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32.2018.16

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 dicembre 2018Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i letti, ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

50%

percentuale di invalidità

16%

Nell'incontro l'assicurata sottolinea di essere sempre

stata dedita alla cura della propria abitazione. Prima del danno alla salute,

infatti, provvedeva quotidianamente a fondo alle differenti incombenze relative

la pulizia di tutto l'appartamento. Ora, invece, indica di

suddividere il carico di lavoro su più giorni oppure

in momenti differenti nel corso della medesima giornata e, altresì, di farsi

aiutare puntualmente per le incombenze più pesanti.

La pulizia dei vetri dell'abitazione e la cura delle

tende, un tempo svolte ogni 2 mesi, vengono ora assolte dai figli.

In precedenza, il cambio di tutti i letti veniva

svolto interamente dalla Signora con scadenza settimanale, attualmente, invece,

tale attività è delegata integralmente ai figli.

La percentuale proposta tiene in considerazione sia i

limiti funzionali che la diversa organizzazione del lavoro apportata dall’assicurata,

la quale distribuisce tali incombenze sia sull’arco di più giorni che in

momenti differenti della giornata. L'esigibilità di collaborazione

dei famigliari è stata altresì considerata.

5.4 Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e

rapporti ufficiali

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

20%

percentuale di invalidità

2%

In precedenza l'assicurata si occupava autonomamente

sia delle spese (infrasettimanali e mensili) che del trasporto delle borse

pesanti. Attualmente, invece, viene riferito che I'incombenza degli acquisti

viene assolta con la costante collaborazione dei famigliari, i quali la

sostituiscono interamente nel trasporto dei pesi.

La gestione economica e amministrativa del nucleo

famigliare, come d'abitudine, viene svolta in collaborazione con il coniuge,

senza impedimenti di sorta.

La percentuale proposta, considerati i limiti

funzionali a dossier, tiene conto altresì del cambiamento nelle abitudini di

acquisto. L'esigibilità di collaborazione dei famigliari è stata altresì

considerata.

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia,

ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

30%

percentuale di invalidità

6%

La Signora RI 1, precedentemente il danno alla salute,

provvedeva al bucato e allo stiro in un'unica occasione. Ora, invece, dichiara

di aver dovuto abbandonare interamente l'attività di

stiro a causa dei dolori derivati dai movimenti ripetitivi.

Gli indumenti vengono di preferenza semplicemente piegati e riposti negli

armadi. La figlia __________ la sostituisce nello stiro dei tessuti che

necessitano di essere trattati (camicie, camicette,...).

Il trasporto della cesta del bucato viene garantito

generalmente dai figli. In loro assenza l’assicurata indica di provvedervi sospingendola

con i piedi. A causa dell’equilibrio precario e degli sbalzi di pressione viene

aiutata, altresì, nel caricare e scaricare sia la lavatrice che

I'asciugatrice, così come a stendere sui fili alti

della lavanderia i panni voluminosi.

La Signora era dedita al cucito a macchina e

all'uncinetto. Entrambe attività abbandonate a seguito del danno alla salute.

Nella percentuale proposta si è tenuto in

considerazione da una parte le difficoltà lamentate dell’assicurata nel

trasporto dei pesi che della necessità dell’aiuto di terzi nelle differenti

attività.

5.6. Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

0%

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

Nell'economia domestica non vi sono bimbi o altri

membri della famiglia ai quali dover prestare cure particolari.

5.7 Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali,

attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi,

volontariato

importanza assegnata

0%

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

Non vengono riferite attività "extra-casalinghe".

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100%

percentuale di invalidità

31.5%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non

può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela,

genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato

I famigliari.

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni

sulla capacità al lavoro?

L’assicurata riferisce che il danno alla salute è tale

dal 2015." (Doc. 28)

2.7.

Sulla base degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata,

dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga,

l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 31.5%.

Innanzitutto

va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei

parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del

100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito

dell'economia domestica. Questo aspetto non è, del resto, stato

specificatamente contestato.

In

sede di ricorso l’insorgente ha, invece, censurato le percentuali d’impedimento

attribuite alle attività domestiche, contestando in particolar modo il fatto

che sia stata presa in considerazione la collaborazione da parte degli altri

membri della famiglia, in particolare dei figli.

Tale

modo di procedere dell’amministrazione non sarebbe stato corretto, secondo

quanto addotto dalla legale dell’assicurata, in quanto in contrasto con la mentalità

culturale della famiglia, originaria del __________, per la quale “il ruolo del

padre di famiglia, e dei maschi in generale, è quello di servirsi piuttosto che

di servire” e, pure, con la consuetudine familiare che vuole che sia sempre

stata l’assicurata ad occuparsi interamente delle mansioni casalinghe, senza

l’aiuto di altri componenti della famiglia.

A

suo parere, pertanto, appare inesigibile, se non in minima parte, l’aiuto da

parte del marito - peraltro affetto da problemi di salute per i quali è stato posto

al beneficio di una rendita di invalidità - e dei figli, in quanto il figlio

minore “oltre ad essere un maschio è un adolescente, con i relativi impegni

scolastici ed extra-scolastici”, mentre la secondogenita “aiuta sì la madre

quando possibile, ma anch’essa studia e ha varie attività extra-scolastiche

come ogni giovane della sua età; inoltre fra pochi mesi inizierà uno stage

lavorativo, con maggiori assenze da casa” e “non appena avrà un minimo di

capacità economica anche lei lascerà il nido famigliare per crearsi una propria

economia domestica e non potrà più essere di nessun aiuto alla madre e agli

altri familiari” (doc. I).

Di

tutta evidenza questo genere di argomentazioni non può essere condiviso da

parte di questo Tribunale.

Innanzitutto, a proposito

degli impedimenti del marito dell’assicurata, il TCA rileva che dall’esame del

rapporto relativo all’inchiesta a domicilio emerge che, effettivamente, come

rilevato dall’amministrazione in sede di risposta di causa, “l’invalidità

parziale del marito dell’assicurata era conosciuta al momento dell’inchiesta

domiciliare”, tanto è vero che una sua collaborazione è stata ritenuta

esigibile unicamente nella gestione economica e amministrativa del nucleo

famigliare, eseguita congiuntamente dagli sposi “come d’abitudine” e “senza

impedimenti di sorta” (cfr. doc. 28, punto 5.4 a pag. 5).

Un aiuto da parte del

marito non è, invece, stato preso in considerazione da parte dell’assistente

sociale nello svolgimento di attività pesanti, per le quali è stata ritenuta

esigibile la collaborazione dei figli della coppia.

Passando poi alle critiche ricorsuali riguardanti proprio la

collaborazione dei figli, il TCA ritiene del tutto fuori luogo ed estranee

all’assicurazione invalidità le considerazioni legate alla mentalità e alle

consuetudini legate al paese di origine della famiglia, le quali non possono in

ogni caso giustificare una presunta inesigibilità dell’aiuto dei figli

(soprattutto del maschio adolescente) nella conduzione dell’economia domestica,

con riferimento alle mansioni più pesanti.

La giurisprudenza prevede, infatti, che occorre prendere in

considerazione l’aiuto dei familiari nelle faccende domestiche. Va al riguardo

ricordato l’obbligo per l’assicurata di diminuire il danno (DTF 115 V 53) e che

anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro

propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento

della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e

in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le

particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e

I 35/00).

Nella DTF 133 V 504 il Tribunale

federale ha rammentato che se la persona assicurata, a causa della sua

inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e

con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio

lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari.

Questo concetto è stato

ancora di ribadito nella STF 9C_701/2016 del 1° marzo 2017 e nella STF

9C_568/2017 dell’11 gennaio 2018.

Per tali ragioni, anche le critiche della patrocinatrice della

ricorrente concernenti il fatto che l’interessata abbia dovuto riorganizzare i

lavori domestici, ora eseguiti su più giorni della settimana, con tempi più

lunghi e in maniera differente (in particolare con riferimento alla

preparazione di piatti più semplici e veloci) non possono essere accolte, alla

luce della giurisprudenza federale in materia.

Tenuto conto dell’obbligo

di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3)

assistenza familiare e ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni

non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate

dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il

cui compito consiste nel procedere a tali inchieste, la valutazione di cui al

rapporto del 30 giugno 2017 deve, dunque, essere confermata.

Quanto, poi, alle

contestazioni ricorsuali concernenti la presunta mancata presa in

considerazione da parte dell’assistente sociale delle problematiche

psichiatriche dell’interessata, questo Tribunale rileva che, al momento

dell’inchiesta a domicilio (come pure quando è stata presentata la domanda di

prestazioni), l’assicurata non ha addotto di soffrire di disturbi in tale

ambito. Non poteva, quindi, l’assistente sociale tenere conto di aspetti

neppure sollevati dall’assicurata.

Una volta a conoscenza

della problematica, segnalata dall’interessata solo in sede di osservazioni

contro il progetto di decisione del 24 luglio 2017 – facendo presente di

essersi sottoposta alle cure specialistiche da parte della __________ di __________

(cfr. doc. 31) - l’Ufficio AI immediatamente approfondito la questione dal

profilo medico, conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza (la quale

prevede che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità

delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato

soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute

fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di

disturbi psichici, STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003, I 685/02 del 28 febbraio

2003; cfr. anche STF 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata

in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86, nella quale con riferimento ad assicurati che

sono portatori di affezioni psichiche il TF ha ribadito che, di massima,

alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza

rispetto all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia

domestica, giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le

limitazioni derivanti dalla patologia psichica).

Le critiche ricorsuali relative ad una presunta carenza

procedurale da parte dell’amministrazione appaiono infondate.

Dagli atti, difatti, emerge che il referto del 30 ottobre 2017

redatto dalla dr.ssa __________, medico assistente, e dal dr. __________,

psichiatra e psicoterapeuta FMH e direttore sanitario della __________ – con il

quale è stata attestata una totale incapacità lavorativa dell’interessata,

affetta da “sindrome depressiva organica F06.32”, in cura dal 29 agosto 2017

(cfr. doc. 38) – è stato sottoposto al vaglio del dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia del SMR.

Quest’ultimo, nelle annotazioni del 9 novembre 2017, ha ritenuto

che il referto dei curanti “non oggettiva limitazioni psichiche che possano

giustificare qualsiasi percentuale di inabilità lavorativa in qualsiasi

attività lucrativa”, evidenziando come siano stati “elencati segni e sintomi

generici attribuibili da un lato a varie psicopatologie, dall’altro presenti

anche in varie situazioni biosociali e non per questo segno o sintomo di

malattia. Ad esempio, si legge che l’efficienza cognitiva è diminuita per

deflessione timica, ma l’intelligenza è adeguata al livello socio-culturale di

provenienza, dunque non appare giustificata per questo una qualsiasi

percentuale di inabilità lavorativa” (doc. 39).

Anche il successivo scritto, non datato, della dr.ssa __________ e

del dr. __________, allegato al ricorso (cfr. doc. D) – nel quale in sostanza i

curanti hanno indicato i sintomi dell’interessata, confermando la sua completa

inabilità lavorativa anche come casalinga - è stato sottoposto al dr. __________

del SMR, il quale, nelle annotazioni del 5 febbraio 2018, allegate alla

risposta di causa dell’UAI, ha in maniera motivata spiegato le ragioni per le

quali i disturbi dell’interessata non sono tali da giustificare un’incapacità

lavorativa per motivi psichiatrici. Egli ha pure messo in evidenza come i

sintomi elencati dagli psichiatri curanti sarebbero insorti ben due anni dopo

l’evento neurologico del 2015, senza in precedenza causare limitazioni

particolari, ma portando alla necessità di cure alcuni giorni dopo la ricezione

del progetto di rifiuto di una rendita dall’UAI (cfr. doc. VI/1).

Il TCA non ha motivo per

scostarsi da queste considerazioni dello specialista del SMR, le quali, del

resto, non possono venire rimesse in discussione dallo scritto del 12 marzo

2018 degli psichiatri curanti, i quali si sono limitati a considerare che le

contestazioni del dr. __________ “peccano di superficialità, genericità e

supponenza”, ribadendo che i loro precedenti rapporti sarebbero “dettagliati,

specialistici e precisi riguardo allo stato clinico e all’incapacità lavorativa

della paziente” (doc. X/1).

Tutto ben considerato, questo

Tribunale ritiene condivisibile il parere dello psichiatra del SMR, il quale ha

spiegato le ragioni per le quali, a suo avviso, i disturbi dell’interessata,

elencati dai curanti, non rivestono il carattere di patologia invalidante, ma

costituiscono sintomi generici di un disturbo depressivo senza correlazione con

eventuali limitazioni funzionali (doc. VI/1).

A proposito del ruolo del

medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i

servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Stante quanto sopra

esposto, nel caso di specie, contrariamente a quanto preteso dalla

patrocinatrice dell’assicurata (cfr. doc. X), non appare quindi necessario

procedere ad un aggiornamento dell’inchiesta domiciliare, né sottoporre

l’interessata ad una perizia psichiatrica esterna.

Sulla scorta

delle considerazioni che precedono e analizzate tutte le circostanze concrete,

questo Tribunale non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di

importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado

d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe

stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare, che i medici

del Servizio Medico Regionale (dr. __________ per gli aspetti somatici e dr. __________

per quelli psichici) hanno avallato.

Non possono quindi essere

ritenute delle percentuali maggiori.

Di conseguenza, pure il

tasso complessivo d'invalidità fissato al 31.5% deve essere posto alla

base del presente giudizio, non essendoci nessun motivo (fattuale e medico) per

mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di

inchiesta domiciliare da una persona esperta in materia.

Occorre, infine, ricordare che, per la giurisprudenza, un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta, munita di formazione ed esperienza specifica, si

giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128

V 93 consid. 4).

Visto quanto precede, la decisione impugnata deve essere

confermata e il ricorso respinto.

2.8.

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell’assicurata.

Quest’ultima ha, tuttavia,

chiesto di essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio (doc. I, pag. 8).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso

doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag.

626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria

e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,

l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle

cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al

gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il requisito della

probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125

Considerandi

II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si

osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve

adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K

75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29

agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Nel caso

concreto, visti i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata

sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente

in quello del Cantone Ticino, alla patrocinatrice della ricorrente doveva

apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente

maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il

requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto (cfr.

sentenza 35.2015.44 del 24 febbraio 2016, consid. 2.9). Dal profilo medico,

infatti, come sopra esposto, i referti della dr.ssa __________ e del dr. __________

sono stati correttamente sottoposti al vaglio dello psichiatra del SMR, il

quale ha motivatamente esposto le ragioni per le quali non si poteva concludere

per un’inabilità lavorativa presente o pregressa dovuta a ragioni psichiatriche

(cfr. consid. 2.7.).

Ingiustificate apparivano,

inoltre, le critiche espresse nei confronti dell’inchiesta a domicilio,

incentrate per lo più su ragioni prettamente culturali-consuetudinarie che

impedirebbero ai figli di collaborare, ciò che risulta in netto contrasto con

la costante giurisprudenza federale in materia (cfr. consid. 2.7.).

In queste condizioni la

domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2.L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è respinta.

3. Le

spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata

ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti