32.2018.166
Sulla sola base degli atti e senza i necessari accertamenti medici l'Ufficio AI non poteva limitare nel tempo il diritto alla rendita. Rinvio atti all'amministrazione per completare l'istruttoria e pr
24 gennaio 2019Italiano42 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.166
FS
Lugano
24 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 settembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 6 settembre 2018 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1978, da ultimo
attivo quale operaio edile categoria “B” presso l’impresa di costruzioni __________
di __________ (cfr. doc. AI 9/24-28, in particolare il punto 2.7), nel mese di
gennaio 2014 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI
5/12-20) indicando quale danno alla salute un “(…) trauma cranico severo e
frattura del polso destro (per i dettagli rimandiamo agli atti inviati dalla __________
in allegato). (…)” a seguito di un infortunio occorsogli il 10 luglio 2013 (doc.
AI 5/18, punto 6.2).
1.2. Eseguiti i necessari
accertamenti medici ed economici, con due decisioni del 6 settembre 2018,
preavvisate il 19 aprile 2018 (cfr. doc. AI 67/188-193), l’Ufficio AI – sulla
base del rapporto finale 9 giugno 2017 del medico SMR dr. __________ (doc. AI
46/142-145 che conferma le risultanze della “Visita medico-__________ di
chiusura del 27.07.2016” sub doc. 204/387-394 dell’incarto Lainf = doc. AI
40/125-133 non sempre leggibile), del rapporto finale con esame 1. marzo 2018
del medico SMR dr. __________ (doc. AI 65/179-185), delle valutazioni dei
consulenti in integrazione professionale del 17 luglio 2017 (doc. AI 50/150-152
con le annotazioni 17 agosto, 12 settembre e 14 novembre 2017 sub doc. AI
51/153, 53/155 e 55/157) e del 17 aprile 2018 (doc. AI 66/186-187 con relativa
tabella e motivazione della riduzione al reddito da invalido sub doc. AI
69/196-198) e delle annotazioni del 28 e 29 maggio 2018 dei medici SMR dr. __________
e dr. __________ (doc. AI 74/222 e 76/224) – ha riconosciuto il diritto
ad una rendita intera, unitamente a quella per figli, dal 1. luglio 2014 (dopo
l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 2 lett. b LAI) al 31 ottobre 2016 (tre mesi
dopo il miglioramento dello stato di salute del 27 luglio 2016 ex art. 88a cpv.
1 OAI) (cfr. doc. AI 79/232-234, 80/235-238 e le motivazioni sub doc. AI 77/225-230).
1.3. Con il presente ricorso
l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha contestato la valutazione medica e
chiesto in via principale l’annullamento della decisione impugnata con il
riconoscimento del diritto ad una rendita intera anche dopo il 31 ottobre 2016,
subordinatamente il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti.
L’insorgente – premesso che “(…) l'Ufficio AI è
costantemente aggiornato sull'istruttoria in corso presso l'assicuratore __________
(__________). È quindi al corrente che a seguito dell'opposizione
dell'assicurato, l'assicuratore infortuni ha deciso di allestire un'ulteriore
perizia tri-disciplinare: neurologica, neuropsicologica e otorinolaringoiatra.
Tale perizia dovrà chiarire, tra i vari punti, in che misura l'assicurato può
svolgere attività leggere, adeguate al suo stato di salute. La necessità si è
posta, come visto, dopo che numerosi specialisti confutavano le conclusioni del
medico neurologo __________. D'altra parte il rapporto finale SMR è datato 09
giugno 2017 (dr. __________) e non tiene conto dell'evoluzione in corso sia per
lo stato di salute dell'assicurato (secondo il rapporto 31.10.2017 della
clinica __________ "Il dato dei test
neuropsicologici appare anzi ulteriormente peggiorato rispetto alla nostra
precedente valutazione"). La decisione impugnata non tiene conto
inoltre dell'inabilità lavorativa confermata dalla dr.ssa __________ ancora nel
suo ultimo rapporto 11.07.2018. (…)” (I, punto 4) – ha addotto e evidenziato che “(…) mal
si comprende come mai alla luce della recente documentazione medica, rilevante ai
fini assicurativi, l'assicuratore infortuni ha deciso di approfondire il caso
clinico, mentre invece l'Ufficio AI, nel rapporto finale SMR con esame del
01.03.2018 ha semplicemente ribadito le conclusioni del dr. __________
dell'anno precedente, accennando semmai allo stato psichiatrico con aumentata
irritabilità (rapporto psichiatrico dr. __________). […] Tuttavia sorprende il
fatto che in base alla documentazione in suo possesso l'UAI abbia ignorato le
conclusioni dei vari specialisti, ivi compreso i 2 rapporti della Clinica __________
che ribadivano l'eventualità di espletare un'attività lavorativa in un ambiente
protetto "...e comunque a tempo
parziale a ragione dei ben descritti deficit cognitivi" (rapporto __________
13.11.2017 pag. 2 in basso). A più forte ragione l'UAI doveva approfondire lo
stato clinico dell'assicurato ritenuto che tutti gli specialisti (all'infuori
ovviamente di quelli dell'UAI) indicavano che lo stato di salute
dell'assicurato era nel frattempo peggiorato. (…)” (I, punti 4 e 5).
1.4. Con la risposta di causa –
osservato, in particolare, che “(…) in fase di audizione il SMR ha
confermato la valutazione resa in ambito psichiatrico e somatico (cfr.
annotazioni del 28 e 29 maggio 2018, inc. AI, doc. 71-72 [ndr. recte: 74 e
76] (…)” (IV, punto 1, pag. 2) – l’Ufficio AI ha addotto che “(…)
sulla base degli elementi clinici presenti all'incarto, nella situazione
attualmente nota e definita dall'Ufficio Al, si sostiene la correttezza della
decisione resa in assenza di nuovi elementi modificanti la valutazione resa.
Osservate le obiezioni sollevate in ricorso, il fatto che la decisione in
ambito __________ non è cresciuta incontestata in giudicato e che risultano
essere ancora in corso valutazioni specialistiche che potrebbero influire anche
su prestazioni dell’assicurazione invalidità, si reputa opportuno postulare al
lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni la sospensione della presente
procedura fino alla definizione del caso in ambito infortunistico. (…)”
(IV, punto 3, pag. 3).
1.5. Con scritto del 29 ottobre
2018, tramite il proprio rappresentante legale, l’insorgente si è confermato
nelle proprie allegazioni (VI). Detto documento è stato trasmesso all’Ufficio
AI per conoscenza con possibilità di produrre nuove prove (VII).
1.6. La __________, così
interpellata (IX), con scritto 17 dicembre 2018 ha comunicato al TCA che “(…)
in data 15.5.2018 […] ha disposto una perizia interdisciplinare. A Tutt’oggi –
malgrado un sollecito – non siamo ancora in possesso del referto. (…)” (X).
Fatti
I doc. IX e X sono stati
trasmessi alle parti per conoscenza (XI).
1.7. L’avv. RA 1, con scritto
dell’8 gennaio 2018, ha fatto pervenire al TCA la “perizia interdisciplinare
neurologica, neuropsicologica e otorinolaringoiatria (del 3, 7 e 28 agosto)”
del 2 dicembre 2018 (XII e allegato doc. B/1-3).
Il doc. XII con l’allegato
doc. B/1-3 è stato trasmesso unitamente alla presente sentenza all’Ufficio AI
per le proprie incombenze.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad
una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. luglio 2014 al 31 ottobre
2016 (cfr. consid. 1.2).
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Per incapacità
al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro
ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.
In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e
consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione
d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico
economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). L'art. 28 cpv.
1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%. L'art. 28
cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita
se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il
diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA.
2.3. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I
148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo l’Alta Corte
ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
Secondo la giurisprudenza
del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le
alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del
18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.
182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06
del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno
alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta
Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag,
254-257).
Nella STF I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre
affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta
Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E.
Considerandi
2.
,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E.
5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April
2008.
E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V
279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”.
Nella DTF 141 V 281 il TF
ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,
compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere
valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera
strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati
predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono
generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente
esigibile è stata abbandonata.
Nelle DTF 143 V 409 e 143
V 418, il TF è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria
illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo
cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata
siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo
in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF
143.
V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche
(DTF 143 V 418).
Secondo la giurisprudenza
precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi
fino a medio-gravi (cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno
2017.
consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV
Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid.
3.
), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo
se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la
concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal
Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora invece,
come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se la
persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione
oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La
possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi
fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente
nell’apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia
conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre
2017, in: www.bger.ch).
2.4
Per costante giurisprudenza
quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un
certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex
art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I
597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19
ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I
299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA
stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA
(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).
La rendita
può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile
dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla
capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato,
abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA
I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1.
OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF
8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa
St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al
momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già
un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012
del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).
Giusta l’art. 29 bis OAI
(Risorgere dell’invalidità dopo la soppressione della rendita), se la rendita è
stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e
l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado
di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per
incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima
erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI.
2.5
Va ricordato che la nozione
di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia
LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della
stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore
sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale
ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con
riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto
unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali.
Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi
assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al guadagno
(DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad
assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore
senza predisporre i propri accertamenti; d’altra parte esso non può determinare
il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già
deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle
differenti valutazioni (DTF 127 V 135, 126 V 292, 119 V 471). In tal senso,
nella sentenza I 512/98 del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 288 (cfr.
anche Pratique VSI 2001 pag. 79), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che
quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di
principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in
ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può
essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione
diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF
131.
V 120, consid. 3.3.3, pagg. 123-124). In una decisione non pubblicata
dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U 183/98), il TFA ha stabilito che
l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore
AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal
profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi
dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla
valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo
abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag.
170).
2.6
Nella fattispecie, nel rapporto
finale 9 giugno 2017 (doc. AI 46/142-145), il medico SMR dr. __________ –
confermando le risultanze della “Visita medico-__________ di chiusura del
27.07
” (cfr. doc. 204/387-394 dell’incarto Lainf = doc. AI 40/125-133
non sempre leggibile) – ha posto le seguenti diagnosi: “(…) Diagnosi
principale con influsso sulla CL: Stato dopo cervico-brachialgia sinistra
in presenza di una piccola ernia discale foraminale C5-C6 a sinistra (RM del
27.01
). Ulteriori diagnosi con influsso sulla CL: Divergenza bulbo
oculare destro con miopia ed assenza di funzioni binoculari. Astigmatismo
misto. __________: Stato dopo trauma cranico severo con ematoma epidurale
frontale sinistro e frattura infossata della convessità frontale sinistra, con
coinvolgimento del seno frontale della parete mediale dell'orbita e base
cranica il 10.07.2013. Stato dopo craniotomia con accesso bi-frontale,
evacuazione dell'ematoma e cranializzazione del seno frontale con chiusura con
periosteo il 10.07.2013. Stato dopo intervento di settostomia e settoplastica
il 20.04.2015. Persistono come esiti del trauma sovraccitato: • Cefalee
tensive emicraniche senza aura di origine multifattoriale post-traumatica dopo
trauma cranico con ematoma epidurale evacuato, resistenti ai comuni analgesici.
• ipoacusia propriocettiva sinistra con acufeni, sindrome vertiginosa lieve a
carattere posizionale, apparentemente instabile. • Disturbo cognitivo
lieve dopo lesione organica cerebrale. Diagnosi senza influsso sulla CL:
Ipertensione arteriosa trattata. Stato dopo frattura del radio distale a destra
non dislocata il 10.07.2013 trattata conservativamente. (…)” (doc. AI
46/142).
Il dr. __________ – ritenuti i seguenti limiti funzionali: “(…)
Carico massimo in KG senza limitazioni: 10 kg; Alternanza della
postura al bisogno: Sì. Inclusa; Difficoltà nello svolgere lavori di
precisione: No; Necessità di pause supplementari: Sì. Inclusa; Ulteriori
limitazioni funzionali necessarie per l'integrazione professionale:
L'assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino
all'altezza dei fianchi. L'assicurato spesso può portare pesi leggeri di 5-10
kg fino all'altezza dei fianchi. L'assicurato non potrà mai portare pesi medi
di 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, pesi pesanti di 25-45 kg fino
all'altezza dei fianchi. Pesi molto pesanti superiori a 45 kg fino all'altezza
dei fianchi. L'assicurato spesso, può sollevare oltre l'altezza del petto fino
a 5 kg, l'assicurato mai può sollevare oltre l'altezza del petto pesi superiori
a 5 kg. Per il maneggio di attrezzi leggeri di precisione nessun problema, così
come il maneggio di attrezzi medi, nessun problema anche nella rotazione della
mano. Mai potrà effettuare lavoro pesante, manuale, rozzo e molto pesante. Mai
potrà effettuare i lavori sopra la testa, rotazione del tronco invece possibile,
spesso può tenere una posizione seduta/inclinata in avanti o in piedi/inclinata
in avanti, nessun problema per la posizione inginocchiata o che comporti
flessione delle ginocchia. Nessun problema per la posizione seduta, in piedi e
di libera scelta per lunga durata. Può camminare ben oltre al 50 m anche per
lunghi tratti su terreno accidentato e salire le scale, mai potrà salire su scale
a pioli. L'uso delle due mani è consentito, lo stare in equilibrio è in realtà
impossibile. (…)” (doc. AI 46/143-144) –
ha riconosciuto un’incapacità totale nell’attività abituale dal 10 luglio 2013
e in un’attività adeguata un’incapacità lavorativa del 100% dal 10 luglio 2013
al 26 luglio 2016 e dello 0% dal 27 luglio 2016.
Sempre il dr. __________ –
visto il rapporto medico del 17 gennaio 2018 (doc. AI 60/167-172) nel quale il
dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, posta la diagnosi di
sindrome post-traumatica F43.1, ha indicato quali impedimenti fisici, mentali e
psichici “(…) i gravi disturbi fisici persistenti e riferiti sopra e la
conseguente instabilità emotiva e i disturbi della concentrazione, così come la
persistente sensazione di paura di poter incorrere in altre situazioni di
pericolo comportano gravi difficoltà rispetto all’intraprendere qualsiasi attività.
(…)” (doc. AI 60/169-170) –, nell’annotazione 29 gennaio 2019 ha
chiesto “(…) di far valutare il caso ad un Collega specialista Psichiatra in
sede SMR per un giudizio in merito alla condizione clinica psichica attualmente
certificata. (…)” (doc. AI 61/173).
Il medico SMR dr. __________
– tenuto conto anche del certificato medico 16 gennaio 2018 nel quale il
dr. __________, FMH in otorinolaringoiatria, ha attestato che
l’assicurato “(…) si dovrà presentare per ricovero al 28.01.2018 presso la
Clinica di __________ di __________ per esecuzione di un intervento chirurgico.
A quel momento sarà consegnato un certificato d’inabilità lavorativa della
durata di circa 2 settimane. (…)” (doc. AI 64/178) –, nel “Rapporto
d’esame clinico (27.02.2018)” (doc. AI 65/183-185), circa lo “Sviluppo
della malattia e risultati della terapia” e lo “Status” si è così
espresso: “(…) Nel luglio del 2013 mentre scaricava un camion
di terra, l'assicurato perdeva l'equilibrio, cadeva dal pianale andando a
sbattere a terra procurandosi un trauma cranico/facciale severo con ematoma
epidurale frontale sinistro che veniva evacuato chirurgicamente con craniotomia
e successiva ricostruzione cranica. Residuavano sequele e la necessità di
ulteriori trattamenti, fra cui, nel 2015 un intervento chirurgico nasale.
L'assicurato è in IL al 100% nella sua attività abituale dal 10.07.2013 a tempo
indeterminato. La SUVA lo riconosceva completamente abile in una attività adeguata
al suo stato di salute a partire dal 27.07.2016. Il 29.01.2018 si rendeva
necessario un nuovo intervento chirurgico ai seni paranasali presso la clinica __________,
per il quale il dr. med. __________, medico ORL, certificava un periodo di IL
di due settimane. A causa dell'incidente l'assicurato ha dovuto imparare a convivere
con una sintomatologia caratterizzata da acuità uditiva fluttuante e tinnitus
all'orecchio sinistro, attacchi di vertigini, cefalea presente tutti i giorni,
ad intensità variabile, medicata con paracetamolo, su cui si inseriscono da una
a tre volte al giorno fitte dolorose della durata di alcuni minuti soprattutto
in regione frontale, bruciore al piede sinistro ogni sera. Dal punto di vista
psichiatrico l'anamnesi è silente almeno fino all'inizio della presa a carico medica
specialistica psichiatrica da parte del dr. med. __________, in data
11.04.2017
Il dr. med. __________ diagnostica una sindrome post-traumatica da
stress (ICD10 F43.1). Tale diagnosi non risulta oggettivata, i criteri previsti
dal manuale ICD10 per tale diagnosi non sono assolti e non corrispondono alla
sintomatologia dichiarata dall'assicurato. L'assicurato in sede di accertamento
medico racconta come si sia rivolto al dr. med. __________ esclusivamente per
avere un aiuto nel gestire la sua crescente irritabilità e le frequenti crisi
di collera, che derivavano con verosimiglianza preponderante dalla difficoltà
nel sopportare la sintomatologia somatica cronicizzatasi, cosa che ha logorato
la capacità dell’assicurato di sopportare gli stressors ambientali.
L'attenzione dell'assicurato nell'evitare di ingaggiarsi in attività che lo
espongano a rischi per la sua salute e le preoccupazioni relative a possibili
incidenti che possano portare al peggioramento della sua sintomatologia sono
sicuramente accentuate e compatibili con la diagnosi di altre reazioni a stress
gravi (ICD10 F43.8). Non si evidenziano in sede di accertamento medico,
impazienza, irrequietezza, impulsi suicidali, che il dr. med. __________
segnala nel suo rapporto medico, non si evidenzia una significativa depressione
dell'umore, ansia, non vengono riferiti flashback intrusivi. L'assicurato
riferisce che la farmacoterapia assunta avrebbe apportato benefici ma in
considerazione del fatto che sta assumendo un farmaco antidepressivo, il
trazodone, al dosaggio minimo in previsione di futuri aumenti, è difficile
sostenere che le sue condizioni di salute possano risentire degli effetti
benefici del farmaco, fatta eccezione per l'eventuale azione antistaminica del
farmaco che potrebbe avere un effetto ristoratore del sonno notturno. Dal punto
di vista strettamente psichiatrico tale patologia giustifica una IL non
maggiore del 20% nell'attività abituale dell'assicurato a partire almeno
dall'inizio della presa a carico del dr. med. __________, quindi dal
11.04
, a causa della difficoltà dell'assicurato nel contatto con gli altri
e nell'integrazione nel gruppo. In una attività semplice, ripetitiva, con
scarso contatto con il pubblico, con mansioni ben definite l'assicurato è da
considerare dal punto di vista medico psichiatrico totalmente abile. La
descrizione della giornata tipo fornita dall'assicurato conferma l'assenza di
maggiori limitazioni derivanti dalla patologia psichiatrica. L'attendibilità
dell'assicurato è da considerare buona, non ho evidenziato alcuna tendenza alla
accentuazione dei sintomi. […] L'assicurato non presenta disturbi dello stato
di coscienza, dell'orientamento, dell'attenzione, della memoria. Si evidenziano
ruminazioni mentali non ossessive (lieve). Non si evidenziano fobie e sintomi
compulsivi e ossessivi. Non appaiono deliri, disturbi della percezione,
disturbi della coscienza dell'lo. Non emergono disturbi dell'affettività. Non
sono riferiti disturbi della carica vitale e della psicomotricità. Si evidenzia
ritiro sociale (lieve), rabbia (lieve), insonnia da addormentamento ritardato
(lieve). Nega consumo di sostanze. Secondo i criteri MINI-ICF, emerge una lieve
compromissione funzionale, nell'attività abituale, a causa del disturbo
psichiatrico. In particolare: 1. Rispetto delle regole - Nessuna disabilità. 2.
Organizzazione dei compiti - Nessuna disabilità. 3. Flessibilità - Nessuna disabilità.
4.
Competenza - Nessuna disabilità. 5. Giudizio - Nessuna disabilità. 6.
Persistenza - Nessuna disabilità. 7. Assertività - Nessuna disabilità. 8.
Contatto con gli altri - Lieve disabilità. 9. Integrazione nel gruppo - Lieve
disabilità. 10. Relazioni intime - Nessuna disabilità. 11. Attività spontanee -
Lieve disabilità. 12. Cura di sé - Nessuna disabilità. 13. Mobilità - Lieve
disabilità. Da quanto emerge dal colloquio e dalla storia di vita
dell'assicurato, le rappresentazioni del Sé e dell'oggetto sono nettamente
differenziate, l'identità è integrata, vengono impiegate difese di alto
livello, repressione, razionalizzazione. È mantenuta la capacità di esaminare
la realtà. Tutto ciò propende per una organizzazione di personalità nevrotica
secondo Kernberg. (…)” (doc. AI
65/183 e 185).
Nel rapporto finale SMR
con esame del 1. marzo 2018 (doc. AI 65/179-185) – aggiunta, rispetto al
precedente rapporto finale 9 giugno 2017 (cfr. doc. AI 46/142-145), quale
ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa quella di “(…)
altre reazioni a stress gravi (ICD10 F43.8) (…)” (doc. AI 65/179) e
indicato, quale limitazione funzionale necessaria per l’integrazione professionale,
che “(…) dal punto di vista psichiatrico l’aumentata irritabilità lo limita
nel contatto con gli altri e nell’integrazione nel gruppo. (…)” (doc. AI
65/181) – il dr. __________ ha confermato l’incapacità totale
nell’attività abituale dal 10 luglio 2013 e in un’attività adeguata
un’incapacità lavorativa del 100% dal 10 luglio 2013 al 26 luglio 2016, dello
0% dal 27 luglio 2016 al 28 gennaio 2018, del 100% dal 29 gennaio 2018 all’11
febbraio 2018 e dello 0% dal 12 febbraio 2018 in avanti (cfr. doc. AI 65/180).
Avuto riguardo al “Rapporto
visita” 21 aprile 2018 della dr.ssa __________, FMH in medicina interna già
responsabile del Centro __________ (doc. AI 71/200-202), e alla lettera dello
stesso giorno con la quale la specialista ha risposto alle domande postele
dall’avv. RA 1 circa la possibilità dell’insorgere di cefalee dopo giorni o
settimane dall’evento traumatico del 10 luglio 2013, le eventuali conseguenze
sulla capacità lavorativa, la relazione di causalità adeguata naturale con
l’infortunio e l’origine della differenza tra i disturbi neuropsicologici lievi
e quelli di lieve-media entità riscontrati nella valutazione ORL del 16 gennaio
2017.
(doc. AI 71/203-219) – prodotti nell’ambito delle osservazioni 23
aprile 2018 (cfr. doc. AI 72/220) al “Progetto d’assegnazione di rendita” del
189.
aprile 2018 (doc. AI 67/188-193) –, gli stessi sono stati sottoposti
al SMR.
Con annotazioni del 28
maggio 2018 il dr. __________ ha osservato che “(…) ho preso visione delle
osservazioni al progetto di decisione e in particolare della documentazione
medica. Per quanto concerne la patologia psichiatrica, non evidenzio elementi
che mi consentono di discostarmi da quanto valutato in sede di accertamento SMR
in data 27.02.2018 e riportato nel rapporto finale del 01.03.2018 (GED
02.03
). Per quanto riguarda la patologia somatica, occorre sottoporre il
dossier al dr. med. __________ per una presa di posizione in merito
all’ulteriore procedere. (…)” (doc. AI 74/222).
Con annotazioni dello
stesso giorno il dr. __________ ha concluso che “(…) per gli aspetti
somatici si conferma quanto espresso nel RAF del 09.06.2017. La nuova
certificazione esprime uno stato clinico funzionale non modificatosi nel tempo,
trattasi di diversa valutazione di medesimo stato clinico. (…)” (doc. AI
76/224).
L’Ufficio AI, viste le
risultanze mediche suenunciate e ritenute le valutazione dei consulenti in
integrazione professionale del 17 luglio 2016 (doc. AI 50/150-152) e del 17
aprile 2018 (doc. AI 66/186-187) con le relative tabelle allestite il 18 aprile
2018.
e la motivazione della riduzione al reddito da invalido (doc. AI
69/196-198), con decisioni del 6 settembre 2018 ha riconosciuto all’assicurato
il diritto ad una rendita intera dal 1. luglio 2014 al 31 ottobre 2016 (cfr.
consid. 1.2).
2.7
Per poter graduare
l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre
di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti.
Il compito del medico
consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale
misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel
fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo
2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG,
2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In una sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il
TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e
l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del
SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto
senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010).
Tuttavia, nel caso in cui
sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25
agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10
febbraio 2017 consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27
giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);
Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto
che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).
2.8
Nel caso concreto, osservato
come nel rapporto finale SMR del 9 giugno 2017 (doc. AI 46/142-145 confermato
dal rapporto finale SMR con esame del 1. marzo 2018 sub. doc. AI 65/179-185) il
dr. __________ si è fondato sulle risultanze della “Visita medico-__________
di chiusura del 27.07.2016” (cfr. doc. 204/387-394 dell’incarto Lainf =
doc. AI 40/125-133 non sempre leggibile), questo Tribunale rileva che (visto il
tempo trascorso) prima di procedere all’emissione delle decisioni qui impugnate
l’Ufficio AI avrebbe dovuto aggiornare (come fatto fino al 31 agosto 2017; cfr.
doc. AI 52/154) gli atti dell’incarto Lainf.
Infatti, il rapporto della
succitata visita medico-circondariale di chiusura su cui si è fondata
l’amministrazione risaliva al 27 luglio 2016 (quindi oltre due anni prima delle
decisioni impugnate del 6 settembre 2018) e dallo stesso risultava che “(…)
al momento attuale la situazione sia dal punto di vista neuropsicologico, sia
da un punto di vista otorino appare stabile, tuttavia possono essere
possibili dei peggioramenti in futuro. (…)” (doc. 204/393 dell’incarto
Lainf = doc. AI 40/132, la sottolineatura è del redattore).
Se avesse debitamente
aggiornato gli atti l’Ufficio AI sarebbe venuto a conoscenza che (come
incontestatamente addotto nel ricorso) in un rapporto del 13 novembre 2017
della Clinica __________ si ribadiva “(…) l’eventualità di espletare
un’attività in un ambiente protetto “.. e
comunque a tempo parziale a ragione dei ben descritti deficit cognitivi”
(…)” (doc. I).
Al riguardo, nel succitato
“Rapporto visita” 21 aprile 2018 (doc. AI 71/200-202), la dr.ssa __________
aveva già rilevato che “(…) la valutazione neuropsicologica effettuata
presso la Clinica __________, una prima volta il 20.10.2014 e successivamente
il 16.1.2017 e 31.10.2017, ha evidenziato un deficit cognitivo conseguente al
trauma del luglio 2013 che è progressivamente peggiorato. Vengono
considerate alterazioni compatibili con il trauma e non esistono elementi a
favore di ipotesi di una simulazione e/o di un disturbo conversivo. (…)”
(doc. AI 71/201, la sottolineatura è del redattore).
In questo senso –
conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.7) e ribadito che nel
caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla
concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile
fondarsi su tali rapporti – questo Tribunale non può confermare con
sufficiente tranquillità senza che l’Ufficio AI abbia effettuato i necessari
accertamenti medici, la conclusione del dr. __________ secondo il quale “(…)
la nuova certificazione [ndr.: al “Rapporto visita” 21 aprile 2018 e
alla lettera dello stesso giorno della dr.ssa __________ sub doc. AI 71/200-202
e 71/203-219] esprime uno stato clinico funzionale non modificatosi nel
tempo, trattasi di diversa valutazione di medesimo stato clinico. (…)”
(doc. AI 76/224).
Questo vale a maggiore
ragione visto che la dr.ssa __________, FMH in neurologia, nella “perizia
interdisciplinare neurologica, neuropsicologica e otorinolaringoiatria (del 3,
7.
e 28 agosto)” (trasmessa all’Ufficio AI per le proprie incombenze; cfr.
consid. 1.7) ha, tra l’altro, concluso che “(…) riteniamo definitivamente
limitata la capacità lavorativa anche in altri lavori fisicamente pesanti,
mentre in attività medio-leggere, che non richiedono sollevamento di pesi
superiori a 10-15 kg, l’equilibrio inalterato o incarichi di responsabilità
verso macchinari o persone, e che non prevedano rapide o complesse prese
decisionali oppure esecuzione di calcoli (vedi esame neuropsicologico)
l'Assicurato potrebbe raggiungere un'abilità lavorativa del 50%. Non sono da
ritenersi adatte attività nel settore di trasporto di persone, lavori a turni.
Proponiamo inizialmente un inserimento in un'attività protetta e poi in caso di
decorso favorevole in un'attività in ambito lucrativo. (…)” (doc. B/1, pag.
24).
Nemmeno è possibile
accogliere la domanda dell’Ufficio AI laddove adduce che “(…) si reputa
opportuno postulare al lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni la
sospensione della presente procedura fino alla definizione del caso in ambito
infortunistico. (…)” (IV, punto 3, pag. 3).
Infatti, ammettendo che “(…)
risultano essere ancora in corso valutazioni specialistiche che potrebbero
influire anche su prestazioni dell’assicurazione invalidità (…)” (IV,
punto 3, pag. 3; la sottolineatura è del redattore), l’amministrazione
riconosce implicitamente la lacunosità della valutazione medica e di
conseguenza la necessità di ulteriori accertamenti.
Va qui ricordato che l'art.
43.
cpv. 1 LPGA prevede che l'assicuratore esamina le domande, intraprende
d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha
bisogno. Non va infatti dimenticato che di principio spetta
all’amministrazione procedere con i necessari accertamenti.
Nella STF
9C_675/2009 del 28 maggio 2010 l’Alta Corte ha infatti rammentato che “(…) ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti
incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art.
43.
LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende
d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha
bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid.
3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale
un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto -
per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede
federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un
serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto
essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito,
l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari
all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto
meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo
scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in
definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr.
pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98]). (…)” (STF
9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3).
Inoltre va evidenziato che
dagli atti di causa non è possibile concludere che il danno alla salute sia
riconducibile unicamente all’infortunio del 10 luglio 2013 (circa la nozione di
invalidità in ambito AI e Lainf e al coordinamento tra le stesse assicurazioni
si rinvia qui al consid. 2.5).
Basti qui rilevare che nella
decisione del 1. settembre 2017 (doc. 210/413-416 dell’incarto Lainf) la __________
ha, in particolare, evidenziato che “(…) dagli accertamenti medici è
risultato che, unicamente per quanto concerne i postumi infortunistici
organici, ossia disturbi psico-organici di lieve entità, anosmia, frattura al
polso destro, dolori locali neuropatici alla cicatrice frontale sinistra, lei è
abile al lavoro al 100%. Ne consegue che non sussiste diritto a prestazioni di
rendita LAINF. I seguenti disturbi non sono invece da mettere in relazione
causale naturale almeno probabile con l'infortunio del 10.07.2013: - cefalee -
ostruzione nasale cronica su deviazione del setto a sinistra convessità -
divergenza bulbo oculare destro con miopia e assenza di funzioni binoculari,
astigmatismo misto - stato dopo cervico-brachialgia sinistra in presenza di una
piccola ernia discale foraminale in C5/C6 a sinistra. Inoltre, la sindrome
ansioso depressiva non è in relazione causale adeguata con l'infortunio. Ne
consegue che la differenza tra i disturbi neuropsicologici lievi e quelli di
lieve-media entità, riscontrate nella valutazione del 16.01.2017, sono dovuti a
fattori extrainfortunistici. (…)” (doc. 210/413-414).
Anche la dr.ssa __________,
nella “perizia interdisciplinare neurologica, neuropsicologica e
otorinolaringoiatria (del 3, 7 e 28 agosto)” (trasmessa all’Ufficio AI per
le proprie incombenze; cfr. consid. 1.7) ha, in particolare, evidenziato che “(…)
a nostro avviso si associa un disturbo depressivo con un vissuto traumatico
legato all'infortunio e al successivo percorso ospedaliero, che necessita di
una presa a carico psichiatrica e psicoterapeutica regolare. Tale disturbo è
già oggetto di una presa a carico specialistica e la definizione diagnostica
precisa dello stesso e del suo impatto sulla capacità lavorativa, nonché la sua
relazione causale con l'infortunio non è di nostra competenza. (…)” (doc.
B/1, pag. 23).
2.9
Visto le risultanze suesposte questo Tribunale deve concludere che, per quanto riguarda il periodo
dopo il 31 ottobre 2016, la situazione valetudinaria e l’evoluzione nel tempo
della stessa è stata accertata in un modo lacunoso e che necessitano ulteriori
accertamenti medici.
Nella
STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il TF ha precisato in quali
casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria
e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già
avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che
vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di
un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;
cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle
carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an
die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen
Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27
ottobre 2011).
Per quanto
riguarda la valutazione economica la stessa risulta essere prematura ritenuta
la necessità di ulteriori accertamenti medici.
2.10
In conclusione, visto tutto
quanto precede – fermo restando il diritto alla rendita intera dal 1.
luglio 2014 al 31 ottobre 2016 – e ribadito come gli accertamenti
eseguiti dall’amministrazione necessitino di essere completati, si giustifica
il rinvio degli atti ad essa affinché, esperiti i
necessari accertamenti medici e aggiornata la valutazione economica, renda un
nuovo provvedimento sul diritto a prestazioni dopo il 31 ottobre 2016
debitamente preavvisato.
2.11
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI,
il quale rifonderà inoltre al ricorrente, patrocinato dall’avv. RA 1, fr. 2'000.--
a titolo di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Le
decisioni del 6 settembre 2018, nella misura in cui dal 1. novembre 2016 sopprimono
il diritto alla rendita, sono annullate.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai
considerandi.
2. Le spese per complessivi fr.
500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà al ricorrente fr. 2’000.--
per ripetibili (IVA Inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti