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Decisione

32.2018.154

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 luglio 2019Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice,

ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion

entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;

SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25

mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6 Nell’evenienza concreta, si

tratta di stabilire lo stato di salute del ricorrente rispettivamente la sua

capacità lavorativa e di guadagno dal febbraio 2017 in poi, ovvero da quando la

sua seconda domanda di prestazioni è stata respinta fino alla decisione del 3

agosto 2018 concernente la terza domanda AI.

Questo Tribunale, chiamato a verificare se l’Ufficio AI l’abbia

accuratamente vagliato prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi di tutta la documentazione medica agli atti conferma l’operato

dell’amministrazione.

Va innanzitutto rilevato che l'Ufficio AI ha regolarmente raccolto

la documentazione medica topica presso i curanti sin dalla presentazione della

prima domanda, nel gennaio 2013, e così ha proseguito fino all'inoltro, nel

febbraio 2018, della terza richiesta di prestazioni AI.

In quell'occasione, sulla scorta della nuova documentazione trasmessa

dall'assicuratore malattia all'Ufficio AI (doc. 61), il 28 febbraio 2018 (doc.

60) l'SMR ha ritenuto che era stato documentato un peggioramento dello stato

clinico a partire dal dicembre 2017 dovuto a persistenti disordini del ritmo

cardiaco con 8 scariche di defibrillatore il 4 dicembre 2017 e ricovero presso

il __________ come pure ricovero presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale __________

di __________ il 23 dicembre 2017 per Lipotimia.

Di conseguenza, erano date le condizioni per entrare in materia

sull'esame della terza richiesta di prestazioni di invalidità.

Preso atto della nuova situazione clinica documentata e del

questionario per il datore di lavoro compilato l'8 marzo 2018 (doc. 68), il 17

aprile 2018 (doc. 72) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha

tratto le proprie conclusioni nel rapporto finale, riconoscendo la diagnosi di

cardiomiopatia dilatativa di incerta eziologia (post-miocarditica, DD

idiopatica) posta dalla __________ nella lettera di uscita dell'11 dicembre

2017 (doc. 37 incarto della Cassa malati) riferita al ricovero dal 4 al 7 dicembre

precedente.

La diagnosi alla base dell'incapacità lavorativa del ricorrente

non è dunque contestata dalle parti, mentre la divergenza verte sulla capacità

lavorativa dell'assicurato dal 20 dicembre 2017 in poi.

L'insorgente ha sostenuto che, da dopo l'evento del 4 dicembre

2017, fosse in grado di lavorare soltanto in ragione del 50% ed in effetti dal

20 dicembre 2017 ha ripreso a svolgere la sua abituale attività in tale

percentuale di tempo.

Per il medico SMR, invece, il quadro clinico rilevato dai referti

medici agli atti, rapportato alle mansioni tipicamente esercitate

dall'assicurato come tecnico di processo, lo rendeva abile al lavoro 70%.

Il TCA è dell'avviso che le considerazioni espresse dal dr. __________

debbano essere poste alla base del presente giudizio e quindi che si debba

ritenere che il ricorrente sia in grado di sfruttare la sua capacità lavorativa

in misura del 70% nella continuazione dell'attività lavorativa esercitata anche

dopo quanto occorsogli il 4 dicembre 2017.

Le opinioni espresse dal medico dell'SMR sulle condizioni di

salute dell'assicurato sono infatti tutte molto dettagliate e precise, si

addentrano in modo sicuro e chiarificatore sui concetti cardini della patologia

di cui è affetto l'interessato spiegandone i disturbi e, soprattutto, dando una

spiegazione scientifica e medica agli effetti collaterali lamentati dal

ricorrente, che il dr. __________ ha fatto dipendere dalla patologia stessa che

l'affliggeva e dai farmaci assunti per contrastarla.

In effetti, nel suo dettagliato parere di ben sette pagine

allestito il 25 ottobre 2018, il medico SMR ha affermato che l'Amiodarone

(Cordarone) prescritto dal cardiologo giustificava il malessere generale, il

senso di peso epigastrico, l'inappetenza, la sindrome epatobiliare con

eventuale alterazione del gusto e con essa la perdita di peso dell'assicurato.

Ciò, oltretutto, visto che non gli è mai stata oggettivata una patologia a

carico dello stomaco o dell'intestino (doc. VIIIbis pag. 2).

L'altro farmaco assunto, il Beloc-Zok, contenente il principio

attivo del Metoprololo, è un betabloccante che lo stesso medico SMR ha ritenuto

indicato nel caso del ricorrente, poiché ha lo scopo di contrastare gli effetti

sfavorevoli dell'iperattivazione simpatica, meccanismo che entra in gioco

nell'insufficienza cardiaca e nello scompenso cardiaco. I suoi effetti sono una

diminuzione della frequenza cardiaca, una diminuzione della forza di

contrazione ventricolare come pure una diminuzione della pressione arteriosa,

tutti chiari effetti vantaggiosi per un cuore emodinamicamente insufficiente.

Pertanto, il dr. __________ ha concluso che la bradicardia dell'assicurato era

indotta dal farmaco e quindi aveva un significato terapeutico. Inoltre, egli ha

riconosciuto che il Metoprololo era stato titolato in modo assolutamente

Considerandi

ineccepibile da parte del cardiologo curante e che la posologia prescritta era

corretta. Considerato che gli effetti sfavorevoli sui sintomi provocati

dall'assunzione di questo betabloccante si possono manifestare soltanto

all'inizio della terapia, mentre gli effetti favorevoli compaiono in media dopo

circa tre mesi di trattamento, il medico SMR ha escluso, visto che l'assicurato

assumeva questa terapia ormai da anni, che egli ne subisse gli effetti

sfavorevoli dopo così tanto tempo.

Inoltre, determinante per stabilire se v'è stato un peggioramento

dello stato di salute dell'insorgente dopo il 20 dicembre 2017 - è indubbio che

dal 4 al 19 dicembre 2017 la capacità lavorativa fosse nulla -, la scrivente

Corte evidenzia che il Servizio Medico Regionale ha rilevato che con l'ecocardiografia

transtoracica del 9 aprile 2018 (docc. B2 e B18) la frazione di eiezione era

stata accertata del 36% e quindi era rimasta stabile nel tempo sin dal dicembre

2012, allorquando l'EcoTT del 12 novembre 2012 (doc. B7) ha attestato una FE del

30% (doc. VIIIbis pag. 3).

A questo proposito, il medico SMR ha ricordato che lo stesso dr.

med. __________ aveva segnalato il 24 aprile 2018, in merito all'esame

ecocardiografico del 9 aprile precedente, che la FE rimaneva stabile rispetto

al mese di dicembre 2017.

Il dr. med. __________ ha osservato che eccetto le due sole

rilevazioni ultrasonografiche dove la frazione di eiezione si attestava al

40-45% (nel dicembre 2013 e l'11 maggio 2015), essa era in realtà stabile sin

dalla diagnosi del 2012, mostrando anzi un recupero del 6% rispetto alla FE del

30% calcolata con la MRI nel luglio 2012. Egli ha quindi rilevato che

mantenendosi stabile la FE, la bradicardia non era in grado di esercitare

alcuna influenza sull'attività lavorativa dell'assicurato, che l'SMR ha

ritenuto adeguata al suo stato di salute (doc. VIIIbis pag. 6).

In risposta al ricorrente, il dr. __________ ha altresì ribadito

nella sua ultima presa di posizione che la frequenza cardiaca di 45 bpm era

dovuta alla terapia betabloccante con Metoprololo, che aveva lo scopo di

evitare episodi tachiaritmici ventricolari sostenuti.

Il medico dell'SMR ha saputo ben spiegare che la terapia

prescritta all'assicurato dal dr. med. __________ serviva quindi a controllare

la frequenza ventricolare e che la bradicardia che ne derivava era dunque

appositamente indotta dal farmaco assunto (doc. VIIIbis pag. 3).

Quanto alle bradicardie - ossia quando la frequenza cardiaca è al

di sotto di 60 bmp -, il medico del Servizio Medico Regionale era concorde con

il cardiologo dell'interessato, che ha affermato che esse erano il prezzo da

pagare per la terapia betabloccante, ma che comunque l'assicurato stava meglio

rispetto a quando assumeva il Cordarone (doc. VIIIbis pag. 6).

In merito alla lamentela dell'assicurato sulla sua pressione che ha

ritenuto essere bassa, il medico SMR ha precisato che era da tanto tempo che

essa si attestava a circa 100 mmHg di massima e a 60 mmHg di minima. Inoltre,

questi valori sono presenti in milioni di persone, che sono comunque in grado di

esercitare un'attività lavorativa senza conseguenze (doc. VIIIbis pag. 3).

Quanto all'affermazione ricorsuale che vi sarebbe stato un netto

calo di peso e ciò comproverebbe ulteriormente il peggioramento delle sue

condizioni di salute, nelle sue considerazioni l'SMR ha precisato che un calo

ponderale importante e preoccupante dal profilo medico si ha quando esso

consiste in almeno 20kg e non in 7kg e per di più su una persona che ne pesava

86kg (doc. VIIIbis pag. 6).

Oltretutto, la sensazione di malessere generale, l'inappetenza e

la sindrome epatobiliare provocate dall'Amiodarone, come visto, giustificavano

la perdita di peso (doc. VIIIbis pag. 2).

In merito alle ricette dei farmaci da assumere prodotte pendente

causa, va qui rilevato, come sottolineato dal Servizio Medico Regionale il 25

ottobre 2018 (doc. VIIIbis pag. 7), che le stesse non sono state prescritte da

specialisti del ramo, ma da medici generalisti. Inoltre, alla base di queste

prescrizioni non v'è alcuna diagnosi psichiatrica e nemmeno l'indicazione

medica sull'utilità della loro assunzione da parte dell'assicurato.

Il Servizio Medico Regionale ha evidenziato anche che la

circostanza che l'insorgente non potesse spostarsi oltre i 10km di distanza non

è giustificata dal profilo medico. Nel suo certificato del 6 settembre 2018 la

dr.ssa med. __________ non ha infatti fornito alcuna motivazione clinica alla

base di questa conclusione e dunque non è possibile oggettivarne l'opportunità per

rapporto allo stato di salute del ricorrente.

Va ancora evidenziato che, da parte sua, il dr. med. __________ ha

analizzato nel dettaglio il mansionario che è stato allestito dal datore di lavoro

del ricorrente l'8 marzo 2018 (doc. 68) e l'ha rapportato alle condizioni di

salute dell'assicurato scaturite dai certificati medici.

Nella sua qualità di process engineer l'assicurato lavorava

40.

ore alla settimana e la sua attività era suddivisa fra talvolta lavori alla

scrivania (fra mezz'ora e 3 ore al giorno), talvolta programmazione di macchine

(fra mezz'ora e 3 ore al giorno), raramente formazione del personale (fino a

mezz'ora al giorno) e raramente manutenzione delle macchine (fino a mezz'ora).

Per lo svolgimento di questi lavori, dal profilo fisico

l'assicurato doveva talvolta stare in piedi, stare seduto, camminare, raramente

sollevare o portare pesi fino a 10kg, a 25kg e di oltre 25kg, mentre dal

profilo psichico l'interessato doveva avere una rilevante capacità di

concentrazione e di attenzione, come pure una capacità di resistenza e di

precisione media.

Sulla scorta di tale descrizione e quantificazione dell'attività

lavorativa, nella sua presa di posizione del 24 settembre 2018 (doc. IV/1) il

Servizio Medico Regionale ha dapprima ricordato che il limite di carico massimo

stabilito era di 5kg, poi che non si evincevano condizioni di particolare

stress emotivo o fisico, né occasionale né prolungato, soprattutto in

considerazione dei limiti di carico che aveva stabilito. Il medico SMR ha

evidenziato che dal questionario compilato dal datore di lavoro non risultava

nemmeno un contatto diretto dell'assicurato con il pubblico di tipo continuato

con richieste pressanti della clientela e neppure un ambiente di lavoro dove

fosse necessaria una straordinaria competitività. Non risultavano inoltre

conflitti sul posto di lavoro.

Per il dottor __________, quindi, mancavano tutte quelle

condizioni in grado di configurare uno stress di qualsivoglia natura, di durata

anche minima oltre che prolungata. Non si era dunque in presenza di una

situazione lavorativa con stress fisici e psichici.

Viste le considerazioni e spiegazioni sopra esposte fornite dal

medico del Servizio Medico Regionale, la scrivente Corte ritiene di doversi

allineare alle stesse risultando ben motivate, chiare, complete, molto

dettagliate, non arbitrarie e rapportate alle condizioni personali

dell'insorgente, siano esse di salute e lavorative.

La diagnosi posta dal cardiologo curante non essendo messa in

dubbio ma, anzi, confermata dall'SMR, alla luce dell'attività lavorativa

abituale del ricorrente e degli sforzi fisici e psichici che essa richiede, il

TCA conclude che, secondo il principio della verosimiglianza preponderante

valido nelle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6; DTF 129 V 56

consid. 2.4), tenuto conto dei limiti funzionali e di carico stabiliti nel

rapporto finale SMR del 17 aprile 2018 che prevedono un carico massimo di 5kg e

pause supplementari da considerare non incluse, si deve ritenere giustificata la

capacità lavorativa del 70% in qualsiasi attività intesa come riduzione del tempo

di presenza.

Di conseguenza, la situazione clinica dell'assicurato risultante

nel 2018 si avvera simile a quella che era stata accertata dallo stesso

Servizio Medico Regionale in occasione della seconda domanda di prestazioni AI.

Pertanto, non è stato comprovato un peggioramento tale da ammettere, come

preteso dal ricorrente, una diminuzione dell'abilità lavorativa dal 70% al 50%

dal 20 dicembre 2017 in poi.

Il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione di rifiuto

di attribuzione di una rendita di invalidità è confermata.

2.7

Secondo l'art. 29 cpv. 2

LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.

-vanno poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti