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Decisione

32.2018.184

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 agosto 2019Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

4.1, nulla mutava all’applicabilità del metodo misto (STCA 32.2016.21 del 17

febbraio 2017).

L’interpretazione data dal

Tribunale federale nella DTF 143 I 50 (STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016) è

stata criticata dalla dottrina (u. Kieser,

Gemischte Methode: ein Blick auf die bisherige Rechtsprechung, in: HAVE 2016

pag. 471 seg. (474); A.

Mengis, IV Mutloser Entscheid des Bundesgerichts, in: Plädoyer 1/17 pag.

12 seg.).

Con sentenza 9C_604/2016 del 1°

febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 I 60, il Tribunale federale ha confermato

il contenuto della DTF 143 I 50, aggiungendo al considerando 3.3.3 che la

stessa non si applica soltanto nel caso di soppressione di una rendita in caso

di revisione allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di

status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a

quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, ma anche nel

caso di riduzione della prestazione in caso di revisione.

Nella STF 9C_525/2016 del 15

marzo 2017 il TF ha sottolineato come l'UFAS medesimo nella direttiva n. 355

del 31 ottobre 2016 ha segnalato che il Consiglio federale sta cercando di

trovare una soluzione adeguata al problema (sull’argomento cfr. la STCA

32.2017.53 del 13 novembre 2017 e la STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017).

Come detto, il 1° gennaio 2018

sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27bis cpv. 2-4 OAI nel loro

nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg. 7581-7582). Al

riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore

equità nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”,

risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo

per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che

contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa

anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta

del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore

della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.

2.4. Al

fine di determinare il metodo di calcolo applicabile per stabilire l'eventuale

invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività

lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre

in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,

ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o

meno esercitato un'attività lavorativa.

Ad esempio se l'assicurato

esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere

dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne

avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute.

Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al

momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in

cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita

del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso

concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età

dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità

dell'assicurato.

A nessuno di questi elementi va

tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato

raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di

un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile

attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in

argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la

giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62

e Blanc, La procédure

administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

Questa valutazione deve

ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che,

in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi

esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20

dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va ancora rilevato che il

metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti

accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non

fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994

pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120

V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, op. cit., pag. 190-191).

2.5. Nella

fattispecie in esame, l’amministrazione, in applicazione del metodo misto di

calcolo, ha considerato l’assicurata salariata al 77% e casalinga al 23% (doc.

A2).

La

patrocinatrice della ricorrente ha contestato tale ripartizione, facendo valere

che se inizialmente (nel 2000) un impiego a tempo ridotto era congeniale

all’interessata, permettendole di conciliare vita privata (con due figli

minorenni in età scolare) e attività lavorativa, la situazione è poi mutata a

seguito del divorzio (intervenuto nel 2010), con i figli a quel momento ormai

maggiorenni.

La rappresentante

dell’interessata ha sottolineato come l’amministrazione non abbia mai accertato

quale fosse la volontà dell’assicurata riguardo al grado occupazionale che ella

avrebbe desiderato conseguire qualora non fosse insorto il danno alla salute,

da quantificare in un impiego al 100% (doc. I).

A comprova della volontà

di aumentare il grado occupazionale al 100%, la rappresentante dell’assicurata

ha trasmesso i certificati di salario, dai quali risulta come dal 2011 in poi

l’assicurata abbia costantemente aumentato le ore lavorative, svolgendo delle

ore supplementari.

Inoltre, la patrocinatrice

della ricorrente ha prodotto una dichiarazione rilasciata dal precedente datore

di lavoro dell’interessata, datata 12 ottobre 2018, nella quale “in qualità di

caposervizio certifico che la signora RI 1, nata il __________1961, più volte

ci aveva richiesto negli anni intercorsi della nostra ottima collaborazione di

poter aumentare il suo grado di occupazione ed essere impiegata al 100% con un

ulteriore impiego. Purtroppo non abbiamo potuto dar seguito alle sue richieste

in quanto non vi era disponibilità di posti vacanti” (doc. A12).

Al riguardo, nella

risposta di causa, l’amministrazione ha confermato la correttezza dell’utilizzo

del metodo misto, nonché della ripartizione tra attività salariata (77%) e mansioni

casalinghe (23%), ritenendo che senza il danno alla salute l’assicurata avrebbe

continuato a lavorare a tempo parziale. L’Ufficio AI ha basato tale

convincimento sul fatto che in precedenza l’assicurata abbia sempre lavorato a

tempo parziale; che la ripartizione tra incombenze domestiche e attività

lavorativa sia stata indicata nel rapporto del consulente in integrazione

professionale dell’11 febbraio 2015, sottoscritto dall’interessata e, infine,

posto che già nella precedente decisione del 9 marzo 2016 sia stato rifiutato

il diritto a prestazioni in applicazione del metodo misto di calcolo, non

contestato dall’assicurata.

L’amministrazione ha

aggiunto che neppure la dichiarazione del precedente datore di lavoro può

portare a considerare verosimile un aumento del grado occupazionale, visto che

“nonostante l’impossibilità espressa dall’ex datore di lavoro di assumerla al

100%, l’assicurata ha sempre continuato a svolgere l’attività a tempo parziale,

accontentandosi della situazione, non concretizzando la sua volontà presso

altri datori di lavoro per la percentuale non occupata” (doc. V).

Con osservazioni del 17 gennaio 2019, la patrocinatrice

dell’assicurata ha contestato tali asserzioni dell’amministrazione,

sottolineando che effettivamente prima del danno alla salute l’interessata ha

sempre lavorato a tempo parziale, per riuscire a conciliare lavoro e famiglia

con due bambini da accudire. Tale situazione è tuttavia radicalmente mutata dopo

il divorzio, come dimostrato dal fatto che ella dal 2011 in poi ha regolarmente

incrementato la propria occupazione lavorativa, passata dal 50% nel 2011 al

79.66% nei primi mesi del 2014, ciò che depone per una evoluzione verso

un’attività a tempo pieno come sostenuto dall’assicurata.

Quanto al fatto che l’interessata abbia controfirmato il rapporto

del CIP, l’avv. RA 1 ha sottolineato che tale argomento non è valido, dato che

in quel documento non viene fatto riferimento alcuno alla volontà

dell’assicurata (aspetto che non è mai stato approfondito dall’amministrazione),

ma viene solo riportato un dato di fatto (le ore di lavoro contrattualmente

previste), desumibile dal contratto di lavoro in vigore a quel momento.

Infine, a proposito della precedente decisione del 9 marzo 2016, non

contestata dall’interessata, la rappresentante dell’assicurata ha rilevato che

“anche questa argomentazione non è pertinente, poiché l’assicurata non aveva

alcun interesse degno di protezione per potere inoltrare un eventuale ricorso

contro la decisione citata. Anche calcolando il grado di invalidità su una

percentuale lavorativa piena, il grado di invalidità non avrebbe infatti

raggiunto il 40%” (doc. IX).

Nonostante la facoltà concessa da questo Tribunale di esprimersi

in merito a queste ulteriori critiche dell’avv. RA 1 e alle nuove prove

prodotte (cfr. doc. X), l’Ufficio AI non ha presentato osservazioni.

2.6. Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale ritiene condivisibili le critiche sollevate dalla

patrocinatrice della ricorrente nei riguardi delle considerazioni espresse

dall’amministrazione al fine di confermare la correttezza del metodo di calcolo

utilizzato per rifiutare all’interessata il diritto a prestazioni.

Considerandi

Innanzitutto, come ben

evidenziato dall’avv. RA 1, il TCA constata come l’amministrazione abbia omesso,

sia nell’istruire la presente procedura, sia in occasione della precedente

concernente la prima richiesta di prestazioni, di accertare - tramite una

domanda esplicita rivolta all’assicurata – in quale misura ella avrebbe

lavorato senza l’insorgere del danno alla salute.

L’Ufficio AI non ha,

infatti, ordinato un’inchiesta a domicilio - strumento volto, tra l’altro, a

raccogliere la dichiarazione di volontà a proposito della misura nella quale l’interessata

avrebbe esercitato la propria occupazione senza l’insorgere del danno alla

salute – dalle cui informazioni stabilire la scelta del metodo di calcolo da

applicare.

Da notare come tale

mancanza appaia tanto più grave vista l’importanza fondamentale accordata, ai

sensi della giurisprudenza federale, alle dichiarazioni della prima ora

rilasciate proprio in quell’occasione in caso di successive incongruenze (cfr.

sul tema delle dichiarazioni della prima ora, tra le tante, STF 9C_438/2012 del

29.

ottobre 2012).

L’omissione di un tale

accertamento, inoltre, risulta ancora più inammissibile, ritenuto che, nonostante

un’esplicita richiesta in tal senso rivolta dall’assicurata già in sede di

osservazioni contro il progetto di decisione del 30 luglio 2018, l’amministrazione

lo abbia considerato superfluo al momento della decisione qui impugnata, salvo

poi ritenerlo necessario nella risposta di causa, proponendo al TCA un rinvio

degli atti al fine di procedere in tal senso (cfr. doc. V e, infra, consid.

2.6

).

Pertanto, in mancanza di una chiara dichiarazione di volontà

espressa dall’assicurata all’assistente sociale, occorre basarsi sull’insieme

delle circostanze per stabilire se effettivamente, come sostenuto nel ricorso,

senza l’insorgenza del danno alla salute, ella avrebbe incrementato al 100% il

proprio grado occupazionale.

Il TCA rileva, in tale

ottica, che la patrocinatrice dell’assicurata ha posto l’accento sugli

argomenti ritenuti tipici dalla giurisprudenza federale per giustificare un

mutamento di statuto, in particolare la crescita dei figli, ormai maggiorenni,

e il sopraggiungere della sentenza di divorzio (cfr. sulla necessità di

aumentare il pensum lavorativo per questioni economiche legate al divorzio,

cfr. STF 9C_279/2018 del 28 giugno 2018).

Inoltre, sempre a comprova

della propria volontà di reperire un’attività a tempo pieno, l’assicurata ha

prodotto una dichiarazione del precedente datore di lavoro attestante le reiterate

richieste dell’interessata di potere essere occupata al 100% (poi non accolte

per mancanza di posti disponibili).

Ancora, ella ha posto

l’accento sul fatto di avere aumentato, negli anni, le ore lavorative,

svolgendo ore straordinarie in sostituzione di colleghi assenti.

Infine, in risposta alle

considerazioni espresse dall’amministrazione a proposito del fatto che

l’assicurata si sarebbe accontentata di lavorare a tempo parziale presso il

proprio datore di lavoro, senza ricercare altre attività, RI 1 ha trasmesso al

TCA due risposte (negative) ricevute da potenziali datori di lavoro (diversi

dal proprio) presso i quali aveva inoltrato la propria candidatura in vista di

una nuova possibilità lavorativa (doc. A30 e A31).

L’amministrazione - che

ancora con la risposta di causa ha giustificato la quota-parte del 77% dedicata

all’attività lavorativa ritenendo di non poterla aumentare visto che

l’interessata si sarebbe accontentata di richiedere un maggior grado

occupazionale unicamente al proprio datore di lavoro, senza cercare altre

possibilità lavorative (cfr. doc. V) - non ha preso posizione riguardo a tali

ulteriori prove addotte dall’interessata per suffragare la richiesta di aumento

del pensum relativo all’attività lavorativa.

Alla luce di tutti questi

elementi, questo Tribunale ritiene che l’amministrazione non avrebbe potuto,

come invece è avvenuto, limitarsi ad escludere che l’assicurata avrebbe

incrementato il proprio grado occupazionale senza l’insorgenza del danno alla

salute, avendo sempre in precedenza lavorato a tempo parziale e non avendo

contestato il precedente rifiuto delle prestazioni deciso in base al metodo

misto di calcolo.

Se da una parte è vero che

l’assicurata non ha contestato in occasione della precedente decisione di

rifiuto delle prestazioni del 9 marzo 2016 la ripartizione tra mansioni

domestiche e attività lavorativa posta dall’Ufficio AI, va d’altra parte tenuto

conto del fatto che in ogni caso, a quel momento, ogni obiezione sarebbe stata

superflua, visto il grado di invalidità nullo (cfr., per un caso in cui il

Tribunale federale ha lasciato aperta la questione concernente l’applicazione

del metodo misto o del metodo specifico, perché in ogni caso l’assicurata non

presentava impedimenti nelle attività casalinghe almeno del 40% e, in attività

lavorative, non subiva alcuna perdita di guadagno, STF 9C_694/2017 del 7 marzo

2018).

Va, inoltre, ancora

ricordato che il metodo di calcolo non resta immutato, ma che ad ogni revisione

si deve accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se

non fosse stato invalido (cfr. sentenza SG-IV 2014/476 del 6 giugno 2017,

pubblicata in SVR 3/2018 IV nr. 19, nella quale è stato ribadito che decisioni

negative di rendita non esplicano effetti durevoli, cosicché una successiva

nuova domanda non giustifica un’applicazione analogica dell’art. 17 LPGA. In

quel caso, tenuto conto del fatto che l’assicurata avesse compreso male alcune

domande, che non fosse riuscita ad immedesimarsi nella situazione fittizia di

piena salute e che, a fronte della sua situazione finanziaria, apparisse

plausibile l’esercizio di un’attività lucrativa a tempo pieno senza il danno

alla salute, si è giunti alla conclusione che si dovesse rinunciare ad

applicare il metodo misto).

Nel

caso di specie, una rivalutazione della misura nella quale sarebbe stata

esercitata l’attività lucrativa dall’assicurata senza il danno alla salute

appariva (e appare) tanto più necessaria nell’istruttoria relativa alla presente

vertenza, visto il grado di invalidità del 47% ottenuto nel raffronto dei

redditi per la sola quota-parte salariata e del grado di invalidità complessivo

del 36%, tenendo conto della ripartizione tra quota-parte lavorativa e

quota-parte casalinga qui in discussione, ma ignorando del tutto, come verrà

esposto qui di seguito, gli impedimenti presentati dall’interessata in ambito

domestico, per la cui valutazione l’Ufficio AI ha proposto al TCA il rinvio

della causa per svolgere ulteriori accertamenti (cfr. infra, consid. 2.7.).

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, in assenza di un accertamento dei fatti

conforme al diritto circa la verosimile intenzione dell’assicurata, senza

l’insorgere del danno alla salute, di riprendere un'attività lavorativa al

100%, rispettivamente in una misura ridotta (anche superiore rispetto al 77%

considerato nella decisione impugnata), non è possibile per questo Tribunale determinarsi

con cognizione di causa circa la scelta del metodo di calcolo da utilizzare e,

qualora fosse corretto il metodo misto, a proposito delle quote-parti da

suddividere tra attività lavorativa e mansioni domestiche.

Pertanto,

la decisione amministrativa deve essere annullata e la causa rinviata all'Ufficio

AI per stabilire preliminarmente, tenuto conto di tutti gli elementi messi in

luce in precedenza, quale sarebbe stata la volontà dell’assicurata e, di

conseguenza, il metodo di calcolo da usare (metodo ordinario o, in alternativa,

metodo misto, stabilendo con precisione a quanto ammonti la quota-parte lavorativa,

rispettivamente quella dedicata alle mansioni casalinghe), prima di emettere

una nuova decisione (cfr. STF 9C_180/2018 del 28 agosto 2018,

consid. 4.1-4.2).

2.7

Per quanto

concerne l'attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle

persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia

domestica, è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente

la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nel

caso di specie, nella decisione impugnata l’amministrazione ha stabilito che

l’assicurata non presenta limitazione alcuna in ambito domestico (doc. A2),

conformemente a quanto indicato nel rapporto del SMR del 9 luglio 2018 (doc.

112), poi confermato - dopo la presentazione delle contestazioni

dell’assicurata contro il progetto di rifiuto delle prestazioni del 30 luglio

2018, corroborate da due referti del dr. __________ attestanti la necessità per

l’interessata di fare capo ad un aiuto domiciliare per motivi di salute (doc.

122.

e allegati) - con annotazioni del 4 settembre 2018 (doc. 124).

A

seguito delle nuove contestazioni presentate in sede ricorsuale – facendo

valere come l’amministrazione abbia omesso di tenere conto del fatto che la

necessità di un aiuto domiciliare, così come il dover fare ricorso all’aiuto

della figlia non convivente, è dettato da ragioni mediche (doc. I,

corsivo della redattrice) – l’Ufficio AI, nella risposta di causa, ha proposto

al TCA di volere “ritornare gli atti all’amministrazione per procedere

all’istruttoria del caso in merito alla quota-parte di casalinga”, ritenendo

che “vagliate le valutazioni poste in ambito medico, considerate le limitazioni

funzionali ritenute, osservata la necessità richiesta dall’assicurata

dell’aiuto domiciliare di terzi su certificazione medica (cfr. certificati del

dr. med. __________ annessi al ricorso), lo scrivente Ufficio AI rileva la

necessità, nel caso in esame, di approfondire la situazione in ambito

casalingo, procedendo ad un’inchiesta domiciliare che determini con maggiore

dettaglio l’impedimento funzionale effettivo nello svolgimento delle mansioni

consuete” (doc. V).

Il

TCA, per i motivi pertinentemente riassunti dall’Ufficio AI, condivide la proposta

formulata dall’amministrazione nella risposta di causa.

Gli

atti vanno quindi rinviati all’Ufficio AI affinché esegua i necessari

accertamenti in ambito domestico.

Sulla

base delle relative risultanze, poi, qualora preliminarmente si confermi

l’applicabilità del metodo misto di calcolo del grado di invalidità (cfr.

consid. 2.6.), l’amministrazione effettuerà un nuovo calcolo del grado di

invalidità, con la relativa emissione di una nuova decisione.

2.8

L’assicurata

ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).

Visto l'esito favorevole del ricorso,

l'assicurata, patrocinata dalla RA 1, ha diritto al versamento da parte

dell’assicuratore LAINF di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (art. 61

cpv. 1 lett. g LPGA).

La

domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto

priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del

30.

settembre 2014 consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF

9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010

consid. 3).

2.9

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§

La decisione impugnata del 26 settembre 2018 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai

considerandi 2.6. e 2.7..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza

giudiziaria e gratuito patrocinio del 29 ottobre 2018.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti