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Decisione

32.2018.181

Non entrata in materia di una domanda di revisione

28 agosto 2019Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I succitati rapporti,

prodotti a tre riprese insieme ad altra documentazione medica, sono stati

valutati dal dr. med. __________, specialista in chirurgia e attivo presso il

SMR, il quale ha sostenuto che:

-

“non c’è sospetto oggettivo per un

aggravamento della malattia né altre malattie di nuovo riscontro con influsso

duraturo sulla capacità lavorativa “(cfr. annotazioni 25 luglio 2018

riguardo i rapporti 13 febbraio e 11 aprile 2018 del dr. med. __________, pag.

1469 inc. AI);

- “Alla luce della

nuova documentazione medica prodotta agli atti, la valutazione dei specialisti

ortopedici (dr. med. __________ e dr.ssa med. __________) non apportano

nuovi elementi oggettivi che possano alterare, ad oggi, lo stato valetudinario ovvero

lo scrivente riconosce che pur essendo l'A.to di salute cagionevole è però

anche perennemente in apprensione per il suo essere (nota sindrome depressiva

ricorrente F33.1 , sindrome somatoforme da dolore persistente F 45.4 e

modificazione duratura della personalità da dolore cronico F 62.8), essendo

afflitto da una patologia cronica-degenerativa, per il quale ritengo esigibile

secondo il diritto assicurativo svizzero definire consolidato lo stato

clinico-sintomatologico-terapeutico ed è quindi ragionevolmente plausibile

attendere che l'A.to metta in atto un determinato comportamento, anche se

questo può implicare fastidi e un certo sacrificio, collaborando e minimizzando

il suo danno alla salute; ciò significa che anche l'assicurato deve dare il

proprio contributo per il suo reinserimento professionale (art 21 cpv. 4 LPGA),

anche accettando eventuali misure terapeutiche idonee per il suo caso (art 7

LPGA)”(sottolineatura del redattore; cfr. annotazioni del 14 agosto 2018

in merito al rapporto 18 giugno 2018 della dr.ssa __________ ed ai succitati

rapporti del dr. __________, pag. 1502 inc. AI);

- “non c’è il sospetto oggettivo per un aggravamento

della malattia né altre malattie di nuovo riscontro” (cfr. annotazioni

28 settembre 2018 in merito al rapporto 31 agosto 2018 del dr. med. __________;

pag. 1512 inc. AI).

Pertanto, sulla scorta delle

succitate valutazioni del SMR – che

questo Tribunale ritiene plausibili e che non ha quindi motivo di

mettere in dubbio – rettamente l’Ufficio AI ha ritenuto che durante

l’istruttoria amministrativa, conclusasi con l’emissione della decisione del 28

Considerandi

settembre 2018 qui impugnata, non è stato prodotto alcun atto medico dal quale

si possa evincere un probabile peggioramento della situazione valetudinaria.

Successivamente

alla decisione amministrativa, all’Ufficio AI sono giunti ulteriori atti medici

(pag. 1519 – 1524 inc. AI).

Va in particolare fatto

riferimento al rapporto 18 ottobre 2018 del __________ in cui è stato

evidenziato che dal mese di dicembre 2017 (quindi successivamente alla perizia

del __________) l’assicurato presenta un dolore al ginocchio sinistro che gli impedisce

di camminare normalmente (pag. 1522 inc. AI).

Solo nel rapporto 30

novembre 2018 la dr.ssa __________ del citato Centro __________, ricapitolando

i diversi trattamenti eseguiti, ha ritenuto che nella “situazione attuale il

Signor RI 1 sarebbe in grado di lavorare 2 – 3 ore al giorno massimo, dopodiché

viene limitato dai suoi dolori intensificati” (VI/1).

Ora, secondo questa Corte,

contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio AI pendente causa, dalla

documentazione del Centro __________ si può desumere un peggioramento della

capacità lavorativa. Essendo stata tuttavia prodotta successivamente alla

decisione contestata (28 settembre 2018), la stessa va considerata tardiva ai

sensi della giurisprudenza riportata al consid. 2.4.

Infine, per quanto concerne

la problematica extra-somatica, va fatto riferimento agli scritti 24 aprile, 7

agosto e 23 ottobre 2018 (doc. 1470, 1489, 1519 inc. AI) del medico curante, il

quale ha segnalato un netto peggioramento dello stato ansioso depressivo (va qui

ricordato che l’assicurato è stato ritenuto inabile al 50% per motivi

psichiatrici; cfr. perizia 1° giugno 2017 del dr. med. __________ resa

nell’ambito della perizia __________ del 12 giugno 2017, pag. 1344 inc. AI) e

che egli è in cura dalla dr.ssa med. __________, senza tuttavia avere prodotto al

riguardo documentazione medica.

In

conclusione, non avendo in sede amministrativa l’assicurato reso

verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute rispetto alla

precedente pronunzia del 28 settembre 2018, la decisione di non entrata in

materia va confermata.

Nel contempo la documentazione medica prodotta successivamente alla

decisione contestata va trasmessa all’Ufficio AI affinché la tratti alla

stregua di una nuova domanda di revisione e renda nel merito, dopo aver

proceduto ai necessari accertamenti, una nuova decisione.

2.6

Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI,

la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

§ Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze ai

sensi del consid. 2.5.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti