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Decisione

32.2018.168

Rendita temporanea. Rinvio per verificare se miglioramento (PSI) è perdurato per 3 mesi. Art. 44 LPGA. In casu il curatore non ha diritto a ripetibili

14 agosto 2019Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo

di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far

nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine,

il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa

impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa

valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer

1/06, pag. 64-65).

2.4. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha

stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte

ha sottolineato che:

"

(…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,

consid. 3.2).

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999;

STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a

con riferimenti).

In una sentenza I 384/06

del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla

salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

In una sentenza pubblicata

in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che

un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn,

Basilea 2008 p. 254-257).

Con una pronuncia del 16

dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,

nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è

poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64

sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich

der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden

rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von

Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und

Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic

Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie

(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010

E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen

Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog

angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich

ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung

beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

In una sentenza

9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale

ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni

psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato

stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere

valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera

strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati

predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi

possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente

esigibile è stata abbandonata.

Infine, in due sentenze

del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è

giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281

deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una

rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche

nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla

luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese

le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura

probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica

della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi

fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata

dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,

per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata

riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova

di un’inabilità lavorativa invalidante.

2.5. Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.

3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF

137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre

ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo

(assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della

perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo

e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6

e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va poi rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629,

in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali

e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta

Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo

questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto

porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze

tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei

dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001;

STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6. L'Alta Corte ha

già stabilito che, se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base

dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui

quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si

fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s.

consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”), tale giurisprudenza va

tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che

necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo

settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un

consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in

RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34;

STCA 35.2005.9 dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8

maggio 2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA

35.2014.111 del 13 aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio 2018,

consid. 2.8).

2.7. Nella

presente fattispecie l’UAI a partire dal 1° marzo 2018 ha soppresso la

precedente rendita intera, ritenendo che dal 1° dicembre 2017 l’assicurato è

totalmente inabile nell’attività abituale ma abile al 40% (sotto forma di riduzione

di rendimento) in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali, stabilendo

un grado di invalidità del 37% (pag. 133-137 incarto AI).

L’amministrazione

si è fondata sul rapporto finale del 21 febbraio 2018 del medico SMR, dr. med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (pag. 127-130 incarto AI) - il

quale ha sostanzialmente ripreso le conclusioni contenute nella perizia

psichiatrica del 22 dicembre 2017 del __________ di __________ ordinata

dall’assicuratore contro le malattie (pag. 64-72 incarto LAMal) che ha, a sua

volta, confermato le conclusioni a cui era giunta la psichiatra curante nel rapporto

medico del 28 novembre 2017 (pag. 106-112 incarto AI) - rispettivamente sul

parere del 28 giugno 2018 del medesimo medico SMR (pag. 178 incarto AI) - il

quale si è distanziato dalle conclusioni a cui era giunta la psichiatra curante

nel rapporto medico del 25 giugno 2018, che ha attestato un’incapacità

lavorativa al 100% dal 26 febbraio 2018 e continua (pag. 165-172 e 176-177 incarto

AI).

Il TCA, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti

(cfr., in particolare, la perizia psichiatrica del 22 dicembre 2017 del __________

di __________: pag. 64-72 incarto LAMal; il rapporto medico del 28 novembre

2017 della psichiatra curante: pag. 106-112 incarto AI e il rapporto finale del

21 febbraio 2018 del medico SMR: pag. 127-130 incarto AI), rileva innanzitutto

che - a ragione - il curatore non ha contestato in questa sede che l’assicurato

- totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività (abituale e adeguata) dal

4 ottobre 2016 per motivi psichici - a partire dal 1° dicembre 2017 ha

beneficiato di un miglioramento della patologia psichiatrica tale da comportare

un aumento della sua capacità lavorativa residua al 40% (ovvero 100% con una

riduzione di rendimento del 60%) in attività adeguate.

Occorre ora quindi esaminare se il miglioramento dello stato di salute

dell’assicurato è perdurato tre mesi senza notevole interruzione (art. 88a cpv.

1 OAI), come ritenuto dall’UAI nella decisione avversata, oppure no. In caso di

risposta affermativa occorrerà poi esaminare anche se la capacità di guadagno

dell'assicurato ha subito un miglioramento tale da giustificare la soppressione

della rendita intera di invalidità riconosciutagli dall’UAI a far tempo dal 1°

ottobre 2017.

In tale contesto va qui evidenziato che un accertamento insufficiente della

fattispecie giuridicamente rilevante costituisce una violazione del principio

inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr.

STCA 35.2016.84 del 18 luglio 2017, c. 2.4 e STCA

35.2017.76 del 4 ottobre 2018, c. 2.1).

2.8. Chiamato

ora a pronunciarsi il TCA non può approvare l’operato dell’UAI, in quanto il

rapporto del 28 giugno 2018 (pag. 178 incarto AI) del dr. med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, (che, giova qui rilevare, non ha

peraltro neppure avuto un consulto personale con l’assicurato: cfr. consid.

Considerandi

2.

), che si distanzia da quanto attestato dalla psichiatra curante nel

rapporto medico del 25 giugno 2018 (pag. 165-172 e 176-177 incarto AI), non è

sufficiente per concludere che il miglioramento delle condizioni di salute psichiche

dell’assicurato - risalente al 1° dicembre 2017 ed incontestato - sia perdurato

tre mesi senza notevole interruzione (art. 88a cpv. 1 OAI).

Dalle tavole processuali emerge infatti che l’assicurato - totalmente inabile

al lavoro dal 4 ottobre 2016 per motivi psichici (cfr. pag. 71 incarto LAMal) -

è stato ricoverato dall’11 gennaio al 20 marzo 2017 presso la Clinica __________

di __________ per “Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD 10: F41.2)”

(pag. 74 e 75 incarto AI) e dal 13 settembre al 13 ottobre 2017 presso la

Clinica __________ di __________ per “Sindrome depressiva ricorrente,

attuale episodio di grave entità, con sintomi psicotici congrui all’umore (ICD

10: F33.3); Eventi di vita sfavorevoli durante l’infanzia (Z61)” (pag.

154-157 incarto AI e pag. 22 incarto LAMal).

La

dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha avuto

il 22 dicembre 2017 presso il __________ un colloquio personale con

l’assicurato (dalle ore 9.15 alle ore 10.20) e telefonico con la psichiatra

curante, dr.ssa med. __________. Quest’ultima confermava un’abilità lavorativa parziale

dell’assicurato del 40% a partire dal 1.12.2017, vista l’evoluzione avuta

nell’ultimo periodo, puntualizzando che egli “è motivato verso una ripresa

lavorativa ma teme che in maniera autonoma non vi siano ancora sufficienti

risorse e per questo lo ha indirizzato verso l’IPT” (pag. 69 incarto LAMal).

L’assicurato ha affermato di essere stato licenziato nel febbraio 2017 (pag. 68

incarto LAMal) ed essersi iscritto alla disoccupazione nella misura del 40% a

decorrere dal 18 dicembre 2017, nel tentativo di poter riprendere un’attività

lavorativa, vista la sua voglia di ritornare nel mondo del lavoro (pag. 71

incarto LAMal).

Nella valutazione del 22 dicembre 2017 la perita del __________ ha posto la

diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Sindrome

depressiva ricorrente, ultimo episodio di grado grave con sintomi psicotici

incongrui al tono dell’umore (ICD 10: F33.3) in parziale risoluzione” (pag.

70.

incarto LAMal). Ella è giunta alla conclusione che l’assicurato fosse abile

al 40%, come confermato pure dalla psichiatra curante, in attività adeguate

(pag. 71 incarto LAMal). Nella medesima occasione la dr.ssa med. __________ e

la dr.ssa med. __________, ambedue specialiste FMH in psichiatria e

psicoterapia, hanno pure puntualizzato che: “È prevedibile vi sia in futuro

un miglioramento della capacità lavorativa ma non prima di 3 mesi, quindi

sarebbe indicata una rivalutazione anche solo tramite rapporto di decorso da

parte della psichiatra curante. L’assicurato ha in corso attualmente una

domanda di prestazioni AI, pare opportuno un interessamento da parte dell’UAI

al fine di aiutare l’assicurato con provvedimenti professionali a sfruttare

l’iniziale capacità lavorativa del 40% in attività adeguata. Infatti, la

presenza ancora di una sintomatologia residua, in particolare l’ideazione di

riferimento lo possono portare ad avere difficoltà nell’approccio verso un ambiente

di lavoro, sarebbe quindi necessario un accompagnamento in tal senso e penso

che un supporto solo da parte della disoccupazione non sia sufficiente. La

psichiatra curante ha indirizzato l’assicurato al IPT” (pag. 71 incarto

LAmal).

Nel mese di dicembre 2017 l’assicurato è stato inserito nel programma “__________”

(pag. 167 incarto AI) della Fondazione __________ di __________, creata da capi

d’azienda, gestita come uffici).

Nel rapporto del 1° incontro/finale dell’9 gennaio 2018 la consulente IP

dell’UAI ha indicato che “Non si applicano PPR i quali, attualmente, non migliorerebbero

la capacità di guadagno. Se l’A. lo desidera si rimane a disposizione pe un

aiuto al collocamento (… chiedo che sia l’A. a richiederlo per iscritto)”

(pag. 144 incarto AI).

Il

23.

gennaio 2018 la dr.ssa med. __________, psichiatra curante dell’assicurato

dall’11 aprile 2017, ha attestato al datore di lavoro un’incapacità lavorativa

del 60% dal 26 gennaio 2018 per presumibilmente 8 settimane (pag. 73 incarto LAMal).

L’assicurato è stato ricoverato dal 21 marzo all’8 maggio 2018 presso la

Clinica __________ di __________ per “Sindrome depressiva ricorrente,

episodio grave senza sintomi psicotici in atto (ICD 10: F33.2); Problemi legati

a circostanze psicosociali (ICD 10: Z65);

Problemi legati ad un evento negativo della vita durante l’infanzia (ICD 10: Z61)”

(pag. 158-161 incarto AI).

Il 23 marzo 2018 la psichiatra curante ha informato la Cassa cantonale di

assicurazione contro la disoccupazione (pag. 148 e 179 incarto AI) che

l’assicurato - ricoverato dal 21 marzo 2018 – era inabile al lavoro al 100%

dall’11 aprile al 30 novembre 2017, al 60% dal 1° dicembre 2017 al 25 febbraio

2018.

e al 100% dal 26 febbraio 2018 e continua, puntualizzando che “al momento

non possibile definire” a partire da quando sarebbe stato nuovamente abile

al lavoro (pag. 148 incarto AI).

Il 12 aprile 2018 la psichiatra curante ha informato l’UAI che lo stato di

salute dell’assicurato era peggiorato, che non aveva potuto continuare con il

programma “__________” e che dal 21 marzo 2018 era ricoverato nella Clinica __________.

In allegato ha mandato copia del precitato certificato medico alla Cassa di

disoccupazione (pag. 147 incarto AI).

Nel rapporto medico del 25 giugno 2018 all’UAI (pag. 165-172 e 176-177 incarto

AI) la psichiatra curante, in merito all’evoluzione della situazione del

paziente, ha rilevato che il tentativo di inserimento nel programma __________ era

fallito, in quanto il paziente - nonostante fosse stato accolto bene - non era

riuscito a partecipare nei gruppi, ad esprimersi, si era sentito inadeguato e

si era vergognato. Inoltre non era riuscito a memorizzare le informazioni date,

fattore che l’aveva stressato parecchio. La situazione col curatore, signor __________,

si è rivelata essere sempre più conflittuale. Il paziente ed il curatore non

riuscivano più a comunicare. Globalmente era aumentata la sintomatologia

depressiva e di agitazione nel paziente. Non dormiva più. L’ha dovuto

ricoverare di nuovo nella Clinica __________ dal 21 marzo all’8 maggio 2018.

Parallelamente con il ricovero erano arrivate fatture scoperte, richiami,

precetti esecutivi. Anche la moglie è andata in crisi ed ha dovuto iniziare un

trattamento di emergenza per reazione depressiva. In accordo con i medici della

Clinica __________, la situazione sociale è stata segnalata all’assistente

sociale del __________ (pag. 167 e 167 incarto AI). La psichiatra curante ha,

quindi, posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Sindrome

depressiva ricorrente, episodio grave in remissione parziale senza sintomi

psicotici ICD 10: F33.2 (2008 primo episodio noto); Problemi legati a

circostanze psicosociali ICD 10: Z65 (indebitamento nonostante una curatela)

(2017/18); Problemi legati ad un evento negativo della vita durante l’infanzia (ICD

10: Z61); Problemi cognitivi (2017), probabile deficit dell’attenzione DSM5 F

90.

” (pag. 169 e 177 incarto AI) e concluso attestando una IL del 100%

dall’11 aprile al 30 novembre 2017, del 60% dal 1° dicembre 2017 al 25 febbraio

2018.

e del 100% dal 26 febbraio 2018 e continua (pag. 167 incarto AI).

Nel rapporto del 28 giugno 2018 il medico SMR, dr. med. __________, ha rilevato

quanto segue:

" (…) Ho

preso visione della nuova documentazione medica.

L'assicurato è stato ricoverato presso la clinica __________ dal

21.03.2018

al 08.05.2018 a seguito di una esacerbazione della patologia

psichiatrica. Nel rapporto di dimissione dalla clinica __________ (GED

24.05

) è descritto come il malessere dell'assicurato venisse attribuito

alle difficoltà di gestione economica e al vissuto che la famiglia non si senta

adeguatamente sostenuta dal curatore. La degenza ha avuto un decorso senza

complicazioni e alla dimissione dalla clinica la sintomatologia era migliorata,

pur non essendo totalmente risolta, Il rapporto medico della dr.ssa __________

(GED 27.06.2018) conferma il miglioramento dello stato di salute

dell'assicurato rispetto alle condizioni precedenti alla degenza ospedaliera,

come pure la permanenza di una sintomatologia psichiatrica residuale. La

dottoressa stima una CL residua in una attività adeguata allo stato di salute

per 3-4 ore al giorno.

Dal 21.03.2018 al 08.05.0218, per il periodo di degenza presso la

clinica Viarnetto, giustificata una IL del 100% in ogni attività lucrativa. A

partire dal 09.05.2018 si confermano le limitazioni alla CL già determinate nel

rapporto finale SMR (GED 21.02.2018).” (pag. 178 incarto AI)

Il 24 settembre 2018 (pag.

192.

incarto AI) la psichiatra curante ha puntualizzato che:

" (…) Il p.

mi ha portato la decisione AI il 18 settembre 2018, durante l’ultimo

appuntamento. (…). Il p. risulta abile al lavoro in un’attività adeguata un ¾

ore/giorno al massimo, dal 27.6.2018 in avanti, dal punto di vista

psichiatrico. (…). Secondo il mio parere medico, il p. ha bisogno di

provvedimenti reintegrativi (provvedimenti professionali) da parte dell’AI. (…)”

In

siffatte circostanze il TCA, attentamente vagliato l’insieme della precitata

documentazione medica agli atti (cfr., in particolare, il certificato del 23

gennaio 2018 della psichiatra curante al datore di lavoro: pag. 73 incarto LAMal;

il certificato della psichiatra curante alla Cassa cantonale di assicurazione

contro la disoccupazione; cfr. pag. 148 e179 incarto AI; il rapporto medico del

25.

giugno 2018 della psichiatra curante all’UAI (pag. 165-172 e 176-177 incarto

AI), senza un approfondimento peritale attraverso un esame dell’assicurato da

parte di uno specialista in psichiatria (cfr. art. 44 LPGA), non è in grado di ritenere

dimostrato, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

il miglioramento delle condizioni di salute psichiche dell’assicurato -

risalente al 1° dicembre 2017 ed incontestato - sia perdurato tre mesi senza

notevole interruzione (art. 88a cpv. 1 OAI).

In

simili condizioni si giustifica quindi un approfondimento peritale esterno dal

profilo psichiatrico (cfr. art. 44 LPGA)

2.9

Alla luce di quanto appena

esposto la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UAI per

l’allestimento - previo richiamo dell’incarto disoccupazione (attualmente non

agli atti) - di una perizia psichiatrica relativa al periodo successivo al 1°

dicembre 2017.

In

questo contesto è comunque utile segnalare che i problemi reattivi ad una

decisione negativa dell’UAI non rientrano nel novero delle affezioni alla

salute psichica invalidanti (STF 9C_799/2012 del 16 maggio 2013 consid. 2.5 con

riferimenti e STF 9C_640/2017 del 28 dicembre 2017 consid. 3.2). Anche i fattori

psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla

salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno (STF 9C_990/2012 del

10.

giugno 2013 consid. 1.2 con riferimenti; STCA 32.2013.114 del 17 marzo 2014

consid. 2.9; STCA 32.2008.216 del 17 giugno 2009; STCA 32.2017.10 del 12

settembre 2018, consid. 2.9.3.).

Va ancora rammentato

che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha

stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di

ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una

rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata

all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

In concreto,

con la conferma (cfr. consid. 1.1 e 2.1) del diritto a una rendita

intera di invalidità (grado di invalidità del 100%) dal 1° ottobre 2017 (alla

scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) al 28 febbraio 2018, non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la

sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo;

cfr. STCA 32.2017.20 dell'8 settembre 2017, consid. 2.13 e rinvii ivi citati).

2.10

Da ultimo, il TCA osserva che

risulta prematuro esaminare in questa sede la fattispecie con riferimento alle

censure ricorsuali, in merito agli aspetti economici, sollevate dal curatore.

Tali questioni dovranno infatti essere affrontate se e quando dovesse emergere

che il miglioramento dello stato di salute dell’assicurato - risalente al 1°

dicembre 2017 ed incontestato - sia perdurato tre mesi senza notevole

interruzione (art. 88a cpv. 1 OAI).

Per motivi di economia processuale, il TCA rileva comunque sin d’ora che, non può essere condivisa la contestazione mossa dal curatore

dell'insorgente nel gravame all'operato dell'UAI per aver applicato al caso di

specie un "reddito da invalido" superiore al "reddito da

valido". In proposito, giova infatti ricordare la STF 8C/215_2015 del 17

novembre 2015 ove il TF ha confermato un salario da valido di fr. 57'600.- e un

salario da invalido di fr. 60'463.- osservando - in particolare al consid. 4.2

- quanto segue:

“(…)

Negative Invaliditätsgrade können resultieren, da

demnach gemäss der allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs jener

Verdienst, welchen der Versicherte ohne Gesundheitsschaden auf dem konkreten Arbeitsmarkt

überwiegend wahrscheinlich erzielen würde, in Beziehung gesetzt wird mit jenem

Einkommen, das er trotz des Gesundheitsschadens auf dem hypothetischen

ausgeglichenen Arbeitsmarkt noch erzielen könnte (vgl. zu dieser Problematik:

Rumo-Jungo/Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4. Aufl. 2012, S.

126.

f.). Negative Invaliditätsgrade sind somit eine Folge der Rechtsprechung

zur Bemessung des Valideneinkommens und können sich unabhängig von der Methode

(LSE oder DAP), nach der das Invalideneinkommen bemessen wird, ergeben. (…)".

(cfr., sul tema, anche la STCA 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019, ove

questa Corte ha confermato un salario da valido di fr. 48'750.-

e un salario da invalido di fr. 52'860.40).

In merito alla censura ricorsuale giusta la quale l'UAI non avrebbe indicato

nella decisone neppure quale professione o settore siano stati considerati e,

quindi, non avrebbe rispettato il principio della motivazione, giova qui

ricordare che nella decisione impugnata l’amministrazione ha rinviato alla TA1

2014, attività semplici e ripetitive, valore mediano.

In questo contesto il TCA rileva che la giurisprudenza federale ha, in maniera

costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato

occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una

sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui

possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano

aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto

2012.

consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18

giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e

9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza,

se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va

rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi

fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del

23.

agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti; STCA 32.2017.47 del

19.

febbraio 2018, consid. 2.6.3). Nel rapporto del 1° incontro/finale

dell’9 gennaio 2018 la consulente IP dell’UAI ha inoltre indicato che “L’A.

potrebbe svolgere tutte quelle attività non qualificate, semplici e ripetitive

quali: - operaio generico in attività di imballaggio etichettatura, controllo

qualità; - aiuto vendita; - aiuto logistica; - etc.” (pag. 143 incarto AI).

Per quanto concerne la questione del gap salariale, va ricordato che, in

una sentenza 8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il

TF ha stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da

valido, allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in

quella fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario

minimo d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo

senso, si vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui

la Corte federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis

mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto

nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25

aprile 2017 consid. 4.3). Giova qui pure rilevare che questa

Corte non ha applicato alcuna riduzione a titolo di gap salariale

nella STCA 35.2017.121 del 20 marzo 2018, consid. 2.2.6, considerato

che in quel caso i dipendenti della società (nazionale) in questione

sottostavano a un proprio contratto collettivo di lavoro e venivano retribuiti

nel rispetto dei salari minimi ivi previsti. Parimenti dicasi nella STCA 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019, consid. 2.3.10, considerato che in

quel caso il reddito da valido era stato fissato partendo dal salario previsto

dal contratto collettivo di lavoro nel ramo della tecnica della costruzione del

Cantone Ticino valido nel 2018, quale contratto complementare al CCL nazionale

nel ramo della tecnica della costruzione (fr. 3'750.- mensili, più tredicesima,

nel 2018; ove il salario orario minimo previsto dal precitato contratto

collettivo di lavoro nel ramo della tecnica della costruzione del Cantone

Ticino nel 2018 per un "dipendente non qualificato con più di 20 anni di

età" - quale era il caso di specie; era di fr. 3'550.- mensili, più

tredicesima).

Per quanto concerne la circostanza che secondo le tabelle elaborate dall’Ufficio

federale di statistica il salario annuo nell’orticoltura, attività semplici e

ripetitive, ammonta a fr. 40'956.-, giova qui ricordare che, per determinare il

reddito da valido, considerato come di regola bisogna presumere che senza il

danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività,

decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed

eventualmente all’usuale crescita dei salari (STCA 32.2013.165

del 28 luglio 2014, consid. 2.4 e rinvii ivi citati).

Per quanto concerne la circostanza che secondo il calcolatore dei salari

“Salarium” una persona come l’assicurato, senza formazione specifica e con

permesso C, potrebbe guadagnare fr. 3'579.- (per 41.7 ore), ossia fr. 46'527.-,

giova qui ricordare che il TF ha stabilito che tale strumento non è

utilizzabile, considerato che la

differenza nei risultati cui può portare deriva dalla scelta dei parametri da

inserire nella calcolatrice individuale (cfr. STF 9_C 359/2018 del 31 agosto

2018, consid. 4.2 e rinvii ivi citati)

2.11

Alla luce di quanto appena

esposto (cfr. consid. 2.8-2.9), il TCA rinuncia anche all'assunzione

di ulteriori prove.

Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223

consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non

lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.12

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra fr. 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito

del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018

consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr.

500.

- vanno messe a carico dell’UAI.

L’insorgente è rappresentato dal suo curatore.

Per l’art. 61 lett. g LPGA

il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili

secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L’importo è

determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l’importanza

della lite e la complessità del procedimento.

Per

quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di

regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (vedasi per la

regola e le eccezioni: DTF 129 II 297 consid. 5, DTF 119 Ib 412, DTF

112.

V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V

89.

consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne

Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend

Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im

Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss) ed è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato

da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona

particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non

si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V

140.

consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V

271.

= RCC 1983 p. 329; cfr. la sentenza 30.2009.32 del 2 aprile 2010).

Inoltre,

l'Alta Corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non

rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività

da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono

importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale

o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono

ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF

129.

II 297 consid. 5; DTF 119 Ib

412; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7,

DTF 110 V 133 consid. 4a).

Con sentenza K 63/06 del 5

settembre 2007 (cfr. anche sentenza K 123/06 del 6 dicembre 2007 e sentenza K

139/06 del 31 gennaio 2008, consid. 8), il TF, a proposito del riconoscimento

di ripetibili ad un’assicurata in quel caso rappresentata da un curatore, ha

affermato:

" La ricorrente contesta il diritto dell'assicurato a indennità di parte

per la procedura cantonale. Osserva che quest'ultimo ha agito per il tramite di

un curatore e quindi non con l'assistenza di una persona particolarmente

qualificata nello specifico settore del diritto delle assicurazioni sociali. In

via subordinata, contesta l'importo riconosciuto, ritenuto del tutto

arbitrario.

5.

5.1

Giusta l'art. 61 lett. g LPGA, il ricorrente che

vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito

dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto

del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del

procedimento.

Trattandosi di una questione di diritto federale,

questo Tribunale esamina liberamente l'interpretazione e l'applicazione della

prima frase dell'art. 61 lett. g LPGA, concernente il diritto in quanto tale a

ripetibili della parte vincente in causa (SVR 2004 AlV no. 8 pag. 21 consid. 2

[C 56/03]). In questa misura, l'art. 61 lett. g LPGA è escluso dall'ambito

applicativo delle disposizioni transitorie dell'art. 82 cpv. 2 LPGA e osta

all'applicazione di ogni eventuale norma (contraria) di diritto cantonale

(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni K 121/03 del 10 agosto

2004, consid. 6.1.1; cfr. pure DTF 130 V 320 consid. 2.4 pag. 324).

5.2

Stabilire di conseguenza se e a quali condizioni

un'indennità possa essere accordata alla parte vincente in procedura cantonale

è una questione di diritto federale e dipende, da un lato, dall'esito della

lite, e, dall'altro, dalla persona avente diritto (cfr. DTF 129 V 113 consid.

2.2

pag. 115 e le sentenze ivi citate; quanto alla giurisprudenza sviluppata a

proposito del vecchio art. 87 lett. g LAMal, in vigore fino al 31 dicembre

2002, ma comunque tuttora attuale [sentenza citata K 121/03, consid. 6.2.1],

cfr. RAMI 1997 no. KV 15 pag. 320).

(…)

5.4

Quanto al giudizio sulla persona avente diritto

a ripetibili in sede cantonale, giova rammentare che questa Corte a più riprese

ha avuto modo di confrontarsi con la questione e di rilevare a tal proposito

l'opportunità di considerare anche la propria prassi in materia (art. 159 OG)

per risolvere il tema (DTF 126 V 11 consid. 1).

5.4.1

Essa ha in particolare già avuto modo di

riconoscere il diritto all'indennità di assicurati rappresentati segnatamente

dall'Associazio-ne svizzera degli invalidi (ora: Procap), dal servizio

giuridico della Federazione svizzera per l'integrazione delle persone

portatrici di handicap, dalla Pro infirmis, da un Sindacato, da un Patronato,

dalla Caritas, ecc. (v. DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

5.4.2

Un diritto a ripetibili (ridotte), in

applicazione dell'art. 159 cpv. 1 OG, è pure stato riconosciuto a un'assicurata

patrocinata da un medico (consid. 7 non pubblicato in DTF 122 V 230): in quella

occasione il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha evidenziato come il

mandatario - che tutte le circostanze facevano ritenere agisse dietro

rimunerazione - fosse particolarmente qualificato per rappresentare

l'interessata nello specifico processo (concernente la presa a carico, da parte

dell'assicurazione contro gli infortuni, delle conseguenze di una puntura di

zecca che aveva provocato l'insorgere di una borreliosi).

5.4.3

Il diritto a ripetibili è per contro stato

rifiutato - in applicazione del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, abrogato

in seguito all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA - a un

assicurato, che, pur vincendo in causa, era stato patrocinato da un ente

incaricato dell'assistenza pubblica. Questa Corte ha ritenuto non giustificarsi

in simile evenienza l'assegnazione di un'indennità di parte poiché il

mandatario assisteva l'interessato a titolo gratuito e quest'ultimo non aveva

pertanto da assumersi le spese per la tutela dei suoi interessi (DTF 126 V 11 consid.

5.

pag. 13; giurisprudenza che è stata confermata anche sotto l'imperio della

LPGA dalla sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 245/04 del 14

aprile 2005).

5.4.4

Con particolare riferimento alla

rappresentanza da parte di un curatore o tutore, questo Tribunale ha proceduto

a distinguere due situazioni: quella in cui l'assicurato è patrocinato da un

"semplice" curatore/tutore e quella in cui il rappresentante è allo

stesso tempo avvocato o comunque giurista.

Richiamandosi alla giurisprudenza sviluppata in

relazione agli (abrogati) art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS e 87 lett. g LAMal, questa

Corte si è così, da un lato, pronunciata in favore del diritto all'indennità

per ripetibili di una persona assistita da un avvocato (o comunque da un

giurista), precedentemente designato curatore o tutore, che aveva ottenuto

successo in causa per conto del suo pupillo (DTF 124 V 338 consid. 4 pag. 345; in questo senso pure le sentenze inedite del

Tribunale federale delle assicurazioni I 178/88 del 29 luglio 1988, e H 199/80

del 26 febbraio 1982). Dall'altro lato, essa ha per contro negato, in

applicazione dell'art. 159 OG, lo stesso diritto in relazione all'operato di un

"semplice" curatore intervenuto a prendere posizione su un ricorso di

diritto amministrativo dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali

(sentenza I 459/05 del 24 luglio 2006, consid. 4). In quest'ultima vertenza, il

Tribunale federale (delle assicurazioni) ha giudicato che la parte resistente

(l'assicurato) non era rappresentata da una persona (il curatore) particolarmente

qualificata, motivo per il quale non poteva vantare il diritto a ripetibili, e

ciò nemmeno a dipendenza di un dispendio lavorativo superiore al normale di

quest'ultimo (sentenza citata, ibidem; v. inoltre pure sentenza I 384/06 del 4

luglio 2007, consid. 9).

5.5

Dagli atti di causa non risulta che la curatrice

dell'assicurato sia giurista o comunque in possesso di una specifica formazione

nella materia in causa. Conformemente alla suesposta giurisprudenza il suo

intervento non poteva di conseguenza giustificare l'assegnazione di

un'indennità per ripetibili, come per contro ha giudicato il primo giudice. Né

la Corte cantonale ha per il resto ravvisato un comportamento temerario della

qui ricorrente; comportamento che, datene le condizioni, avrebbe eventualmente

pure potuto legittimare l'assegnazione di simili indennità (cfr. per analogia DTF 127 V 205, 110 V 132 consid. 4d pag. 134). Ne discende che il ricorso

dell'assicuratore ricorrente merita di essere accolto.”

(cfr. STCA 36.2018.20 del 28 maggio 2018, consid.

2.

).

Anche nel

caso di specie, dagli atti di causa non emerge che il curatore dell’insorgente

sia giurista o comunque in possesso di una specifica formazione nella materia

in causa. Né si può ravvisare un agire temerario da parte dell’assicuratore.

Ne segue che

non vanno assegnate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

La decisione impugnata è

annullata e gli atti rinviati all’Ufficio assicurazione

invalidità affinché proceda conformemente ai considerandi, fermo restando il

diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2017 al 28 febbraio 2018.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.-, sono a carico dell’UAI. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti