32.2018.165
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14 agosto 2019Italiano30 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.165
PC/sc
Lugano
14 agosto 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 settembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 agosto 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata il __________
1974, di professione assistente d’albergo (attività svolta sino al 2002) e
casalinga, in data 15/21 novembre 2017 ha inoltrato una richiesta di
prestazioni AI per adulti, giustificata da “depressione dal 2006” (pag.
1-9 e 28 incarto AI).
1.2. Dopo avere esperito gli
accertamenti medici ed economici del caso e, in particolare, dopo avere
acquisito agli atti il rapporto medico del 9 gennaio 2018 del __________ (in
seguito: __________) di __________ (pag. 38-42 incarto AI) ed il rapporto
finale del 14 giugno 2018 del medico SMR (pag. 49-51 incarto AI), l’UAI, con
progetto di decisione del 15 giugno 2018, ha preavvisato all’assicurata il
rifiuto di assegnarle una rendita di invalidità, in quanto:
" (…) sulla
base della documentazione medica acquisita in fase di istruttoria, esaminata
dal nostro Servizio Medico Regionale, abbiamo potuto constatare che non si è in
presenza di un danno alla salute invalidante. Lei è quindi considerata abile al
100% per lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, nonché nello
svolgimento delle mansioni consuete casalinghe.” (pag. 52-55 incarto AI)
1.3. A seguito delle osservazioni,
corredate da nuova documentazione medica, presentate personalmente
dall’interessata, (pag. 56-59 e 61 incarto AI), contro il progetto di decisione
citato e dopo avere richiesto un parere al medico SMR (pag. 63 incarto AI), l’UAI,
con decisione del 24 agosto 2018, ha confermato integralmente il progetto di
decisione (pag. 64-66 incarto AI).
1.4. Con tempestivo ricorso del 26
settembre 2018 RI 1, patrocinata dall'avv. RA 1, ha postulato l’annullamento
della decisione impugnata ed il riconoscimento di una rendita di invalidità
intera (cfr. doc. I, pag. 4).
La patrocinatrice della
ricorrente contesta la decisione dell’UAI, dato che non terrebbe adeguatamente
conto dell’effettivo danno alla salute della sua assistita, che presenta
un’incapacità lavorativa permanente del 100% per motivi psichici.
A sostegno delle proprie
argomentazioni la rappresentante dell’insorgente richiama l’intero incarto
della sua assistita presso il __________ di __________, svincolando nel
contempo il medico curante, dr. med. __________ (medico assistente presso detto
servizio), dal segreto professionale. Laddove ciò non fosse sufficiente ad
accertare i disturbi di cui soffre la sua cliente e la conseguente incapacità
lavorativa totale e permanente, la patrocinatrice della ricorrente chiede
l’esperimento di una perizia “atta a confermare la di lei incapacità di
guadagno”.
Da ultimo, la
rappresentante dell’insorgente chiede la concessione dall’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale, oltre alla
protesta di tasse di giustizia, spese e ripetibili (doc. I, pag. 5), producendo
il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la
relativa documentazione (doc. D).
1.5. Il 10 ottobre 2018 l'avv. RA
1 ha informato il TCA che:
" (…) con
effetto immediato la Signora RI 1 è stata posta in trattamento domiciliare per
un disturbo psichiatrico acuto. Si tratta di un trattamento che sostituisce il
ricovero in __________, impossibile da sostenere per la ricorrente in
considerazione del fatto che con lei vivono pure i due figli minorenni. La
patologia di cui soffre la signora è quindi ben lungi dall’essere lieve e
risulta tutt’altro che stabile. Essa non è neppure in grado di guidare per
tutta la durata del ricovero domiciliare (ancora ignota). Si tratta quindi di
un disturbo del tutto invalidante. Trasmetto in allegato copia del dépliant
informativo che è stato consegnato alla signora RI 1.” (doc. IV+1)
1.6. Nella risposta
del 18 ottobre 2018, l'Ufficio AI, dopo aver versato agli atti l'incarto AI completo,
ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).
1.7. Il 23 ottobre 2018 l'avv. RA
1 ha versato agli atti il certificato medico del 18 ottobre 2018 della Clinica __________
(in seguito: __________) di __________ (doc. VIII-1).
1.8. Il 5 novembre 2018
L’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso, puntualizzando
che il precitato certificato medico attesta “una situazione verificatasi
in epoca posteriore all’emanazione della decisione impugnata e non è pertanto
atta a inficiare la valutazione del medico SMR” (doc. X).
1.9. Il 15 novembre 2018 l'avv. RA
1 si è riconfermata nelle proprie tesi e domande, puntualizzando che il
certificato medico in questione “non attesta una situazione verificatasi in
epoca posteriore all’emanazione della decisione impugnata, bensì una situazione
in divenire. La patologia della ricorrente risulta infatti essere tutt’altro
che stabile. (…). Si tratta (…) di un evento non verificatosi senza alcuna
avvisaglia, tant’è che la signora RI 1 presentava notevoli limitazioni a
livello psichico già prima dell’emanazione della decisione impugnata come
scritto nel ricorso 18.9.2018” (doc. XII).
1.10. Il doc. XII è stato trasmesso
per conoscenza all’UAI (doc. XIII).
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’amministrazione ha correttamente o meno rifiutato di assegnare
all’assicurata una rendita di invalidità.
Secondo l'art. 4 cpv. 1
LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,
d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1°
gennaio 2007: TF] con sentenza U
156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.2. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo
l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999;
STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a
con riferimenti).
In una sentenza I 384/06
del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla
salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
In una sentenza pubblicata
in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che
un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con una pronuncia del 16
dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è
poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia,
nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich
der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden
rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von
Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und
Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic
Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie
(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010
E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen
Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog
angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich
ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung
beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
In una sentenza
9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale
ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni
psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato
stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere
valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera
strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati
predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi
possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà
ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine, in due sentenze
del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è
giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281
deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una
rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche
nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.
comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla
luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese
le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura
probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica
della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi
fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata
dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,
per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata
riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova
di un’inabilità lavorativa invalidante.
2.3. Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.
3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF
137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va poi rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p.
628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima
sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In
particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una
rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze
tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei
dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,
le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001;
STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.4. Nella presente fattispecie
l’UAI ha negato una rendita di invalidità all’assicurata, ritenendola
totalmente abile in qualsiasi attività lavorativa come pure nello svolgimento
delle mansioni consuete casalinghe (pag. 52-55 incarto AI).
L’amministrazione si è fondata sul rapporto finale del 14 giugno 2018 del
medico SMR, dr. med. __________ (pag. 49-51 incarto AI), il quale ha ripreso integralmente
le conclusioni contenute nel rapporto medico del 9 gennaio 2018 del __________
di __________, ove non è stata attestata alcuna incapacità lavorativa
dell’assicurata per motivi psichiatrici (pag. 38-42 incarto AI).
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA condivide l’operato dell’UAI.
2.5. In effetti dalle tavole
processuali, in particolare dal rapporto medico del 9 gennaio 2018 del __________
di __________ (pag. 38-42 incarto AI), emerge che l’assicurata, affetta da “F32.0
Episodio depressivo di gravità lieve” dal “25 marzo 2015” e da “Z63.7
Eventi stressanti di altro tipo che riguardano la famiglia e la casa”, è in
cura presso tale servizio dal “25.03.2017 inizialmente solo colloqui
psicoterapeutici poi dal 29.05.2017 presa in carico anche psichiatrica”. In
particolare l’assicurata è in trattamento psicofarmacologico (Imovane 7.5 mg 1
cpr./die per insonnia e Brintelix 20 mg/die “al fine di migliorare il quadro
globale di funzionamento ivi compresa la timia”) e psicoterapeutico dal 29
maggio 2017 e continua, con ultimo controllo effettuato il 5 dicembre 2017. La
prognosi “è strettamente legata alla capacità della paziente di continuare
le cure soprattutto aderendo al trattamento psicoterapeutico in maniera più
sincera permettendo una maggiore accessibilità ai vissuti psicopatologici
profondi non limitandosi a semplici colloqui di sostegno inerenti tematiche di
contesto”. L’assicurata “non svolge da anni una attività lavorativa
tuttavia al momento attuale non vi sono motivazioni mediche di tipo
psichiatrico che giustifichino una inabilità lavorativa” (cfr. pag. 41
incarto AI). Si può contare su una ripresa dell’attività professionale da
subito, reintegrandola gradatamente in una attività lavorativa. La capacità
lavorativa non è ridotta, non presentando menomazioni dal punto di vista
psichiatrico (cfr. pag. 41 e 42 incarto AI).
Il TCA osserva che al punto 1.11 del certificato in questione veniva indicato
come “utile richiedere rapporto dimissione del recente ricovero” (pag.
42 incarto AI). Interpellato in merito dall’addetta UAI, il __________ di __________
ha precisato “che è stato un loro errore e che l’a.ta non è mai stata
ricoverata” (pag. 48 incarto AI).
Il medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto finale del 14 giugno 2018, ha
ripreso le conclusioni dello specialista curante dell’assicurata (pag. 49-51
incarto AI).
Successivamente RI 1 ha versato agli atti il rapporto medico del 6 agosto 2018
del __________ di __________, dal quale emerge, quanto segue:
" (…) a
complemento dell’incarto in vostro possesso, siamo di seguito a aggiornarvi
rispetto ad una modifica concernente la farmacoterapia che l’assicurata sta
assumendo: si è resa necessaria la sostituzione della molecola antidepressiva
per completa inefficacia della precedente e riscontro di sintomatologia
depressiva. Ella continua la presa in carico psicoterapia regolare.” (pag. 61
incarto AI)
Interpellato in merito
dall’amministrazione, nell’annotazione del 22 agosto 2018 il medesimo medico
SMR ha rilevato che: “la nuova documentazione medica non modifica le
conclusioni espresse nel RAF. La certificazione del 06.08.2018 del servizio __________
certifica un cambio di terapia per uno stato depressivo di grado lieve, già
noto e valutato nel RAF del 14.06.2018, che non ha una ricaduta sulla CL
(certificato __________ di gennaio 2018)” (pag. 63 incarto AI).
In simili circostanze il TCA non ha motivo di scostarsi dall’apprezzamento
espresso dal medico SMR che si è sostanzialmente limitato a riprendere
le considerazioni e le conclusioni dello specialista curante dell’assicurata
del 9 gennaio 2018, che ne ha attestato una piena capacità lavorativa dal
profilo psichiatrico. Del resto, il 6 agosto 2018 il medesimo specialista
curante ha unicamente informato l’UAI di un cambio di terapia, senza nuovamente
attestare alcuna incapacità dell’assicurata.
Il parere della patrocinatrice dell'assicurata - giusta la quale, per un verso,
la sua cliente presenta un’incapacità lavorativa permanente del 100% per motivi
psichici e, per altro verso, i medicamenti che le sono stati prescritti
(antidepressivo Escitalopram Sandoz al mattino e sonnifero Imovane alla sera)
ne compromettono la concentrazione e la capacità di svolgere qualsivoglia
attività lavorativa - non permette di modificare tale conclusione. Esso - non essendo
suffragato da alcun rapporto medico, tantomeno specialistico - ha il valore di
una semplice dichiarazione di parte e non può quindi essere qui condivisa.
Il TCA non ignora il certificato medico del 28 dicembre 2017 del dr. med. __________,
specialista FMH in medicina interna e medicina tropicale, giusta l’assicurata
presenta una incapacità lavorativa del 100% per “sindrome ansiosa e depressiva”
(pag. 31-36 incarto AI). Tuttavia esso non permette di giungere ad una diversa
conclusione, già solo per il fatto che è stato allestito dal medico curante generico
che non è specialista nella materia che ci occupa.
In tale contesto occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la
procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma
trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo
non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di
controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura
medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70
del 9 novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22
febbraio 2018, consid. 2.6 e rinvii ivi citati).
Stante quanto precede, in sunto, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle
considerazioni espresse dal medico SMR che, giova qui ribadire, si è sostanzialmente
limitato a riprendere integralmente quanto attestato dallo specialista curante
dell’assicurata attivo presso il SPS di Bellinzona.
Concludendo, è da ritenere dimostrato, secondo
il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore
delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218
consid. 6 pag. 221 con riferimenti),
che la ricorrente è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento
completo, qualsiasi attività lavorativa compreso lo svolgimento delle mansioni
consuete casalinghe.
2.6. Questa Corte non ignora il certificato medico del 18 ottobre 2018 della __________ di __________,
dal quale emerge che l’assicurata “è degente in regime di
trattamento ospedaliero domiciliare dal 10.10.2018. È seguita dall’equipe di __________
(__________) della Clinica __________. Durante la degenza la
paziente è inabile al lavoro nella misura del 100%.”
(doc. VIII-1). Esso non porta
tuttavia alcun nuovo elemento clinico per una diversa valutazione della
fattispecie, così come del resto rettamente rilevato dall'UAI in sede di osservazioni
del 5 novembre 2018 (doc. X, pag. 2). Difatti, per costante giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base
alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è
stata resa, in casu il 24 agosto 2018. I fatti accaduti posteriormente e
che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un
nuovo atto amministrativo (fra le tante cfr. DTF 130 V 138 e DTF 132 V
215). Tale documentazione medica - che certifica un
ricovero domiciliare a decorrere dal 10 ottobre 2018, attestando una incapacità
lavorativa del 100% - non porta alcun nuovo elemento clinico per una diversa
valutazione della fattispecie.
Il parere della patrocinatrice
dell'assicurata - giusta la quale il certificato medico in questione non
attesterebbe una situazione verificatasi in epoca posteriore all’emanazione
della decisione impugnata, quanto piuttosto una situazione “in divenire”
instabile in un assicurata che presentava notevoli limitazioni a livello
psichico già prima dell’emanazione della decisione impugnata, e dovrebbe pertanto
essere preso in considerazione ai fini del giudizio (doc. XII) - non permette
di modificare tale conclusione. Esso, non essendo nuovamente suffragato da
alcun rapporto medico, tantomeno specialistico, ha il valore di una semplice
dichiarazione di parte e non può quindi essere qui condivisa.
Dalle
tavole processuali risulta infatti che, per lo meno, sino al 10 ottobre 2018
nessun medico specialista, tantomeno dal curante del __________ di __________,
ha mai attestato alcuna incapacità lavorativa della ricorrente dal profilo
psichiatrico.
Il certificato
medico del 18 ottobre 2018 della __________ di __________ viene quindi trasmesso
all’UAI affinché lo tratti, se del caso, alla
stregua di una nuova domanda di prestazioni e renda nel merito, dopo aver
proceduto ai necessari accertamenti, una nuova decisione.
In
questo contesto è comunque utile segnalare che i problemi reattivi ad una
decisione negativa dell’UAI non rientrano nel novero delle affezioni alla
salute psichica invalidanti (STF 9C_799/2012 del 16 maggio 2013 consid. 2.5 con
riferimenti e STF 9C_640/2017 del 28 dicembre 2017 consid. 3.2). Anche i fattori
psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla
salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno (STF 9C_990/2012 del
10 giugno 2013 consid. 1.2 con riferimenti; STCA 32.2013.114 del 17 marzo 2014
consid. 2.9; STCA 32.2008.216 del 17 giugno 2009; STCA 32.2017.10 del 12 settembre
2018, consid. 2.9.3.).
2.7. Alla luce di quanto appena
esposto (cfr. consid. 2.5-2.6), il TCA rinuncia
all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, al richiamo dell’incarto del
__________ rispettivamente all’esperimento di una perizia, così come postulato
dalla patrocinatrice dell'assicurata nel gravame; cfr. doc. I, pag. 4),
ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29
cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
L'incarto dell'UAI è stato versato agli atti con la risposta di causa (cfr.
consid. 1.6).
La decisione impugnata va
dunque confermata.
2.8. Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico
dell’assicurata.
Quest’ultima chiede
tuttavia di essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio (doc. I, pag. 4).
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia
sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in
vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva
garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza
giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del
diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta
al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag.
626).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria
e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,
l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle
cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al
gratuito patrocinio.
Fatti
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Anche volendo fare
astrazione dalle censure sollevate dall'avv. RA 1 in merito al mancato
approfondimento del quadro psichico dell'insorgente (che, per i motivi
riportati in sentenza, erano di tutta evidenza chiaramente da respingere), va
Considerandi
rilevato che il medico dell’amministrazione si è fondato integralmente su
quanto attestato dallo specialista di fiducia, medico curante, dell'assicurata,
sia per quanto riguarda il quadro diagnostico come pure per la capacità
lavorativa dell’assicurata. In siffatte circostanze, alla luce della
giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della
Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino (riportata in
sentenza), doveva apparire chiaro che il rischio di perdere il processo era palesemente
maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il
requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto. In
queste condizioni, non essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la
domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
§ Gli atti
sono trasmessi all’UAI affinché proceda come indicato al consid. 2.6.
2. L'istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio è respinta.
3. Le
spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti