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Decisione

32.2018.171

Non entrata in materia da parte dell'AI su una domanda di revisione. Ricorso accolto con rinvio perchè l'amministrazione entri nel merito della domanda di revisione, l'assicurato avendo reso verosimil

9 gennaio 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti, la fattispecie da un punto di vista materiale e in

particolare verifi-chi se la modifica delle circostanze sia effettivamente

avvenuta ed in che misura essa influisce sul diritto alla rendita;

- secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

Considerandi

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto l'esito della

vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 26 settembre

2018 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr.

500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI.

3.- Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti