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Decisione

32.2018.160

Diniego rendita. In sede di risposta UAI ha postulato accoglimento parziale del ricorso (riconoscimento 1/2 rendita)= mera proposta indirizzata al giudice. Ricorso parz. accolto con attribuziuone di 1

26 agosto 2019Italiano65 min

Source ti.ch

Fatti

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al

medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura

e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico

stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato

nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle

funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di

vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p.

227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid.

3c).

D’altro canto compito

dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni

del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative

ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p.

228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo

1995, p. 201).

In particolare, al fine di

determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui

all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante

dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).

Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve

considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento

intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si

deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci

dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e

un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,

intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto

(DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può

pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di

lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va

ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per

accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito

da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio

2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s.

consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno

alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo

risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed

eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e

riferimenti).

Per quel che concerne la

determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in

particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività

della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento

della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In

mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di

aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC

1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato

direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti

i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività

personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal

capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di

famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die

Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della

Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio

2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA

del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

Per quel che concerne

invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76

consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha

intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64; STCA 32.2013.165 del 28 luglio 2014, consid. 2.4).

2.5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

"

(…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da

lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V

298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.

3.2).

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del

18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.

182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I

621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio

2007).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4)

provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le

perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

Con

una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49,

l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa

giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la

DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich

der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden

rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von

Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und

Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic

Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie

(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010

E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen

Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog

angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich

ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung

beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

In

una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il

Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione

secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno

sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Infine,

in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale

federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF

141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche

nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla

luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese

le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura

probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica

della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi

fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata

dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,

per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata

riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova

di un’inabilità lavorativa invalidante.

2.6. Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.

3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF

137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va poi rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p.

628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza

l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare,

secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]

Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.7. Dal

punto di vista medico, l’amministrazione ha fondato la propria decisione sul

rapporto finale del 16 agosto 2017 del medico SMR, dr. med. __________,

specialista FMH in medicina generale, il quale - dopo aver posto la diagnosi con

influsso sulla CL di: “Sindrome ansioso depressiva; BPCP INYHA; lombalgia

cronica; Stato dopo protesi totale del ginocchio (12.2016); Esiti di lobectomia

su tumore polmonare” e senza influsso sulla CL di: “DM II

insulino dipendente” ha così fissato il grado di inabilità lavorativa in

qualsiasi attività professionale al: 100% dal 2 giugno al 31 ottobre 2008; 50%

dal 1° novembre 2008 al 31 ottobre 2016 (in base a quanto indicato dal medico

curante dell’assicurata, dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia); 70% dal 1° novembre al 12 dicembre 2016; 100% dal 13 dicembre

2016 al 31 gennaio 2017 (per l’intervento chirurgico al ginocchio); 70% dal 1°

febbraio 2017 e continua (da intendersi quale riduzione di rendimento), puntualizzando

un carico massimo di 5 kg, la necessità di alternanza della postura al bisogno

(inclusa), la necessità di pause supplementari (inclusa) e nessuna difficoltà

nello svolgere lavori di precisione. Il medico SMR ha quindi concluso che lo

stato di salute dell’assicurata era peggiorato soprattutto a causa della

psicopatologia con prognosi infausta e senza possibilità di applicare ulteriori

terapie, al fine di migliorare o mantenere verosimilmente la capacità

lavorativa (pag. 579-581 incarto AI).

Il TCA non ha motivo per mettere in dubbio queste conclusioni - che, del resto,

sono rimaste incontestate in sede ricorsuale - e ritiene quindi dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 in qualsiasi attività

lavorativa (rispettosa dei limiti indicati dal medico SMR) ha presenta-to/presenta

un'incapacità lavorativa del 100% dal 2 giugno al 31 ottobre 2008; 50% dal 1°

novembre 2008 al 31 ottobre 2016; 70% dal 1° novembre al 12 dicembre 2016; 100%

dal 13 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017; 70% dal 1° febbraio 2017 e continua

(da intendersi quale riduzione di rendimento).

2.8. Per quanto riguarda le

conseguenze del peggioramento dello stato di salute dell’assicurata (risalente

al 1° novembre 2016: cfr. consid. 2.7) dal profilo economico, l’amministrazione

ha constatato che RI 1, oltre che salariata dipendente in qualità di “Direttore

sanitario e responsabile delle cure ai pazienti” della ditta __________ di __________

(iscritta a RC dall’estate 2004), ne risulta pure socia gerente con diritto di

firma individuale della stessa nonché intestataria del capitale sociale di

maggioranza (fr. 19'000.-). La signora __________ è invece proprietaria di una

quota minima (fr. 1'000.-) ed è socia senza diritto di firma (cfr. inchiesta economica

del 21 settembre 2017, pag. 587 incarto AI).

RI 1 pertanto assume de

facto una posizione di totale controllo della società, motivo per cui -

contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale - l’UAI l’ha rettamente

considerata quale indipendente.

A tal riguardo va ricordato

che, secondo la giurisprudenza, generalmente amministratori o direttori

impiegati, che di fatto sono azionisti unici o parziali di una società anonima

e che hanno una determinante influenza sulla gestione della società, sono

formalmente considerati salariati. Tuttavia, in analogia al

principio valido nell’AVS in cui per la distinzione tra attività dipendente e

indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non giuridiche (DTF

122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono considerati indipendenti gli

assicurati che dal punto di vista economico e della politica aziendale hanno

una rilevante posizione in seno alla società; ciò è segnatamente il caso di

ditte individuali che si trasformano in società anonime di stampo familiare con

partecipazione del coniuge, del figlio o di parenti stretti (STFA I 185/02 del

29 gennaio 2003 consid. 3.1 confermata in STF 9C_453/2014 del 17 febbraio 2014

consid. 4.1 e 8C_928/2015 del 19 aprile 2016 consid. 2.3.4). Lo stesso discorso

vale anche nel caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la

maggior parte del capitale societario (in casu 96%), motivo per cui viene

considerato quale indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010; cfr., tra

le tante, STCA 32.2016.113 del 19 giugno 2017, consid. 2.5).

L’UAI ha quindi ordinato

all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta economica per indipendenti,

eseguita il 21 settembre 2017 (pag. 586-593 incarto AI).

Nel relativo rapporto dell’11 ottobre 2017 l’incaricata, dopo avere

esposto lo stato di salute dell’assicurata, le indicazioni fornite

dall’assicurata, la formazione scolastica e professionale, la situazione

attuale dell’azienda e del personale con i cambiamenti imputabili per lo più a

contingenze lavorative (calo dei pazienti, in quanto l’__________ di __________

preferisce consigliare lo __________ ai pazienti che dimette anziché assistenti

di cura privati, che non sempre può essere può essere affrontato con la pari

riduzione del personale, in quanto assunto a contratto e non a ore: cfr. pag.

588 e 592; assunzione di nuovi dipendenti, ma in sostituzione della contabile e

non in sua vece: cfr. pag. 589 e 592), dopo aver proceduto all’evoluzione dei

redditi dell’impresa, esaminata l’eventuale adozione di provvedimenti d’integrazione

(poi scartata; “Data l’età dell’assicurata, l’attività svolta e, non da

ultimo, l’inabilità medico-teorica riconosciuta, non è esigibile un cambio di

professione”, cfr. pag. 590), ha determinato come segue il reddito da valida

e quello da invalida:

" (…)

Reddito senza invalidità:

Il reddito senza invalidità è già stato posto dalle precedenti

revisioni, in particolare dall'inchiesta indipendenti e successivo progetto del

28.01.2014, ai quali rimando.

La tabella che segue applica le attualizzazioni sino al 2016 e definisce i

redditi senza invalidità per gli anni successivi:

Anno

Aumento %

Importo

aggiornato

2013

0.7401%

CHF

84'000.-

2014

0.7771%

CHF

84'653.-

2015

0.3674%

CHF

84'964.-

2016

0.6761%

CHF

85'538.-

Reddito con invalidità:

(…).

Prendendo a riferimento il periodo più recente che segna, per così dire,

la nuova richiesta di prestazioni, abbiamo per il 2016 un salario lordo

dichiarato di fr. 69’458.-, salario che, come mostra il raffronto che segue,

pur decurtato delle perdite aziendali, porta ad una perdita complessiva del

22%:

Reddito ipotetico senza danno

2016

secondo

l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e degli

estratti dei CI

SFr. 85’538

./.

2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)

Totale

intermedio

SFr. 85’538

+

contributi personali AVS/AI/IPG

Totale

intermedio

SFr. 85’538

./.

quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)

Reddito

ipotetico senza invalidità della persona assicurata

SFr. 85’538

Reddito da invalido

conformemente

ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata

(es: le indennità giornaliere o le rendite)

SFr. 66’670

./.

2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)

Totale

intermedio

SFr. 66’670

+

contributi personali AVS/AI/IPG

Totale

intermedio

SFr. 66’670

./.

quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)

Reddito

d’invalido della persona assicurata

SFr. 66’670

Diminuzione

del reddito dell’attività professionale imputabile al danno alla salute

SFr. 18’868

Tasso

di diminuzione del reddito dell’attività professionale

22%

Solo nel 2017, stando al formulario e altresì al documento che ha

consegnato a mano in occasione dell'inchiesta - dove viene precisato un salario

lordo mensile di fr. 3’538.89.- possiamo valutare, almeno ipoteticamente, una

perdita che può dare diritto a prestazioni (ma inferiori al grado medico

teorico). L'ha segnalato l'assicurata nel formulario e così appare nella

documentazione medica a dossier, che indica un peggioramento dello stato di

salute a decorrere dal novembre 2016.

Com'è noto e come ho sottolineato io stessa all'assicurata nel

corso del nostro incontro, la soppressione della prestazione è stata motivata

da ragioni economiche, non dal miglioramento dello stato di salute. Oggi ci

troviamo confrontati vieppiù con un peggioramento, peraltro visibile anche

durante l'incontro; tuttavia manchiamo dei dati economici necessari a valutare

la perdita. Pertanto, a meno che il Servizio prestazioni non desideri procedere

unilateralmente con il riconoscimento della prestazione in base ai dati medico

teorici, non sono nella posizione per valutare la perdita economica se prima

non sarà concluso il 2017 e potrò disporre del conto economico definitivo

dell'anno in corso.

Come mostra il formulario di richiesta della prestazione, che indica una

inabilità del 40% laddove medicalmente è giustificato 70%, e come altresì

provano le valutazioni economiche precedenti, l'assicurata è in una posizione,

all'interno della propria società, in cui, con e nonostante le fasi acute di

malattia, è stata in grado di conseguire un guadagno, almeno sino allo scorso

anno, che non dà diritto a prestazioni. Per queste ragioni non ritengo corretto

applicare il metodo straordinario, metodo possibile nel caso in cui non si

disponga della documentazione economica necessaria.

Se guardiamo al lavoro vediamo che l'assicurata lavora da casa,

dove svolge un'attività prettamente amministrativa; ciò le consente, come detto

sopra, di ottimizzare la propria capacità, delegando a terzi, quando

necessario, le attività che non è in grado di fare. Sentita nel corso

dell'incontro, ha ammesso di aver assunto nuovi dipendenti ma in sostituzione

della contabile e non in sua vece. Anche le perdite che hanno caratterizzato

2014 e 2015 sono dovute alla diminuzione dei pazienti, non al danno alla

salute. Per tutte le ragioni sopra esposte

non posso che sospendere il giudizio sino a quando non avrò la documentazione

economica relativa all'anno in corso.

9. CONCLUSIONI

Come detto sopra mi riservo di valutare il caso solo dopo che sarà

stato prodotto dall'assicurata il conto economico 2017, che andrà

richiesto a partire dal prossimo gennaio. Rendo attento il segretario che, per

quanto possa trattarsi del CE dichiarato, dovrà essere definitivo. Sarà

altresì necessario chiedere alla signora RI 1 la distinta dei salari assoggettati

all'AVS per il 2017.

Una volta che vi sarà la documentazione economica necessaria, il

caso mi potrà essere attribuito direttamente e procederò alla valutazione della

perdita. (…)” (pag. 590-592 incarto AI; il grassetto non è della redattrice)

In seguito l’assicurata ha

trasmesso all’ispettrice il riepilogo dello stipendio percepito nel 2017, la

dichiarazione dei salari per l’anno 2017 inviata alla Cassa __________ e le

schede contabili della società (pag. 606 e 611 incarto AI) mentre la sua segretaria

le ha trasmesso, su indicazione della ricorrente, una copia del contratto

collettivo di lavoro per il personale occupato presso i Servizi privati di

assistenza e cura a domicilio (CCL dei SACD privati), versione del 1° gennaio

2016, al quale sottostanno dal 2011 (pag. 612-614 incarto AI) ed il conto

economico provvisorio per il 2017 (pag. 617-621 incarto AI).

Nel

complemento del 15 marzo 2018 al rapporto di inchiesta dell’11 ottobre 2017

l’incaricata ha indicato quanto segue:

" (…)

Esiti delle inchieste precedenti:

L'incontro con l'assicurata è avvenuto nel settembre 2017.

Dall'incontro, e dalla documentazione prodotta a quel momento, ne

è scaturito il rapporto di inchiesta del 11.10.2017, dove l'assicurata, tra i

cambiamenti riconducibili al danno alla salute, indicava:

Inizialmente ha sostituito la contabile, la signora __________

assunta tre anni prima, con __________, attiva al 60% (da giugno ad agosto 2017

in attività prettamente amministrativa), ma "si è resa presto conto che

quest'ultima non era adatta al lavoro di carattere

amministrativo/organizzativo". Ora "ha ingaggiato" un giovane

aiuto, __________, attivo dallo scorso agosto in misura dell'80%; non è formato

come il personale precedente ma "spera di essere lei a formarlo, poco alla

volta". Le sembra un "giovane volonteroso".

Il suo continua ad essere,

come in passato, un lavoro prettamente

amministrativo. Spiega di non aver

lavorato sia nel 2014 che nel 2015 ed aver ripreso l'attività all'inizio del 2016. Nonostante non abbia svolto un lavoro, ha continuato

ad attribuirsi una retribuzione, ha aggiunto l'assicurata, dato che non dispone più delle

indennità di malattia.

Spiega di aver delegato alla contabile, in passato, ma essersi

poi resa conto di dover comunque

controllare la contabilità evitando di

"lasciar fare". Personale

attivo in attività amministrative:

Come evidenzia la distinta dei salari assoggettati all'AVS, nel

2017 la signora Antognetti ha svolto l'attività per un breve periodo, da giugno

ad agosto; le è subentrato __________ che in cinque mesi di attività, da agosto

a dicembre, ha percepito fr. 16'384.- lordi (ovvero fr. 3'277.- lordi mensili).

Come emerge altresì nel precedente rapporto di inchiesta del

05.01.2011 e dalla lettera dell'assicurata del 13.07.2017, il personale che

svolge attività a carattere amministrativo il seguente:

- __________, infermiera geriatrica e segretaria - che nel

2009 ha percepito fr. 32'251.- lordi, nel 2016 fr. 45'759.-, mentre nel 2017

fr. 53'828.- - che nell'incontro del 2011 l'assicurata ha indicato come colei

che l'ha sostituita in attività di carattere amministrativo

- __________, contabile, assunta nel settembre 2016

- __________, da sempre socia e collaboratrice, la cui

remunerazione non ha subito sostanziali cambiamenti negli anni. A questo

riguardo l'assicurata, in tutte le inchieste effettuate, non ha mai indicato

che il rapporto di collaborazione sia cambiato, in tal senso aumentato, nel

corso degli anni.

-Infine i due collaboratori assunti di recente, prima la signora __________,

poi il signor __________. (…)” (pag.

622 incarto AI; il grassetto non è della redattrice).

Nel medesimo scritto

l’incaricata ha inoltre puntualizzato quanto segue:

" (…) Reddito

con invalidità:

Riguardo al reddito senza

invalidità, dopo l'inchiesta economica del

05.01.2011 e nel progetto di decisione

del 18.01.2011 è stato riconosciuto un reddito "da

valida" di fr. 81'234.-, corrispondente

al guadagno reale conseguito

dall'assicurata tra il 2005 e il 2007. In quella occasione è stata

riconosciuta la prestazione con una perdita del

50% in attività abituale.

In sede

di 1.a revisione, con inchiesta del 28.01.2014 si

era preso a riferimento il dato di cui

sopra attualizzato al 2012, giungendo a definire un guadagno

senza invalidità di fr. 83'383.-. Alla valutazione è seguito il progetto di soppressione

Considerandi

della prestazione (28.01.2014), ma nelle osservazioni contro il progetto, presentate dall'assicurata il 04.03.2014, il reddito senza invalidità

proposto non è stato contestato.

(…).

Contratto collettivo:

La signora __________ ha inviato una corrispondenza il 01.02.2018 in cui

viene indicato il salario relativo alla funzione secondo il contratto

collettivo presso i Servizi __________.

Nella copia del contratto a dossier due sono le classi salariali

che corrispondono alla funzione di "Infermiera/Coordinatrice capo

equipe", la classe 6 (che l'assicurata ritiene essere quella che le

compete, dove è indicato "per ora non inserita nel CCL") e la

classe 5, con la medesima funzione ma salario inferiore; anziché fr. 8'198.-

(fr 106'574 annuali) mensili della classe 6, abbiamo fr. 7'580.- mensili alla

classe 5 (fr. 98'551.- annuali).

Oltre al fatto che il contratto è in vigore dal 01.01.2016 e non

dal 2011, si tratta di un contratto "firmato individualmente" dagli

enti (pag. 35 del contratto), tra i cui firmatari risulta esserci anche il __________.

(…).

Come sottolineato all'art. 2 del CCL e ripreso sia all'articolo 1

che agli articoli seguenti, il contratto è applicato ai dipendenti degli enti

firmatari e non ai dirigenti.

L'assicurata, come titolare e rappresentante della società, ha una

posizione privilegiata all'interno di essa nel senso che i benefici finanziari

che le competono dipendono direttamente dall'andamento di quest'ultima - sia

che si tratti di benefici, sia che si tratti di perdite, come è avvenuto negli

anni 2014 e 2015.

In definitiva, l'applicazione del contratto collettivo, per quanto

coinvolga i dipendenti degli enti firmatari, non definisce inderogabilmente il

salario dell'assicurata, in virtù nondimeno del fatto che gli elementi che ne

definiscano il reddito sono due, salario ed utili o perdite, elementi

strettamente interdipendenti

Valutazione-Conclusioni:

Il reddito senza invalidità definito sin qui, indicato nel rapporto di

inchiesta del 11.10.2017, ammonta a fr. 85'538.- lordi per il 2016, cifra che

attualizza il reddito indicato nel progetto di soppressione della prestazione

del 28.01.2014. Si sottolinea come a quel momento l'assicurata non abbia

contestato il reddito proposto.

In questa nuova richiesta la signora RI 1, per tramite della contabile (con

corrispondenza del 01.02.2018) ha proposto un altro salario senza invalidità,

facendo riferimento alla classe 6 del contratto collettivo del 2016, da cui

risulterebbero fr. 106'574.-lordi.

Per contro, nel formulario di richiesta delle prestazioni ha indicato salari

diversi a seconda degli anni (2015/2016 e 2017), salari che verosimilmente

sembrano corrispondere ad un'attività a tempo pieno senza invalidità.

Trovandoci pertanto a dover valutare da un lato il reddito senza invalidità

definito sino ad oggi, dall'altro le proposte salariali presentate

dall'assicurata, si impongono alcune considerazioni.

L'attività abituale dell'assicurata, innanzitutto, non è mutata

nel corso degli anni, né è cambiata la struttura aziendale del __________: la

signora RI 1 ricopre da sempre il ruolo di direttrice sanitaria nonché titolare

della società, con mansioni di carattere organizzativo, amministrativo,

dirigenziale. Attività, peraltro, in cui ha dichiarato di essersi fatta

sostituire da personale che non ha lo stesso livello salariale, né la stessa

qualifica, come nel caso del signor __________.

Oltre a ciò, come già evidenziato in questa nota, il __________ ha

subito recentemente (2014-2015) importanti perdite, prettamente di natura

economica e non direttamente riconducibili al danno.

Se guardiamo infatti ai conti societari alla società, la cifra

d'affari nel 2015 era di fr, 435'347.-, nel 2016 di fr. 385'660.- ed infine nel

2017.

è risalita a fr. 415'580.- con variazioni che non hanno relazione diretta

con la malattia dell'assicurata.

Considerate l'attività indipendente e le variazioni di settore,

non si giustifica il salario proposto dall'assicurata, guadagno che peraltro la

signora RI 1 fa valere oggi, dopo il danno alla salute, e non al momento della

prima domanda o della revisione.

In considerazione di queste riflessioni non ritengo che gli

argomenti presentati dall'assicurata siano sufficienti per applicare un diverso

reddito senza invalidità.

Pertanto confermo come il reddito da valida sia il seguente:

Anno

Aumento %

Importo

aggiornato

2013.

0.

%

CHF

84'000.-

2014.

0.

%

CHF 84'653.-

2015.

0.

%

CHF 84'964.-

2016.

0.

%

CHF 85'538.-

Reddito con invalidità:

La tabella indica i rediti reali conseguiti dall’assicurata con il danno alla

salute:

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

Salario

Lordo

senza indennità

42’070

67’946

+ 1’511

89'234

85’817

72’335

72’005

Utile/perdite

aziendali dichiarati

Provvisorio

2017:

13’294

-1’276

-71’670

-53’938

-614

15’983

Utile/perdite

aziendali tassate

-71’670

-53’938

-614

15’983

Salario

+ utili

55’364

68’181

17’563

31’879

72’949

87’988

Utili

riportati

-111’019

-46’387

-7’522

-25’680

C.I.

89'234

85’817

72’335

72’005

Per quanto, dal lato medico, venga indicata un'inabilità

che darebbe diritto ad una rendita intera

da giugno 2008,

questa percentuale non è

confermata dal lato economico. La prestazione è stata infatti soppressa e

l'assicurata ha dovuto ripresentare

domanda per l'aggravarsi dello stato di salute.

Se guardiamo al 2016, disponiamo del CE definitivo; pertanto, stando ai

dati economici in nostro possesso,

abbiamo una perdita di fr. 68'181; non disponiamo del dato imposto fiscalmente, tuttavia negli anni precedenti non sono stati applicati vantaggi, pertanto

verosimile ritenere che ciò avvenga anche per gli

anni in valutazione.

Per il 2017 disponiamo unicamente del conto economico provvisorio. L'assicurata è

stata chiamata a provvedere all'invio

della documentazione economica in più

occasioni, sia per lettera che

telefonicamente. La contabile, in una telefonata dello scorso dicembre, ha spiegato che per

ragioni contabili il CE definitivo non sarebbe

stato pronto prima di giugno 2018, pertanto, per

procedere celermente nell'interesse dell'assicurata, abbiamo concordato

l'invio del CE provvisorio.

Nel caso in cui tuttavia,

l'assicurata contesti la valutazione, mi

riservo di rivedere il caso solo dopo che avrà inviato il CE 2017 definitivo.

Reddito ipotetico senza danno

2016.

secondo

l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e degli

estratti dei CI

SFr. 85’538

./.

2.

% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)

Totale

intermedio

SFr. 85’538

+

contributi personali AVS/AI/IPG

Totale

intermedio

SFr. 85’538

./.

quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)

Reddito

ipotetico senza invalidità della persona assicurata

SFr. 85’538

Reddito da invalido

conformemente

ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata

(es: le indennità giornaliere o le rendite)

SFr. 68’181

./.

2.

% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)

Totale

intermedio

SFr. 68’181

+

contributi personali AVS/AI/IPG

Totale

intermedio

SFr. 68’181

./.

quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)

Reddito

d’invalido della persona assicurata

SFr. 68’181

Diminuzione

del reddito dell’attività professionale imputabile al danno alla salute

SFr. 17’357

Tasso

di diminuzione del reddito dell’attività professionale

20%

Reddito ipotetico senza danno

2017.

secondo

l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e degli

estratti dei CI

SFr. 85’538

./.

2.

% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)

Totale

intermedio

SFr. 85’538

+

contributi personali AVS/AI/IPG

Totale

intermedio

SFr. 85’538

./.

quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)

Reddito

ipotetico senza invalidità della persona assicurata

SFr. 85’538

Reddito da invalido

conformemente

ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata

(es: le indennità giornaliere o le rendite)

SFr. 55’364

./.

2.

% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)

Totale

intermedio

SFr. 55’364

+

contributi personali AVS/AI/IPG

Totale

intermedio

SFr. 55’364

./.

quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)

Reddito

d’invalido della persona assicurata

SFr. 55’364

Diminuzione

del reddito dell’attività professionale imputabile al danno alla salute

SFr. 30’174

Tasso

di diminuzione del reddito dell’attività professionale

35%

CONCLUSIONI E PROCEDERE:

Nonostante il peggioramento dello stato di salute, confermato

medicalmente, dal lato economico non possiamo confermare il diritto alla

prestazione. Le ragioni alla base del mancato riconoscimento sono state

esaurientemente spiegate nella nota.

Nel caso in cui l'assicurata contesti la proposta, ritengo

indispensabile poter disporre del CE 2017 definitivo. (…)” (pag. 625-628

incarto AI).

A seguito delle osservazioni

inoltrate il 12 maggio 2018 dal patrocinatore dell’assicurata, avv. RA 1, (pag.

649-651 incarto AI) e dopo aver ricevuto il CE definitivo per il 2017 (pag.

658-664 incarto AI), richiesto nuovamente dall’UAI (pag. 654 incarto AI) su

indicazione dell’ispettrice (pag. 654 incarto AI), quest’ultima,

nell’annotazione del 3 luglio 2018 (pag. 665 e 666 incarto AI), ha nuovamente

valutato il grado d’invalidità nel 2017, indicando e puntualizzando quanto

segue:

" (…) Ad un

salario lordo di fr. 42'070.- saranno sommati utili per fr. 18'177.-, il che ci

porta ad un reddito lordo, per il 2017, di fr. 60'247.-. La perdita risulta

essere, pertanto, del 30% e non del 35% (…).

Reddito ipotetico senza danno

2017.

secondo

l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e degli

estratti dei CI

SFr. 85’538

./.

2.

% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)

Totale

intermedio

SFr. 85’538

+

contributi personali AVS/AI/IPG

Totale

intermedio

SFr. 85’538

./.

quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)

Reddito

ipotetico senza invalidità della persona assicurata

SFr. 85’538

Reddito da invalido

conformemente

ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata

(es: le indennità giornaliere o le rendite)

SFr. 60’247

./.

2.

% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)

Totale

intermedio

SFr. 60’247

+

contributi personali AVS/AI/IPG

Totale

intermedio

SFr. 60’247

./.

quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)

Reddito

d’invalido della persona assicurata

SFr. 60’247

Diminuzione

del reddito dell’attività professionale imputabile al danno alla salute

SFr. 25’291

Tasso

di diminuzione del reddito dell’attività professionale

30%

(…).

rimando a quanto indicato nella nota del 21.03.2018:

L'attività abituale dell'assicurata, innanzitutto, non è mutata

nel corso degli anni, né è cambiata la struttura aziendale del __________: la

signora RI 1 ricopre da sempre il ruolo di direttrice sanitaria nonché titolare

della società, con mansioni di carattere organizzativo, amministrativo,

dirigenziale. Attività, peraltro, in cui ha dichiarato di essersi fatta

sostituire da personale che non ha lo stesso livello salariale, né la stessa

qualifica, come nel caso del signor __________.

L'assicurata, diversamente da quanto sostiene il rappresentante,

ha continuato anche nel corso del 2017 a svolgere l'attività di coordinatrice

del servizio, attività per la quale si è attribuita un salario e grazie alla quale

la società ha prodotto utili.

Il personale che il rappresentante cita nelle osservazioni

collabora da anni con la signora RI 1, mentre dei nuovi assunti, Antognetti e

Vergani, si parla al punto 4.3 del rapporto di inchiesta del 11.10.2017:

Inizialmente ha sostituito la contabile, la signora __________

assunta tre anni prima, con __________, attiva al 60% (da giugno ad agosto 2017

in attività prettamente amministrativa), ma "si è resa presto conto che

quest'ultima non era adatta al lavoro di carattere

amministrativo/organizzativo". Ora "ha ingaggiato" un giovane

aiuto, __________, attivo dallo scorso agosto in misura dell'80%; non è formato

come il personale precedente ma "spera di essere lei a formarlo, poco alla

volta". Le sembra un "giovane volonteroso".

Conclusioni:

La perdita subita nel 2017 dall'assicurata risulta essere del 30%

e non del 35% come indicato in precedenza. (…)” (pag. 665-666 incarto AI)

Davanti a questa Corte il

patrocinatore della ricorrente ha contestato la valutazione operata

dall’ispettrice, che avrebbe determinato un reddito “da valida” troppo basso

mentre, per quanto concerne il reddito “da invalida”, avrebbe dimenticato lo

scarso rendimento del lavoro dell’assicurata ed i sovracosti che avrebbe dovuto

sostenere la ditta __________ per assumere dei nuovi collaboratori che

svolgessero le mansioni divenute a lei inesigibili a causa dei suoi problemi di

salute come pure le diverse fonti di reddito dell’assicurata (cfr. doc. I).

Nell’annotazione

complementare del 1° ottobre 2018 (doc. IV-1) l’ispettrice ha quindi indicato

quanto segue:

" Ripartizione

utili aziendali:

Nonostante l'assicurata detenga il 95% del capitale, si sono

attribuiti all'assicurata gli utili aziendali al 100% poiché si ritiene che sia

la signora RI 1 a gestire la società e a determinare, pertanto, il risultato

aziendale nella sua interezza.

Si tratta di un aspetto che per quanto sia stato diversamente

considerato nell'inchiesta del 2014, è apparso chiaramente in occasione della

domanda di prestazioni attuale, dove l'inchiesta ha chiarito il ruolo della

socia senza diritto di firma __________, che stando alle dichiarazioni

dell'assicurata, si sarebbe pensionata a fine 2017- punto 4.1 del rapporto per

indipendenti del 11.10.2017.

Utili aziendali:

Il ruolo dell'assicurata è evidentemente determinante all'interno

della società proprio in virtù della presenza di personale sanitario il cui

lavoro deve essere organizzato. Nel caso in cui vi siano utili, frutto di

ricavi da prestazioni e spese di esercizio, essi sono da attribuire

evidentemente all'assicurata, che li ha resi possibili grazie alla corretta

gestione del personale. Pertanto non vi è ragione alcuna per non attribuirle

gli utili in misura piena.

Sostituzioni:

Riguardo, infine, alle sostituzioni, riprendo quanto indicato nel

rapporto di inchiesta del 11.10.2017, dove vengono descritti i cambiamenti in

termini di personale dopo il danno alla salute:

dalle CM (ad esempio su 5 ore di attività amministrativa, ne viene

rimborsata 1 e mezza). Inoltre nel 2016 ha dovuto aumentare la liquidità della

società attraverso un prestito (visibile a bilancio) proprio a seguito

della difficile situazione economica; per il prestito è stata costretta ad

aumentare l'ipoteca. Riconduce la perdita al "cattivo lavoro fatto

dalla contabile", che avrebbe falsificato anche la firma del revisore

- per quanto, come faccio notare e sottolineo durante l'incontro, vi sono

riduzioni dei ricavi che possono contribuire a ridurre gli utili.

Inizialmente ha sostituito la contabile, la signora __________

assunta tre anni prima, con __________, attiva al 60% (da giugno ad agosto 2017

in attività prettamente amministrativa), ma "si è resa presto conto che

quest'ultima non era adatta al lavoro di carattere

amministrativo/organizzativo". Ora "ha ingaggiato" un giovane

aiuto, __________, attivo dallo scorso agosto in misura dell'80%; non è formato

come il personale precedente ma "spera di essere lei a formarlo, poco alla

volta". Le sembra un "giovane volonteroso."

Anche nella nota del

21.03.2018

vengono riprese le dichiarazioni dell'assicurata che descrive i

ruoli dei alcuni dei propri collaboratori:

" - __________,

infermiera geriatrica e segretaria - che nel 2009 ha percepito fr. 32'251.-

lordi, nel 2016 fr. 45'759.-, mentre nel 2017 fr. 53'828.- - che

nell'incontro del 2011 l'assicurata ha indicato come colei che l'ha sostituita

in attività di carattere amministrativo

- __________, contabile, assunta nel settembre 2016

- __________, da

sempre soda e collaboratrice, la cui remunerazione non ha subito sostanziali

cambiamenti negli anni. A questo riguardo l'assicurata, in tutte le inchieste

effettuate, non ha mai indicato che il rapporto di collaborazione sia cambiato,

in tal senso aumentato, nel corso degli anni.

-Infine i due collaboratori assunti di recente, prima la signora __________,

poi il signor __________.

Il rapporto di inchiesta e la nota riportano le dichiarazioni rese

dall'assicurata in merito al personale che l'ha sostituita. Secondo tali

dichiarazioni la signora __________ ha sostituito la precedente contabile per

ragioni non riconducibili al danno alla salute dell'assicurata; né avrebbe

potuto farlo, dato che i ruoli ricoperti, di contabile e direttrice sanitaria,

sono completamente diversi.

Per tutte le ragioni sin qui

riportate l'utile va pertanto attribuito all'assicurata integralmente senza che

lo si debba decurtare del salario della contabile come pretende il legale

nell'esposizione ricorsuale.”

Per quel che concerne

infine, le questioni del reddito senza e con invalidità, rimando alla nota del

giurista già a dossier”. (doc. IV-1).

Nell’annotazione del 26 settembre 2018 (doc. IV-2), a cui l’ispettrice ha

rinviato per quanto concerne la determinazione del reddito senza e con

invalidità, il giurista dell’UAI ha osservato quanto segue:

" Reddito da valida:

(…)

Dall’inchiesta del 5 gennaio 2011 emerge che il salario da valida

dell’assicurata nei tre anni precedenti l'insorgenza del danno alla salute

(2008) - è stato il seguente:

- CHF 71'331.- nel 2005;

- CHF 80'307.- nel 2006;

- CHF 94'000.- nel 2007.

Vi è quindi stato un incremento graduale del salario nel corso

degli anni. A mio modo di vedere, non si può pertanto prendere in

considerazione - quale reddito da valida - la media degli introiti degli ultimi

tre esercizi in quanto il salario percepito dall'assicurata non ha subito delle

forti oscillazioni/fluttuazioni/variazioni ma ha avuto un incremento graduale e

costante dal 2004 in poi (anno questo in cui stata costituita la società).

A tal proposito, ad esempio nella sentenza 80_611/2007 del 23

aprile 2008 inerente il reddito da valido di un consulente assicurativo che

aveva conosciuto delle forti variazioni annuali del proprio salario, il TF

non ha censurato la presa in considerazione, da parte dell'autorità

inferiore, della media del reddito conseguito dall'assicurato negli ultimi tre

anni.

Con sentenza 8C_626/2011 del 29 marzo 2012, in un caso di un

assicurato attivo quale indipendente nell'ambito della pulizia, il cui reddito

è variato notevolmente nel corso degli anni, il TF ha affermato che nel

preciso caso di specie, alla luce delle notevoli variazioni del reddito, non

andava presa in considerazione la media degli introiti degli ultimi tre anni,

ma degli ultimi 12.

Di conseguenza, alla luce di quanto esposto sopra, il reddito da

valida per l'anno 2007 va cifrato nell'importo di CHF 94'000.-.

In caso contrario, procedendo con una media del reddito conseguito

dall'assicurata negli ultimi tre anni, la Signora RI 1 verrebbe penalizzata

ingiustamente e senza validi motivi (secondo la giurisprudenza summenzionata).

Nell'ipotesi più favorevole per l'assicurata, indicizzando quindi

la somma di CHF 94'000.- relativa all'anno 2007 secondo l'indice dei salari

nominali, si ottiene per l'anno 2017 un reddito da valida pari a CHF 103'545,55

(103'133 + 0,4% per il 2017).

Reddito da invalida

Come già evidenziato sopra, la società __________ ha versato

all'assicurata - nel 2017- la somma di CHF 1'000.- al mese quale indennità

datore di lavoro per malattia (cfr. anche a tal proposito l'inchiesta dell'11

ottobre 2017 al punto 4.3).”

La somma annua di CHF 12'000.- rappresenta quindi un salario

sociale che la società di cui sopra versa alla Signora RI 1 per compensare la

mancanza di un'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia (e non

quale rimunerazione di una controprestazione lavorativa). Del resto, la

dichiarazione sub. doc. A3 incarto TCA non fa altro che confermare quanto già

riferito in passato dall'assicurata stessa.

L'importo di CHF 12'000.- va pertanto dedotto dalla somma di CHF

42'439,45, ciò che determina un importo annuo di CHF 30'439,45 per l'anno 2017.

A quest'ultimo importo va poi aggiunto l'utile di CHF 18'177.-

relativo all'anno 2017 (cfr. in tal senso l'annotazione 03.07.2018

dell'Ispettrice __________ agli atti).

Il reddito da invalida per l'anno 2017 corrisponde quindi alla

somma

totale di CHF 48'616,45.” (doc. IV-1).

Sulla base di tali indicazioni, il 10 ottobre 2018 l’UAI ha

chiesto al TCA di accogliere parzialmente il ricorso e riformare la decisione

impugnata, nel senso di riconoscerle mezza rendita di invalidità (grado 53% a

fronte di un reddito annuo "da valida" di fr. 103’545'.55 e "da

invalida" di fr. 48'616.45, ritenendo che il minor discapito economico

l’assicurata lo presenta nello svolgimento dell’attività abituale, esigibile al

30%), a far tempo dal 1° novembre 2017, ovvero dopo un anno di attesa ex art.

28.

cpv. 1 lett. b LAI.” (doc. IV, pag. 3)

In data 24 ottobre 2018 il

rappresentante dell’assicurata ha ribadito le contestazioni già espresse in

sede ricorsuale, ritenendo che la sua cliente - tenendo conto di un reddito “da

valida” nel 2016 di fr. 114'144.- (determinato sulla base della TA1, per

professioni sanitarie con funzioni di quadro superiore o medio) e di un reddito

“da invalida” di fr. 20'639.91, pari al 30% di fr. 68’799.70 (salario annuo più

che corretto per una PMI) rispettivamente al 20% di fr. 103'199.55 (salario

annuo vicino al salario “da valida” ritenuto dall’UAI), fissato senza tenere

conto degli utili societari (“frutto: 1. Del capitale. L’assicurata è stata

pure costretta, nel passato, a ricapitalizzare la società. A questo proposito

nessuna distribuzione di utile è stata eseguita perché gli utili sono serviti a

coprire le perdite degli anni anteriori. 2. Del lavoro di tutti gli impiegati,

compreso il management”; doc. VI, pag. 2) - abbia diritto ad una rendita

intera (grado di invalidità dell’81.9%) dal 1° agosto 2017, ovvero sei mesi

dopo il deposito della domanda (doc. VI).

2.9

Nel caso in esame, per la

determinazione dell’incapacità al guadagno, l'amministrazione ha applicato il

metodo ordinario mettendo a confronto il reddito conseguito dall’assicurata nel

2007.

ed indicizzato sino al 2017 (fr. 103’545'.55), con il reddito conseguito

come salariata della ditta __________ di __________, cui è stato aggiunto

l’utile dell’esercizio contabile 2017 (fr. 48'616.45= fr.

30'439.45+fr.18'177.-; cfr. consid. 2.8).

L’amministrazione non ha giustamente applicato il metodo straordinario (cfr.,

sul tema, consid. 2.3). L’ispettrice AI nell’inchiesta economica del 21

settembre 2017 ha osservato quanto segue: “(…) Come mostra il formulario di

richiesta della prestazione, che indica una inabilità del 40% laddove

medicalmente è giustificato 70%, e come altresì provano le valutazioni

economiche precedenti, l'assicurata è in una posizione, all'interno della

propria società, in cui, con e nonostante le fasi acute di malattia, è stata in

grado di conseguire un guadagno, almeno sino allo scorso anno, che non dà

diritto a prestazioni. Per queste ragioni non ritengo corretto applicare il

metodo straordinario, metodo possibile nel caso in cui non si disponga della

documentazione economica necessaria (…)”, pag. 591 incarto AI). Il TCA concorda

con queste considerazioni dell’ispettrice e, pertanto, con il modo di agire

dell’UAI. Anche per i lavoratori indipendenti, infatti, il grado di invalidità

va di principio stabilito secondo il metodo del raffronto dei redditi, a meno

che questi non possano essere accertati in maniera attendibile oppure lo siano

solo con un dispendio eccessivo (cfr. sentenza 8C_308/2008 del 24 settembre

2008.

consid. 2.2;9C_886/2011,9C_899/2011 del

29.

giugno 2012; STCA 32.2018.48 del 1° luglio 2019, consid. 2.5). Tali

condizioni non sussistono nel caso di specie. Ciò che peraltro - a ragione - è

rimasto incontestato in sede ricorsuale.

Il patrocinatore della ricorrente ha peraltro contestato unicamente il calcolo

economico e la data a partire dalla quale ritiene debba essere accordata alla

sua cliente una rendita di invalidità intera (doc. VI).

2.10

Preliminarmente va ricordato

che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il

momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie vengono

pertanto considerati i dati del 2017.

Il peggioramento dello stato di salute dell’assicurata risale infatti al 1°

novembre 2016 (cfr. consid. 2.7). Può rimanere qui indeciso se esso sia o meno

riconducibile alle stesse affezioni all’origine della pregressa invalidità.

Difatti, quand’anche lo si considerasse tale (ipotesi maggiormente favorevole

all’assicurata), il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita

risale al 1° novembre 2017, ovvero dopo un anno di attesa ex art. 28 cpv. 1

lett. b LAI, come rettamente indicato dall’amministrazione (doc. IV, pag. 3). La

nuova domanda di prestazioni dell’AI per peggioramento dello stato di salute

fisico e psichico è stata difatti inoltrata il 14 aprile 2017 (pag. 413-423

incarto AI; cfr. consid. 1.4) e, pertanto, non entro i tre anni successivi alla

decisione di soppressione della rendita del 12 marzo 2014 (pag. 369-373 incarto

AI), cresciuta incontestata in giudicato (cfr. consid. 1.3; cfr., sul tema, DTF

142.

V 547).

2.11

Per quel che concerne il reddito

da valida, l’UAI nella risposta di causa ha elevato il reddito da

valido indicizzando il salario di fr. 94'000.-

relativo all'anno 2007 (anno precedente l’insorgere del danno alla salute,

2008) secondo l'indice dei salari nominali, ottenendo per l'anno 2017 un

reddito da valida pari a CHF 103'545.55 (cfr. doc. IV-2).

Il TCA non ha motivo per

scostarsi da detto importo che, come peraltro rettamente rilevato dall’amministrazione,

costituisce l’ipotesi maggiormente favorevole all’assicurata (cfr. doc. IV-2; cfr. STF 9C_751/2011 del 30 aprile

2012, in cui il reddito da valido è stato calcolato sulla base dei

redditi conseguiti nei tre anni precedenti l’insorgenza del danno alla salute, nel

caso di specie: fr. 71.331.- nel 2005, fr. 80'307.- nel 2006 e fr. 94'000.- nel

2007; cfr. pure, tra le tante, STCA 32.2018.148

del 1° luglio 2019, consid. 2.6). D’altra parte in quegli anni non

risulta alcun reddito aziendale (cfr. pag. 186 incarto AI).

La critica del

patrocinatore dell’insorgente a proposito della mancata applicazione al caso di

specie di un reddito “da valida” nel 2016 di fr. 114'144.-, determinato sulla

base della TA1, per professioni sanitarie con funzioni di quadro superiore o

medio, deve essere respinta.

Infatti, per determinare il

reddito da valido, occorre stabilire, con il grado della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato avrebbe effettivamente potuto ottenere al

momento determinante se non fosse stato invalido. Il reddito senza invalidità

deve essere valutato il più concretamente possibile, motivo per cui lo si

deduce di principio dall’ultimo salario conseguito dall’assicurato prima

dell’insorgenza del danno alla salute, tenuto conto dell’evoluzione dei salari

(cfr. consid. 2.4).

Il modo di procedere

dell’UAI appare quindi corretto e condivisibile e va, pertanto, tutelato.

2.12

Per quanto riguarda invece il reddito

da invalida, va ricordato

che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca

un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Nel caso di specie l’ispettrice ha preso in

considerazione il guadagno che RI 1 ha conseguito come salariata della ditta

__________ di __________ nel 2017, ovvero fr. 42'070.- (di cui fr. 12'000.-

quale indennità datore di lavoro per malattia; pag. 588 e 665 incarto AI), ed

ha aggiunto un utile di fr. 18'177.- (100% dell’utile conseguito dalla ditta

nel 2017: pag. 661 incarto AI), per un importo complessivo di fr. 60'247.-

(pag. 665 incarto AI).

Nella risposta di causa

l’UAI ha preso in considerazione il

guadagno che RI 1 ha conseguito come salariata della ditta __________ di __________

nel 2017, ovvero fr. 30'439.45 (pari a fr.

42'439.45 meno fr. 12'000.- che non costituiscono una remunerazione di

una prestazione lavorativa) ed ha

aggiunto un utile di fr. 18'177.- (100% dell’utile conseguito dalla ditta nel

2017), per un importo complessivo di fr. 48'616.45 (doc. IV-2).

Il modo di procedere dell’UAI che, ha ritenuto di non prendere in

considerazione ai fini della determinazione del reddito da invalida

dell’assicurata l’indennità annuale di fr. 12'000.- versata dal datore di

lavoro quale indennità per compensare la mancanza di un’assicurazione perdita

di guadagno in caso di malattia e quindi quale salario sociale, appare

corretto e condivisibile e va, pertanto, tutelato.

Il rappresentante dell’assicurata ritiene non corretta la valutazione operata

dall’ispettrice, che, per quanto concerne il reddito “da invalida”, avrebbe

dimenticato lo scarso rendimento del lavoro dell’assicurata ed i sovracosti che

avrebbe dovuto sostenere la ditta __________ per assumere dei nuovi

collaboratori che svolgessero le mansioni divenute a lei inesigibili a causa

dei suoi problemi di salute come pure le diverse fonti di reddito

dell’assicurata (cfr. doc. I). Il patrocinatore dell’assicurata ritiene che

l’UAI avrebbe dovuto considerare un reddito “da invalida” di fr. 20'639.91,

pari al 30% di fr. 68’799.70 (salario annuo più che corretto per una PMI)

rispettivamente al 20% di fr. 103'199.55 (salario annuo vicino al salario “da

valida” ritenuto dall’UAI), fissato senza tenere conto degli utili societari

(doc. VI).

Il TCA osserva che, per i motivi già esposti al considerando 2.8,

l’UAI ha correttamente tenuto conto, nel caso di specie, anche degli utili aziendali.

Per quanto concerne la

ripartizione degli utili, l’ispettrice ha ritenuto di attribuire all’assicurata

il 100% degli utili, nonostante detenga il 95% del capitale, “poiché si ritiene che sia la signora RI 1 a gestire la

società e a determinare, pertanto, il risultato aziendale nella sua interezza.

Si tratta di un aspetto che per quanto sia stato diversamente considerato

nell'inchiesta del 2014, è apparso chiaramente in occasione della domanda di

prestazioni attuale, dove l'inchiesta ha chiarito il ruolo della socia senza

diritto di firma __________, che stando alle dichiarazioni dell'assicurata, si

sarebbe pensionata a fine 2017- punto 4.1 del rapporto per indipendenti del

11.10

” (doc. VI+1).

Queste conclusioni non

possono essere condivise dal TCA. I ruoli delle due socie vanno ripartite nella

misura del 95% (assicurata) e 5% (socia senza diritto di firma: cfr. consid.

2.

) e, di conseguenza, al salario dell’assicurata va aggiunto il 95%

dell’utile aziendale conseguito nel 2017 (cfr. pag. 661 incarto AI), ovvero fr.

17'268.15 (pari all’80% di fr. 18'177.-).

Per quanto concerne le critiche del patrocinatore della ricorrente a proposito

della non rappresentatività del reddito conseguito dall’interessata dopo il

danno alla salute ritenuto dall’UAI, non avendo tenuto conto della circostanza

che ha dovuto assumere dei collaboratori per eseguire le mansioni ormai

divenute inesigibili per l’assicurata per ragioni di salute, il TCA rileva che

condivide le motivate e puntuali considerazioni (esposte, da ultimo,

nell’annotazione complementare del 1° ottobre 2018 di cui al doc. IV-1) che

hanno indotto l’ispettrice a concludere che l’assicurata ha sostituito la

precedente contabile per ragioni non riconducibili al danno alla salute

dell’assicurata (tanto più che i ruoli ricoperti, di contabile e direttrice

sanitaria, sono completamente diversi) e che, pertanto, l'utile va attribuito all'assicurata senza che lo si debba decurtare

del salario della contabile come pretende il legale nell'esposizione

ricorsuale.

Del resto, il patrocinatore dell’assicurata, non ha fornito elementi oggettivi

per inficiare le conclusioni dell’ispettrice.

A questo proposito occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge

la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo

non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di

controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura

medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2018.3

del 30 gennaio 2019, consid. 2.9 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.70 del 9

novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22 febbraio

2018, consid. 2.6 e rinvii ivi citati).

Stante quanto precede, il salario “da invalida” dell’assicurata per il 2017

ammonta quindi a fr. 47'338.15 (ovvero fr. 30'070.

- fr. 42'070.- (cfr. pag. 626 incarto AI) meno 12'000 cfr. 588 e 665

incarto AI - quale salario + fr.

17'268.15 quale quota parte di utili aziendali).

2.13

Confrontando ora il reddito "da

invalida" di fr. 47'338.15 (consid. 2.12) con il relativo reddito "da

valida" di fr. 103'545.55 (consid. 2.11),

si ottiene un grado d’invalidità del 54,28% ([103'545.55 - 47'338.15] x 100 : 103'545.55)

arrotondato al 54% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, che

permette l’erogazione di mezza rendita a decorrere - per i motivi già esposti

al consid. 2.10 - dal 1° novembre 2017.

2.14

Nel rapporto dell’11 ottobre

2017.

l’ispettrice ha esaminato l’eventuale adozione di

provvedimenti d’integrazione, poi scartandola “Data l’età dell’assicurata,

l’attività svolta e, non da ultimo, l’inabilità medico-teorica riconosciuta, non

è esigibile un cambio di professione” (cfr. pag. 590). Il TCA rileva

che condivide le motivate e puntuali considerazioni dell’ispettrice, rimaste

pertanto - a ragione - incontestate dal patrocinatore della ricorrente.

2.15

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.- e 1’000.- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico

dell’assicurata nella misura di fr. 250.- e dell’UAI nella misura di fr. 250.-.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione del 21 agosto 2018 dell'UAI è riformata nel senso che la ricorrente

ha diritto a mezza rendita AI dal 1° novembre 2017.

2. Le

spese, per complessivi fr. 500.-, sono a carico dell’UAI nella misura di fr.

250.- e della ricorrente nella misura di fr. 250.-. L’UAI verserà all’assicurata,

patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 1'200.- (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili parziali.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti