32.2018.148
Corretto il rifiuto del diritto a prestazioni stabilito da UAI.Non possibile applicare il metodo straordinario,avendo l'assicurato da tempo cessato la propria attività indipendente
1 luglio 2019Italiano34 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.148
cr
Lugano
1 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 agosto 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 luglio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1967,
carpentiere-copritetto indipendente fin dal 2003, in data 7 settembre 2011 ha
inoltrato una prima richiesta di prestazioni AI per adulti per problemi a
“schiena, spalle, ginocchio, piede” (doc. 5).
Eseguiti gli accertamenti
medici ed economici del caso – in particolare una perizia reumatologica
eseguita dall’assicuratore infortuni, fatta propria dal SMR e un’inchiesta per
attività professionale indipendente - con decisione del 4 febbraio 2013,
l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni, ritenendo che il minor
discapito economico l’assicurato lo presenta nello svolgimento di attività
adatte, esigibili al 100%, nelle quali il grado di invalidità è nullo (doc. 47).
Tale decisione è
cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.2. In data 20 febbraio 2017
l’assicurato ha inoltrato una seconda richiesta di prestazioni AI, a seguito
del peggioramento delle proprie condizioni di salute (doc. 49).
Eseguiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare
affidata al Servizio di Accertamento Medico (SAM), con progetto di decisione
del 29 maggio 2019, poi confermato con decisione del 25 luglio 2018, l’Ufficio
AI ha nuovamente rifiutato all’assicurato il diritto a prestazioni.
1.3. Contro la succitata decisione
l’assicurato, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso,
postulando l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti
all’Ufficio AI affinché emetta una nuova decisione in applicazione del metodo
straordinario.
Il rappresentante legale
dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
In sostanza, il legale
dell’insorgente ha contestato esclusivamente gli aspetti economici, ritenendo
non corretto il metodo ordinario del raffronto dei redditi utilizzato dall’amministrazione
al fine di determinare il grado di invalidità dell’assicurato.
A suo modo di vedere, al
contrario, l’Ufficio AI avrebbe dovuto far capo al metodo straordinario,
ritenuto che il reddito percepito dall’interessato non può essere considerato
rappresentativo, essendo stato conseguito grazie al contributo di nuovi
collaboratori assunti proprio per svolgere le mansioni pesanti inesigibili dall’assicurato
a causa dei suoi problemi di salute (doc. I).
1.4. In data 10 settembre 2018,
l’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. V + 1-9).
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio
AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione
contestata, ritenendo corretto il metodo del raffronto dei redditi utilizzato
per calcolare il grado di invalidità (doc. VI).
1.6. In data 20 dicembre 2018 il
legale dell’insorgente ha trasmesso al TCA, a completazione dell’incarto, un
nuovo referto medico (doc. VIII + D).
1.7. Con osservazioni del 14
gennaio 2019 l’Ufficio AI, sentito il parere del SMR (doc. X/1), ha confermato
la correttezza della propria decisione, rilevando come “il probabile
peggioramento segnalato, essendo posteriore alla decisione resa, dovrà essere
l’oggetto di una nuova domanda” (doc. X).
Tali considerazioni sono
state trasmesse all’assicurato (doc. XI), per conoscenza.
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto
a prestazioni.
Secondo l'art. 4 cpv. 1
LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita
all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità
di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata
da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora
TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.2. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini.
In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui
ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di
guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,
consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio
2007).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4)
provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le
perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con
una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49,
l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa
giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la
DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich
der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden
rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von
Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und
Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic
Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie
(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010
E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen
Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog
angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich
ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung
beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
In
una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il
Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi
(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di
lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare
e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui
questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di
volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine,
in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale
federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF
141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche
nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.
comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla
luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese
le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura
probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica
della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi
fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata
dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,
per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata
riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova
di un’inabilità lavorativa invalidante.
2.3. Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.
3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento
Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha
rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una
perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art.
44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle
perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e
della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF
137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di
accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid.
3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va poi rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p.
628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima
sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In
particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.4. Nella
fattispecie in esame, l’Ufficio AI ha incaricato il
SAM di eseguire una perizia pluridisciplinare.
Dal
referto peritale del 15 maggio 2018 risulta che i periti hanno fatto capo a
consultazioni specialistiche esterne: reumatologica (dr. __________),
neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso
il citato centro d’accertamento, i periti del SAM hanno posto quali diagnosi
con ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “1. Sindrome affettiva
bipolare attualmente episodio depressivo di media gravità (ICD10-F31.3) con/su:
in passato oscillazioni timiche in senso ipomaniacale; 2. Disturbo di
personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo (ICD10-F60.31); 3. Sindrome
da dipendenza da bevande alcoliche, uso episodico (ICD10-F10.26); 4. Sindrome
lombospondilogena bilaterale con/su: radicolopatia cronica L5 a sin. con
claudicatio radicolare; alterazioni degenerative plurisegmentali al rachide
lombare con osteocondrosi discale ampio L5-S1 a contatto con entrambe le radici
di L5 in sede intraforaminale (MRI lombare del 21.3.2016), spondilartrosi
associate; esiti di morbo di Scheuermann; disturbi statici del rachide
(ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo); decondizionamento e
sbilancio muscolare; obesità (BMI ca 37,7 kg/m²); 5. Periartropatia omeroscapolare parzialmente
anchilosata bilaterale con/su: omartrosi bilaterale su osteocondromatosi;
pregressa artroscopia per lesione SLAP alla spalla ds. 2002; 6. Nota rottura parziale
dell’inserzione dei tendini estensori sull’epicondilo radiale del gomito a ds.
2013; 7. Modica poliartrosi delle dita delle mani; 8. Incipiente coxartrosi
bilaterale; 9. Gonartrosi bilaterale con/su: pregressa artroscopia del
ginocchio ds. per lesione del corno posteriore; obesità; 10. Dolori cronici
dell’articolazione metatarsofalangea all’alluce sin. con/su: alluce rigido su
artrosi metatarsofalangea I; rottura delle viti, in esiti da artrodesi,
5.1.2011; piedi traversopiatti bilaterali; obesità”, mentre quali diagnosi
senza influenza sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “possibile
pregressa compressione radicolare S1 a sin. attualmente non chiaramente
sintomatica su alterazioni degenerative discopatiche L5-S1; minima sindrome del
tunnel carpale a ds. asintomatica; dislipidemia; iperglicemia (sospetto diabete
mellito tipo 2); varicosi agli arti inferiori C2-3 più a sin. che a ds;
sospetta ipertensione arteriosa” (cfr. doc. 84, pag. 23-25).
Dopo un’esauriente
discussione tra tutti i medici coinvolti, gli specialisti del SAM hanno
considerato l’assicurato globalmente totalmente inabile al lavoro quale carpentiere-copritetto,
ma ancora abile al lavoro nella misura del 50% in attività adatte (cfr. doc. 84
pag. 31-32).
Tali conclusioni sono poi
state condivise e fatte proprie dal SMR, con rapporto finale del 16 maggio 2018
(doc. 83).
Il
TCA non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni peritali degli specialisti
del SAM, poi fatte proprie dal SMR, da considerare dettagliate, approfondite e
quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando
che precede.
L’assicurato, del resto,
in sede ricorsuale non ha contestato la valutazione medica del proprio stato di
salute, ma unicamente gli aspetti economici.
Inoltre, questo Tribunale
rileva che la stessa psichiatra curante ha considerato l’assicurato inabile al
lavoro al 50%, conformemente a quanto emerso dalle risultanze peritali (cfr.
referto del 20 marzo 2018 della dr.ssa __________).
Infine, a proposito del
referto del 19 dicembre 2018 del dr. __________ prodotto in corso di causa
(doc. VIII/D), il TCA concorda con l’amministrazione nel ritenere che il
probabile peggioramento della problematica articolare a livello della spalla
destra valutato dal SMR nelle annotazioni del 9 gennaio 2019 (cfr. doc. X/1),
essendo successivo al momento di emanazione della decisione impugnata - del 25
luglio 2018, data che delimita temporalmente
il potere cognitivo del giudice
delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con
riferimenti) - andrà tenuto in considerazione nell’ambito di una nuova
domanda (cfr. doc. X).
2.5. In
simili condizioni, constatato che l’assicurato presenta una totale incapacità
lavorativa nella precedente attività di carpentiere, ma una capacità lavorativa
residua del 50% in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre
esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
In tale ottica, va ricordato che alla
luce del principio generale applicabile anche nel diritto delle
assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno
(DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi
citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
In talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato
indipendente di intraprendere un’attività dipendente.
Questo avviene allorché
egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e quando
tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata
dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui
esercitata e della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile. Se
ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e il
libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo
reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente
(cfr. STF 8C_704/2018 del 31 gennaio 2019; STF 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009 consid. 4.2.4 e riferimenti,
pubblicata in SVR 2010 IV n° 37 p. 115; vedi anche, tra le tante, STF 9C_810/2017 del 9 aprile 2018). In
tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli
potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno
alla salute.
Nel caso di specie, il TCA
non ha motivo per scostarsi da quanto valutato dall’amministrazione e, in
particolare dal consulente IP (cfr. doc. 87), ritenendo che, tenuto conto delle
sue limitazioni funzionali e del dovere di diminuire il danno, all’assicurato
possa essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità
lavorativa (del 50%) in quei settori d’attività
accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che
non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere
esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve
periodo di rodaggio.
Non può dunque trovare
accoglimento la richiesta del legale dell’assicurato di applicare, nella
valutazione del grado di invalidità dell’assicurato, il metodo straordinario
(doc. I).
Ciò vale tanto più se si
considera che come indicato dallo stesso avvocato, l’attività indipendente si è
conclusa a fine 2015.
Pertanto, non è possibile
confrontare le attività svolte dall’interessato prima e dopo il danno alla
salute (doc. VI).
Al riguardo l’UAI nella
risposta di causa ha correttamente sottolineato che la richiesta “non può
essere sostenuta, non svolgendo più l’assicurato l’attività indipendente”.
Il TCA concorda con queste
considerazioni dell’amministrazione.
Avendo, infatti,
l’assicurato posto termine alla propria attività lavorativa indipendente a
partire dalla fine del 2015, appare ormai impossibile procedere ad una concreta
valutazione delle diverse mansioni richieste all’assicurato nello svolgimento
della propria attività indipendente prima e dopo il danno alla salute.
Il grado di invalidità
deve, dunque, essere determinato secondo il metodo ordinario del raffronto dei
redditi, così come stabilito dall’Ufficio AI.
Questo Tribunale, rileva,
inoltre, che anche per i lavoratori indipendenti il grado di invalidità va di
principio stabilito secondo il metodo del raffronto dei redditi, a meno che
questi non possano essere accertati in maniera attendibile oppure lo siano solo
con un dispendio eccessivo (cfr. sentenza 8C_308/2008 del 24 settembre 2008
consid. 2.2;9C_886/2011,9C_899/2011 del 29
giugno 2012).
Tali condizioni non
sussistono nel caso di specie.
2.6. Per quel che concerne il reddito
da valido, il consulente in integrazione incaricato ha aggiornato al
2016 il reddito di fr. 36'375.00 relativo al 2011, calcolato dal precedente
ispettore sulla base dei documenti contabili degli anni 2008-2009-2010
riguardanti l’attività indipendente svolta dall’assicurato prima del danno alla
salute. Tale calcolo era poi stato utilizzato nella decisione del 4 febbraio
2013, cresciuta incontestata in giudicato.
A seguito delle critiche
mosse in sede di osservazioni contro il progetto di rifiuto di prestazioni del
29 maggio 2018 da parte del legale dell’interessato – rilevando come dai dati
fiscali relativi agli anni 2014-2015 emerga un guadagno da attività
indipendente molto superiore, di fr. 68'000 (cfr. doc. 92) – l’amministrazione
ha chiesto una presa di posizione al consulente IP incaricato della pratica.
Quest’ultimo, con
osservazioni del 25 luglio 2018, ha confermato la validità del reddito da
valido di fr. 36'375 calcolato dal precedente ispettore nel 2013, basato sulla
media del reddito annuo lordo conseguito dall’assicurato nei tre anni (2008-2010)
precedenti l’insorgenza del danno alla salute nel 2011.
Quanto all’importo
relativo agli anni 2014-2015 fatti valere dal legale dell’interessato, il
consulente IP ha ritenuto che si tratti, semmai, di un reddito da invalido, che
l’assicurato ha potuto conseguire nonostante il danno alla salute, in virtù
delle diverse mansioni esistenti all’interno della ditta (doc. 95).
In sede ricorsuale, l’avv.
RA 1 ha nuovamente contestato il reddito da valido calcolato
dall’amministrazione, in quanto dopo il 2011 l’interessato ha dovuto assumere
tre persone per far fronte alle mansioni pesanti ormai per lui inesigibili, con
conseguenti ripercussioni sul reddito conseguito (doc. I).
Al riguardo, nella risposta
di causa, l’Ufficio AI ha confermato la correttezza del reddito da valido del
2011, attualizzato al 2016 (doc. VI).
Chiamato a pronunciarsi, il
TCA concorda con il modo di agire dell’amministrazione.
Va, infatti, sottolineato
che già in occasione della precedente decisione di rifiuto delle prestazioni
del 4 febbraio 2013, cresciuta incontestata in giudicato (cfr. doc. 47),
l’amministrazione, dopo avere svolto un’inchiesta per attività professionale
indipendente, aveva stabilito che il reddito da valido per l’anno 2011
ammontasse a fr. 36'375. Tale importo era stato calcolato secondo l’evoluzione
dell’impresa sulla base dei documenti contabili degli anni 2008, 2009 e 2010
(precedenti l’insorgenza del danno alla salute del 2011) (cfr. doc. 36).
Tale modo di procedere
appare corretto e condivisibile (cfr. STF 9C_751/2011 del 30 aprile 2012, in
cui il reddito da valido è stato calcolato sulla base dei redditi conseguiti
nei tre anni precedenti l’insorgenza del danno alla salute) e va quindi tutelato.
L’amministrazione ha, poi,
regolarmente aggiornato il reddito da valido di fr. 36'375 (2011) al 2016, per
un ammontare di fr. 37'628.
Infine, quanto alle
critiche del patrocinatore dell’insorgente a proposito della non
rappresentatività del reddito conseguito dall’interessato dopo il danno alla
salute – avendo dovuto assumere dei collaboratori per eseguire le mansioni
pesanti, ormai inesigibili per l’interessato per ragioni di salute – il TCA
rileva che le stesse sarebbero state pertinenti solo nel caso in cui
l’amministrazione avesse utilizzato, quale reddito da invalido, l’importo
risultante dai dati fiscali del 2014-2015, i quali, come sostenuto dallo stesso
legale, sono effettivamente stati influenzati da fattori estranei
all’invalidità.
Ma ciò non è il caso,
visto che, come verrà esposto qui di seguito (cfr. consid. 2.7.), nel caso di
specie l’Ufficio AI ha correttamente determinato il reddito da invalido facendo
riferimento ai dati statistici afferenti ad attività semplici e ripetitive ancora
esigibili dall’assicurato sul mercato equilibrato del lavoro.
2.7. Per
quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base
della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha
precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In
una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In
un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha
lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso
in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.
45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La
questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la
quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297,
ha ricordato che:
"
3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio
2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria
giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito
differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel
corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente
inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di
adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi
di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto
limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5%
(consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori
estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta
nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
Utilizzando i dati
salariali risultanti dall'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari 2016, edita dall'Ufficio federale di
statistica, più precisamente dalla
tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata
Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello
di competenze e il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178), il salario lordo mediamente percepito in
quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di
tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) per 40 ore settimanali. corrisponde a
un importo di Fr. 64'080.- (Fr. 5'340.- x 12 mesi).
Riportando
tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato
statistico corrisponde a fr. 66’803.40 per un impiego a tempo pieno.
Al reddito statistico in
questione l’amministrazione ha applicato una riduzione sociale del 10%,
peraltro incontestata, la quale può essere fatta propria da questa Corte, tenuto
anche conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni
sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione
(cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3).
Ne segue che il reddito
statistico ipotetico da invalido di fr. 66’803.40, diminuito del 50% per
ragioni mediche e di un ulteriore 10% per tenere conto delle circostanze personali, ammonta a fr. 30'061.35.
Il
grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 30’061.35 al
reddito da valido nel medesimo anno di fr. 37’628.-- - risulta essere del
20.11%, arrotondato al 20% secondo
la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11
pag. 41, percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come
correttamente stabilito dall'amministrazione.
La decisione del 25
luglio 2018, con la quale l’Ufficio AI ha rifiutato il riconoscimento di una
rendita d'invalidità, merita quindi conferma.
2.8. Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico
dell’assicurato.
Quest’ultimo ha tuttavia
chiesto di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio, essendo al beneficio di prestazioni assistenziali (doc.
I).
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia
sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in
vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso
doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza
giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del
diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta
al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag.
626).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria
e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,
l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle
cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al
gratuito patrocinio.
Fatti
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo
(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
In concreto, emerge dagli
atti di causa (cfr. doc. V e allegati) che l’assicurato vive grazie all’aiuto
dell’assistenza pubblica.
In queste condizioni,
l’indigenza deve essere ammessa.
Considerandi
Visto che anche le altre
due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta riservato
l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica
dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U.
Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito
patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 4
maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15 luglio 2003
nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U
234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301,
consid. 6).
Ne consegue che il
ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali che
sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla
concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
3. Le spese di procedura per
fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente. A seguito della
concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a suo carico sono per il
momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti