32.2018.191
Notifica atti dell'amministrazione. Ricorso respinto
4 novembre 2019Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2018.191
PC/sc
Lugano
4 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola
Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2018 di
RI 1
contro
la decisione dell’8 ottobre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - il
4 giugno 2018 RI 1, nato il __________ 1953, ha inoltrato una domanda di
prestazioni AI (doc. 5 e 6 inc. AI);
- con decisione dell’8
ottobre 2018 (doc. 11 incarto AI), preavvisata il 6 giugno 2018 (doc. 6 incarto
AI), l’amministrazione ha rifiutato all’assicurato il diritto a prestazioni AI,
in quanto un eventuale riconoscimento di prestazioni AI avrebbe potuto avvenire
al più presto dal 1 dicembre 2018 (ossia sei mesi dopo l'inoltro della
richiesta del 4 giugno 2018 ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI) e a quella data
l’assicurato avrebbe raggiunto l’età del pensionamento AVS;
- con
il presente ricorso l’assicurato lamenta una violazione del suo diritto di
essere sentito, in quanto l’amministrazione non gli avrebbe inviato per
raccomandata (come sarebbe stata tenuta a fare) due lettere datate 16 luglio
2018 e 28 luglio (recte: agosto) 2018 (doc. 9 e doc. 10 incarto AI) della
cui esistenza sarebbe venuto a conoscenza solamente con l’intimazione della
decisione avversata e non gli avrebbe neppure assegnato un termine,
precludendogli così la possibilità di produrre nuovi argomenti e mezzi di prova
per dimostrare la bontà della sua richiesta, essendo ammalato da oltre un anno
e ricadendo, pertanto, il suo “caso nel caso dell’art. 28 cpv. 1 lett. b e c
LAI (40%-50% di invalidità)”; egli chiede, pertanto, che la decisione
avversata venga annullata per “grave vizio formale”, che la procedura
sia “rifatta, per permettere a RI 1 di portare i mezzi di prova” e che “non
vengano prelevate tasse e spese” (doc. I);
- con
comunicazione del 7 novembre 2018 la Cancelleria del TCA ha informato
l’assicurato che la presente procedura è soggetta a spese, la cui entità, a
carico della parte soccombente, si situa fra fr. 200.- e fr. 1'000.- (doc.
III);
-
con la risposta di causa l’UAI ha postulato la reiezione del
ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, qui appresso (doc. IV);
-
con i successivi scritti le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle
proprie posizioni processuali con argomenti (e produzione di
documentazione) di cui si dirà, per quanto occorra, qui appresso;
- ai sensi dell'art. 29 cpv. 2
Cost. le parti hanno diritto di essere sentite; per costante giurisprudenza
(STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito
deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi
prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di
fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello
di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione
delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V
387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130; STCA 32.2018.3 del 30 gennaio
2019, consid. 2.1);
-
l’invio di atti e decisioni amministrative avviene, a scelta dell’autorità, per invio
semplice (come quello
delle lettere citate dall’assicurato) o
raccomandato (STCA 32.2017.5 del 20 giugno 2017, consid. 5) oppure tramite
sistema di spedizione Posta A Plus (la cui validità è stata ammessa sia dalla
giurisprudenza federale sia da quella cantonale; cfr., in particolare, la STCA
38.2019.48 del 2 ottobre 2019, consid. 2.4 ed i numerosi e recenti rinvii
giurisprudenziali federali ivi citati);
-
l'onere della prova circa l'atto e
il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di
principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V
402 consid. 2a; STCA 32.2017.5 del 20 giugno 2017, consid. 5 e rinvii ivi
citati);
-
dalle tavole processuali emerge in
particolare che l’amministrazione con lo scritto del 16 luglio 2018 invitava l’assicurato a mettersi in contatto telefonicamente
con lei (doc. 9 incarto AI) mentre con quello del 28 luglio (recte:
agosto) 2018 gli trasmetteva “per
informazione” una copia dell’incarto dell’assicurato masterizzato su CD (doc.
10 incarto AI);
-
nella risposta di causa l’UAI ha osservato quanto segue:
" (…) si
contesta che il diritto di essere sentito dell’assicurato sia stato violato.
All’assicurato è stato regolarmente recapitato il progetto di decisione, in
seguito al quale egli ha potuto formulare le osservazioni del 10.07.2018 (doc.
7 incarto AI).
Il funzionario incaricato dell’UAI ha cercato di contattare l’assicurato al
solo scopo di meglio spiegargli la situazione, tuttavia ciò non avrebbe in ogni
caso modificato la decisione finale. L’invio di ulteriori mezzi di prova da
parte dell’assicurato - da lui annunciati ma che non ha prodotto nemmeno con il
ricorso - non avrebbe comunque portato ad una diversa decisione da parte
dell’amministrazione. Infatti anche se vi fosse un effettivo diritto a rendita,
in applicazione dell’art. 29 cpv. 1 LAI, avendo inoltrato la domanda di
prestazioni nel giugno 2018, l’assicurato avrebbe al più presto diritto al
versamento della rendita a partire dal 01.12.2018, diritto che decade però con
il raggiungimento, nel novembre 2018, dell’età di pensionamento AVS. Di
conseguenza, un’istruttoria del caso per determinare un eventuale grado AI si
rivelerebbe inutilmente dispendiosa, in quanto l’assicurato non beneficerebbe
comunque di alcun diritto al versamento di una rendita o al riconoscimento di
provvedimenti professionali.” (doc. IV, pag. 2);
-
nell’evenienza concreta
l’amministrazione non è stata quindi in grado di dimostrare l’invio e nemmeno
la ricezione delle lettere citate dall’assicurato e la circostanza che tali
atti siano presenti nella documentazione allegata dall’UAI non comprova ancora
che essi siano stati effettivamente ricevuti dal destinatario;
-
non essendo comprovata adeguatamente da parte
dell’UAI la ricezione da parte dell’assicurato dei precitati scritti, si deve
fare riferimento ed affidamento alle affermazioni del ricorrente e dunque
ritenere che egli abbia sia effettivamente venuto a conoscenza di essi,
come da lui asserito, soltanto con
la ricezione della decisione dell’8 ottobre 2018;
- nella
misura in cui l’assicurato sarebbe venuto a conoscenza del primo scritto con la
decisione avversata, tenuto conto del tenore di tale lettera (ove
gli si chiedeva unicamente di prendere contatto telefonico con
l’amministrazione; cfr. doc. 9 incarto AI), l’UAI non ha commesso una violazione del suo diritto di essere sentito;
- per quanto concerne
il secondo scritto (con cui l’amministrazione avrebbe trasmesso all’assicurato
“per informazione” una copia del suo
incarto masterizzato su CD; cfr. doc. 10 incarto AI), dalle tavole processuali emerge che all’assicurato
è stato regolarmente recapitato il progetto di decisione del 6 giugno 2018
(doc. 6 incarto AI), in seguito al quale egli ha formulato le osservazioni del
10 luglio 2018, ove - tra l’altro - aveva chiesto di “poter studiare
l’incarto completo degli accertamenti” (doc. 7 incarto AI);
-
nella misura in cui l’assicurato sarebbe venuto a conoscenza della seconda lettera
(con cui gli sarebbe stato trasmesso “per informazione” una copia del suo incarto masterizzato su CD;
cfr. doc. 10 incarto AI) con la decisione avversata, l’UAI ha
commesso una violazione grave del diritto di essere sentito del
ricorrente;
- per
giurisprudenza una violazione non particolarmente grave del
diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona
interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso,
che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso
specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e
l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437) e nel caso di specie, il TCA dispone di un
pieno potere di esame (cfr. STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3 e
STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, consid. 2.1); la prassi ha stabilito anche
che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino
in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità
si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile
formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui,
Fatti
i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte
onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura
di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1 pag. 226; 133 I 201 consid. 2.2 pag. 204 seg.; sentenza 8C_842/2016 del 18 maggio 2017
consid. 3.1 con riferimenti; STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019, consid. 2.2);
- nel
caso di specie non è comunque giustificato rinviare la causa
all'amministrazione, dal momento che una simile operazione si esaurirebbe in
uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in
contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della
parte ad essere giudicata celermente (cfr. STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2), per i motivi qui di
seguito esposti;
- con la
decisione avversata l’amministrazione ha rifiutato all’assicurato il
diritto a prestazioni in quanto un eventuale riconoscimento di prestazioni AI
avrebbe potuto avvenire al più presto dal 1 dicembre 2018 (ossia sei mesi dopo
l'inoltro della richiesta del 4 giugno 2018 ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI),
ma a quella data l’assicurato avrebbe raggiunto l’età del pensionamento AVS;
- davanti al TCA l’assicurato non ha mai sollevato obiezioni in
merito alla circostanza che la prestazione avrebbe dovuto, se del caso, essere
versata dal 1° dicembre 2018, data a partire dalla quale aveva raggiunto l’età
del pensionamento AVS; per contro egli ha fatto valere che negli ultimi anni
aveva lavorato a tempo parziale (50%) per motivi di salute e che voleva essere
sottoposto ad una visita medica da parte dell’amministrazione; inoltre ha pure
sollevato delle censure circa il riconoscimento o meno di contributi versati
all’AVS (cfr., in particolare, doc. XIV, XIX, XXI, XXV);
- giusta
l'art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al
più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, secondo il
quale, colui che rivendica una prestazione deve annunciarsi all'assicuratore
competente nella forma prescritta per l'assicurazione sociale interessata (cpv.
1), gli assicuratori sociali consegnano gratuitamente i formulari per la
domanda e per l'accertamento del diritto a prestazioni; questi formulari devono
essere trasmessi al competente assicuratore dopo essere stati compilati
interamente e in modo veritiero dal richiedente o dal suo datore di lavoro ed
eventualmente dal medico curante (cpv. 2), se una domanda non rispetta le
esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto
riguarda l'osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla
domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta o
inoltrata a tale servizio (cpv. 3);
- secondo
l’art. 30 LAI il diritto alla rendita si estingue con l’inizio del
diritto a una rendita di vecchiaia dell’AVS o con la morte dell’avente diritto;
Considerandi
- l’art. 21 cpv. 1
let. a LAVS prevede che hanno diritto ad una rendita di vecchiaia gli uomini
che hanno compiuto i 65 anni; il cpv. 2 della medesima disposizione soggiunge
che il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese
successivo a quello in cui è stata compiuta l’età stabilita nel cpv.1 e si
estingue con la morte del beneficiario;
- nel caso concreto, come
rettamente rilevato dall’UAI nella decisione avversata, un eventuale
riconoscimento di prestazioni AI avrebbe potuto avvenire al più presto dal 1
dicembre 2018 (ossia sei mesi dopo l'inoltro della richiesta del 4 giugno 2018
ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI) ma a partire da quella data l’assicurato
(nato il 27 novembre 1953) aveva diritto alla rendita di vecchiaia AVS (ex art.
21.
LAVS) e, pertanto, conformemente all’art. 30 LAI, a ragione
l’amministrazione ha rifiutato all’assicurato il diritto a prestazioni AI;
- dal
momento che la decisione impugnata (avente per oggetto il rifiuto di
riconoscere all’assicurato il diritto a prestazioni AI) delimita il litigio
(cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio 2016, consid. 1 con riferimenti), esulano
dalla presente procedura le numerose considerazioni e censure sollevate dal
ricorrente in materia AVS (in particolare, quelle relative al suo statuto di persona
“senza attività lavorativa” ed al riconoscimento o meno di contributi versati
all’AVS), fiscale e LADI, che sono, pertanto, irricevibili. Quelle invece
relative all’aspetto medico vengono respinte, in quanto ininfluenti ai fini del
giudizio;
- alla
luce di quanto appena esposto, il TCA rinuncia anche all'assunzione
di ulteriori prove; pertanto la richiesta, avanzata più volte dall’assicurato
(cfr, da ultimo, il doc. XIX in fine), di essere sottoposto ad una “visita
di invalidità” è respinta;
- va
ricordato che, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF
9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,
122.
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata);
- alla luce di quanto
appena esposto la decisione impugnata va confermata;
- secondo l'art. 29
cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; L'entità delle
spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico
dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti