32.2018.16
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18 dicembre 2018Italiano43 min
Source ti.ch
__________Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.16
cr
Lugano
18 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 dicembre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. In data 14 gennaio 2016 RI 1,
nata nel 1973, casalinga, ha presentato una domanda volta all’ottenimento di
prestazioni AI per adulti, indicando, quale danno alla salute, “stato dopo
intervento per aneurisma carotide intracranica, Neurochirurgia Ospedale __________
del 26 febbraio 2015 e reintervento presso __________ del 19/20 agosto 2015”.
1.2. Esperiti
gli accertamenti ritenuti necessari ed in particolare eseguita un’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, l’Ufficio AI
con progetto di decisione del 24 luglio 2017 (doc. 30), ha respinto la
richiesta di prestazioni dell’assicurata essendo il grado d’invalidità del
31.5%.
A seguito delle
contestazioni dell’assicurata - la quale ha in particolare fatto valere un
peggioramento delle proprie condizioni di salute psicofisiche, tali da
spingerla a sottoporsi alle cure presso l’ambulatorio psichiatrico
psicoterapeutico __________ di __________ (cfr. doc. 31) – e dopo avere
richiesto una presa di posizione da parte del SMR – il quale ha rivalutato la
situazione alla luce della documentazione medica prodotta dall’interessata
(doc. 39 e doc. 43) – con decisione del 12 dicembre 2017 l’Ufficio AI ha
confermato il rifiuto di una rendita di invalidità, in mancanza di un
sufficiente grado di invalidità pensionabile (doc. 46).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 29 gennaio 2018 l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA
1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via principale il
riconoscimento del diritto ad almeno tre quarti di rendita di invalidità (in
ragione di un grado AI del 75%) e, in via subordinata, il rinvio degli atti
all’amministrazione per rinvio degli atti all’amministrazione per un nuovo
esame e nuova determinazione del grado d’invalidità (doc. I).
La rappresentante legale
dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
In
sostanza, la patrocinatrice della ricorrente ha innanzitutto rilevato come
l’istruttoria amministrativa sia stata carente, avendo calcolato il grado di
invalidità dell’interessata tenendo conto unicamente di quanto riportato
nell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica, ma senza svolgere alcun esame peritale a proposito dei disturbi
psichiatrici che affliggono l’assicurata.
La
patrocinatrice della ricorrente ha, poi, contestato le risultanze dell’inchiesta
economica svolta a domicilio, argomentando che le limitazioni di cui soffre l’interessata
sono ben maggiori rispetto a quelle constatate dalla funzionaria incaricata
dell’esame della pratica, la quale avrebbe, in particolare, assegnato, a suo
parere a torto, un ruolo troppo importante alla collaborazione esigibile da
parte degli altri membri della famiglia (doc. I).
1.4. In data 5 febbraio 2018, la
patrocinatrice dell’assicurata ha trasmesso al TCA il certificato municipale
per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc.
V + 1-7).
1.5. Con
risposta dell’8 febbraio 2018, l’amministrazione - dopo avere richiesto una
nuova presa di posizione da parte dello specialista in psichiatria del SMR
(doc. VI/1) - ha proposto di respingere il ricorso con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).
1.6. Pendente
causa, la legale della ricorrente ha presentato ulteriori osservazioni,
chiedendo misure di accertamento complementari, quali una perizia psichiatrica
esterna (anche alla luce del nuovo referto redatto dalla __________) e una
nuova inchiesta domiciliare che tenga conto della malattia psichiatrica
dell’interessata (doc. X + 1).
1.7. Con osservazioni del 16 marzo
2018, l’Ufficio AI ha confermato il contenuto della decisione impugnata e della
risposta di causa, ritenendo ingiustificata la richiesta dell’assicurata di
eseguire ulteriori atti istruttori (doc. XII).
Tali considerazioni sono
state trasmesse all’assicurata (cfr. doc. XIII), per conoscenza.
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se è a giusta ragione che l’Ufficio assicurazione invalidità ha rifiutato
di concedere alla ricorrente una rendita di invalidità, poiché dagli
accertamenti medici e dall’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica effettuati è risultato che l’assicurata presenta
un’incapacità lavorativa medico teorica come casalinga del 30%, rispettivamente
che le percentuali di impedimento valutate dall’assistente sociale per ogni
campo di attività danno luogo a un grado di invalidità del 31.5%.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1°
gennaio 2007: TF] con sentenza U
156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3. Se, però, un assicurato
maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,
l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è
possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere
da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica
l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al
guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr.
76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità
dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge
le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che
intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA,
in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2017, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona
senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in
particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano
soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico,
amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi
escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti
l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015
nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così
valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare
mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158
consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima
della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere
posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag.
139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità
se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno
parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia
essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è
ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei
lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
Va qui segnalato che nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio
2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni
consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati
nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura
e l'assistenza ai familiari.
Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per
mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di
religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.
Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate
le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate
nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la
méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).
Come emerge dalle spiegazioni pubblicate
dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell’ordinanza
del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) – Valutazione
dell’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo
parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018
concernenti l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09
della Corte europea dei diritto dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque
posto l’accento sulle attività che possono essere equiparate a un’attività
lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.
Si tratta delle attività che soddisfano il criterio
dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell’assicurato di
svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento.
Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia domestica, come le
attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate
a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in
casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno
dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e pertanto non sono più
espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate
spiegazioni dell’UFAS).
Come evidenziato dall’Ufficio federale sugli
adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il
nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori domestici necessari che
possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.
Per stabilire se un’attività nell’ambito delle
mansioni consuete possa essere equiparata a un’attività lucrativa, è
determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se si tratti di
un’attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro
pagamento.
È per esempio il caso di lavori domestici necessari
come la pianificazione e l’organizzazione della conduzione dell’economia
domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la
pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la
manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri
familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività
dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).
Oltre ai citati classici lavori domestici, va
considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che
essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.
Va ancora osservato che sia per i lavori domestici
che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle
attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione
esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo
l’insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a
prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell’insorgere del danno
alla salute, allora per queste attività non v’è una limitazione di cui tenere
conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima.
Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni
consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di porre l’accento sulle
attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività puramente
ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate
quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi
dietro pagamento - non rientrano tra le attività da considerare nell’ambito
delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).
Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la
modifica della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità
nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015
e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come
deve procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta
domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.
Per ciò che concerne il caso in esame, di regola si ritiene che i
lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica comprendono queste
cinque attività usuali: pasti, pulizia e ordino dell’alloggio, acquisti e altre
commissioni, bucato e cura dei vestiti, cura e assistenza ai figli e/o ai
familiari, per le quali è assegnato un rispettivo limite massimo (N. 3087
CIGI).
Il grado di disabilità per ogni singola attività risulta dal
confronto percentuale tra la ponderazione senza disabilità – stabilita
dall’assistente sociale (N. 3083 CIGI) - e la limitazione dovuta alla
disabilità (N. 3085 CIGI).
2.4. Nella
fattispecie in esame, è indubbia e non oggetto di contestazione da parte della
ricorrente la qualifica di casalinga a tempo pieno operata dall’amministrazione
e, conseguentemente, la valutazione del grado di invalidità in applicazione del
metodo specifico di calcolo.
Il TCA concorda con tale modo di procedere dell’Ufficio AI, visto che l’invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente
o parzialmente) dell’economia domestica va stabilita confrontando le singole
attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita
AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.
Non
occorre quindi dilungarsi oltre sull’argomento.
2.5. Va ora
esaminato se il grado d’invalidità è stato calcolato correttamente.
L'invalidità
delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia
domestica è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili alla
richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella
Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità
(CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 (una nuova versione è stata
aggiornata al 1° gennaio 2013), l'UFAS, allo scopo di garantire una uguaglianza
di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. cifra 3097, corrispondente alla cifra
3088 della nuova versione), ha previsto una nuova ripartizione delle singole
attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo – che nel caso
concreto risultano essere stati rispettati – attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 (corrispondente alla cifra 3086 nuova versione)
prevede:
"
Di regola, si ammette che i lavori
di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo
%
Massimo
%
1. Conduzione dell'economia domestica
(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2
5
2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,
apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10
50
3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare
l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5
20
4. Acquisti e altre mansioni (posta,
assicurazioni, uffici)
5
10
5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere
e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5
20
6. Accudire i figli o altri familiari
0
30
7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare
le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di
volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0
50
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Le cifre 3096 e 3097
(rispettivamente cifra 3087 e 3088 nuova versione) dispongono:
"
Il totale delle attività
dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e
la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3086. l valori minimi e massimi
servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per
una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere
applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p.
244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta."
Infine,
la cifra 3098 della vecchia versione prevedeva:
"
In virtù dell'obbligo di ridurre
il danno, una persona deve contribuire per quanto ragionevolmente possibile a
migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente,
acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3045 segg.).
Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della
sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a
ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione
dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito
domestico."
La nuova versione della
succitata cifra 3098, divenuta ora cifra 3089, ha il seguente tenore:
"
In virtù dell’obbligo di ridurre
il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a
migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente,
acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.)
Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della
sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute
(decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3).
Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà
tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione
della capacità di lavoro nell’ambito domestico. In virtù dell’obbligo di
ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire
quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa
(p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi
domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere
presa in considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato
non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale
orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, p. 143,
consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere
all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di
salute (I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti
volti a ridurre il danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà
tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito
domestico."
Al
riguardo, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di stabilire che –
in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in
dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto
essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag.
235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001,
consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento
della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in
cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02
dell’11 agosto 2003 consid. 2).
L’allora
TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1
della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente
confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo
dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività
domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni
nelle circostanze concrete.
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, 1985, pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144
consid. 5).
L’Alta
Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si
esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e
meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto
con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF
8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto
che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle
singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato
soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute
fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di
disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio
2003).
Nella già citata DTF 128 V
93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta
dell'ufficio AI, ha rilevato:
" (…)
Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung
an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des
Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -
analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V
352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich,
dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis
der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der
Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und
Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die
Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der
Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss
plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage
stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in
Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all
dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift,
sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben
umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden
Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen. Das
gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente
Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall
zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des
Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die
Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine
strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten
Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung
vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des
Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit
gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. -generell-
BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im
Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.
September 2001, I 175/01).
(…)" (DTF 128 V 93, consid. 4, pagg. 93-94)
Con riferimento agli
assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, nella sentenza
9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19
pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in
ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per
l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla
patologia psichica:
" (…)
Die von einer qualifizierten Person durchgeführte
Abklärung vor Ort (vgl. Art. 69 Abs. 2 zweiter Satz der Verordnung vom 17.
Januar 1961 über die Invalidenversicherung [IVV; SR 831.201]) ist für
gewöhnlich die geeignete Vorkehr zur Bestimmung der Behinderung im Haushalt.
Zwar ist der Abklärungsbericht seiner Natur nach in erster Linie auf die
Ermittlung des Ausmasses physisch bedingter Beeinträchtigungen zugeschnitten,
weshalb seine grundsätzliche Massgeblichkeit unter Umständen Einschränkungen
erfahren kann, wenn die versicherte Person an psychischen Beschwerden leidet.
Prinzipiell jedoch stellt er auch dann eine beweistaugliche Grundlage dar, wenn
es um die Bemessung einer psychisch bedingten Invalidität geht, d.h. wenn die
Beurteilung psychischer Erkrankungen im Vordergrund steht. Widersprechen sich
die Ergebnisse der Abklärung vor Ort und die fachmedizinischen Feststellungen
zur Fähigkeit der versicherten Person, ihre gewohnten Aufgaben zu erfüllen, ist
aber in der Regel den ärztlichen Stellungnahmen mehr Gewicht einzuräumen als
dem Bericht über die Haushaltabklärung, weil es der Abklärungsperson
regelmässig nur beschränkt möglich ist, das Ausmass des psychischen Leidens und
der damit verbundenen Einschränkungen zu erkennen (Urteil 9C_631/2009 vom 2.
Dezember 2009 E. 5.1.2; SVR 2005 IV Nr. 21 S. 81, I 249/04 E. 5.1.1; AHI 2004
S. 137, I 311/03 E. 5.3; vgl. auch BGE 133 V 450 E. 11.1.1 S. 468 mit
Hinweisen; Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [Hrsg.], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2. Aufl. 2010, S. 350).
(…)" (STF 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, consid. 2)
Questa giurisprudenza è
stata più volte confermata (cfr., fra le altre, anche la STF 8C_843/2011 del 29
maggio 2012 in un caso in cui la ricorrente si lamentava del fatto che
l’istanza inferiore aveva preso in considerazione l’incapacità lavorativa del
9% derivante dall’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica e non quella del 50% stabilita dallo psichiatra, il TF,
dopo aver rammentato la giurisprudenza valida in materia, ha nondimeno ritenuto
di dover riconoscere che, a differenza dello specialista, nell’inchiesta a
domicilio l’assistente sociale aveva meglio tenuto in considerazione anche
l’obbligo della persona assicurata di ridurre il danno e di far capo ai
famigliari nell’ambito delle mansioni domestiche).
2.6. Nella fattispecie in esame
l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta,
eseguita il 21 giugno 2017 (doc. 28). Il relativo rapporto è stato allestito il
30 giugno 2017 ed ha il seguente tenore:
" (…)
5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Conduzione dell'economia domestica
pianificazione, organizzazione, ripartizione del
lavoro, controllo
importanza assegnata
5%
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale di invalidità
0%
L’assicurata pianifica e organizza la propria economia
domestica con le abilità di sempre.
5.2 Alimentazione
preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza assegnata
45%
percentuale degli impedimenti
30%
percentuale di invalidità
13.5%
La signora RI 1, precedentemente il danno alla salute,
era dedita a una cucina elaborata con lunghi tempi sia di preparazione che di
cottura mentre attualmente viene riferita una cucina semplice e veloce, in
collaborazione con i figli quando presenti.
Il riassetto della cucina e la pulizia delle
stoviglie, un tempo svolte immediatamente dopo i pasti, vengono ora effettuate
con più calma, in collaborazione con i famigliari.
La pulizia a fondo della cucina, un tempo svolta dalla
Signora ogni cambio di stagione viene ora eseguita dai figli. L’assicurata
riferisce, infatti, di non essere più in grado di provvedervi da sola a causa
dei dolori, a livello sia del collo che delle spalle, e della facile
affaticabilità.
Nonostante il danno alla salute, la signora RI 1 ha
mantenuto la capacità di dedicarsi alla preparazione dei pasti adottando una
cucina semplice e veloce, con conseguente diminuzione dell’impegno. Seppur con
difficoltà, più o meno marcate, provvede altresì al riassetto e alla pulizia
quotidiana della cucina. La percentuale proposta tiene in considerazione sia i
limiti funzionali a dossier che la necessità dell’aiuto dei figli nelle pulizie
stagionali a fondo. L’esigibilità di collaborazione dei famigliari è stata
altresì considerata.
5.3 Pulizia dell'appartamento
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare
Fatti
i letti, ecc.
importanza assegnata
20%
percentuale degli impedimenti
50%
percentuale di invalidità
16%
Nell'incontro l'assicurata sottolinea di essere sempre
stata dedita alla cura della propria abitazione. Prima del danno alla salute,
infatti, provvedeva quotidianamente a fondo alle differenti incombenze relative
la pulizia di tutto l'appartamento. Ora, invece, indica di
suddividere il carico di lavoro su più giorni oppure
in momenti differenti nel corso della medesima giornata e, altresì, di farsi
aiutare puntualmente per le incombenze più pesanti.
La pulizia dei vetri dell'abitazione e la cura delle
tende, un tempo svolte ogni 2 mesi, vengono ora assolte dai figli.
In precedenza, il cambio di tutti i letti veniva
svolto interamente dalla Signora con scadenza settimanale, attualmente, invece,
tale attività è delegata integralmente ai figli.
La percentuale proposta tiene in considerazione sia i
limiti funzionali che la diversa organizzazione del lavoro apportata dall’assicurata,
la quale distribuisce tali incombenze sia sull’arco di più giorni che in
momenti differenti della giornata. L'esigibilità di collaborazione
dei famigliari è stata altresì considerata.
5.4 Spesa e acquisti diversi
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e
rapporti ufficiali
importanza assegnata
10%
percentuale degli impedimenti
20%
percentuale di invalidità
2%
In precedenza l'assicurata si occupava autonomamente
sia delle spese (infrasettimanali e mensili) che del trasporto delle borse
pesanti. Attualmente, invece, viene riferito che I'incombenza degli acquisti
viene assolta con la costante collaborazione dei famigliari, i quali la
sostituiscono interamente nel trasporto dei pesi.
La gestione economica e amministrativa del nucleo
famigliare, come d'abitudine, viene svolta in collaborazione con il coniuge,
senza impedimenti di sorta.
La percentuale proposta, considerati i limiti
funzionali a dossier, tiene conto altresì del cambiamento nelle abitudini di
acquisto. L'esigibilità di collaborazione dei famigliari è stata altresì
considerata.
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia,
ecc.
importanza assegnata
20%
percentuale degli impedimenti
30%
percentuale di invalidità
6%
La Signora RI 1, precedentemente il danno alla salute,
provvedeva al bucato e allo stiro in un'unica occasione. Ora, invece, dichiara
di aver dovuto abbandonare interamente l'attività di
stiro a causa dei dolori derivati dai movimenti ripetitivi.
Gli indumenti vengono di preferenza semplicemente piegati e riposti negli
armadi. La figlia __________ la sostituisce nello stiro dei tessuti che
necessitano di essere trattati (camicie, camicette,...).
Il trasporto della cesta del bucato viene garantito
generalmente dai figli. In loro assenza l’assicurata indica di provvedervi sospingendola
con i piedi. A causa dell’equilibrio precario e degli sbalzi di pressione viene
aiutata, altresì, nel caricare e scaricare sia la lavatrice che
I'asciugatrice, così come a stendere sui fili alti
della lavanderia i panni voluminosi.
La Signora era dedita al cucito a macchina e
all'uncinetto. Entrambe attività abbandonate a seguito del danno alla salute.
Nella percentuale proposta si è tenuto in
considerazione da una parte le difficoltà lamentate dell’assicurata nel
trasporto dei pesi che della necessità dell’aiuto di terzi nelle differenti
attività.
5.6. Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza assegnata
0%
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale di invalidità
0%
Nell'economia domestica non vi sono bimbi o altri
membri della famiglia ai quali dover prestare cure particolari.
5.7 Diversi
cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali,
attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi,
volontariato
importanza assegnata
0%
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale di invalidità
0%
Non vengono riferite attività "extra-casalinghe".
Valutazione dell'assistente sociale
totale delle attività
100%
percentuale di invalidità
31.5%
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non
può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela,
genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato
I famigliari.
Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni
sulla capacità al lavoro?
L’assicurata riferisce che il danno alla salute è tale
dal 2015." (Doc. 28)
2.7.
Sulla base degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata,
dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga,
l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 31.5%.
Innanzitutto
va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente
stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei
parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del
100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito
dell'economia domestica. Questo aspetto non è, del resto, stato
specificatamente contestato.
In
sede di ricorso l’insorgente ha, invece, censurato le percentuali d’impedimento
attribuite alle attività domestiche, contestando in particolar modo il fatto
che sia stata presa in considerazione la collaborazione da parte degli altri
membri della famiglia, in particolare dei figli.
Tale
modo di procedere dell’amministrazione non sarebbe stato corretto, secondo
quanto addotto dalla legale dell’assicurata, in quanto in contrasto con la mentalità
culturale della famiglia, originaria del __________, per la quale “il ruolo del
padre di famiglia, e dei maschi in generale, è quello di servirsi piuttosto che
di servire” e, pure, con la consuetudine familiare che vuole che sia sempre
stata l’assicurata ad occuparsi interamente delle mansioni casalinghe, senza
l’aiuto di altri componenti della famiglia.
A
suo parere, pertanto, appare inesigibile, se non in minima parte, l’aiuto da
parte del marito - peraltro affetto da problemi di salute per i quali è stato posto
al beneficio di una rendita di invalidità - e dei figli, in quanto il figlio
minore “oltre ad essere un maschio è un adolescente, con i relativi impegni
scolastici ed extra-scolastici”, mentre la secondogenita “aiuta sì la madre
quando possibile, ma anch’essa studia e ha varie attività extra-scolastiche
come ogni giovane della sua età; inoltre fra pochi mesi inizierà uno stage
lavorativo, con maggiori assenze da casa” e “non appena avrà un minimo di
capacità economica anche lei lascerà il nido famigliare per crearsi una propria
economia domestica e non potrà più essere di nessun aiuto alla madre e agli
altri familiari” (doc. I).
Di
tutta evidenza questo genere di argomentazioni non può essere condiviso da
parte di questo Tribunale.
Innanzitutto, a proposito
degli impedimenti del marito dell’assicurata, il TCA rileva che dall’esame del
rapporto relativo all’inchiesta a domicilio emerge che, effettivamente, come
rilevato dall’amministrazione in sede di risposta di causa, “l’invalidità
parziale del marito dell’assicurata era conosciuta al momento dell’inchiesta
domiciliare”, tanto è vero che una sua collaborazione è stata ritenuta
esigibile unicamente nella gestione economica e amministrativa del nucleo
famigliare, eseguita congiuntamente dagli sposi “come d’abitudine” e “senza
impedimenti di sorta” (cfr. doc. 28, punto 5.4 a pag. 5).
Un aiuto da parte del
marito non è, invece, stato preso in considerazione da parte dell’assistente
sociale nello svolgimento di attività pesanti, per le quali è stata ritenuta
esigibile la collaborazione dei figli della coppia.
Passando poi alle critiche ricorsuali riguardanti proprio la
collaborazione dei figli, il TCA ritiene del tutto fuori luogo ed estranee
all’assicurazione invalidità le considerazioni legate alla mentalità e alle
consuetudini legate al paese di origine della famiglia, le quali non possono in
ogni caso giustificare una presunta inesigibilità dell’aiuto dei figli
(soprattutto del maschio adolescente) nella conduzione dell’economia domestica,
con riferimento alle mansioni più pesanti.
La giurisprudenza prevede, infatti, che occorre prendere in
considerazione l’aiuto dei familiari nelle faccende domestiche. Va al riguardo
ricordato l’obbligo per l’assicurata di diminuire il danno (DTF 115 V 53) e che
anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro
propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento
della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e
in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le
particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e
I 35/00).
Nella DTF 133 V 504 il Tribunale
federale ha rammentato che se la persona assicurata, a causa della sua
inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e
con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio
lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari.
Questo concetto è stato
ancora di ribadito nella STF 9C_701/2016 del 1° marzo 2017 e nella STF
9C_568/2017 dell’11 gennaio 2018.
Per tali ragioni, anche le critiche della patrocinatrice della
ricorrente concernenti il fatto che l’interessata abbia dovuto riorganizzare i
lavori domestici, ora eseguiti su più giorni della settimana, con tempi più
lunghi e in maniera differente (in particolare con riferimento alla
preparazione di piatti più semplici e veloci) non possono essere accolte, alla
luce della giurisprudenza federale in materia.
Tenuto conto dell’obbligo
di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3)
assistenza familiare e ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni
non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate
dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il
cui compito consiste nel procedere a tali inchieste, la valutazione di cui al
rapporto del 30 giugno 2017 deve, dunque, essere confermata.
Quanto, poi, alle
contestazioni ricorsuali concernenti la presunta mancata presa in
considerazione da parte dell’assistente sociale delle problematiche
psichiatriche dell’interessata, questo Tribunale rileva che, al momento
dell’inchiesta a domicilio (come pure quando è stata presentata la domanda di
prestazioni), l’assicurata non ha addotto di soffrire di disturbi in tale
ambito. Non poteva, quindi, l’assistente sociale tenere conto di aspetti
neppure sollevati dall’assicurata.
Una volta a conoscenza
della problematica, segnalata dall’interessata solo in sede di osservazioni
contro il progetto di decisione del 24 luglio 2017 – facendo presente di
essersi sottoposta alle cure specialistiche da parte della __________ di __________
(cfr. doc. 31) - l’Ufficio AI immediatamente approfondito la questione dal
profilo medico, conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza (la quale
prevede che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità
delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato
soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute
fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di
disturbi psichici, STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003, I 685/02 del 28 febbraio
2003; cfr. anche STF 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata
in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86, nella quale con riferimento ad assicurati che
sono portatori di affezioni psichiche il TF ha ribadito che, di massima,
alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza
rispetto all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica, giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le
limitazioni derivanti dalla patologia psichica).
Le critiche ricorsuali relative ad una presunta carenza
procedurale da parte dell’amministrazione appaiono infondate.
Dagli atti, difatti, emerge che il referto del 30 ottobre 2017
redatto dalla dr.ssa __________, medico assistente, e dal dr. __________,
psichiatra e psicoterapeuta FMH e direttore sanitario della __________ – con il
quale è stata attestata una totale incapacità lavorativa dell’interessata,
affetta da “sindrome depressiva organica F06.32”, in cura dal 29 agosto 2017
(cfr. doc. 38) – è stato sottoposto al vaglio del dr. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia del SMR.
Quest’ultimo, nelle annotazioni del 9 novembre 2017, ha ritenuto
che il referto dei curanti “non oggettiva limitazioni psichiche che possano
giustificare qualsiasi percentuale di inabilità lavorativa in qualsiasi
attività lucrativa”, evidenziando come siano stati “elencati segni e sintomi
generici attribuibili da un lato a varie psicopatologie, dall’altro presenti
anche in varie situazioni biosociali e non per questo segno o sintomo di
malattia. Ad esempio, si legge che l’efficienza cognitiva è diminuita per
deflessione timica, ma l’intelligenza è adeguata al livello socio-culturale di
provenienza, dunque non appare giustificata per questo una qualsiasi
percentuale di inabilità lavorativa” (doc. 39).
Anche il successivo scritto, non datato, della dr.ssa __________ e
del dr. __________, allegato al ricorso (cfr. doc. D) – nel quale in sostanza i
curanti hanno indicato i sintomi dell’interessata, confermando la sua completa
inabilità lavorativa anche come casalinga - è stato sottoposto al dr. __________
del SMR, il quale, nelle annotazioni del 5 febbraio 2018, allegate alla
risposta di causa dell’UAI, ha in maniera motivata spiegato le ragioni per le
quali i disturbi dell’interessata non sono tali da giustificare un’incapacità
lavorativa per motivi psichiatrici. Egli ha pure messo in evidenza come i
sintomi elencati dagli psichiatri curanti sarebbero insorti ben due anni dopo
l’evento neurologico del 2015, senza in precedenza causare limitazioni
particolari, ma portando alla necessità di cure alcuni giorni dopo la ricezione
del progetto di rifiuto di una rendita dall’UAI (cfr. doc. VI/1).
Il TCA non ha motivo per
scostarsi da queste considerazioni dello specialista del SMR, le quali, del
resto, non possono venire rimesse in discussione dallo scritto del 12 marzo
2018 degli psichiatri curanti, i quali si sono limitati a considerare che le
contestazioni del dr. __________ “peccano di superficialità, genericità e
supponenza”, ribadendo che i loro precedenti rapporti sarebbero “dettagliati,
specialistici e precisi riguardo allo stato clinico e all’incapacità lavorativa
della paziente” (doc. X/1).
Tutto ben considerato, questo
Tribunale ritiene condivisibile il parere dello psichiatra del SMR, il quale ha
spiegato le ragioni per le quali, a suo avviso, i disturbi dell’interessata,
elencati dai curanti, non rivestono il carattere di patologia invalidante, ma
costituiscono sintomi generici di un disturbo depressivo senza correlazione con
eventuali limitazioni funzionali (doc. VI/1).
A proposito del ruolo del
medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i
servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le
condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità
funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -
di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Stante quanto sopra
esposto, nel caso di specie, contrariamente a quanto preteso dalla
patrocinatrice dell’assicurata (cfr. doc. X), non appare quindi necessario
procedere ad un aggiornamento dell’inchiesta domiciliare, né sottoporre
l’interessata ad una perizia psichiatrica esterna.
Sulla scorta
delle considerazioni che precedono e analizzate tutte le circostanze concrete,
questo Tribunale non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di
importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado
d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe
stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare, che i medici
del Servizio Medico Regionale (dr. __________ per gli aspetti somatici e dr. __________
per quelli psichici) hanno avallato.
Non possono quindi essere
ritenute delle percentuali maggiori.
Di conseguenza, pure il
tasso complessivo d'invalidità fissato al 31.5% deve essere posto alla
base del presente giudizio, non essendoci nessun motivo (fattuale e medico) per
mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di
inchiesta domiciliare da una persona esperta in materia.
Occorre, infine, ricordare che, per la giurisprudenza, un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona
incaricata dell'inchiesta, munita di formazione ed esperienza specifica, si
giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128
V 93 consid. 4).
Visto quanto precede, la decisione impugnata deve essere
confermata e il ricorso respinto.
2.8.
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico
dell’assicurata.
Quest’ultima ha, tuttavia,
chiesto di essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio (doc. I, pag. 8).
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia
sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in
vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso
doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza
giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del
diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta
al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag.
626).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria
e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,
l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle
cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al
gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il requisito della
probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125
Considerandi
II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K
75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29
agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF
124.
I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124
I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Nel caso
concreto, visti i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata
sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente
in quello del Cantone Ticino, alla patrocinatrice della ricorrente doveva
apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente
maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il
requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto (cfr.
sentenza 35.2015.44 del 24 febbraio 2016, consid. 2.9). Dal profilo medico,
infatti, come sopra esposto, i referti della dr.ssa __________ e del dr. __________
sono stati correttamente sottoposti al vaglio dello psichiatra del SMR, il
quale ha motivatamente esposto le ragioni per le quali non si poteva concludere
per un’inabilità lavorativa presente o pregressa dovuta a ragioni psichiatriche
(cfr. consid. 2.7.).
Ingiustificate apparivano,
inoltre, le critiche espresse nei confronti dell’inchiesta a domicilio,
incentrate per lo più su ragioni prettamente culturali-consuetudinarie che
impedirebbero ai figli di collaborare, ciò che risulta in netto contrasto con
la costante giurisprudenza federale in materia (cfr. consid. 2.7.).
In queste condizioni la
domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2.L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è respinta.
3. Le
spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata
ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti