32.2018.160
Diniego rendita. In sede di risposta UAI ha postulato accoglimento parziale del ricorso (riconoscimento 1/2 rendita)= mera proposta indirizzata al giudice. Ricorso parz. accolto con attribuziuone di 1
26 agosto 2019Italiano65 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.160
PC/sc
Lugano
26 agosto 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 settembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 agosto 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata il __________
1955, da ultimo attiva quale infermiera indipendente, socia e gerente con firma
individuale della ditta __________ di __________ dall’estate 2004, in data 14
agosto 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI
per adulti indicando di essere affetta da “dispnea post lobectomia polmonare
destra con sindrome restrittiva e ostruttiva; Depressione con perdita di
memoria, apatia, stanchezza estrema; diabete insulina dipendente scompensato;
Tabagismo; Artrosi ginocchio destro con riduzione della mobilità” dal
giugno 2008 (pag. 62-70 e 136 incarto AI).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso - in particolare, la
valutazione medica dell’11 marzo 2010 del medico SMR (pag. 132-134 incarto AI)
e l’inchiesta per attività professionale indipendente del 29 aprile 2010 (pag.
181-188 incarto AI) - l’UAI, con decisione del 6 maggio 2011, ha attribuito
all’assicurata mezza rendita di invalidità (grado 50% a fronte di un reddito
annuo "da valida" di fr. 81'234.- e "da invalida" di fr.
40'246.-, ritenendo che l’assicurata presentava il minor discapito economico
nello svolgimento dell’attività abituale di infermiera indipendente, esigibile
al 50%), a far tempo dal 1° febbraio 2010 (pag. 199-202 e 215-2016 incarto AI).
Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Nel mese di luglio 2011 l’amministrazione
ha avviato una procedura di revisione della rendita (pag. 221 incarto AI).
Esperiti ulteriori accertamenti, in particolare una valutazione medica del 13
ottobre 2011 del medico SMR (pag. 250 incarto AI), l’UAI ha comunicato all’assicurata
la conferma del diritto a mezza rendita (grado di invalidità: 50%; pag. 251 e
252 incarto AI).
1.3. Nel mese di aprile 2013 l’UAI
ha avviato una nuova procedura di revisione della rendita (pag. 255-259 incarto
AI). Esperiti ulteriori accertamenti, in particolare una nuova valutazione
economica in data 28 gennaio 2014 (pag. 360-363 incarto AI) ed il relativo
complemento del 6 marzo 2014 (pag. 367 incarto AI), l’UAI con decisione del 12
marzo 2014, ha soppresso la rendita dell’assicurata essendo il grado
d’invalidità del 12% (a fronte di un reddito annuo "da valida" di fr.
83'383.- e "da invalida" di fr. 73'609.-; pag. 369-373 incarto AI).
Anche questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. Il 14 aprile 2017 RI 1 ha
inoltrato una seconda domanda di prestazioni dell’AI per peggioramento dello
stato di salute fisico e psichico (pag. 413-423 incarto AI).
Dopo essere entrata nel merito ed avere acquisito gli atti medici e economici
ritenuti necessari - in particolare, il rapporto finale del 16 agosto 2017 del
medico SMR (pag. 579-581 incarto AI) e l’inchiesta per attività professionale
indipendente del 21 settembre 2017 (pag. 586-592 incarto AI) e le relative
annotazioni del 15 marzo 2018 (pag. 622-628 incarto AI), del 15 giugno 2018
(pag. 653-654 incarto AI) e del 3 luglio 2018 (pag. 665-666 incarto AI) - l’UAI,
con decisione del 21 agosto 2018, ha respinto la richiesta di prestazioni
dell'assicurata, poiché ella (a fronte di un reddito annuo "da
valida" di fr. 85'538.- e "da invalida" di fr. 60'247.-,
ritenendo che l’assicurata presenta il minor discapito economico nello
svolgimento dell’attività abituale di direttrice sanitaria indipendente,
esigibile al 30%, considerando una incapacità lavorativa del 70% da intendere
quale riduzione di rendimento), presenta un grado d'invalidità del 30% e,
quindi, non pensionabile (pag. 667-673 incarto AI)
1.5. Con tempestivo ricorso del 19
settembre 2019 RI 1, patrocinata dall'avv.RA 1, ha postulato l’annullamento
della decisione impugnata ed il riconoscimento di una rendita di invalidità
intera dal 1° agosto 2017, a fronte di un grado di invalidità superiore al 70%
(cfr. doc. I, pag. 6).
Il patrocinatore della ricorrente contesta esclusivamente gli aspetti economici
della decisione dell’UAI, ritenendo non corretta la valutazione operata
dall’ispettrice, che avrebbe determinato un reddito “da valida” troppo basso
mentre, per quanto concerne il reddito “da invalida”, avrebbe dimenticato lo
scarso rendimento del lavoro dell’assicurata ed i sovracosti che avrebbe dovuto
sostenere la ditta __________ per assumere dei nuovi collaboratori che
svolgessero le mansioni divenute a lei inesigibili a causa dei suoi problemi di
salute come pure le diverse fonti di reddito dell’assicurata.
1.6. Il 10 ottobre 2018 l’UAI ha
presentato la propria risposta di causa (doc. IV), postulando - sulla base
dell’annotazione del 26 settembre 2018 del giurista e dell’annotazione
complementare del 1° ottobre 2018 dell’ispettrice (doc. IV-1 e 2) - l’accoglimento
parziale del ricorso e la riforma della decisione impugnata, nel senso che
l’assicurata ha diritto a mezza rendita di invalidità (grado 53% a fronte di un
reddito annuo "da valida" di fr. 103’545'.55 e "da
invalida" di fr. 48'616.45, ritenendo che l’assicurata presenta il minor
discapito economico nello svolgimento dell’attività abituale, esigibile al
30%), a far tempo dal 1° novembre 2017, ovvero dopo un anno di attesa ex art.
28 cpv. 1 lett. b LAI (doc. IV, pag. 3).
1.7. La risposta di causa è stata
trasmessa al patrocinatore della ricorrente per osservazioni (doc. V).
1.8. In data 24 ottobre 2018 il rappresentante
dell’assicurata ha ribadito le contestazioni già espresse in sede ricorsuale,
ritenendo che la sua cliente - tenendo conto di un reddito “da valida” nel 2016
di fr. 114'144.- (determinato sulla base della TA1, per professioni sanitarie
con funzioni di quadro superiore o medio) e di un reddito “da invalida” di fr.
20'639.91, pari al 30% di fr. 68’799.70 (salario annuo più che corretto per una
PMI) rispettivamente al 20% di fr. 103'199.55 (salario annuo vicino al salario
“da valida” ritenuto dall’UAI), fissato senza tenere conto degli utili
societari - abbia diritto ad una rendita intera (grado di invalidità
dell’81.9%) dal 1° agosto 2017, ovvero sei mesi dopo il deposito della domanda
(doc. VI).
1.9. Il doc. VI è stato trasmesso
all’UAI per conoscenza (doc. VII).
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione oppure no l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni di RI 1.
Preliminarmente questa Corte osserva che nella risposta di causa del 10 ottobre
2018 l’UAI ha postulato l’accoglimento parziale del ricorso e la riforma della
decisione impugnata nel senso di riconoscere alla ricorrente mezza rendita
(grado di invalidità del 53%) dal 1° novembre 2017 (cfr. consid. 1.6; cfr. art.
6 cpv. 1 Lptca).
Nella misura in cui l’amministrazione non ha emesso una nuova decisione (cfr.
art. 6 cpv. 2 Lptca), tale scritto assume nel caso di specie il carattere di
una mera proposta indirizzata al giudice affinché egli decida in tal senso.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.3. Va poi ricordato che, secondo
la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei
redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione
dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle
persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente
secondo il metodo straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente
preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;
pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e
3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139;
DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna
1995, p. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento
nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag.
121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità
sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione
del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività
dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la
sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato
a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI
1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo
metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito
direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla
base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si
valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo
straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996
IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una
determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve
tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità
(Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si volesse, nel caso di
persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto
delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa
categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base
all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI
1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA
inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa
T., I 540/02).
Secondo giurisprudenza
infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività
lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi
determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera
affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004
in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001,
consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e
quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per
quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In
effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la
situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le
oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di
conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei
mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996
p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c; STCA 32.2013.165 del 28
luglio 2014, consid. 2.3).
2.4. Per quanto attiene l’esame
delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la
determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già
esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
Fatti
I
dati economici risultano pertanto determinanti.
Al
medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura
e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico
stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato
nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle
funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di
vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p.
227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
D’altro canto compito
dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni
del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative
ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p.
228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo
1995, p. 201).
In particolare, al fine di
determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui
all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato
avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante
dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).
Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve
considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento
intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).
In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si
deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci
dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e
un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,
intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto
(DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può
pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di
lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va
ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per
accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito
da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del
diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio
2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato
avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi
ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96
V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s.
consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno
alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo
risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed
eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e
riferimenti).
Per quel che concerne la
determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in
particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività
della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento
della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In
mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di
aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC
1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato
direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti
i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività
personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal
capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di
famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die
Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della
Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per
l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio
2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA
del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).
Per quel che concerne
invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76
consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto
guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha
intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da
contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64; STCA 32.2013.165 del 28 luglio 2014, consid. 2.4).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da
lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del
18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.
182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio
2007).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4)
provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le
perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con
una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49,
l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa
giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la
DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich
der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden
rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von
Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und
Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic
Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie
(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010
E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen
Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog
angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich
ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung
beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
In
una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il
Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi
(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di
lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso
particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione
secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno
sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine,
in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale
federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF
141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche
nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.
comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla
luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese
le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura
probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica
della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi
fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata
dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,
per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata
riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova
di un’inabilità lavorativa invalidante.
2.6. Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.
3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF
137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va poi rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p.
628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza
l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare,
secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]
Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.7. Dal
punto di vista medico, l’amministrazione ha fondato la propria decisione sul
rapporto finale del 16 agosto 2017 del medico SMR, dr. med. __________,
specialista FMH in medicina generale, il quale - dopo aver posto la diagnosi con
influsso sulla CL di: “Sindrome ansioso depressiva; BPCP INYHA; lombalgia
cronica; Stato dopo protesi totale del ginocchio (12.2016); Esiti di lobectomia
su tumore polmonare” e senza influsso sulla CL di: “DM II
insulino dipendente” ha così fissato il grado di inabilità lavorativa in
qualsiasi attività professionale al: 100% dal 2 giugno al 31 ottobre 2008; 50%
dal 1° novembre 2008 al 31 ottobre 2016 (in base a quanto indicato dal medico
curante dell’assicurata, dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e
psicoterapia); 70% dal 1° novembre al 12 dicembre 2016; 100% dal 13 dicembre
2016 al 31 gennaio 2017 (per l’intervento chirurgico al ginocchio); 70% dal 1°
febbraio 2017 e continua (da intendersi quale riduzione di rendimento), puntualizzando
un carico massimo di 5 kg, la necessità di alternanza della postura al bisogno
(inclusa), la necessità di pause supplementari (inclusa) e nessuna difficoltà
nello svolgere lavori di precisione. Il medico SMR ha quindi concluso che lo
stato di salute dell’assicurata era peggiorato soprattutto a causa della
psicopatologia con prognosi infausta e senza possibilità di applicare ulteriori
terapie, al fine di migliorare o mantenere verosimilmente la capacità
lavorativa (pag. 579-581 incarto AI).
Il TCA non ha motivo per mettere in dubbio queste conclusioni - che, del resto,
sono rimaste incontestate in sede ricorsuale - e ritiene quindi dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 in qualsiasi attività
lavorativa (rispettosa dei limiti indicati dal medico SMR) ha presenta-to/presenta
un'incapacità lavorativa del 100% dal 2 giugno al 31 ottobre 2008; 50% dal 1°
novembre 2008 al 31 ottobre 2016; 70% dal 1° novembre al 12 dicembre 2016; 100%
dal 13 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017; 70% dal 1° febbraio 2017 e continua
(da intendersi quale riduzione di rendimento).
2.8. Per quanto riguarda le
conseguenze del peggioramento dello stato di salute dell’assicurata (risalente
al 1° novembre 2016: cfr. consid. 2.7) dal profilo economico, l’amministrazione
ha constatato che RI 1, oltre che salariata dipendente in qualità di “Direttore
sanitario e responsabile delle cure ai pazienti” della ditta __________ di __________
(iscritta a RC dall’estate 2004), ne risulta pure socia gerente con diritto di
firma individuale della stessa nonché intestataria del capitale sociale di
maggioranza (fr. 19'000.-). La signora __________ è invece proprietaria di una
quota minima (fr. 1'000.-) ed è socia senza diritto di firma (cfr. inchiesta economica
del 21 settembre 2017, pag. 587 incarto AI).
RI 1 pertanto assume de
facto una posizione di totale controllo della società, motivo per cui -
contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale - l’UAI l’ha rettamente
considerata quale indipendente.
A tal riguardo va ricordato
che, secondo la giurisprudenza, generalmente amministratori o direttori
impiegati, che di fatto sono azionisti unici o parziali di una società anonima
e che hanno una determinante influenza sulla gestione della società, sono
formalmente considerati salariati. Tuttavia, in analogia al
principio valido nell’AVS in cui per la distinzione tra attività dipendente e
indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non giuridiche (DTF
122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono considerati indipendenti gli
assicurati che dal punto di vista economico e della politica aziendale hanno
una rilevante posizione in seno alla società; ciò è segnatamente il caso di
ditte individuali che si trasformano in società anonime di stampo familiare con
partecipazione del coniuge, del figlio o di parenti stretti (STFA I 185/02 del
29 gennaio 2003 consid. 3.1 confermata in STF 9C_453/2014 del 17 febbraio 2014
consid. 4.1 e 8C_928/2015 del 19 aprile 2016 consid. 2.3.4). Lo stesso discorso
vale anche nel caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la
maggior parte del capitale societario (in casu 96%), motivo per cui viene
considerato quale indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010; cfr., tra
le tante, STCA 32.2016.113 del 19 giugno 2017, consid. 2.5).
L’UAI ha quindi ordinato
all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta economica per indipendenti,
eseguita il 21 settembre 2017 (pag. 586-593 incarto AI).
Nel relativo rapporto dell’11 ottobre 2017 l’incaricata, dopo avere
esposto lo stato di salute dell’assicurata, le indicazioni fornite
dall’assicurata, la formazione scolastica e professionale, la situazione
attuale dell’azienda e del personale con i cambiamenti imputabili per lo più a
contingenze lavorative (calo dei pazienti, in quanto l’__________ di __________
preferisce consigliare lo __________ ai pazienti che dimette anziché assistenti
di cura privati, che non sempre può essere può essere affrontato con la pari
riduzione del personale, in quanto assunto a contratto e non a ore: cfr. pag.
588 e 592; assunzione di nuovi dipendenti, ma in sostituzione della contabile e
non in sua vece: cfr. pag. 589 e 592), dopo aver proceduto all’evoluzione dei
redditi dell’impresa, esaminata l’eventuale adozione di provvedimenti d’integrazione
(poi scartata; “Data l’età dell’assicurata, l’attività svolta e, non da
ultimo, l’inabilità medico-teorica riconosciuta, non è esigibile un cambio di
professione”, cfr. pag. 590), ha determinato come segue il reddito da valida
e quello da invalida:
" (…)
Reddito senza invalidità:
Il reddito senza invalidità è già stato posto dalle precedenti
revisioni, in particolare dall'inchiesta indipendenti e successivo progetto del
28.01.2014, ai quali rimando.
La tabella che segue applica le attualizzazioni sino al 2016 e definisce i
redditi senza invalidità per gli anni successivi:
Anno
Aumento %
Importo
aggiornato
2013
0.7401%
CHF
84'000.-
2014
0.7771%
CHF
84'653.-
2015
0.3674%
CHF
84'964.-
2016
0.6761%
CHF
85'538.-
Reddito con invalidità:
(…).
Prendendo a riferimento il periodo più recente che segna, per così dire,
la nuova richiesta di prestazioni, abbiamo per il 2016 un salario lordo
dichiarato di fr. 69’458.-, salario che, come mostra il raffronto che segue,
pur decurtato delle perdite aziendali, porta ad una perdita complessiva del
22%:
Reddito ipotetico senza danno
2016
secondo
l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e degli
estratti dei CI
SFr. 85’538
./.
2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)
Totale
intermedio
SFr. 85’538
+
contributi personali AVS/AI/IPG
Totale
intermedio
SFr. 85’538
./.
quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)
Reddito
ipotetico senza invalidità della persona assicurata
SFr. 85’538
Reddito da invalido
conformemente
ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata
(es: le indennità giornaliere o le rendite)
SFr. 66’670
./.
2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)
Totale
intermedio
SFr. 66’670
+
contributi personali AVS/AI/IPG
Totale
intermedio
SFr. 66’670
./.
quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)
Reddito
d’invalido della persona assicurata
SFr. 66’670
Diminuzione
del reddito dell’attività professionale imputabile al danno alla salute
SFr. 18’868
Tasso
di diminuzione del reddito dell’attività professionale
22%
Solo nel 2017, stando al formulario e altresì al documento che ha
consegnato a mano in occasione dell'inchiesta - dove viene precisato un salario
lordo mensile di fr. 3’538.89.- possiamo valutare, almeno ipoteticamente, una
perdita che può dare diritto a prestazioni (ma inferiori al grado medico
teorico). L'ha segnalato l'assicurata nel formulario e così appare nella
documentazione medica a dossier, che indica un peggioramento dello stato di
salute a decorrere dal novembre 2016.
Com'è noto e come ho sottolineato io stessa all'assicurata nel
corso del nostro incontro, la soppressione della prestazione è stata motivata
da ragioni economiche, non dal miglioramento dello stato di salute. Oggi ci
troviamo confrontati vieppiù con un peggioramento, peraltro visibile anche
durante l'incontro; tuttavia manchiamo dei dati economici necessari a valutare
la perdita. Pertanto, a meno che il Servizio prestazioni non desideri procedere
unilateralmente con il riconoscimento della prestazione in base ai dati medico
teorici, non sono nella posizione per valutare la perdita economica se prima
non sarà concluso il 2017 e potrò disporre del conto economico definitivo
dell'anno in corso.
Come mostra il formulario di richiesta della prestazione, che indica una
inabilità del 40% laddove medicalmente è giustificato 70%, e come altresì
provano le valutazioni economiche precedenti, l'assicurata è in una posizione,
all'interno della propria società, in cui, con e nonostante le fasi acute di
malattia, è stata in grado di conseguire un guadagno, almeno sino allo scorso
anno, che non dà diritto a prestazioni. Per queste ragioni non ritengo corretto
applicare il metodo straordinario, metodo possibile nel caso in cui non si
disponga della documentazione economica necessaria.
Se guardiamo al lavoro vediamo che l'assicurata lavora da casa,
dove svolge un'attività prettamente amministrativa; ciò le consente, come detto
sopra, di ottimizzare la propria capacità, delegando a terzi, quando
necessario, le attività che non è in grado di fare. Sentita nel corso
dell'incontro, ha ammesso di aver assunto nuovi dipendenti ma in sostituzione
della contabile e non in sua vece. Anche le perdite che hanno caratterizzato
2014 e 2015 sono dovute alla diminuzione dei pazienti, non al danno alla
salute. Per tutte le ragioni sopra esposte
non posso che sospendere il giudizio sino a quando non avrò la documentazione
economica relativa all'anno in corso.
9. CONCLUSIONI
Come detto sopra mi riservo di valutare il caso solo dopo che sarà
stato prodotto dall'assicurata il conto economico 2017, che andrà
richiesto a partire dal prossimo gennaio. Rendo attento il segretario che, per
quanto possa trattarsi del CE dichiarato, dovrà essere definitivo. Sarà
altresì necessario chiedere alla signora RI 1 la distinta dei salari assoggettati
all'AVS per il 2017.
Una volta che vi sarà la documentazione economica necessaria, il
caso mi potrà essere attribuito direttamente e procederò alla valutazione della
perdita. (…)” (pag. 590-592 incarto AI; il grassetto non è della redattrice)
In seguito l’assicurata ha
trasmesso all’ispettrice il riepilogo dello stipendio percepito nel 2017, la
dichiarazione dei salari per l’anno 2017 inviata alla Cassa __________ e le
schede contabili della società (pag. 606 e 611 incarto AI) mentre la sua segretaria
le ha trasmesso, su indicazione della ricorrente, una copia del contratto
collettivo di lavoro per il personale occupato presso i Servizi privati di
assistenza e cura a domicilio (CCL dei SACD privati), versione del 1° gennaio
2016, al quale sottostanno dal 2011 (pag. 612-614 incarto AI) ed il conto
economico provvisorio per il 2017 (pag. 617-621 incarto AI).
Nel
complemento del 15 marzo 2018 al rapporto di inchiesta dell’11 ottobre 2017
l’incaricata ha indicato quanto segue:
" (…)
Esiti delle inchieste precedenti:
L'incontro con l'assicurata è avvenuto nel settembre 2017.
Dall'incontro, e dalla documentazione prodotta a quel momento, ne
è scaturito il rapporto di inchiesta del 11.10.2017, dove l'assicurata, tra i
cambiamenti riconducibili al danno alla salute, indicava:
Inizialmente ha sostituito la contabile, la signora __________
assunta tre anni prima, con __________, attiva al 60% (da giugno ad agosto 2017
in attività prettamente amministrativa), ma "si è resa presto conto che
quest'ultima non era adatta al lavoro di carattere
amministrativo/organizzativo". Ora "ha ingaggiato" un giovane
aiuto, __________, attivo dallo scorso agosto in misura dell'80%; non è formato
come il personale precedente ma "spera di essere lei a formarlo, poco alla
volta". Le sembra un "giovane volonteroso".
Il suo continua ad essere,
come in passato, un lavoro prettamente
amministrativo. Spiega di non aver
lavorato sia nel 2014 che nel 2015 ed aver ripreso l'attività all'inizio del 2016. Nonostante non abbia svolto un lavoro, ha continuato
ad attribuirsi una retribuzione, ha aggiunto l'assicurata, dato che non dispone più delle
indennità di malattia.
Spiega di aver delegato alla contabile, in passato, ma essersi
poi resa conto di dover comunque
controllare la contabilità evitando di
"lasciar fare". Personale
attivo in attività amministrative:
Come evidenzia la distinta dei salari assoggettati all'AVS, nel
2017 la signora Antognetti ha svolto l'attività per un breve periodo, da giugno
ad agosto; le è subentrato __________ che in cinque mesi di attività, da agosto
a dicembre, ha percepito fr. 16'384.- lordi (ovvero fr. 3'277.- lordi mensili).
Come emerge altresì nel precedente rapporto di inchiesta del
05.01.2011 e dalla lettera dell'assicurata del 13.07.2017, il personale che
svolge attività a carattere amministrativo il seguente:
- __________, infermiera geriatrica e segretaria - che nel
2009 ha percepito fr. 32'251.- lordi, nel 2016 fr. 45'759.-, mentre nel 2017
fr. 53'828.- - che nell'incontro del 2011 l'assicurata ha indicato come colei
che l'ha sostituita in attività di carattere amministrativo
- __________, contabile, assunta nel settembre 2016
- __________, da sempre socia e collaboratrice, la cui
remunerazione non ha subito sostanziali cambiamenti negli anni. A questo
riguardo l'assicurata, in tutte le inchieste effettuate, non ha mai indicato
che il rapporto di collaborazione sia cambiato, in tal senso aumentato, nel
corso degli anni.
-Infine i due collaboratori assunti di recente, prima la signora __________,
poi il signor __________. (…)” (pag.
622 incarto AI; il grassetto non è della redattrice).
Nel medesimo scritto
l’incaricata ha inoltre puntualizzato quanto segue:
" (…) Reddito
con invalidità:
Riguardo al reddito senza
invalidità, dopo l'inchiesta economica del
05.01.2011 e nel progetto di decisione
del 18.01.2011 è stato riconosciuto un reddito "da
valida" di fr. 81'234.-, corrispondente
al guadagno reale conseguito
dall'assicurata tra il 2005 e il 2007. In quella occasione è stata
riconosciuta la prestazione con una perdita del
50% in attività abituale.
In sede
di 1.a revisione, con inchiesta del 28.01.2014 si
era preso a riferimento il dato di cui
sopra attualizzato al 2012, giungendo a definire un guadagno
senza invalidità di fr. 83'383.-. Alla valutazione è seguito il progetto di soppressione
Considerandi
della prestazione (28.01.2014), ma nelle osservazioni contro il progetto, presentate dall'assicurata il 04.03.2014, il reddito senza invalidità
proposto non è stato contestato.
(…).
Contratto collettivo:
La signora __________ ha inviato una corrispondenza il 01.02.2018 in cui
viene indicato il salario relativo alla funzione secondo il contratto
collettivo presso i Servizi __________.
Nella copia del contratto a dossier due sono le classi salariali
che corrispondono alla funzione di "Infermiera/Coordinatrice capo
equipe", la classe 6 (che l'assicurata ritiene essere quella che le
compete, dove è indicato "per ora non inserita nel CCL") e la
classe 5, con la medesima funzione ma salario inferiore; anziché fr. 8'198.-
(fr 106'574 annuali) mensili della classe 6, abbiamo fr. 7'580.- mensili alla
classe 5 (fr. 98'551.- annuali).
Oltre al fatto che il contratto è in vigore dal 01.01.2016 e non
dal 2011, si tratta di un contratto "firmato individualmente" dagli
enti (pag. 35 del contratto), tra i cui firmatari risulta esserci anche il __________.
(…).
Come sottolineato all'art. 2 del CCL e ripreso sia all'articolo 1
che agli articoli seguenti, il contratto è applicato ai dipendenti degli enti
firmatari e non ai dirigenti.
L'assicurata, come titolare e rappresentante della società, ha una
posizione privilegiata all'interno di essa nel senso che i benefici finanziari
che le competono dipendono direttamente dall'andamento di quest'ultima - sia
che si tratti di benefici, sia che si tratti di perdite, come è avvenuto negli
anni 2014 e 2015.
In definitiva, l'applicazione del contratto collettivo, per quanto
coinvolga i dipendenti degli enti firmatari, non definisce inderogabilmente il
salario dell'assicurata, in virtù nondimeno del fatto che gli elementi che ne
definiscano il reddito sono due, salario ed utili o perdite, elementi
strettamente interdipendenti
Valutazione-Conclusioni:
Il reddito senza invalidità definito sin qui, indicato nel rapporto di
inchiesta del 11.10.2017, ammonta a fr. 85'538.- lordi per il 2016, cifra che
attualizza il reddito indicato nel progetto di soppressione della prestazione
del 28.01.2014. Si sottolinea come a quel momento l'assicurata non abbia
contestato il reddito proposto.
In questa nuova richiesta la signora RI 1, per tramite della contabile (con
corrispondenza del 01.02.2018) ha proposto un altro salario senza invalidità,
facendo riferimento alla classe 6 del contratto collettivo del 2016, da cui
risulterebbero fr. 106'574.-lordi.
Per contro, nel formulario di richiesta delle prestazioni ha indicato salari
diversi a seconda degli anni (2015/2016 e 2017), salari che verosimilmente
sembrano corrispondere ad un'attività a tempo pieno senza invalidità.
Trovandoci pertanto a dover valutare da un lato il reddito senza invalidità
definito sino ad oggi, dall'altro le proposte salariali presentate
dall'assicurata, si impongono alcune considerazioni.
L'attività abituale dell'assicurata, innanzitutto, non è mutata
nel corso degli anni, né è cambiata la struttura aziendale del __________: la
signora RI 1 ricopre da sempre il ruolo di direttrice sanitaria nonché titolare
della società, con mansioni di carattere organizzativo, amministrativo,
dirigenziale. Attività, peraltro, in cui ha dichiarato di essersi fatta
sostituire da personale che non ha lo stesso livello salariale, né la stessa
qualifica, come nel caso del signor __________.
Oltre a ciò, come già evidenziato in questa nota, il __________ ha
subito recentemente (2014-2015) importanti perdite, prettamente di natura
economica e non direttamente riconducibili al danno.
Se guardiamo infatti ai conti societari alla società, la cifra
d'affari nel 2015 era di fr, 435'347.-, nel 2016 di fr. 385'660.- ed infine nel
2017.
è risalita a fr. 415'580.- con variazioni che non hanno relazione diretta
con la malattia dell'assicurata.
Considerate l'attività indipendente e le variazioni di settore,
non si giustifica il salario proposto dall'assicurata, guadagno che peraltro la
signora RI 1 fa valere oggi, dopo il danno alla salute, e non al momento della
prima domanda o della revisione.
In considerazione di queste riflessioni non ritengo che gli
argomenti presentati dall'assicurata siano sufficienti per applicare un diverso
reddito senza invalidità.
Pertanto confermo come il reddito da valida sia il seguente:
Anno
Aumento %
Importo
aggiornato
2013.
0.
%
CHF
84'000.-
2014.
0.
%
CHF 84'653.-
2015.
0.
%
CHF 84'964.-
2016.
0.
%
CHF 85'538.-
Reddito con invalidità:
La tabella indica i rediti reali conseguiti dall’assicurata con il danno alla
salute:
2017.
2016.
2015.
2014.
2013.
2012.
Salario
Lordo
senza indennità
42’070
67’946
+ 1’511
89'234
85’817
72’335
72’005
Utile/perdite
aziendali dichiarati
Provvisorio
2017:
13’294
-1’276
-71’670
-53’938
-614
15’983
Utile/perdite
aziendali tassate
-71’670
-53’938
-614
15’983
Salario
+ utili
55’364
68’181
17’563
31’879
72’949
87’988
Utili
riportati
-111’019
-46’387
-7’522
-25’680
C.I.
89'234
85’817
72’335
72’005
Per quanto, dal lato medico, venga indicata un'inabilità
che darebbe diritto ad una rendita intera
da giugno 2008,
questa percentuale non è
confermata dal lato economico. La prestazione è stata infatti soppressa e
l'assicurata ha dovuto ripresentare
domanda per l'aggravarsi dello stato di salute.
Se guardiamo al 2016, disponiamo del CE definitivo; pertanto, stando ai
dati economici in nostro possesso,
abbiamo una perdita di fr. 68'181; non disponiamo del dato imposto fiscalmente, tuttavia negli anni precedenti non sono stati applicati vantaggi, pertanto
verosimile ritenere che ciò avvenga anche per gli
anni in valutazione.
Per il 2017 disponiamo unicamente del conto economico provvisorio. L'assicurata è
stata chiamata a provvedere all'invio
della documentazione economica in più
occasioni, sia per lettera che
telefonicamente. La contabile, in una telefonata dello scorso dicembre, ha spiegato che per
ragioni contabili il CE definitivo non sarebbe
stato pronto prima di giugno 2018, pertanto, per
procedere celermente nell'interesse dell'assicurata, abbiamo concordato
l'invio del CE provvisorio.
Nel caso in cui tuttavia,
l'assicurata contesti la valutazione, mi
riservo di rivedere il caso solo dopo che avrà inviato il CE 2017 definitivo.
Reddito ipotetico senza danno
2016.
secondo
l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e degli
estratti dei CI
SFr. 85’538
./.
2.
% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)
Totale
intermedio
SFr. 85’538
+
contributi personali AVS/AI/IPG
Totale
intermedio
SFr. 85’538
./.
quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)
Reddito
ipotetico senza invalidità della persona assicurata
SFr. 85’538
Reddito da invalido
conformemente
ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata
(es: le indennità giornaliere o le rendite)
SFr. 68’181
./.
2.
% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)
Totale
intermedio
SFr. 68’181
+
contributi personali AVS/AI/IPG
Totale
intermedio
SFr. 68’181
./.
quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)
Reddito
d’invalido della persona assicurata
SFr. 68’181
Diminuzione
del reddito dell’attività professionale imputabile al danno alla salute
SFr. 17’357
Tasso
di diminuzione del reddito dell’attività professionale
20%
Reddito ipotetico senza danno
2017.
secondo
l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e degli
estratti dei CI
SFr. 85’538
./.
2.
% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)
Totale
intermedio
SFr. 85’538
+
contributi personali AVS/AI/IPG
Totale
intermedio
SFr. 85’538
./.
quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)
Reddito
ipotetico senza invalidità della persona assicurata
SFr. 85’538
Reddito da invalido
conformemente
ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata
(es: le indennità giornaliere o le rendite)
SFr. 55’364
./.
2.
% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)
Totale
intermedio
SFr. 55’364
+
contributi personali AVS/AI/IPG
Totale
intermedio
SFr. 55’364
./.
quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)
Reddito
d’invalido della persona assicurata
SFr. 55’364
Diminuzione
del reddito dell’attività professionale imputabile al danno alla salute
SFr. 30’174
Tasso
di diminuzione del reddito dell’attività professionale
35%
CONCLUSIONI E PROCEDERE:
Nonostante il peggioramento dello stato di salute, confermato
medicalmente, dal lato economico non possiamo confermare il diritto alla
prestazione. Le ragioni alla base del mancato riconoscimento sono state
esaurientemente spiegate nella nota.
Nel caso in cui l'assicurata contesti la proposta, ritengo
indispensabile poter disporre del CE 2017 definitivo. (…)” (pag. 625-628
incarto AI).
A seguito delle osservazioni
inoltrate il 12 maggio 2018 dal patrocinatore dell’assicurata, avv. RA 1, (pag.
649-651 incarto AI) e dopo aver ricevuto il CE definitivo per il 2017 (pag.
658-664 incarto AI), richiesto nuovamente dall’UAI (pag. 654 incarto AI) su
indicazione dell’ispettrice (pag. 654 incarto AI), quest’ultima,
nell’annotazione del 3 luglio 2018 (pag. 665 e 666 incarto AI), ha nuovamente
valutato il grado d’invalidità nel 2017, indicando e puntualizzando quanto
segue:
" (…) Ad un
salario lordo di fr. 42'070.- saranno sommati utili per fr. 18'177.-, il che ci
porta ad un reddito lordo, per il 2017, di fr. 60'247.-. La perdita risulta
essere, pertanto, del 30% e non del 35% (…).
Reddito ipotetico senza danno
2017.
secondo
l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e degli
estratti dei CI
SFr. 85’538
./.
2.
% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)
Totale
intermedio
SFr. 85’538
+
contributi personali AVS/AI/IPG
Totale
intermedio
SFr. 85’538
./.
quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)
Reddito
ipotetico senza invalidità della persona assicurata
SFr. 85’538
Reddito da invalido
conformemente
ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata
(es: le indennità giornaliere o le rendite)
SFr. 60’247
./.
2.
% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)
Totale
intermedio
SFr. 60’247
+
contributi personali AVS/AI/IPG
Totale
intermedio
SFr. 60’247
./.
quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)
Reddito
d’invalido della persona assicurata
SFr. 60’247
Diminuzione
del reddito dell’attività professionale imputabile al danno alla salute
SFr. 25’291
Tasso
di diminuzione del reddito dell’attività professionale
30%
(…).
rimando a quanto indicato nella nota del 21.03.2018:
L'attività abituale dell'assicurata, innanzitutto, non è mutata
nel corso degli anni, né è cambiata la struttura aziendale del __________: la
signora RI 1 ricopre da sempre il ruolo di direttrice sanitaria nonché titolare
della società, con mansioni di carattere organizzativo, amministrativo,
dirigenziale. Attività, peraltro, in cui ha dichiarato di essersi fatta
sostituire da personale che non ha lo stesso livello salariale, né la stessa
qualifica, come nel caso del signor __________.
L'assicurata, diversamente da quanto sostiene il rappresentante,
ha continuato anche nel corso del 2017 a svolgere l'attività di coordinatrice
del servizio, attività per la quale si è attribuita un salario e grazie alla quale
la società ha prodotto utili.
Il personale che il rappresentante cita nelle osservazioni
collabora da anni con la signora RI 1, mentre dei nuovi assunti, Antognetti e
Vergani, si parla al punto 4.3 del rapporto di inchiesta del 11.10.2017:
Inizialmente ha sostituito la contabile, la signora __________
assunta tre anni prima, con __________, attiva al 60% (da giugno ad agosto 2017
in attività prettamente amministrativa), ma "si è resa presto conto che
quest'ultima non era adatta al lavoro di carattere
amministrativo/organizzativo". Ora "ha ingaggiato" un giovane
aiuto, __________, attivo dallo scorso agosto in misura dell'80%; non è formato
come il personale precedente ma "spera di essere lei a formarlo, poco alla
volta". Le sembra un "giovane volonteroso".
Conclusioni:
La perdita subita nel 2017 dall'assicurata risulta essere del 30%
e non del 35% come indicato in precedenza. (…)” (pag. 665-666 incarto AI)
Davanti a questa Corte il
patrocinatore della ricorrente ha contestato la valutazione operata
dall’ispettrice, che avrebbe determinato un reddito “da valida” troppo basso
mentre, per quanto concerne il reddito “da invalida”, avrebbe dimenticato lo
scarso rendimento del lavoro dell’assicurata ed i sovracosti che avrebbe dovuto
sostenere la ditta __________ per assumere dei nuovi collaboratori che
svolgessero le mansioni divenute a lei inesigibili a causa dei suoi problemi di
salute come pure le diverse fonti di reddito dell’assicurata (cfr. doc. I).
Nell’annotazione
complementare del 1° ottobre 2018 (doc. IV-1) l’ispettrice ha quindi indicato
quanto segue:
" Ripartizione
utili aziendali:
Nonostante l'assicurata detenga il 95% del capitale, si sono
attribuiti all'assicurata gli utili aziendali al 100% poiché si ritiene che sia
la signora RI 1 a gestire la società e a determinare, pertanto, il risultato
aziendale nella sua interezza.
Si tratta di un aspetto che per quanto sia stato diversamente
considerato nell'inchiesta del 2014, è apparso chiaramente in occasione della
domanda di prestazioni attuale, dove l'inchiesta ha chiarito il ruolo della
socia senza diritto di firma __________, che stando alle dichiarazioni
dell'assicurata, si sarebbe pensionata a fine 2017- punto 4.1 del rapporto per
indipendenti del 11.10.2017.
Utili aziendali:
Il ruolo dell'assicurata è evidentemente determinante all'interno
della società proprio in virtù della presenza di personale sanitario il cui
lavoro deve essere organizzato. Nel caso in cui vi siano utili, frutto di
ricavi da prestazioni e spese di esercizio, essi sono da attribuire
evidentemente all'assicurata, che li ha resi possibili grazie alla corretta
gestione del personale. Pertanto non vi è ragione alcuna per non attribuirle
gli utili in misura piena.
Sostituzioni:
Riguardo, infine, alle sostituzioni, riprendo quanto indicato nel
rapporto di inchiesta del 11.10.2017, dove vengono descritti i cambiamenti in
termini di personale dopo il danno alla salute:
dalle CM (ad esempio su 5 ore di attività amministrativa, ne viene
rimborsata 1 e mezza). Inoltre nel 2016 ha dovuto aumentare la liquidità della
società attraverso un prestito (visibile a bilancio) proprio a seguito
della difficile situazione economica; per il prestito è stata costretta ad
aumentare l'ipoteca. Riconduce la perdita al "cattivo lavoro fatto
dalla contabile", che avrebbe falsificato anche la firma del revisore
- per quanto, come faccio notare e sottolineo durante l'incontro, vi sono
riduzioni dei ricavi che possono contribuire a ridurre gli utili.
Inizialmente ha sostituito la contabile, la signora __________
assunta tre anni prima, con __________, attiva al 60% (da giugno ad agosto 2017
in attività prettamente amministrativa), ma "si è resa presto conto che
quest'ultima non era adatta al lavoro di carattere
amministrativo/organizzativo". Ora "ha ingaggiato" un giovane
aiuto, __________, attivo dallo scorso agosto in misura dell'80%; non è formato
come il personale precedente ma "spera di essere lei a formarlo, poco alla
volta". Le sembra un "giovane volonteroso."
Anche nella nota del
21.03.2018
vengono riprese le dichiarazioni dell'assicurata che descrive i
ruoli dei alcuni dei propri collaboratori:
" - __________,
infermiera geriatrica e segretaria - che nel 2009 ha percepito fr. 32'251.-
lordi, nel 2016 fr. 45'759.-, mentre nel 2017 fr. 53'828.- - che
nell'incontro del 2011 l'assicurata ha indicato come colei che l'ha sostituita
in attività di carattere amministrativo
- __________, contabile, assunta nel settembre 2016
- __________, da
sempre soda e collaboratrice, la cui remunerazione non ha subito sostanziali
cambiamenti negli anni. A questo riguardo l'assicurata, in tutte le inchieste
effettuate, non ha mai indicato che il rapporto di collaborazione sia cambiato,
in tal senso aumentato, nel corso degli anni.
-Infine i due collaboratori assunti di recente, prima la signora __________,
poi il signor __________.
Il rapporto di inchiesta e la nota riportano le dichiarazioni rese
dall'assicurata in merito al personale che l'ha sostituita. Secondo tali
dichiarazioni la signora __________ ha sostituito la precedente contabile per
ragioni non riconducibili al danno alla salute dell'assicurata; né avrebbe
potuto farlo, dato che i ruoli ricoperti, di contabile e direttrice sanitaria,
sono completamente diversi.
Per tutte le ragioni sin qui
riportate l'utile va pertanto attribuito all'assicurata integralmente senza che
lo si debba decurtare del salario della contabile come pretende il legale
nell'esposizione ricorsuale.”
Per quel che concerne
infine, le questioni del reddito senza e con invalidità, rimando alla nota del
giurista già a dossier”. (doc. IV-1).
Nell’annotazione del 26 settembre 2018 (doc. IV-2), a cui l’ispettrice ha
rinviato per quanto concerne la determinazione del reddito senza e con
invalidità, il giurista dell’UAI ha osservato quanto segue:
" Reddito da valida:
(…)
Dall’inchiesta del 5 gennaio 2011 emerge che il salario da valida
dell’assicurata nei tre anni precedenti l'insorgenza del danno alla salute
(2008) - è stato il seguente:
- CHF 71'331.- nel 2005;
- CHF 80'307.- nel 2006;
- CHF 94'000.- nel 2007.
Vi è quindi stato un incremento graduale del salario nel corso
degli anni. A mio modo di vedere, non si può pertanto prendere in
considerazione - quale reddito da valida - la media degli introiti degli ultimi
tre esercizi in quanto il salario percepito dall'assicurata non ha subito delle
forti oscillazioni/fluttuazioni/variazioni ma ha avuto un incremento graduale e
costante dal 2004 in poi (anno questo in cui stata costituita la società).
A tal proposito, ad esempio nella sentenza 80_611/2007 del 23
aprile 2008 inerente il reddito da valido di un consulente assicurativo che
aveva conosciuto delle forti variazioni annuali del proprio salario, il TF
non ha censurato la presa in considerazione, da parte dell'autorità
inferiore, della media del reddito conseguito dall'assicurato negli ultimi tre
anni.
Con sentenza 8C_626/2011 del 29 marzo 2012, in un caso di un
assicurato attivo quale indipendente nell'ambito della pulizia, il cui reddito
è variato notevolmente nel corso degli anni, il TF ha affermato che nel
preciso caso di specie, alla luce delle notevoli variazioni del reddito, non
andava presa in considerazione la media degli introiti degli ultimi tre anni,
ma degli ultimi 12.
Di conseguenza, alla luce di quanto esposto sopra, il reddito da
valida per l'anno 2007 va cifrato nell'importo di CHF 94'000.-.
In caso contrario, procedendo con una media del reddito conseguito
dall'assicurata negli ultimi tre anni, la Signora RI 1 verrebbe penalizzata
ingiustamente e senza validi motivi (secondo la giurisprudenza summenzionata).
Nell'ipotesi più favorevole per l'assicurata, indicizzando quindi
la somma di CHF 94'000.- relativa all'anno 2007 secondo l'indice dei salari
nominali, si ottiene per l'anno 2017 un reddito da valida pari a CHF 103'545,55
(103'133 + 0,4% per il 2017).
Reddito da invalida
Come già evidenziato sopra, la società __________ ha versato
all'assicurata - nel 2017- la somma di CHF 1'000.- al mese quale indennità
datore di lavoro per malattia (cfr. anche a tal proposito l'inchiesta dell'11
ottobre 2017 al punto 4.3).”
La somma annua di CHF 12'000.- rappresenta quindi un salario
sociale che la società di cui sopra versa alla Signora RI 1 per compensare la
mancanza di un'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia (e non
quale rimunerazione di una controprestazione lavorativa). Del resto, la
dichiarazione sub. doc. A3 incarto TCA non fa altro che confermare quanto già
riferito in passato dall'assicurata stessa.
L'importo di CHF 12'000.- va pertanto dedotto dalla somma di CHF
42'439,45, ciò che determina un importo annuo di CHF 30'439,45 per l'anno 2017.
A quest'ultimo importo va poi aggiunto l'utile di CHF 18'177.-
relativo all'anno 2017 (cfr. in tal senso l'annotazione 03.07.2018
dell'Ispettrice __________ agli atti).
Il reddito da invalida per l'anno 2017 corrisponde quindi alla
somma
totale di CHF 48'616,45.” (doc. IV-1).
Sulla base di tali indicazioni, il 10 ottobre 2018 l’UAI ha
chiesto al TCA di accogliere parzialmente il ricorso e riformare la decisione
impugnata, nel senso di riconoscerle mezza rendita di invalidità (grado 53% a
fronte di un reddito annuo "da valida" di fr. 103’545'.55 e "da
invalida" di fr. 48'616.45, ritenendo che il minor discapito economico
l’assicurata lo presenta nello svolgimento dell’attività abituale, esigibile al
30%), a far tempo dal 1° novembre 2017, ovvero dopo un anno di attesa ex art.
28.
cpv. 1 lett. b LAI.” (doc. IV, pag. 3)
In data 24 ottobre 2018 il
rappresentante dell’assicurata ha ribadito le contestazioni già espresse in
sede ricorsuale, ritenendo che la sua cliente - tenendo conto di un reddito “da
valida” nel 2016 di fr. 114'144.- (determinato sulla base della TA1, per
professioni sanitarie con funzioni di quadro superiore o medio) e di un reddito
“da invalida” di fr. 20'639.91, pari al 30% di fr. 68’799.70 (salario annuo più
che corretto per una PMI) rispettivamente al 20% di fr. 103'199.55 (salario
annuo vicino al salario “da valida” ritenuto dall’UAI), fissato senza tenere
conto degli utili societari (“frutto: 1. Del capitale. L’assicurata è stata
pure costretta, nel passato, a ricapitalizzare la società. A questo proposito
nessuna distribuzione di utile è stata eseguita perché gli utili sono serviti a
coprire le perdite degli anni anteriori. 2. Del lavoro di tutti gli impiegati,
compreso il management”; doc. VI, pag. 2) - abbia diritto ad una rendita
intera (grado di invalidità dell’81.9%) dal 1° agosto 2017, ovvero sei mesi
dopo il deposito della domanda (doc. VI).
2.9
Nel caso in esame, per la
determinazione dell’incapacità al guadagno, l'amministrazione ha applicato il
metodo ordinario mettendo a confronto il reddito conseguito dall’assicurata nel
2007.
ed indicizzato sino al 2017 (fr. 103’545'.55), con il reddito conseguito
come salariata della ditta __________ di __________, cui è stato aggiunto
l’utile dell’esercizio contabile 2017 (fr. 48'616.45= fr.
30'439.45+fr.18'177.-; cfr. consid. 2.8).
L’amministrazione non ha giustamente applicato il metodo straordinario (cfr.,
sul tema, consid. 2.3). L’ispettrice AI nell’inchiesta economica del 21
settembre 2017 ha osservato quanto segue: “(…) Come mostra il formulario di
richiesta della prestazione, che indica una inabilità del 40% laddove
medicalmente è giustificato 70%, e come altresì provano le valutazioni
economiche precedenti, l'assicurata è in una posizione, all'interno della
propria società, in cui, con e nonostante le fasi acute di malattia, è stata in
grado di conseguire un guadagno, almeno sino allo scorso anno, che non dà
diritto a prestazioni. Per queste ragioni non ritengo corretto applicare il
metodo straordinario, metodo possibile nel caso in cui non si disponga della
documentazione economica necessaria (…)”, pag. 591 incarto AI). Il TCA concorda
con queste considerazioni dell’ispettrice e, pertanto, con il modo di agire
dell’UAI. Anche per i lavoratori indipendenti, infatti, il grado di invalidità
va di principio stabilito secondo il metodo del raffronto dei redditi, a meno
che questi non possano essere accertati in maniera attendibile oppure lo siano
solo con un dispendio eccessivo (cfr. sentenza 8C_308/2008 del 24 settembre
2008.
consid. 2.2;9C_886/2011,9C_899/2011 del
29.
giugno 2012; STCA 32.2018.48 del 1° luglio 2019, consid. 2.5). Tali
condizioni non sussistono nel caso di specie. Ciò che peraltro - a ragione - è
rimasto incontestato in sede ricorsuale.
Il patrocinatore della ricorrente ha peraltro contestato unicamente il calcolo
economico e la data a partire dalla quale ritiene debba essere accordata alla
sua cliente una rendita di invalidità intera (doc. VI).
2.10
Preliminarmente va ricordato
che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il
momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;
cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3
febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18
ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11.
e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA
del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie vengono
pertanto considerati i dati del 2017.
Il peggioramento dello stato di salute dell’assicurata risale infatti al 1°
novembre 2016 (cfr. consid. 2.7). Può rimanere qui indeciso se esso sia o meno
riconducibile alle stesse affezioni all’origine della pregressa invalidità.
Difatti, quand’anche lo si considerasse tale (ipotesi maggiormente favorevole
all’assicurata), il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
risale al 1° novembre 2017, ovvero dopo un anno di attesa ex art. 28 cpv. 1
lett. b LAI, come rettamente indicato dall’amministrazione (doc. IV, pag. 3). La
nuova domanda di prestazioni dell’AI per peggioramento dello stato di salute
fisico e psichico è stata difatti inoltrata il 14 aprile 2017 (pag. 413-423
incarto AI; cfr. consid. 1.4) e, pertanto, non entro i tre anni successivi alla
decisione di soppressione della rendita del 12 marzo 2014 (pag. 369-373 incarto
AI), cresciuta incontestata in giudicato (cfr. consid. 1.3; cfr., sul tema, DTF
142.
V 547).
2.11
Per quel che concerne il reddito
da valida, l’UAI nella risposta di causa ha elevato il reddito da
valido indicizzando il salario di fr. 94'000.-
relativo all'anno 2007 (anno precedente l’insorgere del danno alla salute,
2008) secondo l'indice dei salari nominali, ottenendo per l'anno 2017 un
reddito da valida pari a CHF 103'545.55 (cfr. doc. IV-2).
Il TCA non ha motivo per
scostarsi da detto importo che, come peraltro rettamente rilevato dall’amministrazione,
costituisce l’ipotesi maggiormente favorevole all’assicurata (cfr. doc. IV-2; cfr. STF 9C_751/2011 del 30 aprile
2012, in cui il reddito da valido è stato calcolato sulla base dei
redditi conseguiti nei tre anni precedenti l’insorgenza del danno alla salute, nel
caso di specie: fr. 71.331.- nel 2005, fr. 80'307.- nel 2006 e fr. 94'000.- nel
2007; cfr. pure, tra le tante, STCA 32.2018.148
del 1° luglio 2019, consid. 2.6). D’altra parte in quegli anni non
risulta alcun reddito aziendale (cfr. pag. 186 incarto AI).
La critica del
patrocinatore dell’insorgente a proposito della mancata applicazione al caso di
specie di un reddito “da valida” nel 2016 di fr. 114'144.-, determinato sulla
base della TA1, per professioni sanitarie con funzioni di quadro superiore o
medio, deve essere respinta.
Infatti, per determinare il
reddito da valido, occorre stabilire, con il grado della verosimiglianza
preponderante, quanto l’assicurato avrebbe effettivamente potuto ottenere al
momento determinante se non fosse stato invalido. Il reddito senza invalidità
deve essere valutato il più concretamente possibile, motivo per cui lo si
deduce di principio dall’ultimo salario conseguito dall’assicurato prima
dell’insorgenza del danno alla salute, tenuto conto dell’evoluzione dei salari
(cfr. consid. 2.4).
Il modo di procedere
dell’UAI appare quindi corretto e condivisibile e va, pertanto, tutelato.
2.12
Per quanto riguarda invece il reddito
da invalida, va ricordato
che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca
un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Nel caso di specie l’ispettrice ha preso in
considerazione il guadagno che RI 1 ha conseguito come salariata della ditta
__________ di __________ nel 2017, ovvero fr. 42'070.- (di cui fr. 12'000.-
quale indennità datore di lavoro per malattia; pag. 588 e 665 incarto AI), ed
ha aggiunto un utile di fr. 18'177.- (100% dell’utile conseguito dalla ditta
nel 2017: pag. 661 incarto AI), per un importo complessivo di fr. 60'247.-
(pag. 665 incarto AI).
Nella risposta di causa
l’UAI ha preso in considerazione il
guadagno che RI 1 ha conseguito come salariata della ditta __________ di __________
nel 2017, ovvero fr. 30'439.45 (pari a fr.
42'439.45 meno fr. 12'000.- che non costituiscono una remunerazione di
una prestazione lavorativa) ed ha
aggiunto un utile di fr. 18'177.- (100% dell’utile conseguito dalla ditta nel
2017), per un importo complessivo di fr. 48'616.45 (doc. IV-2).
Il modo di procedere dell’UAI che, ha ritenuto di non prendere in
considerazione ai fini della determinazione del reddito da invalida
dell’assicurata l’indennità annuale di fr. 12'000.- versata dal datore di
lavoro quale indennità per compensare la mancanza di un’assicurazione perdita
di guadagno in caso di malattia e quindi quale salario sociale, appare
corretto e condivisibile e va, pertanto, tutelato.
Il rappresentante dell’assicurata ritiene non corretta la valutazione operata
dall’ispettrice, che, per quanto concerne il reddito “da invalida”, avrebbe
dimenticato lo scarso rendimento del lavoro dell’assicurata ed i sovracosti che
avrebbe dovuto sostenere la ditta __________ per assumere dei nuovi
collaboratori che svolgessero le mansioni divenute a lei inesigibili a causa
dei suoi problemi di salute come pure le diverse fonti di reddito
dell’assicurata (cfr. doc. I). Il patrocinatore dell’assicurata ritiene che
l’UAI avrebbe dovuto considerare un reddito “da invalida” di fr. 20'639.91,
pari al 30% di fr. 68’799.70 (salario annuo più che corretto per una PMI)
rispettivamente al 20% di fr. 103'199.55 (salario annuo vicino al salario “da
valida” ritenuto dall’UAI), fissato senza tenere conto degli utili societari
(doc. VI).
Il TCA osserva che, per i motivi già esposti al considerando 2.8,
l’UAI ha correttamente tenuto conto, nel caso di specie, anche degli utili aziendali.
Per quanto concerne la
ripartizione degli utili, l’ispettrice ha ritenuto di attribuire all’assicurata
il 100% degli utili, nonostante detenga il 95% del capitale, “poiché si ritiene che sia la signora RI 1 a gestire la
società e a determinare, pertanto, il risultato aziendale nella sua interezza.
Si tratta di un aspetto che per quanto sia stato diversamente considerato
nell'inchiesta del 2014, è apparso chiaramente in occasione della domanda di
prestazioni attuale, dove l'inchiesta ha chiarito il ruolo della socia senza
diritto di firma __________, che stando alle dichiarazioni dell'assicurata, si
sarebbe pensionata a fine 2017- punto 4.1 del rapporto per indipendenti del
11.10
” (doc. VI+1).
Queste conclusioni non
possono essere condivise dal TCA. I ruoli delle due socie vanno ripartite nella
misura del 95% (assicurata) e 5% (socia senza diritto di firma: cfr. consid.
2.
) e, di conseguenza, al salario dell’assicurata va aggiunto il 95%
dell’utile aziendale conseguito nel 2017 (cfr. pag. 661 incarto AI), ovvero fr.
17'268.15 (pari all’80% di fr. 18'177.-).
Per quanto concerne le critiche del patrocinatore della ricorrente a proposito
della non rappresentatività del reddito conseguito dall’interessata dopo il
danno alla salute ritenuto dall’UAI, non avendo tenuto conto della circostanza
che ha dovuto assumere dei collaboratori per eseguire le mansioni ormai
divenute inesigibili per l’assicurata per ragioni di salute, il TCA rileva che
condivide le motivate e puntuali considerazioni (esposte, da ultimo,
nell’annotazione complementare del 1° ottobre 2018 di cui al doc. IV-1) che
hanno indotto l’ispettrice a concludere che l’assicurata ha sostituito la
precedente contabile per ragioni non riconducibili al danno alla salute
dell’assicurata (tanto più che i ruoli ricoperti, di contabile e direttrice
sanitaria, sono completamente diversi) e che, pertanto, l'utile va attribuito all'assicurata senza che lo si debba decurtare
del salario della contabile come pretende il legale nell'esposizione
ricorsuale.
Del resto, il patrocinatore dell’assicurata, non ha fornito elementi oggettivi
per inficiare le conclusioni dell’ispettrice.
A questo proposito occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge
la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma
trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo
non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di
controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura
medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2018.3
del 30 gennaio 2019, consid. 2.9 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.70 del 9
novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22 febbraio
2018, consid. 2.6 e rinvii ivi citati).
Stante quanto precede, il salario “da invalida” dell’assicurata per il 2017
ammonta quindi a fr. 47'338.15 (ovvero fr. 30'070.
- fr. 42'070.- (cfr. pag. 626 incarto AI) meno 12'000 cfr. 588 e 665
incarto AI - quale salario + fr.
17'268.15 quale quota parte di utili aziendali).
2.13
Confrontando ora il reddito "da
invalida" di fr. 47'338.15 (consid. 2.12) con il relativo reddito "da
valida" di fr. 103'545.55 (consid. 2.11),
si ottiene un grado d’invalidità del 54,28% ([103'545.55 - 47'338.15] x 100 : 103'545.55)
arrotondato al 54% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, che
permette l’erogazione di mezza rendita a decorrere - per i motivi già esposti
al consid. 2.10 - dal 1° novembre 2017.
2.14
Nel rapporto dell’11 ottobre
2017.
l’ispettrice ha esaminato l’eventuale adozione di
provvedimenti d’integrazione, poi scartandola “Data l’età dell’assicurata,
l’attività svolta e, non da ultimo, l’inabilità medico-teorica riconosciuta, non
è esigibile un cambio di professione” (cfr. pag. 590). Il TCA rileva
che condivide le motivate e puntuali considerazioni dell’ispettrice, rimaste
pertanto - a ragione - incontestate dal patrocinatore della ricorrente.
2.15
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200.- e 1’000.- franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico
dell’assicurata nella misura di fr. 250.- e dell’UAI nella misura di fr. 250.-.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La
decisione del 21 agosto 2018 dell'UAI è riformata nel senso che la ricorrente
ha diritto a mezza rendita AI dal 1° novembre 2017.
2. Le
spese, per complessivi fr. 500.-, sono a carico dell’UAI nella misura di fr.
250.- e della ricorrente nella misura di fr. 250.-. L’UAI verserà all’assicurata,
patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 1'200.- (IVA inclusa) a titolo
d’indennità per ripetibili parziali.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti