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Decisione

32.2018.155

Restituzione di prestazioni. Riconsiderazione. Procedura di preavviso. Violazione del diritto di essere sentito. Ripetibili

7 novembre 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

E. 4.1.3 und 4.2, sowie I 222/02 vom 19. Dezember 2002, E. 6) zugrunde; anders

verhielt es sich im Fall I 308/03 (Urteil vom 22. September 2003) insofern, als

dort eine befristet zu verfügende Rente versehentlich effektiv unbefristet

verfügt wurde und eine Rückforderung daher nur unter dem Titel der

Wiedererwägung erfolgen konnte. (…)”;

cfr. anche STF 9C_877/2010 del 28 marzo 2011 consid. 3.2).

2.5. Nel caso concreto, con la

decisione avversata all’insorgente è stata chiesta la restituzione dell’importo

di fr. 19’226 per prestazioni percepite indebitamente da agosto 2013 a luglio

2018. A motivo della restituzione l’amministrazione ha posto il riesame del

calcolo della rendita di spettanza dell’assicurato, nel quale sarebbero stati

per errore considerati come periodi di contribuzione anche gli anni di attività

lavorativa svolta nel __________ (cfr. supra consid. 1.2). L’Ufficio AI ha

quindi provveduto ad una riconsiderazione della precedente decisione emessa il

31 ottobre 2012 con cui aveva riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita di

fr. 2'267 mensili.

Ora, la procedura

applicabile in concreto era quella di cui all’art. 57a LAI e, quindi, della

comunicazione all’assicurato, per mezzo di un preavviso, della decisione

prevista in merito al riesame del-l’ammontare della rendita. La procedura del

preavviso va infatti osservata anche nei casi in cui l’amministrazione in via

di riconsiderazione sopprime o riduce (come in casu) una rendita fi-nora

erogata (STCA 32.2011.278 dell’8 maggio 2012 consid. 2.4; Müller,

Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 29, nota

marginale 2097, p. 413).

Richiamato il

principio valido nelle assicurazioni

sociali per il quale un difetto di forma o di procedura non deve cagionare alle

parti alcun pregiudizio (art. 49 cpv. 3 LPGA; Kieser, “ATSG –

Kommentar”, 2009, ad art. 49, n. 40-41, pp. 621-622; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren un

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1993, p. 101 N 159; vedi anche DTF 122 V

194 consid. 2), dal modo di procedere dell’Ufficio AI è

derivato al ricorrente un pregiudizio nel senso che egli è stato privato della

facoltà di far valere le proprie ragioni prima della resa della decisione

formale sul riesame (riconsiderazione) del calcolo della rendita e sul relativo

ordine di restituzione (va comunque rilevato che il diritto di essere

sentito va garantito anche quando non è necessario il preavviso e in ogni caso

quando si tratta di ridurre una rendita (Müller, op. cit., § 29, nota marginale

2076 p. 410 con riferimento alla DTF 134 V 97 consid. 2.8.3 e 2.9.1).

In simili circostanze,

ritenuto che la mancata messa in atto della procedura di preavviso costituisce

una grave lesione del diritto di essere sentito in quanto tale non sanabile – “(…) Die Nichtdurchführung

des Vorbescheidsverfahren stellt eine schwerwiegende Verletzung des rechtlichen

Gehörs dar, welche einer Heilung grundsätzlich nicht zugänglich ist (Urteil I

584/01 vom 24.7.2002 Erw. 2). (…)” (Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 57a, p. 477) –, l’errore in

procedendo commesso dall’amministrazione non può essere sanato nella

presente sede.

Va poi evidenziato che scopo della procedura di preavviso è permettere

una semplice discussione della fattispecie al fine di contribuire all’accettazione

da parte dell’assicurato della decisione. Per questo motivo di fronte alle

argomentazioni della persona assicurata l’Ufficio AI non può limitarsi a

prenderne atto ed esaminarle. Deve infatti confrontarsi con le (rilevanti)

motivazioni dell’assicurato e per lo meno spiegare perché determinati punti di

vista non possono essere presi in considerazione (“(…) Der Sinn und Zweck des

Vorbescheidverfahrens besteht darin, eine unkomplizierte Diskussion des

Sachverhalts zu ermöglichen und dadurch die Akzeptanz des Entscheids bei den

Versicherten zu verbessern (BGE 134 V 97 E. 2.7 S. 106). Die IV-Stelle

darf sich nicht darauf beschränken, die von der versicherten Person vorgebrachten

Einwände tatsächlich zur Kenntnis zu nehmen und zu prüfen. Sie hat ihre

Überlegungen dem oder der Betroffenen gegenüber auch namhaft zu machen und sich

dabei ausdrücklich mit den (entscheidwesentlichen) Einwänden auseinanderzusetzen,

oder aber zumindest die Gründe anzugeben, weshalb sie gewisse Gesichtspunkte

Considerandi

nicht berücksichtigen kann (BGE 124 V 181 E. 2b S. 183). (…)”

(STF 9C_617/2009 del 15 gennaio

2010, consid. 2.1)).

Inoltre, l’art. 57a LAI va

oltre al diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. fed. conferendo

all’assicurato la possibilità di esprimersi non solo sull’oggetto in questione

ma anche sulla prevista decisione finale (“(…) Die Einwände im

Vorbescheidverfahren sind nicht ein Rechtsmittel, das zurückgezogen werden

könnte mit der Konsequenz, dass der Vorbescheid rechtskräftig würde. Sie sind

vielmehr die Äusserung im Rahmen des Gehörsanspruchs. Das Vorbescheidverfahren

geht insoweit über den verfassungsrechtlichen Mindestanspruch auf rechtliches

Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) hinaus, als die versicherte Person Gelegenheit erhält,

sich nicht nur zur Sache, sondern auch zum vorgesehenen Endentscheid zu äussern

(Art. 57a Abs. 1 IVG und Art. 73ter Abs. 1 IVV; BGE 134 V 97 E. 2.8.2 S. 107

mit Hinweisen; Urteil 9C_617/2009 vom 15. Januar 2010 E. 2.1). Die Verwaltung

ist aber nicht verpflichtet, gemäss dem Vorbescheid zu verfügen. (…)” (STF 9C_176/2010 del 4 maggio 2010, consid. 1)).

Stante quanto sopra,

ritenuto che la decisione impugnata va trattata alla stregua di un preavviso ai

sensi dell’art. 57a LAI (che in quanto tale basta per la salvaguardia del

termine di perenzione ex art. 25 cpv. 2 LPGA; cfr. STF 9C_877/2010 del 28 marzo

2011.

consid. 4.2.1 con riferimenti), gli atti vanno retrocessi

all’amministrazione affinché – dopo aver concesso all’assicurato la facoltà di

prendere posizione (non trattasi, contrariamente a quanto impropriamente

indicato dal ricorrente, di “opposizione”) sulla prospettata

riconsiderazione e restituzione – proceda ad emettere una decisione formale

suscettibile d’impugnazione.

2.6

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza

le spese per fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Al ricorrente, patrocinato

in causa da un avvocato, vanno riconosciute congrue ripetibili (art. 61 lett. g

LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca).

Con scritto del 22 ottobre

2018.

l’avv. RA 1 ha prodotto la sua nota professionale per un importo

complessivo (senza IVA) di fr. 5'668.10 (5'215 di onorario e 453.10 di spese).

L’importo delle ripetibili è

determinato in base all’importanza della lite e alla complessità del

procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61 lett. g LPGA e

art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento sulla tariffa) stabilisce per

le pratiche senza valore determinato o determinabile una tariffa o-raria di

riferimento di fr. 280, rimandando per il resto all’applica-zione analogica

dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso

riferimento al criterio della difficoltà e del-l’importanza della lite (sulla

commisurazione delle ripetibili tenen-do conto dei suddetti due criteri cfr.

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 numeri

71-75, pp. 609-610). Per quanto concerne le spese (spese di cancelleria, come

quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione

dell’incarto), l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa pone il principio

secondo il quale al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario

in per cento dell’onorario.

In merito alle ore di

patrocinio va ricordato, per esempio, che con decreto del 5 agosto 2004 (inc.

38.2003

), il TCA ha ridotto da 8 ore e 30 minuti a 6 ore il tempo di lavoro

del patrocinatore di un assicurato nel caso di una vertenza il cui oggetto era

la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa gli aveva negato il

diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto non aveva controllato la

disoccupazione in violazione dell’art. 8 cpv. 1 lett. g LADI e nella quale si

era svolta un'udienza davanti al TCA; il 10 luglio 2007 (inc. 36.2006.111) il

TCA ha ridotto da 12 ore e 10 minuti a 8 ore il tempo di lavoro del legale di

un’attrice in una causa di diritto privato inerente una controversia circa il

diritto a percepire ulteriori indennità per perdita di guadagno e nella quale

il patrocinatore era intervenuto trasmettendo varia documentazione e prendendo

posizione sulle osservazioni in merito alla documentazione prodotta

dall’assicuratore; con decreto del 18 febbraio 2011 (inc. 32.2010.192), questo

Tribunale ha ridotto da 7 a 5 ore l’impegno lavorativo necessario per una causa

di media difficoltà dove l’interessato chiedeva di essere messo al beneficio di

una rendita AI.

Nel caso concreto, stante

quanto sopra, ritenuta la non complessità della causa e stante il principio

indagatorio vigente nel diritto delle assicurazioni sociali che allevia il

lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c),

appare in concreto giustificato riconoscere ripetibili per complessivi fr. 2'376

(2’000 per onorario, 200 per spese e 176 di IVA [8% dal 1. gennaio 2018]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda come indicato nei considerandi.

2. Le spese di fr. 500 sono

poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 2'376 a

titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti