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Decisione

32.2018.186

Discusso diritto all'AGI. Rinvio atti all'amm. affinché esamini se accompagnamento nell'org. della realtà quotidiana può essere definito regolare e, in ultimo analisi, può fondare diritto a un AGI di

2 dicembre 2019Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I 431/05 del 13 ottobre 2005 consid. 3.5; STF I 652/06 del 25 luglio 2007

consid. 8.3;9C_1056/2009 del 10 maggio 2010 consid. 4.3).”

Del resto, nel ricorso, è

lo stesso assicurato a riconoscere di abbisognare di accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana, precisando che la necessità di

aiuto “… non riguarda né gli atti ordinari della vita – (…) -, né riguarda una

sorveglianza personale permanente, né riguarda cure particolarmente

impegnative, (…). Ed è questo preciso sostegno che permette all’assicurato di

continuare a vivere a casa come prima dell’infortunio.” (doc. I, p. 10).

Fatta questa premessa, il

TCA non può condividere la tesi sviluppata dall’UAI nella decisione impugnata,

e ciò per le ragioni che verranno meglio esposte qui di seguito.

Deve essere innanzitutto rilevato che il concetto di aiuto permanente consistente

nell’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana (cfr. art. 42

cpv. 3 LAI; 38 OAI), introdotto con la 4ª revisione della legge federale

sull’assicurazione per l’invalidità, concerne esclusivamente questo

assicuratore sociale e non anche gli altri assicuratori sociali, in particolare

l’assicurazione contro gli infortuni (cfr. art. 26 LAINF e art. 38 OAINF), che

pure prevedono, tra le prestazioni a loro carico, un assegno per grandi

invalidi (cfr. KOSS - Kommentar zum schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, H. Landolt,

art. 26 LAINF n. 16).

Per tale ragione, dunque, la

necessità di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana non

rientra tra le condizioni da adempiere per avere diritto a un AGI da parte

dell’assicuratore LAINF (cfr. STF 8C_994/2010 del 20 giugno 2011 consid. 6.3).

Del resto, dal Messaggio concernente la 4ª revisione della legge

federale sull’assicurazione invalidità (denominato in seguito semplicemente

“Messaggio”), emerge in modo chiaro la volontà del legislatore di ampliare - in

ambito AI esclusivamente - i presupposti per ottenere il diritto a un

assegno per grandi invalidi, aggiungendo al bisogno di assistenza da parte di

terzi per compiere gli atti ordinari della vita o alla necessità di

sorveglianza personale (condizioni previste anche dalle altre assicurazioni sociali

che prevedono il diritto a un AGI, tra le quali va annoverata l’assicurazione

contro gli infortuni) anche il caso, eccezionale, degli invalidi psichici che

necessitano di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana.

Tale ampliamento è stato introdotto in quanto il più delle volte gli invalidi

psichici e mentali leggeri restavano esclusi, in base al previgente

ordinamento, dal diritto a un AGI, in quanto non necessitanti dell’aiuto di

terzi per compiere gli atti ordinari della vita (ad eccezione di un aiuto

indiretto) e solo raramente ottemperanti i presupposti di una costante

sorveglianza personale (cfr. FF 2001 2888-2889).

Al paragrafo “2.3.1.5.4.2 dedicato al rapporto con l’assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni (AINF) e con l’assicurazione militare (AM)”, il

Messaggio precisa inoltre che “contrariamente all’AI, secondo l’AINF e

l’AM, l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana non

dà diritto a un’indennità per assistenza. La situazione degli assicurati

dell’AINF non è tuttavia peggiore di quella degli assicurati dell’AI. Da un

lato, a date condizioni, l’AINF e l’AM considerano la consulenza e

l’accompagnamento dei malati psichici e mentali nell’organizzazione della

realtà quotidiana come parte delle cure mediche. D’altro lato, le persone

assicurate che hanno bisogno di assistenza nell’organizzazione della realtà

quotidiana a causa di un’infermità psichica o mentale e che solo per questo

bisogno non hanno diritto a un’indennità per assistenza dell’AINF (o

Considerandi

dell’AM), possono chiedere un’indennità per assistenza dell’AI.” (FF

2001.

2895-2896 - il corsivo è del redattore; da notare che il termine di “indennità

di assistenza” avrebbe dovuto sostituire quello di “assegno grandi invalidi”,

ma questa proposta è poi stata abbandonata durante i lavori parlamentari).

Riferendosi all’art. 42 LAI, il Messaggio prevede infine che “il

capoverso 2 estende la definizione generale del bisogno di assistenza

della LPGA: l’AI considera come bisognosa di assistenza anche la persona

che, a causa di un danno alla salute, vive a casa e necessita in modo

permanente di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana.

Tale accompagnamento non costituisce né un aiuto per compiere gli atti ordinari

della vita, né una sorveglianza personale e necessita dunque di essere

menzionato separatamente.” (FF 2001 2934 – il corsivo è del redattore).

Quanto appena esposto conferma dunque che la scelta di prevedere

il bisogno di accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà

quotidiana esclusivamente in ambito AI, e non anche nell’assicurazione contro

gli infortuni, corrisponde a una chiara volontà del legislatore e non una

semplice svista (cfr., a contrario, la DTF 134 V 131, nella quale l’Alta Corte

ha invece concluso che il fatto che l’art. 22 LAINF non tenga conto

dell’aumento progressivo dell’età pensionabile delle donne a 64 anni instituito

con la 10ª revisione dell’AVS, costituisce una svista manifesta del legislatore

che il giudice può e deve correggere).

Esprimendosi a proposito del coordinamento delle prestazioni tra i

diversi rami delle assicurazioni sociali, in un contributo pubblicato nel 2005,

U. Kieser ha sottolineato che il fatto di aver

ampliato la definizione di grande invalidità (soltanto) nell’assicurazione per

l’invalidità avrebbe potuto comportare dei risultati insoddisfacenti per

quelle persone, il cui danno alla salute deriva esclusivamente da un infortunio,

che necessitano di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana

ai sensi dell’art. 42 cpv. 3 LAI, e ciò nella misura in cui l’AGI andrebbe

accordato dall’AI sebbene l’art. 66 cpv. 3 LPGA preveda un obbligo a

prestazioni prioritario da parte dell’assicurazione contro gli infortuni:

" Von diesem

Grundsatz weicht Art. 42 Abs. 3 IVG (in der Fassung gemäss 4. IV-Revision) ab,

indem das zusätzliche Kriterium der lebenspraktischen Begleitung eingeführt

wird. Dieser - bei der Leistungskoordination nach Art. 66 Abs. 3 ATSG

nachrangig leistungspflichtige – Sozialversicherungszweig kennt mithin eine

weitere Umschreibung der Hilflosigkeit als die primär leistungspflichtìge

Unfallversicherung. Dies kann zur unbefriedigenden Situation führen, dass die

versicherte Person, die wegen der notwendigen lebenspraktischen Begleitung hilflos

ist, eine Hilflosenentschädigung der IV erhält, ausser wenn die Hilflosigkeit

auf einen Unfall zurückgeht, der von einer Unfallversicherung übernommen wird;

denn nach Art. 66 Abs. 3 ATSG ist die Leistungspflicht der Unfallversicherung

(welche die engere Definition der Hilflosigkeit kennt) prioritär.”

(U. Kieser, Leistungsrechtliche Koordination in

Sozialversicherungsrecht – einige Anfragen an die Rechtsetzung, in

R. Schauffhauser / U. Kieser, Sozialversicherungsrechtliche

Leistungskoordination, Grundlagen, aktuelle Entwicklungen, Perspektiven, San Gallo,

2006, p. 251 s.)

Nel suo (successivo) Commentario della LPGA, Kieser ha evidenziato che qualora non siano adempiute le condizioni

poste alla base del diritto alla prestazione dalla singola legge interessata,

non trova applicazione il sistema di coordinamento tra assicurazioni sociali

previsto dall’art. 66 cpv. 3 LPGA:

" (…).

Entfällt eine Leistungspflicht der (vorrangigen) UV, weil

beispielsweise die anspruchserhebende Person ihr nicht unterstellt war, besteht

jedoch ein Anspruch gegenüber der (nachrangigen) IV, ergibt sich keine

intersystemische Koordination. Kann ein Anspruch auf Hilflosenentschädigung

gegenüber dem vorrangigen Zweig jedoch deshalb nicht erhoben werden, weil zweigeigene

Anspruchsvoraussetzungen (etwa Abschluss der Heilbehandlung) nicht erfüllt

sind, fragt sich, ob Art. 66 Abs. 3 ATSG die Leistungspflicht des

nachrangigen Zweigs festlegt. Zu entscheiden ist somit, ob die in der

Bestimmung enthaltene absolute Priorität die effektive Ausrichtung der

Hilflosenentschädigung voraussetzt.

Den Materialien ist bezüglich dieser Frage

nichts zu entnehmen. Weil Art. 66 Abs. 3 ATSG ausdrücklich Bezug nimmt auf die

Bestimmungen des jeweiligen Einzelgesetzes und sich insoweit auf die Ordnung

der Leistungsreihenfolge beschränkt, ist anzunehmen, dass die erwähnte Frage

durch das Einzelgesetz zu ordnen ist. Bezüglich des im Vordergrund stehenden

Dispositivo

Verhältnisses UV – IV hat die Rechtsprechung entschieden, dass ein Anspruch

gegenüber der nachrangigen IV erhoben werden kann, wenn die

Leistungsvoraussetzungen der vorrangigen UV (noch) nicht erfüllt sind (BGE

124 V 166 ff.; Analoges hat für das Verhältnis zur MV zu gelten, weshalb

AHI-Praxis 1994 57 diesbezüglich überholt ist).”

(U. Kieser, ATSG-Kommentar,

3a ed., 2015, art. 66 n. 43 s. – il corsivo è del redattore)

Da parte loro, G.

Frésard-Fellay e J.-M. Frésard, dopo avere

ricordato che l’assegno per grandi invalidi è una prestazione prevista

da diverse assicurazioni sociali (AINF, AM, AI, AVS) per quelle persone che

abbisognano dell’aiuto regolare di terze persone o di una sorveglianza

permanente per compiere gli atti ordinari della vita, hanno precisato che,

nell’assicurazione per l’invalidità, viene considerato grande invalido anche

chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente

di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana:

" (…).

41 La notion

d'impotence est définie à l'art. 9 LPGA. Est réputée impotente toute personne

qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de

l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes

élémentaires de la vie quotidienne. Aussi bien l'assurance militaire (art. 20

LAM) et l'assurance-accidents (art. 26 LAA) que l'assurance-vieillesse et

survivants (art. 43bis LAVS) et l'assurance-invalidité (art. 42 LAI) prévoient

pour les assurés qui en remplissent les conditions le droit à une allocation

pour impotent.

Dans l'assurance-invalidité, est

aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle et qui, en raison

d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui

permettant de faire face aux nécessités de la vie (art. 42 al. 3 LAI).”

(Commentaire Romand LPGA -

Frésard-Fellay/Frésard, art. 66 n. 41 – il corsivo è del redattore)

Affrontando poi il tema della

priorità assoluta prevista dalla norma di coordinamento di cui all’art. 66 cpv.

3 LPGA, gli autori in questione hanno evidenziato che questo principio vale

solo nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni previste dalla singola

legge presa in considerazione per avere diritto all’AGI. In caso contrario,

potrebbe essere una legge di grado inferiore a dovere intervenire (qualora

evidentemente ne siano adempiute le relative condizioni):

" (…).

45 L'allocation

pour impotent est à la charge de l'assurance sociale prioritaire (assurance

militaire ou accidents; au sujet de l'ordre de priorité: N50ss), pour autant

que les conditions mises à l'octroi de cette prestation par la loi spéciale

concernée soient bien réunies.

46 Si les

conditions de prise en charge par l'assurance prioritaire ne sont pas remplies,

il peut arriver qu'une assurance sociale de rang inférieur ait à intervenir.

De telles situations devraient se presenter rarement en pratique.”

(Frésard-Fellay/Frésard,

op. cit., art. 66 n. 45 s. - il corsivo è del redattore)

Sulla scorta di quanto precede, posto che soltanto nell’assicurazione

per l’invalidità viene considerato grande invalido anche chi a causa di un

danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere

accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana - concetto

quest’ultimo sconosciuto, invece, nell’assicurazione contro gli infortuni (cfr.

STF 8C_994/2010 succitata consid. 6.3) – questa Corte non può condividere la

posizione dell’UAI che ha negato a priori il proprio obbligo a prestazioni,

rifacendosi alla regola di coordinamento tra sistemi di assicurazione sociale

prevista dall’art. 66 cpv. 3 LPGA per evitare un cumulo ingiustificato di

prestazioni.

Infatti, non essendo in

presenza di pari condizioni che, se adempiute in base alle disposizioni della

singola legge interessata (qui la LAI e la LAINF), darebbero diritto alla

medesima prestazione (AGI) prevista da entrambi gli ordinamenti, non vi è

spazio per l’applicazione, ex art. 66 cpv. 3 LPGA, della regola della priorità

assoluta dell’assicurazione contro gli infortuni sull’assicurazione per

l’invalidità, venendo a mancare la ragione d’essere stessa del coordinamento intersistemico.

In queste condizioni, la giurisprudenza e la dottrina citate

dall’amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. V), non possono essere

considerate decisive ai fini della risoluzione del caso di specie.

Se, infatti, appare indubbio che il danno alla salute e, di

conseguenza, la necessità di aiuto da parte di terzi è imputabile unicamente all’infortunio

occorso il 10 agosto 2013, ciò non basta per escludere automaticamente un

obbligo a prestazioni da parte dell’AI, come lo sostiene l’amministrazione. Questa

tesi sarebbe pertinente soltanto nel caso in cui – ma così non è, come sopra

esposto e come meglio dimostrato nella procedura parallela in materia di

assicurazione contro gli infortuni (inc. n. 35.2019.9) - la grande invalidità

dell’interessato fosse causata dalla necessità, per il grado elevato, di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e

il suo stato richiedesse inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale;

per il grado medio, dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere

la maggior parte degli atti ordinari della vita, oppure dell’aiuto regolare e

considerevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e

abbisognasse di una sorveglianza personale permanente o, per il grado esiguo,

dell’aiuto di terzi regolare e considerevole per compiere almeno due atti

ordinari della vita, in modo durevole di una sorveglianza personale permanente,

di cure particolarmente impegnative richieste dalla sua infermità oppure a

causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica potesse

mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi

forniti in modo regolare e considerevole.

Se così fosse, infatti,

trattandosi di condizioni previste sia in ambito LAINF (cfr. art. 38 cpv. 2-4

OAINF) che in ambito LAI (cfr. art. 37 cpv. 1, cpv. 2 lett. a-b, cpv. 3 lett.

a-d OAI), il diritto all’AGI andrebbe accordato dall’assicuratore contro gli infortuni,

ad esclusione dell’assicuratore per l’invalidità, in ossequio alla norma di

coordinamento prevista dall’art. 66 cpv. 3 LPGA.

Pertanto, tenuto conto di

tutto quanto sopra esposto, anche nel rispetto del principio dell’uguaglianza

di trattamento (art. 8 Cost. fed.), questo Tribunale ritiene che la decisione

impugnata debba essere annullata, nella misura in cui l’UAI vi ha negato il

diritto a un AGI esclusivamente fondandosi sulla norma di coordinamento di cui

all’art. 66 cpv. 3 LPGA, in realtà qui inapplicabile.

Gli atti vanno quindi

rinviati all’amministrazione affinché esamini se l’accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana di cui necessita l’insorgente,

possa essere ritenuto regolare ai sensi dell’art. 38 cpv. 3 OAI e, in ultima

analisi, se all’assicurato possa essere attribuito un AGI di grado lieve (da

notare che l’ammessa necessità di aiuto per compiere l’atto ordinario del

vestirsi/svestirsi, nulla muterebbe al riguardo), così come da lui preteso.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione

impugnata è annullata.

§§ Gli

atti vengono rinviati all’UAI per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’UAI.

L’UAI verserà

all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti