32.2018.184
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14 agosto 2019Italiano38 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.184
cr
Lugano
14 agosto 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 settembre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1961, da
ultimo attiva quale ausiliaria di pulizie a tempo parziale (32.25 ore
settimanali), nel gennaio 2015 ha presentato una richiesta di prestazioni AI
per adulti (doc. 22).
Eseguiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 28 gennaio 2016
(doc. 67), poi confermato con decisione del 9 marzo 2016, l’Ufficio AI, ha
rifiutato all’assicurata il diritto a prestazioni, ritenendo il grado di
invalidità - calcolato secondo il metodo misto (77% salariata e 23% casalinga)
- pressoché nullo (0.2%) (doc. 77).
Tale decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Nel maggio 2017 l’assicurata,
ha presentato una seconda richiesta di prestazioni, facendo valere un
peggioramento delle proprie condizioni di salute, come attestato dal dr. __________
(doc. 80).
Eseguiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 30 luglio 2018
(doc. 118), l’Ufficio AI, una volta calcolato il grado di invalidità sempre secondo
il metodo misto (77% salariata e 23% casalinga), ha nuovamente rifiutato
all’interessata il diritto a prestazioni, alla luce di un grado di invalidità
del 36%.
L’assicurata ha contestato
tale progetto di decisione, facendo valere un impedimento anche nello
svolgimento delle attività consuete. A sostegno delle proprie obiezioni, ella
ha prodotto due referti del dr. __________, nei quali è stata attestata la
necessità di un aiuto domestico per ragioni di salute (cfr. rapporti medici
allegati al doc. 122).
Ella ha pure criticato l’abilità lavorativa del 50% nello
svolgimento di attività adeguata, fissata dal medico del SMR, senza tuttavia
avere avuto modo di confrontarsi con il medico curante dell’interessata (doc.
122).
A seguito delle
annotazioni del 4 settembre 2018 con le quali il medico del SMR ha ribadito la
propria precedente valutazione (doc. 124), con decisione del 26 settembre 2018
l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto del diritto a prestazioni (doc. 125).
1.3. Con tempestivo ricorso del 29
ottobre 2018 l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha chiesto l’annullamento
della decisione impugnata e l’attribuzione di un quarto di rendita di
invalidità.
La rappresentante legale
dell’assicurata ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Innanzitutto, la
rappresentante legale dell’assicurata ha contestato la ripartizione tra
attività salariata e attività domestica stabilita dall’amministrazione,
basandosi unicamente su quanto indicato dal datore di lavoro in occasione della
prima domanda di prestazioni, ma senza chiedere all’interessata quale fosse il
suo grado di occupazione effettivo e da ella desiderato.
Ella ha evidenziato che se
inizialmente, nel 2000, quando ha iniziato la propria attività alle dipendenze
dell’__________, e con due figli piccoli (11 e 13 anni), il grado di
occupazione dell’interessata era compatibile con la gestione degli impegni
familiari, dopo il divorzio pronunciato nel 2010 la situazione è mutata e
l’assicurata ha progressivamente e costantemente aumentato il proprio pensum
lavorativo (passato da un 50.37% nel 2011 ad un 79.66% nel 2014).
Ad ulteriore conferma
della volontà dell’assicurata di aumentare il proprio grado occupazionale, fino
a raggiungere un 100%, la patrocinatrice ha prodotto delle dichiarazioni del
datore di lavoro dell’assicurata – al quale la stessa aveva chiesto un
incremento del tempo di lavoro, non risultato possibile per mancanza di posti
vacanti – nonché i conteggi di salario mensile, dai quali emerge come la stessa
abbia regolarmente svolto supplenze e sostituzioni di colleghe assenti per
ferie.
Per tali ragioni, la
rappresentante della ricorrente ha dunque chiesto che l’assicurata venga
considerata salariata al 100%, con conseguente calcolo del suo grado di
invalidità secondo il metodo ordinario di raffronto dei redditi.
In secondo luogo, anche
nella denegata ipotesi in cui si volesse accettare la ripartizione tra attività
salariata e occupazione consueta stabilita dall’amministrazione, la
rappresentante dell’assicurata ha comunque ritenuto non corretto il calcolo
dell’Ufficio AI, in quanto non tiene conto delle limitazioni presentate
dall’interessata nello svolgimento dei compiti domestici.
Contrariamente a quanto
indicato dal SMR, la rappresentante dell’assicurata ha sottolineato come il
fatto di dover fare capo all’aiuto domiciliare e alla figlia per occuparsi
delle faccende domestiche non possa essere ignorato, ma vada debitamente preso
in considerazione nell’ambito di un’inchiesta domiciliare (doc. I).
1.4. In data 26 novembre 2018, la
rappresentante dell’assicurata ha trasmesso al TCA il certificato municipale
per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. IV
+ bis).
1.5. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI, ribadita la correttezza del metodo misto di calcolo del grado di
invalidità utilizzato nella decisione impugnata, ha proposto al TCA di volere
ritornare gli atti al fine di procedere ad un’inchiesta domiciliare per
definire il grado di invalidità per quanto riguarda la quota-parte casalinga (doc.
V).
1.6. Con osservazioni del 17
gennaio 2019, la rappresentante della ricorrente ha contestato che, senza il
danno alla salute, l’interessata avrebbe continuato a svolgere un’attività a
tempo parziale come ribadito dall’amministrazione in sede di risposta di causa.
A suo modo di vedere le
argomentazioni dell’Ufficio AI sono errate e non tengono debitamente conto
delle mutate circostanze (figli nel frattempo maggiorenni e divorzio) e della
volontà dell’interessata di aumentare il proprio grado di occupazione, comprovata
anche da alcune ricerche di lavoro fatte presso altri datori di lavoro (doc. IX
+ A30-35).
Tali considerazioni
dell’assicurata sono state trasmesse all’amministrazione (doc. X), con la
facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte. Ad oggi nulla è stato
presentato.
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione oppure no l’Ufficio AI, in applicazione del metodo misto di
calcolo del grado di invalidità, abbia rifiutato di assegnare all’assicurata
una rendita di invalidità o se invece, come preteso dalla sua rappresentante
legale, ella abbia diritto ad un quarto di rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit.,
pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora
TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.2. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità
di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv.
3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni
consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo
dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b;
DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a
cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita
un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale
non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è
valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di
svolgere le mansioni consuete.
L’art. 27 cpv. 1 prima frase
OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta che per
mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici,
l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi amministrativa,
per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle
lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività
benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo libero (N.
3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI),
edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31 dicembre
2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle
attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V
97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività
svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con
quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere
da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag.
458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi
è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua
economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito
che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa
eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire
personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che
si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla
situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si
distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o
altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge
collabora nell'impresa dell'altro.
Nel nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati
occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché
la cura e l'assistenza ai familiari.
Il nuovo art. 27
cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso
2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella
comunità.
Con la modifica
dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni
consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements
dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).
Come emerge dalle
spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla
Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano
un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli
adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del metodo misto in
seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritto dell’uomo del 2
febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che possono essere
equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.
Si tratta delle
attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di
impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente
eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia
domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono
invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come
mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2).
Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e
pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2
pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).
Come evidenziato
dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag.
9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori
domestici necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.
Per stabilire se
un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a
un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna
chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone
o ditte) dietro pagamento.
È per esempio il
caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione
della conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la
pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre
mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere
ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno,
infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento
(persone di servizio).
Oltre ai citati
classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l’assistenza ai
familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica
dell’assicurato.
Va ancora
osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai
familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da
terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che
vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno
alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a
proprie spese già prima dell’insorgere del danno alla salute, allora per
queste attività non v’è una limitazione di cui tenere conto, dato che
continuano ad essere svolte da terzi come prima.
Ritenuto come la
modifica riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo
scopo di porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia
domestica, le attività puramente ricreative – le attività artistiche e di
pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non
possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le
attività da considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157
consid. 5c/bb).
Le nuove norme
dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità
e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale,
valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai
NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale
nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in
generale.
2.3. Nel
caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza
dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna
applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato
esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente
nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo
l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per
questa attività è determinata secondo il capoverso 2.
In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della
collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento
delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione
dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una
volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta
Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono
un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del
loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del
legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr.
STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06
pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006
IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è stata
ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V 477.
In una sentenza pubblicata in
DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso
la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività
lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito
dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito
professionale o dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI)
in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia
presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo
misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che
oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai
sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al
31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione
esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga
consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del
metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è
applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Chiamata a pronunciarsi in un
caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli
assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza
consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete,
l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che la
giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei
redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo
parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni
consuete, deve essere precisata, nel senso che la limitazione nell'ambito
lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività
lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (cfr., al
riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).
Va ricordata la giurisprudenza
sviluppata dal TF dopo la sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di
Trizio contro Svizzera - divenuta definitiva a seguito del rifiuto, in data 4
luglio 2016, da parte della Grande Camera della Corte europea dei diritti
dell’uomo, della richiesta avanzata dalla Svizzera di un riesame della stessa -
nella quale la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo,
chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il TF aveva confermato la
soppressione del diritto alla rendita nel caso di un’assicurata che, dopo la
nascita di due gemelli, con l’applicazione del metodo misto non raggiungeva più
un grado di invalidità pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha
tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3) che vi è stata una violazione
dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non va esaminata separatamente la
violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6 CEDU e che non va esaminata
separatamente neppure la violazione dell’art. 8 CEDU preso da solo.
La Corte europea - ricordato
che non incombe a lei annullare e/o abrogare delle disposizioni di diritto
interno riconosciute contrarie alla CEDU e che le sue sentenze hanno
essenzialmente un carattere declaratorio - ha precisato che la Svizzera può
scegliere liberamente, nella misura in cui queste soluzioni siano compatibili
con le conclusioni di questo giudizio, in quale maniera conformarsi all’art. 46
CEDU evidenziando che, avuto riguardo all’insieme delle circostanze e al
principio della sicurezza del diritto, la violazione della CEDU ravvisata nel
caso esaminato non esige che si rimettano in discussione gli atti o le
situazioni giuridiche analoghe stabilite precedentemente a questa sentenza (sul
tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016).
Nella STF 9F_8/2016 del 20
dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I 50, pronunciandosi sulla domanda di
revisione della STF 9C_49/2008 del 20 luglio 2008 a seguito della succitata
sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 della Corte europea dei diritti dell’uomo,
la nostra Massima istanza ha evidenziato che la pronuncia della Corte europea
concerneva un’assicurata che, al beneficio del diritto ad una rendita quale
salariata al 100%, si è vista in seguito negare il diritto alle prestazioni
solo perché, ritenuta la nascita dei figli e la conseguente riduzione del grado
di occupazione, è stata considerata come una lavoratrice a tempo parziale con
mansioni consuete (conduzione di un’economia domestica).
Questo nuovo status, essendo un
motivo di revisione, ha avuto come conseguenza il cambiamento del metodo da
applicare per il calcolo del grado di invalidità - dal metodo ordinario del
confronto dei redditi (valido nei casi di assicurati con un’occupazione a tempo
pieno) si è passati al metodo misto (valido nei casi di attività a tempo
parziale e svolgimento di mansioni consuete) - che, nel caso concreto, ha
portato alla soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente
alla limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto
retroattivo.
L’Alta Corte ha perciò concluso
che vi è una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU allorquando le
scelte (rientranti nella sfera di protezione dell’art. 8 CEDU) prese dalla
persona assicurata costituiscono la sola causa del cambiamento di status
e a seguito dell’applicazione del nuovo metodo di calcolo del grado
d’invalidità (metodo misto) risulta la soppressione della rendita in via
di revisione rispettivamente la limitazione temporale del diritto alla rendita
riconosciuta con effetto retroattivo.
In una tale costellazione,
allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e
meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di
assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, per ristabilire uno stato
conforme alla CEDU bisogna rinunciare alla soppressione della rendita ai sensi
dell’art. 17 LPGA.
Il Tribunale federale ha
pertanto concluso che in questo caso la soppressione del diritto ad una
rendita non è conforme alla CEDU. Per la ricorrente ciò ha significato che il
diritto alla mezza rendita andava ripristinato anche dopo il 31 agosto 2004.
La nostra Massima istanza -
rilevato che le precedenti considerazioni portavano all’accoglimento della
domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008 e rinviando alla
Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016 dell’UFAS - ha infine specificato
che il giudizio del 2 febbraio 2016 della Grande Camera della Corte europea dei
diritti dell’uomo, all’infuori della costellazione descritta al considerando
Fatti
4.1, nulla mutava all’applicabilità del metodo misto (STCA 32.2016.21 del 17
febbraio 2017).
L’interpretazione data dal
Tribunale federale nella DTF 143 I 50 (STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016) è
stata criticata dalla dottrina (u. Kieser,
Gemischte Methode: ein Blick auf die bisherige Rechtsprechung, in: HAVE 2016
pag. 471 seg. (474); A.
Mengis, IV Mutloser Entscheid des Bundesgerichts, in: Plädoyer 1/17 pag.
12 seg.).
Con sentenza 9C_604/2016 del 1°
febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 I 60, il Tribunale federale ha confermato
il contenuto della DTF 143 I 50, aggiungendo al considerando 3.3.3 che la
stessa non si applica soltanto nel caso di soppressione di una rendita in caso
di revisione allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di
status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a
quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, ma anche nel
caso di riduzione della prestazione in caso di revisione.
Nella STF 9C_525/2016 del 15
marzo 2017 il TF ha sottolineato come l'UFAS medesimo nella direttiva n. 355
del 31 ottobre 2016 ha segnalato che il Consiglio federale sta cercando di
trovare una soluzione adeguata al problema (sull’argomento cfr. la STCA
32.2017.53 del 13 novembre 2017 e la STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017).
Come detto, il 1° gennaio 2018
sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27bis cpv. 2-4 OAI nel loro
nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg. 7581-7582). Al
riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore
equità nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”,
risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo
per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che
contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa
anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta
del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore
della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.
2.4. Al
fine di determinare il metodo di calcolo applicabile per stabilire l'eventuale
invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività
lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre
in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o
meno esercitato un'attività lavorativa.
Ad esempio se l'assicurato
esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere
dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne
avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute.
Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al
momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in
cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita
del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso
concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età
dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità
dell'assicurato.
A nessuno di questi elementi va
tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato
raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di
un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile
attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in
argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la
giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62
e Blanc, La procédure
administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve
ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che,
in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi
esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20
dicembre 2006, consid. 4.1.).
Va ancora rilevato che il
metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti
accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non
fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120
V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, op. cit., pag. 190-191).
2.5. Nella
fattispecie in esame, l’amministrazione, in applicazione del metodo misto di
calcolo, ha considerato l’assicurata salariata al 77% e casalinga al 23% (doc.
A2).
La
patrocinatrice della ricorrente ha contestato tale ripartizione, facendo valere
che se inizialmente (nel 2000) un impiego a tempo ridotto era congeniale
all’interessata, permettendole di conciliare vita privata (con due figli
minorenni in età scolare) e attività lavorativa, la situazione è poi mutata a
seguito del divorzio (intervenuto nel 2010), con i figli a quel momento ormai
maggiorenni.
La rappresentante
dell’interessata ha sottolineato come l’amministrazione non abbia mai accertato
quale fosse la volontà dell’assicurata riguardo al grado occupazionale che ella
avrebbe desiderato conseguire qualora non fosse insorto il danno alla salute,
da quantificare in un impiego al 100% (doc. I).
A comprova della volontà
di aumentare il grado occupazionale al 100%, la rappresentante dell’assicurata
ha trasmesso i certificati di salario, dai quali risulta come dal 2011 in poi
l’assicurata abbia costantemente aumentato le ore lavorative, svolgendo delle
ore supplementari.
Inoltre, la patrocinatrice
della ricorrente ha prodotto una dichiarazione rilasciata dal precedente datore
di lavoro dell’interessata, datata 12 ottobre 2018, nella quale “in qualità di
caposervizio certifico che la signora RI 1, nata il __________1961, più volte
ci aveva richiesto negli anni intercorsi della nostra ottima collaborazione di
poter aumentare il suo grado di occupazione ed essere impiegata al 100% con un
ulteriore impiego. Purtroppo non abbiamo potuto dar seguito alle sue richieste
in quanto non vi era disponibilità di posti vacanti” (doc. A12).
Al riguardo, nella
risposta di causa, l’amministrazione ha confermato la correttezza dell’utilizzo
del metodo misto, nonché della ripartizione tra attività salariata (77%) e mansioni
casalinghe (23%), ritenendo che senza il danno alla salute l’assicurata avrebbe
continuato a lavorare a tempo parziale. L’Ufficio AI ha basato tale
convincimento sul fatto che in precedenza l’assicurata abbia sempre lavorato a
tempo parziale; che la ripartizione tra incombenze domestiche e attività
lavorativa sia stata indicata nel rapporto del consulente in integrazione
professionale dell’11 febbraio 2015, sottoscritto dall’interessata e, infine,
posto che già nella precedente decisione del 9 marzo 2016 sia stato rifiutato
il diritto a prestazioni in applicazione del metodo misto di calcolo, non
contestato dall’assicurata.
L’amministrazione ha
aggiunto che neppure la dichiarazione del precedente datore di lavoro può
portare a considerare verosimile un aumento del grado occupazionale, visto che
“nonostante l’impossibilità espressa dall’ex datore di lavoro di assumerla al
100%, l’assicurata ha sempre continuato a svolgere l’attività a tempo parziale,
accontentandosi della situazione, non concretizzando la sua volontà presso
altri datori di lavoro per la percentuale non occupata” (doc. V).
Con osservazioni del 17 gennaio 2019, la patrocinatrice
dell’assicurata ha contestato tali asserzioni dell’amministrazione,
sottolineando che effettivamente prima del danno alla salute l’interessata ha
sempre lavorato a tempo parziale, per riuscire a conciliare lavoro e famiglia
con due bambini da accudire. Tale situazione è tuttavia radicalmente mutata dopo
il divorzio, come dimostrato dal fatto che ella dal 2011 in poi ha regolarmente
incrementato la propria occupazione lavorativa, passata dal 50% nel 2011 al
79.66% nei primi mesi del 2014, ciò che depone per una evoluzione verso
un’attività a tempo pieno come sostenuto dall’assicurata.
Quanto al fatto che l’interessata abbia controfirmato il rapporto
del CIP, l’avv. RA 1 ha sottolineato che tale argomento non è valido, dato che
in quel documento non viene fatto riferimento alcuno alla volontà
dell’assicurata (aspetto che non è mai stato approfondito dall’amministrazione),
ma viene solo riportato un dato di fatto (le ore di lavoro contrattualmente
previste), desumibile dal contratto di lavoro in vigore a quel momento.
Infine, a proposito della precedente decisione del 9 marzo 2016, non
contestata dall’interessata, la rappresentante dell’assicurata ha rilevato che
“anche questa argomentazione non è pertinente, poiché l’assicurata non aveva
alcun interesse degno di protezione per potere inoltrare un eventuale ricorso
contro la decisione citata. Anche calcolando il grado di invalidità su una
percentuale lavorativa piena, il grado di invalidità non avrebbe infatti
raggiunto il 40%” (doc. IX).
Nonostante la facoltà concessa da questo Tribunale di esprimersi
in merito a queste ulteriori critiche dell’avv. RA 1 e alle nuove prove
prodotte (cfr. doc. X), l’Ufficio AI non ha presentato osservazioni.
2.6. Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale ritiene condivisibili le critiche sollevate dalla
patrocinatrice della ricorrente nei riguardi delle considerazioni espresse
dall’amministrazione al fine di confermare la correttezza del metodo di calcolo
utilizzato per rifiutare all’interessata il diritto a prestazioni.
Considerandi
Innanzitutto, come ben
evidenziato dall’avv. RA 1, il TCA constata come l’amministrazione abbia omesso,
sia nell’istruire la presente procedura, sia in occasione della precedente
concernente la prima richiesta di prestazioni, di accertare - tramite una
domanda esplicita rivolta all’assicurata – in quale misura ella avrebbe
lavorato senza l’insorgere del danno alla salute.
L’Ufficio AI non ha,
infatti, ordinato un’inchiesta a domicilio - strumento volto, tra l’altro, a
raccogliere la dichiarazione di volontà a proposito della misura nella quale l’interessata
avrebbe esercitato la propria occupazione senza l’insorgere del danno alla
salute – dalle cui informazioni stabilire la scelta del metodo di calcolo da
applicare.
Da notare come tale
mancanza appaia tanto più grave vista l’importanza fondamentale accordata, ai
sensi della giurisprudenza federale, alle dichiarazioni della prima ora
rilasciate proprio in quell’occasione in caso di successive incongruenze (cfr.
sul tema delle dichiarazioni della prima ora, tra le tante, STF 9C_438/2012 del
29.
ottobre 2012).
L’omissione di un tale
accertamento, inoltre, risulta ancora più inammissibile, ritenuto che, nonostante
un’esplicita richiesta in tal senso rivolta dall’assicurata già in sede di
osservazioni contro il progetto di decisione del 30 luglio 2018, l’amministrazione
lo abbia considerato superfluo al momento della decisione qui impugnata, salvo
poi ritenerlo necessario nella risposta di causa, proponendo al TCA un rinvio
degli atti al fine di procedere in tal senso (cfr. doc. V e, infra, consid.
2.6
).
Pertanto, in mancanza di una chiara dichiarazione di volontà
espressa dall’assicurata all’assistente sociale, occorre basarsi sull’insieme
delle circostanze per stabilire se effettivamente, come sostenuto nel ricorso,
senza l’insorgenza del danno alla salute, ella avrebbe incrementato al 100% il
proprio grado occupazionale.
Il TCA rileva, in tale
ottica, che la patrocinatrice dell’assicurata ha posto l’accento sugli
argomenti ritenuti tipici dalla giurisprudenza federale per giustificare un
mutamento di statuto, in particolare la crescita dei figli, ormai maggiorenni,
e il sopraggiungere della sentenza di divorzio (cfr. sulla necessità di
aumentare il pensum lavorativo per questioni economiche legate al divorzio,
cfr. STF 9C_279/2018 del 28 giugno 2018).
Inoltre, sempre a comprova
della propria volontà di reperire un’attività a tempo pieno, l’assicurata ha
prodotto una dichiarazione del precedente datore di lavoro attestante le reiterate
richieste dell’interessata di potere essere occupata al 100% (poi non accolte
per mancanza di posti disponibili).
Ancora, ella ha posto
l’accento sul fatto di avere aumentato, negli anni, le ore lavorative,
svolgendo ore straordinarie in sostituzione di colleghi assenti.
Infine, in risposta alle
considerazioni espresse dall’amministrazione a proposito del fatto che
l’assicurata si sarebbe accontentata di lavorare a tempo parziale presso il
proprio datore di lavoro, senza ricercare altre attività, RI 1 ha trasmesso al
TCA due risposte (negative) ricevute da potenziali datori di lavoro (diversi
dal proprio) presso i quali aveva inoltrato la propria candidatura in vista di
una nuova possibilità lavorativa (doc. A30 e A31).
L’amministrazione - che
ancora con la risposta di causa ha giustificato la quota-parte del 77% dedicata
all’attività lavorativa ritenendo di non poterla aumentare visto che
l’interessata si sarebbe accontentata di richiedere un maggior grado
occupazionale unicamente al proprio datore di lavoro, senza cercare altre
possibilità lavorative (cfr. doc. V) - non ha preso posizione riguardo a tali
ulteriori prove addotte dall’interessata per suffragare la richiesta di aumento
del pensum relativo all’attività lavorativa.
Alla luce di tutti questi
elementi, questo Tribunale ritiene che l’amministrazione non avrebbe potuto,
come invece è avvenuto, limitarsi ad escludere che l’assicurata avrebbe
incrementato il proprio grado occupazionale senza l’insorgenza del danno alla
salute, avendo sempre in precedenza lavorato a tempo parziale e non avendo
contestato il precedente rifiuto delle prestazioni deciso in base al metodo
misto di calcolo.
Se da una parte è vero che
l’assicurata non ha contestato in occasione della precedente decisione di
rifiuto delle prestazioni del 9 marzo 2016 la ripartizione tra mansioni
domestiche e attività lavorativa posta dall’Ufficio AI, va d’altra parte tenuto
conto del fatto che in ogni caso, a quel momento, ogni obiezione sarebbe stata
superflua, visto il grado di invalidità nullo (cfr., per un caso in cui il
Tribunale federale ha lasciato aperta la questione concernente l’applicazione
del metodo misto o del metodo specifico, perché in ogni caso l’assicurata non
presentava impedimenti nelle attività casalinghe almeno del 40% e, in attività
lavorative, non subiva alcuna perdita di guadagno, STF 9C_694/2017 del 7 marzo
2018).
Va, inoltre, ancora
ricordato che il metodo di calcolo non resta immutato, ma che ad ogni revisione
si deve accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se
non fosse stato invalido (cfr. sentenza SG-IV 2014/476 del 6 giugno 2017,
pubblicata in SVR 3/2018 IV nr. 19, nella quale è stato ribadito che decisioni
negative di rendita non esplicano effetti durevoli, cosicché una successiva
nuova domanda non giustifica un’applicazione analogica dell’art. 17 LPGA. In
quel caso, tenuto conto del fatto che l’assicurata avesse compreso male alcune
domande, che non fosse riuscita ad immedesimarsi nella situazione fittizia di
piena salute e che, a fronte della sua situazione finanziaria, apparisse
plausibile l’esercizio di un’attività lucrativa a tempo pieno senza il danno
alla salute, si è giunti alla conclusione che si dovesse rinunciare ad
applicare il metodo misto).
Nel
caso di specie, una rivalutazione della misura nella quale sarebbe stata
esercitata l’attività lucrativa dall’assicurata senza il danno alla salute
appariva (e appare) tanto più necessaria nell’istruttoria relativa alla presente
vertenza, visto il grado di invalidità del 47% ottenuto nel raffronto dei
redditi per la sola quota-parte salariata e del grado di invalidità complessivo
del 36%, tenendo conto della ripartizione tra quota-parte lavorativa e
quota-parte casalinga qui in discussione, ma ignorando del tutto, come verrà
esposto qui di seguito, gli impedimenti presentati dall’interessata in ambito
domestico, per la cui valutazione l’Ufficio AI ha proposto al TCA il rinvio
della causa per svolgere ulteriori accertamenti (cfr. infra, consid. 2.7.).
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto, in assenza di un accertamento dei fatti
conforme al diritto circa la verosimile intenzione dell’assicurata, senza
l’insorgere del danno alla salute, di riprendere un'attività lavorativa al
100%, rispettivamente in una misura ridotta (anche superiore rispetto al 77%
considerato nella decisione impugnata), non è possibile per questo Tribunale determinarsi
con cognizione di causa circa la scelta del metodo di calcolo da utilizzare e,
qualora fosse corretto il metodo misto, a proposito delle quote-parti da
suddividere tra attività lavorativa e mansioni domestiche.
Pertanto,
la decisione amministrativa deve essere annullata e la causa rinviata all'Ufficio
AI per stabilire preliminarmente, tenuto conto di tutti gli elementi messi in
luce in precedenza, quale sarebbe stata la volontà dell’assicurata e, di
conseguenza, il metodo di calcolo da usare (metodo ordinario o, in alternativa,
metodo misto, stabilendo con precisione a quanto ammonti la quota-parte lavorativa,
rispettivamente quella dedicata alle mansioni casalinghe), prima di emettere
una nuova decisione (cfr. STF 9C_180/2018 del 28 agosto 2018,
consid. 4.1-4.2).
2.7
Per quanto
concerne l'attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle
persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia
domestica, è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente
la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nel
caso di specie, nella decisione impugnata l’amministrazione ha stabilito che
l’assicurata non presenta limitazione alcuna in ambito domestico (doc. A2),
conformemente a quanto indicato nel rapporto del SMR del 9 luglio 2018 (doc.
112), poi confermato - dopo la presentazione delle contestazioni
dell’assicurata contro il progetto di rifiuto delle prestazioni del 30 luglio
2018, corroborate da due referti del dr. __________ attestanti la necessità per
l’interessata di fare capo ad un aiuto domiciliare per motivi di salute (doc.
122.
e allegati) - con annotazioni del 4 settembre 2018 (doc. 124).
A
seguito delle nuove contestazioni presentate in sede ricorsuale – facendo
valere come l’amministrazione abbia omesso di tenere conto del fatto che la
necessità di un aiuto domiciliare, così come il dover fare ricorso all’aiuto
della figlia non convivente, è dettato da ragioni mediche (doc. I,
corsivo della redattrice) – l’Ufficio AI, nella risposta di causa, ha proposto
al TCA di volere “ritornare gli atti all’amministrazione per procedere
all’istruttoria del caso in merito alla quota-parte di casalinga”, ritenendo
che “vagliate le valutazioni poste in ambito medico, considerate le limitazioni
funzionali ritenute, osservata la necessità richiesta dall’assicurata
dell’aiuto domiciliare di terzi su certificazione medica (cfr. certificati del
dr. med. __________ annessi al ricorso), lo scrivente Ufficio AI rileva la
necessità, nel caso in esame, di approfondire la situazione in ambito
casalingo, procedendo ad un’inchiesta domiciliare che determini con maggiore
dettaglio l’impedimento funzionale effettivo nello svolgimento delle mansioni
consuete” (doc. V).
Il
TCA, per i motivi pertinentemente riassunti dall’Ufficio AI, condivide la proposta
formulata dall’amministrazione nella risposta di causa.
Gli
atti vanno quindi rinviati all’Ufficio AI affinché esegua i necessari
accertamenti in ambito domestico.
Sulla
base delle relative risultanze, poi, qualora preliminarmente si confermi
l’applicabilità del metodo misto di calcolo del grado di invalidità (cfr.
consid. 2.6.), l’amministrazione effettuerà un nuovo calcolo del grado di
invalidità, con la relativa emissione di una nuova decisione.
2.8
L’assicurata
ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).
Visto l'esito favorevole del ricorso,
l'assicurata, patrocinata dalla RA 1, ha diritto al versamento da parte
dell’assicuratore LAINF di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (art. 61
cpv. 1 lett. g LPGA).
La
domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto
priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del
30.
settembre 2014 consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF
9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010
consid. 3).
2.9
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§
La decisione impugnata del 26 settembre 2018 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai
considerandi 2.6. e 2.7..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza
giudiziaria e gratuito patrocinio del 29 ottobre 2018.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti