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Decisione

32.2018.158

Rendita limitata nel tempo. Rinvio a UAi per perizia esterna (44 LPGA) dal profilo psichiatrico e neurologico. L'assicurato ha avuto un infortunio professionale (crisi epilettiche)

30 luglio 2019Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine,

il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa

impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa

valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer

1/06, pag. 64-65).

2.3. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha

stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo

l'Alta Corte ha sottolineato che:

"

(…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto

è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,

consid. 3.2).

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999;

STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a

con riferimenti).

In una sentenza I 384/06

del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla

salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista

in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid.

4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

In una sentenza pubblicata

in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che

un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

Con una pronuncia del 16

dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede

una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha

aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non

sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich

zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische

Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di

Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è

poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64

sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich

der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden

rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von

Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und

Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic

Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie

(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010

E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen

Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog

angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich

ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung

beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

In una sentenza

9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale

ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni

psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato

stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere

valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera

strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati

predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi

possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà

ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Infine, in due sentenze

del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è

giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281

deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una

rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche

nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla

luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese

le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura

probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica

della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi

fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata

dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,

per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata

riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova

di un’inabilità lavorativa invalidante.

2.4. Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il __________,

l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento

medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti

di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie __________, sotto

il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle

armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF

137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

__________ nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid.

3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va poi rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p.

628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima

sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In

particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.5. L'Alta Corte ha

già stabilito che, se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base

dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui

quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si

fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s.

consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”), tale giurisprudenza va

tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che

necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo

settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un

consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in

RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34;

STCA 35.2005.9 dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8

maggio 2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA

35.2014.111 del 13 aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio

2018, consid. 2.8).

2.6. Per costante giurisprudenza, l’assicurazione

per l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità

dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. STF 9C_529/2010 del

24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in

DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre 2016, consid. 2.4;

SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno 2017, consid. 4.1; STF

9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF 9C_422/2017 del 18 maggio 2018

consid. 2.2; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90

del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA 35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid.

Considerandi

2.

; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio 2018, consid. 2.4; STCA 32.2017.91 del 14

agosto 2018, consid. 2.4; STCA 32.2018.106 del 13 dicembre 2018, consid. 2.3;

STCA 35.2018.76 del 4 marzo 2019, consid. 2.1).

2.7

Nella presente fattispecie l’UAI

a partire dal 1° giugno 2017 ha ridotto a un quarto la precedente rendita

intera, ritenendo che dal 7 febbraio 2017 l’assicurato è totalmente inabile

nell’attività abituale ma abile al 50% (sotto forma di riduzione di rendimento)

in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali. L’amministra-zione si è

fondata sul rapporto finale del 30 novembre 2017 del medico SMR, __________

(doc. 83 incarto AI), il quale ha ripreso le conclusioni contenute nel rapporto

del 9 giugno 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale

e chirurgia, effettuato sulla base della documentazione medica raccolta in

ambito LAINF (cfr. doc. 94 incarto LAI).

Il dr. med. __________ ha considerato che la “tenuta generale, rispetto a

qualsivoglia attività di lavoro, per componenti psichiche e fisiche, risulta

diminuita nella percentuale del 50% di cui 20% per i postumi dell’infortunio in

causa, 25% per la sindrome ansioso depressiva ed il rallentamento psicomotorio

su pregresso consumo etilico ed il 5% per l’epilessia” (cfr. doc. 94

incarto LAINF).

Chiamato ora a pronunciarsi il TCA non può approvare l’operato dell’UAI, in

quanto il rapporto del dr. med. __________ non è sufficiente per concludere che

sia intervenuto un miglioramento delle condizioni di salute e della capacità di

guadagno dell’assi-curato tali da giustificare una riduzione della rendita, da

intera ad un quarto.

2.7.1

Per quel che riguarda l’aspetto

psichiatrico, il 14 maggio 2019 lo stesso UAI ha chiesto il rinvio degli atti

per effettuare un approfondimento medico-psichiatrico (doc. XVIII),

sulla base dell’annotazione del medico SMR, dr. med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, del 10 maggio 2019, il quale ha

sottolineato che: “dopo attenta lettura dell’incarto, noto che l’attuale

certificazione della Dr.ssa __________ del 17.04.2019 è la prima ricevuta da uno

psichiatra curante. Apparentemente la psichiatra giustifica un’inabilità

lavorativa in ogni attività dal momento della sua presa a carico il 25.02.2019,

tuttavia la presenza in incarto di nozione di sindrome ansioso-depressiva,

ripresa anche nel rapporto SMR finale del 30.11.2017, lascia supporre la

presenza pregressa di segni e sintomi d’interesse psichiatrico senza che sia

tuttavia possibile stabilire con verosimiglianza non solo un eventuale nesso

causale con gli infortuni subiti dall’assicurato ma anche quantificare ed

oggettivare l’eventuale influsso per sè sulla capacità lavorativa. L’aspetto

psichiatrico necessita pertanto un ulteriore approfondimento” (doc.

XVIII-1).

Dagli atti dell’incarto emerge

effettivamente la necessità di una valutazione psichiatrica dello stato di

salute dell’assicurato, che soffre di disturbi psichici da svariati anni ormai

(cfr. il rapporto d’uscita dal reparto di medicina interna dell’EOC del 13

aprile 2012 che, tra le varie diagnosi, riporta pure quella di “Sindrome

ansioso-depressiva con rallentamento psicomotorio noto; proposta presa a carico

centro psico-sociale”; cfr. doc. 5 incarto LAINF), attestati sia dal dr.

med. __________ in ambito LAINF sia dal medico SMR, __________, (che, nel

rapporto finale del 30 novembre 2017, ha indicato la presenza di una sindrome

ansiosa-depressiva con influsso sulla CL dell’assicurato; doc. 83

incarto AI).

È quindi necessario che tale aspetto venga approfondito attraverso un esame

dell’assicurato da parte di uno specialista in psichiatria (cfr. art. 44 LPGA).

2.7.2

Secondo il TCA un analogo

approfondimento peritale deve essere effettuato pure a livello neurologico.

In tale contesto questa Corte constata con un certo stupore che, sino alla risposta del 10 ottobre 2018 dell'UAI (cfr. doc. VI), agli atti non

figurava neppure la perizia medica del 19 settembre 2016 (relativa peraltro alle

visite personali dell’assicurato effettuate in data 9 settembre e 18 novembre

2015) del dr. med. __________ e che dall’annotazione per l’incarto del 5

ottobre 2018 del funzionario __________ emerge che: “A seguito del Servizio

Giuridico AI in data odierna ho contattato la Sig.ra __________ della __________

Lainf per chiederle se al loro incarto era presente la perizia neurologica effettuata

per conto loro dal Dr. __________. La Signora __________ mi comunica che lo

stesso non ci era stato trasmesso i quanto non presente ai loro atti. Infatti

solamente ieri, dopo richiesta dello studio legale dell’Avv. RA 1, hanno

richiesto il rapporto peritale del Dr. __________ che hanno ricevuto in data

odierna. Siamo rimasti d’accordo che me ne trasmetterà una copia per e-mail”

(cfr. doc. VI+1).

In quella perizia figurano, in particolare, le seguenti conclusioni:

" (…)

5)

DIAGNOSI:

Esiti trauma cranico il 2.7.2012 su / con

• frattura temporale-parietale sinistra

associata a

con modesto affossamento di frammenti a livello mastoideo;

frattura

dell'orecchio medio ed esterno,

e

• ematoma

epidurale parieto-occipitale omolaterale

ematotimpano,

minimo pneumoencefalo

• esiti di evacuazione mediante craniotomia in urgenza.

° residua atassia

sindrome vertiginosa

ipoacusia trasmissiva post-traumatica sinistra

diplopia su sospetta lesione fascicolare dell'abducens

Danno assonale diffuso (DAI) sottocorticale occipito-parietale inferiore

sinistro e frontale dx e sx

• Esiti di frattura della rotula destra del

2.7

,

trattata conservativamente

Epilessia,

con crisi parziali complesse con generalizzazione secondaria

- EEG del 11.5.2012 (Dr. med. __________):

un singolo parossismo generalizzato di aspetto irritativo

- in terapia con Lamotrigina 200 mg/d

Esiti

di débridement di ferita lacerocontusa profonde, sutura

lesione completa del tendine di Achille, sutura completa del nervo surale,

sutura

di lesione parziale del muscolo soleo effettuate il 29.12.2011 (Dr med. __________)

Esiti di riduzione e osteosintesi frattura spirale

della tibia distale e della fibula prossimale sinistra il 6.2011.

6) VALUTAZIONE

Il signor RI 1 presenta negli antecedenti nel 2011 due

traumi, il primo all'arto inferiore sinistro, la seconda all'arto inferiore

destro, quest'ultimo complicato da lesione dei tronchi nervosi e persistente

deficit sensitivo motorio del piede.

Egli ha sviluppato ad inizio 2012 delle crisi epilettiche e successivamente

dopo una sospensione della terapia di pochi giorni, il 2 luglio 2012, ha

ripresentato due crisi comiziali, molto verosimilmente favorite da contesto di

deprivazione di sonno e probabile astinenza da sovrautilizzo di bevande

alcoliche.

La prima fu associata a trauma cranico e ferita

lacero-contusa sopraciliare, mentre la seconda poche ore più tardi, ad un

trauma cranico parieto-occipitale sinistro, complicato dallo sviluppo di un ematoma

epidurale, necessitante una craniotomia in urgenza e l'evacuazione di un

ematoma intracranico.

(…).

Per le problematiche in ambito ORL il paziente è stato

sottoposto a intervento di timpanotomia esplorativa e una ricostruzione

della catena ossiculare (Dr. __________, __________). Nonostante le cure

ORL apportate il paziente al mio ultimo controllo indicava la persistenza di un'ipoacusia

e di un'atassia.

(…).

L'esame risonanza magnetica cerebrale eseguito a

distanza il 9.12.2015 ha dimostrato delle lesioni prevalenti in

occipito-parietale sinistro pure con interessamento frontale bilaterale,

compatibili sulla base morfologica con un danno assonale diffuso

post-traumatico (DAI).

(…).

I colloqui che ho avuto con il medico di famiglia

curante e il neurologo curante confermano una significativa modifica

persistente del comportamento e della personalità dell'assicurato.

In conclusione

indiscusso ed accertato l'avvenuto trauma cerebrale con frattura della base

cranica, ematoma epidurale parieto-occipitale sinistro, necessitante una

craniotomia evacuativa in urgenza e un'ipoacusia secondaria con ematotimpano e

danno ossiculare sottoposto recentemente a ricostruzione.

Il paziente era epilettico, ma probabilmente a seguito

di un disturbo depressivo e insonnia, in una fase di consumo irregolare di

etile, sospese i farmaci antiepilettici, favorendo delle recidive di crisi

epilettiche con cadute.

Fu in riabilitazione stazionaria per oltre dieci

settimane, migliorando le sue condizioni, ma senza tuttavia ritrovarsi alle

dimissioni in condizioni per riprendere il lavoro, a causa di persistenti

disturbi, principalmente dell'equilibrio maggiore (atassia) ma accompagnati da

diffusi disturbi neuropsicologici minori (soggettivi) dell'attenzione, della

memoria, ecc.

La valutazione ORL, benché non conclusive sull'origine

topografica della sintomatologia vestibolare, conferma una persistente

alterazione dell'udito e dell'atassia, giustamente sospettando, in particolare

nel contesto traumatico, un danno diffuso, multifocale con pure una componete

centrale.

L'esame RM cerebrale dimostra alterazioni diffuse

sottocorticali, compatibili con un danno assonale diffuso in parieto-occipitale

a sinistra e in minor misura in frontale, mentre la valutazione psichiatrica

esclude un'attuale rilevante patologia psichiatrica alla base dei disturbi

residui lamentati.

La sintomatologia residua non impedisce a priori un

reinserimento professionale, ma che necessiterebbe di un reinserimento

dell'assicurato in un contesto protetto e la ripresa progressiva di ore

attività, che non siano quelle da lui svolte in precedenza nella ristorazione,

che sono e resteranno controindicate.

In particolare, considerata la diagnosi di epilessia,

non sono consigliati lavori notturni, turni irregolari, disponibilità di

bevande alcoliche, guida o utilizzo di veicoli o macchinari che possano esporre

il paziente, o altri collaboratori a incidenti in caso di recidiva di crisi.” (cfr. doc. VI+1)

La

patrocinatrice dell’assicurato ha versato agli atti una valuta-zione

ambulatoriale (controllo di decorso) del 21 novembre 2018 del Neurocentro

dell’EOC di __________ (doc. S) dalla quale emerge, in

particolare, quanto segue:

“(…)

Diagnosi principale

1.

Esiti di trauma cranico severo

richiedente chirurgia decompressiva nel 2012:

- RM cerebri (2015): segni di danno assonale diffuso post-traumatico non

emorragico in occipito parietale inferiore sx e frontale bilaterale

2.

Epilessia di origine indeterminata (2012) - trattamento con lamictal 200

mg/die

Diagnosi secondarie

- Pregresso abuso etilico

- Sindrome ansioso-depressiva

- Frattura di tibia e fibula distale sx nel giugno 2011

- Episodi di tachicardia sopra-ventricolare nel 2012

- Esiti di lesione completa del tendine achilleo dx nel 2011.

(…)

Esami complementari

Valutazione neurospicologica

16.11

: Il quadro cognitivo appare mutato rispetto a quanto oggettivato al

termine del percorso riabilitativo presso la Clinica __________, quando veniva

descritto un profilo normalizzato SU piano attentivo-esecutivo e mnesico. Allo

stato attuale, dalla valutazione svolta mediante procedure di indagine clinica

e somministrazione di test standardizzati emergono nello specifico:

-.disturbi a carico del funzionamento attentivo, con evidenza di severo

rallentamento nelle prove cronometrate ed omissioni ed errori ad indicare

una prestazione fluttuante con difficoltà di

attenzione selettiva, ridotta

efficienza dell'attenzione sostenuta con

affaticabilità, riduzione dello span attentivo verbale;

- lieve compromissione degli aspetti esecutivi, riscontrabile nella

pianificazione visuo-spaziale, nel rallentamento e scarso uso di strategie

cognitive e nella tendenza a commettere numerose intrusioni e perseverazioni.

- sul versante comportamentale si osservano frettolosità, mutamenti della

collaborazione, con parziale rifiuto nella cooperazione, fluttuazioni del tono

timico.

Valutazione

Il profilo neuropsicologico mostra un quadro cognitivo con deficit

attentivo-esecutivo che interferisce con la completa autonomia quotidiana per

le attività di vita medio-complesse (vedi rapporto neuropsicologico allegato

per i dettagli). In assenza di possibilità terapeutiche nell'immediato, non

proponiamo modifiche dello stile di vita attuale e raccomandiamo la

prosecuzione della fisioterapia. Dal punto di vista medicamentoso, proponiamo

unicamente la rotazione da Remeron a Trittico vista la frequente presentazione

di incubi notturni.

Per

quanto riguarda l’inabilità lavorativa, dal punto di vista neuropsicologico,

l'attività di gerente non appare compatibile con le funzioni cognitive

attualmente espresse dal paziente (affaticamento cognitivo, deficit

attentivo-esecutivi). Valutando strettamente le abilità cognitive in senso più

generale esse non sono compatibili con un lavoro che richieda di assumersi responsabilità

in prima persona, avere capacità organizzative e abilità di problem solving.

Inoltre non è, allo stato attuale, dal punto di vista strettamente

neuroropsicologico, immaginabile una possibilità lavorativa che superi il 50%

di attività.

(…)”.

Per costante

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della

decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento

in cui essa venne emanata e, quindi, in concreto il 26 luglio 2018. Fatti verificatisi ulteriormente possono essere

presi in considerazione se permettono un accertamento retrospettivo della

situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF

130.

V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

Secondo

questa Corte, la valutazione ambulatoriale del 21 novembre 2018 del

Neurocentro dell’EOC di __________ di cui al doc. S, va presa in considerazione, in quanto essa fa

riferimento ad un quadro cognitivo mutato rispetto a quanto oggettivato al

termine del percorso riabilitativo presso la clinica __________ (nel 2012).

L’unica valutazione neurologica successiva è peraltro quella del 19 settembre 2016 (cfr. doc. VI+1).

In simili condizioni si giustifica quindi un approfondimento peritale esterno

dal profilo neurologico (cfr. art. 44 LPGA).

2.7.3

L’assicurato presenta pure

affezioni di carattere ortopedico.

Dal rapporto del 9 giugno 2017 dal dr. med. __________ si evince infatti, che:

“(…)

Anamnesi remota:

Stato dopo frattura della tibia e fibula distale sinistra del giugno 2011 trattata

cruentemente; mezzi tutt’ora in sede. Stato dopo lesione completa del tendine

d’Achille destro, nervo surale e nervo sensitivo fibulare destro con lesione

parziale del muscolo soleo, trattata cruentemente nel dicembre 2011.

(…)

Diagnosi collaterali:

(…)

- esiti di frattura alla tibia e fibula sinistra del giugno 2011 trattata

cruentemente non di pertinenza __________ tuttora riferiti dolori specie alla

deambulazione prolungata;

- esiti lesione traumatica completa del nervo Achilleo destro e del ramo

sensitivo del nervo fibulare destro e del surale di vecchia data e non di

pertinenza __________ con deficit funzionale alla caviglia destra e turbe

sensitive residue nel territorio dei due nervi interessati.

(…)

9.

Abilità lavorativa:

(…)

Il paziente, complessivamente, è in grado di utilizzare gli arti superiori

senza particolari impedimenti. Non è in grado di deambulare continuativamente

per oltre 500 metri e non è in grado di lavorare in posizione accovacciata. È

altresì sconsigliabile il trasporto di pesi superiori i kg 12 nonché salire e

scendere continuativamente le scale.

(…)

Il paziente è in grado di eseguire movimenti ripetitivi con gli arti superiori

da eseguirsi prevalentemente in posizione seduta; può eseguire gli stessi

movimenti anche in posizione eretta per un tempo non superiore i 5-10 minuti. (…)”

(cfr. doc. 94 Lainf).

Nell’ambito degli

ulteriori accertamenti l’UAI interpellerà dunque il dr. med. __________

chiedendogli di determinare la capacità di lavoro residua dell’assicurato dal

suo profilo specialistico.

2.8

Alla luce di quanto appena

esposto la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UAI per

l’allestimento di una perizia bidisciplinare (neurologica e psichiatrica)

relativa al periodo successivo al 6 febbraio 2017, completata da una richiesta

specifica di informazioni al dr. med__________. Andrà poi effettuata una

discussione globale tra i tre specialisti in questione.

In tale contesto è utile ricordare che, a fronte di una questione squisitamente

medica, secondo la giurisprudenza federale, per determinare il grado di

inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie (in

particolare, nel caso di specie, in ambito psichiatrico, neurologico e ortopedico)

non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far

capo al giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra

tutti gli esperti interessati e, pertanto, la questione di sapere se i singoli

gradi di inabilità si possono sommare, e se del caso in quale misura, è una

problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in

discussione (cfr., sul tema, D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 246 e ss.).

Va ancora rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la

propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere

concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la

decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene

annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti

(consid. 3.2).

In concreto,

con la conferma (cfr. consid. 1.11 e 2.1) del diritto a una rendita

intera di invalidità (grado di invalidità del 100%) dal 1° luglio 2013 (alla

scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) al 31 maggio 2017, non

vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del

10.

novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; cfr. STCA 32.2017.20 dell'8

settembre 2017, consid. 2.13 e rinvii ivi citati).

2.9

Da ultimo, il TCA osserva che

risulta prematuro esaminare in questa sede la fattispecie con riferimento alla

censura ricorsuale, giusta la quale, quand’anche vi fosse una residua capacità

di guadagno, non è realistico/esigibile che l’assicurato possa metterla a

frutto (poste le plurime particolari limitazioni sia fisiche sia psichiche,

l’età avanzata, la messa in pericolo della vita in caso di nuova crisi

comiziale sul posto di lavoro o per lo meno il pericolo di un nuovo infortunio,

la necessaria adattazione dell’ambiente lavorativo alla situazione del suo

assistito, così come l’assenza prolungata dal mondo del lavoro) sul mercato

equilibrato del lavoro. Tale questione dovrà essere affrontata se e quando

dovesse emergere l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale) è

ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457).

Per motivi di economia

processuale, il TCA rileva sin d’ora che, secondo la

giurisprudenza federale, se la persona assicurata era disoccupata

al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo sino

all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza

l’infortunio (come nel caso di specie), il reddito da valido può essere

desunto dai dati della rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS)

(cfr., tra le tante, la STF 8C_728/2016 del 21 dicembre

2016.

consid. 3.1 in fine e riferimento ivi citato; in questo senso, si

veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in RtiD

II-2006, p. 316; STCA 35.2016.93 del 5 aprile 2017, consid. 2.8; STCA

35.2019.10

del 13 maggio 2019, consid. 2.7).

2.10

Alla luce di quanto appena

esposto (cfr. consid. 2.7-2.8), il TCA rinuncia anche all'assunzione

di ulteriori prove.

Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.11

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra fr. 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito

del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018

consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1

pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500.- vanno messe a carico

dell’UAI che verserà fr. 1'800.- al ricorrente a titolo di ripetibili. Ciò

rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria

con concessione di gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le

tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5;9C_335/2011 del 14

marzo 2012 consid. 5;9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2017.99

dell'8 gennaio 2018).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

La decisione impugnata è

annullata e gli atti rinviati all’Ufficio assicurazione

invalidità affinché proceda conformemente ai considerandi, fermo restando il

diritto a una rendita intera dal

dal 1° luglio 2013 al 31 maggio 2017.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.-, sono a carico dell’UAI, che verserà al ricorrente fr. 1'800.- (IVA

compresa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di

assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni