32.2018.168
Rendita temporanea. Rinvio per verificare se miglioramento (PSI) è perdurato per 3 mesi. Art. 44 LPGA. In casu il curatore non ha diritto a ripetibili
14 agosto 2019Italiano47 min
Source ti.ch
__________Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.168
PC/sc
Lugano
14 agosto 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 settembre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________
1971, di professione operaio agricolo, in data 29 marzo/1° aprile 2017 ha
inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da “sistema
nervoso alterato più stress” (pag. 47-55 incarto AI).
1.2. Dopo avere esperito gli
accertamenti medici ed economici del caso - e, in particolare, dopo avere acquisito
agli atti la perizia psichiatrica del 22 dicembre 2017 del __________ di __________
(pag. 64-72 incarto LAMal), il rapporto medico del 28 novembre 2017 della
psichiatra curante (pag. 106-112 incarto AI), il rapporto finale del 21
febbraio 2018 del medico SMR (pag. 127-130 incarto AI) e la valutazione del 9
aprile 2018 della consulente IP (pag. 142-144 incarto AI) - l’UAI, con progetto
di decisione del 10 aprile 2018, ha preavvisato all’assicurato il
riconoscimento del diritto ad una rendita d'invalidità intera (grado di
invalidità: 100%) dal 1° ottobre 2017 (alla scadenza dell'anno di attesa ex
art. 28 LAI) limitatamente al 1° marzo 2018 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato
miglioramento dello stato di salute ex art. 88a cpv. 1 OAI).
L’amministrazione ha
soppresso la rendita dopo avere stabilito un grado di invalidità del 37% (a
fronte di un reddito annuo "da valido" di fr. 38'400.- e "da
invalido" di fr. 24'173.-, considerata una esigibilità lavorativa del 40%
ed applicando una deduzione sociale del 10% per svantaggi salariali derivanti
da contingenze particolari) a seguito dello stato di salute migliorato a
partire dal 1° dicembre 2017 (pag. 133-137 incarto AI).
1.3. Dopo aver ricevuto nuova
documentazione medica (pag. 147-161 incarto AI) ed il rapporto medico del 25
giugno 2018 della psichiatra curante (pag. 165-172 e 176-177 incarto AI) ed
avere richiesto un parere al medico SMR (pag. 174 e 178 incarto AI), l’UAI, con
decisione del 4 settembre 2018, ha confermato il progetto di decisione (pag. 181-186
e 190-191 incarto AI).
1.4. Con tempestivo ricorso del 3
ottobre 2018 RI 1, rappresentato dal curatore RA 1, ha postulato l’annullamento
della decisione impugnata ed il riconoscimento di ¾ di rendita di invalidità
dal 1° marzo 2018 a fronte di un grado di invalidità del 61% (cfr. doc. I, pag.
2).
Il curatore del ricorrente contesta in particolare gli aspetti economici della
decisione dell’UAI, ritenendo eccessivo ed inverosimile il salario “da
invalido” di fr. 5'367.55 determinato dall’amministrazione, che è pari al
doppio rispetto ai fr. 3'200.- che percepiva “da valido”. La decisione non
indicherebbe neppure quale professione o settore siano stati considerati, ciò
che non rispetterebbe il principio della motivazione di ogni decisione.
Andrebbe applicato un gap salariale del 20%, visto pure che l’assicurato - in
assenza di studi superiori e della licenza di condurre - non avrebbe potuto
trovare un posto di lavoro meglio retribuito. Secondo le tabelle elaborate
dall’Ufficio federale di statistica il salario annuo nell’orticoltura, attività
semplici e ripetitive, ammonterebbe a fr. 40'956.- mentre secondo il
calcolatore dei salari “Salarium” una persona come l’assicurato, senza
formazione specifica e con permesso C, potrebbe guadagnare fr. 3'579.- (per
41.7 ore), ossia fr. 46'527.-. Ne consegue che, tenendo conto di una riduzione
del 60% per motivi medico-teorici e del 20% per svantaggi salariali derivanti
da contingenze particolari, il reddito “da invalido” di RI 1 ammonterebbe a fr.
14'888.65. Il suo grado di invalidità si attesterebbe quindi al 61%. A partire
dal 1° marzo 2018 avrebbe quindi diritto a ¾ di rendita di invalidità (art. 28
cpv. 2 LAI).
Il curatore dell’insorgente chiede pertanto che venga accertato il diritto di RI
1 di ricevere una rendita di invalidità del 61% dal 1° marzo 2018, oltre alla
già prevista rendita completa per il periodo dal 1.10.2017 al 30.2.2018 (doc.
I, pag. 2). A suffragio delle proprie argomentazioni egli produce, tra l’altro,
il certificato medico del 24 settembre 2018 della psichiatra curante (doc. A3).
1.5. Nella risposta
del 5 novembre 2018, l'UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI completo
e l’estratto del CNL per il personale dell’agricoltura (doc. IV-1), ha
postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.6. In data 7 novembre 2018 il TCA ha intimato la risposta di
causa al curatore del ricorrente, assegnando alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali
altri mezzi di prova (doc. V).
Le
parti sono rimaste silenti.
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se l'assicurato ha diritto ad una rendita di invalidità anche successivamente
al 28 febbraio 2018, oppure se tale prestazione deve essere soppressa.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra
professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste
nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del
lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1
LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi
dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese
seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
2.3. Per costante giurisprudenza,
quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un
certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di
decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;
SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre
2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24
febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta.
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a
proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e
STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI
è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una
rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa
dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo
di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far
nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine,
il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa
impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa
valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer
1/06, pag. 64-65).
2.4. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte
ha sottolineato che:
"
(…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,
consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999;
STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a
con riferimenti).
In una sentenza I 384/06
del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla
salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
In una sentenza pubblicata
in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che
un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn,
Basilea 2008 p. 254-257).
Con una pronuncia del 16
dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,
nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è
poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64
sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich
der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden
rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von
Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und
Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic
Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie
(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010
E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen
Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog
angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich
ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung
beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
In una sentenza
9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale
ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni
psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato
stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere
valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera
strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati
predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi
possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente
esigibile è stata abbandonata.
Infine, in due sentenze
del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è
giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281
deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una
rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche
nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.
comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla
luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese
le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura
probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica
della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi
fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata
dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,
per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata
riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova
di un’inabilità lavorativa invalidante.
2.5. Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.
3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF
137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre
ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo
(assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della
perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo
e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6
e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va poi rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629,
in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali
e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta
Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo
questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,
in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto
porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi
sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze
tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei
dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,
le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001;
STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6. L'Alta Corte ha
già stabilito che, se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base
dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui
quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si
fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s.
consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”), tale giurisprudenza va
tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che
necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo
settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un
consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in
RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34;
STCA 35.2005.9 dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8
maggio 2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA
35.2014.111 del 13 aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio 2018,
consid. 2.8).
2.7. Nella
presente fattispecie l’UAI a partire dal 1° marzo 2018 ha soppresso la
precedente rendita intera, ritenendo che dal 1° dicembre 2017 l’assicurato è
totalmente inabile nell’attività abituale ma abile al 40% (sotto forma di riduzione
di rendimento) in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali, stabilendo
un grado di invalidità del 37% (pag. 133-137 incarto AI).
L’amministrazione
si è fondata sul rapporto finale del 21 febbraio 2018 del medico SMR, dr. med. __________,
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (pag. 127-130 incarto AI) - il
quale ha sostanzialmente ripreso le conclusioni contenute nella perizia
psichiatrica del 22 dicembre 2017 del __________ di __________ ordinata
dall’assicuratore contro le malattie (pag. 64-72 incarto LAMal) che ha, a sua
volta, confermato le conclusioni a cui era giunta la psichiatra curante nel rapporto
medico del 28 novembre 2017 (pag. 106-112 incarto AI) - rispettivamente sul
parere del 28 giugno 2018 del medesimo medico SMR (pag. 178 incarto AI) - il
quale si è distanziato dalle conclusioni a cui era giunta la psichiatra curante
nel rapporto medico del 25 giugno 2018, che ha attestato un’incapacità
lavorativa al 100% dal 26 febbraio 2018 e continua (pag. 165-172 e 176-177 incarto
AI).
Il TCA, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti
(cfr., in particolare, la perizia psichiatrica del 22 dicembre 2017 del __________
di __________: pag. 64-72 incarto LAMal; il rapporto medico del 28 novembre
2017 della psichiatra curante: pag. 106-112 incarto AI e il rapporto finale del
21 febbraio 2018 del medico SMR: pag. 127-130 incarto AI), rileva innanzitutto
che - a ragione - il curatore non ha contestato in questa sede che l’assicurato
- totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività (abituale e adeguata) dal
4 ottobre 2016 per motivi psichici - a partire dal 1° dicembre 2017 ha
beneficiato di un miglioramento della patologia psichiatrica tale da comportare
un aumento della sua capacità lavorativa residua al 40% (ovvero 100% con una
riduzione di rendimento del 60%) in attività adeguate.
Occorre ora quindi esaminare se il miglioramento dello stato di salute
dell’assicurato è perdurato tre mesi senza notevole interruzione (art. 88a cpv.
1 OAI), come ritenuto dall’UAI nella decisione avversata, oppure no. In caso di
risposta affermativa occorrerà poi esaminare anche se la capacità di guadagno
dell'assicurato ha subito un miglioramento tale da giustificare la soppressione
della rendita intera di invalidità riconosciutagli dall’UAI a far tempo dal 1°
ottobre 2017.
In tale contesto va qui evidenziato che un accertamento insufficiente della
fattispecie giuridicamente rilevante costituisce una violazione del principio
inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr.
STCA 35.2016.84 del 18 luglio 2017, c. 2.4 e STCA
35.2017.76 del 4 ottobre 2018, c. 2.1).
2.8. Chiamato
ora a pronunciarsi il TCA non può approvare l’operato dell’UAI, in quanto il
rapporto del 28 giugno 2018 (pag. 178 incarto AI) del dr. med. __________,
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, (che, giova qui rilevare, non ha
peraltro neppure avuto un consulto personale con l’assicurato: cfr. consid.
Considerandi
2.
), che si distanzia da quanto attestato dalla psichiatra curante nel
rapporto medico del 25 giugno 2018 (pag. 165-172 e 176-177 incarto AI), non è
sufficiente per concludere che il miglioramento delle condizioni di salute psichiche
dell’assicurato - risalente al 1° dicembre 2017 ed incontestato - sia perdurato
tre mesi senza notevole interruzione (art. 88a cpv. 1 OAI).
Dalle tavole processuali emerge infatti che l’assicurato - totalmente inabile
al lavoro dal 4 ottobre 2016 per motivi psichici (cfr. pag. 71 incarto LAMal) -
è stato ricoverato dall’11 gennaio al 20 marzo 2017 presso la Clinica __________
di __________ per “Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD 10: F41.2)”
(pag. 74 e 75 incarto AI) e dal 13 settembre al 13 ottobre 2017 presso la
Clinica __________ di __________ per “Sindrome depressiva ricorrente,
attuale episodio di grave entità, con sintomi psicotici congrui all’umore (ICD
10: F33.3); Eventi di vita sfavorevoli durante l’infanzia (Z61)” (pag.
154-157 incarto AI e pag. 22 incarto LAMal).
La
dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha avuto
il 22 dicembre 2017 presso il __________ un colloquio personale con
l’assicurato (dalle ore 9.15 alle ore 10.20) e telefonico con la psichiatra
curante, dr.ssa med. __________. Quest’ultima confermava un’abilità lavorativa parziale
dell’assicurato del 40% a partire dal 1.12.2017, vista l’evoluzione avuta
nell’ultimo periodo, puntualizzando che egli “è motivato verso una ripresa
lavorativa ma teme che in maniera autonoma non vi siano ancora sufficienti
risorse e per questo lo ha indirizzato verso l’IPT” (pag. 69 incarto LAMal).
L’assicurato ha affermato di essere stato licenziato nel febbraio 2017 (pag. 68
incarto LAMal) ed essersi iscritto alla disoccupazione nella misura del 40% a
decorrere dal 18 dicembre 2017, nel tentativo di poter riprendere un’attività
lavorativa, vista la sua voglia di ritornare nel mondo del lavoro (pag. 71
incarto LAMal).
Nella valutazione del 22 dicembre 2017 la perita del __________ ha posto la
diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Sindrome
depressiva ricorrente, ultimo episodio di grado grave con sintomi psicotici
incongrui al tono dell’umore (ICD 10: F33.3) in parziale risoluzione” (pag.
70.
incarto LAMal). Ella è giunta alla conclusione che l’assicurato fosse abile
al 40%, come confermato pure dalla psichiatra curante, in attività adeguate
(pag. 71 incarto LAMal). Nella medesima occasione la dr.ssa med. __________ e
la dr.ssa med. __________, ambedue specialiste FMH in psichiatria e
psicoterapia, hanno pure puntualizzato che: “È prevedibile vi sia in futuro
un miglioramento della capacità lavorativa ma non prima di 3 mesi, quindi
sarebbe indicata una rivalutazione anche solo tramite rapporto di decorso da
parte della psichiatra curante. L’assicurato ha in corso attualmente una
domanda di prestazioni AI, pare opportuno un interessamento da parte dell’UAI
al fine di aiutare l’assicurato con provvedimenti professionali a sfruttare
l’iniziale capacità lavorativa del 40% in attività adeguata. Infatti, la
presenza ancora di una sintomatologia residua, in particolare l’ideazione di
riferimento lo possono portare ad avere difficoltà nell’approccio verso un ambiente
di lavoro, sarebbe quindi necessario un accompagnamento in tal senso e penso
che un supporto solo da parte della disoccupazione non sia sufficiente. La
psichiatra curante ha indirizzato l’assicurato al IPT” (pag. 71 incarto
LAmal).
Nel mese di dicembre 2017 l’assicurato è stato inserito nel programma “__________”
(pag. 167 incarto AI) della Fondazione __________ di __________, creata da capi
d’azienda, gestita come uffici).
Nel rapporto del 1° incontro/finale dell’9 gennaio 2018 la consulente IP
dell’UAI ha indicato che “Non si applicano PPR i quali, attualmente, non migliorerebbero
la capacità di guadagno. Se l’A. lo desidera si rimane a disposizione pe un
aiuto al collocamento (… chiedo che sia l’A. a richiederlo per iscritto)”
(pag. 144 incarto AI).
Il
23.
gennaio 2018 la dr.ssa med. __________, psichiatra curante dell’assicurato
dall’11 aprile 2017, ha attestato al datore di lavoro un’incapacità lavorativa
del 60% dal 26 gennaio 2018 per presumibilmente 8 settimane (pag. 73 incarto LAMal).
L’assicurato è stato ricoverato dal 21 marzo all’8 maggio 2018 presso la
Clinica __________ di __________ per “Sindrome depressiva ricorrente,
episodio grave senza sintomi psicotici in atto (ICD 10: F33.2); Problemi legati
a circostanze psicosociali (ICD 10: Z65);
Problemi legati ad un evento negativo della vita durante l’infanzia (ICD 10: Z61)”
(pag. 158-161 incarto AI).
Il 23 marzo 2018 la psichiatra curante ha informato la Cassa cantonale di
assicurazione contro la disoccupazione (pag. 148 e 179 incarto AI) che
l’assicurato - ricoverato dal 21 marzo 2018 – era inabile al lavoro al 100%
dall’11 aprile al 30 novembre 2017, al 60% dal 1° dicembre 2017 al 25 febbraio
2018.
e al 100% dal 26 febbraio 2018 e continua, puntualizzando che “al momento
non possibile definire” a partire da quando sarebbe stato nuovamente abile
al lavoro (pag. 148 incarto AI).
Il 12 aprile 2018 la psichiatra curante ha informato l’UAI che lo stato di
salute dell’assicurato era peggiorato, che non aveva potuto continuare con il
programma “__________” e che dal 21 marzo 2018 era ricoverato nella Clinica __________.
In allegato ha mandato copia del precitato certificato medico alla Cassa di
disoccupazione (pag. 147 incarto AI).
Nel rapporto medico del 25 giugno 2018 all’UAI (pag. 165-172 e 176-177 incarto
AI) la psichiatra curante, in merito all’evoluzione della situazione del
paziente, ha rilevato che il tentativo di inserimento nel programma __________ era
fallito, in quanto il paziente - nonostante fosse stato accolto bene - non era
riuscito a partecipare nei gruppi, ad esprimersi, si era sentito inadeguato e
si era vergognato. Inoltre non era riuscito a memorizzare le informazioni date,
fattore che l’aveva stressato parecchio. La situazione col curatore, signor __________,
si è rivelata essere sempre più conflittuale. Il paziente ed il curatore non
riuscivano più a comunicare. Globalmente era aumentata la sintomatologia
depressiva e di agitazione nel paziente. Non dormiva più. L’ha dovuto
ricoverare di nuovo nella Clinica __________ dal 21 marzo all’8 maggio 2018.
Parallelamente con il ricovero erano arrivate fatture scoperte, richiami,
precetti esecutivi. Anche la moglie è andata in crisi ed ha dovuto iniziare un
trattamento di emergenza per reazione depressiva. In accordo con i medici della
Clinica __________, la situazione sociale è stata segnalata all’assistente
sociale del __________ (pag. 167 e 167 incarto AI). La psichiatra curante ha,
quindi, posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Sindrome
depressiva ricorrente, episodio grave in remissione parziale senza sintomi
psicotici ICD 10: F33.2 (2008 primo episodio noto); Problemi legati a
circostanze psicosociali ICD 10: Z65 (indebitamento nonostante una curatela)
(2017/18); Problemi legati ad un evento negativo della vita durante l’infanzia (ICD
10: Z61); Problemi cognitivi (2017), probabile deficit dell’attenzione DSM5 F
90.
” (pag. 169 e 177 incarto AI) e concluso attestando una IL del 100%
dall’11 aprile al 30 novembre 2017, del 60% dal 1° dicembre 2017 al 25 febbraio
2018.
e del 100% dal 26 febbraio 2018 e continua (pag. 167 incarto AI).
Nel rapporto del 28 giugno 2018 il medico SMR, dr. med. __________, ha rilevato
quanto segue:
" (…) Ho
preso visione della nuova documentazione medica.
L'assicurato è stato ricoverato presso la clinica __________ dal
21.03.2018
al 08.05.2018 a seguito di una esacerbazione della patologia
psichiatrica. Nel rapporto di dimissione dalla clinica __________ (GED
24.05
) è descritto come il malessere dell'assicurato venisse attribuito
alle difficoltà di gestione economica e al vissuto che la famiglia non si senta
adeguatamente sostenuta dal curatore. La degenza ha avuto un decorso senza
complicazioni e alla dimissione dalla clinica la sintomatologia era migliorata,
pur non essendo totalmente risolta, Il rapporto medico della dr.ssa __________
(GED 27.06.2018) conferma il miglioramento dello stato di salute
dell'assicurato rispetto alle condizioni precedenti alla degenza ospedaliera,
come pure la permanenza di una sintomatologia psichiatrica residuale. La
dottoressa stima una CL residua in una attività adeguata allo stato di salute
per 3-4 ore al giorno.
Dal 21.03.2018 al 08.05.0218, per il periodo di degenza presso la
clinica Viarnetto, giustificata una IL del 100% in ogni attività lucrativa. A
partire dal 09.05.2018 si confermano le limitazioni alla CL già determinate nel
rapporto finale SMR (GED 21.02.2018).” (pag. 178 incarto AI)
Il 24 settembre 2018 (pag.
192.
incarto AI) la psichiatra curante ha puntualizzato che:
" (…) Il p.
mi ha portato la decisione AI il 18 settembre 2018, durante l’ultimo
appuntamento. (…). Il p. risulta abile al lavoro in un’attività adeguata un ¾
ore/giorno al massimo, dal 27.6.2018 in avanti, dal punto di vista
psichiatrico. (…). Secondo il mio parere medico, il p. ha bisogno di
provvedimenti reintegrativi (provvedimenti professionali) da parte dell’AI. (…)”
In
siffatte circostanze il TCA, attentamente vagliato l’insieme della precitata
documentazione medica agli atti (cfr., in particolare, il certificato del 23
gennaio 2018 della psichiatra curante al datore di lavoro: pag. 73 incarto LAMal;
il certificato della psichiatra curante alla Cassa cantonale di assicurazione
contro la disoccupazione; cfr. pag. 148 e179 incarto AI; il rapporto medico del
25.
giugno 2018 della psichiatra curante all’UAI (pag. 165-172 e 176-177 incarto
AI), senza un approfondimento peritale attraverso un esame dell’assicurato da
parte di uno specialista in psichiatria (cfr. art. 44 LPGA), non è in grado di ritenere
dimostrato, secondo il grado della
verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6
pag. 221 con riferimenti), che
il miglioramento delle condizioni di salute psichiche dell’assicurato -
risalente al 1° dicembre 2017 ed incontestato - sia perdurato tre mesi senza
notevole interruzione (art. 88a cpv. 1 OAI).
In
simili condizioni si giustifica quindi un approfondimento peritale esterno dal
profilo psichiatrico (cfr. art. 44 LPGA)
2.9
Alla luce di quanto appena
esposto la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UAI per
l’allestimento - previo richiamo dell’incarto disoccupazione (attualmente non
agli atti) - di una perizia psichiatrica relativa al periodo successivo al 1°
dicembre 2017.
In
questo contesto è comunque utile segnalare che i problemi reattivi ad una
decisione negativa dell’UAI non rientrano nel novero delle affezioni alla
salute psichica invalidanti (STF 9C_799/2012 del 16 maggio 2013 consid. 2.5 con
riferimenti e STF 9C_640/2017 del 28 dicembre 2017 consid. 3.2). Anche i fattori
psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla
salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno (STF 9C_990/2012 del
10.
giugno 2013 consid. 1.2 con riferimenti; STCA 32.2013.114 del 17 marzo 2014
consid. 2.9; STCA 32.2008.216 del 17 giugno 2009; STCA 32.2017.10 del 12
settembre 2018, consid. 2.9.3.).
Va ancora rammentato
che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha
stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di
ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una
rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata
all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).
In concreto,
con la conferma (cfr. consid. 1.1 e 2.1) del diritto a una rendita
intera di invalidità (grado di invalidità del 100%) dal 1° ottobre 2017 (alla
scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) al 28 febbraio 2018, non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la
sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo;
cfr. STCA 32.2017.20 dell'8 settembre 2017, consid. 2.13 e rinvii ivi citati).
2.10
Da ultimo, il TCA osserva che
risulta prematuro esaminare in questa sede la fattispecie con riferimento alle
censure ricorsuali, in merito agli aspetti economici, sollevate dal curatore.
Tali questioni dovranno infatti essere affrontate se e quando dovesse emergere
che il miglioramento dello stato di salute dell’assicurato - risalente al 1°
dicembre 2017 ed incontestato - sia perdurato tre mesi senza notevole
interruzione (art. 88a cpv. 1 OAI).
Per motivi di economia processuale, il TCA rileva comunque sin d’ora che, non può essere condivisa la contestazione mossa dal curatore
dell'insorgente nel gravame all'operato dell'UAI per aver applicato al caso di
specie un "reddito da invalido" superiore al "reddito da
valido". In proposito, giova infatti ricordare la STF 8C/215_2015 del 17
novembre 2015 ove il TF ha confermato un salario da valido di fr. 57'600.- e un
salario da invalido di fr. 60'463.- osservando - in particolare al consid. 4.2
- quanto segue:
“(…)
Negative Invaliditätsgrade können resultieren, da
demnach gemäss der allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs jener
Verdienst, welchen der Versicherte ohne Gesundheitsschaden auf dem konkreten Arbeitsmarkt
überwiegend wahrscheinlich erzielen würde, in Beziehung gesetzt wird mit jenem
Einkommen, das er trotz des Gesundheitsschadens auf dem hypothetischen
ausgeglichenen Arbeitsmarkt noch erzielen könnte (vgl. zu dieser Problematik:
Rumo-Jungo/Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4. Aufl. 2012, S.
126.
f.). Negative Invaliditätsgrade sind somit eine Folge der Rechtsprechung
zur Bemessung des Valideneinkommens und können sich unabhängig von der Methode
(LSE oder DAP), nach der das Invalideneinkommen bemessen wird, ergeben. (…)".
(cfr., sul tema, anche la STCA 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019, ove
questa Corte ha confermato un salario da valido di fr. 48'750.-
e un salario da invalido di fr. 52'860.40).
In merito alla censura ricorsuale giusta la quale l'UAI non avrebbe indicato
nella decisone neppure quale professione o settore siano stati considerati e,
quindi, non avrebbe rispettato il principio della motivazione, giova qui
ricordare che nella decisione impugnata l’amministrazione ha rinviato alla TA1
2014, attività semplici e ripetitive, valore mediano.
In questo contesto il TCA rileva che la giurisprudenza federale ha, in maniera
costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato
occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una
sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui
possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano
aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto
2012.
consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18
giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e
9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Secondo la giurisprudenza,
se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va
rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad
attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di
montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi
fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di
confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del
23.
agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti; STCA 32.2017.47 del
19.
febbraio 2018, consid. 2.6.3). Nel rapporto del 1° incontro/finale
dell’9 gennaio 2018 la consulente IP dell’UAI ha inoltre indicato che “L’A.
potrebbe svolgere tutte quelle attività non qualificate, semplici e ripetitive
quali: - operaio generico in attività di imballaggio etichettatura, controllo
qualità; - aiuto vendita; - aiuto logistica; - etc.” (pag. 143 incarto AI).
Per quanto concerne la questione del gap salariale, va ricordato che, in
una sentenza 8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il
TF ha stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da
valido, allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in
quella fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario
minimo d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo
senso, si vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui
la Corte federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis
mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto
nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25
aprile 2017 consid. 4.3). Giova qui pure rilevare che questa
Corte non ha applicato alcuna riduzione a titolo di gap salariale
nella STCA 35.2017.121 del 20 marzo 2018, consid. 2.2.6, considerato
che in quel caso i dipendenti della società (nazionale) in questione
sottostavano a un proprio contratto collettivo di lavoro e venivano retribuiti
nel rispetto dei salari minimi ivi previsti. Parimenti dicasi nella STCA 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019, consid. 2.3.10, considerato che in
quel caso il reddito da valido era stato fissato partendo dal salario previsto
dal contratto collettivo di lavoro nel ramo della tecnica della costruzione del
Cantone Ticino valido nel 2018, quale contratto complementare al CCL nazionale
nel ramo della tecnica della costruzione (fr. 3'750.- mensili, più tredicesima,
nel 2018; ove il salario orario minimo previsto dal precitato contratto
collettivo di lavoro nel ramo della tecnica della costruzione del Cantone
Ticino nel 2018 per un "dipendente non qualificato con più di 20 anni di
età" - quale era il caso di specie; era di fr. 3'550.- mensili, più
tredicesima).
Per quanto concerne la circostanza che secondo le tabelle elaborate dall’Ufficio
federale di statistica il salario annuo nell’orticoltura, attività semplici e
ripetitive, ammonta a fr. 40'956.-, giova qui ricordare che, per determinare il
reddito da valido, considerato come di regola bisogna presumere che senza il
danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività,
decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed
eventualmente all’usuale crescita dei salari (STCA 32.2013.165
del 28 luglio 2014, consid. 2.4 e rinvii ivi citati).
Per quanto concerne la circostanza che secondo il calcolatore dei salari
“Salarium” una persona come l’assicurato, senza formazione specifica e con
permesso C, potrebbe guadagnare fr. 3'579.- (per 41.7 ore), ossia fr. 46'527.-,
giova qui ricordare che il TF ha stabilito che tale strumento non è
utilizzabile, considerato che la
differenza nei risultati cui può portare deriva dalla scelta dei parametri da
inserire nella calcolatrice individuale (cfr. STF 9_C 359/2018 del 31 agosto
2018, consid. 4.2 e rinvii ivi citati)
2.11
Alla luce di quanto appena
esposto (cfr. consid. 2.8-2.9), il TCA rinuncia anche all'assunzione
di ulteriori prove.
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223
consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.
4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.12
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra fr. 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito
del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018
consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr.
500.
- vanno messe a carico dell’UAI.
L’insorgente è rappresentato dal suo curatore.
Per l’art. 61 lett. g LPGA
il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili
secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L’importo è
determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l’importanza
della lite e la complessità del procedimento.
Per
quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di
regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (vedasi per la
regola e le eccezioni: DTF 129 II 297 consid. 5, DTF 119 Ib 412, DTF
112.
V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V
89.
consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne
Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend
Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im
Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss) ed è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato
da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona
particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non
si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V
140.
consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V
271.
= RCC 1983 p. 329; cfr. la sentenza 30.2009.32 del 2 aprile 2010).
Inoltre,
l'Alta Corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non
rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività
da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono
importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale
o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono
ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF
129.
II 297 consid. 5; DTF 119 Ib
412; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7,
DTF 110 V 133 consid. 4a).
Con sentenza K 63/06 del 5
settembre 2007 (cfr. anche sentenza K 123/06 del 6 dicembre 2007 e sentenza K
139/06 del 31 gennaio 2008, consid. 8), il TF, a proposito del riconoscimento
di ripetibili ad un’assicurata in quel caso rappresentata da un curatore, ha
affermato:
" La ricorrente contesta il diritto dell'assicurato a indennità di parte
per la procedura cantonale. Osserva che quest'ultimo ha agito per il tramite di
un curatore e quindi non con l'assistenza di una persona particolarmente
qualificata nello specifico settore del diritto delle assicurazioni sociali. In
via subordinata, contesta l'importo riconosciuto, ritenuto del tutto
arbitrario.
5.
5.1
Giusta l'art. 61 lett. g LPGA, il ricorrente che
vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito
dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto
del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del
procedimento.
Trattandosi di una questione di diritto federale,
questo Tribunale esamina liberamente l'interpretazione e l'applicazione della
prima frase dell'art. 61 lett. g LPGA, concernente il diritto in quanto tale a
ripetibili della parte vincente in causa (SVR 2004 AlV no. 8 pag. 21 consid. 2
[C 56/03]). In questa misura, l'art. 61 lett. g LPGA è escluso dall'ambito
applicativo delle disposizioni transitorie dell'art. 82 cpv. 2 LPGA e osta
all'applicazione di ogni eventuale norma (contraria) di diritto cantonale
(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni K 121/03 del 10 agosto
2004, consid. 6.1.1; cfr. pure DTF 130 V 320 consid. 2.4 pag. 324).
5.2
Stabilire di conseguenza se e a quali condizioni
un'indennità possa essere accordata alla parte vincente in procedura cantonale
è una questione di diritto federale e dipende, da un lato, dall'esito della
lite, e, dall'altro, dalla persona avente diritto (cfr. DTF 129 V 113 consid.
2.2
pag. 115 e le sentenze ivi citate; quanto alla giurisprudenza sviluppata a
proposito del vecchio art. 87 lett. g LAMal, in vigore fino al 31 dicembre
2002, ma comunque tuttora attuale [sentenza citata K 121/03, consid. 6.2.1],
cfr. RAMI 1997 no. KV 15 pag. 320).
(…)
5.4
Quanto al giudizio sulla persona avente diritto
a ripetibili in sede cantonale, giova rammentare che questa Corte a più riprese
ha avuto modo di confrontarsi con la questione e di rilevare a tal proposito
l'opportunità di considerare anche la propria prassi in materia (art. 159 OG)
per risolvere il tema (DTF 126 V 11 consid. 1).
5.4.1
Essa ha in particolare già avuto modo di
riconoscere il diritto all'indennità di assicurati rappresentati segnatamente
dall'Associazio-ne svizzera degli invalidi (ora: Procap), dal servizio
giuridico della Federazione svizzera per l'integrazione delle persone
portatrici di handicap, dalla Pro infirmis, da un Sindacato, da un Patronato,
dalla Caritas, ecc. (v. DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
5.4.2
Un diritto a ripetibili (ridotte), in
applicazione dell'art. 159 cpv. 1 OG, è pure stato riconosciuto a un'assicurata
patrocinata da un medico (consid. 7 non pubblicato in DTF 122 V 230): in quella
occasione il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha evidenziato come il
mandatario - che tutte le circostanze facevano ritenere agisse dietro
rimunerazione - fosse particolarmente qualificato per rappresentare
l'interessata nello specifico processo (concernente la presa a carico, da parte
dell'assicurazione contro gli infortuni, delle conseguenze di una puntura di
zecca che aveva provocato l'insorgere di una borreliosi).
5.4.3
Il diritto a ripetibili è per contro stato
rifiutato - in applicazione del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, abrogato
in seguito all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA - a un
assicurato, che, pur vincendo in causa, era stato patrocinato da un ente
incaricato dell'assistenza pubblica. Questa Corte ha ritenuto non giustificarsi
in simile evenienza l'assegnazione di un'indennità di parte poiché il
mandatario assisteva l'interessato a titolo gratuito e quest'ultimo non aveva
pertanto da assumersi le spese per la tutela dei suoi interessi (DTF 126 V 11 consid.
5.
pag. 13; giurisprudenza che è stata confermata anche sotto l'imperio della
LPGA dalla sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 245/04 del 14
aprile 2005).
5.4.4
Con particolare riferimento alla
rappresentanza da parte di un curatore o tutore, questo Tribunale ha proceduto
a distinguere due situazioni: quella in cui l'assicurato è patrocinato da un
"semplice" curatore/tutore e quella in cui il rappresentante è allo
stesso tempo avvocato o comunque giurista.
Richiamandosi alla giurisprudenza sviluppata in
relazione agli (abrogati) art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS e 87 lett. g LAMal, questa
Corte si è così, da un lato, pronunciata in favore del diritto all'indennità
per ripetibili di una persona assistita da un avvocato (o comunque da un
giurista), precedentemente designato curatore o tutore, che aveva ottenuto
successo in causa per conto del suo pupillo (DTF 124 V 338 consid. 4 pag. 345; in questo senso pure le sentenze inedite del
Tribunale federale delle assicurazioni I 178/88 del 29 luglio 1988, e H 199/80
del 26 febbraio 1982). Dall'altro lato, essa ha per contro negato, in
applicazione dell'art. 159 OG, lo stesso diritto in relazione all'operato di un
"semplice" curatore intervenuto a prendere posizione su un ricorso di
diritto amministrativo dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(sentenza I 459/05 del 24 luglio 2006, consid. 4). In quest'ultima vertenza, il
Tribunale federale (delle assicurazioni) ha giudicato che la parte resistente
(l'assicurato) non era rappresentata da una persona (il curatore) particolarmente
qualificata, motivo per il quale non poteva vantare il diritto a ripetibili, e
ciò nemmeno a dipendenza di un dispendio lavorativo superiore al normale di
quest'ultimo (sentenza citata, ibidem; v. inoltre pure sentenza I 384/06 del 4
luglio 2007, consid. 9).
5.5
Dagli atti di causa non risulta che la curatrice
dell'assicurato sia giurista o comunque in possesso di una specifica formazione
nella materia in causa. Conformemente alla suesposta giurisprudenza il suo
intervento non poteva di conseguenza giustificare l'assegnazione di
un'indennità per ripetibili, come per contro ha giudicato il primo giudice. Né
la Corte cantonale ha per il resto ravvisato un comportamento temerario della
qui ricorrente; comportamento che, datene le condizioni, avrebbe eventualmente
pure potuto legittimare l'assegnazione di simili indennità (cfr. per analogia DTF 127 V 205, 110 V 132 consid. 4d pag. 134). Ne discende che il ricorso
dell'assicuratore ricorrente merita di essere accolto.”
(cfr. STCA 36.2018.20 del 28 maggio 2018, consid.
2.
).
Anche nel
caso di specie, dagli atti di causa non emerge che il curatore dell’insorgente
sia giurista o comunque in possesso di una specifica formazione nella materia
in causa. Né si può ravvisare un agire temerario da parte dell’assicuratore.
Ne segue che
non vanno assegnate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
La decisione impugnata è
annullata e gli atti rinviati all’Ufficio assicurazione
invalidità affinché proceda conformemente ai considerandi, fermo restando il
diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2017 al 28 febbraio 2018.
2. Le spese, per complessivi
fr. 500.-, sono a carico dell’UAI. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti