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Decisione

32.2018.176

Nuova domanda dopo precedente rifiuto. AI rifiuta di nuovo. Assicurato contesta e produce nuovi certificati medici. AI dice che gli stessi attestano un eventuale cambiamento successivo alla decisione.

6 novembre 2019Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8. Secondo

la giurisprudenza, il punto di riferimento temporale per valutare se si è in

presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettibile di

incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito dall’ultima

decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto

alla rendita. Vanno quindi paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 133 V 108, 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto

di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di

rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

In

concreto, come meglio si illustrerà al consid. 2.9, con decisione del 26

gennaio 2007 l’amministrazione, pronunciandosi nel merito della richiesta di

prestazioni, aveva negato il diritto a prestazioni all’assicurato sulla base di

accertamenti medici (inclusa una perizia psichiatrica) e del relativo rapporto

SMR (doc. AI 23). Con le decisioni del 3 settembre 2012 e 8 aprile 2014

l’amministrazione non era invece entrata nel merito delle nuove domande di

prestazioni del giugno 2012 e febbraio 2014 (doc. AI 30 e 39, 52).

Il

TCA è, quindi, ora chiamato a valutare se successivamente alla decisione del 26

gennaio 2007 lo stato di salute del ricorrente sia peggiorato in misura tale da

giustificare la concessione di prestazioni.

2.9. Dagli

atti di causa risulta che in occasione della decisione del 26 gennaio 2007, l’amministrazione,

in evasione della domanda dell’assicurato che lamentava dolori alla schiena,

alle gambe e disturbi psicofisici (doc. AI 1) aveva esperito tra l’altro anche

una valutazione specialistica psichiatrica. Nel rapporto 8

febbraio 2006 il dr. __________, psichiatra del Servizio Psicosociale (SPS),

diagnosticati “Episodio depressivo ricorrente, episodio attuale lieve con

sintomi biologici ICD 10 F33.01, Sindrome da disadattamento per aggressione

fisica e da arma da fuoco ICD 10 F43.2, Disturbo di personalità di tipo misto,

con tratti del disturbo di personalità antisociale ICD 10 F61.0”, aveva

concluso per un’incapacità lavorativa del 20% dal giugno 2000 (doc. AI 11).

Tale valutazione, condivisa dal medico SMR dr. __________ nel rapporto 10

agosto 2006 (doc. AI 12), è, come detto, stata posta a fondamento della

decisione di rifiuto del 26 gennaio 2007 (doc. AI 23).

In

occasione della presentazione della nuova domanda di prestazioni del 10 maggio

2017, l’Ufficio AI, dopo aver preso atto di uno scritto 12 aprile 2017 dello

psichiatra curante nel quale veniva attestato un generico peggioramento della

sintomatologia ansioso-depressiva (doc. AI 71), ha interpellato il dr. __________,

urologo, il quale ha riferito di un consulto avvenuto il 7 marzo 2017 che aveva

concluso per un controllo urologico senza anomalie (doc. AI 80). Ha inoltre

interpellato il dr. __________, il quale, nel rapporto medico del 4 luglio

2017, posta la diagnosi di “Grave episodio depressivo in sindrome da

disadattamento e personalità antisociale”, ha concluso per una completa

inabilità lavorativa rilevando la presenza di “Ansia intensa, tendenza al

peggioramento della condizione depressiva costante, disturbi della memoria a

breve termine e di concentrazione” (doc. AI 81). È pure emerso che dal 27

giugno al 19 luglio 2017 l’assicurato era stato ricoverato presso la Clinica

psichiatrica __________ (__________), la quale, con rapporto di dimissione del

25 luglio 2017, aveva posto le diagnosi di “Episodio depressivo di media

gravità con sintomatologia ansiosa (ICD10: F32.1), disturbo di personalità

emotivamente instabile (ICD 10: F60.3)” (doc. AI 86). Esaminati gli atti,

il medico SMR dr. __________ ha ritenuto imprescindibile l’effettuazione di una

perizia psichiatrica (doc. AI 88). Nel frattempo l’assicurato ha avuto una

nuova degenza presso la __________ dal 4 agosto al 2 ottobre 2017 (doc. AI 90).

Nel relativo rapporto di dimissione la __________ ha posto la diagnosi

psichiatrica di “disturbo di personalità emotivamente instabile: tipo

impulsivo (ICD10: F 60.30)” (doc. AI 90).

Con

rapporto peritale del 3 gennaio 2018 la dr.ssa __________, psichiatra, sulla

base anche di una valutazione della psicologa __________, così come sull’esame

della documentazione agli atti, su due colloqui con il paziente e consulti

telefonici con i curanti della __________ e con il dr. __________, posta la

diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “disturbo di personalità

emotivamente instabile: tipo impulsivo (ICD10: F 60.30)”, oltre alla diagnosi

senza influsso sulla capacità lavorativa di “Uso dannoso di alcol ICD10

F10.1”, ha certificato un’inabilità in ogni attività del 20%, intesa come

calo del rendimento. Le risorse e i deficit dell’assicurato sono stati

descritti come segue:

"

(…)

C. CONSEGUENZE Sulla CAPACITA' Dl LAVORO

1. Descrizione di risorse e deficit-secondo schema MlNl

lCF-APP -

1. Rispetto delle regole: grado di

disabilità nessuno. nessuno: sì

presenta puntuale ad entrambi gli appuntamenti

con la scrivente ; anche dal curante va regolarmente agli appuntamenti ed in orario. A suo dire la moglie l'aiuterebbe a non

dimenticarsi.

Considerandi

2.

Organizzazione dei compiti: grado di

disabilità nessuno: riesce a organizzarsi

senza particolari difficoltà e a mantenere

tutti i suoi impegni.

3.

Flessibilità: grado di disabilità . fatica ad

adattarsi a situazioni che non gli sono congeniali

mostrandosi reattivo e oppositivo.

4.

Competenze: grado

di disabilità nessuno. le abilità lavorative qualitative non

dovrebbero essere inficiate in maniera significativa

dalla patologia.

5.

Giudizio:

grado di disabilità nessuno. la

capacità di giudizio appare intatta. E' in grado di valutare e scegliere tra più alternative, sia riguardo

a sé stesso che a terzi.

6.

Persistenza: grado di disabilità lieve. allo

stato attuale presenta alcune difficoltà di concentrazione e di memoria che

potrebbero diminuire il rendimento sul lungo periodo.

7.

Assertività: grado di disabilità medio. appare

in grado di esprimere le proprie opinioni ma spesso, nel fare ciò, mette in

atto comportamenti manipolatori e sovente pericolosi per sé. Poco disposto ad accettare i consigli altrui.

8.

Contatto con gli altri: grado di disabilità medio. Non ha pressoché contatti sociali. Vede i cugini della

moglie, con cui è in rapporto di amicizia, 1-2 volte all'anno. Sente ogni tanto

al telefono i fratelli in __________.

9.

Integrazione nel gruppo: grado di disabilità medio. potrebbe avere delle difficoltà nel relazionarsi con

superiori se ciò che gli viene chiesto

10.

Relazioni intime: grado di disabilità medio. il

rapporto con la moglie è a tratti conflittuale; scatta verbalmente con lei quando gli rimprovera che non fa nulla tutto

il giorno. Relativamente alla figlia

sostiene di occuparsene il meno possibile, temendo di poter scattare e, in un accesso d'ira, farle del male. La

moglie invece dichiara che il rapporto tra

il marito e la figlia è buono.

11.

Attività spontanee: grado di disabilità lieve. non ha alcun interesse ma non si notano significativi cambiamenti rispetto a prima

dell'insorgenza della malattia in quanto neanche

prima aveva particolari interessi o passioni.

12.

Cura di sé:

grado di disabilità nessuno.

13.

Mobilità:

grado di disabilità nessuno.” (doc. AI 93 p.11)

La

pratica è quindi stata sottoposta al medico SMR dr. __________, il quale, nel

rapporto finale 11 gennaio 2018, ha aderito alle conclusioni della perizia e

concluso per un’inabilità lavorativa nell’attività abituale e in ogni attività

adeguata del 20% da gennaio 2000 (doc. AI 95). Visionata una certificazione del

dr. __________, chirurgo ortopedico, attestante un’inabilità dal 16 giugno al

24.

agosto 2018 per dolori al ginocchio sinistro (doc. AI 96), mediante la decisione

contestata l’amministrazione, ammessa un’inabilità lavorativa del 80% in ogni attività,

e, quindi uno stato di salute invariato dal 2000, ha respinto il diritto a

prestazioni motivando:

" (…)

Esito degli accertamenti

Con decisione 26.01 .2007 è stata rifiutata

all'assicurato la domanda di prestazioni Al in quanto presentava una inabilità del 20% in qualsivoglia

attività.

La documentazione acquisita agli atti, in fase

d'istruttoria dell’ulteriore domanda, e con particolare riferimento al rapporto

peritale 03.01.2018 ha permesso al nostro Servizio medico regionale (SMR) di

oggettivare uno stato di salute invariato dal 2000, riconfermando una capacità

al lavoro dell'80% in qualsiasi attività professionale.

Si riafferma pertanto il rifiuto a prestazioni Al in

considerazione del fatto che nell'attività abituale,

nell'ambito delle costruzioni, l'assicurato raggiunge il minor discapito economico

e parimenti un grado Al del 20%.

Provvedimenti professionali

Non sono previste misure d'integrazione, si resta

tuttavia a disposizione per il finanziamento di una formazione su misura sul

posto di lavoro, qualora dovesse reperire un’attività confacente.

Nel caso specifico, l'aiuto al collocamento sarà

eventualmente attivato su esplicita richiesta scritta del Sig. RI 1.” (doc. AI

103)

Di

fronte a questo giudice l’assicurato ha prodotto nuova documentazione medica,

segnatamente un certificato del dr. __________, rapporti di dimissione della __________

del 25 luglio 2017, 6 ottobre 2017, 31 gennaio 2018, 19 giugno 2018, 8 agosto

2018, 28 gennaio 2019, 18 giugno 2019 un certificato di inabilità lavorativa

relativo alla degenza presso la __________ dal 18 agosto al 12 ottobre 2018 e documentazione

relativa ad un ricovero d’urgenza dal 17 al 19 maggio 2019 presso l’Ospedale

regionale di __________.

Valutate

tali certificazioni, il SMR, con Annotazioni del 29 ottobre 2018, 22 novembre

2018, 21 maggio 2019 (doc. IV, IX, XIII), ha concluso che dalle stesse non

risultava una modifica dello stato di salute rispetto alla precedente

valutazione (cfr. in esteso al consid. 2.10).

2.10

Nella

concreta fattispecie, dopo attento esame della documentazione agli atti, rammentato

che la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante

della fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza

preponderante (STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 e 9C_418/2010, consid. 3.1;

SVR 2012 IV n. 18 pag. 181; cfr. anche 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid.

2; cfr. sopra al consid. 2.5), questo Tribunale, per i motivi che seguono, non

può che confermare la decisione dell’Ufficio AI, con la quale ha negato

l’intervento di un peggioramento rilevante delle condizioni dell’assicurato

rispettivamente della sua capacità lavorativa, e, quindi, confermato il diniego

delle prestazioni.

Occorre

rammentare che in occasione della prima decisione 26 gennaio 2007 - cresciuta

incontestata in giudicato e di conseguenza vincolante - l’amministrazione si

era basata sulle certificazioni dei curanti, e in particolare sulla perizia 8 febbraio 2006 del dr. __________, psichiatra del __________, il quale, diagnosticati “Episodio depressivo ricorrente, episodio

attuale lieve con sintomi biologici ICD 10 F33.01, Sindrome da disadattamento

per aggressione fisica e da arma da fuoco ICD 10 F43.2, Disturbo di personalità

di tipo misto, con tratti del disturbo di personalità antisociale ICD 10 F61.0”,

aveva concluso per un’incapacità lavorativa del 20% dal giugno 2000 (doc. AI

11). Tale valutazione, condivisa dal medico SMR dr. __________ (doc. AI 12), è

stata posta a fondamento della decisione di rifiuto (doc. AI 23).

In

occasione della nuova domanda di prestazioni del maggio 2017 e degli

accertamenti esperiti la situazione è apparsa sostanzialmente invariata.

In

particolare, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’Ufficio AI fino alla resa della decisione

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione agli atti, questo Giudice

non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale del 3 gennaio 2018 della

dr.ssa __________, da considerare dettagliata, approfondita e rispecchiante i

ricordati parametri giurisprudenziali. In effetti, la perita, dopo attenta

valutazione della documentazione agli atti, dell’anamnesi, di un accurato esame

clinico in due sessioni, l’esecuzione di esami clinici e delle descrizioni

soggettive, ha correttamente ritenuto che l’assicurato era portatore di “Disturbo

di personalità emotivamente instabile ICD10 F60.30” oltre che, senza

influsso sulla capacità lavorativa, “Uso dannoso di alcol ICD10 F10.1”. Quanto

alla capacità lavorativa, la psichiatra ha concluso che all’assicurato era da

riconoscere un’inabilità lavorativa del 20% in termini di calo del rendimento.

Nel

referto peritale la perita ha precisato che la limitazione era data dalla

tendenza ai conflitti con le altre persone verso cui potrebbe manifestarsi

oppositivo e dalla difficoltà di concentrazione e memoria sul lungo termine. Ha

quindi ritenuto adatto “un lavoro ripetitivo, strutturato e routinario;

senza eccessivi contatti con colleghi, in un ambiente senza particolari

imprevisti da dover gestire e senza responsabilità elevate.” La perita ha

pure sottolineato la scarsa collaborazione mostrata dall’assicurato osservando

come da lui era esigibile attendersi l’assunzione di un’adeguata terapia

farmacologia atta a gestire le tendenze impulsive così come l'astensione dal consumo

alcolico. Tali fattori potrebbero a suo avviso migliorare ulteriormente la sua

capacità lavorativa.

In

merito all’evoluzione della capacità lavorativa la perita ha quindi confermato

le conclusioni del collega __________ per quanto concerneva la precedente

inabilità del 20% in tutte le attività, rilevando che “a livello clinico,

allo stato attuale non si rilevano significative differenze in senso né in

meglio né in peggio rispetto alla situazione come descritta alla prima richiesta

di prestazioni Al; la storia clinica è caratterizzata da una scarsa

collaborazione alle cure, sin dall'inizio quando, a seguito della sparatoria,

pur lamentandosi dei dolori, non sempre si è recato dagli specialisti come

suggerito dal generalista, finché ha cambiato generalista. Anche la presa a

carico all'__________ è stata discontinua, così come la presa dei

farmaci, cosa che si è mantenuta tuttora, seppur negata dal periziando, ma

confermata dai recenti dosaggi ematici”.

Dopo

aver sottolineato che già in occasione delle prime degenze dell’assicurato nel

2006.

per ideazioni di morte fossero emersi aspetti manipolatori, tratti oppositivi

alle cure, ha descritto l’assicurato come “poco collaborante e con una storia

professionale estremamente discontinua” e in ogni modo “molto poco

attendibile”, quanto da lui dichiarato non essendo sempre coerente con gli

atti e le altre fonti. A suo avviso “la poca coerenza e attendibilità

dell'assicurato hanno reso negli anni difficile anche un inquadramento diagnostico,

per cui sono state avanzate diverse diagnosi.”.

Quanto

all’attuale diagnosi, la perita ha precisato che la stessa era determinata

dalla costatazione che l’assicurato aveva un comportamento che deviava dai comportamenti

culturalmente attesi e accettati nell'ambito del controllo degli impulsi e

delle relazioni interpersonali. Tali modalità comportamentali ostacolavano

l'adattamento in quanto erano disfunzionali in più contesti (personali,

lavorativi e sociali) e erano causa di sofferenza e malessere per il soggetto.

Tali comportamenti si manifestavano da un lungo periodo e si erano mantenuti

stabili nel tempo e non erano riconducibili ad altre sindromi psichiche né a patologie

organiche. Ha quindi osservato:

"

Accanto a ciò il periziando

presenta una tendenza ai conflitti con gli altri, nonché un'incapacità a

controllare accessi di rabbia, in particolar modo quando viene contradetto o

non si dà seguito alle sue richieste, e una tendenza ad agire in maniera imprevedibile

senza pensare alle conseguenze, soddisfando dunque i criteri ICD10 per il

disturbo di personalità impulsivo. Tale disturbo di personalità, che all'inizio

dell’osservazione clinica a tratti sembrava avere più le caratteristiche di un

disturbo antisociale, a tratti di una sindrome da disadattamento, si inserisce

su una struttura di personalità rigida, poco disposta a scendere a compromessi,

con scarsa tolleranza alle frustrazioni. Vi è inoltre una chiara tendenza

manipolatoria, a voler boicottare ogni proposta di aiuto, nonché un'enfatizzazione

dei sintomi lamentati, evidente sia nei vari ricoveri che alle valutazioni in

sede peritale.

Non si rilevano allo stato attuale criteri per la

diagnosi di un disturbo depressivo: in particolare non si osserva un tono

dell'umore deflesso per la maggior parte della giornata e quasi ogni giorno che

non sia influenzato da circostanze esterne; la timia dell'assicurato nelle due

visite è apparsa di fatto in asse. Non vi sono sentimenti di perdita di

autostima né di sicurezza né sensi di colpa inappropriati o auto-biasimo; i

saltuari pensieri riferiti di suicidio così come i tentativi di suicidio e di

autolesionismo messi in atto in non sono da ritenersi espressione di una

sintomatologia depressiva quanto di tentativi di manipolazione estrema in quanto

messi in atto durante i ricoveri ospedalieri (o i congedi) in procinto di dimissioni,

su cui il periziando non concordava, oppure platealmente in reparto, sempre

alla notifica della decisione di dimissioni. Circa il sospetto diagnostico di

Sindrome post traumatica da stress (ICDIO F43.1), avanzato per la prima volta

nel 2002 nel corso del ricovero alla clinica di __________, e ancora nel 2006

come Modificazione duratura della personalità dopo un'esperienza catastrofica

(ICD 10 F82.0), ovvero la ferita da arma da fuoco nel 2000, non si ritrovano nella

sintomatologia dell'assicurato i criteri per porre tali diagnosi. Manca innanzi

tutto il rivivere l'evento tramite flashback intrusivi, così come mancato i ricordi

vividi dell'evento e i sogni ricorrenti su di esso. Non vi è stata tendenza

all'evitamento di incorrere in situazioni simili in quanto l'assicurato ha continuato

per diversi anni a frequentare bar per consumare alcool con il rischio di

incorrere in situazioni rissose, quale quella che lo aveva portato ad essere

aggredito, fino a 3-4 anni fa quando, a suo dire, avrebbe smesso di bere

alcolici. Non vi sono difficoltà a ricordare aspetti legati all'evento

stressante e, inoltre, non sono presenti sintomi di iperarousal o reazioni di

allarme esagerate. Manca inoltre il criterio temporale per porre la diagnosi di

Sindrome post-traumatica da stress, secondo cui i suddetti sintomi devono

comparire entro 6 mesi dall'evento e che nella storia clinica dell'assicurato

non sono mai stati descritti.

La diagnosi di Modificazione duratura della personalità

dopo evento catastrofico prevede la presenza di un atteggiamento ostile e

sospettoso verso il mondo, con ritiro sociale e disperazione, sentimento

costante di sentirsi minacciato ed estraneamento. L'assicurato non presenta alcuno

di questi sintomi, ad eccezione di un certo grado di ritiro sociale che di fatto

però c'è sempre stato dal suo arrivo in Svizzera e che non gli impedisce

comunque di uscire spesso a cena con la figlia quando la madre è al lavoro. Non

vi è l'evidenza di un netto e duraturo cambiamento del modo in cui il periziando

si percepisce e si pone in relazione con il mondo e con sé stesso.

Con la terapia attuale l'assicurato dichiara di

assumerla regolarmente ma di non avvertirne alcun beneficio, cosa che appare

poco verosimile visto i farmaci e le dosi prescritte. È stato organizzato,

nell'ambito dell'attuale valutazione peritale, un dosaggio ematico dei farmaci prescritti

che ha dimostrato che la duloxetina, il valproato, il risperidone e il fluperitixolo

sono tutti nettamente sottodosati rispetto al range terapeutico. La

carbamazepina risulta invece in range.

Si segnala inoltre che è stato richiesto, unitamente ai

tassi ematici dei farmaci sopracitati, la quantificazione del CDT, al fine di

verificare l'effettiva astensione dall'abuso alcolico, come sostenuto dal

periziando. Dall'esame risulta invece un valore di CDT pari a 3.08, dove un valore

inferiore a 2.56% è considerato normale, mentre un valore superiore a 2.56% corrisponde

ad assunzione giornaliera di almeno 60 g di etanolo. (…)”

Sulla

base di queste osservazioni, poste le menzionate diagnosi, nella descrizione

delle risorse e dei deficit la perita ha individuato un grado di disabilità lieve

negli ambiti “Persistenza” e “Attività spontanee” , un grado di

limitazione medio negli ambiti “Flessibilità”, “Assertività”,

“Contatto con gli altri”, “Integrazione nel gruppo” e “Relazioni

intime”, mentre che in tutti gli altri ambiti, vale a dire “Rispetto

delle regole, Organizzazione dei compiti, Competenze, Giudizio, Cura di sé,

Mobilità” non era rilevabile alcuna limitazione (cfr. per esteso al consid.

2.

).

Tutto

ben considerato la perizia ha quindi concluso - sulla base di un’approfondita

analisi della documentazione, dell’anamnesi, della descrizione della giornata,

dell'esame clinico effettuato secondo il vocabolario AMDP System, della

descrizione dei limiti e delle risorse secondo schema Mini-ICE APP e delle

descrizioni soggettive - che andava confermata la precedente valutazione con

un’inabilità lavorativa del 20% in ogni attività. La perita ha posto le

seguenti conclusioni:

"

Per quanto riportato finora,

dall'attuale esame peritale si evince che l'assicurato soffre di un Disturbo di

personalità emotivamente instabile, di tipo impulsivo (ICDIO F60.3). Tale diagnosi

ha ripercussioni sulla capacità lavorativa, nell'attività da ultimo svolta così

come in attività adeguata; in particolare è causa di un'incapacità lavorativa

del 20% in termini di calo del rendimento.

Si ritiene completamente abile dal punto di vista

psichiatrico nel lavoro di casalingo. L'incapacità

lavorativa parziale è data dalla tendenza ai conflitti con le altre persone

verso cui potrebbe manifestarsi oppositivo e dalla difficoltà dì concentrazione

e memoria sul lungo termine. Si ritiene adatto ad un lavoro ripetitivo, strutturato

e routinario; senza eccessivi contatti con colleghi, in un ambiente senza

particolari imprevisti da dover gestire e senza responsabilità elevate.

È esigibile l’assunzione di una terapia farmacologia

atta a gestire le tendenze impulsive; data

la non collaborazione dell'assicurato sarebbe utile un controllo dell'assunzione

tramite dosaggi ematici a sorpresa. È' inoltre

esigibile l'astensione dal consumo alcolico, che andrebbe verificato. Sia la

corretta assunzione di una terapia sia l'astensione dal consumo alcolico

potrebbero migliorare la capacità lavorativa e permettere una migliore definizione

di capacità e risorse, per la valutazione delle quali rimarrebbe comunque indicato

un accertamento delle capacità lavorative, verso cui però il periziando non è al

momento disponibile. In particolare si può ipotizzare che la capacità

lavorativa attuale migliori del 20% nell'arco di 6 mesi se la terapia farmacologica

venisse assunta correttamente.” (doc. AI 93)

A

tali conclusioni, ben motivate e frutto di un approfondito esame e rispettose

dei requisiti posti dalla giurisprudenza in materia di perizie psichiatriche, questo

Giudice deve senza riserve aderire.

Del

resto le stesse sono state pienamente condivise anche dal medico del SMR nel rapporto

finale del 11 gennaio 2018 (cfr. doc. AI 95).

2.11

Nemmeno

un’accurata valutazione degli atti medici prodotti in questa sede permette una

diversa conclusione.

Col

ricorso l’assicurato ha innanzitutto prodotto una certificazione dello

psichiatra curante dr. __________ attestante:

"

(…) il presente in risposta al Suo scritto del 15.10 u.s., al fine di

significarLe come lo stato clinico del

summenzionato in epigrafe sia seriamente alterato e compromesso, nello

specifico egli presenta un IL completa nei confronti della totalità delle

professioni con prognosi altamente

sfavorevole. Come del resto è apprezzabile dai vari ricoveri da egli sostenuti

durante l'ultimo periodo avvenuto presso la __________ di ___________.

Avvalendoci come referente diagnostico dell"lCD-10

si promuove diagnosi di:

* Disturbo di

personalità emotivamente instabile (F60.3);

* Sindrome depressiva ricorrente, episodio di gravità

moderata con sintomatologia

biologica annessa (F33. 1).

Il paziente sta beneficiando di un trattamento

ambulatoriale presso il nostro centro, vista la gravità del quadro in essere a

breve verrà istituito un ricovero sotto regime semistazionario. Restando

a disposizione per qualsiasi necessità, con l'occasione Li si porgono i nostri

più cordiali saluti.“ (doc. B)

Ora,

tale certificazione, che peraltro nemmeno si pronuncia chiaramente sui motivi

concreti che giustificherebbero una limitazione della capacità lavorativa

superiore a quella accertata in sede peritale, manifestamente non consente di

comprovare un peggioramento delle condizioni dell’assicurato. Del resto, la

stessa è stata sottoposta all’esame del medico SMR dr. __________, psichiatra,

il quale si è pronunciato nell’Annotazione del 29 ottobre 2018 nel senso che “Il

certificato datato 23.10.2018 a firma psicologo __________, Dr. __________

presenta un apprezzamento diagnostico dei curanti in assenza di ogni altra

informazione clinica e/o valetudinaria oggettiva. Il rapporto SMR finale del

11.01.2018

è dunque confermato.” (doc. IV).

Da

tale conclusione, presa dal SMR dopo accurato esame del caso e della

documentazione agli atti, questo Tribunale non ha motivo di scostarsi.

Le

valutazioni della perita psichiatrica e del SMR non sono state smentite nemmeno

da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una

diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento

successivo alle predette valutazioni mediche e entro la data della decisione

contestata, ritenuto come per

costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento

contestato del 25 settembre 2018 (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

Quanto

innanzitutto ai rapporti d’uscita della __________ relativi alle degenze dal 27

giugno al 19 luglio 2017, dal 4 agosto 2017 al 2 ottobre 2017, gli stessi erano

già agli atti ed erano stati valutati dal SMR, il quale, alla luce degli

stessi, aveva in effetti deciso di far esperire la perizia psichiatrica poi

effettuata dalla dr. Dr.ssa __________.

Per

quel che concerne poi i rapporti d’uscita dalla __________ relativi alle

degenze dal 21 dicembre 2017 al 29 gennaio 2018 (doc. C5), dall’11 aprile al 13

giugno 2018 (doc. C3), dal 11 luglio al 6 agosto 2018 (doc. C4) e dal 18 agosto

al 12 ottobre 2018 (doc. C1), va innanzitutto detto che dai relativi rapporti

d’uscita emerge una situazione paragonabile a quella relativa ai precedenti

ricoveri, con la medesima diagnosi di “disturbo di personalità emotivamente

instabile: tipo impulsivo ICD10 F 60.30” (nel rapporto d’uscita del 8

agosto 2018 compare anche quella di “Pensieri e ruminazioni prevalentemente

ossessive, ICD10 F 42.0”; doc. C4) senza attestazioni di inabilità

lavorativa, se non quella in relazione all’ultima degenza e riferita unicamente

al periodo della stessa (doc. C1). Questi rapporti non evidenziano quindi un

peggioramento né appunto si esprimono su un’eventuale inabilità lavorativa.

Essi sono peraltro stati sottoposti al SMR, il quale con annotazione 22

novembre 2018 ha affermato:

"

Ho preso nozione dei rapporti della

__________ di __________ concernenti ulteriori ricoveri avvenuti dopo la

restituzione della perizia psichiatrica il 08.01.2018.

Al momento della perizia erano noti 4 ricoveri in __________.

La perita Dr.ssa __________ aveva interpellato il Dr. __________ (v. pto 6 pag.

8) il quale aveva confermato comportamenti manipolatori con gesti impulsivi e

plateali, discrepanze tra dichiarazioni soggettive e riscontri oggettivi.

Ora, il 5º ricovero dal 21.12.2017 al 29.01.2018, mette

in luce una situazione simile, una sintomatologia

soggettiva apparentemente severa ma che si evolve positivamente in modo verosimilmente

rapido nonostante la scarsa collaborazione del paziente.

6º ricovero dal 11.04.2018 al 13.06.2018: proveniente

dal PS dell'__________ dove verbalizza la paura di perdere il controllo; nessun

comportamento a rischio durante il ricovero, accetta le cure e migliora

rapidamente.

Durante il 7º ricovero dal 11.07.2018 al 08.08.2018,

l'assicurato verbalizza intenzioni aggressive senza che siano oggettivati segni

di discontrollo. Accetterebbe le cure; in ogni caso migliora rapidamente.

Per quanto concerne I'8º ricovero dal 18.08.2018 al

12.10

, ho a disposizione solo un certificato generico d'inabilità

lavorativa.

In conclusione, le motivazioni dei recenti ricoveri in __________

sono del tutto sovrapponibili ai primi 4 ricoveri noti al momento della perizia

e adeguatamente considerati nella stessa. Sono confermate le discrepanze tra

espressioni soggettive mai evidenziate in modo oggettivo, un comportamento

ambivalente riguardo alle cure, in generale assenza di coerenza e plausibilità

tra quanto l'assicurato riferisce - e viene per questo ricoverato - e quanto è

poi osservato sia in clinica sia durante la perizia. Dal profilo

medico-psichiatrico si possono pertanto confermare le precedenti conclusioni.”

(doc. IX/1)

A

queste conclusioni, tratte dal dr. __________, specialista in psichiatria,

sulla base di un’attenta valutazione dell’inserto, va prestata adesione.

Quanto

all’ulteriore rapporto di degenza dal 8 novembre 2018 al 11 gennaio 2018 (doc.

D), il ricovero è avvenuto a seguito dell’avvenuta assunzione di dosi elevate

di medicamenti con intento anticonservativo. Dallo stesso emerge, oltre alle

note diagnosi di “disturbo di personalità emotivamente instabile: tipo impulsivo

ICD10 F 60.30” e “Pensieri e ruminazioni prevalentemente ossessive,

ICD10 F 42.0” anche quella di “Episodio depressivo grave senza sintomi

psicotici, ICD10 F32.1”. Esprimendosi sul decorso clinico del paziente, i

medici della __________ hanno, fra l’altro, osservato che durante la degenza

era stata fortemente rivista la terapia farmacologica e erano stati presi “provvedimenti

occupazionali ed educativi per ottenere l'attivazione comportamentale”.

Pronunciandosi sul motivo della dimissione i sanitari hanno osservato che il

regime di cura ospedaliero era inappropriato “per un paziente che dovrebbe

avere come primo obiettivo l'attivazione comportamentale e l'uscita dalla

distruttiva passività in cui si trova” (doc. D).

Sul

tale ricovero sempre il dr. __________ del SMR ha osservato:

"

Ho preso nozione del certificato

della __________ relativo al 9º ricovero dal 9.11.2018 al 11.01.2018. Rispetto

ai certificati precedenti, presi in considerazione dalla mia annotazione del 22.11.2018,

spicca una nuova diagnosi: episodio depressivo grave senza sintomi psicotici, e

le circostanze del ricovero, assunzione di dosi elevate di medicamenti con intento

anticonservativo.

Il complesso del rapporto, incluso il fatto che le

allucinosi riportate non sono riportate nella diagnosi alle dimissioni, lascia

intuire più un intento dimostrativo che un reale intento suicidale, tra l'altro

non si ha notizia né delle dosi ingerite né di un eventuale ricorso al Pronto soccorso di un ospedale generale per le immediate cure

del caso, mentre il ricovero in __________ avviene

il giorno successivo.

Poiché, tuttavia, all'8 novembre 2018 è certificata la

diagnosi di episodio depressivo, si tratta di una nuova diagnosi insorta verosimilmente

dopo la decisione impugnata del 25 settembre 2018.

Per il periodo precedente tale data, rimangono valide

le precedenti prese di posizione SMR.” (doc. XIII/1)

A

tale conclusione occorre aderire, rilevato altresì come la documentazione

medica prodotta dall’assicurato si limita a descrivere le circostanze relative

al ricovero e il decorso dello stesso, non pronunciandosi, come detto, sulla capacità

lavorativa, segnatamente alla dimissione e non allegando motivazioni per cui la

conclusione di inabilità lavorativa del 20% non sarebbe condivisibile, almeno

per quanto riguarda il periodo determinante sino alla resa della decisione

contestata.

Sia

peraltro osservato che la perizia fatta allestire dall’amministrazione non ha

omesso di approfondire la severità e la persistenza dei disturbi psichiatrici,

non tralasciando di precisare anche i motivi per i quali occorreva tuttavia scostarsi

dalle diagnosi poste dai curanti. Allo scopo di dissipare ogni dubbio, del

resto, la dr.ssa __________ aveva pure contattato il dr. __________ del __________

e il dr. __________ in sede di elaborazione della perizia (doc. AI 93 punto 6).

Per

quanto attiene all’ulteriore documentazione prodotta relativa al ricovero d’urgenza

all’Ospedale __________ di __________ dal 17 al 19 maggio 2019 per “abuso

medicamentoso a scopo autolesivo” (doc. E3-E12), e al conseguente

ricovero presso la __________ dal 19 maggio al 7 giugno 2019, con diagnosi di “Episodio

depressivo di media gravità, ICD10 F32.1”, “Disturbo di personalità

emotivamente instabile: tipo impulsivo ICD10 F 60.30”, “Pensieri e

ruminazioni prevalentemente ossessive, ICD10 F 42.0”, “Autolesionismo

intenzionale ICD10 X 84.9” e “Intossicazione acuta da sedativi e

ipnotici, con altre complicanze mediche ICD10 F 13.02”, come meglio si

preciserà di seguito, l’amministrazione nelle sue osservazioni del 31 luglio

2019.

ha con pertinenza nuovamente ribadito che “la questione inerente un

eventuale peggioramento dello stato di salute dell’assicurato esula dalla

presente disputa davanti al TCA e dovrà se del caso formare oggetto di u nuovo

provvedimento amministrativo” (doc. XXI).

Dalla

documentazione prodotta dall’assicurato non è quindi possibile dedurre un

peggioramento delle sue condizioni con influsso rilevante sulla capacità

lavorativa successivo alla valutazione psichiatrica del 3 gennaio 2018 o

quantomeno entro la data della decisione contestata, ritenuto nuovamente come

per costante giurisprudenza il

giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono

realizzati fino al momento del provvedimento contestato del 25 settembre 2018 (DTF

132.

V 220 consid. 3.1.1).

Richiamate

peraltro anche le considerazioni che si impongono sulle certificazioni rese dai

medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STF 9C_949/2010 del 5 luglio

2011, STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.6), il diverso parere

espres-so dal dr. __________, che in ogni modo appare privo di motivazione e di

una chiara conclusione sulla capacità lavorativa, risulta spiegabile con la

diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di

perizia: cfr. STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011) e in ogni modo non è manifestamente

suscettibile di modificare le motivate conclusioni del SMR e, di conseguenza, dell’amministrazione,

non permettendo di ammettere l’intervento di un peggioramento delle condizioni

dell’assicurato rilevante e tale da modificare il grado di invalidità.

Occorre

quindi concludere che l’assicurato ha contestato le conclusioni peritali senza

tuttavia produrre documentazione rilevante o fornire elementi che consentano in

qualche modo a questo Giudice di considerare inattendibili le conclusioni della

perizia psichiatrica del 3 gennaio 2018 e del SMR e, quindi, dell’Ufficio AI,

dalle cui conclusioni in merito alla capacità lavorativa della decisione

contestata non è quindi possibile dipartirsi. Né del resto l’assicurato ha

prodotto documentazione attestante un danno alla salute d’entità maggiore, la

presenza di altre patologie invalidanti o un peggioramento successivo alla

perizia psichiatrica e entro la data della decisione contestata (ribadito che

per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento

contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

Al

proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta

dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio

devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto

riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264.

consid. 3b con riferimenti).

A

questo riguardo va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Inoltre

il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 (I

938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici

SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso

di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia.

Vale

qui pure la pena ancora di osservare, con riferimento a quanto esposto al

consid. 2.6 e alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF

143.

V 409), che la perizia della dr.ssa __________ non ha applicato la

presunzione secondo cui i disturbi psichiatrici possono generalmente

essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile e non si è

limitata a rilevare che le problematiche psichiatriche di cui soffre

l'assicurato non sono resistenti alla terapia, ma ha verificato l’incapacità

lavorativa del ricorrente sulla base di una valutazione puntuale ed oggettiva.

Questo

Giudice ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assi-curato è stato

approfonditamente vagliato dall'amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata (del 25 settembre 2018), data che, come detto, segna il

limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali

(DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 e riferimenti).

Visto

quanto sopra, questo giudice, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia

di valore probatorio di rapporti medici, condivide le affidabili e concludenti

valutazioni della perita psichiatra e dei medici SMR (cfr. più in generale sul

valore probatorio dei rapporti interni del SMR la STFA I 143/07 del 14 settembre

2007, consid. 3.3; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011 con rinvii,9C_376/2007

del 13 giugno 2008), che, con annotazioni 11 gennaio 2018 (doc. AI 95), 22

novembre 2018 (doc. IX/1) e 21 maggio 2019 (doc. XIII/1), hanno valutato

compiutamente la documentazione medica agli atti e sono giunti ad una

conclusione logica e priva di contraddizioni. Richiamato pure l'obbligo che

incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V

278.

consid. 2b, 400 e riferimenti), è quindi da ritenere dimostrato con

il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti, 115 V 142 consid.

8b) che lo stato di salute del ricorrente non ha subito un rilevante peggioramento

rispetto al momento della precedente decisione di diniego di prestazioni del 26

gennaio 2007, con un’inabilità lavorativa del 20% in ogni attività. A giusta

ragione quindi l’amministrazione ha confermato il diniego delle prestazioni.

Quanto

alla valutazione della sussistenza di un eventuale peggioramento subentrato

successivamente alla data rilevante della decisione impugnata del 25 settembre

2018, e meglio in relazione ai successivi ricoveri dal 18 agosto al 12 ottobre

2018.

e nuovamente dal 8 novembre 2018 all’11 gennaio 2019 e dal 17 maggio al 7

giugno 2019 (doc. C1, D, E, F), gli stessi dovranno quindi essere valutati

nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni e non possono essere oggetto

del presente ricorso.

Lo

stesso vale anche con riferimento all’evento del 19 settembre 2018 menzionato

dall’assicurato (ricovero in urgenza all’ospedale durante la degenza presso la __________

dal 18 agosto 2018, doc. XXIII). Infatti, come ha ben esposto l'Ufficio AI, a

quel momento il termine di tre mesi di cui all'art. 88a cpv. 2 OAI non era

ancora scaduto quando l’Ufficio AI ha emanato la decisione impugnata (25

settembre 2018), perciò né l'amministrazione né questo giudice si possono

esprimere su eventuale peggioramento dello stato di salute dell'insorgente.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- andrebbero poste a carico del

ricorrente, il quale tuttavia ha postulato l’esenzione dal pagamento delle

spese di causa facendo pervenire il 29 ottobre 2019 l’apposito certificato per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dall’autorità comunale. Sia

detto a titolo abbondanziale che malgrado tale certificato sia stato inoltrato con

uno scritto dell’avv. __________, tale invio non può essere considerato quale

domanda intesa alla concessione del gratuito patrocinio. Tale scritto è in

effetti pervenuto ad istruttoria ormai conclusa e non ha proposto alcuna

motivazione di merito, ma si è limitato alla trasmissione del certificato

comunale e della valutazione del dr. __________ già agli atti (doc. XXVII).

2.13

Con

riferimento quindi alla richiesta di esonero dal pagamento di tasse e spese

processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul

patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011), va detto

che i presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria

sono dati se il richiedente, non patrocinato da un avvocato, si trova nel

bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti);

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag.

48.

consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto

un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre

2004).

Nel

caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assi-stenza giudiziaria

risulta che il ricorrente vive con la moglie (attiva

professionalmente su chiamata nella misura del 30%) e la figlia nata nel 2012.

Egli è senza attività lucrativa e al beneficio di prestazioni assistenziali.

Inoltre, vista anche la documentazione prodotta, di primo acchito il ricorso

non pareva poter essere considerato manifestamente privo di fondamento.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la sua concessione,

l'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato va quindi concessa, riservato

l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la sua situazione economica dovesse in

futuro migliorare (Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9

Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr.

art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid.

5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente

pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che il

ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali che

sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente all’esonero dalle spese di giustizia è accolta.

3. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

Conformemente al consid. 2.13. esse sono per il momento assunte dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti