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32.2018.182

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 ottobre 2019Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. VIII, IX, X, XI,

XII e XIII sono stati trasmessi all’Ufficio AI per conoscenza (XIV).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad

una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. novembre 2012 al 31 ottobre

2014 e posto in compensazione, per un importo di fr. 37'719.35, le rendite arretrate

con le indennità giornaliere versate dalla __________ (cfr. consid. 1.2).

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,

Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di

cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art.

28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi

da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno

2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in

cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente

all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

2.3. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale, TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984

pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…) Tra i danni alla salute

psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non

costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni

della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di

buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere

apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in

quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute

mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,

tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere

quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

Secondo

la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,

consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I

621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio

2007).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi

stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come risulta dalla DTF 137 V

64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

"

(…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”.

Nella

DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle

affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità

di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione

secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno

sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Nelle

DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF è giunto alla conclusione che la nuova

procedura probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi

persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere

applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi

(DTF 143 V 409), ma anche per tutte

le malattie psichiche (DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza

precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi

fino a medio-gravi (cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno

2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV

Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid.

3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo

se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la

concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal

Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora

invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se

la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di

valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al guadagno

invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di

depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora

essere considerata complessivamente nell’apprezzamento delle prove, tuttavia

considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

2.4. Per costante giurisprudenza

quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un

certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex

art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I

597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19

ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I

299/03 del 29 giugno 2004).

L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della

rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una

modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello

stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto

immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5,

113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono

rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai

sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA

I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei

casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni

esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e

8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).

2.5. Nel caso di specie, a seguito

della domanda di prestazioni presentata dall’assicurato nel maggio 2012 (cfr.

consid. 1.1) – vista l’annotazione

25 aprile 2014 nella quale il medico SMR dr.ssa __________ si è così espressa: “(…)

lettera del Dr. __________, medico fiduciario __________ del 05.06.2013.

Colloquio con lo psichiatra curante dr. __________: paziente discontinuo,

inefficace e inconsistente. Interrotto psicoterapia, prosegue presa a carico

psichiatrica ma in maniera discontinua. Elevati rischi che il paziente non sia

in grado di sostenere nei prossimi mesi una riqualifica professionale. Periodo

osservazione __________ dal 03.02.2014 al 14.03.2014 (interrotto

anticipatamente). Evidenziano difficoltà a causa del disagio psichico e emotivo

che non permettono di portare avanti il provvedimento. Ha deciso di

interpellare psicoterapeuta. Sentito il __________: non più seguito dall'aprile

2013 (ultima visita del Dr. __________). Procedere: chiedere all'A nome del terapeuta

a cui si è rivolto e inviare rapporto Al; in base alle nuove informazioni sarà

da vedere se valutare direttamente al SMR. (…)” (doc. AI 57/134) e ritenuto

il “Certificato psicologico” del 14 luglio 2014 nel quale il dr. __________

ha attestato che “(…) seguo il sunnominato [ndr.: si riferisce a RI 1] dal

14 marzo a tuttora a livello psicoterapeutico con una seduta settimanale. La

diagnosi secondo la classificazione dell'lCD-10 è di una depressione di media

gravità (F. 32.1) correlata ad una sindrome ansiosa generalizzata (F. 41.1).

Dal lato psicologico, pur constatando una riduzione della sintomatologia ed un

miglioramento nei rapporti sociali e nella gestione domestica, le sue

condizioni di salute sono attualmente incompatibili con una ripresa lavorativa

od una riformazione professionale. Ritengo importante il proseguimento della

psicoterapia alfine di contenere la patologia ed evitare un ricovero

ospedaliero. (…)” (doc. AI 62/139) –,

l’Ufficio AI ha ritenuto necessario sottoporre l’interessato ad una perizia

psichiatrica affidata al __________ (cfr. doc. AI 65/145-146, 66/147-148,

67/149-148, 74/168 e 78/183).

Con referto peritale del 9

gennaio 2015 (doc. AI 84/191-208) la dr.ssa __________, specialista in

psichiatria e psicoterapia del __________ –

premesso che “(…) Il 5.12.2014 giunge nota dello psichiatra SMR Dr. __________

nella quale si riportano nuove informazioni: l'assicurato ha una SAGL dal

24.05.2011 (__________) e dal 16.04.2014 ha aperto una nuova società a __________

(__________ - capitale 100.000), sembrerebbe con due impiegati. "Oltre

all’impegno della gestione societaria, agli importanti spostamenti da __________

a __________", si chiede al perito di "chiarire con l’assicurato se

abbia frequentato corsi di formazione o aggiornamento in ambito gestionale

negli ultimi 3 anni, corsi che richiedono anche essi un impegno rilevante sul

piano psichico. In particolare si chiede se lo stato di salute dell'assicurato

sia compatibile con una gestione societaria di questa entità". (…)”

(doc. AI 84/192); elencati gli atti considerati ai fini della valutazione; esposti

i dati clinici: l’anamnesi, l’esame clinico (secondo il sistema AMDP), gli

approfondimenti testali, la descrizione della giornata, attività e abitudini

nonché il trattamento psichiatrico attuale e dopo due consultazioni

ambulatoriali il 21 ottobre 2014 (105 minuti) e il 18 dicembre 2014 (45 minuti)

–, ha posto la diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa di “altro disturbo di personalità

specifico (narcisistico) (ICD 10 F 60/8)” e, quale diagnosi senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa quella di “sindrome depressiva

ricorrente, attualmente in remissione (ICD 10 F 33.4)” (doc. AI 84/199-200).

In sede di discussione i

periti del __________ si sono, in seguito, così espressi:

" (…)

L'assicurato presenta un'alterazione

della personalità in senso narcisistico. Ha infatti un'elevata considerazione

di sé e non ha consapevolezza dei propri limiti. È estremamente sensibile al riconoscimento

del proprio valore da parte degli altri e nei casi in cui non ciò non avvenga

può presentare reazioni emotive inadeguate per esempio di rabbia o ritiro. Ha

difficoltà a mettersi in discussione e accettare le critiche. Sentendosi in

qualche modo speciale fatica a sottostare alle regole condivise. Nei rapporti

cerca di assumere una posizione di superiorità che può declinarsi sotto forma

di maggiori conoscenze o anche di cura verso l'altro; in ogni caso

l'atteggiamento sottende l'estremo bisogno di essere ammirato e confermato nelle

proprie capacità. Dopo un po' si stanca di tali relazioni che chiude o tende a

cercarne di nuove. Fatica a instaurare rapporti empatici avendo difficoltà a

riconoscere le istanze altrui.

La presenza degli aspetti sopra

indicati risulta evidente da varie constatazioni: la descrizione dei rapporti

affettivi rispecchia la necessita di porsi con modalità dominanti per poi

annoiarsi e porre fine ai rapporti. Il tema del fastidio derivante

dall'interazione con gli altri meno significativi emerge in più momenti.

La difficoltà a rispettare le regola

risulta evidente rispetto alla gestione della farmacoterapia, che risulta

chiaramente incongrua e perfino iatrogena (medicamenti sedativi assunti di

mattina, tramadolo assunto in elevate quantità). L'assicurato non accoglie le

informazioni date dal perito sul carattere inadeguato dell'assunzione dei

farmaci, ribadendo la propria posizione.

La passata scarsa compliance alla

farmacoterapia allorché impostata in modo conforme ai protocolli è spiegata

verosimilmente dalla difficoltà dell'assicurato a sottostare a quelle che vengono

percepite come imposizioni.

La difficoltà a riconosce i propri

limiti si evidenzia anche nelle discrepanze rispetto alla prospettiva professionale:

da una parte l'assicurato sottolinea la fatica a reggere le elevate pressioni

proprie dall'attività di assicuratore e di gestione del personale; dall'altra

rifiuta l'opzione di svolgere lavori meno stressanti, che sono vissuti come non

commisurati al proprio valore.

Le caratteristiche proprie del

disturbo narcisistico si evidenziano inoltre nell'interazione col perito:

l’atteggiamento è solo formalmente collaborante mentre la capacità empatica è

scarsa, alternando l'assicurato modalità di ostentata indifferenza a altre di

compiacenza e seduttività.

La presenza di una fragilità

strutturale emerge anche dalla valutazione psicodiagnostica: dalla somministrazione

del test di Rorschach si conclude che "le risposte specchio, le tendenze

autoreferenti, i contenuti narcisistici sembrerebbero caratterizzare il

funzionamento mentale. Momenti di confabulazioni e discreta confusione

identitaria lasciano trasparire un'economia di funzionamento non pienamente

compensata. Le caratteristiche osservate sono compatibili con la presenza di un

disturbo del narcisismo nel senso di Bergeret”.

Le difficoltà di adattamento, nel

rispetto delle regole condivise e dell'autorità rappresentano un elemento di

stress cronico che verosimilmente si è presentato nelle varie esperienze lavorative.

Sottolineiamo come le attività svolte

contemplassero alti ritmi di lavoro e pressioni al risultato, elevata

competizione, ruoli intermedi fra la dirigenza e i dipendenti; professioni di

tal fatta richiedono oltre alle competenze cognitive che l'assicurato possiede

anche capacità relazionali e emotive che invece risultano deficitarie.

Il disturbo di personalità,

invalidante di per sé, rappresenta anche un terreno di fragilità che favorisce

se confrontato con determinate mansioni (come quelle da sempre svolte) lo

sviluppo di condizioni di malessere e franco scompenso.

L'assicurato riporta un certo disagio

psichico a partire dal 1995, ossia molto prima del primo scompenso depressivo.

L'esposizione ripetuta e cronica a

situazioni che non è in grado di gestire ha verosimilmente favorito l'esordio

del franco episodio depressivo il quale non a caso è di una gravità significativa.

Appare verosimile anche che questo

abbia contemplato aspetti paranoidi (come descritto dal Dr. __________) in

quanto la possibilità di confrontarsi con un fallimento è poco accettabile e da

ciò può scaturire l'attribuzione esterna della mancata riuscita. Tuttora

emergono temi di sfruttamento e ostilità dell'ambiente esterno nei propri

confronti.

Grazie al seguito psicologico e forse

anche alla farmacoterapia antidepressiva, che seppure in modo incongruo

sembrerebbe venire assunta (vedi risultato del test di laboratorio), vi è stata

la remissione totale del quadro depressivo. L'esame peritale non oggettiva

infatti alcuna alterazione in senso affettivo.

Notiamo che già nel luglio 2014 lo psicologo

curante signor __________ segnalava miglioramento dei sintomi, della vita

sociale e della gestione domestica.

Rimane la fragilità di ordine

personologico; questa, rappresentando il modo con cui l'assicurato vive se

stesso, la realtà e il rapporto con gli altri, è del tutto egosintonica.

In conformità con le caratteristiche

del disturbo narcisistico l'assicurato fatica a prospettarsi un ruolo

lavorativo futuro: da una parte infatti riconosce la propria professione come

molto stressante, dall'altra rifiuta la possibilità di svolgere altre

occupazioni che vengono considerate di scarso prestigio.

Non trovando una via d'uscita fra

queste opzioni, pare che si stia costruendo una tendenza a un ritiro e

disinvestimento altero rispetto a un mondo percepito come non validante se non

francamente ostile.

Appare importante in questa fase di discreto

compenso sostenere l'assicurato nella possibilità di recuperare un ruolo

professionale in un'attività che nel contempo sia confacente alle fragilità

strutturali e possa venire considerata sufficientemente corrispondente al

proprio valore e quindi adeguatamente investita.

Nel paragrafo C 2

"conclusioni" vengono descritte le opzioni lavorative ritenute

confacenti.

Sul piano terapeutico il lavoro

psicoterapico può poco intervenire sugli aspetti di personalità per cui si

giudica un intervento a carattere introspettivo poco indicato. Sarebbe più

opportuno un lavoro supportivo che restituisca all'assicurato le risorse reali,

tuttora presenti e lo orienti, per quanto concerne il piano professionale, a

finalizzarle in una professione adatta.

La farmacoterapia andrebbe rivista,

cercando di limitare l'assunzione di Tramal (utilizzato per mitigare la

cefalea), che appare francamente incongrua. Sarebbe utile in un'ottica di

prevenzione di futuri scompensi depressivi approntare una terapia

antidepressiva costante e appropriata, lasciando qualche margine all’assicurato

per la gestione degli ansiolitici al bisogno.

Un intervento di supporto psicologico

e sostegno farmacologico come sopra indicato è particolarmente importante nella

fase di reintegro professionale.

La prognosi è incerta, data la

fragilità personologica che può favorire scompensi depressivi futuri, allorché

l'assicurato venga posto in situazioni, lavorative e non, che elicitino gli

aspetti strutturali problematici.

La valutazione svolta risulta coerente

con la presenza di un disturbo di personalità narcisistico e l’assenza

attualmente di patologie psichiatriche in asse primo. Non si può tuttavia escludere

che sussistano anche tentativi di amplificazione del disturbo, volti a ottenere

vantaggi secondari.

(…)" (doc. AI 84/200-202)

Sempre i periti del __________,

circa le conseguenze sulla capacità di lavoro, hanno quindi formulato la

seguente valutazione:

" (…)

1. Descrizione

di risorse e deficit - secondo schema MINI ICF - APP -

1. Rispetto delle regole: grado di

disabilità lieve-moderato. Non ha difficoltà a rispettare gli appuntamenti

medici, gli impegni o accordi con gli amici. Non fatica a adattarsi alla

routine quotidiana.

L'aspetto più problematico può essere

quello relativo al rispetto delle regole e all'integrazione nei processi

organizzativi; l'adattamento in questi ambiti può essere deficitario a causa

del disturbo di personalità.

2. Organizzazione dei compiti: nessun

grado di disabilità. Riesce a organizzare la giornata bilanciando impegni

legati alla gestione della casa, tempo libero e vita sociale. Gli impegni sono

assolti in modo pratico. Dopo il raggiungimento degli scopi, riesce a

distaccarsi e a concentrarsi su altri interessi.

3. Flessibilità: grado di

disabilità lieve-moderato. Possono sussistere difficoltà a modificare il

comportamento a seconda delle circostanze e a adattarsi a nuove situazioni, a

causa del disturbo personologico.

4. Competenze: nessun grado di

disabilità. Non si rilevano limitazioni cognitive o relative alle funzioni

cognitive superiori attenzione, concentrazione e memoria, che possano inficiare

le prestazioni.

5. Giudizio: grado di disabilità

lieve-moderato. Attualmente non sussistono sintomi depressivi né psicotici

che possano condizionare la capacità di giudizio. Questa può venire inficiata

dal disturbo di personalità; decisioni e giudizi possono venire condizionati da

valutazioni personalistiche e non effettuate sempre su una base di realtà.

6. Persistenza: nessun grado di

disabilità. Non si evidenziano dati a favore di un calo di performance nel

tempo. L'assicurato riporta uno stato di stanchezza che non si è osservato in

occasione dei colloqui peritali. Non si può escludere che questo si presenti in

relazione all'assunzione e prescrizione incongrua dei farmaci e quindi può

venire risolto con una rivalutazione della farmacoterapia.

7. Assertività: grado di disabilità

lieve-moderato. Potrebbe presentare qualche difficoltà a accettare

compromessi e a confrontare le proprie posizioni con quelle degli altri

ponendosi in modo adeguato.

8. Contatto con gli altri: grado di

disabilità lieve senza conseguenze negative. E' in grado di mantenere

conversazioni superficiali. In alcuni casi potrebbe tendere a assumere un atteggiamento

dominante.

9. Integrazione nel tempo: grado di

disabilità lieve-moderato. Conosce solo in parte le strutture, regole e

procedure di un gruppo. Potrebbe, nelle situazioni in cui non si sente validato

e riconosciuto, ritrarsi o entrare in conflitto.

10. Relazioni intime: grado di

disabilità lieve senza conseguenze negative. Mantiene una relazione

soddisfacente con la famiglia di origine. Ha diverse amiche. Non ha un rapporto

affettivo. Può faticare a costruire rapporti empatici tenendo a porsi come

l'elemento più capace e dominante.

11. Attività spontanee: nessuna

disabilità. Coltiva diversi hobby traendone piacere.

12. Cura di sé: nessuna disabilità.

Provvede senza limitazioni alle cure di base. Si tiene pulito e si veste in modo

adeguato alla situazione. Si alimenta in modo regolare e si impegna in attività

fisiche.

13. Mobilità: nessuna disabilità.

Si sposta senza difficoltà, usando l'auto o anche a piedi. E' in grado di raggiungere

in autonomia luoghi non conosciuti.

2. Conclusioni

Si è oggettivata la totale remissione

del quadro depressivo e l'assenza di sintomi psicotici. Non sussistono quindi

limitazioni dettate da questi disturbi.

La presenza del disturbo di personalità

può condizionare gli ambiti relazionali (item 7 "assertività", 8

"contatto con gli altri", 9 "integrazione nel gruppo" del

MINI-ICF), la capacità di adattamento (item 1 "rispetto delle regole"

e item 3 "flessibilità") e giudizio (item 5 "giudizio").

Il disturbo personologico non

influisce sul piano delle prestazioni (item 2 "organizzazione dei compiti",

item 4 "competenza", item 6 "persistenza").

Considerando questi dati, l'elemento

centrale risulta la scelta dell'attività professionale e l'adattamento della

stessa in funzione delle caratteristiche di personalità dell'assicurato.

Come descritto nel paragrafo B7 "discussione"

egli sì è trovato in difficoltà nel gestire la relazione coi superiori, tollerando

poco di adattarsi a regole imposte dall'alto. Può accadere che anche nel

rapporto coi colleghi assuma atteggiamenti poco consoni in particolare se non

si sente adeguatamente riconosciuto nel proprio valore o se si confronta con

soggetti poco disposti a riconoscergli una posizione di potere e competenze

elevate.

Considerandi

II rapporto coi clienti può essere

inficiato dalla scarsa autenticità ma eventuali atteggiamenti seduttivi e

compiacenti possono in questo ambito risultare vincenti.

In passato l'assicurato si è trovato a

assumere ruoli difficili, di mediatore fra il direttivo e i dipendenti, ruolo

che date le caratteristiche di personalità non è in grado di svolgere in modo

produttivo. L'essere posto a lungo in situazioni relazionali così complesse può

favorire l'insorgenza di franchi scompensi. Lo svolgimento di questo ruolo è

quindi fortemente sconsigliato.

L'attività di assicuratore lo

sollecita molto sul piano relazionale; questa attività può quindi essere svolta

in misura non superiore al 60% con diminuzione dell'orario; un lavoro simile

mantenuto a lungo in percentuale superiore provocherebbe uno stato di stress

emotivo e favorirebbe ulteriori scompensi depressivi.

Non sussiste alcuna limitazione per

attività di tipo impiegatizio o che implichino la gestione burocratica o

contabile. L'assicurato infatti non ha limitazioni cognitive e verrebbe in

questo modo meno sollecitato sul piano interpersonale.

Per professioni simili, che sono

confacenti, la capacità lavorativa è totale.

Date le difficoltà a accettare le

regole imposte dall'alto si giudica che l'attività indipendente possa essere

anch'essa confacente e perfino indicata. Anche in questo contesto è opportuno

che l'assicurato si dedichi più agli aspetti burocratici, organizzativi,

gestionali e strategici che alla relazione diretta e assidua coi clienti.

Avendo così eluso i deficit dettati dal disturbo personologico la capacità

lavorativa risulta totale.

Si aggiunge che l'assunzione di un

ruolo importante all'interno delle proprie aziende può sostenere l'autostima

dell'assicurato e essere considerata un'attività confacente alle proprie

capacità e quindi investita adeguatamente.

In qualità di casalingo si giudica la

capacità lavorativa piena.

Rispetto al passato consideriamo

coerenti le valutazioni dei colleghi che identificavano episodi depressivi

importanti a penalizzare la capacità lavorativa.

Pertanto dal 26.10.2011 (prima

certificazione del Dr. __________) e continuativamente fino al 13.07.2014 l'inabilità

lavorativa è totale.

Con certificato datato 14.07.2014 lo

psicologo curante signor __________ constata un miglioramento dei sintomi,

della vita sociale e della gestione domestica, compatibile col verosimile

mitigarsi dei sintomi depressivi. Da allora fino all'attuale perizia si valuta

l’inabilità lavorativa pari al 50%.

Dalla data del primo incontro peritale

(21.10.2014) per le attività confacenti sopra descritte la capacità lavorativa

è piena.

Risulta molto importante che

l'assicurato rientri nel mondo del lavoro.

Non si ritiene necessario approntare

interventi di reintegrazione professionale avendo l'assicurato due aziende

nelle quali può svolgere un ruolo adatto alle proprie caratteristiche. (…)"

(doc. AI 84/202-204).

Le conclusioni del __________

sono state fatte proprie dal medico SMR dr. __________, il quale, nel rapporto

finale del 21 gennaio 2015 (doc. AI 83/188-190), ha confermato le diagnosi

poste dai periti e concluso per un’inabilità lavorativa in qualsiasi attività

del 100% dal 26 ottobre 2011 al 13 luglio 2014 e del 50% dal 14 luglio al 20

ottobre 2014; mentre che dal 21 ottobre 2014 l’incapacità lavorativa è del 40%

nell’attività abituale e dello 0% in un’attività adeguata (cfr. doc. AI 83/189).

L’Ufficio AI – dopo

aver effettuato ulteriori accertamenti professionali presso diversi datori di

lavoro, considerate le rispettive valutazioni del consulente in integrazione

professionale (cfr. consid. 1.2) e ritenuto il rapporto medico del 6 ottobre

2017.

nel quale lo specialista curante dr. __________, poste le diagnosi di

episodio depressivo di media gravità (ICD 10 F32.1) e di sindrome ansiosa

generalizzata (ICD 10 F41.1), ha attestato un’incapacità lavorativa totale dal

9.

agosto 2017 (doc. AI 150/348-353) –, vista la concomitanza della

valutazione specialistica peritale psichiatrica ordinata dalla Cassa malati, ha

annullato la propria “Richiesta di perizia” del 15 febbraio 2018 (cfr.

doc. AI 159/362-363, 161/365 e 162/366).

Il dr. __________, FMH in

psichiatria e psicoterapia, nella perizia del 23 marzo 2018 all’intenzione

della Cassa malati (doc. 23/35-79 dell’incarto cassa malati) – descritta la situazione attuale e decorso

secondo gli atti (i rapporti del dr. __________ del 15 maggio e del 6 novembre

2012.

per la __________, la perizia 9 gennaio 2015 del __________, il rapporto

13.

marzo 2018 inviatogli per mail dal dr. __________ e il rapporto 20 marzo

2018.

del consulente in integrazione professionale) ed esposti: i dati

soggettivi, l’anamnesi (medica e sociale sintetica) e l’esame clinico –, ha posto la seguente diagnosi: “(…)

Disturbo di personalità narcisistico (F60.8). Al momento attuale non è presente

un disturbo affettivo di entità media o grave che potrebbe in qualche modo

giustificare un'inabilità lavorativa, in un'attività giudicata confacente alle

sue qualifiche. (…)” (doc. 23/53 dell’incarto cassa malati).

Nella “Valutazione

conclusiva ed esigibilità” lo stesso specialista ha rilevato che:

" (…)

Dall'esame clinico-oggettivo e

dall'attento esame degli atti messi a disposizione, in particolare della

perizia psichiatrica della dr.ssa __________ per conto del __________ (del

09.01

, corroborata da una valutazione diagnostica di personalità tramite

Rorschach) si può, con grande probabilità, confermare la presenza di un

disturbo narcisistico di personalità (F60.8), caratterizzato da vulnerabilità

emotiva soprattutto nelle relazioni con gli altri.

Si tratta in questi casi di persone

che reagiscono con stress (anche se non lo esprimono sempre apertamente),

quando sono esposti alle critiche altrui, con conseguenti sentimenti di

umiliazione e di rabbia.

Queste persone sono normalmente capaci

di utilizzare i punti di forza degli altri per raggiungere i propri obbiettivi

e riescono anche a vendere se stessi e le proprie idee e progetti in modo

brillante e seducente (e non a caso il signor RI 1 è riuscito a raggiungere la

posizione di responsabile del personale per importanti assicurazioni come pure

la posizione di "membro dei quadri dirigenziali").

Superficialmente appaiono sicuri di sé

e disinvolti, ma quando la loro sicurezza narcisistica vacilla, reagiscono con

collera e profondo senso di frustrazione, talvolta in modo impaziente e

arrogante.

Hanno solitamente un comportamento

socialmente superficiale, spesso però anche piacevole e gentile, anche se non

sono in grado di rispondere agli altri in modo veramente empatico. Hanno una considerazione

di sé che si potrebbe definire come "ansiosa-ambivalente" ciò che

crea difficoltà nella regolazione dell’autostima (dal lato psicodinamico si

ipotizza dal profilo eziologico "l'insuccesso del genitore nel fornire le

esperienze ottimali di frustrazione necessarie ad incoraggiare lo sviluppo di

un'immagine di sé più realistica nel bambino").

Come già osservato antecedentemente,

anche nel presente colloquio l'atteggiamento dell'assicurato è stato solo

formalmente collaborante. Tipicamente non si ha l'impressione che l'assicurato

si sia mai conformato (nel passato e nel presente) al ruolo di "paziente",

pur avendo un’aspettativa molto precisa sul compito del terapeuta. In effetti

ha abbandonato la presa a carico presso il dr. __________ non appena il medico,

secondo lui, "ha fatto l'errore di dichiararlo abile", ciò che sembra

pure essere capitato con il dr. __________. Agli atti viene anche riportata una

scarsa compliance sia dal profilo dell'assunzione della cura medicamentosa

proposta dagli specialisti sia per la regolarità della presa a carico.

Anche il test psicodiagnostico di

Rorschach effettuato da __________ (a complemento della perizia della dr.ssa __________)

conclude che: "i contenuti narcisistici sembrerebbero caratterizzare il

funzionamento mentale". In effetti "i momenti di confabulazione e

discreta confusione identitaria lasciano trasparire un'economia di

funzionamento non pienamente compensata".

Un disturbo di personalità è

caratterizzato da un modello comportamentale particolare e profondamente

radicato che si esprime in reazioni rigide nelle diverse situazioni personali e

sociali della vita. È presente una netta instabilità del comportamento e

dell'atteggiamento, in diverse aree funzionali psichiche come affettività,

iniziativa, controllo degli impulsi, percezione e pensiero, ma in particolare

anche nelle relazioni con gli altri.

Benché questo disturbo inizi

nell'infanzia o in gioventù, si manifesta durante l'età adulta per un periodo

di tempo indeterminato.

Nonostante tutto, per la valutazione

della capacità lavorativa, è come sempre decisiva la valutazione dell'effettiva

sintomatologia psicopatologica.

La capacità lavorativa è infatti

possibile sino a quando i modelli di reazione e di comportamento patologici

sono tollerabili a livello sociale.

Solo un disturbo di personalità

scompensato nel suo decorso, come precisato nelle direttive SIM (Swiss

Insurance Medicine 2007) riconosciute in Svizzera, può giustificare una

limitazione delle capacità professionali, quando questo impedisca o renda

impossibile adempiere alle mansioni proprie del posto di lavoro.

Il sottoscritto concorda con la dr.ssa

__________ quando menziona che "le difficoltà di adattamento rappresentano

un elemento di stress cronico che verosimilmente si è presentato nelle varie

esperienze lavorative". In effetti sono deficitarie le "capacità

relazionali ed emotive".

I sintomi depressivi precedentemente

descritti (ma attualmente non presenti, se non in forma tutt'al più lieve) sono

verosimilmente attribuibili (a mente del sottoscritto) al fallimento delle sue

fantasie di successo, rispettivamente delle sue irragionevoli aspettative. In

questo senso è probabile che, attraverso un meccanismo di difesa (di proiezione),

il fallimento venga attribuito ad un'istanza esterna (ritmi eccessivi, capi non

in grado di riconoscere le sue qualità, non meglio precisate ristrutturazioni

aziendali, sensazioni di sfruttamento e infine ad uno stato di "malattia"

vago e diffuso caratterizzato essenzialmente da "bisbigli",

difficoltà di concentrazione e stanchezza.

Nel caso presente, in mancanza di un

disturbo affettivo di entità media o grave rispettivamente di un disturbo di personalità

scompensato, si può giustificare unicamente una riduzione della capacità lavorativa

in misura parziale, in una professione che richiede particolari capacità di

adattamento, flessibilità e capacità relazionali (in particolare empatia e

capacità di mediazione).

In questo senso condivido l'opinione

della dr.ssa __________ espressa nella perizia per il __________ che l'attività

di assicuratore può essere svolta in misura non superiore al 60% con

diminuzione dell'orario. Ciò al fine di evitare uno stress emotivo eccessivo e

la conseguente insorgenza di scompensi ansiosi-depressivi.

Per contro appare ragionevolmente

proponibile e esigibile, nonché terapeuticamente indicata, considerata anche

la relativa giovane età, la ripresa completa di un'attività lavorativa come

impiegato di commercio (ossia di gestione burocratica o contabile).

L'assicurato non presenta infatti

delle limitazioni cognitive particolari. In tale attività inoltre non viene

richiesta particolare empatia né di essere chiamato a prendere decisioni difficili.

In questo senso il signor RI 1 è

abile in misura completa, a partire da subito, anche nell'attività

precedentemente svolta presso la __________ con mansioni di disbrigo di

pratiche assicurative.

Questa infatti deve essere considerata

un'attività confacente per la quale l'assicurato è stato considerato abile in

misura completa anche nella perizia della dr.ssa __________ allestita il 09.01.2015

per il __________. (…)" (doc. 23/53-56 dell’incarto Cassa malati).

La perizia del dr. __________

è stata confermata dal medico SMR dr. Martinelli che, nel rapporto finale del

25.

aprile 2018 (doc. AI 171/380-384) – attestata, dal 21 ottobre 2014,

una capacità lavorativa del 60% nell’attività abituale rispettivamente del 100%

in un’attività adeguata e ritenuti un quadro clinico e le ripercussioni sulla

capacità lavorativa stabili da anni – ha concluso che “(…) la perizia

fiduciaria del dr. med. __________ è argomentata ed esaustiva, il perito non

diagnostica episodi depressivi e si allinea nelle sue valutazioni sulla CL

dell’assicurato a quelle fatte dal dr. __________ nel rapporto finale SMR del

2015.

Il fatto che l’__________ abbia preferito liquidare l’IL 100% dal

28.07

, sulla base della certificazione del dr. med. __________, non

oggettiva dal punto di vista medico e conseguentemente non giustifica la

presenza di una malattia o di limitazioni funzionali conseguenti a patologia.

(…)” (doc. AI 171/384).

Ancora il dr. __________,

nell’annotazione del 13 luglio 2018, ha rilevato che “(…) ho preso visione

delle osservazioni al progetto di decisione e della allegata documentazione

medica, in particolare del rapporto medico del dr. med. __________. La

sintomatologia descritta dal medico psichiatra curante, presente sin

dall’agosto 2017, data di inizio della presa a carico del dr. med. __________,

è stata valutata dettagliatamente anche nella perizia fiduciaria del dr. med. __________

(GED 27.03.2018 4444) che argomenta in modo esaustivo e convincente le sue conclusioni.

Per tale ragione non mi è possibile discostarmi da quanto esplicitato nel

rapporto finale SMR (GED 25.04.2018). (…)” (doc. AI 189/416).

L’Ufficio AI, viste le

risultanze mediche suenunciate e ritenuta l’annotazione per l’incarto del 7

maggio 2018 dalla quale risulta un grado d’invalidità del 21% (doc. AI

174/392), con la decisione impugnata ha riconosciuto il diritto ad una rendita

intera (con versamento della prestazione dal 1. novembre 2012 ex art. 29 cpv. 1

LAI) dal 1. ottobre 2012 al 31 ottobre 2014 (tre mesi dopo il miglioramento

dello stato di salute del luglio 2014 ex art. 88a cpv. 1 OAI) (cfr. consid.

1.

).

2.6

Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il

TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e

l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del

SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto

senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010).

Tuttavia, nel caso in cui

sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25

agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017 consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27

giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);

Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

2.7

Il TCA ricorda innanzitutto

che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è

importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in

argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che

non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su

divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il

diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni

mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF

134.

V 231 consid. 5.3 pag. 234).

Non è dunque possibile

trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle

diagnosi poste.

Nel caso concreto, questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente

vagliato, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.3 e 2.6),

non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni formulate dal dr. __________,

fondate sulla perizia del 27 marzo 2018 con la quale ha confermato quella

precedente del CPAS del 9 gennaio 2015, confermate anche dai medici SMR dr. __________

e dr__________ nei rispettivi rapporti finali del 21 gennaio 2015 e del 25

aprile 2018 (doc. AI 83/188-190 e 171/380-384).

Perizie, quelle del dr. __________

e del __________, che vanno considerate dettagliate, approfondite e quindi

rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando

precedente.

In effetti, nella

succitata perizia del 27 marzo 2018, il dr. __________ ha considerato tutta la

documentazione medica (specialistica e non) agli atti e l’insorgente non ha

prodotto alcuna valida documentazione specialistica atta a mettere in dubbio le

conclusioni a cui è giunto il perito.

In particolare tale non

può certo essere lo scritto dell’8 giugno 2018 (doc. AI 185/409-410 prodotto

nell’ambito delle osservazioni del 28 giugno 2018 sub doc. AI 185/405-408) nel

quale lo specialista curante dr. __________ – senza nemmeno confrontarsi

con le conclusioni a cui sono giunti i periti interpellati – si è

limitato a formulare una diversa valutazione adducendo che “(…) Da parte mia

non posso che ribadire le diagnosi menzionate nel rapporto del 6 ottobre 2017

(episodio depressivo di media gravità (ICD 10 F32.1) e sindrome ansiosa

generalizzata (ICD 10 F41 .1)). Il signor RI 1 presenta astenia diurna in

relazione a disturbi del sonno, deficit della memoria e della concentrazione a

causa della presenza di dispercezioni uditive, disturbi dell'appetito con fame

nervosa ed incremento ponderale, assenza di desiderio sessuale, mancanza di

progettualità in presenza di angoscia per il futuro, ideazione suicidale

passiva, diminuzione dell'autostima, sentimenti di vergogna, di

autosvalutazione ed inutilità. Per quanto concerne la presenza di dispercezioni

uditive il paziente riferisce quanto segue. Avrebbe avuto un primo episodio nel

1987.

attraverso voci offensive manifestatesi gradualmente nel corso di un mese

e per la durata di circa un anno. Era comunque riuscito a portare a termine la

scuola di lingue che allora frequentava. Le stesse voci si sarebbero manifestate

nuovamente nel 1994 causando l'insorgenza di ansia crescente e deflessione del

tono dell'umore. In seguito non vi sarebbe più stata una remissione ma

inizialmente senza gravi ripercussioni sul funzionamento globale pur in presenza

di maggiore affaticabilità e di stress. Nel 2005 è stato seguito per un breve periodo

(3-4 sedute) dallo psichiatra dottor __________. Allora era responsabile dei

servizi presso una compagnia assicurativa (ad un certo punto dovette ridurre la

percentuale lavorativa al 50%). Nel 2006 ha ripreso a lavorare per un'altra

assicurazione nella misura del 100%. Dal 2007 ha esercitato ancora al 100% fino

al 2009. Dopo 2 mesi di malattia si è iscritto alla disoccupazione. Dal 2011

non sarebbe più stato in grado di riprendere un'attività lavorativa a causa di

una ricaduta depressiva. Dopo 3 anni di malattia ha tentato invano di iniziare

piccole attività in proprio. Le stesse non sono andate in porto a causa del

persistente stato depressivo in presenza di dispercezioni uditive. Quanto

descritto mi permette di confermare un'inabilità lavorativa nella misura del

100% almeno dal 9 agosto 2017. La prognosi lavorativa risulta, a mio avviso,

sfavorevole. Per quanto concerne la terapia farmacologica sono stati prescritti

da parte mia Abilify, Seroquel, Efexor, VaIium e Xanax senza beneficio. (…)”

(doc. AI 185/409-410).

Al riguardo,

nell’annotazione del 13 luglio 2017, il medico SMR dr. __________ ha rilevato

che “(…) la sintomatologia descritta dal medico psichiatra curante, presente

sin dall’agosto 2017, data di inizio della presa a carico del dr. med. __________,

è stata valutata dettagliatamente anche nella perizia fiduciaria del dr. med. __________

(GED 27.03.2018 4444) che argomenta in modo esaustivo e convincente le sue

conclusioni. Per tale ragione non mi è possibile discostarmi da quanto esplicitato

nel rapporto finale SMR (GED 25.04.2018). (…)” (doc. AI 189/416).

Anche il dr. __________ –

chiamato ad esprimersi sul medesimo scritto del dr. __________ –, nella

presa di posizione del 15 giugno 2018, ha concluso che “(…) per quanto

riguarda in particolare il rapporto dello psichiatra curante dr. __________ del

08.06

, esso non contiene alcun elemento clinico nuovo non considerato nel

mio dettagliato rapporto peritale del 27.03.2018 o atto a invalidare le mie

conclusioni. Per questo motivo ribadisco integralmente le conclusioni espresse

antecedentemente. (…)” (doc. 27/64 dell’incarto Cassa malati).

L'insorgente si è in sostanza

limitato a contestare le conclusioni a cui è giunto il dr. __________ nella

perizia del 27 marzo 2018 che ha accertato una capacità lavorativa a suo dire

non data.

Egli non ha però saputo

validamente comprovare le sue critiche e nemmeno un peggioramento dello stato

di salute rispetto alla valutazione peritale.

Il ricorrente si è quindi

limitato ad esporre le proprie valutazioni soggettive, senza però che la

documentazione agli atti possa oggettivamente suffragare le sue

sintomatologie soggettive e contestare di conseguenza che la situazione

dal punto di vista clinico, ossia oggettivo, fosse differente.

Va osservato

che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle

assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo

delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera

contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli

elementi oggettivi – segnatamente di natura medica – a sostegno delle proprie

argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria

rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di

salute dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente

richiamando dei referti medici – magari addirittura in possesso

dell’interessato medesimo –, quando alla base della lamentela del ricorrente vi

sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto

peggioramento del suo stato di salute (cfr. STCA 32.2018.165 del 13 marzo 2019,

consid. 2.6 con riferimenti).

Visto tutto quanto sopra

esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di

rapporti medici (cfr. consid. 2.3 e 2.6), questo Tribunale ritiene che –

senza che sia necessario esperire ulteriori accertamenti (nella STF

9C_267/2013 del 27 maggio 2013 il TF ha rilevato che “(…) A tal riguardo

occorre ricordare che anche tenendo conto della più recente giurisprudenza

della Corte europea dei diritti dell'uomo, nelle procedure concernenti

l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non

sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da

parte dell'ente assicuratore - e tanto meno a una perizia giudiziaria -, una

tale perizia dovendo unicamente (ma pur sempre) essere ordinata qualora

sussistano dubbi - anche solo minimi - riguardo all'attendibilità e alla

concludenza delle attestazioni mediche interne dell'assicurazione (DTF 135 V

465). (…)”) – le valutazioni del dr. __________, confermate

dal medico SMR dr. __________ (cfr. consid. 2.5), vanno confermate.

In questo senso, nella

misura in cui chiedesse l’esecuzione di una perizia giudiziaria (“(…)

per fare chiarezza, a mio parere, si rende necessaria una perizia arbitrale.

(…)” (VI)), la domanda va disattesa.

Stante quanto precede va

quindi confermata la valutazione del medico SMR dr. __________ che, nel

rapporto finale SMR del 25 aprile 2018 (doc. AI 171/380-384), ha concluso che

dal 21 ottobre 2014 la capacità lavorativa nell’attività abituale è del 60%

mentre che in un’attività adeguata è del 100%.

2.8

In merito alla valutazione

economica va rilevato quanto segue.

L’insorgente non ha

contestato l’applicazione del metodo ordinario del confronto dei redditi per

calcolare il grado d’invalidità e neppure gli importi (validi per il 2014 e di

cui all’annotazione per l’incarto del 7 maggio 2018 sub doc. AI 174/392) ritenuti

dall’Ufficio AI di fr. 90'149.65 quale reddito da valido (“(…) In GED

05.05.2015

è presente un calcolo CGR con Reddito da valido di CHF 106'777.--. Tuttavia,

ritenuto che l’assicurato al momento dell’insorgere del danno alla salute

(26.10.2011) era iscritto in disoccupazione riteniamo più corretto utilizzare

il reddito statistico della categoria 65: Assicurazioni, con conoscenze

professionali e specializzate che per l’anno 2014 corrisponde a CHF 90'149.65

(7'276.- / 40 ⃰ 41.3 ⃰ 12). (…)”) e di fr.

70'806.60 quale reddito ipotetico da invalido (“(…) Malgrado il danno

alla salute, tenuto conto delle limitazioni mediche e con una capacità

lavorativa del 100% in attività adeguate, potrebbe invece conseguire CHF 70'806.60

(tabella RSS elaborata dall’Ufficio federale di statistica (conoscenze

professionali e specializzate, valore mediano – settore maschile)). (…)”).

Ritenuto che l’aspetto

economico non è stato contestato dall’insorgente, questo Tribunale non ha

motivo di verificare oltre il calcolo effettuato dall’amministrazione (in

questo senso cfr. la STCA 32.2018.14 del 24 gennaio 2019 consid. 2.9 con

riferimenti).

Di conseguenza, il grado

d’invalidità del 21% ritenuto dall’Ufficio AI ([90'149.65 - 70'806.60] :

90'149.65 x 100 = 21.45% arrotondato al 21% secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121) va confermato e conseguentemente il diritto alla

rendita intera riconosciuto fino al 31 ottobre 2014 (tre mesi dopo il

miglioramento dello stato di salute del luglio 2014 ex art. 88a cpv. 1 OAI).

2.9

Quanto alla questione a

sapere se correttamente l’Ufficio AI ha compensato le rendite arretrate

(periodo 1. novembre 2012 - 31 ottobre 2014) spettanti all’assicurato con le

indennità giornaliere per malattia versate in eccesso (causa sovraindennizzo)

da __________ nel medesimo periodo, questo Tribunale rileva quanto segue.

Giusta l'art. 22 cpv. 1

LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno.

Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.

Per l'art. 22 cpv. 2 LPGA,

i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono

tuttavia essere ceduti: a. al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o

privata, se questi versano anticipi; b. a un'assicurazione che fornisce prestazioni

anticipate.

L'art. 85bis OAI, che

regola il versamento dell’arretrato di una rendita a terzi che hanno effettuato

anticipi, precisa in proposito che:

"

1.

I datori di lavoro, gli istituti di previdenza

professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza

pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in

Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione

invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato

di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È

fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che

hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un

formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più

tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.

2.

Sono considerati anticipi

le prestazioni:

a. liberamente

consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e

abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha

concesso l'anticipo;

b. versate

contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in

caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal

contratto o dalla legge.

3.

Gli arretrati di rendita

possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a

concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti."

Va qui evidenziato che affinché

si possa parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei confronti dell’AI

(art. 85bis cpv. 2 b OAI), il diritto deve riferirsi direttamente ad una norma

legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti).

La citata disposizione di

legge non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV Nr. 14 pag.

52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Le cifre marginali 10065,

10066, 10067, 10068, 10069 e 10070 delle Direttive concernenti le rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,

edite dall'UFAS, stato 1° gennaio 2019 (valide dal 1° gennaio 2003), prevedono quanto segue:

"

(…)

10065.

Sono considerati anticipi che possono essere

direttamente rimborsati a terzi che li hanno concessi:

10066.

- le prestazioni concesse facoltativamente nell’attesa

del versamento di una rendita che l’assicurato ha ottenuto con riserva del

rimborso approvando per iscritto la restituzione diretta al terzo che le ha concesse;

10067.

- le prestazioni concesse per contratto o per legge se

dal contratto o dalla legge risulta esplicitamente il diritto al rimborso in

caso di pagamento retroattivo della rendita (in questo senso, non è sufficiente

che un contratto o la legge preveda semplicemente una clausola di divieto di

sovrassicurazione).

10068.

Sono considerate prestazioni concesse per contratto

quelle che sono state versate sulla base delle condizioni assicurative generali

di un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera, sono state erogate come

assicurazione contro gli infortuni in campo sovraobbligatorio o sulla base di

statuti di una cassa pensioni. Nel caso di prestazioni erogate in base ad una

regolamentazione di legge, vanno menzionate soprattutto quelle dell’aiuto

sociale pubblico.

10068.1

Nel caso della prestazione di

un terzo, si può valutare se si tratti di un anticipo solo nel momento in cui

si hanno a disposizione tutte le richieste di versamento a terzi. Se si

constata che il terzo in questione avrebbe dovuto effettuare un pagamento del

medesimo importo anche nel caso in cui la rendita fosse stata versata

dall’inizio del diritto, non si tratta di un anticipo.

10068.2

Se ad esempio l’assicurazione

d’indennità giornaliera in caso di malattia è tenuta per contratto a pagare

dall’inizio del diritto alla rendita AI solo la differenza tra la rendita e

l’indennità giornaliera convenuta e l’importo del versamento retroattivo copre

soltanto il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione, le spese non coperte

assunte dall’aiuto sociale nello stesso periodo non sono considerate un

anticipo (Bulletin AVS/PC n. 241 [d/f]).

10069.

L’accordo sottoscritto è

necessario in tutti i casi in cui dal contratto o dalla legge non risulta

esservi un diritto esplicito e diretto di esigere il rimborso nei confronti

dell’AVS o dell’AI.

10070.

Il terzo che ha concesso

anticipi e che ne rivendica il rimborso deve presentare la sua richiesta per

iscritto alla cassa di compensazione competente in ogni caso prima

dell’emanazione della decisione d’attribuzione di una rendita. A questo scopo è

preferibile utilizzare il modulo 318.183 (VSI 1993 pag. 89).

(…)."

2.10

Nel caso in esame, è

incontestato che l’assicurato, in attesa della decisione di rendita AI, abbia

ricevuto dal 1° novembre 2012 al 31 ottobre 2014 (periodo della compensazione)

da parte di __________ delle indennità giornaliere per malattia ai sensi della

LCA per complessivi fr. 129'870.-- (cfr. la lettera della __________ del 27

settembre 2018 indirizzata all’ufficio rendite della Cassa __________ sub doc. 7

della Cassa).

Dal formulario “Compensazione

di pagamenti retroattivi dell'AVS/ AI” del 27 settembre 2018 (doc. 6 della

Cassa) risulta (ancora incontestatamente) che, a fronte dell’importo

complessivo di fr. 48'492.-- (pari alle rendite AI riconosciute

retroattivamente per il periodo dal 1° novembre 2012 al 31 ottobre 2014), la

richiesta di compensazione di fr. 46'470.--, formulata dalla __________, è

stata riconosciuta dalla Cassa (per il succitato periodo) limitatamente a fr. 37'719.35

(cfr. doc. 6 della Cassa ovvero: fr. 48'492.-- ridotto della “(…)

Compensazione con Servizio Incassi fr. 10'772.65 (…)”).

Infatti, nella decisione

impugnata (doc. AI 192/423-424), è indicato chiaramente che “(…) I

presupposti del diritto per una rendita d'invalidità limitata sono soddisfatti.

Dagli arretrati a disposizione della rendita, gli importi di fr. 3'820.40 e

6'952.25 saranno compensati con il Servizio incassi della nostra Cassa per

contributi scoperti, mentre l’importo restante di fr. 37'719.35 sarà compensato

con la __________. Non vi è pertanto nessun versamento in favore del signor RI

1.

(…)” (doc. AI 192/423).

Per quel che concerne

l’inequivocabile diritto di __________ al rimborso nei confronti dell’AI,

l’art. 11.3 (sovrassicurazione) delle Condizioni generali dell’Assicurazione

malattia individuale di libero passaggio, CGA edizione 1° giugno 2010, prevede

che “(…) qualora gli enti d’assicurazione sociali qui sopra elencati (tra

cui l’assicurazione invalidità elencata all’art. 11.1 delle CGA; ndr.)

versino retroattivamente le loro prestazioni, la persona assicurata riconosce

alla __________ il diritto di recuperare direttamente presso questi enti la

parte delle loro prestazioni che, sommate agli importi versati dalla __________,

supera l’indennità giornaliera assicurata. (…)” (doc. 14 Cassa).

Al riguardo questo

Tribunale rileva che non ha alcuna ragione per non applicare le succitate CGA nell’edizione

1° giugno 2010 (rimaste con ogni verosimiglianza immutate rispetto alla

precedente edizione e prodotte dalla Cassa sub doc. 9-17) visto anche il

silenzio del ricorrente alle reiterate richieste di produzione della polizza di

libero passaggio per perdita di guadagno no. 580462-5400 con le relative CGA

Edizione 2009 (cfr. consid. 1.6; va qui ricordato che se da una parte la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra questo principio non è però assoluto, visto che la sua portata è

limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF

122.

V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere

processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di

apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie, avuto

riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264.

consid. 3b con riferimenti)).

Accertate quindi la

corrispondenza temporale tra gli arretrati di rendita ed il periodo di

indennità giornaliere versate in eccesso, l’Ufficio AI, correttamente, non ha

proceduto a nessun versamento.

Nello scritto del 27

settembre 2019 l’avv. RA 1 ha addotto che “(…) tuttavia in merito alla

compensazione con l'Al, si precisa che questa non è applicabile qualora

l'indennità giornaliera sia stata fissata in base al salario convenuto

nell'assicurazione collettiva precedente (assicurazione di somme). Il Sig. RI 1

svolgeva la funzione di quadro dirigente ed era quindi assicurato per somme

(copertura privilegiata secondo la quale non sussiste l'obbligo di eventuali

compensazioni). Inoltre nella polizza individuale del Sig. RI 1 risulta

l'assicurazione per somme (è previsto infatti il versamento all'assicurato di

un'indennità giornaliera forfettaria -taggeld-, l'assicurato non subisce alcuna

perdita sul piano economico - compensazione - e I'indennità è versata in

funzione del solo grado d'incapacità al lavoro dell'assicurato) e vigendo

l'obbligo per __________ di garantire le stesse prestazioni alla persona

assicurata che esce dall'assicurazione collettiva ed entra in quella individuale,

ne consegue che vige Io stesso tipo di assicurazione. (…)” (XIII).

Al riguardo questo

Tribunale si limita a precisare che contestazioni in merito al diritto ed

all’ammontare delle indennità giornaliere per malattia da porre in

compensazione, rispettivamente il calcolo della sovrassicurazione non possono

essere oggetto della presente vertenza (vedi, per un caso analogo, la STCA

32.2014.46

del 17 marzo 2015).

Infatti, in caso di

litigio sull’esistenza o l’ammontare di un credito di restituzione derivante

dal versamento d’indennità perdita di guadagno, sia che si tratti di crediti

fondati sulla LAMal che sulla LCA, spetta alla persona assicurata fare valere

la contestazione direttamente nei confronti dell’assicuratore interessato (SZS

2014.

pag. 58 = STF 8C_115/2013 consid. 5.2 ripreso in STF 9C_287/2014 del 16

giugno 2014 consid. 2.2). La decisione dell’Ufficio AI sul pagamento diretto

nei conforti dell’assicurazione perdita di guadagno concerne unicamente le

modalità di versamento e non il fondamento e l’ammontare del credito chiesto in

restituzione dall’assicuratore (STF 9C.287/2014 citata consid. 2.2 con

riferimento al consid. 4.3 della STF 4A_24/2012 del 30 maggio

2012.

non pubblicato in DTF 138 II 411; STF I 296/03 del 21 ottobre 2004 consid.

4.

).

In queste circostanze,

dunque, il diritto inequivocabile ai sensi dell’art. 85bis OAI (cfr. art. 11.3

delle CGA) è dato e quindi la compensazione tramite il versamento diretto alla __________

effettuato dall’Ufficio AI merita conferma.

2.11

Visto tutto quanto precede la

decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.

2.12

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese, per fr. 500.--,

sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti