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Decisione

32.2018.180

Diniego rendita UAI confermato

4 settembre 2019Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il

ricorrente è disoccupato ed in assistenza ed è, quindi, indigente (doc. A 2).

Ritenuto, inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e

giurisprudenza appaiono adempiute, l’istanza tendente alla concessione

dell’assistenza giudiziaria

Considerandi

(intesa quale esenzione dalle tasse e spese processuali) va accolta, riservate

eventuali modifiche della situazione economica dell’interessato.

Le

spese sono, quindi, a carico dello Stato.

Il

gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa,

può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr. STF 9C_740/2016 del 31

gennaio 2017; STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04,

consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4;

per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione

riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206

consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

Non essendo il ricorrente patrocinato da un avvocato, il gratuito patrocinio, in

casu, va negato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria

(intesa quale esenzione dalle tasse e spese processuali) è accolta.

3. L'istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria

(intesa quale gratuito patrocinio) è respinta.

4. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti