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Decisione

32.2018.187

Prima domanda di rendita di persona con attività lucrativa a tempo parziale. Confermata valutazione medica ed economica relativa alla quota parte di salariata. Rinvio per l'espletamento di un'inchiest

19 dicembre 2018Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i successivi rapporti dei curanti, il 28 agosto 2018 il medesimo medico SMR ha

confermato la piena abilità in attività adeguate dal 20 marzo 2018, aggiornando

come segue i limiti funzionali: “Si considerano praticabili attività

lavorative che non richiedano sforzi fisici, la movimentazione di pesi o la

stazione eretta o seduta prolungata, camminare per lunghi tragitti, la necessità

di lavorare con le braccia alzate, svolgere attività che coinvolgano un carico

per il busto e gli arti inferiori e superiori” (cfr. pag. 146 inc. AI).

Questo

TCA non intravede motivi che gli impediscono di far propria la valutazione operata

dal SMR.

A

tal riguardo, va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i

servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere

cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr.

STF 9C_858/2014 del 2 settembre 2015 consid. 3.3.2,9C_9/2010 del 29 settembre

2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174,

con riferimenti).

Non

va poi dimenticato che l’insorgente non ha prodotto alcun

certificato medico, successivo al referto SMR, idoneo a sovvertirne le convincenti

e motivate conclusioni.

2.8.2. L’assicurata,

vista la sua età (classe 1958), ritiene di non essere più collocabile.

A

tal proposito occorre ricordare che sebbene l'età avanzata venga

considerata un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che

essa, insieme ad altri fattori di carattere personale o professionale, può

ostare alla realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del

lavoro equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza lavoro (sentenza

9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2,

anche DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che misura l'età influisca sulla

possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua non si valuta alla

luce di un principio generale, bensì tenuto conto delle esigenze delle attività

di riferimento (sentenza 9C_918/2008 consid. 4.2.2 con riferimenti).

Per

quel che concerne l’età, va ricordato che, precisando la sua

giurisprudenza, il TF in una pronuncia del 25 ottobre 2012

ha statuito che il momento in cui la questione della messa a profitto della

capacità lavorativa (residua) sul mercato del lavoro generale ed equilibrato di

un assicurato in età avanzata deve essere esaminata è quello in cui è stato accertato

che l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale o completa) è

ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457).

Nel

caso che ci occupa, come visto, dal marzo 2018 l’assicu-rata è ritenuta abile

al 100% in attività adeguate. Essendo nata nel __________ 1958, in quel momento

essa aveva 60 anni.

Premesso

quanto sopra, va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, quando si

tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del

pensionamento occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e

domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un

impiego sul mercato equilibrato del lavoro. Quindi, indipendentemente

dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il

danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro

consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle

attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’even- tuale

adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua

situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del

salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale

come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (DTF 138 V 457; STFA

I 401/01 del 4 aprile 2002; I 617/02 del 10 marzo 2003; I 462/02 del 26 maggio

2003 = SVR 2003 IV Nr. 35, p. 107; I 376/05 del 5 agosto 2005; I 293/05 del 17

luglio 2006; I 831/05 del 21 agosto 2006; I 304/06 del 22 gennaio 2007; cfr.

anche marg. 3050.1 della circolare sull’invalidità e sulla grande invalidità

(CIGI)).

A

tal riguardo, nella STF I 293/05 del 17 luglio 2006 il TFA ha ritenuto ancora

ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al momento in

cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in attività

adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti funzionali,

evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di attività

prima di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia.

In

un’altra fattispecie il TF, nella STF I 304/06 del 22 gennaio 2007, nel caso di

un assicurato di 60 anni totalmente inabile nella sua precedente attività di

saldatore ma abile a svolgere nel corso di un’intera giornata un’attività

leggera adeguata con una flessione del rendimento del 30% (per problemi reumatologici

e cardiologici), lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di

reperire un impiego sul mercato equilibrato.

Nella

STF I 359/2006 del 22 giugno 2007, l’Alta Corte, confermando la decisione del

10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha ritenuto esigibile lo

sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul mercato equilibrato del

lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento della decisione

dell’amministrazione, dato che dal profilo dell’età non erano realizzate le

condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per mancanza di

possibilità reale di sfruttarne la residua capacità.

Di

analogo tenore anche la STF 9C_124/2010 del 21 settembre 2010 concernente un

assicurato di 61 anni e mezzo al momento della decisione. Con tale pronuncia il

TF, annullando il giudizio cantonale che aveva ritenuto che la residua capacità

lavorativa dell’assicurato non era più sfruttabile sul mercato del lavoro, ha

ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità sul mercato

equilibrato del lavoro sottolineando come il fattore dell’età avanzata

costituisce essenzialmente “solo” uno dei diversi fattori personali che

influiscono sulle concrete opportunità professionali. Ai fini dell’esame della

sfruttabilità assume un ruolo rilevante la capacità lavorativa residua,

ritenuto come la possibilità di prestare ancora un’attività a tempo pieno, pur

in considerazione di determinate limitazioni funzionali (segnatamente con

riferimento alle attività pesanti o alla posizione da osservare durante

l’attività lavorativa) gioca un ruolo importante nell’esame della reintegrabilità

dell’assicurato. Sempre in merito alla reintegrabilità nel mondo del lavoro

avuto riguardo all’età vedi anche la STCA 32.2015.114 del 27 giugno 2016 con

ulteriori diversi riferimenti giurisprudenziali.

Recentemente,

in una sentenza 8C_892/2017 del 23 agosto 2018 al consid. 5 il TF ha confermato

l'esigibilità lavorativa del ricorrente che al momento determinante aveva 62

anni ed era abile all'80% in attività adeguate alla luce della restrittiva

prassi vigente in materia.

In

una sentenza 8C_117/2018 del 31 agosto 2018 al consid. 3 il TF ha confermato

l'esigibilità lavorativa del ricorrente che al momento determinante aveva 62

anni ed era abile all'80% in attività adeguate alla luce della restrittiva

prassi vigente in materia.

Da

ultimo, con sentenza del 13 dicembre 2018 questa Corte ha ritenuto integrabile

un assicurato di 63 anni e quasi 7 mesi d’età con una piena abilità lavorativa in

un lavoro leggero rispettoso delle limitazioni fisiche poste dal medico

fiduciario SUVA (inc. 32.2018.106; consid. 2.6).

Ritornando

alla fattispecie concreta, sulla scorta della succitata giurisprudenza, questo

TCA ritiene che l’assicurata possa mettere a frutto la sua residua capacità

lavorativa in un mercato equilibrato del lavoro, considerato che al momento determinate

della presente valutazione essa aveva ancora davanti a sé diversi anni prima

del pensionamento. Vero che l’assicurata, conseguito nel 1979 l’attestato di

capacità quale cuoca, ha sempre esercitato “la professione di cuoca ed aiuto

cuoca presso vari esercizi pubblici in Svizzera interna e in Ticino”

(rapporto 11 giugno 2018 del consulente in integrazione professionale in doc.

32 inc. AI) e come l’ultimo datore di lavoro (__________ di __________) notificata

la rescissione del contratto di lavoro con effetto al 31 gennaio 2019, abbia

fatto presente di non trovare al suo interno una possibilità di ricollocamento

(doc. VI/1). Non va tuttavia dimenticato che essa presenta ancora una piena

capacità lavorativa in tutte quelle attività leggere, come riportato dal

consulente IP:

"

(…)

Nel caso in esame riteniamo che la capacità di guadagno

dell'assicurata possa essere apprezzata al meglio nello svolgimento di attività

esigibili adeguate di tipo semplice e ripetitivo indicate nelle tabelle RSS.

In questo contesto si ritiene che il mercato del lavoro

Considerandi

offra un ventaglio sufficientemente ampio di attività dal profilo fisico

leggero o medio-leggero. All'assicurata può essere richiesto di sfruttare la

sua residua capacità lavorativa in quei settori d'attività che non richiedono

una preparazione professionale specifica, ma possono essere esercitate dopo un

periodo d'introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Si

rileva che specialmente nell'ambito industriale, ma anche nel settore delle

prestazioni di servizio, vi sono delle attività fisicamente assai leggere, che

possono essere svolte alternando la posizione (per esempio attività di mera sorveglianza/controllo, d'incasso, di

assemblaggio, di confezione prodotti, ecc.). (…)” (cfr. pag. 101 inc. AI)

A

tal riguardo, va infatti ricordato che la giurisprudenza

federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi

qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF

8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la

STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008

consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo

la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare

in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il

TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore

industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di

controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il

cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es.

attività d’incasso, d’assem-blaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.;

cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla

difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza

della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la

disoccupazione e non dall’assicu-razione contro l’invalidità (DTF 110 V 276

consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che la ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali

idonee.

2.8.3

Per

quel che concerne l’aspetto economico (rimasto peraltro totalmente

incontestato), l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi per

determinare il grado d’invalidità, valido dal marzo 2018 (momento del

miglioramento della situazione valetudinaria) come segue:

"

(…)

Reddito da valido:

In assenza del danno alla salute in qualità di “cuoca”

la signora RI 1 è in grado di percepire un guadagno annuo di Fr. 56'875.- nello

svolgimento dell’attività al 100% (fonte: questionario datore di lavoro cfr.

25.07

, pto 5.1 e 5.3).

Reddito da invalido:

In conformità alla vigente giurisprudenza, in

considerazione del fatto che la gamma di attività esigibili è piuttosto vasta,

al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far

riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi periodicamente

dall’Ufficio federale di statistica.

Come da giurisprudenza imposta dal Tribunale federale

delle assicurazioni è stata stabilita l’inapplicabilità dei valori regionali

(tabella TA13).

Il reddito da invalido deve pertanto essere determinato

in applicazione dei valori nazionali (tabella TA 1).

Considerando una capacità di lavoro del 100% praticando

la riduzione del 20% (riduzione complessiva dal reddito da invalido del 20% per

attività leggera e altri fattori di riduzione), sulla base delle statistiche

teoriche RSS (attività semplici e ripetitive, mediana; dati riferiti alla

realtà economica nazionale, in base alla giurisprudenza) riusulta un reddito

d’invalido di Fr. 43'485.-.

Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo

in assenza del danno alla salute (Fr. 56'875.-) con quello ottenibile in

attività adeguata allo stato di salute (Fr. 43'485.-), riuslta una perdita di

guadagno del 24%. (…)” (cfr. pag. 180-181 inc. AI)

Il

succitato calcolo merita di essere avallato.

Lo

stesso infatti si è correttamente fondato per quanto riguarda il salario da

valido tenendo conto dei dati salariali forniti dall’ormai ex datore di lavoro,

mentre il salario da invalido è stato evinto dati statistici,

utilizzando i dati salariali della tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale

di statistica riferita al settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp.

347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.).

2.9

In

merito alla parte casalinga, l’Ufficio AI non ha proceduto alla consueta

inchiesta economica per persone domestiche. Pur non essendovi un obbligo in tal

senso (cfr. STF 9C_103/2010 del 2 settembre 2010 consid. 2.2),

viste le “nuove” limitazioni fisiche, questo TCA concorda con il SMR nel

ritenere necessario l’espletamento di un’inchiesta.

Terminata

l’istruttoria, valutata la fattispecie alla luce delle nuove risultanze,

l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla

rendita successivamente il 1° luglio 2018, fermo restando il diritto di

quest’ultima ad almeno una intera rendita dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018,

considerato come tale diritto non sia contestato (cfr. la sentenza 9C_205/2011

del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo).

Va

a questo proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la

propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere

concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la

decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene

annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti

(consid. 3.2).

In

concreto, con la conferma del diritto (non contestato) ad almeno una rendita

nel dispositivo della presente sentenza (cfr. anche la ST 9C_205/2011 del 10

novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo) su questo specifico punto non

vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. STCA 32.2014.70 del 30 marzo

2015).

2.10

Litigioso,

infine, è il rifiuto dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in

ambito amministrativo richiesta dal legale dell’assicurata con le osservazioni

9.

aprile 2018 al (secondo) progetto di decisione del 21 febbraio 2018 (doc. 53

inc. AI).

L'art.

37.

cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire

personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica; DTF 132 V

443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo

escluda. Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il

richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Secondo

la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4

LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",

anziché quella "se le circostanze lo giustificano",

significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la

quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura

amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera

rigorosa (Kieser, ATSG Kommentar, 2009, ad art. 37, n. 22, p. 504).

Per

il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono (cumulativamente) l'indigenza

del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito

favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia

con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61

LPGA (Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 23, p. 504).

La

necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme

procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla

fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio,

non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia

di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è

di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in

cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà

reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls

ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist

die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen

Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten

hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen

ist. , cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119

Ia 265) oppure se l’assisten-za di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti

sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in

considerazione (“Eine

anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein

Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen

dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch

Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer

Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V

201.

consid. 4.1 con riferimenti). La necessità o meno dell’assistenza di un avvocato durante la procedura

di opposizione dipende dunque esclusivamente dal tipo di problematiche che

vengono trattate nella decisione impugnata (cfr. anche STF I 911/06 del

2.

febbraio 2007; cfr. anche STF 8C-669/2016 del 7 aprile 2017).

Nella

presente fattispecie, secondo questa Corte la necessità di un legale non è data

trattandosi di una procedura che verte su questioni mediche ed economiche

ordinarie nelle vertenze AI, che non richiedono pertanto l’intervento di un patrocinatore

al di fuori della cerchia di persone attive nel settore delle assicurazioni

sociali.

Pertanto,

l’amministrazione correttamente ha negato il diritto all’assistenza giudiziaria

in ambito amministrativo. Su questo punto la decisione contestata va

confermata.

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

2.12

La

ricorrente, patrocinata da un avvocato e vittoriosa in causa, ha diritto ad

un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).

L’assegnazione

di ripetibili rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (DTF

124.

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014

consid. 5;9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5 e 9C_206/2011 del 16 agosto

2011.

consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione 3 ottobre 2018 è annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si

pronunci nuovamente sul diritto di RI 1 alla rendita dal 1° luglio 2018 in

avanti, fermo restando il diritto di quest’ultima ad almeno una rendita intera dal

1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018. La decisione è confermata per quanto

riguarda il rifiuto dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in

ambito amministrativo.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà alla ricorrente fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa)

ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti