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32.2018.19

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 gennaio 2019Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a

cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato

ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di

revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in

Plaidoyer 1/06, pag. 64).

2.4. Nel caso di specie, a seguito

della domanda di prestazioni dell’assicurato del 2015, dopo avere richiamato

sia gli atti medici ritenuti determinanti sia l’incarto dall’assicuratore

infortuni che aveva rifiutato il caso per assenza del nesso di causalità fra la

caduta e il danno alla salute (doc. 57), sentito il parere del Servizio Medico

Regionale che il 6 febbraio 2017 (doc. 86) ha ritenuto necessario sottoporre

l’assicurato a una perizia pluridisciplinare, il mandato è stato aleatoriamente

affidato il 21 aprile 2017 (doc. 92) al Servizio Accertamento Medico.

La perizia è stata allestita il 27 settembre 2017 (doc. 96) dopo

che il Servizio Accertamento Medico ha avuto modo di visitare l’assicurato i

giorni 7 giugno, nonché 3, 19 e 26 luglio 2017 per accertamenti

pluridisciplinari ambulatoriali.

Riassunti i certificati medici messi a sua disposizione dal 2011

al 2017, il SAM ha esposto l’anamnesi familiare, personale-sociale,

professionale, patologica, sistemica, le affezioni attuali, la descrizione

della giornata e la terapia.

Nelle constatazioni obiettive il perito ha descritto lo status,

gli esiti degli esami radiologici svolti in passato e valutati ora dal

reumatologo e dal neurologo, come pure dell’esame neurologico del 26 luglio

2017 effettuato dal perito dr. med. __________.

Sono poi stati riassunti i consulti specialistici, esposti di

seguito.

Il 3 luglio 2017 il dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia,

ha sottoposto l’assicurato a una valutazione e nel suo rapporto del giorno

seguente ha esposto l’anamnesi reumatologica da terzi, i dati soggettivi

dell’assicurato, i dati oggettivi con lo stato generale, il sistema locomotore

(colonna vertebrale, articolazioni periferiche) e il sistema nervoso cursorio.

Il perito reumatologo ha posto la diagnosi con influsso

sulla capacità lavorativa di sindrome lombospondilogena cronica a sinistra, in:

- esiti di fenestrazione L4-L5 a sinistra con decompressione del

recesso, foraminotomia L5, discectomia, fissazione L3-L5 per importante

discopatia L4-L5, discopatia L3-L4, ernia discale L4-L5 a sinistra con

compressione radicolare di L5 in parte di L4 all’imbocco del neuroforame il 30

settembre 2011;

- nota rottura delle viti peduncolari L5 bilateralmente (TAC della

colonna lombare del 23 giugno 2015);

- disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con

protrazione del capo, appiattimento della colonna dorsale intermedia, causale e

della colonna lombare, scoliosi sinistro-convessa dorsale, destroconvessa

lombare, compensata);

- decondizionamento e sbilancio muscolare;

- obesità (peso 93,2 kg / statura 183,5 cm).

Nella sua valutazione, il perito ha ripercorso la situazione

clinica dell’assicurato dal 2011 in poi, concludendo che i disturbi accusati

dall’assicurato, i deficit funzionali fatti valere e in parte presentati

durante l’esame clinico peritale, si spiegavano con le alterazioni strutturali

finora dimostrate. L’intensità dei sintomi, ritenuta invalidante, con dolori

presenti sull’arco delle 24 ore, in qualsiasi posizione, non era tuttavia

proporzionata al fabbisogno analgesico con 1g di paracetamolo al giorno assunto

al bisogno, sicuramente non in grado di coprire l’intera giornata. Era

sicuramente auspicabile un calo ponderale per ridurre il carico sul passaggio

lombosacrale. Parallelamente, il trattamento analgesico in corso andava

rivalutato, rendendolo proporzionato all’intensità dei sintomi dell’assicurato

con effetto per 24 ore. Le misure terapeutiche proposte erano in grado di

migliorare la qualità di vita, ma non necessariamente le sue risorse fisiche.

Il reumatologo ha giudicato come lavoro adatto allo stato di

salute attuale dell’assicurato un’attività che tenesse pienamente conto dei

limiti funzionali e di carico seguenti: egli poteva talvolta sollevare e

portare pesi tra 5-10kg fino all’altezza dei fianchi, di rado pesi

oltrepassanti i 10kg, mentre talvolta sollevare pesi fino a 3kg sopra l’altezza

del petto; molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, talvolta maneggiare

attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti. La rotazione manuale era

normale. L’assicurato di rado poteva effettuare lavori al di sopra della testa,

talvolta effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione

seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in

avanti, spesso la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione

delle ginocchia, di rado assumere la posizione accovacciata. L’interessato

poteva assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata e la posizione in

piedi di lunga durata dovendo tuttavia avere la possibilità di alternare le

posizioni corporee al bisogno, cambiando da posizioni statiche al movimento e

viceversa. Infine, l’assicurato poteva camminare talvolta oltre 50m e su

terreno accidentato, di rado per lunghi tragitti, spesso salire le scale, ma di

rado su scale a pioli. Il perito ha precisato che tali limitazioni funzionali

tenevano conto unicamente degli handicap strutturalmente spiegabili dal profilo

reumatologico ed erano applicabili sia durante le ore lavorative sia nel tempo

libero, con conseguente rivalutazione dell’abilità a guidare in modo sicuro un

autoveicolo.

Per lo specialista v’erano dunque delle risorse fisiche che

permettevano una reintegrazione professionale.

Egli ha infine osservato che un medico curante aveva ritenuto il 3

ottobre 2016 un’attività in piedi al 100% non più possibile, mentre un’attività

al 50% come gerente era fattibile fatti salvi ulteriori aggravamenti clinici,

così pure un’attività leggera sedentaria al 50%. Inoltre, il Servizio Medico

Regionale il 6 ottobre 2016 aveva ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 50%,

inteso come riduzione del rendimento e aveva confermato tale valutazione il 1°

dicembre seguente. Pertanto, rilevando che non c’era stato un cambiamento

sostanziale dello stato di salute dell’assicurato, il perito ha concluso che andava

confermata la valutazione della capacità lavorativa ritenuta dall’SMR in

attività solita rispettivamente in un lavoro adatto allo stato di salute.

Il 19 luglio 2017 ha avuto luogo la valutazione psichiatrica da

parte del dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH, che dopo avere

riassunto l’anamnesi ed esposto l’esito dell’esame psichico, ha concluso che pur

essendo preoccupato per il proprio stato di salute tuttora compromesso e per la

situazione economica vista l’impossibilità di svolgere un’attività lavorativa,

l’assicurato non ha mostrato fino a quel momento delle ripercussioni evidenti

sul proprio stato psichico, che risultava nel suo complesso stabile e adeguato.

Non v’era dunque alcuna incapacità lavorativa dal profilo psichico.

L’assicurato è stato infine esaminato il 26 luglio 2017 dal dr.

med. __________, specialista FMH in neurologia, il quale nel rapporto reso il

giorno seguente ha posto l’anamnesi, lo stato neurologico, l’esito dell’esame

elettromiografico che egli ha esperito e della documentazione radiologica agli

atti.

Nella sua conclusione il perito ha ripercorso gli eventi del 2011

e del 2015, ricordando che a partire dalla caduta l’assicurato ha ricominciato

ad avere dolori lombari di entità variabile, presenti giornalmente. All’esame

neurologico lo specialista non ha trovato deficit motori, benché il paziente

abbia descritto un lieve deficit sensitivo a tutta la gamba sinistra, comunque

minimo e senza distribuzione radicolare. L’esame elettromiografico alla gamba

sinistra mostrava un reperto normale, in particolare sul territorio L5, senza

segno per un danno neurogeno attualmente sintomatico dal punto di vista

motorio.

A quel momento, il perito poteva dunque ritenere che, per quel che

riguardava gli aspetti neurologici, non v’erano deficit o reperti oggettivi

significativi riferibili a una lesione delle strutture nervose centrali o

periferiche, in particolare non segni per una radicolopatia attualmente

sintomatica. Si trattava principalmente di una sindrome lombovertebrale cronica

con dolori di tipo piuttosto pseudo-radicolare alla gamba sinistra.

In questo senso, il paziente era abile al lavoro al 100% e non

v’erano proposte terapeutiche.

I periti del Servizio Accertamento Medico hanno avuto modo di

discutere del caso esaustivamente, stabilendo che l’inabilità lavorativa era

determinata unicamente dalle patologie descritte in ambito reumatologico e

quindi ne hanno ripreso la diagnosi.

Nella valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa

del ricorrente nella precedente attività, gli esperti hanno ritenuto che

essa andava considerata nella misura del 50%. Dal 6 giugno 2015 l’interessato

era incapace al lavoro al 100% sia nell’attività abituale sia in un’attività

adeguata, mentre a decorrere dal 3 ottobre 2016 andava considerato abile al

50%, inteso come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata

lavorativa.

La sua capacità lavorativa d’integrazione in attività adeguate

al suo stato di salute, tenendo conto delle limitazioni funzionali elencate dal

perito reumatologo, era anch’essa del 50%, inteso come riduzione del rendimento,

dal 3 ottobre 2016.

Lo stesso grado di capacità è stato stabilito come casalingo.

Infine, provvedimenti professionali volti alla reintegrazione

erano medicalmente sostenibili.

Sulla scorta di questa perizia pluridisciplinare, il 5 ottobre

2017 (doc. 96) il dr. med. __________, attivo presso il Servizio Medico

Regionale, nel rapporto finale SMR ha confermato le diagnosi stabilite dagli

esperti del Servizio Accertamento Medico.

Inoltre, il medico SMR ha confermato i gradi di incapacità lavorativa

(100% nell’attività abituale e in attività adatte dal 6 giugno 2015 e 50%

in qualsiasi attività, in entrambi i casi intesa come riduzione del rendimento,

dal 3 ottobre 2016) e ha poi indicato che il carico massimo era di 5kg e che la

necessità di alternare la postura era già compresa nella definizione della

capacità lavorativa. La prognosi della capacità lavorativa prevedeva una

stabilità in cronici dolori lombari.

Il 12 ottobre 2017 (doc. 99) l’Ufficio AI ha invitato l’ispettrice

che aveva allestito il 30 novembre 2016 (doc. 72) il rapporto di inchiesta per

l’attività professionale indipendente, a prendere posizione sulle osservazioni

del 31 gennaio 2017 dell’assicurato al progetto di decisione del 13 dicembre

2016, la quale ha motivato i parametri ritenuti per il calcolo della perdita di

guadagno.

Nelle sue osservazioni del 3 novembre 2017 (doc. 105) al rapporto

pluridisciplinare, l’assicurato ha contestato sia l’aspetto medico sostenendo

che gli specialisti intervenuti non hanno minimamente tenuto conto della

documentazione medica che egli ha prodotto con le sue osservazioni del 19

gennaio 2016 e del 30 gennaio 2017, così come del suo reale stato di salute,

sia il calcolo economico effettuato dall’amministrazione.

Basandosi sulle conclusioni del Servizio Medico Regionale, con

decisione del 19 dicembre 2017 (doc. B) l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurato

inabile al 100% come titolare di bar dal 6 giugno 2015, mentre al 50%

dal 3 ottobre 2016 anche in attività adeguate allo stato di salute. È stato

dunque confermato il progetto di attribuzione di una rendita temporanea di invalidità.

Con il ricorso del 1° febbraio 2018 (doc. I) l’assicurato ha

trasmesso al TCA la perizia pluridisciplinare del 27 settembre 2017 (doc. C)

comprensiva delle valutazioni dei singoli esperti.

Al Tribunale sono inoltre pervenuti i certificati del medico

curante dr. med. __________, FMH in medicina interna generale, del 23 (doc. D)

e del 30 giugno 2015 (doc. E), dell’8 luglio 2015 (doc. F) e del 7 dicembre

2015 (doc. H), così come i certificati dell’11 maggio 2016 (doc. I), del 16

febbraio 2017 (doc. G) e del 26 gennaio 2018 (doc. L) del dr. med. __________,

specialista in neurochirurgia e chirurgia vertebrale.

Tutti questi certificati, tranne il più recente, erano già stati

prodotti dall’assicurato nell’ambito delle sue osservazioni al progetto di

decisione del 13 dicembre 2016.

Il referto del 26 gennaio 2018 (doc. L) espone l’anamnesi, che ha

rilevato che soggettivamente dalla fine del 2017 v’è stata una ricaduta sui

sintomi sia lombari che radicolari e che l’ultima infiltrazione di fine

settembre 2017 non ha prodotto risultati significativi, tanto che l’interessato

ha chiesto di eseguirne un’altra; egli lamentava sintomi meccanici irradiati

all’arto inferiore sinistro che si manifestavano dopo il sollevamento di

carichi anche inferiori ai 10kg, alla deambulazione protratta per circa 15

minuti e alle posizioni statiche prolungate.

All’esame obiettivo lo specialista ha riscontrato una

deambulazione su punte e talloni conservata con parziale cedimento sul tallone

sinistro, articolarità delle anche conservata bilateralmente senza dolore,

manovra di Lasègue positiva a sinistra ai massimi gradi, manovra di trazione

del nervo crurale negativa bilateralmente. ROT rotulei normoelicitabili

bilateralmente, achilleo sinistro assente. Esame neurologico agli arti

inferiori negativo per deficit motorio, ad eccezione di deficit M4 estensori

delle dita e del piede a sinistra. Rachide marcatamente ipomobile e dolente

alla palpazione epispinosa e paravertebrale in transito lombosacrale.

Il neurochirurgo ha posto la diagnosi di lombalgia – stato dopo

osteosintesi lombare con rottura viti peduncolari in L5 bilateralmente.

Nella sua valutazione, lo specialista ha indicato che il

peggioramento clinico obbligava ad intraprendere un trattamento farmacologico

più aggressivo (suggerendo, da quel giorno, terapia con Targin 5/2,5mg 1-0-1). Il

medico ha quindi ridiscusso con il paziente anche della possibilità di una

gestione chirurgica visto il peggioramento clinico, che appariva iniziare ad

impattare con la qualità di vita dell’interessato.

Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, che l’8

febbraio 2018 (doc. IV/1) si è pronunciato soltanto sul nuovo rapporto del

2018, giacché non valutato dal SAM, mentre l’altra documentazione prodotta era

già stata vagliata in occasione della perizia pluridisciplinare, ha preso atto

che per il dr. __________ era possibile un peggioramento clinico tanto da

proporre per il futuro un cambiamento di terapia sia medicamentosa sia

chirurgica se sarà necessario. Tuttavia, il medico SMR ha notato che lo stato

funzionale riportato durante la visita del 26 gennaio 2018 era praticamente

paragonabile, nell’esame obiettivo, a quanto riportato dai dr. __________ e __________

del SAM nel mese di settembre 2017. Pertanto, dal dato medico egli ha

confermato le conclusioni dei periti fino alla decisione del 19 dicembre 2017.

Il dottor __________ ha proposto, se del caso, una rivalutazione

della situazione clinica funzionale nell’ambito di un’ulteriore revisione e

qualora nel tempo vi sarebbe stato un durevole e reale cambio di terapia come suggerito

dallo specialista nella sua visita del 26 gennaio 2018.

Alla luce anche della presa di posizione dell’8 febbraio 2018

(doc. IV/2) dell’ispettrice sulle contestazioni ricorsuali relative ad alcune

conclusioni tratte dall’inchiesta per indipendenti del 30 novembre 2016,

l’indomani l’amministrazione ha proposto di respingere il ricorso e quindi, con

la risposta, ha confermato la decisione di attribuzione di una rendita

temporanea stante una capacità lavorativa del 50% dal 3 ottobre 2016, che dava

luogo a una perdita di guadagno del 31% (doc. IV).

2.5. Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24 agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel." (…).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

Considerandi

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice,

ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion

entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;

SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25

mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6

Nell’evenienza concreta, si

tratta di stabilire lo stato di salute del ricorrente rispettivamente la sua

capacità lavorativa e di guadagno, sostanzialmente dal 3 ottobre 2016 in poi,

giacché per il periodo precedente, ossia dallo scadere dell’anno di attesa nel

giugno 2016 fino a quel momento, l’assicurato non ha contestato le conclusioni

tratte dall’Ufficio AI di concessione di una rendita intera (grado AI 100%

stante un’incapacità lavorativa totale nell’attività precedente) e ciò fino al

31.

gennaio 2017, ovvero fino a tre mesi dopo l’intervenuto miglioramento dello

stato clinico stabilito medicalmente ad inizio ottobre 2016.

Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emanazione

della decisione impugnata, dopo attenta analisi di tutta la documentazione

medica agli atti conferma l’operato dell’amministrazione.

Su invito del Servizio Medico Regionale, è infatti stata disposta

una perizia pluridisciplinare che ha approfonditamente indagato tre campi:

reumatologico, neurologico e psichiatrico.

Per questa valutazione indipendente sono stati nominati tre medici

specializzati nelle singole discipline.

Per fare ciò, gli specialisti del Servizio Accertamento Medico,

che sono intervenuti su invito dell’Ufficio assicurazione invalidità, hanno

preso atto di tutti gli atti medici prodotti dall’assicurato con le sue

osservazioni al progetto di decisione del 13 dicembre 2016. Essi hanno potuto

così valutare le condizioni di salute del ricorrente su un arco temporale dal

2011.

fino al luglio 2017 e, più specificatamente, dalla caduta del giugno 2015

fino agli esami che hanno effettuato di persona sull’assicurato due anni dopo.

Inoltre, gli esperti hanno individualmente esaminato di persona

l’assicurato, addentrandosi nell’anamnesi, nei disturbi soggettivi, nell’esame

clinico oggettivo da essi stessi eseguito, nelle terapie in atto, negli esiti

di esami diagnostici effettuati in passato e di quelli da loro stessi disposti

e hanno posto le rispettive diagnosi di competenza, traendo infine le proprie

conclusioni sulla capacità lavorativa del ricorrente nella sua abituale

attività di gerente e titolare di un bar, in attività adeguate e di casalingo.

Alla luce delle considerazioni specialistiche espresse nella

perizia pluridisciplinare, la scrivente Corte ritiene che la problematica alla

schiena e alla gamba sinistra sia stata chiarita in modo soddisfacente dagli

esperti, i quali hanno fornito una valutazione dettagliata e completa sullo stato

di salute dell’assicurato.

Pertanto, l’affermazione ricorsuale secondo cui “la perizia interdisciplinare di cui al doc. C non ha

minimamente tenuto conto della documentazione medica prodotta dal ricorrente in

fase di contestazione del progetto di decisione AI, così come del suo reale

stato di salute.” (doc. I punto 14 pag. 6), non può essere tutelata.

In primo luogo, occorre qui evidenziare che quanto ha prodotto

l’assicurato il 31 gennaio 2017 si riferisce agli anni dal 2011 al 2016.

Considerato che fino al 2 ottobre 2016 le parti concordano nel sostenere che la

capacità lavorativa dell’insorgente era nulla sia nell’attività esercitata da

ultimo dall’assicurato sia in altre adeguate, di conseguenza non v’è alcun

motivo per mettere in discussione una tale conclusione. Ciò, nemmeno alla luce

di alcuni rapporti prodotti dal ricorrente al TCA, i quali sono stati redatti

nell’anno 2015 e l’11 maggio 2016 e quindi non hanno alcuna influenza sulla

capacità lavorativa già nulla fino al 2 ottobre 2016.

Inoltre, per il periodo seguente, la tesi dell’assicurato di

essere tuttora inabile in qualsiasi attività (doc. I punto 14 pag. 7) è

contraddetta perfino dal suo stesso medico curante.

Il dr. med. __________, il 3 ottobre 2016 (doc. 66), ha infatti affermato

che il decorso era sostanzialmente stazionario, in quanto il suo paziente

continuava a lamentare dei dolori lombo-sciatalgici con disestesie e riduzione

della forza all’arto inferiore sinistro, con adeguato controllo algico con

Zaldiar e occasionale assunzione di anti infiammatori.

Il curante ha ricordato che nel corso del 2016 l’assicurato è

stato visto dallo specialista dr. med. __________, il quale ha proceduto a

delle infiltrazioni che, a detta del paziente, gli avevano dato beneficio.

Rispondendo infine al medico SMR che l’aveva espressamente

interpellato, egli ha affermato quanto segue:

“Concordo con Lei che un attività

in piedi al 100% non sia possibile vista la situazione clinica attuale, un attività

al 50% come gerente dal mio punto di vista e fattibile, salvo eventuali

ulteriori aggravamenti clinici.

Concordo anche con Lei che per

il paziente potrebbe giovare una attività leggera prevalentemente sedentaria,

al 50% a causa dei dolori e continuo cercare la posizione antalgica adeguata

per avere meno dolori.”.

Queste conclusioni sono state condivise e fatte proprie tre giorni

dopo dal dr. med. __________ (doc. 67), il quale il 6 ottobre 2016 ha affermato

che la sindrome lombare cronica aveva influito in ragione del 100% dal 6 giugno

2015.

sulla capacità lavorativa dell’assicurato, ma che dal 3 ottobre 2016, come

rilevato dal medico curante, egli poteva essere ritenuto abile al lavoro al 50%

in qualsiasi attività, da intendere come riduzione del rendimento.

La capacità lavorativa del ricorrente, così stabilita non solo dal

curante, ma anche dal Servizio Medico Regionale, non è stata validamente

contestata neppure dagli altri referti offerti al TCA.

In effetti, il rapporto del dr. med. __________ del 16 febbraio

2017.

prodotto con il ricorso, si pronuncia da un canto sul nesso di causalità

fra la caduta dalle scale e la rottura delle viti peduncolari.

D’altro canto, esso riferisce soltanto che l’interessato

continuava regolarmente ad effettuare valutazioni presso il suo studio per le

problematiche lombari e che all’ultimo consulto del 13 gennaio 2017 era stata posta

l’indicazione all’esecuzione di una nuova infiltrazione spinale sotto controllo

TC (poi eseguita una settimana dopo) per il controllo dei sintomi, i quali non

erano migliorati dall’evento traumatico del 2015.

Inoltre, a suo dire non era probabile un sicuro miglioramento

futuro nemmeno prendendo in considerazione trattamenti più invasivi quali una

revisione chirurgica: vista la presenza e il tipo di rottura dei mezzi di sintesi,

le garanzie di successo con un nuovo gesto chirurgico apparivano difficilmente

raggiungibili.

Questo referto nulla dice di particolare sullo stato di salute del

ricorrente e neppure sulla sua capacità lavorativa, perciò su tale base non è

assolutamente possibile concludere né che la perizia pluridisciplinare sia errata

non avendo tenuto conto delle sue reali condizioni di salute né che egli sia

inabile al lavoro al 100%.

Il 27 settembre 2017, come noto, il Servizio Accertamento Medico

ha reso la sua perizia pluridisciplinare, giungendo alla conclusione che

l’inabilità lavorativa dell’assicurato era determinata unicamente dalle

patologie descritte in ambito reumatologico e che le stesse gli causavano, dal

3.

ottobre 2016 come riferito dal medico curante e confermato dal medico SMR,

un’incapacità lavorativa del 50%, mentre per il periodo precedente il dr. __________

si è allineato al grado del 100%.

In sostanza, dunque, non v’erano stati degli importanti mutamenti

dal giorno in cui il dr. __________ ha da ultimo stabilito le capacità

lavorative dell’interessato – confermate dall’SMR - a quando, nel luglio 2017,

il perito l’ha esaminato di persona in ambito reumatologico. Nella sua

valutazione egli ha infatti evidenziato che “Non

essendoci stato da quest’ultima presa di posizione del servizio medico

regionale dell’1.12.2016, un cambiamento sostanziale dello stato di salute

dell’assicurato nel mio ambito di specialità, la valutazione della capacità

lavorativa ritenuta dal servizio medico regionale in attività solita

rispettivamente in un lavoro adatto allo stato di salute, viene da me riconfermata.”.

Infine, quanto al più recente certificato del 26 gennaio 2018

(doc. L), l’unico prodotto con il ricorso che non era già stato valutato dal

SAM e in cui è stato indicato un possibile peggioramento clinico e proposto per

il futuro di cambiare la terapia medicamentosa rendendola più aggressiva a

causa dei continui dolori sia lombari sia radicolari, va innanzitutto osservato

che è posteriore alla decisione impugnata, perciò il suo contenuto non può

essere posto alla base del presente giudizio, a meno che esso riferisca di una

situazione antecedente alla decisione contro cui l’assicurato ha ricorso.

Infatti, conformemente alla consolidata giurisprudenza, il giudice

delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni impugnate in

base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è

stata presa (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009, consid. 2.2; DTF 132 V 215

consid. 3.1.1, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5), quindi nel dicembre 2017.

Inoltre, questo referto è stato oggetto di attenta disamina da

parte del dr. __________ dell’SMR, il quale ha affermato che il parere del

neurochirurgo non era in grado di confutare le conclusioni dei periti del Servizio

Accertamento Medico giacché, fino all’emanazione della decisione impugnata, lo

stato funzionale ivi riportato era praticamente paragonabile, dal profilo

oggettivo, a quanto riscontrato dai periti sei mesi prima sia in ambito

reumatologico sia neurologico.

Per contro, nella misura in cui il dr. med. __________ ha riferito

di avere suggerito, da quel dì, di intraprendere un trattamento farmacologico

più aggressivo per ovviare ai dolori lamentati dal ricorrente, il medico SMR ha

giustamente proposto, semmai, una rivalutazione della situazione clinica

funzionale nell’ambito di una revisione e qualora nel tempo vi sarebbe stato un

durevole e reale cambio di terapia come prescritto il 26 gennaio 2018.

Questa Corta evidenzia, al riguardo, che per i motivi appena

esposti un eventuale peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente

non può fare infatti oggetto di disamina nel presente ricorso, dovendo il TCA valutare

la legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente

al momento in cui la decisione litigiosa è stata presa.

In conclusione, non va dato seguito alle

affermazioni del ricorrente secondo cui la perizia pluridisciplinare del SAM

sarebbe lacunosa, non spiegando per esempio i motivi per cui lo stato di salute

dell’assicurato sarebbe peggiorato e, come visto, tenuto soprattutto conto che

i rapporti medici da esso prodotti non sono affatto tali da suffragare le sue lamentele.

La scrivente Corte conclude dunque che lo stato di salute del

ricorrente è stato compiutamente valutato dagli specialisti del Servizio

Accertamento Medico sulla base del rapporto peritale allestito il 27 settembre

2017, i quali hanno accertato che, al momento della loro valutazione, la

capacità lavorativa dell’assicurato tanto nella sua precedente attività di

gerente e titolare di bar quanto in altre attività adeguate era del 50%.

Alla luce di ciò, vanno confermate le inabilità lavorative

stabilite dal dr. med. __________ nel parere del 5 ottobre 2017 (inabilità del 100%

dal 6 giugno 2015 e del 50% dal 3 ottobre 2016 in qualsiasi attività, da

intendere quale riduzione del rendimento) e da esso implicitamente ribadite l’8

febbraio 2018 dopo avere preso conoscenza dell’ultimo certificato del dr. med. __________.

Non v’è infatti motivo di modificare le conclusioni tratte

dall’SMR, visto che specifici, validi e più dettagliati pareri medici contrari

non ne sono stati trasmessi pendente causa dall’insorgente.

L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in

lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute

dell'assicurata peggiore rispetto a quello determinato dagli specialisti

intervenuti su mandato - aleatorio - dell’Ufficio assicurazione invalidità.

In tali circostanze le contestazioni dell'assicurato, non

sufficientemente circostanziate, devono essere respinte, siccome prive (anche)

di sostrato medicalmente oggettivabile.

L’aspetto medico stabilito dai periti del Servizio

Accertamento Medico alla base della decisione dell’Ufficio AI di attribuire al

ricorrente una rendita temporanea di invalidità va pertanto confermato.

2.7

Per quanto concerne l’aspetto

economico, accertata quindi dagli specialisti una capacità lavorativa

residua del 50% dal 3 ottobre 2016 in attività lucrativa adeguata rispettosa

dei limiti funzionali, l'Ufficio AI ha utilizzato, per la determinazione del

grado di invalidità, il consueto metodo ordinario mettendo a confronto il

reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute nella

professione precedente (Fr. 40'850.-) calcolato sulla media degli ultimi due

anni (Fr. 29'600.- nel 2014 e Fr. 52'100.- nel 2013) antecedenti al danno alla

salute (2015) (reddito da valido), con quello risultante da un'attività

leggera non qualificata desunto dai salari statistici conseguibile nel 2014 per

41,7 ore alla settimana (Fr. 66'169,75) (reddito da invalido) e, senza

applicare il parallelismo dei redditi ritenendo che l'interessato si sia

accontentato del (modesto) reddito conseguito, ha ridotto quest'ultimo dato dapprima

del 50% per tenere conto della capacità lavorativa residua e poi del 15% per

motivi personali, ottenendo un grado di invalidità del 31%. Paragonando quindi

il reddito da valido di Fr. 40'850.- con il reddito ipotetico da invalido di

Fr. 28'122.-, l’Ufficio AI è giunto a un grado AI del 31%.

Non contestando né il reddito da valido né il reddito statistico

da invalido di partenza stabiliti dall’amministrazione, il ricorrente ha però preteso

l’applicazione del principio del raffronto dei redditi per quanto concerne la

determinazione del reddito da invalido da paragonare al reddito conseguito come

esercente.

L’interessato ha infatti sostenuto che l’enorme impegno profuso

negli anni nella sua attività di gerente dell’osteria dimostri chiaramente come

egli non si sia mai accontentato di un reddito modesto. Pertanto, sarebbero

date le condizioni per stabilire il gap salariale fra il suo reddito da valido

di Fr. 40'850.- e quanto egli avrebbe ipoteticamente guadagnato per la medesima

attività nella ristorazione. La differenza percentuale del 28% così ricavata

(33% - 5%) andrebbe applicata al reddito statistico da invalido di Fr. 66'169,75,

per ottenere, considerata una capacità lavorativa residua del 50% e una

riduzione per motivi personali del 15%, un reddito ipotetico da invalido di Fr.

20'247,90, che porta a una perdita di guadagno del 50% e quindi a una mezza

rendita di invalidità anche dopo il 31 gennaio 2017.

2.8

Per quanto concerne la

determinazione del reddito ipotetico da invalido, nella STF 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 la nostra Massima Istanza ha definitivamente risolto la questione

relativa alla differenza fra il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione e il salario medio nazionale in quella

stessa professione, ricordando che:

" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella

Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria

giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito

differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel

corrispondente settore economico, esso deve essere considerato

considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in

caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei

redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però

soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante

del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

(…).

Nella STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014, al

considerando 3 il Tribunale federale ha ribadito di avere già avuto modo di affermare

che se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità (per esempio

a causa della sua carente formazione scolastica o professionale, delle sue

carenti competenze linguistiche, delle limitate possibilità di assunzione

dovute a uno statuto di lavoratore stagionale, ecc.), ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali conseguibili nello

stesso ambito professionale (cfr. ad esempio RtiD 2009-II pag. 194,9C_83/2008)

- tale limite essendo stato fissato al 5% - e altresì non vi è motivo di

ritenere che fosse intenzionata ad accontentarsi di un reddito modesto, si

procede a un parallelismo dei due redditi di paragone per la parte percentuale

eccedente la soglia del 5% e quindi i medesimi fattori che hanno influenzato

negativamente il reddito da valido devono essere considerati anche per fissare

il reddito da invalido (cosiddetto principio del "parallelismo"

dei dati da porre a confronto: DTF 135 V 297). In pratica, questo

parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera

adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori

statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una

riduzione adeguata del valore statistico (DTF 134 V 322).

In una seconda fase, occorre poi esaminare la

questione di un'eventuale deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base

dei valori medi statistici. I fattori estranei all'invalidità di cui si è già

tenuto conto tramite il parallelismo dei redditi non possono essere presi in

considerazione nell'ambito della deduzione per circostanze personali e

professionali (DTF 134 V 322 consid. 5.2 e 6.2 pag. 328 e 329 seg.).

Questa giurisprudenza intende garantire che i due

redditi di riferimento vengano stabiliti sulla medesima base. Ora, se una persona

assicurata realizzava nell'attività svolta senza danno alla salute un salario

considerevolmente inferiore alla media per determinati motivi estranei

all'invalidità poiché le sue qualità personali rendevano impossibile il conseguimento

di un salario medio previsto dalle tabelle, non si può presumere che la stessa

persona con il pregiudizio alla salute possa realizzare (anche solo in proporzione)

un salario medio (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 pag. 62; sentenza 9C_488/2008 del

5.

settembre 2008 consid. 6.4, riassunta in RSAS 2008 pag. 570; sentenze del

Tribunale federale delle assicurazioni I 428/04 del 7 giugno 2006 consid. 7.2.2

e I 630/02 del 5 dicembre 2003 consid. 2.2.2).

Di conseguenza, se si prende in considerazione un

salario senza invalidità che per i detti motivi si situava considerevolmente al

di sotto della media, allora si deve tenere conto degli stessi fattori estranei

all'invalidità anche per determinare il reddito ipotetico da invalido. Il

parallelismo dei redditi tiene così conto della circostanza che la persona

assicurata, da invalida, non è realisticamente in grado di realizzare il

salario statistico medio, per cui occorre riconoscerle un salario da invalida

conseguentemente più basso. Non si giustificherebbe in effetti in alcun modo

contrapporre a un reddito senza invalidità nettamente al di sotto della media

(nazionale) un reddito da invalido medio (nazionale: SVR 2007 UV n. 17 pag. 56,

U 75/03) realisticamente irrealizzabile. Per converso, laddove un reddito da invalido

di fascia media è realisticamente conseguibile rispettivamente ragionevolmente

esigibile, un reddito da valido inferiore alla media (per motivi economici) non

deve essere adattato al livello medio (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e 3.4.4 pag.

61.

segg.; cfr. pure sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 consid. 4.4).

I dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo

dei redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva

accontentarsi di un salario modesto. Non vi è infatti una presunzione in tal

senso (STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 4.2; STF

9C_205/2011 del 10 novembre 2011 consid. 8.4, in RtiD 2012 II pag. 414 segg.).

Il TF (STF 9C_430/2013 del 22 luglio 2013

consid. 5.2) ha inoltre rilevato che l'eventuale

parallelismo dei redditi non si giustifica unicamente in ragione della

differenza considerevole (fissata al 5%) tra il reddito effettivamente

conseguito e quello mediamente realizzabile (a livello nazionale) nel settore

specifico (sui motivi alla base della decisione di prendere in considerazione

solo la parte eccedente la soglia del 5%, cfr. DTF 135 V 297 consid. 6.1.3 pag.

304.

seg.), ma anche e soprattutto per l'involontarietà di questa differenza.

L'assicurato non può infatti fare ricadere sulla collettività degli assicurati,

altrimenti chiamata a rispondere solo per gli effetti di un'incapacità

lucrativa dovuta a motivi legati all'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 6.2 pag.

329), le conseguenze di una sua scelta personale. In simile evenienza nessun

intervento, anche solo parziale, può essere richiesto dall'AI. Differenziando -

ai fini del riconoscimento di un adeguamento del reddito da valido o di una

riduzione del reddito da invalido - a seconda che l'assicurato si sia

spontaneamente accontentato o meno di un salario considerevolmente inferiore

alla media, la giurisprudenza in materia non crea alcuna distinzione inammissibile

che non trovi corrispondenza nella diversità delle fattispecie da esaminare e

non è pertanto contraria al principio dell'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF

136.

I 1 consid. 4.1 pag. 5; 135 V 361 consid. 5.4.1 pag. 369 con riferimenti).

A questo proposito, come emerge sempre dalla citata

sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, va posto in evidenza che la

situazione dei lavoratori in proprio non è identica a quella dei lavoratori

dipendenti, già per il fatto che non esistono dati statistici sufficienti da

porre a confronto (su questo tema vedi Hardy

Landolt, Invaliditätsbemessung bei Schlecht-verdienenden - Ein Methoden-

oder auch ein Gerechtigkeits-problem?, in Sozialversicherungsrechtstagung 2006,

San Gallo 2006, pag. 31 segg., in particolare pag. 59 e 64-65). Inoltre nel

primo caso il successo dell'attività e quindi anche l'ammontare degli introiti

dipende in gran parte dall'impegno, dalle doti imprenditoriali e dalla volontà

del titolare dell'azienda, rispettivamente dipende da tali fattori in misura

nettamente superiore rispetto alla seconda categoria (RCC 1981 pag. 40 consid.

2, 1962 pag. 125; si confronti anche sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 696/01 del 4 aprile 2002 consid. 4b). Tuttavia si deve

senz'altro riconoscere che anche il reddito da indipendente viene influenzato

da fattori estranei all'invalidità, quali ad esempio le condizioni del mercato

del lavoro, oppure le carenze linguistiche o di formazione. Il mancato

adeguamento di un reddito da valido quale indipendente potrebbe pertanto

discriminare ingiustamente un lavoratore in proprio rispetto ad un dipendente,

nella misura in cui l'importo esiguo del reddito è riconducibile a motivi

estranei all'invalidità - rilevanti - (si veda in proposito DTF 135 V 58; 131 V

151; sentenza 9C_488/2008 del 5 settembre 2008 consid. 6.4, riassunta in RSAS

2008.

pag. 570), quali ad esempio la citata situazione del mercato del lavoro (Hardy Landolt, op. cit., pag. 56).

D'altro canto, accertare quale parte del reddito

dipende dalle condizioni del mercato del lavoro e quale dall'impegno

dell'assicurato, rispettivamente dall'uso che egli fa del proprio potenziale

economico o da altri fattori (si confronti sentenza del Tribunale federale

delle assicurazioni I 696/01 del 4 aprile 2002 consid. 4b), risulta impresa

alquanto ardua (malgrado ne sia stata negata l'applicazione diretta, potrebbe

essere eventualmente d'aiuto, a titolo di indizio, la tabella TA13 relativa

alle grandi regioni: si veda in proposito sentenza 9C_310/ 2009 consid. 4.1.1,

in cui si fa espresso riferimento, alla luce della citata tabella, alla diversa

realtà del mercato del lavoro nel Cantone Ticino).

2.9

Nell'evenienza concreta,

l’amministrazione ha considerato, che pur esercitando la propria professione di

indipendente dal 2006, l'assicurato si è sempre accontentato del reddito che ha

guadagnato in qualità di indipendente in tutti questi anni. Non risulta infatti

che egli abbia messo in atto sforzi particolari, in questo decennio, per

cambiare attività e ottenere in questo modo un salario superiore. Inoltre, lo

stesso assicurato ha affermato che, senza il danno alla salute, avrebbe

continuato ad esercitare la propria attività di indipendente. Alla luce di ciò,

l’Ufficio AI ha ritenuto era sua intenzione accontentarsi di un reddito

modesto.

In applicazione della giurisprudenza che prevede che se vi sono

indizi secondo cui l'assicurato si è accontentato di un reddito più modesto non

si adotta il principio del parallelismo dei redditi (DTF 135 V 297; DTF 135 V

58; DTF 134 V 322; STF 9C_966/2010; STF 9C_488/2008), l'amministrazione ha

ritenuto quale reddito da invalido quello medio statistico nazionale, senza

determinare quindi il gap salariale esistente fra il suo reddito da valido ed

il reddito statistico nel ramo specifico della sua attività e quindi senza

applicarlo poi al reddito statistico medio.

Questo Tribunale si allinea alla soluzione adottata dall'Ufficio

AI (STCA 36.2014.14 del 1° dicembre 2014), ritenuto che il Tribunale federale

ha stabilito che, di regola, il parallelismo dei redditi per gli indipendenti

non va attuato (DTF 135 V 58; STF 8C_626/2011 del 29 marzo

2012.

consid. 4.4). Si deve infatti porre mente al fatto che se l'assicurato,

anche quando la sua capacità lavorativa non era ancora ridotta, si è accontentato

per diversi anni di un reddito modesto proveniente da un'attività lucrativa

indipendente, questo reddito è determinante per la fissazione del reddito senza

invalidità, anche se vi sarebbero state possibilità di svolgere attività meglio

retribuite (STF 8C_626/2011 del 29 marzo 2012 consid. 4.4; N. 3020.1 CIGI

[Circolare sull'invalidità e la grande invalidità]). Laddove un

reddito da invalido di fascia media è realisticamente conseguibile rispettivamente

ragionevolmente esigibile, un reddito da valido inferiore alla media per motivi

economici non deve essere adattato al livello medio di tale reddito effettuando

il parallelismo dei redditi. In ciò non è ravvisabile alcuna disparità di

trattamento delle persone a basso reddito (DTF 135 V 58 consid. 3.4.1-3.4.6 [segnatamente

consid. 3.4.4]).

Di conseguenza, il reddito statistico da invalido per l'anno 2014 è

stato correttamente ritenuto dall’Ufficio AI in Fr. 66'169,75 e

non va applicato il parallelismo dei redditi né quindi un gap salariale.

Di conseguenza, il reddito ipotetico da invalido da paragonare al

reddito da valido di Fr. 40'850.-, quest’ultimo dato non essendo contestato,

deve essere stabilito in Fr. 33'084,87 stante una capacità lavorativa residua

del ricorrente del 50%.

Su tale importo vanno poi ancora riconosciuti e quindi dedotti gli

svantaggi salariali stabiliti dall’Ufficio AI nel 15%, percentuale che il TCA

non ha motivo di mettere in dubbio e che, peraltro, è stata avallata

dall’insorgente nel suo calcolo del grado AI.

Di conseguenza, quale reddito ipotetico da invalido va ritenuto l’importo

di Fr. 28'122,14 (Fr. 33'084,87 – 15%).

Confrontando questo

dato con l'ammontare di Fr. 40’850.-

corrispondente al reddito che l'assicurato avrebbe conseguito da

valido per un'attività a tempo pieno senza il danno

alla salute, risulta un'incapacità al guadagno del 31,15% ([Fr. 40'850.- -

Fr. 28'122,14] : Fr. 40'850.- x 100).

Ne discende che è a giusta ragione che il grado del 31% non

permette all’interessato di continuare a ricevere una rendita di invalidità

(art. 28 LAI) trascorsi tre mesi dall’intervenuto miglioramento del suo stato

di salute (art. 88a cpv. 1 OAI).

2.10

In queste circostanze, questo

Tribunale non può dunque che confermare la decisione dell’Ufficio AI di attribuire

al ricorrente una rendita temporanea di invalidità per il periodo dal 1° giugno

2016, e meglio a decorrere dal termine dell’anno di attesa iniziato il 6 giugno

2015.

e fino a tre mesi dopo il miglioramento oggettivato dal SAM dal 3 ottobre

2016.

e quindi fino al 31 gennaio 2017.

Infatti, tenuto conto di una capacità lavorativa

residua del 50% in altre attività adeguate dall’ottobre 2016, la perdita di

guadagno del 31% stabilita da questa Corte fa sì che, in virtù dell’art. 88a

cpv. 2 OAI, il ricorrente non abbia più diritto al riconoscimento di una

rendita (intera) dal 1° febbraio 2017.

Il TCA non può quindi che confermare l’attribuzione di una rendita

di invalidità limitata nel tempo così come stabilito dall'amministrazione con

la decisione del 19 dicembre 2017.

2.11

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.

-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti