32.2018.163
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
30 aprile 2019Italiano58 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.163
BS/sc
Lugano
30 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 settembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 agosto 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, classe 1963 e da ultimo attiva quale ausiliaria di pulizia a tempo parziale,
nel dicembre 2016 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti a
seguito dei postumi di tre diversi infortuni (doc. 2 inc. AI).
1.2. Nell’ambito
dell’istruttoria, l’Ufficio AI ha incaricato il SAM (Servizio di accertamento
medico dell’AI) di eseguire una perizia pluridisciplinare, concludente - con
rapporto dell’8 febbraio 2018 - per una totale incapacità lavorativa in tutte
le attività dal 29 agosto 2016 sino al 21 marzo 2017, un’inabilità del 70% dal
22 marzo 2017 e del 60% dal 1° settembre 2017 nell’abituale professione,
un’inabilità del 30% dal 22 marzo 2017 e dello 0% dal 1° settembre 2017 in
attività adeguate (doc. 38 inc. AI). L’amministrazione ha poi effettuato
un’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica concludente
per una limitazione del 24% (cfr. rapporto 29 maggio 2018, doc. 42 incarto AI).
Tenuto inoltre conto del rapporto 30 maggio 2018 del consulente in integrazione
professionale (doc. 44 incarto AI), con decisione del 22 agosto 2018
(preavvisata il 4 giugno 2018) l’Ufficio AI, considerata l’assicurata quale
persona con attività lucrativa a tempo parziale (28% quale salariata e 52%
quale casalinga), in applicazione del metodo misto ha fissato un grado
d’invalidità non pensionabile e di conseguenza ha negato il diritto a prestazioni
(doc. 58 incarto AI).
1.3. Contro
la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha
interposto il presente tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento con
conseguente riconoscimento di ¾ di rendita dal 29 agosto 2017.
In
primo luogo contesta la percentuale di ripartizione tra attività salariata e
casalinga, sostenendo di dover essere considerata salariata a tempo pieno.
Contesta altresì la valutazione medico-teorica operata dal SAM, come pure
l’inchiesta economica per casalinghe. Ritiene insufficiente la riduzione del
10% dal reddito da invalido riconosciuta dall’amministrazione. Delle
motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo. La ricorrente
chiede di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la chiave di ripartizione tra
attività lucrativa e mansioni domestiche, come pure il corretto svolgimento
dell’inchiesta domiciliare e la valutazione della capacità lavorativa residua,
ha proposto la reiezione del ricorso.
1.5. Il
29 ottobre 2018 l’assicurata ha preso posizione sulla documentazione allegata
alla risposta di causa (VIII), seguita dalle osservazioni 5 novembre 2018
dall’Ufficio AI (X).
1.6. Il
12 novembre 2018 l’insorgente ha prodotto un rapporto del suo medico curante
(XII). Su richiesta del TCA, con osservazioni 23 novembre 2018
l’amministrazione ha inoltrato le proprie osservazioni al succitato nuovo atto
medico, sostenendo come lo stesso non permetta di modificare la precedente
valutazione (XIV).
Il
7 dicembre 2018 l’assicurata ha invece sostenuto la rilevanza del rapporto del
medico curante (XVI).
1.7. Il
7 marzo 2019 il legale della ricorrente ha chiesto al TCA di pronunciarsi sulla
domanda di gratuito patrocinio (XVIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato
all’assicurata il diritto ad una rendita.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer
(Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.3. Se, però, un assicurato
maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,
l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è
possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere
da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8
cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie
mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di
calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246
consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art.
28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita
un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale
non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è
valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di
svolgere le mansioni consuete.
L’art. 27 cpv. 1 prima
frase OAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa a sua volta che
per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell'economia domestica s'intendono in particolare s’intendono gli usuali
lavori domestici nonché la cura e l’assistenza ai familiari.
Secondo la prassi
amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili
a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni,
attività benevole gratuite, ecc.). L'invalidità viene così valutata sulla base
di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta
domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si
paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances
sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
1994, pag. 145).
Di regola si presume che
non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo
nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito
che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa
eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire
personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che
si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla
situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali.
Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano
soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico,
amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi
escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti
l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015
nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così
valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare
mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158
consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima
della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere
posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag.
139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi
è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua
economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito
che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa
eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire
personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che
si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla
situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si
distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o
altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge
collabora nell'impresa dell'altro.
Nel nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati
occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché
la cura e l'assistenza ai familiari.
Il nuovo art. 27
cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso
2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella
comunità.
L’art. 27bis cpv. 3 OAI
prevede che il calcolo del grado d’invalidità lucrativa è disciplinato
dall’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito che
l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo
parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa
attività lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno
percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato
avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).
Per l’art. 27bis cpv. 4
OAI per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete
viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato
rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua
situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene ponderata in
funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 3
lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.
Con la modifica
dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni
consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr.
Leuenberger – Maro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale
1/2018 pag. 40 seg (45-46)).
Le nuove norme
dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità
e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale,
valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai
NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale
nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in
generale.
Va infine rilevato che Inoltre
con lettera circolare AI n. 372 l’UFAS ha rammentato che “per tutte le prime
richieste di prestazioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017, il
diritto alla rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al vecchio
modello di calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo con
effetto dal 1° gennaio 2018.”
In concreto la richiesta
di prestazioni è del dicembre 2016 e nessuna decisione formale dell’Ufficio AI
relativa a tale richiesta è finora cresciuta in giudicato.
Occorre pertanto applicare
il vecchio diritto per il calcolo delle prestazioni da agosto 2017 fino al 31
dicembre 2017, mentre le nuove norme vanno applicate per il periodo dal 1°
gennaio 2018 (per dei casi in cui questo Tribunale ha già proceduto in questo
senso vedi la STCA 32. 2018.56 del 25 febbraio 2019, 32.2018.29 del 7 febbraio
2019 e 32.2018.42 dell’8 ottobre 2018).
2.4. Nel caso
in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile
l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita
un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda
del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16
LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte
dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del
coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il
grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di
graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni
l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che
svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il
resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla
volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8
CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Pladoyer
5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR
2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è
stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.
In una sentenza pubblicata
in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha
ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi
dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito
dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito
professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo
l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore
d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo
misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che
oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai
sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al
31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione
esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga
consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del
metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è
applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Occorre altresì ricordare
che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti
dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera
(7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle
persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli
motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto
il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con
attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo
parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una
soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione
della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può
essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018
consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso
di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12
febbraio 2016 consid. 4.3).
Come detto, il 1° gennaio 2018
sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27bis cpv. 2-4 OAI nel loro
nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg. 7581-7582). Al
riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore
equità nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”,
risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo
per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che
contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa
anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta
del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore
della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.
2.5. Al fine di determinare il
metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto
appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente
prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi
sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del
danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività
lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non
esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non
fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita
all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute
invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto
modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare
sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni
finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale,
le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va
tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato
raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di
un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile
attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in
argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la
giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La
procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa
valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica
dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale
dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA
Fatti
I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Va
ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione
si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata
dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195,
98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente
pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc,
op. cit., pag. 190-191).
2.6. Ritornando al caso in esame, contestata
è la ripartizione tra attività salariata e casalinga.
In sede ricorsuale
l’assicurata sostiene che è sempre stata interessata a un’attività lavorativa a
tempo pieno, che la riduzione del tempo lavorativo è da far risalire unicamente
al 2016 per motivi di salute e che in precedenza, dal 2000 al 2010, ha lavorato
a tempo pieno prima presso il ristorante Al Ponte di Cadenazzo ed in seguito nell’esercizio
pubblico Marché presso l’area autostradale di Bellinzona. Rileva inoltre che le
riduzioni del tempo di lavoro delle attività svolte successivamente al 2010 erano
dovute a contingenze dei datori di lavoro e che quando era alle dipendenze
della ditta Cabiancardi ha lavorato per alcuni periodi al 70%.
In
sede di risposta di causa l’amministrazione ha rilevato:
" (…)
In effetti, prima dell’insorgenza del danno alla salute (ovverosia
prima del 29.08.2016), l’assicurata lavorava nella misura del 28% (11,75: 42 x
100) quale ausiliaria di pulizia presso la ditta __________ di Cadempino (cfr.
a tal proposito i doc. 15 e 26 incarto AI nonché il doc. 10 incarto DISO).
Oltre a ciò, dall’estratto del conto individuale agli atti emerge
che l’assicurata ha guadagnato la somma di CHF 17'405.- nel 2013, CHF 17'585.-
nel 2014 e CHF 18'012 nel 2015. Di conseguenza, nei tre anni che precedono
l’insorgenza del danno alla salute (2016), la Signora RI 1 ha sempre percepito
un importo equivalente ad una percentuale lavorativa del 28%. (…)” (Doc. VI)
Nell’inchiesta
economica l’assistente sociale, alla domanda
posta all’assicurata volta a
sapere se senza il danno alla salute avrebbe esercitato un’attività lucrativa,
ha riportato la seguente risposta:
" (…)
Sì, la signora RI 1 dichiara che in assenza del danno alla salute
avrebbe lavorato almeno a metà tempo. Addirittura ammette di aver lavorato
anche a tempo pieno (al Ristorante __________, al __________ e inizialmente a __________)
e oggi, in assenza di impegni familiari avrebbe anche lavorato a tempo pieno.
Presso la ditta __________ ha diminuito al 50% e poi a poche ore a causa dei
problemi di salute.
Dall’estratto del C.I. risulta certamente un impegno a tempo
pieno negli anni passati ma anche una diminuzione dell’attività lucrativa già
prima dell’inizio dei disturbi di salute (a partire dal 2011). Pertanto ritengo
che vada mantenuta la ripartizione effettuata a dossier poiché non vi sono
giustificativi che possano sostenere la volontà di lavorare a una percentuale
maggiore.” (pag. 236 inc. AI)
Tuttavia, come rettamente
evidenziato in sede di risposta e come si vedrà nel prosieguo (cfr. consid.
2.15), anche volendo ammettere, per ipotesi di lavoro, che l’interessata sia da
considerare quale salariata al 100%, l’esito non cambierebbe non presentando l’interessata
un grado d’invalidità pensionabile.
2.7. Per
quel che concerne la parte salariata, l’Ufficio AI ha incaricato il SAM di
eseguire una perizia pluridisciplinare.
Dal
referto datato 8 febbraio 2018 (doc. 38 incarto AI) risulta che i periti hanno
fatto capo a consultazioni specialistiche esterne: reumatologica (dr. med. __________),
neurologica (dr. Med. __________) e psichiatrica (dr. med. __________). Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso
il citato centro d’accertamento, i periti del SAM hanno posto le seguenti
diagnosi:
"
(…)
5. DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa:
Sindrome panvertebrale con componente
cervicospondilogena prevalentemente a sin. e lombospondilogena prevalentemente
a ds., in:
-
esiti da decompressione di stenosi
disco-legamentaria lombare (L4-S1 da sin., over the top a ds., in stenosi in
origine mista degenerativa-congenita del canale spinale L4-S1 con claudicatio
spinale, il 21.9.2016;
-
attualmente assenza di deficit
neurologici di tipo radicolare agli arti inferiori;
-
alterazioni degenerative
plurisegmentali del rachide lombare (discopatie L3-S1);
-
assenza di deficit neurologici di
tipo radicolare agli arti superiori;
-
alterazioni degenerative
plurisegmentali del rachide cervicale (discopatie C4-C7, spondilartrosi C7-D1
con restringimento moderato del forame intervertebrale a ds.);
-
disturbi statici del rachide
(ipercifosi della colonna dorsale con protrazione del capo, appiattimento della
colonna dorsale intermedia-caudale con scoliosi sinistro-convessa dorsale,
iperlordosi lombare);
-
decondizionamento e sbilancio
muscolare;
-
obesità (peso 110 kg, statura
164,5 cm, BMI 40,6 Kg/m2).
Gonartrosi prevalentemente bicompartimentale bilaterale, accentuata
a ds., in:
- obesità
(peso 110 kg, statura 164,5 cm, BMI 40,6 kg/ m2)
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Sindrome da disadattamento, reazione mista
ansiosodepressiva (ICD-10 F43.22).
Sindrome somatoforme indifferenziata (ICD-10 F45.1).
Sindrome fibromialgica generalizzata.
Obesità (peso 110 kg, statura 164,5 cm, BMI 40,6 kg/m2).
Cadute recidivanti, senza spiegazione neurologica
organica e non compatibili con un problema vestibolare periferico.
Stato dopo distacco di corpo vitreo ds. nel 2010.
Ipertensione arteriosa in trattamento.
Iperlipidemia in trattamento.
Sindrome delle apnee da sonno di tipo ostruttivo di
grado leggero, trattata con ventiloterapia C-PAP nel 2010-2011. (…)” (pag.
153-154 inc. AI)
Riportate
le singole conclusioni dei diversi specialisti esterni (cfr. perizia punto no.
6), dopo una dettagliata ed esaustiva discussione globale, ritenute invalidanti
unicamente l’affezione reumatologica (quella psichiatrica lo è stata sino al
subentrato miglioramento da settembre 2017), i periti hanno ritenuto data una
totale incapacità lavorativa in tutte le attività dal 29 agosto 2016 sino al 21
marzo 2017; un’inabilità del 70% dal 22 marzo 2017 e del 60% dal 1° settembre
2017 nell’abituale professione, un’inabilità del 30% dal 22 marzo 2017 e dello
0% dal 1° settembre 2017 in attività adeguate.
2.8. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.9.
2.9.1. Con
il presente ricorso l’assicurata contesta la valutazione medico-teorica del
SAM, in particolare sostiene:
" (…) I
periti del SAM hanno indicato che la medesima, nell’attività abituale, presenta
una capacità lavorativa limitata al 40%.
In attività adeguata la ricorrente presenterebbe una capacità
lavorativa globale del 100%.
Tuttavia i limiti funzionali e di carico indicati dal SAM per
l’attività adeguata corrispondono, se non sono persino più pesanti,
all’attività di ausiliaria di pulizie. Vi è pertanto una macroscopica contraddizione
nelle conclusioni della perizia SAM laddove si accerta una capacità lavorativa
nell’attività abituale di ausiliaria di pulizie limitata al 40% e una capacità
lavorativa totale in un’attività adeguata che praticamente presenta le stesse
caratteristiche dell’attività di ausiliaria di pulizie.
Se la ricorrente, come essa stessa sostiene, nell’attività
abituale di ausiliaria di pulizie è in grado di lavorare solo al 40%, allora il
medesimo grado di capacità lavorativa deve essere confermato anche in un’attività
abituale che presenta caratteristiche simili e limiti funzionali non diversi da
quelli relativi all’attività di ausiliaria di pulizie. (…)” (doc. I pag. 4)
Tale
assunto non può essere condiviso.
In
primo luogo occorre far presente che il dr. med. __________ nel
rapporto 21 dicembre 2017, poste le diagnosi reumatologiche riportate al
consid. 2.3, ha evidenziato le seguenti limitazioni:
" (…) Giudico
come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività che tiene
pienamente conto dei limiti funzionali e di carico seguenti: l’assicurata può
molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi,
talvolta tra 5-10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado tra 10-15 kg fino
all’altezza dei fianchi, mai pesi oltre i 15 kg fino all’altezza dei fianchi;
l’assicurata può talvolta sollevare pesi fino a 3 kg sopra l’altezza del petto,
di rado pesi oltrepassanti i 3 kg sopra l’altezza del petto. L’assicurata può
molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, talvolta maneggiare attrezzi di
media entità, mai maneggiare attrezzi pesanti. La rotazione manuale è normale.
L’assicurata più di rado effettuare lavori al di sopra della testa, di rado
effettuale la rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione seduta ed
inclinata in avanti, di rado la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può
di rado assumere la posizione inginocchiata, spesso effettuare la flessione
delle ginocchia, ma assumere la posizione accovacciata. L’assicurata può
assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in
piedi di lunga durata, dovendo tuttavia avere la possibilità di alternare le
posizioni corporee al bisogno. L’assicurata può molto spesso camminare fino a
50 metri, molto spesso oltre 50 metri, di rado camminare per lunghi tragitti,
come pure di rado camminare su terreno accidentato, può di rado salite le
scale, mai salire su scale a pioli. (…)” (pag. 206 inc. AI)
Egli
ha concluso ritenendo l’assicurata “abile sull’arco di una giornata
lavorativa normale di 8-9 ore, con un rendimento massimo del 100% a distanza di
6 mesi dall’intervento di decompressione neurochirurgica del rachide lombare
del 21.9.2016, quindi a decorrere dal 22. 3. 2017”.
Nell’ultima
attività svolta come ausiliaria di pulizie il perito ha evidenziato che:
" (…) L’assicurata
era da ultimo attiva come ausiliaria di pulizie presso l’impresa di pulizie __________
di __________, attiva durante un orario di lavoro variabile, dall’1.5.2016
11,75 ore alla settimana; si trattava di un’attività implicante talvolta la
pulizia del mobilio, talvolta dei pavimenti, durante la quale stava raramente
seduta, talvolta doveva stare in piedi, talvolta doveva camminare, raramente
sollevare o portare pesi leggeri da 0 - 10 kg; tenendo conto del mansionario
dell’ausiliaria di pulizie, della capacità funzionale e di carico residua ora
presente, giudico l’assicurata, per quest’ultima attività, abile al lavoro
sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8 – 9 ore, rispettivamente
durante le ore previste dal contratto di lavoro, ma con una diminuzione del
rendimento del 60%, a partire dal 22.3.2017. (...)” (pag. 206-2017 inc. AI)
Quindi,
contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente, le suelencate caratteristiche
relative all’abituale professione di ausiliaria di pulizie – come ad esempio la
posizione prevalentemente in piedi, il sovente sollevamento o il porto di pesi
maggiori di 10 chili – non corrispondono alle mansioni relative ad attività
rispettose delle limitazioni riportate sopra.
Pendente
causa l’assicurata ha prodotto il rapporto 4 giugno 2018 della Clinica __________
di __________ (doc. C) ed il certificato 11 luglio 2018 del medico curante
(doc. B) che sono stati valutati dal SMR nelle annotazioni 1° ottobre 2018 e alle
cui conclusioni questo TCA aderisce:
“La nuova documentazione citata dal rappresentante legale in
questa fase di ricorso al TCA non apporta modifiche a quanto già noto.
Si tratta di certificato del medico curante dr. __________ (nuovo
medico curante da pochi mesi dell'Ata) che certifica presenza di malattia senza
citare status clinici o funzionali e non prendendo posizione su % di abilità /
inabilità lavorative e di rapporto medico di degenza riabilitativa a __________
nel quale si cita analoga terapia e diagnosi come già noti dal esaustivo SAM.
In definitiva non vi sono motivi per discordanze tali da quanto
già noto e necessità di procedere a nuovi accertamenti.” (VI/1)
Da
ultimo, la ricorrente ha prodotto il rapporto 31 ottobre 2018 del medico
curante dal seguente tenore:
" La
paziente summenzionata soffre di dolori cronici a livello lombare, con
cedimenti ripetuti degli arti inferiori e cadute recidivanti, così come di
dolori cronici all'arto superiore di sinistra. I dolori lombari sono sempre
presenti, nonostante fisioterapia regolare e terapia antalgica fissa e al
bisogno, con esacerbazioni algiche frequenti, necessitanti potenziamento della
terapia antalgica.
Nel mese di settembre vi è stato un peggioramento dei dolori con
quadro clinico di radiculopatia L5 a destra, con dolori a stare sdraiata e
notturni, e cedimenti dell'arto inferiore destro. Clinicamente la mobilità
della colonna vertebrale è ridotta in tutti i piani, la palpazione della
colonna lombare è dolente, la muscolatura paravertebrale lombare è dolente e
irrigidita, l’arto inferiore destro presenta un'ipoestesia a livello di L5 a
des con lieve deficit di forza alla flessione del piede e delle dita del piede
des.
Quali ulteriori comorbidità che inficiano l'abilità lavorativa, la
paziente presenta un'adipositas, una poliartrosi, in particolare una gonartrosi
e coxartrosi sintomatiche a destra, con versamento articolare al ginocchio e
importante dolorabilità alla rotazione interna ed esterna dell'anca destra.
La paziente beneficia di fisioterapia regolare, ho richiesto alla
Cassa Malati in settembre la presa a carico di costi di fisioterapia a lungo
termine.
In passato alla paziente è stata prescritta dal mio predecessore,
Dr. __________, un'inabilità lavorativa al 100% dal 30.10.16 al 21.12.16,
quindi all'80% dal 21.12.16 al 31.1.17. Mancano ulteriori certificati medici
nel corso del 2017, il Dr. __________ in una lettera all'Ufficio Assicurazione
Invalidità del 22.09.17 riferiva un'IL al 100% come donna delle pulizie
verosimilmente duratura.
Nel mese di maggio di quest'anno, in occasione dell'iscrizione
della paziente alla disoccupazione, ho confermato un'abilità lavorativa ai 40%
come donna delle pulizie, nel tentativo di favorire la ripresa dell'attività
lavorativa.
In ragione dell'ulteriore decorso, con peggioramento dei dolori
lombari, insorgenza di sindrome radicolare, e progressione di disturbi
artrosici all'arto inferiore di destra, la ritengo inabile al 100% all'attività
di donna delle pulizie, verosimilmente a lungo termine.” (doc. XII/1)
Orbene,
questa Corte concorda con quanto sostenuto dal SMR nelle annotazioni 22
novembre 2018 (XIV), ossia che il succitato certificato “non permette di
modificare quanto già ritenuto adeguato in annotazione del 1.10.2018”.
Difatti
la sintomatologia legata a livello lombare ed agli arti inferiori riportata dal
(nuovo) medico curante è stata ampiamente esaminata dal perito (cfr. punto no.
3.2 “sistema locomotore”) e le diagnosi sono sostanzialmente le stesse poste
dal dr. med. __________. Il medico curante ha inoltre sostenuto che a seguito
del peggioramento dei dolori lombari, dell’insorgenza di una sindrome
radicolare, nonché a causa di una progressione dei disturbi artrosici all’arto
inferiore destro, I’assicurata non può svolgere la sua abituale attività di
ausiliaria di pulizie. Determinante è invece la valutazione riguardo alla
capacità lavorativa nelle attività ritenute adeguate dal perito, attività che
in sostanza tengono conto delle problematiche dell’assicurata, valutazione che,
come visto, non risulta essere stata smentita dai nuovi atti medici.
2.9.2. L’assicurata è stata
visitata dal dr. med. __________ il quale nel referto 15 gennaio 2018,
diagnosticate una sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso depressiva
(ICD 10; F43.22) ed una sindrome somatoforme indifferenziata (ICD 10; F45.1),
dopo aver proceduto ad un’esaustiva valutazione dei reperti, ha concluso:
" (…) Ritengo
che allo stato attuale non vi sia nessuna influenza sulle capacità lavorative;
mentre è presumibile che dal mese di gennaio 2017 vi sia stata una parziale
inabilità lavorativa stimabile nell’ordine del 30%, intesa come riduzione del
rendimento, fino al mese di agosto 2017, quando la Dr.ssa __________ ne attesta
il miglioramento.
A partire dunque da settembre 2017, l’assicurata avrebbe ripreso
le piene capacità lavorative. (…)” (pag. 221 inc. AI)
Dal
punto di vista neurologico, l’assicurata è stata peritata dal dr. med. __________,
il quale nel suo rapporto 18 dicembre 2017 non riscontrato alcune limitazioni
funzionali (cfr. pag. 208-214)
Alle
conclusioni dei due succitati specialisti, frutto di dettagliate e ben motivate
perizie, va prestata adesione. Né del resto l’assicurata ha sollevato obiezioni
al riguardo.
2.9.3. Non
essendo, come visto, intervenuti peggioramenti successivamente alla perizia
SAM, viste quindi le affidabili e concludenti risultanze della perizia pluridisciplinare,
alla quale va conferito valore probatorio (cfr. consid. 2.8), richiamato
inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene
dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati), che la ricorrente presenta una totale
incapacità lavorativa in tutte le attività dal 29 agosto 2016, un’inabilità del
70% dal 22 marzo 2017 e del 60% dal 1° settembre 2017 nell’abituale professione,
un’inabilità del 30% dal 22 marzo 2017 e dello 0% dal 1° settembre 2017 in
attività adeguate.
Questo Tribunale ritiene
altresì che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e
sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi
necessario il rinvio degli atti all’Ufficio AI per l'esperimento di ulteriori
accertamenti.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10
pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Grado d’invalidità per
la parte lucrativa
2.10. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire
quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di
verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1
pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la
persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso
adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V
222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile
il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza
l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.
248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -
in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la
persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,
continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U
400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale
va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe
intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere
concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La
mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti
che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la
partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina
citata).
Come
risulta dal rapporto 30 maggio 2018 del consulente in integrazione
professionale (doc. 44 inc. AI, ripreso nella decisione contestata), l’Ufficio
AI ha preso in considerazione la media salariale dei tre anni precedenti il
danno (2013 – 2015) per un importo di fr. 17'667.-- relativo all’attività di
ausiliaria di pulizie svolta al 28%. Per il 2018, conformemente al nuovo
calcolo ai sensi dell’art. 27bis cpv. 3 lett. a OAI (cfr. consid. 2.3),
l’amministrazione ha riportato il succitato dato al 100% per un importo di fr.
39'157,30.
Questi dati – peraltro rimasti
incontestati – possono essere fatti propri da questo Tribunale.
2.11. Per
quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Come appena visto, l’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella
di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA
I 222/04 del 5 settembre 2006).
Nel caso di specie, non svolgendo l’assicurata un’attività
adeguata, rettamente l’Ufficio AI ha determinato il reddito da invalida sulla
base dei dati statistici relativi ad attività semplici e ripetitive.
In
particolare l’amministrazione ha preso in considerazione quale base di
calcolo fr. 54'355,67 risultante dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, attività semplici e ripetitive, valida nel 2014, dato
aggiornato al 2016 e riportato su 41.7 ore settimanali.
Per
il calcolo alla scadenza dell’anno di attesa (29.08.2017), preso il succitato
dato statistico, ridotto della quota di riparto del 28% quale salariata, ridotto
del 30% per tenere conto dell'esigibilità lavorativa al 70% e decurtato del 10%
per attività leggere e altri fattori di riduzione, il reddito da invalida è stato
definito in fr. 9'588.--.
Per
quel che concerne il periodo dal 1° settembre 2017, in cui la capacità
lavorativa è del 100%, sempre tenendo conto della quota di riparto del 28% e la
riduzione complessiva del 10%, il reddito da invalida è stato fissato in fr.
13'698.--.
Infine,
il reddito da invalida, rapportato al 100%, con un’esigibilità del 100% ed una
riduzione complessiva del 10%, è stato quantificato in fr. 48'920.-.
Di
conseguenza, per il mese di agosto 2017, raffrontando il
reddito da valida di fr. 17'667.-- con quello da invalida di fr. 9'588,
l’Ufficio AI ha stabilito un grado d’invalidità del 46%.
Per
il periodo successivo al 1° settembre 2017 il grado d’invalidità è stato
quantificato in 22% (fr. 17'667.-- reddito da valida e fr. 13'698.-- da
invalida).
Infine,
dal 1° gennaio 2018 il grado d’invalidità è nullo (fr. 39'920.-- di reddito da
valida e fr. 48'920. -- da invalida).
Va
qui fatto presente che questo TCA non può confermare la modalità di calcolo del
reddito da invalida per il periodo precedente il 1° gennaio 2018, avendo, come
visto, l’amministrazione già proceduto alla ripartizione della quota parte di
salariata. Essa avrebbe invece dovuto prendere in considerazione il reddito
statistico al 100%, riducendolo sulla base dell’esigibilità medico-teorica e di
eventuali altre riduzioni. Solo successivamente, cioè al momento del calcolo
dell’invalidità globale, si tiene conto della quota parte relativa all’attività
salariata (cfr. a tal riguardo STCA 32.2014.66 del 24 marzo 2015 consid. 2.12.2
pag. 28). Tuttavia, come si vedrà, tale modo di procedere non modifica l’esito
della vertenza.
Per
quanto concerne l’ammontare del reddito ipotetico, l’Ufficio AI ha, come visto,
fatto riferimento ai dati salariali statistici.
Ha
in seguito applicato una riduzione globale del 10% per attività leggere ed
altri fattori.
L’insorgente
contesta tale riduzione, sostenendo che deve essere “considerata anche l’età
dell’assicurata, l’attività a tempo parziale, l’assenza di una formazione specifica,
le scarse conoscenze linguistiche e la cittadinanza straniera” (ricorso
pag. 4).
Questa
Corte, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle
assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell’amministrazione (DTF 137 V 71 e 132 V 393 consid. 3.3), non ha motivo per
distanziarsi dalla percentuale calcolata dall’amministrazione.
Per quel che concerne il fattore
età avanzata, sebbene viene considerato come un fattore estraneo
all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa, insieme ad altri fattori
di carattere personale o professionale, può ostare alla realizzazione della
capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato per mancanza di
richiesta di tale forza lavoro (sentenza 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid.
4.2.1 e 4.2.2, anche DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che misura l'età influisca
sulla possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua non si valuta
alla luce di un principio generale, bensì tenuto conto delle esigenze delle
attività di riferimento (sentenza 9C_918/2008 consid. 4.2.2 con riferimenti).
Pertanto, come visto, il fattore età avanzata non costituisce un motivo di
riduzione del reddito da invalido ma piuttosto un elemento di valutazione
generale della residua capacità lavorativa di una persona assicurata.
Nella fattispecie
concreta, rettamente nella risposta di causa l’amministrazione ha rilevato che
l’assicurata al momento della decisione contestata aveva 55 anni e quindi ben
lontana dall’età di pensionamento che, a determinate condizioni, può limitare
la capacità lavorativa.
Va inoltre rilevato che la
scarsa formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni,
considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello 1
attività semplici di tipo fisico o manuale; corrispondente al precedente
livello di qualifica 4: attività semplici e ripetitive) non richiedono né
un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione
particolare (cfr. in questo senso DTF 137 V 71 consid. 5.3 e STF 8C_709/2008
del 3 aprile 2009 consid. 2.3 con riferimenti).
Per quanto concerne la
nazionalità e la formazione professionale, va evidenziato che, come risulta dal
curriculum vitae (doc. 7 inc. AI) l’insorgente, in Svizzera dal 1993, è al
beneficio del permesso C (cfr. in materia Pratique VSI 6/2000, pag. 314 consid.
5a/cc), ha frequentato le scuole obbligatorie nel suo paese d’origine, dal 1999
al 2016 ha sempre lavorato in Ticino, dapprima nella ristorazione ed in seguito
quale ausiliaria di pulizie, motivo per cui non è giustificata alcuna
riduzione.
Potendo l’assicurata
svolgere un’attività a tempo pieno con riduzione di rendimento, un’ulteriore
riduzione per attività a tempo parziale non è giustificata (cfr., fra le tante,
STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014).
Ne segue che la riduzione
del 10% va confermata.
Pertanto, per
il mese di agosto 2017, raffrontando il reddito da valida di fr. 17'667.--
con quello da invalida di 34'244.-- (fr. 54'355,67 – 30% - 10%) si
ottiene un grado d’invalidità nullo.
Anche
per il periodo successivo al 1° settembre 2017 il grado d’invalidità è nullo [fr.
17'667.-- reddito da valida e fr. 48'920 (54'355,67 - 10%) da invalida].
Infine,
dal 1° gennaio 2018, periodo in cui – come visto – il reddito da valido delle
persone salariate a tempo parziale deve essere rapportato al 100%, il grado
d’invalidità è nullo (fr. 39'920.-- di reddito da valida e fr. 48'920. -- da
invalida).
Grado d’invalidità
quale casalinga
2.12. L'invalidità
delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia
domestica è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili alla
richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella
Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per
l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l'UFAS ha previsto
una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un massimo –
che nel caso concreto risultano essere stati rispettati – attribuibile a
ciascuna di esse.
In particolare la cifra 3087
CIGI prevede:
" Di regola,
si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica
costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Massimo %
1. Pasti (pulire/pelare/sbucciare, cucinare,
apparec-
chiare, effettuare la pulizia quotidiana della
cucina,
gestire le scorte)
50
Considerandi
2.
Pulizia e ordine dell’alloggio
(riordinare, spolve-
rare, passare l’aspirapolvere, lavare i
pavimenti,
pulire il bagno, cambiare le lenzuola,
effettuare pu-
lizie approfondite, curare le piante, il
giardino e le
aree adiacenti, eliminare i rifiuti) e cura
di animali
domestici
40.
3.
Acquisti (acquisti quotidiani e spesa
settimanale)
e altre commissioni (posta,
assicurazioni, uffici
pubblici)
10.
4.
Bucato e cura dei vestiti
(lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare,
ram-
mendare, pulire le scarpe
20.
5.
Cura e assistenza ai figli e/o ai familiari*
50.
* Nella cerchia
dei familiari rientrano il coniuge, il partner registrato o il convivente di
fatto (partner) dell’assicurato. Sono considerati familiari anche tutti i
parenti in linea retto con l’assicurato o il suo coniuge/partner e i minori
accolti nella famiglia a scopo di affiliazione.”
Le cifre 3088 e 3089 CIGI
dispongono:
" Di norma,
vanno applicati la ripartizione delle attività e ì rispettivi limiti massimi di
cui al N. 3087. Devono sempre essere prese in considerazione tutte le attività
(ad eccezione del n. 5). Si può procedere a una ponderazione diversa soltanto in
caso di divergenze molto forti dallo schema (I 469/99; RCC 1986 pag. 244). In
ogni caso il totale delle attività dev'essere sempre del 100 per cento
(Pratique VSI 1997 pag. 298).
Nell’ambito della determinazione delle limitazioni nelle mansioni
consuete a seguito del danno alla salute non si può tenere conto dei servizi forniti
all'assicurato nell'economia domestica da terzi (p. es. familiari, vicini,
personale ausiliario), gratuitamente o a pagamento, già prima dell'insorgere del
danno alla salute. Questi servizi non vanno dunque considerati né nell’elenco
delle attività, né per la ponderazione di queste ultime e nemmeno per la determinazione
delle limitazioni.”
Infine,
la cifra 3090 CIGI prevede:
" In virtù dell’obbligo
di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire
quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p.
es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi
domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). Un maggiore dispendio di tempo può
essere riconosciuto soltanto se l'assicurato non è in grado di svolgere la
totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita
dunque dell'aiuto di terzi (RCC 1984, pag. M3, consid. 5). L'interessato deve
inoltre ripartire il suo lavoro in funzione della nuova situazione e ricorrere all'aiuto
dei familiari. L'aiuto di questi ultimi va oltre quello usuale che ci si
potrebbe attendere da loro qualora l'assicurato non avesse subito un danno alla
salute (DTF 133 V 504, consid. 4.2). L'inadempienza parzíale o totale
delíobbligo di rídurre il danno da parte dell'assicurato ha conseguenze per la
determinazione delle limitazioni nelle varie attività.”
Va
poi rilevato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di
stabilire che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di
mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi
sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui
compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291
consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I
102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità
giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si
giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128
V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).
L’allora
TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1
della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente
confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo
dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività
domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni
nelle circostanze concrete.
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, 1985, pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144
consid. 5).
L’Alta
Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si
esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e
meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto
con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF
8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto
che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle
singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato
soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute
fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di
disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio
2003), ciò che non è il caso in esame visto che dal settembre 2017 le affezioni
d’ordine psichiatrico non sono state ritenute invalidanti dal dr. med. Passoni.
2.13
Nella fattispecie in esame
l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta,
eseguita il 3 maggio 2018 (doc. 42 inc. AI). Dal relativo rapporto datato 29
maggio 2018 in merito alla descrizione degli impedimenti dovuti all’invalidità si
legge:
" (…)
5.
ATTIVITÀ - descrizione
degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1
Pasti
Pulire/pelare/sbuccia-re, cucinare, apparec- chiare,
effettuare la pulizia quotidiana della cucina, gestire le scorte
importanza assegnata
40%
percentuale degli impedimenti
10%
percentuale di invalidità
4%
È da sempre l'A.ta ad occuparsi della preparazione dei pasti. Dal
momento in cui subentrato il danno alla salute, la Signora RI 1 se ne occupa
solamente quando se la sente. Altrimenti ci pensa il figlio, aggiunge l'A.ta.
La Signora RI 1 ammette di preparare pasti più semplici e veloci
rispetto a un tempo, quando la famiglia era anche più numerosa, in cui cucinava
piatti più complessi e laboriosi. L'A.ta, oppure il figlio, carica la
lavastoviglie, subito dopo il pasto oppure, se non se la sente, quando sta
meglio.
Durante il pomeriggio l'A.ta nega di riposare.
Sulla base delle limitazioni funzionali all'incarto si
giustifica un minimo allungamento dei tempi. Va però considerato che si tratta
di un'attività leggera, eseguibile con i propri tempi e ritmi. È esigibile la
collaborazione del figlio.
5.2
Pulizia o ordine dell’alloggio
Riordinare, spolvera- re, passare l’aspira- polvere,
lavare i pavi- menti, pulire il bagno, cambiare le lenzuola, effettuare
pulizie ap- profondite, curare le piante, il giardino e le aree adiacenti,
elimi- nare i rifiuti e cura di animali domestici
importanza assegnata
35%
percentuale degli impedimenti
50%
percentuale di invalidità
17.5
%
La Signora RI 1 suddivide le pulizie su più momenti e giorni.
Riesce a passare lo Swiffer, poiché leggero, mentre per l'aspirapolvere si
limita a suddividere su più giorni. Le pulizie più pesanti (come lavare il
pavimento) o che implicano il sollevamento degli arti superiori o l'uso di una
scaletta, sono delegate ai figli.
Il figlio convivente collabora nelle pulizie e nel cambio delle
lenzuola.
La Signora RI 1 riesce a pulire superficialmente le vaschette del
bagno ma per la pulizia approfondita è necessario l'intervento della figlia.
Trattandosi di attività che sollecitano il corpo e alcune anche
pesanti, tenendo conto dei limiti all'incarto, si giustifica un impedimento del
50%. Tuttavia, l'A.ta ha la possibilità di suddividere le mansioni su più
momenti e giorni ed è altresì esigibile la collaborazione del figlio.
5.3
Acquisti e altre commissioni
Acquisti quotidiani, spesa settimanale e posta,
assicurazioni, uffici pubblici
importanza assegnata
10%
percentuale degli impedimenti
10%
percentuale di invalidità
1%
Da sempre l'A.ta viene accompagnata da un familiare per la spesa
più voluminosa, non possedendo lei stessa la patente. Per acquisti più leggeri
invece si recava volentieri alla __________ di __________, cosa che ormai non
avviene più a causa delle difficoltà nel camminare.
Si occupa tuttora dei pagamenti.
Si tiene conto della difficoltà nel camminare per lunghi
tragitti sebbene sia esigibile la collaborazione del figlio. Per gli acquisti
settimanali non sono state modificate le abitudini.
5.4
Bucato e cura vestiti
Lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare,
rammendare, pulire le scarpe
importanza assegnata
15%
percentuale degli impedimenti
10%
percentuale di invalidità
1.
%
La lavanderia condominiale si trova in cantina ma l'A.ta dispone
di una propria lavatrice, più piccola e con l'apertura in alto, nel suo
appartamento.
In tal modo la Signora RI 1 risulta autonoma nel caricare il
bucato. Solo per le lenzuola, che sono più voluminose e pesanti, la figlia
interviene poiché vengono lavate nella lavatrice condominiale e stese in
lavanderia, sempre dalla figlia. L'A.ta difatti è impossibilitata a stendere
sui fili alti mentre riesce sullo stendino basso.
Lo stiro è delegato alla figlia (o ev. al figlio) poiché per
l'A.ta si tratta di un'attività pesante che implica il movimento ripetitivo
dell'arto superiore e la rotazione del tronco. Sarebbe in grado, ammette, di
utilizzare la pressa e non col ferro, ma dal momento che i figli l'aiutano non
ci prova.
La percentuale assegnata considera le limitazioni funzionali
che impediscono all'A.ta di occuparsi dello stiro come un tempo. Tuttavia, la
delega nel lavaggio delle lenzuola non trova giustificazioni all'incarto,
poiché si tratta di un'attività che viene eseguita ogni due settimane, l'A.ta
può raggiungere la lavanderia con l'ascensore, caricare la lavatrice e, per
evitare di stendere, mettere tutto in asciugatrice.
5.5
Cura e assistenza ai figli e/o ai familiari
Il coniuge, il partner registrato o il convivente di
fatto (partner) dell’assicurato; tutti i parenti in linea diretta con
l’assicurato o il coniuge/partner e i minore accolti nella famiglia a scopo
di affiliazione
importanza assegnata
0%
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale di invalidità
0%
-.-
Valutazione dell'assistente sociale
totale delle attività
100%
percentuale di invalidità
24%
n
Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,
l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il
grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e
salario orario versato
Figli.
Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla
capacità al lavoro?
Da agosto 2016.” (pag. 238-240 inc. AI)
2.14
Sulla
base degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver
fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente
sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 24%.
Innanzitutto
va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente
stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei
parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del
100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito
dell'economia domestica. Questo aspetto non è, del resto, stato
specificatamente contestato.
In sede di ricorso l’assicurata,
accettata l’importanza delle singole attività indicata nell’inchiesta
domiciliare, contestata la percentuale degli impedimenti fissati dall’assistente
sociale, evidenziando:
" (…) La
ricorrente, a causa della malattia, riesce a preparare i pasti solo 2/3 volte
alla settimana. Vi sono però anche settimane intere durante le quali la
medesima non riesce a fare nulla in cucina. Si ritiene dunque corretto ritenere
un impedimento del 60% con un grado di invalidità del 24%.
Per le pulizie la ricorrente è aiutata dai figli. Essa non riesce
più a fare alcunché. Oltre ai dolori, attestati dai curanti, vi sono pure
svenimenti che costituiscono un'importante pericolo per l'interessata. Per le
pulizie occorre pertanto considerare un impedimento al 100% con un grado di
invalidità del 35%.
Anche gli acquisiti quotidiani e settimanali non sono più
possibili per la ricorrente. Di queste mansioni si occupano i di lei figli.
Anche per gli acquisti e le altre commissioni va dunque considerato un
impedimento al 100% con un'invalidità al 10%.
Per quanto attiene al bucato e alla cura dei vestiti va rilevato
che i figli si occupano di stendere, ritirare e stirare i panni. Si ritiene
dunque corretto considerare impedimenti per il 66.6% con un'invalidità del 10%.
L'invalidità complessiva nell'attività di casalinga ammonta
pertanto al 79% (24% + 35% + 10%). (…)” (doc. I pag. 5)
Preso
atto delle succitate obiezioni, con annotazioni 2 ottobre 2018 l’assistente
sociale ha così risposto:
" (…) La
valutazione delle singole attività si basa, oltre che sulle dichiarazioni
dell'A.ta, principalmente sui limiti funzionali presenti all'incarto.
Per quanto attiene all'attività di preparazione dei pasti ho
quindi fatto riferimento ai limiti stabiliti dal perito. Ho altresì considerato
il carico di lavoro (1-2 persone) e l'esigibilità di aiuto da parte del figlio.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, l'A.ta nei giorni in
cui non sta bene può servirsi di pasti surgelati o già pronti. Al contrario,
quando sta meglio può preparare in abbondanza e congelare delle porzioni in
vista dei giorni più difficili.
Tuttavia, si tratta di un'attività semplice e leggera, eseguibile
con i propri tempi e ritmi e in alternanza della postura.
La presenza della lavastoviglie fa si che la Signora RI 1 non
debba nemmeno lavare a mano.
Si mantiene pertanto la percentuale assegnata in sede d'inchiesta.
Per le pulizie si è, di nuovo, tenuto conto delle limitazioni
funzionali che influiscono principalmente sulle attività più pesanti.
In sede d'inchiesta, alla quale rimando, l'A.ta ha dichiarato di
occuparsi ancora di alcune mansioni. Distribuisce le attività su più momenti e
giorni, come è esigibile che sia. È stata considerata l'esigibilità di aiuto
del figlio oltre che le reali dimensioni dell'appartamento.
All'incarto non sono presenti limiti funzionali dovuti agli
svenimenti.
Non vi sono pertanto elementi che possono giustificare un
impedimento del 100%, come richiesto dal rappresentante legale.
Solo negli acquisti più leggeri vi è stata una modifica delle
abitudini, di cui si è tenuto conto. Si è altresì considerata l'esigibilità di
aiuto da parte del figlio, automunito.
La valutazione non viene pertanto modificata.
Da ultimo, nell'attività di bucato l'A.ta dichiara di poter
stendere sullo stendino basso e addirittura di poter stirare con la pressa.
Pertanto, valutando l'esigibilità di collaborazione del figlio e l'eventuale
possibilità di servirsi dell'asciugabiancheria (condominiale o acquistandone
una propria) il carico di stiro diminuirebbe. Alcuni indumenti possono inoltre
solamente essere piegati senza necessariamente stirarli.
In conclusione, per tutte le attività va ricordato come la Signora
possa avvalersi di una diversa organizzazione del lavoro e di mezzi
ausiliari/elettrodomestici che l'aiutino nei compiti.
Nel complesso, le osservazioni mosse dal legale non aggiungono
elementi tali modificare la percentuale riconosciuta, che viene pertanto
confermata in questa sede.” (doc. VI/2)
Orbene,
questo Tribunale non ha motivo per non aderire alla valutazione dell’assistente
sociale, confermando di conseguenza l’inchiesta domiciliare svolta del resto da
persona competente.
Confermata
è anche l’esigibilità da parte del figlio che abita nella medesima economia
domestica dell’assicurata. Va ricordato che la giurisprudenza prevede, infatti,
che occorre prendere in considerazione l’aiuto dei familiari nelle faccende
domestiche. Va altrettanto ricordato l’obbligo per l’assicurata di diminuire il
danno (DTF 115 V 53) e che anche le persone occupate nell’economia domestica
devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente
esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente
ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei
familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504
consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).
Nella
DTF 133 V 504 il Tribunale federale ha rammentato che se la persona assicurata,
a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo
con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare
il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari. Questo
concetto è stato ancora di ribadito nella STF 9C_701/2016 del 1° marzo 2017 e
nella STF 9C_568/2017 dell’11 gennaio 2018.
Grado
d’invalidità globale
2.15
Visto quanto sopra, per il
periodo dal 29 agosto 2017 (scadenza dell’anno di attesa), tenuto conto di un’invalidità
quale salariata dello 0% (capacità lavorativa del 70% in attività adeguate) ed una
limitazione del 24% quale casalinga, viste le quote parti di attività salariata
(28%) e di mansioni casalinghe (72%), il grado d’invalidità globale è del 17%.
Dal 1° settembre 2017, con
un’invalidità quale salariata dello 0% (capacità lavorativa del 100% in
attività adeguate), sempre con una limitazione del 24% quale casalinga, tenuto
conto della succitata ripartizione tra salariata e casalinga, il grado
d’invalidità globale è del 17%.
Dal 1° gennaio 2018, con
invalidità quale salariata dello 0% (capacità lavorativa del 100% in attività
adeguate), sempre con una limitazione del 24% quale casalinga, vista la
succitata ripartizione tra salariata e casalinga, il grado d’invalidità globale
è del 17%.
Considerata l’importante
differenza per raggiungere il diritto ad una rendita, non è necessario, poiché
ininfluente per l’esito della vertenza, aggiornare al 2018, anno della
decisione contestata, i redditi relativi alla parte salariata.
Infine, va rilevato che
anche volendo considerare, per ipotesi di lavoro, l’assicurata salariata al
100%, come visto (cfr. consid. 2.11), essa non presenterebbe un grado d’invalidità
pensionabile.
In queste condizioni,
rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni. Ne consegue che
la decisione contestata va confermata, mentre il ricorso è da respingere.
2.16
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione
o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.--
e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a carico della
ricorrente, la quale tuttavia ha postulato l’esenzione dal pagamento delle
spese di causa.
2.17
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28
cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio
d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13
pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,
aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20
settembre 2004).
Nella
presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un
esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto la presente
vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le
prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di
perdere la causa. In effetti, dal tenore della decisione apparivano chiari i
motivi di un diniego di rendita e la documentazione medica prodotta non era
idonea atta a mettere in dubbio la valutazione medico-teorica posta a
fondamento della pronunzia contestata.
In
simili condizioni, l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
deve essere respinta.
Per questi
motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
L’istanza
di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti