32.2018.19
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
23 gennaio 2019Italiano54 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.19
TB
Lugano
23 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 dicembre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Il 30 novembre 2015 (doc. 35)
RI 1, 1959, da ultimo attivo come gestore/esercente di un’osteria, ha chiesto
all’Ufficio assicurazione invalidità delle prestazioni a causa della caduta del
6 giugno 2015, che ha comportato la rottura di due viti inserite nella schiena
nel 2011 – la domanda AI presentata nel 2011 è sfociata in un rifiuto il 6
giugno 2012 (doc. 31) per assenza dell’anno di attesa -, che gli causavano un gran
dolore e un’inabilità lavorativa totale per lombosciatalgia.
1.2. Raccolta la documentazione
medica anche richiamando gli atti dall’assicuratore infortuni, e fatta esperire
un’inchiesta economica (doc. 71), visto il rapporto finale del 6 ottobre 2016
(doc. 67) del Servizio Medico Regionale confermato dallo stesso dr. med. __________
il 1° dicembre 2016 (doc. 73), con progetto di decisione del 13 dicembre 2016
(doc. 78) l’Ufficio assicurazione invalidità gli ha attribuito una rendita
intera di invalidità dal 1° giugno 2016 al 31 gennaio 2017 (grado AI 100%), poiché
tre mesi dopo il miglioramento accertato dal 3 ottobre 2016 il grado di
invalidità era del 31%.
1.3. L’SMR ha riconosciuto la
necessità, così come avanzata dall’assicurato nelle sue osservazioni del 30
gennaio 2017 (doc. 83), di fare allestire una perizia pluridisciplinare (doc.
90), i cui risultati (doc. 96) sono stati confermati dal dr. med. __________ il
5 ottobre 2017 (doc. 98) e sottoposti anche all’interessato per osservazioni
(doc. 105).
Con decisione del 19 dicembre 2017 (doc. B) l’Ufficio AI ha
confermato l’attribuzione di una rendita intera temporanea di invalidità e un’incapacità
lavorativa del 50% in qualsiasi attività lavorativa dal 3 ottobre 2016.
1.4. Con ricorso del 1° febbraio
2018 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dallo Studio legale RA 1, ha chiesto al
Tribunale di porlo al beneficio di una mezza rendita di invalidità dal 1°
febbraio 2017 in applicazione del principio del parallelismo dei redditi.
Il ricorrente ha rilevato che dopo la caduta dalle scale non è più
stato in grado di riprendere una qualsiasi attività lucrativa, che ha subìto
diverse infiltrazioni ma i dolori rimanevano e tendevano a peggiorare, perciò non
era più in grado di svolgere un’attività in piedi al 100%, ma solo un’attività
leggera medico-teorica al 50%, risultato che ha attestato pure la perizia
pluridisciplinare del 27 settembre 2017. Tuttavia, malgrado le numerose visite
mediche e le terapie a cui si è sottoposto, il suo stato di salute non è
migliorato ma, anzi, come ha rilevato il 26 gennaio 2018 (doc. L) il dr. med. __________,
il peggioramento clinico l’obbligava ad intraprendere un trattamento
farmacologico più aggressivo.
Egli si è dunque lamentato che la perizia pluridisciplinare non
avrebbe minimamente tenuto conto della documentazione da esso prodotta con le
sue osservazioni al progetto di decisione e nemmeno del suo reale stato di
salute, visto che è stato costretto a cessare l’attività presso l’osteria e continuava
ancora a soffrire di dolori lombari che gli impedivano di svolgere una
qualsiasi attività lucrativa.
Dal profilo economico, il ricorrente ha contestato il reddito da
valido di Fr. 66'169,75 ritenuto dall’amministrazione per l’anno 2015, giacché
egli ha sempre lavorato duramente cercando di aumentare le sue entrate e
impegnandosi al massimo, perciò non si può affermare che si sia accontentato di
un salario modesto. Va dunque applicato il raffronto dei redditi. Considerato che
nel 2014 nella ristorazione avrebbe potuto incassare per le sue 42,5 ore di
lavoro settimanali un reddito di Fr. 54'327,75 che, parificato al reddito
ipotetico da valido di Fr. 40'850.-, dà una differenza salariale del 33%, si
impone una riduzione del 28% del reddito da invalido di Fr. 66'169,75 per gap
salariale. Quindi, se il salario da invalido così ottenuto (Fr. 47'642,20) si
ritiene in ragione del 50% per motivi medico teorici e lo si riduce del 15% per
svantaggi salariali, paragonandolo al reddito da valido si ha una perdita di
guadagno di Fr. 20'247,90 e dunque un grado di invalidità del 50%, che dà
diritto a una mezza rendita d’invalidità.
1.5. Nella risposta del 9 febbraio
2018 (doc. IV) l’Ufficio AI, sentito il dr. med. __________ dell’SMR che si è
pronunciato sul rapporto del 26 gennaio 2018 del dr. med. __________ (doc.
IV/1) e preso atto delle osservazioni dell’ispettrice che si è espressa sui
contestati aspetti economici (doc. IV/2), ha proposto di respingere il ricorso.
L’amministrazione ha affermato che la perizia pluridisciplinare
del Servizio Accertamento Medico era concludente e aveva piena forza
probatoria, avendo gli specialisti debitamente tenuto conto di tutte le
affezioni invalidanti ed essendo giunti a una conclusione logica e non contraddittoria
sulla capacità lavorativa dell’assicurato del 50% in qualsiasi attività
lucrativa. Anche alla luce della nuova documentazione medica prodotta con il
ricorso, d’avviso del dottor __________ vanno confermate le conclusioni del SAM
fino alla decisione impugnata, perciò l’amministrazione ha confermato la
valutazione peritale, rilevando che la questione inerente un eventuale
peggioramento dello stato di salute (modifica della terapia medicamentosa dal
26 gennaio 2018) avrebbe se del caso fatto oggetto di una domanda di revisione.
Pertanto, dal 3 ottobre 2016 l’assicurato risultava abile al
lavoro al 50% in qualsiasi attività.
Per quanto concerne l’aspetto economico, l’Ufficio AI ha rilevato
come il reddito da valido di Fr. 40'850.- non sia stato messo in discussione,
mentre per il reddito ipotetico da invalido, per il quale il ricorrente ha preteso
l’applicazione del principio del parallelismo dei redditi non ritenendo essersi
mai accontentato del salario conseguito, ha interpellato l’ispettrice, la quale
ha confermato il suo rapporto di inchiesta del 30 novembre 2016.
Ricordato come il parallelismo dei redditi non possa essere
attuato per gli indipendenti e che l’assicurato ha gestito per 10 anni la
propria ditta individuale, per l’Ufficio AI egli si è dunque sempre
accontentato del reddito che ha guadagnato come indipendente in quel decennio.
Non v’erano d’altronde indizi che abbia voluto cambiare attività per ottenere
un salario superiore; peraltro, l’assicurato ha affermato che, in assenza del
danno alla salute, avrebbe continuato a esercitare l’attività indipendente.
Dal raffronto dei redditi si ottiene dunque un grado AI del 31%,
che non permette di continuare a riconoscere la rendita di invalidità dopo il
31 gennaio 2017 e ciò quand’anche, per pura ipotesi di lavoro, si considerasse
un reddito da valido calcolato non sulla media degli ultimi due anni di
attività, ma su quella risultante dall’attività svolta dal 2006 al 2015
(esclusi il 2011, il 2012 e il 2015), giungendo infatti a un grado AI del
33,5%.
1.6. Il 21 febbraio 2018 (doc. VI)
l’insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di prova e ha contestato la risposta
di causa, ribadendo in particolare che negli anni ha lavorato molto duramente cercando
di aumentare le sue entrate, perciò non è corretto affermare che non abbia
tentato di migliorare le sue condizioni salariali. Di conseguenza, va applicato
il principio del parallelismo dei redditi.
L’Ufficio AI ha richiamato il 27 febbraio 2018 (doc. VIII) la sua
risposta di causa e la decisione impugnata, postulandone la conferma e
ribadendo l’impossibilità di applicare il parallelismo dei redditi al caso
concreto.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se, correttamente, l’Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito
all’assicurato una rendita (intera) di invalidità temporanea solo per il
periodo intercorrente dal 1° giugno 2016 al 31 gennaio 2017, visto che dal 3
ottobre 2016 egli sarebbe abile al lavoro al 50% in qualsiasi attività e dal
calcolo della perdita di guadagno risulterebbe un grado AI del 31%, perciò tre
mesi dopo il miglioramento la rendita di invalidità decadrebbe in virtù
dell’art. 88a cpv. 2 OAI.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,
d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1°
gennaio 2007: TF] con sentenza U
156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3. Trattandosi in concreto
dell’attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante
giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una
rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per
un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V
120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04
del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005;
Fatti
I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a
proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a
cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e
STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI
è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una
rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa
dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo
d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato
ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di
revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in
Plaidoyer 1/06, pag. 64).
2.4. Nel caso di specie, a seguito
della domanda di prestazioni dell’assicurato del 2015, dopo avere richiamato
sia gli atti medici ritenuti determinanti sia l’incarto dall’assicuratore
infortuni che aveva rifiutato il caso per assenza del nesso di causalità fra la
caduta e il danno alla salute (doc. 57), sentito il parere del Servizio Medico
Regionale che il 6 febbraio 2017 (doc. 86) ha ritenuto necessario sottoporre
l’assicurato a una perizia pluridisciplinare, il mandato è stato aleatoriamente
affidato il 21 aprile 2017 (doc. 92) al Servizio Accertamento Medico.
La perizia è stata allestita il 27 settembre 2017 (doc. 96) dopo
che il Servizio Accertamento Medico ha avuto modo di visitare l’assicurato i
giorni 7 giugno, nonché 3, 19 e 26 luglio 2017 per accertamenti
pluridisciplinari ambulatoriali.
Riassunti i certificati medici messi a sua disposizione dal 2011
al 2017, il SAM ha esposto l’anamnesi familiare, personale-sociale,
professionale, patologica, sistemica, le affezioni attuali, la descrizione
della giornata e la terapia.
Nelle constatazioni obiettive il perito ha descritto lo status,
gli esiti degli esami radiologici svolti in passato e valutati ora dal
reumatologo e dal neurologo, come pure dell’esame neurologico del 26 luglio
2017 effettuato dal perito dr. med. __________.
Sono poi stati riassunti i consulti specialistici, esposti di
seguito.
Il 3 luglio 2017 il dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia,
ha sottoposto l’assicurato a una valutazione e nel suo rapporto del giorno
seguente ha esposto l’anamnesi reumatologica da terzi, i dati soggettivi
dell’assicurato, i dati oggettivi con lo stato generale, il sistema locomotore
(colonna vertebrale, articolazioni periferiche) e il sistema nervoso cursorio.
Il perito reumatologo ha posto la diagnosi con influsso
sulla capacità lavorativa di sindrome lombospondilogena cronica a sinistra, in:
- esiti di fenestrazione L4-L5 a sinistra con decompressione del
recesso, foraminotomia L5, discectomia, fissazione L3-L5 per importante
discopatia L4-L5, discopatia L3-L4, ernia discale L4-L5 a sinistra con
compressione radicolare di L5 in parte di L4 all’imbocco del neuroforame il 30
settembre 2011;
- nota rottura delle viti peduncolari L5 bilateralmente (TAC della
colonna lombare del 23 giugno 2015);
- disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con
protrazione del capo, appiattimento della colonna dorsale intermedia, causale e
della colonna lombare, scoliosi sinistro-convessa dorsale, destroconvessa
lombare, compensata);
- decondizionamento e sbilancio muscolare;
- obesità (peso 93,2 kg / statura 183,5 cm).
Nella sua valutazione, il perito ha ripercorso la situazione
clinica dell’assicurato dal 2011 in poi, concludendo che i disturbi accusati
dall’assicurato, i deficit funzionali fatti valere e in parte presentati
durante l’esame clinico peritale, si spiegavano con le alterazioni strutturali
finora dimostrate. L’intensità dei sintomi, ritenuta invalidante, con dolori
presenti sull’arco delle 24 ore, in qualsiasi posizione, non era tuttavia
proporzionata al fabbisogno analgesico con 1g di paracetamolo al giorno assunto
al bisogno, sicuramente non in grado di coprire l’intera giornata. Era
sicuramente auspicabile un calo ponderale per ridurre il carico sul passaggio
lombosacrale. Parallelamente, il trattamento analgesico in corso andava
rivalutato, rendendolo proporzionato all’intensità dei sintomi dell’assicurato
con effetto per 24 ore. Le misure terapeutiche proposte erano in grado di
migliorare la qualità di vita, ma non necessariamente le sue risorse fisiche.
Il reumatologo ha giudicato come lavoro adatto allo stato di
salute attuale dell’assicurato un’attività che tenesse pienamente conto dei
limiti funzionali e di carico seguenti: egli poteva talvolta sollevare e
portare pesi tra 5-10kg fino all’altezza dei fianchi, di rado pesi
oltrepassanti i 10kg, mentre talvolta sollevare pesi fino a 3kg sopra l’altezza
del petto; molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, talvolta maneggiare
attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti. La rotazione manuale era
normale. L’assicurato di rado poteva effettuare lavori al di sopra della testa,
talvolta effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione
seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in
avanti, spesso la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione
delle ginocchia, di rado assumere la posizione accovacciata. L’interessato
poteva assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata e la posizione in
piedi di lunga durata dovendo tuttavia avere la possibilità di alternare le
posizioni corporee al bisogno, cambiando da posizioni statiche al movimento e
viceversa. Infine, l’assicurato poteva camminare talvolta oltre 50m e su
terreno accidentato, di rado per lunghi tragitti, spesso salire le scale, ma di
rado su scale a pioli. Il perito ha precisato che tali limitazioni funzionali
tenevano conto unicamente degli handicap strutturalmente spiegabili dal profilo
reumatologico ed erano applicabili sia durante le ore lavorative sia nel tempo
libero, con conseguente rivalutazione dell’abilità a guidare in modo sicuro un
autoveicolo.
Per lo specialista v’erano dunque delle risorse fisiche che
permettevano una reintegrazione professionale.
Egli ha infine osservato che un medico curante aveva ritenuto il 3
ottobre 2016 un’attività in piedi al 100% non più possibile, mentre un’attività
al 50% come gerente era fattibile fatti salvi ulteriori aggravamenti clinici,
così pure un’attività leggera sedentaria al 50%. Inoltre, il Servizio Medico
Regionale il 6 ottobre 2016 aveva ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 50%,
inteso come riduzione del rendimento e aveva confermato tale valutazione il 1°
dicembre seguente. Pertanto, rilevando che non c’era stato un cambiamento
sostanziale dello stato di salute dell’assicurato, il perito ha concluso che andava
confermata la valutazione della capacità lavorativa ritenuta dall’SMR in
attività solita rispettivamente in un lavoro adatto allo stato di salute.
Il 19 luglio 2017 ha avuto luogo la valutazione psichiatrica da
parte del dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH, che dopo avere
riassunto l’anamnesi ed esposto l’esito dell’esame psichico, ha concluso che pur
essendo preoccupato per il proprio stato di salute tuttora compromesso e per la
situazione economica vista l’impossibilità di svolgere un’attività lavorativa,
l’assicurato non ha mostrato fino a quel momento delle ripercussioni evidenti
sul proprio stato psichico, che risultava nel suo complesso stabile e adeguato.
Non v’era dunque alcuna incapacità lavorativa dal profilo psichico.
L’assicurato è stato infine esaminato il 26 luglio 2017 dal dr.
med. __________, specialista FMH in neurologia, il quale nel rapporto reso il
giorno seguente ha posto l’anamnesi, lo stato neurologico, l’esito dell’esame
elettromiografico che egli ha esperito e della documentazione radiologica agli
atti.
Nella sua conclusione il perito ha ripercorso gli eventi del 2011
e del 2015, ricordando che a partire dalla caduta l’assicurato ha ricominciato
ad avere dolori lombari di entità variabile, presenti giornalmente. All’esame
neurologico lo specialista non ha trovato deficit motori, benché il paziente
abbia descritto un lieve deficit sensitivo a tutta la gamba sinistra, comunque
minimo e senza distribuzione radicolare. L’esame elettromiografico alla gamba
sinistra mostrava un reperto normale, in particolare sul territorio L5, senza
segno per un danno neurogeno attualmente sintomatico dal punto di vista
motorio.
A quel momento, il perito poteva dunque ritenere che, per quel che
riguardava gli aspetti neurologici, non v’erano deficit o reperti oggettivi
significativi riferibili a una lesione delle strutture nervose centrali o
periferiche, in particolare non segni per una radicolopatia attualmente
sintomatica. Si trattava principalmente di una sindrome lombovertebrale cronica
con dolori di tipo piuttosto pseudo-radicolare alla gamba sinistra.
In questo senso, il paziente era abile al lavoro al 100% e non
v’erano proposte terapeutiche.
I periti del Servizio Accertamento Medico hanno avuto modo di
discutere del caso esaustivamente, stabilendo che l’inabilità lavorativa era
determinata unicamente dalle patologie descritte in ambito reumatologico e
quindi ne hanno ripreso la diagnosi.
Nella valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa
del ricorrente nella precedente attività, gli esperti hanno ritenuto che
essa andava considerata nella misura del 50%. Dal 6 giugno 2015 l’interessato
era incapace al lavoro al 100% sia nell’attività abituale sia in un’attività
adeguata, mentre a decorrere dal 3 ottobre 2016 andava considerato abile al
50%, inteso come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata
lavorativa.
La sua capacità lavorativa d’integrazione in attività adeguate
al suo stato di salute, tenendo conto delle limitazioni funzionali elencate dal
perito reumatologo, era anch’essa del 50%, inteso come riduzione del rendimento,
dal 3 ottobre 2016.
Lo stesso grado di capacità è stato stabilito come casalingo.
Infine, provvedimenti professionali volti alla reintegrazione
erano medicalmente sostenibili.
Sulla scorta di questa perizia pluridisciplinare, il 5 ottobre
2017 (doc. 96) il dr. med. __________, attivo presso il Servizio Medico
Regionale, nel rapporto finale SMR ha confermato le diagnosi stabilite dagli
esperti del Servizio Accertamento Medico.
Inoltre, il medico SMR ha confermato i gradi di incapacità lavorativa
(100% nell’attività abituale e in attività adatte dal 6 giugno 2015 e 50%
in qualsiasi attività, in entrambi i casi intesa come riduzione del rendimento,
dal 3 ottobre 2016) e ha poi indicato che il carico massimo era di 5kg e che la
necessità di alternare la postura era già compresa nella definizione della
capacità lavorativa. La prognosi della capacità lavorativa prevedeva una
stabilità in cronici dolori lombari.
Il 12 ottobre 2017 (doc. 99) l’Ufficio AI ha invitato l’ispettrice
che aveva allestito il 30 novembre 2016 (doc. 72) il rapporto di inchiesta per
l’attività professionale indipendente, a prendere posizione sulle osservazioni
del 31 gennaio 2017 dell’assicurato al progetto di decisione del 13 dicembre
2016, la quale ha motivato i parametri ritenuti per il calcolo della perdita di
guadagno.
Nelle sue osservazioni del 3 novembre 2017 (doc. 105) al rapporto
pluridisciplinare, l’assicurato ha contestato sia l’aspetto medico sostenendo
che gli specialisti intervenuti non hanno minimamente tenuto conto della
documentazione medica che egli ha prodotto con le sue osservazioni del 19
gennaio 2016 e del 30 gennaio 2017, così come del suo reale stato di salute,
sia il calcolo economico effettuato dall’amministrazione.
Basandosi sulle conclusioni del Servizio Medico Regionale, con
decisione del 19 dicembre 2017 (doc. B) l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurato
inabile al 100% come titolare di bar dal 6 giugno 2015, mentre al 50%
dal 3 ottobre 2016 anche in attività adeguate allo stato di salute. È stato
dunque confermato il progetto di attribuzione di una rendita temporanea di invalidità.
Con il ricorso del 1° febbraio 2018 (doc. I) l’assicurato ha
trasmesso al TCA la perizia pluridisciplinare del 27 settembre 2017 (doc. C)
comprensiva delle valutazioni dei singoli esperti.
Al Tribunale sono inoltre pervenuti i certificati del medico
curante dr. med. __________, FMH in medicina interna generale, del 23 (doc. D)
e del 30 giugno 2015 (doc. E), dell’8 luglio 2015 (doc. F) e del 7 dicembre
2015 (doc. H), così come i certificati dell’11 maggio 2016 (doc. I), del 16
febbraio 2017 (doc. G) e del 26 gennaio 2018 (doc. L) del dr. med. __________,
specialista in neurochirurgia e chirurgia vertebrale.
Tutti questi certificati, tranne il più recente, erano già stati
prodotti dall’assicurato nell’ambito delle sue osservazioni al progetto di
decisione del 13 dicembre 2016.
Il referto del 26 gennaio 2018 (doc. L) espone l’anamnesi, che ha
rilevato che soggettivamente dalla fine del 2017 v’è stata una ricaduta sui
sintomi sia lombari che radicolari e che l’ultima infiltrazione di fine
settembre 2017 non ha prodotto risultati significativi, tanto che l’interessato
ha chiesto di eseguirne un’altra; egli lamentava sintomi meccanici irradiati
all’arto inferiore sinistro che si manifestavano dopo il sollevamento di
carichi anche inferiori ai 10kg, alla deambulazione protratta per circa 15
minuti e alle posizioni statiche prolungate.
All’esame obiettivo lo specialista ha riscontrato una
deambulazione su punte e talloni conservata con parziale cedimento sul tallone
sinistro, articolarità delle anche conservata bilateralmente senza dolore,
manovra di Lasègue positiva a sinistra ai massimi gradi, manovra di trazione
del nervo crurale negativa bilateralmente. ROT rotulei normoelicitabili
bilateralmente, achilleo sinistro assente. Esame neurologico agli arti
inferiori negativo per deficit motorio, ad eccezione di deficit M4 estensori
delle dita e del piede a sinistra. Rachide marcatamente ipomobile e dolente
alla palpazione epispinosa e paravertebrale in transito lombosacrale.
Il neurochirurgo ha posto la diagnosi di lombalgia – stato dopo
osteosintesi lombare con rottura viti peduncolari in L5 bilateralmente.
Nella sua valutazione, lo specialista ha indicato che il
peggioramento clinico obbligava ad intraprendere un trattamento farmacologico
più aggressivo (suggerendo, da quel giorno, terapia con Targin 5/2,5mg 1-0-1). Il
medico ha quindi ridiscusso con il paziente anche della possibilità di una
gestione chirurgica visto il peggioramento clinico, che appariva iniziare ad
impattare con la qualità di vita dell’interessato.
Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, che l’8
febbraio 2018 (doc. IV/1) si è pronunciato soltanto sul nuovo rapporto del
2018, giacché non valutato dal SAM, mentre l’altra documentazione prodotta era
già stata vagliata in occasione della perizia pluridisciplinare, ha preso atto
che per il dr. __________ era possibile un peggioramento clinico tanto da
proporre per il futuro un cambiamento di terapia sia medicamentosa sia
chirurgica se sarà necessario. Tuttavia, il medico SMR ha notato che lo stato
funzionale riportato durante la visita del 26 gennaio 2018 era praticamente
paragonabile, nell’esame obiettivo, a quanto riportato dai dr. __________ e __________
del SAM nel mese di settembre 2017. Pertanto, dal dato medico egli ha
confermato le conclusioni dei periti fino alla decisione del 19 dicembre 2017.
Il dottor __________ ha proposto, se del caso, una rivalutazione
della situazione clinica funzionale nell’ambito di un’ulteriore revisione e
qualora nel tempo vi sarebbe stato un durevole e reale cambio di terapia come suggerito
dallo specialista nella sua visita del 26 gennaio 2018.
Alla luce anche della presa di posizione dell’8 febbraio 2018
(doc. IV/2) dell’ispettrice sulle contestazioni ricorsuali relative ad alcune
conclusioni tratte dall’inchiesta per indipendenti del 30 novembre 2016,
l’indomani l’amministrazione ha proposto di respingere il ricorso e quindi, con
la risposta, ha confermato la decisione di attribuzione di una rendita
temporanea stante una capacità lavorativa del 50% dal 3 ottobre 2016, che dava
luogo a una perdita di guadagno del 31% (doc. IV).
2.5. Per costante giurisprudenza
(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986 pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24 agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir
de tel." (…).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
Considerandi
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di
opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice,
ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion
entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent
de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de
rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;
SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25
mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert." (…).
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6
Nell’evenienza concreta, si
tratta di stabilire lo stato di salute del ricorrente rispettivamente la sua
capacità lavorativa e di guadagno, sostanzialmente dal 3 ottobre 2016 in poi,
giacché per il periodo precedente, ossia dallo scadere dell’anno di attesa nel
giugno 2016 fino a quel momento, l’assicurato non ha contestato le conclusioni
tratte dall’Ufficio AI di concessione di una rendita intera (grado AI 100%
stante un’incapacità lavorativa totale nell’attività precedente) e ciò fino al
31.
gennaio 2017, ovvero fino a tre mesi dopo l’intervenuto miglioramento dello
stato clinico stabilito medicalmente ad inizio ottobre 2016.
Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emanazione
della decisione impugnata, dopo attenta analisi di tutta la documentazione
medica agli atti conferma l’operato dell’amministrazione.
Su invito del Servizio Medico Regionale, è infatti stata disposta
una perizia pluridisciplinare che ha approfonditamente indagato tre campi:
reumatologico, neurologico e psichiatrico.
Per questa valutazione indipendente sono stati nominati tre medici
specializzati nelle singole discipline.
Per fare ciò, gli specialisti del Servizio Accertamento Medico,
che sono intervenuti su invito dell’Ufficio assicurazione invalidità, hanno
preso atto di tutti gli atti medici prodotti dall’assicurato con le sue
osservazioni al progetto di decisione del 13 dicembre 2016. Essi hanno potuto
così valutare le condizioni di salute del ricorrente su un arco temporale dal
2011.
fino al luglio 2017 e, più specificatamente, dalla caduta del giugno 2015
fino agli esami che hanno effettuato di persona sull’assicurato due anni dopo.
Inoltre, gli esperti hanno individualmente esaminato di persona
l’assicurato, addentrandosi nell’anamnesi, nei disturbi soggettivi, nell’esame
clinico oggettivo da essi stessi eseguito, nelle terapie in atto, negli esiti
di esami diagnostici effettuati in passato e di quelli da loro stessi disposti
e hanno posto le rispettive diagnosi di competenza, traendo infine le proprie
conclusioni sulla capacità lavorativa del ricorrente nella sua abituale
attività di gerente e titolare di un bar, in attività adeguate e di casalingo.
Alla luce delle considerazioni specialistiche espresse nella
perizia pluridisciplinare, la scrivente Corte ritiene che la problematica alla
schiena e alla gamba sinistra sia stata chiarita in modo soddisfacente dagli
esperti, i quali hanno fornito una valutazione dettagliata e completa sullo stato
di salute dell’assicurato.
Pertanto, l’affermazione ricorsuale secondo cui “la perizia interdisciplinare di cui al doc. C non ha
minimamente tenuto conto della documentazione medica prodotta dal ricorrente in
fase di contestazione del progetto di decisione AI, così come del suo reale
stato di salute.” (doc. I punto 14 pag. 6), non può essere tutelata.
In primo luogo, occorre qui evidenziare che quanto ha prodotto
l’assicurato il 31 gennaio 2017 si riferisce agli anni dal 2011 al 2016.
Considerato che fino al 2 ottobre 2016 le parti concordano nel sostenere che la
capacità lavorativa dell’insorgente era nulla sia nell’attività esercitata da
ultimo dall’assicurato sia in altre adeguate, di conseguenza non v’è alcun
motivo per mettere in discussione una tale conclusione. Ciò, nemmeno alla luce
di alcuni rapporti prodotti dal ricorrente al TCA, i quali sono stati redatti
nell’anno 2015 e l’11 maggio 2016 e quindi non hanno alcuna influenza sulla
capacità lavorativa già nulla fino al 2 ottobre 2016.
Inoltre, per il periodo seguente, la tesi dell’assicurato di
essere tuttora inabile in qualsiasi attività (doc. I punto 14 pag. 7) è
contraddetta perfino dal suo stesso medico curante.
Il dr. med. __________, il 3 ottobre 2016 (doc. 66), ha infatti affermato
che il decorso era sostanzialmente stazionario, in quanto il suo paziente
continuava a lamentare dei dolori lombo-sciatalgici con disestesie e riduzione
della forza all’arto inferiore sinistro, con adeguato controllo algico con
Zaldiar e occasionale assunzione di anti infiammatori.
Il curante ha ricordato che nel corso del 2016 l’assicurato è
stato visto dallo specialista dr. med. __________, il quale ha proceduto a
delle infiltrazioni che, a detta del paziente, gli avevano dato beneficio.
Rispondendo infine al medico SMR che l’aveva espressamente
interpellato, egli ha affermato quanto segue:
“Concordo con Lei che un attività
in piedi al 100% non sia possibile vista la situazione clinica attuale, un attività
al 50% come gerente dal mio punto di vista e fattibile, salvo eventuali
ulteriori aggravamenti clinici.
Concordo anche con Lei che per
il paziente potrebbe giovare una attività leggera prevalentemente sedentaria,
al 50% a causa dei dolori e continuo cercare la posizione antalgica adeguata
per avere meno dolori.”.
Queste conclusioni sono state condivise e fatte proprie tre giorni
dopo dal dr. med. __________ (doc. 67), il quale il 6 ottobre 2016 ha affermato
che la sindrome lombare cronica aveva influito in ragione del 100% dal 6 giugno
2015.
sulla capacità lavorativa dell’assicurato, ma che dal 3 ottobre 2016, come
rilevato dal medico curante, egli poteva essere ritenuto abile al lavoro al 50%
in qualsiasi attività, da intendere come riduzione del rendimento.
La capacità lavorativa del ricorrente, così stabilita non solo dal
curante, ma anche dal Servizio Medico Regionale, non è stata validamente
contestata neppure dagli altri referti offerti al TCA.
In effetti, il rapporto del dr. med. __________ del 16 febbraio
2017.
prodotto con il ricorso, si pronuncia da un canto sul nesso di causalità
fra la caduta dalle scale e la rottura delle viti peduncolari.
D’altro canto, esso riferisce soltanto che l’interessato
continuava regolarmente ad effettuare valutazioni presso il suo studio per le
problematiche lombari e che all’ultimo consulto del 13 gennaio 2017 era stata posta
l’indicazione all’esecuzione di una nuova infiltrazione spinale sotto controllo
TC (poi eseguita una settimana dopo) per il controllo dei sintomi, i quali non
erano migliorati dall’evento traumatico del 2015.
Inoltre, a suo dire non era probabile un sicuro miglioramento
futuro nemmeno prendendo in considerazione trattamenti più invasivi quali una
revisione chirurgica: vista la presenza e il tipo di rottura dei mezzi di sintesi,
le garanzie di successo con un nuovo gesto chirurgico apparivano difficilmente
raggiungibili.
Questo referto nulla dice di particolare sullo stato di salute del
ricorrente e neppure sulla sua capacità lavorativa, perciò su tale base non è
assolutamente possibile concludere né che la perizia pluridisciplinare sia errata
non avendo tenuto conto delle sue reali condizioni di salute né che egli sia
inabile al lavoro al 100%.
Il 27 settembre 2017, come noto, il Servizio Accertamento Medico
ha reso la sua perizia pluridisciplinare, giungendo alla conclusione che
l’inabilità lavorativa dell’assicurato era determinata unicamente dalle
patologie descritte in ambito reumatologico e che le stesse gli causavano, dal
3.
ottobre 2016 come riferito dal medico curante e confermato dal medico SMR,
un’incapacità lavorativa del 50%, mentre per il periodo precedente il dr. __________
si è allineato al grado del 100%.
In sostanza, dunque, non v’erano stati degli importanti mutamenti
dal giorno in cui il dr. __________ ha da ultimo stabilito le capacità
lavorative dell’interessato – confermate dall’SMR - a quando, nel luglio 2017,
il perito l’ha esaminato di persona in ambito reumatologico. Nella sua
valutazione egli ha infatti evidenziato che “Non
essendoci stato da quest’ultima presa di posizione del servizio medico
regionale dell’1.12.2016, un cambiamento sostanziale dello stato di salute
dell’assicurato nel mio ambito di specialità, la valutazione della capacità
lavorativa ritenuta dal servizio medico regionale in attività solita
rispettivamente in un lavoro adatto allo stato di salute, viene da me riconfermata.”.
Infine, quanto al più recente certificato del 26 gennaio 2018
(doc. L), l’unico prodotto con il ricorso che non era già stato valutato dal
SAM e in cui è stato indicato un possibile peggioramento clinico e proposto per
il futuro di cambiare la terapia medicamentosa rendendola più aggressiva a
causa dei continui dolori sia lombari sia radicolari, va innanzitutto osservato
che è posteriore alla decisione impugnata, perciò il suo contenuto non può
essere posto alla base del presente giudizio, a meno che esso riferisca di una
situazione antecedente alla decisione contro cui l’assicurato ha ricorso.
Infatti, conformemente alla consolidata giurisprudenza, il giudice
delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni impugnate in
base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è
stata presa (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009, consid. 2.2; DTF 132 V 215
consid. 3.1.1, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5), quindi nel dicembre 2017.
Inoltre, questo referto è stato oggetto di attenta disamina da
parte del dr. __________ dell’SMR, il quale ha affermato che il parere del
neurochirurgo non era in grado di confutare le conclusioni dei periti del Servizio
Accertamento Medico giacché, fino all’emanazione della decisione impugnata, lo
stato funzionale ivi riportato era praticamente paragonabile, dal profilo
oggettivo, a quanto riscontrato dai periti sei mesi prima sia in ambito
reumatologico sia neurologico.
Per contro, nella misura in cui il dr. med. __________ ha riferito
di avere suggerito, da quel dì, di intraprendere un trattamento farmacologico
più aggressivo per ovviare ai dolori lamentati dal ricorrente, il medico SMR ha
giustamente proposto, semmai, una rivalutazione della situazione clinica
funzionale nell’ambito di una revisione e qualora nel tempo vi sarebbe stato un
durevole e reale cambio di terapia come prescritto il 26 gennaio 2018.
Questa Corta evidenzia, al riguardo, che per i motivi appena
esposti un eventuale peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente
non può fare infatti oggetto di disamina nel presente ricorso, dovendo il TCA valutare
la legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente
al momento in cui la decisione litigiosa è stata presa.
In conclusione, non va dato seguito alle
affermazioni del ricorrente secondo cui la perizia pluridisciplinare del SAM
sarebbe lacunosa, non spiegando per esempio i motivi per cui lo stato di salute
dell’assicurato sarebbe peggiorato e, come visto, tenuto soprattutto conto che
i rapporti medici da esso prodotti non sono affatto tali da suffragare le sue lamentele.
La scrivente Corte conclude dunque che lo stato di salute del
ricorrente è stato compiutamente valutato dagli specialisti del Servizio
Accertamento Medico sulla base del rapporto peritale allestito il 27 settembre
2017, i quali hanno accertato che, al momento della loro valutazione, la
capacità lavorativa dell’assicurato tanto nella sua precedente attività di
gerente e titolare di bar quanto in altre attività adeguate era del 50%.
Alla luce di ciò, vanno confermate le inabilità lavorative
stabilite dal dr. med. __________ nel parere del 5 ottobre 2017 (inabilità del 100%
dal 6 giugno 2015 e del 50% dal 3 ottobre 2016 in qualsiasi attività, da
intendere quale riduzione del rendimento) e da esso implicitamente ribadite l’8
febbraio 2018 dopo avere preso conoscenza dell’ultimo certificato del dr. med. __________.
Non v’è infatti motivo di modificare le conclusioni tratte
dall’SMR, visto che specifici, validi e più dettagliati pareri medici contrari
non ne sono stati trasmessi pendente causa dall’insorgente.
L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in
lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute
dell'assicurata peggiore rispetto a quello determinato dagli specialisti
intervenuti su mandato - aleatorio - dell’Ufficio assicurazione invalidità.
In tali circostanze le contestazioni dell'assicurato, non
sufficientemente circostanziate, devono essere respinte, siccome prive (anche)
di sostrato medicalmente oggettivabile.
L’aspetto medico stabilito dai periti del Servizio
Accertamento Medico alla base della decisione dell’Ufficio AI di attribuire al
ricorrente una rendita temporanea di invalidità va pertanto confermato.
2.7
Per quanto concerne l’aspetto
economico, accertata quindi dagli specialisti una capacità lavorativa
residua del 50% dal 3 ottobre 2016 in attività lucrativa adeguata rispettosa
dei limiti funzionali, l'Ufficio AI ha utilizzato, per la determinazione del
grado di invalidità, il consueto metodo ordinario mettendo a confronto il
reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute nella
professione precedente (Fr. 40'850.-) calcolato sulla media degli ultimi due
anni (Fr. 29'600.- nel 2014 e Fr. 52'100.- nel 2013) antecedenti al danno alla
salute (2015) (reddito da valido), con quello risultante da un'attività
leggera non qualificata desunto dai salari statistici conseguibile nel 2014 per
41,7 ore alla settimana (Fr. 66'169,75) (reddito da invalido) e, senza
applicare il parallelismo dei redditi ritenendo che l'interessato si sia
accontentato del (modesto) reddito conseguito, ha ridotto quest'ultimo dato dapprima
del 50% per tenere conto della capacità lavorativa residua e poi del 15% per
motivi personali, ottenendo un grado di invalidità del 31%. Paragonando quindi
il reddito da valido di Fr. 40'850.- con il reddito ipotetico da invalido di
Fr. 28'122.-, l’Ufficio AI è giunto a un grado AI del 31%.
Non contestando né il reddito da valido né il reddito statistico
da invalido di partenza stabiliti dall’amministrazione, il ricorrente ha però preteso
l’applicazione del principio del raffronto dei redditi per quanto concerne la
determinazione del reddito da invalido da paragonare al reddito conseguito come
esercente.
L’interessato ha infatti sostenuto che l’enorme impegno profuso
negli anni nella sua attività di gerente dell’osteria dimostri chiaramente come
egli non si sia mai accontentato di un reddito modesto. Pertanto, sarebbero
date le condizioni per stabilire il gap salariale fra il suo reddito da valido
di Fr. 40'850.- e quanto egli avrebbe ipoteticamente guadagnato per la medesima
attività nella ristorazione. La differenza percentuale del 28% così ricavata
(33% - 5%) andrebbe applicata al reddito statistico da invalido di Fr. 66'169,75,
per ottenere, considerata una capacità lavorativa residua del 50% e una
riduzione per motivi personali del 15%, un reddito ipotetico da invalido di Fr.
20'247,90, che porta a una perdita di guadagno del 50% e quindi a una mezza
rendita di invalidità anche dopo il 31 gennaio 2017.
2.8
Per quanto concerne la
determinazione del reddito ipotetico da invalido, nella STF 8C_44/2009 del 3
giugno 2009 la nostra Massima Istanza ha definitivamente risolto la questione
relativa alla differenza fra il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione e il salario medio nazionale in quella
stessa professione, ricordando che:
" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella
Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria
giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito
differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel
corrispondente settore economico, esso deve essere considerato
considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in
caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei
redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però
soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante
del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta
nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
(…).
Nella STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014, al
considerando 3 il Tribunale federale ha ribadito di avere già avuto modo di affermare
che se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità (per esempio
a causa della sua carente formazione scolastica o professionale, delle sue
carenti competenze linguistiche, delle limitate possibilità di assunzione
dovute a uno statuto di lavoratore stagionale, ecc.), ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali conseguibili nello
stesso ambito professionale (cfr. ad esempio RtiD 2009-II pag. 194,9C_83/2008)
- tale limite essendo stato fissato al 5% - e altresì non vi è motivo di
ritenere che fosse intenzionata ad accontentarsi di un reddito modesto, si
procede a un parallelismo dei due redditi di paragone per la parte percentuale
eccedente la soglia del 5% e quindi i medesimi fattori che hanno influenzato
negativamente il reddito da valido devono essere considerati anche per fissare
il reddito da invalido (cosiddetto principio del "parallelismo"
dei dati da porre a confronto: DTF 135 V 297). In pratica, questo
parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera
adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori
statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una
riduzione adeguata del valore statistico (DTF 134 V 322).
In una seconda fase, occorre poi esaminare la
questione di un'eventuale deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base
dei valori medi statistici. I fattori estranei all'invalidità di cui si è già
tenuto conto tramite il parallelismo dei redditi non possono essere presi in
considerazione nell'ambito della deduzione per circostanze personali e
professionali (DTF 134 V 322 consid. 5.2 e 6.2 pag. 328 e 329 seg.).
Questa giurisprudenza intende garantire che i due
redditi di riferimento vengano stabiliti sulla medesima base. Ora, se una persona
assicurata realizzava nell'attività svolta senza danno alla salute un salario
considerevolmente inferiore alla media per determinati motivi estranei
all'invalidità poiché le sue qualità personali rendevano impossibile il conseguimento
di un salario medio previsto dalle tabelle, non si può presumere che la stessa
persona con il pregiudizio alla salute possa realizzare (anche solo in proporzione)
un salario medio (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 pag. 62; sentenza 9C_488/2008 del
5.
settembre 2008 consid. 6.4, riassunta in RSAS 2008 pag. 570; sentenze del
Tribunale federale delle assicurazioni I 428/04 del 7 giugno 2006 consid. 7.2.2
e I 630/02 del 5 dicembre 2003 consid. 2.2.2).
Di conseguenza, se si prende in considerazione un
salario senza invalidità che per i detti motivi si situava considerevolmente al
di sotto della media, allora si deve tenere conto degli stessi fattori estranei
all'invalidità anche per determinare il reddito ipotetico da invalido. Il
parallelismo dei redditi tiene così conto della circostanza che la persona
assicurata, da invalida, non è realisticamente in grado di realizzare il
salario statistico medio, per cui occorre riconoscerle un salario da invalida
conseguentemente più basso. Non si giustificherebbe in effetti in alcun modo
contrapporre a un reddito senza invalidità nettamente al di sotto della media
(nazionale) un reddito da invalido medio (nazionale: SVR 2007 UV n. 17 pag. 56,
U 75/03) realisticamente irrealizzabile. Per converso, laddove un reddito da invalido
di fascia media è realisticamente conseguibile rispettivamente ragionevolmente
esigibile, un reddito da valido inferiore alla media (per motivi economici) non
deve essere adattato al livello medio (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e 3.4.4 pag.
61.
segg.; cfr. pure sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 consid. 4.4).
I dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo
dei redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva
accontentarsi di un salario modesto. Non vi è infatti una presunzione in tal
senso (STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 4.2; STF
9C_205/2011 del 10 novembre 2011 consid. 8.4, in RtiD 2012 II pag. 414 segg.).
Il TF (STF 9C_430/2013 del 22 luglio 2013
consid. 5.2) ha inoltre rilevato che l'eventuale
parallelismo dei redditi non si giustifica unicamente in ragione della
differenza considerevole (fissata al 5%) tra il reddito effettivamente
conseguito e quello mediamente realizzabile (a livello nazionale) nel settore
specifico (sui motivi alla base della decisione di prendere in considerazione
solo la parte eccedente la soglia del 5%, cfr. DTF 135 V 297 consid. 6.1.3 pag.
304.
seg.), ma anche e soprattutto per l'involontarietà di questa differenza.
L'assicurato non può infatti fare ricadere sulla collettività degli assicurati,
altrimenti chiamata a rispondere solo per gli effetti di un'incapacità
lucrativa dovuta a motivi legati all'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 6.2 pag.
329), le conseguenze di una sua scelta personale. In simile evenienza nessun
intervento, anche solo parziale, può essere richiesto dall'AI. Differenziando -
ai fini del riconoscimento di un adeguamento del reddito da valido o di una
riduzione del reddito da invalido - a seconda che l'assicurato si sia
spontaneamente accontentato o meno di un salario considerevolmente inferiore
alla media, la giurisprudenza in materia non crea alcuna distinzione inammissibile
che non trovi corrispondenza nella diversità delle fattispecie da esaminare e
non è pertanto contraria al principio dell'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF
136.
I 1 consid. 4.1 pag. 5; 135 V 361 consid. 5.4.1 pag. 369 con riferimenti).
A questo proposito, come emerge sempre dalla citata
sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, va posto in evidenza che la
situazione dei lavoratori in proprio non è identica a quella dei lavoratori
dipendenti, già per il fatto che non esistono dati statistici sufficienti da
porre a confronto (su questo tema vedi Hardy
Landolt, Invaliditätsbemessung bei Schlecht-verdienenden - Ein Methoden-
oder auch ein Gerechtigkeits-problem?, in Sozialversicherungsrechtstagung 2006,
San Gallo 2006, pag. 31 segg., in particolare pag. 59 e 64-65). Inoltre nel
primo caso il successo dell'attività e quindi anche l'ammontare degli introiti
dipende in gran parte dall'impegno, dalle doti imprenditoriali e dalla volontà
del titolare dell'azienda, rispettivamente dipende da tali fattori in misura
nettamente superiore rispetto alla seconda categoria (RCC 1981 pag. 40 consid.
2, 1962 pag. 125; si confronti anche sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 696/01 del 4 aprile 2002 consid. 4b). Tuttavia si deve
senz'altro riconoscere che anche il reddito da indipendente viene influenzato
da fattori estranei all'invalidità, quali ad esempio le condizioni del mercato
del lavoro, oppure le carenze linguistiche o di formazione. Il mancato
adeguamento di un reddito da valido quale indipendente potrebbe pertanto
discriminare ingiustamente un lavoratore in proprio rispetto ad un dipendente,
nella misura in cui l'importo esiguo del reddito è riconducibile a motivi
estranei all'invalidità - rilevanti - (si veda in proposito DTF 135 V 58; 131 V
151; sentenza 9C_488/2008 del 5 settembre 2008 consid. 6.4, riassunta in RSAS
2008.
pag. 570), quali ad esempio la citata situazione del mercato del lavoro (Hardy Landolt, op. cit., pag. 56).
D'altro canto, accertare quale parte del reddito
dipende dalle condizioni del mercato del lavoro e quale dall'impegno
dell'assicurato, rispettivamente dall'uso che egli fa del proprio potenziale
economico o da altri fattori (si confronti sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni I 696/01 del 4 aprile 2002 consid. 4b), risulta impresa
alquanto ardua (malgrado ne sia stata negata l'applicazione diretta, potrebbe
essere eventualmente d'aiuto, a titolo di indizio, la tabella TA13 relativa
alle grandi regioni: si veda in proposito sentenza 9C_310/ 2009 consid. 4.1.1,
in cui si fa espresso riferimento, alla luce della citata tabella, alla diversa
realtà del mercato del lavoro nel Cantone Ticino).
2.9
Nell'evenienza concreta,
l’amministrazione ha considerato, che pur esercitando la propria professione di
indipendente dal 2006, l'assicurato si è sempre accontentato del reddito che ha
guadagnato in qualità di indipendente in tutti questi anni. Non risulta infatti
che egli abbia messo in atto sforzi particolari, in questo decennio, per
cambiare attività e ottenere in questo modo un salario superiore. Inoltre, lo
stesso assicurato ha affermato che, senza il danno alla salute, avrebbe
continuato ad esercitare la propria attività di indipendente. Alla luce di ciò,
l’Ufficio AI ha ritenuto era sua intenzione accontentarsi di un reddito
modesto.
In applicazione della giurisprudenza che prevede che se vi sono
indizi secondo cui l'assicurato si è accontentato di un reddito più modesto non
si adotta il principio del parallelismo dei redditi (DTF 135 V 297; DTF 135 V
58; DTF 134 V 322; STF 9C_966/2010; STF 9C_488/2008), l'amministrazione ha
ritenuto quale reddito da invalido quello medio statistico nazionale, senza
determinare quindi il gap salariale esistente fra il suo reddito da valido ed
il reddito statistico nel ramo specifico della sua attività e quindi senza
applicarlo poi al reddito statistico medio.
Questo Tribunale si allinea alla soluzione adottata dall'Ufficio
AI (STCA 36.2014.14 del 1° dicembre 2014), ritenuto che il Tribunale federale
ha stabilito che, di regola, il parallelismo dei redditi per gli indipendenti
non va attuato (DTF 135 V 58; STF 8C_626/2011 del 29 marzo
2012.
consid. 4.4). Si deve infatti porre mente al fatto che se l'assicurato,
anche quando la sua capacità lavorativa non era ancora ridotta, si è accontentato
per diversi anni di un reddito modesto proveniente da un'attività lucrativa
indipendente, questo reddito è determinante per la fissazione del reddito senza
invalidità, anche se vi sarebbero state possibilità di svolgere attività meglio
retribuite (STF 8C_626/2011 del 29 marzo 2012 consid. 4.4; N. 3020.1 CIGI
[Circolare sull'invalidità e la grande invalidità]). Laddove un
reddito da invalido di fascia media è realisticamente conseguibile rispettivamente
ragionevolmente esigibile, un reddito da valido inferiore alla media per motivi
economici non deve essere adattato al livello medio di tale reddito effettuando
il parallelismo dei redditi. In ciò non è ravvisabile alcuna disparità di
trattamento delle persone a basso reddito (DTF 135 V 58 consid. 3.4.1-3.4.6 [segnatamente
consid. 3.4.4]).
Di conseguenza, il reddito statistico da invalido per l'anno 2014 è
stato correttamente ritenuto dall’Ufficio AI in Fr. 66'169,75 e
non va applicato il parallelismo dei redditi né quindi un gap salariale.
Di conseguenza, il reddito ipotetico da invalido da paragonare al
reddito da valido di Fr. 40'850.-, quest’ultimo dato non essendo contestato,
deve essere stabilito in Fr. 33'084,87 stante una capacità lavorativa residua
del ricorrente del 50%.
Su tale importo vanno poi ancora riconosciuti e quindi dedotti gli
svantaggi salariali stabiliti dall’Ufficio AI nel 15%, percentuale che il TCA
non ha motivo di mettere in dubbio e che, peraltro, è stata avallata
dall’insorgente nel suo calcolo del grado AI.
Di conseguenza, quale reddito ipotetico da invalido va ritenuto l’importo
di Fr. 28'122,14 (Fr. 33'084,87 – 15%).
Confrontando questo
dato con l'ammontare di Fr. 40’850.-
corrispondente al reddito che l'assicurato avrebbe conseguito da
valido per un'attività a tempo pieno senza il danno
alla salute, risulta un'incapacità al guadagno del 31,15% ([Fr. 40'850.- -
Fr. 28'122,14] : Fr. 40'850.- x 100).
Ne discende che è a giusta ragione che il grado del 31% non
permette all’interessato di continuare a ricevere una rendita di invalidità
(art. 28 LAI) trascorsi tre mesi dall’intervenuto miglioramento del suo stato
di salute (art. 88a cpv. 1 OAI).
2.10
In queste circostanze, questo
Tribunale non può dunque che confermare la decisione dell’Ufficio AI di attribuire
al ricorrente una rendita temporanea di invalidità per il periodo dal 1° giugno
2016, e meglio a decorrere dal termine dell’anno di attesa iniziato il 6 giugno
2015.
e fino a tre mesi dopo il miglioramento oggettivato dal SAM dal 3 ottobre
2016.
e quindi fino al 31 gennaio 2017.
Infatti, tenuto conto di una capacità lavorativa
residua del 50% in altre attività adeguate dall’ottobre 2016, la perdita di
guadagno del 31% stabilita da questa Corte fa sì che, in virtù dell’art. 88a
cpv. 2 OAI, il ricorrente non abbia più diritto al riconoscimento di una
rendita (intera) dal 1° febbraio 2017.
Il TCA non può quindi che confermare l’attribuzione di una rendita
di invalidità limitata nel tempo così come stabilito dall'amministrazione con
la decisione del 19 dicembre 2017.
2.11
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.
500.
-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti