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Decisione

32.2018.165

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 agosto 2019Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Anche volendo fare

astrazione dalle censure sollevate dall'avv. RA 1 in merito al mancato

approfondimento del quadro psichico dell'insorgente (che, per i motivi

riportati in sentenza, erano di tutta evidenza chiaramente da respingere), va

Considerandi

rilevato che il medico dell’amministrazione si è fondato integralmente su

quanto attestato dallo specialista di fiducia, medico curante, dell'assicurata,

sia per quanto riguarda il quadro diagnostico come pure per la capacità

lavorativa dell’assicurata. In siffatte circostanze, alla luce della

giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della

Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino (riportata in

sentenza), doveva apparire chiaro che il rischio di perdere il processo era palesemente

maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il

requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto. In

queste condizioni, non essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

§ Gli atti

sono trasmessi all’UAI affinché proceda come indicato al consid. 2.6.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio è respinta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti