32.2018.155
Restituzione di prestazioni. Riconsiderazione. Procedura di preavviso. Violazione del diritto di essere sentito. Ripetibili
7 novembre 2018Italiano17 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.155
rg/sc
Lugano
7 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 luglio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
considerato in diritto
1.1. Con decisione 31 ottobre 2012 RI
1 era stato posto dall’Ufficio AI al beneficio di una rendita intera (grado d’invalidità
del 100%) a datare dal 1. luglio 2011 (doc. D, doc. AI 62).
1.2. Per decisione 12 luglio 2018
l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurato la restituzione di fr. 19’226 per
prestazioni percepite a torto dal 1. agosto 2013 al 31 luglio 2018. Al riguardo
l’amministrazione ha evidenziato che “A seguito di una verifica abbiamo
constatato che il calcolo della sua rendita d’invalidità effettuato nell’anno
2012 non era stato elaborato correttamente, in quanto erano stati considerati
erroneamente come periodi di contribuzione anche gli anni in cui aveva svolto
attività lavorativa nel __________. Ci vediamo purtroppo costretti di
conseguenza a richiedere in restituzione la prestazione percepita a torto
retroattivamente per gli ultimi cinque anni (art. 25 cpv. 2 LPGA) (…)”,
fissando in fr. 1’968 (rendita da agosto 2013 a dicembre 2014) rispettivamente
in fr. 1’976 (rendita da gennaio 2015) l’ammontare della prestazione mensile
dopo nuovo calcolo (doc. A).
1.3. Contro questa decisione insorge
l’assicurato rappresentato dal-l’avv. RA 1. Invoca una violazione del diritto
di essere sentito (mancata indicazione dei rimedi di diritto e mancata concessione
della facoltà di “inoltrare un’opposizione all’Ufficio dell’assicu-razione
invalidità del Cantone Ticino”), come pure la perenzione del diritto
di esigere la restituzione e l’incompleto accertamento degli elementi
determinanti per il calcolo della rendita (contributi relativi all’attività svolta
all’estero). L’insorgente postula quindi l’annullamento della decisione
contestata con, in ordine, il rinvio della causa all’amministrazione affinché,
dopo assegnazione di un termine di 30 giorni per “formulare opposizione”,
e nel merito il rinvio per nuovo calcolo della rendita tenendo conto dei contributi
versati all’estero (__________). In via cautelare e super cautelare chiede il
ripristino dell’effetto sospensivo per quanto riguarda l’ordine di restituzione.
Con ordinanza 14 settembre
2018 il vicepresidente del TCA ha intimato l’atto di ricorso
all’amministrazione e indicato all’attenzione del ricorrente – in relazione
alle richieste di provvedimenti cautelari – che “Il ricorso
ha effetto sospensivo in quanto rivolto contro la decisione
di restituzione del 12 luglio 2018” e precisando al riguardo che “Di
principio infatti un ricorso ha effetto sospensivo e l’impugnazione della
decisione impedisce quindi l’esecuzione immediata della stessa (Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2006, § 73 n. 12; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003 ad
art. 56 n. 26; Zünd/Pfiffner Rauber, Ges. über das SVGer des Kantons Zürich, §
17 n. 10), ritenuto che la possibilità di revoca dell’effetto sospensivo di cui
art. 97 LAVS non si applica alle decisioni di restituzione (Kieser, cit., ad
art. 25 n. 11; Zünd/Pfiffner Rauber, cit., § 17 n. 10; DTF 130 V 411)”.
1.4. Con la
risposta di causa l’amministrazione ha osservato:
" … lo scrivente Ufficio AI del Canton Ticino (di seguito
UAI) tiene a comunicare di non aver purtroppo preannunciato all’assicurato la
resa della sfavorevole decisione di restituzione del 12 luglio 2018. Nel caso
in disamina, la garanzia procedurale costituzionale prevista dagli articoli 29
cpv. 2 Cost. fed. e 42 LPGA è dunque venuta meno.
Ora,
posto che:
-
nel settore dell’AI non è prevista
la procedura di opposizione;
-
l’art. 73bis OAI, così
come la nota marginale 3013 della CPAI, specificano chiaramente che il
preavviso di cui all’art. 57° LAI dev’essere emesso unicamente nei casi
elencati dall’art. 57 capoverso 1 lettere c-f LAI e che
-
la procedura di preavviso non
concerne questioni che rientrano nell’ambito di competenza delle Casse di
compensazione (cfr. il DTF 134 V 97 e l’art. 3 cpv. 1 OPGA),
l’UAI
propone che la decisione del 12 luglio 2018 venga trattata alla stregua di un
formale avviso dell’amministrazione atto a permettere la discussione della
fattispecie e a prudenzialmente salvaguardare il termine annuo di perenzione di
cui all’art. 25 cpv. 1 LPGA (analogamente a quanto stabilito nella sentenza del
26 maggio 2014 di questo lodevole Tribunale; incarto n. 32.2013.147).
Una
debita presa di posizione nel merito delle pertinenti motivazioni del rappresentante
legale dell’assicurato notificate con il ricorso del 13 settembre 2018 verrebbe
dunque fornita in sede amministrativa.
Alla luce
di quanto precede, si chiede – titolo principale – a questo lodevole Tribunale
di accogliere il ricorso interposto da controparte e di rinviare gli atti
affinché l’amministrazione proceda come illustrato nella suindicata proposta.
In
subordine, l’UAI domanda invece cortesemente a questo lodevole Tribunale – in
considerazione del suo pieno potere cognitivo – che la lesione del diritto di
essere sentito dell’assicurato venga sanata (analogamente a quanto stabilito
nella sentenza del 25 aprile 2017 di questo lodevole Tribunale; incarto n.
32.2016.144) e che, di riflesso, venga respinto il ricorso interposto da
controparte.” (doc. IV)
1.5. Con scritto 22 ottobre 2018
l’insorgente ha dichiarato di aderire alla proposta dell’amministrazione e ha chiesto
l’assegnazione di congrue ripetibili, producendo al riguardo la nota d’onorario
per un importo complessivo di fr. 6'104.55.
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. L'art. 1 cpv. 1 LAI stabilisce
che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili
all'assicurazione per l’invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre
che la presente legge non preveda espressamente una deroga. Secondo l'art. 49
cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con
l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia
di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
Ai sensi dell’art. 57a LAI
(nella versione applicabile dal 1. luglio 2006
a seguito della modifica della LAI del 16 dicembre 2005, la quale ha
sostituito la procedura d’opposizione mediante una procedura di preavviso; cfr.
Messaggio concernente la modifica della Legge federale sull’assicurazione per
l’invalidità [misure di semplificazione della procedura], pubblicato in FF 2005
2751-2763, in particolare pp. 2756-2757), l’Ufficio AI comunica all’as-sicurato,
per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione
o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L’assicurato
ha il diritto di essere sentito conformemente all’art. 42 LPGA. Inoltre, l’art.
69 cpv. 1 lett. a LAI stabilisce che in deroga agli art. 52 e 58 LPGA le decisioni
degli Uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinnanzi al tribunale
delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI.
2.3. Il diritto di
essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. è una garanzia costituzionale di
natura formale, la cui violazione implica di massima l'annullamento della
decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito
(STF 9 C_734/2010 del 18 maggio 2011 consid. 4.1 e DTF 135 I 187 consid. 2.2 p.
190 e rinvii). Tale garanzia comprende il diritto per l'interessato di
consultare l'incarto, di offrire e di esigere l'assunzione di mezzi probatori
purché siano pertinenti e riguardino punti rilevanti per il giudizio, di
partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella
misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 135 I 187 consid. 2.2 p.
190 con rinvii). In sostanza, il medesimo, quale diritto di partecipazione al
procedimento, comprende tutte quelle facoltà che devono essere riconosciute a
una parte affinché possa efficacemente far valere la sua posizione nella
procedura (DTF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). Esso comprende altresì l'obbligo
per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa e, dall'altro, di
permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi
in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può
occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte a influire
sulla decisione (DTF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 e rinvii). Ai sensi della
giurisprudenza, una violazione di tale diritto – nella misura in cui essa non
sia di particolare gravità – è tuttavia da ritenersi sanata qualora
l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso
che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve
comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437).
2.4. La restituzione di prestazioni
presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una
revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose
sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_795/2009 del 21
giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno
2007, K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non
presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – allorquando
l’assicu-rato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo
oggettivo, non aveva diritto ed in particolare nel caso in cui sia stato
formalmente deciso il diritto ad una rendita limitata nel tempo ma,
contrariamente a tale decisione, la rendita ha continuato ad essere versata
anche dopo la scadenza (così in
STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007 consid. 2.3.2 nella quale
l’Alta Corte ha, infatti evidenziato che “(…) Gilt
die Befristung als formell rechtskräftig verfügt und steht damit das Schicksal
verfügungswidriger Rentenzahlungen zur Beurteilung an, so liegt der
Rückforderung nicht die Wiedererwägung einer formell rechtskräftigen
Rentenzusprache (wegen zweifelloser Unrichtigkeit und erheblicher Bedeutung der
Berichtigung: Art. 53 Abs. 2 ATSG; vgl. Urteile I 353/01 vom 25. Februar 2003,
Fatti
E. 4.1.3 und 4.2, sowie I 222/02 vom 19. Dezember 2002, E. 6) zugrunde; anders
verhielt es sich im Fall I 308/03 (Urteil vom 22. September 2003) insofern, als
dort eine befristet zu verfügende Rente versehentlich effektiv unbefristet
verfügt wurde und eine Rückforderung daher nur unter dem Titel der
Wiedererwägung erfolgen konnte. (…)”;
cfr. anche STF 9C_877/2010 del 28 marzo 2011 consid. 3.2).
2.5. Nel caso concreto, con la
decisione avversata all’insorgente è stata chiesta la restituzione dell’importo
di fr. 19’226 per prestazioni percepite indebitamente da agosto 2013 a luglio
2018. A motivo della restituzione l’amministrazione ha posto il riesame del
calcolo della rendita di spettanza dell’assicurato, nel quale sarebbero stati
per errore considerati come periodi di contribuzione anche gli anni di attività
lavorativa svolta nel __________ (cfr. supra consid. 1.2). L’Ufficio AI ha
quindi provveduto ad una riconsiderazione della precedente decisione emessa il
31 ottobre 2012 con cui aveva riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita di
fr. 2'267 mensili.
Ora, la procedura
applicabile in concreto era quella di cui all’art. 57a LAI e, quindi, della
comunicazione all’assicurato, per mezzo di un preavviso, della decisione
prevista in merito al riesame del-l’ammontare della rendita. La procedura del
preavviso va infatti osservata anche nei casi in cui l’amministrazione in via
di riconsiderazione sopprime o riduce (come in casu) una rendita fi-nora
erogata (STCA 32.2011.278 dell’8 maggio 2012 consid. 2.4; Müller,
Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 29, nota
marginale 2097, p. 413).
Richiamato il
principio valido nelle assicurazioni
sociali per il quale un difetto di forma o di procedura non deve cagionare alle
parti alcun pregiudizio (art. 49 cpv. 3 LPGA; Kieser, “ATSG –
Kommentar”, 2009, ad art. 49, n. 40-41, pp. 621-622; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren un
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1993, p. 101 N 159; vedi anche DTF 122 V
194 consid. 2), dal modo di procedere dell’Ufficio AI è
derivato al ricorrente un pregiudizio nel senso che egli è stato privato della
facoltà di far valere le proprie ragioni prima della resa della decisione
formale sul riesame (riconsiderazione) del calcolo della rendita e sul relativo
ordine di restituzione (va comunque rilevato che il diritto di essere
sentito va garantito anche quando non è necessario il preavviso e in ogni caso
quando si tratta di ridurre una rendita (Müller, op. cit., § 29, nota marginale
2076 p. 410 con riferimento alla DTF 134 V 97 consid. 2.8.3 e 2.9.1).
In simili circostanze,
ritenuto che la mancata messa in atto della procedura di preavviso costituisce
una grave lesione del diritto di essere sentito in quanto tale non sanabile – “(…) Die Nichtdurchführung
des Vorbescheidsverfahren stellt eine schwerwiegende Verletzung des rechtlichen
Gehörs dar, welche einer Heilung grundsätzlich nicht zugänglich ist (Urteil I
584/01 vom 24.7.2002 Erw. 2). (…)” (Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 57a, p. 477) –, l’errore in
procedendo commesso dall’amministrazione non può essere sanato nella
presente sede.
Va poi evidenziato che scopo della procedura di preavviso è permettere
una semplice discussione della fattispecie al fine di contribuire all’accettazione
da parte dell’assicurato della decisione. Per questo motivo di fronte alle
argomentazioni della persona assicurata l’Ufficio AI non può limitarsi a
prenderne atto ed esaminarle. Deve infatti confrontarsi con le (rilevanti)
motivazioni dell’assicurato e per lo meno spiegare perché determinati punti di
vista non possono essere presi in considerazione (“(…) Der Sinn und Zweck des
Vorbescheidverfahrens besteht darin, eine unkomplizierte Diskussion des
Sachverhalts zu ermöglichen und dadurch die Akzeptanz des Entscheids bei den
Versicherten zu verbessern (BGE 134 V 97 E. 2.7 S. 106). Die IV-Stelle
darf sich nicht darauf beschränken, die von der versicherten Person vorgebrachten
Einwände tatsächlich zur Kenntnis zu nehmen und zu prüfen. Sie hat ihre
Überlegungen dem oder der Betroffenen gegenüber auch namhaft zu machen und sich
dabei ausdrücklich mit den (entscheidwesentlichen) Einwänden auseinanderzusetzen,
oder aber zumindest die Gründe anzugeben, weshalb sie gewisse Gesichtspunkte
Considerandi
nicht berücksichtigen kann (BGE 124 V 181 E. 2b S. 183). (…)”
(STF 9C_617/2009 del 15 gennaio
2010, consid. 2.1)).
Inoltre, l’art. 57a LAI va
oltre al diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. fed. conferendo
all’assicurato la possibilità di esprimersi non solo sull’oggetto in questione
ma anche sulla prevista decisione finale (“(…) Die Einwände im
Vorbescheidverfahren sind nicht ein Rechtsmittel, das zurückgezogen werden
könnte mit der Konsequenz, dass der Vorbescheid rechtskräftig würde. Sie sind
vielmehr die Äusserung im Rahmen des Gehörsanspruchs. Das Vorbescheidverfahren
geht insoweit über den verfassungsrechtlichen Mindestanspruch auf rechtliches
Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) hinaus, als die versicherte Person Gelegenheit erhält,
sich nicht nur zur Sache, sondern auch zum vorgesehenen Endentscheid zu äussern
(Art. 57a Abs. 1 IVG und Art. 73ter Abs. 1 IVV; BGE 134 V 97 E. 2.8.2 S. 107
mit Hinweisen; Urteil 9C_617/2009 vom 15. Januar 2010 E. 2.1). Die Verwaltung
ist aber nicht verpflichtet, gemäss dem Vorbescheid zu verfügen. (…)” (STF 9C_176/2010 del 4 maggio 2010, consid. 1)).
Stante quanto sopra,
ritenuto che la decisione impugnata va trattata alla stregua di un preavviso ai
sensi dell’art. 57a LAI (che in quanto tale basta per la salvaguardia del
termine di perenzione ex art. 25 cpv. 2 LPGA; cfr. STF 9C_877/2010 del 28 marzo
2011.
consid. 4.2.1 con riferimenti), gli atti vanno retrocessi
all’amministrazione affinché – dopo aver concesso all’assicurato la facoltà di
prendere posizione (non trattasi, contrariamente a quanto impropriamente
indicato dal ricorrente, di “opposizione”) sulla prospettata
riconsiderazione e restituzione – proceda ad emettere una decisione formale
suscettibile d’impugnazione.
2.6
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza
le spese per fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Al ricorrente, patrocinato
in causa da un avvocato, vanno riconosciute congrue ripetibili (art. 61 lett. g
LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca).
Con scritto del 22 ottobre
2018.
l’avv. RA 1 ha prodotto la sua nota professionale per un importo
complessivo (senza IVA) di fr. 5'668.10 (5'215 di onorario e 453.10 di spese).
L’importo delle ripetibili è
determinato in base all’importanza della lite e alla complessità del
procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61 lett. g LPGA e
art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento sulla tariffa) stabilisce per
le pratiche senza valore determinato o determinabile una tariffa o-raria di
riferimento di fr. 280, rimandando per il resto all’applica-zione analogica
dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso
riferimento al criterio della difficoltà e del-l’importanza della lite (sulla
commisurazione delle ripetibili tenen-do conto dei suddetti due criteri cfr.
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 numeri
71-75, pp. 609-610). Per quanto concerne le spese (spese di cancelleria, come
quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione
dell’incarto), l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa pone il principio
secondo il quale al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario
in per cento dell’onorario.
In merito alle ore di
patrocinio va ricordato, per esempio, che con decreto del 5 agosto 2004 (inc.
38.2003
), il TCA ha ridotto da 8 ore e 30 minuti a 6 ore il tempo di lavoro
del patrocinatore di un assicurato nel caso di una vertenza il cui oggetto era
la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa gli aveva negato il
diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto non aveva controllato la
disoccupazione in violazione dell’art. 8 cpv. 1 lett. g LADI e nella quale si
era svolta un'udienza davanti al TCA; il 10 luglio 2007 (inc. 36.2006.111) il
TCA ha ridotto da 12 ore e 10 minuti a 8 ore il tempo di lavoro del legale di
un’attrice in una causa di diritto privato inerente una controversia circa il
diritto a percepire ulteriori indennità per perdita di guadagno e nella quale
il patrocinatore era intervenuto trasmettendo varia documentazione e prendendo
posizione sulle osservazioni in merito alla documentazione prodotta
dall’assicuratore; con decreto del 18 febbraio 2011 (inc. 32.2010.192), questo
Tribunale ha ridotto da 7 a 5 ore l’impegno lavorativo necessario per una causa
di media difficoltà dove l’interessato chiedeva di essere messo al beneficio di
una rendita AI.
Nel caso concreto, stante
quanto sopra, ritenuta la non complessità della causa e stante il principio
indagatorio vigente nel diritto delle assicurazioni sociali che allevia il
lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c),
appare in concreto giustificato riconoscere ripetibili per complessivi fr. 2'376
(2’000 per onorario, 200 per spese e 176 di IVA [8% dal 1. gennaio 2018]).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda come indicato nei considerandi.
2. Le spese di fr. 500 sono
poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 2'376 a
titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti