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Decisione

32.2018.189

Metodo misto (85% casalinga e 15% salariata). Calcolo sia secondo il vecchio (fino il 31.12.2017) sia secondo il nuovo (dal 1° gennaio 2018) diritto. Diniego rendita confermato. AG (esenzione spese) n

14 ottobre 2019Italiano86 min

Source ti.ch

Fatti

i casi pendenti al momento del cambia-mento (cfr. pure STF 8C_313/2018 del 10

agosto 2018, consid. 8 con rinvii; DTF 137 V 210, consid.5 e 6 e DTF 132 V 368,

consid. 2.1 ivi citato).

2.9. Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.

3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF

137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata. Del resto, un

rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali

le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita

27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V

352).

2.10. L'Alta Corte ha

già stabilito che, se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base

dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui

quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si

fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s.

consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”), tale giurisprudenza va

tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che

necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo

settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un

consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in

RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34;

STCA 35.2005.9 dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8

maggio 2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA

35.2014.111 del 13 aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio

2018, consid. 2.8).

2.11. Per quanto

concerne l’aspetto medico, l’UAI ha incaricato il __________ di eseguire una

perizia pluridiscipinare.

Dal referto peritale del 16 marzo 2018 (pag.

145-194 incarto AI) risulta che l’assicurata è stata

valutata in ambito gastro-enterologico (dr. med. __________), reumatologico

(dr. med. __________), e psichiatrico (dr. med. __________).

Il dr. med. __________, specialista FMH in gastroenterologia, ha

peritato l’assicurata il 13 novembre 2017 e nel rapporto del 14 novembre seguente

(pag. 171-175) - dopo aver riportato l’anamnesi, i disturbi soggettivi e lo

stato clinico - ha posto le seguenti diagnosi: celiachia, diagnosticata nel

2005 ma anamnesticamente già presente in età giovanile, in quel momento ben

controllata con la dieta senza glutine; proctosigmoidite lieve con delle

piccole erosioni millimetriche del retto, nota dal 2014 e sotto trattamento

topico e sistemico di Salofalk; disturbi addominali imputabili verosimilmente

ad uno stomaco e ad un intestino irritabile; emorroidi interne.

Il perito ha rilevato che la celiachia e la proctosigmoidite erano

probabilmente associate tra di loro e che nell’assicurata la celiachia era ben

trattata con la dieta e la mucosa duodenale di nuovo normale e gli anticorpi

antitransglutaminasi erano anche normali. Lo specialista ha osservato che, malgrado

i disturbi epigastrici soggettivi, una gastroscopia recente dimostrava che non

ci era patologia dal punto di vista endoscopico e che il tutto parlava per una

NUD (dispepsia non ulcerosa). II reperto di rettite ulcerosa-afosa era sempre

stato molto discreto e reagiva abbastanza bene alle terapie topiche nonché

sistemiche. Era probabile che i disturbi addominali descritti dall’assicurata

fossero da imputare ad un intestino irritabile. I disturbi erano peggiorati in

concomitanza con lo stato depressivo diagnosticatole. Ciò che l'aveva resa

molto insicura, ricordandole come era stata male in gioventù e poi per tanti

anni quando i suoi medici curanti dicevano che aveva solo dei disturbi nervosi,

senza accorgersi che invece soffriva di celiachia. Il perito ha specificato

che, dal punto di vista gastroenterologico, la celiachia era ben sotto

controllo e non provocava incapacità lavorativa. Dal punto di vista

gastroenterologico la rettite era discreta e non provocava un'incapacità

lavorativa. I disturbi addominali soggettivi dell’assicurata erano, a suo

avviso, da mettere in relazione con il disturbo depressivo e non escludeva che

una parte dei sintomi fossero da imputare alla terapia medicamentosa

antidepressiva. Lo specialista ha quindi concluso che, dal punto di vista

gastroenterologico, l’assicurata era in grado di svolgere altre attività. In

particolare che avrebbe potuto svolgere un 'attività leggera, senza situazioni

stressanti, senza essere sottoposta a troppo freddo o caldo e con la

possibilità di potersi recare in toilette al bisogno. Inoltre l’assicurata

poteva svolgere l'attività di casalinga in modo normale, con un aiuto per i

lavori più pesanti (pag. 174-175 incarto AI).

Il dr. med. __________, specialista FMH in medicina reumatologia e

riabilitazione, ha peritato l’assicurato il 28 novembre 2017 e nel rapporto del

29 novembre seguente (pag. 176-184 incarto AI) ha riportato l’anamnesi

(famigliare, personale remota, sociale, professionale, attuale), le limitazioni

soggettive e i dati oggettivi (status e esami di radiologia agli atti). Non ha

posto alcuna diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa. Quali

diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa il reumatologo ha

indicato: sindrome fibromialgica di tipo primario; cervico-toraco lombalgie su

alterazioni di tipo statico e iniziale alterazione a carattere degenerativo

nonché blocchi funzionali recidivanti; gonalgie bilaterali su condropatia

retrorotulea e stato dopo intervento chirurgico artroscopico al ginocchio

destro il 06.04.2010; osteopenia e stato dopo osteocondrite dissecante del talo

destro (risonanza magnetica della caviglia destra del 22.04.2010).

Il perito ha rilevato che l’assicurata, dal punto di vista reumatologico,

presentava il quadro clinico e anamnestico di una fibromialgia di tipo primario

in relazione con i disturbi a carattere depressivo diagnosticati in ambito

psichiatrico. Lo specialista ha osservato che, come già accertato da vari

colleghi (Dr. med. __________, Dr.ssa med. __________, Dr. med. __________ e da

ultimo dal Dr. med. __________) che avevano visitato l’assicurata a partire dal

2009, non vi erano indicazioni per una malattia di tipo autoimmune o sistemica,

in relazione con i disturbi da lei accusati. Vi erano dei reperti clinici

indicativi della presenza di tutti i tender points necessari per la diagnosi di

una fibromialgia. Vi era un'anamnesi che evidenziava tutta una serie di disturbi

funzionali. Non vi erano segni clinici di tipo infiammatorio. Le alterazioni

alla colonna vertebrale di tipo statico e degenerativo erano di modesta entità,

anche per quanto riguardava le ginocchia vi era una leggera deformazione in

ginocchia valga. Non vi erano a quel momento particolari dolori alla

mobilizzazione della rotula ma vi era soprattutto una problematica di dolore

diffuso alla palpazione al pes-anserinus nell'ambito dei tender points. Non vi erano

deformazioni artrosiche o versamenti. Alle caviglie non vi erano limitazioni

della mobilità o eventuali referti riferibili a un'artrosi secondaria in

relazione con la diagnosticata osteocondrite dissecante. Nessun blocco

nell'ambito di un'eventuale tofo intra-articolare.

Tenendo in considerazione i reperti clinici evidenziati, i reperti radiologici

che aveva potuto consultare e i referti dei colleghi che avevano visitato

l'assicurata antecedentemente, il perito è giunto alla conclusione che i

disturbi dell'assicurata non erano di entità tale da provocare delle

limitazioni funzionali. L’ha quindi ritenuta, per quanto riguarda le sole

patologie inerenti l'apparato muscolo-scheletrico, da sempre abile al lavoro

nella forma completa in tutte le attività professionali svolte. Abile al

lavoro, da sempre, anche come casalinga nella forma completa (pag. 183-184

incarto AI).

Il dr. med. __________, specialista

FMH in psichiatria e psicoterapia, ha peritato l’assicurata il 15 e il

29 novembre 2017 e nel relativo rapporto del 29 novembre

2017 (pag. 185-194 incarto AI) ha esposto un’anamnesi riassuntiva ed il referto

psichico, ponendo la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di:

Episodio depressivo di grado medio (ICD10-F32.1) in organizzazione di

personalità depressiva; sindrome da attacchi di panico (ICD10-F41.0; pag. 188

incarto AI).

Il perito ha rilevato che nell’assicurata si avvertiva in primo piano la

presenza di un'ansia di non essere ormai più in grado di sostenere il proprio

ruolo professionale e allo stesso tempo la presenza di un profondo senso di

colpa legato alla percezione di questa sua inadeguatezza che in verità ella per

diversi anni era riuscita a mantenere celata facendo ricorso ad una attività

produttiva intensa. Per molto tempo I'assicurata, aveva dunque sostanzialmente

rifiutato di ammettere che i suoi problemi di salute potessero essere

espressione di problemi di natura psicologica legati a conflitti interni non

risolti risalenti ad una giovinezza che era stata pressoché interamente

dedicata agli altri piuttosto che l'espressione pura di una disfunzione e cioè

di un quadro organico che aveva preso corpo in lei in maniera del tutto

inesorabile e cioè indipendentemente da una sua responsabilità. L’assicurata

aveva, quindi, continuato a perseverare nel suo tentativo di rimediare a far

emergere il senso di rabbia e di personale ma non ammessa inadeguatezza finché

le tensioni per l'appunto prodotte dal tentativo di fare fronte a queste

situazioni erano debordate andando ben aldilà delle sue capacità e delle sue

riserve di energia portandola a manifestare, come espressione di questo

fondamentale cedimento della struttura di personalità, una deflessione

dell'umore persistente unitamente ad una componente di ansia considerevole che

talvolta si manifestava sotto forma di attacchi ansia parossistica (pag. 188

incarto AI).

Il perito ha puntualizzato che lo status psichico dell’assicurata era risultato

sostanzialmente invariato dal febbraio 2017 e che la prognosi a medio-lungo

termine propendeva per una cronicizzazione dei disturbi psichici accusati

dall’assicurata (pag. 189 e 191). Lo specialista ha pure specificato di non aver

messo in luce fattori legati a motivi estranei all’invalidità e di non aver

neppure evidenziato tendenze alla esagerazione né tantomeno alla simulazione

dei sintomi (pag. 192 incarto AI).

Sulla base di queste constatazioni il perito ha ritenuto l’assicurata inabile,

dal punto di vista psichiatrico, nella misura del 50% in qualunque attività

lucrativa e nella misura del 20% come casalinga, a partire dal febbraio 2017

(ovvero dal momento dell’inizio della presa a carico psichiatrica; pag. 189 e

191 incarto AI).

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti

presso il citato centro d’accertamento, i periti del _____________ hanno posto quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa quelle di “Episodio depressivo di grado medio (ICD-10 F32.1)

in organizzazione di personalità depressiva; Sindrome da attacchi di panico

(ICD-10 F 41.0)”, mentre quali diagnosi senza

influenza sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “Sindrome

fibromialgica di tipo primario. Cervicotoraco-lombalgie su alterazioni di tipo

statico ed iniziale alterazione a carattere degenerativo nonché blocchi

funzionali recidivanti. Gonalgie bilaterali su condropatia retrorotulea e stato

dopo intervento chirurgico artroscopico al ginocchio ds., il 6.4.2010.

Osteopenia. Stato dopo osteocondrite dissecante del tab o ds. (risonanza

magnetica della caviglia ds. del 22.4.2010). Celiachia, diagnosticata nel 2005

ma anamnesticamente è già presente in età giovanile, attualmente ben

controllata con la dieta senza glutine. Proctosigmoidite lieve con delle

piccole erosioni millimetriche del retto, nota dal 2014 e sotto trattamento

topico e sistemico di Salofalk. Disturbi addominali imputabili verosimilmente

ad uno stomaco e ad un intestino irritabile. Emorroidi interne. Nota

ipertensione arteriosa in trattamento. Obesità con BMI 30 kg/m2” (pag. 157 e

158 incarto AI).

Gli specialisti del __________ hanno quindi considerato l’assicurata

globalmente abile al lavoro al 50% nella precedente attività di ausiliaria di

pulizie (esclusivamente per motivi psichiatrici), mentre in attività adatte,

rispettose delle sue limitazioni funzionali poste ai periti, hanno ritenuto

l’interessata abile al lavoro nella misura del 50% (normale tempo di lavoro con

riduzione del rendimento del 50% riconducibile esclusivamente a motivi

psichiatrici; eventuali pause supplementari sono già state conteggiate) a

partire dal febbraio 2017 (ovvero dal momento dell’inizio della presa a carico

psichiatrica) rispettivamente abile all’80% in ambito domestico, percentuale

che andava convalidata tramite un’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica (pag. 161-164 incarto AI).

Tali conclusioni sono poi state condivise e fatte proprie dal medico SMR, dr.

med. __________, con rapporto finale del 21 marzo 2018 (pag. 198-200 incarto

AI).

2.12. Il TCA non ha motivo per

dubitare delle ben motivate e condivisibili valutazioni mediche degli

specialisti del __________.

In tale ambito occorre rilevare che il giudice si

scosta dalle risultanze peritali solo in presenza di elementi oggettivamente

verificabili non presi in considerazione nell’ambito dell’esame peritale e

sufficientemente pertinenti per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto

(cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di

specie.

Del resto, l’assicurata non ha prodotto, in sede ricorsuale, dei referti

medico-specialistici in grado di smentire quanto valutato dagli specialisti del

__________.

Per quanto concerne l’aspetto somatico, RI 1 si è difatti limitata a

trasmettere il “rapporto medico in relazione al progetto di decisione della

assicurazione invalidità del 20.07.2018” del 17 gennaio 2019 del dr. med. __________,

specialista FMH in medicina interna generale, del Centro __________ di __________

(doc. XVIII+1) che non è atto a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la

fedefacenza della valutazione operata dai periti del __________, con espresso

riguardo alla situazione clinica dell'assicurata, che è stata attentamente e

dettagliatamente vagliata dai precitati specialisti, come pure dell'esigibilità

posta da tali periti che peraltro vantano un’ampia esperienza in materia di

medicina assicurativa e infortunistica. Del resto, la valutazione del medico di

famiglia dell’assicurata non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dai

periti del __________, non si esprime in merito alla esigibilità lavorativa ed

alla capacità lavorativa residua (nell’attività abituale ed in attività

adeguate) e, da ultimo, non attesta alcuna inabilità lavorativa dell’assicurata

né nell’attività abituale né in attività adeguate.

Va qui pure segnalato che,

nell’annotazione del 29 gennaio 2019 il medico SMR, dr. med. __________, ha

rilevato che dal precitato certificato medico non risulta documentata una

modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione del __________ (cfr.

doc. XXII-1).

A proposito del medico SMR non va del resto dimenticato che per l’art.

59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56 pag. 174, con riferimenti).

Per quanto concerne l’aspetto psichico, i numerosi certificati medici dello

psichiatra curante versati agli atti (cfr., in particolare, i doc. VI e VI-1,

VIII e VIII-1, XXII-1 e annessi, XXVI, XXX, XXXII e XXXII-1) - ove vengono

evocati sostanzialmente aspetti socio-economici (cfr., in particolare, un peggioramento

indotto dalla decisione di rifiuto della rendita: cfr. doc. VIII-1; un pesante

dissesto socio economico che perturba gravemente il sistema familiare: cfr.

doc. XXVI) - non sono atti a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la

fedefacenza della valutazione operata dal perito psichiatra del __________, con

espresso riguardo alla situazione clinica dell'assicurata, che è stata

attentamente e dettagliatamente vagliata dal precitato specialista, come pure

dell'esigibilità lavorativa da lui posta. Del resto, le valutazioni dello

psichiatra curante dell’assicurata non apportano - per lo meno, fino al 1°

ottobre 2018, data della decisione qui impugnata, che segna il limite temporale

del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1) - nuovi elementi oggettivi ignorati dal perito

del ______________ e pertanto, nella misura in cui si differenziano per riguarda

la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente (cfr., in particolare,

un’inabilità al lavoro a lungo termine oscillante tra il 50% ed il 100%: cfr.

doc. VIII-1; un pesante dissesto socio economico che perturba gravemente il

sistema familiare: cfr. doc. XXVI; una totale e persistente perdita delle

capacità lavorative: cfr. doc. XXVI), devono essere intese nel senso di una

diversa valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessata hanno

sulla sua capacità di lavoro.

Va qui pure segnalato che, nelle annotazioni del 30 novembre 2018 (doc. X-1),

dell’8 gennaio 2019 (doc. XVI-1) e del 6 febbraio 2019 (doc. XXIV-1), il medico

SMR, dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha

confermato la valutazione a suo tempo operata dal perito del __________, in

assenza di fatti nuovi e considerato che lo psichiatra curante fa riferimento

ad aspetti socio-economici e non medici.

In questo contesto è comunque utile segnalare che i

problemi reattivi ad una decisione negativa dell’UAI non rientrano nel novero

delle affezioni alla salute psichica invalidanti (STF 9C_799/2012 del 16 maggio

2013 consid. 2.5 con riferimenti e STF 9C_640/2017 del 28 dicembre 2017 consid.

3.2; cfr. STCA 32.2018.137 del 20 agosto 2019, consid. 1.8 e rinvii ivi citati).

Anche i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle

affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno (STF

9C_990/2012 del 10 giugno 2013 consid. 1.2 con riferimenti; STCA 32.2013.114

del 17 marzo 2014 consid. 2.9; STCA 32.2008.216 del 17 giugno 2009; STCA

32.2017.10 del 12 settembre 2018, consid. 2.9.3.).

Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assi-curata sia stato

dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dall'amministrazione, prima

dell'emanazione della decisione qui impugnata, data questa (in casu, il 1°

ottobre 2018) che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V

140 e 129 V 4; cfr. pure STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015

consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.3).

Stante quanto precede il TCA rinuncia all'assunzione di

ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.

Va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,

122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti

risultanze dei periti interpellati dall’amministrazione, le quali hanno

permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessata e

richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA

ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF

138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che a RI 1 va riconosciuta

una incapacità lavorativa del 50% sia nella precedente attività (ausiliaria di

pulizie), sia in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali

(fissate dai periti del __________ in ambito gastro-enterologico, reumatologico

e psichiatrico) rispettivamente del 20% nell’attività di casalinga, per motivi

prettamente psichiatrici, a decorrere dal febbraio 2017.

2.13. Per quanto concerne l'aspetto

economico, l'amministrazione ha calcolato per l'attività di salariata un

impedimento del 40.77% sia fino al 31 dicembre 2017, in applicazione del

vecchio diritto, sia dopo il 1° gennaio 2018, in applicazione del nuovo diritto

(cfr. pag. 239-240 incarto AI).

2.13.1. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso

adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V

222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile

il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza

l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.

248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -

in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la

persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,

continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U

400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale

va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe

intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere

concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La

mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti

che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la

partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina

citata).

Giova qui ricordare, che, secondo la giurisprudenza,

generalmente i redditi da attività dipendente ed indipendente iscritti nel

conto individuale possono costituire la base di determinazione del reddito da

valido (anche da invalido: DTF 117 V 8 consid. 2c/aa). Spetta all’assicurato

dimostrare che tali dati si discostano in maniera rilevante dall’effettive

entrate (art. 25 OAI; STF 9C_111/2009 del 21 luglio 2009 con riferimento a SVR

1999 IVG nr. 24; STFA I 705/05 del 29 gennaio 2003 consid. 2.2.1; STCA

32.2016.149 del 22 giugno 2017, consid. 2.10.1; STCA 35.2018.123 del 27 marzo

2019, consid. 2.5.1; STCA 35.2019.1 del 22 maggio 2019, consid. 2.7).

Come

risulta dal rapporto del 24 maggio 2018 del consulente in integrazione

professionale (pag. 212 incarto AI, ripreso nella decisione contestata), l’UAI

ha preso in considerazione la media salariale dei due anni (2014 e 2015)

precedenti il danno alla salute (novembre 2016) sulla base dell’estratto del

conto individuale per un importo di fr. 6'883.- relativo all’attività di

ausiliaria di pulizie svolta al 15%. Per il 2018, conformemente al nuovo

calcolo ai sensi dell’art. 27bis cpv. 3 lett. a OAI (cfr. consid. 2.4),

l’amministrazione ha riportato il succitato dato al 100% per un importo di fr.

45'887.-.

Questi dati - peraltro rimasti

incontestati - possono essere fatti propri da questo Tribunale.

Il

"reddito da valida" ammonta quindi a fr. 6'883.- (considerata

l’attività di ausiliaria di pulizie svolta al 15%) fino al 31

dicembre 2017.

Il

"reddito da valida" ammonta quindi a fr. 45'887.- (considerata

l’attività di ausiliaria di pulizie svolta al 100%) dal 1°

gennaio 2018.

2.13.2. Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Come appena visto, l’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella

di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Nel caso di specie, non svolgendo l’assicurata un’attività

adeguata, l’UAI ha determinato il reddito da invalida sulla base dei dati

statistici relativi ad attività semplici e ripetitive.

In

particolare l’amministrazione ha preso in considerazione quale base di

calcolo fr. 54'356 risultante dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale

di statistica, attività semplici e ripetitive, valida nel 2014, dato aggiornato

al 2016 e riportato su 41.7 ore settimanali. Per il calcolo alla scadenza

dell’anno di attesa (7 novembre 2017), preso il succitato dato statistico, ridotto

del 50% per tenere conto dell'esigibilità lavorativa al 50% e senza deduzioni

sociali, considerata la quota di riparto del 15% quale salariata, il reddito da

invalida è stato definito in fr. 4'077.- (ovvero fr. 54'356:100x15:2).

Applicando le norme in vigore fino al 31 dicembre 2017, l’am-ministrazione,

per il 2017, raffrontando il reddito da valida al 15% di fr.

6'883.- con quello da invalida di fr. 4'077.-, ha ottenuto

un grado di invalidità del 40.77% (cfr. doc. B).

In realtà, il TCA rileva che applicando le norme in vigore fino al 31 dicembre

2017, il grado di invalidità risultante dal raffronto tra il reddito da valida,

conseguito nella percentuale del 15%, di fr. 6'883.- (cfr. consid. 2.13.1) e

quello da invalida, calcolato secondo costante giurisprudenza federale e

cantonale (cfr. tra le tante STF 9C_332/2019 del 12 settembre 2019,9C_279/2018

del 28 giugno 2018, STCA 32.2018.79 del 28 maggio 2019; STCA 32.2018.163 del 30

aprile 2019), partendo dal reddito statistico inerente ad un’attività adeguata

al 100% di fr. 54'356.-, ridotto

del 50% (incapacità lavorativa in attività adeguate accertata in sede medica,

cfr. consid. 2.12) a fr. 27’178.- (senza deduzioni sociali), avrebbe dovuto

essere, per la parte salariata, nullo. Visto però che l’assicurata

presentava una capacità lavorativa residua del 50% sia nell’attività abituale

sia in attività adeguate (cfr. consid. 2.12) e considerato che, da ultimo,

svolgeva l’attività di ausiliaria di pulizie in ragione di un pensum

lavorativo del 15% (corrispondente, quindi, alla quota parte salariata: cfr.

consid. 2.5), l’impedimento per la parte salariata avrebbe dovuto

essere in ogni caso, per la parte salariata, nullo. Difatti, per

costante giurisprudenza un assicurato, parzialmente abile al lavoro a cui viene

applicato il metodo misto e la cui capacità lavorativa residua per l'esercizio

di un'attività lucrativa corrisponde o supera quella che avrebbe effettivamente

messo a frutto senza danno alla salute nella medesima attività, non subisce una

incapacità al guadagno (cfr. STF

9C_1061/2010 del 7 luglio 2011 consid. 8.1 e il rinvio, tra le tante, alla

8C_107/2009 del 18 gennaio 2010 consid. 4.3; a livello cantonale cfr. STCA

32.2014.190 del 24 settembre 2015 consid. 4, 32.2012.265 dell’11 giugno 2013

consid. 2.12.2, 32.2010.115 del 12 novembre 2010 consid. 2.11; STCA 32.2017.10

del 28 agosto 2017, consid. 2.12.1).

Il TCA sottolinea che, comunque, anche volendo, per ipotesi,

considerare corretto il calcolo - favorevole all’assicurata – eseguito

dall’amministrazione (la quale ha rapportato anche il reddito da invalida alla

quota parte del 15%, per un impedimento del 40.77% per la parte salariata), il

risultato finale non cambierebbe, in difetto in ogni caso, come verrà

illustrato in seguito, di un grado di invalidità pensionabile (cfr. consid.

2.17).

Per il 2018, applicando le nuove norme in vigore dal 1° gennaio

2018, raffrontando il reddito da valida al 100% di fr. 45'887.-

con quello da invalida di fr. 54'356.-, ridotto del 50% (incapacità lavorativa

in attività adeguate) a fr. 27’178.- (senza deduzioni sociali), si

ottiene un impedimento per la parte salariata del 40.77%, così come

correttamente calcolato dall’UAI.

2.14. Per quel che riguarda l'attività

di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle persone che si occupano

(esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita

confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la rendita

AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella

Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l'UFAS ha previsto

una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un massimo -

che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a

ciascuna di esse.

In particolare la cifra 3087

CIGI prevede:

" Di regola,

si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica

costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Massimo %

1. Pasti (pulire/pelare/sbucciare, cucinare,

apparec-

chiare, effettuare la pulizia quotidiana della

cucina, gestire le scorte)

50

Considerandi

2.

Pulizia e ordine dell’alloggio

(riordinare, spolve

rare, passare l’aspirapolvere, lavare i

pavimenti,

pulire il bagno, cambiare le lenzuola,

effettuare

pulizie approfondite, curare le piante, il

giardino e

le aree adiacenti, eliminare i rifiuti) e cura

di

animali domestici

40.

3.

Acquisti (acquisti quotidiani e spesa

settimana-

le) e altre commissioni (posta,

assicurazioni,

uffici pubblici)

10.

4.

Bucato e cura dei vestiti

(lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare,

ram-

mendare, pulire le scarpe

20.

5.

Cura e assistenza ai figli e/o ai familiari*

50.

* Nella cerchia

dei familiari rientrano il coniuge, il partner registrato o il convivente di

fatto (partner) dell’assicurato. Sono considerati familiari anche tutti i

parenti in linea retto con l’assicurato o il suo coniuge/partner e i minori

accolti nella famiglia a scopo di affiliazione.”

Le cifre 3088 e 3089 CIGI

dispongono:

" Di norma,

vanno applicati la ripartizione delle attività e ì rispettivi limiti massimi di

cui al N. 3087. Devono sempre essere prese in considerazione tutte le attività

(ad eccezione del n. 5). Si può procedere a una ponderazione diversa soltanto in

caso di divergenze molto forti dallo schema (I 469/99; RCC 1986 pag. 244). In

ogni caso il totale delle attività dev'essere sempre del 100 per cento

(Pratique VSI 1997 pag. 298).

Nell’ambito della determinazione delle limitazioni nelle mansioni

consuete a seguito del danno alla salute non si può tenere conto dei servizi

forniti all'assicurato nell'economia domestica da terzi (p. es. familiari,

vicini, personale ausiliario), gratuitamente o a pagamento, già prima

dell'insorgere del danno alla salute. Questi servizi non vanno dunque considerati

né nell’elenco delle attività, né per la ponderazione di queste ultime e

nemmeno per la determinazione delle limitazioni.”

Infine,

la cifra 3090 CIGI prevede:

" In virtù

dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica

deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria

capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di

impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). Un maggiore

dispendio di tempo può essere riconosciuto soltanto se l'assicurato non è in

grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di

lavoro e necessita dunque dell'aiuto di terzi (RCC 1984, pag. M3, consid. 5).

L'interessato deve inoltre ripartire il suo lavoro in funzione della nuova

situazione e ricorrere all'aiuto dei familiari. L'aiuto di questi ultimi va

oltre quello usuale che ci si potrebbe attendere da loro qualora l'assicurato non

avesse subito un danno alla salute (DTF 133 V 504, consid. 4.2). L'inadempienza

parziale o totale dell’obbligo di ridurre il danno da parte dell'assicurato ha

conseguenze per la determinazione delle limitazioni nelle varie attività.”

Va

poi rilevato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di

stabilire che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di

mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi

sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui

compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291

consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I

102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità

giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si

giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128

V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

L’allora

TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1

della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente

confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les

prestations, 1985, pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144

consid. 5).

L’Alta

Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si

esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e

meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto

con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011

del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

Con riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni psichiche,

nella sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR

2012.

IV Nr. 19 pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia

specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto

all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica,

giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni

derivanti dalla patologia psichica.

2.15

Nella fattispecie in esame

l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta,

eseguita il 3 maggio 2018 (pag. 201-207 incarto AI). Dal relativo rapporto datato

24.

maggio 2018 in merito alla descrizione degli impedimenti dovuti all’invalidità

si legge:

" (…)

5.

ATTIVITÀ - descrizione

degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1

Pasti

Pulire/pelare/sbuccia-re, cucinare, apparec- chiare,

effettuare la pulizia quotidiana della cucina, gestire le scorte

importanza assegnata

35%

percentuale degli impedimenti

10%

percentuale di invalidità

3.

%

Prima del danno alla salute l'impegno della Signora RI 1 era

superiore. Ora invece si limita a preparazioni più veloci e meno laboriose.

Durante il fine settimana, quando presente il marito, allora si fa aiutare per

preparazioni più lunghe o complesse. Nonostante l'impegno sia diminuito,

raramente prepara cibi precotti. Per l'allestimento dei pasti l'A.ta si siede

su uno sgabello, sebbene ammetta di riuscire a mantenere la postura eretta per

al massimo un'ora.

I familiari collaborano

nell'apparecchiare/sparecchiare.

Dopo pranzo l'A.ta si sente molto stanca e necessita di

riposo; quando se la sente riesce a caricare subito la lavastoviglie, a volte

rimanda a più tardi. A partire dalle 13.00 e fino massimo alle 16.30 riposa

dopodiché inizia a preparare la cena o, se non è stato fatto prima, a

riordinare la cucina.

Si tiene conto di un rendimento ridotto in un'attività leggera, eseguibile con

i propri tempi e ritmi. La percentuale proposta ha considerato anche

l'esigibilità di collaborazione dei familiari.

5.2

Pulizia o ordine dell’alloggio

Riordinare, spolvera- re, passare l’aspira- polvere,

lavare i pavi- menti, pulire il bagno, cambiare le lenzuola, effettuare

pulizie ap- profondite, curare le piante, il giardino e le aree adiacenti,

elimi- nare i rifiuti e cura di animali domestici

importanza assegnata

25%

percentuale degli impedimenti

30%

percentuale di invalidità

7.5

%

L'A.ta dichiara di riuscire a eseguire alcune mansioni al

mattino mentre al pomeriggio si sente troppo esausta. Alterna l'attività, che

esegue con calma, con delle frequenti pause. Tuttavia al mattino il risveglio è

lento e lungo: a volte impiega un'ora, altre volte di più. Quando non sta bene,

se ha dolori, rimane a letto anche la mattinata intera.

L'A.ta, prima del danno alla salute, passava l'aspirapolvere

quotidianamente, su tutto l'appartamento, due volte a settimana lavava il

pavimento, tutti i giorni puliva superficialmente i bagni e una volta a

settimana in maniera più approfondita, ogni 15 giorni cambiava le lenzuola, e i

vetri (tende e finestre) li puliva anche mensilmente.

A causa dei dolori, dell'importante affaticabilità oggi la

Signora RI 1 esegue una pulizia più superficiale e meno frequente.

Al mattino si sforza di passare l'aspirapolvere in maniera

sbrigativa e di pulire le vaschette dei bagni. La pulizia settimanale è

delegata ai familiari o alla sorella.

Sulla base della documentazione medica si giustifica un rendimento ridotto in

attività perlopiù pesanti. Per le mansioni più leggere l'A.ta può organizzarsi

diversamente, ossia suddividerle su più momenti e giorni. E' esigibile la

collaborazione dei familiari.

5.3

Acquisti e altre commissioni

Acquisti quotidiani, spesa settimanale e posta,

assicurazioni, uffici pubblici

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

30%

percentuale di invalidità

3%

Se prima del danno alla salute l'A.ta si occupava anche degli

acquisti, oggi la spesa viene eseguita una volta a settimana in compagnia del

marito, il quale si occupa di trasportare la merce. Per piccole necessità

l'A.ta si reca ai vicini supermercati.

L'A.ta e la sorella affermano un certo ritiro sociale.

Difatti la Signora RI 1 amava la compagnia, usciva spesso con gli amici mentre

oggi deve sforzarsi per uscire anche solo a fare una passeggiata.

La Signora RI 1 da sempre guida solo

nei dintorni.

Da sempre è il marito che gestisce la

burocrazia e i pagamenti.

Anche in questo ambito si considera un rendimento ridotto, tenuto conto di un

certo ritiro sociale. E' però esigibile la collaborazione dei familiari.

5.4

Bucato e cura vestiti

Lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare,

rammendare, pulire le scarpe

importanza assegnata

15%

percentuale degli impedimenti

20%

percentuale di invalidità

3%

La lavanderia privata si trova nell'appartamento pertanto i

familiari sono abituati a portarvi di mano in mano i vestiti o le lenzuola.

L'A.ta in tal modo deve unicamente separare le diverse gradazioni e caricare il

bucato. La Signora RI 1 lamenta difficoltà nell'inchinarsi a causa di dolori a

livello lombare.

Stende su stendini bassi; sui fili alti non riesce a causa

dei problemi alle cervicali, se necessario delega l'incombenza ai familiari o

alla sorella.

Usa maggiormente l'asciugatrice,

rispetto a tempo fa.

L'A.ta riesce a stirare per 30 minuti, dopodiché deve

cambiare attività in maniera da eseguire movimenti diversi. Riprende poi nel

pomeriggio o un altro giorno.

A causa del danno alla salute piega tutto quello che può

evitare di stirare.

La Signora RI 1 dispone di una

propria lavatrice e asciugatrice pertanto può, dedicarsi al bucato nei momenti migliori. La

percentuale assegnata tiene quindi conto di un allungamento dei tempi nello

stiro. Come dichiarato, l'A.ta stirare il minimo necessario. E' altresì esigibile

la collaborazione dei familiari.

5.5

Cura e assistenza ai figli e/o ai familiari

Il coniuge, il partner registrato o il convivente di

fatto (partner) dell’assicurato; tutti i parenti in linea diretta con

l’assicurato o il coniuge/partner e i minore accolti nella famiglia a scopo

di affiliazione

importanza assegnata

15%

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

__________ frequenta la 4° media. Per i compiti è autonomo.

L'A.ta riferisce che ultimamente delega al marito la partecipazione alle

riunioni scolastiche, sebbene ammetta che non avvengono di frequente.

Come abitudine, a turno con altre mamme, accompagna il figlio

e i suoi compagni a calcio.

Non vi sono impedimenti in questo ambito, anche perché il figlio

è ormai grande e indipendente. La partecipazione del marito alle riunioni

scolastiche rientra nell'esigibilità di collaborazione vigente al giorno d'oggi

nelle economie domestiche e di cui dobbiamo tener conto.

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100%

percentuale di invalidità

17%

n

Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,

l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il

grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e

salario orario versato

I familiari, la sorella.

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla

capacità al lavoro?

Dal 2016.” (pag. 204-207 inc. AI)

2.16

Sulla base

degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver

fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente

sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 17%.

In sede di ricorso l’assicurata ha osservato che, come casalinga, presenterebbe

un grado di invalidità di almeno il 50% e quindi un grado di invalidità

complessivo del 48.62% secondo il seguente calcolo: 15%x40.77%+85%x50%. (cfr.

doc. I).

Innanzitutto va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore

complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata

nell'ambito dell'economia domestica. Questo aspetto non è, del resto, stato

specificatamente contestato.

In secondo luogo occorre prendere in considerazione l’aiuto dei famigliari

nelle faccende domestiche. A questo proposito va evidenziato come l’insorgente

non contesta che lei stessa ha delegato alcune attività ai familiari.

A questo proposito va rammentato che nei casi come quello in esame occorre

tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti

dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione

coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163

CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette

senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento

evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e

sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della collaborazione dei

famigliari, in particolare del marito e dei figli.

A

tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo

per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale

delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di

tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono

contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,

al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio

le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura

usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze

del TFA I 407/92 e I 35/00).

Pertanto,

tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta:

DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e

ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di

mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali

in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito

consiste nel procedere a tali inchieste la valutazione di cui all’inchiesta del

3.

maggio 2018 va di principio confermata.

Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezza-mento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003

consid. 2).

In concreto non solo non vi sono motivi per ritenere l’apprezzamento

manifestamente erroneo, ma esso viene in sostanza confermato dalla percentuale

posta (inabile nella misura del 20%) sia dai periti del __________ sia dal

medico SMR (cfr. consid. 2.9), i quali non hanno tenuto conto, come invece ha

fatto la funzionaria dell’AI nell’ambito della sua inchiesta a domicilio (pag. 201

e seguenti incarto AI), dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca ed

accresciuta assistenza familiare.

Del resto la stessa insorgente ha evidenziato durante il colloquio con

l'assistente sociale di aver già delegato alcune attività ai familiari. È

dunque ragionevolmente esigibile che le faccende domestiche in cui l'assicurata

è limitata e/o impossibilitata, vengano distribuite sull'arco della giornata e

della settimana, in modo tale che ella possa far capo all'aiuto, in

particolare, del marito (alla sera, dopo il lavoro e al fine settimana)

rispettiva-mente dei figli (quando non sono a scuola ed al fine settimana).

Stanti le considerazioni esposte, esaminate

singolarmente le valutazioni dell'assistente sociale circa gli impedimenti

dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili

elementi che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità della valutazione

operata dall'assistente sociale, che risulta conforme alle circostanze ed ai

riscontri concreti ed in particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata

medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare. Inoltre, è da ritenere che le

valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche sono

del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede

medica.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze

concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di

importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado

d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe

stabiliti dall'UAI sulla base dell'accertamento domiciliare.

Tanto più che la stessa è stata pure confermata il 1° ottobre 2018 dal medico

SMR, dr. med. __________ (pag. 244 incarto AI) ed il 30 novembre 2018 dal

medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia

(doc. X-1).

Di conseguenza, il tasso complessivo di

impedimento del 17% per l’attività di casalinga, accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona

esperta in materia, va posto alla base del presente giudizio.

2.17

In

queste condizioni, per il periodo da novembre 2017 (scadenza dell’anno di

attesa) e fino al 31 dicembre 2017, viste le quote parti tra attività salariata

(15%) e mansioni casalinghe (85%), il grado d’invalidità è del 14.45

(0.15x0.00%+0.85x17), arrotondato al 14% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121.

Anche volendo, per

ipotesi, considerare corretto il calcolo eseguito dall’amministrazione per il

2017.

(cfr. al riguardo considerazioni espresse al consid. 2.13.2), il grado di

invalidità sarebbe in ogni caso insufficiente per ottenere il diritto ad una

rendita, attestandosi al 20.56% (0.15x40.77%+0.85x17), arrotondato al 21%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121.

Da gennaio 2018, viste le quote parti tra attività salariata (15%) e mansioni

casalinghe (85%), il grado d’invalidità è del 20.56

(0.15x40.77%+0.85x17), arrotondato al 21% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121.

Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione avversata, mediante la quale

l'amministrazione ha negato il riconoscimento di una rendita d'invalidità all'assicurata,

confermata.

2.18

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico

dell’assicurata.

Quest’ultima ha tuttavia chiesto di essere messa al beneficio dell’assistenza

giudiziaria (da intendersi unicamente quale esonero dal pagamento delle spese

di giustizia), in quanto le entrate della sua famiglia sono insufficienti per

far fronte ai costi della presente procedura (cfr. doc. XV).

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28

cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito

patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio

d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono

in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento

dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e

riferimenti).

L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le

spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo

indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV

Nr. 11 consid. 4b pag. 31; DTF 119 Ia pag.11; DTF 103 Ia 100). Per determinare

se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e

delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115

Ia 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello Stato di accordare

l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento

derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11). Non è determinante che

l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, Alle Schweizer

sind vor dem Gesetz gleich, pag. 165).

Il limite per ammettere

uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è

superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR

1998.

IV Nr. 13 consid. 7b e 7c, pagg. 447-48). All’importo base LEF va

applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (STFA U 102/04 del 20

settembre 2004 consid. 4).

L’indigenza processuale è

data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il

mantenimento normale e modesto della famiglia (RAMI 1996 N. U 254 pag. 209

consid. 2).

In una sentenza pubblicata

in DTF 124 I 1, il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria

non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in

quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo

l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui

utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base

alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo

esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le

spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

L’attestato municipale

sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo.

Nella commisurazione della

capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza

e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo l’Alta Corte infatti si tiene

conto dell’intera situazione economica della famiglia. La sostanza deve

tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per

lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla

fine della procedura (DTF 119 Ia 11 consid. 5 pagg. 12-13; DTF 118 Ia 369).

Generalmente dal punto di

vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la

situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4b

pag. 31).

Nel

caso di specie, dalla documentazione allegata al certificato per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria (cfr. doc. XII-2 e rispettivi allegati), si evince

che il coniuge dell’assicurata percepisce un salario mensile netto di fr.

3'986.50 e che i due figli (ancora agli studi) vivono insieme ai genitori in un

appartamento ad __________. Ora, anche volendo prescindere dal salario mensile

netto del coniuge dell’assicurata, va in ogni caso considerato che la

ricorrente ed il consorte sono comproprietari del foglio PPP __________ della

particella n. __________ RFD di __________ (abitazione primaria) il cui valore

di stima ammonta a fr. 287'048.- ed è gravato da un debito ipotecario di fr.

410'000.- dal 1 gennaio 2017 da loro assunto solidalmente.

In una sentenza I 134/06 del 7 maggio 2007 il TF ha stabilito quanto segue:

"

(…) prima di potere eventualmente

richiedere l'assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona interessata, nel

limite dell'esigibile (la giurisprudenza federale garantisce una riserva di

soccorso ["Notgroschen"; v. RSAS 2003 pag. 522, B 52/02, consid. 5.3;

inoltre sentenza 4P.158/2002 del 16 agosto 2002, consid. 2.2]), deve di

principio attingere alla propria sostanza (DTF 119 Ia 11 consid. 5a pag. 12; sull'esigibilità, per il

richiedente, di gravare un immobile e di assumersi un [ulteriore] debito

ipotecario cfr. ad es. DTF 119 Ia 11 nonché Anwaltsrevue 8/2003 pag. 272, B 54/05). Ora,

dalla documentazione fornita dal ricorrente si evince che lo stesso dispone di

una sostanza sufficiente per potere pagare la propria legale nella procedura AI

oggetto del presente ricorso. In calce al modulo, presentato in questa sede,

per la richiesta dell'assistenza giudiziaria, l'autorità comunale ha indicato

in fr. 301'696.- l'importo della sostanza risultante dalla tassazione 2003,

emessa in data 21 settembre 2005, mentre con la più recente decisione

provvisoria di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG del 2 giugno 2006 la Cassa

cantonale di compensazione ha accertato in fr. 134'000.- la sostanza netta

complessiva in Svizzera o all'estero. (…)." (I 134/06 del 7 maggio 2007,

consid. 7)

Nella

sentenza pubblicata in DTF 119 Ia 11, l’Alta corte ha affermato:

" (…) Dans un arrêt du 24 février 1982, la Ire Cour de droit public du

Tribunal fédéral n'a pas jugé contraire à l'art. 4 Cst. la décision selon

laquelle le propriétaire d'un immeuble estimé à 199'650 francs et grevé à

concurrence de 182'998 francs 20 peut obtenir un crédit supplémentaire sur sa

fortune nette, à savoir 16'651 francs 80, pour mener le procès. Le requérant

doit en effet mettre à contribution son patrimoine, avant d'exiger de l'Etat

l'assistance judiciaire; ce n'est que lorsque l'immeuble ne peut plus être

ultérieurement grevé que l'autorité cantonale tombe dans l'arbitraire (arrêt

non publié Z. c. K. et Juge-Instructeur II du district de Viège, consid. 6).

Cette solution est en accord avec la

jurisprudence cantonale et la doctrine, qui estiment également que le

propriétaire d'un bien-fonds doit en principe obtenir un crédit garanti par

l'immeuble, autant que ce dernier peut encore être grevé (Zurich: BlZR 1969 p.

273; Bâle-Ville: BJM 1987 p. 220 consid. 2; Neuchâtel: RJN 1991 p. 112 consid.

2a, 1986 p. 127 consid. 2, qui cite un arrêt non publié en la cause J. du 12

novembre 1980; Thurgovie: RBOG 1986 p. 69 consid. 3; Valais: RVJ 1982 p. 86

consid. 2; Berne: Circulaire de la Cour d'appel no 18 du 15 novembre 1989,

citée dans ATF 118 Ia no 51 précité, consid. 2, non publié; ZEN-RUFFINEN,

Assistance judiciaire et administrative: les règles minima imposées par l'art. 4 Cst., JdT 1989 I p. 39; FAVRE,

L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, p. 52;

RIES, Die unentgeltliche Rechtspflege nach der aargauischen Zivilprozessordnung

vom 18. Dezember 1984, thèse Zurich 1990, p. 90/91; contra: DÜGGELIN, Das

zivilprozessuale Armenrecht im Kanton Luzern, thèse Zurich 1986, p. 81 en

haut).

Ce principe ne saurait être tenu pour

contraire à l'art. 4 Cst. Il prend moins en considération la valeur de

l'immeuble comme telle, que le crédit que celui-ci permet au propriétaire

d'obtenir. Dans cette optique, un arrêt neuchâtelois a estimé qu'il faut pareillement

tenir compte de la part du requérant dans une succession non partagée (RJN 1982

p. 114; la cour de céans a rejeté le recours de droit public formé contre cette

décision: arrêt non publié dame B. c. Tribunal administratif du canton de

Neuchâtel du 2 février 1982, consid. 3b, qui relève que la recourante peut

"obtenir un prêt sur sa part successorale ou contracter un emprunt garanti

par cette part."). (…)." (DTF

119.

Ia 11, consid. 5a, pagg. 11 e 12).

Il

debito complessivo grava sul fondo della ricorrente (e del coniuge) che

costituisce la garanzia ipotecaria per la banca. D’altra parte, non va qui

dimenticato che, determinante per la concessione di un mutuo ipotecario è il

valore venale di mercato, di regola calcolato dai periti degli istituti bancari

e di norma più elevato di quello di stima (STCA 32.2017.11 del 9 febbraio 2018,

consid. 2.11). In linea di principio vengono concessi prestiti ipotecari fino

all’80% del valore di mercato (cfr. STCA 42.2011.34 del 26 marzo 2012, consid.

2.

).

Di conseguenza, conformemente alla succitata giurisprudenza, l’insorgente è

tenuta ad intaccare la propria sostanza, chiedendo un prestito ipotecario per

far fronte, se del caso, al pagamento delle spese legali, che - giova qui ricordare

- ammontano a complessivi fr. 500.-.

Difettando uno dei requisiti cumulativi per concedere l'assistenza giudiziaria,

la relativa istanza dev'essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L’istanza

di assistenza giudiziaria (da intendersi unicamente quale esonero dal pagamento

delle spese di giustizia) è respinta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.- sono a carico della ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti