32.2018.159
Metodo di calcolo: assicurata da consisderare salariata al 100% e non parzialmente senza attività lucrativa. Ricorso accolto
17 ottobre 2018Italiano13 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.159
rg/sc
Lugano
17 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 10 luglio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 10 luglio 2018
l’Ufficio AI, esperiti gli accertamenti del caso ed in applicazione del metodo
misto di calcolo dell’invalidità (75% quale salariata, 25% quale casalinga), ha
riconosciuto a RI 1 il diritto ad un quarto di rendita a far tempo da dicembre
2018 (precedenti domande presentate nel febbraio 2008 rispettivamente nel marzo
2010 erano state accolte con attribuzione di una rendita intera da settembre a
dicembre 2008 rispettivamente da settembre a dicembre 2010);
- contro la suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurata pa-trocinata da RA 1. Istando per la concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e contestando
l’applicazione del metodo misto, postula l’attri-buzione di un quarto di
rendita da agosto 2012 e di una mezza rendita da gennaio 2013;
- con la risposta di causa
l’amministrazione, sulla scorta del-l’annotazione 20 settembre 2018 del
giurista AI (cfr. IV-1), evidenzia come l’assicurata vada in effetti
considerata salariata al 100% con conseguente applicazione, per il calcolo
dell’invalidità, del metodo ordinario e non di quello misto;
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010
dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI
l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art.
8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare
in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e
la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto
alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato
ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1
LPGA.
Se
un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Per questo motivo l'art. 8
cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete
all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità,
SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V
136). In questo senso l’art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità
dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni
consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda
un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione
dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. Nel caso in cui l'interessato
svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo
parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI,
secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o
collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa
attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni
consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il cpv. 2. In
tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della
collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento
delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti. Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è
stato dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146; STFA I
276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Pladoyer 5/06 pp. 54ss;
sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pp.
151ss). Gli artt. 27 OAI (nozione di mansioni
consuete) e 27bis cpv. 2 - 4 OAI (calcolo dell’invalidità secondo il metodo
misto) sono stati modificati con effetto dal 1. gennaio 2018 (sul nuovo modello
di calcolo cfr. STCA 32.2017.180 del 20 giugno 2018, 32.2017.153 del 22 agosto
2018; STF 9C_553/2017 del 18. dicembre 2017;
8C_462/2017 del 30 gennaio 2018);
- al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’invalidità, si deve
anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente
prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi
sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno
alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad
esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente
prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava
un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse
subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita
all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute
invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto
modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare
sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni
finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale,
le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va
tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento
del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa
rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 137 V 334,
130 V 393; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; STF 9C_150/2012 del 30 agosto
2012 e ivi giurisprudenza; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pp. 54-58 e 60-62 e Blanc, La procédure
administrative en assurance-invalidité, 1999, p. 190).
Questa valutazione deve
ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che,
in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi e-sterni
(STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006). Va
ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione
si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato
se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP
1994 p. 784 ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120
V 150; Me-yer/Reichmuth, op. cit., pp. 312s; Blanc, op. cit., pp. 190s);
- nel caso
concreto, ai fini del calcolo dell’invalidità l’insorgente sostiene di dover
essere considerata quale salariata al 100% con conseguente applicazione del
metodo ordinario e non di quello misto. A ragione. Infatti, come evidenziato (anche)
dal giurista AI nell’annotazione 20 settembre 2018 e contrariamente a quanto
indicato nell’avversata decisione
"
(…)
- già dal verbale di colloquio del 28.02.2008 sub.
doc. 8 incarto Al (stilato in occasione della prima richiesta di prestazioni
presentata dall'assicurata) emergeva che la Signora RI 1 avrebbe voluto
lavorare nella misura del 100% rispettivamente che la stessa svolgeva
l'attività di aiuto familiare presso __________ di __________ in percentuale
ben superiore al 75%;
- nel curriculum vitae 22.02.2008 sub. doc. 5
incarto Al l'assicurata ha affermato di poter lavorare a tempo pieno;
- nel rapporto IS 01.03.2010 sub. doc. 43 incarto Al
si legge che l'assicurata, dopo la ripresa lavorativa del gennaio 2009, grazie
al neurostimolatore, ha potuto lavorare a 100% in modo regolare;
- dagli scritti 21 aprile 2016/8 maggio 2018 inviati
dal Direttore di __________ __________ alla rappresentante dell'assicurata
emerge che la Signora RI 1 aveva richiesto al datore di lavoro un aumento del
grado di occupazione (presumibilmente dal 75% al 100%) e che – per motivi
organizzativi – le era stato proposto un contratto al 75% più ore pianificate
(cfr. anche a tal proposito il certificato 15.04.2010 redatto dal direttore di
cui sopra agli atti);
- dalla perizia reumatologica 21.09.2010 effettuata
dal Dr. med. __________ (cfr. il punto 5 a pagina 6) emerge che "dal
2004 ha frequentato una scuola di aiuto domiciliare e lavorato dal 2006 come
aiuto domiciliare in misura pressoché totale (aveva un contratto prima al 50%
poi 75% ma con ore supplementari)";
- a pagina 2 del rapporto d'inchiesta 25.11.2010
stilato dall'assistente sociale __________ si legge che "Al riguardo
tiene a specificare che la sua disponibilità a lavorare quale aiuto familiare è
sempre stata del 100%. Dichiara infatti di aver intrapreso la formazione di
aiuto familiare con l'intenzione di svolgere tale professione in misura
completa e tale, a suo dire, era anche l'accordo verbale con il datore di
lavoro. Al termine della formazione le cose sono però andate altrimenti, ma non
per suo volere. L'assicurata dichiara infatti che il suo contratto di lavoro si
riferiva del resto a un impiego lavorativo del 75% più ore";
- nella richiesta di prestazioni del mese di agosto
2012 (cfr. il punto 5.4) l'assicurata ha dichiarato di essere occupata al 100%
nell'azienda __________ (__________) di __________ ed __________ (cfr. anche in
tal senso le annotazioni 09.04.2013/29.07.2013 del funzionario incaricato di
trattare la pratica __________ agli atti);
- nel proprio scritto datato 13.11.2013 l'assicurata
ha spiegato che "da gennaio 2013 stato cambiato il contratto di lavoro,
di conseguenza la paga, in quanto è diminuita la percentuale di lavoro, che ora
è al 75%, per motivi di salute di cui siete al corrente";
- ad un'esplicita richiesta dell'amministrazione
(datata 3 febbraio 2014), l'assicurata – in data 2 marzo 2014 – ha risposto che
avrebbe continuato a lavorare nella misura richiestale presso __________,
sottintendendo con ciò che avrebbe lavorato nella misura del 75% più le ore
supplementari (arrivando ad una percentuale lavorativa pressoché totale).
Alla luce di quanto precede, l'assicurata va perciò
considerata quale salariata al 100% con susseguente applicazione del metodo
ordinario (e non del metodo misto). (…)” (doc. IV-1)
- ne consegue che all’assicurata – stanti i seguenti i
seguenti tassi d’invalidità:
"
(…)
- per l'anno 2012 il grado Al è pari al 42% [ (62'782 -
36'369) x 100 : 62'782 ];
- per l'anno 2013 il grado Al è pari al 54% [ (62'581 -
28'533) x 100 : 62'581 ];
- per l'anno 2014 il grado Al è pari al 55% [ (64'095 -
28'626) x 100 : 64095];
- per l'anno 2015 il grado Al è pari al 56% [ (65'609 -
28'615) x 100 : 65'609 ];
- per l'anno 2016 il grado Al è pari al 50,5% [ (67'123
- 33220) x 100 : 67'123 ];
- per l'anno 2017 il grado Al è pari al 51% [ (68'637 -
33'810) x 100 : 68'637];
- per l'anno 2018 il grado Al è pari al 52% [ (70'151 -
33'810) x 100: 70'151 ]. (…)” (doc. IV-1)
va
riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita da agosto 2012 e ad una
mezza rendita da gennaio 2013;
- il ricorso merita pertanto
accoglimento;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della
vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- la ricorrente,
patrocinata in causa, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett.
g LPGA, art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 2'000, ciò
che rende priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 10 luglio 2018 è annullata.
§§ RI 1 ha diritto ad un quarto di rendita da agosto 2012 e ad una
mezza rendita da gennaio 2013;
2.- Le spese di procedura di fr.
500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 2'000
(IVA inclusa se dovuta) per ripetibili, ciò che rende priva
d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti