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Decisione

32.2018.162

Nuova domanda dopo precedente rifiuto. Malgrado peggioramento delle condizioni, non raggiunto un grado di invalidità sufficiente per la concessione di una rendita. TCA conferma. AG accordata

30 settembre 2019Italiano66 min

Source ti.ch

Fatti

i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia

in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.

Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di

principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Soltanto da tale elemento

non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona

toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve

essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo

la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio

gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo

se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il

cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera

assoluta.

Ora

invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la

persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione

oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La

possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi

fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre

2017).

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è

stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in

DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Del resto, il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle

DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle recenti STF 9C_672/2017 dell'11 luglio

2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid.

4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018

dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

2.5. Mediante

decisione del 28 ottobre 2014 l’amministrazione ha negato l’attribuzione di una

rendita d’invalidità al ricorrente avendo stabilito che a fronte di

un’incapacità lavorativa medico teorica del 20% come tipografo, e nulla in

attività adeguate, andava ammesso, dopo confronto dei redditi, un grado di

invalidità del 15% (doc. AI 38). La decisione (cresciuta in giudicato dopo il

rigetto dei ricorsi al TCA dapprima e al TF in seguito) si è basata

essenzialmente sulla perizia __________ eseguita il 10 settembre 2014.

Quest’ultima, sulle base di referti peritali specialistici di natura

psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e neurologica

(dr. __________), aveva posto le diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa di “Sindrome lombospondilogena cronica con/su

osteocondrosi Modic 1 L5-S1, disfunzione dell'articolazione sacroiliaca ds.” e concluso che l’assicurato dall’aprile 2012 era “abile al lavoro nella

misura dell'80% (normale tempo di lavoro con una diminuzione del rendimento del

20%) nelle attività da ultimo esercitate di tipografo e magazziniere come pure

in tutte le attività pesanti e mediamente pesanti. Per le attività leggere e

conformi alle regole di ergonomia per la schiena, l'A. a. abile al lavoro in

misura completa” (doc. AI 33). Secondo i periti - le cui conclusioni erano

state fatte proprie anche dal medico SMR; cfr. rapporto finale 12

settembre 2014 del dr. __________; doc. AI 34 - non erano rilevabili patologie

psichiche o neurologiche di rilevante intensità, ma unicamente un impedimento

reumatologico del 20% per la citata diagnosi (doc. AI 33). Sulla

base di questi atti medici e dopo aver eseguito il confronto dei redditi,

l’amministrazione ha concluso, mediante decisione del 28 ottobre 2014, che a

fronte di un’incapacità lavorativa nulla in attività leggere adeguate ne

discendeva un grado di invalidità del 15%, insufficiente per la concessione di

una rendita (doc. AI 35).

Nell’ambito della nuova

domanda di prestazioni del 23 febbraio 2017, l’amministrazione, esaminate le

attestazioni presentate dalla psichiatra curante dr.ssa __________ (doc. AI

62), ha fatto eseguire una perizia psichiatrica a cura della dr.ssa __________,

specialista in psichiatria, del __________. Dal referto del 29 dicembre 2017

risulta che la perita, effettuati due colloqui clinici e approfondimenti

testali, oltre ad un colloquio telefonico con la curante il 3 novembre 2017,

esaminata la documentazione agli atti, dopo un’accurata descrizione

dell’anamnesi, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro

di “Episodio depressivo grave in remissione F 33.2)”, oltre alla

diagnosi non invalidante di “tratti di personalità narcisistici”. Dopo

aver illustrato la situazione del paziente, la perita ha concluso che, se dal

febbraio 2017 (data di inizio delle cure psichiatriche) poteva essere ammessa

una totale inabilità lavorativa come certificato dalla dr.ssa __________, dal

momento della perizia l’assicurato era da considerare nuovamente abile nella

misura completa in qualsiasi attività. Le risorse e i deficit dell’assicurato

sono stati descritti come segue:

"

(…)

C. CONSEGUENZE

SULLA CAPACITA' Dl LAVORO

1. Descrizione di

risorse e deficit-secondo schema MlNl lCF-APP-

1. Rispetto delle regole:

grado di disabilità nessuno. È in grado di comprendere le regole, di

rispettare i processi, non vi sono disturbi della concentrazione,

dell'attenzione del pensiero che possono minare tale ambito.

Considerandi

2.

Organizzazione dei compiti: grado

di disabilità nessuno: mostra di avere una giornata organizzata, sta

seguendo da solo le questioni burocratiche del padre, vi è una capacità di

comprendere le priorità rispetto ai vari impegni.

3.

Flessibilità: grado di

disabilità lieve: vi è una certa rigidità rispetto ad alcuni schemi, il

vittimismo lo porta ad assumere più un aspetto di atteggiamento passivo che

proattivo

4.

Competenze: grado di disabilità

nessuno: le competenze cognitive appaiono integre, dispone di un

apprendistato come tipografo che però purtroppo non esercita da anni e questo

indipendentemente dalla patologia psichiatrica, è da notare come risorsa quello

di possedere una capacità lessicale buona e con termini forbiti

5.

Giudizio: grado di disabilità

nessuno: rispetto alla valutazione del piano di realtà in quanto il

pensiero non presenta elementi deliranti. Vi è una valutazione invece di sé

come persona malata, non compresa dagli altri che lo conduce ad un

atteggiamento pseudo-regressivo e determina quindi in questa area una

disabilità lieve.

6.

Persistenza: grado di disabilità

nessuno: l'assicurato se mosso dal difendere i propri interessi o scopi è

in grado di avere una buona persistenza; qualora invece sia confrontato con

questioni per lui di poco conto ha la tendenza a mostrare minor resistenza e

quindi a mostrare una disabilità lieve

7.

Assertività: grado di disabilità

lieve: è in grado di difendere i propri interessi e i propri diritti, è in

grado di dire se non si trova in accordo, talvolta con modalità che generano

conflitto se non ottiene ciò che a suo dire gli è dovuto. In questi casi assume

atteggiamenti squalificanti nei confronti dell’interlocutore. Tale aspetto è da

ricondurre alla sua struttura di personalità e non al disturbo depressivo

8.

Contatto con gli altri: grado di

disabilità lieve-moderato: vi è un contatto superficiale mantenuto,

con un atteggiamento cordiale e corretto, vi è sempre comunque un certo

autocentrismo che può portare a non creare delle buone relazioni rispetto alle

persone esterne quando si trova confrontato con situazioni frustranti. Tale

aspetto è da ricondurre alla sua struttura di personalità e può essere superato

evitando lavori che necessitino di lavorare a stretto contatto con gli altri

9.

Integrazione nel gruppo: grado

di disabilità lieve-moderato: gli aspetti di vittimismo presenti lo possono

portare a non essere in grado di collaborare in maniera produttiva con i propri

colleghi. Sono quindi da evitare lavori in team

10.

Relazioni intime: grado di

disabilità lieve: ha come risorsa la propria ex moglie che lo aiuta,

con la nuova moglie i rapporti non sembrano costituiti e basati su un amore e

solidarietà, tuttavia tale ambito non influisce sulle sue capacità lavorative.

11.

Attività spontanee: grado di

disabilità nessuno: ha ridotto delle attività come occuparsi della squadra

di calcio o fare attività sportive, tuttavia la descrizione della giornata

mostra che è in grado di suddividere il tempo tra le varie attività.

12.

Cura di sé: grado di disabilità

nessuno: l'abbigliamento appare formalmente adeguato alle circostanze, non

vi sono segni di trascuratezza.

13.

Mobilità: grado di disabilità

nessuno: dispone delle patenti di guida ma non guida da anni (tale aspetto

non è legato alla problematica psichiatrica), non vi sono problemi nel muoversi

a piedi o problemi nell'uso dei mezzi pubblici.”

A fronte di tale

valutazione ha concluso che se andava ammessa una totale incapacità lavorativa

dal febbraio 2017, data di inizio della cura psichiatrica, dal momento della

valutazione peritale vi era nuovamente una capacità piena (cfr. in esteso al

consid. 2.7).

La pratica è quindi stata

sottoposta al medico SMR dr. __________, il quale, nel rapporto finale del 24

gennaio 2018, ha aderito alle conclusioni della perizia e concluso per

un’inabilità lavorativa nell’attività abituale del 20% da aprile 2012, del 100%

dall’8 febbraio 2017 e del 20% dal 25 ottobre 2017; in un’attività adeguata non

vi era inabilità, se non nel periodo dal 8 febbraio 2017 al 24 ottobre 2017,

ritenuto che vi era stato un “intercorrente peggioramento psi con recupero

di CL piena dal punto di vista psi” (doc. AI 35).

L’amministrazione ha

quindi interpellato la consulente professionale (cfr. rapporto del 30 marzo

2018, doc. AI 78), e con progetto di decisione del 3 aprile 2018 ha respinto la

domanda di prestazioni (doc. AI 77).

L’assicurato ha quindi

prodotto le seguenti nuove osservazioni del 1. maggio 2018 della psichiatra

curante:

" Non

condivido la diagnosi di episodio depressivo grave in remissione F33.2 quale diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa.

L'episodio depressivo ancora presente al momento della valutazione

della collega non si è risolto. Nel corso degli ultimi 3 mesi si è assistito

anzi ad un peggioramento dell'episodio depressivo in corso che si era aggravato

dopo il decesso per omicidio del padre. Il paziente non ha ancora superato il

lutto con evidenti sensi di colpa. l tratti personologici disfunzionali si sono

aggravati con peggioramento della rigidità, della tendenza a portare rancori,

della sospettosità, dell'inclinazione a riferire a sé fatti e situazioni, con

aumento della conflittualità con i familiari e la società.

Il pensiero è rivolto ad ottenere giustizia per la morte del padre

con importanti ruminazioni ideative su tale tema.

La presa a carico psichiatrica mi ha permesso di concludere con

l'osservazione longitudinale e l'etero anamnesi raccolta dai familiari per un

disturbo di personalità misto ICD 10 F 60.1 oltre che alla permanenza di un

episodio depressivo di grado attualmente medio (F 33.1).

La diagnosi da me posta di sindrome depressiva ricorrente si basa

sull'evidenza di 2 episodi depressivi: uno sviluppato nel 2015 con presa a

carico SPS secondo quanto riferito dal precedente curante e l'altro

dall'autunno 2016.

All'esame oggettivo presenta un tono dell'umore mediamente

deflesso con idee di colpa, segni d'ansia al colloquio, ruminazioni ideative

sul decesso del padre (di cui si colpevolizza) con desiderio di ottenere

giustizia, assente progettualità per il recupero di sé e della propria capacità

lavorativa.

Nella descrizione di risorse e deficit secondo schema MINI ICF -

APP riscontro un grado di disabilità medio grave nella flessibilità, nella

persistenza, nell'assertività in relazione al disturbo personologico associato

allo stato depressivo.

Per quanto riguarda la capacità lavorativa ritengo che visto il

decorso osservato la stessa sia ancora parzialmente limitata al 50º/o per i

deficit presentati imputabili all'episodio depressivo di media gravità ancora

presentato ed al disturbo personologico che rappresenta malattia invalidante.

Ritengo la prognosi incerta per un recupero ulteriore della

capacità lavorativa vista la patologia.” (doc. AI 87)

Detta certificazione è

stata sottoposta al __________, il quale, tramite la dr.ssa __________, con

scritto 30 luglio 2018 ha sostanzialmente confermato le sue conclusioni

peritali in assenza di una modifica dello stato psichico condivisibile (cfr.

doc. AI 91 riportato per esteso al consid. 2.8 che segue). Tali conclusioni essendo

state condivise anche dal SMR il 7 agosto 2018 (doc. AI 93), con la decisione

contestata del 20 agosto 2018, l’Ufficio AI ha confermato il progetto come

segue:

" Esito

degli accertamenti:

In data 24.02.2017 lei ha presentato

una richiesta di peggioramento, la quale è stata inizialmente completata con

l’acquisizione di tutta la documentazione medica necessaria ai fini di poter

valutare completamente il procedere assicurativo.

Dalla documentazione acquisita

all'incarto, con particolare riferimento alla perizia esperita dal __________,

risulta che il danno alla salute di cui lei è portatore, le ha comportato una

totale incapacità al lavoro in ogni attività dall'08.02.2017 al 24.10.2017.

Dal 25.10.2017 è presente una totale

capacità al lavoro in attività adeguate mentre nell'attività abituale è

attestata una riduzione di rendimento del 20% come da decisione del 28.10.2014.

A decorrere dal 25.10.2017 il suo

stato di salute è sovrapponibile a quello precedente l’08.02.2017, quindi la

sua capacità di guadagno residua risulta essere nuovamente dell'85% con un

grado d'invalidità del 15%.

Dal 25.10.2017 essendo il grado

d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste come non

esiste nemmeno per il periodo dall'08.02.20l7 al 24.10.2017 in quanto non è

perdurato per il periodo minimo di un anno (art. 28 LAI).

Misure d'ordine professionale, volte

al conseguimento di una qualifica di base, non risultano attuabili.

Osservazioni:

A seguito delle osservazioni (cfr. Io

scritto del 03.05.2018 e il referto medico del 01.05.2018 della Dr.ssa __________)

presentate in opposizione al progetto di decisione del 03.04.2018 il dossier è

stato sottoposto per competenza al vaglio del Servizio medico regionale Al

(SMR). Quest'ultimo con l'annotazione del 07.08.2018 ha in sostanza potuto

indicare che la nuova documentazione presentata non apporta alcun elemento

medico atto a poter modificare le conclusioni alle quali l'amministrazione era

giunta.

In definitiva il progetto di decisione

del 03.04.2018 risulta corretto e deve pertanto essere confermato.

Decidiamo pertanto:

La richiesta di prestazioni è

respinta.” (doc. AI 92)

Di fronte al TCA il

ricorrente ha prodotto una nuova certificazione del 14 settembre 2018 della

dr.ssa __________, in merito alla quale si è espresso il __________ il 25

ottobre 2018 e il SMR il 26 ottobre 2018 (doc. I/A, VI/2 e 3; cfr. al consid.

2.

).

2.6

Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c; in fine con rinvii).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede d’istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

In una sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il

TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e

l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del

SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto

senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Tuttavia, nel caso in cui

sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti (in

particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009;

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer

Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

2.7

Per quanto

riguarda la situazione precedente all’inoltro della nuova domanda di

prestazioni, mediante la decisione, cresciuta in giudicato, del 28 ottobre 2014

l’amministrazione, sulla base della perizia multidisciplinare del __________

del 10 settembre 2014 (doc. AI 33), aveva stabilito in maniera vincolante che,

a dipendenza delle sole affezioni reumatologiche, l’assicurato era da

considerare abile in misura piena in attività leggere adeguate

con un conseguente grado di invalidità del 15%, insufficiente per la

concessione di una rendita (doc. AI 35; cfr. al consid. 2.5).

Ora, per quanto riguarda

la domanda di prestazioni inoltrata nel febbraio 2017 dall’assicurato, il quale

faceva valere un peggioramento, segnatamente di natura psichica, questo Tribunale,

chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emissione della decisione

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione agli atti, non ha motivo

per mettere in dubbio la valutazione peritale del 29 dicembre 2017 della dr.__________

del __________, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante

i ricordati parametri giurisprudenziali.

Non vi sono in effetti

ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite considerazioni della perita,

la quale, dopo attenta valutazione della documentazione agli atti,

dell’anamnesi, di un accurato esame clinico in due sessioni, l’esecuzione di

esami clinici e delle descrizioni soggettive, ha correttamente ritenuto che

l’assicurato era portatore di un “Episodio depressivo grave in remissione F

33.

”, oltre alla diagnosi non invalidante di “Tratti di personalità

narcisistici”.

Dopo aver illustrato nel

dettaglio la situazione del paziente, e ricordato come l’assicurato avesse iniziato

una presa a carico psichiatrica nel 2016 e dal febbraio 2017 presso la dr.ssa __________,

mentre che non vi erano antecedenti psichiatrici, come del resto emerso dalla

perizia __________ del 10 settembre 2014, ha approfonditamente preso posizione

sulle certificazioni della curante. Rilevato in particolare che la medesima,

nel rapporto medico del 25 maggio 2017 avesse evidenziato la presenza da due

anni di una “sindrome ansiosa generalizzata complicata dall'autunno 2016 da

uno sviluppo depressivo grave, da anni vi sarebbero attacchi di panico

pluriquotidiani e una sindrome dolorosa riferita come grave”, ha esposto

come la stessa elencasse la presenza di “tono dell'umore fortemente depresso

con idee di rovina, fallimento, colpa, ansietà generalizzata e difficoltà di

concentrazione”. Ha quindi osservato come tali disturbi non fossero

rilevabili nel corso della sua valutazione peritale. Ne ha quindi dedotto che ciò

era “probabilmente da attribuire a una risposta positiva al trattamento

antidepressivo e ansiolitico adeguatamente prescritto che ha permesso nel tempo

un contenimento della sintomatologia”. In effetti, quanto descritto dalla

curante si riferiva ad un periodo di solo tre mesi successivo all’inizio della

terapia. La perita ha quindi riferito che nel corso della sua valutazione non

aveva “evidenziato un umore fortemente, ma solo lievemente depresso, sono

assenti disturbi cognitivi, non vi sono idee di rovina o di fallimento, vi è la

presenza di una sintomatologia di colpa in relazione alla morte del padre che

comunque non ha la caratteristica di un delirio olotimico”. Se ne poteva

dedurre che “il peggioramento della sintomatologia depressiva dichiarato

dalla curante telefonicamente è stato transitorio ed è avvenuto a seguito della

morte traumatica del padre”. Osservato come la terapia antidepressiva non

fosse stata sostanzialmente modificata con tuttavia una sospensione del

trattamento sedativo, la perita ha evidenziato che il peggioramento depressivo

fosse comunque stato reattivo a un evento stressante grave, ma era comunque

stato transitorio e non ha necessitato di un potenziamento del trattamento

antidepressivo o di una ospedalizzazione.

Quanto alle diagnosi da

porre, la perita ha osservato che il codice ICD 10 indicato dalla curante nel

suo rapporto (F 33.2) era riferito ad una depressione ricorrente: tuttavia,

secondo la dr.ssa __________ “di fatto però non vi sono dati anamnestici a

sostegno di un precedente episodio depressivo maggiore di qualsiasi entità che

possa giustificare una diagnosi di depressione ricorrente”. Ha quindi

ulteriormente esposto che:

" (…) rispetto

alle diagnosi dello spettro ansioso citate nel rapporto della curante l’assicurato

non ha riferito sintomi inquadrabili sia in un'ansia panica che generalizzata

(anche nel rapporto medico della Dr.ssa __________ del maggio scorso si parla

in senso generico di ansia). Pur non avendo rilevato un franco disturbo di

personalità è presente una struttura dì personalità narcisistica che lo porta

ad assumere un atteggiamento squalificante rispetto all’altro, a vivere la situazione

attuale in maniera vittimistica. Vi è un'assente motivazione verso una ripresa lavorativa

o verso una progettualità, vi è uria regressione in assenza della figura

parentale di riferimento: si tratta comunque di una pseudo-regressione in

quanto l'assicurato non mostra ancora una perdita delle proprie risorse

cognitive e dei legami sociali, mantiene una strutturazione della propria

giornata. Durante il colloquio era emerso un aumento del consumo di etile: gli

esami condotti hanno rilevato un CDT ancora nei limiti di norma.”

Ne discendeva che se dal

febbraio 2017 (data di inizio delle cure psichiatriche) poteva essere ammessa

una totale inabilità lavorativa come certificato dalla dr.ssa __________, dal

momento della perizia l’assicurato era da considerare nuovamente abile nella

misura completa in qualsiasi attività.

Sulla base di queste

osservazioni, poste le menzionate diagnosi, nella descrizione delle risorse e

dei deficit la perita ha individuato un grado di disabilità lieve negli ambiti

“Flessibilità, giudizio e persistenza (parzialmente), assertività, relazioni

intime”, un grado lieve-moderato negli ambiti “Contatto con gli altri,

Integrazione nel gruppo”, mentre che in tutti gli altri ambiti, vale a dire

“Rispetto delle regole, Organizzazione dei compiti, Competenze, Giudizio

(parzialmente), Attività spontanee, Cura di sé e mobilità” non era

riscontrabile nessun grado di disabilità (cfr. per esteso al consid. 2.5).

Esprimendosi su tale valutazione delle risorse e dei deficit, la perita ha

osservato che al momento della valutazione lo stato di salute appariva

migliorato nettamente, la valutazione delle limitazioni funzionali con il mini

ICF non potendo portare ad identificare aree di disfunzionamento marcato come

invece sostenuto dalla curante (doc. AI 75 p. 13).

Tutto ben considerato la

perizia ha quindi concluso - sulla base di un’approfondita analisi della

documentazione, dell’anamnesi, della descrizione della giornata, dell'esame

clinico effettuato secondo il vocabolario AMDP System, della descrizione dei

limiti e delle risorse secondo schema Mini-ICE APP e delle descrizioni

soggettive - che, se andava confermata l’insorgenza di uno stato ansioso

depressivo e la conseguente inabilità lavorativa dal febbraio 2017, al momento

della valutazione peritale, in considerazione del miglioramento intervenuto, la

capacità lavorativa era da considerare ripristinata integralmente, formulando

le seguenti conclusioni:

" Per quanto

riguarda la capacità lavorativa, l'insorgenza di uno stato ansioso depressivo

che ha necessitato di una presa a carico psichiatrica da parte della Dr.ssa __________

anche con farmacoterapia ha portato ad influire sulla CL dell'assicurato. Si

conferma la IL del 100% dal 08.02.2017 data di inizio delle cure da parte della

Dr.ssa __________; l'introduzione di un corretto regime psicofarmacologico con

SSRI (paroxetina 40 mg) ha permesso un contenimento del quadro psicopatologico

tanto che nel corso dell'attuale valutazione non sono emersi criteri per un

episodio depressivo maggiore che appare quindi in via di remissione; rispetto

alle diagnosi di disturbo di attacchi di panico e di ansia generalizzata non

posso confermarle in assenza di sintomi riferiti da parte dell'assicurato sia

al momento della valutazione peritale che precedentemente (anche la Dr.ssa __________

nel suo rapporto del maggio 2017 non mi riporta sintomi suggestivi per diagnosi

dello spettro ansioso).

Al momento della valutazione lo stato di salute appare migliorato

nettamente, la valutazione delle limitazioni funzionali con il mini ICF non

porta ad identificare aree di disfunzionamento marcato come invece sostenuto

dalla curante e quindi ritengo che vi sia una capacità lavorativa piena a

partire dal primo colloquio al _________, in qualsiasi attività medico teorica

anche come casalingo. Vi è una struttura di personalità preesistente che lo

porta ad un atteggiamento pseudo-regressivo e vittimistico, non attivante e

propositivo sul piano lavorativo in quanto si ritiene una persona malata e non

più in grado di lavorare sia per gli aspetti fisici che psichici. Sono

preferibili attività lavorative che possa svolgere in maniera autonoma e non in

gruppo. Inoltre vista anche in alcuni momenti una maggiore predisposizione all'uso

di alcol sono da evitare lavori che lo porterebbero ad un contatto diretto con

tale sostanza. La terapia in atto non dovrebbe avere effetti collaterali

correlati ad una aumentata sedazione. La prognosi appare quindi incerta, vista

poi l'assenza di motivazione provvedimenti reintegrativi non sono praticabili.”

(doc. AI 75)

A tali conclusioni, ben

motivate e frutto di un approfondito esame e rispettose dei requisiti posti

dalla giurisprudenza in materia di perizie psichiatriche (cfr. al consid. 2.4.

e 2.6; cfr. anche al consid. 2.8), questo Giudice deve senza riserve aderire. Del

resto le stesse sono state condivise anche dal medico del SMR nel rapporto

finale del 24 gennaio 2018 (cfr. doc. AI 76).

2.8

Il ricorrente ha contestato

queste conclusioni sulla base del parere della psichiatra curante. Per quanto

riguarda i certificati precedenti alla perizia del 29 dicembre 2017, gli stessi

erano già stati adeguatamente considerati nell’ambito della perizia medesima,

alle cui considerazioni può quindi essere rinviato (doc. AI 75).

Quanto alla __________ del

1.

maggio 2018 prodotta dall’assicurato successivamente alla perizia del __________

e prima della resa della decisione amministrativa - con la quale la psichiatra

curante ha in sostanza contestato la diagnosi posta dal __________, ritenendo

l’episodio depressivo ancora presente, con un peggioramento negli ultimi tre

mesi, ritenendo pure data la diagnosi di disturbo di personalità misto ICD 10

F60.1, oltre al già citato episodio depressivo di grado attualmente medio F

33.

; inoltre per la curante l’incapacità lavorativa era da considerare ancora del

50% (doc. AI 86; cfr. nel dettaglio per esteso al consid. 2.5) - va detto che

in merito si era espressa la perita dr.ssa __________ del __________ il 30

luglio 2018 come segue:

" Ho letto

le osservazioni poste dalla collega Dr.ssa __________ del 1 maggio 2018

rispetto alla mia valutazione peritale e mi accingo a rispondervi:

La curante non concorda sulla diagnosi di un episodio depressivo

grave in remissione F33.2 da me posta dopo i colloqui avuti nell'ottobre e

novembre 2017 quale diagnosi con influsso sulla CL: ella afferma che l'episodio

non si è risolto e nel corso degli ultimi tre mesi si è assistito ad un

peggioramento dell'episodio depressivo in corso che si era aggravato dopo

l'omicidio del padre.

Purtroppo non viene descritto il quadro attuale e quindi mi è

impossibile fare un confronto rispetto allo status psicopatologico evidenziato

a ottobre/novembre 2017 e quindi valutare in cosa effettivamente consista il

peggioramento da lei segnalato.

Ricordo come ho scritto in perizia che in quella occasione avevo

constatato un umore lievemente deflesso, assenza di rallentamento psicomotorio,

mimica espressiva, assenza di idee di rovina o di fallimento, vi era la

presenza di una sintomatologia di colpa in relazione alla morte del padre che

comunque non aveva la caratteristica di un delirio olotimico, e quindi di tipo

depressivo.

L'affettività appariva congrua seppur lievemente esagerata nella

sua intensità ed espressione, l'attenzione, la concentrazione erano mantenute

sebbene soggettivamente percepite come deficitarie, non si apprezzavano

disturbi della memoria sia a breve che a lungo termine, vi era una certa

bizzarria, ma senza deliri strutturati e un pensiero autocentrato con tendenza

a proiettare all'esterno. Inoltre l’intelligenza era integra, verbalizzava

sentimenti di inutilità e fallimento ma che erano più aspetti di tipo

esistenziale che legati al tono dell'umore. In ultimo erano presenti idee

passive di morte senza pianificazione suicidaria.

Tale quadro quindi si differenziava in senso migliorativo rispetto

a quello descritto agli atti dalla Dr.ssa __________ del 22.05.2017 (Referto

medico: tono dell'umore fortemente deflesso con idee di rovina, fallimento,

colpa, ansietà generalizzata, difficoltà di concentrazione); inoltre rispetto

alla diagnosi di un episodio depressivo in atto di grado grave non vi erano quindi

i criteri sufficienti secondo i sistemi di classificazione internazionale ICD

10.

L'episodio depressivo di grado grave secondo ICD 10 viene

descritto dalla presenza di almeno 8 sintomi di cui necessariamente devono

essere presenti tutti e tre i sintomi elencati nel criterio B del F32.O ovvero

umore depresso di un livello che è chiaramente abnorme per il soggetto presente

per la maggior parte delia giornata e quasi ogni giorno, in gran parte non

influenzato dalle circostanze e persistente per almeno due settimane; perdita

di interesse o piacere per le attività che sono piacevoli, diminuita energia e

aumentata affaticabilità.

I sintomi addizionali per raggiungere un minimo di 8 sintomi

complessivi sono: perdita di sicurezza ed autostima, sentimenti irragionevoli

di autobiasimo o sentimenti di colpa eccessivi e inappropriati, pensieri

ricorrenti di morte o suicidio o qualunque comportamento suicidario,

lamentazioni o evidenza di una diminuita capacità di pensare o concentrarsi

come indecisione e titubanza modificazioni dell'attività motoria con agitazione

o rallentamento (soggettivo o oggettivo) disturbi del sonno di qualsiasi tipo,

modificazione dell'appetito.

Tale sintomatologia deve causare un disagio clinicamente

significativo o compromissione del funzionamento sociale, lavorativo o di altre

aree importanti.

Dalla valutazione da me fatta non emergeva un umore fortemente

depresso, non vi è una perdita e interesse per tutte le attività, vi era la

capacità di occuparsi in maniera autonoma di esse (ad esempio sistemare gli

aspetti burocratici della famiglia, fare cose piacevoli come passeggiare lungo

il lago anche con la figlia, ascoltare musica); non emergeva quindi una

coartazione rispetto alla dimensione

psicomotoria e all'iniziativa, le attività messe in atto non

necessitavano di uno stimolo o un supporto esterni ad esempio dei familiari, la

strutturazione della giornata era mantenuta. Non erano quindi soddisfatti tutti

i criteri B relativi all'episodio depressivo. Non vi erano come detto sopra

idee di rovina, fallimento, colpa, ansietà generalizzata, assenti

oggettivamente i disturbi cognitivi.

Nel capitolo "Conclusioni" scrivevo che l'introduzione

di un corretto regime psicofarmacologico con SSRI (paroxetina 40 mg) aveva

permesso un contenimento del quadro psicopatologico tanto che nel corso della

mia valutazione non erano emersi criteri per un episodio depressivo maggiore

che appariva quindi in via di remissione.

Per tale motivi, in assenza di un pieno soddisfacimento dei

criteri sopra descritti ò rispetto alle differenze del quadro clinico

evidenziato in corso di esame peritale e quelle descritte dalla psichiatra

curante ho ritenuto che l'episodio depressivo fosse in remissione. Avevo anche

rilevato che la terapia antidepressiva non fosse stata modificata né fosse

stato necessario un ricovero nonostante il riferito peggioramento del disturbo

depressivo con la morte del padre (già nel rapporto del 22 maggio 2017

antecedente all'evento stressante essa consisteva in paroxetina 40 mg) oltre

che la quetiapina non era più stata prescritta né sostituita con un'altra

molecola.

La Dr.ssa __________ nel suo certificato del 22 febbraio 2017

scrive tra le diagnosi quella di Episodio depressivo grave mettendo come codice

ICD quello relativo ad una depressione ricorrente, attuale episodio grave e

sempre nel certificato 22 maggio 2017 scrive "il paziente presenta da 2

anni una sindrome ansiosa generalizzata complicata dall'autunno 2016 con lo

sviluppo di un episodio depressivo grave. Da anni attacchi di panico pluriquotidiani

sindrome dolorosa riferita come grave".

Nessuna nozione quindi di un pregresso episodio depressivo, ma

riporta invece una sindrome ansiosa; in corso di perizia l'assicurato ha

riportato di essere stato in cura per un breve periodo nel 2015 al SPS, di non

aver intrapreso nessun trattamento farmacologico e di aver interrotto i

consulti perché non potevano aiutarlo nella sua richiesta Al. Ora la curante

afferma che la diagnosi di sindrome

depressiva ricorrente sia suffragata da due episodi depressivi con

presa a carico del SPS secondo quanto riferitole, tuttavia tale informazione

non era stata da lei precedentemente comunicata (a maggio 2017 sosteneva che

l'assicurato era affetto da due anni da una sindrome ansiosa generalizzata) né

le informazioni direttamente raccolte dall'assicurato avevano palesato sintomi

di un episodio depressivo pregresso. Non ho quindi informazioni rispetto ad una

patologia ricorrente che non posso confermare.

La Dr.ssa __________ aggiunge nel suo ultimo scritto la diagnosi

di un disturbo misto di personalità (il codice ICD segnato F 60.1 corrisponde

ad un disturbo schizoide di personalità, probabilmente si tratta di ICD 10 F

61.

), diagnosi mai prima posta. Nella mia perizia avevo scritto che non

evidenziavo un disturbo di personalità ma piuttosto una struttura narcisistica.

L'assicurato è stato valutato in corso di perizia SAM nel 2014 dal Dr. __________,

FMH Psichiatria e Psicoterapia, in quell’occasione nessuna diagnosi

psichiatrica era stata posta. Ricordo che la diagnosi di disturbo di

personalità secondo ICD 10 comporta che il disturbo compaia sin dall’età

infantile o dall'adolescenza-prima età adulta e perduri durante l'età adulta.

Esso determina una compromissione del funzionamento sociale, lavorativo e di

altre aree importanti. L'assicurato ha mostrato una carriera lavorativa fino al

2001.

integra, con una continuità lavorativa, dove i vari cambi di lavoro

avvenivano per motivazioni contingenti e non per difficoltà relative al proprio

funzionamento. Anche a livello interpersonale vi era una buona integrazione,

con un buon rapporto con i figli, l'ex moglie (tuttora), era attivo come

allenatore di una squadra, eccetera. Non vi sono quindi segni di un

malfunzionamento a partire dalla tarda adolescenza-prima età adulta, criteri

indispensabili per una diagnosi di Asse Il relativa quindi ad un disturbo di

personalità. Confermo quindi che non trovo elementi ulteriori che mi portino a

condividere la diagnosi di un disturbo di personalità ora diagnosticato dalla

curante. Non ho quindi evidenze mediche che mi portino a discostarmi dalla mia

precedente valutazione.” (doc. AI 91)

A dette conclusioni,

peraltro confermate anche dal SMR il 7 agosto 2018 (doc. AI 93), che prendono

approfondita e motivata posizione sulle singole censure formulate dalla

curante, può interamente essere rinviato, non essendovi motivo di scostarsi.

Il ricorrente ha prodotto

in questa sede una nuova certificazione del 14 settembre 2018 della dr.ssa __________,

con la quale viene ancora contestata la valutazione peritale e ribadita la

persistenza di un’inabilità lavorativa del 50%, per un episodio depressivo di

media gravità oltre ad un disturbo di personalità di tipo misto F 61 .0 (doc.

A/4).

L’amministrazione ha

sottoposto tale certificazione così come le censure ricorsuali, al ___________,

il quale, tramite la perita dr.ssa __________, il 25 ottobre 2018 si è

pronunciato come segue:

" (…)

La dr.ssa __________ conferma la presenza di un disturbo di

personalità misto (paranoide-narcisistico). Non vi sono ulteriori informazioni

cliniche al riguardo. Non ho quindi nulla da aggiungere rispetto al mio scritto

del 30.07.2018 dove già mi ero espressa sui motivi che mi portavano a

discostare da una diagnosi di disturbo di personalità. Rispetto alla

descrizione del quadro clinico attuale riportato dalla curante, tali elementi

erano già stati raccolti in corso di perizia (vedi capitolo sintomi soggettivi,

esame clinico secondo AMDP-System) anche con il colloquio con la curante e

appaiono analoghi a quelli descritti (sentimenti di colpa verso la morte del

genitore, distacco dalla famiglia di origine già-presente da tempo,

disinteressamento del pensiero altrui, del vivere). Non trovo quindi un quadro

modificato rispetto a quello da me precedentemente osservato.

L'Avvocatessa sostiene dal rapporto peritale emerge chiaramente

che lo stato in cui si trova l'assicurato non rappresenta il suo stato normale

e che in particolare dalla morte del padre nel maggio 2017 vi sia stato uno

stato di salute fortemente modificato.

Ricordo che già antecedentemente nel rapporto per l'Al del

22.05.2017

la Dr.ssa __________ sosteneva che vi sarebbe stato un esordio di un

episodio depressivo grave (oltre che lo sviluppo di una sindrome ansiosa

generalizzata da almeno due anni e una sindrome da attacchi di panico). La

morte del padre secondo quanto riferito dall'assicurato è avvenuta il

30.05.2017

quindi posteriormente; peraltro nei certificati successivi in cui si

sostiene che vi è stato un peggioramento dovuto al lutto del genitore

l'episodio depressivo è diventato di grado medio (rapporto O-1 .05.2018),

quindi secondo la curante di minore gravità rispetto a quello di partenza.

Dalla morte del padre però come scritto in perizia nessuna variazione

terapeutica. Rispetto alle affermazioni fatte dall'avvocatessa sull'impatto

negativo che lo stato di salute avrebbe a partire dalla morte del padre,

ricordo che il ritiro dal mondo esterno senza contatti con gli altri se non con

l'ex moglie e i figli, da lei rimarcato, era già presente in corso di

valutazione __________ del 10.09.2014 dove a pag. 4 leggo "... L'A

riferisce di non avere amici, non ha contatti sociali, per scelta

(sottolineatura della scrivente) da anni non frequenta i ritrovi pubblici. Non

guarda la TV, non legge il giornale, non si interessa delle notizie di

attualità...". Tali elementi erano già presenti antecedentemente allo

sviluppo di una patologia psichiatrica in quanto ricordo che la valutazione

psichiatrica del dr. __________ avvenuta in quella occasione non aveva

evidenziato nessuna diagnosi in tal senso. Inoltre se confronto la descrizione

della giornata fatta in occasione della mia perizia e quella descritta in

perizia __________, dove come detto sopra non veniva rilevato un disturbo

psichiatrico, non trovo performance sociali, interessi o impegni maggiori o

comunque maggiormente articolati a riprova che anche antecedentemente al

disturbo psichiatrico il suo funzionamento era come quello da me rilevato e

quindi che la patologia psichiatrica valutata da me in fase di remissione non

avesse ripercussioni sul funzionamento globale. Infatti in perizia __________

l’assicurato usciva a fare una passeggiata, non faceva nessun lavoro domestico,

passava il tempo con il figlio, non leggeva giornali, non aveva contatti sociali,

aveva disturbi del sonno (addormentamento).

L'avvocato riporta i criteri dell’ICD, sostenendo che essi

soddisfino i criteri per un disturbo di grado medio. Ricordo che nella

valutazione della gravità di un episodio depressivo non si considera esclusivamente

la presenza/assenza dei sintomi ma il grado in cui essi interferiscono con il

funzionamento dell'individuo rispetto al funzionamento precedente. L'assicurato

confrontando il funzionamento attuale non presenta un funzionamento diverso

rispetto a quello presente antecedentemente allo sviluppo del disturbo

psichiatrico. Questo a prova di come il disturbo depressivo non avesse

ripercussione sul funzionamento che appare sovrapponibile a quello premorboso

descritto in perizia __________. Secondo quindi quanto argomentato riconfermo

pienamente la mia valutazione peritale del 29.12.2017 e le sue conclusioni.”

(doc. VI/2)

Ora, su tale certificato

si è espresso pure il SMR il 26 ottobre 2018, avallando senza riserve le conclusioni

peritali (doc. VI/3).

A tale conclusione

occorre aderire, ove si osservi che la psichiatra curante, pur descrivendo una

situazione psichica sostanzialmente analoga a quella descritta nella perizia

del ____________, non allega chiaramente i motivi per cui la conclusione di

inabilità lavorativa del 50% sarebbe condivisibile. Del resto la dr.ssa __________

elenca approfonditamente e con motivazioni pertinenti - cui va rinviato - i

motivi per cui le diagnosi da lei poste vadano confermate e le ragioni che non

le permettono di rilevare la presenza di un disturbo di personalità misto come

quello sostenuto invece dalla curante. Secondo la perita inoltre il quadro

descritto attualmente non si discosta da quello precedentemente rilevato e

descritto, non rilevandosi inoltre elementi clinici che documentino un

peggioramento delle condizioni psichiche dell’assicurato dopo la morte del

padre. Secondo la perita in ogni modo la problematica psichica di cui il

ricorrente è portatore, valutata in fase di remissione nella perizia

psichiatrica, non ha ripercussioni sul funzionamento globale dell’assicurato, e

questo sulla base della descrizione delle attività svolte fornita

dall’assicurato. Quanto d’altra parte, al disaccordo in merito alla gravità

dell’episodio depressivo, che la curante vorrebbe qualificare di media gravità,

mentre che la perita lo ritiene in remissione, la perita ha ben illustrato come

in base ai criteri ICD la conclusione della curante non sia condivisibile,

sottolineando come nella valutazione della gravità di un episodio depressivo

non si debba considerare esclusivamente la presenza/assenza dei sintomi, ma

piuttosto il grado in cui essi interferiscono con il funzionamento

dell'individuo rispetto al funzionamento precedente. Nel caso concreto,

l’assicurato non presentava un funzionamento diverso rispetto a quello presente

antecedentemente allo sviluppo del disturbo psichiatrico e riportato dal perito

della perizia __________ del 10 settembre 2014, ciò che comproverebbe che il

disturbo depressivo non ha avuto né ha ripercussioni sul funzionamento. A tali ben motivate e approfondite valutazioni

si deve aderire.

Del resto anche le altre

censure formulate dal ricorrente non sono idonee a mettere in dubbio la

succitata valutazione peritale.

Per quanto riguarda segnatamente

la parziale discrepanza tra le diagnosi poste dalla curante e quelle della

perita, laddove la prima ritiene ancora dato un episodio depressivo di grado

attualmente medio F33.1 oltre a un disturbo di personalità di tipo misto F61.0,

mentre la seconda un episodio depressivo grave in remissione F33.2 oltre alla

presenza di “Tratti di personalità narcisistici”, la perita ha già, come

detto, motivato le differenze nella sua perizia e nelle prese di posizione

successive. Tali argomentazioni, fatte proprie dal SMR, risultano convincenti.

Del resto in merito l’assicurato non ha formulato altre allegazioni che

permettano in qualche modo di modificarne il contenuto. Sia peraltro osservato a

titolo abbondanziale che le differenze nelle diagnosi non appaiono sostanziali,

ove si rilevi che a giustificare l’eventuale inabilità sono un insieme di

sintomi elencati dalla perizia, non tanto le diagnosi alle quali essi vengono

ricondotti. La differente classificazione delle diagnosi è quindi da ricondurre

ad un diverso apprezzamento del quadro sintomatologico.

Per quanto riguarda il

fatto che a detta della curante la perizia avrebbe sottostimato il rapporto

esistente tra l’assicurato e il defunto padre, nella sua valutazione del 25

ottobre 2018 - cui si rinvia - la perita ha ben illustrato che non poteva

essere sottaciuto che già antecedentemente alla morte del genitore (il 30

maggio 2017), a detta della curante vi era stato un esordio di un episodio

depressivo grave oltre che di una sindrome ansiosa generalizzata e una sindrome

da attacchi di panico. In seguito, come riferito dalla curante il 1. maggio

2018, l’episodio depressivo era invece “solo” di grado medico. Inoltre,

emergeva dagli atti che dalla morte del padre non vi era stata nessuna

variazione terapeutica. Infine, gli effetti sul comportamento dell’assicurato

della morte del genitore (come ad esempio il ritiro dal mondo esterno senza

contatti con gli altri), erano già stati menzionati nella perizia __________

del 10 settembre 2014, antecedente alla perizia del ___________. A dette

considerazioni può essere rinviato.

Nel

ricorso l’assicurato riferisce anche della nuova prassi del TF in merito

all’accertamento del diritto alla rendita in presenza di depressioni

ricorrenti, introdotta con le DTF 143 V 409 e 143 V 418 del 30 novembre 2017 (cfr.

in esteso al consid. 2.4), sostenendo che la perizia del ____________, eseguita

il 29 dicembre 2017, non sarebbe stata allestita conformemente ai criteri

stabiliti dalla nuova giurisprudenza.

In proposito va ricordato

che con sentenza 9C_845/2016 del 27

dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e

8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie

raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro

valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del

singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche

sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di

prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al

diritto federale (cfr. consid. 2.4).

Nel caso in esame, occorre

evidenziare che nel relativo rapporto peritale di 13 pagine la specialista in

psichiatria del __________ ha tenuto conto delle risorse dell’assicurato, del

quadro psicologico, senza riscontrare alcuna ripercussione funzionale. La

perita non ha peraltro riscontrato alcuna “resistenza alla terapia”, elemento

che, conformemente alla precedente giurisprudenza, caratterizzava l’aspetto

invalidante del disturbo depressivo. Inoltre, come visto, contrariamente a

quanto sembra sostenere il ricorrente, la perita del __________ non ha

applicato la presunzione secondo cui i disturbi psichiatrici possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà

ragionevolmente esigibile e non si è limitata a rilevare che le problematiche

psichiatriche di cui soffre l'assicurato non sono resistenti alla terapia, ma

ha verificato l’incapacità lavorativa del ricorrente sulla base di una

valutazione puntuale ed oggettiva. In queste circostanze, la perizia della dr.ssa

__________ può essere utilizzata nella presente procedura.

Non è così necessario dare

seguito alla richiesta dell’assicurato di ordinare una nuova valutazione

psichiatrica (sulla valutazione

anticipata delle prove fra le tante cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag.

429.

e riferimenti), ritenuto

che la perizia adempie tutti i dettami giurisprudenziali di valore probatorio

(cfr. consid. 2.4).

Il ricorrente censura

inoltre il fatto di essere stato valutato dalla perita sulla base di due soli

colloqui, effettuati uno a 20 giorni di distanza dall’altra, e quindi a breve

distanza temporale.

Per quanto riferito a tale

allegazione, va fatto osservare che la dr.ssa __________ ha peritato l’assicurato

per complessive tre ore, lasso di tempo ritenuto da lei verosimilmente sufficiente

per conoscere una persona e di farsi un'idea anche di una complessa situazione

psichica. Inoltre va fatto presente che la specialista ha avuto a disposizione

l’intera documentazione medica contenuta nell’inserto (cfr. punto A della

perizia), inclusi i rapporti della psichiatra curante, e ha pure avuto un

contatto diretto, nella forma del colloquio telefonico, con quest’ultima.

In merito alla durata

della perizia, va inoltre ricordato che, secondo giurisprudenza, il

valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata

della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. STF

9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008

pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti; cfr. anche STCA 32.2018.11 del 14

giugno 2018), ciò che è il caso, come detto, con la perizia __________. La

critica del ricorrente relativa alla durata della visita medica, non modifica

quindi la valutazione specialistica.

Il ricorrente fa dal canto

suo in sostanza riferimento alla giurisprudenza per la quale, nel caso in cui

la patologia psichiatrica è caratterizzata da fasi di quiescenza e fasi di

riacutizzazione, non è sufficientemente probante la valutazione psichiatrica

peritale eseguita da uno specialista in psichiatria, fondata su un unico

colloquio anziché estendersi su di un periodo di tempo più lungo, con colloqui

approfonditi ed accompagnata dall’esecuzione di test indicativi e da un’attenta

analisi delle dichiarazioni del paziente (cfr. STCA 32.2012.92 del 1. ottobre

2012, 32.2011.200 del 19 gennaio 2012, 32.2010.308 del 19 maggio 2011 e

32.2010.137

del 21 marzo 2011).

Ora, da tale

giurisprudenza il ricorrente non può dedurre valide motivazioni che possano nel

caso concreto inficiare in qualche modo la validità delle conclusioni peritali.

In effetti, nel caso che ci occupa se è vero che è stata posta quale diagnosi

psichiatrica, fra le altre, quella di “Episodio depressivo grave in

remissione (F 33.2)”, nel caso dell’assicurato non è stata comprovata

l’esistenza di uno stato psichico fluttuante, con periodi di remissione dello

stesso e periodi di periodicità caratterizzati cioè da “fasi di quiescenza e

fasi di riacutizzazione” come era stato il caso nella sentenza del TF

C-2693/2007 del 5 dicembre 2008 (cfr. anche STCA 32.14.70 del 30 marzo 2015 e

32.12.185

del 14 febbraio 2013; cfr. anche 32.2014.134 del 21 luglio 2015). Nel

caso menzionato la Corte federale aveva in effetti ritenuto non

sufficientemente probante la valutazione psichiatrica peritale fondata su un

unico colloquio eseguita da uno specialista che non aveva riscontrato nulla di

patologico ed invalidante, ritenuto in sostanza che non era possibile escludere

che nella fase di esame l’assicurato si trovasse in una fase di remissione.

Nel caso che

ci occupa la situazione appare diversa e l’assicurato non può, sulla base

dell’illustrata giurisprudenza, dedurre la necessità di effettuare valutazioni

psichiatriche ulteriori. In effetti, contrariamente ai casi citati, a conferma

del fatto che la perita non ha valutato l’assicurato durante una

sporadica fase remissiva del male, va detto che i sintomi psichiatrici

evidenziati nella sua valutazione erano sostanzialmente i medesimi di quelli

menzionati dalla curante. La perita ha in effetti con pertinenza

rilevato che rispetto alla descrizione del quadro clinico riportato

dalla curante nella certificazione del 14 settembre 2018, gli elementi

evidenziati, segnatamente i sintomi soggettivi, erano sostanzialmente gli stessi

indicati nella perizia del 29 dicembre 2017, dedotti anche dal colloquio con la

curante e apparivano quindi analoghi a quelli descritti dalla stessa. Si

menzionavano in particolare sentimenti di colpa verso la morte del genitore,

distacco dalla famiglia di origine già-presente da tempo, disinteressamento del

pensiero altrui, del vivere. Ha quindi concluso, con motivazioni pertinenti,

che non era in sostanza ravvisabile un quadro modificato rispetto a quello

precedentemente osservato (doc. VI/2). Nessun elemento,

che nemmeno l’interessato o la sua curante menzionano, permette dunque di

ipotizzare che nel momento in cui l’assicurato è stato peritato egli si

trovasse in una fase di momentanea quiescenza della problematica psichica tale

da far dubitare dell’affidabilità della valutazione della perita.

Questo Tribunale deve

quindi confermare il ben fondato della valutazione peritale e ritiene che è a

giusta ragione che l'Ufficio AI poteva basare la sua decisione al termine di

una valutazione peritale completa, anche se fondata su due soli colloqui.

Quanto d’altra parte alla

differente quantificazione dell’inabilità lavorativa che deriva dalle affezioni

psichiatriche di cui l’assicurato è portatore, la perita, nella sua perizia del

29.

dicembre 2017, ha ben motivato la sua conclusione. Rilevando come l'insorgenza

di uno stato ansioso depressivo che ha necessitato la presa a carico

psichiatrica da parte della dr.ssa __________ anche con farmacoterapia avesse

influito sulla capacità lavorativa dell'assicurato, compromettendola dal

febbraio 2017, ha pure rilevato come l'introduzione di un corretto regime

psicofarmacologico avesse permesso un contenimento del quadro psicopatologico

con la remissione dell’episodio depressivo maggiore. Considerato il

miglioramento al momento della valutazione peritale, rilevato come la

valutazione delle limitazioni funzionali con il mini ICF non portasse ad

identificare aree di disfunzionamento marcato, con pertinenza ha concluso per

una capacità lavorativa piena a partire dal primo colloquio peritale, in

qualsiasi attività medico teorica e anche come casalingo. Preferibili erano

attività lavorative che potesse svolgere in maniera autonoma e non in gruppo,

evitando lavori che lo porterebbero ad un contatto diretto con sostanze

alcoliche (doc. AI 75).

Tali motivazioni,

approfondite e chiare, appaiono convincenti e questo Tribunale ritiene di

doverle condividere, anche considerando come il ricorrente, rispettivamente la

sua psichiatra curante, non abbiano fatto valere argomentazioni che possano in

qualche modo smentirle. In realtà la differente conclusione in punto alla

misura dell’inabilità lavorativa tratta dalla curante configura essenzialmente

un diverso apprezzamento. Richiamato il principio giurisprudenziale per cui in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF

9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati; cfr. sopra

al consid. 2.6), le differenti conclusioni della dr.ssa __________ non

consentono, alla luce delle coerenti e convincenti argomentazioni della dr.ssa __________,

di scostarsi dalle conclusioni di quest’ultima.

Sia peraltro osservato che

la perizia del __________ non ha omesso di approfondire la severità e la

persistenza dei disturbi psichiatrici, non tralasciando di precisare anche i

motivi per i quali occorreva tuttavia scostarsi dalla valutazione della curante.

Allo scopo di dissipare ogni dubbio, del resto, la dr.ssa __________ aveva pure

contattato la dr.ssa __________ in sede di elaborazione della perizia (doc. AI

75.

punto 6).

In sostanza quindi le

certificazioni della curante non permettono di distanziarsi dalle conclusioni

peritali, non apportando nuovi elementi oggettivi ignorati dalla perita

psichiatra e vanno quindi intese nel senso di una diversa valutazione della

medesima situazione del ricorrente.

Né del resto il ricorrente

ha preteso, e men che meno comprovato, l’esistenza di problematiche somatiche

idonee ad influire sulla capacità lavorativa in maniera superiore a quanto

accertato dall’amministrazione in occasione della resa della decisione del 28

ottobre 2014.

Occorre

quindi concludere che l’assicurato non ha prodotto documentazione rilevante o

fornito elementi che consentano in qualche modo a questo Tribunale di

considerare inattendibili le conclusioni del __________ e del SMR e, quindi,

dell’Ufficio AI, dalle cui conclusioni in merito alla capacità lavorativa della

decisione contestata non è quindi possibile dipartirsi. Né del resto

l’assicurato ha prodotto documentazione attestante un danno alla salute

d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un

peggioramento successivo alla perizia del __________ e entro la data della

decisione contestata (ribadito che per costante giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino

al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

Va qui ricordato che se da

una parte la procedura davanti

al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva

che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata

dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158

consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare –

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264.

consid. 3b con riferimenti).

Questa Corte ritiene

pertanto che lo stato di salute dell’assi-curato sia stato approfonditamente

vagliato dall'amministrazione, segnatamente dalla perita del __________, prima

dell'emanazione della decisione qui impugnata (in concreto: il 20 agosto 2018)

data che, come detto, segna il limite temporale del potere cognitivo del

giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1

e riferimenti).

Del resto val la pena di

nuovamente ribadire che le conclusioni del __________ sono stata avallate

integralmente anche dal SMR. A proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -

determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI

risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per

la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi,

grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi

chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo

modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e

assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve

così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa

invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14

luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In siffatte circostanze le

censure ricorsuali riguardo alla perizia psichiatrica del __________ devono

essere respinte.

In conclusione, rispecchiando

la valutazione del __________ e del SMR, unitamente alla documentazione agli

atti, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.4 e 2.6), richiamato pure l'obbligo che incombe

all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno

alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400

e riferimenti), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195

consid. 2 e riferimenti, 115 V 142 consid. 8b) che se dal 8 febbraio al 24

ottobre 2017 l’assicurato aveva presentato un peggioramento delle sue

condizioni con un’inabilità completa a motivo delle affezioni psichiche, dal 25

ottobre 2017 tuttavia il suo stato di salute era nuovamente sovrapponibile a

quello presente in precedenza con una capacità lavorativa completa in attività

adeguate e un conseguente grado di invalidità del 15%.

La refertazione medica

agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per valutare

l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione della contestata,

senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d). La richiesta del ricorrente di

essere fatto oggetto di un nuovo accertamento peritale psichiatrico va quindi

disattesa.

Visto quanto sopra, non

presentando l’assicurato, fatto salvo un limitato periodo dal mese di febbraio

al mese di ottobre 2017 - e quindi di durata inferiore al periodo minimo di un

anno giusta l’art. 28 LAI (cfr. al consid. 2.3) -, un’inabilità lavorativa da

ascrivere alle problematiche psichiatriche, e non essendo fatto valere alcun

peggioramento rilevante delle affezioni somatiche rispettivamente delle limitazioni

che ne discendono, correttamente l’Ufficio AI ha concluso che a decorrere dal

25.

ottobre 2017 il suo stato di salute era sovrapponibile a quello accertato in

maniera definitiva in occasione della precedente decisione del 28 ottobre 2014,

con un grado di invalidità del 15%, insufficiente per la concessione di

prestazioni.

La decisione contestata va

quindi confermata, mentre che il gravame va respinto.

2.9

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione

o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.--

e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a carico del

ricorrente, il quale, per il tramite del suo legale, ha postulato di essere

ammesso all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

2.10

Ai sensi dell’art. 61 lett. f

LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di

farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere

diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la

disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2011.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per valutare se un

assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si

tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48

consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un

supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nel caso concreto, dal

certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria risulta che il

ricorrente è coniugato con una figlia piccola e senza attività

lucrativa; risulta inoltre che l’interessato non ha sostanza e che egli è stato

oggetto di procedure esecutive sfociate in nel rilascio di attestati carenza

beni per somme considerevoli. Egli non ha entrate all’infuori degli assegni

integrativi prima infanzia ammontanti a fr. 3'715 mensili (doc. A/6). In

queste circostanze il requisito dell’indigenza è dato.

L’assicurato

non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un legale appariva giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva

essere considerato manifestamente privo di fondamento.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito

patrocinio va concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la

situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61

lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag;

relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art.

152.

cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5;

STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente

pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Il ricorrente è per il

momento esonerato dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo

carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Le

spese, per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito

della concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a suo carico sono per il

momento assunte dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti