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32.2018.163

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 aprile 2019Italiano58 min

Source ti.ch

Fatti

I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va

ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione

si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata

dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195,

98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente

pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc,

op. cit., pag. 190-191).

2.6. Ritornando al caso in esame, contestata

è la ripartizione tra attività salariata e casalinga.

In sede ricorsuale

l’assicurata sostiene che è sempre stata interessata a un’attività lavorativa a

tempo pieno, che la riduzione del tempo lavorativo è da far risalire unicamente

al 2016 per motivi di salute e che in precedenza, dal 2000 al 2010, ha lavorato

a tempo pieno prima presso il ristorante Al Ponte di Cadenazzo ed in seguito nell’esercizio

pubblico Marché presso l’area autostradale di Bellinzona. Rileva inoltre che le

riduzioni del tempo di lavoro delle attività svolte successivamente al 2010 erano

dovute a contingenze dei datori di lavoro e che quando era alle dipendenze

della ditta Cabiancardi ha lavorato per alcuni periodi al 70%.

In

sede di risposta di causa l’amministrazione ha rilevato:

" (…)

In effetti, prima dell’insorgenza del danno alla salute (ovverosia

prima del 29.08.2016), l’assicurata lavorava nella misura del 28% (11,75: 42 x

100) quale ausiliaria di pulizia presso la ditta __________ di Cadempino (cfr.

a tal proposito i doc. 15 e 26 incarto AI nonché il doc. 10 incarto DISO).

Oltre a ciò, dall’estratto del conto individuale agli atti emerge

che l’assicurata ha guadagnato la somma di CHF 17'405.- nel 2013, CHF 17'585.-

nel 2014 e CHF 18'012 nel 2015. Di conseguenza, nei tre anni che precedono

l’insorgenza del danno alla salute (2016), la Signora RI 1 ha sempre percepito

un importo equivalente ad una percentuale lavorativa del 28%. (…)” (Doc. VI)

Nell’inchiesta

economica l’assistente sociale, alla domanda

posta all’assicurata volta a

sapere se senza il danno alla salute avrebbe esercitato un’attività lucrativa,

ha riportato la seguente risposta:

" (…)

Sì, la signora RI 1 dichiara che in assenza del danno alla salute

avrebbe lavorato almeno a metà tempo. Addirittura ammette di aver lavorato

anche a tempo pieno (al Ristorante __________, al __________ e inizialmente a __________)

e oggi, in assenza di impegni familiari avrebbe anche lavorato a tempo pieno.

Presso la ditta __________ ha diminuito al 50% e poi a poche ore a causa dei

problemi di salute.

Dall’estratto del C.I. risulta certamente un impegno a tempo

pieno negli anni passati ma anche una diminuzione dell’attività lucrativa già

prima dell’inizio dei disturbi di salute (a partire dal 2011). Pertanto ritengo

che vada mantenuta la ripartizione effettuata a dossier poiché non vi sono

giustificativi che possano sostenere la volontà di lavorare a una percentuale

maggiore.” (pag. 236 inc. AI)

Tuttavia, come rettamente

evidenziato in sede di risposta e come si vedrà nel prosieguo (cfr. consid.

2.15), anche volendo ammettere, per ipotesi di lavoro, che l’interessata sia da

considerare quale salariata al 100%, l’esito non cambierebbe non presentando l’interessata

un grado d’invalidità pensionabile.

2.7. Per

quel che concerne la parte salariata, l’Ufficio AI ha incaricato il SAM di

eseguire una perizia pluridisciplinare.

Dal

referto datato 8 febbraio 2018 (doc. 38 incarto AI) risulta che i periti hanno

fatto capo a consultazioni specialistiche esterne: reumatologica (dr. med. __________),

neurologica (dr. Med. __________) e psichiatrica (dr. med. __________). Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso

il citato centro d’accertamento, i periti del SAM hanno posto le seguenti

diagnosi:

"

(…)

5. DIAGNOSI

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa:

Sindrome panvertebrale con componente

cervicospondilogena prevalentemente a sin. e lombospondilogena prevalentemente

a ds., in:

-

esiti da decompressione di stenosi

disco-legamentaria lombare (L4-S1 da sin., over the top a ds., in stenosi in

origine mista degenerativa-congenita del canale spinale L4-S1 con claudicatio

spinale, il 21.9.2016;

-

attualmente assenza di deficit

neurologici di tipo radicolare agli arti inferiori;

-

alterazioni degenerative

plurisegmentali del rachide lombare (discopatie L3-S1);

-

assenza di deficit neurologici di

tipo radicolare agli arti superiori;

-

alterazioni degenerative

plurisegmentali del rachide cervicale (discopatie C4-C7, spondilartrosi C7-D1

con restringimento moderato del forame intervertebrale a ds.);

-

disturbi statici del rachide

(ipercifosi della colonna dorsale con protrazione del capo, appiattimento della

colonna dorsale intermedia-caudale con scoliosi sinistro-convessa dorsale,

iperlordosi lombare);

-

decondizionamento e sbilancio

muscolare;

-

obesità (peso 110 kg, statura

164,5 cm, BMI 40,6 Kg/m2).

Gonartrosi prevalentemente bicompartimentale bilaterale, accentuata

a ds., in:

- obesità

(peso 110 kg, statura 164,5 cm, BMI 40,6 kg/ m2)

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa:

Sindrome da disadattamento, reazione mista

ansiosodepressiva (ICD-10 F43.22).

Sindrome somatoforme indifferenziata (ICD-10 F45.1).

Sindrome fibromialgica generalizzata.

Obesità (peso 110 kg, statura 164,5 cm, BMI 40,6 kg/m2).

Cadute recidivanti, senza spiegazione neurologica

organica e non compatibili con un problema vestibolare periferico.

Stato dopo distacco di corpo vitreo ds. nel 2010.

Ipertensione arteriosa in trattamento.

Iperlipidemia in trattamento.

Sindrome delle apnee da sonno di tipo ostruttivo di

grado leggero, trattata con ventiloterapia C-PAP nel 2010-2011. (…)” (pag.

153-154 inc. AI)

Riportate

le singole conclusioni dei diversi specialisti esterni (cfr. perizia punto no.

6), dopo una dettagliata ed esaustiva discussione globale, ritenute invalidanti

unicamente l’affezione reumatologica (quella psichiatrica lo è stata sino al

subentrato miglioramento da settembre 2017), i periti hanno ritenuto data una

totale incapacità lavorativa in tutte le attività dal 29 agosto 2016 sino al 21

marzo 2017; un’inabilità del 70% dal 22 marzo 2017 e del 60% dal 1° settembre

2017 nell’abituale professione, un’inabilità del 30% dal 22 marzo 2017 e dello

0% dal 1° settembre 2017 in attività adeguate.

2.8. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.9.

2.9.1. Con

il presente ricorso l’assicurata contesta la valutazione medico-teorica del

SAM, in particolare sostiene:

" (…) I

periti del SAM hanno indicato che la medesima, nell’attività abituale, presenta

una capacità lavorativa limitata al 40%.

In attività adeguata la ricorrente presenterebbe una capacità

lavorativa globale del 100%.

Tuttavia i limiti funzionali e di carico indicati dal SAM per

l’attività adeguata corrispondono, se non sono persino più pesanti,

all’attività di ausiliaria di pulizie. Vi è pertanto una macroscopica contraddizione

nelle conclusioni della perizia SAM laddove si accerta una capacità lavorativa

nell’attività abituale di ausiliaria di pulizie limitata al 40% e una capacità

lavorativa totale in un’attività adeguata che praticamente presenta le stesse

caratteristiche dell’attività di ausiliaria di pulizie.

Se la ricorrente, come essa stessa sostiene, nell’attività

abituale di ausiliaria di pulizie è in grado di lavorare solo al 40%, allora il

medesimo grado di capacità lavorativa deve essere confermato anche in un’attività

abituale che presenta caratteristiche simili e limiti funzionali non diversi da

quelli relativi all’attività di ausiliaria di pulizie. (…)” (doc. I pag. 4)

Tale

assunto non può essere condiviso.

In

primo luogo occorre far presente che il dr. med. __________ nel

rapporto 21 dicembre 2017, poste le diagnosi reumatologiche riportate al

consid. 2.3, ha evidenziato le seguenti limitazioni:

" (…) Giudico

come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività che tiene

pienamente conto dei limiti funzionali e di carico seguenti: l’assicurata può

molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi,

talvolta tra 5-10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado tra 10-15 kg fino

all’altezza dei fianchi, mai pesi oltre i 15 kg fino all’altezza dei fianchi;

l’assicurata può talvolta sollevare pesi fino a 3 kg sopra l’altezza del petto,

di rado pesi oltrepassanti i 3 kg sopra l’altezza del petto. L’assicurata può

molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, talvolta maneggiare attrezzi di

media entità, mai maneggiare attrezzi pesanti. La rotazione manuale è normale.

L’assicurata più di rado effettuare lavori al di sopra della testa, di rado

effettuale la rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione seduta ed

inclinata in avanti, di rado la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può

di rado assumere la posizione inginocchiata, spesso effettuare la flessione

delle ginocchia, ma assumere la posizione accovacciata. L’assicurata può

assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in

piedi di lunga durata, dovendo tuttavia avere la possibilità di alternare le

posizioni corporee al bisogno. L’assicurata può molto spesso camminare fino a

50 metri, molto spesso oltre 50 metri, di rado camminare per lunghi tragitti,

come pure di rado camminare su terreno accidentato, può di rado salite le

scale, mai salire su scale a pioli. (…)” (pag. 206 inc. AI)

Egli

ha concluso ritenendo l’assicurata “abile sull’arco di una giornata

lavorativa normale di 8-9 ore, con un rendimento massimo del 100% a distanza di

6 mesi dall’intervento di decompressione neurochirurgica del rachide lombare

del 21.9.2016, quindi a decorrere dal 22. 3. 2017”.

Nell’ultima

attività svolta come ausiliaria di pulizie il perito ha evidenziato che:

" (…) L’assicurata

era da ultimo attiva come ausiliaria di pulizie presso l’impresa di pulizie __________

di __________, attiva durante un orario di lavoro variabile, dall’1.5.2016

11,75 ore alla settimana; si trattava di un’attività implicante talvolta la

pulizia del mobilio, talvolta dei pavimenti, durante la quale stava raramente

seduta, talvolta doveva stare in piedi, talvolta doveva camminare, raramente

sollevare o portare pesi leggeri da 0 - 10 kg; tenendo conto del mansionario

dell’ausiliaria di pulizie, della capacità funzionale e di carico residua ora

presente, giudico l’assicurata, per quest’ultima attività, abile al lavoro

sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8 – 9 ore, rispettivamente

durante le ore previste dal contratto di lavoro, ma con una diminuzione del

rendimento del 60%, a partire dal 22.3.2017. (...)” (pag. 206-2017 inc. AI)

Quindi,

contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente, le suelencate caratteristiche

relative all’abituale professione di ausiliaria di pulizie – come ad esempio la

posizione prevalentemente in piedi, il sovente sollevamento o il porto di pesi

maggiori di 10 chili – non corrispondono alle mansioni relative ad attività

rispettose delle limitazioni riportate sopra.

Pendente

causa l’assicurata ha prodotto il rapporto 4 giugno 2018 della Clinica __________

di __________ (doc. C) ed il certificato 11 luglio 2018 del medico curante

(doc. B) che sono stati valutati dal SMR nelle annotazioni 1° ottobre 2018 e alle

cui conclusioni questo TCA aderisce:

“La nuova documentazione citata dal rappresentante legale in

questa fase di ricorso al TCA non apporta modifiche a quanto già noto.

Si tratta di certificato del medico curante dr. __________ (nuovo

medico curante da pochi mesi dell'Ata) che certifica presenza di malattia senza

citare status clinici o funzionali e non prendendo posizione su % di abilità /

inabilità lavorative e di rapporto medico di degenza riabilitativa a __________

nel quale si cita analoga terapia e diagnosi come già noti dal esaustivo SAM.

In definitiva non vi sono motivi per discordanze tali da quanto

già noto e necessità di procedere a nuovi accertamenti.” (VI/1)

Da

ultimo, la ricorrente ha prodotto il rapporto 31 ottobre 2018 del medico

curante dal seguente tenore:

" La

paziente summenzionata soffre di dolori cronici a livello lombare, con

cedimenti ripetuti degli arti inferiori e cadute recidivanti, così come di

dolori cronici all'arto superiore di sinistra. I dolori lombari sono sempre

presenti, nonostante fisioterapia regolare e terapia antalgica fissa e al

bisogno, con esacerbazioni algiche frequenti, necessitanti potenziamento della

terapia antalgica.

Nel mese di settembre vi è stato un peggioramento dei dolori con

quadro clinico di radiculopatia L5 a destra, con dolori a stare sdraiata e

notturni, e cedimenti dell'arto inferiore destro. Clinicamente la mobilità

della colonna vertebrale è ridotta in tutti i piani, la palpazione della

colonna lombare è dolente, la muscolatura paravertebrale lombare è dolente e

irrigidita, l’arto inferiore destro presenta un'ipoestesia a livello di L5 a

des con lieve deficit di forza alla flessione del piede e delle dita del piede

des.

Quali ulteriori comorbidità che inficiano l'abilità lavorativa, la

paziente presenta un'adipositas, una poliartrosi, in particolare una gonartrosi

e coxartrosi sintomatiche a destra, con versamento articolare al ginocchio e

importante dolorabilità alla rotazione interna ed esterna dell'anca destra.

La paziente beneficia di fisioterapia regolare, ho richiesto alla

Cassa Malati in settembre la presa a carico di costi di fisioterapia a lungo

termine.

In passato alla paziente è stata prescritta dal mio predecessore,

Dr. __________, un'inabilità lavorativa al 100% dal 30.10.16 al 21.12.16,

quindi all'80% dal 21.12.16 al 31.1.17. Mancano ulteriori certificati medici

nel corso del 2017, il Dr. __________ in una lettera all'Ufficio Assicurazione

Invalidità del 22.09.17 riferiva un'IL al 100% come donna delle pulizie

verosimilmente duratura.

Nel mese di maggio di quest'anno, in occasione dell'iscrizione

della paziente alla disoccupazione, ho confermato un'abilità lavorativa ai 40%

come donna delle pulizie, nel tentativo di favorire la ripresa dell'attività

lavorativa.

In ragione dell'ulteriore decorso, con peggioramento dei dolori

lombari, insorgenza di sindrome radicolare, e progressione di disturbi

artrosici all'arto inferiore di destra, la ritengo inabile al 100% all'attività

di donna delle pulizie, verosimilmente a lungo termine.” (doc. XII/1)

Orbene,

questa Corte concorda con quanto sostenuto dal SMR nelle annotazioni 22

novembre 2018 (XIV), ossia che il succitato certificato “non permette di

modificare quanto già ritenuto adeguato in annotazione del 1.10.2018”.

Difatti

la sintomatologia legata a livello lombare ed agli arti inferiori riportata dal

(nuovo) medico curante è stata ampiamente esaminata dal perito (cfr. punto no.

3.2 “sistema locomotore”) e le diagnosi sono sostanzialmente le stesse poste

dal dr. med. __________. Il medico curante ha inoltre sostenuto che a seguito

del peggioramento dei dolori lombari, dell’insorgenza di una sindrome

radicolare, nonché a causa di una progressione dei disturbi artrosici all’arto

inferiore destro, I’assicurata non può svolgere la sua abituale attività di

ausiliaria di pulizie. Determinante è invece la valutazione riguardo alla

capacità lavorativa nelle attività ritenute adeguate dal perito, attività che

in sostanza tengono conto delle problematiche dell’assicurata, valutazione che,

come visto, non risulta essere stata smentita dai nuovi atti medici.

2.9.2. L’assicurata è stata

visitata dal dr. med. __________ il quale nel referto 15 gennaio 2018,

diagnosticate una sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso depressiva

(ICD 10; F43.22) ed una sindrome somatoforme indifferenziata (ICD 10; F45.1),

dopo aver proceduto ad un’esaustiva valutazione dei reperti, ha concluso:

" (…) Ritengo

che allo stato attuale non vi sia nessuna influenza sulle capacità lavorative;

mentre è presumibile che dal mese di gennaio 2017 vi sia stata una parziale

inabilità lavorativa stimabile nell’ordine del 30%, intesa come riduzione del

rendimento, fino al mese di agosto 2017, quando la Dr.ssa __________ ne attesta

il miglioramento.

A partire dunque da settembre 2017, l’assicurata avrebbe ripreso

le piene capacità lavorative. (…)” (pag. 221 inc. AI)

Dal

punto di vista neurologico, l’assicurata è stata peritata dal dr. med. __________,

il quale nel suo rapporto 18 dicembre 2017 non riscontrato alcune limitazioni

funzionali (cfr. pag. 208-214)

Alle

conclusioni dei due succitati specialisti, frutto di dettagliate e ben motivate

perizie, va prestata adesione. Né del resto l’assicurata ha sollevato obiezioni

al riguardo.

2.9.3. Non

essendo, come visto, intervenuti peggioramenti successivamente alla perizia

SAM, viste quindi le affidabili e concludenti risultanze della perizia pluridisciplinare,

alla quale va conferito valore probatorio (cfr. consid. 2.8), richiamato

inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati), che la ricorrente presenta una totale

incapacità lavorativa in tutte le attività dal 29 agosto 2016, un’inabilità del

70% dal 22 marzo 2017 e del 60% dal 1° settembre 2017 nell’abituale professione,

un’inabilità del 30% dal 22 marzo 2017 e dello 0% dal 1° settembre 2017 in

attività adeguate.

Questo Tribunale ritiene

altresì che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e

sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario il rinvio degli atti all’Ufficio AI per l'esperimento di ulteriori

accertamenti.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Grado d’invalidità per

la parte lucrativa

2.10. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso

adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V

222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile

il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza

l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.

248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -

in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la

persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,

continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U

400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale

va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe

intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere

concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La

mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti

che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la

partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina

citata).

Come

risulta dal rapporto 30 maggio 2018 del consulente in integrazione

professionale (doc. 44 inc. AI, ripreso nella decisione contestata), l’Ufficio

AI ha preso in considerazione la media salariale dei tre anni precedenti il

danno (2013 – 2015) per un importo di fr. 17'667.-- relativo all’attività di

ausiliaria di pulizie svolta al 28%. Per il 2018, conformemente al nuovo

calcolo ai sensi dell’art. 27bis cpv. 3 lett. a OAI (cfr. consid. 2.3),

l’amministrazione ha riportato il succitato dato al 100% per un importo di fr.

39'157,30.

Questi dati – peraltro rimasti

incontestati – possono essere fatti propri da questo Tribunale.

2.11. Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Come appena visto, l’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella

di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Nel caso di specie, non svolgendo l’assicurata un’attività

adeguata, rettamente l’Ufficio AI ha determinato il reddito da invalida sulla

base dei dati statistici relativi ad attività semplici e ripetitive.

In

particolare l’amministrazione ha preso in considerazione quale base di

calcolo fr. 54'355,67 risultante dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, attività semplici e ripetitive, valida nel 2014, dato

aggiornato al 2016 e riportato su 41.7 ore settimanali.

Per

il calcolo alla scadenza dell’anno di attesa (29.08.2017), preso il succitato

dato statistico, ridotto della quota di riparto del 28% quale salariata, ridotto

del 30% per tenere conto dell'esigibilità lavorativa al 70% e decurtato del 10%

per attività leggere e altri fattori di riduzione, il reddito da invalida è stato

definito in fr. 9'588.--.

Per

quel che concerne il periodo dal 1° settembre 2017, in cui la capacità

lavorativa è del 100%, sempre tenendo conto della quota di riparto del 28% e la

riduzione complessiva del 10%, il reddito da invalida è stato fissato in fr.

13'698.--.

Infine,

il reddito da invalida, rapportato al 100%, con un’esigibilità del 100% ed una

riduzione complessiva del 10%, è stato quantificato in fr. 48'920.-.

Di

conseguenza, per il mese di agosto 2017, raffrontando il

reddito da valida di fr. 17'667.-- con quello da invalida di fr. 9'588,

l’Ufficio AI ha stabilito un grado d’invalidità del 46%.

Per

il periodo successivo al 1° settembre 2017 il grado d’invalidità è stato

quantificato in 22% (fr. 17'667.-- reddito da valida e fr. 13'698.-- da

invalida).

Infine,

dal 1° gennaio 2018 il grado d’invalidità è nullo (fr. 39'920.-- di reddito da

valida e fr. 48'920. -- da invalida).

Va

qui fatto presente che questo TCA non può confermare la modalità di calcolo del

reddito da invalida per il periodo precedente il 1° gennaio 2018, avendo, come

visto, l’amministrazione già proceduto alla ripartizione della quota parte di

salariata. Essa avrebbe invece dovuto prendere in considerazione il reddito

statistico al 100%, riducendolo sulla base dell’esigibilità medico-teorica e di

eventuali altre riduzioni. Solo successivamente, cioè al momento del calcolo

dell’invalidità globale, si tiene conto della quota parte relativa all’attività

salariata (cfr. a tal riguardo STCA 32.2014.66 del 24 marzo 2015 consid. 2.12.2

pag. 28). Tuttavia, come si vedrà, tale modo di procedere non modifica l’esito

della vertenza.

Per

quanto concerne l’ammontare del reddito ipotetico, l’Ufficio AI ha, come visto,

fatto riferimento ai dati salariali statistici.

Ha

in seguito applicato una riduzione globale del 10% per attività leggere ed

altri fattori.

L’insorgente

contesta tale riduzione, sostenendo che deve essere “considerata anche l’età

dell’assicurata, l’attività a tempo parziale, l’assenza di una formazione specifica,

le scarse conoscenze linguistiche e la cittadinanza straniera” (ricorso

pag. 4).

Questa

Corte, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle

assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’amministrazione (DTF 137 V 71 e 132 V 393 consid. 3.3), non ha motivo per

distanziarsi dalla percentuale calcolata dall’amministrazione.

Per quel che concerne il fattore

età avanzata, sebbene viene considerato come un fattore estraneo

all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa, insieme ad altri fattori

di carattere personale o professionale, può ostare alla realizzazione della

capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato per mancanza di

richiesta di tale forza lavoro (sentenza 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid.

4.2.1 e 4.2.2, anche DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che misura l'età influisca

sulla possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua non si valuta

alla luce di un principio generale, bensì tenuto conto delle esigenze delle

attività di riferimento (sentenza 9C_918/2008 consid. 4.2.2 con riferimenti).

Pertanto, come visto, il fattore età avanzata non costituisce un motivo di

riduzione del reddito da invalido ma piuttosto un elemento di valutazione

generale della residua capacità lavorativa di una persona assicurata.

Nella fattispecie

concreta, rettamente nella risposta di causa l’amministrazione ha rilevato che

l’assicurata al momento della decisione contestata aveva 55 anni e quindi ben

lontana dall’età di pensionamento che, a determinate condizioni, può limitare

la capacità lavorativa.

Va inoltre rilevato che la

scarsa formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni,

considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello 1

attività semplici di tipo fisico o manuale; corrispondente al precedente

livello di qualifica 4: attività semplici e ripetitive) non richiedono né

un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione

particolare (cfr. in questo senso DTF 137 V 71 consid. 5.3 e STF 8C_709/2008

del 3 aprile 2009 consid. 2.3 con riferimenti).

Per quanto concerne la

nazionalità e la formazione professionale, va evidenziato che, come risulta dal

curriculum vitae (doc. 7 inc. AI) l’insorgente, in Svizzera dal 1993, è al

beneficio del permesso C (cfr. in materia Pratique VSI 6/2000, pag. 314 consid.

5a/cc), ha frequentato le scuole obbligatorie nel suo paese d’origine, dal 1999

al 2016 ha sempre lavorato in Ticino, dapprima nella ristorazione ed in seguito

quale ausiliaria di pulizie, motivo per cui non è giustificata alcuna

riduzione.

Potendo l’assicurata

svolgere un’attività a tempo pieno con riduzione di rendimento, un’ulteriore

riduzione per attività a tempo parziale non è giustificata (cfr., fra le tante,

STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014).

Ne segue che la riduzione

del 10% va confermata.

Pertanto, per

il mese di agosto 2017, raffrontando il reddito da valida di fr. 17'667.--

con quello da invalida di 34'244.-- (fr. 54'355,67 – 30% - 10%) si

ottiene un grado d’invalidità nullo.

Anche

per il periodo successivo al 1° settembre 2017 il grado d’invalidità è nullo [fr.

17'667.-- reddito da valida e fr. 48'920 (54'355,67 - 10%) da invalida].

Infine,

dal 1° gennaio 2018, periodo in cui – come visto – il reddito da valido delle

persone salariate a tempo parziale deve essere rapportato al 100%, il grado

d’invalidità è nullo (fr. 39'920.-- di reddito da valida e fr. 48'920. -- da

invalida).

Grado d’invalidità

quale casalinga

2.12. L'invalidità

delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia

domestica è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili alla

richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella

Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l'UFAS ha previsto

una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un massimo –

che nel caso concreto risultano essere stati rispettati – attribuibile a

ciascuna di esse.

In particolare la cifra 3087

CIGI prevede:

" Di regola,

si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica

costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Massimo %

1. Pasti (pulire/pelare/sbucciare, cucinare,

apparec-

chiare, effettuare la pulizia quotidiana della

cucina,

gestire le scorte)

50

Considerandi

2.

Pulizia e ordine dell’alloggio

(riordinare, spolve-

rare, passare l’aspirapolvere, lavare i

pavimenti,

pulire il bagno, cambiare le lenzuola,

effettuare pu-

lizie approfondite, curare le piante, il

giardino e le

aree adiacenti, eliminare i rifiuti) e cura

di animali

domestici

40.

3.

Acquisti (acquisti quotidiani e spesa

settimanale)

e altre commissioni (posta,

assicurazioni, uffici

pubblici)

10.

4.

Bucato e cura dei vestiti

(lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare,

ram-

mendare, pulire le scarpe

20.

5.

Cura e assistenza ai figli e/o ai familiari*

50.

* Nella cerchia

dei familiari rientrano il coniuge, il partner registrato o il convivente di

fatto (partner) dell’assicurato. Sono considerati familiari anche tutti i

parenti in linea retto con l’assicurato o il suo coniuge/partner e i minori

accolti nella famiglia a scopo di affiliazione.”

Le cifre 3088 e 3089 CIGI

dispongono:

" Di norma,

vanno applicati la ripartizione delle attività e ì rispettivi limiti massimi di

cui al N. 3087. Devono sempre essere prese in considerazione tutte le attività

(ad eccezione del n. 5). Si può procedere a una ponderazione diversa soltanto in

caso di divergenze molto forti dallo schema (I 469/99; RCC 1986 pag. 244). In

ogni caso il totale delle attività dev'essere sempre del 100 per cento

(Pratique VSI 1997 pag. 298).

Nell’ambito della determinazione delle limitazioni nelle mansioni

consuete a seguito del danno alla salute non si può tenere conto dei servizi forniti

all'assicurato nell'economia domestica da terzi (p. es. familiari, vicini,

personale ausiliario), gratuitamente o a pagamento, già prima dell'insorgere del

danno alla salute. Questi servizi non vanno dunque considerati né nell’elenco

delle attività, né per la ponderazione di queste ultime e nemmeno per la determinazione

delle limitazioni.”

Infine,

la cifra 3090 CIGI prevede:

" In virtù dell’obbligo

di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire

quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p.

es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi

domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). Un maggiore dispendio di tempo può

essere riconosciuto soltanto se l'assicurato non è in grado di svolgere la

totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita

dunque dell'aiuto di terzi (RCC 1984, pag. M3, consid. 5). L'interessato deve

inoltre ripartire il suo lavoro in funzione della nuova situazione e ricorrere all'aiuto

dei familiari. L'aiuto di questi ultimi va oltre quello usuale che ci si

potrebbe attendere da loro qualora l'assicurato non avesse subito un danno alla

salute (DTF 133 V 504, consid. 4.2). L'inadempienza parzíale o totale

delíobbligo di rídurre il danno da parte dell'assicurato ha conseguenze per la

determinazione delle limitazioni nelle varie attività.”

Va

poi rilevato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di

stabilire che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di

mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi

sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui

compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291

consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I

102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità

giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si

giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128

V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

L’allora

TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1

della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente

confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les

prestations, 1985, pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144

consid. 5).

L’Alta

Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si

esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e

meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto

con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF

8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto

che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle

singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato

soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute

fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di

disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio

2003), ciò che non è il caso in esame visto che dal settembre 2017 le affezioni

d’ordine psichiatrico non sono state ritenute invalidanti dal dr. med. Passoni.

2.13

Nella fattispecie in esame

l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta,

eseguita il 3 maggio 2018 (doc. 42 inc. AI). Dal relativo rapporto datato 29

maggio 2018 in merito alla descrizione degli impedimenti dovuti all’invalidità si

legge:

" (…)

5.

ATTIVITÀ - descrizione

degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1

Pasti

Pulire/pelare/sbuccia-re, cucinare, apparec- chiare,

effettuare la pulizia quotidiana della cucina, gestire le scorte

importanza assegnata

40%

percentuale degli impedimenti

10%

percentuale di invalidità

4%

È da sempre l'A.ta ad occuparsi della preparazione dei pasti. Dal

momento in cui subentrato il danno alla salute, la Signora RI 1 se ne occupa

solamente quando se la sente. Altrimenti ci pensa il figlio, aggiunge l'A.ta.

La Signora RI 1 ammette di preparare pasti più semplici e veloci

rispetto a un tempo, quando la famiglia era anche più numerosa, in cui cucinava

piatti più complessi e laboriosi. L'A.ta, oppure il figlio, carica la

lavastoviglie, subito dopo il pasto oppure, se non se la sente, quando sta

meglio.

Durante il pomeriggio l'A.ta nega di riposare.

Sulla base delle limitazioni funzionali all'incarto si

giustifica un minimo allungamento dei tempi. Va però considerato che si tratta

di un'attività leggera, eseguibile con i propri tempi e ritmi. È esigibile la

collaborazione del figlio.

5.2

Pulizia o ordine dell’alloggio

Riordinare, spolvera- re, passare l’aspira- polvere,

lavare i pavi- menti, pulire il bagno, cambiare le lenzuola, effettuare

pulizie ap- profondite, curare le piante, il giardino e le aree adiacenti,

elimi- nare i rifiuti e cura di animali domestici

importanza assegnata

35%

percentuale degli impedimenti

50%

percentuale di invalidità

17.5

%

La Signora RI 1 suddivide le pulizie su più momenti e giorni.

Riesce a passare lo Swiffer, poiché leggero, mentre per l'aspirapolvere si

limita a suddividere su più giorni. Le pulizie più pesanti (come lavare il

pavimento) o che implicano il sollevamento degli arti superiori o l'uso di una

scaletta, sono delegate ai figli.

Il figlio convivente collabora nelle pulizie e nel cambio delle

lenzuola.

La Signora RI 1 riesce a pulire superficialmente le vaschette del

bagno ma per la pulizia approfondita è necessario l'intervento della figlia.

Trattandosi di attività che sollecitano il corpo e alcune anche

pesanti, tenendo conto dei limiti all'incarto, si giustifica un impedimento del

50%. Tuttavia, l'A.ta ha la possibilità di suddividere le mansioni su più

momenti e giorni ed è altresì esigibile la collaborazione del figlio.

5.3

Acquisti e altre commissioni

Acquisti quotidiani, spesa settimanale e posta,

assicurazioni, uffici pubblici

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

10%

percentuale di invalidità

1%

Da sempre l'A.ta viene accompagnata da un familiare per la spesa

più voluminosa, non possedendo lei stessa la patente. Per acquisti più leggeri

invece si recava volentieri alla __________ di __________, cosa che ormai non

avviene più a causa delle difficoltà nel camminare.

Si occupa tuttora dei pagamenti.

Si tiene conto della difficoltà nel camminare per lunghi

tragitti sebbene sia esigibile la collaborazione del figlio. Per gli acquisti

settimanali non sono state modificate le abitudini.

5.4

Bucato e cura vestiti

Lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare,

rammendare, pulire le scarpe

importanza assegnata

15%

percentuale degli impedimenti

10%

percentuale di invalidità

1.

%

La lavanderia condominiale si trova in cantina ma l'A.ta dispone

di una propria lavatrice, più piccola e con l'apertura in alto, nel suo

appartamento.

In tal modo la Signora RI 1 risulta autonoma nel caricare il

bucato. Solo per le lenzuola, che sono più voluminose e pesanti, la figlia

interviene poiché vengono lavate nella lavatrice condominiale e stese in

lavanderia, sempre dalla figlia. L'A.ta difatti è impossibilitata a stendere

sui fili alti mentre riesce sullo stendino basso.

Lo stiro è delegato alla figlia (o ev. al figlio) poiché per

l'A.ta si tratta di un'attività pesante che implica il movimento ripetitivo

dell'arto superiore e la rotazione del tronco. Sarebbe in grado, ammette, di

utilizzare la pressa e non col ferro, ma dal momento che i figli l'aiutano non

ci prova.

La percentuale assegnata considera le limitazioni funzionali

che impediscono all'A.ta di occuparsi dello stiro come un tempo. Tuttavia, la

delega nel lavaggio delle lenzuola non trova giustificazioni all'incarto,

poiché si tratta di un'attività che viene eseguita ogni due settimane, l'A.ta

può raggiungere la lavanderia con l'ascensore, caricare la lavatrice e, per

evitare di stendere, mettere tutto in asciugatrice.

5.5

Cura e assistenza ai figli e/o ai familiari

Il coniuge, il partner registrato o il convivente di

fatto (partner) dell’assicurato; tutti i parenti in linea diretta con

l’assicurato o il coniuge/partner e i minore accolti nella famiglia a scopo

di affiliazione

importanza assegnata

0%

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

-.-

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100%

percentuale di invalidità

24%

n

Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,

l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il

grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e

salario orario versato

Figli.

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla

capacità al lavoro?

Da agosto 2016.” (pag. 238-240 inc. AI)

2.14

Sulla

base degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver

fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente

sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 24%.

Innanzitutto

va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei

parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del

100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito

dell'economia domestica. Questo aspetto non è, del resto, stato

specificatamente contestato.

In sede di ricorso l’assicurata,

accettata l’importanza delle singole attività indicata nell’inchiesta

domiciliare, contestata la percentuale degli impedimenti fissati dall’assistente

sociale, evidenziando:

" (…) La

ricorrente, a causa della malattia, riesce a preparare i pasti solo 2/3 volte

alla settimana. Vi sono però anche settimane intere durante le quali la

medesima non riesce a fare nulla in cucina. Si ritiene dunque corretto ritenere

un impedimento del 60% con un grado di invalidità del 24%.

Per le pulizie la ricorrente è aiutata dai figli. Essa non riesce

più a fare alcunché. Oltre ai dolori, attestati dai curanti, vi sono pure

svenimenti che costituiscono un'importante pericolo per l'interessata. Per le

pulizie occorre pertanto considerare un impedimento al 100% con un grado di

invalidità del 35%.

Anche gli acquisiti quotidiani e settimanali non sono più

possibili per la ricorrente. Di queste mansioni si occupano i di lei figli.

Anche per gli acquisti e le altre commissioni va dunque considerato un

impedimento al 100% con un'invalidità al 10%.

Per quanto attiene al bucato e alla cura dei vestiti va rilevato

che i figli si occupano di stendere, ritirare e stirare i panni. Si ritiene

dunque corretto considerare impedimenti per il 66.6% con un'invalidità del 10%.

L'invalidità complessiva nell'attività di casalinga ammonta

pertanto al 79% (24% + 35% + 10%). (…)” (doc. I pag. 5)

Preso

atto delle succitate obiezioni, con annotazioni 2 ottobre 2018 l’assistente

sociale ha così risposto:

" (…) La

valutazione delle singole attività si basa, oltre che sulle dichiarazioni

dell'A.ta, principalmente sui limiti funzionali presenti all'incarto.

Per quanto attiene all'attività di preparazione dei pasti ho

quindi fatto riferimento ai limiti stabiliti dal perito. Ho altresì considerato

il carico di lavoro (1-2 persone) e l'esigibilità di aiuto da parte del figlio.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, l'A.ta nei giorni in

cui non sta bene può servirsi di pasti surgelati o già pronti. Al contrario,

quando sta meglio può preparare in abbondanza e congelare delle porzioni in

vista dei giorni più difficili.

Tuttavia, si tratta di un'attività semplice e leggera, eseguibile

con i propri tempi e ritmi e in alternanza della postura.

La presenza della lavastoviglie fa si che la Signora RI 1 non

debba nemmeno lavare a mano.

Si mantiene pertanto la percentuale assegnata in sede d'inchiesta.

Per le pulizie si è, di nuovo, tenuto conto delle limitazioni

funzionali che influiscono principalmente sulle attività più pesanti.

In sede d'inchiesta, alla quale rimando, l'A.ta ha dichiarato di

occuparsi ancora di alcune mansioni. Distribuisce le attività su più momenti e

giorni, come è esigibile che sia. È stata considerata l'esigibilità di aiuto

del figlio oltre che le reali dimensioni dell'appartamento.

All'incarto non sono presenti limiti funzionali dovuti agli

svenimenti.

Non vi sono pertanto elementi che possono giustificare un

impedimento del 100%, come richiesto dal rappresentante legale.

Solo negli acquisti più leggeri vi è stata una modifica delle

abitudini, di cui si è tenuto conto. Si è altresì considerata l'esigibilità di

aiuto da parte del figlio, automunito.

La valutazione non viene pertanto modificata.

Da ultimo, nell'attività di bucato l'A.ta dichiara di poter

stendere sullo stendino basso e addirittura di poter stirare con la pressa.

Pertanto, valutando l'esigibilità di collaborazione del figlio e l'eventuale

possibilità di servirsi dell'asciugabiancheria (condominiale o acquistandone

una propria) il carico di stiro diminuirebbe. Alcuni indumenti possono inoltre

solamente essere piegati senza necessariamente stirarli.

In conclusione, per tutte le attività va ricordato come la Signora

possa avvalersi di una diversa organizzazione del lavoro e di mezzi

ausiliari/elettrodomestici che l'aiutino nei compiti.

Nel complesso, le osservazioni mosse dal legale non aggiungono

elementi tali modificare la percentuale riconosciuta, che viene pertanto

confermata in questa sede.” (doc. VI/2)

Orbene,

questo Tribunale non ha motivo per non aderire alla valutazione dell’assistente

sociale, confermando di conseguenza l’inchiesta domiciliare svolta del resto da

persona competente.

Confermata

è anche l’esigibilità da parte del figlio che abita nella medesima economia

domestica dell’assicurata. Va ricordato che la giurisprudenza prevede, infatti,

che occorre prendere in considerazione l’aiuto dei familiari nelle faccende

domestiche. Va altrettanto ricordato l’obbligo per l’assicurata di diminuire il

danno (DTF 115 V 53) e che anche le persone occupate nell’economia domestica

devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente

esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente

ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei

familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504

consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Nella

DTF 133 V 504 il Tribunale federale ha rammentato che se la persona assicurata,

a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo

con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare

il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari. Questo

concetto è stato ancora di ribadito nella STF 9C_701/2016 del 1° marzo 2017 e

nella STF 9C_568/2017 dell’11 gennaio 2018.

Grado

d’invalidità globale

2.15

Visto quanto sopra, per il

periodo dal 29 agosto 2017 (scadenza dell’anno di attesa), tenuto conto di un’invalidità

quale salariata dello 0% (capacità lavorativa del 70% in attività adeguate) ed una

limitazione del 24% quale casalinga, viste le quote parti di attività salariata

(28%) e di mansioni casalinghe (72%), il grado d’invalidità globale è del 17%.

Dal 1° settembre 2017, con

un’invalidità quale salariata dello 0% (capacità lavorativa del 100% in

attività adeguate), sempre con una limitazione del 24% quale casalinga, tenuto

conto della succitata ripartizione tra salariata e casalinga, il grado

d’invalidità globale è del 17%.

Dal 1° gennaio 2018, con

invalidità quale salariata dello 0% (capacità lavorativa del 100% in attività

adeguate), sempre con una limitazione del 24% quale casalinga, vista la

succitata ripartizione tra salariata e casalinga, il grado d’invalidità globale

è del 17%.

Considerata l’importante

differenza per raggiungere il diritto ad una rendita, non è necessario, poiché

ininfluente per l’esito della vertenza, aggiornare al 2018, anno della

decisione contestata, i redditi relativi alla parte salariata.

Infine, va rilevato che

anche volendo considerare, per ipotesi di lavoro, l’assicurata salariata al

100%, come visto (cfr. consid. 2.11), essa non presenterebbe un grado d’invalidità

pensionabile.

In queste condizioni,

rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni. Ne consegue che

la decisione contestata va confermata, mentre il ricorso è da respingere.

2.16

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione

o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.--

e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a carico della

ricorrente, la quale tuttavia ha postulato l’esenzione dal pagamento delle

spese di causa.

2.17

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28

cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio

d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20

settembre 2004).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un

esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto la presente

vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le

prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di

perdere la causa. In effetti, dal tenore della decisione apparivano chiari i

motivi di un diniego di rendita e la documentazione medica prodotta non era

idonea atta a mettere in dubbio la valutazione medico-teorica posta a

fondamento della pronunzia contestata.

In

simili condizioni, l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

deve essere respinta.

Per questi

motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

L’istanza

di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti