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Decisione

32.2018.172

Rendita negata in difetto di invalidità sufficiente. TCA conferma

26 agosto 2019Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione del 13 settembre

2018, confermativa di un progetto del 26 giugno precedente, l’Ufficio AI ha negato

il diritto a prestazioni avendo stabilito un’inabilità lavorativa totale nella

sua attività come cameriera, ma un’abilità lavorativa completa in un’attività

leggera adeguata dal mese di aprile 2018, con un conseguente grado di

invalidità del 24%, insufficiente per il riconoscimento di una rendita (doc. AI

90).

1.2. Con

ricorso al TCA l'assicurata, rappresentata da RA 1, ha contestato le

conclusioni dell’amministrazione, chiedendo l’attribuzione di almeno una mezza

rendita di invalidità e lamentando un accertamento lacunoso dello stato di

salute dell’assicurata (doc. I).

1.3. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame,

confermando la valutazione medica e quella economica poste alla base del

provvedimento impugnato.

Con

scritti del 12 novembre 2018 (RA 1) rispettivamente 9 gennaio 2019 (Ufficio AI)

le parti si sono ulteriormente confermate nelle loro allegazioni (VIII, X).

considerato in diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015;8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto a prestazioni

dell’assicurazione invalidità.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.

28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,

op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina

n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)

inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono

però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere

conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa

della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)

e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I

600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,

consid. 4.1).

2.4. Ricevuta

la domanda di prestazioni, con la quale l’assicurata lamentava la presenza di

dolori alle spalle e alla schiena, l’amministrazione ha interpellato il curante,

dr. __________, il quale, nel rapporto medico del 23 ottobre 2017, poste le

diagnosi invalidanti di “Periartropatia omeroscapolare bilaterale con

tendinopatia calcificante bilaterale, revisione artroscopica spalla destra il

19.10.2017 con asportazione calcificazioni e decompressione sottoacromiale,

Tendinite recidivante dei flessori del polso sinistro, sindrome cervico-,

toraco- e lombospondilogena su processi degenerativi della colonna discopatie

multiple” oltre a quelle, non invalidanti, di “Piedi piatti e trasversi,

Esiti da sarcoidosi nel 2009”, ha concluso per un’inabilità

lavorativa come cameriera ai piani del 50% dal 2 maggio 2017 al 18 ottobre 2017

e in seguito intera (doc. AI 12). Il curante ha allegato diversa documentazione

riferita alle consultazioni mediche effettuate dall’assicurata per le

problematiche alle spalle, alla schiena, ai polmoni (sarcoidosi polmonare

diagnosticata nel dicembre 2007) oltre che all’intervento chirurgico del 14

novembre 2016 per la correzione dell’alluce valgo (allegati al doc. AI 12). Nel

suo rapporto medico del 2 novembre 2017 il dr. __________, chirurgo ortopedico,

ha attestato la diagnosi di “Tendinopatia con rottura parziale del

sovraspinoso della spalla destra”, non certificando inabilità lavorative

(doc. AI 18). Il dr. __________, nel rapporto dell’11 ottobre 2017, ha posto la

diagnosi di “Cervicobrachialgia bilaterale su tendinopatia calcificante

della cuffia dei rotatori” e riferito che era previsto un intervento alla

spalla sinistra a cura del dr. __________, concludendo per un’inabilità

lavorativa del 50% dal 1. maggio 2017 nella sua attività lavorativa, ritenuto

tuttavia che un miglioramento era ipotizzabile dopo il prospettato intervento

alla spalla (doc. AI 24). Tutto ben valutato, con rapporto finale del 22 giugno

2018 il dr. __________, chirurgo del SMR, riferito che la revisione artroscopica

alla spalla destra a cura del dr. _____________ era stata eseguita con successo

il 19 ottobre 2017, ha posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

di “Stato dopo revisione artroscopica spalla destra il 19.10.2017 con

asportazione calcificazioni e decompressione sottoacromiale in nota

periartropatia omeroscapolare bilaterale (2011), Tendinite recidivante dei

flessori del polso sinistro (2017)” oltre a quelle, non invalidanti, di “Sindrome

cervico-toraco-lombo-spondilogena su processi degenerativi della colonna con

discopatie multiple nota dal 2005, Piedi patti e trasversi con esiti da

operazione di correzione dell'alluce valgo al piede destro il 14.11. 2016,

Esiti da sarcoidosi dal 2009”. Ha quindi concluso per una limitazione

nell’attività abituale del 100% dal 1. aprile 2017, del 50% dal 2 maggio 2017 e

nuovamente del 100% dal 19 ottobre 2017, mentre che in un’attività leggera

adeguata la capacità lavorativa era nulla dal 1. aprile 2017, del 50% dal 2

maggio 2017, nulla dal 19 ottobre 2017 e infine completa dal 1. aprile 2018,

con prognosi favorevole. Ha quindi posto il limite di carico di 5 kg, indicando

come possibili attività “lavori d'ufficio come aiuto, ad uno

sportello, in un magazzino, in un negozio, in una fabbrica, call center, purché

rispettino le limitazioni funzionali attestate”, e precisato come segue le limitazioni da osservare:

"

(…)

Non può manipolare/utilizzare attrezzi medio-pesanti o

vibranti

Non deve mai lavorare con le braccia sopra l’'orizzonte

Non può camminare su terreni accidentati

Deve evitare di salire/scendere ripetutamente da rampe

di scale e mai su scale a pioli o impalcature.

Non può mai lavorare inginocchiato/accovacciato.

Può camminare su terreni piani in continuo fino a 500

mt senza pausa

Può sollevare e trasportare pesi fino a 5Kg all'altezza

del tronco; sollevare pesi oltre il livello della testa: massimo 2 Kg e mai

ripetitivamente.

Indicata attività molto leggera/leggera semi-sedentaria

diurna che rispetti l'ergonomia del rachide in toto e dove si possa sempre

variare la postura al bisogno.”

A

titolo conclusivo ha affermato:

"

In accordo con quanto attestato dai

colleghi medici, si ritiene dal lato medico-assicurativo il caso consolidato

perché non vi sono ulteriori misure terapeutiche né dal profilo conservativo

medico né da quello chirurgico che potrebbero migliorare in modo significativo

la caricabilità psico-fisica dell'A.ta rispettivamente la sua capacità

funzionale e questo per l'attività abituale di cameriera ai piani ove si

attesta una CL dello 0% continua e definitiva dal 19.10.2017 (data intervento

chirurgico spalla destra) per la presenza di esiti chirurgici nonché deficit

anche alla spalla controlaterale, oltre altre affezioni osteo-strutturali che

risultano inergonomiche rispetto al mansionario "classico" di

cameriera ai piani, ancor più gravoso per le ulteriori difficoltà riscontrate

nell'attuale posto di lavoro (assenza ascensore, mansioni di lavanderia con

accessi inergonomici).

Appare dunque ragionevolmente proponibile ed esigibile,

considerando che la situazione clinica e le cure mediche instaurate permettono

di definire una consolidazione dello stato di salute, attestare una CL

medico-assicurativa in qualità di specialista chirurgo, del 100% per

un'attività confacente rispettosa dei limiti funzionali sopraccitati e questo a

partire dal 01.04.2018 ovvero dopo un congruo periodo di cura e convalescenza

post-operatoria.” (doc. AI 34)

Con

progetto di decisione del 26 giugno 2018 l’amministrazione ha quindi respinto

la domanda di prestazioni, considerato come a fronte di un’inabilità totale

nella precedente attività lavorativa, dal 1. aprile 2018 andava ammessa

un’abilità totale in un’attività leggera adeguata con un conseguente grado di

invalidità del 24% (doc. AI 36).

In

data 27 giugno 2018 l’Ufficio AI ha ricevuto dalla __________, assicuratore

malattia dell’assicurata, un rapporto peritale del 26 giugno 2018 del dr. __________,

chirurgo ortopedico, concludente, tra l’altro, quanto segue:

"

VALUTAZIONE

Sofferente da diversi anni di disturbi alla spalla

destra progredenti malgrado il ricorso a svariati approcci terapeutici, la signora RI 1 è stata

sottoposta il 19.10.2017 a un intervento di ricostruzione del sovra-spinoso e del sotto-spinoso, asportazione di

calcificazione, tendodesi del capolungo del bicipite e acromioplastica in

presenza di una rottura del sovra-spinoso e sotto-spinoso in tendinopatia calcifica della spalla destra.

Decorso post-operatorio caratterizzato dall'insorgenza

di una capsulite retrattile con rallentamento del processo riabilitativo.

Presenza inoltre di disturbi alla spalla sinistra, dal

carattere simile a quelli accusati a destra, d'intensità tuttavia inferiore e non

tale da richiedere misure diagnostiche o terapeutiche particolari.

Conosciuta sarcoidosi, diagnosticata circa 7 anni fa,

trattata e tenuta sotto controllo dal dr. __________.

Soggettivamente,

rispetto a prima dell'intervento miglioramento dei dolori, non più costanti, persistenza

di una marcata affaticabilità, peggioramento per contro della mobilità della

spalla destra. Disturbi tensionali con

estensione dal collo al cinto scapolare, con limitazione dei movimenti del

capo. Mancanza di fiato sotto sforzo.

Oggettivamente

spalle calme, cuffie dei rotatori pertinenti con posizioni tenute, tuttavia

sollecitazioni sensibili a destra,

limitazione della mobilità al di sopra dell'orizzontale in flessione,

all'altezza dell'orizzontale in abduzione,

così come in rotazione. Posizioni dolenti

al sopra dell'orizzontale spalla sinistra, senza limitazioni della mobilità. Zone

di irritazione segmentali rachide cervicale, con limitazione della mobilità.

Nessuna evidente componente neurologica irritativa o deficitaria agli arti

superiori. Disfunzione lombare inferiore. Attualmente

nessun indizio clinico evocatore di una tendinopatia in atto agli arti

superiori, al polso sinistro in particolare.

Radiologicamente

tendinopatia calcifica della cuffia dei rotatori spalla destra, buona

inserzione post-operatoria della stessa alla risonanza magnetica del 23.5.2018.

Degenerazione pluri-segmentale rachide cervicale.

Complessivamente vengono ritenute le seguenti diagnosi:

Capsulite retrattile in lenta regressione spalla

destra, in presenza di uno stato dopo ricostruzione

del sovra-spinoso e del sotto-spinoso, asportazione di calcificazione, acromioplastica e tenodesi del capolungo del bicipite

il 19.10.2017 per rottura del sovraspinoso

e sotto-spinoso in tendinopatia calcifica spalla destra.

Periartropatia tendinopatica spalla sinistra.

Sindrome vertebrale spondilogena cervicale in presenza

di alterazioni degenerative plurisegmentali.

Sarcoidosi.

Nozione di tendinite recidivante dei flessori del polso

sinistro, attualmente in remissione in

assenza di indizi clinici di una tendinopatia in atto.

Disfunzione segmentale basso lombare.

Per quanto attiene al rachide cervicale, i reperti radiologici

documentati correlano con il carattere dei disturbi riferiti e il quadro

clinico riscontrato. In assenza anche di indizi clinici di un’eventuale componente

neurologica irritativa o deficitaria, non ritengo esservi attualmente nessuna

indicazione ad ulteriori misure

diagnostiche specifiche, in particolare neuro-radiologiche. Aspetto specifico

da rivalutare, se del caso, in funzione

dell'ulteriore decorso.

(…)

Nel rapporto del 24.5.2018 il dr. _____________ ha

ritenuto una ripresa dell'attività lavorativa nella misura del 50% a decorrere dal 16.6.2018.

Capacità lavorativa nella misura del 50% condivisibile

in considerazione del quadro clinico riscontrato, tenuto in particolare anche conto del ruolo terapeutico

assunto dell'uso dell'arto superiore destro in ambito lavorativo, a condizione

tuttavia di rispettarne la ridotta caricabilità in relazione con la componente

algica, la ridotta mobilità, la diminuita forza e l'accresciuta affaticabilità.

Rivalutazione degli sviluppi della capacità lavorativa

in funzione dell'evoluzione del quadro clinico.

Domande al perito

(….)

4. Quali sono le sue constatazioni oggettive?

Spalle calme, cuffie dei rotatori pertinenti con

posizioni tenute, tuttavia sollecitazioni sensibili a destra, limitazione della

mobilità al di sopra dell'orizzontale in flessione, all'altezza

dell'orizzontale in abduzione, così come

in rotazione. Posizioni dolenti al sopra

dell'orizzontale spalla sinistra, senza limitazioni della mobilità. Zone di

irritazione segmentali al rachide cervicale, con limitazione della mobilità.

Nessuna evidente componente neurologica irritativa o deficitaria agli arti

superiori. Disfunzione lombare inferiore. Attualmente nessun indizio clinico

evocatore di una tendinopatia in atto agli arti superiori.

5. A quanto valuta il grado dell'incapacità lavorativa

attuale?

In considerazione del quadro clinico riscontrato,

condivido la prova di ripresa dell'attività lavorativa nella misura del 50% prevista dal dr. __________ a

decorrere dal 16.6.2018. Ulteriori

sviluppi della capacità lavorativa da valutarsi in funzione dell'evoluzione del

quadro clinico, rispettivamente dei

disturbi.

6. Qual è la sua prognosi concernente la ripresa del

lavoro?

Malgrado il decorso riabilitativo rallentato

dall'insorgenza dì una capsulate retrattile post-operatoria, per quanto attiene

alla spalla destra ritengo che la signora RI 1 possieda tuttora delle

potenzialità di miglioramento la cui entità e la cui tempistica non risultano

tuttavia essere a priori determinabili con

sufficiente attendibilità. Oltre agli

aspetti di pertinenza ortopedica/neuro-ortopedica, la capacità lavorativa

complessiva della signora RI 1 potrebbe potenzialmente essere influenzata pure

dalla sarcoidosi, con riferita dispnea sotto

sforzo.

7. La signora RI 1 in un'attività adattata al suo stato

di salute e alla sua età, sarebbe abile al lavoro?

Se sì, in quale percentuale?

La signora RI 1 presenta tuttora delle potenzialità di

miglioramento della capacità lavorativa nell'attività

svolta.

Quali attività adatte entrerebbero medicalmente in

linea di conto dei lavori leggeri, senza esposizione a condizioni sfavorevoli per la funzione polmonare

(polveri, sostanze/prodotti irritanti, ...), senza sollecitazioni ripetitive e prolungate

degli arti superiori anche al di sotto dell'orizzontale e in rotazione, nel rispetto dell'ergonomia del tronco, in particolare

attualmente per quanto attiene al rachide cervicale.”

(doc. AI 39)

Con

scritto 27 agosto 2018 RA 1, in rappresentanza dell’assicurata, ha chiesto

l’effettuazione di ulteriori accertamenti medici, ricordati anche i problemi ai

polmoni e alla cervicale (doc. AI 49). Ha prodotto un referto radiologico del

15 giugno 2018 della dr.ssa __________ attestante:

"

Segni di spondilo-uncoartrosi

prevalenti nel tratto cervicale inferiore ove peraltro si apprezzano

apposizioni osteofitosiche a ponte in C6-C7.

Riduzione di spazi intersomatici in rapporto a fenomeni

degenerativi discali

prevalenti nel tratto cervicale inferiore.

Regolare rappresentazione del processo odontoideo

dell'epistrofeo.

Esiti di pregresse cure odontoiatriche.” (doc. AI 49)

Nella

dettagliata annotazione del 6 settembre 2018 il dr. __________ del SMR,

esaminato il rapporto medico del dr. __________, dopo aver riferito come tutte

le diagnosi ivi elencate fossero già note al SMR, e come lo stesso perito

dell’assicuratore malattia non riscontrasse dubbi diagnostici e/o elementi

probatori atti a giustificare ulteriori approfondimenti diagnostici e/o

terapeutici, essendo in particolare assenti indizi clinici di un’eventuale

componente neurologica irritativa o deficitaria, ha concluso escludendo

l’esistenza di indicazioni ad ulteriori misure diagnostiche specifiche, in

particolare neuro-radiologiche. Ha quindi concluso, confermando integralmente

il precedente rapporto SMR del 22 giugno 2018 e, quindi, la conclusione di una

completa inabilità nell'attività abituale di indubbia inergonomicità [“a

seguito della presenza di esiti chirurgici alla spalla destra nonché deficit

anche alla spalla controlaterale, oltre alle altre affezioni seppur "senza

diretto influsso sulla CL" osteo-strutturali (problema al rachide

cervicale, dorsale con scogliosi, lombare e ai piedi) che risultano nel globale

indiscutibilmente inergonomiche rispetto al mansionario "classico" di

cameriera ai piani, ancor più gravoso per le ulteriori difficoltà riscontrate

sull'attuale posto di lavoro (assenza di ascensore, mansioni di lavanderia con

accessi inergonomici)”], a fronte tuttavia di una abilità completa per

un'altra attività lucrativa rispettosa delle limitazioni funzionali attestate

nonché dei suggerimenti sul tipo di lavoro da svolgere (doc. AI 51). La decisione

13 settembre 2018 ha quindi statuito:

"

(…)

Esito degli accertamenti

abbiamo esaminato la documentazione

medico-assicurativa. l periodi d'incapacità lavorativa sono i seguenti:

nell'abituale attività quale responsabile camere:

100% dal 1.04.2017 al 1.05.2017;

50% dal 2.05.2017 al 18.10.2017;

100% dal 19.10.2017 e continua.

in attività adeguate:

100% dal 1.04.2017 al 1.05.2017;

50% dal 2.05.2017 al 18.10.2017;

100% dal 19.10.2017 al 31.03.2018;

0% dal 1.04.2018.

Sulla base della valutazione medica quantifichiamo il

reddito con limitazioni dovute al danno alla

salute esigibile, basato sulle attività adeguate all'attuale stato di salute e

calcolato secondo i redditi espressi dall'ufficio federale di statistica.

Reddito senza limitazioni

In assenza del danno alla salute, nella sua abituale

attività, lei avrebbe conseguito un salario annuo

di CHF 61'100.00 (fonte: questionario del datore di lavoro __________).

Reddito con limitazioni

In attività adeguate:

La giurisprudenza imposta dal Tribunale federale indica

che sono esclusivamente applicabili i dati

salariali nazionali della tabella TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari

elaborata dall'Ufficio federale di statistica (STFA 12 ottobre 2006 nella causa

S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Inoltre tali redditi possono subire una riduzione

massima del 25%. Ciò al fine di considerare quei

fattori suscettibili di influenzare il guadagno che l'assicurato potrebbe

percepire. Ad esempio: le limitazioni

addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cfr. DTF 126 V 75).

Utilizzando í dati della citata tabella, lei potrebbe

conseguire uno stipendio annuo di CHF 54'355.65

(attività semplici e ripetitive, valore mediano).

Partendo dal summenzionato reddito, applichiamo una

riduzione del 15% per attività leggere e per svantaggi salariali derivanti da

contingenze particolari; risulta un reddito di CHF 46'202.30.

Confronto dei redditi:

Reddito senza limitazioni dovute al danno alla salute CHF

61’100

Reddito con limitazioni dovute a! danno alla salute CHF 46'202.30

Perdita di guadagno CHF

14'897.70

Grado d'invalidità 24%

Non risultano i presupposti per la messa in atto di

provvedimenti professionali sotto forma di riqualifica

(art. 17 LAI).

Inoltre, la presenza sul mercato libero del lavoro di

attività accessibili e confacenti con il danno alla salute, induce a concludere che lei sia direttamente integrabile

nel ciclo produttivo, attraverso i normali

canali di collocamento (Uffici regionali di collocamento, agenzie di collocamento private) per recuperare la capacità di

guadagno in un'attività rispettosa dei suoi Imiti

funzionali (art. 18 LAI).

Osservazioni al nostro progetto del 25.06.2018

Abbiamo ricevuto osservazioni al progetto

summenzionato, in particolare la seguente documentazione

medica:

rapporto medico del dr. med. __________ del 26.06.2018;

referti radiologici del 12.05.2016 e del 15.06.2018.

Abbiamo sottoposto tale documentazione al nostro

Servizio Medico Regionale il quale, dopo accurato esame, conclude confermando

Considerandi

quanto già indicato nel nostro progetto del 25 giugno 2018.” (doc. AI 52)

Nel

suo ricorso l’assicurata censura la valutazione medica operata

dall’amministrazione, senza produrre alcuna documentazione medica.

2.5

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede

d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

In

una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,

pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici

regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un

rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Tuttavia,

nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla

concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile

fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con

riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008

del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché

alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del

23.

aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,

in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad

art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti

esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

2.6

Nel

caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo

questo giudice l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto, sulla base della

valutazione del SMR (rapporto finale del 22 giugno 2018, doc. AI 34), che,

malgrado le diagnosi evidenziate dai medici interpellati, e meglio “Stato

dopo revisione artroscopica spalla destra il 19.10.2017 con asportazione

calcificazioni e decompressione sottoacromiale in nota periartropatia

omeroscapolare bilaterale (2011), Tendinite recidivante dei flessori del polso

sinistro (2017)” oltre a quelle, non invalidanti, di “Sindrome

cervico-toraco-lombo-spondilogena su processi degenerativi della colonna con

discopatie multiple nota dal 2005, Piedi patti e trasversi con esiti da

operazione di correzione dell'alluce valgo al piede destro il 14.11. 2016,

Esiti da sarcoidosi dal 2009”, (rapporto finale SMR 22 giugno 2018, doc. AI

34), se andava ammessa un’inabilità totale in ogni attività lavorativa dal 1.

aprile 2017 e del 50% dal 2 maggio 2017 e nuovamente totale dal 19 ottobre

2017, l’inabilità restava quindi totale nella precedente professione di

cameriera, mentre che dal 1. aprile 2018, vale a dire dopo “un congruo

periodo di cura e convalescenza post-operatoria” a seguito dell’intervento

alla spalla del 19 ottobre 2017, in un’attività leggera e adeguata al suo stato

di salute andava ammessa un’abilità lavorativa completa. Adeguata era

un’attività semplice e ripetitiva rispettosa delle limitazioni elencate dalla

valutazione medica, e meglio non oltrepassante i limiti di carico di 5 kg di

carico e che le potesse permettere di non manipolare o utilizzare attrezzi

medio-pesanti o vibranti, non lavorare con le braccia sopra l’'orizzonte o

camminare su terreni accidentati, evitare di salire/scendere ripetutamente da

rampe di scale e mai su scale a pioli o impalcature, evitare di lavorare

inginocchiata/accovacciata. Indicata era in particolare un’attività leggera

semi-sedentaria diurna che rispettasse l'ergonomia del rachide in toto e dove

si potesse sempre variare la postura al bisogno. Il medico SMR ha pure indicato

quali possibili lavori quelli “d'ufficio come aiuto, ad uno sportello, in un

magazzino, in un negozio, in una fabbrica, call center, purché rispettino le

limitazioni funzionali attestate” (doc. AI 34).

Questo

giudice ritiene dunque che lo stato di salute dell’assicurata sia stato

approfonditamente vagliato dalle valutazioni mediche richiamate agli atti e

attentamente valutate dal dr. __________ del SMR, specialista in chirurgia, e

non ha motivo per metterne in dubbio le dettagliate e convincenti conclusioni.

Del

resto le conclusioni del SMR sono state sostanzanzialmente confermate anche dal

dr. __________ nella sua perizia del 26 giugno 2018, laddove egli ha in

definitiva confermato le medesime diagnosi, esprimendosi sulla capacità lavorativa

nell’attività lavorativa precedentemente esercitata (concludendo per una

capacità del 50% dal giugno 2018, a fronte della capacità nulla attestata dal

SMR), e non esprimendosi chiaramente sulla percentuale di capacità in

un’attività adeguata, ma ammettendola di fatto, limitandosi ad affermare che

l’assicurata “presenta tuttora delle potenzialità di miglioramento della

capacità lavorativa nell'attività svolta. Quali attività adatte entrerebbero

medicalmente in linea di conto dei lavori leggeri, senza esposizione a

condizioni sfavorevoli per la funzione polmonare (polveri, sostanze / prodotti

irritanti, ...), senza sollecitazioni ripetitive e prolungate degli arti

superiori anche al di sotto dell'orizzontale e in rotazione, nel rispetto

dell'ergonomia del tronco, in particolare attualmente per quanto attiene al

rachide cervicale.” (doc. AI 39; cfr. in esteso al consid. 2.4).

In

merito all’attestazione del dr. __________ del resto il dr. __________ si è

diffusamente espresso nell’Annotazione del 6 settembre 2018, nella quale ha,

tra l’altro, affermato:

"

La presunta e definita "nuova

documentazione medica" ovvero la perizia Dr. med. __________ (per la CM __________,

ged 27.06.2018) era già stata visionata dallo scrivente e ribadita

nell'annotazione SMR del 28.06.2018 che non variava quanto deciso e ben

sinteticamente argomentato nelle conclusioni del RAF SMR del 22.06.2018, al

quale si rinvia.

(…)

Per le patologie/affezioni a carico dell'apparato

osteo-articolare in particolare al rachide cervicale, anch'essa era già ben

nota all'SMR (addirittura in possesso di referto RMN cervico-torciale del

26.01.2005

e visita neurochirurgica del Dr. med. __________ del 01.05.2005 che

attestava scompenso statico con insufficienza muscolare influsso sulla CL

abituale) e attestata appunto nel RAF-SMR come senza influsso sulla CL

(Sindrome cervico-toraco-lombo-spondilogena su processi degenerativi della

colonna con discopatie multiple note dal 2005! oltre ai piedi piatti e trasversi con esiti da operazione di correzione

dell'alluce valgo al piede destro il 14.11.2016), avvallato poi il 12.05.2000

dal Dr. med. __________ (FMH reumatologia) che attestava "sintomatologia

algica dorso-lombare la cui intensità è mal correlabile con i reperti

oggettivi, in vero assai modesti. A parte la nozione anamnestica di un

risveglio regolare la mattina presto (05.00-06.00) non vi sono altri elementi

clinici o radiologici in favore di una malattia infiammatoria o di altra

natura. Si tratta dunque verosimilmente di uno scompenso statico favorito da

un sovraccarico funzionale relative (cameriera ai piani)” poi ben

confermato dal medico curante Dr.ssa __________ (FMH med.int) e dal Dr. med. __________

(FMH ortopedia) il 12.07.2017 con la diagnosi di cervico-brachialgia bilaterale

cronica su tendinopatia calcificante della cuffia dei rotatori in cui all'esame

obiettivo repertava: "buona motilità della colonna cervicale e

lieve contrattura muscolare paracervicale".

A suffragio di tale menzione si aggiunge lo stesso Dr.

med. __________ (FMH ortopedia) con il rapporto datato 26.06.2018 in cui era

trascritto il referto della radiografia del rachide in due proiezioni del 15.06.2018

(Dr.ssa __________) ove erano noti i seguenti reperti:

Segni di spondilo-uncoartrosi prevalenti nel tratto

cervicale inferiore ove peraltro si apprezzano apposizioni osteofitosiche a

ponte in C6-C7.

Riduzione di spazi intersomatici in rapporto a fenomeni

degenerativi discali prevalenti nel tratto

cervicale inferiore.

Che non variano da quelli già descritti nel 2005 comprensivi

oltretutto di una più specifica e sensibile RMN

cervico-toracale.

Lo stesso Dr. med. __________ (pag. 5 rapporto medico

del 26.06.2018 delle visite del 14.06.2018 e 25.06.2018) non riscontrava dubbi

diagnostici e/o elementi probatori atti a giustificare un ulteriore approfondimento

diagnostico e/o terapeutico (già in atto fisioterapia, antidolorifici per es,

cure complementari varie):

Per quanto attiene al rachide cervicale, i reperti

radiologici documentati correlano con il carattere dei disturbi riferiti e il quadro clinico riscontrato.

In assenza anche di indizi clinici di un eventuale componente neurologica

irritativa o deficitaria, non ritengo esservi attualmente nessuna indizione ad

ulteriori misure diagnostiche specifiche, in particolare neuro-radiologiche.

Aspetto specifico da rivalutare, se del

caso, in funzione dell'ulteriore decorso.

(…)

Pertanto la problematica al rachide cervicale in cui non

si apprezza una valutazione clinica obiettiva marcatamente rilevante né

tantomeno meritevole di ulteriori approfondimenti diagnostici (es. RMN, EMG,

ENG, valutazione neurologica e reumatologica ev. fisiatrica) né indicazioni ad

ulteriori trattamenti medici conservativi vs chirurgici (se indicati ovviamente,

es. dopo nuova valutazione neurochirurgica, visto che era già stata fatta dal

Dr. med. __________ nel maggio 2005) atti a dare la possibilità di

discernimento nella valutazione globale ergonomica da parte del SMR, lo stesso

che ne ha appieno condiviso l'esistenza di tali affezioni osteo-articolari,

seppur non attestandole con influsso sulla CL per ovvie ragioni (sindrome

paravertebrale cervicale di tipo muscolo tensiva), ma anche per valorizzare la

completa inabilità nell'attività abituale di indubbia inergonomicità, a

fronte di una abilità completa per un'altra attività lucrativa rispettosa delle

limitazioni funzionali attestate nonché dei suggerimenti sul tipo di lavoro da

svolgere (es. come per attività NON MANUALI dove difficilmente si può in questo

caso preciso definirei che l'A.ta non possa godere appieno di una CL !).

Rammento a tal punto che è esigibile secondo il

diritto assicurativo svizzero definire consolidato lo stato valetudinario

(clinico-sintomatologico-terapeutico), allorquando non vi sono ulteriori misure

terapeutiche né dal profilo conservativo medico né da quello chirurgico che

potrebbero migliorare in modo significativo la caricabilità psico-fisica

dell'A.ta rispettivamente la sua capacità funzionale e questo per l'attività

abituale ed è quindi ragionevolmente plausibile attendere che l'A.ta metta in

atto un determinato comportamento, anche

se questo può implicare fastidi e un certo sacrificio, collaborando e

minimizzando il suo danno alla salute;

ciò significa che anche l'assicurata deve dare il proprio contributo per il suo

reinserimento professionale (art. 21 cpv. 4 LPGA) in un'attività a lei confacente,

anche accettando eventuali misure terapeutiche idonee per il suo caso (art.

7.

LPGA).

Concludendo dopo attenta valutazione di tutta la

documentazione medica prodotta in sede di opposizione, non posso far altro che

confermare integralmente il mio RAF-SMR del 22.06.2018; lo scrivente riconosce

che pur essendo l'A.ta di salute cagionevole è però anche perennemente in apprensione

per il suo essere, essendo afflitta da una patologia cronica-degenerativa, antecedente

l’inabilità lavorativa abituale, per il quale appare ragionevolmente proponibile ed

esigibile, considerando la situazione

clinica globale, motivare che l'A.ta è ritenuta, sia dal lato medico-assicurativo

sia specialistico chirurgico, inabile in forma completa per l'attività di

cameriera ai piani a seguito della presenza di esiti chirurgici alla spalla

destra nonché deficit anche alla spalla controlaterale, oltre alle altre

affezioni seppur "senza diretto influsso sulla CL" osteo-strutturali (problema al rachide cervicale, dorsale con scogliosi,

lombare e ai piedi) che risultano nel globale indiscutibilmente inergonomiche

rispetto al mansionario "classico" di cameriera ai piani, ancor più gravoso

per le ulteriori difficoltà riscontrate sull'attuale posto di lavoro (assenza

di ascensore, mansioni di lavanderia con accessi inergonomici).

Pertanto il tutto si configurerebbe nel medio-lungo

termine, se l'A.ta proseguisse con l’attività lucrativa abituale in opposizione a quanto giudicato dal SMR,

come una forma di minaccia di invalidità al quale il SMR non può e non deve

omettere nella sua decisione finale dell’attribuzione della CL abituale e confacente

comprensiva di limitazioni funzionali e di carico che sono applicabili sia

durante le ore lavorative, sia durante il tempo libero a ragion del fatto che

vi sono indubbie risorse psico-fisiche dell'A.ta che permettono una sua

reintegrazione professionale duratura nel medio-lungo termine.” (doc. AI 51)

A

dette considerazioni, espresse dopo un accurato esame della fattispecie, ben

motivate e che ulteriormente confermano il benfondato della precedente

valutazione del SMR, questo giudice deve aderire.

Quanto

alla richiamata diagnosi di sarcoidosi, e al fatto che a detta del dr. __________

la stessa potesse “potenzialmente influenzare la capacità lavorativa

complessiva” (rapporto del dr. __________

del 26 giugno 2018, doc. AI 39), e, quindi, alla censura della ricorrente che

lamenta un mancato accertamento medico in proposito, a ragione il SMR, nel

rapporto del 6 settembre 2018, si è espresso come segue:

"

Da quanto poi da voi citato

“malgrado il dr. med. __________ nel suo rapporto del 26.6.2018 avesse indicato

che la sarcoidosi potesse potenzialmente influenzare la capacità lavorativa

complessiva della sig.ra RI 1, nessun accertamento è stato ordinato”,

…chiaramente non spetta al SMR ordinare accertamenti, inoltre non vi sono

argomenti clinici oggettivi ed

oggettivabili ("malgrado il Dr. med. __________"), indiscutibili per

attestare che la patologia polmonare (ovvero la sarcoidosi) avesse un influsso

sulla CL (abituale/confacente), infatti non viene riconosciuta tale dal SMR

(essendo già ben nota e silente dal 2009, senza alcuna attestazione pregressa

di incapacità al lavoro, senza alcun rilevante peggioramento clinico (funzione

capacità polmonare gravemente deteriorata) condizionante una imprescindibile e

indiscussa nonché marcata influenza sulla CL abituale e/o confacente). II Dr.

med. __________ (FMH med.int e malattie polmonari) attestava già il 03.10.2014

(a 5 anni dalla diagnosi): "All'esame clinico auscultazione polmonare

fisiologica. La spirometria completa mostra buoni volumi statici e, come nelle

precedenti, una lievissima ostruzione bronchiale legata verosimilmente più a/

tabagismo sempre presente che non ad un coinvolgimento delta sarcoidosi.

Valutazione: Stabilità su tutta la linea".

Semmai veniva già caldamente marcata la sospensione del

tabagismo al quale questo SMR ne condivide appieno la motivazione medica ed

addirittura potrebbe richiederne l'esigibilità (art 7 LPGA) ovviamente se fosse

stata la sarcoidosi una patologia con influsso diretto sulla CL e non

clinicamente stabile e silente allo stato attuale secondo le attestazioni

mediche avvallate da più medici compresi la curante (Dr.ssa med. __________

(FMH med. int.), e in precedenza dal Prof. Dr. med. __________ nel ricovero

2010.

e dallo stesso scrivente, specialista chirurgo che il 17.02.2010 sottopose

ad intervento chirurgico presso l'__________ di __________ in qualità di capo

clinica, l'A.ta per la biopsia di un linfonodo cervicale laterale sinistro

(istologia compatibile con sarcoidosi linfonodale).” (doc. AI 51)

A

tale conclusione del SMR va prestata adesione. Deve del resto essere osservato che

dall’esame degli atti risulta che l’assicurata, successivamente agli

accertamenti che avevano permesso di porre la diagnosi di sarcoidosi, non sembra

essersi sottoposta né ad ulteriori accertamenti né a particolari terapie. Detta

patologia polmonare risultava in effetti nota e silente dal 2009, senza alcuna

attestazione pregressa di incapacità al lavoro, senza alcun rilevante

peggioramento clinico, segnatamente con un significativo deterioramento della

capacità polmonare. A comprova di uno sviluppo blando della problematica, va

segnalato che anche il dr. __________, pneumologo, a cinque anni dalla diagnosi

nell’ottobre 2014 aveva attestato una stabilità “su tutta la linea”, con

un’auscultazione polmonare fisiologica, una spirometria completa con buoni

volumi statici e, come nelle precedenti, “una lievissima ostruzione

bronchiale legata verosimilmente più a/ tabagismo sempre presente che non ad un

coinvolgimento delta sarcoidosi” (allegato al doc. AI 12).

Richiamata

la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr.

consid. 2.5), non si intravvedono quindi ragioni che impediscano di far proprie

le conclusioni cui è giunto il dr. __________ del SMR, nei dettagliati rapporti

del 22 giugno e 6 settembre 2018 (quest’ultimo esprimendosi sulle allegazioni

formulate dall’assicurata in sede di osservazioni al progetto di decisione;

doc. AI 34, 51), il quale ha compiutamente valutato le problematiche di cui

l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di

contraddizioni.

Quanto

all’unica attestazione medica prodotta dall’assicurata, e meglio il referto

radiologico del 15 giugno 2018 della dr.ssa __________, quanto (assai

genericamente) attestato non modifica queste conclusioni (doc. AI 49). Come con

pertinenza osservato dal dr. __________ del SMR, i reperti menzionati in tale

referto radiologico, ovvero la presenza di “Segni di spondilo-uncoartrosi

prevalenti nel tratto cervicale inferiore ove peraltro si apprezzano

apposizioni osteofitosiche a ponte in C6-C7, Riduzione di spazi intersomatici

in rapporto a fenomeni degenerativi discali prevalenti nel tratto cervicale

inferiore”, non mostrano significative

variazioni rispetto a quanto descritto nel 2005. Inoltre,

tale certificazione nemmeno si pronuncia sulla capacità lavorativa

dell’assicurata.

Del

resto sia osservato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008

del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché

alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del

23.

aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353).

Questo

TCA non può quindi che aderire alla convincente presa di posizione del SMR

(sulla base dell’approfondita analisi della documentazione agli atti). A questo

riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i

servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato (determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA) di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura

ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni

in ambito medico. Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49

OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di

fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto

alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010

del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009

IV n. 56 p. 174, con riferimenti).

Del

resto, come è stato detto, la valutazione del dr. __________ del SMR non è

stata smentita da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove

affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un

peggioramento successivo alle predette valutazioni mediche e entro la data

della decisione contestata, ribadito come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni

sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del

provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1). In effetti, già

si è detto che la ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione medica (doc.

AI 50).

Quanto

infine all’asserita necessità di una valutazione neurologica/reumatologica,

va detto che nella sentenza 9C_965/2008 consid. 4, pubblicata in RtiD 2010 II

p. 208, il TF ha già avuto modo di chiarire che, come in altri settori

specialistici della medicina, i confini dell’area di competenza del neurologo,

dell’ortopedico e del reumatologo non sono assolutamente netti e, in generale,

dipendono dal tipo di affezioni studiate e dalla terapia praticata.

Va

inoltre in ogni modo ricordato che, alla luce dei reperti diagnostici agli

atti, anche se non ha una specializzazione in reumatologia e in neurologia,

l’ortopedico per formazione ed esperienza lavorativa dispone dei mezzi per

valutare in modo adeguato e completo affezioni all’apparato muscolo-scheletrico

[cfr. in merito anche la STF 9C_547/2010 del 26 gennaio 2010, con la quale il

TF ha, tra l’altro, osservato che “(…) Gegenstand der

Rheumatologie - als Teildisziplin der Inneren Medizin - sind (chronische)

Schmerzen des Bewegungsapparates; dies trifft u.a. auch auf die Orthopädie zu

(Urteil 9C_203/2010 vom 21. September 2010 E. 4.1). Weshalb insbesondere der

Rheumatologe nicht in der Lage gewesen sein soll, die Rückenbeschwerden des

Versicherten kompetent zu beurteilen, ist nicht ersichtlich (…)” (STF 9C_547/2010

del 26 gennaio 2010 consid. 4.1); cfr. anche le STCA 32.2008.222 dell’8

luglio 2009, 32.2011.75 del 6 settembre 2011 e 32.2011.214 del 16 gennaio

2012].

Nella

fattispecie, viste le diagnosi poste, questo giudice ritiene che la

scelta di far valutare la situazione dell’assicurata ad opera del chirurgo del

SMR, che pur si occupa (anche) delle affezioni che colpiscono le articolazioni,

i muscoli, i tendini e le ossa, e non (anche) da un reumatologo

rispettivamente un neurologo, va confermata, non essendoci dubbi sul fatto che

il dr. ____________ disponeva per formazione ed esperienza lavorativa

dei mezzi sufficienti per valutare in modo adeguato e completo le affezioni di

cui soffre la ricorrente (cfr. anche STCA 32.2011.214 e STF 9C_547/2010 del 26

gennaio 2010).

Del

resto, a ragione il dr. __________ ha osservato come lo stesso dr. __________,

nel suo rapporto del 26 giugno 2018, non aveva riscontrato dubbi diagnostici

e/o elementi probatori atti a giustificare un ulteriore approfondimento

diagnostico. In effetti, per quanto in particolare riferito alla problematica

del rachide cervicale, il SMR ha opportunamente osservato che i reperti

radiologici documentati correlavano con il carattere dei disturbi riferiti e il

quadro clinico riscontrato. A suo avviso, in assenza anche di indizi clinici di

un eventuale componente neurologica irritativa o deficitaria, non emergeva la

necessità di effettuare ulteriori accertamenti, segnatamente radiologici,

neurologici o reumatologici (doc. AI 51).

In

realtà, l’assicurata si limita in sintesi ad esprimere un dissenso puramente

soggettivo, sostenendo che le dovrebbe essere riconosciuta un’inabilità

lavorativa maggiore, ma non apporta il benché minimo elemento atto a mettere in

dubbio le conclusioni dell’Ufficio AI, non avendo appunto prodotto

documentazione medica idonea a contraddirle.

Va

qui ricordato infine che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Rispecchiando

quindi la valutazione del dr. __________ del SMR tutti i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5), richiamato

pure l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute, se del caso cambiando attività professionale (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi

citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che se l’insorgente

ha presentato dal mese di ottobre 2017 un’inabilità lavorativa completa in ogni

attività, dal mese di aprile 2018 andava tuttavia ritenuta nuovamente

pienamente abile in attività leggere adeguate e rispettose dei limiti funzionali

elencati dal medico SMR.

La

refertazione medica agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per

valutare l'incapacità al guadagno sino all'emanazione del provvedimento

contestato, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori

accertamenti.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d). Ne consegue che la richiesta della

ricorrente di essere sottoposta a nuove valutazioni mediche va respinta.

2.7

Per

quel che concerne l’aspetto economico (rimasto incontestato), alla valutazione

esperita dall’Ufficio AI - che ha raffrontato un reddito da valida di

fr. 61'100 percepito dall’assicurata dall’ultimo datore di lavoro a un reddito da

invalida di fr. 54'355.60.- statisticamente conseguibili

nel 2016 da personale femminile svolgendo un’attività semplice e

ripetitiva, sul quale ha operato una deduzione del 15% (10% per il fattore “attività

leggere” e 5% “per svantaggi salariali derivanti da contingenze

particolari”), fissandolo quindi a fr. 46'202.30, ottenendo quindi un grado

d’invalidità del 24% ([61’100 - 46'202.30] x 100 : 61’1000

= 24%) escludente qualsiasi diritto ad una rendita d’invalidità - va prestata integrale

adesione.

2.8

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, l’Ufficio AI ha correttamente

negato all’assicurata una rendita d’invalidità.

La

decisione contestata va quindi confermata, mentre che il ricorso va respinto.

All’assicurata va comunque fatto presente che in caso di

peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da

pertinente documentazione medica, ella potrà in futuro presentare una nuova

domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali

suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti

in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale

delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese di procedura per fr. 500.--

sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti