la

persona assicurata era disoccupata al momento in cui le è occorso l’infortunio

oppure se nel periodo sino all’inizio della rendita essa avrebbe perso il

posto di lavoro anche senza l’infortunio, il reddito da valido può essere

desunto dai dati della rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS)

(cfr., tra le tante, la STF 8C_728/2016 del 21 dicembre

2016.

consid. 3.1 in fine e riferimento ivi citato; in questo senso, si

veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in RtiD

II-2006, p. 316; STCA 35.2016.93 del 5 aprile 2017, consid. 2.8).

Dalle tavole processuali emerge che l’assicurato ha ricevuto la disdetta del

rapporto di lavoro nel mese di ottobre 2015 (vista la fine della prima parte

dei lavori di scavo del __________ di __________) con effetto al 31 gennaio 2016.

A causa dell'infortunio intervenuto

nel mese di dicembre 2015, la disdetta è divenuta effettiva al 1° maggio 2016,

data a partire dalla quale l'assicurato si è iscritto in disoccupazione.

In siffatte circostanze, considerato che l'assicurato al momento

dell'infortunio era nel periodo di preavviso di disdetta per motivi estranei al

danno alla salute e neppure era prevista una nuova assunzione presso lo stesso

o un nuovo datore di lavoro, il suo reddito da valido dev'essere stabilito in

base ai dati statistici risultanti dalla RSS, conformemente alla citata

giurisprudenza federale in materia (per un caso analogo, in cui il ricorrente,

di professione macchinista nel ramo dell'edilizia, ha subito un infortunio

durante il periodo di disdetta e non era previsto, una volta riacquistata la

capacità lavorativa completa, un nuovo impiego professionale ed è stata

confermata l'applicazione dei dati statistici, si veda la STF

8C_842/2014 del 4 marzo 2015 consid. 2.4.2 e riferimenti ivi citati; vedi pure

STCA 35.2018.103 del 25 marzo 2019, nella quale il reddito da valido è pure

stato fissato in applicazione dei dati statistici, ritenuto che l’assicurato,

macchinista edile presso un cantiere, aveva subito un infortunio durante il

periodo di disdetta, inoltrata dalla ditta un mese prima per motivi

congiunturali).

Se, quindi, il TCA concorda con l’amministrazione nel ritenere che il reddito

da valido vada calcolato in applicazione dei dati statistici di cui alla

Tabella TA1, ramo economico 41-43 “costruzioni”, non può, invece, condividere

la scelta dell’Ufficio AI di fare capo al livello di qualifica 1, attività

semplici e ripetitive, ma ritiene maggiormente indicato applicare il livello di

qualifica 2 “attività pratiche come la vendita, la cura delle persone,

l’elaborazione di dati e l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e

di apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza, i trasporti”.

A tale riguardo, questa Corte ricorda che, in una sentenza 9C_901/2017 del 28

maggio 2018, il Tribunale federale, esprimendosi proprio sul tema specifico dei

livelli di competenza, ha spiegato che:

" (…)

3.3

L'argumentation de l'administration est

fondée. Comme l'ont relevé tant le tribunal cantonal que l'office recourant,

l'ESS a été révisée dans sa version 2012 (sur les principaux changements, cf.

notamment ATF 142 V 178 consid. 2.5.3 p. 184 ss). Les emplois sont désormais classés par

profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué et les

critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de

professions sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour

effectuer les tâches inhérentes à la profession. Quatre niveaux de compétence

ont donc été définis en fonction des groupes de professions et du type de

travail qui y est généralement effectué. Il existe neuf groupes de professions:

les deux premiers regroupent les tâches qui exigent une capacité à résoudre des

problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de

connaissances théoriques ou factuelles dans un domaine spécialisé (niveau de

compétence 4); le troisième regroupe les tâches pratiques complexes nécessitant

un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (niveau de

compétence 3); les cinq suivants regroupent les tâches pratiques telles que la

vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives,

l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de

sécurité et la conduite de véhicules (niveau de compétence 2); le neuvième

regroupe les tâches physiques ou manuelles simples (niveau de compétence 1; cf.

ESS 2012, brochure éditée par l'Office fédéral de la statistique, p. 11 ss).

L'accent est donc désormais mis sur le type de tâches que l'assuré est

susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications mais pas sur les

qualifications en elles-mêmes. (…).”

Il livello di competenza 2 è stato ritenuto corretto dal TF anche

nella STF 9C_177/2018 del 28 settembre 2018, nel caso di un assicurato,

muratore esperto con una lunga esperienza quale specialista operativo, ove ha

precisato, al consid. 3.2, che:

" (…) Dabei vermag er nicht aufzuzeigen, dass die Feststellung des

kantonalen Gerichts, wonach er (u.a.) im administrativen Bereich über diverse

Weiterbildungen sowie in verschiedenen Branchen über mehrjährige

Berufserfahrung verfüge, offensichtlich unrichtig wäre. Diese bleibt deshalb

für das Bundesgericht verbindlich (oben E. 1.1 und E. 1.2). Nicht stichhaltig

ist der Verweis auf die Urteile 9C_780/2016 vom 3. Oktober 2017 (E. 4.3),

9C_125/2009 vom 19. März 2010 (E. 4.4.3) sowie 8C_386/2013 vom 15. Oktober 2013

(E. 6.3). Die dort am Recht stehenden Versicherten verfügten nicht über

Fähigkeiten oder Kenntnisse, die (nach invaliditätsbedingtem Berufswechsel)

auch in anderen Berufen einsetzbar waren. Der hier zu beurteilende Fall

unterscheidet sich davon massgeblich: Dem Beschwerdeführer ist eine Tätigkeit

als Betriebsfachmitarbeiter grundsätzlich nach wie vor zumutbar (an einer den

Einschränkungen angepassten Stelle; vgl. Expertise vom 21. Juni 2016), wobei

seine bisherige langjährige Berufserfahrung auf diversen Gebieten sowie die

zahlreichen Weiterbildungen (etwa als Staplerfahrer, Betriebssa-nitäter sowie

im Bereich der EDV) nutzbar bleiben. Die Einordnung in Kompetenzniveau 2

verletzt demnach kein Bundesrecht. (…)"

Nel caso di specie, ritenuti i compiti pratici richiesti

all’assicurato nella sua professione di manutentore degli impianti dei nastri

trasportatori e dei frantoi presenti nel __________ di __________, il TCA

ritiene che si debba fare riferimento al livello di competenza 2.

Del resto, il livello 2 è stato considerato corretto dall’Alta

Corte nella già citata STF 8C_842/2014 del 4 marzo 2015 consid.

2.4.3

, nel caso di un assicurato, di professione macchinista nel ramo

dell'edilizia dal 1998; analoga classificazione è stata pure ritenuta corretta

da questa Corte nella STCA 35.2018.103 del 25 marzo 2019, per un

assicurato attivo quale macchinista edile presso un cantiere analogo a quello

nel quale lavorava il ricorrente.

Tale soluzione, a mente di questo Tribunale,

consente di tenere conto anche delle considerazioni espresse in sede

ricorsuale a proposito della peculiarità dei lavori svolti (e delle relative

retribuzioni riconosciute) nei cantieri “in sotterranea”.

Chiarito anche l’aspetto riguardante il livello di competenze applicabile nel

caso di specie, sostituendo nel calcolo eseguito dall’Ufficio AI ai dati di cui

alla tabella RSS 2014 TA1, livello di qualifica 1 (cfr.

doc. IV/1) quelli afferenti al livello di competenza 2 del

medesimo ramo 41-43

"costruzioni", risulta che l’assicurato avrebbe

potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'885.-.

Riportando questo dato su

41.5

ore, esso ammonta a fr. 6'105.70 mensili oppure a fr. 73’268.25.15

per l'intero anno (fr. 6'105.70 x 12), ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,

consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2016, un reddito

annuo di fr. 74'034.60.

2.8

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, va ricordato

che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale

federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare,

l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari

(RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le

sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle

assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid.

4.6.2

del Tribunale amministrativo del Canton Berna).

In una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale

federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo

federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010

della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato

che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e

l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui

pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr.

lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,

UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la

quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento

della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e

9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).

L’ufficio AI, applicando i dati salariali risultanti dalla Tabella TA1 Skill

level Svizzera 2014, livello di competenza 1, uomini, ha calcolato in fr.

66’453 annui il reddito annuo conseguibile dall’assicurato, che aggiornato al

2016.

equivale a fr. 67’148.

Questo importo di partenza

è corretto e può essere fatto proprio da questa Corte, così come pure la riduzione

sociale del 10% riconosciuta dall’Ufficio AI in considerazione delle

particolarità del caso, tenuto anche conto del riserbo di cui deve dare prova

il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento

a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3).

Ne segue che il reddito

statistico ipotetico da invalido di fr. 67’148, diminuito del 30% per ragioni

mediche e di un ulteriore 10% per tenere

conto delle circostanze personali, ammonta a fr. 42'303.25.

Il grado di invalidità del

ricorrente - stabilito confrontando i fr. 42’303.25 al reddito da valido nel

medesimo anno di fr. 74’034.60 - risulta essere del 42.9%, arrotondata al 43% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF

130.

V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà

diritto ad un quarto di rendita di invalidità.

Pertanto,

stante quanto sopra esposto, la decisione impugnata deve essere modificata nel

senso che l’assicurato - fermo restando il diritto ad una rendita intera dal 1°

dicembre 2016 (circostanza incontestata) - ha diritto, a partire dal 1° agosto

2017.

(tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute), ad un quarto di

rendita di invalidità.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ RI 1 è

posto al beneficio di ¼ di rendita AI a far tempo dal 1° agosto 2017.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono a carico dell’Ufficio AI nella misura di fr. 250.-- e del

ricorrente in ragione di fr. 250.--. L’Ufficio AI verserà a RI 1 fr. 1'000.--

(IVA inclusa, se dovuta) a titolo di ripetibili parziali.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti