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Decisione

32.2018.142

Assicurata parzialmente attiva professionalmente, dopo precedente rifiuto, chiede nuovamente prestazioni. AI rifiuta prestazioni in applicazione del metodo misto. TCA conferma decisione e nega assiste

27 novembre 2019Italiano68 min

Source ti.ch

Fatti

I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va

ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione

si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata

dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195,

98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente

pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc,

op. cit., pag. 190-191).

Nella presente

fattispecie l’Ufficio AI nella decisione impugnata, così come anche nelle

decisioni 23 novembre 2006, 3 maggio 2010, 20 agosto 2012 e 27 settembre 2017,

ha applicato il metodo misto e, in base ai dati forniti dalla ricorrente, l’ha

considerata salariata al 36% e casalinga al 64%.

Tale

suddivisione non è stata contestata e il TCA, alla luce dei dati agli atti ed

in particolare del percorso professionale dell’interessata, non ravvisa alcuna

ragione per scostarsi da tale riparto, non emergendo alcun elemento o indizio

indicante una diversa quota di ripartizione.

2.6. Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda

di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista

materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità

resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).

In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di

rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI;

VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von

Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von

Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für

Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).

L’art. 17 cpv. 1

LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario

della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta". I principi giurisprudenziali sviluppati in materia

di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono

applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.

3.5). In particolare, la costante giurisprudenza ha

stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di

modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività

lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue

conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante

(STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid.

2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88

a cpv. 2 OAI).

2.7. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha

stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di avvalersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo

l'Alta Corte ha sottolineato che:

"

(…) Tra i danni alla salute

psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non

costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni

della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di

buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere

apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in

quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute

mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,

tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere

quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,

consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I

621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio

2007).

In

una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il

Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione

secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno

sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Infine,

in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale

federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF

141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche

nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla

luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese

le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura

probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica

della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi

fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata

dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,

per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata

riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova

di un’inabilità lavorativa invalidante.

2.8. Nella

fattispecie, per quel che concerne la parte salariata, nella procedura amministrativa,

che è poi sfociata nell’ultima decisione di merito del 27 settembre 2017, l’Ufficio

AI ha incaricato il __________ di eseguire una perizia pluridisciplinare.

Dal

referto datato 4 aprile 2017 (doc. AI 143) risulta che i periti hanno fatto

capo a consultazioni specialistiche esterne di natura reumatologica (dr. __________),

neurologica (dr. __________), psichiatrica (dr. __________), cardiologica (dr. __________)

e diabetologica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli

consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro d’accertamento,

i periti del __________ hanno posto queste diagnosi:

" (…)

5. DIAGNOSI

5.1 Diagnosi con influenza sulla

capacità lavorativa:

Sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F41.2)

evoluta in:

- Sindrome

depressiva ricorrente, episodio attuale di media entità (ICD 10-F31.1).

Personalità ansiosa evitante (ICD 10-F60.6).

Periartropatia omeroscapolare tendinotica

calcificata bilaterale con/su:

- attualmente capsulite retrattile a

sin.,

- ossificazione

a livello del tubercolo maggiore (DD: nell'ambito di una DISH [iperostosi

schelettale idiopatica diffusa), alla sonografia del 23.1.2017.

Severa gonartrosi a ds. attivata

con/su:

- diminuzione

della motilità, ipertrofia sinoviale e versamento articolare alla sonografia

del 23.1.2017.

Sindrome lombospondilogena cronica

con/su:

- spondilosi bilaterale di L4 con

spondilolistesi grado l-ll,

- avanzata osteocondrosi erosiva

L4-L5,

- restringimento

dei neuroforami L4 senza sicuri elementi clinici per una neurocompressione (MRI

5.1.2017).

Sindrome cervicospondilogena cronica

con/su:

- modica diminuzione della mobilità

cervicale,

- assenza di segni di neurocompressione,

- indagini radiologiche finora normali.

Gonartrosi di media importanza a sin.

Tenosinoviti stenosanti croniche dei

flessori delle dita delle 2 mani:

- DD:

nell'ambito del diabete mellito (non sicuri segni per un'artrite psoriatrica).

Fibromialgia.

Cardiopatia ischemica con/su:

- esiti di NSTEMI, maggio 2015,

- pregressa

coronarografia del 18.2.2015: RCA prossimale con stenosi del 70%/90% trattata

con PTCA e posa di stent; RCA distale con stenosi subocclusiva trattata con

PTCA e stent,

- FRCV:

ipertensione arteriosa, dislipidemia, diabete mellito tipo 2, obesità con BMI

ca. 39,9 kg/m2.

Sindrome metabolica con diabete mellito

di tipo 2 con/su:

- controllo metabolico "disastroso”

con iperglicemia cronica,

- trattamento combinato con insulina

e GLP-I,

- lievissima polineuropatia sensitiva,

- microalbuminuria anamnestica

(all'attuale controllo assente).

5.2 Diagnosi senza influenza sulla

capacità lavorativa:

Sindrome del tunnel carpale bilaterale

di entità già marcata e leggermente più pronunciata a ds.

Cefalee di origine cervicogena.

Varicosi agli arti inferiori stadio C3

bilateralmente.

Sospetta psoriasi cutanea, oligosintomatica.”

(doc. AI 143, pag. 19-20)

Riportate

le singole conclusioni dei diversi specialisti esterni, dopo una dettagliata ed

esaustiva discussione globale, esclusa la valenza invalidante dell’affezione

neurologica, i periti hanno ritenuto globalmente data una totale incapacità

lavorativa nella sua attività di aiuto cucina, ausiliaria di pulizie e in

attività pesanti dal maggio 2015 (allorquando l’assicurata era stata ricoverata

per una problematica cardiaca, precedentemente del 50%), ma un’inabilità del 60%,

dal luglio 2016, in attività leggere adeguate e del 20% come casalinga.

Hanno

quindi indicato le limitazioni da osservare (cfr. in esteso al consid. 2.11), e

hanno pure precisato che le diverse limitazioni della capacità lavorativa

dovute alle diverse patologie andavano parzialmente sommate “poiché i vari consulenti

non hanno valutato tutti le stesse patologie” (doc. AI 143).

Queste

conclusioni sono state confermate e avallate dal medico SMR nel Rapporto finale

del 6 aprile 2017 (doc. AI 144).

Fatta

esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia

domestica (cfr. rapporto del 21 giugno 2017, concludente per una limitazione

complessiva del 24%, doc. AI 146), e interpellato il consulente professionale

(che ha effettuato il confronto dei redditi stabilendo per la parte salariata

un grado di invalidità del 61.7%, doc. AI 152), l’amministrazione ha quindi

reso la decisione del 27 settembre 2017, con la quale, ammesse le suindicate

inabilità lavorative e un grado di impedimento nelle faccende casalinghe del

24%, posta la quota parte di attività salariata del 36% e come casalinga del

64%, e quindi i gradi di invalidità parziale di 22.20% rispettivamente 15.36%,

ha concluso per un grado di invalidità totale del 37.56%, insufficiente per la

concessione di una prestazione (doc. AI 162).

2.9. Nell’ambito

dell’evasione della nuova richiesta di prestazioni del febbraio 2018, l’amministrazione

ha interpellato i curanti. Il dr. __________, psichiatra curante, nel rapporto

medico del 26 marzo 2018, poste le diagnosi invalidanti di “sindrome

depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità media ICD-10 F33.11,

importanti disturbi alla colonna vertebrale, diabete grave, obesità”, ha

concluso per una completa inabilità lavorativa (doc. AI 173). La dr.ssa __________,

internista curante dal 2005, in data 30 marzo 2018 ha dal canto suo posto le

diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente (ICD 10-F33.11) almeno dal 2005,

Sindrome cervicovertebrale e lombovertebrale almeno dal 2005, diabete mellito

dal 2004, insulinodipendente dal 2006, sindrome tunnel carpale bilaterale nota

dal 2005, operata a dx (5.10.2017), cardiopatia ischemica stato dopo

coronografia trattata con PTCA/DES (18.5.2015)”, dichiarando che a suo

avviso “la paziente con le polipatologie menzionate sopra e che non lavora

dal 2008 è difficile che possa riprendere un’attività lavorativa”. A suo dire

i fattori che impedivano l’integrazione erano “depressione, dolori

tendo-muscolari e osteo-articolari, diabete mellito insulinodipendente con

frequenti scompensi, cardiopatia ischemica e recente intervento chirurgico per

tunnel carpale” (doc. AI 174). Ha pure allegato un certificato del dr. __________,

diabetologo, del 16 febbraio 2018, un rapporto di visita relativo ad un

controllo cardiologico del 30 gennaio 2018, un rapporto operatorio relativo

alla “decompressione del canale carpale dx con aperura semplice del LAAC”

(doc. AI 174). Tale documentazione è stata sottoposta al medico SMR, il quale,

nell’annotazione 14 maggio 2018, ha concluso:

" (…)

Diagnosi:

sindrome ansioso-depressiva

Personalità ansiosa-evitante

Periartropatia spalle bilaterale

Severa gonartrosi a destra

Gonartrosi media a sinistra

Sindrome lombospondilogena

Sindrome cervicospondilogena

Tenosinovite stenosante delle dita

Fibromialgia

Cardiopatia ischemica

Sindrome metabolica

Sindrome del tunnel carpale bilaterale

di entità già marcata destra > sin

IL 60% in attività adatta, IL 24% quale

casalinga (inchiesta del 18.5.2017).

Decisione di rifiuto del 27.9.2017,

grado Al complessivo del 37.5%

Attuale nuova documentazione

medica:

Assicurata sottoposta a decompressione

canale carpale a destra il 5.10.2017, dr. __________.

Decorso regolare, al controllo del

13.10.2017 dr. __________ indica paziente contenta dell'operazione, notevole

miglioramento delle glicemie.

Dr. __________ con rapporto del

26.3.2018 indica peggioramento negli ultimi mesi con attuale diagnosi di

sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità media F 33.11. Da

notare che questa diagnosi corrisponde già a quella indicata nel rapporto dr. __________

del 15.7.2016.

Controllo cardiologico 1.2018 non

mostra peggioramento.

Valutazione:

l'attuale documentazione raccolta in

occasione della ulteriore domanda dopo decisione di rifiuto del 27.9.2017 non

permette di oggettivare una sostanziale modifica dello stato di salute.”

(doc. AI 179)

Di conseguenza l’amministrazione,

con la decisione contestata del 21 giugno 2018 ha concluso:

" (…)

Esito degli accertamenti:

In considerazione degli atti medici

specialistici ed economici acquisiti all'incarto, e della presa di posizione

del nostro Servizio Medico Regionale, che attesta che la situazione

dell'assicurata

è sovrapponibile a quanto già deciso

in data 27.09.2017 nello svolgere l'attività professionale di aiuto cuoco e

ausiliaria in cucina (36%) e come casalinga (64%).

in attività abituale

100% dal 18.05.2015 a continua

in attività adeguata alle limitazioni

funzionali

60% dal 19.08.2015 a continua

come casalinga

24% dal 19.08.2015 a continua

(tutte le incapacità lavorative sono

da intendersi come presenza a tempo pieno con riduzione di rendimento).

Nonostante uno stato di salute

invariato rispetto al passato, a seguito della modifica degli articoli 27 e

27bis dell’Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) qui di seguito viene

esposto il nuovo calcolo effettuato per stabilire il grado d'invalidità a

decorrere dal 01.01.2018:

Su tali presupposti medici abbiamo

effettuato il calcolo del grado d'invalidità sulla base delle limitazioni

funzionali definite in ambito medico:

Qui di seguito viene illustrato il

metodo utilizzato per calcolare il grado d'invalidità:

Riconoscendo che il confronto dei

redditi sarebbe dovuto avvenire nell'anno 2018, non avendo i dati statistici

aggiornati, si è effettuato il calcolo per l'anno 2016.

Reddito da valido:

Tabelle RSS 2014 categoria 55-56

Servizi di alloggi e ristorazione, attività semplici e ripetitive,

valore mediano = Fr. 47'916.24,

aggiornato al 2016 = Fr. 48'417.-.

Reddito da invalido - tabelle RSS:

A seguito della sentenza del TCA del

12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale Federale

delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella

TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi

che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei

valori nazionali (tabella TAI). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella

elaborata dall'Ufficio federale di Statistica lei nel 2016 avrebbe potuto realizzare

un salario mensile di Fr. 4'345.- (attività semplici e ripetitive, valore mediano).

Riportando questo dato su 41 .7 ore esso ammonta a Fr. 54'355.65 per l'intero

anno.

Considerando un'attività al 40% ed

effettuando una riduzione totale del 15% per attività leggere e per altri

fattori di riduzione, ne deriva un reddito da invalido di Fr. 18'480.95.

Limitazione come salariata

(48'417 - 18'480.95) x 100 = 61

.83%

48'417

Si conferma invece la limitazione come

casalinga del 24%.

Considerando il tempo dedicato

all'attività di salariata e di casalinga con gli impedimenti causati dal danno

alla salute si ottiene il seguente grado d'invalidità:

Attività

Quota parte Limitazione Grado d'inv. parziale

Salariata

36% 61.83% 22.25%

Casalinga

64% 24% 15.36%

Grado

d'invalidità 37.61%

La

Signora RI 1 presenta quindi una capacità di guadagno residua del 62% ed un

grado d'invalidità del 38%, ed essendo il grado d'invalidità inferiore al 40% il

diritto alla rendita non sussiste.” (doc. AI 180)

Di

fronte al TCA l’assicurata ha prodotto, oltre a certificati già agli atti,

anche un rapporto della dr.ssa __________ del 7 settembre 2018 (nel quale la

curante riassume le note diagnosi e dichiara di non ritenere possibile, sin dal

2008, una ripresa dell'attività lavorativa), un rapporto relativo ad un controllo

cardiologico del 30 gennaio 2018 (riferente di una situazione cardiologica

invariata, assenza di segni per ischemia), scritti del dr. __________ del 16

febbraio e 2 luglio 2018 (che riferiscono di un diabete stabile e ben

controllato), due rapporti del dr. __________ del 1. giugno 2018 (riferente

dell’avvenuta sinovialectomia flexor pollicis lungo a destra il 17 maggio 2018 con

decorso regolare) e del 28 agosto 2018 (riferente di una decompressione del nervo

mediano nel canale carpale a sinistra per neuropatia compressiva e

sinovialectomia D3/4 a sinistra il 16 agosto 2018 con decorso regolare).

Su

tali atti medici, il medico SMR dr. __________, il 12 settembre 2018, ha

osservato che tale “documentazione non documenta una modifica sostanziale

dello stato di salute. L'assicurata è stata sottoposta ad intercorrente

interventi alla mano destra e alla mano sinistra con decorso regolare e quindi

IL limitata a 3-6 settimane dopo gli interventi in questione in considerazione

decorsi privi di complicazioni.” (doc. IV/1)

L’assicurata

ha inoltre prodotto un certificato 31 agosto 2018 del dr. __________,

attestante:

"

(…) Essa è seguita dal sottoscritto dal 02.03.2005 a tuttora, oltre ad

una importante sindrome depressiva ricorrente, la paziente soffre anche di un

diabete mellito di tipo 2B, diagnosticato già nel 2004 con insulino terapia e

una polineuropatia periferica con microalbuminuria nota, ragion per la quale è

seguita regolarmente da diversi anni dal Dr. med. __________ Spec. FMH in

Endocrinologia e Diabetologia che mi legge in copia.

Per quel che riguarda la sua

situazione organica essa soffre di una ipertensione arteriosa importante con

dislipidemia e importanti disturbi alla colonna vertebrale anche a causa della

sua obesità che peggiora la sua situazione già di per sé precaria.

Per quel che concerne invece la sua

situazione psichica, come già accennato, la paziente soffre di una sindrome

depressiva ricorrente ormai già da diversi anni, attualmente di gravità media

(ICD-10 F33.1).

Essa presenta tuttora una

sintomatologia depressiva classica con umore depressivo, rallentamento

psicomotorio, importanti disturbi del sonno con diminuzione dello slancio

vitale a volte accompagnato anche da idee negative e pessimiste, una

diminuzione della sua autostima recentemente accompagnata da disturbi della

concentrazione e della memoria.

La sua sintomatologia depressiva

sicuramente è peggiorata anche in seguito ai suoi vari disturbi organici sopra

elencati.

La sua inabilità lavorativa, in modo

globale e puramente dal punto di vista psichiatrico, è nella misura del 100%.

La sua prognosi, a breve medio termine

è riservata e necessita sicuramente ancora di una presa a carico di tipo

psichiatrico a volte con la presenza di membri famigliari, visto che la

paziente malgrado sia residente in Ticino da diversi anni, non parla ancora

correttamente l’italiano. Non mi rimane che confermare la sua inabilità

lavorativa nella misura completa con una percentuale invalidante importante che

compromette totalmente lo stato psicofisico della paziente.

Terapia in corso:

- Sertalin 100 mg 1-0-0

- Tranxilium 20 mg ½-½-½

- Temesta 1 mg al bisogno

- Truxal 15 mg 0-0-1

- Saroten 25 mg Retard 0-0-1-0. (…)”

(doc. F)

2.10. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.11. Il TCA è

chiamato a stabilire se, alla luce della documentazione medica

trasmessa nell’ambito della nuova domanda assicurativa e in questa sede per

dimostrare l’intervenuto peggioramento dello stato di salute rispetto alla

precedente decisione di rifiuto delle prestazioni del 27 settembre 2017,

cresciuta in giudicato, l’Ufficio AI abbia correttamente oppure no, dopo

aver interpellato anche i medici del SMR, emanato una nuova

decisione di rifiuto delle prestazioni.

Ora,

tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che l’amministrazione a ragione

ha concluso che la nuova documentazione medica prodotta dall’assicurata non

permetteva di oggettivare una diversa valutazione del caso, segnatamente nel

senso di un peggioramento rispetto alla situazione attentamente vagliata,

tramite perizia pluridisciplinare del __________ del 4 aprile 2017, in sede di

decisione del 27 settembre 2017.

Come

anticipato, da quest’ultimo referto peritale risulta

che il __________ aveva fatto capo a consultazioni specialistiche esterne di natura

reumatologica, neurologica, psichiatrica, cardiologica e diabetologica e sulla

base delle stesse e degli accertamenti eseguiti, aveva posto quali diagnosi

aventi influsso sulla capacità lavorativa segnatamente quelle di “Sindrome

ansioso-depressiva (ICD10-F41.2) evoluta in Sindrome depressiva ricorrente,

episodio attuale di media entità (ICD 10-F31.1), Personalità ansiosa evitante

(ICD 10-F60.6), Periartropatia omeroscapolare tendinotica calcificata

bilaterale, Severa gonartrosi a ds. attivata, Sindrome

lombospondilogena cronica con/su spondilosi bilaterale di L4 con spondilolistesi

grado l-ll, avanzata osteocondrosi erosiva L4-L5, restringimento dei

neuroforami L4, Sindrome cervicospondilogena cronica, gonartrosi di media

importanza a sin, tenosinoviti stenosanti croniche dei flessori delle

dita delle 2 mani, Fibromialgia, Cardiopatia ischemica, Sindrome

metabolica con diabete mellito di tipo 2 con/su controllo metabolico

"disastroso” con iperglicemia cronica, trattamento combinato con

insulina”. Dopo un’esauriente discussione tra i medici coinvolti, il __________

aveva quindi considerato l’assicurata globalmente inabile al lavoro nella sua

attività di aiuto cucina, ausiliaria di pulizie e in attività pesanti dal

maggio 2015 (allorquando l’assicurata era stata ricoverata per una problematica

cardiaca), ma da luglio 2016 inabile al 60% in attività leggere adeguate e al

20% come casalinga.

I

periti avevano osservato che la riduzione della capacità lavorativa era “dovuta

in primis alle patologie reumatologiche (periartropatia omeroscapolare

bilaterale, severa gonartrosi a ds., sindrome lombospondilogena cronica,

sindrome cervicospondilogena cronica, gonartrosi a sin., tenosinoviti

stenosanti alle mani), e in minor misura per le patologie a livello

psichiatrico (a causa della sindrome depressiva, attualmente di media entità

con peggioramento negli ultimi 4 anni), cardiologico (presenza di una

cardiopatia ischemica) e diabetologico-metabolico (tenendo conto della

disastrosa situazione metabolica con lievissima polineuropatia periferica

sensitiva e dolori agli arti inferiori)”. In merito alle caratteristiche

che doveva avere un’attività adeguata il __________ ha precisato:

" Per quanto

riguarda la patologia alle ginocchia l'A. può deambulare solo per brevi tratti

in modo ripetitivo, non può eseguire movimenti ripetitivi di

flessione-estensione delle ginocchia in carico, assumere la posizione

inginocchiata. Non può stare in piedi a lungo se non ha la possibilità di

sedersi e di riposarsi ogni tanto. Pur alternando la posizione in piedi con la

posizione seduta non può stare in piedi oltre le 4 ore ogni giorno. Inoltre per

problemi alla schiena è limitata nei movimenti ripetitivi di

flessione-estensione-rotazione del tronco, in posizioni statiche prolungate

senza la possibilità di un cambiamento di posizione e di sgranchirsi ogni

tanto. Per la spalla sin è limitata in movimenti di rotazione interna forzata e

i lavori attorno e sopra l'orizzontale e in lavori ripetitivi con l'arto

superiore di sin.

A livello cardiologico I'A. deve

evitare attività con sforzi isometrici.

Tenendo conto del diabete mellito I'A.

deve avere la possibilità di eseguire le cure necessarie (compreso il controllo

delle glicemie e effettuare spuntini); deve evitare lavori in zone pericolose

per sé stessa.

Dal punto di vista psichiatrico è

limitata, poiché I’A. è una persona con scarse risorse e tendenzialmente

ansiosa ed evitante.

Sommiamo parzialmente fra di loro le

limitazioni della capacità lavorativa, poiché i vari consulenti non hanno

valutato tutti le stesse patologie.” (doc. AI 143 p. 31)

Queste

conclusioni sono state confermate e avallate dal medico SMR nel Rapporto finale

del 6 aprile 2017 (doc. AI 144).

Ora, tali

conclusioni, che hanno giustificato la decisione, cresciuta in giudicato e di

conseguenza vincolante, del 27 settembre 2017, non sono state smentite dalla

documentazione medica prodotta dall’assicurata nel corso dell’ultima domanda di

prestazioni e in questa sede. L’assicurata non ha quindi dimostrato

l’intervento, successivo alla precitata decisione, di un rilevante

peggioramento delle sue condizioni avente effetto sulla sua capacità

lavorativa.

Quanto

innanzitutto alle certificazioni del dr. __________, nel rapporto medico del 26

marzo 2018, poste le diagnosi invalidanti di “sindrome depressiva

ricorrente, episodio attuale di gravità media ICD-10 F33.11, importanti

disturbi alla colonna vertebrale, diabete grave, obesità”, egli ha concluso

per una completa inabilità lavorativa (doc. AI 173).

Ora,

in proposito va osservato che già in occasione delle certificazioni dell’8

ottobre 2015 e del 15 luglio 2016, valutate dal __________, lo psichiatra aveva

posto la medesima diagnosi (“sindrome depressiva ricorrente ormai già da

diversi anni, attualmente di gravità media, ICD-10 F33.1”, doc. F). In

effetti il medico SMR ha osservato come, malgrado lo psichiatra riferisse di un

peggioramento, le diagnosi e le conclusioni da lui poste corrispondessero a

quelle già poste all’epoca della valutazione del __________ (cfr. l’Annotazione

SMR del 14 maggio 2018, doc. 179).

La

medesima diagnosi e la descrizione di uno stato sostanzialmente invariato

compaiono inoltre anche nel certificato del 31 agosto 2018, il quale conferma

la conclusione di inabilità lavorativa totale, indicando la prescrizione di una

terapia medicamentosa essenzialmente invariata rispetto all’epoca della perizia

__________. In effetti in tale certificazione il dr. __________ certifica

nuovamente la diagnosi di sindrome depressiva, sempre di “gravità media”,

e ribadisce che la paziente soffre “ormai già da diversi anni”,

presentando la medesima “tuttora” una sintomatologia depressiva classica

con relativa sintomatologia. Sia del resto ricordato che la medesima diagnosi era

pure stata posta dal __________, sulla base dell’accurata valutazione del

perito dr. __________, il quale si era tuttavia scostato dalla conclusione di

completa inabilità lavorativa posta già a quell’epoca dal dr. __________,

concludendo per una limitazione dovuta agli aspetti psichiatrici del 40% (doc.

AI 143 p. 24).

Il

quadro psichiatrico appare quindi sostanzialmente invariato, ragione per cui

non può essere ammessa, sotto questo profilo, una modifica di rilievo rispetto

all’ultima decisione di diniego.

Osservato

anche che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009;9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),

poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico

curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art.

28a, pag. 353), questo Tribunale deve concludere che le certificazioni dello

psichiatra curante non permettono di scostarsi dalle pertinenti e motivate

conclusioni cui è giunta l’amministrazione.

Sia peraltro osservato

che, contrariamente a quanto sembra allegare l’insorgente, la perizia del __________

non ha omesso di approfondire la severità e la persistenza dei disturbi psichiatrici,

non tralasciando di precisare anche i motivi per i quali occorreva tuttavia scostarsi

dalla valutazione del curante.

In sostanza quindi la

certificazione del curante - la cui scarna descrizione delle constatazioni

obiettive e delle diagnosi collimano in sostanza con quanto descritto nella

perizia del __________ - non permette di distanziarsi dalle conclusioni

peritali, non apportando nuovi elementi oggettivi ignorati dal perito psichiatrico

e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione della medesima

situazione della ricorrente.

Val

qui pure la pena ancora di osservare, con riferimento a quanto esposto al

consid. 2.7 e alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF

143 V 409), che i periti del __________ non avevano applicato la presunzione

secondo cui i disturbi psichiatrici possono generalmente essere

sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile e non si sono

limitati a rilevare che le problematiche psichiatriche di cui soffre l'assicurata

non sono resistenti alla terapia, ma avevano verificato l’incapacità

lavorativa della ricorrente sulla base di una valutazione puntuale ed

oggettiva.

Quanto

d’altra parte alle certificazioni del 30 marzo e 7 settembre 2018 della dr.ssa __________,

internista curante dal 2005, le stesse riassumono le note diagnosi di cui

soffre l’assicurata, ma si limitano in sintesi a confermare quanto già

precedentemente attestato (cfr. certificati del 9 giugno 2015, 13 ottobre 2015,

30 luglio 2016) e ampiamente valutato dai periti del __________ (cfr. doc. 143

p. 3-5), ossia la presenza di “depressione, dolori tendo-muscolari e

osteo-articolari, diabete mellito insulinodipendente con frequenti scompensi,

cardiopatia ischemica e recente intervento chirurgico per tunnel carpale”

(doc. AI 174). Nelle sue certificazioni tuttavia la curante non fa quindi essenzialmente

che confermare quanto attestato già da anni, inclusa l’attestazione di

inabilità lavorativa completa (vista anche l’assenza di formazione, la mancata

padronanza di una delle lingua nazionali e la lunga inattività lavorativa), senza

tuttavia indicare un significativo peggioramento delle condizioni

dell’assicurata rispettivamente motivare in che modo o in che misura la

situazione valetudinaria sia cambiata rispetto all’epoca della valutazione __________

e della decisione del 27 settembre 2017.

Non

è possibile concludere diversamente nemmeno dagli scritti del 16 febbraio e 2

luglio 2018 del dr. __________, diabetologo. Gli stessi non documentano in

effetti un peggioramento rispetto alla situazione precedentemente

diagnosticata, ma anzi parrebbero indicare un miglioramento. Riferiscono infatti

di un diabete “stabile e ben controllato”, laddove invece il __________,

nella perizia del 4 aprile 2017, riferiva ancora di “controllo metabolico

disastroso con iperglicemia cronica” (doc. AI 143 pag. 20) e lo stesso dr. __________

il 15 novembre 2016 aveva evidenziato “uno scompenso iperglicemico cronico”

(doc. C). Del resto già in occasione del controllo del 13 ottobre 2017 il dr. __________

aveva indicato come vi fosse stato un notevole miglioramento delle glicemie

(doc. AI 179).

Nemmeno

può essere desunto un peggioramento dal referto relativo ad una visita al

Pronto soccorso il 24 gennaio 2018 per “dolore toracico di probabile origine

osteomuscolare” (doc. E) né da quello riferito ad un controllo cardiologico

del 29 gennaio 2018 (dr. __________), riferendo di una situazione cardiologica

invariata, con assenza di segni per ischemia (doc. IV/1).

Del

resto sia pure nuovamente ribadito in questa sede che anche il SMR,

nell’Annotazione del 12 settembre 2018, ha osservato che i recenti atti medici

prodotti dall’assicurata non documentavano una modifica sostanziale dello stato

di salute (cfr. in esteso al consid. 2.9; doc. IV/2).

Quanto

al rapporto operatorio relativo alla “decompressione del canale carpale dx

con apertura semplice del LAAC” (doc. AI 174), nella sua annotazione del 14

maggio 2018 il medico SMR aveva riferito dell’avvenuta decompressione chirurgica

del canale carpale a destra il 5 ottobre 2017, tramite il dr. __________, con

tuttavia decorso regolare e soddisfacente (doc. AI 179).

Sugli

ulteriori rapporti del dr. __________ del 1 giugno 2018 (riferente

dell’avvenuta sinovialectomia flexor pollicis lungo a destra il 17 maggio 2018

con decorso regolare) e del 28 agosto 2018 (riferente di una decompressione del

nervo mediano nel canale carpale a sinistra per neuropatia compressiva e

sinovialectomia D3/4 a sinistra il 16 agosto 2018 con decorso regolare) il

medico SMR dr. __________, il 12 settembre 2018, ha osservato che tale “documentazione

non documenta una modifica sostanziale dello stato di salute. L'assicurata

è stata sottoposta ad intercorrente interventi alla mano destra e alla mano

sinistra con decorso regolare e quindi IL limitata a 3-6 settimane dopo gli

interventi in questione in considerazione decorsi privi di complicazioni.”

(doc. IV/1). Rilevato pure come il dr. __________ nemmeno ha certificato

un’inabilità lavorativa, tali conclusioni non possono che essere condivise.

Se

ne deve quindi concludere che l’assicurata si è limitata a produrre documentazione

medica già presa in considerazione e oggetto di disamina da parte degli

specialisti del __________ in sede di perizia del 4 aprile 2017,

rispettivamente documentazione dalla quale non si evince alcuna successiva modifica

rilevante e duratura del suo stato valetudinario o la presenza di altre

patologie invalidanti o un peggioramento intervenuto entro la data della

decisione contestata (per costante giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino

al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

Va qui ricordato che se da

una parte la procedura davanti

al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva

che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata

dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158

consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare –

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264 consid. 3b con riferimenti).

Ribadite

nuovamente le riserve che si impongono nella valutazione delle certificazioni

dei medici curanti, anche se specialisti (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009;

9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), questo Tribunale concorda quindi con

l’amministrazione nel ritenere che l’assicurata abbia espresso un dissenso

puramente soggettivo, ma non supportato da adeguata documentazione

medico-specialistica in grado di documentare l’intervento di un peggioramento

delle sue condizioni successivo all’ultima decisione di diniego del settembre

2017.

Richiamato

inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), il TCA ritiene

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati), che la ricorrente presenta tuttora una totale

incapacità lavorativa nella sua attività professionale di aiuto cuoco e

ausiliaria di cucina, e meglio dal maggio 2015, ma un’abilità del 40% in

attività adeguate.

Questo

Tribunale ritiene altresì che la refertazione medica agli atti contiene

elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario il rinvio degli atti all’Ufficio AI per l'esperimento di ulteriori

accertamenti.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). La domanda di una “rivalutazione” medica formulata,

seppur non esplicitamente, dalla ricorrente va quini respinta (doc I p. 5).

2.12. Per quanto riguarda la

graduazione dell’invalidità per la parte lavorativa, occorre ora procedere alla

graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2.),

il cui calcolo, rimasto fondamentalmente incontestato, è stato esposto nella

decisione contestata.

2.12.1 Per determinare

il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla

salute (reddito da valida), occorre stabilire quanto la stessa, nel

momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale

reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si

fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei

salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul

salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella

stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile

quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori

empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre

tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che

impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e

conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente

svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale

contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.

Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e

percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30;

RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è

pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata

da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002

pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Come risulta dal rapporto del

21 giugno 2017 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 152), considerato

come l’assicurata non esercitasse più alcuna attività lavorativa dal 2004, l’Ufficio

AI ha preso in considerazione i dati statistici.

Ricordato come l’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006), nel caso in specie rettamente l’Ufficio AI si è fondata sulla Tabella TA1

2014, settore RSS 55-56, “Servizi di alloggio e ristorazione”, attività

semplici e ripetitive, per le donne. Ha quindi preso in considerazione

quale base di calcolo un reddito statistico annuo da valida di fr. 48’417

risultante dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica,

attività semplici e ripetitive nel settore indicato, valida nel 2014, dato

aggiornato al 2016 e riportato su 41.7 ore settimanali (ritenuto che la quota

di tredicesima è già compresa).

Conformemente al nuovo

calcolo in vigore dal 1 gennaio 2018, ai sensi dell’art. 27bis cpv. 3 lett. a

OAI (cfr. consid. 2.3 e 2.4), l’amministrazione ha riportato giustamente il

succitato dato al 100%.

Questi dati – peraltro rimasti

incontestati – possono essere fatti propri da questo Tribunale.

2.12.2. Per quel che concerne il

reddito da invalida, lo

stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Come

appena visto, l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Nel caso di specie, non svolgendo l’assicurata un’attività

adeguata, rettamente l’Ufficio AI ha determinato il reddito da invalida sulla

base dei dati statistici relativi ad attività semplici e ripetitive.

In

particolare l’amministrazione ha preso in considerazione quale base di

calcolo fr. 54'355,65 risultante dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, attività semplici e ripetitive, valida nel 2014, dato

aggiornato al 2016 e riportato su 41.7 ore settimanali.

Considerandi

quindi rettamente una riduzione del 60% per tenere conto dell'esigibilità lavorativa

al 40% e decurtato di un ulteriore 15% per attività leggere e altri fattori di

riduzione, il reddito da invalida è stato definito in fr. 18’480.95.--.

Ne

segue che raffrontando il reddito da valida al 100% di fr. 48’417.-- con quello

da invalida di fr. 18'480, l’Ufficio AI ha rettamente stabilito

un grado d’invalidità del 61.83% ([fr. 48’417 - fr. 18'480] : fr. 48’417

x 100).

2.12.3

Tale

modalità di calcolo, che peraltro ha correttamente considerato, per il reddito

da invalida, il reddito statistico al 100%, riducendolo quindi sulla base

dell’esigibilità medico-teorica e di eventuali altre riduzioni e solo successivamente,

cioè al momento del calcolo dell’invalidità globale, tenuto conto della quota

parte relativa all’attività salariata (cfr. a tal riguardo STCA 32.2014.66 del

24.

marzo 2015 consid. 2.12.2 pag. 28), così come ha correttamente rapportato il

reddito da valida al 100%, va confermata.

Del

resto, il legale della ricorrente si limita ad eccepire in merito che la sua

assistita “considerati gli elementi strettamente” a lei legati avrebbe “una

capacità alquanto ristretta sull’attuale mercato di lavoro”, ritenuta anche

la lunga inattività (doc. X).

Ora,

in proposito l’amministrazione ha in corso di procedura ricorsuale interpellato

il proprio consulente professionale, il quale con rapporto 9 novembre 2018 ha

esposto quanto segue:

"

(…) L'assicurata è invero considerata salariata in misura del 36% e

casalinga in misura del 64%. Sulla parte casalinga è già stata svolta

un'inchiesta che ha determinato una percentuale di impedimento del 24%.

Per la parte salariata il medico SMR -

a seguito della perizia pluridisciplinare esperita in data 6.4.2017 una

capacità nulla nell'attività abituale di ausiliaria delle pulizie e una

capacità del 40% in attività adatte (intesa come riduzione di rendimento su

presenza piena). Da notare che le ulteriori annotazioni SMR confermano questa

valutazione.

Preso atto della percentuale salariata

del 36% e rispetto alla ridotta capacità lavorativa (40%), si tratta di un

rendimento complessivo di circa 6 ore a settimana. Queste circa 6 ore a

settimana possono essere svolte anche su più giorni e devono rispettare i

limiti posti a livello medico SMR. In particolare: carico massimo 5 kg senza

limitazioni, alternanza della postura al bisogno a cui si aggiunge il fatto che

non può stare in piedi alternando la posizione seduta oltre le 4 ore,

difficoltà di svolgere lavori di precisione, deambulazione solo per brevi

tratti in modo ripetitivo, impossibilità di movimenti ripetitivi di flessione

estensione delle ginocchia in carico, assumere la posizione inginocchiata,

limitata nei movimenti di flessione-estensione-rotazione del tronco; per la

spalla sinistra è limitata in movimenti di rotazione interna forzata e i lavori

attorno e sopra l’orizzontale e in lavori ripetitivi con l'arto superiore di

sinistra; a livello cardiologico deve evitare movimenti con sforzi isometrici;

per il diabete mellito, deve avere la possibilità di eseguire le cure

necessarie e deve evitare lavori in

zone pericolose per sé stessa; dal profilo psichiatrico è limitata per scarse

risorse, ansia ed evitamento.

Valutazione consulente

La valutazione del consulente si

sofferma unicamente sulla questione di reintegrazione.

Nel citato documento ii rappresentante

legale indica che “invero se considerati gli elementi strettamente personali

legati alla signora RI 1 questa non ha che una capacità alquanto ristretta

sull’attuale mercato di lavoro. Un'attività lucrativa è da

considerarsi incompatibile con varie

problematiche della stessa" (p. 4).

Ora, preso atto di quanto esposto in

precedenza e considerato quanto affermato dal rappresentante legale, per quanto

attiene unicamente la parte salariata, si deve valutare se l'assicurata possa

esigibilmente corrispondere alle indicazioni SMR in particolare se possa

lavorare 6 ore a settimana in attività esigibili.

Dal profilo delle attività, si deve

prendere anche atto del fatto che l'assicurata non possiede competenze

professionali. Di fatto il curriculum dell'assicurata contiene unicamente

attività semplici e ripetitive svolte in __________ (operaia per due anni),

ausiliaria di

pulizia e aiuto cucina per 4 anni in

Svizzera circa. Inoltre, come precisato nei vari documenti, l'assicurata non ha

appreso la lingua italiana, avendo contatti unicamente con persone che parlano

la sua stessa lingua.

Di conseguenza, si stabilisce che il

numero di attività esigibili per l'assicurata devono essere ridotte a quelle

semplici e ripetitive, in contesti in cui vengono rispettati i citati limiti

funzionali e in cui è possibile lavorare poche ore a settimana.

Si conclude allora che l'assicurata

possa essere considerata abile al lavoro in contesti professionali quali

custode di immobili o in altre attività in cui può fungere da supporto

(atelier, negozi, magazzini, bar, ecc.) per piccoli lavori ausiliari al

personale.

Si tratta in altri termini di una

presenza limitata che può essere gestita in modo rispettoso delle limitazioni

funzionali come anche delle esigenze di pause e di cura necessaria (in

particolare per il diabete mellito).

Conclusione e procedere

Viste le analisi di cui sopra non è

corretto considerare l'assicurata come non reintegrabile malgrado quanto

richiesto dal rappresentante legale. Esistono infatti attività esigibili in cui

l'assicurata può sfruttare la sua abilità lavorativa posta, rispettando i

limiti funzionali e le scarse risorse dell'assicurata.” (doc. XII/1)

Tali

conclusioni, frutto di un’analisi approfondita e specifica del caso

particolare, meritano di essere confermate.

Sia peraltro nuovamente

sottolineato che la giurisprudenza federale ha in maniera costante già avuto

modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a

personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni,

in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il

cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per

es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo

ecc.), ritenuto altresì che, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro

concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze esagerate (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23

agosto 2012 consid. 3.3, che ha confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno

2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e

9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Si può,

quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta

di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e

non dall’assicu-razione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991

pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che la ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali

idonee.

Per quanto concerne la

riduzione globale del 15% applicata dall’amministrazione per i fattori “attività

leggere” (10%) e “svantaggi salariali derivanti da contingenze

particolari” (5%), dalla stessa, contestata genericamente dall’assicurata -

la quale pretenderebbe una riduzione maggiore -, tenuto conto del riserbo di

cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71 con la

quale la massima Corte ha precisato che in quest’ambito il giudice delle

assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti, sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministrazione; cfr. anche DTF 132 V 393 consid.

3.

), questa Corte non ha motivo di distanziarsi.

In

effetti, questa Corte ritiene che, operando una - peraltro non trascurabile -

decurtazione del 15%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di

apprezzamento, ma abbia debitamente tenuto conto degli effetti legati al

danno alla salute di cui è affetta l'assicurata, e non può di conseguenza ammettere una decurtazione maggiore. La deduzione ammessa tiene peraltro

adeguatamente conto del fatto che le limitazioni fisiche da osservare non siano

oltremodo gravose.

Del

resto, l’assicurata non ha addotto motivi pertinenti che permettano a questa

Corte di sostituire il suo apprezzamento o altre circostanze personali che

potrebbero giustificare una decurtazione maggiore sul reddito statistico da

invalida (ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V 80 consid. 5b).

In

effetti, per quel che concerne il fattore età avanzata, sebbene viene

considerato come un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza

riconosce che essa, insieme ad altri fattori di carattere personale o

professionale, può ostare alla realizzazione della capacità lavorativa residua

sul mercato del lavoro equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza

lavoro (sentenza 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2, anche

DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che misura l'età influisca sulla possibilità di

realizzare la capacità lavorativa residua non si valuta alla luce di un

principio generale, bensì tenuto conto delle esigenze delle attività di

riferimento (sentenza 9C_918/2008 consid. 4.2.2 con riferimenti). Pertanto,

come visto, il fattore età avanzata non costituisce un motivo di riduzione del

reddito da invalido ma piuttosto un elemento di valutazione generale della

residua capacità lavorativa di una persona assicurata.

Nella

fattispecie concreta, l’assicurata al momento della decisione contestata aveva appena

compiuto 57 anni e quindi ben lontana dall’età di pensionamento che, a

determinate condizioni, può limitare la capacità lavorativa.

Va

inoltre rilevato che la scarsa formazione professionale rispettivamente la

lunga inattività dell’assicurata non giustificano ulteriori decurtazioni,

considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (attività

semplici di tipo fisico o manuale, semplici e ripetitive) non richiedono né

un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione

particolare (cfr. in questo senso DTF 137 V 71 consid. 5.3 e STF 8C_709/2008

del 3 aprile 2009 consid. 2.3 con riferimenti).

Per

quanto concerne la nazionalità e la formazione professionale, va evidenziato

che, come risulta dal curriculum vitae, l’insorgente, cittadina ____________, in

Svizzera dal settembre 1998, è al beneficio di regolare permesso di soggiorno C

(cfr. in materia Pratique VSI 6/2000, pag. 314 consid. 5a/cc), ha frequentato

le scuole obbligatorie nel suo paese d’origine, ha dapprima lavorato come

operaia in una fabbrica __________ in __________, e quindi in Svizzera è stata

attiva come aiuto cucina e ausiliaria di pulizie in ristoranti sino al 2005,

motivo per cui non è giustificata alcuna riduzione.

Essendo

inoltre la riduzione del 60% riconosciuta a livello medico-teorico come riduzione

di rendimento, un’ulteriore riduzione per attività a tempo parziale non è

giustificata (cfr., fra le tante, STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014).

Ne

segue che la riduzione del 15% va confermata.

2.13

Per

quanto concerne l’attività di casalinga, come è stato esposto l'invalidità

delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia

domestica, è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al

richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana (cfr.

consid. 2.3).

In concreto, in sede della

valutazione effettuata nell’ambito dell’istruttoria che ha preceduto la resa

della decisione del 27 settembre 2017, l’assistente sociale, stabilita una

ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di

cui alle direttive CIGI (attribuendo un valore complessivo del 100% all’insieme

dei lavori abituali dell’assicurata nell’ambito dell’economia domestica) e

fissati gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, nell’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 18

maggio/21 giugno 2017 aveva stabilito una limitazione complessiva del 24%.

Tali risultanze, fatte

proprie dall’amministrazione in sede della menzionata decisione di diniego,

sono rimaste incontestate.

Nell’ambito dell’evasione

della nuova domanda di prestazioni presentata nel febbraio 2018, accertato come

non fosse stata comprovata alcuna modifica della situazione valetudinaria

rispetto a quanto deciso con il provvedimento di diniego del 27 settembre 2017,

l’amministrazione ha prescisso da una nuova valutazione a domicilio,

confermando la limitazione del 24%.

Questo TCA non ha nulla da

eccepire.

Del resto va altresì

ricordato che la giurisprudenza federale ha avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (DTF 130 V 99s consid. 3.3.1; AHI-Praxis 1997 p. 291

consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 4

settembre 2001 nella causa S., consid. 4, I 175/01). Un intervento da parte

dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata

dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente

erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2;

cfr. anche STFA I 249/04 del 6 settembre 2004 consid. 5.1.1).

Va qui ricordato che nella

DTF 133 V 504 il TF ha rammentato che se la persona assicurata, a causa della

sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà

e con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio

lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari. Questo

concetto è stato ancora di ribadito nelle STF 9C_568/2017 dell’11 gennaio 2018

e 9C_701/2016 del 1° marzo 2017.

Tenuto conto dell’obbligo

di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3)

assistenza familiare e ribadito che in linea di massima e senza valide ragioni

non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate

dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il

cui compito consiste nel procedere a tali inchieste, la limitazione in ambito

domestico del 24% va confermata.

2.14

Quanto quindi alla definizione

del grado di invalidità globale, visto quanto sopra, in corretta applicazione

del metodo misto (cfr. consid. 2.4), viste le quote parti tra attività

salariata (36%) e mansioni casalinghe (64%), tenuto conto di un’invalidità

quale salariata del 61.83% (capacità lavorativa del 40% in attività adeguate;

cfr. al consid. 2.12) ed una limitazione del 24% quale casalinga, il grado d’invalidità

globale è del 37.61%, arrotondato al 38% (36 x 61.83% + 64 x 24%).

In

queste condizioni, rettamente l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la domanda di

prestazioni. Ne consegue che la decisione contestata va confermata, mentre il

ricorso è da respingere.

2.15

Visto

quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata

fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

Stante

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico

della ricorrente, vista anche la reiezione della domanda di gratuito patrocinio

da lei formulata (consid. 2.16).

2.16

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28

cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio

d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20

settembre 2004).

Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando

le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una

causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I

562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236

consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,

pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di

esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le

prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I

304.

consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. In effetti, dopo un esame forzatamente sommario, sulla base

degli atti all’inserto la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata

all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, dal tenore

della decisione apparivano chiari i motivi di un diniego di rendita e la

documentazione medica prodotta non era idonea atta a mettere in dubbio la

valutazione medico-teorica posta a fondamento della pronunzia contestata.

Facendo

quindi difetto uno dei presupposti necessari per ottenere l'assistenza

giudiziaria, la richiesta va respinta.

Per questi

motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

L’istanza

di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti