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Decisione

32.2018.166

Sulla sola base degli atti e senza i necessari accertamenti medici l'Ufficio AI non poteva limitare nel tempo il diritto alla rendita. Rinvio atti all'amministrazione per completare l'istruttoria e pr

24 gennaio 2019Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. IX e X sono stati

trasmessi alle parti per conoscenza (XI).

1.7. L’avv. RA 1, con scritto

dell’8 gennaio 2018, ha fatto pervenire al TCA la “perizia interdisciplinare

neurologica, neuropsicologica e otorinolaringoiatria (del 3, 7 e 28 agosto)”

del 2 dicembre 2018 (XII e allegato doc. B/1-3).

Il doc. XII con l’allegato

doc. B/1-3 è stato trasmesso unitamente alla presente sentenza all’Ufficio AI

per le proprie incombenze.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad

una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. luglio 2014 al 31 ottobre

2016 (cfr. consid. 1.2).

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Per incapacità

al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un

danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro

ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.

In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in

considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e

consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul

mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un

danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto

l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno

totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione

d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico

economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). L'art. 28 cpv.

1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%. L'art. 28

cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se

sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al

60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita

se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il

diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.

29 cpv. 1 LPGA.

2.3. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha

stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I

148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo l’Alta Corte

ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…) Tra i

danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

Secondo la giurisprudenza

del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le

alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del

18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.

182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06

del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno

alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta

Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag,

254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre

affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta

Corte si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E.

Considerandi

2.

,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E.

5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April

2008.

E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V

279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”.

Nella DTF 141 V 281 il TF

ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,

compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere

valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera

strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati

predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono

generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente

esigibile è stata abbandonata.

Nelle DTF 143 V 409 e 143

V 418, il TF è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria

illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo

cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata

siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo

in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF

143.

V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche

(DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza

precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi

fino a medio-gravi (cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno

2017.

consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV

Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid.

3.

), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo

se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la

concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal

Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora invece,

come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se la

persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione

oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La

possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi

fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell’apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre

2017, in: www.bger.ch).

2.4

Per costante giurisprudenza

quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un

certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex

art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I

597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19

ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I

299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA

stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce

una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

La rendita

può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile

dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla

capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato,

abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275

consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA

I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1.

OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa

St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al

momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già

un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012

del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).

Giusta l’art. 29 bis OAI

(Risorgere dell’invalidità dopo la soppressione della rendita), se la rendita è

stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e

l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado

di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per

incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima

erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI.

2.5

Va ricordato che la nozione

di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia

LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della

stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore

sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale

ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con

riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto

unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali.

Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi

assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al guadagno

(DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad

assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore

senza predisporre i propri accertamenti; d’altra parte esso non può determinare

il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già

deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle

differenti valutazioni (DTF 127 V 135, 126 V 292, 119 V 471). In tal senso,

nella sentenza I 512/98 del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 288 (cfr.

anche Pratique VSI 2001 pag. 79), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che

quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di

principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in

ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può

essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione

diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF

131.

V 120, consid. 3.3.3, pagg. 123-124). In una decisione non pubblicata

dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U 183/98), il TFA ha stabilito che

l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore

AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal

profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi

dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla

valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo

abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag.

170).

2.6

Nella fattispecie, nel rapporto

finale 9 giugno 2017 (doc. AI 46/142-145), il medico SMR dr. __________ –

confermando le risultanze della “Visita medico-__________ di chiusura del

27.07

” (cfr. doc. 204/387-394 dell’incarto Lainf = doc. AI 40/125-133

non sempre leggibile) – ha posto le seguenti diagnosi: “(…) Diagnosi

principale con influsso sulla CL: Stato dopo cervico-brachialgia sinistra

in presenza di una piccola ernia discale foraminale C5-C6 a sinistra (RM del

27.01

). Ulteriori diagnosi con influsso sulla CL: Divergenza bulbo

oculare destro con miopia ed assenza di funzioni binoculari. Astigmatismo

misto. __________: Stato dopo trauma cranico severo con ematoma epidurale

frontale sinistro e frattura infossata della convessità frontale sinistra, con

coinvolgimento del seno frontale della parete mediale dell'orbita e base

cranica il 10.07.2013. Stato dopo craniotomia con accesso bi-frontale,

evacuazione dell'ematoma e cranializzazione del seno frontale con chiusura con

periosteo il 10.07.2013. Stato dopo intervento di settostomia e settoplastica

il 20.04.2015. Persistono come esiti del trauma sovraccitato: • Cefalee

tensive emicraniche senza aura di origine multifattoriale post-traumatica dopo

trauma cranico con ematoma epidurale evacuato, resistenti ai comuni analgesici.

• ipoacusia propriocettiva sinistra con acufeni, sindrome vertiginosa lieve a

carattere posizionale, apparentemente instabile. • Disturbo cognitivo

lieve dopo lesione organica cerebrale. Diagnosi senza influsso sulla CL:

Ipertensione arteriosa trattata. Stato dopo frattura del radio distale a destra

non dislocata il 10.07.2013 trattata conservativamente. (…)” (doc. AI

46/142).

Il dr. __________ – ritenuti i seguenti limiti funzionali: “(…)

Carico massimo in KG senza limitazioni: 10 kg; Alternanza della

postura al bisogno: Sì. Inclusa; Difficoltà nello svolgere lavori di

precisione: No; Necessità di pause supplementari: Sì. Inclusa; Ulteriori

limitazioni funzionali necessarie per l'integrazione professionale:

L'assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino

all'altezza dei fianchi. L'assicurato spesso può portare pesi leggeri di 5-10

kg fino all'altezza dei fianchi. L'assicurato non potrà mai portare pesi medi

di 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, pesi pesanti di 25-45 kg fino

all'altezza dei fianchi. Pesi molto pesanti superiori a 45 kg fino all'altezza

dei fianchi. L'assicurato spesso, può sollevare oltre l'altezza del petto fino

a 5 kg, l'assicurato mai può sollevare oltre l'altezza del petto pesi superiori

a 5 kg. Per il maneggio di attrezzi leggeri di precisione nessun problema, così

come il maneggio di attrezzi medi, nessun problema anche nella rotazione della

mano. Mai potrà effettuare lavoro pesante, manuale, rozzo e molto pesante. Mai

potrà effettuare i lavori sopra la testa, rotazione del tronco invece possibile,

spesso può tenere una posizione seduta/inclinata in avanti o in piedi/inclinata

in avanti, nessun problema per la posizione inginocchiata o che comporti

flessione delle ginocchia. Nessun problema per la posizione seduta, in piedi e

di libera scelta per lunga durata. Può camminare ben oltre al 50 m anche per

lunghi tratti su terreno accidentato e salire le scale, mai potrà salire su scale

a pioli. L'uso delle due mani è consentito, lo stare in equilibrio è in realtà

impossibile. (…)” (doc. AI 46/143-144) –

ha riconosciuto un’incapacità totale nell’attività abituale dal 10 luglio 2013

e in un’attività adeguata un’incapacità lavorativa del 100% dal 10 luglio 2013

al 26 luglio 2016 e dello 0% dal 27 luglio 2016.

Sempre il dr. __________ –

visto il rapporto medico del 17 gennaio 2018 (doc. AI 60/167-172) nel quale il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, posta la diagnosi di

sindrome post-traumatica F43.1, ha indicato quali impedimenti fisici, mentali e

psichici “(…) i gravi disturbi fisici persistenti e riferiti sopra e la

conseguente instabilità emotiva e i disturbi della concentrazione, così come la

persistente sensazione di paura di poter incorrere in altre situazioni di

pericolo comportano gravi difficoltà rispetto all’intraprendere qualsiasi attività.

(…)” (doc. AI 60/169-170) –, nell’annotazione 29 gennaio 2019 ha

chiesto “(…) di far valutare il caso ad un Collega specialista Psichiatra in

sede SMR per un giudizio in merito alla condizione clinica psichica attualmente

certificata. (…)” (doc. AI 61/173).

Il medico SMR dr. __________

– tenuto conto anche del certificato medico 16 gennaio 2018 nel quale il

dr. __________, FMH in otorinolaringoiatria, ha attestato che

l’assicurato “(…) si dovrà presentare per ricovero al 28.01.2018 presso la

Clinica di __________ di __________ per esecuzione di un intervento chirurgico.

A quel momento sarà consegnato un certificato d’inabilità lavorativa della

durata di circa 2 settimane. (…)” (doc. AI 64/178) –, nel “Rapporto

d’esame clinico (27.02.2018)” (doc. AI 65/183-185), circa lo “Sviluppo

della malattia e risultati della terapia” e lo “Status” si è così

espresso: “(…) Nel luglio del 2013 mentre scaricava un camion

di terra, l'assicurato perdeva l'equilibrio, cadeva dal pianale andando a

sbattere a terra procurandosi un trauma cranico/facciale severo con ematoma

epidurale frontale sinistro che veniva evacuato chirurgicamente con craniotomia

e successiva ricostruzione cranica. Residuavano sequele e la necessità di

ulteriori trattamenti, fra cui, nel 2015 un intervento chirurgico nasale.

L'assicurato è in IL al 100% nella sua attività abituale dal 10.07.2013 a tempo

indeterminato. La SUVA lo riconosceva completamente abile in una attività adeguata

al suo stato di salute a partire dal 27.07.2016. Il 29.01.2018 si rendeva

necessario un nuovo intervento chirurgico ai seni paranasali presso la clinica __________,

per il quale il dr. med. __________, medico ORL, certificava un periodo di IL

di due settimane. A causa dell'incidente l'assicurato ha dovuto imparare a convivere

con una sintomatologia caratterizzata da acuità uditiva fluttuante e tinnitus

all'orecchio sinistro, attacchi di vertigini, cefalea presente tutti i giorni,

ad intensità variabile, medicata con paracetamolo, su cui si inseriscono da una

a tre volte al giorno fitte dolorose della durata di alcuni minuti soprattutto

in regione frontale, bruciore al piede sinistro ogni sera. Dal punto di vista

psichiatrico l'anamnesi è silente almeno fino all'inizio della presa a carico medica

specialistica psichiatrica da parte del dr. med. __________, in data

11.04.2017

Il dr. med. __________ diagnostica una sindrome post-traumatica da

stress (ICD10 F43.1). Tale diagnosi non risulta oggettivata, i criteri previsti

dal manuale ICD10 per tale diagnosi non sono assolti e non corrispondono alla

sintomatologia dichiarata dall'assicurato. L'assicurato in sede di accertamento

medico racconta come si sia rivolto al dr. med. __________ esclusivamente per

avere un aiuto nel gestire la sua crescente irritabilità e le frequenti crisi

di collera, che derivavano con verosimiglianza preponderante dalla difficoltà

nel sopportare la sintomatologia somatica cronicizzatasi, cosa che ha logorato

la capacità dell’assicurato di sopportare gli stressors ambientali.

L'attenzione dell'assicurato nell'evitare di ingaggiarsi in attività che lo

espongano a rischi per la sua salute e le preoccupazioni relative a possibili

incidenti che possano portare al peggioramento della sua sintomatologia sono

sicuramente accentuate e compatibili con la diagnosi di altre reazioni a stress

gravi (ICD10 F43.8). Non si evidenziano in sede di accertamento medico,

impazienza, irrequietezza, impulsi suicidali, che il dr. med. __________

segnala nel suo rapporto medico, non si evidenzia una significativa depressione

dell'umore, ansia, non vengono riferiti flashback intrusivi. L'assicurato

riferisce che la farmacoterapia assunta avrebbe apportato benefici ma in

considerazione del fatto che sta assumendo un farmaco antidepressivo, il

trazodone, al dosaggio minimo in previsione di futuri aumenti, è difficile

sostenere che le sue condizioni di salute possano risentire degli effetti

benefici del farmaco, fatta eccezione per l'eventuale azione antistaminica del

farmaco che potrebbe avere un effetto ristoratore del sonno notturno. Dal punto

di vista strettamente psichiatrico tale patologia giustifica una IL non

maggiore del 20% nell'attività abituale dell'assicurato a partire almeno

dall'inizio della presa a carico del dr. med. __________, quindi dal

11.04

, a causa della difficoltà dell'assicurato nel contatto con gli altri

e nell'integrazione nel gruppo. In una attività semplice, ripetitiva, con

scarso contatto con il pubblico, con mansioni ben definite l'assicurato è da

considerare dal punto di vista medico psichiatrico totalmente abile. La

descrizione della giornata tipo fornita dall'assicurato conferma l'assenza di

maggiori limitazioni derivanti dalla patologia psichiatrica. L'attendibilità

dell'assicurato è da considerare buona, non ho evidenziato alcuna tendenza alla

accentuazione dei sintomi. […] L'assicurato non presenta disturbi dello stato

di coscienza, dell'orientamento, dell'attenzione, della memoria. Si evidenziano

ruminazioni mentali non ossessive (lieve). Non si evidenziano fobie e sintomi

compulsivi e ossessivi. Non appaiono deliri, disturbi della percezione,

disturbi della coscienza dell'lo. Non emergono disturbi dell'affettività. Non

sono riferiti disturbi della carica vitale e della psicomotricità. Si evidenzia

ritiro sociale (lieve), rabbia (lieve), insonnia da addormentamento ritardato

(lieve). Nega consumo di sostanze. Secondo i criteri MINI-ICF, emerge una lieve

compromissione funzionale, nell'attività abituale, a causa del disturbo

psichiatrico. In particolare: 1. Rispetto delle regole - Nessuna disabilità. 2.

Organizzazione dei compiti - Nessuna disabilità. 3. Flessibilità - Nessuna disabilità.

4.

Competenza - Nessuna disabilità. 5. Giudizio - Nessuna disabilità. 6.

Persistenza - Nessuna disabilità. 7. Assertività - Nessuna disabilità. 8.

Contatto con gli altri - Lieve disabilità. 9. Integrazione nel gruppo - Lieve

disabilità. 10. Relazioni intime - Nessuna disabilità. 11. Attività spontanee -

Lieve disabilità. 12. Cura di sé - Nessuna disabilità. 13. Mobilità - Lieve

disabilità. Da quanto emerge dal colloquio e dalla storia di vita

dell'assicurato, le rappresentazioni del Sé e dell'oggetto sono nettamente

differenziate, l'identità è integrata, vengono impiegate difese di alto

livello, repressione, razionalizzazione. È mantenuta la capacità di esaminare

la realtà. Tutto ciò propende per una organizzazione di personalità nevrotica

secondo Kernberg. (…)” (doc. AI

65/183 e 185).

Nel rapporto finale SMR

con esame del 1. marzo 2018 (doc. AI 65/179-185) – aggiunta, rispetto al

precedente rapporto finale 9 giugno 2017 (cfr. doc. AI 46/142-145), quale

ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa quella di “(…)

altre reazioni a stress gravi (ICD10 F43.8) (…)” (doc. AI 65/179) e

indicato, quale limitazione funzionale necessaria per l’integrazione professionale,

che “(…) dal punto di vista psichiatrico l’aumentata irritabilità lo limita

nel contatto con gli altri e nell’integrazione nel gruppo. (…)” (doc. AI

65/181) – il dr. __________ ha confermato l’incapacità totale

nell’attività abituale dal 10 luglio 2013 e in un’attività adeguata

un’incapacità lavorativa del 100% dal 10 luglio 2013 al 26 luglio 2016, dello

0% dal 27 luglio 2016 al 28 gennaio 2018, del 100% dal 29 gennaio 2018 all’11

febbraio 2018 e dello 0% dal 12 febbraio 2018 in avanti (cfr. doc. AI 65/180).

Avuto riguardo al “Rapporto

visita” 21 aprile 2018 della dr.ssa __________, FMH in medicina interna già

responsabile del Centro __________ (doc. AI 71/200-202), e alla lettera dello

stesso giorno con la quale la specialista ha risposto alle domande postele

dall’avv. RA 1 circa la possibilità dell’insorgere di cefalee dopo giorni o

settimane dall’evento traumatico del 10 luglio 2013, le eventuali conseguenze

sulla capacità lavorativa, la relazione di causalità adeguata naturale con

l’infortunio e l’origine della differenza tra i disturbi neuropsicologici lievi

e quelli di lieve-media entità riscontrati nella valutazione ORL del 16 gennaio

2017.

(doc. AI 71/203-219) – prodotti nell’ambito delle osservazioni 23

aprile 2018 (cfr. doc. AI 72/220) al “Progetto d’assegnazione di rendita” del

189.

aprile 2018 (doc. AI 67/188-193) –, gli stessi sono stati sottoposti

al SMR.

Con annotazioni del 28

maggio 2018 il dr. __________ ha osservato che “(…) ho preso visione delle

osservazioni al progetto di decisione e in particolare della documentazione

medica. Per quanto concerne la patologia psichiatrica, non evidenzio elementi

che mi consentono di discostarmi da quanto valutato in sede di accertamento SMR

in data 27.02.2018 e riportato nel rapporto finale del 01.03.2018 (GED

02.03

). Per quanto riguarda la patologia somatica, occorre sottoporre il

dossier al dr. med. __________ per una presa di posizione in merito

all’ulteriore procedere. (…)” (doc. AI 74/222).

Con annotazioni dello

stesso giorno il dr. __________ ha concluso che “(…) per gli aspetti

somatici si conferma quanto espresso nel RAF del 09.06.2017. La nuova

certificazione esprime uno stato clinico funzionale non modificatosi nel tempo,

trattasi di diversa valutazione di medesimo stato clinico. (…)” (doc. AI

76/224).

L’Ufficio AI, viste le

risultanze mediche suenunciate e ritenute le valutazione dei consulenti in

integrazione professionale del 17 luglio 2016 (doc. AI 50/150-152) e del 17

aprile 2018 (doc. AI 66/186-187) con le relative tabelle allestite il 18 aprile

2018.

e la motivazione della riduzione al reddito da invalido (doc. AI

69/196-198), con decisioni del 6 settembre 2018 ha riconosciuto all’assicurato

il diritto ad una rendita intera dal 1. luglio 2014 al 31 ottobre 2016 (cfr.

consid. 1.2).

2.7

Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG,

2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

In una sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il

TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e

l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del

SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto

senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010).

Tuttavia, nel caso in cui

sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25

agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017 consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27

giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);

Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

2.8

Nel caso concreto, osservato

come nel rapporto finale SMR del 9 giugno 2017 (doc. AI 46/142-145 confermato

dal rapporto finale SMR con esame del 1. marzo 2018 sub. doc. AI 65/179-185) il

dr. __________ si è fondato sulle risultanze della “Visita medico-__________

di chiusura del 27.07.2016” (cfr. doc. 204/387-394 dell’incarto Lainf =

doc. AI 40/125-133 non sempre leggibile), questo Tribunale rileva che (visto il

tempo trascorso) prima di procedere all’emissione delle decisioni qui impugnate

l’Ufficio AI avrebbe dovuto aggiornare (come fatto fino al 31 agosto 2017; cfr.

doc. AI 52/154) gli atti dell’incarto Lainf.

Infatti, il rapporto della

succitata visita medico-circondariale di chiusura su cui si è fondata

l’amministrazione risaliva al 27 luglio 2016 (quindi oltre due anni prima delle

decisioni impugnate del 6 settembre 2018) e dallo stesso risultava che “(…)

al momento attuale la situazione sia dal punto di vista neuropsicologico, sia

da un punto di vista otorino appare stabile, tuttavia possono essere

possibili dei peggioramenti in futuro. (…)” (doc. 204/393 dell’incarto

Lainf = doc. AI 40/132, la sottolineatura è del redattore).

Se avesse debitamente

aggiornato gli atti l’Ufficio AI sarebbe venuto a conoscenza che (come

incontestatamente addotto nel ricorso) in un rapporto del 13 novembre 2017

della Clinica __________ si ribadiva “(…) l’eventualità di espletare

un’attività in un ambiente protetto “.. e

comunque a tempo parziale a ragione dei ben descritti deficit cognitivi”

(…)” (doc. I).

Al riguardo, nel succitato

“Rapporto visita” 21 aprile 2018 (doc. AI 71/200-202), la dr.ssa __________

aveva già rilevato che “(…) la valutazione neuropsicologica effettuata

presso la Clinica __________, una prima volta il 20.10.2014 e successivamente

il 16.1.2017 e 31.10.2017, ha evidenziato un deficit cognitivo conseguente al

trauma del luglio 2013 che è progressivamente peggiorato. Vengono

considerate alterazioni compatibili con il trauma e non esistono elementi a

favore di ipotesi di una simulazione e/o di un disturbo conversivo. (…)”

(doc. AI 71/201, la sottolineatura è del redattore).

In questo senso –

conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.7) e ribadito che nel

caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla

concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile

fondarsi su tali rapporti – questo Tribunale non può confermare con

sufficiente tranquillità senza che l’Ufficio AI abbia effettuato i necessari

accertamenti medici, la conclusione del dr. __________ secondo il quale “(…)

la nuova certificazione [ndr.: al “Rapporto visita” 21 aprile 2018 e

alla lettera dello stesso giorno della dr.ssa __________ sub doc. AI 71/200-202

e 71/203-219] esprime uno stato clinico funzionale non modificatosi nel

tempo, trattasi di diversa valutazione di medesimo stato clinico. (…)”

(doc. AI 76/224).

Questo vale a maggiore

ragione visto che la dr.ssa __________, FMH in neurologia, nella “perizia

interdisciplinare neurologica, neuropsicologica e otorinolaringoiatria (del 3,

7.

e 28 agosto)” (trasmessa all’Ufficio AI per le proprie incombenze; cfr.

consid. 1.7) ha, tra l’altro, concluso che “(…) riteniamo definitivamente

limitata la capacità lavorativa anche in altri lavori fisicamente pesanti,

mentre in attività medio-leggere, che non richiedono sollevamento di pesi

superiori a 10-15 kg, l’equilibrio inalterato o incarichi di responsabilità

verso macchinari o persone, e che non prevedano rapide o complesse prese

decisionali oppure esecuzione di calcoli (vedi esame neuropsicologico)

l'Assicurato potrebbe raggiungere un'abilità lavorativa del 50%. Non sono da

ritenersi adatte attività nel settore di trasporto di persone, lavori a turni.

Proponiamo inizialmente un inserimento in un'attività protetta e poi in caso di

decorso favorevole in un'attività in ambito lucrativo. (…)” (doc. B/1, pag.

24).

Nemmeno è possibile

accogliere la domanda dell’Ufficio AI laddove adduce che “(…) si reputa

opportuno postulare al lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni la

sospensione della presente procedura fino alla definizione del caso in ambito

infortunistico. (…)” (IV, punto 3, pag. 3).

Infatti, ammettendo che “(…)

risultano essere ancora in corso valutazioni specialistiche che potrebbero

influire anche su prestazioni dell’assicurazione invalidità (…)” (IV,

punto 3, pag. 3; la sottolineatura è del redattore), l’amministrazione

riconosce implicitamente la lacunosità della valutazione medica e di

conseguenza la necessità di ulteriori accertamenti.

Va qui ricordato che l'art.

43.

cpv. 1 LPGA prevede che l'assicuratore esamina le domande, intraprende

d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha

bisogno. Non va infatti dimenticato che di principio spetta

all’amministrazione procedere con i necessari accertamenti.

Nella STF

9C_675/2009 del 28 maggio 2010 l’Alta Corte ha infatti rammentato che “(…) ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti

incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art.

43.

LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende

d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha

bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid.

3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale

un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto -

per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede

federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un

serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto

essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito,

l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari

all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto

meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo

scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in

definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr.

pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98]). (…)” (STF

9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3).

Inoltre va evidenziato che

dagli atti di causa non è possibile concludere che il danno alla salute sia

riconducibile unicamente all’infortunio del 10 luglio 2013 (circa la nozione di

invalidità in ambito AI e Lainf e al coordinamento tra le stesse assicurazioni

si rinvia qui al consid. 2.5).

Basti qui rilevare che nella

decisione del 1. settembre 2017 (doc. 210/413-416 dell’incarto Lainf) la __________

ha, in particolare, evidenziato che “(…) dagli accertamenti medici è

risultato che, unicamente per quanto concerne i postumi infortunistici

organici, ossia disturbi psico-organici di lieve entità, anosmia, frattura al

polso destro, dolori locali neuropatici alla cicatrice frontale sinistra, lei è

abile al lavoro al 100%. Ne consegue che non sussiste diritto a prestazioni di

rendita LAINF. I seguenti disturbi non sono invece da mettere in relazione

causale naturale almeno probabile con l'infortunio del 10.07.2013: - cefalee -

ostruzione nasale cronica su deviazione del setto a sinistra convessità -

divergenza bulbo oculare destro con miopia e assenza di funzioni binoculari,

astigmatismo misto - stato dopo cervico-brachialgia sinistra in presenza di una

piccola ernia discale foraminale in C5/C6 a sinistra. Inoltre, la sindrome

ansioso depressiva non è in relazione causale adeguata con l'infortunio. Ne

consegue che la differenza tra i disturbi neuropsicologici lievi e quelli di

lieve-media entità, riscontrate nella valutazione del 16.01.2017, sono dovuti a

fattori extrainfortunistici. (…)” (doc. 210/413-414).

Anche la dr.ssa __________,

nella “perizia interdisciplinare neurologica, neuropsicologica e

otorinolaringoiatria (del 3, 7 e 28 agosto)” (trasmessa all’Ufficio AI per

le proprie incombenze; cfr. consid. 1.7) ha, in particolare, evidenziato che “(…)

a nostro avviso si associa un disturbo depressivo con un vissuto traumatico

legato all'infortunio e al successivo percorso ospedaliero, che necessita di

una presa a carico psichiatrica e psicoterapeutica regolare. Tale disturbo è

già oggetto di una presa a carico specialistica e la definizione diagnostica

precisa dello stesso e del suo impatto sulla capacità lavorativa, nonché la sua

relazione causale con l'infortunio non è di nostra competenza. (…)” (doc.

B/1, pag. 23).

2.9

Visto le risultanze suesposte questo Tribunale deve concludere che, per quanto riguarda il periodo

dopo il 31 ottobre 2016, la situazione valetudinaria e l’evoluzione nel tempo

della stessa è stata accertata in un modo lacunoso e che necessitano ulteriori

accertamenti medici.

Nella

STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il TF ha precisato in quali

casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria

e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già

avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che

vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di

un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;

cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle

carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an

die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen

Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27

ottobre 2011).

Per quanto

riguarda la valutazione economica la stessa risulta essere prematura ritenuta

la necessità di ulteriori accertamenti medici.

2.10

In conclusione, visto tutto

quanto precede – fermo restando il diritto alla rendita intera dal 1.

luglio 2014 al 31 ottobre 2016 – e ribadito come gli accertamenti

eseguiti dall’amministrazione necessitino di essere completati, si giustifica

il rinvio degli atti ad essa affinché, esperiti i

necessari accertamenti medici e aggiornata la valutazione economica, renda un

nuovo provvedimento sul diritto a prestazioni dopo il 31 ottobre 2016

debitamente preavvisato.

2.11

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI,

il quale rifonderà inoltre al ricorrente, patrocinato dall’avv. RA 1, fr. 2'000.--

a titolo di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Le

decisioni del 6 settembre 2018, nella misura in cui dal 1. novembre 2016 sopprimono

il diritto alla rendita, sono annullate.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai

considerandi.

2. Le spese per complessivi fr.

500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà al ricorrente fr. 2’000.--

per ripetibili (IVA Inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti