32.2018.174
Decisione con la quale l'UAI, in sede di nuova domanda, ha rifiutato all'assicurato il diritto a prestazioni va confermata.Non vi è stata violazione del diritto di essere sentito
14 agosto 2019Italiano35 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.174
cr
Lugano
14 agosto 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 9 ottobre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1969, da
ultimo attivo quale meccanico d’auto indipendente, ma a quel momento al
beneficio di indennità da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione, in
data 3 settembre 2012 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti
in quanto affetto da “dolori alla schiena” (doc. 2).
Con progetto di decisione
del 21 febbraio 2013 (doc. 49), l’Ufficio AI - ritenuto che, come valutato dal
SMR, dal profilo medico l’assicurato è stato inabile al lavoro nella misura del
100% nell’originaria attività di meccanico a partire dal 1° settembre 2012,
mentre a partire dall’8 gennaio 2013 è da considerare ancora abile al lavoro
nella misura dell’80% in attività adatte, rispettose delle sue limitazioni
funzionali - ha rifiutato di riconoscere all’interessato il diritto a
prestazioni, ritenendo che alla scadenza dell’anno di attesa il grado di
invalidità fosse nullo.
A seguito delle
contestazioni presentate dall’assicurato contro tale progetto di decisione,
supportate da un referto del dr. __________, l’Ufficio AI ha considerato
necessario sottoporre l’interessato ad una valutazione peritale ad opera del
dr. __________ (doc. 54).
Preso atto della
valutazione peritale reumatologica del dr. __________ (doc. 57), poi confermata
dal SMR (doc. 58), con decisione del 4 luglio 2013 l’Ufficio AI, considerata la
piena capacità lavorativa dell’interessato nello svolgimento di attività
adatte, nell’esercizio delle quali non subirebbe discapito economico alcuno, ha
ribadito il rifiuto di prestazioni (doc. 60).
Tale decisione è cresciuta
in giudicato a seguito del fatto che l’assicurato, dopo avere sentito il parere
del proprio legale, con scritto del 23 dicembre 2013 ha ritirato il ricorso che
aveva inoltrato contro la decisione del 4 luglio 2013, ritiro ratificato da questo
Tribunale con decreto di stralcio del 7 gennaio 2014 (doc. 87).
1.2. In data 1° novembre 2017
l’assicurato ha presentato una nuova richiesta di prestazioni, facendo valere
un peggioramento del proprio stato di salute con “forti dolori alla schiena,
testa, braccia e gambe” (doc. 96).
Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, tra i quali la messa in atto di una perizia
pluridisciplinare affidata al Sevizio Accertamento Medico (SAM) (doc. 115), con
progetto di decisione del 30 agosto 2018 (doc. 120), poi confermato con decisione
del 9 ottobre 2018, l’Ufficio AI ha nuovamente rifiutato all’assicurato il
diritto a prestazioni, alla luce di un grado di invalidità nullo come già in
precedenza (doc. A1).
1.3. Contro
la succitata decisione l’assicurato ha interposto il presente ricorso,
postulando l’annullamento della decisione impugnata e una rivalutazione del
proprio stato di salute attraverso una perizia indipendente.
A
suo parere, difatti, non può essere condivisa la valutazione peritale con la quale
il dr. __________ lo ha ritenuto pienamente abile al lavoro nell’attività di
meccanico d’automobili, in netto contrasto con quanto, invece, valutato da tre
neurochirurghi che lo hanno visitato negli anni.
L’assicurato
ha pure rilevato di avere richiesto all’UAI “il tempo necessario per valutare
la proposta di decisione con l’avvocato, ma non mi è stato concesso”.
Infine,
egli ha chiesto di essere esonerato dal pagamento delle spese di giudizio,
vista le sue precarie condizioni economiche, a seguito delle quali è stato
posto al beneficio dell’assistenza (doc. I).
1.4. In data 5 novembre 2018,
l’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. V + 1-14).
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio
AI - dopo avere ribadito che l’assicurato “ha avuto a disposizione un ampio
margine di tempo onde poter compiutamente prendere posizione in seguito al
progetto di decisione del 30 agosto 2018, il quale è stato recapitato all’assicurato
in data 1° settembre 2018”, con un termine di 30 giorni per inoltrare le
proprie osservazioni - ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della
decisione contestata, ritenendo che l’assicurato abbia espresso un dissenso
puramente soggettivo nei riguardi della perizia del SAM, senza tuttavia
produrre documentazione medica specialistica a sostegno delle proprie
argomentazioni (doc. VI).
1.6. Con scritto del 14 novembre
2018, l’assicurato ha ribadito le proprie contestazioni ricorsuali, sottolineando
come il solo dr. __________ abbia espresso un apprezzamento opposto rispetto a
quello di ben tre neurochirurghi che hanno avuto modo di visitarlo (doc. VIII).
Tali considerazioni sono
state trasmesse all’amministrazione (doc. IX), con facoltà di presentare
eventuali osservazioni scritte.
in
diritto
in
ordine
2.1. Il
ricorrente ha in primo luogo rilevato che l’Ufficio AI ha emanato la decisione
impugnata (del 9 ottobre 2018) senza attendere il tempo necessario richiesto
“per poter valutare la proposta di decisione con l’avvocato” (doc. I).
Nella
risposta di causa, l’amministrazione ha sottolineato di non avere violato il
diritto di essere sentito dell’assicurato, in quanto “egli ha avuto a
disposizione un ampio margine di tempo onde poter compiutamente prendere
posizione in seguito al progetto di decisione del 30 agosto 2018, il quale è
stato recapitato all’assicurato in data 1° settembre 2018”. L’amministrazione
ha pure aggiunto che “nemmeno con il ricorso egli ha prodotto nuova documentazione
medica a suffragio di quanto da lui sostenuto” (doc. VI).
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006
nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,
127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.
4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF
126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi
citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi
delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla
decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I
232 consid. 3.2).
In concreto, dagli
atti risulta che nel progetto di decisione del 30 agosto 2018 - recapitato
all’assicurato il 1° settembre 2018 (doc. 127) - l’amministrazione ha indicato
un termine di 30 giorni per presentare osservazioni scritte (doc. 120).
Con scritto del 25
settembre 2018, l’assicurato ha comunicato all’UAI di fare “opposizione al
vostro progetto di decisione”, chiedendo l’invio di tutta la documentazione e
“di darmi il tempo necessario per poterla valutare con i medici e il mio
avvocato” (doc. 123).
L’Ufficio
AI, con scritto del 28 settembre 2018, ha trasmesso all’assicurato copia dell’intera
pratica AI, rilevando che “come indicato sul nostro progetto di decisione, il
termine per l’inoltro di eventuali osservazioni è fissato a 30 giorni da quando
ha ritirato la raccomandata. Trascorso il termine di 30 giorni verrà emanata la
decisione formale” (doc. 125).
L’assicurato
non ha dato seguito a tale comunicazione da parte dell’amministrazione, motivo
per il quale in data 9 ottobre 2018 l’Ufficio AI ha emesso la decisione
impugnata.
Stante quanto sopra
esposto, tenuto conto in particolar modo della mancata reazione da parte
dell’interessato allo scritto del 28 settembre 2018 dell’amministrazione
(chiedendo una proroga del termine per presentare le proprie osservazioni), questo
Tribunale condivide l’operato dell’Ufficio AI, non riscontrando una violazione
del diritto di essere sentito dell’assicurato.
Va
comunque rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile
se l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi
a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul
diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183) e
che nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche
sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del
principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il
chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Il
TF ha pure stabilito che è possibile prescindere da un rinvio della causa
all'amministrazione se una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile
esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto
con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad
essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con
riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è
sapere se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il
diritto a prestazioni.
Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313
consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora
TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3. Qualora una prima richiesta
di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o
perché l'invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di
invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI).
Se
tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della
domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile
una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita
l'amministrazione è obbligata a entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V
64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV
Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, p. 84-86; Valterio, Droit et
pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung
als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/Schlauri, Die
Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts
für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…) Tra i danni alla salute
psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non
costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni
della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di
buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere
apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in
quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute
mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,
tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere
quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,
consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio
2007).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4)
provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le
perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con
una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49,
l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten,
in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad
uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa
giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la
DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
"
(…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
In
una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il
Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi
(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di
lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso
particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione
secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno
sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine,
in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale
federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF
141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche
nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.
comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla
luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese
le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura
probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica
della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi
fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata
dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,
per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata
riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova
di un’inabilità lavorativa invalidante.
2.5. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto
si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la
denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il
TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6. Il TCA è chiamato a stabilire se, alla luce della
documentazione medica trasmessa dall’assicurato per dimostrare l’intervenuto
peggioramento dello stato di salute rispetto alla precedente decisione di
rifiuto delle prestazioni del 4 luglio 2013, cresciuta in giudicato, l’Ufficio
AI abbia correttamente oppure no, dopo avere preso atto delle
conclusioni della perizia SAM confermata dal SMR, emanato una nuova
decisione di rifiuto delle prestazioni.
Nella
fattispecie in esame, l’Ufficio AI ha incaricato il __________
di eseguire una perizia pluridisciplinare.
Dal referto
peritale del 26 luglio 2018 risulta che i periti hanno fatto capo a
consultazioni specialistiche esterne: reumatologica (dr. __________),
neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
Sulla base delle
risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato
centro d’accertamento, i periti del __________ hanno posto quali diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “1. Fibromialgia; 2. Sindrome
dolorosa panvertebrale cronica con/su: osteocondrosi Modic I L5-S1; pregressa
ernia discale recessuale a sin, 2015, attualmente completamente regredita;
minime alterazioni degenerative cervicali senza neurocompressione, senza
componente radicolare irritativa o deficitaria; equilibrio sagittale nella
norma, nonostante angolo di incidenza pelvica ridotto (geneticamente
determinato)”, mentre quali diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa
hanno indicato quelle di “pregressa meniscectomia al ginocchi ds per via
artroscopica, ottobre 2012; sospetta lieve neuropatia sensitiva del nervo
ulnare ds; cefalee di tipo misto, in parte emicraniche ed in parte sensitive”
(cfr. doc. 115, pag. 30).
Dopo
un’esauriente discussione tra tutti i medici coinvolti, gli specialisti del __________
hanno considerato l’assicurato globalmente inabile al lavoro al 10% (riduzione
del rendimento) quale meccanico e ancora abile al lavoro nella misura del 100%
in attività adatte, da leggere a medio-pesanti, rispettose delle sue
limitazioni funzionali (cfr. doc. 115, pag. 31).
Tali
conclusioni sono poi state condivise e fatte proprie dal dr. __________ del SMR,
con rapporto finale del 30 luglio 2018 (doc. 116).
Il
TCA non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni peritali degli specialisti
del __________, poi fatte proprie dal SMR, da considerare dettagliate,
approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati al
considerando che precede.
Del
resto, questo Tribunale rileva che l’assicurato non ha prodotto, in sede
ricorsuale, dei referti medico-specialistici in grado di smentire quanto
valutato dagli specialisti del __________, limitandosi solo a trasmettere
nuovamente la documentazione medica relativa ai diversi consulti da egli effettuati
nel corso degli anni precedenti allo svolgimento dell’esame peritale e, quindi,
già presi in considerazione e oggetto di disamina da parte degli stessi
specialisti del __________.
Basandosi
unicamente su queste già note refertazioni, l’assicurato ha quindi considerato
non condivisibili le conclusioni alle quali è giunto il perito reumatologo dr. __________
a proposito di una sua piena capacità lavorativa quale meccanico, in quanto ciò,
a suo modo di vedere, sarebbe in contraddizione con quanto invece valutato dai
neurochirurghi che negli anni hanno avuto modo di visitarlo (doc. I e allegati).
Il TCA non condivide
queste considerazioni dell’assicurato.
Innanzitutto,
questo Tribunale concorda con l’amministrazione nel ritenere che l’assicurato
abbia espresso un dissenso puramente soggettivo, ma non supportato da adeguata
documentazione medico-specialistica in grado di rimettere in discussione quanto
apprezzato in sede peritale dagli specialisti del __________ e, in particolare,
dal dr. __________.
L’assicurato ha infatti
ricondotto e suffragato la (presunta) impossibilità, sostenuta in sede
ricorsuale, di esercitare la professione di meccanico alle considerazioni
espresse al riguardo in particolare dal dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia,
nel referto del 23 agosto 2013 (doc. A8) e dalla dr.ssa __________, spec. FMH
in medicina interna, nel rapporto medico AI del 13 febbraio 2018, nel quale la
curante ha peraltro precisato che le limitazioni funzionali avrebbero dovuto
essere valutate da uno specialista (doc. A5).
Al riguardo, questo
Tribunale rileva che tale documentazione è già stata vagliata e debitamente
tenuta in considerazione nella perizia del __________ (cfr. doc.115, riassunto
atti medici redatto dal dr. __________, punto 2.1, pag. 4-10, del referto
peritale).
Inoltre, va sottolineato
che in occasione della precedente valutazione peritale del 24 giugno 2013 (doc.
57) e nel successivo complemento del 9 settembre 2013 (doc. 73) – posti a
fondamento della decisione di rifiuto delle prestazioni del 4 luglio 2013,
cresciuta in giudicato - il dr. __________, dopo avere preso atto, in
particolare, dell’opinione del dr. __________ (a mente del quale la
continuazione dell’attività di meccanico era da escludere categoricamente, cfr.
doc. A8), aveva concluso per una piena capacità lavorativa dell’interessato
nella professione di meccanico “con riferimento a tutte le mansioni che
soddisfano pienamente i limiti funzionali e di carico”.
Rispetto alla precedente
valutazione peritale del dr. __________, poi, va considerato che
nell’apprezzamento peritale del 22 maggio 2018 il dr. __________ ha constatato
la completa regressione dell’ernia discale presente a livello L5-S1 nella IRM
della colonna lombare del 27 maggio 2015, ma scomparsa sull’esame IRM della
colonna vertebrale del 22 settembre 2017.
Ciò, unitamente alle
considerazioni espresse riguardo al fatto che la discopatia aspecifica a
livello C5-C6 (per la colonna cervicale) e a livello L5-S1 (per la problematica
lombare) sono “problemi minori, sostanzialmente conformi all’età, che non
spiegano in alcun modo la sindrome algica diffusa”, hanno portato il perito
reumatologo a stabilire che un’attività adeguata alle limitazioni
dell’interessato è “un’attività leggera a mediamente pesante, ergonomica senza
ulteriori limitazioni” (cfr. rapporto peritale del 22 maggio 2018, pag. 6, del
dr. __________ allegato al doc. 115).
Infine e soprattutto, il
TCA evidenzia che l’assicurato non ha contestato di essere pienamente abile al
lavoro nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle sue limitazioni
funzionali, così come valutato dai periti del __________ e, peraltro,
confermato pure dagli specialisti da lui consultati (a mente dei quali
l’assicurato doveva cambiare professione).
Ora, tale aspetto risulta
decisivo, posto che già nella precedente decisione del 4 luglio 2013, cresciuta
in giudicato, l’Ufficio AI aveva rifiutato all’assicurato il diritto a
prestazioni proprio in considerazione del fatto che, a fronte di una piena
esigibilità lavorativa dal profilo medico nell’esercizio di attività adatte, dal
profilo economico, dopo raffronto dei redditi, non risultava che l’interessato subisse
alcun tipo di pregiudizio economico (cfr. doc. 64).
Alla luce del pieno valore probante della perizia
pluridisciplinare del __________, non contraddetta da successive valutazioni
specialistiche in grado di sollevare dubbi al riguardo, il TCA ritiene che
nuova valutazione dello stato di salute dell’assicurato, così come da egli
richiesto in sede ricorsuale, non appaia necessaria. Si deve infatti ritenere
che la perizia del __________ sia chiara ed esaustiva e sufficiente per
l'evasione della presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente l’allestimento di una
nuova perizia indipendente.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V
344 consid. 3c).
Pertanto, ritenuto che dal
punto di vista medico non vi è stato, rispetto alla precedente decisione del 4
luglio 2013 cresciuta in giudicato, un peggioramento della capacità lavorativa
in attività adeguate ancora accessibili all’interessato sul mercato equilibrato
del lavoro, le quali continuano tuttora ad essere esigibili al 100% – punto sul
quale il ricorrente non ha avuto nulla da eccepire - a ragione l’amministrazione
ha concluso per l’assenza, parimenti così come già nella precedente decisione
cresciuta in giudicato del 4 luglio 2013, anche dal profilo economico di un
pregiudizio che possa giustificare il diritto a prestazioni (sul tema di un’esigibilità lavorativa rimasta immutata
senza discapito economico cfr. STF 8C_616/2018 del 3 giugno 2019 con la
quale l’Alta Corte ha confermato la STCA 35.2018.17 del 30 luglio 2018).
In simili condizioni,
constatato che l’assicurato continua a presentare una totale capacità lavorativa
in attività adeguate, come già in precedenza, allorquando dal raffronto dei
redditi era emerso un grado di invalidità nullo (cfr. decisione del 4 luglio
2013 cresciuta in giudicato), il TCA ritiene di potere confermare che
l’assicurato continua a non subire discapito economico alcuno, senza che sia
necessario procedere ad un nuovo raffronto dei redditi.
All’assicurato
non può essere, pertanto, riconosciuto il diritto a prestazioni.
La
decisione impugnata va, quindi, confermata e il ricorso respinto.
2.7. Secondo l'art. 29 cpv. 2
LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Quest’ultimo, con il
ricorso, ha tuttavia chiesto di potere essere esonerato dal pagamento delle
spese di giustizia, in quanto indigente essendo a carico della pubblica
assistenza (doc. I).
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia
sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in
vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso
doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza
giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del
diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta
al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag.
626).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria
e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,
l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle
cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al
gratuito patrocinio.
Fatti
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se
l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo
non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372
consid. 5b e riferimenti).
In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole
difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una
persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad
avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,
DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,
pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di
esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è
infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente
Considerandi
meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si
debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i
propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le
prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I
304.
consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, il TCA osserva che alla luce delle
considerazioni esposte in precedenza (cfr. consid. 2.6.) il ricorso era sin
dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.
Come visto, infatti, la documentazione medica prodotta dall’insorgente,
tutta precedente all’apprezzamento peritale del __________ e quindi già
vagliata in sede peritale, non era in grado di metterne in dubbio le
dettagliate e complete conclusioni, poi confermate dal Servizio Medico
Regionale, soprattutto a proposito della piena capacità lavorativa
dell’interessato nello svolgimento di attività adatte alle sue limitazioni
funzionali.
Facendo quindi difetto anche solo uno dei presupposti necessari
per ottenere l'assistenza giudiziaria, la richiesta va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La
domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con esonero dalle
spese è respinta.
3. Le spese, per fr. 500.--,
sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti