32.2018.162
Nuova domanda dopo precedente rifiuto. Malgrado peggioramento delle condizioni, non raggiunto un grado di invalidità sufficiente per la concessione di una rendita. TCA conferma. AG accordata
30 settembre 2019Italiano66 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.162
FC
Lugano
30 settembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 settembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 agosto 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1962, di
formazione tipografo, aveva presentato una prima domanda di prestazioni nel
gennaio 2014 (con la quale faceva valere dolori alla schiena e alle gambe e
piedi e difficoltà nei movimenti superiori del corpo). La stessa era stata
respinta mediante una decisione del 28 ottobre 2014 (preavvisata il 19
settembre 2014), con la quale l’Ufficio AI aveva ritenuto che dagli atti
acquisiti in sede di istruttoria risultava che il richiedente era da ritenersi
abile nell’abituale attività di tipografo nella misura dell’80% e in attività
adeguate in misura completa con un conseguente grado di invalidità del 15%
(doc. AI 35). Detta decisione, impugnata con ricorso dall’interessato, è stata
confermata dapprima dal TCA mediante pronuncia del 21 luglio 2015 (inc.
32.2014.181) e quindi anche dal Tribunale Federale, che con sentenza del 29
ottobre 2015 ha dichiarato inammissibile il gravame dell’assicurato (STF 9C_608/2015).
1.2. Nel novembre 2015
l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni, evasa dall’Ufficio
AI mediante una decisione di non entrata nel merito del 16 febbraio 2016 (doc.
AI 55).
Con una nuova domanda di
prestazioni del 23 febbraio 2017 l’assicurato ha dichiarato di essere affetto,
tra l’altro, da alterazioni degenerative alla schiena, artrosi lombare,
depressione, ansia, insonnia (doc. AI 59).
Eseguiti i necessari
accertamenti medici ed economici - comprendenti fra l’altro una perizia
psichiatrica - con decisione del 20 agosto 2018, preavvisata con progetto del 3
aprile 2018 e resa dopo valutazione dell’ulteriore documentazione medica
prodotta dall’assicurato in fase di osservazioni, l’Ufficio AI, stabilita
un’inabilità lavorativa completa in ogni attività dal 8 febbraio 2017, con un
recupero, dal 25 ottobre 2017, di una capacità dell’80% nella precedente
attività di tipografo e completa in attività adeguate, con un conseguente grado
di invalidità del 15%, ha respinto la domanda (doc. AI 92).
1.3. Con ricorso al TCA
l'assicurato, assistito dalla RA 1, sulla scorta di un nuovo certificato della
psichiatra curante, chiede l’annullamento della decisione contestata, di cui
censura le conclusioni mediche, e l’effettuazione di una perizia psichiatrica
giudiziaria. Postula di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio (doc.
I).
1.4. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la valutazione
medica e quella professionale poste alla base del provvedimento impugnato,
rimandando altresì all’allegata presa di posizione del ___________ e del SMR.
In proposito l’assicurato, tramite la sua rappresentante, ha ribadito le sue
richieste ricorsuali.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se l’assicurato ha diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità.
In sostanza, secondo il
ricorrente, rispetto alla prima decisione del 28 ottobre 2014 (con la quale
l’amministrazione gli aveva negato il diritto a prestazioni in difetto di un
grado d’invalidità pensionabile), sarebbe subentrato un peggioramento delle sue
condizioni di salute, segnatamente psichiche.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo l’art. 28 cpv. 1
LAI l’assicurato ha, tra l’altro, diritto ad una rendita se ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione e al termine di questo anno è invalido (art. 8
LPGA) almeno al 40%. Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a piè pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003).
2.3. Quando
l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa
deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8;
Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in
Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p.
15; DTF 117 V 198). L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5). In particolare, la
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275,
consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a
cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis
è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).
2.4. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I
148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo l’Alta Corte
ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
Secondo la giurisprudenza
del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le
alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del
18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.
182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06
del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno
alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta
Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
254-257).
Nella STF I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale
federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a
una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche
oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141
V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi
casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una
procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo
potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando
da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un
altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione
complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra
l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Inoltre, in due sentenze
del 30 novembre 2017 (inc.8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V
409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza
sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità
lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla
luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non
vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla
conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti
Fatti
i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia
in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.
Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di
principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento
non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona
toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve
essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in
presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi
probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione
della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale
indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare
una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo
la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio
gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo
se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il
cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera
assoluta.
Ora
invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la
persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione
oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La
possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi
fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente
nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia
conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre
2017).
Con
sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha
ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non
perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel
contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio
2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è
stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in
DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Del resto, il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle
DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle recenti STF 9C_672/2017 dell'11 luglio
2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid.
4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018
dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
2.5. Mediante
decisione del 28 ottobre 2014 l’amministrazione ha negato l’attribuzione di una
rendita d’invalidità al ricorrente avendo stabilito che a fronte di
un’incapacità lavorativa medico teorica del 20% come tipografo, e nulla in
attività adeguate, andava ammesso, dopo confronto dei redditi, un grado di
invalidità del 15% (doc. AI 38). La decisione (cresciuta in giudicato dopo il
rigetto dei ricorsi al TCA dapprima e al TF in seguito) si è basata
essenzialmente sulla perizia __________ eseguita il 10 settembre 2014.
Quest’ultima, sulle base di referti peritali specialistici di natura
psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e neurologica
(dr. __________), aveva posto le diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa di “Sindrome lombospondilogena cronica con/su
osteocondrosi Modic 1 L5-S1, disfunzione dell'articolazione sacroiliaca ds.” e concluso che l’assicurato dall’aprile 2012 era “abile al lavoro nella
misura dell'80% (normale tempo di lavoro con una diminuzione del rendimento del
20%) nelle attività da ultimo esercitate di tipografo e magazziniere come pure
in tutte le attività pesanti e mediamente pesanti. Per le attività leggere e
conformi alle regole di ergonomia per la schiena, l'A. a. abile al lavoro in
misura completa” (doc. AI 33). Secondo i periti - le cui conclusioni erano
state fatte proprie anche dal medico SMR; cfr. rapporto finale 12
settembre 2014 del dr. __________; doc. AI 34 - non erano rilevabili patologie
psichiche o neurologiche di rilevante intensità, ma unicamente un impedimento
reumatologico del 20% per la citata diagnosi (doc. AI 33). Sulla
base di questi atti medici e dopo aver eseguito il confronto dei redditi,
l’amministrazione ha concluso, mediante decisione del 28 ottobre 2014, che a
fronte di un’incapacità lavorativa nulla in attività leggere adeguate ne
discendeva un grado di invalidità del 15%, insufficiente per la concessione di
una rendita (doc. AI 35).
Nell’ambito della nuova
domanda di prestazioni del 23 febbraio 2017, l’amministrazione, esaminate le
attestazioni presentate dalla psichiatra curante dr.ssa __________ (doc. AI
62), ha fatto eseguire una perizia psichiatrica a cura della dr.ssa __________,
specialista in psichiatria, del __________. Dal referto del 29 dicembre 2017
risulta che la perita, effettuati due colloqui clinici e approfondimenti
testali, oltre ad un colloquio telefonico con la curante il 3 novembre 2017,
esaminata la documentazione agli atti, dopo un’accurata descrizione
dell’anamnesi, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro
di “Episodio depressivo grave in remissione F 33.2)”, oltre alla
diagnosi non invalidante di “tratti di personalità narcisistici”. Dopo
aver illustrato la situazione del paziente, la perita ha concluso che, se dal
febbraio 2017 (data di inizio delle cure psichiatriche) poteva essere ammessa
una totale inabilità lavorativa come certificato dalla dr.ssa __________, dal
momento della perizia l’assicurato era da considerare nuovamente abile nella
misura completa in qualsiasi attività. Le risorse e i deficit dell’assicurato
sono stati descritti come segue:
"
(…)
C. CONSEGUENZE
SULLA CAPACITA' Dl LAVORO
1. Descrizione di
risorse e deficit-secondo schema MlNl lCF-APP-
1. Rispetto delle regole:
grado di disabilità nessuno. È in grado di comprendere le regole, di
rispettare i processi, non vi sono disturbi della concentrazione,
dell'attenzione del pensiero che possono minare tale ambito.
Considerandi
2.
Organizzazione dei compiti: grado
di disabilità nessuno: mostra di avere una giornata organizzata, sta
seguendo da solo le questioni burocratiche del padre, vi è una capacità di
comprendere le priorità rispetto ai vari impegni.
3.
Flessibilità: grado di
disabilità lieve: vi è una certa rigidità rispetto ad alcuni schemi, il
vittimismo lo porta ad assumere più un aspetto di atteggiamento passivo che
proattivo
4.
Competenze: grado di disabilità
nessuno: le competenze cognitive appaiono integre, dispone di un
apprendistato come tipografo che però purtroppo non esercita da anni e questo
indipendentemente dalla patologia psichiatrica, è da notare come risorsa quello
di possedere una capacità lessicale buona e con termini forbiti
5.
Giudizio: grado di disabilità
nessuno: rispetto alla valutazione del piano di realtà in quanto il
pensiero non presenta elementi deliranti. Vi è una valutazione invece di sé
come persona malata, non compresa dagli altri che lo conduce ad un
atteggiamento pseudo-regressivo e determina quindi in questa area una
disabilità lieve.
6.
Persistenza: grado di disabilità
nessuno: l'assicurato se mosso dal difendere i propri interessi o scopi è
in grado di avere una buona persistenza; qualora invece sia confrontato con
questioni per lui di poco conto ha la tendenza a mostrare minor resistenza e
quindi a mostrare una disabilità lieve
7.
Assertività: grado di disabilità
lieve: è in grado di difendere i propri interessi e i propri diritti, è in
grado di dire se non si trova in accordo, talvolta con modalità che generano
conflitto se non ottiene ciò che a suo dire gli è dovuto. In questi casi assume
atteggiamenti squalificanti nei confronti dell’interlocutore. Tale aspetto è da
ricondurre alla sua struttura di personalità e non al disturbo depressivo
8.
Contatto con gli altri: grado di
disabilità lieve-moderato: vi è un contatto superficiale mantenuto,
con un atteggiamento cordiale e corretto, vi è sempre comunque un certo
autocentrismo che può portare a non creare delle buone relazioni rispetto alle
persone esterne quando si trova confrontato con situazioni frustranti. Tale
aspetto è da ricondurre alla sua struttura di personalità e può essere superato
evitando lavori che necessitino di lavorare a stretto contatto con gli altri
9.
Integrazione nel gruppo: grado
di disabilità lieve-moderato: gli aspetti di vittimismo presenti lo possono
portare a non essere in grado di collaborare in maniera produttiva con i propri
colleghi. Sono quindi da evitare lavori in team
10.
Relazioni intime: grado di
disabilità lieve: ha come risorsa la propria ex moglie che lo aiuta,
con la nuova moglie i rapporti non sembrano costituiti e basati su un amore e
solidarietà, tuttavia tale ambito non influisce sulle sue capacità lavorative.
11.
Attività spontanee: grado di
disabilità nessuno: ha ridotto delle attività come occuparsi della squadra
di calcio o fare attività sportive, tuttavia la descrizione della giornata
mostra che è in grado di suddividere il tempo tra le varie attività.
12.
Cura di sé: grado di disabilità
nessuno: l'abbigliamento appare formalmente adeguato alle circostanze, non
vi sono segni di trascuratezza.
13.
Mobilità: grado di disabilità
nessuno: dispone delle patenti di guida ma non guida da anni (tale aspetto
non è legato alla problematica psichiatrica), non vi sono problemi nel muoversi
a piedi o problemi nell'uso dei mezzi pubblici.”
A fronte di tale
valutazione ha concluso che se andava ammessa una totale incapacità lavorativa
dal febbraio 2017, data di inizio della cura psichiatrica, dal momento della
valutazione peritale vi era nuovamente una capacità piena (cfr. in esteso al
consid. 2.7).
La pratica è quindi stata
sottoposta al medico SMR dr. __________, il quale, nel rapporto finale del 24
gennaio 2018, ha aderito alle conclusioni della perizia e concluso per
un’inabilità lavorativa nell’attività abituale del 20% da aprile 2012, del 100%
dall’8 febbraio 2017 e del 20% dal 25 ottobre 2017; in un’attività adeguata non
vi era inabilità, se non nel periodo dal 8 febbraio 2017 al 24 ottobre 2017,
ritenuto che vi era stato un “intercorrente peggioramento psi con recupero
di CL piena dal punto di vista psi” (doc. AI 35).
L’amministrazione ha
quindi interpellato la consulente professionale (cfr. rapporto del 30 marzo
2018, doc. AI 78), e con progetto di decisione del 3 aprile 2018 ha respinto la
domanda di prestazioni (doc. AI 77).
L’assicurato ha quindi
prodotto le seguenti nuove osservazioni del 1. maggio 2018 della psichiatra
curante:
" Non
condivido la diagnosi di episodio depressivo grave in remissione F33.2 quale diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa.
L'episodio depressivo ancora presente al momento della valutazione
della collega non si è risolto. Nel corso degli ultimi 3 mesi si è assistito
anzi ad un peggioramento dell'episodio depressivo in corso che si era aggravato
dopo il decesso per omicidio del padre. Il paziente non ha ancora superato il
lutto con evidenti sensi di colpa. l tratti personologici disfunzionali si sono
aggravati con peggioramento della rigidità, della tendenza a portare rancori,
della sospettosità, dell'inclinazione a riferire a sé fatti e situazioni, con
aumento della conflittualità con i familiari e la società.
Il pensiero è rivolto ad ottenere giustizia per la morte del padre
con importanti ruminazioni ideative su tale tema.
La presa a carico psichiatrica mi ha permesso di concludere con
l'osservazione longitudinale e l'etero anamnesi raccolta dai familiari per un
disturbo di personalità misto ICD 10 F 60.1 oltre che alla permanenza di un
episodio depressivo di grado attualmente medio (F 33.1).
La diagnosi da me posta di sindrome depressiva ricorrente si basa
sull'evidenza di 2 episodi depressivi: uno sviluppato nel 2015 con presa a
carico SPS secondo quanto riferito dal precedente curante e l'altro
dall'autunno 2016.
All'esame oggettivo presenta un tono dell'umore mediamente
deflesso con idee di colpa, segni d'ansia al colloquio, ruminazioni ideative
sul decesso del padre (di cui si colpevolizza) con desiderio di ottenere
giustizia, assente progettualità per il recupero di sé e della propria capacità
lavorativa.
Nella descrizione di risorse e deficit secondo schema MINI ICF -
APP riscontro un grado di disabilità medio grave nella flessibilità, nella
persistenza, nell'assertività in relazione al disturbo personologico associato
allo stato depressivo.
Per quanto riguarda la capacità lavorativa ritengo che visto il
decorso osservato la stessa sia ancora parzialmente limitata al 50º/o per i
deficit presentati imputabili all'episodio depressivo di media gravità ancora
presentato ed al disturbo personologico che rappresenta malattia invalidante.
Ritengo la prognosi incerta per un recupero ulteriore della
capacità lavorativa vista la patologia.” (doc. AI 87)
Detta certificazione è
stata sottoposta al __________, il quale, tramite la dr.ssa __________, con
scritto 30 luglio 2018 ha sostanzialmente confermato le sue conclusioni
peritali in assenza di una modifica dello stato psichico condivisibile (cfr.
doc. AI 91 riportato per esteso al consid. 2.8 che segue). Tali conclusioni essendo
state condivise anche dal SMR il 7 agosto 2018 (doc. AI 93), con la decisione
contestata del 20 agosto 2018, l’Ufficio AI ha confermato il progetto come
segue:
" Esito
degli accertamenti:
In data 24.02.2017 lei ha presentato
una richiesta di peggioramento, la quale è stata inizialmente completata con
l’acquisizione di tutta la documentazione medica necessaria ai fini di poter
valutare completamente il procedere assicurativo.
Dalla documentazione acquisita
all'incarto, con particolare riferimento alla perizia esperita dal __________,
risulta che il danno alla salute di cui lei è portatore, le ha comportato una
totale incapacità al lavoro in ogni attività dall'08.02.2017 al 24.10.2017.
Dal 25.10.2017 è presente una totale
capacità al lavoro in attività adeguate mentre nell'attività abituale è
attestata una riduzione di rendimento del 20% come da decisione del 28.10.2014.
A decorrere dal 25.10.2017 il suo
stato di salute è sovrapponibile a quello precedente l’08.02.2017, quindi la
sua capacità di guadagno residua risulta essere nuovamente dell'85% con un
grado d'invalidità del 15%.
Dal 25.10.2017 essendo il grado
d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste come non
esiste nemmeno per il periodo dall'08.02.20l7 al 24.10.2017 in quanto non è
perdurato per il periodo minimo di un anno (art. 28 LAI).
Misure d'ordine professionale, volte
al conseguimento di una qualifica di base, non risultano attuabili.
Osservazioni:
A seguito delle osservazioni (cfr. Io
scritto del 03.05.2018 e il referto medico del 01.05.2018 della Dr.ssa __________)
presentate in opposizione al progetto di decisione del 03.04.2018 il dossier è
stato sottoposto per competenza al vaglio del Servizio medico regionale Al
(SMR). Quest'ultimo con l'annotazione del 07.08.2018 ha in sostanza potuto
indicare che la nuova documentazione presentata non apporta alcun elemento
medico atto a poter modificare le conclusioni alle quali l'amministrazione era
giunta.
In definitiva il progetto di decisione
del 03.04.2018 risulta corretto e deve pertanto essere confermato.
Decidiamo pertanto:
La richiesta di prestazioni è
respinta.” (doc. AI 92)
Di fronte al TCA il
ricorrente ha prodotto una nuova certificazione del 14 settembre 2018 della
dr.ssa __________, in merito alla quale si è espresso il __________ il 25
ottobre 2018 e il SMR il 26 ottobre 2018 (doc. I/A, VI/2 e 3; cfr. al consid.
2.
).
2.6
Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160
consid. 1c; in fine con rinvii).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000.
UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede d’istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In una sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il
TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e
l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del
SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto
senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Tuttavia, nel caso in cui
sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti (in
particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009;
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer
Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
2.7
Per quanto
riguarda la situazione precedente all’inoltro della nuova domanda di
prestazioni, mediante la decisione, cresciuta in giudicato, del 28 ottobre 2014
l’amministrazione, sulla base della perizia multidisciplinare del __________
del 10 settembre 2014 (doc. AI 33), aveva stabilito in maniera vincolante che,
a dipendenza delle sole affezioni reumatologiche, l’assicurato era da
considerare abile in misura piena in attività leggere adeguate
con un conseguente grado di invalidità del 15%, insufficiente per la
concessione di una rendita (doc. AI 35; cfr. al consid. 2.5).
Ora, per quanto riguarda
la domanda di prestazioni inoltrata nel febbraio 2017 dall’assicurato, il quale
faceva valere un peggioramento, segnatamente di natura psichica, questo Tribunale,
chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato
accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emissione della decisione
impugnata, dopo attenta analisi della documentazione agli atti, non ha motivo
per mettere in dubbio la valutazione peritale del 29 dicembre 2017 della dr.__________
del __________, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante
i ricordati parametri giurisprudenziali.
Non vi sono in effetti
ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite considerazioni della perita,
la quale, dopo attenta valutazione della documentazione agli atti,
dell’anamnesi, di un accurato esame clinico in due sessioni, l’esecuzione di
esami clinici e delle descrizioni soggettive, ha correttamente ritenuto che
l’assicurato era portatore di un “Episodio depressivo grave in remissione F
33.
”, oltre alla diagnosi non invalidante di “Tratti di personalità
narcisistici”.
Dopo aver illustrato nel
dettaglio la situazione del paziente, e ricordato come l’assicurato avesse iniziato
una presa a carico psichiatrica nel 2016 e dal febbraio 2017 presso la dr.ssa __________,
mentre che non vi erano antecedenti psichiatrici, come del resto emerso dalla
perizia __________ del 10 settembre 2014, ha approfonditamente preso posizione
sulle certificazioni della curante. Rilevato in particolare che la medesima,
nel rapporto medico del 25 maggio 2017 avesse evidenziato la presenza da due
anni di una “sindrome ansiosa generalizzata complicata dall'autunno 2016 da
uno sviluppo depressivo grave, da anni vi sarebbero attacchi di panico
pluriquotidiani e una sindrome dolorosa riferita come grave”, ha esposto
come la stessa elencasse la presenza di “tono dell'umore fortemente depresso
con idee di rovina, fallimento, colpa, ansietà generalizzata e difficoltà di
concentrazione”. Ha quindi osservato come tali disturbi non fossero
rilevabili nel corso della sua valutazione peritale. Ne ha quindi dedotto che ciò
era “probabilmente da attribuire a una risposta positiva al trattamento
antidepressivo e ansiolitico adeguatamente prescritto che ha permesso nel tempo
un contenimento della sintomatologia”. In effetti, quanto descritto dalla
curante si riferiva ad un periodo di solo tre mesi successivo all’inizio della
terapia. La perita ha quindi riferito che nel corso della sua valutazione non
aveva “evidenziato un umore fortemente, ma solo lievemente depresso, sono
assenti disturbi cognitivi, non vi sono idee di rovina o di fallimento, vi è la
presenza di una sintomatologia di colpa in relazione alla morte del padre che
comunque non ha la caratteristica di un delirio olotimico”. Se ne poteva
dedurre che “il peggioramento della sintomatologia depressiva dichiarato
dalla curante telefonicamente è stato transitorio ed è avvenuto a seguito della
morte traumatica del padre”. Osservato come la terapia antidepressiva non
fosse stata sostanzialmente modificata con tuttavia una sospensione del
trattamento sedativo, la perita ha evidenziato che il peggioramento depressivo
fosse comunque stato reattivo a un evento stressante grave, ma era comunque
stato transitorio e non ha necessitato di un potenziamento del trattamento
antidepressivo o di una ospedalizzazione.
Quanto alle diagnosi da
porre, la perita ha osservato che il codice ICD 10 indicato dalla curante nel
suo rapporto (F 33.2) era riferito ad una depressione ricorrente: tuttavia,
secondo la dr.ssa __________ “di fatto però non vi sono dati anamnestici a
sostegno di un precedente episodio depressivo maggiore di qualsiasi entità che
possa giustificare una diagnosi di depressione ricorrente”. Ha quindi
ulteriormente esposto che:
" (…) rispetto
alle diagnosi dello spettro ansioso citate nel rapporto della curante l’assicurato
non ha riferito sintomi inquadrabili sia in un'ansia panica che generalizzata
(anche nel rapporto medico della Dr.ssa __________ del maggio scorso si parla
in senso generico di ansia). Pur non avendo rilevato un franco disturbo di
personalità è presente una struttura dì personalità narcisistica che lo porta
ad assumere un atteggiamento squalificante rispetto all’altro, a vivere la situazione
attuale in maniera vittimistica. Vi è un'assente motivazione verso una ripresa lavorativa
o verso una progettualità, vi è uria regressione in assenza della figura
parentale di riferimento: si tratta comunque di una pseudo-regressione in
quanto l'assicurato non mostra ancora una perdita delle proprie risorse
cognitive e dei legami sociali, mantiene una strutturazione della propria
giornata. Durante il colloquio era emerso un aumento del consumo di etile: gli
esami condotti hanno rilevato un CDT ancora nei limiti di norma.”
Ne discendeva che se dal
febbraio 2017 (data di inizio delle cure psichiatriche) poteva essere ammessa
una totale inabilità lavorativa come certificato dalla dr.ssa __________, dal
momento della perizia l’assicurato era da considerare nuovamente abile nella
misura completa in qualsiasi attività.
Sulla base di queste
osservazioni, poste le menzionate diagnosi, nella descrizione delle risorse e
dei deficit la perita ha individuato un grado di disabilità lieve negli ambiti
“Flessibilità, giudizio e persistenza (parzialmente), assertività, relazioni
intime”, un grado lieve-moderato negli ambiti “Contatto con gli altri,
Integrazione nel gruppo”, mentre che in tutti gli altri ambiti, vale a dire
“Rispetto delle regole, Organizzazione dei compiti, Competenze, Giudizio
(parzialmente), Attività spontanee, Cura di sé e mobilità” non era
riscontrabile nessun grado di disabilità (cfr. per esteso al consid. 2.5).
Esprimendosi su tale valutazione delle risorse e dei deficit, la perita ha
osservato che al momento della valutazione lo stato di salute appariva
migliorato nettamente, la valutazione delle limitazioni funzionali con il mini
ICF non potendo portare ad identificare aree di disfunzionamento marcato come
invece sostenuto dalla curante (doc. AI 75 p. 13).
Tutto ben considerato la
perizia ha quindi concluso - sulla base di un’approfondita analisi della
documentazione, dell’anamnesi, della descrizione della giornata, dell'esame
clinico effettuato secondo il vocabolario AMDP System, della descrizione dei
limiti e delle risorse secondo schema Mini-ICE APP e delle descrizioni
soggettive - che, se andava confermata l’insorgenza di uno stato ansioso
depressivo e la conseguente inabilità lavorativa dal febbraio 2017, al momento
della valutazione peritale, in considerazione del miglioramento intervenuto, la
capacità lavorativa era da considerare ripristinata integralmente, formulando
le seguenti conclusioni:
" Per quanto
riguarda la capacità lavorativa, l'insorgenza di uno stato ansioso depressivo
che ha necessitato di una presa a carico psichiatrica da parte della Dr.ssa __________
anche con farmacoterapia ha portato ad influire sulla CL dell'assicurato. Si
conferma la IL del 100% dal 08.02.2017 data di inizio delle cure da parte della
Dr.ssa __________; l'introduzione di un corretto regime psicofarmacologico con
SSRI (paroxetina 40 mg) ha permesso un contenimento del quadro psicopatologico
tanto che nel corso dell'attuale valutazione non sono emersi criteri per un
episodio depressivo maggiore che appare quindi in via di remissione; rispetto
alle diagnosi di disturbo di attacchi di panico e di ansia generalizzata non
posso confermarle in assenza di sintomi riferiti da parte dell'assicurato sia
al momento della valutazione peritale che precedentemente (anche la Dr.ssa __________
nel suo rapporto del maggio 2017 non mi riporta sintomi suggestivi per diagnosi
dello spettro ansioso).
Al momento della valutazione lo stato di salute appare migliorato
nettamente, la valutazione delle limitazioni funzionali con il mini ICF non
porta ad identificare aree di disfunzionamento marcato come invece sostenuto
dalla curante e quindi ritengo che vi sia una capacità lavorativa piena a
partire dal primo colloquio al _________, in qualsiasi attività medico teorica
anche come casalingo. Vi è una struttura di personalità preesistente che lo
porta ad un atteggiamento pseudo-regressivo e vittimistico, non attivante e
propositivo sul piano lavorativo in quanto si ritiene una persona malata e non
più in grado di lavorare sia per gli aspetti fisici che psichici. Sono
preferibili attività lavorative che possa svolgere in maniera autonoma e non in
gruppo. Inoltre vista anche in alcuni momenti una maggiore predisposizione all'uso
di alcol sono da evitare lavori che lo porterebbero ad un contatto diretto con
tale sostanza. La terapia in atto non dovrebbe avere effetti collaterali
correlati ad una aumentata sedazione. La prognosi appare quindi incerta, vista
poi l'assenza di motivazione provvedimenti reintegrativi non sono praticabili.”
(doc. AI 75)
A tali conclusioni, ben
motivate e frutto di un approfondito esame e rispettose dei requisiti posti
dalla giurisprudenza in materia di perizie psichiatriche (cfr. al consid. 2.4.
e 2.6; cfr. anche al consid. 2.8), questo Giudice deve senza riserve aderire. Del
resto le stesse sono state condivise anche dal medico del SMR nel rapporto
finale del 24 gennaio 2018 (cfr. doc. AI 76).
2.8
Il ricorrente ha contestato
queste conclusioni sulla base del parere della psichiatra curante. Per quanto
riguarda i certificati precedenti alla perizia del 29 dicembre 2017, gli stessi
erano già stati adeguatamente considerati nell’ambito della perizia medesima,
alle cui considerazioni può quindi essere rinviato (doc. AI 75).
Quanto alla __________ del
1.
maggio 2018 prodotta dall’assicurato successivamente alla perizia del __________
e prima della resa della decisione amministrativa - con la quale la psichiatra
curante ha in sostanza contestato la diagnosi posta dal __________, ritenendo
l’episodio depressivo ancora presente, con un peggioramento negli ultimi tre
mesi, ritenendo pure data la diagnosi di disturbo di personalità misto ICD 10
F60.1, oltre al già citato episodio depressivo di grado attualmente medio F
33.
; inoltre per la curante l’incapacità lavorativa era da considerare ancora del
50% (doc. AI 86; cfr. nel dettaglio per esteso al consid. 2.5) - va detto che
in merito si era espressa la perita dr.ssa __________ del __________ il 30
luglio 2018 come segue:
" Ho letto
le osservazioni poste dalla collega Dr.ssa __________ del 1 maggio 2018
rispetto alla mia valutazione peritale e mi accingo a rispondervi:
La curante non concorda sulla diagnosi di un episodio depressivo
grave in remissione F33.2 da me posta dopo i colloqui avuti nell'ottobre e
novembre 2017 quale diagnosi con influsso sulla CL: ella afferma che l'episodio
non si è risolto e nel corso degli ultimi tre mesi si è assistito ad un
peggioramento dell'episodio depressivo in corso che si era aggravato dopo
l'omicidio del padre.
Purtroppo non viene descritto il quadro attuale e quindi mi è
impossibile fare un confronto rispetto allo status psicopatologico evidenziato
a ottobre/novembre 2017 e quindi valutare in cosa effettivamente consista il
peggioramento da lei segnalato.
Ricordo come ho scritto in perizia che in quella occasione avevo
constatato un umore lievemente deflesso, assenza di rallentamento psicomotorio,
mimica espressiva, assenza di idee di rovina o di fallimento, vi era la
presenza di una sintomatologia di colpa in relazione alla morte del padre che
comunque non aveva la caratteristica di un delirio olotimico, e quindi di tipo
depressivo.
L'affettività appariva congrua seppur lievemente esagerata nella
sua intensità ed espressione, l'attenzione, la concentrazione erano mantenute
sebbene soggettivamente percepite come deficitarie, non si apprezzavano
disturbi della memoria sia a breve che a lungo termine, vi era una certa
bizzarria, ma senza deliri strutturati e un pensiero autocentrato con tendenza
a proiettare all'esterno. Inoltre l’intelligenza era integra, verbalizzava
sentimenti di inutilità e fallimento ma che erano più aspetti di tipo
esistenziale che legati al tono dell'umore. In ultimo erano presenti idee
passive di morte senza pianificazione suicidaria.
Tale quadro quindi si differenziava in senso migliorativo rispetto
a quello descritto agli atti dalla Dr.ssa __________ del 22.05.2017 (Referto
medico: tono dell'umore fortemente deflesso con idee di rovina, fallimento,
colpa, ansietà generalizzata, difficoltà di concentrazione); inoltre rispetto
alla diagnosi di un episodio depressivo in atto di grado grave non vi erano quindi
i criteri sufficienti secondo i sistemi di classificazione internazionale ICD
10.
L'episodio depressivo di grado grave secondo ICD 10 viene
descritto dalla presenza di almeno 8 sintomi di cui necessariamente devono
essere presenti tutti e tre i sintomi elencati nel criterio B del F32.O ovvero
umore depresso di un livello che è chiaramente abnorme per il soggetto presente
per la maggior parte delia giornata e quasi ogni giorno, in gran parte non
influenzato dalle circostanze e persistente per almeno due settimane; perdita
di interesse o piacere per le attività che sono piacevoli, diminuita energia e
aumentata affaticabilità.
I sintomi addizionali per raggiungere un minimo di 8 sintomi
complessivi sono: perdita di sicurezza ed autostima, sentimenti irragionevoli
di autobiasimo o sentimenti di colpa eccessivi e inappropriati, pensieri
ricorrenti di morte o suicidio o qualunque comportamento suicidario,
lamentazioni o evidenza di una diminuita capacità di pensare o concentrarsi
come indecisione e titubanza modificazioni dell'attività motoria con agitazione
o rallentamento (soggettivo o oggettivo) disturbi del sonno di qualsiasi tipo,
modificazione dell'appetito.
Tale sintomatologia deve causare un disagio clinicamente
significativo o compromissione del funzionamento sociale, lavorativo o di altre
aree importanti.
Dalla valutazione da me fatta non emergeva un umore fortemente
depresso, non vi è una perdita e interesse per tutte le attività, vi era la
capacità di occuparsi in maniera autonoma di esse (ad esempio sistemare gli
aspetti burocratici della famiglia, fare cose piacevoli come passeggiare lungo
il lago anche con la figlia, ascoltare musica); non emergeva quindi una
coartazione rispetto alla dimensione
psicomotoria e all'iniziativa, le attività messe in atto non
necessitavano di uno stimolo o un supporto esterni ad esempio dei familiari, la
strutturazione della giornata era mantenuta. Non erano quindi soddisfatti tutti
i criteri B relativi all'episodio depressivo. Non vi erano come detto sopra
idee di rovina, fallimento, colpa, ansietà generalizzata, assenti
oggettivamente i disturbi cognitivi.
Nel capitolo "Conclusioni" scrivevo che l'introduzione
di un corretto regime psicofarmacologico con SSRI (paroxetina 40 mg) aveva
permesso un contenimento del quadro psicopatologico tanto che nel corso della
mia valutazione non erano emersi criteri per un episodio depressivo maggiore
che appariva quindi in via di remissione.
Per tale motivi, in assenza di un pieno soddisfacimento dei
criteri sopra descritti ò rispetto alle differenze del quadro clinico
evidenziato in corso di esame peritale e quelle descritte dalla psichiatra
curante ho ritenuto che l'episodio depressivo fosse in remissione. Avevo anche
rilevato che la terapia antidepressiva non fosse stata modificata né fosse
stato necessario un ricovero nonostante il riferito peggioramento del disturbo
depressivo con la morte del padre (già nel rapporto del 22 maggio 2017
antecedente all'evento stressante essa consisteva in paroxetina 40 mg) oltre
che la quetiapina non era più stata prescritta né sostituita con un'altra
molecola.
La Dr.ssa __________ nel suo certificato del 22 febbraio 2017
scrive tra le diagnosi quella di Episodio depressivo grave mettendo come codice
ICD quello relativo ad una depressione ricorrente, attuale episodio grave e
sempre nel certificato 22 maggio 2017 scrive "il paziente presenta da 2
anni una sindrome ansiosa generalizzata complicata dall'autunno 2016 con lo
sviluppo di un episodio depressivo grave. Da anni attacchi di panico pluriquotidiani
sindrome dolorosa riferita come grave".
Nessuna nozione quindi di un pregresso episodio depressivo, ma
riporta invece una sindrome ansiosa; in corso di perizia l'assicurato ha
riportato di essere stato in cura per un breve periodo nel 2015 al SPS, di non
aver intrapreso nessun trattamento farmacologico e di aver interrotto i
consulti perché non potevano aiutarlo nella sua richiesta Al. Ora la curante
afferma che la diagnosi di sindrome
depressiva ricorrente sia suffragata da due episodi depressivi con
presa a carico del SPS secondo quanto riferitole, tuttavia tale informazione
non era stata da lei precedentemente comunicata (a maggio 2017 sosteneva che
l'assicurato era affetto da due anni da una sindrome ansiosa generalizzata) né
le informazioni direttamente raccolte dall'assicurato avevano palesato sintomi
di un episodio depressivo pregresso. Non ho quindi informazioni rispetto ad una
patologia ricorrente che non posso confermare.
La Dr.ssa __________ aggiunge nel suo ultimo scritto la diagnosi
di un disturbo misto di personalità (il codice ICD segnato F 60.1 corrisponde
ad un disturbo schizoide di personalità, probabilmente si tratta di ICD 10 F
61.
), diagnosi mai prima posta. Nella mia perizia avevo scritto che non
evidenziavo un disturbo di personalità ma piuttosto una struttura narcisistica.
L'assicurato è stato valutato in corso di perizia SAM nel 2014 dal Dr. __________,
FMH Psichiatria e Psicoterapia, in quell’occasione nessuna diagnosi
psichiatrica era stata posta. Ricordo che la diagnosi di disturbo di
personalità secondo ICD 10 comporta che il disturbo compaia sin dall’età
infantile o dall'adolescenza-prima età adulta e perduri durante l'età adulta.
Esso determina una compromissione del funzionamento sociale, lavorativo e di
altre aree importanti. L'assicurato ha mostrato una carriera lavorativa fino al
2001.
integra, con una continuità lavorativa, dove i vari cambi di lavoro
avvenivano per motivazioni contingenti e non per difficoltà relative al proprio
funzionamento. Anche a livello interpersonale vi era una buona integrazione,
con un buon rapporto con i figli, l'ex moglie (tuttora), era attivo come
allenatore di una squadra, eccetera. Non vi sono quindi segni di un
malfunzionamento a partire dalla tarda adolescenza-prima età adulta, criteri
indispensabili per una diagnosi di Asse Il relativa quindi ad un disturbo di
personalità. Confermo quindi che non trovo elementi ulteriori che mi portino a
condividere la diagnosi di un disturbo di personalità ora diagnosticato dalla
curante. Non ho quindi evidenze mediche che mi portino a discostarmi dalla mia
precedente valutazione.” (doc. AI 91)
A dette conclusioni,
peraltro confermate anche dal SMR il 7 agosto 2018 (doc. AI 93), che prendono
approfondita e motivata posizione sulle singole censure formulate dalla
curante, può interamente essere rinviato, non essendovi motivo di scostarsi.
Il ricorrente ha prodotto
in questa sede una nuova certificazione del 14 settembre 2018 della dr.ssa __________,
con la quale viene ancora contestata la valutazione peritale e ribadita la
persistenza di un’inabilità lavorativa del 50%, per un episodio depressivo di
media gravità oltre ad un disturbo di personalità di tipo misto F 61 .0 (doc.
A/4).
L’amministrazione ha
sottoposto tale certificazione così come le censure ricorsuali, al ___________,
il quale, tramite la perita dr.ssa __________, il 25 ottobre 2018 si è
pronunciato come segue:
" (…)
La dr.ssa __________ conferma la presenza di un disturbo di
personalità misto (paranoide-narcisistico). Non vi sono ulteriori informazioni
cliniche al riguardo. Non ho quindi nulla da aggiungere rispetto al mio scritto
del 30.07.2018 dove già mi ero espressa sui motivi che mi portavano a
discostare da una diagnosi di disturbo di personalità. Rispetto alla
descrizione del quadro clinico attuale riportato dalla curante, tali elementi
erano già stati raccolti in corso di perizia (vedi capitolo sintomi soggettivi,
esame clinico secondo AMDP-System) anche con il colloquio con la curante e
appaiono analoghi a quelli descritti (sentimenti di colpa verso la morte del
genitore, distacco dalla famiglia di origine già-presente da tempo,
disinteressamento del pensiero altrui, del vivere). Non trovo quindi un quadro
modificato rispetto a quello da me precedentemente osservato.
L'Avvocatessa sostiene dal rapporto peritale emerge chiaramente
che lo stato in cui si trova l'assicurato non rappresenta il suo stato normale
e che in particolare dalla morte del padre nel maggio 2017 vi sia stato uno
stato di salute fortemente modificato.
Ricordo che già antecedentemente nel rapporto per l'Al del
22.05.2017
la Dr.ssa __________ sosteneva che vi sarebbe stato un esordio di un
episodio depressivo grave (oltre che lo sviluppo di una sindrome ansiosa
generalizzata da almeno due anni e una sindrome da attacchi di panico). La
morte del padre secondo quanto riferito dall'assicurato è avvenuta il
30.05.2017
quindi posteriormente; peraltro nei certificati successivi in cui si
sostiene che vi è stato un peggioramento dovuto al lutto del genitore
l'episodio depressivo è diventato di grado medio (rapporto O-1 .05.2018),
quindi secondo la curante di minore gravità rispetto a quello di partenza.
Dalla morte del padre però come scritto in perizia nessuna variazione
terapeutica. Rispetto alle affermazioni fatte dall'avvocatessa sull'impatto
negativo che lo stato di salute avrebbe a partire dalla morte del padre,
ricordo che il ritiro dal mondo esterno senza contatti con gli altri se non con
l'ex moglie e i figli, da lei rimarcato, era già presente in corso di
valutazione __________ del 10.09.2014 dove a pag. 4 leggo "... L'A
riferisce di non avere amici, non ha contatti sociali, per scelta
(sottolineatura della scrivente) da anni non frequenta i ritrovi pubblici. Non
guarda la TV, non legge il giornale, non si interessa delle notizie di
attualità...". Tali elementi erano già presenti antecedentemente allo
sviluppo di una patologia psichiatrica in quanto ricordo che la valutazione
psichiatrica del dr. __________ avvenuta in quella occasione non aveva
evidenziato nessuna diagnosi in tal senso. Inoltre se confronto la descrizione
della giornata fatta in occasione della mia perizia e quella descritta in
perizia __________, dove come detto sopra non veniva rilevato un disturbo
psichiatrico, non trovo performance sociali, interessi o impegni maggiori o
comunque maggiormente articolati a riprova che anche antecedentemente al
disturbo psichiatrico il suo funzionamento era come quello da me rilevato e
quindi che la patologia psichiatrica valutata da me in fase di remissione non
avesse ripercussioni sul funzionamento globale. Infatti in perizia __________
l’assicurato usciva a fare una passeggiata, non faceva nessun lavoro domestico,
passava il tempo con il figlio, non leggeva giornali, non aveva contatti sociali,
aveva disturbi del sonno (addormentamento).
L'avvocato riporta i criteri dell’ICD, sostenendo che essi
soddisfino i criteri per un disturbo di grado medio. Ricordo che nella
valutazione della gravità di un episodio depressivo non si considera esclusivamente
la presenza/assenza dei sintomi ma il grado in cui essi interferiscono con il
funzionamento dell'individuo rispetto al funzionamento precedente. L'assicurato
confrontando il funzionamento attuale non presenta un funzionamento diverso
rispetto a quello presente antecedentemente allo sviluppo del disturbo
psichiatrico. Questo a prova di come il disturbo depressivo non avesse
ripercussione sul funzionamento che appare sovrapponibile a quello premorboso
descritto in perizia __________. Secondo quindi quanto argomentato riconfermo
pienamente la mia valutazione peritale del 29.12.2017 e le sue conclusioni.”
(doc. VI/2)
Ora, su tale certificato
si è espresso pure il SMR il 26 ottobre 2018, avallando senza riserve le conclusioni
peritali (doc. VI/3).
A tale conclusione
occorre aderire, ove si osservi che la psichiatra curante, pur descrivendo una
situazione psichica sostanzialmente analoga a quella descritta nella perizia
del ____________, non allega chiaramente i motivi per cui la conclusione di
inabilità lavorativa del 50% sarebbe condivisibile. Del resto la dr.ssa __________
elenca approfonditamente e con motivazioni pertinenti - cui va rinviato - i
motivi per cui le diagnosi da lei poste vadano confermate e le ragioni che non
le permettono di rilevare la presenza di un disturbo di personalità misto come
quello sostenuto invece dalla curante. Secondo la perita inoltre il quadro
descritto attualmente non si discosta da quello precedentemente rilevato e
descritto, non rilevandosi inoltre elementi clinici che documentino un
peggioramento delle condizioni psichiche dell’assicurato dopo la morte del
padre. Secondo la perita in ogni modo la problematica psichica di cui il
ricorrente è portatore, valutata in fase di remissione nella perizia
psichiatrica, non ha ripercussioni sul funzionamento globale dell’assicurato, e
questo sulla base della descrizione delle attività svolte fornita
dall’assicurato. Quanto d’altra parte, al disaccordo in merito alla gravità
dell’episodio depressivo, che la curante vorrebbe qualificare di media gravità,
mentre che la perita lo ritiene in remissione, la perita ha ben illustrato come
in base ai criteri ICD la conclusione della curante non sia condivisibile,
sottolineando come nella valutazione della gravità di un episodio depressivo
non si debba considerare esclusivamente la presenza/assenza dei sintomi, ma
piuttosto il grado in cui essi interferiscono con il funzionamento
dell'individuo rispetto al funzionamento precedente. Nel caso concreto,
l’assicurato non presentava un funzionamento diverso rispetto a quello presente
antecedentemente allo sviluppo del disturbo psichiatrico e riportato dal perito
della perizia __________ del 10 settembre 2014, ciò che comproverebbe che il
disturbo depressivo non ha avuto né ha ripercussioni sul funzionamento. A tali ben motivate e approfondite valutazioni
si deve aderire.
Del resto anche le altre
censure formulate dal ricorrente non sono idonee a mettere in dubbio la
succitata valutazione peritale.
Per quanto riguarda segnatamente
la parziale discrepanza tra le diagnosi poste dalla curante e quelle della
perita, laddove la prima ritiene ancora dato un episodio depressivo di grado
attualmente medio F33.1 oltre a un disturbo di personalità di tipo misto F61.0,
mentre la seconda un episodio depressivo grave in remissione F33.2 oltre alla
presenza di “Tratti di personalità narcisistici”, la perita ha già, come
detto, motivato le differenze nella sua perizia e nelle prese di posizione
successive. Tali argomentazioni, fatte proprie dal SMR, risultano convincenti.
Del resto in merito l’assicurato non ha formulato altre allegazioni che
permettano in qualche modo di modificarne il contenuto. Sia peraltro osservato a
titolo abbondanziale che le differenze nelle diagnosi non appaiono sostanziali,
ove si rilevi che a giustificare l’eventuale inabilità sono un insieme di
sintomi elencati dalla perizia, non tanto le diagnosi alle quali essi vengono
ricondotti. La differente classificazione delle diagnosi è quindi da ricondurre
ad un diverso apprezzamento del quadro sintomatologico.
Per quanto riguarda il
fatto che a detta della curante la perizia avrebbe sottostimato il rapporto
esistente tra l’assicurato e il defunto padre, nella sua valutazione del 25
ottobre 2018 - cui si rinvia - la perita ha ben illustrato che non poteva
essere sottaciuto che già antecedentemente alla morte del genitore (il 30
maggio 2017), a detta della curante vi era stato un esordio di un episodio
depressivo grave oltre che di una sindrome ansiosa generalizzata e una sindrome
da attacchi di panico. In seguito, come riferito dalla curante il 1. maggio
2018, l’episodio depressivo era invece “solo” di grado medico. Inoltre,
emergeva dagli atti che dalla morte del padre non vi era stata nessuna
variazione terapeutica. Infine, gli effetti sul comportamento dell’assicurato
della morte del genitore (come ad esempio il ritiro dal mondo esterno senza
contatti con gli altri), erano già stati menzionati nella perizia __________
del 10 settembre 2014, antecedente alla perizia del ___________. A dette
considerazioni può essere rinviato.
Nel
ricorso l’assicurato riferisce anche della nuova prassi del TF in merito
all’accertamento del diritto alla rendita in presenza di depressioni
ricorrenti, introdotta con le DTF 143 V 409 e 143 V 418 del 30 novembre 2017 (cfr.
in esteso al consid. 2.4), sostenendo che la perizia del ____________, eseguita
il 29 dicembre 2017, non sarebbe stata allestita conformemente ai criteri
stabiliti dalla nuova giurisprudenza.
In proposito va ricordato
che con sentenza 9C_845/2016 del 27
dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e
8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie
raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro
valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del
singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche
sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di
prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al
diritto federale (cfr. consid. 2.4).
Nel caso in esame, occorre
evidenziare che nel relativo rapporto peritale di 13 pagine la specialista in
psichiatria del __________ ha tenuto conto delle risorse dell’assicurato, del
quadro psicologico, senza riscontrare alcuna ripercussione funzionale. La
perita non ha peraltro riscontrato alcuna “resistenza alla terapia”, elemento
che, conformemente alla precedente giurisprudenza, caratterizzava l’aspetto
invalidante del disturbo depressivo. Inoltre, come visto, contrariamente a
quanto sembra sostenere il ricorrente, la perita del __________ non ha
applicato la presunzione secondo cui i disturbi psichiatrici possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà
ragionevolmente esigibile e non si è limitata a rilevare che le problematiche
psichiatriche di cui soffre l'assicurato non sono resistenti alla terapia, ma
ha verificato l’incapacità lavorativa del ricorrente sulla base di una
valutazione puntuale ed oggettiva. In queste circostanze, la perizia della dr.ssa
__________ può essere utilizzata nella presente procedura.
Non è così necessario dare
seguito alla richiesta dell’assicurato di ordinare una nuova valutazione
psichiatrica (sulla valutazione
anticipata delle prove fra le tante cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag.
429.
e riferimenti), ritenuto
che la perizia adempie tutti i dettami giurisprudenziali di valore probatorio
(cfr. consid. 2.4).
Il ricorrente censura
inoltre il fatto di essere stato valutato dalla perita sulla base di due soli
colloqui, effettuati uno a 20 giorni di distanza dall’altra, e quindi a breve
distanza temporale.
Per quanto riferito a tale
allegazione, va fatto osservare che la dr.ssa __________ ha peritato l’assicurato
per complessive tre ore, lasso di tempo ritenuto da lei verosimilmente sufficiente
per conoscere una persona e di farsi un'idea anche di una complessa situazione
psichica. Inoltre va fatto presente che la specialista ha avuto a disposizione
l’intera documentazione medica contenuta nell’inserto (cfr. punto A della
perizia), inclusi i rapporti della psichiatra curante, e ha pure avuto un
contatto diretto, nella forma del colloquio telefonico, con quest’ultima.
In merito alla durata
della perizia, va inoltre ricordato che, secondo giurisprudenza, il
valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata
della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. STF
9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008
pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti; cfr. anche STCA 32.2018.11 del 14
giugno 2018), ciò che è il caso, come detto, con la perizia __________. La
critica del ricorrente relativa alla durata della visita medica, non modifica
quindi la valutazione specialistica.
Il ricorrente fa dal canto
suo in sostanza riferimento alla giurisprudenza per la quale, nel caso in cui
la patologia psichiatrica è caratterizzata da fasi di quiescenza e fasi di
riacutizzazione, non è sufficientemente probante la valutazione psichiatrica
peritale eseguita da uno specialista in psichiatria, fondata su un unico
colloquio anziché estendersi su di un periodo di tempo più lungo, con colloqui
approfonditi ed accompagnata dall’esecuzione di test indicativi e da un’attenta
analisi delle dichiarazioni del paziente (cfr. STCA 32.2012.92 del 1. ottobre
2012, 32.2011.200 del 19 gennaio 2012, 32.2010.308 del 19 maggio 2011 e
32.2010.137
del 21 marzo 2011).
Ora, da tale
giurisprudenza il ricorrente non può dedurre valide motivazioni che possano nel
caso concreto inficiare in qualche modo la validità delle conclusioni peritali.
In effetti, nel caso che ci occupa se è vero che è stata posta quale diagnosi
psichiatrica, fra le altre, quella di “Episodio depressivo grave in
remissione (F 33.2)”, nel caso dell’assicurato non è stata comprovata
l’esistenza di uno stato psichico fluttuante, con periodi di remissione dello
stesso e periodi di periodicità caratterizzati cioè da “fasi di quiescenza e
fasi di riacutizzazione” come era stato il caso nella sentenza del TF
C-2693/2007 del 5 dicembre 2008 (cfr. anche STCA 32.14.70 del 30 marzo 2015 e
32.12.185
del 14 febbraio 2013; cfr. anche 32.2014.134 del 21 luglio 2015). Nel
caso menzionato la Corte federale aveva in effetti ritenuto non
sufficientemente probante la valutazione psichiatrica peritale fondata su un
unico colloquio eseguita da uno specialista che non aveva riscontrato nulla di
patologico ed invalidante, ritenuto in sostanza che non era possibile escludere
che nella fase di esame l’assicurato si trovasse in una fase di remissione.
Nel caso che
ci occupa la situazione appare diversa e l’assicurato non può, sulla base
dell’illustrata giurisprudenza, dedurre la necessità di effettuare valutazioni
psichiatriche ulteriori. In effetti, contrariamente ai casi citati, a conferma
del fatto che la perita non ha valutato l’assicurato durante una
sporadica fase remissiva del male, va detto che i sintomi psichiatrici
evidenziati nella sua valutazione erano sostanzialmente i medesimi di quelli
menzionati dalla curante. La perita ha in effetti con pertinenza
rilevato che rispetto alla descrizione del quadro clinico riportato
dalla curante nella certificazione del 14 settembre 2018, gli elementi
evidenziati, segnatamente i sintomi soggettivi, erano sostanzialmente gli stessi
indicati nella perizia del 29 dicembre 2017, dedotti anche dal colloquio con la
curante e apparivano quindi analoghi a quelli descritti dalla stessa. Si
menzionavano in particolare sentimenti di colpa verso la morte del genitore,
distacco dalla famiglia di origine già-presente da tempo, disinteressamento del
pensiero altrui, del vivere. Ha quindi concluso, con motivazioni pertinenti,
che non era in sostanza ravvisabile un quadro modificato rispetto a quello
precedentemente osservato (doc. VI/2). Nessun elemento,
che nemmeno l’interessato o la sua curante menzionano, permette dunque di
ipotizzare che nel momento in cui l’assicurato è stato peritato egli si
trovasse in una fase di momentanea quiescenza della problematica psichica tale
da far dubitare dell’affidabilità della valutazione della perita.
Questo Tribunale deve
quindi confermare il ben fondato della valutazione peritale e ritiene che è a
giusta ragione che l'Ufficio AI poteva basare la sua decisione al termine di
una valutazione peritale completa, anche se fondata su due soli colloqui.
Quanto d’altra parte alla
differente quantificazione dell’inabilità lavorativa che deriva dalle affezioni
psichiatriche di cui l’assicurato è portatore, la perita, nella sua perizia del
29.
dicembre 2017, ha ben motivato la sua conclusione. Rilevando come l'insorgenza
di uno stato ansioso depressivo che ha necessitato la presa a carico
psichiatrica da parte della dr.ssa __________ anche con farmacoterapia avesse
influito sulla capacità lavorativa dell'assicurato, compromettendola dal
febbraio 2017, ha pure rilevato come l'introduzione di un corretto regime
psicofarmacologico avesse permesso un contenimento del quadro psicopatologico
con la remissione dell’episodio depressivo maggiore. Considerato il
miglioramento al momento della valutazione peritale, rilevato come la
valutazione delle limitazioni funzionali con il mini ICF non portasse ad
identificare aree di disfunzionamento marcato, con pertinenza ha concluso per
una capacità lavorativa piena a partire dal primo colloquio peritale, in
qualsiasi attività medico teorica e anche come casalingo. Preferibili erano
attività lavorative che potesse svolgere in maniera autonoma e non in gruppo,
evitando lavori che lo porterebbero ad un contatto diretto con sostanze
alcoliche (doc. AI 75).
Tali motivazioni,
approfondite e chiare, appaiono convincenti e questo Tribunale ritiene di
doverle condividere, anche considerando come il ricorrente, rispettivamente la
sua psichiatra curante, non abbiano fatto valere argomentazioni che possano in
qualche modo smentirle. In realtà la differente conclusione in punto alla
misura dell’inabilità lavorativa tratta dalla curante configura essenzialmente
un diverso apprezzamento. Richiamato il principio giurisprudenziale per cui in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF
9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che
il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati; cfr. sopra
al consid. 2.6), le differenti conclusioni della dr.ssa __________ non
consentono, alla luce delle coerenti e convincenti argomentazioni della dr.ssa __________,
di scostarsi dalle conclusioni di quest’ultima.
Sia peraltro osservato che
la perizia del __________ non ha omesso di approfondire la severità e la
persistenza dei disturbi psichiatrici, non tralasciando di precisare anche i
motivi per i quali occorreva tuttavia scostarsi dalla valutazione della curante.
Allo scopo di dissipare ogni dubbio, del resto, la dr.ssa __________ aveva pure
contattato la dr.ssa __________ in sede di elaborazione della perizia (doc. AI
75.
punto 6).
In sostanza quindi le
certificazioni della curante non permettono di distanziarsi dalle conclusioni
peritali, non apportando nuovi elementi oggettivi ignorati dalla perita
psichiatra e vanno quindi intese nel senso di una diversa valutazione della
medesima situazione del ricorrente.
Né del resto il ricorrente
ha preteso, e men che meno comprovato, l’esistenza di problematiche somatiche
idonee ad influire sulla capacità lavorativa in maniera superiore a quanto
accertato dall’amministrazione in occasione della resa della decisione del 28
ottobre 2014.
Occorre
quindi concludere che l’assicurato non ha prodotto documentazione rilevante o
fornito elementi che consentano in qualche modo a questo Tribunale di
considerare inattendibili le conclusioni del __________ e del SMR e, quindi,
dell’Ufficio AI, dalle cui conclusioni in merito alla capacità lavorativa della
decisione contestata non è quindi possibile dipartirsi. Né del resto
l’assicurato ha prodotto documentazione attestante un danno alla salute
d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un
peggioramento successivo alla perizia del __________ e entro la data della
decisione contestata (ribadito che per costante giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino
al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).
Va qui ricordato che se da
una parte la procedura davanti
al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva
che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata
dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158
consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di
collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare –
ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo
alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V
264.
consid. 3b con riferimenti).
Questa Corte ritiene
pertanto che lo stato di salute dell’assi-curato sia stato approfonditamente
vagliato dall'amministrazione, segnatamente dalla perita del __________, prima
dell'emanazione della decisione qui impugnata (in concreto: il 20 agosto 2018)
data che, come detto, segna il limite temporale del potere cognitivo del
giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1
e riferimenti).
Del resto val la pena di
nuovamente ribadire che le conclusioni del __________ sono stata avallate
integralmente anche dal SMR. A proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a
disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -
determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI
risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per
la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi,
grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi
chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo
modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e
assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve
così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa
invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14
luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
In siffatte circostanze le
censure ricorsuali riguardo alla perizia psichiatrica del __________ devono
essere respinte.
In conclusione, rispecchiando
la valutazione del __________ e del SMR, unitamente alla documentazione agli
atti, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.4 e 2.6), richiamato pure l'obbligo che incombe
all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno
alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400
e riferimenti), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195
consid. 2 e riferimenti, 115 V 142 consid. 8b) che se dal 8 febbraio al 24
ottobre 2017 l’assicurato aveva presentato un peggioramento delle sue
condizioni con un’inabilità completa a motivo delle affezioni psichiche, dal 25
ottobre 2017 tuttavia il suo stato di salute era nuovamente sovrapponibile a
quello presente in precedenza con una capacità lavorativa completa in attività
adeguate e un conseguente grado di invalidità del 15%.
La refertazione medica
agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per valutare
l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione della contestata,
senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d). La richiesta del ricorrente di
essere fatto oggetto di un nuovo accertamento peritale psichiatrico va quindi
disattesa.
Visto quanto sopra, non
presentando l’assicurato, fatto salvo un limitato periodo dal mese di febbraio
al mese di ottobre 2017 - e quindi di durata inferiore al periodo minimo di un
anno giusta l’art. 28 LAI (cfr. al consid. 2.3) -, un’inabilità lavorativa da
ascrivere alle problematiche psichiatriche, e non essendo fatto valere alcun
peggioramento rilevante delle affezioni somatiche rispettivamente delle limitazioni
che ne discendono, correttamente l’Ufficio AI ha concluso che a decorrere dal
25.
ottobre 2017 il suo stato di salute era sovrapponibile a quello accertato in
maniera definitiva in occasione della precedente decisione del 28 ottobre 2014,
con un grado di invalidità del 15%, insufficiente per la concessione di
prestazioni.
La decisione contestata va
quindi confermata, mentre che il gravame va respinto.
2.9
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione
o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.--
e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a carico del
ricorrente, il quale, per il tramite del suo legale, ha postulato di essere
ammesso all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
2.10
Ai sensi dell’art. 61 lett. f
LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di
farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere
diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la
disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2011.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125.
V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per valutare se un
assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si
tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48
consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un
supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nel caso concreto, dal
certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria risulta che il
ricorrente è coniugato con una figlia piccola e senza attività
lucrativa; risulta inoltre che l’interessato non ha sostanza e che egli è stato
oggetto di procedure esecutive sfociate in nel rilascio di attestati carenza
beni per somme considerevoli. Egli non ha entrate all’infuori degli assegni
integrativi prima infanzia ammontanti a fr. 3'715 mensili (doc. A/6). In
queste circostanze il requisito dell’indigenza è dato.
L’assicurato
non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento
di un legale appariva giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva
essere considerato manifestamente privo di fondamento.
Essendo
dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la
concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito
patrocinio va concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la
situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61
lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag;
relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art.
152.
cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5;
STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente
pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Il ricorrente è per il
momento esonerato dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo
carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è accolta.
3. Le
spese, per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito
della concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a suo carico sono per il
momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti