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Decisione

32.2018.175

Assicurata ha reso verosimile un rilevante cambiamento delle proprie condizioni di salute,motivo per il quale non può essere confermata decisione dell'UAI di non entrata in materia sulla nuova richies

20 agosto 2019Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. Oggetto del ricorso è la

questione a sapere se a ragione, oppure no, l'Ufficio AI non è entrato nel

merito della nuova domanda di revisione delle prestazioni avanzata dalla

psichiatra curante dell’assicurata nel luglio 2018.

2.2. Qualora

una domanda di rendita sia stata respinta perché il grado di invalidità era

insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se (art. 87 cpv. 3

OAI) l'assicurato dimostra che il grado d'invalidità è cambiato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).

L'allora Tribunale

federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale),

chiamato nella DTF 133 V 263 a pronunciarsi nel caso di nuova domanda

presentata dopo l'assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo,

ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la

nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI

(dal 1° gennaio 2012: art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Scopo di questo requisito è

quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su

domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata

rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011

del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con

riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra

nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è

resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto

alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della

richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V

108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller,

Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86). Se

l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la

fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la

modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è

effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per

analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1

LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als

Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/

Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung,

Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der

Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).

In particolare, la costante giurisprudenza ha

stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di

modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività

lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue

conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante

(STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323,

consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che

le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una

modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un

punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In

ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente

alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è

effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta

sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38

consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid.

4).

In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui

l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio

inquisitorio, secondo cui i fatti

rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non

risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita

(rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato non rende verosimile la

rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova,

segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine

per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso

contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).

Infine, se

l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,

il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di

entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova

richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,

ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile

dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La giurisprudenza sopra menzionata va applicata

anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore

dell'art. 87 OAI, valido dal 1° marzo 2004 (DTF 130 V 343 consid. 3.5; STF I

630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3; STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006), modificato, ma di identico tenore, dal 1° gennaio 2012.

Va ancora rilevato che per quanto concerne gli art.

87 cpv. 3 e 4 OAI (corrispondenti agli attuali art. 87 cpv. 2 e 3 OAI dal 1°

gennaio 2012), è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non

è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell'ambito

delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per

convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto

all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal

senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità

che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è

Considerandi

subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del

5.

gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio

2008; STF I 55/07 del 26 novembre 2007; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa). Più

la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla

verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck

ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere

Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an

die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind

(BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3). In questo senso nella succitata STF

8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 il TF ha, in particolare, rilevato che “(…) adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve cosi cominciare con

l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale,

plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori

indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito occorre precisare

che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente,

tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle

allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo potere

di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V

108.

consid. 2b pag. 114; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2).

(…).” (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012,

consid. 2.3).

2.3

Nel caso in esame, come

accennato (cfr. consid. 1.1),

con decisione del 2 giugno

2010, all’assicurata, dopo valutazione peritale psichiatrica da parte del __________,

è stato assegnato il diritto ad un quarto di rendita (grado AI del 42%) dal 1°

novembre 2007 (scadenza dell’anno di attesa), poi aumentato ad una rendita

intera, con grado AI del 100% a partire dal 1° febbraio 2008 e grado AI del 72%

dal 1° luglio 2009 (doc. 32 e 34-36).

A seguito della revisione

avviata d’ufficio nel 2013, con decisione del 27 marzo 2015 (doc. 69),

l’Ufficio AI, preso atto del miglioramento delle condizioni psichiche

dell’interessata accertato in sede di ulteriore perizia del __________, ha

ridotto da intera a tre quarti (grado AI del 62%) la rendita spettante

all’assicurata a partire dal 1° maggio 2015 (cfr. consid. 1.2).

Tale diritto è poi stato

confermato dall’Ufficio AI con decisione del 14 dicembre 2015 di non entrata in

materia sulla richiesta di nuove prestazioni, confermata dal TCA con sentenza

32.2016.8

del 14 aprile 2016 (cfr. consid. 1.4.) e con comunicazione del 16

agosto 2017, con la quale l’amministrazione ha osservato che non essendosi

verificato alcun cambiamento, l’interessata “continuerà a beneficiare della

medesima rendita di invalidità (grado AI del 62%) ottenuta finora” (cfr.

consid. 1.5.)

2.4

Nel luglio 2018 la psichiatra

curante dell’assicurata, dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, ha chiesto all’Ufficio AI una rivalutazione del caso, segnalando

un peggioramento delle condizioni psichiche dell’interessata, tale da renderla

ormai stabilmente inabile al lavoro nella misura del 100%.

Con referto del 9 luglio

2018, ella ha, infatti, constatato essere sopraggiunto negli ultimi mesi,

nonostante il trattamento medico specialistico e gli interventi assicurati da

parte del __________ sia a livello infermieristico, che come supporto per le

questioni amministrative e burocratiche tramite l’ausilio di un assistente

sociale, un’esacerbazione delle condizioni di salute dell’interessata (doc.

117).

La dr.ssa __________ ha fornito

la seguente motivazione a sostegno del proprio parere specialistico:

" Con la

presente vi segnalo la situazione clinica della paziente sopra menzionata.

Come a Voi noto la signora è seguita a livello psichiatrico per

una Sindrome depressiva ricorrente, con episodi gravi senza sintomi psicotici

(ICD-10; F33.2) in anamnesi e una bulimia nervosa (ICD-10; F50.2). La diagnosi

di accentuazione dei tratti di personalità è stata invece mutata in Disturbo di

personalità misto con preponderanti aspetti immaturi, istrionici e dipendenti

(ICD-10; F61.0), vista la rilevanza di sintomi quali labilità emotiva

esasperata, teatralità, autodrammatizzazione, ricerca di rassicurazioni dal

contesto di vita,

necessità di essere vicariata in molteplici attività quotidiane,

ecc. che influiscono in modo essenziale sul funzionamento della signora da

tempo. In seguito all'ultima dimissione dalla __________ sono stati

incrementati gli interventi a sostegno della signora con preparazione della

dosette settimanali presso I’__________ di __________, seguito infermieristico

costante da parte del __________, supporto da parte dell'Assistente Sociale del

medesimo Servizio per le questioni amministrative e burocratiche, oltre al

seguito medico specialistico della sottoscritta. Nonostante ciò negli ultimi

mesi la paziente ha continuato a mostrare continue instabilità dell'umore, con

ideazione autolesiva spesso latente, seppur non agita. Inoltre si è presentata

una sintomatologia ansiosa imponente che determina condotte di evitamento gravi

che portano ad esempio la signora a non uscire di casa, richiedendo

l’intervento al domicilio dell'infermiera. Tale sintomatologia rispetta le

caratteristiche di una agorafobia

classica (ICD-10; F40.O) (evitamento di luoghi affollati, ritiro

al domicilio, preferenza a uscire di casa in orari ove non vi è affollamento, ecc.),

aggravata dal fragile contesto timico e personologico sopra descritto. La

paziente presenta inoltre esacerbazioni d'angoscia dovute all’incapacità di

gestire anche le più banali pratiche amministrative, andando incontro a grandi

stress anche solo nel ritiro della corrispondenza. Accanto a ciò si ravvisa

tuttavia una sostanziale difficoltà di percepire l'importanza delle

comunicazioni ricevute, delle quali in qualche caso ella non ha dato notizia

alla rete e non si è occupata (come la Vostra risposta del 16 agosto 2017 ad

esempio o altre missive provenienti dall'ufficio che si occupa delle

prestazioni complementari). Ciò è dovuto non ad un disinteressamento per le

pratiche citate, ma a una condotta di evitamento, quasi di negazione della

paziente vista la profonda angoscia che la burocrazia genera, unita alla

mancanza di strumenti atti a comprendere l'importanza delle comunicazioni

stesse. Per questo motivo stiamo discutendo con la sig.ra RI 1 la necessità di

richiedere la nomina di un curatore che si possa occupare di questi aspetti.

Si aggiunge inoltre che sono presenti sintomi somatoformi nel

quadro psicopatologico (dolori diffusi, capogiri, ecc.), che risultano spesso estremamente

limitanti anche nelle attività quotidiane.

Da un punto di vista farmacologico la sig.ra RI 1 ha necessitato

di un potenziamento con aumento della Venlafaxina a 225 mg / die e inserimento

di Somnium quale sonnifero. Il quadro clinico è verosimilmente cronicizzato su

un funzionamento molto basso, con continue fluttuazioni di umore, costante

sentimento di inutilità e vergogna, ansia e riesacerbazione di sintomatologia

somatoforme e della condotta alimentare con abbuffate, vomito

autoindotto e autobiasimo.

Negli ultimi mesi inoltre il decesso, per suicidio, di una cara

amica ha sollecitato ulteriormente le risorse già esigue della paziente.

Dispositivo

Per questi motivi ritengo che la signora sia stabilmente inabile

al lavoro al 100% e chiedo che la situazione possa essere da Voi rivalutata.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali

saluti.” (Doc. 117)

Chiamato dall’Ufficio AI ad esprimersi al riguardo, con

annotazione del 16 luglio 2018, il dr. __________, specialista FMH in

psichiatria e psicoterapia del SMR, ha rilevato:

" La dr.ssa __________

scrive il 9.7.2018 che si tratta di un caso cronicizzato, come da me

evidenziato nell’annotazione dell’11.8.2017.

Non vi sono dunque elementi che

giustifichino un’entrata in materia.” (Doc. 118)

2.5. Questo Tribunale non

condivide l’operato dell’amministrazione.

Rilevato, da una parte,

che ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI è sufficiente rendere verosimile un

rilevante cambiamento e non è invece richiesta la prova della verosimiglianza

preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.2)

e, dall’altra parte, del tempo trascorso rispetto alla decisione del 27 marzo

2015 di riduzione a ¾ della rendita intera precedentemente assegnata, riduzione

poi confermata con decisione del 14 dicembre 2015, cresciuta in giudicato con

STCA 32.2016.8 del 14 aprile 2016, e con comunicazione del 16 agosto 2017 (va

qui ribadito che se la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze

sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI; cfr. la succitata STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 2.3), questo

Tribunale ritiene che, tramite il rapporto del 9 luglio 2018 della dr.ssa

Rimoldi, l’insorgente ha reso verosimile un rilevante cambiamento dello stato

di salute e che, pertanto, l’amministrazione avrebbe dovuto entrare nel merito della

nuova domanda di revisione delle prestazioni.

Il TCA non reputa di

potere fare proprie le conclusioni del medico psichiatra SMR dr. __________,

secondo il quale non vi sarebbe motivo di entrare in materia essendo lo stato

di salute dell’assicurata cronicizzato (doc. 118).

A tale riguardo, il TCA

rileva che già in occasione della prima valutazione peritale del 7 maggio 2009

– a seguito della quale l’interessata è stata posta al beneficio di una rendita

intera di invalidità – gli specialisti del __________ avevano riscontrato

l’esistenza di affezioni psichiche cronicizzate. Essi infatti avevano espressamente

indicato che “il quadro clinico sembra ormai cronicizzato e la prognosi quoad

valetudinem sfavorevole” (doc. 18 pag. 5).

Nonostante ciò,

l’ulteriore apprezzamento peritale __________ realizzato il 5 novembre 2014 in

sede di revisione, pur continuando a riscontrare l’esistenza di uno stato di

salute cronicizzato (cfr. doc. 59 pag. 10 in cui si parla di “cronicizzazione

del disturbo”), aveva concluso per un miglioramento delle affezioni,

tali da portare, come visto, ad una riduzione da intera a ¾ della rendita

assegnata all’interessata.

Pertanto, alla luce di

queste considerazioni, questo Tribunale non può escludere che per il solo fatto

che lo stato di salute dell’assicurata appaia cronicizzato, come affermato pure

dalla psichiatra curante, lo stesso non abbia comunque subito il mutamento attestato

in maniera motivata dalla dr.ssa __________.

Essendo in presenza

comunque di affezioni fluttuanti, l’amministrazione avrebbe dovuto verificare

se, come sostenuto dalla psichiatra curante, lo stato di salute

dell’interessata fosse effettivamente peggiorato, oppure no.

Se da una parte, come ritenuto dal dr. __________ del SMR al momento

della precedente richiesta di revisione d’ufficio del 2017 (allorquando l’interessata

aveva subito anche un ricovero coatto), non erano da prevedere “ulteriori

revisioni mediche d’ufficio” essendo lo stato di salute stazionario,

cronico, cristallizzato (doc. 113, corsivo della redattrice), d’altra parte va

sottolineato che, nel caso di specie, non ci troviamo confrontati con una (nuova)

revisione d’ufficio, bensì con una richiesta di revisione del diritto alla

rendita avanzata dalla psichiatra curante per un peggioramento delle condizioni

dell’assicurata, constatato dalla dr.ssa __________ “negli ultimi mesi” (doc.

117).

In questo senso questo

Tribunale ritiene che le stringate considerazioni del dr. __________ del SMR

per escludere un’entrata in materia – ossia il fatto che la psichiatra curante

scrive che “si tratta di un caso cronicizzato”, ciò che conferma quanto già

indicato dal dr. __________ nelle annotazioni dell’11 agosto 2017 (doc. 118) - non

bastino per escludere il rilevante cambiamento reso verosimile dall’insorgente attraverso

il motivato referto della sua psichiatra curante. La dr.ssa __________,

difatti, ha spiegato per quali ragioni a suo modo di vedere lo stato di salute

cronico dell’assicurata ha subito un ulteriore peggioramento, tale da renderla

ora totalmente inabile al lavoro (cfr. doc. 117).

2.6. In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che l’insorgente ha reso

verosimile un rilevante cambiamento ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI.

La decisione impugnata va,

pertanto, annullata e gli atti rinviati all’amministrazione perché entri nel

merito della nuova domanda di revisione del diritto alla rendita e, attraverso

accertamenti medici psichiatrici, esamini se il peggioramento reso verosimile

in quest’ambito sia effettivamente subentrato e, nell’affermativa, in che

misura esso incida sulla capacità di guadagno dell’assicurata e, di

conseguenza, sul suo grado di invalidità.

In tale ambito, spetterà all’Ufficio AI verificare se sia

intervenuto un peggioramento anche dal profilo somatico, come da referto del

dr. __________ del 16 ottobre 2018 prodotto dall’assicurata unitamente al

ricorso e in merito al quale, nella risposta di causa, l’amministrazione ha

osservato che sarebbe stato necessario presentare una nuova domanda di

revisione (doc. IV).

2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata

è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al considerando 2.6.

2. Le spese, per fr. 500.--,

sono poste a carico del l’Ufficio AI.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti