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Decisione

32.2018.149

Corretta decisione con la quale UAI ha negato all'assicurata,in applicazione del metodo misto di calcolo,il diritto ad una rendita,in mancanza di un sufficiente grado di invalidità pensionabile

21 agosto 2019Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF

137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va poi rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p.

628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima

sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In

particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici

secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base

all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.8. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per scostarsi dal rapporto finale del 13

marzo 2018 della dr.ssa __________ del SMR.

Tale

valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando 2.7.

Il TCA constata, infatti,

che il medico del SMR ha tenuto conto di tutte le problematiche lamentate

dall'assicurata (ivi compresi i disturbi alle braccia, al polso e al piede

citati nel ricorso), ponendo le diagnosi concernenti l’insieme dei disturbi

dell’interessata, valutando le sue limitazioni funzionali e le relative

ripercussioni sulla capacità lavorativa al termine di un’analisi approfondita

di tutti i referti medici dei curanti, nonché della valutazione fiduciaria

eseguita per conto dell’assicuratore malattia dal reumatologo dr. __________.

Questo Tribunale ritiene

tale modo di procedere corretto e non ha motivo alcuno per rimettere in

discussione l’operato del medico del SMR, conforme agli articoli 59bis cpv. 2

LAI in relazione con l’art. 49 cpv. 1 OAI (cfr. STF 9C_404/2018 del 22 agosto 2018;

DTF 142 V 58 consid. 5.1; 135 V 465 consid. 4.4.).

Giova

qui infatti ricordare che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (vedi DTF 136 V 376

consid. 4.1; sentenze 9C_1001/2012 del 29 maggio 2013;9C_524/2010 del 27 ottobre 2010;9C_9/2010 del 29 settembre 2010,

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con

riferimenti).

L’assicurata, del resto,

ha contestato in maniera generica la valutazione della dr.ssa __________ (e del

dr. __________), ritenendo invalidanti le diagnosi poste invece come senza

influsso sulla capacità lavorativa nel rapporto finale del SMR, senza tuttavia

produrre documentazione medico-specialistica atta, per un verso, a perlomeno

sollevare dubbi circa la fedefacenza del referto peritale allestito dal dr. __________

rispettivamente del rapporto finale allestito dal medico del SMR (dr.ssa __________),

e, per altro verso, a indurre questo Tribunale a disporre ulteriori

accertamenti medici specialistici.

Diversamente da quanto

valutato dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017, pubblicata

in SVR 1/2018 IV nr. 4 - nella quale il TF ha reputato che il rapporto del SMR

non potesse essere considerato esaustivo, non essendosi espresso su tutti gli

aspetti rilevanti per la decisione - il TCA non vede nel caso concreto alcun

motivo che possa impedire di fondare il proprio giudizio sulle risultanze

mediche del SMR, la cui affidabilità e concludenza non è stata oggettivamente

messa in dubbio da refertazioni specialistiche in grado di rimetterle in

discussione (cfr. STF 9C_404/2018 del 22 agosto 2018).

Al contrario, l’assicurata

si è limitata nel proprio atto ricorsuale a chiedere che venga ordinata una perizia

medica pluridisciplinare, senza giustificare tale domanda con il supporto di

opportuna documentazione medica.

Va qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

Questo Tribunale rileva,

inoltre, a proposito della frattura del cuboide fatta valere dall’assicurata, a

seguito di un infortunio regolarmente preso a carico dall’assicuratore

infortuni, che la stessa è stata vagliata dall’amministrazione e giudicata

ininfluente al fine di un’eventuale prestazione AI, avendo comportato

un’inabilità lavorativa unicamente dal 17 maggio 2018 al 22 luglio 2018 (cfr.

doc. A1).

Pertanto,

alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici.

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto questo Tribunale deve concludere che quanto accertato dal medico

del SMR in merito alla capacità lavorativa dell'assicurata va tutelato.

2.9. Confermata la ripartizione

60% per l’attività salariata e 40% per l’attività di casalinga (consid. 2.5.) e

stabilite dal profilo medico le incapacità lavorative dell’insorgente, nella

professione abituale e in attività adatte (consid. 2.6.), va ora esaminato se

l’interessata ha diritto ad una rendita.

Il 1° gennaio 2018 è

entrata in vigore una modifica degli art. 27 OAI e 27bis OAI (cfr. consid.

2.2).

Ai sensi del nuovo art. 27

cpv. 1 OAI per mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI di

assicurati occupati nell’economia domestica s’intendono gli usuali lavori

domestici nonché la cura e l’assistenza di familiari. Per l’art. 27 cpv. 2 OAI

per mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di

comunità religiosi s’intende ogni attività svolta nella comunità.

Secondo l’art. 27bis cpv.

2 OAI in vigore dal 1° gennaio 2018 per determinare il grado d’invalidità di

assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e che svolgono

anche mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI, vengono sommati i

seguenti gradi d’invalidità: il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività

lucrativa (lett. a), il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete

(lett. b).

L’art. 27bis cpv. 3 OAI

prevede che il calcolo del grado d’invalidità lucrativa è disciplinato

dall’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito che

l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo

parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa

attività lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno

percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato

avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).

Per l’art. 27bis cpv. 4

OAI per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete

viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato

Considerandi

rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua

situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene ponderata in

funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 3

lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.

La disposizione

transitoria relativa alla modifica del 1° dicembre 2017 prevede al cpv. 1 che i

tre quarti di rendita, le mezze rendite e i quarti di rendita correnti al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017, concessi in

applicazione del metodo misto, sono sottoposti a revisione entro un anno

dall’entrata in vigore della presente modifica. L’eventuale aumento della

rendita è concesso a contare dal momento dell’entrata in vigore della presente

modifica. Per il cpv. 2 nei casi di assicurati che esercitano un’attività

lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo

l’art. 7 cpv. 2 LAI a cui è stata rifiutata una rendita prima dell’entrata in

vigore della modifica del 1° dicembre 2017 perché il grado d’invalidità era

insufficiente, viene esaminata una nuova richiesta, se il calcolo del grado

d’invalidità secondo l’art. 27bis cpv. 2-4 determinerebbe presumibilmente il diritto

a una rendita.

Va qui rammentato che da

un punto di vista temporale, sono di principio determinanti le norme sostanziali

in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (sentenza del 22

luglio 2005, K 114/03, consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1;

DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).

Per contro, per quanto

attiene alle disposizioni formali, l’Alta Corte ha già avuto modo di stabilire

che, in assenza di una normativa specifica che regola la questione

intertemporale, va applicato il principio generale secondo il quale, di regola,

siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (sentenza del 22 luglio

2005, K 114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2).

Inoltre con lettera

circolare AI n. 372 l’UFAS ha rammentato che “per tutte le prime richieste

di prestazioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017, il diritto alla

rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al vecchio modello di

calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo con effetto dal 1°

gennaio 2018.”

In concreto la richiesta

di prestazioni è del 22 ottobre 2017. Occorre pertanto applicare le nuove norme

in vigore dal 1° gennaio 2018, come correttamente ritenuto dall’UAI.

2.10

Grado d’invalidità per la

parte lucrativa

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita, qui il 2018), guadagnerebbe, secondo il

grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222

consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il

più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso

adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222

consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito

in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel

caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si

farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).

Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di

indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata

avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato

l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag.

381.

consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va

senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso

una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96

V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione

d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione

sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi

ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

L’amministrazione

ha calcolato il reddito da valido dell’interessata basandosi sul salario indicato

dal precedente datore di lavoro, pari, per un’attività lavorativa al 60%, a fr.

54'600 (cfr. doc. 16), che al 100% (alla luce delle nuove norme in vigore dal

2018, cfr. consid. 2.8.) danno un importo di fr. 91’000.

Questi dati – peraltro rimasti

incontestati – possono essere fatti propri da questo Tribunale.

2.11

Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Come appena visto, l’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA

del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Pertanto, utilizzando

i dati salariali risultanti dall'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari 2016, edita dall'Ufficio federale di

statistica, più precisamente dalla

tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata

Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello

di competenze e il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178), il salario lordo mediamente percepito in

quell'anno dalle donne per un'attività semplice di

tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) per 40 ore settimanali corrisponde ad

un importo di fr. 52'356.- (fr. 4'363.- x 12 mesi).

Riportando

tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato

statistico corrisponde a fr. 54’581.10 per un impiego a tempo pieno.

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

concreto, l’Ufficio AI ha proceduto ad una riduzione del 15% per attività

leggere e per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari (doc.

A1).

L’allora

patrocinatore dell’assicurata, con il ricorso, ha criticato l’entità di tale

riduzione percentuale, chiedendo che venga innalzata al 20% (cfr. doc. I).

Questo

Tribunale, che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid.

5.

) non ha alcun motivo per modificare la riduzione applicata dall’UAI. In

particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'Istituto

convenuto abbia tenuto debitamente conto degli effetti legati al danno

alla salute di cui è affetta l'assicurata.

In particolare, va

sottolineato che i motivi addotti dal legale - l’età (58 anni) e la grave

incapacità lavorativa – non sono tali da giustificare una riduzione percentuale

maggiore rispetto a quella applicata dall’amministrazione.

Il

Tribunale federale ha più volte negato la rilevanza del fattore "età"

in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden

hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich

altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei

Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar

lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;

vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,

und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2)” (STF 8C_319/2007 del 6 maggio

2008.

consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del

30.

novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF

8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10

giugno 2009 consid. 5.2.1).

Quanto al fatto che

l’assicurata possa svolgere solo attività leggere, il TCA constata che tale

circostanza è già stata debitamente considerata nella determinazione della

deduzione percentuale applicata dall’amministrazione.

Ne segue che raffrontando

il reddito da valida al 100% di fr. 91’000 con quello da

invalida di fr. 54’581.10, ridotto del 15% (fattori di riduzione)

a fr. 46'393.95, si ottiene un grado d’invalidità del 49.02%.

2.12

Per quanto

concerne l'attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità

delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia

domestica, è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al

richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nel caso di specie,

l’amministrazione ha stabilito che l’assicurata non presenta limitazione alcuna

in ambito domestico a partire dal mese di giugno 2017, conformemente a quanto

indicato nel rapporto finale del SMR (doc. A1).

Il TCA non ha motivo per

scostarsi da tale valutazione, la quale, del resto, è stata solo genericamente

contestata in sede ricorsuale dall’allora patrocinatore dell’interessata, senza

tuttavia produrre documentazione medica a sostegno delle proprie critiche.

Non può quindi essere

condivisa la richiesta volta ad ottenere ulteriori accertamenti in ambito

domestico (cfr. STF 9C_266/2019 del 27 maggio 2019).

2.13

In queste condizioni, il grado

d’invalidità globale è del 29.41% (0.60 x 49.02% + 0.40 x 0%) arrotondato al 29%.

Il ricorso va quindi respinto

e la decisione impugnata confermata.

2.14

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--andrebbero poste a

carico dell’assicurata, la quale ha chiesto di essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria da intendersi, dopo la rinuncia al mandato da parte

del precedente patrocinatore (cfr. consid. 1.5), unicamente quale esonero dal

pagamento delle spese di giustizia.

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che

la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della

Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore

in vigore dal 1° gennaio 2011.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal

pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in

cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con

riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed., art. 13 della Legge sul patrocinio

d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag); Müller,

Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).

Nel

caso concreto questo Tribunale constata che nonostante in data 26 ottobre 2018

l’allora patrocinatore dell’assicurata avesse comunicato che “a giorni la mia

cliente dovrebbe ricevere dal Comune i documenti per l’AG vidimati” (doc. XI) e

malgrado una esplicita richiesta rivoltale direttamente dal TCA con scritto

raccomandato del 30 luglio 2019 - ritirato in data 31 luglio 2019 (cfr. consid.

1.6

) - con la quale è stata sollecitata ad inviare entro 5 giorni il

certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, ricordando

che “in difetto del quale il Tribunale si pronuncerà nel merito sulla base

degli atti in suo possesso” (cfr. doc. XIV), ad oggi l’insorgente non ha

prodotto alcunché, di modo che non è possibile stabilire la sua attuale

situazione finanziaria.

In

queste condizioni la domanda di assistenza giudiziaria limitatamente

all’esonero dal pagamento delle spese di giustizia deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La

domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con esonero dalle

spese è respinta.

3. Le spese di procedura per

fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti