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Decisione

32.2018.191

Notifica atti dell'amministrazione. Ricorso respinto

4 novembre 2019Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte

onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura

di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1 pag. 226; 133 I 201 consid. 2.2 pag. 204 seg.; sentenza 8C_842/2016 del 18 maggio 2017

consid. 3.1 con riferimenti; STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019, consid. 2.2);

- nel

caso di specie non è comunque giustificato rinviare la causa

all'amministrazione, dal momento che una simile operazione si esaurirebbe in

uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in

contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della

parte ad essere giudicata celermente (cfr. STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2), per i motivi qui di

seguito esposti;

- con la

decisione avversata l’amministrazione ha rifiutato all’assicurato il

diritto a prestazioni in quanto un eventuale riconoscimento di prestazioni AI

avrebbe potuto avvenire al più presto dal 1 dicembre 2018 (ossia sei mesi dopo

l'inoltro della richiesta del 4 giugno 2018 ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI),

ma a quella data l’assicurato avrebbe raggiunto l’età del pensionamento AVS;

- davanti al TCA l’assicurato non ha mai sollevato obiezioni in

merito alla circostanza che la prestazione avrebbe dovuto, se del caso, essere

versata dal 1° dicembre 2018, data a partire dalla quale aveva raggiunto l’età

del pensionamento AVS; per contro egli ha fatto valere che negli ultimi anni

aveva lavorato a tempo parziale (50%) per motivi di salute e che voleva essere

sottoposto ad una visita medica da parte dell’amministrazione; inoltre ha pure

sollevato delle censure circa il riconoscimento o meno di contributi versati

all’AVS (cfr., in particolare, doc. XIV, XIX, XXI, XXV);

- giusta

l'art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al

più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il

diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, secondo il

quale, colui che rivendica una prestazione deve annunciarsi all'assicuratore

competente nella forma prescritta per l'assicurazione sociale interessata (cpv.

1), gli assicuratori sociali consegnano gratuitamente i formulari per la

domanda e per l'accertamento del diritto a prestazioni; questi formulari devono

essere trasmessi al competente assicuratore dopo essere stati compilati

interamente e in modo veritiero dal richiedente o dal suo datore di lavoro ed

eventualmente dal medico curante (cpv. 2), se una domanda non rispetta le

esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto

riguarda l'osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla

domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta o

inoltrata a tale servizio (cpv. 3);

- secondo

l’art. 30 LAI il diritto alla rendita si estingue con l’inizio del

diritto a una rendita di vecchiaia dell’AVS o con la morte dell’avente diritto;

Considerandi

- l’art. 21 cpv. 1

let. a LAVS prevede che hanno diritto ad una rendita di vecchiaia gli uomini

che hanno compiuto i 65 anni; il cpv. 2 della medesima disposizione soggiunge

che il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese

successivo a quello in cui è stata compiuta l’età stabilita nel cpv.1 e si

estingue con la morte del beneficiario;

- nel caso concreto, come

rettamente rilevato dall’UAI nella decisione avversata, un eventuale

riconoscimento di prestazioni AI avrebbe potuto avvenire al più presto dal 1

dicembre 2018 (ossia sei mesi dopo l'inoltro della richiesta del 4 giugno 2018

ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI) ma a partire da quella data l’assicurato

(nato il 27 novembre 1953) aveva diritto alla rendita di vecchiaia AVS (ex art.

21.

LAVS) e, pertanto, conformemente all’art. 30 LAI, a ragione

l’amministrazione ha rifiutato all’assicurato il diritto a prestazioni AI;

- dal

momento che la decisione impugnata (avente per oggetto il rifiuto di

riconoscere all’assicurato il diritto a prestazioni AI) delimita il litigio

(cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio 2016, consid. 1 con riferimenti), esulano

dalla presente procedura le numerose considerazioni e censure sollevate dal

ricorrente in materia AVS (in particolare, quelle relative al suo statuto di persona

“senza attività lavorativa” ed al riconoscimento o meno di contributi versati

all’AVS), fiscale e LADI, che sono, pertanto, irricevibili. Quelle invece

relative all’aspetto medico vengono respinte, in quanto ininfluenti ai fini del

giudizio;

- alla

luce di quanto appena esposto, il TCA rinuncia anche all'assunzione

di ulteriori prove; pertanto la richiesta, avanzata più volte dall’assicurato

(cfr, da ultimo, il doc. XIX in fine), di essere sottoposto ad una “visita

di invalidità” è respinta;

- va

ricordato che, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,

122.

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata);

- alla luce di quanto

appena esposto la decisione impugnata va confermata;

- secondo l'art. 29

cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; L'entità delle

spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti