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Decisione

32.2018.147

Nuova domanda di rendita respinta. Conferma delle perizie psichiatrica e reumatologica e del calcolo del grado d'invalidità non pensionabile. Conferma della reiezione dell'istanza di assistenza giudiz

18 settembre 2019Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

i giustificati relativi alle spese accessorie oltre a nuova documentazione medica

(XIII). A tal riguardo, interpellato dal TCA, con scritto 6 settembre 2019

l’Ufficio AI ha inoltrato delle osservazioni (XVI).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se correttamente l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto dell’assicurata

ad una rendita intera dal 1° marzo 2007, ridotta a tre quarti dal 1° febbraio

2009 sino al 31 ottobre 2009.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in:

Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,

2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1

LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato

che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,

dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e

suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01

del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.

4.1).

2.3. Per costante giurisprudenza

quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un

certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex

art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I

597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19

ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I

299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA

stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce

una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

La rendita

può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile

dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla

capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato,

abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275

consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA

I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa

St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al

momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già

un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012

del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).

Giusta l’art. 29 bis OAI

(Risorgere dell’invalidità dopo la soppressione della rendita), se la rendita è

stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e

l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado

di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per

incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima

erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI.

2.4. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)

è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.5. Nel

caso in esame, dal punto di vista medico l’Ufficio AI, dopo aver raccolto la

documentazione medico-infortunistica, si è fondato sulla perizia

pluridisciplinare del __________ dell’11 ottobre 2010, sulla perizia reumatologica

di decorso del dr. __________ del 21 marzo 2015 (compreso il complemento

peritale del 22 settembre 2015) e sulla perizia disciplinare (psichiatrica e ortopedica)

dell’8 agosto 2017 dei dr. med. __________/dr.ssa med. __________ e dr. med. __________.

Dal referto datato 11 ottobre 2010 (doc. 164 inc. AI) risulta

che i periti del __________ hanno fatto capo a consultazioni specialistiche

esterne: reumatologica (dr. med. __________), neurologica (dr. med. __________),

dermatologica (dr. med. __________) e psichiatrica (dr. med. __________). Tenuto

conto dei dati soggettivi ed oggettivi (punti no. 3 e 4 della perizia),

riportate le diagnosi con e senza influenza sulla capacità lavorativa (punto

no. 5 della perizia), prese in considerazione le singole valutazione

specialistiche, i periti hanno concluso che l’assicurata “presenta una

capacità lavorativa dello 0% come odontotecnica (inidoneità) e una capacità

lavorativa del 100% come impiegata di ufficio” (pag. 19 della perizia).

Essi hanno poi accertato che dal punto di vista psichiatrico, reumatologico e

neurologico l’assicurata risulta pienamente abile nella sua originaria attività

di odontotecnica. Dal punto di vista dermatologico (l’assicurata è affetta da eczema

da contatto a sostanze in uso in odontotecnica) è stata ritenuta totalmente

inabile nella sua originaria attività ma pienamente abile quale impiegata di

commercio e d’ufficio.

Globalmente i periti

hanno in seguito osservato:

"

(…)

L’A. presenta una capacità lavorativa

dello 0% come odontotecnica dal 2002 (come già valutato in precedenza) e al

100% come impiegata di commercio e d’ufficio dal 14.7.2009 (visita

reumatologica presso il Dr. med. __________) e continua.

Per i periodi precedenti si può fare

riferimento alla decisione dell’assicurazione privata, che ha codificato

un’incapacità lavorativa al 100% dal 20.3.2007 (cessazione dell’attività

lavorativa) e al 50% dal 1.10.2008. (…)” (doc. 164 pag. 20)

Va qui precisato che il riferimento ai precedenti periodi d’inabilità

lavorativa s’intendono quelli riconosciuti dall’assicuratore __________.

Per

quanto riguarda l’esercizio di attività adeguate, i periti hanno evidenziato:

"

(…)

L’A. può essere sottoposta a provvedimenti

d’integrazione professionale.

L’A. è abile al lavoro al 100% in attività

simili a quella di impiegata d’ufficio e come casalinga dal punto di vista

psichiatrico, reumatologico e dermatologico.

Per quest’ultima patologia l’A. deve

evitare il contatto con le sostanze descritte nell’allegato consulto del Dr.

med. __________.

L’A. è totalmente abile al lavoro in

attività simili a quello di ufficio dal 14.7.2009 (visita del reumatologo Dr.

med. __________) e continua.

Per il periodo precedente fa stato la

valutazione dell’assicurazione privata (incapacità lavorativa al 100% dal 20.3.2007

e al 50% dal 1.10.2008).

Come casalinga l’A. è sempre stata

totalmente abile al lavoro (si può codificare un’incapacità lavorativa al 100%

durante due mesi al massimo dopo l’intervento alla spalla ds. Effettuato il

16.11.2007). (…)” (Doc. 164 pag. 20)

Nella perizia di

decorso del 21 marzo 2015 il dr. __________ ha confermato una piena abilità

lavorativa in attività adeguate:

" (…) In un

lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurata abile al lavoro

sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, con un rendimento

massimo del 100 %, come già ritenuto dopo l'ultima valutazione peritale con.

consulto reumatologico, l'1.9.2010, prendendo atto che i limiti funzionali e di

carico allora profilati sono da ritenersi validi fino alla valutazione

ortopedica peritale specialistica presso il Dr. __________ a __________ del

6.4.2011; a decorrere dal 7.4.2011 sono applicabili i limiti funzionali e di

carico da me sovraprofilati.

Sapendo dei limiti funzionali e di carico presenti nell'assicurata,

ella, nella sua ultima attività professionale principale di impiegata di

commercio, a decorrere dal 7.4.2011, viene ritenuta abile al lavoro sull'arco

di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, ma con una diminuzione del

rendimento di 1/3.

In qualità di casalinga, dal lato medico teorico, la giudico

inabile al lavoro al 40 %, inteso come diminuzione del rendimento sull'arco di

una giornata lavorativa abituale dal 17.4.2011; il rendimento lavorativo in

qualità di casalinga, va comunque ancora dettagliatamente valutato tramite

un'inchiesta a domicilio (inchiesta per le persone che si occupano

dell'economia domestica).

Fino al 6.4.2011 è da considerarsi valida la valutazione della

capacità lavorativa come impiegata di commercio rispettivamente come casalinga

stabilita dal perito reumatologo Dr. __________ di __________ l'1.9.2010.

Va riconfermata l’inabilità lavorativa totale come odontotecnica,

stabilita per motivi dermatologici. (…)” (doc. 224 pag. 11)

Quale casalinga, lo

specialista l’ha valutata “inabile al 40%, inteso come diminuzione del

rendimento sull’arco di una giornata lavorativa abituale dal 7.4.2011; il

rendimento lavorativo in qualità di casalinga va comunque ancora

dettagliatamente valutato tramite un’inchiesta a domicilio (inchiesta per le

persone che si occupano dell’economia domestica).

Le succitate

conclusioni, in particolare quelle riguardanti la riduzione della capacità

lavorativa del 33% quale impiegata di commercio, sono state riprese dal dr.

med. __________ del SMR nelle annotazioni 2 aprile 2015 (doc. 226 inc. AI).

Con scritto 15

settembre 2015 l’allora caposervizio del SMR dr. med. __________ ha chiesto al

dr. med. __________ chiarimenti circa la differenziazione fatta tra la valutazione

di piena abilità in attività adeguate rispettose delle limitazioni esposte in

perizia (attività leggere) e la riduzione di rendimento (33%) nell’altrettanta

attività adeguata d’impiegata di commercio, descrivendo l’abituale mansionario

di quest’ultima professione, anche nell’ottica di una ripresa della formazione

professionale interrotta (doc. 232 inc. AI).

A tal riguardo il

perito ha rilevato:

"

(…) La diminuzione del rendimento di 1/3 per la professione di

impiegata di commercio da me ritenuta, si spiega con il fatto che l'assicurata

deve da una parte avere la possibilità di alternare le posizioni corporee al

bisogno e non può utilizzare liberamente le due braccia, in particolare il

braccio destro, specialmente per movimenti oltre il piano orizzontale; qualora

il mansionario generico per l'impiegata di commercio, come da lei descritto,

non dovesse implicare movimenti ripetitivi con le braccia staccate dal tronco,

in particolare oltre il piano orizzontale e l'assicurata avesse nel contempo la

possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno, anche l'attività di

impiegata di commercio terrebbe conto dei limiti funzionali e di carico

indicati sopra tipici di un'attività adatta allo stato di salute nella quale,

come già segnalato sopra, l'assicurata è abile al lavoro in misura totale.

(…)” (sottolineatura del redattore, doc. 234 pag. 2-3)

Il dr. __________ ha

poi confermato che l’assicurata può svolgere con pieno rendimento l’eventuale

continuazione del tirocinio quale impiegata di commercio a condizione che i

succitati limiti funzionali siano rispettati.

Preso atto di quanto

sopra, con rapporto del 10 marzo 2016 il dr. med. __________ del SMR ha ripreso

quanto riportato nel suo precedente rapporto del 2 aprile 2015 con l’aggiunta

dell’incapacità lavorativa del 40% in attività di casalinga dal 7 aprile 2011

(doc. 249 inc. AI).

Il succitato

rapporto SMR è stato rettificato dal dr. med. __________, anche lui del SMR, il

quanto ha rilevato:

"

(…) A parziale complemento del rapporto SMR finale del

10.03.2016, l'assicurata non ha limitazioni funzionali dal 07.04.2011 in

qualsiasi attività lucrativa se è rispettato quanto precisato dal Dr. __________

con lo scritto del 22.09.2015 e precisamente: l'assicurata deve avere la

possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno, non può utilizzare

liberamente le 2 braccia, soprattutto il braccio destro, specialmente per

movimenti oltre il piano orizzontale. Se queste limitazioni sono rispettate,

l'assicurata è abile al lavoro in modo totale dalla data suddetta così come può

frequentare una scuola.” (doc. 251)

Sulla base di quanto

sopra indicato, l’Ufficio AI ha allestito il progetto di decisione del 30

maggio 2016, in seguito annullato avendo ritenuto necessario, dopo inoltro di

altra documentazione medica da parte dell’assicurata, procedere ad una perizia disciplinare

(psichiatrica e ortopedica).

Con rapporto 8

agosto 2017 i periti psichiatrici (dr.ssa med. __________ e dr. med. __________)

non hanno riscontrato alcuna inabilità lavorativa. Il perito ortopedico, dr.

med. __________ ha invece concluso:

" (…) In un

lavoro adatto allo stato di salute, l'A. è giudicata abile al lavoro sull'arco

di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con rendimento massimo del 100 %

a decorrere dal 07.04.2011, come del resto già definito sia dal Dr. med. __________

nella sua perizia reumatologica del 21.03.2015 e come già emerso anche dalla

perizia reumatologica del Dr. med. __________ di __________ del 01.09.2010.

In virtù delle limitazioni funzionali riscontrate e della

sintomatologia algica riportata la professione di odontotecnica già era stata

ritenuta non esigibile per un problema dermatologico nel 2010 durante la

perizia __________ dal Dr. med. __________ a causa di un'atopia nei confronti

di sostanze chimiche; nei confronti dell'ultima professione di impiegata di

commercio, dove veniva riconosciuta dal Dr. med. __________, a partire dal

07.04.2011, abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9

ore ma con una diminuzione di rendimento di 1/3, crediamo che l'assicurata sia

abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore ma con

una diminuzione del rendimento del solo 20 %, ritenendo, alla luce del

mansionario, che i movimenti ripetitivi delle braccia staccate dal tronco, e in

particolare oltre il piano dell'orizzontale oltre alla possibilità di alternare

le posizioni corporee al bisogno così come sottolineate dal Dr. med. __________

siano movimenti che possano essere facilmente e maggiormente compensati con

l'arto superiore sinistro; resta ben inteso che, qualora il mansionario non

dovesse implicare né movimenti ripetitivi con le braccia staccate dal tronco e

in particolare oltre il piano orizzontale e l'assicurata avesse nel contempo la

possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno, anche l'attività di

impiegata di commercio terrebbe conto dei limiti funzionali e di carico

indicati sopra tipici di un'attività adatta allo stato di salute nella quale,

come già segnalato sopra, l'assicurata è abile al lavoro in misura totale. (…)”

(doc. 289 pag. 48)

In sostanza, il dr.

med. __________ ha confermato la perizia del dr. med. __________, scostandosi

unicamente per quel che concerne la riduzione di rendimento quale impiegata di

commercio (dal 33% al 20%) qualora non possa rispettare le limitazioni sopra

esposte.

Con rapporto 11

agosto 2017 il dr. med. __________ del SMR ha ripreso le errate incapacità

lavorative elencate dal dr. med. __________ nel precedente rapporto del 10

marzo 2017 – che lui stesso aveva del resto corretto –, aggiungendo

un’inabilità lavorativa del 20% in attività adeguate a far da tempo dal 21 marzo

2015 (doc. 290 inc. AI).

In un altro rapporto

del medesimo giorno lo stesso dr. med. __________ ha aggiunto la piena abilità

lavorativa riscontrata dal dr. med. __________ dal 19 aprile 2017, giorno della

visita peritale, risultando le seguenti inabilità lavorative, per quel che qui interessa

in attività adeguate successivamente al 2008: 0% dal 14.07.2009, 33% dal

7.04.2011, 20% dal 21.03.2015 e 0% dal 19.04.2017, oggetto di un nuovo progetto

di decisione del 9 ottobre 2017, in sostituzione di quello precedente del 30

maggio 2016.

Riesaminata la

fattispecie, con annotazioni 24 ottobre 2017 il caposervizio del Servizio

Prestazioni e la giurista dell’AI hanno osservato:

"

(…) A nostro avviso traspare in modo chiaro che la CL in attività

adeguate risulta essere completa a decorrere dal 14.07.2009, con una modifica

dei limiti funzionali che sono da ritenersi più restrittivi dall’aprile 2011.

L’IL del 335 infatti (rispettivamente del

20% secondo il dr. __________) riguarda unicamente l’attività di impiegata di

commercio comportante un mansionario non totalmente adeguato.” (doc. 307)

Di conseguenza, con

rapporto 27 ottobre 2017 il dr. med. __________ del SMR, riassunte le diagnosi

emerse dai diversi consulti, ha rivisto le inabilità lavorative come segue:

Data inizio

Possibilità

Integrazione

IL attività abituale

% IL

Dal

AI

(riferita come

100

20.03.2007

continua

attività al 100%

□ Presenza □* Riduzione rendimento %

Osservazioni

IL attività adeguata

% IL

Dal

AI

(riferita come

100

20.03.2007

30.09.2008

attività al 100%

50

0

01.10.2008

14.07.2009

13.07.2009

continua

□ Presenza X* Riduzione rendimento %

Osservazioni

IL mansioni

% IL

Dal

AI

consuete (casalinga)

100

20.03.2007

30.09.2008

(Riferita come attività al

100%

50

0

40

01.10.2008

Considerandi

14.07.2009
07.04.2011
13.07.2009
06.04.2011

continua

(doc. 308 pag. 2)

La documentazione

medica presentata successivamente dall’assicurata (cfr. osservazioni del 27

ottobre 2017 e del 9 gennaio 2018) è stata esaminata dal SMR il quale con

annotazioni del 24 gennaio 2018 ha confermato il succitato rapporto 27 ottobre

2017.

(doc. 316 inc. AI).

Orbene, da un

attento esame degli atti questo TCA non può che confermare il rapporto 27

ottobre 2017 del SMR e questo nonostante le precedenti continue correzioni di

valutazioni operate dallo stesso servizio medico, verosimilmente, come rilevato

dall’amministrazione, dovute al voluminoso incarto ed al lungo tempo trascorso (va

ricordato che la domanda di prestazioni risale all’aprile 2008).

In primo luogo occorre

rilevare che rispetto alla valutazione 4 agosto 2008 del dr. __________, posta

alla base della valutazione della __________, di inabilità lavorativa del 100%

dal 20 marzo 2007 e del 50% dal 1° ottobre 2008, i periti succedutisi hanno considerato

un ripristino della piena abilità lavorativa dal 14 luglio 2009, questo con

riferimento ad un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali, ciò che

corrisponde ad un miglioramento delle condizioni di salute. La citata data

corrisponde alla visita reumatologica da parte del dr. med. __________, il

quale - come riportato dal dr. __________ nella perizia __________ - “non ha

evidenziato patologia di rilevo. Il dr. __________ discute nella sua

valutazione la possibile presenza di un Sympathtically Mantained Pain o di un

Complex Regional Pain Syndrom”. Il perito __________ ha poi fatto presente

che “alla visita attuale possiamo ritenere che queste patologie non siano

più riscontrabili”, motivo per cui ha valutato una piena abilità

lavorativa, con rendimento del 100%, dalla data della visita da parte del dr.

med. __________ (perizia __________ pag. 10), ciò che corrisponde ad un

miglioramento rispetto alle incapacità lavorative riscontrate dal dr. med. __________.

La piena abilità lavorativa in attività adeguate, come visto, è stata in

seguito confermata sia dal dr. med. __________ che dal dr. med. __________.

La

ricorrente sostiene inoltre come i periti non abbiano tenuto conto del fatto

che nella STCA del 7 marzo 2012 questo Tribunale aveva confermato un’incapacità

lavorativa del 50% dall’ottobre 2008. A prescindere dal successivo

miglioramento riscontrato, l’oggetto del litigio era circoscritto “alla

questione di sapere se l’assicuratore convenuto era o meno legittimato a

dichiarare estinto il nesso di causalità naturale con l’infortunio del 6

dicembre 2006, a decorrere dal mese di giugno 2007” (cfr. consid. 2.2),

tant’è che questa Corte, negato il nesso causale naturale, aveva concluso che “in

queste condizioni, è superfluo che l’assicuratore resistente si pronunci

formalmente sulla riduzione dell’incapacità lavorativa (dal 100 al 50%) a

decorrere dal 1° ottobre 2008” (cfr. consid. 2.9).

La ricorrente

sostiene altresì la necessità di una perizia pluridisciplinare di decorso. Al

tal riguardo rettamente nelle osservazioni 17 ottobre 2018 l’Ufficio AI ha

spiegato che la chiesta valutazione pluridisciplinare non era necessaria bastando

quella bidisciplinare (reumatologica e psichiatrica), non essendo stati apportati

nuovi elementi da approfondire:

"

(…) Il Dr. __________ nella nota del 05.02.2015 indicava infatti

che "dopo la corrispondenza intercorsa e la mancanza di nuove

documentate patologie o visite cliniche a carico di altri distretti organici

resta indicata una attuale valutazione peritale di decorso della funzionalità

locomotoria in ambito reumatologico". A seguito delle osservazioni al

progetto del 12.07.2016 e 15.09.2018 il Dr. __________ del SMR, nella sua nota

del 23.02.2017, ha indicato che "Presa nozione di osservazioni di

carattere ortopedico e psichiatrico (disturbi psichici in precedenza non

evidenziati), si impone un approfondimento peritale in queste 2 specialità in

particolare valutare l'evoluzione dello stato psichico ed ortopedico dal

03.2015

(perizia reumatologica Dr __________)" e sono dunque state

predisposte delle perizie di decorso unicamente in ambito reumatologico e

psichiatrico, in quanto appunto non vi erano evidenze di altre patologie. A

livello neurologico, ad esempio, non è stato presentato alcun referto medico

che potesse far pensare ad una modifica dello stato valetudinario rispetto alla

valutazione specialistica del __________ dell'11.10.2010, in occasione della

quale il Dr. __________ non aveva rilevato alcuna patologia con influsso sulla

capacità lavorativa ed aveva specificato che il problema alla spalla destra non

era di competenza neurologica. (…)” (doc. VIII pag. 2)

Come rettamente

evidenziato nella risposta di causa (pag. 7), le annotazioni SMR dell’11 agosto

2017.

non sono corrette poiché dalle stesse risulta un peggioramento della

situazione valetudinaria dal 7 aprile 2011 (inabilità del 33%) con successivo

miglioramento dal 21 marzo 2009 (inabilità del 20%) e dal 19 aprile 2017 (inabilità

dello 0%) che riguarda unicamente l’attività di impiegata di commercio con un

mansionario non adeguato, mentre la situazione valetudinaria (piena abilità

lavorativa in attività adeguate) è rimasta invariata dal luglio 2009.

Divergenze

sussistono invece per quel che concerne la riduzione di rendimento

nell’attività di impiegata di commercio, per la quale, come visto, l’assicurata

ha beneficiato di provvedimenti professionale (riformazione). Il dr. med. __________

ritiene una riduzione di rendimento del 33% mentre il dr. __________ del 20%.

Non va tuttavia dimenticato che entrambi hanno rimarcato che queste riduzioni

valgono solo nella misura in cui dall’abituale mansionario risulta che le

limitazioni esposte non possono essere rispettate.

Con osservazioni del

27.

ottobre 2017 e 9 gennaio 2018 l’assicurata ha prodotto della documentazione

medica (doc. 309 e 314 inc. AI), valutata dal SMR con annotazioni del 24

gennaio 2018, alle quali va data adesione:

" Per quanto

concerne la corrispondenza ricevuta il 30 ottobre u.s., lo psichiatra Dr. __________

(12.10.2017) non esprime osservazioni particolari e ritiene la perizia

bidisciplinare completa ed esaustiva.

Il dermatologo, Dr. __________ (20.10.2017) giustifica una IL

completa in attività abituale e prescrive misure d'igiene in altre attività

senza specificare inabilità lavorativa.

L'ortopedico Dr. __________ (23.10.2017) riporta le note

limitazioni somatiche, di cui si tenuto conto nell'allestimento del rapporto

SMR finale del 27.10.2017, senza aggiungere fatti nuovi rispettivamente

modificazioni significative di fatti noti.

Pertanto la presa di posizione finale del SMR del 27.10.2017 è

tuttora valida.” (doc. 316)

Anche il rapporto 8

aprile 2018 della dr.ssa med. __________ del __________ di __________ è stato valutato

dal SMR che rettamente non lo ha ritenuto rilevante essendo stata attestata un’esacerbazione

algica alla spalla destra limitata nel tempo (cfr. annotazioni SMR 11 aprile

2018.

doc. 328).

Lo stesso dicasi

dell’ultimo rapporto 16 luglio 2018 del dr. __________ prodotto con il ricorso in

cui il sanitario sostiene “un netto peggioramento della situazione alla

spalla destra, con aggravamento dei dolori e forte limitazione della mobilità”,

precisando che “attualmente è in atto un trattamento conservativo mediante fisioterapia

e infiltrazione di cortisone” e valutando un’inabilità lavorativa del

70-80% (doc D). Oltre a non quantificare l’entità del peggioramento, egli non

specifica in quale ambito lavorativo la sua valutazione fa riferimento.

Inoltre, dalla nuova

documentazione medica prodotta con lo scritto 20 agosto 2019 (cfr. consid. 1.5),

quindi successiva alla decisione impugnata, non si evince una diversa situazione.

In particolare nel rapporto del 3 luglio 2019 la Clinica __________ dell’__________

di __________ ha espressamente rilevato che dal confronto con il 2017 i reperti

sono sostanzialmente rimasti invariati (XIII/3). Inoltre, rispetto al già

menzionato rapporto finale 27 ottobre 2017 del SMR (doc. 308 inc. AI) anche la

diagnosi di “sindrome algica paravertebrale destra alla transazione

lombo-sacrale” posta nel rapporto 31 maggio 2019 del dr. __________ dell’__________

di __________ (XIII/4) non risulta essere nuova.

In

conclusione, viste le affidabili e concludenti risultanze delle perizie __________,

di quella reumatologica del dr. __________ e della perizia bidisciplinare dei

dr. med. __________, __________ e __________, alle quali va conferito valore

probatorio (cfr. consid. 2.4), richiamato inoltre l'obbligo che incombe

all'assicurata di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), il TCA ritiene

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati), che la ricorrente dal luglio 2009 è pienamente abile

in attività adeguate, questo anche per quel che

concerne l’attività d’impiegata di commercio il cui mansionario non prevede

movimenti ripetitivi con “le braccia staccate dal tronco”, in particolare oltre

il piano orizzontale, con la possibilità di alternare la posizione al bisogno.

Per il periodo precedente fanno riferimento le incapacità lavorative definite

dall’assicuratore LAINF (100% dal 20 marzo 2007, 50% dal 1° ottobre 2008).

Infine,

questo Tribunale ritiene che la documentazione medica agli atti contiene

elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al lavoro

dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si

renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla

ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.6

Occorre

ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario

(cfr. consid. 2.2), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.

Rettamente l’Ufficio AI ha

considerato l’assicurata quale salariata a tempo pieno, poiché, senza il danno

alla salute, negli anni 2008 e 2009 (corrispondenti al periodo di erogazione della

rendita limitata nel tempo) avrebbe continuato la formazione professionale per

un’attività al 100% nonostante la nascita dei figli (cfr. a tal riguardo gli

scritti dell’assicurata all’amministrazione del 4 gennaio 2011 e del 29

settembre 2015, in doc. 171 e 235 inc. AI).

Tuttavia, anche volendo

considerare l’assicurata salariata all’80% e casalinga al 20%, così come risulta

dall’inchiesta economica per casalinghe del 24 maggio 2015 (doc. 255 inc. AI; cfr.

in tal senso anche lo scritto 1° dicembre 2015 in cui l’assicurata dichiara che

senza il danno alla salute avrebbe ripreso l’attività lucrativa a tempo pieno

dopo il compimento del sesto anno di età della figlia __________, ossia dopo il

2022; doc. 244 inc. AI), come si vedrà, l’esito non cambia (cfr. consid. 2.6.2).

2.6.1

Secondo giurisprudenza,

riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito

ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di

verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue

capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di

circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai

dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1

pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo

sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti

l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui

percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in

grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per

esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace

al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà

professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o

ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra

ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della

persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più

al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322

consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

In casu, come risulta

dalla decisione contestata e diffusamente spiegato nella risposta di causa, lavorando

l’assicurata quale odontotecnica al 100%, l’amministrazione ha rettamente preso

in considerazione il salario desunto dalla tabella RSS TA1 Svizzera, categoria

85.

(sanità e servizi sociali) di fr. 69'127.-- per l’anno 2008 e di fr. 70'585.--

per il 2009. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’Ufficio AI

non ha preso in considerazione il reddito che percepiva da sana nel 2004 senza

tener conto di alcun rincaro. Del resto l’Ufficio AI ha fatto riferimento ai dati

salariali statistici, in primo luogo avendo l’assicurata lavorato per poco

tempo come odontotecnica ed inoltre prima del danno alla salute ella si trovava

in disoccupazione (cfr. doc. 12 inc. AI).

2.6.2

Per quel che concerne il

reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,

i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

Se una persona assicurata,

per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente

inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede

in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica,

questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in

maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai

valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una

riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali (cfr. DTF 134 V 322; STF 9C_1038/2008 del 15 gennaio

2010.

consid. 5.5).

Ritornando

al caso in esame, nel rapporto 18 maggio 2016, al cui tenore va fatto

riferimento, il consulente IP ha elencato le diverse attività esigibili (doc. 253

inc. AI).

Conformemente alla citata giurisprudenza, per il 2008 l’Ufficio AI ha

utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2008)

elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che

presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) per un salario

mensile di fr. 4’202,84. Riportato tale dato su 41.6 ore di durata media

lavorativa nel 2008, il dato statistico corrisponde a fr. 51'367,68 per un

impiego a tempo pieno.

Considerata un’abilità del

50%, riconosciuta una riduzione del 10% per attività leggere, l’amministrazione

ha correttamente definito il reddito da invalida in fr. 25'683,84 per il 2008 (cfr. rapporto 6 ottobre 2017 del

consulente IP in doc. 302 incarto AI). Raffrontato

tale reddito con quello da valida (fr. 69'127.--) si ottiene un grado

d’invalidità del 67% conferente il diritto a ¾ di rendita.

Lo stesso risultato si

ottiene anche considerando l’assicurata salariata all’80% e casalinga al 20% (con

un grado d’incapacità del 40% come valutato dalla citata inchiesta economica

per persone senza attività lucrativa). In applicazione del metodo misto (80% x

67.

+ 20% x 40%) il grado d’invalidità globale corrisponde a 61,6%.

Per il 2009, tenuto conto

del succitato salario statistico adeguato a quell’anno, vista la piena abilità

lavorativa dal luglio 2009, confermata la riduzione del 10%, l’Ufficio AI ha

correttamente definito il reddito da invalida in fr. 47'206,25 (doc. 301 inc.

AI). Dal raffronto con fr. 70'585.-- di reddito da valida si ottiene un grado

d’invalidità del 33%.

Anche applicando il metodo

misto non risulta un grado d’invalidità pensionabile (80% x 33 + 20% x 40%=

34.

%).

Di conseguenza, rettamente

l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita intera dal 1°

marzo 2007, ridotta a tre quarti dal 1° gennaio 2009 (tre mesi dopo il

miglioramento della situazione valetudinaria ex art. 88a cpv. 1 OAI, corrispondente

in casu alla riduzione, come visto, dell’inabilità lavorativa in attività

adeguate dal 100% al 50% dal mese di ottobre 2008) con cessazione del diritto

alla prestazione al 31 dicembre 2009 (tre mesi dopo il miglioramento, ossia dalla

piena abilità lavorativa in attività adeguate a decorrere dal 14 luglio 2009).

Ne consegue che, per

quanto riguarda la rendita temporanea, il ricorso dev’essere respinto.

2.7

L’assicurata

contesta inoltre la decisione dall’Ufficio AI di non concederle, in assenza del

requisito dell’indigenza, l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per

la procedura amministrativa.

Va ricordato

che ai sensi dell’art. 37 cpv. 4 LPGA durante la procedura

amministrativa, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di

patrocinio gratuito. L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi

rappresentare, se non deve agire personalmente (ad esempio a: sottoporsi ad una

perizia medica; DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui

l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il capoverso 4 recita che, se le

circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito

(cfr. DTF 132 V 200).

Secondo

la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4

LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",

anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa

che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,

quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,

le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser,

ATSG Kommentar, 2015, ad art. 37, n. 35, pag. 530).

Per

il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del

richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e

la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i

corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA

(Kieser, op. cit., ad art. 37, numeri dal 37 al43, pagg. 530-531).

L’istante va considerato

indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei

suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e

a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello

Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario

all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia

11ss.). Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria

(Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165). Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11

consid. 4a).

Il limite per ammettere

uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è

superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR

1998.

IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va

applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20

settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

L’indigenza processuale è

data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il

mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209

consid. 2).

In

casu, dal certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria del 12

febbraio 2018 (sub doc. 318 inc. AI e doc. E) risulta che l’assicurata,

divorziata con due figli nati dal primo matrimonio (rispettivamente di 22 e 20

anni), convive con __________ dal quale ha avuto quattro figli (rispettivamente

di 10, 9,7 e 3 anni).

Siccome

la comunione domestica dell’assicurata è composta, come visto, dal convivente e

da 6 figli, l’Ufficio AI ha correttamente tenuto conto dei redditi e delle

uscite di entrambi. Infatti, conformemente la giurisprudenza, solo il debitore

che vive in comunione familiare analoga a quella matrimoniale e da cui sono

nati dei figli viene equiparato, per il calcolo del minimo vitale LEF, al

debitore coniugato con conseguente considerazione di un minimo vitale più elevato,

nel qual caso si deve tuttavia tener conto anche dell’insieme dei redditi percepiti

dai due partner: DTF 130 III 765; sentenza CEF 15.2007.37 del 6 agosto 2007;

sentenza CEF 15.2007.54 del 9 agosto 2007; DTF 124 III 52; STF del 22 gennaio

2004.

nella causa X.,4P.261/2003 e ivi riferimenti; Guidicelli/Piccirilli, Il

pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Agno 2002, pagg.

19s, 38, 79).

Nella

decisione contestata l’amministrazione ha esposto il calcolo per esaminare il presupposto

dell’indigenza:

" (…)

Entrate: CHF 9'308.- /mese nell'anno 2015 (non disponiamo del dato

2018.

ma presupponiamo che la situazione dichiarata sia equivalente

all'attuale).

Fabbisogno globale:

- importo

base per coppia convivente CHF 1'700.- + CHF 1'600.- per i figli (CHF 400.- x

4) = CHF 3'300.-;

- con

supplemento del 15%-25%; da CHF 495.- a CHF 825.- al mese;

- pigione

CHF 2'400.- al mese + ev. spese accessorie (tuttavia non comprovate) CHF 300.-

al mese;

- cassa malati obbligatoria CHF 1'394.- al mese;

- spese

professionali del convivente (v. decisione tassazione 2015): CHF 661.- al mese

(CHF 7'928.-/12).

Il fabbisogno mensile dell'assicurata varia da CHF 8'550.- fino a

CHF 8'880.-. Le entrate risultano essere maggiori rispetto alle uscite di CHF

428.

-/758.- al mese.

La condizione di indigenza non è data.” (doc. 330 pag. 4)

La

ricorrente fra l’altro rileva che nel succitato calcolo l’amministrazione non

ha considerato gli alimenti che il suo convivente deve versare alla figlia di

primo letto – pari a fr. 1'285.-- secondo quanto dichiarato nel citato certificato

per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria del 12 gennaio 2018, rispettivamente

a fr. 918,20 come indicato nella sentenza di divorzio del 31 gennaio 2014; doc.

F) – ciò che porterebbe ad un ammanco di entrate, rispettivamente annullerebbe

l’eccedenza di fr. 428.--/758.-- al mese. Tenuto conto che per determinare

l’indigenza fa stato la situazione presente al momento della relativa decisione

sull’assistenza giudiziaria, in casu il 12 luglio 2018, i citati alimenti vanno

comunque computati quali uscite.

Non

possono essere computati, come sostenuto dall’Ufficio AI nelle osservazioni del

17.

ottobre 2018, quale entrate gli alimenti (fr. 1'200.--) che l’assicurata

riceveva dall’ex marito per il figlio __________ (nato il __________ 1998) –

indicati nel primo certificato di ammissione dell’assistenza giudiziaria del

giugno 2016 (doc. 268 inc. AI) ma non in quello del 12 febbraio 2018 – poiché

oramai divenuto maggiorenne e quindi non più beneficiario di tale prestazione.

In sede di risposta

l’Ufficio AI, viste le uscite per alimenti non considerati nel succitato

calcolo del fabbisogno minimo, ha chiesto un aggiornamento al 2018 (corrispondente

all’anno della decisione contestata con la quale è stato esaminato lo stato di

bisogno dell’istante) delle entrate da attività lucrativa del convivente

dell’assicurata. L’amministrazione rileva infatti di aver preso in

considerazione quelle del 2015 (ultima tassazione disponibile) e presunto, a

favore dell’assicurata, che il reddito fosse rimasto invariato, precisando inoltre

come a quel momento l’aggiornamento fosse irrilevante poiché le entrate risultavano

superiori alle uscite.

In

data 27 luglio 2019 questo TCA ha chiesto all’assicurata, tramite il suo

legale, “di documentare i redditi da attività lucrativa del convivente della

sua assistita aggiornati al 2018 ed al 2019 (ad esempio: se dipendente, i

relativi certificati di salario; se indipendente, la notifica di tassazione, se

non ancora intimata, la relativa dichiarazione fiscale), nonché le spese

accessorie al contratto di affitto di fr. 300.--“ (X). Con scritto 20

agosto 2019 l’avv. RA 1 ha fra l’altro inoltrato una dichiarazione del signor __________,

convivente dell’assicurata:

" (…) informo

che la dichiarazione fiscale 2018 non è ancora pronta;

posso però informare che la situazione salariale è invariata a

quanto già comunicato a suo tempo, con l'eccezione che per il 2018 ho percepito

un bonus per ca. CHF 36'000.- /netti per quanto fornito in 10 anni. Tengo

inoltre a rammentare che tutto confluisce al mantenimento della famiglia e

ricordo che nei redditi da Iavoro è inclusa la somma di CHF 9'600,- che

riguarda gli assegni dei nostri quattro figli, come pure non sono da

dimenticare gli obblighi alimentari, il tutto come già discusso in precedenza.”

(XIII)

Orbene,

ammesso che il reddito da attività lucrativa sia rimasto invariato rispetto al

2015, a ragione nelle osservazioni 6 settembre 2019 l’Ufficio AI ha evidenziato

che il bonus di fr. 36'000.-- percepito nel 2018 supera lungamente le uscite

per gli alimenti che il signor __________ deve versare alla figlia di primo

letto di fr. 981,20 mensili (fr. 11'774,40 all’anno), alimenti che

l’amministrazione non aveva considerato nel succitato calcolo.

Il

bonus compensa pure le maggiori spese accessorie ora documentate di fr.

6’3447,74 (fr. 5'727.-- come da riepilogo + spese indicate di fr. 180.-- per lo

spazzacamino e fr. 440.--, doc. XIII/2) rispetto ai fr. 3'600.-- (fr. 300.-- al

mese) computati dall’amministrazione.

In

queste circostanze l’indigenza non è data, motivo per cui rettamente l’Ufficio

AI ha rigettato l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in

ambito amministrativo. Anche su questo punto il ricorso va respinto.

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza,

le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’UAI nella misura

di fr. 100.-- e della ricorrente nella misura di fr. 400.--.

L’insorgente ha tuttavia

postulato l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che

la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla

Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore

in vigore dal 1° gennaio 2011.

A norma dell’art. 3 cpv. 1

Lag, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si

estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle

tasse e spese processuali (e all’ammissione al gratuito patrocinio).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per valutare se un

assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si

tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48

consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un

supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nel caso concreto, non vi

è alcun motivo per ammettere una rilevante diversa situazione economica rispetto

allo stato di bisogno esposto al considerando precedente. Ne consegue che, come

per la procedura dinanzi all’Ufficio AI, anche per la presente procedura

ricorsuale il presupposto dell’indigenza non è dato.

Facendo

quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi necessari per ottenere l'assistenza

giudiziaria, non occorre verificare oltre l'adempimento delle altre due

condizioni.

L'istanza di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere così respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese per complessivi

fr. 500.-- vanno poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti