32.2018.181
Non entrata in materia di una domanda di revisione
28 agosto 2019Italiano19 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.181
BS
Lugano
28 agosto 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 28 settembre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con decisione del 16 luglio
2013 l’Ufficio AI del Canton __________ ha rifiutato a RI 1, classe 1961, il
diritto alla rendita presentando un grado d’invalidità non pensionabile del 28%
(doc. 325 inc. AI). La decisione è stata confermata dal Tribunale
amministrativo del Canton __________ con sentenza del 4 luglio 2014 (doc. 393
inc. AI).
1.2. In data 16 ottobre 2014
l’assicurato, nel frattempo trasferitosi in Ticino nell’agosto 2013, ha chiesto
di essere posto al beneficio di una riformazione professionale (doc. 410 inc.
AI). Terminata la riformazione, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia
pluridisciplinare a cura del __________ dal cui rapporto 12 giugno 2017 è emerso
un peggioramento della capacità lavorativa al 50% dal gennaio 2015 (doc. 475
inc. AI).
Sulla base delle risultanze
mediche, con decisione del 15 gennaio 2018 e 29 gennaio 2018 (doc. 504 e 505
inc. AI), debitamente preavvisate il 24 ottobre 2017 (doc. 491 inc. AI),
l’amministrazione gli ha riconosciuto il diritto ad un ¼ di rendita, per un
grado d’invalidità del 49%, dal 1° luglio 2015.
1.3. L’assicurato facendo
riferimento al certificato del 24 aprile 2018 (inviato il 24 luglio 2018) del
proprio medico curante, dr. med. __________, ha fatto valere un peggioramento
delle condizioni di salute dovuto a gonalgia bilaterale e a dolore alle
caviglie (doc. 516 inc. AI). A sostegno del mutamento del proprio stato di
salute il ricorrente ha prodotto i certificati 24 luglio, 7 agosto e 23 agosto
2018 del medico curante, i rapporti 9 gennaio, 27 febbraio, 2 marzo 2018 del
Centro di Radiologia e Senologia di __________, i rapporti 13 febbraio, 11
aprile, 8 maggio, 18 giugno e 31 agosto 2018 del Servizio di Chirurgia ed
Ortopedia dell’Ospedale __________ di __________ nonché gli esisti della
scintigrafia ossea trifasica del 22 maggio 2018 eseguita nel reparto di
medicina nucleare e centro PET dell’Ospedale __________ di __________ (doc.
516, 518 e 521 inc. AI).
La documentazione è stata
sottoposta al vaglio del dr. med. __________ del SMR, il quale ha espresso le
proprie valutazioni nelle annotazioni del 25 luglio, 14 agosto e 28 settembre
2018 (doc. 515, 520 e 523 inc. AI).
Fondandosi su tali rapporti,
con decisione del 28 settembre 2018, debitamente preavvisata il 26 luglio 2018,
l’Ufficio AI non è entrato in materia sulla domanda di revisione non essendo
stato oggettivato un durevole peggioramento della situazione valetudinaria rispetto
alla precedente decisione (doc. 522 inc. AI).
1.4. Contro la succitata decisione
l’assicurato ha interposto il presente ricorso, postulando in sostanza il riconoscimento
di una rendita d’entità maggiore. Con l’apporto di nuova documentazione medica
(cfr. rapporto 24 aprile 2018 del Servizio di radiologia del __________, i
rapporti 17 agosto, 27 agosto e 10 ottobre 2018 del Servizio di Chirurgia ed
Ortopedia dell’Ospedale __________ di __________, il certificato 23 ottobre 2018
del medico curante e, infine, i rapporti 12,18 e 23 ottobre 2018 del Centro __________
presso l’Ospedale __________ di __________), egli ribadisce un peggioramento
del proprio stato di salute, facendo segnatamente presente che le (nuove)
affezioni alle articolazioni inferiori gli causano difficoltà nel camminare.
1.5. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso e la conferma della decisione
contestata. Pur rilevando come i nuovi rapporti medici prodotti con il ricorso siano
tardivi, l’amministrazione evidenzia che tale documentazione non permette di
modificare la decisione impugnata e ribadisce come l’assicurato durante la
procedura amministrativa non abbia reso plausibile una rilevante modifica della
sua situazione valetudinaria.
1.6. Con scritto del 30 novembre
2018 (VI), l’assicurato ha trasmesso al TCA il rapporto del medesimo giorno del
Centro __________ e lo scritto 20 novembre 2018 del medico curante, oltre ad
altri documenti già inviati (VI).
Chiamato a prendere
posizione in merito, con scritto 7 dicembre 2018 l’Ufficio AI ha ribadito la richiesta
di reiezione del ricorso (VIII).
considerato in
diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;8C_855/2010 dell’11 luglio
2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere
se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda di revisione
presentata dall’assicurato nel luglio 2017 (cfr. consid. 1.3).
2.3. Secondo l’art. 87 cpv. 2 OAI se
è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado
d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto
dovuto all’invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
Qualora la rendita,
l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati
negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata
riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo
esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2
(art. 87 cpv. 3 OAI).
L'allora Tribunale federale
delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), nella DTF 133 V
263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo
l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la
propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda
deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (si tratta
dell’attuale art. 87 cpv. 2 e 3 OAI in vigore dal 1. gennaio 2012). Scopo di
questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente
chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è
già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130
V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione
non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando
una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante
modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione
è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10;
Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare
la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia,
le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art.
41 vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi,
Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in
Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In
particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una
modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello
stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato,
abbiano subìto una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per stabilire in una situazione
concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in
particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale con
quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V
351 consid. 3.5.2).
Nella DTF 133 V 108,
modificando la giurisprudenza, l’Alta Corte ha stabilito che il punto di
partenza per la valutazione di una modifica del grado d’invalidità suscettivo
di incidere notevolmente sul diritto alle prestazioni è, dal profilo temporale,
l’ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame
materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei
fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi. Da questo punto di
vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di
rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con
riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pag. 430-433).
Il
TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un
rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti
per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta
essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente
domanda di revisio-ne) l’assicurato non rende verosimile la rilevante
mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti
medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima
deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in
questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della
domanda (DTF 130 V 64 consid. 5.2.5).
Se l'assicurato interpone
ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo
se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se
invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si
pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se
la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente
avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991
pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra
menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio
2003, il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06
del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5) e
l’entrata in vigore il 1. gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3 dell’art. 87 OAI
corrispondenti ai precedenti cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.
Va
ancora rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 3 e 4 OAI
(corrispondenti agli attuali art. 87 cpv. 2 e 3 OAI dal 1° gennaio 2012), è
sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la
prova della verosimiglianza preponderante valida nell'ambito delle
assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere
l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima
decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi
siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che
un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è
subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del
5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio
2008; STF I 55/07 del 26 novembre 2007; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa). Più
la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung
u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere
Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder
weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw.
3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato nella
STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.4. Con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF
8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato
che, nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella
nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d'invalidità è modificato
in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente
rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti a
rendere verosimile l'asserita modifica. In questo secondo caso – come accennato
(cfr. consid. 2.3) – l'amministrazione deve impartire all'interessato un
termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in
caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2).
Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da
considerare nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid. 3.2).
Nel caso giudicato dall'Alta Corte si trattava di un'assicurata alla
quale - dopo che con sentenze del 28 ottobre 2005 e del 4 febbraio 2009 il
Tribunale cantonale aveva confermato le rispettive decisioni amministrative con
le quali le domande di prestazioni erano state respinte per assenza di grado
d'invalidità pensionabile e l'Ufficio AI, con decisione 5 maggio 2010,
cresciuta incontestata in giudicato, non era entrato nel merito della nuova
domanda del 22 febbraio 2010 -, con decisione del 27 ottobre 2011 era stato
confermato il diniego di prestazioni non entrando nel merito della quarta
domanda di prestazioni del 20 maggio 2011. Il TF ha giudicato corretto l'agire
del Tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione la nuova
documentazione medica prodotta per la prima volta nella procedura ricorsuale,
che andava considerata nell'ambito di una nuova domanda nel caso in cui con la
stessa fosse stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze
di fatto ("(…) Weiter hat die Vorinstanz zutreffend erwogen,
dass die von ihr erst im kantonalen Beschwerdeverfahren neu aufgelegten
Arztberichte nicht berücksichtigt werden können, sondern im Wege einer
allfälligen Neuanmeldung vorzubringen sind, falls sie eine anspruchsrelevante
Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil 8C_177/2010
vom 15. April 2010 E. 6). Auf den angefochtenen Entscheid wird verwiesen (Art.
109 Abs. 3 BGG) (…)").
Nella STF I 734/05 dell'8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del
15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un
Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un Tribunale cantonale aveva
preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso.
L'Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile
che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto
alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all'obbligo per
l'amministrazione di fissare un termine all'assicurato per rendere verosimile
la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l'assicurato non rende
verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma rinvia a
mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende
trasmettere in un secondo tempo o che chiede all'amministrazione di acquisire
d'ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a
mezzi di prova supplementari, l'amministrazione deve decidere sulla base della
domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui
all'art. 87 cpv. 3 OAI (attuale art. 87 cpv. 2 OAI), mezzi di prova che datano
successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre
prodotti nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di
revisione.
2.5. Nel caso in esame, dalla documentazione
medica prodotta in sede amministrativa, in particolare dai rapporti 13 febbraio
2018 (pag. 1476 inc. AI), 11 aprile 2018 (pag. 1474 inc. AI) e 31 agosto 2018
(pag. 1503 inc. AI) del dr. med. __________ del Servizio di Ortopedia ed
Ortopedia dell’Ospedale __________ di __________ risultano indicate le diagnosi
di condropatia retro-rotulea bilateralmente sintomatica, con sindrome algica
articolazione tibio-tarsica sinistra e destra in misura minore. Tale
problematica alle ginocchia non è stata riscontrata dal dr. med. __________ nel
suo consulto reumatologico del 4 aprile 2017, eseguito nell’ambito della
perizia pluridisciplinare del 12 giugno 2017. Lo specialista aveva infatti
diagnosticato una sindrome somatoforme da dolore persistente, nonché una
sindrome lombospondilogena (pag. 1351 inc. AI).
In quello del 18 giugno 2018
la dr.ssa med. __________ del succitato servizio medico dell’Ospedale __________
ha segnatamente rilevato che “dati i problemi alla schiena e alle ginocchia,
richiederemo una valutazione podologica per una valutazione anche della
deambulazione ed i eventuali scompensi dinamici” (pag. 1498 inc. AI).
Nel citato rapporto 31
agosto 2018 del dr. med. __________ ha rilevato:
" (…) il quadro clinico presentato
dal paziente non correla con il quadro radio clinico presente, ritengo la
sofferenza presentata possa essere neurologica, motivo per il quale ho proposto
al paziente di essere convocato dal nostro servizio di terapia del dolore, per
valutare se un trattamento locale o sistemico, possa portare ad un
miglioramento dei sintomi. Riterrei forse utile valutare l’esecuzione di un
bilancio neurochirurgico per quel che riguarda la situazione del rachide
lombare, in quanto anche questa sintomatologia bilaterale, può far pensare ad
un’altra origine del dolore.” (pag. 1503 inc. AI)
Fatti
I succitati rapporti,
prodotti a tre riprese insieme ad altra documentazione medica, sono stati
valutati dal dr. med. __________, specialista in chirurgia e attivo presso il
SMR, il quale ha sostenuto che:
-
“non c’è sospetto oggettivo per un
aggravamento della malattia né altre malattie di nuovo riscontro con influsso
duraturo sulla capacità lavorativa “(cfr. annotazioni 25 luglio 2018
riguardo i rapporti 13 febbraio e 11 aprile 2018 del dr. med. __________, pag.
1469 inc. AI);
- “Alla luce della
nuova documentazione medica prodotta agli atti, la valutazione dei specialisti
ortopedici (dr. med. __________ e dr.ssa med. __________) non apportano
nuovi elementi oggettivi che possano alterare, ad oggi, lo stato valetudinario ovvero
lo scrivente riconosce che pur essendo l'A.to di salute cagionevole è però
anche perennemente in apprensione per il suo essere (nota sindrome depressiva
ricorrente F33.1 , sindrome somatoforme da dolore persistente F 45.4 e
modificazione duratura della personalità da dolore cronico F 62.8), essendo
afflitto da una patologia cronica-degenerativa, per il quale ritengo esigibile
secondo il diritto assicurativo svizzero definire consolidato lo stato
clinico-sintomatologico-terapeutico ed è quindi ragionevolmente plausibile
attendere che l'A.to metta in atto un determinato comportamento, anche se
questo può implicare fastidi e un certo sacrificio, collaborando e minimizzando
il suo danno alla salute; ciò significa che anche l'assicurato deve dare il
proprio contributo per il suo reinserimento professionale (art 21 cpv. 4 LPGA),
anche accettando eventuali misure terapeutiche idonee per il suo caso (art 7
LPGA)”(sottolineatura del redattore; cfr. annotazioni del 14 agosto 2018
in merito al rapporto 18 giugno 2018 della dr.ssa __________ ed ai succitati
rapporti del dr. __________, pag. 1502 inc. AI);
- “non c’è il sospetto oggettivo per un aggravamento
della malattia né altre malattie di nuovo riscontro” (cfr. annotazioni
28 settembre 2018 in merito al rapporto 31 agosto 2018 del dr. med. __________;
pag. 1512 inc. AI).
Pertanto, sulla scorta delle
succitate valutazioni del SMR – che
questo Tribunale ritiene plausibili e che non ha quindi motivo di
mettere in dubbio – rettamente l’Ufficio AI ha ritenuto che durante
l’istruttoria amministrativa, conclusasi con l’emissione della decisione del 28
Considerandi
settembre 2018 qui impugnata, non è stato prodotto alcun atto medico dal quale
si possa evincere un probabile peggioramento della situazione valetudinaria.
Successivamente
alla decisione amministrativa, all’Ufficio AI sono giunti ulteriori atti medici
(pag. 1519 – 1524 inc. AI).
Va in particolare fatto
riferimento al rapporto 18 ottobre 2018 del __________ in cui è stato
evidenziato che dal mese di dicembre 2017 (quindi successivamente alla perizia
del __________) l’assicurato presenta un dolore al ginocchio sinistro che gli impedisce
di camminare normalmente (pag. 1522 inc. AI).
Solo nel rapporto 30
novembre 2018 la dr.ssa __________ del citato Centro __________, ricapitolando
i diversi trattamenti eseguiti, ha ritenuto che nella “situazione attuale il
Signor RI 1 sarebbe in grado di lavorare 2 – 3 ore al giorno massimo, dopodiché
viene limitato dai suoi dolori intensificati” (VI/1).
Ora, secondo questa Corte,
contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio AI pendente causa, dalla
documentazione del Centro __________ si può desumere un peggioramento della
capacità lavorativa. Essendo stata tuttavia prodotta successivamente alla
decisione contestata (28 settembre 2018), la stessa va considerata tardiva ai
sensi della giurisprudenza riportata al consid. 2.4.
Infine, per quanto concerne
la problematica extra-somatica, va fatto riferimento agli scritti 24 aprile, 7
agosto e 23 ottobre 2018 (doc. 1470, 1489, 1519 inc. AI) del medico curante, il
quale ha segnalato un netto peggioramento dello stato ansioso depressivo (va qui
ricordato che l’assicurato è stato ritenuto inabile al 50% per motivi
psichiatrici; cfr. perizia 1° giugno 2017 del dr. med. __________ resa
nell’ambito della perizia __________ del 12 giugno 2017, pag. 1344 inc. AI) e
che egli è in cura dalla dr.ssa med. __________, senza tuttavia avere prodotto al
riguardo documentazione medica.
In
conclusione, non avendo in sede amministrativa l’assicurato reso
verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute rispetto alla
precedente pronunzia del 28 settembre 2018, la decisione di non entrata in
materia va confermata.
Nel contempo la documentazione medica prodotta successivamente alla
decisione contestata va trasmessa all’Ufficio AI affinché la tratti alla
stregua di una nuova domanda di revisione e renda nel merito, dopo aver
proceduto ai necessari accertamenti, una nuova decisione.
2.6
Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI,
la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
§ Gli
atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze ai
sensi del consid. 2.5.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti