32.2018.172
Rendita negata in difetto di invalidità sufficiente. TCA conferma
26 agosto 2019Italiano40 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.172
FC
Lugano
26 agosto 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 settembre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, nata nel 1968, di professione cameriera, nell’ottobre 2017, adducendo dolori
a spalle e schiena, ha presentato una domanda di prestazioni per adulti (doc.
AI 4).
Eseguiti
Fatti
i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione del 13 settembre
2018, confermativa di un progetto del 26 giugno precedente, l’Ufficio AI ha negato
il diritto a prestazioni avendo stabilito un’inabilità lavorativa totale nella
sua attività come cameriera, ma un’abilità lavorativa completa in un’attività
leggera adeguata dal mese di aprile 2018, con un conseguente grado di
invalidità del 24%, insufficiente per il riconoscimento di una rendita (doc. AI
90).
1.2. Con
ricorso al TCA l'assicurata, rappresentata da RA 1, ha contestato le
conclusioni dell’amministrazione, chiedendo l’attribuzione di almeno una mezza
rendita di invalidità e lamentando un accertamento lacunoso dello stato di
salute dell’assicurata (doc. I).
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame,
confermando la valutazione medica e quella economica poste alla base del
provvedimento impugnato.
Con
scritti del 12 novembre 2018 (RA 1) rispettivamente 9 gennaio 2019 (Ufficio AI)
le parti si sono ulteriormente confermate nelle loro allegazioni (VIII, X).
considerato in diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015;8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto a prestazioni
dell’assicurazione invalidità.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.
28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina
n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,
consid. 4.1).
2.4. Ricevuta
la domanda di prestazioni, con la quale l’assicurata lamentava la presenza di
dolori alle spalle e alla schiena, l’amministrazione ha interpellato il curante,
dr. __________, il quale, nel rapporto medico del 23 ottobre 2017, poste le
diagnosi invalidanti di “Periartropatia omeroscapolare bilaterale con
tendinopatia calcificante bilaterale, revisione artroscopica spalla destra il
19.10.2017 con asportazione calcificazioni e decompressione sottoacromiale,
Tendinite recidivante dei flessori del polso sinistro, sindrome cervico-,
toraco- e lombospondilogena su processi degenerativi della colonna discopatie
multiple” oltre a quelle, non invalidanti, di “Piedi piatti e trasversi,
Esiti da sarcoidosi nel 2009”, ha concluso per un’inabilità
lavorativa come cameriera ai piani del 50% dal 2 maggio 2017 al 18 ottobre 2017
e in seguito intera (doc. AI 12). Il curante ha allegato diversa documentazione
riferita alle consultazioni mediche effettuate dall’assicurata per le
problematiche alle spalle, alla schiena, ai polmoni (sarcoidosi polmonare
diagnosticata nel dicembre 2007) oltre che all’intervento chirurgico del 14
novembre 2016 per la correzione dell’alluce valgo (allegati al doc. AI 12). Nel
suo rapporto medico del 2 novembre 2017 il dr. __________, chirurgo ortopedico,
ha attestato la diagnosi di “Tendinopatia con rottura parziale del
sovraspinoso della spalla destra”, non certificando inabilità lavorative
(doc. AI 18). Il dr. __________, nel rapporto dell’11 ottobre 2017, ha posto la
diagnosi di “Cervicobrachialgia bilaterale su tendinopatia calcificante
della cuffia dei rotatori” e riferito che era previsto un intervento alla
spalla sinistra a cura del dr. __________, concludendo per un’inabilità
lavorativa del 50% dal 1. maggio 2017 nella sua attività lavorativa, ritenuto
tuttavia che un miglioramento era ipotizzabile dopo il prospettato intervento
alla spalla (doc. AI 24). Tutto ben valutato, con rapporto finale del 22 giugno
2018 il dr. __________, chirurgo del SMR, riferito che la revisione artroscopica
alla spalla destra a cura del dr. _____________ era stata eseguita con successo
il 19 ottobre 2017, ha posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
di “Stato dopo revisione artroscopica spalla destra il 19.10.2017 con
asportazione calcificazioni e decompressione sottoacromiale in nota
periartropatia omeroscapolare bilaterale (2011), Tendinite recidivante dei
flessori del polso sinistro (2017)” oltre a quelle, non invalidanti, di “Sindrome
cervico-toraco-lombo-spondilogena su processi degenerativi della colonna con
discopatie multiple nota dal 2005, Piedi patti e trasversi con esiti da
operazione di correzione dell'alluce valgo al piede destro il 14.11. 2016,
Esiti da sarcoidosi dal 2009”. Ha quindi concluso per una limitazione
nell’attività abituale del 100% dal 1. aprile 2017, del 50% dal 2 maggio 2017 e
nuovamente del 100% dal 19 ottobre 2017, mentre che in un’attività leggera
adeguata la capacità lavorativa era nulla dal 1. aprile 2017, del 50% dal 2
maggio 2017, nulla dal 19 ottobre 2017 e infine completa dal 1. aprile 2018,
con prognosi favorevole. Ha quindi posto il limite di carico di 5 kg, indicando
come possibili attività “lavori d'ufficio come aiuto, ad uno
sportello, in un magazzino, in un negozio, in una fabbrica, call center, purché
rispettino le limitazioni funzionali attestate”, e precisato come segue le limitazioni da osservare:
"
(…)
Non può manipolare/utilizzare attrezzi medio-pesanti o
vibranti
Non deve mai lavorare con le braccia sopra l’'orizzonte
Non può camminare su terreni accidentati
Deve evitare di salire/scendere ripetutamente da rampe
di scale e mai su scale a pioli o impalcature.
Non può mai lavorare inginocchiato/accovacciato.
Può camminare su terreni piani in continuo fino a 500
mt senza pausa
Può sollevare e trasportare pesi fino a 5Kg all'altezza
del tronco; sollevare pesi oltre il livello della testa: massimo 2 Kg e mai
ripetitivamente.
Indicata attività molto leggera/leggera semi-sedentaria
diurna che rispetti l'ergonomia del rachide in toto e dove si possa sempre
variare la postura al bisogno.”
A
titolo conclusivo ha affermato:
"
In accordo con quanto attestato dai
colleghi medici, si ritiene dal lato medico-assicurativo il caso consolidato
perché non vi sono ulteriori misure terapeutiche né dal profilo conservativo
medico né da quello chirurgico che potrebbero migliorare in modo significativo
la caricabilità psico-fisica dell'A.ta rispettivamente la sua capacità
funzionale e questo per l'attività abituale di cameriera ai piani ove si
attesta una CL dello 0% continua e definitiva dal 19.10.2017 (data intervento
chirurgico spalla destra) per la presenza di esiti chirurgici nonché deficit
anche alla spalla controlaterale, oltre altre affezioni osteo-strutturali che
risultano inergonomiche rispetto al mansionario "classico" di
cameriera ai piani, ancor più gravoso per le ulteriori difficoltà riscontrate
nell'attuale posto di lavoro (assenza ascensore, mansioni di lavanderia con
accessi inergonomici).
Appare dunque ragionevolmente proponibile ed esigibile,
considerando che la situazione clinica e le cure mediche instaurate permettono
di definire una consolidazione dello stato di salute, attestare una CL
medico-assicurativa in qualità di specialista chirurgo, del 100% per
un'attività confacente rispettosa dei limiti funzionali sopraccitati e questo a
partire dal 01.04.2018 ovvero dopo un congruo periodo di cura e convalescenza
post-operatoria.” (doc. AI 34)
Con
progetto di decisione del 26 giugno 2018 l’amministrazione ha quindi respinto
la domanda di prestazioni, considerato come a fronte di un’inabilità totale
nella precedente attività lavorativa, dal 1. aprile 2018 andava ammessa
un’abilità totale in un’attività leggera adeguata con un conseguente grado di
invalidità del 24% (doc. AI 36).
In
data 27 giugno 2018 l’Ufficio AI ha ricevuto dalla __________, assicuratore
malattia dell’assicurata, un rapporto peritale del 26 giugno 2018 del dr. __________,
chirurgo ortopedico, concludente, tra l’altro, quanto segue:
"
VALUTAZIONE
Sofferente da diversi anni di disturbi alla spalla
destra progredenti malgrado il ricorso a svariati approcci terapeutici, la signora RI 1 è stata
sottoposta il 19.10.2017 a un intervento di ricostruzione del sovra-spinoso e del sotto-spinoso, asportazione di
calcificazione, tendodesi del capolungo del bicipite e acromioplastica in
presenza di una rottura del sovra-spinoso e sotto-spinoso in tendinopatia calcifica della spalla destra.
Decorso post-operatorio caratterizzato dall'insorgenza
di una capsulite retrattile con rallentamento del processo riabilitativo.
Presenza inoltre di disturbi alla spalla sinistra, dal
carattere simile a quelli accusati a destra, d'intensità tuttavia inferiore e non
tale da richiedere misure diagnostiche o terapeutiche particolari.
Conosciuta sarcoidosi, diagnosticata circa 7 anni fa,
trattata e tenuta sotto controllo dal dr. __________.
Soggettivamente,
rispetto a prima dell'intervento miglioramento dei dolori, non più costanti, persistenza
di una marcata affaticabilità, peggioramento per contro della mobilità della
spalla destra. Disturbi tensionali con
estensione dal collo al cinto scapolare, con limitazione dei movimenti del
capo. Mancanza di fiato sotto sforzo.
Oggettivamente
spalle calme, cuffie dei rotatori pertinenti con posizioni tenute, tuttavia
sollecitazioni sensibili a destra,
limitazione della mobilità al di sopra dell'orizzontale in flessione,
all'altezza dell'orizzontale in abduzione,
così come in rotazione. Posizioni dolenti
al sopra dell'orizzontale spalla sinistra, senza limitazioni della mobilità. Zone
di irritazione segmentali rachide cervicale, con limitazione della mobilità.
Nessuna evidente componente neurologica irritativa o deficitaria agli arti
superiori. Disfunzione lombare inferiore. Attualmente
nessun indizio clinico evocatore di una tendinopatia in atto agli arti
superiori, al polso sinistro in particolare.
Radiologicamente
tendinopatia calcifica della cuffia dei rotatori spalla destra, buona
inserzione post-operatoria della stessa alla risonanza magnetica del 23.5.2018.
Degenerazione pluri-segmentale rachide cervicale.
Complessivamente vengono ritenute le seguenti diagnosi:
Capsulite retrattile in lenta regressione spalla
destra, in presenza di uno stato dopo ricostruzione
del sovra-spinoso e del sotto-spinoso, asportazione di calcificazione, acromioplastica e tenodesi del capolungo del bicipite
il 19.10.2017 per rottura del sovraspinoso
e sotto-spinoso in tendinopatia calcifica spalla destra.
Periartropatia tendinopatica spalla sinistra.
Sindrome vertebrale spondilogena cervicale in presenza
di alterazioni degenerative plurisegmentali.
Sarcoidosi.
Nozione di tendinite recidivante dei flessori del polso
sinistro, attualmente in remissione in
assenza di indizi clinici di una tendinopatia in atto.
Disfunzione segmentale basso lombare.
Per quanto attiene al rachide cervicale, i reperti radiologici
documentati correlano con il carattere dei disturbi riferiti e il quadro
clinico riscontrato. In assenza anche di indizi clinici di un’eventuale componente
neurologica irritativa o deficitaria, non ritengo esservi attualmente nessuna
indicazione ad ulteriori misure
diagnostiche specifiche, in particolare neuro-radiologiche. Aspetto specifico
da rivalutare, se del caso, in funzione
dell'ulteriore decorso.
(…)
Nel rapporto del 24.5.2018 il dr. _____________ ha
ritenuto una ripresa dell'attività lavorativa nella misura del 50% a decorrere dal 16.6.2018.
Capacità lavorativa nella misura del 50% condivisibile
in considerazione del quadro clinico riscontrato, tenuto in particolare anche conto del ruolo terapeutico
assunto dell'uso dell'arto superiore destro in ambito lavorativo, a condizione
tuttavia di rispettarne la ridotta caricabilità in relazione con la componente
algica, la ridotta mobilità, la diminuita forza e l'accresciuta affaticabilità.
Rivalutazione degli sviluppi della capacità lavorativa
in funzione dell'evoluzione del quadro clinico.
Domande al perito
(….)
4. Quali sono le sue constatazioni oggettive?
Spalle calme, cuffie dei rotatori pertinenti con
posizioni tenute, tuttavia sollecitazioni sensibili a destra, limitazione della
mobilità al di sopra dell'orizzontale in flessione, all'altezza
dell'orizzontale in abduzione, così come
in rotazione. Posizioni dolenti al sopra
dell'orizzontale spalla sinistra, senza limitazioni della mobilità. Zone di
irritazione segmentali al rachide cervicale, con limitazione della mobilità.
Nessuna evidente componente neurologica irritativa o deficitaria agli arti
superiori. Disfunzione lombare inferiore. Attualmente nessun indizio clinico
evocatore di una tendinopatia in atto agli arti superiori.
5. A quanto valuta il grado dell'incapacità lavorativa
attuale?
In considerazione del quadro clinico riscontrato,
condivido la prova di ripresa dell'attività lavorativa nella misura del 50% prevista dal dr. __________ a
decorrere dal 16.6.2018. Ulteriori
sviluppi della capacità lavorativa da valutarsi in funzione dell'evoluzione del
quadro clinico, rispettivamente dei
disturbi.
6. Qual è la sua prognosi concernente la ripresa del
lavoro?
Malgrado il decorso riabilitativo rallentato
dall'insorgenza dì una capsulate retrattile post-operatoria, per quanto attiene
alla spalla destra ritengo che la signora RI 1 possieda tuttora delle
potenzialità di miglioramento la cui entità e la cui tempistica non risultano
tuttavia essere a priori determinabili con
sufficiente attendibilità. Oltre agli
aspetti di pertinenza ortopedica/neuro-ortopedica, la capacità lavorativa
complessiva della signora RI 1 potrebbe potenzialmente essere influenzata pure
dalla sarcoidosi, con riferita dispnea sotto
sforzo.
7. La signora RI 1 in un'attività adattata al suo stato
di salute e alla sua età, sarebbe abile al lavoro?
Se sì, in quale percentuale?
La signora RI 1 presenta tuttora delle potenzialità di
miglioramento della capacità lavorativa nell'attività
svolta.
Quali attività adatte entrerebbero medicalmente in
linea di conto dei lavori leggeri, senza esposizione a condizioni sfavorevoli per la funzione polmonare
(polveri, sostanze/prodotti irritanti, ...), senza sollecitazioni ripetitive e prolungate
degli arti superiori anche al di sotto dell'orizzontale e in rotazione, nel rispetto dell'ergonomia del tronco, in particolare
attualmente per quanto attiene al rachide cervicale.”
(doc. AI 39)
Con
scritto 27 agosto 2018 RA 1, in rappresentanza dell’assicurata, ha chiesto
l’effettuazione di ulteriori accertamenti medici, ricordati anche i problemi ai
polmoni e alla cervicale (doc. AI 49). Ha prodotto un referto radiologico del
15 giugno 2018 della dr.ssa __________ attestante:
"
Segni di spondilo-uncoartrosi
prevalenti nel tratto cervicale inferiore ove peraltro si apprezzano
apposizioni osteofitosiche a ponte in C6-C7.
Riduzione di spazi intersomatici in rapporto a fenomeni
degenerativi discali
prevalenti nel tratto cervicale inferiore.
Regolare rappresentazione del processo odontoideo
dell'epistrofeo.
Esiti di pregresse cure odontoiatriche.” (doc. AI 49)
Nella
dettagliata annotazione del 6 settembre 2018 il dr. __________ del SMR,
esaminato il rapporto medico del dr. __________, dopo aver riferito come tutte
le diagnosi ivi elencate fossero già note al SMR, e come lo stesso perito
dell’assicuratore malattia non riscontrasse dubbi diagnostici e/o elementi
probatori atti a giustificare ulteriori approfondimenti diagnostici e/o
terapeutici, essendo in particolare assenti indizi clinici di un’eventuale
componente neurologica irritativa o deficitaria, ha concluso escludendo
l’esistenza di indicazioni ad ulteriori misure diagnostiche specifiche, in
particolare neuro-radiologiche. Ha quindi concluso, confermando integralmente
il precedente rapporto SMR del 22 giugno 2018 e, quindi, la conclusione di una
completa inabilità nell'attività abituale di indubbia inergonomicità [“a
seguito della presenza di esiti chirurgici alla spalla destra nonché deficit
anche alla spalla controlaterale, oltre alle altre affezioni seppur "senza
diretto influsso sulla CL" osteo-strutturali (problema al rachide
cervicale, dorsale con scogliosi, lombare e ai piedi) che risultano nel globale
indiscutibilmente inergonomiche rispetto al mansionario "classico" di
cameriera ai piani, ancor più gravoso per le ulteriori difficoltà riscontrate
sull'attuale posto di lavoro (assenza di ascensore, mansioni di lavanderia con
accessi inergonomici)”], a fronte tuttavia di una abilità completa per
un'altra attività lucrativa rispettosa delle limitazioni funzionali attestate
nonché dei suggerimenti sul tipo di lavoro da svolgere (doc. AI 51). La decisione
13 settembre 2018 ha quindi statuito:
"
(…)
Esito degli accertamenti
abbiamo esaminato la documentazione
medico-assicurativa. l periodi d'incapacità lavorativa sono i seguenti:
nell'abituale attività quale responsabile camere:
100% dal 1.04.2017 al 1.05.2017;
50% dal 2.05.2017 al 18.10.2017;
100% dal 19.10.2017 e continua.
in attività adeguate:
100% dal 1.04.2017 al 1.05.2017;
50% dal 2.05.2017 al 18.10.2017;
100% dal 19.10.2017 al 31.03.2018;
0% dal 1.04.2018.
Sulla base della valutazione medica quantifichiamo il
reddito con limitazioni dovute al danno alla
salute esigibile, basato sulle attività adeguate all'attuale stato di salute e
calcolato secondo i redditi espressi dall'ufficio federale di statistica.
Reddito senza limitazioni
In assenza del danno alla salute, nella sua abituale
attività, lei avrebbe conseguito un salario annuo
di CHF 61'100.00 (fonte: questionario del datore di lavoro __________).
Reddito con limitazioni
In attività adeguate:
La giurisprudenza imposta dal Tribunale federale indica
che sono esclusivamente applicabili i dati
salariali nazionali della tabella TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari
elaborata dall'Ufficio federale di statistica (STFA 12 ottobre 2006 nella causa
S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Inoltre tali redditi possono subire una riduzione
massima del 25%. Ciò al fine di considerare quei
fattori suscettibili di influenzare il guadagno che l'assicurato potrebbe
percepire. Ad esempio: le limitazioni
addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cfr. DTF 126 V 75).
Utilizzando í dati della citata tabella, lei potrebbe
conseguire uno stipendio annuo di CHF 54'355.65
(attività semplici e ripetitive, valore mediano).
Partendo dal summenzionato reddito, applichiamo una
riduzione del 15% per attività leggere e per svantaggi salariali derivanti da
contingenze particolari; risulta un reddito di CHF 46'202.30.
Confronto dei redditi:
Reddito senza limitazioni dovute al danno alla salute CHF
61’100
Reddito con limitazioni dovute a! danno alla salute CHF 46'202.30
Perdita di guadagno CHF
14'897.70
Grado d'invalidità 24%
Non risultano i presupposti per la messa in atto di
provvedimenti professionali sotto forma di riqualifica
(art. 17 LAI).
Inoltre, la presenza sul mercato libero del lavoro di
attività accessibili e confacenti con il danno alla salute, induce a concludere che lei sia direttamente integrabile
nel ciclo produttivo, attraverso i normali
canali di collocamento (Uffici regionali di collocamento, agenzie di collocamento private) per recuperare la capacità di
guadagno in un'attività rispettosa dei suoi Imiti
funzionali (art. 18 LAI).
Osservazioni al nostro progetto del 25.06.2018
Abbiamo ricevuto osservazioni al progetto
summenzionato, in particolare la seguente documentazione
medica:
rapporto medico del dr. med. __________ del 26.06.2018;
referti radiologici del 12.05.2016 e del 15.06.2018.
Abbiamo sottoposto tale documentazione al nostro
Servizio Medico Regionale il quale, dopo accurato esame, conclude confermando
Considerandi
quanto già indicato nel nostro progetto del 25 giugno 2018.” (doc. AI 52)
Nel
suo ricorso l’assicurata censura la valutazione medica operata
dall’amministrazione, senza produrre alcuna documentazione medica.
2.5
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede
d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In
una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,
pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici
regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un
rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Tuttavia,
nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla
concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile
fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con
riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008
del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché
alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante
attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del
23.
aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,
in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad
art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti
esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
2.6
Nel
caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo
questo giudice l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto, sulla base della
valutazione del SMR (rapporto finale del 22 giugno 2018, doc. AI 34), che,
malgrado le diagnosi evidenziate dai medici interpellati, e meglio “Stato
dopo revisione artroscopica spalla destra il 19.10.2017 con asportazione
calcificazioni e decompressione sottoacromiale in nota periartropatia
omeroscapolare bilaterale (2011), Tendinite recidivante dei flessori del polso
sinistro (2017)” oltre a quelle, non invalidanti, di “Sindrome
cervico-toraco-lombo-spondilogena su processi degenerativi della colonna con
discopatie multiple nota dal 2005, Piedi patti e trasversi con esiti da
operazione di correzione dell'alluce valgo al piede destro il 14.11. 2016,
Esiti da sarcoidosi dal 2009”, (rapporto finale SMR 22 giugno 2018, doc. AI
34), se andava ammessa un’inabilità totale in ogni attività lavorativa dal 1.
aprile 2017 e del 50% dal 2 maggio 2017 e nuovamente totale dal 19 ottobre
2017, l’inabilità restava quindi totale nella precedente professione di
cameriera, mentre che dal 1. aprile 2018, vale a dire dopo “un congruo
periodo di cura e convalescenza post-operatoria” a seguito dell’intervento
alla spalla del 19 ottobre 2017, in un’attività leggera e adeguata al suo stato
di salute andava ammessa un’abilità lavorativa completa. Adeguata era
un’attività semplice e ripetitiva rispettosa delle limitazioni elencate dalla
valutazione medica, e meglio non oltrepassante i limiti di carico di 5 kg di
carico e che le potesse permettere di non manipolare o utilizzare attrezzi
medio-pesanti o vibranti, non lavorare con le braccia sopra l’'orizzonte o
camminare su terreni accidentati, evitare di salire/scendere ripetutamente da
rampe di scale e mai su scale a pioli o impalcature, evitare di lavorare
inginocchiata/accovacciata. Indicata era in particolare un’attività leggera
semi-sedentaria diurna che rispettasse l'ergonomia del rachide in toto e dove
si potesse sempre variare la postura al bisogno. Il medico SMR ha pure indicato
quali possibili lavori quelli “d'ufficio come aiuto, ad uno sportello, in un
magazzino, in un negozio, in una fabbrica, call center, purché rispettino le
limitazioni funzionali attestate” (doc. AI 34).
Questo
giudice ritiene dunque che lo stato di salute dell’assicurata sia stato
approfonditamente vagliato dalle valutazioni mediche richiamate agli atti e
attentamente valutate dal dr. __________ del SMR, specialista in chirurgia, e
non ha motivo per metterne in dubbio le dettagliate e convincenti conclusioni.
Del
resto le conclusioni del SMR sono state sostanzanzialmente confermate anche dal
dr. __________ nella sua perizia del 26 giugno 2018, laddove egli ha in
definitiva confermato le medesime diagnosi, esprimendosi sulla capacità lavorativa
nell’attività lavorativa precedentemente esercitata (concludendo per una
capacità del 50% dal giugno 2018, a fronte della capacità nulla attestata dal
SMR), e non esprimendosi chiaramente sulla percentuale di capacità in
un’attività adeguata, ma ammettendola di fatto, limitandosi ad affermare che
l’assicurata “presenta tuttora delle potenzialità di miglioramento della
capacità lavorativa nell'attività svolta. Quali attività adatte entrerebbero
medicalmente in linea di conto dei lavori leggeri, senza esposizione a
condizioni sfavorevoli per la funzione polmonare (polveri, sostanze / prodotti
irritanti, ...), senza sollecitazioni ripetitive e prolungate degli arti
superiori anche al di sotto dell'orizzontale e in rotazione, nel rispetto
dell'ergonomia del tronco, in particolare attualmente per quanto attiene al
rachide cervicale.” (doc. AI 39; cfr. in esteso al consid. 2.4).
In
merito all’attestazione del dr. __________ del resto il dr. __________ si è
diffusamente espresso nell’Annotazione del 6 settembre 2018, nella quale ha,
tra l’altro, affermato:
"
La presunta e definita "nuova
documentazione medica" ovvero la perizia Dr. med. __________ (per la CM __________,
ged 27.06.2018) era già stata visionata dallo scrivente e ribadita
nell'annotazione SMR del 28.06.2018 che non variava quanto deciso e ben
sinteticamente argomentato nelle conclusioni del RAF SMR del 22.06.2018, al
quale si rinvia.
(…)
Per le patologie/affezioni a carico dell'apparato
osteo-articolare in particolare al rachide cervicale, anch'essa era già ben
nota all'SMR (addirittura in possesso di referto RMN cervico-torciale del
26.01.2005
e visita neurochirurgica del Dr. med. __________ del 01.05.2005 che
attestava scompenso statico con insufficienza muscolare influsso sulla CL
abituale) e attestata appunto nel RAF-SMR come senza influsso sulla CL
(Sindrome cervico-toraco-lombo-spondilogena su processi degenerativi della
colonna con discopatie multiple note dal 2005! oltre ai piedi piatti e trasversi con esiti da operazione di correzione
dell'alluce valgo al piede destro il 14.11.2016), avvallato poi il 12.05.2000
dal Dr. med. __________ (FMH reumatologia) che attestava "sintomatologia
algica dorso-lombare la cui intensità è mal correlabile con i reperti
oggettivi, in vero assai modesti. A parte la nozione anamnestica di un
risveglio regolare la mattina presto (05.00-06.00) non vi sono altri elementi
clinici o radiologici in favore di una malattia infiammatoria o di altra
natura. Si tratta dunque verosimilmente di uno scompenso statico favorito da
un sovraccarico funzionale relative (cameriera ai piani)” poi ben
confermato dal medico curante Dr.ssa __________ (FMH med.int) e dal Dr. med. __________
(FMH ortopedia) il 12.07.2017 con la diagnosi di cervico-brachialgia bilaterale
cronica su tendinopatia calcificante della cuffia dei rotatori in cui all'esame
obiettivo repertava: "buona motilità della colonna cervicale e
lieve contrattura muscolare paracervicale".
A suffragio di tale menzione si aggiunge lo stesso Dr.
med. __________ (FMH ortopedia) con il rapporto datato 26.06.2018 in cui era
trascritto il referto della radiografia del rachide in due proiezioni del 15.06.2018
(Dr.ssa __________) ove erano noti i seguenti reperti:
Segni di spondilo-uncoartrosi prevalenti nel tratto
cervicale inferiore ove peraltro si apprezzano apposizioni osteofitosiche a
ponte in C6-C7.
Riduzione di spazi intersomatici in rapporto a fenomeni
degenerativi discali prevalenti nel tratto
cervicale inferiore.
Che non variano da quelli già descritti nel 2005 comprensivi
oltretutto di una più specifica e sensibile RMN
cervico-toracale.
Lo stesso Dr. med. __________ (pag. 5 rapporto medico
del 26.06.2018 delle visite del 14.06.2018 e 25.06.2018) non riscontrava dubbi
diagnostici e/o elementi probatori atti a giustificare un ulteriore approfondimento
diagnostico e/o terapeutico (già in atto fisioterapia, antidolorifici per es,
cure complementari varie):
Per quanto attiene al rachide cervicale, i reperti
radiologici documentati correlano con il carattere dei disturbi riferiti e il quadro clinico riscontrato.
In assenza anche di indizi clinici di un eventuale componente neurologica
irritativa o deficitaria, non ritengo esservi attualmente nessuna indizione ad
ulteriori misure diagnostiche specifiche, in particolare neuro-radiologiche.
Aspetto specifico da rivalutare, se del
caso, in funzione dell'ulteriore decorso.
(…)
Pertanto la problematica al rachide cervicale in cui non
si apprezza una valutazione clinica obiettiva marcatamente rilevante né
tantomeno meritevole di ulteriori approfondimenti diagnostici (es. RMN, EMG,
ENG, valutazione neurologica e reumatologica ev. fisiatrica) né indicazioni ad
ulteriori trattamenti medici conservativi vs chirurgici (se indicati ovviamente,
es. dopo nuova valutazione neurochirurgica, visto che era già stata fatta dal
Dr. med. __________ nel maggio 2005) atti a dare la possibilità di
discernimento nella valutazione globale ergonomica da parte del SMR, lo stesso
che ne ha appieno condiviso l'esistenza di tali affezioni osteo-articolari,
seppur non attestandole con influsso sulla CL per ovvie ragioni (sindrome
paravertebrale cervicale di tipo muscolo tensiva), ma anche per valorizzare la
completa inabilità nell'attività abituale di indubbia inergonomicità, a
fronte di una abilità completa per un'altra attività lucrativa rispettosa delle
limitazioni funzionali attestate nonché dei suggerimenti sul tipo di lavoro da
svolgere (es. come per attività NON MANUALI dove difficilmente si può in questo
caso preciso definirei che l'A.ta non possa godere appieno di una CL !).
Rammento a tal punto che è esigibile secondo il
diritto assicurativo svizzero definire consolidato lo stato valetudinario
(clinico-sintomatologico-terapeutico), allorquando non vi sono ulteriori misure
terapeutiche né dal profilo conservativo medico né da quello chirurgico che
potrebbero migliorare in modo significativo la caricabilità psico-fisica
dell'A.ta rispettivamente la sua capacità funzionale e questo per l'attività
abituale ed è quindi ragionevolmente plausibile attendere che l'A.ta metta in
atto un determinato comportamento, anche
se questo può implicare fastidi e un certo sacrificio, collaborando e
minimizzando il suo danno alla salute;
ciò significa che anche l'assicurata deve dare il proprio contributo per il suo
reinserimento professionale (art. 21 cpv. 4 LPGA) in un'attività a lei confacente,
anche accettando eventuali misure terapeutiche idonee per il suo caso (art.
7.
LPGA).
Concludendo dopo attenta valutazione di tutta la
documentazione medica prodotta in sede di opposizione, non posso far altro che
confermare integralmente il mio RAF-SMR del 22.06.2018; lo scrivente riconosce
che pur essendo l'A.ta di salute cagionevole è però anche perennemente in apprensione
per il suo essere, essendo afflitta da una patologia cronica-degenerativa, antecedente
l’inabilità lavorativa abituale, per il quale appare ragionevolmente proponibile ed
esigibile, considerando la situazione
clinica globale, motivare che l'A.ta è ritenuta, sia dal lato medico-assicurativo
sia specialistico chirurgico, inabile in forma completa per l'attività di
cameriera ai piani a seguito della presenza di esiti chirurgici alla spalla
destra nonché deficit anche alla spalla controlaterale, oltre alle altre
affezioni seppur "senza diretto influsso sulla CL" osteo-strutturali (problema al rachide cervicale, dorsale con scogliosi,
lombare e ai piedi) che risultano nel globale indiscutibilmente inergonomiche
rispetto al mansionario "classico" di cameriera ai piani, ancor più gravoso
per le ulteriori difficoltà riscontrate sull'attuale posto di lavoro (assenza
di ascensore, mansioni di lavanderia con accessi inergonomici).
Pertanto il tutto si configurerebbe nel medio-lungo
termine, se l'A.ta proseguisse con l’attività lucrativa abituale in opposizione a quanto giudicato dal SMR,
come una forma di minaccia di invalidità al quale il SMR non può e non deve
omettere nella sua decisione finale dell’attribuzione della CL abituale e confacente
comprensiva di limitazioni funzionali e di carico che sono applicabili sia
durante le ore lavorative, sia durante il tempo libero a ragion del fatto che
vi sono indubbie risorse psico-fisiche dell'A.ta che permettono una sua
reintegrazione professionale duratura nel medio-lungo termine.” (doc. AI 51)
A
dette considerazioni, espresse dopo un accurato esame della fattispecie, ben
motivate e che ulteriormente confermano il benfondato della precedente
valutazione del SMR, questo giudice deve aderire.
Quanto
alla richiamata diagnosi di sarcoidosi, e al fatto che a detta del dr. __________
la stessa potesse “potenzialmente influenzare la capacità lavorativa
complessiva” (rapporto del dr. __________
del 26 giugno 2018, doc. AI 39), e, quindi, alla censura della ricorrente che
lamenta un mancato accertamento medico in proposito, a ragione il SMR, nel
rapporto del 6 settembre 2018, si è espresso come segue:
"
Da quanto poi da voi citato
“malgrado il dr. med. __________ nel suo rapporto del 26.6.2018 avesse indicato
che la sarcoidosi potesse potenzialmente influenzare la capacità lavorativa
complessiva della sig.ra RI 1, nessun accertamento è stato ordinato”,
…chiaramente non spetta al SMR ordinare accertamenti, inoltre non vi sono
argomenti clinici oggettivi ed
oggettivabili ("malgrado il Dr. med. __________"), indiscutibili per
attestare che la patologia polmonare (ovvero la sarcoidosi) avesse un influsso
sulla CL (abituale/confacente), infatti non viene riconosciuta tale dal SMR
(essendo già ben nota e silente dal 2009, senza alcuna attestazione pregressa
di incapacità al lavoro, senza alcun rilevante peggioramento clinico (funzione
capacità polmonare gravemente deteriorata) condizionante una imprescindibile e
indiscussa nonché marcata influenza sulla CL abituale e/o confacente). II Dr.
med. __________ (FMH med.int e malattie polmonari) attestava già il 03.10.2014
(a 5 anni dalla diagnosi): "All'esame clinico auscultazione polmonare
fisiologica. La spirometria completa mostra buoni volumi statici e, come nelle
precedenti, una lievissima ostruzione bronchiale legata verosimilmente più a/
tabagismo sempre presente che non ad un coinvolgimento delta sarcoidosi.
Valutazione: Stabilità su tutta la linea".
Semmai veniva già caldamente marcata la sospensione del
tabagismo al quale questo SMR ne condivide appieno la motivazione medica ed
addirittura potrebbe richiederne l'esigibilità (art 7 LPGA) ovviamente se fosse
stata la sarcoidosi una patologia con influsso diretto sulla CL e non
clinicamente stabile e silente allo stato attuale secondo le attestazioni
mediche avvallate da più medici compresi la curante (Dr.ssa med. __________
(FMH med. int.), e in precedenza dal Prof. Dr. med. __________ nel ricovero
2010.
e dallo stesso scrivente, specialista chirurgo che il 17.02.2010 sottopose
ad intervento chirurgico presso l'__________ di __________ in qualità di capo
clinica, l'A.ta per la biopsia di un linfonodo cervicale laterale sinistro
(istologia compatibile con sarcoidosi linfonodale).” (doc. AI 51)
A
tale conclusione del SMR va prestata adesione. Deve del resto essere osservato che
dall’esame degli atti risulta che l’assicurata, successivamente agli
accertamenti che avevano permesso di porre la diagnosi di sarcoidosi, non sembra
essersi sottoposta né ad ulteriori accertamenti né a particolari terapie. Detta
patologia polmonare risultava in effetti nota e silente dal 2009, senza alcuna
attestazione pregressa di incapacità al lavoro, senza alcun rilevante
peggioramento clinico, segnatamente con un significativo deterioramento della
capacità polmonare. A comprova di uno sviluppo blando della problematica, va
segnalato che anche il dr. __________, pneumologo, a cinque anni dalla diagnosi
nell’ottobre 2014 aveva attestato una stabilità “su tutta la linea”, con
un’auscultazione polmonare fisiologica, una spirometria completa con buoni
volumi statici e, come nelle precedenti, “una lievissima ostruzione
bronchiale legata verosimilmente più a/ tabagismo sempre presente che non ad un
coinvolgimento delta sarcoidosi” (allegato al doc. AI 12).
Richiamata
la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr.
consid. 2.5), non si intravvedono quindi ragioni che impediscano di far proprie
le conclusioni cui è giunto il dr. __________ del SMR, nei dettagliati rapporti
del 22 giugno e 6 settembre 2018 (quest’ultimo esprimendosi sulle allegazioni
formulate dall’assicurata in sede di osservazioni al progetto di decisione;
doc. AI 34, 51), il quale ha compiutamente valutato le problematiche di cui
l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di
contraddizioni.
Quanto
all’unica attestazione medica prodotta dall’assicurata, e meglio il referto
radiologico del 15 giugno 2018 della dr.ssa __________, quanto (assai
genericamente) attestato non modifica queste conclusioni (doc. AI 49). Come con
pertinenza osservato dal dr. __________ del SMR, i reperti menzionati in tale
referto radiologico, ovvero la presenza di “Segni di spondilo-uncoartrosi
prevalenti nel tratto cervicale inferiore ove peraltro si apprezzano
apposizioni osteofitosiche a ponte in C6-C7, Riduzione di spazi intersomatici
in rapporto a fenomeni degenerativi discali prevalenti nel tratto cervicale
inferiore”, non mostrano significative
variazioni rispetto a quanto descritto nel 2005. Inoltre,
tale certificazione nemmeno si pronuncia sulla capacità lavorativa
dell’assicurata.
Del
resto sia osservato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008
del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché
alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante
attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del
23.
aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353).
Questo
TCA non può quindi che aderire alla convincente presa di posizione del SMR
(sulla base dell’approfondita analisi della documentazione agli atti). A questo
riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i
servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le
condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità
funzionale dell'assicurato (determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA) di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura
ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni
in ambito medico. Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49
OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di
fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto
alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010
del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009
IV n. 56 p. 174, con riferimenti).
Del
resto, come è stato detto, la valutazione del dr. __________ del SMR non è
stata smentita da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove
affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un
peggioramento successivo alle predette valutazioni mediche e entro la data
della decisione contestata, ribadito come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni
sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del
provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1). In effetti, già
si è detto che la ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione medica (doc.
AI 50).
Quanto
infine all’asserita necessità di una valutazione neurologica/reumatologica,
va detto che nella sentenza 9C_965/2008 consid. 4, pubblicata in RtiD 2010 II
p. 208, il TF ha già avuto modo di chiarire che, come in altri settori
specialistici della medicina, i confini dell’area di competenza del neurologo,
dell’ortopedico e del reumatologo non sono assolutamente netti e, in generale,
dipendono dal tipo di affezioni studiate e dalla terapia praticata.
Va
inoltre in ogni modo ricordato che, alla luce dei reperti diagnostici agli
atti, anche se non ha una specializzazione in reumatologia e in neurologia,
l’ortopedico per formazione ed esperienza lavorativa dispone dei mezzi per
valutare in modo adeguato e completo affezioni all’apparato muscolo-scheletrico
[cfr. in merito anche la STF 9C_547/2010 del 26 gennaio 2010, con la quale il
TF ha, tra l’altro, osservato che “(…) Gegenstand der
Rheumatologie - als Teildisziplin der Inneren Medizin - sind (chronische)
Schmerzen des Bewegungsapparates; dies trifft u.a. auch auf die Orthopädie zu
(Urteil 9C_203/2010 vom 21. September 2010 E. 4.1). Weshalb insbesondere der
Rheumatologe nicht in der Lage gewesen sein soll, die Rückenbeschwerden des
Versicherten kompetent zu beurteilen, ist nicht ersichtlich (…)” (STF 9C_547/2010
del 26 gennaio 2010 consid. 4.1); cfr. anche le STCA 32.2008.222 dell’8
luglio 2009, 32.2011.75 del 6 settembre 2011 e 32.2011.214 del 16 gennaio
2012].
Nella
fattispecie, viste le diagnosi poste, questo giudice ritiene che la
scelta di far valutare la situazione dell’assicurata ad opera del chirurgo del
SMR, che pur si occupa (anche) delle affezioni che colpiscono le articolazioni,
i muscoli, i tendini e le ossa, e non (anche) da un reumatologo
rispettivamente un neurologo, va confermata, non essendoci dubbi sul fatto che
il dr. ____________ disponeva per formazione ed esperienza lavorativa
dei mezzi sufficienti per valutare in modo adeguato e completo le affezioni di
cui soffre la ricorrente (cfr. anche STCA 32.2011.214 e STF 9C_547/2010 del 26
gennaio 2010).
Del
resto, a ragione il dr. __________ ha osservato come lo stesso dr. __________,
nel suo rapporto del 26 giugno 2018, non aveva riscontrato dubbi diagnostici
e/o elementi probatori atti a giustificare un ulteriore approfondimento
diagnostico. In effetti, per quanto in particolare riferito alla problematica
del rachide cervicale, il SMR ha opportunamente osservato che i reperti
radiologici documentati correlavano con il carattere dei disturbi riferiti e il
quadro clinico riscontrato. A suo avviso, in assenza anche di indizi clinici di
un eventuale componente neurologica irritativa o deficitaria, non emergeva la
necessità di effettuare ulteriori accertamenti, segnatamente radiologici,
neurologici o reumatologici (doc. AI 51).
In
realtà, l’assicurata si limita in sintesi ad esprimere un dissenso puramente
soggettivo, sostenendo che le dovrebbe essere riconosciuta un’inabilità
lavorativa maggiore, ma non apporta il benché minimo elemento atto a mettere in
dubbio le conclusioni dell’Ufficio AI, non avendo appunto prodotto
documentazione medica idonea a contraddirle.
Va
qui ricordato infine che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare
l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Rispecchiando
quindi la valutazione del dr. __________ del SMR tutti i criteri di
affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5), richiamato
pure l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute, se del caso cambiando attività professionale (DTF
123.
V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi
citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195
consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che se l’insorgente
ha presentato dal mese di ottobre 2017 un’inabilità lavorativa completa in ogni
attività, dal mese di aprile 2018 andava tuttavia ritenuta nuovamente
pienamente abile in attività leggere adeguate e rispettose dei limiti funzionali
elencati dal medico SMR.
La
refertazione medica agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per
valutare l'incapacità al guadagno sino all'emanazione del provvedimento
contestato, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori
accertamenti.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d). Ne consegue che la richiesta della
ricorrente di essere sottoposta a nuove valutazioni mediche va respinta.
2.7
Per
quel che concerne l’aspetto economico (rimasto incontestato), alla valutazione
esperita dall’Ufficio AI - che ha raffrontato un reddito da valida di
fr. 61'100 percepito dall’assicurata dall’ultimo datore di lavoro a un reddito da
invalida di fr. 54'355.60.- statisticamente conseguibili
nel 2016 da personale femminile svolgendo un’attività semplice e
ripetitiva, sul quale ha operato una deduzione del 15% (10% per il fattore “attività
leggere” e 5% “per svantaggi salariali derivanti da contingenze
particolari”), fissandolo quindi a fr. 46'202.30, ottenendo quindi un grado
d’invalidità del 24% ([61’100 - 46'202.30] x 100 : 61’1000
= 24%) escludente qualsiasi diritto ad una rendita d’invalidità - va prestata integrale
adesione.
2.8
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, l’Ufficio AI ha correttamente
negato all’assicurata una rendita d’invalidità.
La
decisione contestata va quindi confermata, mentre che il ricorso va respinto.
All’assicurata va comunque fatto presente che in caso di
peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da
pertinente documentazione medica, ella potrà in futuro presentare una nuova
domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali
suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti
in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale
delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.-e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese di procedura per fr. 500.--
sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti