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Decisione

32.2018.148

Corretto il rifiuto del diritto a prestazioni stabilito da UAI.Non possibile applicare il metodo straordinario,avendo l'assicurato da tempo cessato la propria attività indipendente

1 luglio 2019Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

In concreto, emerge dagli

atti di causa (cfr. doc. V e allegati) che l’assicurato vive grazie all’aiuto

dell’assistenza pubblica.

In queste condizioni,

l’indigenza deve essere ammessa.

Considerandi

Visto che anche le altre

due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta riservato

l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica

dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U.

Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito

patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 4

maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15 luglio 2003

nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U

234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301,

consid. 6).

Ne consegue che il

ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali che

sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

3. Le spese di procedura per

fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente. A seguito della

concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a suo carico sono per il

momento assunte dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti