32.2018.187
Prima domanda di rendita di persona con attività lucrativa a tempo parziale. Confermata valutazione medica ed economica relativa alla quota parte di salariata. Rinvio per l'espletamento di un'inchiest
19 dicembre 2018Italiano33 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.187
BS/gm
Lugano
19 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 ottobre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nata il __________ 1958 e professionalmente attiva a tempo parziale quale
cuoca, il 6 luglio 2017 ha compilato la domanda di prestazioni AI per adulti a
seguito dei postumi di un infortunio sul posto di lavoro (doc. 4 inc. AI).
1.2. Raccolta
la documentazione medica del caso, con rapporto del 6 giugno 2018 il dr. med. __________
del Servizio medico regionale (SMR) ha valutato l’assicurata inabile al 100% in
tutte le attività dal 16 gennaio 2017, ma pienamente abile in attività adeguate
dal 20 marzo 2018. Quale casalinga essa è stata ritenuta inabile al 20% dal 16
gennaio 2017 sino al marzo 2018 (doc. 30 inc. AI).
Con
progetto di decisione 15 giugno 2018 l’Ufficio AI, considerata l’assicurata
quale persona con attività lucrativa svolta a tempo parziale (80% quale
salariata e 20% quale casalinga), in applicazione del metodo misto, ha stabilito
il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità dell’84%), dal 1° gennaio
2018 (a scadenza dell’anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) sino al 30
giugno 2018 (tre mesi dal miglioramento dello stato valetudinario fissato, ai
sensi dell’art. 88a cpv. 1 OAI, al 20 marzo 2018).
Con
osservazioni del 14 agosto 2018 l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA
1, contestando il succitato progetto di decisione ha ritenuto non più esigibile
un’attività adeguata vista l’età ormai prossima al pensionamento ed ha prodotto
nuova documentazione medica. Contestualmente ha chiesto di essere posta al
beneficio dell’assis- tenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. 46 inc.
AI).
Dopo
aver esaminato i nuovi atti, con annotazioni 28 agosto 2018 il SMR ha
confermato la piena abilità lavorativa in attività adeguate dal 20 marzo 2018,
aggiornando i limiti funzionali (doc. 48 inc. AI).
Di
conseguenza con la decisione contestata l’Ufficio AI ha confermato la rendita
temporanea e respinto la domanda di assistenza giudiziaria.
1.3. Contro
la succitata decisione l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha
interposto il presente ricorso chiedendo in via principale di essere posta al
beneficio di una rendita intera a tempo indeterminato e, in subordine, il
rinvio degli atti all’Ufficio AI per maggiori e più approfonditi accertamenti
medici ed economici. Sostenendo una violazione del diritto di essere sentito, contesta
la valutazione medico-teorica operata dall’amministrazione. In relazione alla quota
parte salariata, sostiene che vista la sua età (61 anni a gennaio 2019) non sia
più collocabile in attività adeguate e, in merito alla quota parte di casalinga,
rileva come non sia stata eseguita un’inchiesta domiciliari per le persone con
mansioni domestiche. Ribadisce la richiesta di essere ammessa al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio sia in ambito
amministrativo che giudiziario.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, valutata nuovamente la documentazione
medica, tenuto conto delle annotazioni 7 novembre 2018 del SMR, ha chiesto di
ritornare gli atti per espletare un inchiesta domiciliare per le persone con
attività domestica.
1.5. Prendendo
posizione sulla risposta di causa, con scritto 27 novembre 2018 l’avv. RA 1 ha
dichiarato di non opporsi alla proposta di rinvio formulata
dall’amministrazione. Egli ha tuttavia precisato di rimettersi “al prudente
giudizio della Corte per quanto attiene la domanda di assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio in favore del sottoscritto; segnatamente, pure per
quanto attiene alla domanda a sapere se alla sua età l’assicurata può
effettivamente ancora esser considerata idonea al collocamento e ciò
considerata anche la più recente interruzione del contratto di lavoro (cfr.
allegato)” (VI).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015;8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
2.2. L’assicurata
censura una violazione del diritto di essere sentita avendo nella decisione
contestata omesso di prendere posizione sulle censure inoltrate con le
osservazioni 14 agosto 2018 al progetto di decisione, in particolare sulla
valutazione medica della residua capacità lavorativa, come pure sull’esigibilità
in attività adeguate (doc. 46 inc. AI).
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere
sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008
consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto
il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione
sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431,
127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per
l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un
lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni
poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e
dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza
della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a
pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;
essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad
influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti;
DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).
Inoltre,
ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in
cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata
qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di
ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve
comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437;
cfr. STCA 32.2017.56 del 19 ottobre 2017, consid. 2.2).
Ritornando
al caso in esame, con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha fatto presente di
aver vagliato la documentazione inviata dall’assicurata e confermato la
valutazione medico-teorica eseguita dal SMR, motivando pure la reiezione
dell’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Sull’esigibilità
l’amministrazione non si è direttamente espressa, ma lo ha fatto implicitamente
avendo proceduto al raffronto dei redditi.
Va
qui rilevato che ciononostante l'assicurata, per il tramite del proprio rappresentante,
ha impugnato la decisione avversata in modo congruo e completo, dimostrando di
aver perfettamente compreso le motivazioni poste a suo fondamento.
Del
resto essa ha avuto la possibilità di prendere posizione davanti a questo
Tribunale che gode del pieno potere cognitivo. Un’eventuale violazione del
diritto di essere sentito è stata pertanto sanata in questa sede, dove
l’assicurata, come detto, ha nuovamente ribadito le proprie censure.
Nel
merito
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha limitato il diritto
dell’assicurata ad una rendita dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica
e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’inca-pacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.5. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di
guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC
1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In
questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato
che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni
consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda
un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
L’art.
27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa a
sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa
occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare s’intendono gli
usuali lavori domestici nonché la cura e l’assistenza ai familiari.
Secondo
la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività
assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di
patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). L'invalidità viene così valutata
sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante
un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della
sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere
posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag.
139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se
l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno
parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia
essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente
esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può
eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della
persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare,
dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali.
Va
qui segnalato che dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo art. 27 cpv.
1 OAI. Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le
attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate
nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la
méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).
2.6. Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque
svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività
lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se
l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora
gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è
valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete,
l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal
caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della
collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento
delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è
stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche
in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla
legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre
2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa
giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e
133 V 477.
In
una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria
giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi
reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete
nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità
nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni
consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti
nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a
determinate condizioni.
Ricordato
che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività
lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre
mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in
vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso
di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero
venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini
del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile
il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Occorre altresì
ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei
diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera
(7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle
persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli
motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto
il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con
attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo
parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una
soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione
della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può
essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018
consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso
di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12
febbraio 2016 consid. 4.3).
Infine
va fatto presente che, oltre all’art. 27 OAI (cfr. consid. 2.5), anche l’art.
27bis cpv. 2 - 4 OAI è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 2018. In
particolare, conformemente all’art. 27bis cpv. 3 lett. a OAI, è stato
introdotto un nuovo modello di calcolo.
2.7. Nel
caso in oggetto, va innanzitutto fatto presente come l’Ufficio AI abbia
rettamente considerato l’assicurata, sulla base del questionario del datore di
lavoro del 25 aprile 2017, salariata all’80% (32 ore alla settimana) ed il
restante 20% quale casalinga (doc. 12 inc. AI). D’altronde questo riparto non è
stato contestato dalla diretta interessata.
2.8.
2.8.1. Per
quel che concerne la parte salariata, con annotazioni 6 giugno 2018 il SMR,
sulla base dei rapporti dei medici curanti raccolti, ha posto le seguenti
diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa: stato dopo
acromioplastica e ricostruzione della cuffia dei rotatori spalla sinistra,
scoliosi dell’adulto e spondolilolistesi degenerativa L4 associata a discopatia
degenerative multilivello e grave artrosi apofisi articolari lombari. Quale
diagnosi non invalidanti ha specificato un disturbo depressivo-ansioso nel
contesto di una disfunzione professionale e di una problematica osteoarticolare
da febbraio 2017. Individuate come esigibili “attività lavorative senza
sforzi fisici, la movimentazione di pesi o la stazione eretta prolungata”,
il succitato medico ha ritenuto l’assicurata totalmente inabile dal 16 febbraio
2017 (data dell’infortunio) nell’abituale attività di cuoca, ma pienamente
abile in attività adeguate dal 20 marzo 2018 (doc. 30 inc. AI). Con rapporto
del 20 marzo 2018 all’assicuratore perdita di guadagno in caso di malattia, il
dr. med. Pedro Beraja, specialista in chirurgia ortopedica, ha attestato una
totale incapacità lavorativa in attività pesanti, ritenendo possibile una
ripresa lavorativa “per quei lavori che non richiedono sforzi o
movimentazioni di carichi, viceversa credo che in futuro non sia più
praticabile un’attività lavorativa pesante come quella di cuoca svolta fino ad
ora” (doc. 35 incarto Cassa malati).
Valutando
Fatti
i successivi rapporti dei curanti, il 28 agosto 2018 il medesimo medico SMR ha
confermato la piena abilità in attività adeguate dal 20 marzo 2018, aggiornando
come segue i limiti funzionali: “Si considerano praticabili attività
lavorative che non richiedano sforzi fisici, la movimentazione di pesi o la
stazione eretta o seduta prolungata, camminare per lunghi tragitti, la necessità
di lavorare con le braccia alzate, svolgere attività che coinvolgano un carico
per il busto e gli arti inferiori e superiori” (cfr. pag. 146 inc. AI).
Questo
TCA non intravede motivi che gli impediscono di far propria la valutazione operata
dal SMR.
A
tal riguardo, va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i
servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le
condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità
funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -
di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere
cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr.
STF 9C_858/2014 del 2 settembre 2015 consid. 3.3.2,9C_9/2010 del 29 settembre
2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174,
con riferimenti).
Non
va poi dimenticato che l’insorgente non ha prodotto alcun
certificato medico, successivo al referto SMR, idoneo a sovvertirne le convincenti
e motivate conclusioni.
2.8.2. L’assicurata,
vista la sua età (classe 1958), ritiene di non essere più collocabile.
A
tal proposito occorre ricordare che sebbene l'età avanzata venga
considerata un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che
essa, insieme ad altri fattori di carattere personale o professionale, può
ostare alla realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del
lavoro equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza lavoro (sentenza
9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2,
anche DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che misura l'età influisca sulla
possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua non si valuta alla
luce di un principio generale, bensì tenuto conto delle esigenze delle attività
di riferimento (sentenza 9C_918/2008 consid. 4.2.2 con riferimenti).
Per
quel che concerne l’età, va ricordato che, precisando la sua
giurisprudenza, il TF in una pronuncia del 25 ottobre 2012
ha statuito che il momento in cui la questione della messa a profitto della
capacità lavorativa (residua) sul mercato del lavoro generale ed equilibrato di
un assicurato in età avanzata deve essere esaminata è quello in cui è stato accertato
che l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale o completa) è
ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457).
Nel
caso che ci occupa, come visto, dal marzo 2018 l’assicu-rata è ritenuta abile
al 100% in attività adeguate. Essendo nata nel __________ 1958, in quel momento
essa aveva 60 anni.
Premesso
quanto sopra, va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, quando si
tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del
pensionamento occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e
domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un
impiego sul mercato equilibrato del lavoro. Quindi, indipendentemente
dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il
danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro
consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle
attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’even- tuale
adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua
situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del
salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale
come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (DTF 138 V 457; STFA
I 401/01 del 4 aprile 2002; I 617/02 del 10 marzo 2003; I 462/02 del 26 maggio
2003 = SVR 2003 IV Nr. 35, p. 107; I 376/05 del 5 agosto 2005; I 293/05 del 17
luglio 2006; I 831/05 del 21 agosto 2006; I 304/06 del 22 gennaio 2007; cfr.
anche marg. 3050.1 della circolare sull’invalidità e sulla grande invalidità
(CIGI)).
A
tal riguardo, nella STF I 293/05 del 17 luglio 2006 il TFA ha ritenuto ancora
ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al momento in
cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in attività
adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti funzionali,
evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di attività
prima di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia.
In
un’altra fattispecie il TF, nella STF I 304/06 del 22 gennaio 2007, nel caso di
un assicurato di 60 anni totalmente inabile nella sua precedente attività di
saldatore ma abile a svolgere nel corso di un’intera giornata un’attività
leggera adeguata con una flessione del rendimento del 30% (per problemi reumatologici
e cardiologici), lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di
reperire un impiego sul mercato equilibrato.
Nella
STF I 359/2006 del 22 giugno 2007, l’Alta Corte, confermando la decisione del
10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha ritenuto esigibile lo
sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul mercato equilibrato del
lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento della decisione
dell’amministrazione, dato che dal profilo dell’età non erano realizzate le
condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per mancanza di
possibilità reale di sfruttarne la residua capacità.
Di
analogo tenore anche la STF 9C_124/2010 del 21 settembre 2010 concernente un
assicurato di 61 anni e mezzo al momento della decisione. Con tale pronuncia il
TF, annullando il giudizio cantonale che aveva ritenuto che la residua capacità
lavorativa dell’assicurato non era più sfruttabile sul mercato del lavoro, ha
ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità sul mercato
equilibrato del lavoro sottolineando come il fattore dell’età avanzata
costituisce essenzialmente “solo” uno dei diversi fattori personali che
influiscono sulle concrete opportunità professionali. Ai fini dell’esame della
sfruttabilità assume un ruolo rilevante la capacità lavorativa residua,
ritenuto come la possibilità di prestare ancora un’attività a tempo pieno, pur
in considerazione di determinate limitazioni funzionali (segnatamente con
riferimento alle attività pesanti o alla posizione da osservare durante
l’attività lavorativa) gioca un ruolo importante nell’esame della reintegrabilità
dell’assicurato. Sempre in merito alla reintegrabilità nel mondo del lavoro
avuto riguardo all’età vedi anche la STCA 32.2015.114 del 27 giugno 2016 con
ulteriori diversi riferimenti giurisprudenziali.
Recentemente,
in una sentenza 8C_892/2017 del 23 agosto 2018 al consid. 5 il TF ha confermato
l'esigibilità lavorativa del ricorrente che al momento determinante aveva 62
anni ed era abile all'80% in attività adeguate alla luce della restrittiva
prassi vigente in materia.
In
una sentenza 8C_117/2018 del 31 agosto 2018 al consid. 3 il TF ha confermato
l'esigibilità lavorativa del ricorrente che al momento determinante aveva 62
anni ed era abile all'80% in attività adeguate alla luce della restrittiva
prassi vigente in materia.
Da
ultimo, con sentenza del 13 dicembre 2018 questa Corte ha ritenuto integrabile
un assicurato di 63 anni e quasi 7 mesi d’età con una piena abilità lavorativa in
un lavoro leggero rispettoso delle limitazioni fisiche poste dal medico
fiduciario SUVA (inc. 32.2018.106; consid. 2.6).
Ritornando
alla fattispecie concreta, sulla scorta della succitata giurisprudenza, questo
TCA ritiene che l’assicurata possa mettere a frutto la sua residua capacità
lavorativa in un mercato equilibrato del lavoro, considerato che al momento determinate
della presente valutazione essa aveva ancora davanti a sé diversi anni prima
del pensionamento. Vero che l’assicurata, conseguito nel 1979 l’attestato di
capacità quale cuoca, ha sempre esercitato “la professione di cuoca ed aiuto
cuoca presso vari esercizi pubblici in Svizzera interna e in Ticino”
(rapporto 11 giugno 2018 del consulente in integrazione professionale in doc.
32 inc. AI) e come l’ultimo datore di lavoro (__________ di __________) notificata
la rescissione del contratto di lavoro con effetto al 31 gennaio 2019, abbia
fatto presente di non trovare al suo interno una possibilità di ricollocamento
(doc. VI/1). Non va tuttavia dimenticato che essa presenta ancora una piena
capacità lavorativa in tutte quelle attività leggere, come riportato dal
consulente IP:
"
(…)
Nel caso in esame riteniamo che la capacità di guadagno
dell'assicurata possa essere apprezzata al meglio nello svolgimento di attività
esigibili adeguate di tipo semplice e ripetitivo indicate nelle tabelle RSS.
In questo contesto si ritiene che il mercato del lavoro
Considerandi
offra un ventaglio sufficientemente ampio di attività dal profilo fisico
leggero o medio-leggero. All'assicurata può essere richiesto di sfruttare la
sua residua capacità lavorativa in quei settori d'attività che non richiedono
una preparazione professionale specifica, ma possono essere esercitate dopo un
periodo d'introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Si
rileva che specialmente nell'ambito industriale, ma anche nel settore delle
prestazioni di servizio, vi sono delle attività fisicamente assai leggere, che
possono essere svolte alternando la posizione (per esempio attività di mera sorveglianza/controllo, d'incasso, di
assemblaggio, di confezione prodotti, ecc.). (…)” (cfr. pag. 101 inc. AI)
A
tal riguardo, va infatti ricordato che la giurisprudenza
federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi
qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare
nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e
controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento
frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di
particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF
8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la
STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008
consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Secondo
la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare
in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il
TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore
industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di
controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il
cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es.
attività d’incasso, d’assem-blaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.;
cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla
difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza
della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la
disoccupazione e non dall’assicu-razione contro l’invalidità (DTF 110 V 276
consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che la ricorrente sia in grado di
mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali
idonee.
2.8.3
Per
quel che concerne l’aspetto economico (rimasto peraltro totalmente
incontestato), l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi per
determinare il grado d’invalidità, valido dal marzo 2018 (momento del
miglioramento della situazione valetudinaria) come segue:
"
(…)
Reddito da valido:
In assenza del danno alla salute in qualità di “cuoca”
la signora RI 1 è in grado di percepire un guadagno annuo di Fr. 56'875.- nello
svolgimento dell’attività al 100% (fonte: questionario datore di lavoro cfr.
25.07
, pto 5.1 e 5.3).
Reddito da invalido:
In conformità alla vigente giurisprudenza, in
considerazione del fatto che la gamma di attività esigibili è piuttosto vasta,
al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far
riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi periodicamente
dall’Ufficio federale di statistica.
Come da giurisprudenza imposta dal Tribunale federale
delle assicurazioni è stata stabilita l’inapplicabilità dei valori regionali
(tabella TA13).
Il reddito da invalido deve pertanto essere determinato
in applicazione dei valori nazionali (tabella TA 1).
Considerando una capacità di lavoro del 100% praticando
la riduzione del 20% (riduzione complessiva dal reddito da invalido del 20% per
attività leggera e altri fattori di riduzione), sulla base delle statistiche
teoriche RSS (attività semplici e ripetitive, mediana; dati riferiti alla
realtà economica nazionale, in base alla giurisprudenza) riusulta un reddito
d’invalido di Fr. 43'485.-.
Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo
in assenza del danno alla salute (Fr. 56'875.-) con quello ottenibile in
attività adeguata allo stato di salute (Fr. 43'485.-), riuslta una perdita di
guadagno del 24%. (…)” (cfr. pag. 180-181 inc. AI)
Il
succitato calcolo merita di essere avallato.
Lo
stesso infatti si è correttamente fondato per quanto riguarda il salario da
valido tenendo conto dei dati salariali forniti dall’ormai ex datore di lavoro,
mentre il salario da invalido è stato evinto dati statistici,
utilizzando i dati salariali della tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale
di statistica riferita al settore privato svizzero (a proposito della rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp.
347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.).
2.9
In
merito alla parte casalinga, l’Ufficio AI non ha proceduto alla consueta
inchiesta economica per persone domestiche. Pur non essendovi un obbligo in tal
senso (cfr. STF 9C_103/2010 del 2 settembre 2010 consid. 2.2),
viste le “nuove” limitazioni fisiche, questo TCA concorda con il SMR nel
ritenere necessario l’espletamento di un’inchiesta.
Terminata
l’istruttoria, valutata la fattispecie alla luce delle nuove risultanze,
l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla
rendita successivamente il 1° luglio 2018, fermo restando il diritto di
quest’ultima ad almeno una intera rendita dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018,
considerato come tale diritto non sia contestato (cfr. la sentenza 9C_205/2011
del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo).
Va
a questo proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la
propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere
concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la
decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene
annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti
(consid. 3.2).
In
concreto, con la conferma del diritto (non contestato) ad almeno una rendita
nel dispositivo della presente sentenza (cfr. anche la ST 9C_205/2011 del 10
novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo) su questo specifico punto non
vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. STCA 32.2014.70 del 30 marzo
2015).
2.10
Litigioso,
infine, è il rifiuto dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in
ambito amministrativo richiesta dal legale dell’assicurata con le osservazioni
9.
aprile 2018 al (secondo) progetto di decisione del 21 febbraio 2018 (doc. 53
inc. AI).
L'art.
37.
cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire
personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica; DTF 132 V
443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo
escluda. Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il
richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).
Secondo
la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4
LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",
anziché quella "se le circostanze lo giustificano",
significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la
quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura
amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera
rigorosa (Kieser, ATSG Kommentar, 2009, ad art. 37, n. 22, p. 504).
Per
il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono (cumulativamente) l'indigenza
del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito
favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia
con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61
LPGA (Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 23, p. 504).
La
necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme
procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla
fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio,
non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia
di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è
di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in
cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà
reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls
ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist
die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen
Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten
hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen
ist. , cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119
Ia 265) oppure se l’assisten-za di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti
sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in
considerazione (“Eine
anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein
Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen
dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch
Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer
Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V
201.
consid. 4.1 con riferimenti). La necessità o meno dell’assistenza di un avvocato durante la procedura
di opposizione dipende dunque esclusivamente dal tipo di problematiche che
vengono trattate nella decisione impugnata (cfr. anche STF I 911/06 del
2.
febbraio 2007; cfr. anche STF 8C-669/2016 del 7 aprile 2017).
Nella
presente fattispecie, secondo questa Corte la necessità di un legale non è data
trattandosi di una procedura che verte su questioni mediche ed economiche
ordinarie nelle vertenze AI, che non richiedono pertanto l’intervento di un patrocinatore
al di fuori della cerchia di persone attive nel settore delle assicurazioni
sociali.
Pertanto,
l’amministrazione correttamente ha negato il diritto all’assistenza giudiziaria
in ambito amministrativo. Su questo punto la decisione contestata va
confermata.
2.11
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
2.12
La
ricorrente, patrocinata da un avvocato e vittoriosa in causa, ha diritto ad
un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).
L’assegnazione
di ripetibili rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (DTF
124.
V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014
consid. 5;9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5 e 9C_206/2011 del 16 agosto
2011.
consid. 5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione 3 ottobre 2018 è annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si
pronunci nuovamente sul diritto di RI 1 alla rendita dal 1° luglio 2018 in
avanti, fermo restando il diritto di quest’ultima ad almeno una rendita intera dal
1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018. La decisione è confermata per quanto
riguarda il rifiuto dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in
ambito amministrativo.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà alla ricorrente fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa)
ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti