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Decisione

32.2018.151

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 luglio 2019Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

I periti del Servizio Accertamento Medico hanno avuto modo di

discutere collegialmente del caso in modo esaustivo e hanno concluso che non

v'erano patologie con influsso sulla capacità lavorativa, ma solo senza

influenza e il SAM ha ripreso queste diagnosi poste dai quattro specialisti

interpellati.

Nella valutazione medico-teorica globale dell’attuale

capacità lavorativa nella precedente attività, gli esperti hanno

ritenuto che l’assicurato presentava una capacità lavorativa totale come

progettista di impianti di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione.

Non v'era alcuna riduzione della capacità lavorativa e nemmeno deficit

funzionali, fatti salvi i periodi dall'agosto 2015 al febbraio 2016 in cui la

capacità lavorativa era del 50%, nel marzo-aprile 2016 in cui, a causa di

accertamenti urologici e dell'intervento operatorio, la capacità era nulla,

così come a causa dell'intervento all'anca sinistra dal 26 agosto al 26

novembre 2016 e durante il breve soggiorno di riabilitazione dal 6 novembre al

1° dicembre 2017. Al di là di questi periodi, la capacità lavorativa era ed è

del 100% nell'attività di progettista.

Per quanto riguarda la sua capacità lavorativa d’integrazione in

attività adeguate al suo stato di salute, al di fuori dei predetti periodi,

l'assicurato ha presentato e presenta tuttora una capacità lavorativa del 100%

(8-8,30 ore al giorno) rispettosa dei limiti funzionali e di carico stabiliti

dal perito reumatologo rispettivamente simile a quella di progettista.

Erano inoltre da subito sostenibili provvedimenti di integrazione

e sono state consigliate misure di riallenamento progressivo al lavoro essendo

assente da tempo dal mondo lavorativo.

I periti hanno infine osservato che v'era una certa discrepanza

fra la sintomatologia, l'anamnesi e la valutazione clinica.

Il 14 marzo 2018 (doc. 188) l'amministrazione ha proposto di

negare una rendita per assenza dell'anno di inabilità lavorativa e nelle sue

osservazioni (doc. 194) l'assicurato ha trasmesso all'Ufficio AI dei referti

medici, alcuni già agli atti.

Inoltre, l'interessato ha inviato all'amministrazione la lettera

del 26 marzo 2018 (doc. 193) del dr. med. __________ del Centro per la terapia

del dolore, in cui l'anestesista ha indicato che il 14 marzo 2018 l'assicurato è

stato sottoposto a un blocco del ganglio dorsale di L2-L3-L4 a sinistra (radici

spinali del nervo otturatorio).

Quest'ultimo referto medico è stato trasmesso il 30 maggio 2018

(doc. 199) dal dr. med. __________ dell'SMR al Servizio Accertamento Medico per

una presa di posizione, che è stata allestita il 19 luglio 2018 (doc. 201) dopo

avere interpellato tutti gli specialisti che nel mese di gennaio 2018 avevano

peritato l'assicurato.

L'11 giugno 2018 l'urologo dr. med. __________ ha affermato che

tale documento non apportava nuovi elementi dal punto di vista urologico e

quindi manteneva la sua valutazione di una capacità lavorativa del 100% dal

maggio 2016, contestando però il parere del collega secondo cui il dolore

neuropatico persistente fosse la conseguenza degli interventi subiti, siccome

questo dolore era già presente prima dell'intervento robot-assistito.

In pari data si è pronunciato anche il reumatologo dr. med. __________,

osservando che il dr. med. __________ aveva segnalato che immediatamente dopo

il test e per le tre ore successive al blocco diagnostico l'interessato aveva

riferito la scomparsa completa dei dolori a tal punto che dopo mezz'ora il

tremore era quasi scomparso e poteva deambulare senza l'ausilio del bastone e

anche ogni dolore riferito come scosse elettriche a partenza inguinale era

completamente scomparso, risultato ottenuto definito come molto incoraggiante.

Per il perito reumatologo, il nuovo referto non portava a conclusioni diverse

nel suo campo di specialità tali da modificare la valutazione della capacità

funzionale e di carico residua dell'assicurato e quindi il suo giudizio

inerente alla capacità lavorativa (100%).

Lo psichiatra dr. med. __________ ha affermato il 26 giugno 2018 che

non erano emersi elementi clinici nuovi e tali da modificare la sua precedente

valutazione specialistica.

Infine, il dr. med. __________ ha ripreso il rapporto del 26 marzo

2018 rilevando che il dr. med. __________ ipotizzava che alla base dei problemi

dell'assicurato vi fosse una sindrome del dolore neuropatico, con origine dal

nervo otturatorio e proponeva di effettuare un test di neuromodulazione dei

gangli dorsali della radice L2-L3-L4 e, in caso di esito positivo, di procedere

con un impianto di un apparecchio per la neuromodulazione.

Il perito neurologo ha ricordato che né da parte sua, né dal

Servizio di neurologia dell'Ospedale __________ di __________ e neppure da

parte del prof. dr. med. __________ dell'__________ di __________ erano state

riscontrate anomalie allo stato neurologico, incluso al nervo otturatorio e

anche l'ampia diagnostica neurofisiologica effettuata era rimasta sempre nella

norma.

Lo specialista ha sottolineato che l'interessato descriveva dolori

in una sede non innervata dal nervo otturatorio come la regione inguinale

centro-mediale sinistra, perineale e lo scroto.

Inoltre, i tremori all'arto inferiore sinistro e gli spasmi che il

neurologo ha osservato erano diffusi con coinvolgimento di tutta la muscolatura

dell'arto inferiore sinistro e non solo quella innervata dal nervo otturatorio.

Il fatto che sia i dolori che gli spasmi fossero scomparsi dopo il

blocco dei gangli dorsali da L2 a L4 sinistra teoricamente avrebbe potuto

essere anche solo un effetto placebo, anche i dolori o tremori funzionali

potevano temporaneamente regredire dopo approcci terapeutici invasivi.

In tal senso, per il perito, la riuscita dei blocchi dei gangli

dorsali effettuata dal dr. med. __________ non comprovava con sicurezza che

alla base vi fosse un dolore neuropatico originario del nervo otturatorio, motivo

per cui per il neurologo non v'era motivo, in quel momento, di cambiare la sua

diagnosi.

D'altra parte, tenendo proprio conto del risultato ottenuto dal

dr. med. __________, indipendentemente dal motivo di questo risultato ottenuto,

il dottor __________ concordava con la sua proposta terapeutica di un tentativo

di un test di neuromodulazione dei gangli dorsali dalla radice L2-L3-L4,

trattandosi di una terapia non particolarmente invasiva e che se portava

effettivamente a un risultato duraturo ciò era positivo per il paziente.

In conclusione, il Servizio Accertamento Medico ha affermato che i

documenti medici non apportavano informazioni tali da modificare la valutazione

SAM oggetto della perizia del 12 marzo 2018 ed era d'accordo con la proposta

del dr. med. __________, FMH in anestesiologia, per un test di

neuromodulazione, approccio terapeutico che non modificava la valutazione SAM.

Il 23 luglio 2018 (doc. 202) il dr. med. __________ dell'SMR ha

preso atto delle osservazioni dell'assicurato e degli atti medici prodotti, i

quali non presentavano nuovi elementi che non fossero stati considerati in

occasione della valutazione peritale. Al SAM egli ha sottoposto il rapporto del

26 marzo 2018 del dottor __________ per una presa di posizione e gli specialisti

hanno risposto in modo dettagliato confermando la validità delle loro

conclusioni peritali.

La decisione del 27 luglio 2018 (doc. D) ha confermato il rifiuto

di concedere una rendita di invalidità per assenza dell'anno di incapacità

lavorativa di almeno il 40% senza notevoli interruzioni.

Con il ricorso l'assicurato ha presentato al Tribunale lo scritto

del 7 maggio 2018 (doc. B) del PD dr. med. __________ e il rapporto del 3

agosto 2018 (doc. C) del dr. med. __________.

Il primo referto è stato allestito a seguito della visita

ambulatoriale del 30 aprile 2018, in cui il neurologo ha posto la diagnosi principale

di: 1. spasmi dolorosi dell'arto inferiore sinistro con/su: attuale: blocco

diagnostico del ganglio dorsale di L2-L3-L4 a sinistra (radici spinali del

nervo otturatorio) il 14 marzo 2018 con esito positivo; contrattura antalgica

reattiva a sintomatologia dolorosa cronica del cingolo pelvico (AD2).

2. dolore pelvico cronico, con/su: clinica attuale: dolore cronico

puntiforme nella regione di inserzione del muscolo pettineo, del muscolo grande

adduttore, in regione inguinale profonda, e a livello della giunzione

trocanterica sinistra irradiante all'arto inferiore sinistro; associata

componente funzionale; asportazione vescicola seminale sinistra marzo 2016 (__________);

conflitto coxofemorale anteriore tipo Pincer e lesione del labbro acetabolare

anca sinistra trattata il 26 agosto 2016 con artroscopia anca sinistra,

ricostruzione del labbro acetabolare, acetabuloplastica, condroplastica e

sinoviectomia (dr. __________).

Diagnosi secondaria: fibrosi epatica.

L'esame clinico era stabile rispetto al precedente del 5 marzo.

In considerazione della positività del blocco diagnostico dei

gangli dorsali L2-L3-L4, il neurologo ha ritenuto opportuno un test di

neuromodulazione sugli stessi gangli dorsali, ma prima di procedere in tal

senso, su consiglio del paziente, è stato chiesto all'urologo curante di

valutare l'indicazione a ripetere un'immagine prostatica in considerazione del

referto istologico emerso dalla biopsia eseguita il 1° marzo 2016 a __________.

Il secondo rapporto concerne l'impianto di due elettrodi epidurali

per neuromodulazione dei gangli dorsali avvenuto il 23 luglio 2018. Posta

l'anamnesi e l'indicazione di dolori pelvici cronici di natura indeterminata,

il dr. med. __________ del Centro per la terapia del dolore ha ricordato come

si era sentito l'interessato dopo il blocco con anestetico delle radici L2, L3,

L4 a sinistra e che, a suo avviso, si poteva trattare di una sindrome di dolore

neuropatico, con origine dal nervo otturatorio a seguito degli interventi

subiti. Vista la refrattarietà a tutte le terapie eseguite, ha ritenuto

plausibile effettuare un test di neuromodulazione.

Nel referto del 3 agosto 2018 ha descritto l'impianto dell'elettrodo

e il decorso, affermando che il risultato era stato valutato nell'arco di due

settimane fino al 2 agosto 2018 sorprendente anche per gli operatori. Da subito

l'interessato aveva riferito la scomparsa delle contrazioni involontarie a

livello della gamba sinistra tanto che era quasi in grado di deambulare senza

bastone. I dolori si erano inoltre ridotti più del 50% nonostante fosse anche

stata interrotta l'assunzione di 300mg di Tramal/die e 600mg di Lyrica/die. Il

risultato globale era stato per il paziente molto buono, a tal punto che aveva

intenzione di riprovare a lavorare al 50% dopo l'impianto della batteria

definitiva, prevista dopo due settimane.

Infatti, pendente causa il ricorrente ha trasmesso al TCA il

rapporto operatorio dell'intervento di posizionamento di batteria di

stimolatore DRG avvenuto il 27 agosto 2018 (doc. E).

Il 24 settembre 2018 (doc. VI/1) il dr. __________ dell'SMR ha

chiesto ai periti del SAM di pronunciarsi sui primi due rapporti e, dopo avere

sentito distintamente tutti gli esperti coinvolti, il 3 dicembre 2018 (doc.

XIV/1) il Servizio Accertamento Medico ha concluso che detti referti non

apportavano elementi tali da modificare la sua precedente valutazione peritale

del 12 marzo 2018.

Il 10 ottobre 2018 il dr. med. __________ ha indicato di non avere

rilevato nuovi elementi dal punto di vista urologico che hanno inciso nel

frattempo sullo stato di salute dell'assicurato, perciò si è riconfermato nella

sua valutazione di ritenerlo abile al 100%.

Per il reumatologo dr. med. __________ questi atti medici non

contenevano elementi oggettivi nel suo campo di specialità in grado di

modificare la sua valutazione della capacità lavorativa dell'assicurato, quindi

il 15 ottobre 2018 ha ribadito le conclusioni peritali dell'11 gennaio 2018.

Il 2 novembre 2018 il dr. med. __________ ha osservato che dai

nuovi rapporti non risultava nulla di nuovo e che, peraltro, il rapporto del PD

dr. med. __________ prendeva principalmente atto del blocco diagnostico

effettuato il 14 marzo 2018, sul quale si era già pronunciato. Anche da questi

referti non risultavano dunque nuovi aspetti da dover modificare la sua

valutazione SAM.

Il dr. med. __________ ha affermato il 15 novembre 2018 che detti

referti non hanno messo in evidenza elementi clinici nuovi e tali da modificare

la valutazione psichiatrica contenuta nella perizia.

2.4 Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24 agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel." (…).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice,

ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion

entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

Considerandi

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;

SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25

mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5

Nell’evenienza concreta, si

tratta di stabilire lo stato di salute del ricorrente rispettivamente la sua

capacità lavorativa e di guadagno dal 10 luglio 2015 in poi, ovvero da quando sono

insorti i dolori pelvici.

Questo Tribunale, chiamato a verificare se l’Ufficio AI l’abbia

accuratamente vagliato prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi di tutta la documentazione medica agli atti conferma l’operato

dell’amministrazione.

Va innanzitutto rilevato che appena terminata la raccolta della

documentazione medica presso i curanti, che si è protratta nel tempo a causa

dell'intervento inguinale del marzo 2016 e quello all'anca dell'agosto 2016,

nell'agosto 2017 (doc. 158) il medico SMR ha intravisto la necessità di

sottoporre l’assicurato a una perizia pluridisciplinare in campo reumatologico,

neurologico, urologico e psichiatrico, valutazione che è stata posticipata a

causa del periodo di riabilitazione a cui si è sottoposto il ricorrente a fine

2017.

e che è dunque avvenuta nel corso del mese di gennaio 2018.

Contrariamente a quanto affermato dall'insorgente, gli specialisti

che si sono pronunciati sul suo stato di salute hanno preso in esame pure la

dozzina di referti medici indicati nel ricorso. Infatti, l'elenco degli atti

messi a disposizione del Servizio Accertamento Medico e quello degli atti

richiesti dal SAM stesso o portati dall'assicurato contemplano i rapporti dal

16.

luglio 2015 al 3 marzo 2016 riassunti dall'assicurato nel suo memoriale,

mentre i due referti non riassunti nell'elenco atti sono presenti, unitamente a

numerosi altri rapporti medici, al termine della perizia del 12 marzo 2018 (in

particolare, pagg. 631 e 636 dell'incarto).

Quanto al rapporto istopatologico del 3 marzo 2016, l'ha prodotto per

certo l'assicurato con le osservazioni al progetto di decisione (doc. 194 pag.

771) e quindi è stato preso in considerazione dai periti, se non già prima, nel

complemento peritale del 19 luglio 2018 (doc. 201), perciò non si può in alcun

modo rimproverare al SAM di non avere avuto un quadro chiaro e completo dello

stato di salute del ricorrente prima di esaminarlo e valutarlo in funzione dei

diversi ambiti specialistici di ciascun perito.

Il ricorrente ha rimproverato ai periti che, non essendo a

conoscenza dell'intero istoriato medico, "la

perizia pluridisciplinare non permette di comprendere come una prostatite acuta

e una ciste diagnosticata a luglio 2015, abbiano causato la calcificazione

della vescichetta seminale, rispettivamente il tumore periprostatico, asportati

a marzo 2016, né di valutare correttamente le conseguenze sulla salute di cui

il ricorrente ancora soffre, tanto da renderlo incapace al lavoro segnatamente

a causa dei gravi problemi neurologici, che lo invalidano pesantemente. Tali

problemi, rispettivamente il dolore causato al ricorrente, fonte di incapacità

lavorativa, vanno finalmente accertati e riconosciuti, così come fatto dal dr.

med. __________ (…)" (doc. I punto 3).

Il TCA ricorda che compito del perito medico è quello di valutare

quali siano le patologie che affliggono gli assicurati e di stabilire quali

ripercussioni queste ultime abbiano sulla capacità lavorativa residua, sia

nella precedente professione sia in altre attività adeguate. Spetta poi

all’amministrazione, sulla base di una valutazione economica, stabilire se e in

che misura il singolo assicurato abbia diritto o meno ad una rendita di

invalidità.

Va a questo proposito sottolineato che l’invalidità, nell’ambito

delle assicurazioni sociali svizzere, è un concetto economico-giuridico e non

medico (Cattaneo, Le perizie nelle

assicurazioni sociali, in: Le perizie giudiziarie, Basilea 2008, pag. 211 n. 6;

STCA 32.2009.88 del 30 settembre 2009, consid. 2.13.5).

In altre parole, il ruolo del perito non è quello di sostituirsi

ai medici curanti nel determinare i problemi di salute degli assicurati e

nell'indicare la terapia più adatta, ma unicamente quello di porre un giudizio

sul loro stato di salute e di indicare quindi, in conseguenza delle loro

condizioni, in quale misura e in quali attività gli assicurati sono se del caso

incapaci al lavoro, come pure quello di fornire un importante elemento di

giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

(STF 9C_707/2016 del 1° dicembre 2016; DTF 125 V 256 consid.

4.

pag. 261).

Sia il reumatologo sia il neurologo come pure l'urologo e lo

psichiatra nominati dall’Ufficio AI hanno esaminato l’assicurato sia

personalmente sia sulla base della corposa documentazione medica messa a loro

disposizione. I periti hanno esposto l’anamnesi, lo stato dell'assicurato, i

suoi dati soggettivi, le terapie in atto, i risultati dell'esame clinico e le

loro conclusioni, ponendo le diagnosi ed esprimendosi sulla capacità lavorativa

dell'assicurato sia nell'attività di progettista sia in altre adeguate.

Non spetta quindi agli esperti incaricati dall'Ufficio AI

determinare con esattezza l'origine dei disturbi di cui il ricorrente è

affetto, ma solo stabilirne le conseguenze sulla sua capacità lavorativa.

Da quanto precede discende che il fatto che i periti non siano

riusciti a determinare con certezza la causa dei dolori pelvici dell'assicurato

non può portare a concludere che la perizia pluridisciplinare del 12 marzo 2018

sia incompleta ed errata (doc. I punto 4 pag. 5), non avendo "accertati e riconosciuti" i problemi

che lo rendono inabile al lavoro.

Essi hanno concluso - in particolare il neurologo - per la

diagnosi di spasmi e tremori diffusi all'arto inferiore sinistro di probabile

natura somatoforme senza chiaro correlato organico, ma il dr. __________ ha

precisato che "Questa diagnosi non è una

diagnosi strettamente neurologica, ma piuttosto psichiatrica (…). Una vera

diagnosi neurologica non è presente e non è neanche stata posta in questi

ultimi anni.".

In effetti, anche il dr. med. __________, specialista FMH in

neurologia, il 4 maggio 2016 ha posto una diagnosi certa, ma ha affermato che

"persistono dolori cronici nella regione

inguino-perineale sin probabilmente di origine mista (cicatriziale, tendinite

degli adduttori, probabile componente tensiva a livello del cinto pelvico

favorita dalla prolungata zoppia) senza partecipazione neurologica, l'assenza

di disturbi sensitivi depone contro una nevralgia del pudendo."

(doc. 187 pag. 641).

Il PD dr. med. __________, FMH in neurologia attivo presso

l'Ospedale __________ di __________, il 18 dicembre 2017 (doc. 187 pag. 670) ha

riferito della visita ambulatoriale del 13 dicembre e alla luce dell'esame

clinico effettuato il 21 novembre 2017 e degli esami complementari del 7

dicembre 2017, nella sua valutazione ha affermato che l'assicurato presentava

una sindrome del dolore cronico all'arto inferiore sinistro comparsa dopo

intervento di asportazione di vescicola seminale sinistra nel marzo 2016, a cui

a quel momento si associavano importanti spasmi dolorosi intermittenti all'arto

inferiore sinistro, su probabile contrattura reattiva al dolore, su nota

patologia del dolore pelvico cronico. Il neurologo ha osservato di non avere

trovato una causa neurologica differente alla base del disturbo, in particolare

non ravvedeva segni per una disfunzione radicolare tronculare o midollare.

Lo stesso specialista ha chiesto l'intervento di un collega per

una seconda opinione in ambito universitario, vista anche la proposta della

posa di un neurostimolatore per contrastare i dolori.

Tuttavia, nemmeno il prof. dr. med. __________ dell'__________ di __________,

ancora il 1° febbraio 2018 (doc. 181), ha potuto stabilire la causa dei dolori

cronici pelvici a sinistra con tremore della gamba: "Die initiale Ursache für die Schmerzen ist nun mehr als zwei Jahre nach

Symptombeginn nicht mehr definierbar. Im aktuellen klinischen Bild imponiert

eine funktionelle Gangstörung mit funktionellem Tremor des linken Beines. Die

funktionelle Ätiologie von mindestens einem Teil der Symptome wurde heute im

Gespräch mit dem Patienten thematisiert. Unter der bis jetzt durchgeführten

multimodalen Therapie (Rehabilitation, Analgesie, Akupunktur) zeigte sich keine

Verbesserung der Symptomatik. Empfohlen wurden erneute Infiltrationen inguinal

sowie eine Umstellung der Medikation auf Neurontin und Hypnose. Von einer

Neurostimulator-Implantation raten wir bei den nicht eindeutig neuropathischen

Schmerzen ab. Falls sich unter dem geplanten Therapieregime keine Verbesserung

der Symptomatik zeigen sollte, würden wir den Patienten für eine

Therapie-Evaluation zu den Kollegen der Neuropsychosomatik und des

Schmerzzentrums im Hause zuweisen.".

Anche il perito del SAM non concordava con la soluzione della posa

di neurostimolatori spinali e aveva piuttosto suggerito di tentare con

l'ipnosi. I dolori pelvici accusati dall'assicurato non corrispondevano a una

chiara distribuzione di un nervo periferico e non v'erano sintomi per fare

pensare a una problematica del nervo pudendo o dei suoi rami terminali. Neppure

una risonanza magnetica del bacino aveva evidenziato dei tessuti cicatriziali

attorno ai nervi locali o altre cause.

Nessuna anomalia era dunque stata riscontrata allo stato

neurologico, incluso al nervo otturatorio.

A questo proposito, nel suo complemento peritale (doc. 201), il 4

luglio 2018 il dr. med. __________ ha sottolineato che l'interessato aveva

descritto dolori in una sede non innervata dal nervo otturatorio. Inoltre, l'esperto

stesso ha osservato che i tremori all'arto inferiore sinistro e gli spasmi erano

diffusi con coinvolgimento di tutta la muscolatura dell'arto inferiore sinistro

e non solo quella innervata dal nervo otturatorio.

A suo dire, il fatto che sia i dolori sia gli spasmi siano

scomparsi dopo il blocco dei gangli dorsali teoricamente avrebbe potuto anche

essere solo un effetto placebo, visto che anche i dolori e i tremori funzionali

possono temporaneamente regredire dopo approcci terapeutici invasivi. Pertanto,

per il perito il successo dell'intervento dell'anestesista dr. med. __________

non comprovava con sicurezza che alla base vi fosse un dolore neuropatico

originario del nervo otturatorio.

Ad ogni modo, questa Corte ricorda che, determinante ai fini

dell'assicurazione invalidità, è che il Servizio Accertamento Medico non ha

riscontrato delle diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa

dell'assicurato, ma soltanto senza conseguenze. I quattro specialisti

che hanno personalmente visitato attentamente e dettagliatamente il ricorrente

non hanno infatti rilevato delle patologie tali da impedirgli di svolgere

un'attività lucrativa, tanto la sua attività di progettista di impianti di

riscaldamento, di ventilazione e climatizzazione quanto altre attività adeguate

tenuto conto dei limiti funzionali e di carico descritti dal reumatologo dr.

med. __________.

Occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la

procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo

non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di

controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura

medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente

lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere

di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame

medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari addirittura in

possesso dell’interessato medesimo -, quando alla base della lamentela del ricorrente

vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un

presunto peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime, STCA 32.2018.78

del 14 aprile 2019; STCA 32.2017.211 del 25 ottobre 2018; STCA 32.2017.174 del

18.

luglio 2018; STCA 32.2017.136 del 12 marzo 2018; STCA 32.2017.132 del 26

febbraio 2018; 32.2017.77 del 12 dicembre 2017; STCA 32.2017.70 del 9 novembre

2017; STCA 32.2017.62 del 26 ottobre 2017; STCA 32.2017.6 del 4 luglio 2017;

STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17

aprile 2013; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno

2008).

Con il suo ricorso l'assicurato si è limitato a sostenere di

essere inabile al lavoro dal 10 luglio 2015 in ragione del 100% e pendente

causa ha modificato la sua pretesa ritenendo che dal 1° ottobre 2018 sarebbe

abile al 50%.

Tuttavia, i medici curanti dell'insorgente, per ciò che riguarda

la problematica pelvica e all'arto inferiore sinistro, non hanno praticamente

mai certificato un'inabilità lavorativa, nel senso che nei loro vari

certificati non si sono di principio pronunciati sulla capacità lavorativa

dell'assicurato.

Una loro presa di posizione in tal senso risulta soltanto dai

rapporti medici che hanno stilato su invito dell'amministrazione

rispettivamente per i periodi connessi a un intervento chirurgico. Fanno pure

eccezione i referti del medico curante generalista.

Per esempio, il dr. med. __________, FMH medicina generale, il 12

agosto 2015 (doc. 16 incarto Cassa malati) ha certificato un'inabilità

lavorativa del 100% dal 13 luglio al 26 agosto 2015, senza specificare le

cause.

Il dr. med. __________, FMH in urologia, che per primo ha visitato

l'assicurato quale specialista, il 16 e il 27 luglio 2015 (doc. 187 pagg. 630 e

631) ha riferito al medico curante della prostatite subacuta riscontrata e del

trattamento antibiotico prescritto al paziente, senza attestare un'inabilità.

Su invito dell'amministrazione, il medico curante dr. med. __________

ha riferito il 7 aprile 2016 (doc. 120) di dolori a livello ischiopubici con

referto peri-prostatico vescicole seminali resecato il 1° marzo 2016 all'__________

di __________, che l'avevano portato a ridurre l'attività professionale per i

dolori.

L'indomani (doc. 119), il dr. med. __________, FMH in urologia, anch'egli

interpellato dall'Ufficio AI, ha attestato che dal 27 agosto 2015 al 31 gennaio

2016.

l'assicurato è stato totalmente inabile al lavoro per dolore pelvico

cronico e ciste in prossimità delle vescicole seminali.

Questa sintomatologia ha portato all'asportazione della vescicola

seminale calcifica a sinistra da specialisti dell'__________ di __________ e a

un'inabilità lavorativa del 100% che il 21 marzo 2016 (doc. 134) hanno

stabilito dal 29 febbraio al 20 marzo 2016, ma che i periti del SAM hanno ritenuto

per i mesi di marzo e aprile 2016.

L'assicurato si è poi sottoposto il 26 agosto 2016 (doc. 155) a

un'artroscopia all'anca sinistra, ricostruzione del labbro acetabolare,

acetabuloplastica, condroplastica e sinoviectomia, a seguito della quale il

perito reumatologo del SAM ha ritenuto giustificata un'incapacità lavorativa

totale, per qualsiasi tipo di attività, della durata di tre mesi e quindi dal

26.

agosto al 26 novembre 2016.

Il curante dr. med. __________ ha certificato un'ulteriore

inabilità lavorativa del 100% dal 23 giugno al 30 luglio 2017 (doc. 153), nuovamente

senza indicare i motivi dell'impedimento.

Dal 6 novembre al 1° dicembre 2017 l'assicurato è stato degente

presso la Clinica di riabilitazione di __________ per sindrome del dolore

multifattoriale. Nella lettera di uscita del 18 dicembre 2017 (doc. 176) i

curanti hanno indicato che all'ammissione il dolore costante in zona della

plica inguinale era di intensità 6-7/10 sulla scala VAS e che l'interessato

manifestava anche un costante dolore gluteo e al fianco sinistro

sforzo-dipendente. V'era una deambulazione con zoppia a sinistra, l'assicurato

camminava con l'aiuto di un bastone a destra e l'appoggio monopodale a sinistra

non era quasi fattibile. Anche la mobilità dell'anca sinistra era limitata con

dolori. Il programma riabilitativo messo in atto mirava al miglioramento delle

performance fisiche per permettere la reintegrazione nell'ambito

socio-lavorativo.

L'assicurato presentava una sintomatologia dolorosa complessa e

multifattoriale con un non chiaro generatore del dolore in sede inguinale.

Clinicamente era stata trovata un'importante sindrome miofasciale del cingolo

lombo pelvico e delle contratture degli adduttori. Funzionalmente l'interessato

era limitato nel movimento dell'anca e della deambulazione, con comparsa di

spasmi/crampi dell'arto inferiore di sinistra sforzo dipendente. Nei colloqui

con la psicologa non era emersa una psicopatologia, anche nel gruppo di

rilassamento ha avuto difficoltà ad aderire al programma proposto dovuto alla

comparsa dei crampi. Durante la prima fase di riabilitazione, di intensità

moderata, era peggiorata la sintomatologia dolorosa con intensi spasmi

dell'arto inferiore sinistro.

Riducendo l'intensità e predisponendo l'assunzione di Rivotril,

gli spasmi si erano rettamente ridotti. Gli specialisti hanno quindi proposto

di proseguire con fisioterapia individuale, con agopuntura, con allenamento in

palestra per tronco e arti superiori ed esercizi prudenti in piscina.

Alla dimissione, il paziente aveva descritto un miglioramento dei

dolori in zona lombare, gluteale e in misura minore inguinale e riduzione dei

crampi/spasmi dopo introduzione del Rivotril. Persisteva una sintomatologia

dolorosa inguinale di intensità da 4-7/10 sforzo-dipendente, anche i dolori

lombari e gluteali con certo beneficio dall'elettro-agopuntura con rilassamento

degli adduttori, le performance fisiche erano invariate. Lo stato fisico era

invariato con mobilità lombare e dell'anca sinistra invariata con leggero

miglioramento della sintomatologia miofasciale.

Non è stata indicata alcuna inabilità lavorativa.

Era stata quindi organizzata una presa a carico da parte del

Servizio di neurologia dell'Ospedale __________ di __________ per valutazione e

trattamento della sintomatologia dolorosa e trattamento.

Il PD dr. med. __________ ha seguito il ricorrente alla dimissione

dalla Clinica di riabilitazione e del suo parere, in cui non è certificata un'inabilità

lavorativa, già si è riferito in precedenza.

Da quanto precede discende che non è comprovata l'esistenza di una

situazione più severa rispetto a quella ritenuta dai periti del Servizio

Accertamento Medico, che hanno stabilito un'abilità lavorativa dell'assicurato

del 50% dall'agosto 2015 al febbraio 2016 per i disturbi urologici, dello 0%

nei mesi di marzo e aprile 2016 per accertamenti e trattamenti urologici a cui

ha fatto seguito l'intervento di asportazione della ciste della vescicola

seminale sinistra, nuovamente nulla dal 26 agosto al 26 novembre 2016 a causa

dell'intervento di artroscopia all'anca sinistra e dal 6 novembre al 1°

dicembre 2017 stante la degenza per riabilitazione.

Per i restanti periodi, precedenti e attuali alla perizia,

l'assicurato è stato considerato abile al lavoro sull'arco di una giornata

lavorativa normale di 8-9 ore con rendimento massimo del 100%, sia nella sua

attività di progettista di impianti di riscaldamento, di ventilazione e di

climatizzazione, sia in altre attività adeguate nel rispetto dei limiti

funzionali e di carico stabiliti dal reumatologo.

Questa conclusione è stata altresì confermata nel complemento

peritale del SAM del 19 luglio 2018 (doc. 201) anche a seguito della nuova

documentazione medica prodotta dall'assicurato, che è stata anch'essa

attentamente valutata dagli specialisti e che non ha portato a modificare né le

loro diagnosi né i gradi di (in)capacità lavorativa precedentemente stabiliti.

Non v'è quindi alcuna ragione per mettere in dubbio le conclusioni

a cui sono giunti i periti, che hanno esaminato in maniera chiara e completa lo

stato di salute dell'insorgente e le sue ripercussioni sulla sua capacità

lavorativa.

Da quanto precede discende che una nuova valutazione dello stato

di salute dell’assicurato, così come espressamente da esso richiesta, non è

dunque affatto necessaria. Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si

deve ritenere che la documentazione a disposizione del TCA è chiara e

sufficiente per l'evasione della presente causa, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente l’allestimento

di una perizia.

La fattispecie risulta già adeguatamente esaminata da esperti.

Non v’è dunque motivo di modificare le conclusioni tratte

dall’SMR, visto che specifici, validi e più dettagliati pareri medici contrari,

utili alla determinazione del grado di capacità lavorativa, non ne sono stati

trasmessi pendente causa dal ricorrente. Il Servizio Medico Regionale ha in

effetti avuto modo più volte di pronunciarsi sull’intera questione e,

soprattutto, ogni qualvolta che l’assicurato trasmetteva nuova documentazione

medica all’attenzione dell'amministrazione e quindi dei periti del SAM.

Il Servizio Medico Regionale, quantomeno fino alla data

determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; DTF 121 V

366.

consid. 1b), non ha ammesso uno stato di salute dell'assicurato peggiore

rispetto a quello determinato dagli specialisti intervenuti su mandato

dell’Ufficio AI.

Da ultimo, la scrivente Corte respinge la censura di parzialità

del perito urologo che "è subentrato

nello studio medico del Dr. med. __________, che ha seguito inizialmente il

ricorrente.".

Non si vede infatti per quale motivo il dr. med. __________,

quand'anche effettivamente avesse ritirato lo studio del dr. med. __________ -

dalle carte intestate dei due specialisti risultano due indirizzi differenti

non solo per la via, ma anche per il Comune - debba essere ritenuto parziale,

avendo egli peraltro diagnosticato una sindrome del dolore pelvico cronico di

natura indeterminata esattamente come il dr. med. __________, l'anestesista che

ha impiantato al ricorrente il neuromodulatore spinale e dei cui effetti

positivi egli era soddisfatto.

2.6

In virtù delle considerazioni

espresse, il TCA fa quindi proprie le conclusioni dei periti del Servizio

Accertamento Medico e quelle del Servizio Medico Regionale per quanto concerne

i periodi di incapacità lavorativa del ricorrente, che sono stati riportati

correttamente nella decisione impugnata.

Sulla scorta di questi periodi, le condizioni dell'art. 28 cpv. 1

lett. b LAI non sono però rispettate e quindi, non essendo in presenza di

un'incapacità lavorativa duratura di almeno il 40% per un anno dalla sua

insorgenza, decade il diritto a una rendita di invalidità e anche a dei

provvedimenti professionali.

Il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione di rifiuto

di attribuzione di una rendita di invalidità è confermata.

2.7

Secondo l'art. 29 cpv. 2

LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.

-vanno poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti