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Decisione

32.2018.183

Nuova domanda. Sulla base degli atti e senza i necessari accertamenti medici non é possibile pronuunciarsi sulla domanda di prestazioni. Prematura la valutazione economica. Rinvio atti all'amministraz

14 agosto 2019Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

Per

stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto

di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento

della decisione formale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della

nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Nella DTF 133 V 108, modificando

la giurisprudenza, l’Alta Corte ha stabilito che il punto di partenza per la

valutazione di una modifica del grado d’invalidità suscettivo di incidere

notevolmente sul diritto alle prestazioni è, dal profilo temporale, l’ultima

decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del

diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti,

apprezzamento delle prove e confronto dei redditi. Da questo punto di vista un

provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è

rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262,

105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pag. 430-433).

Nella DTF 141 V 9, al considerando 6.1 il Tribunale federale ha

precisato che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono

modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello

stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (vedi anche la

STF 9C_27/2019 del 27 giugno 2019 consid. 2, resa nella composizione di 5

giudici).

2.4. Nel

caso di specie, come accennato (cfr. consid. 1.1), nell’ambito della prima

domanda di prestazioni dell’aprile 2016, valutata la documentazione medica

richiamata dai medici curanti, il medico SMR dr. __________ ha tratto le

proprie conclusioni senza necessità di visitare l’assicurato e/o effettuare

ulteriori accertamenti medici.

Nel

rapporto finale del 7 giugno 2017 (doc. AI 94/255-257) – poste le diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa di: “(…) Periartropatia omeroscapolare destra - cresta

osteofica del caput omeri e del glenoide, degenerazione estesa del labrum con

distacco esteso antero-inferiore verso postero-superiore, sinovite glenoomerale

estesa, artrosi acromioclavicolare in stato irritativo, - St. trauma distorsivo

nel 2008. Sindrome lombo-vertebrale - discopatie L4/5 e L5/S1 - protusione

discale circonferenziale L3/4 e L4/5 e mediana-paramediana sinistra L5/S1 -

artropatia faccettaria L4/L5 e L5/S1. (…)” (doc. AI 94/255), indicate le

seguenti limitazioni funzionali: “(…) carico massimo in KG senza limitazioni

3 Kg all’arto superiore destro, 5 Kg non lontani dal corpo. Alternanza della

postura al bisogno […] Non deve lavorare con le mani sopra la testa, non deve

salire su scale a pioli o impalcature, non deve svolgere attività dal carico

discontinuo, non deve svolgere attività su terreni accidentati. (…)” (doc.

AI 94/256) e formulate le seguenti prognosi circa l’evoluzione della capacità

lavorativa e osservazioni conclusive: “(…) È probabile un peggioramento

della sintomatologia. I limiti menzionati dell’arto superiore rimarranno anche

in caso d’una protesi totale della spalla destra. Viene consigliata un

intervento di protesi totale della spalla destra, da ritardare tuttavia il più

possibile per la relativa giovane età dell’assicurato. Né con l’artrosi né con

una protesi l’assicurato potrà tornare a lavorare fisicamente come giardiniere.

Si consiglia una riformazione professionale. (…)” (doc. AI 94/257) – il medico SMR ha concluso per

un’incapacità lavorativa totale nella sua attività abituale di giardiniere e

per un’incapacità dello 0% in un’attività adeguata dal 14 ottobre 2015.

L’Ufficio

AI – ritenute le risultanze della tabella con le riduzioni al reddito

ipotetico da invalido elaborate il 7 giugno 2017 (doc. AI 93/251-254 da cui si

evince un reddito ipotetico da invalido superiore a quello da valido), con

decisione dell’8 giugno 2017, cresciuta incontestata in giudicato, ha quindi

negato il diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.1).

Per

quanto concerne la domanda qui in esame, la stessa è stata presentata dopo che

l’assicurato è stato degente presso il reparto di reumatologia della Clinica __________,

nell’ambito di un programma di “Caso Reumatologico Complesso”, dal 27

novembre al 15 dicembre 2017 (cfr. doc. AI 102/271-277).

L’inabilità

lavorativa è stata totale durante il periodo di degenza e tale circostanza non

è contestata dalle parti.

Il

medico SMR dr. __________, valutata la documentazione medica richiamata dai

medici curanti ancora una volta senza necessità di visitare l’assicurato e/o di

effettuare ulteriori accertamenti medici (cfr. consid. 1.3), nel rapporto

finale del 10 luglio 2018 (doc. AI 122/366-368) –

poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di: “(…) Sindrome

lombo-vertebrale cronica - Osteocondros L5-S1 condrosi L4-L5 con lieve

protusione discale - Decondizionamento muscolare - St d. Infiltrazioni L3-L4-L5

bilaterale. Coccidodinia in st. d. trauma 2005. Sindrome da dolore cronico.

Omartrosi destra d’origine indeterminata - St. d. trauma distorsivo. (…)”

(doc. AI 122/367), indicate le seguenti limitazioni funzionali: “(…) carico

max Kg 3 Kg con il braccio destro, 5 Kg non lontano dal corpo. Alternanza della

postura al bisogno […] Non deve lavorare con le braccia sopra l’orizzontale.

Non deve lavorare con il tronco flesso in avanti. Non deve salire su delle

scale a pioli o impalcature. Non deve camminare su terreno accidentato. Non

deve svolgere attività dal carico discontinuo. (…)” (doc. AI 122/368) e

formulate le seguenti osservazioni conclusive: “(…) La valutazione d’una

piena CL in attività adeguata viene confermata dal Dr. __________ in seguito

alla degenza alla Clinica __________. L’assicurato non risulta in terapia

psichiatrica. (…)” (doc. AI 122/368) –

ha concluso per un’incapacità totale e definitiva al lavoro nell’attività

abituale di giardiniere dal 14 ottobre 2015 e in un’attività adeguata per una

capacità lavorativa del 100% dal 14 ottobre 2015, dello 0% dal 27 novembre 2017

e del 100% dal 16 dicembre 2017.

L’Ufficio

AI ha quindi ritenuto un peggioramento temporaneo, dal 27 novembre al 5

dicembre 2017, con ripristino dello stato di salute precedente dal 16 dicembre

2017.

Questo

Tribunale, alla luce dei soli atti di causa, non può condividere la conclusione

a cui è giunta l’amministrazione per le seguenti ragioni.

Innanzitutto

va qui rilevato che il dr. __________, specialista in reumatologia e medicina

interna generale, adducendo nel rapporto del 18 dicembre 2017 (doc. AI

102/271-277) che “(…) penso che il paziente però necessiti di una

riqualifica professionale, in quanto in un’attività più leggera, con carichi

discontinui, dove non debba sollevare ripetutamente pesi superiori ai 15kg,

dove non debba lavorare a lungo con le spalle oltre l’orizzontale, dove non

debba lavorare in anteflessione con il corpo, il paziente sarebbe abile in

misura completa. (…)” (doc. AI 102/274), non si è espresso chiaramente

sulla capacità lavorativa in un’attività adeguata. Infatti, lo stesso Ufficio

AI, nella risposta di causa, ha precisato che “(…) il Dr. __________ giudica

l’assicurato abile in attività leggere, anche se non precisa in quale misura.

(…)” (IV, pag. 4, la sottolineatura è del redattore).

In

questo senso non può essere seguito il dr. __________ laddove, nel succitato rapporto

finale SMR del 10 luglio 2018, ha concluso che “(…) la valutazione d’una

piena CL in attività adeguata viene confermata dal Dr. __________ in seguito

alla degenza alla Clinica __________. (…)” (doc. AI 122/368) e quindi

nemmeno l’Ufficio AI poteva concludere che lo stato di salute avesse subìto

unicamente un peggioramento transitorio e che, dopo la degenza dal 27 novembre

al 15 dicembre 2017 presso la Clinica __________, la capacità lavorativa fosse

ripristinata come in precedenza.

Questo

vale a maggiore ragione ritenuto che il dr. __________ – chiamato a

pronunciarsi sui rapporti del 30 novembre 2018 del dr. __________ e del 7

dicembre 2018 del dr. __________ (cfr. consid. 1.6 e 1.7) –, nell’annotazione

7 dicembre 2018, ha concluso che “(…) dall’attuale documentazione (in

particolare rapporto dr. __________) risulta peggioramento da 9.2018, quindi

prima della decisione impugnata del 25.9.2018. (…)” (XII/1).

Al

riguardo il dr. __________, nello scritto del 13 gennaio 2019, ha attestato che

“(…) il peggioramento a livello della spalla drt avviene in modo progressivo

trattandosi di una omartrosi di origine indeterminata. Personalmente misuro un

peggioramento della mobilità a partire da circa il mese di Maggio 2018. (…)”

(doc. FF).

Ritenuto

l’attestato peggioramento dal maggio 2018 – non vi è infatti alcuna

ragione per mettere in dubbio quanto certificato dal dr. __________ –

non torna qui applicabile la giurisprudenza richiamata dall’Ufficio AI e di cui

alle STCA 27.04.2009 in re P.-M., STCA 32.2012.243 del 27.05.2013 e STCA

32.2013.141 del 29.04.2014 (cfr. consid. 1.7) e questo Tribunale può fare

proprie le pertinenti osservazioni del 14 gennaio 2019 formulate in merito

dall’insorgente (cfr. consid. 1.8).

Va

qui inoltre rilevato che il dr. __________, FMH in medicina interna generale,

nel rapporto 30 novembre 2018, ha, in particolare, evidenziato che “(…) in

qualità di medico di famiglia, che segue il signor RI 1 dal 18.09.1989,

confermo che lo stato di salute psico-fisico è peggiorato negli ultimi mesi

a causa dei costanti dolori. (…)” (doc. CC) e che il dr. __________ (a cui è

stato sottoposto il succitato rapporto del dr. __________), nell’annotazione 7

dicembre 2018, ha concluso che “(…) il caso andrà rivalutato, in considerazione

di una possibile componente psichiatrica sarà auspicabile una valutazione

pluridisciplinare. (…)” (XII/1).

2.5. In

simili circostanze, non potendo escludere – senza ulteriori accertamenti – che i fatti determinanti si siano modificati a tal punto da giustificare

il riconoscimento del diritto alla rendita e ritenuto che nel caso in

cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25

agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e 135 V 465), questo Tribunale deve annullare la decisione impugnata e

rinviare gli atti all’amministrazione affinché, esperiti i necessari

accertamenti medici pluridisciplinari auspicati dal dr. __________ (XII/1), si

pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni inoltrata nel mese di dicembre

2017.

Va

qui ricordato che l'art. 43 cpv. 1 LPGA prevede che l'assicuratore esamina le

domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti, raccoglie le

informazioni di cui ha bisogno e che di principio spetta

all’amministrazione procedere con i necessari accertamenti (in argomento vedi

la STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3).

Riguardo

alla valutazione economica, la stessa appare prematura visto che l’evoluzione

della capacità lavorativa in un’attività adeguata dal dicembre 2017 deve ancora

essere compiutamente acclarata.

L’Ufficio

AI, alla luce delle risultanze dei succitati accertamenti medici da esperire,

dovrà quindi debitamente pronunciarsi in merito.

Quanto

al rinvio degli atti all’amministrazione – l’insorgente ha postulato,

previ eventuali accertamenti peritali ordinati da questo Tribunale, di essere

posto al beneficio di almeno un quarto di rendita d’invalidità (senza precisare

da quando) e di una riqualificazione professionale (cfr. consid. 1.4) – esso

appare giustificato alla luce della giurisprudenza federale. Va infatti rilevato

che in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210)

il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve

allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare

gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente

Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare

l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti

peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107

del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti

dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen

möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es

dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen,

eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre

2011).

2.6. Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell’Ufficio AI.

Patrocinato

in causa da un avvocato, l’insorgente ha diritto a un'indennità

per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo

quantificare in fr. 1'800.--.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al

considerando 2.5.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che

verserà al ricorrente fr. 1’800.-- per ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti