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Decisione

32.2018.145

Soppressione della rendita stabilita in sede di revisione dall'UAI non può essere confermata, senza che prima vengano svolti ulteriori accertamenti peritali bidisciplinari

21 ottobre 2019Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

1.10. Con osservazioni del 18

settembre 2018, inoltre, riprendendo quanto rilevato dal dr. __________ del SMR

in merito alla presa di posizione della psichiatra curante prodotta

dall’assicurato in corso di causa (doc. VIII/1), l’Ufficio AI ha ribadito la

richiesta di reiezione del ricorso (doc. VIII).

1.11. In data 27 settembre 2018, il

legale del ricorrente ha contestato le stringate considerazioni espresse dal

dr. __________ del SMR, il quale, pur riconoscendo la natura cronica dei

disturbi dell’interessato posti alla base dell’attribuzione di una rendita

intera di invalidità, ritiene tuttavia essere intervenuto un miglioramento

dello stato di salute (doc. X).

Tali considerazioni del legale dell’assicurato sono state trasmesse

all’amministrazione (doc. XI), con facoltà di presentare eventuali osservazioni.

1.12. Con scritto del 4 ottobre

2018, l’avv. RA 1 ha pure contestato la presa di posizione del dr. __________

del SMR, il quale non si sarebbe confrontato con le puntuali critiche sollevate

dalla dr.ssa __________ nei confronti del referto peritale della dr.ssa __________

(doc. XII).

Anche queste considerazioni espresse dal patrocinatore

dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XIII), con

facoltà di presentare eventuali osservazioni.

1.13. In corso di causa, questo

Tribunale ha interpellato sia il dr. __________ (doc. XIV), sia la dr.ssa __________

(doc. XV), chiedendo delle precisazioni.

Il dr. __________ ha

risposto con scritto del 21 giugno 2019 (doc. XVI), mentre la risposta della

dr.ssa __________ è datata 5 luglio 2019 (doc. XVII).

Entrambi i riscontri sono

stati immediatamente trasmessi alle parti, per una presa di posizione (doc.

XVIII).

1.14. Con scritto del 19 luglio

2019, il patrocinatore dell’assicurato ha evidenziato che le osservazioni del

dr. __________ non siano atte a confutare le conclusioni del Prof. __________,

avendo anch’egli in un rapporto del 22 maggio 2019 appurato l’esistenza di

“cedimenti antalgici agli arti inferiori”, dolori tuttavia sottaciuti nelle

osservazioni del 21 giugno 2019 (doc. XIX + G).

1.15. L’Ufficio AI, dal canto suo,

rifacendosi alle considerazioni espresse dal dr. __________ del SMR, ha concluso

che lo stato di salute dell’interessato sia stato debitamente indagato sino

all’emissione della decisione impugnata, chiedendo nuovamente la reiezione del

ricorso (doc. XX + 1).

1.16. Con scritto del 29 agosto 2019

l’avv. RA 1 ha ritenuto che le osservazioni presentate dall’Ufficio AI non

apportino “alcun ulteriore elemento plausibile atto a confutare le conclusioni

del perito giudiziario”, aggiungendo che “anche dal profilo psichiatrico le

ultime osservazioni di controparte non sono atte a sconfessare i peggioramenti

rilevati in atti” (doc. XXIII).

1.17. Esprimendosi a proposito dello

scritto di parte del 19 luglio 2019, l’Ufficio AI, con osservazioni del 4

settembre 2019, ha, da un canto, rilevato che il referto del 22 maggio 2019 del

dr. __________ è successivo alla decisione impugnata e non si pronuncia sulla

capacità lavorativa, motivo per il quale non è atto ad incidere sull’esito

della vertenza; d’altro canto, riguardo agli aspetti psichiatrici,

l’amministrazione ha rilevato che i limiti funzionali posti dalla dr.ssa __________

e dalla dr.ssa __________ sono il riflesso di disturbi psichici reattivi non

invalidanti (doc. XXIV).

1.18. Con scritto del 18 settembre

2019 l’avv. RA 1 ha ribadito che le considerazioni del perito dr. __________

appaiono contraddittorie; che il peggioramento delle condizioni psichiche è

dimostrato e che il pedinamento dell’assicurato è avvenuto anche in spazi

privati (doc. XXVII).

1.19. Con osservazioni del 1°

ottobre 2019, l’Ufficio AI ha nuovamente confermato la bontà della valutazione

medica alla base della decisione impugnata, aggiungendo che le fotografie

menzionate dal ricorrente sono state scattate in luogo pubblico (doc. XXIX).

1.20. In data 9 ottobre 2019 il

legale dell’assicurato ha evidenziato che, contrariamente a quanto preteso

dall’amministrazione, l’interessato è stato ritratto nella sua sfera protetta,

in luoghi privati (doc. XXXI).

Tali considerazioni sono

state trasmesse all’amministrazione (doc. XXXII), per conoscenza.

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a stabilire

se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI ha soppresso, in via di revisione, il

diritto ad una rendita intera di invalidità di cui beneficiava l’assicurato.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.

1411, n. 46).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,

decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita

(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01

del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.2

Se il grado d'invalidità del

beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante

sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto

nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le

conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato

rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349

consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390

consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che

sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione

ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole

(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984.

pag. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che

la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi

è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

L’art. 88bis

cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in

cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo

ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77

OAI.

2.3

Per quel che concerne

l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30

novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in

futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in

particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il

medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nel

2015.

il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche

oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141

V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi

casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una

procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo

potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando

da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un

altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione

complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra

l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla

conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e

dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri

oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la

scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto

da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative

della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie

psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,

soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per

problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una

"resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal

Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.

Ora invece, come

nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona

interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo

la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità

di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a

medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale

del 14 dicembre 2017).

Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle

pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid.

3.5.1

, ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del

22.

febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è stata

confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144

V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha

confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche in

seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2;8C_6/2018

del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3;8C_309/2018 del 2 agosto 2018 consid.

3.

;9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).

2.4

Nel caso concreto, con

sentenza 32.2002.61 del 2 aprile 2003, cresciuta incontestata in giudicato, il

TCA ha assegnato a RI 1 una rendita intera di invalidità a decorrere dal 1°

agosto 1999, ritenendolo totalmente inabile al lavoro nella sua professione di

cameriere così come in qualsiasi altra attività, a decorrere dal 15 agosto 1998,

così come valutato dal Prof. dr. __________ nella perizia giudiziaria del 20

febbraio 2003 (doc. 71a).

Nella

revisione d’ufficio intrapresa nel 2014, l’Ufficio AI, al fine di accertare

quale sia stata l’evoluzione dello stato di salute dell’assicurato, lo ha sottoposto

ad una visita peritale pluridisciplinare a cura del __________.

Dal

referto datato 2 gennaio 2017 risulta che il __________ ha fatto capo a quattro

consultazioni specialistiche di natura neurologica (dr. __________), reumatologica

(dr. __________), cardiologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei consulti gli specialisti interessati hanno posto

quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “1.

Episodio depressivo di media-grave gravità (ICD10-F32.1-2) / disturbo

depressivo maggiore con ansia moderata-grave (DSM-V 296.22-23); 2. Sindrome

toracolombovertebrale con/su leggere alterazioni statiche con cifosi toracale

che si prolunga alle prime vertebre lombari; pregressa frattura del corpo

vertebrale L2, 15.8.1998; pregresso intervento di fissazione intersomatica e

spondilodesi da L1 a L3, 18.8.1998; 3. Pregressa artrodesi dell’articolazione

sottoastragalica sin., il 27.06.2016 con/su: artrosi talocalcaneare a sin.;

pregresso trattamento conservativo di frattura del calcagno sin., 1998”, mentre

quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa hanno indicato

quelle di “1. sindrome cervicovertebrale con/su: alterazioni degenerative

soprattutto C5 e C6; 2. Periartropatia omeroscapolare della spalla sin. con

/su: tendinosi del tendine del bicipite a sin.; 3. Tendenza a un reumatismo

delle parti molli; 4. Lieve neuropatia del nervo peroneo superficiale sensitivo

a sin.; 5. FRCV: pregresso tabagismo, dislipidemia, possibile familiarità; 6.

Obesità (BMI ca. 31.3 kg/m²)” (doc. 170 pag. 22).

La dr.ssa __________ e il

dr. __________ del __________, dopo avere riassunto le singole valutazioni

specialistiche, hanno concluso che l’assicurato vada considerato

complessivamente totalmente inabile al lavoro quale cameriere, ma abile al

lavoro al 40% in un’attività adeguata, rispettosa dei suoi limiti funzionali, a

partire dal mese di dicembre 2015 (cfr. doc. 170, pag. 31).

Tale valutazione è poi

stata fatta propria dal dr. __________ del SMR, nel rapporto finale del 12

gennaio 2017 (doc. 171).

Ciononostante, dopo avere

richiesto un rapporto medico alla psichiatra curante dell’assicurato (doc. 183)

e la distinta dei costi assunti dalla Cassa malati competente nel periodo

compreso fra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2017, il dr. __________ del SMR,

con scritto del 17 ottobre 2017, ha interpellato il __________ e, in

particolare, il dr. __________, chiedendogli le seguenti precisazioni:

" Nella

perizia __________ a noi pervenuta in gennaio 2017 indichi una capacità

lavorativa dell’80% in attività adatta ai limiti funzionali a partire dalla

perizia allestita dal Prof. __________ il 20.02.2003. Tuttavia, non trovo nella

perizia del Prof. __________ alcuna indicazione oggettiva di tale capacità

lavorativa, quanto un’inabilità lavorativa completa in ogni attività. Perché

dunque l’assicurato è abile in modo significativo da quella data in attività

adatta?

È significativa la documentazione video e fotografica della

sorveglianza avvenuta nel 2015 nel definire i periodi di capacità/incapacità lavorativa,

rispettivamente nella determinazione delle risorse/limiti funzionali?” (Doc.

185)

Con complemento peritale del 21 novembre 2017, la dr.ssa __________

e il dr. __________ del __________ hanno così risposto alla richiesta del dr. __________

del SMR:

" Il signor __________

è stato sottoposto ad accertamenti presso il __________ fra il 26.9 e il

13.10.2016

(redazione perizia del 2.1.2017) ed è stato sottoposto a consulti in

psichiatrica, reumatologia, neurologia e cardiologia. Nella perizia abbiamo inoltre

risposto a domande complementari.

Abbiamo valutato l’A. abile al lavoro nella misura dello 0% come

cameriere, 40% in attività adatta tenendo conto di tutte le patologie di cui

soffre l’A. Dal punto di vista psichiatrico l’A. è stato valutato abile al

lavoro nella misura del 40%, dal punto di vista cardiologico abile al lavoro al

100%. Dal punto di vista neurologico il nostro consulente dr. __________ non

conferma la diagnosi posta dal Prof. dr. __________ (redatta il 20.02.2003) di

leptomeningite cronica fibroplastica della cauda equina.

Dal punto di vista reumatologico, l’A. è valutato abile al lavoro

nella misura dell’80% in un’attività adatta e 0% come cameriere (dr. __________).

Nella sua sopraccitata lettera pone domande all’attenzione del

nostro consulente in reumatologia, dr. __________, che risponde in questo modo:

“in merito al suo scritto del 6 novembre 2017 le rispondo

quanto segue.

Ho letto con attenzione la lettera del collega dr. __________,

medico responsabile SMR del 17.10.2017 che pone alcune osservazioni in merito

alla mia perizia.

Per quanto riguarda la capacità lavorativa da me determinata in

un’attività lavorativa adatta nella forma dell’80% questa è da riferire

unicamente a delle patologie di tipo reumatologico-ortopedico. Non sono entrato

in merito alla diagnosi posta dal Prof. dr. __________ che ho ritenuto

prettamente di tipo neurologico. A questo proposito faccio riferimento al

paragrafo n° 7.

Ritenevo in effetti che dal 2003, data della valutazione

peritale del Prof. dr. __________, non vi erano più state modifiche

significative del decorso clinico e radiologico di questo assicurato. Valutavo

inoltre che l’incapacità lavorativa determinata allora dal Prof. dr. __________

era riferita prevalentemente a una diagnosi di tipo neurologico.

Segnalavo inoltre che in quella data non era stata fatta

eseguire una valutazione peritale in ambito reumatologico o ortopedico alla

quale ci si potesse riferire.

Dal punto di vista quindi reumatologico ritengo ancora

attualmente che l’assicurato, a partire dalla data della valutazione del Prof.

dr. __________, possa essere ritenuto abile al lavoro per quanto riguarda

un’attività lavorativa adatta nella forma dell’80%.

La documentazione video-fotografica della sorveglianza avvenuta

nel 2015, nel definire i periodi di incapacità lavorativa, rispettivamente

nella determinazione delle risorse e dei limiti funzionali è stata tenuta in

considerazione. Questo come si vede al paragrafo 5.1 limitazioni funzionali.

Spero con questa mia lettera di avere risposto alle richieste

del collega.”

In conclusione, tenendo conto anche della sorveglianza (filmati e

fotografie), confermiamo la valutazione espressa nella nostra perizia redatta

il 2.1.2017, cioè abile al lavoro allo 0% come cameriere, al 40% in un’attività

adatta e rispettosa dei limiti funzionali e del 70% come casalingo.” (Doc. 187)

Preso atto di questa

risposta dei periti del __________, il dr. __________ del SMR, con annotazioni

del 13 marzo 2018, effettuando una rivalutazione del caso, si è distanziato

dalla valutazione psichiatrica eseguita dalla dr.ssa __________ nell’ambito

della perizia __________, ritenendo che l’inabilità lavorativa posta dalla

consulente psichiatra in ragione della trasformazione di personalità derivante

dalla videosorveglianza alla quale l’interessato è stato sottoposto in realtà

non sia giustificata.

Il dr. __________ ha spiegato che l’assicurato “evidentemente ha

reagito negativamente quando ha scoperto di essere stato osservato in

circostanze che dimostravano la sua funzionalità, rispettivamente mentre

mostrava risorse che avrebbero potuto essere esercitate in un’attività

lucrativa. È umanamente comprensibile ma non implica una patologia. Non è

confortata da alcun dato oggettivo la persistenza di limitazioni psichiche dalla

stessa data” (doc. 188).

Pertanto, il dr. __________

ha concluso che, secondo verosimiglianza preponderante, l’assicurato sia

completamente inabile al lavoro come cameriere, ma che “in attività rispettosa

dei limiti funzionali somatici presenta una riduzione del rendimento del 20% da

marzo 2011 (confermata ripresa dell’inergonomico ma frequente hobby della

pesca). Tale valutazione è messa in verosimiglianza preponderante, ritenuta la

difficoltà di accertamento retrospettivo e l’allora presa in conto del perito

giudiziario Prof. dr. __________ dell’atteggiamento dimostrativo e teatrale

dell’assicurato” (cfr. doc. 188).

Il dr. __________ ha poi aggiunto che “il materiale raccolto in

revisione dimostra un avvenuto adattamento dell’assicurato alle sue limitazioni

funzionali, fatto che ha comportato il significativo miglioramento di capacità

lavorativa dello stesso” (doc. 188).

2.5

In sede ricorsuale l’assicurato ha contestato la decisione di soppressione

della rendita di invalidità, trasmettendo della documentazione medica (cfr.

doc. B, D, E, F).

A

tale riguardo l’amministrazione, con la risposta di causa, ha confermato la

correttezza della valutazione peritale del __________ e delle annotazioni del

13.

marzo 2018 del dr. __________ del SMR, poste a fondamento della decisione

impugnata, sottolineando come il dr. __________ del SMR, nelle annotazioni del

6.

settembre 2018, abbia ritenuto che i nuovi referti prodotti in sede

ricorsuale “non permettono di modificare quanto già espresso dal __________ del

3.1.2017

dagli esperti reumatologo e neurologo in quanto non vi sono citate

nuove patologie o descritti status funzionali contrastanti con quanto già noto

in decorso ritenuto cronico” (doc. VI/1).

In

corso di causa, inoltre, il patrocinatore del ricorrente ha trasmesso al TCA un

referto della dr.ssa __________, datato 3 settembre 2018, nel quale la

psichiatra curante ha contestato la valutazione peritale eseguita nell’ambito

della perizia pluridisciplinare __________ dalla dr.ssa __________, ribadendo che

lo stato oggettivo e il decorso sfavorevole dei disturbi rendono l’interessato

totalmente inabile al lavoro (doc. IV/1).

Nelle annotazioni del 17

settembre 2018 il dr. __________ del SMR ha confermato la propria precedente

presa di posizione, rilevando che il referto della dr.ssa __________ “non

contiene elementi di novità: l’apprezzamento clinico della psichiatra curante è

noto dai precedenti rapporti. In particolare, l’inabilità lavorativa è

collegata al fatto che l’assicurato ha appreso di essere sorvegliato. Questo

fatto anche in questo caso non è sostanziato da un’adeguata riflessione sul

comportamento globale dell’assicurato. Riguardo al mini-ICF riferito dalla

dr.ssa __________ si tratta di un riassunto di fattori ritenuti di disabilità

media o grave secondo il personale apprezzamento della curante, che fa risalire

tale disabilità al 23 dicembre 2015 e che non trovano una coerenza oggettiva

nel comportamento globale dell’assicurato come da me già osservato

nell’annotazione del 13 marzo scorso” (doc. VIII/1).

Pendente causa, il TCA ha

ritenuto opportuno interpellare sia il dr. __________, sia la dr.ssa __________,

autori rispettivamente del consulto neurologico e di quello psichiatrico

nell’ambito della perizia __________, chiedendo alcuni chiarimenti.

Con scritto del 21 giugno

2019, il dr. __________ ha ribadito che “attualmente non vi è nessun elemento

clinico o anamnestico neurofisiologico compatibile con la diagnosi di una

leptomeningite cronica fibroplastica della cauda equina o di una lesione del

cono midollare”, aggiungendo, inoltre, in particolare che “nessuno dei colleghi

che in questi anni hanno visto il paziente ha osservato segni di una lesione

del cono midollare o della cauda equina o irritazione della stessa”. Egli ha

pertanto confermato che, dal profilo neurologico, l’assicurato non presenta

limitazione alcuna (doc. XVI).

Dal canto suo, la dr.ssa __________,

con scritto del 5 luglio 2019, ha rilevato di avere posto le diagnosi indicate

in perizia e la relativa valutazione al termine di un esame approfondito

dell’interessato, specificando:

" (…) Per

arrivare a tale diagnosi mi sono attenuta agli indicatori standard richiesti

dalla giurisprudenza federale, cioè a ciò che nelle “linee guida per la qualità

delle perizie psichiatriche nell’assicurazione federale per l’invalidità

(SSPP)” viene indicata come procedura consigliata, quindi con un approccio

metodologico multiplo, quale l’analisi dell’incarto, intervista (colloqui),

esame clinico e su strumenti specifici della medicina, a cui mi sono avvalsa in

ogni sua parte, come si evince dal mio consulto.

In particolare, dell’esame clinico secondo AMDP-System (pag. 3 e

seg. del mio consulto), che viene raccomandato nelle Linee guida federali per

l’acquisizione dei un maggior numero di indicatori diagnostici, in quanto da

domande chiuse scaturiscono anche domande aperte su tutti gli ambiti di vita,

ed approfondimento dell’eziopatogenesi e delle caratteristiche di personalità

del periziato oltre che del quadro bio-psicosociale attuale, che mi hanno

portato alla formulazione della mia diagnosi classificata secondo i criteri

diagnostici ICD-10 GM/DSM-V. Specifico che questo esame avviene durante i

colloqui clinici, che il dr. med. __________ non ha avuto modo di effettuare e

le sue valutazioni scaturiscono solo da “un’attenta lettura della mia

valutazione” senza aver visto l’A. e quindi con una sua valutazione solo

interpretativa dello scritto, che per una diagnosi psichiatrica, già di per sé

complessa, mi permetto di dire, è decisamente carente, insufficiente per

formulare qualsiasi ipotesi diagnostica e/o prognostica.

Così per quanto riguarda la “valutazione delle limitazioni

funzionali alla luce dei criteri” ho effettuato come da mia prassi lo strumento

valutativo Mini-ICF-App, che è uno strumento di misura clinico che permette una

descrizione e una quantificazione della disabilità, che possono emergere a

causa di disturbi mentali, laddove la differenziazione tra sintomi di malattia

e disabilità dovuta a malattia è particolarmente difficile, e non può

prescindere dall’osservazione e colloquio con il paziente, oltre che di tener

conto delle implicazioni bio-psico-sociali.

Ciò che ha fatto la dr.ssa med. __________, e che descrive nel suo

rapporto del 3.9.2018, a circa due anni dal mio consulto, un peggioramento

delle condizioni psichiche, avvalorate anche dalla prescrizione di una

consistente terapia (Paroxetina che già nel 2016 era a dosaggio superiore alla

media), ma con l’introduzione di neurolettici quali il Risperidone a 3 mg e

alla Quetiapina 225 mg al dì, che ritengo un dosaggio importante che depone per

aspetti di grave disagio anche psicotico, come avevo ipotizzato come

prevedibile, quali la deriva psicotica.

Ciò che leggo nel rapporto della dr.ssa __________ depone per un

peggioramento delle condizioni psichiche dell’A. rispetto alla mia valutazione

del 2016, che mi spinge doverosamente ed eticamente a suggerire come necessaria

una nuova valutazione a livello psichiatrico.” (Doc. XVII)

Chiamato a prendere

posizione in merito agli accertamenti svolti dal TCA, il legale dell’assicurato

ha contestato il valore probante della valutazione del dr. __________,

sottolineando come lo stesso perito si contraddica, negando in sede di perizia

che l’assicurato abbia dei problemi agli arti inferiori, disturbi che, invece,

egli stesso ha riscontrato ed evidenziato nel referto del 22 maggio 2019

indirizzato al dr. __________ di __________.

In tale referto, difatti,

il dr. __________, dopo avere ricordato di avere visitato l’interessato in un

contesto peritale nel 2016 – allorquando aveva riscontrato unicamente

l’esistenza di una lieve neuropatia del nervo peroneo superficiale sensitivo di

sinistra – ha rilevato, tra l’altro, che:

" (…)

Nel 2016 l’esame ENG del nervo surale sinistro era del tutto nella

norma. Alla visita attuale vi è un miglioramento dei parametri ENG del nervo

peroneo superficiale sinistro, ancora solo minimamente deficitari sottoforma di

una lieve riduzione della velocità di conduzione sensitiva, come reperto

principale però non si riesce più ad ottenere nessun potenziale del nervo

surale sinistro su neuropatia maggiore dello stesso, anche clinicamente prevale

un’ipoestesia sul bordo laterale del piede sinistro. Invece nessuna difficoltà

a derivare un potenziale sensitivo nel nervo surale sensitivo di destra.

Parametri dei nervi peroneo motorio e tibiale sensitivo e motorio di sinistra

nella norma.

Pare quindi che effettivamente dopo l’intervento dell’ottobre 2017

dal lato neurologico si è aggiunta alla lieve neuropatia del nervo peroneo

superficiale sensitivo sinistro anche una più importante lesione del nervo

surale sinistro. È difficile esprimersi sulla possibilità di un recupero del

nervo non avendo più nessun potenziale ottenuto su un danno presumibilmente

avvenuto circa un paio di anni orsono, penso che sia difficile aspettarsi un

recupero del nervo, come conseguenza rimarrà un deficit sensitivo permanente,

non penso però partecipi particolarmente ai dolori accusati dal paziente.”

(Doc. G)

L’Ufficio AI, dal canto

suo, ha trasmesso la presa di posizione del dr. __________ del SMR, il quale,

con annotazione del 19 luglio 2019 ha confermato le proprie precedenti

valutazioni, osservando:

" Ho preso

visione delle risposte alle delucidazioni richieste dal TCA alla dr.ssa __________

rispettivamente al dr. __________.

Non è il mio compito dirimere discussioni scientifiche sulle

diagnosi più corrette, mi limito a considerazioni di coerenza e plausibilità

dei fatti medici emersi e alla valutazione dell’esigibilità in un’attività

lucrativa.

La dr.ssa __________ non prende posizione sulla mia affermazione

di assenza di evidenza medica di una possibile trasformazione di personalità a

seguito della notizia di essere stato sorvegliato. È un fatto che l'assicurato si

sia rivolto alla psichiatra dopo aver appreso di

essere stato sorvegliato il 19 novembre 2015.

La Dr.ssa __________ afferma di avere accertato la coerenza e la

plausibilità dei fatti, segnalando come indicatori standard da un lato le linee

guida della Società svizzera di psichiatria e psicoterapia sulle perizie

psichiatriche (nulla da eccepire) dall'altra indica come i cardini di una perizia

lo status secondo AMDP System e la valutazione di funzionalità secondo Mini-ICF.

Questi strumenti offrono un linguaggio standard che permette di stabilire

alcuni elementi univoci di confronto e consentire analisi statistiche tra diverse

perizie.

Non si tratta però degli unici elementi fondanti di una perizia

psichiatrica altrimenti si tratterebbe solo di una mera compilazione di

formulari.

La coerenza e la plausibilità va stabilita sia su quanto emerso

durante le visite peritali (è per questo motivo che, in ambito psichiatrico, le

linee guida stabiliscono almeno due visite a distanza di un certo tempo, in

questo caso due settimane, un tempo congruo, mentre la durata dei colloqui

appare essere stata piuttosto breve, 60 minuti il primo, 40 minuti il secondo).

Aggiungo che né dalla perizia né nella sua attuale risposta la

dr.ssa Pozzi prende posizione sugli atteggiamenti aggravativi dell'assicurato

che emergono a più riprese nell'incarto e che devono essere inclusi nella

valutazione globale di coerenza e plausibilità anche se non inclusi nello

schema AMDP rispettivamente Mini-ICF.

Per quanto concerne la presa di posizione del Dr. __________, ribadisco

che non è compito della medicina assicurativa intervenire in una diatriba diagnostica

fine a sé stessa; con verosimiglianza e data la difficoltà di un accertamento obiettivo

retrospettivo dei fatti, sicuramente dal 4 ottobre 2016 via, l’assicurato non

presenta limitazioni funzionali neurologiche con influsso sulla capacità

lavorativa in attività adeguate.

In conclusione, confermo le valutazioni SMR del 13 marzo 2018, 6

settembre 2018, 17 settembre 2018.” (Doc. XX/1)

Nelle osservazioni del 4 settembre 2019 l’amministrazione si è

nuovamente espressa riguardo alla validità della perizia pluridisciplinare del __________,

rilevando che:

" Con

riferimento a quanto in oggetto, l’Ufficio AI tiene ad osservare che il referto

del 22 maggio 2019 del dr. med. __________ (di cui non si aveva nozione in

precedenza) è posteriore alla decisione impugnata e non si pronuncia sulla

capacità lavorativa dell’assicurato.

Il suindicato rapporto non evidenzia neppure dei limiti funzionali

tali da incidere sulla capacità al lavoro residua dell’assicurato in attività

adeguate. Per più dettagli si rinvia all’annotazione del 6 settembre 2018 del

dr. __________ del Servizio medico regionale dell’AI stante cui, in sostanza,

l’intervento alla caviglia del 2 ottobre 2017 (citato ai doc. B, D e E incarto

TCA) non incideva sugli esiti delle valutazioni peritali neurologiche e

reumatologiche.

A mente dello scrivente Ufficio i rapporti 22 maggio 2019 e 21

giugno 2019 del dr. med. __________ non presentano dunque oggettive discrepanze

atte ad incidere sull’esito del presente contenzioso.

Per quel che concerne la valutazione peritale psichiatrica lo

scrivente Ufficio – a complemento delle precedenti osservazioni del 18

settembre 2018 e del 30 luglio 2019 – tiene ad evidenziare che le riflessioni operate

da questo lodevole Tribunale nella sentenza 32.2018.107 del 2 agosto 2019,

consid. 2.7.3. pag. 21-24, circa il mancato allineamento del Consulente

psichiatra del Servizio di accertamento medico agli indicatori posti dalla

giurisprudenza dell’Alta Corte sono applicabili anche alla fattispecie. Nella

pratica dell’assicurato tale carenza formale inficia però - differentemente

dalla citata sentenza – il valore probante delle conclusioni.

In assenza di dottrina medica che riporti evidenze circa l’insorgenza

di affezioni psichiche conseguenti all’effetto traumatizzante di un pedinamento

avvenuto in spazi pubblici, l’Ufficio AI considera che i limiti funzionali

riportati dalla dr.ssa med. __________ e dalla dr.ssa med. __________ siano il

riflesso di disturbi psichici reattivi non invalidanti (analogamente a quanto

ritenuto nelle sentenze del Tribunale federale 9C_664/2015 consid. 4.3,

9C_613/2015 consid. 5 e 8C_724/2015 consid. 5.4).” (Doc. XXIV).

2.6

Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.

3.

e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132.

V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF

137.

V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid.

3.

, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va poi rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p.

628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima

sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In

particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.7

Nel caso concreto, dopo

attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, non può,

senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti specialistici,

confermare la valutazione peritale pluridisciplinare del __________, poi

parzialmente rivalutata (per quanto concerne gli aspetti psichiatrici) dal dr. __________

del SMR nelle annotazioni del 13 marzo 2018, posta a fondamento della

soppressione del diritto alla rendita intera di cui beneficiava l’interessato.

2.7.1

Per

quanto attiene alla sfera psichiatrica, il TCA rileva che è vero, come esposto

dal dr. __________ del SMR nelle annotazioni del 13 marzo 2018 (le quali,

sostituendosi alle conclusioni della dr.ssa __________, sono state poste a

fondamento della decisione impugnata), che i disturbi dell’interessato, essendo

insorti a seguito della scoperta di essere stato sorvegliato, rivestono un

carattere reattivo e, di conseguenza, non invalidante ai sensi della

giurisprudenza federale in materia (cfr. fra le altre STF 8C_143/2019 del 21

agosto 2019;8C_210/2019 dell’11 luglio 2019).

Dagli atti emerge,

infatti, che l’assicurato si è sottoposto a cure psichiatriche solo dal mese di

dicembre 2015, dopo avere appreso di essere stato sottoposto a sorveglianza da

parte dell’assicuratore infortuni.

Ciò

non basta, tuttavia, a mente di questo Tribunale, per avallare il modo di

procedere dell’amministrazione, la quale, ritenuta insoddisfacente la

valutazione psichiatrica eseguita dalla dr.ssa __________ nell’ambito della

perizia pluridisciplinare del __________ - in quanto priva degli elementi

necessari richiesti dalla giurisprudenza federale nell’ambito di una procedura

probatoria strutturata (cfr. doc. XXIV) - l’ha sostituita con l’apprezzamento

sopra esposto del dr. __________ del SMR del 13 marzo 2018.

Il TCA concorda con il

fatto che la perizia della dr.ssa __________ –eseguita, come da lei stessa

spiegato nella presa di posizione del 5 luglio 2019 in risposta ad una domanda

del TCA, nel rispetto delle “linee guida per la qualità delle perizie

psichiatriche nell’assicurazione federale per l’invalidità” (cfr. doc. XVII) -

non soddisfa le esigenze poste dalla giurisprudenza federale in DTF 141 V 281.

Al riguardo, occorre

nuovamente ricordare che il Tribunale federale ha già stabilito che l’esigenza

di qualità posta dalla procedura consigliata nelle “linee guida per la qualità

delle perizie psichiatriche nell’assicurazione federale per l’invalidità” non è

decisiva. Fondamentale è, invece, la circostanza che venga effettuato

innanzitutto dal perito l’esame dei criteri fissati dal Tribunale federale e

peraltro ricordati nelle stesse “linee guida” a pag. 42, “Annexe 6” (cfr. su

questo tema STF 9C_273/2018 del 28 giugno 2018, pubblicata in SVR 12/2018 IV

nr. 76, ripresa in STCA 32.2017.107 del 2 agosto 2019).

Lo stesso dr. __________ del SMR, nelle annotazioni del 19 luglio 2019, ha

evidenziato come la dr.ssa __________ non abbia preso “posizione riguardo agli

atteggiamenti aggravativi dell’assicurato che emergono a più riprese

nell’incarto e che devono essere inclusi nella valutazione globale della

coerenza e plausibilità anche se non inclusi nello schema AMDP rispettivamente

mini-ICF” (cfr. doc. XX/1), a dimostrazione della mancanza di valore probatorio

da poter attribuire alle sue considerazioni peritali.

Appurato che il referto

peritale della dr.ssa __________ difetti di un esame strutturato secondo gli

indicatori standard richiesti dalla giurisprudenza di cui alla DTF 141 V 281,

il TCA non può ignorare che le stesse mancanze si riscontrano pure nella

valutazione del dr. __________ del SMR.

Quest’ultimo, difatti, come

indicato dalla psichiatra del __________, ha espresso la propria valutazione

unicamente sulla base della lettura e della sua personale interpretazione

dell’apprezzamento peritale psichiatrico della dr.ssa __________, senza

tuttavia procedere ad un esame personale dell’assicurato. Ciò, secondo la

dr.ssa __________, costituisce un modo di procedere carente ed insufficiente

per formulare qualsiasi ipotesi diagnostica e/o prognostica (cfr. doc. XVII).

Il TCA condivide tali obiezioni

sollevate dalla dr.ssa __________.

Inoltre, viste le carenze

oggettive riscontrate dal dr. __________ nell’apprezzamento peritale della

dr.ssa __________, questo Tribunale ritiene che il medico del SMR non avrebbe

dovuto limitarsi a contestare – come fatto (cfr. doc. XX/1) - l’eccessiva

brevità dei due consulti peritali eseguiti dalla psichiatra del __________,

rispettivamente a mettere in evidenza la mancata presa di posizione da parte

della stessa sugli atteggiamenti aggravativi dell’interessato, ma avrebbe

dovuto colmare tali lacune.

In particolare, egli

avrebbe dovuto stabilire se l’atteggiamento di aggravazione risultante a più

riprese nell’incarto ha fin dall’inizio escluso l’esistenza di una patologia invalidante

oppure no (sull’importanza delle valutazioni mediche nei casi di situazioni in

cui fattori esterni all’invalidità appaiano in primo piano, al fine di

stabilire se il danno alla salute diagnosticato riveste carattere di malattia o

sia invece secondario ai fattori esterni, cfr. DTF 127 V 294 consid. 5a pag.

299; STF 9C_ 269/2018 del 25 luglio 2018 consid. 4.4.2,9C_848/2017 del 29

maggio 2018 consid. 4.2 e 9C_55/2016 del 14 luglio 2016 consid. 4) e avrebbe,

inoltre, dovuto includere l’esame di tali atteggiamenti aggravativi nella

valutazione globale di coerenza e plausibilità, come peraltro da egli stesso sottolineato

nelle annotazioni del 19 luglio 2019 (ribadito che, secondo la costante

giurisprudenza federale, appare indispensabile un esame degli indicatori che

deve essere effettuato innanzitutto dal perito psichiatra, cfr. STF 9C_401/2018

del 6 novembre 2018, pubblicata in SVR 4-5/2019 IV nr. 28).

Di

conseguenza, stante quanto sopra esposto, questa Corte ritiene di non potere, con

la necessaria tranquillità, fondare il proprio giudizio, per quanto riguarda

gli aspetti psichici, sull’apprezzamento eseguito dal medico del SMR in data 13

marzo 2018 - poi confermato in data 6 settembre 2018, 17 settembre 2018 e 19

luglio 2019 – in sostituzione della valutazione peritale della dr.ssa __________

(la quale neppure può essere utilizzata in quanto priva del necessario valore

probante), ma ritiene indispensabile che le affezioni psichiche presentate

dall’interessato vengano approfondite attraverso una accurata valutazione

peritale da parte di un altro specialista del __________ e nel rispetto della

procedura probatoria strutturata secondo gli indicatori standard richiesti

dalla giurisprudenza federale (cfr. STF 9C_665/2018 del 26 novembre 2018,

pubblicata in SVR 4-5/2019 IV nr. 31, nella quale l’Alta Corte ha confermato la

correttezza del rinvio deciso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni

all’Ufficio AI, siccome non era stata possibile una valutazione in base al

rilevante elenco d’indicatori).

Tale

soluzione si impone a maggior ragione, ritenuto il peggioramento delle

condizioni di salute dell’interessato a partire dal mese di novembre 2016 attestato

dalla psichiatra curante nel referto del 3 settembre 2018 (cfr. doc. IV/1).

A

fronte della netta divergenza di opinioni esistente tra SMR e perita psichiatra

del __________ riguardo all’incidenza di tale rapporto della psichiatra curante

sugli esiti della presente vertenza - considerato dal dr. __________ del SMR privo

di elementi di novità (cfr. doc. VIII/1), mentre secondo la dr.ssa __________

oggettiva un peggioramento delle condizioni di salute tale da “eticamente e

doverosamente” suggerire come “necessaria una nuova valutazione a livello

psichiatrico” (doc. XVII) – il TCA ritiene che anche tali aspetti dovranno

essere approfonditi e chiariti dall’amministrazione nell’ambito degli ulteriori

accertamenti peritali che si impongono al fine di stabilire con certezza quali

siano le diagnosi e le ripercussioni delle stesse sulla capacità lavorativa e

lucrativa dell’assicurato.

2.7.2

Per quanto riguarda gli

aspetti somatici, questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti

ulteriori approfondimenti specialistici, condividere la valutazione peritale

con la quale il dr. __________, tenuto conto dell’esistenza di una solo lieve

neuropatia del nervo peroneo superficiale sinistro, ha stabilito che

l’interessato non presenta alcuna incapacità lavorativa dal profilo

neurologico.

Tale conclusione, avallata

pure dal dr. __________ del SMR – il quale nelle annotazioni del 6 settembre

2018.

ha confermato le conclusioni del __________, ritenendo la nuova

documentazione medica prodotta dall’assicurato unitamente al ricorso

ininfluente “in quanto non vi sono citate nuove patologie o descritti

status funzionali contrastanti con quanto già noto in decorso ritenuto cronico”

(cfr. doc. VI/1, corsivo della redattrice) - si scontra, però, con quanto

attestato dallo stesso dr. __________ in uno scritto del 22 maggio 2019

indirizzato al dr. __________ della __________ di __________, in relazione a

quanto constatato in occasione della visita del 13 maggio 2019 (cfr. doc. G).

In tale referto, prodotto

dal legale dell’assicurato in corso di causa, il dr. __________, dopo avere

ricordato di “avere visto il paziente già in una prima occasione nel 2016 in un

contesto peritale”, riscontrando a quel momento una lieve neuropatia del nervo

peroneo superficiale sensitivo di sinistra senza segno di origine radicolare, ha

constatato al momento della visita del 13 maggio 2019 l’insorgenza, “in

aggiunta alla lieve neuropatia del nervo peroneo superficiale sensitivo

sinistro anche di una più importante lesione del nervo surale sinistro”, le

cui possibilità di recupero sono difficili da valutare non avendo più ottenuto

alcun potenziale sensitivo, ciò che lascia presumere che “rimarrà un deficit

sensitivo permanente” (cfr. doc. G, corsivo della redattrice).

Ora, contrariamente a

quanto considerato dall’Ufficio AI nelle annotazioni del 4 settembre 2019, non

si può escludere a priori che tale referto del dr. __________, essendo

successivo alla decisione impugnata, possa avere delle ripercussioni sulla

valutazione della capacità lavorativa dell’interessato (cfr. doc. XXIV).

A tale riguardo, il TCA

rileva che non basta fare riferimento alla data del referto in discussione (in

casu del 22 maggio 2019, data indubbiamente posteriore all’emissione della

decisione impugnata) per escludere automaticamente che la nuova patologia neurologica

possa essere insorta nel periodo precedente l’emanazione della decisione

impugnata - la quale delimita temporalmente

il potere cognitivo del giudice

delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con

riferimenti), dato che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni

sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della

situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata (qui, il 27

giugno 2018), quando si ritenga che fatti

verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa

(SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b)). Ciò vale a maggior ragione nel caso

di specie, posto che il dr. __________ ha espressamente riconosciuto che la

nuova patologia neurologica da egli riscontrata è insorta “effettivamente

dopo l’intervento dell’ottobre 2017” (cfr. doc. G, corsivo della redattrice),

quindi in epoca ben precedente al provvedimento qui in discussione.

Alla luce di questa nuova

diagnosi, non presa in considerazione in sede di perizia __________, né

valutata in seguito da parte del SMR, il TCA ritiene indispensabile la messa in

atto di un complemento peritale di natura neurologica al fine di verificare in

che misura i disturbi insorti a seguito dell’intervento subito dall’assicurato

nel mese di ottobre 2017 influiscano sulla sua capacità lavorativa residua.

Tale complemento peritale

appare imprescindibile, vista la nuova diagnosi messa in luce dallo stesso dr. __________

nello scritto del 22 maggio 2019 indirizzato __________, ma del quale il perito

neurologo non ha fatto cenno alcuno nella presa di posizione (successiva) del

21.

giugno 2019 in risposta alla richiesta di chiarimenti del TCA (cfr. doc.

XVI, nel quale il dr. __________, pur avendo proceduto ad un excursus delle

diagnosi riscontrate dai vari specialisti che si sono occupati dell’interessato

negli anni, ha ribadito quanto da lui osservato al momento della visita

peritale del 2016, senza tuttavia segnalare neppure brevemente di avere rivisto

l’assicurato solo poche settimane prima e di avere oggettivato in quel

frangente l’esistenza di una nuova diagnosi neurologica, n.d.r.).

Per tali ragioni, questo

Tribunale non può con la necessaria tranquillità, senza i necessari ulteriori

accertamenti peritali del caso, condividere l’opinione del dr. __________ del

SMR, a mente del quale, al di là di una diatriba diagnostica fine a sé stessa

(con riferimento alla diagnosi di leptomeningite cronica fibroplastica della

cauda equina a suo tempo posta dal Prof. __________), “con verosimiglianza e

data la difficoltà di accertamento retrospettivo dei fatti, sicuramente dal 4

ottobre 2016 via l’assicurato non presenta limitazioni funzionali neurologiche

con influsso sulla capacità lavorativa in attività adeguate” (doc. XX/1).

Spetterà

all’amministrazione acclarare anche le ripercussioni delle affezioni somatiche

sulla capacità lavorativa e lucrativa dell’interessato.

2.7.3

Per tutte le ragioni

diffusamente appena esposte, il TCA non può, dunque, condividere la scelta

dell’amministrazione, ancora difesa in sede di risposta di causa (cfr. doc. VI)

e nelle ulteriori osservazioni inoltrate (cfr. doc. XX; XXIV; XXIX), di

considerare esaustiva e pienamente probante la valutazione pluridisciplinare

del __________ del 2 gennaio 2017 e il relativo complemento del 21 novembre

2017, i cui esiti “sono stati pazialmente corretti (mediante esaustive

motivazioni) dal dr. med. __________ del SMR con valutazione del 13 marzo 2018”.

All’Ufficio AI incombeva,

dunque, prima di emettere la decisione impugnata, accertare in maniera completa

ed esaustiva quale fosse il reale stato di salute dell’assicurato, sia dal

profilo psichiatrico, che da quello somatico.

In particolare, come sopra

esposto, l’amministrazione avrebbe dovuto, per gli aspetti psichici, incaricare

un altro specialista in psichiatria del __________ di eseguire una perizia

psichiatrica nell’ambito di una procedura probatoria oggettiva fondata su

indicatori così come illustrato nella DTF 141 V 281, in grado di chiarire le

mancanze presenti nel referto peritale della dr.ssa __________ già messe in

rilievo dal dr. __________ del SMR e, dal profilo somatico, verificare

l’incidenza o meno degli esiti dell’intervento dell’ottobre 2017 sullo stato di

salute e sulla capacità lavorativa dell’interessato.

Non avendolo fatto, gli

atti devono essere rinviati all’amministrazione affinché ponga rimedio alle

proprie mancanze ordinando una perizia esterna bidisciplinare in ambito

psichiatrico e neurologico, prima di emettere una nuova decisione relativa alla

revisione del diritto alla rendita.

2.8

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve

allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare

gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente

Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto

all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von

gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o

perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen,

wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen erforderlich ist”;

cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

Rilevato

come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si

giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto gli

accertamenti peritali specialistici esterni necessari al fine di chiarire se

sia effettivamente intervenuto (e nell’affermativa in che misura e da quando),

oppure no, un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato.

Quindi in esito a tali

complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente riguardo

alla revisione del diritto alla rendita di invalidità dell’assicurato.

2.9

Con la decisione impugnata

l’amministrazione ha pronunciato la soppressione del diritto alla rendita AI

con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione,

togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (cfr. doc. A).

L’insorgente, in sede

ricorsuale, ha postulato il ripristino dell’effetto sospensivo (doc. I).

Nella DTF 106 V 18

chiamata a pronunciarsi riguardo al momento in cui si attua la riduzione o la soppressione

della rendita, se il giudice annulla la decisione di revisione e ritorna gli

atti all’amministrazione perché la stessa, dopo ulteriore istruzione, renda una

nuova decisione – l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…) Gemäss Beschluss des Gesamtgerichts, dem diese Frage unterbreitet worden

ist, erscheint es daher - unter Vorbehalt einer allfällig missbräuchlichen Provozierung

eines möglichst frühen Revisionszeitpunktes durch die Verwaltung - als geboten,

den mit der revisionsweise verfügten Herabsetzung oder Aufhebung einer Rente

oder Hilflosenentschädigung verbundenen Entzug der aufschiebenden Wirkung der

Beschwerde bei Rückweisung der Sache an die Verwaltung auch noch für den

Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum Erlass der neuen

Verwaltungsverfügung andauern zu lassen. (…)."

(DTF 106 V 18, consid. 3d, pag. 21)

Nella

DTF 129 V 370 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio

2007.

Tribunale federale) si è confermato in questa giurisprudenza e ha ribadito

che se l'effetto sospensivo viene tolto a un ricorso diretto contro una

decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o un assegno per

grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti

all'amministrazione, anche durante tutta tale procedura d'istruzione fino alla

notifica della nuova decisione. La nostra Massima Istanza ha, in particolare,

osservato:

" (…)

Verfahrensrechtlich korrekt scheint die Lösung von SCHLAURI zu

sein (in gleichem Sinne auch ISABELLE HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsprozess, in: ZSR 1997, 2. Halbbd., S. 392 f. Rz 193), weil mit

der Aufhebung der angefochtenen Verwaltungsverfügung der Entzug der

aufschiebenden Wirkung nicht mehr weiter gelten kann. Indessen haben weder Verwaltung

noch Beschwerdeinstanz in der hier interessierenden Konstellation nach der

Konzeption von BGE 106 V 18 ergänzende vorsorgliche Massnahmen

zu treffen. Dafür sprechen namentlich verwaltungsökonomische Aspekte, die

gerade für die Sozialversicherung als typische Massenverwaltung einiges Gewicht

haben. Eine Änderung der Rechtsprechung drängt sich demnach nicht auf (…)." (DTF 129 V 370, consid. 4.4, pag.

377)

Questa giurisprudenza è

stata confermata ancora nelle STF 9C_301/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2,

9C_288/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 4,8C_528/2010 del 20 dicembre 2010

consid. 2 e 8C_451/2010 (nella composizione del TF a cinque giudici) dell’11

novembre 2010 consid. 4 (cfr. anche la STCA 32.2010.357 del 29 aprile 2011;

STCA 32.2017.168 dell’8 giugno 2018).

Conformemente alla

suesposta giurisprudenza federale, ritenuto che dagli atti non è possibile

concludere che l’amministrazione abbia in concreto inteso anticipare in modo

abusivo la decorrenza dell’effetto della revisione (DTF 106 V 18) –

l’amministrazione ha infatti avviato la revisione nel novembre 2014 facendo in

particolare esperire una valutazione peritale pluridisciplinare e sottoponendo

pure le certificazioni dei curanti al SMR – l’effetto sospensivo tolto al

ricorso con la decisione impugnata esplica dunque i suoi effetti anche durante

la procedura di rinvio.

Nella ponderazione degli

interessi in conflitto, segnatamente quello dell’assicurato alla non immediata

esecuzione di una decisione a lui sfavorevole e quello generale

dell’amministrazione per cui l’esecuzione di una decisione non venga impedita o

ostacolata pendente ricorso evitando in particolare il versamento di

prestazioni indebite (SVR 1994 IV Nr. 31; DTF 117 V 191) – allorché non è

possibile stabilire sin dall'inizio l'esito finale della vertenza occorre

ritenere che, per principio, l'interesse dell'amministrazione è predominante

quando il rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa

è concreto. Questo rischio è prioritario rispetto all'interesse dell'assicurato

di poter beneficiare delle prestazioni assicurative pendente lite, al fine di

non dover far capo all'assistenza (SVR 1994 IV nr. 31; ZAK 1990 p. 152; cfr.

anche Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das

Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 17 n. 33, p. 188).

L'interesse dell'assicurato prevale quindi su quello generale quando si può

ammettere con grande verosimiglianza che egli risulterà vincente nella

procedura principale (DTF 105 V 269) e meglio quando la decisione risulta

palesemente errata (SVR 1994 IV nr. 31).

Nel caso di specie, con

riferimento alla giurisprudenza succitata, non è in concreto possibile

stabilire quale sarà l'esito finale della vertenza. Dal profilo medico, allo

stato attuale non è possibile ipotizzare con ogni verosimiglianza che in esito

ai nuovi complementi peritali la soppressione delle prestazioni non potrà

essere confermata rispettivamente ritenere che il provvedimento impugnato

risulti manifestamente errato.

Di conseguenza la domanda

di ripristino dell’effetto sospensivo va respinta.

2.10

Ne discende che il ricorso va

accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all’amministrazione

affinché, effettuati i necessari accertamenti peritali sopra enunciati, si

pronunci nuovamente sulla revisione della rendita di invalidità

dell’assicurato.

Secondo l’art. 69 cpv.

1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

2.11

Nel

caso di specie, inoltre, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto

equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018

del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1

pag. 271 con riferimento), il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha

diritto all’importo di fr. 2’000.- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’Ufficio

AI (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA; cfr. STCA 35.2018.129 del 28 marzo

2019, consid. 2.15.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è

accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione del 27 giugno 2018 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato a

considerandi 2.7. e 2.8..

2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a

carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 2’000.-- a titolo di

ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti