32.2018.175
Assicurata ha reso verosimile un rilevante cambiamento delle proprie condizioni di salute,motivo per il quale non può essere confermata decisione dell'UAI di non entrata in materia sulla nuova richies
20 agosto 2019Italiano20 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.175
CR
Lugano
20 agosto 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 26 settembre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1967, da
ultimo attiva quale ausiliaria di pulizie, in data 9 settembre 2008 ha
inoltrato una prima richiesta di prestazioni AI per adulti, segnalando di
essere affetta da molti anni da “problemi legati a una depressione. Crisi di
ansia e panico” (doc. 2).
Eseguiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare una perizia psichiatrica a cura
del __________ (doc. 18), con progetto di decisione del 15 marzo 2010 (doc.
28), poi confermato con decisione del 2 giugno 2010, l’assicurata è stata posta
al beneficio di un quarto di rendita (grado AI del 42%) dal 1° novembre 2007
(scadenza dell’anno di attesa), poi aumentata ad una rendita intera (grado AI
del 100%) a partire dal 1° febbraio 2008. Infine, dal 1° luglio 2009 (tre mesi
dopo il miglioramento dello stato di salute) il grado di invalidità è stato
fissato al 72% (doc. 32 e 34-36).
1.2. A seguito della revisione
avviata d’ufficio nel 2013, dopo avere sottoposto l’assicurata ad un nuovo
esame peritale affidato al __________ (doc. 59), con progetto di decisione del
13 febbraio 2015 (doc. 66), poi confermato con decisione del 27 marzo 2015
(doc. 69), l’Ufficio AI, preso atto del miglioramento delle condizioni
psichiche dell’interessata, ha ridotto a tre quarti (grado AI del 62%) a
partire dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione
la rendita intera precedentemente assegnata.
1.3. Dopo l’emanazione della
decisione impugnata, visto il referto medico del 13 aprile 2015 pervenuto dalla
dr.ssa __________, l’Ufficio AI ha reputato indispensabile interpellare
nuovamente gli specialisti del __________ al fine di verificare se, nel
frattempo, le condizioni di salute dell’interessata avessero subito una
modifica (doc. 73-74).
Con valutazione del 22 aprile 2015, i periti hanno confermato la
validità della valutazione peritale del novembre 2014 (doc. 78).
Pertanto, con progetto di decisione del 29 maggio 2015 (doc. 80),
poi confermato con decisione dell’8 luglio 2015 (doc. 81), l’Ufficio AI ha
stabilito la non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni.
1.4. In data 19 ottobre 2015 il
dr. __________, medico generico, ha stilato un rapporto medico attestante un
peggioramento dello stato di salute dell’assicurata (doc. 82).
L’Ufficio AI, sulla base
del parere del SMR (doc. 86), con progetto di decisione del 3 novembre 2015
(doc. 87), poi confermato con decisione del 14 dicembre 2015 (doc. 89), ha
stabilito la non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni.
A seguito del ricorso
inoltrato dall’assicurata contro tale decisione (doc. 90), con sentenza
32.2016.8 del 14 aprile 2016 il TCA ha confermato la correttezza della
decisione di non entrata in materia del 14 dicembre 2015, ritenendo che, come
valutato dal SMR, l’assicurata non abbia reso verosimile una modifica rilevante
della sua capacità di guadagno, né delle proprie condizioni cliniche (doc. 97).
1.5. In data 10 aprile 2017
l’Ufficio AI ha intrapreso una revisione d’ufficio.
Dopo avere raccolto la documentazione medica necessaria e sentito
il parere del SMR (doc. 112 e doc. 113), con comunicazione del 16 agosto 2017
l’Ufficio AI ha confermato che, non essendosi verificato alcun cambiamento,
l’interessata “continuerà a beneficiare della medesima rendita di invalidità
(grado AI del 62%) ottenuta finora” (doc. 114).
1.6. In data 9 luglio 2018 la
psichiatra curante dell’assicurata dr.ssa __________ ha chiesto all’Ufficio AI
una rivalutazione del caso, evidenziando, accanto alla continua instabilità
dell'umore dell’interessata osservata negli ultimi mesi, l’insorgenza di una
sintomatologia ansiosa imponente, con una sintomatologia che rispetta le
caratteristiche di una agorafobia classica (ICD-10; F40.O), accompagnata da esacerbazioni
d'angoscia dovute all’incapacità di gestire anche le più banali pratiche
amministrative, cui si aggiungono sintomi somatoformi nel quadro psicopatologico
spesso estremamente limitanti anche nelle attività quotidiane (cfr. doc. 117).
Dopo avere sottoposto la
questione al dr. __________ del SMR (doc. 118), con progetto di decisione del
17 luglio 2018 (doc. 119), poi confermato con decisione del 26 settembre 2018
(doc. 120), l’Ufficio AI ha rifiutato di entrare in materia sulla nuova
richiesta di prestazioni.
1.7. Con tempestivo ricorso del 19
ottobre 2018 l’assicurata ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e
che l’amministrazione prenda in considerazione le sue diagnosi psichiatriche e
somatiche, rivalutando il suo grado di invalidità (doc. I).
1.8. Nella risposta di causa del 12
novembre 2018 l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
Fatti
2.1. Oggetto del ricorso è la
questione a sapere se a ragione, oppure no, l'Ufficio AI non è entrato nel
merito della nuova domanda di revisione delle prestazioni avanzata dalla
psichiatra curante dell’assicurata nel luglio 2018.
2.2. Qualora
una domanda di rendita sia stata respinta perché il grado di invalidità era
insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se (art. 87 cpv. 3
OAI) l'assicurato dimostra che il grado d'invalidità è cambiato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).
L'allora Tribunale
federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale),
chiamato nella DTF 133 V 263 a pronunciarsi nel caso di nuova domanda
presentata dopo l'assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo,
ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la
nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI
(dal 1° gennaio 2012: art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Scopo di questo requisito è
quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su
domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata
rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011
del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con
riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra
nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è
resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto
alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V
108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller,
Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als
Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/
Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung,
Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der
Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
In particolare, la costante giurisprudenza ha
stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di
modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività
lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue
conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante
(STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323,
consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un
punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In
ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente
alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è
effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta
sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38
consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid.
4).
In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui
l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio
inquisitorio, secondo cui i fatti
rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non
risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita
(rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato non rende verosimile la
rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova,
segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine
per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso
contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).
Infine, se
l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,
il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di
entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova
richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,
ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile
dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata
anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore
dell'art. 87 OAI, valido dal 1° marzo 2004 (DTF 130 V 343 consid. 3.5; STF I
630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3; STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006), modificato, ma di identico tenore, dal 1° gennaio 2012.
Va ancora rilevato che per quanto concerne gli art.
87 cpv. 3 e 4 OAI (corrispondenti agli attuali art. 87 cpv. 2 e 3 OAI dal 1°
gennaio 2012), è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non
è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell'ambito
delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per
convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto
all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal
senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità
che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è
Considerandi
subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del
5.
gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio
2008; STF I 55/07 del 26 novembre 2007; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa). Più
la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck
ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere
Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an
die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind
(BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3). In questo senso nella succitata STF
8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 il TF ha, in particolare, rilevato che “(…) adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve cosi cominciare con
l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale,
plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori
indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito occorre precisare
che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente,
tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle
allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo potere
di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V
108.
consid. 2b pag. 114; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2).
(…).” (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012,
consid. 2.3).
2.3
Nel caso in esame, come
accennato (cfr. consid. 1.1),
con decisione del 2 giugno
2010, all’assicurata, dopo valutazione peritale psichiatrica da parte del __________,
è stato assegnato il diritto ad un quarto di rendita (grado AI del 42%) dal 1°
novembre 2007 (scadenza dell’anno di attesa), poi aumentato ad una rendita
intera, con grado AI del 100% a partire dal 1° febbraio 2008 e grado AI del 72%
dal 1° luglio 2009 (doc. 32 e 34-36).
A seguito della revisione
avviata d’ufficio nel 2013, con decisione del 27 marzo 2015 (doc. 69),
l’Ufficio AI, preso atto del miglioramento delle condizioni psichiche
dell’interessata accertato in sede di ulteriore perizia del __________, ha
ridotto da intera a tre quarti (grado AI del 62%) la rendita spettante
all’assicurata a partire dal 1° maggio 2015 (cfr. consid. 1.2).
Tale diritto è poi stato
confermato dall’Ufficio AI con decisione del 14 dicembre 2015 di non entrata in
materia sulla richiesta di nuove prestazioni, confermata dal TCA con sentenza
32.2016.8
del 14 aprile 2016 (cfr. consid. 1.4.) e con comunicazione del 16
agosto 2017, con la quale l’amministrazione ha osservato che non essendosi
verificato alcun cambiamento, l’interessata “continuerà a beneficiare della
medesima rendita di invalidità (grado AI del 62%) ottenuta finora” (cfr.
consid. 1.5.)
2.4
Nel luglio 2018 la psichiatra
curante dell’assicurata, dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, ha chiesto all’Ufficio AI una rivalutazione del caso, segnalando
un peggioramento delle condizioni psichiche dell’interessata, tale da renderla
ormai stabilmente inabile al lavoro nella misura del 100%.
Con referto del 9 luglio
2018, ella ha, infatti, constatato essere sopraggiunto negli ultimi mesi,
nonostante il trattamento medico specialistico e gli interventi assicurati da
parte del __________ sia a livello infermieristico, che come supporto per le
questioni amministrative e burocratiche tramite l’ausilio di un assistente
sociale, un’esacerbazione delle condizioni di salute dell’interessata (doc.
117).
La dr.ssa __________ ha fornito
la seguente motivazione a sostegno del proprio parere specialistico:
" Con la
presente vi segnalo la situazione clinica della paziente sopra menzionata.
Come a Voi noto la signora è seguita a livello psichiatrico per
una Sindrome depressiva ricorrente, con episodi gravi senza sintomi psicotici
(ICD-10; F33.2) in anamnesi e una bulimia nervosa (ICD-10; F50.2). La diagnosi
di accentuazione dei tratti di personalità è stata invece mutata in Disturbo di
personalità misto con preponderanti aspetti immaturi, istrionici e dipendenti
(ICD-10; F61.0), vista la rilevanza di sintomi quali labilità emotiva
esasperata, teatralità, autodrammatizzazione, ricerca di rassicurazioni dal
contesto di vita,
necessità di essere vicariata in molteplici attività quotidiane,
ecc. che influiscono in modo essenziale sul funzionamento della signora da
tempo. In seguito all'ultima dimissione dalla __________ sono stati
incrementati gli interventi a sostegno della signora con preparazione della
dosette settimanali presso I’__________ di __________, seguito infermieristico
costante da parte del __________, supporto da parte dell'Assistente Sociale del
medesimo Servizio per le questioni amministrative e burocratiche, oltre al
seguito medico specialistico della sottoscritta. Nonostante ciò negli ultimi
mesi la paziente ha continuato a mostrare continue instabilità dell'umore, con
ideazione autolesiva spesso latente, seppur non agita. Inoltre si è presentata
una sintomatologia ansiosa imponente che determina condotte di evitamento gravi
che portano ad esempio la signora a non uscire di casa, richiedendo
l’intervento al domicilio dell'infermiera. Tale sintomatologia rispetta le
caratteristiche di una agorafobia
classica (ICD-10; F40.O) (evitamento di luoghi affollati, ritiro
al domicilio, preferenza a uscire di casa in orari ove non vi è affollamento, ecc.),
aggravata dal fragile contesto timico e personologico sopra descritto. La
paziente presenta inoltre esacerbazioni d'angoscia dovute all’incapacità di
gestire anche le più banali pratiche amministrative, andando incontro a grandi
stress anche solo nel ritiro della corrispondenza. Accanto a ciò si ravvisa
tuttavia una sostanziale difficoltà di percepire l'importanza delle
comunicazioni ricevute, delle quali in qualche caso ella non ha dato notizia
alla rete e non si è occupata (come la Vostra risposta del 16 agosto 2017 ad
esempio o altre missive provenienti dall'ufficio che si occupa delle
prestazioni complementari). Ciò è dovuto non ad un disinteressamento per le
pratiche citate, ma a una condotta di evitamento, quasi di negazione della
paziente vista la profonda angoscia che la burocrazia genera, unita alla
mancanza di strumenti atti a comprendere l'importanza delle comunicazioni
stesse. Per questo motivo stiamo discutendo con la sig.ra RI 1 la necessità di
richiedere la nomina di un curatore che si possa occupare di questi aspetti.
Si aggiunge inoltre che sono presenti sintomi somatoformi nel
quadro psicopatologico (dolori diffusi, capogiri, ecc.), che risultano spesso estremamente
limitanti anche nelle attività quotidiane.
Da un punto di vista farmacologico la sig.ra RI 1 ha necessitato
di un potenziamento con aumento della Venlafaxina a 225 mg / die e inserimento
di Somnium quale sonnifero. Il quadro clinico è verosimilmente cronicizzato su
un funzionamento molto basso, con continue fluttuazioni di umore, costante
sentimento di inutilità e vergogna, ansia e riesacerbazione di sintomatologia
somatoforme e della condotta alimentare con abbuffate, vomito
autoindotto e autobiasimo.
Negli ultimi mesi inoltre il decesso, per suicidio, di una cara
amica ha sollecitato ulteriormente le risorse già esigue della paziente.
Dispositivo
Per questi motivi ritengo che la signora sia stabilmente inabile
al lavoro al 100% e chiedo che la situazione possa essere da Voi rivalutata.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali
saluti.” (Doc. 117)
Chiamato dall’Ufficio AI ad esprimersi al riguardo, con
annotazione del 16 luglio 2018, il dr. __________, specialista FMH in
psichiatria e psicoterapia del SMR, ha rilevato:
" La dr.ssa __________
scrive il 9.7.2018 che si tratta di un caso cronicizzato, come da me
evidenziato nell’annotazione dell’11.8.2017.
Non vi sono dunque elementi che
giustifichino un’entrata in materia.” (Doc. 118)
2.5. Questo Tribunale non
condivide l’operato dell’amministrazione.
Rilevato, da una parte,
che ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI è sufficiente rendere verosimile un
rilevante cambiamento e non è invece richiesta la prova della verosimiglianza
preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.2)
e, dall’altra parte, del tempo trascorso rispetto alla decisione del 27 marzo
2015 di riduzione a ¾ della rendita intera precedentemente assegnata, riduzione
poi confermata con decisione del 14 dicembre 2015, cresciuta in giudicato con
STCA 32.2016.8 del 14 aprile 2016, e con comunicazione del 16 agosto 2017 (va
qui ribadito che se la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze
sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI; cfr. la succitata STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 2.3), questo
Tribunale ritiene che, tramite il rapporto del 9 luglio 2018 della dr.ssa
Rimoldi, l’insorgente ha reso verosimile un rilevante cambiamento dello stato
di salute e che, pertanto, l’amministrazione avrebbe dovuto entrare nel merito della
nuova domanda di revisione delle prestazioni.
Il TCA non reputa di
potere fare proprie le conclusioni del medico psichiatra SMR dr. __________,
secondo il quale non vi sarebbe motivo di entrare in materia essendo lo stato
di salute dell’assicurata cronicizzato (doc. 118).
A tale riguardo, il TCA
rileva che già in occasione della prima valutazione peritale del 7 maggio 2009
– a seguito della quale l’interessata è stata posta al beneficio di una rendita
intera di invalidità – gli specialisti del __________ avevano riscontrato
l’esistenza di affezioni psichiche cronicizzate. Essi infatti avevano espressamente
indicato che “il quadro clinico sembra ormai cronicizzato e la prognosi quoad
valetudinem sfavorevole” (doc. 18 pag. 5).
Nonostante ciò,
l’ulteriore apprezzamento peritale __________ realizzato il 5 novembre 2014 in
sede di revisione, pur continuando a riscontrare l’esistenza di uno stato di
salute cronicizzato (cfr. doc. 59 pag. 10 in cui si parla di “cronicizzazione
del disturbo”), aveva concluso per un miglioramento delle affezioni,
tali da portare, come visto, ad una riduzione da intera a ¾ della rendita
assegnata all’interessata.
Pertanto, alla luce di
queste considerazioni, questo Tribunale non può escludere che per il solo fatto
che lo stato di salute dell’assicurata appaia cronicizzato, come affermato pure
dalla psichiatra curante, lo stesso non abbia comunque subito il mutamento attestato
in maniera motivata dalla dr.ssa __________.
Essendo in presenza
comunque di affezioni fluttuanti, l’amministrazione avrebbe dovuto verificare
se, come sostenuto dalla psichiatra curante, lo stato di salute
dell’interessata fosse effettivamente peggiorato, oppure no.
Se da una parte, come ritenuto dal dr. __________ del SMR al momento
della precedente richiesta di revisione d’ufficio del 2017 (allorquando l’interessata
aveva subito anche un ricovero coatto), non erano da prevedere “ulteriori
revisioni mediche d’ufficio” essendo lo stato di salute stazionario,
cronico, cristallizzato (doc. 113, corsivo della redattrice), d’altra parte va
sottolineato che, nel caso di specie, non ci troviamo confrontati con una (nuova)
revisione d’ufficio, bensì con una richiesta di revisione del diritto alla
rendita avanzata dalla psichiatra curante per un peggioramento delle condizioni
dell’assicurata, constatato dalla dr.ssa __________ “negli ultimi mesi” (doc.
117).
In questo senso questo
Tribunale ritiene che le stringate considerazioni del dr. __________ del SMR
per escludere un’entrata in materia – ossia il fatto che la psichiatra curante
scrive che “si tratta di un caso cronicizzato”, ciò che conferma quanto già
indicato dal dr. __________ nelle annotazioni dell’11 agosto 2017 (doc. 118) - non
bastino per escludere il rilevante cambiamento reso verosimile dall’insorgente attraverso
il motivato referto della sua psichiatra curante. La dr.ssa __________,
difatti, ha spiegato per quali ragioni a suo modo di vedere lo stato di salute
cronico dell’assicurata ha subito un ulteriore peggioramento, tale da renderla
ora totalmente inabile al lavoro (cfr. doc. 117).
2.6. In simili circostanze, visto
tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che l’insorgente ha reso
verosimile un rilevante cambiamento ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI.
La decisione impugnata va,
pertanto, annullata e gli atti rinviati all’amministrazione perché entri nel
merito della nuova domanda di revisione del diritto alla rendita e, attraverso
accertamenti medici psichiatrici, esamini se il peggioramento reso verosimile
in quest’ambito sia effettivamente subentrato e, nell’affermativa, in che
misura esso incida sulla capacità di guadagno dell’assicurata e, di
conseguenza, sul suo grado di invalidità.
In tale ambito, spetterà all’Ufficio AI verificare se sia
intervenuto un peggioramento anche dal profilo somatico, come da referto del
dr. __________ del 16 ottobre 2018 prodotto dall’assicurata unitamente al
ricorso e in merito al quale, nella risposta di causa, l’amministrazione ha
osservato che sarebbe stato necessario presentare una nuova domanda di
revisione (doc. IV).
2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o
al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata
è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al considerando 2.6.
2. Le spese, per fr. 500.--,
sono poste a carico del l’Ufficio AI.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti