32.2018.190
Soppressione della rendita decisa dall'AI. Ricorso accolto. Raffronto dei redditi
18 gennaio 2019Italiano11 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.190
rg/gm
Lugano
18 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 novembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 ottobre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 7 luglio 2016
l’Ufficio AI aveva riconosciuto a RI 1 – titolare della ditta individuale “__________”
– il diritto ad una mezza rendita (grado d’invalidità 52%) dal 1. gennaio 2015;
- in esito alla procedura di
revisione avviata nel marzo 2017, esperita in particolare un’inchiesta per
l’attività professionale indipendente effettuata dall’ispettrice __________
(doc. AI 100, 110), con decisione 2 ottobre 2018 l’amministrazione ha soppresso
il diritto alla mezza rendita con effetto dal 1. dicembre 2018;
- contro la suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurato rappresentato dall’avv. RA 1. Contesta sia
l’esistenza delle premesse per procedere ad una revisione, sia l’esistenza di
una modifica della situazione invalidante, postulando la conferma del diritto
ad una mezza rendita dal 1. gennaio 2005, subordinatamente ad un quarto di rendita;
- con la risposta di causa
l’amministrazione – sulla scorta del rapporto 22 novembre 2018 dell’ispettrice __________
concludente per una incapacità al guadagno del 43% (IV-1) – ha ammesso che
all’assicurato, a far tempo dal 1. dicembre 2018, va riconosciuto il diritto ad
un quarto di rendita;
- con scritto 12 dicembre 2018
il rappresentante dell’insorgen-te, dopo aver evidenziato come trattasi di
acquiescenza da parte dell’Ufficio AI, ha chiesto l’assegnazione di congrue ripetibili;
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010
dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo l’art. 17 cpv. 1
LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento
importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una
modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello
stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato,
abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è
intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di
fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con
quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.
3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), p. 379-380). L’Alta Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale
per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di
invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è
costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in
giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133
V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se la capacità al
guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2
OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della
rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità
(o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett.
a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione;
- nel caso in
esame, nella citata presa di posizione del 22 novembre 2018 l’ispettrice __________
ha osservato:
"
(…)
Prendo atto delle osservazioni contenute nel Ricorso al
TCA del 22.11.2018 e rispondo come segue.
Reddito senza invalidità:
ln occasione della prima inchiesta indipendenti
(08.07.2015) ho preso a riferimento, quale reddito senza invalidità, la media
dei redditi conseguiti dall'assicurato dal 2009 al 2013. Il dato che ne
risultava rifletteva i redditi imposti fiscalmente, per quanto l'anno prima
dell'insorgenza del danno (2013) già il reddito dichiarato aveva avuto
"un'impennata", per così dire; per questa ragione, guardando al lungo
periodo, si era preferito adottare la media.
Rispondendo ad osservazioni del legale, la prima
inchiesta si era conclusa senza i dati economici necessari al raffronto dei
redditi. Nelle conclusioni del rapporto di inchiesta, tuttavia, avevo indicato
come il grado del 52% fosse la perdita subita dall'assicurato nell'anno di
malattia e per questa ragione, per valutare la perdita sul lungo periodo, fosse
indispensabile procedere ad un calcolo più corretto in sede di revisione.
Queste le conclusioni del 1.o rapporto di inchiesta:
La perdita subita dall'assicurato nel 2014, anno che
segna la fase acuta della malattia, conferma anche l'inabilità per la malattia
di lunga durata. Una conferma ci viene anche dal raffronto tra campi, che
rispecchia invece i limiti funzionali riconosciuti medicalmente.
Per quanto si è a tuttora nell'impossibilità di
procedere con una valutazione sul lungo periodo, la coerenza tra il dato medico
e quello economico mi portano a confermare il diritto alla mezza rendita.
In considerazione, tuttavia, dei progetti
dell'assicurato e della sua capacità di organizzarsi propongo comunque una
revisione a breve, tra circa due anni, per poter valutare meglio la perdita
economica sul lungo periodo.
Solo in occasione della seconda revisione ho potuto
procedere ad una valutazione più puntuale della perdita subita, incontrando nuovamente
l'assicurato.
Riprendendo la questione del reddito senza invalidità,
illegale non apporta elementi concreti a sostegno di un'espansione
dell'attività e, conseguentemente, di un aumento del guadagno dell'assicurato.
L'anno precedente il danno l'assicurato è stato tassato
per fr. 165'276.- lordi, ma guardando al guadagno conseguito negli anni
immediatamente precedenti non vi sono prove concrete che tale guadagno sarebbe
necessariamente aumentato. Solo nel 2013 infatti, l'aumento della cifra
d'affari è stata superiore, rispetto al 2012, di fr. 47'959,-, dunque
trattandosi di un'attività indipendente si devono considerare le variazioni
della "domanda" e dell’"offerta".
Anche se guardiamo ai dipendenti ergoterapisti - e
dunque lasciando da parte il ruolo assunto dalla moglie dell'assicurato -, le
risultanze dell'inchiesta hanno messo in luce:
Data di assunzione
__________
Settembre 2014
In occasione della 1.a inchiesta l'assicurato ha
dichiarato che sostituiva __________, perché "non funzionava". __________
ha cessato l'attività a dicembre 2013
__________
Attiva al 60% dal 2012
Dopo il danno non ha cambiato il tempo di lavoro
__________
Attiva al 100% dal 2009 al 2013, poi al 40%
Quando l'assicurato si è ammalato la dipendente, che
a quel momento era già attiva al 40%, si trovava in congedo maternità; al suo
rientro, nel 2015, ha mantenuto il grado lavorativo
__________
Attiva al 40% da maggio 2015 a giugno 2016
Anche nell'organico presente nell'anno che precede il
danno, il più favorevole all'assicurato, non si trovano elementi a sostegno di
una "crescita". Né l'assicurato ha dichiarato, in occasione della
prima inchiesta, che il 50% del suo lavoro era svolto presso __________, ma lo
ha fatto solo in sede di revisione — a quel momento il tempo di lavoro è stato
conteggiato alla stregua del tempo di lavoro in studio.
Dopo siffatte considerazioni, sostenendo l'ipotesi che
l'assicurato avrebbe mantenuto l'ultimo guadagno conseguito, possiamo ritenere
che tale reddito vada a sostituire la media proposta in precedenza. Con ciò si
hanno i seguenti redditi senza invalidità:
Anno
Aumento %
Importo aggiornato
2014
0.7771%
CHF 166 560
2015
0.3674%
CHF 167 172
2016
0.6761%
CHF 168 303
2017
0.4000%
CHF 168 976
Reddito con invalidità:
Per quel che concerne il reddito senza invalidità,
rimando alle risultanze delle inchieste e alle relative valutazioni, in
particolare per quel che concerne il reddito della signora __________
conseguito nel 2017 - retroattivamente all'inchiesta del settembre 2017 e anni
dopo l'insorgenza del danno.
Perlomeno nel 2016 l'assicurato ha dimostrato di essere
riuscito ad integrarsi nel proprio studio, riorganizzandosi e ottimizzando il
lavoro dei collaboratori attraverso riunioni regolari e una puntuale
supervisione; lo ha dimostrato al punto da contenere l'aumento di personale
nonostante il grado medicalmente riconosciuto - si rimanda alla tabella del
rapporto di inchiesta del 19.02.2018.
In quest'ottica confermo le conclusioni cui sono giunta
nella recente valutazione a parte il reddito senza invalidità che verrà
sostituito secondo la cifra sopra riporta. La perdita nel 2017 risulta
pertanto:
Reddito ipotetico senza danno
2017
secondo
l’evoluzione dell’impresa, sulla base dei documenti contabili e degli
estratti del CI - dati attualizzati al 2017
SFr. 168.976
./.
2.5% d’interesse sui fondi propri investiti nell’impresa (Frs……..)
Totale
intermedio
SFr. 168 976
+
contribuzioni personali AVS/AI/IPG
Totale
intermedio
SFr. 168.976
./.
quota di lavoro non remunerata del congiunto (….. %)
Reddito ipotetico senza invalidità della persona assicurata
SFr. 168 976
Reddito da invalido
Conformemente
ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata
(es: le indennità giornaliere o le rendite) – dichiarato 2017 lordo
SFr. 96 266
./.
2.5% d’interesse sui fondi propri investiti nell’impresa, di (Frs………)
Totale
intermedio
SFr. 96 266
+
contribuzioni personali AVS/AI/IPG
Totale
intermedio
SFr. 96 266
./.
quota di lavoro non remunerata del congiunto (……. %)
Reddito d’invalido della persona assicurata
SFr. 96 266
Diminuzione del reddito dell’attività professionale imputabile al
danno alla salute
SFr. 72 710
Tasso di diminuzione del reddito dell’attività professionale
43%
(…)”
(cfr. IV/1)
- contrariamente
a quanto stabilito nel provvedimento impugnato, vi è effettivamente da ritenere
che – come evidenziato nel citato rapporto nel quale sono stati in particolare
illustrati i motivi per una modifica dei redditi da valido stabiliti in precedenza
(cfr. doc. AI 100, 101) e contestati con il gravame – all’assicurato,
beneficiario di una mezza rendita dal 1. gennaio 2015, deve essere riconosciuto
il diritto ad un quarto di rendita (come chiesto in via subordinata nel
ricorso) da dicembre 2018 per un grado d’invalidità del 43%;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- il ricorrente,
patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61
lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 2 ottobre 2018 è annullata.
§§ RI 1, già al beneficio di una mezza rendita dal 1. gennaio 2015,
dal 1. dicembre 2018 ha diritto ad un quarto di rendita.
2.- Le spese di procedura di fr.
500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1'800
(IVA inclusa se dovuta) per ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti