32.2018.152
Necessari ulteriori accertamenti medici. Prematura la valutazione economica. Fermo restando il diritto ad almeno una mezza rendita dal 1 agosto 2015 al 30 settembre 2016 e dal 1 marzo 2017 al 31 agost
28 novembre 2018Italiano12 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.152
FS
Lugano
28 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 luglio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - per
decisione del 16 luglio 2018 (doc. A; decisione emessa dopo che una precedente
richiesta di prestazioni del novembre 2002 era stata respinta con decisione del
13 giugno 2005 confermata con decisione su opposizione del 14 settembre 2005, cfr.
doc. AI 1/1-7, 28/64-65 e 33/74-77) –
riconosciuti i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:
Attività
abituale, ausiliaria di pulizie:
100% dall’11.8.2014 al
28.06.2016
0% dal
29.06.2016 al 07.02.2017
100% dal
08.02.2017 e continua
Attività
adeguata allo stato di salute:
100% dall’11.8.2014 al
28.06.2016
0% dal
29.06.2016 al 23.03.2017
100% dal
24.03.2017 al 23.05.2017
10% dal
24.05.2017 e continua
Mansioni
consuete (attività casalinga), valutazione-teorica:
100% dall’11.8.2014 al
06.05.2015
0% dal
07.05.2015 al 07.02.2017
50% dal
08.02.2017 al 23.03.2017
100% dal
24.03.2017 al 23.05.2017
15% dal
24.05.2017 e continua,
visto
che dall’“Inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica” del 29 luglio 2017 (confermata dal medico SMR dr. __________
nell’annotazione del 2 ottobre 2017, cfr. doc. AI 94/249) è emerso un grado
d’inva-lidità nelle attività consuete del 29% dal 2014 (cfr. doc. AI
93/242-248), in applicazione del metodo misto e ritenuto il nuovo tenore
dell’art. 27bis OAI in vigore dal 1. gennaio 2018 – l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una
mezza rendita dal 1. agosto 2015 (dopo l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 2
lett. b LAI) al 30 settembre 2016 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato
di salute del 29 giugno 2016 ex art. 88a cpv. 1 OAI) e dal 1. marzo 2017 (nuovo
impedimento lavorativo totale) fino al 31 agosto 2017 (ovvero tre mesi dopo il
miglioramento dello stato di salute del 24 maggio 2017 ex art. 88a cpv. 1 OAI);
- contro
la suddetta decisione, tramite l’avv. RA 1, s’aggrava al TCA l’assicurata che –
contestata la valutazione medica ed economica e prodotta ulteriore
documentazione medica – postula l’annullamento della decisione impugnata;
- con
la risposta di causa l’amministrazione – osservato che il medico SMR dr.
__________, nell’annotazione 28 settembre 2018, ha concluso che “(…) il
nuovo referto reso dal dr. __________ (ricorso in ged 18.09.2018, pag. 36-37)
non contiene elementi clinici modificanti la valutazione medica espressa con
rap-porto finale SMR del 21.8.2017. Tale referto però è merite-vole di un nuovo
apprezzamento medico valetudinario dell'Assicurata, in quanto lo stato
funzionale si è modificato in misura significativa in senso peggiorativo
presumibilmente da 3 mesi a questa parte. (…)” (IV/1) – postula la
retrocessione degli atti (IV);
- con
scritto 10 ottobre 2018, tramite il suo patrocinatore, l’insorgente ha
comunicato al TCA che “(…) la ricorrente si mette a disposizione per
esperire gli accertamenti medici necessari atti a comprovare la sua totale
incapacità lavora-tiva. Ciò considerato, si chiede a codesto lodevole Tribunale
l'accoglimento del ricorso presentato dalla Signora RI 1, con conseguente
annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell'incarto all'Ufficio Al
affinché renda un nuovo provvedimento dopo l'espletamento degli accertamenti
medici conformemente alla risposta di causa summenzionata. (…)” (VI);
- con
ulteriore scritto, pervenuto il 22 novembre 2018 (VII e allegato doc. F,
trasmessi all’Ufficio AI unitamente alla presente sentenza per le proprie
incombenze), l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA un peggioramento dello stato di
salute della sua assistita e ribadito “(…) la richiesta a codesto lodevole
Tribunale di accogliere il ricorso presentato dalla Signora RI 1, con
conseguente annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell'incarto
all'Ufficio Al - in tempi celeri - affinché renda un nuovo provvedimento,
questa volta tenendo ben in considerazione tutti gli elementi aggravanti lo
stato di salute della ricorrente. (…)” (VII, pag. 2);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto
2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011);
- nel caso concreto, pendente lite, come accennato, la nuova
documentazione medica prodotta con il ricorso è stata sottoposta al medico SMR
dr. __________ che, nell’annotazione 28 settembre 2018, ha concluso per
la necessità di un “(…) nuovo apprezzamento medico valetudinario (…)”
(IV/1);
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un dan-no alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
con-genita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'in-validità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia ca-gionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicher-heit, 2a ed., 2007, pag. 1411,
n. 46). Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale
o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra
professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevol-mente esigibili. Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumi-bilmente
permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1
LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V
249 consid. 1b). L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha
diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di
svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedi-menti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.
ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido
(art. 8 LPGA) almeno al 40%.L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucra-tiva ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita
nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato
il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- se un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività
lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del
concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili
condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di
guadagno. Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid.
1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28a
cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita
un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può
ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in
deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni
consuete. Nel caso in cui l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in
assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna
applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita
un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda
del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16
LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è
determinata secondo il cpv. 2. In tal caso, occorre determinare la parte
dell'attività lucrativa o della collaborazio-ne gratuita nell'azienda del
coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il
grado d'invalidità nei due ambiti. Questo metodo di graduazione dell'invalidità
(detto "metodo misto") è stato dichiarato conforme alla legge
dal TFA in DTF 125 V 146; STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in Pladoyer 5/06 pagg. 54 segg; STF I 156/04 del 13 dicembre 2005,
pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pagg. 151segg.). Gli
artt. 27 OAI (nozione di mansioni consuete) e 27bis cpv. 2 - 4 OAI (calcolo
dell’invalidità secondo il metodo misto) sono stati modificati con effetto dal
1. gennaio 2018 (sul nuovo modello di calcolo cfr. STCA 32.2017.180 del 20
giugno 2018, 32.2017.153 del 22 agosto 2018; STF
9C_553/2017 del 18. dicembre 2017;8C_462/2017 del 30 gennaio 2018 e 8C_21/2018
del 25 giugno 2018);
- sulla scorta di quanto precede – visti il rapporto 5 settembre
2018 del dr. __________, capoclinica dell’unità di ortopedia e traumatologia
dell’Ospedale __________ di __________ e il certifica-to medico del 19 novembre
2018 del dr. __________, capoclinica dell’unità di ortopedia e traumatologia
dell’Ospedale __________ di __________ (doc. F, trasmesso con la presente sentenza
all’Ufficio AI per le proprie incombenze) – v’è effettivamente da ritenere
che la situazione valetudinaria e l’evoluzione nel tempo della stessa necessita
di un nuovo accertamento medico;
- per
quanto riguarda la valutazione economica la stessa risulta essere prematura
ritenuta la necessità di ulteriori accertamenti medici;
- in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il
Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve
allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare
gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente
Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare
l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti
peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107
del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es
dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen,
eine Sache zurückzu-weisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- nel
caso concreto ./b> fermo restando il diritto ad almeno una mezza rendita
dal 1. agosto 2015 al 30 settembre 2016 e dal 1. marzo 2017 fino al 31 agosto
2017 –, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione
necessitino di essere completati, si giustifica il rinvio degli
atti ad essa affinché, come rettamente indicato nella risposta, “(…)
al termine degli accertamenti l’Ufficio AI renderà un nuovo provvedimento
debitamente preavvisato. (…)” (IV);
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto
l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico
dell'Ufficio AI;
- stante
l’esito del gravame, patrocinata da un avvocato la ricorrente ha
diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1
Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisioni del 16 luglio 2017, fermo restando il diritto ad almeno una mezza
rendita dal 1. agosto 2015 al 30 settembre 2016 e dal 1. marzo 2017 fino al 31
agosto 2017, è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
Fatti
2. Le
spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà
alla ricorrente fr. 1’800.-- per ripetibili (IVA Inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
Considerandi
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti